sezione lavoro; sentenza 24 giugno 1986, n. 4205; Pres. Chiavelli, Est. Alibrandi, P. M. Nicita(concl. conf.); Soc. Montini (Avv. Schwarzenberg, Scirè) c. Belleri e altri (Avv. Ventura).Regolamento di competenza avverso Trib. Brescia 31 maggio 1985Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 11 (NOVEMBRE 1986), pp. 2757/2758-2759/2760Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23180920 .
Accessed: 25/06/2014 05:41
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 91.229.248.111 on Wed, 25 Jun 2014 05:41:36 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Italia la sentenza in data 1° luglio 1980 resa dalla Corte
d'appello di Parigi tra le ricorrenti sopra indicate e la soc.
Carpigiani s.p.a. con sede in Anzola Emilia (Bologna) via Emilia n. 45 ».
La trascrizione dell'intero contenuto del decreto fornisce la dimostrazione che, prescrindendo da astratte disquisizioni giuridi che, quel contenuto, data la completezza degli elementi riportati, pose il soggetto notificato nella piena consapevolezza di quanto necessario per un valido esercizio del diritto di difesa.
D'altra parte, basta riflettere che tale esercizio ebbe luogo proprio sulla base della sola notifica di quel decreto e che sarebbe stato validamente compiuto, se non si fosse verificato il ritardo di un solo giorno nella notificazione dell'atto di opposizione.
Quanto sopra detto rende superfluo l'esame del quarto motivo circa la pretesa sanatoria dell'irregolarità della notifica del decreto
(irregolarità ammessa in via di ipotesi) in conseguenza della
proposta opposizione. La sollevata questione di legittimità costituzionale della (non
indicata) norma risultante dall'adattamento della legge processuale civile all'art. 36 della convenzione sembra riferirsi alle disposizioni dell'art. 155 c.p.c., alla luce del contenuto della questione stessa.
Essa si presenta manifestamente infondata, dal momento che, anche ammettendo in astratto la preordinata e dolosa scelta
dell'istante nel notificare il decreto alla controparte nel mese di
febbraio, si da rendere più corto il tempo entro il quale possa essere esercitato il diritto all'impugnazione, detta questione non
sarebbe circoscritta nell'ambito di applicazione dell'art. 36 succita
to, ma avrebbe un rilievo di carattere generale riguardante
l'ampiezza dei termini (processuali) più o meno lunghi o corti per il compimento di attività processuali: giorni, ore, mesi ed anni
giusta le disposizioni del 1° e del 2° comma dell'art. 155 c.p.c. Qui è sufficiente rilevare che se nei casi concreti è possibile la
verificazione della perdita di uno o di due giorni (com'è possibile il guadagno di essi nell'ipotesi di scadenza del termine in un
giorno o in più giorni consecutivi festivi) rispetto alla normalità
dei casi, ciò, da un lato, è oggettivamente riconoscibile stante la
chiarezza della norma, e, dall'altro, non può considerarsi di tale
entità da indurre a ritenere leso il diritto di uguaglianza fra le
parti in lite né a ritenere leso il diritto « alla difesa » in funzione della « difficoltà », nell'esercizio di esso, derivante dalla maggiore brevità di un mese dell'anno rispetto agli altri.
Quanto sin qui detto induce alla considerazione finale che la
disposizione dell'art. 36 della convenzione non presenta alcuna
lacuna, interpretata secondo i principi processuali e costituzionali
dell'ordinamento giuridico italiano e massime secondo quello che
ammette la nullità dell'atto processuale, per difetto di requisiti formali, solamente se questi sono indisponibili per il raggiungi mento dello scopo.
La notificazione della decisione della Corte di Bologna raggiun se correttamente lo scopo voluto dalla legge.
Questa osservazione induce ad una ulteriore considerazione che
riflette l'inesistenza di un qualsiasi problema di interpretazione della convenzione che richieda la necessità di investire la Corte
di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'art. 1 del
protocollo del Lussemburgo 3 giugno 1971 reso i esecutivo con
1. 19 maggio 1975 n. 180, giacché le questioni prospettate
attengono piuttosto al diritto processuale comune. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 24 giugno
1986, n. 4205; Pres. Chiavelli, Est. Alibrandi, P.M. Nicita
(conci, conf.); Soc. Montini (Aw. Schwarzenberg, Scirè) c.
