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sezione lavoro; sentenza 24 aprile 2003, n. 6530; Pres. Putaturo Donati Viscido, Est. Cuoco, P.M....

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sezione lavoro; sentenza 24 aprile 2003, n. 6530; Pres. Putaturo Donati Viscido, Est. Cuoco, P.M. Fuzio (concl. diff.); Inps (Avv. Picciotto, Fabiani, Gorga, Spadafora) c. Di Stefano (Avv. Papale). Cassa App. Catania 2 giugno 2000 e decide nel merito Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 11 (NOVEMBRE 2003), pp. 3037/3038-3039/3040 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23197875 . Accessed: 24/06/2014 21:24 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.28 on Tue, 24 Jun 2014 21:24:26 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 24 aprile 2003, n. 6530; Pres. Putaturo Donati Viscido, Est. Cuoco, P.M.Fuzio (concl. diff.); Inps (Avv. Picciotto, Fabiani, Gorga, Spadafora) c. Di Stefano (Avv. Papale).Cassa App. Catania 2 giugno 2000 e decide nel meritoSource: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 11 (NOVEMBRE 2003), pp. 3037/3038-3039/3040Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197875 .

Accessed: 24/06/2014 21:24

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

nere soddisfatta l'esigenza di esplicitazione che la norma falli

mentare, secondo l'interpretazione sopra riferita, pone in via in

defettibile. La ricorrente non ha dedotto vizio di legittimità che sia ricon

ducibile alla violazione da parte del giudice del gravame del

processo interpretativo dell'atto in discussione, come regolato

dagli art. 1362 ss. c.c. ma si è doluta dell'errata interpretazione della norma di legge che pone il principio applicato nella fatti

specie. Ciò premesso, poiché la corte di merito ha, invece, dato cor

retta applicazione al suddetto principio, ed ha condotto, di con

seguenza, la sua indagine ermeneutica sull'atto negoziale, cioè

sul contenuto delle proposte, allo scopo di verificare se in con

creto ricomprendesse anche l'azione revocatoria sulla quale era

stata chiamata a decidere, esprimendo il suo convincimento, che

nel merito è insindacabile, con iter argomentativo puntuale, lo

gico ed esaustivo, la decisione in esame si sottrae ad ogni criti

ca.

Non assume rilevanza alcuna, nell'economia della presente decisione, la questione riguardante il giudicato esterno richia

mato dalla banca resistente, che resta perciò assorbita.

Anche il terzo motivo è assorbito, così come il ricorso inci

dentale.

Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 24 aprile 2003, n. 6530; Pres. Putaturo Donati Viscido, Est. Cuoco, P.M. Fuzio (conci, diff.); Inps (Avv. Picciotto, Fabiani,

Gorga, Spadafora) c. Di Stefano (Avv. Papale). Cassa App. Catania 2 giugno 2000 e decide nel merito.

Previdenza e assistenza sociale — Commerciante — Cessa

zione dell'attività — Indennizzo — Decorrenza (D.leg. 28

marzo 1996 n. 207, attuazione della delega di cui all'art. 2, 43° comma, 1. 28 dicembre 1995 n. 549, in materia di eroga zione di un indennizzo per la cessazione dell'attività commer

ciale, art. 2, 3).

L'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale previ sto dal d.leg. 28 marzo 1996 n. 207, che spetta dal primo

giorno del mese successivo alla domanda, essendo condizio

nato alla cancellazione del titolare dal registro degli eser

centi il commercio e dal registro delle imprese presso la ca

mera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,

compete con decorrenza differita alla data della cancellazio

ne, ove quest'ultima avvenga in momento successivo. (1)

