sezione lavoro; sentenza 24 aprile 2003, n. 6530; Pres. Putaturo Donati Viscido, Est. Cuoco, P.M.Fuzio (concl. diff.); Inps (Avv. Picciotto, Fabiani, Gorga, Spadafora) c. Di Stefano (Avv. Papale).Cassa App. Catania 2 giugno 2000 e decide nel meritoSource: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 11 (NOVEMBRE 2003), pp. 3037/3038-3039/3040Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197875 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
nere soddisfatta l'esigenza di esplicitazione che la norma falli
mentare, secondo l'interpretazione sopra riferita, pone in via in
defettibile. La ricorrente non ha dedotto vizio di legittimità che sia ricon
ducibile alla violazione da parte del giudice del gravame del
processo interpretativo dell'atto in discussione, come regolato
dagli art. 1362 ss. c.c. ma si è doluta dell'errata interpretazione della norma di legge che pone il principio applicato nella fatti
specie. Ciò premesso, poiché la corte di merito ha, invece, dato cor
retta applicazione al suddetto principio, ed ha condotto, di con
seguenza, la sua indagine ermeneutica sull'atto negoziale, cioè
sul contenuto delle proposte, allo scopo di verificare se in con
creto ricomprendesse anche l'azione revocatoria sulla quale era
stata chiamata a decidere, esprimendo il suo convincimento, che
nel merito è insindacabile, con iter argomentativo puntuale, lo
gico ed esaustivo, la decisione in esame si sottrae ad ogni criti
ca.
Non assume rilevanza alcuna, nell'economia della presente decisione, la questione riguardante il giudicato esterno richia
mato dalla banca resistente, che resta perciò assorbita.
Anche il terzo motivo è assorbito, così come il ricorso inci
dentale.
Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 24 aprile 2003, n. 6530; Pres. Putaturo Donati Viscido, Est. Cuoco, P.M. Fuzio (conci, diff.); Inps (Avv. Picciotto, Fabiani,
Gorga, Spadafora) c. Di Stefano (Avv. Papale). Cassa App. Catania 2 giugno 2000 e decide nel merito.
Previdenza e assistenza sociale — Commerciante — Cessa
zione dell'attività — Indennizzo — Decorrenza (D.leg. 28
marzo 1996 n. 207, attuazione della delega di cui all'art. 2, 43° comma, 1. 28 dicembre 1995 n. 549, in materia di eroga zione di un indennizzo per la cessazione dell'attività commer
ciale, art. 2, 3).
L'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale previ sto dal d.leg. 28 marzo 1996 n. 207, che spetta dal primo
giorno del mese successivo alla domanda, essendo condizio
nato alla cancellazione del titolare dal registro degli eser
centi il commercio e dal registro delle imprese presso la ca
mera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,
compete con decorrenza differita alla data della cancellazio
ne, ove quest'ultima avvenga in momento successivo. (1)
Svolgimento del processo. — Con ricorso del 1° luglio 1998
Benedetta Di Stefano, sostenendo che il 4 settembre 1996 aveva
cessato di gestire il proprio negozio di generi alimentari ed in
(1 ) Non si rinvengono precedenti in termini. In motivazione la corte equipara a pensione anticipata l'indennizzo
istituito a favore dell'esercente attività commerciale al minuto in sede fissa o su aree pubbliche che, avendo raggiunto i sessantadue anni, o i
cinquantasette se iscritto presso l'Inps da almeno cinque anni, decida di cessare definitivamente l'attività; ricavando da tale equiparazione il
principio riassunto in massima, in virtù della assonanze con la discipli na di trattamenti pensionistici nei quali la domanda è solo un presuppo sto necessario al riconoscimento del diritto, ma la decorrenza del trat
tamento può essere differita al momento di maturazione dei requisiti, anche se successivo alla domanda. Sul punto, oltre alle sentenze citate in motivazione (Cass. 16 luglio 2002, n. 10313, Foro it.. Rep. 2002, voce Invalidi civili e di guerra, n. 31; 16 ottobre 2001, n. 12629, ibid., voce Previdenza sociale, n. 541), cfr. Cass. 14 dicembre 2001, n.
15806, id., Rep. 2001, voce cit., n. 566; 5 dicembre 1997, n. 12385, id..
Rep. 1997, voce cit., n. 888; 8 agosto 1994, n. 7341, id., Rep. 1995, vo
ce cit., n. 649; 5 maggio 1995, n. 4883, ibid., n. 654; 1° aprile 1994, n.
3181, id., Rep. 1994, voce cit., n. 682, e sez. un. 14 luglio 1993, n.
7783, id., 1994,1, 83, con nota di V. Ferrari.