Belleri e altri (Avv. Ventura). Regolamento di competenza avverso Trib. Brescia 31 maggio 1985.
Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Azione del
datore di lavoro di accertamento di illegittimità di sciopero e
di condanna dei rappresentanti sindacali aziendali al risarcimen
to dei danni — Competenza del giudice del lavoro (Cod. proc.
civ., art. 409; 1. 20 maggio 1970 n. 300, norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attivi
tà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, art.
28; 1. 8 novembre 1977 n. 847, norme di coordinamento ira la 1.
11 agosto 1973 n. 533 e la procedura di cui all'art. 28 1. 20
maggio 1970 n. 300, art. 1).
Appartiene alla competenza per materia del giudice del lavoro la
domanda con cui il datore di lavoro chieda nei confronti dei
Il Foro Italiano — 1986.
membri della rappresentanza sindacale aziendale l'accertamento
della illegittimità di alcuni scioperi già effettuati e la loro
condanna al risarcimento dei danni. (1)
Fatto. — Con atto di citazione del 13/15 luglio 1983, la s.p.a. Franco Montini conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di
Brescia, i propri dipendenti Giuseppe Belleri, Gino Cadoni e
Giuseppe Serioli, nella loro qualità di membri della rappresentanza sindacale aziendale, dolendosi di una serie di scioperi indetti e attua
ti con modalità tali da provocare gravi e ingiusti danni all'azienda, che tra l'altro era stata costretta a sospendere l'attività produttiva d'un forno anche per evitare pericolo alle persone. Chiedeva pertan
to, la società attrice, che si dichiarasse la legittimità del proprio
operato e l'illegittimità dei denunziati scioperi, con condanna dei
convenuti al risarcimento dei danni.
I convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano la pretesa del merito e pregiudizialmente eccepivano l'incompetenza del tribunale
e la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro. In
via riconvenzionale chiedevano la condanna dell'attrice al versa
mento delle somme trattenute sulle loro retribuzioni in conseguen za di periodi di sospensione del lavoro unilateralmente disposti dall'azienda.
II tribunale, con sentenza 31 maggio 1985, dichiarava la
competenza del Pretore di Brescia, giudice del lavoro. Riteneva
che la vertenza — tra i soggetti del rapporto di lavoro subordina
to e concernente pretese che dal rapporto stesso traggono titolo —
rientra nella previsione di competenza ex art. 409 e 413, 1°
comma, c.p.c. Avverso la decisione ricorre la società attrice per regolamento
di competenza, illustrato da memoria; resistono, i convenuti, con
memoria.
Diritto. — Il procuratore generale in data 13 novembre 1985
ha cosi concluso: « La ricorrente si duole della declinatoria del
tribunale e nega che sia ravvisabile la competenza del giudice del
lavoro. La vertenza, a suo avviso, riguarderebbe i convenuti
esclusivamente nella loro veste di r.s.a., sicché avrebbe carattere
collettivo e la connessione col rapporto di lavoro subordinato
sarebbe affatto remota e irrilevante, tanto da non potersi ricolle
gare alla previsione dell'art. 409, n. 1, c.p.c. ».
Il ricorso non sembra fondato. È pacifico, da un canto, che tra
la società attrice e i convenuti sussiste un rapporto di lavoro
subordinato; e, d'altro canto, che i convenuti sono accusati di
comportamenti adottati quali r.s.a. e non sono stati scelti a caso, come un qualsiasi altro dipendente dell'attrice che avesse aderito
agli scioperi denunziati. Segnatamente con riguardo alla domanda
principale si tratta quindi di stabilire se l'azione si riallacci alla
disciplina del rapporto di lavoro subordinato, secondo l'ampia
previsione dell'art. 409, n. 1, c.p.c. Quanto alla comprensiva portata di detta previsione — tanto
più dopo l'emanazione della 1. n. 847/77 che ha ricondotto alla
competenza del giudice del lavoro anche le vertenze ex art. 28
statuto lavoratori — è utile prendere le mosse da alcuni insegna menti della Suprema corte in casi in qualche modo ricollegabili alla presente tematica:
— la causa tra datore di lavoro e suoi dipendenti per il
risarcimento dei danni derivanti da forme di sciopero denunziate
come illegali rientra nella competenza del giudice del lavoro (cfr. Cass. n. 1071/76, Foro it., 1976, I, 867 e n. 1217/84, id., Rep.