Svolgimento del processo. — Con ricorso del 1° luglio 1998

Benedetta Di Stefano, sostenendo che il 4 settembre 1996 aveva

cessato di gestire il proprio negozio di generi alimentari ed in

(1 ) Non si rinvengono precedenti in termini. In motivazione la corte equipara a pensione anticipata l'indennizzo

istituito a favore dell'esercente attività commerciale al minuto in sede fissa o su aree pubbliche che, avendo raggiunto i sessantadue anni, o i

cinquantasette se iscritto presso l'Inps da almeno cinque anni, decida di cessare definitivamente l'attività; ricavando da tale equiparazione il

principio riassunto in massima, in virtù della assonanze con la discipli na di trattamenti pensionistici nei quali la domanda è solo un presuppo sto necessario al riconoscimento del diritto, ma la decorrenza del trat

tamento può essere differita al momento di maturazione dei requisiti, anche se successivo alla domanda. Sul punto, oltre alle sentenze citate in motivazione (Cass. 16 luglio 2002, n. 10313, Foro it.. Rep. 2002, voce Invalidi civili e di guerra, n. 31; 16 ottobre 2001, n. 12629, ibid., voce Previdenza sociale, n. 541), cfr. Cass. 14 dicembre 2001, n.

15806, id., Rep. 2001, voce cit., n. 566; 5 dicembre 1997, n. 12385, id..

Rep. 1997, voce cit., n. 888; 8 agosto 1994, n. 7341, id., Rep. 1995, vo

ce cit., n. 649; 5 maggio 1995, n. 4883, ibid., n. 654; 1° aprile 1994, n.

3181, id., Rep. 1994, voce cit., n. 682, e sez. un. 14 luglio 1993, n.

7783, id., 1994,1, 83, con nota di V. Ferrari.

Nel senso che la cessazione dell'attività commerciale (o di quella ar

II Foro Italiano — 2003.

questa data aveva chiesto l'indennizzo previsto dall'art. 3 d.leg. 28 marzo 1996 n. 207, diritto illegittimamente riconosciuto dal

l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) solo dal 1° novembre 1997, chiese che il Pretore di Caltagirone le ricono

scesse il diritto con decorrenza dal primo giorno del mese suc cessivo alla domanda.

Il Tribunale di Caltagirone accolse la domanda. La Corte

d'appello di Catania ha respinto l'appello dell'istituto, affer

mando che la tesi dell'istituto, secondo cui la condizione alla

quale è subordinato il diritto in controversia sarebbe la cancella

zione dal registro degli esercenti il commercio, è infondata. An

che se — aggiunge il giudicante

— la legge contempla la can

cellazione del richiedente, tuttavia, la decorrenza del diritto dal

mese successivo alla domanda consente di ritenere che, secondo

la ratio della norma, l'accertamento dell'effettiva cessazione

dell'attività commerciale determini effetti retroattivi al tempo della domanda. Né potrebbe gravare sul richiedente il tempo ne

cessario per l'atto di cancellazione.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'Inps, percorren do le linee d'un unico motivo; Benedetta Di Stefano resiste con

controricorso.

Motivi della decisione. — Con un unico motivo, denunciando

per l'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 3, 4° comma, d.leg. 28 marzo 1996 n. 207, l'istituto so

stiene che il giudice di merito aveva dato una lettura parziale della norma, poiché questa subordina il diritto alla condizione

della cancellazione.

D'altronde, la ragione stessa della norma è dare un aiuto al

commerciante che cessa lo svolgimento dell'attività, fatto che

può essere desunto obiettivamente solo dalla cancellazione.

Questa è un presupposto, la cui sussistenza, come in ogni altra

prestazione previdenziale, è necessaria per la nascita del diritto.

Il ricorso è fondato. Con il d.leg. 28 marzo 1996 n. 207 fu

istituito un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività

commerciale al minuto in sede fissa (anche abbinata ad attività

di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) ovvero

su aree pubbliche; indennizzo riconosciuto agli ultrassessanta

duenni ed alle ultracinquantasettenni iscritti presso l'Inps da

almeno cinque anni.