Nel senso che la cessazione dell'attività commerciale (o di quella ar
II Foro Italiano — 2003.
questa data aveva chiesto l'indennizzo previsto dall'art. 3 d.leg. 28 marzo 1996 n. 207, diritto illegittimamente riconosciuto dal
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) solo dal 1° novembre 1997, chiese che il Pretore di Caltagirone le ricono
scesse il diritto con decorrenza dal primo giorno del mese suc cessivo alla domanda.
Il Tribunale di Caltagirone accolse la domanda. La Corte
d'appello di Catania ha respinto l'appello dell'istituto, affer
mando che la tesi dell'istituto, secondo cui la condizione alla
quale è subordinato il diritto in controversia sarebbe la cancella
zione dal registro degli esercenti il commercio, è infondata. An
che se — aggiunge il giudicante
— la legge contempla la can
cellazione del richiedente, tuttavia, la decorrenza del diritto dal
mese successivo alla domanda consente di ritenere che, secondo
la ratio della norma, l'accertamento dell'effettiva cessazione
dell'attività commerciale determini effetti retroattivi al tempo della domanda. Né potrebbe gravare sul richiedente il tempo ne
cessario per l'atto di cancellazione.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'Inps, percorren do le linee d'un unico motivo; Benedetta Di Stefano resiste con
controricorso.
Motivi della decisione. — Con un unico motivo, denunciando
per l'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 3, 4° comma, d.leg. 28 marzo 1996 n. 207, l'istituto so
stiene che il giudice di merito aveva dato una lettura parziale della norma, poiché questa subordina il diritto alla condizione
della cancellazione.
D'altronde, la ragione stessa della norma è dare un aiuto al
commerciante che cessa lo svolgimento dell'attività, fatto che
può essere desunto obiettivamente solo dalla cancellazione.
Questa è un presupposto, la cui sussistenza, come in ogni altra
prestazione previdenziale, è necessaria per la nascita del diritto.
Il ricorso è fondato. Con il d.leg. 28 marzo 1996 n. 207 fu
istituito un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività
commerciale al minuto in sede fissa (anche abbinata ad attività
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) ovvero
su aree pubbliche; indennizzo riconosciuto agli ultrassessanta
duenni ed alle ultracinquantasettenni iscritti presso l'Inps da
almeno cinque anni.
La disciplina avvicina questo diritto alla pensione per molte
plici aspetti: l'importo, la computabilità del periodo del relativo
godimento, le modalità e le cadenze di erogazione (art. 3, 1°, 2°
e 3° comma dell'indicato decreto), la condizione della cancella
zione dai registri (art. 2, lett. c; cui corrisponde, per la pensione d'invalidità, la cancellazione da elenchi ed albi professionali: art. 2, 2° comma, 1. 12 giugno 1984 n. 222), nonché per fattori
d'incompatibilità (a differenza del diritto in esame — che, avendo fondamento nella cessazione dell'attività commerciale, è incompatibile, per l'art. 4, con lo svolgimento del lavoro — la
pensione d'inabilità, avendo fondamento nella cessazione del
reddito, è incompatibile con compensi per attività lavorativa:
art. 2, 5° comma, prima parte dell'indicata legge). La sua causa (cessazione del lavoro), la sua disciplina, ed i
limiti temporali entro i quali è previsto (da sessantadue anni a
sessantacinque anni per gli uomini; da cinquantasette anni a ses
santa anni per le donne), conferiscono all'indennizzo in esame
la natura d'una pensione anticipata (compenso per l'anticipata cessazione dell'attività commerciale).
tigiana) comporta l'estinzione dell'obbligo contributivo previdenziale dalla data di effettiva cessazione, indipendentemente dalla cancellazio ne dai registri, v. Cass. 3 luglio 2001. n. 9006, id., Rep. 2002, voce cit., n. 270; 24 luglio 1996, n. 6625, id.. Rep. 1997, voce cit., n. 329; 16 no vembre 1995, n. 11844, id., Rep. 1995, voce cit., n. 235; 28 marzo
1995, n. 3621, ibid., n. 247; 19 novembre 1994, n. 9824, id., 1995, I,
827, con nota di richiami. Sulla natura dichiarativa e non costitutiva, ai fini del rapporto giuri
dico previdenziale, dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavorato
ri agricoli, v. Cass. 12 giugno 2000, n. 7995, id., Rep. 2001, voce cit., n. 679; 5 aprile 2000, n. 4232, id. Rep. 2000. voce cit., n. 872; 14 lu
glio 1997, n. 6382, id.. Rep. 1997. voce cit., n. 1278; 21 gennaio 1993, n. 729, id., Rep. 1993. voce cit., n. 856; 19 giugno 1991, n. 6926, in
contrasto con Cass. 3 marzo 1992, n. 2582, id., 1992, I, 2114, con nota
di richiami. Contrasto sostanzialmente superato dalle sezioni unite con
sent. 14 luglio 1993, n. 7783, cit., nel senso che la cancellazione dagli elenchi ed albi indicati dall'art. 2, 2° comma, 1. 12 giugno 1984 n. 222, non è requisito costitutivo del diritto a pensione di inabilità, ma condi
zione di erogabilità della prestazione pensionistica in relazione ad un
diritto già sorto.