1984, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 53; contr. Cass.
(1) La decisione si inserisce coerentemente nella tendenza espansiva dell'ambito di applicazione dell'art. 409, n. 1, c.p.c., tendenza che rinviene il suo punto di forza (oltre che in esigenze pratiche di
opportunità) nella 1. 847/77 che ha assoggettato al rito speciale e alla
competenza per materia del pretore del lavoro tutte le controversie ex art. 28 1. 300/70 aventi, cioè, ad oggetto diritti delle associazioni sindacali alla libertà ed attività sindacale e all'esercizio del diritto di
sciopero. In senso conforme v., significativamente, Cass. 27 maggio 1982, n.
3263, Foro it., 1983, I, 141, secondo cui appartiene alla competenza per materia del giudice del lavoro la domanda proposta dai membri di una r.s.a. per l'attuazione del diritto della r.s.a. a ricevere informa
zioni, anche quando tale controversia esuli dalle previsioni dell'art. 28 1. 300/70.
Per il quadro della giurisprudenza e per richiami della dottrina si rinvia alle decisioni citate nella motivazione della sentenza in epigrafe e alle note di richiami da cui sono corredate quelle riportate sul Foro, cui adde Cass. 11 febbraio 1985, n. 1156, id., 1985, I, 689; Trib. Milano 3 giugno 1985, ibid., 2420, nonché l'esauriente nota di richiami a Pret. Firenze 14 febbraio 1984 e Pret. Roma 16 aprile 1983, id., 1984, I, 1405.
This content downloaded from 91.229.248.111 on Wed, 25 Jun 2014 05:41:36 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
2759 PARTE PRIMA 2760
n. 2093/82, id., 1982, 1, 2521, che tuttavia non appare convincen
te; altro è ovviamente il caso in cui non sussiste un rapporto di lavoro tra imprenditore danneggiato e autori di danni, sia pur provocati in occasione di agitazioni sindacali: Cass. n. 5550/81, id., Rep. 1981, voce cit., n. 54);
— nel vigente ordinamento non è possibile parlare di controver sia collettiva in senso tale da avere precisi riflessi nella disciplina processuale perché ne mancano i soggetti e l'oggetto (cfr. Cass. n.
6480/83, id., 1984, il, 1011); — la repressione dell'attività antisindacale ex art. 28 statuto
lavoratori è contemplata in funzione della difesa di interessi non
coincidenti con le pretese di natura contrattuale del singolo lavoratore, onde in linea di massima s'è ravvisata la necessità —
per ottenere piena soddisfazione dei diversi interessi — del
parallelo esperimento dell'azione sindacale ex art. 28 e dell'azione
contrattuale, senza che tuttavia sia dubbia la competenza sotto
entrambi i profili del giudice del lavoro (Cass. n. 2573/80, id.,
Rep. 1980, voce Sindacati, n. 81; 1067/82, id., 1982, I, 1610;
3250/82, id., Rep. 1982, voce cit., n. 117); — l'azione per repressione della condotta antisindacale ex art.
28 può esercitarsi, davanti al giudice del lavoro, anche in via
ordinaria omettendo la fase per i provvedimenti urgenti su cogni zione sommaria (Cass. n. 515/82, id., 1982, I, 1043; per un ordine di idee contrario alla ravvisabilità della controversia ex art.
28 nel caso di iniziativa del datore di lavoro, v. però Cass. n.
674/83, id., Rep. 1983, voce cit., n. 126); — è ravvisabile la controversia di lavoro di competenza del
pretore ex art. 409, n. 1, c.p.c. nella vertenza tra sindacato e
datore di lavoro circa il versamento dei contributi trattenuti
direttamente dalle buste paga (Cass. n. 4332/82, id., Rep. 1982, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 55; e n. 3586/84, id.,
Rep. 1984, voce Sindacati, n. 86), nonché nella vertenza tra r.s.a. e datore di lavoro circa il diritto di informativa spettante alla
prima sul lavoro straordinario assegnato ai dipendenti del secondo
(Cass. n. 3263/82, id., 1983, I, 14).