La disciplina avvicina questo diritto alla pensione per molte

plici aspetti: l'importo, la computabilità del periodo del relativo

godimento, le modalità e le cadenze di erogazione (art. 3, 1°, 2°

e 3° comma dell'indicato decreto), la condizione della cancella

zione dai registri (art. 2, lett. c; cui corrisponde, per la pensione d'invalidità, la cancellazione da elenchi ed albi professionali: art. 2, 2° comma, 1. 12 giugno 1984 n. 222), nonché per fattori

d'incompatibilità (a differenza del diritto in esame — che, avendo fondamento nella cessazione dell'attività commerciale, è incompatibile, per l'art. 4, con lo svolgimento del lavoro — la

pensione d'inabilità, avendo fondamento nella cessazione del

reddito, è incompatibile con compensi per attività lavorativa:

art. 2, 5° comma, prima parte dell'indicata legge). La sua causa (cessazione del lavoro), la sua disciplina, ed i

limiti temporali entro i quali è previsto (da sessantadue anni a

sessantacinque anni per gli uomini; da cinquantasette anni a ses

santa anni per le donne), conferiscono all'indennizzo in esame

la natura d'una pensione anticipata (compenso per l'anticipata cessazione dell'attività commerciale).

tigiana) comporta l'estinzione dell'obbligo contributivo previdenziale dalla data di effettiva cessazione, indipendentemente dalla cancellazio ne dai registri, v. Cass. 3 luglio 2001. n. 9006, id., Rep. 2002, voce cit., n. 270; 24 luglio 1996, n. 6625, id.. Rep. 1997, voce cit., n. 329; 16 no vembre 1995, n. 11844, id., Rep. 1995, voce cit., n. 235; 28 marzo

1995, n. 3621, ibid., n. 247; 19 novembre 1994, n. 9824, id., 1995, I,

827, con nota di richiami. Sulla natura dichiarativa e non costitutiva, ai fini del rapporto giuri

dico previdenziale, dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavorato

ri agricoli, v. Cass. 12 giugno 2000, n. 7995, id., Rep. 2001, voce cit., n. 679; 5 aprile 2000, n. 4232, id. Rep. 2000. voce cit., n. 872; 14 lu

glio 1997, n. 6382, id.. Rep. 1997. voce cit., n. 1278; 21 gennaio 1993, n. 729, id., Rep. 1993. voce cit., n. 856; 19 giugno 1991, n. 6926, in

contrasto con Cass. 3 marzo 1992, n. 2582, id., 1992, I, 2114, con nota

di richiami. Contrasto sostanzialmente superato dalle sezioni unite con

sent. 14 luglio 1993, n. 7783, cit., nel senso che la cancellazione dagli elenchi ed albi indicati dall'art. 2, 2° comma, 1. 12 giugno 1984 n. 222, non è requisito costitutivo del diritto a pensione di inabilità, ma condi

zione di erogabilità della prestazione pensionistica in relazione ad un

diritto già sorto.

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3039 PARTE PRIMA 3040

Nel quadro di queste assonanze si colloca anche la decorrenza

del diritto: il primo giorno del mese successivo a quello di pre sentazione della domanda (art. 2, 4° comma, del decreto in esa

me; cui corrispondono, ad esempio, gli art. 12, 1° comma, e 13

1. 30 marzo 1971 n. 118, per pensioni ed assegni degli invalidi

civili, e l'art. 3, 4° comma, 1. 11 febbraio 1980 n. 18 per l'in

dennità di accompagnamento). Come per altre prestazioni, la domanda è solo un presupposto

necessario al riconoscimento del diritto (un'eccezione a questa necessità è il diritto alla prestazione per infortunio sul lavoro, che trae meccanica origine dalla denuncia, cui il datore è obbli

gato ex art. 53 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124).