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3039 PARTE PRIMA 3040
Nel quadro di queste assonanze si colloca anche la decorrenza
del diritto: il primo giorno del mese successivo a quello di pre sentazione della domanda (art. 2, 4° comma, del decreto in esa
me; cui corrispondono, ad esempio, gli art. 12, 1° comma, e 13
1. 30 marzo 1971 n. 118, per pensioni ed assegni degli invalidi
civili, e l'art. 3, 4° comma, 1. 11 febbraio 1980 n. 18 per l'in
dennità di accompagnamento). Come per altre prestazioni, la domanda è solo un presupposto
necessario al riconoscimento del diritto (un'eccezione a questa necessità è il diritto alla prestazione per infortunio sul lavoro, che trae meccanica origine dalla denuncia, cui il datore è obbli
gato ex art. 53 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124).
L'ancoraggio della decorrenza alla domanda è stato normati
vamente ipotizzato in relazione alla fisiologica (ragionevole) situazione della sussistenza (contestualmente alla domanda) di
tutti i presupposti del diritto (ritenendosi che, ove si presenti la
domanda per il riconoscimento d'un diritto, siano presenti tutti i
presupposti previsti dalla legge per la nascita del diritto stesso). Ed invero, in materia previdenziale ed assistenziale il diritto è
spesso subordinato alla sussistenza di alcuni presupposti: e per tanto, anche se è previsto che il diritto decorra dal primo giorno del mese successivo alla domanda, il perfezionarsi, nel corso del
procedimento amministrativo o giudiziale, di alcuni presupposti (inizialmente insussistenti) determina, pur nell'anteriorità della
domanda, il differimento della decorrenza, con effetti ex nunc, all'attuarsi di questi presupposti. Ciò, ad esempio, per la pen sione d'inabilità prevista dalla 1. 12 giugno 1984 n. 222: nel
corso del procedimento amministrativo e giudiziale possono
perfezionarsi il requisito di contribuzione previsto dall'art. 4
(Corte cost. n. 335 del 1989, Foro it., Rep. 1990, voce Previ
denza sociale, n. 817; Cass. 16 ottobre 2001, n. 12629, id., Rep. 2002, voce cit., n. 541), la cancellazione da elenchi ed albi pro fessionali (art. 2, 2° comma, seconda parte dell'indicata legge), e lo stesso requisito sanitario (art. 149 disp. att. c.p.c.), con il
conseguente differimento della decorrenza della prestazione alla
data di tale perfezionamento.
Egualmente è a dirsi per il diritto all'assegno degli invalidi
civili: i presupposti dello stato di invalidità, del limite di reddito
e dello stato di incollocazione possono sorgere anche nel corso
del giudizio, determinando il differimento della decorrenza del diritto stesso (Cass. 16 luglio 2002, n. 10313, ibid., voce Invali di civili e di guerra, n. 31).
Ciò, anche per il diritto in esame. La lettera della legge (in cui
la cancellazione è prevista come espressa condizione), la natura del diritto (quale pensione anticipata), il relativo fondamento
(compenso per la cessazione dell'attività commerciale), e l'esi
genza d'un oggettivo permanente riscontro del suo presupposto (l'indicata cessazione), consentono di ritenere che la decorrenza
del diritto dalla domanda sia connessa alla normale preesistenza della cancellazione dai registri, e che ove la cancellazione si per fezioni nel corso del procedimento amministrativo o giudiziale, a
questo perfezionamento sia differita la nascita del diritto. Né è fondata la costruzione dell'impugnata sentenza, secondo
cui le condizioni previste dall'art. 2, 2° comma, che vengano ad esistenza dopo la presentazione della domanda, retroagirebbero dando efficacia al diritto dal tempo della domanda.
Ed invero, da un canto, il requisito previsto dall'art. 4, costi tuito dalla cessazione dell'attività lavorativa, si identifica (pur per una sua parte: attività commerciale, come parte dell'attività
lavorativa) con una delle condizioni previste dall'art. 2, 2°
comma; come la cessazione dell'attività commerciale (prevista dall'art. 4), anche gli altri fatti (previsti dall'art. 2, 2° comma) sono necessari per il sorgere del diritto.
La distinzione formulata dal legislatore è, poi, fra requisiti (art. 2, 1° comma: qualità di cui il titolare «è in possesso»; e
che, essendo preesistente, attiene al rapporto stesso da cui il di ritto trae origine), condizioni (art. 2, 2° comma: atti riferibili al momento della nascita del diritto, e che il titolare deve porre in
essere), ed incompatibilità (art. 4: svolgimento del lavoro; atti vità che, assumendo rilevanza solo in quanto si differenzi dalle
condizioni, è posteriore alla nascita del diritto, e ne determina la
cessazione). E nel quadro di questa distinzione è da leggere l'iniziale inci
so dall'art. 3, 4° comma («salvo quanto disposto dall'art. 4, l'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo alla domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie ...»): eccezione formulata non nei confronti della generale decorrenza del diritto (come la sentenza postula: eccezione che, in tal modo
Il Foro Italiano — 2003.
costruita, non comprenderebbe nel proprio ambito la mancanza
di cancellazione), bensì della complessiva durata del diritto (il diritto cessa di esistere con il verificarsi del fatto incompatibile).
La possibilità (prospettata dalla sentenza) d'un ritardo fra ri
chiesta di cancellazione ed atto di cancellazione, ritardo che poi
peserebbe sul richiedente, è fatto che (oltre ad essere, nella fi
siologica situazione presupposta dal legislatore, un'eventualità
inesistente) è comune ad altre parallele ipotesi (come l'art. 2, 2°
comma, seconda parte, 1. 12 giugno 1984 n. 222, ove è espres samente previsto il differimento della decorrenza del diritto), che consentono di leggere anche la disciplina in esame nel qua dro di un'unitaria esigenza normativa.
E pertanto da affermare che «anche se l'indennizzo per ces
sazione dell'attività commerciale, previsto dal d.leg. 28 marzo
1996 n. 207, spetta dal primo giorno del mese successivo alla
domanda, il diritto è condizionato alla cancellazione del titolare
dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal regi stro delle imprese presso la camera di commercio, industria, ar
tigianato ed agricoltura; ed ove la cancellazione intervenga in
un momento successivo alla domanda, a questo momento è dif
ferita la decorrenza della prestazione». Il ricorso deve essere accolto, e la sentenza deve essere cas
sata. E, non essendo necessari (per l'incontroversa coincidenza
temporale fra cancellazione dai registri ed erogazione del dirit
to) ulteriori accertamenti di fatto, la causa, in applicazione del
l'art. 384 c.p.c., deve essere decisa nel merito, con la reiezione
della domanda con cui Benedetta Di Stefano aveva chiesto la
retrodatazione del diritto.
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 9
aprile 2003, n. 5599; Pres. Riggio, Est. Magno, P.M. Macca
rone (conci, diff.); Soc. Palazzo Aguselli (Avv. Berliri, Co
gliati Dezza) c. Min. finanze e Ufficio delle entrate di Forlì.
Conferma Comm. trib. reg. Emilia-Romagna 18 novembre
1998.
Valore aggiunto (imposta sul) — Detrazione — Società
commerciale — Acquisti — Presunzione di inerenza —
Esclusione (D.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, istituzione e disci
plina dell'imposta sul valore aggiunto, art. 4, 19).
Ai fini della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, l'ine
renza all' esercizio dell'impresa dell'acquisto di beni e servi
zi non può essere ritenuta in virtù della semplice qualità di
imprenditore societario dell'acquirente. (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 5 lu
glio 2002, n. 9806; Pres. Delli Priscoli, Est. Paolini, P.M.
Maccarone (conci, conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato
Criscuoli) c. Soc. International factors Italia (Avv. Russo).
Conferma Comm. trib. reg. Toscana 22 settembre 1997.
Valore aggiunto (imposta sul) — Detrazione — Società
commerciale — Acquisti — Presunzione di inerenza
(D.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 4, 19).
Ai fini della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, sussi
ste una presunzione iuris et de iure di inerenza all'esercizio
dell'impresa degli acquisti di beni e servizi compiuti da una
società commerciale. (2)
(1-2) Prevalente, nella giurisprudenza della Suprema corte, sembra l'orientamento che esclude che l'art. 4 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
possa fondare una presunzione di inerenza all'esercizio dell'impresa delle operazioni passive (i.e. degli acquisti di beni e servizi) poste in essere da una società commerciale: così, Cass. 24 febbraio 2001, n. 2729, Foro it., Rep. 2001, voce Valore aggiunto (imposta), n. 305, e
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