L'ancoraggio della decorrenza alla domanda è stato normati

vamente ipotizzato in relazione alla fisiologica (ragionevole) situazione della sussistenza (contestualmente alla domanda) di

tutti i presupposti del diritto (ritenendosi che, ove si presenti la

domanda per il riconoscimento d'un diritto, siano presenti tutti i

presupposti previsti dalla legge per la nascita del diritto stesso). Ed invero, in materia previdenziale ed assistenziale il diritto è

spesso subordinato alla sussistenza di alcuni presupposti: e per tanto, anche se è previsto che il diritto decorra dal primo giorno del mese successivo alla domanda, il perfezionarsi, nel corso del

procedimento amministrativo o giudiziale, di alcuni presupposti (inizialmente insussistenti) determina, pur nell'anteriorità della

domanda, il differimento della decorrenza, con effetti ex nunc, all'attuarsi di questi presupposti. Ciò, ad esempio, per la pen sione d'inabilità prevista dalla 1. 12 giugno 1984 n. 222: nel

corso del procedimento amministrativo e giudiziale possono

perfezionarsi il requisito di contribuzione previsto dall'art. 4

(Corte cost. n. 335 del 1989, Foro it., Rep. 1990, voce Previ

denza sociale, n. 817; Cass. 16 ottobre 2001, n. 12629, id., Rep. 2002, voce cit., n. 541), la cancellazione da elenchi ed albi pro fessionali (art. 2, 2° comma, seconda parte dell'indicata legge), e lo stesso requisito sanitario (art. 149 disp. att. c.p.c.), con il

conseguente differimento della decorrenza della prestazione alla

data di tale perfezionamento.

Egualmente è a dirsi per il diritto all'assegno degli invalidi

civili: i presupposti dello stato di invalidità, del limite di reddito

e dello stato di incollocazione possono sorgere anche nel corso

del giudizio, determinando il differimento della decorrenza del diritto stesso (Cass. 16 luglio 2002, n. 10313, ibid., voce Invali di civili e di guerra, n. 31).

Ciò, anche per il diritto in esame. La lettera della legge (in cui

la cancellazione è prevista come espressa condizione), la natura del diritto (quale pensione anticipata), il relativo fondamento

(compenso per la cessazione dell'attività commerciale), e l'esi

genza d'un oggettivo permanente riscontro del suo presupposto (l'indicata cessazione), consentono di ritenere che la decorrenza

del diritto dalla domanda sia connessa alla normale preesistenza della cancellazione dai registri, e che ove la cancellazione si per fezioni nel corso del procedimento amministrativo o giudiziale, a

questo perfezionamento sia differita la nascita del diritto. Né è fondata la costruzione dell'impugnata sentenza, secondo

cui le condizioni previste dall'art. 2, 2° comma, che vengano ad esistenza dopo la presentazione della domanda, retroagirebbero dando efficacia al diritto dal tempo della domanda.

Ed invero, da un canto, il requisito previsto dall'art. 4, costi tuito dalla cessazione dell'attività lavorativa, si identifica (pur per una sua parte: attività commerciale, come parte dell'attività

lavorativa) con una delle condizioni previste dall'art. 2, 2°

comma; come la cessazione dell'attività commerciale (prevista dall'art. 4), anche gli altri fatti (previsti dall'art. 2, 2° comma) sono necessari per il sorgere del diritto.

La distinzione formulata dal legislatore è, poi, fra requisiti (art. 2, 1° comma: qualità di cui il titolare «è in possesso»; e

che, essendo preesistente, attiene al rapporto stesso da cui il di ritto trae origine), condizioni (art. 2, 2° comma: atti riferibili al momento della nascita del diritto, e che il titolare deve porre in

essere), ed incompatibilità (art. 4: svolgimento del lavoro; atti vità che, assumendo rilevanza solo in quanto si differenzi dalle

condizioni, è posteriore alla nascita del diritto, e ne determina la

cessazione). E nel quadro di questa distinzione è da leggere l'iniziale inci

so dall'art. 3, 4° comma («salvo quanto disposto dall'art. 4, l'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo alla domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie ...»): eccezione formulata non nei confronti della generale decorrenza del diritto (come la sentenza postula: eccezione che, in tal modo

Il Foro Italiano — 2003.

costruita, non comprenderebbe nel proprio ambito la mancanza

di cancellazione), bensì della complessiva durata del diritto (il diritto cessa di esistere con il verificarsi del fatto incompatibile).

La possibilità (prospettata dalla sentenza) d'un ritardo fra ri

chiesta di cancellazione ed atto di cancellazione, ritardo che poi

peserebbe sul richiedente, è fatto che (oltre ad essere, nella fi

siologica situazione presupposta dal legislatore, un'eventualità

inesistente) è comune ad altre parallele ipotesi (come l'art. 2, 2°

comma, seconda parte, 1. 12 giugno 1984 n. 222, ove è espres samente previsto il differimento della decorrenza del diritto), che consentono di leggere anche la disciplina in esame nel qua dro di un'unitaria esigenza normativa.

E pertanto da affermare che «anche se l'indennizzo per ces

sazione dell'attività commerciale, previsto dal d.leg. 28 marzo

1996 n. 207, spetta dal primo giorno del mese successivo alla

domanda, il diritto è condizionato alla cancellazione del titolare

dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal regi stro delle imprese presso la camera di commercio, industria, ar

tigianato ed agricoltura; ed ove la cancellazione intervenga in

un momento successivo alla domanda, a questo momento è dif

ferita la decorrenza della prestazione». Il ricorso deve essere accolto, e la sentenza deve essere cas

sata. E, non essendo necessari (per l'incontroversa coincidenza

temporale fra cancellazione dai registri ed erogazione del dirit

to) ulteriori accertamenti di fatto, la causa, in applicazione del

l'art. 384 c.p.c., deve essere decisa nel merito, con la reiezione

della domanda con cui Benedetta Di Stefano aveva chiesto la

retrodatazione del diritto.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 9

aprile 2003, n. 5599; Pres. Riggio, Est. Magno, P.M. Macca

rone (conci, diff.); Soc. Palazzo Aguselli (Avv. Berliri, Co

gliati Dezza) c. Min. finanze e Ufficio delle entrate di Forlì.

Conferma Comm. trib. reg. Emilia-Romagna 18 novembre

1998.

Valore aggiunto (imposta sul) — Detrazione — Società

commerciale — Acquisti — Presunzione di inerenza —

Esclusione (D.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, istituzione e disci

plina dell'imposta sul valore aggiunto, art. 4, 19).

Ai fini della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, l'ine

renza all' esercizio dell'impresa dell'acquisto di beni e servi

zi non può essere ritenuta in virtù della semplice qualità di

imprenditore societario dell'acquirente. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 5 lu

glio 2002, n. 9806; Pres. Delli Priscoli, Est. Paolini, P.M.

Maccarone (conci, conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato

Criscuoli) c. Soc. International factors Italia (Avv. Russo).

Conferma Comm. trib. reg. Toscana 22 settembre 1997.

Valore aggiunto (imposta sul) — Detrazione — Società

commerciale — Acquisti — Presunzione di inerenza

(D.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 4, 19).

Ai fini della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, sussi

ste una presunzione iuris et de iure di inerenza all'esercizio

dell'impresa degli acquisti di beni e servizi compiuti da una

società commerciale. (2)

(1-2) Prevalente, nella giurisprudenza della Suprema corte, sembra l'orientamento che esclude che l'art. 4 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633

possa fondare una presunzione di inerenza all'esercizio dell'impresa delle operazioni passive (i.e. degli acquisti di beni e servizi) poste in essere da una società commerciale: così, Cass. 24 febbraio 2001, n. 2729, Foro it., Rep. 2001, voce Valore aggiunto (imposta), n. 305, e

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