Ebbene, sembra al requirente che nel caso in esame non abbia
rilievo la discriminazione tra azione ex art. 28 o ex art. 409, n. 1,
c.p.c.; e che il problema della discriminazione tra dette azioni, di
competenza del giudice del lavoro, e ordinaria azione di risarci
mento del danno aquilano, di competenza del tribunale secondo
gli ordinari criteri di valore, debba risolversi nel senso seguito dal
giudice a quo. La vertenza involge diritti e doveri collegati alla
disciplina del rapporto di lavoro subordinato e segnatamente a
diritti e doveri delle parti, pur alla stregua di previsioni di carattere generale e di rilievo costituzionale (per ulteriori riferi
menti, v. Cass. n. 3916/83, id., Rep. 1983, voce Lavoro e
previdenza (controversie), n. 112). In sostanza, la società datrice di lavoro si duole di un abuso
dello sciopero, e pretende di avere a ragione sospeso un certo ramo d'attività produttiva con perdita di salario per i lavoratori
addettivi; i lavoratori convenuti oppongono la legittimità del loro
contegno verso la controparte e si dolgono — con la domanda
riconvenzionale — della trattenuta operata sulle loro paghe per i
periodi di sospensione del lavoro. E se per la domanda riconvenzionale — ovviamente a prescin
dere da ogni considerazione di merito sulla fondatezza — non può dubitarsi della competenza del giudice del lavoro, pare che alla stessa conclusione debba giungersi per la principale: che, a ben
vedere, è l'altra faccia della stessa medaglia. La qualità di r.s.a., invero, non esclude ma anzi presuppone la
qualità di lavoratore subordinato. Onde la circostanza che la società abbia scelto i convenuti in considerazione di detta loro
qualità non osta a che la vertenza si ricolleghi pur sempre alla
disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Si tratta di chiarire ciò che è lecito e ciò che non è lecito fare, ai lavoratori e al datore di lavoro, con particolare riguardo alla peculiare posizione riconosciuta, nell'ambito dell'azienda, a quei dipendenti che rive stano incarichi sindacali.
Che poi siano coinvolti interessi più generali, che trascendono
quelli dei soggetti in contesa, non è anomalo connotato della
presente vertenza, ma anzi è nota ricorrente in molte controversie di lavoro, peraltro non ostative alla ravvisabilità della previsione di competenza ex art. 409 e 413 citati (per un precedente specifico, di dichiarata competenza del giudice del lavoro in
controversia tra r.s.a. come tale e datore di lavoro, cfr. Cass. n.
3263/82, cit.).
Il Foro Italiano — 1986.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 20 giugno
1986, n. 4104; Pres. Bologna, Est. Di Salvo, P. M. Minetti
(conci, conf.); Min. finanze {Avv. dello Stato Fiengo) c.
Fall. Marazzi (Aw. Casavola, Guidotti). Cassa App. Bo
logna 15 giugno 1982.
Fallimento — Accertamento del passivo — Credito erariale per
pena pecuniaria — Illecito tributario anteriore al fallimen
to — Irrogazione della sanzione successiva alla dichiarazione di
fallimento — Ammissibilità al concorso (R.d. 16 marzo 1942 n.
267, disciplina del fallimento, art. 52; d.p.r. 26 ottobre 1972
n. 633, istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, art. 51).
Poiché il credito per pena pecuniaria sorge nel momento in cui è
commesso l'illecito tributario, esso deve essere ammesso al
concorso quando derivi da violazione posta in essere prima della dichiarazione di fallimento, anche se il provvedimento di
irrogazione della sanzione sia successivo all'apertura della pro cedura concorsuale. (1)
Motivi della decisione. — Con l'unico motivo del ricorso
l'amministrazione delle finanze dello stato denunzia violazione e
falsa applicazione dell'art. 3 1. n. 4 del 1929, nonché degli art. 21
ss., in relazione agli art. 41 ss. d.p.r. n. 633 del 1972. Rileva che
l'obbligazione di pagare allo Stato una somma a titolo di pena
pecuniaria sorge, a carico del trasgressore, per effetto dell'infra
zione e nel momento in cui questa è connessa e che, correlativa
mente, il procedimento sanzionatorio ha natura dichiarativa e non
costitutiva sicché il momento della liquidità e della esigibilità della
pena pecuniaria nulla ha a che vedere con il momento del
sorgere della relativa infrazione.
Il ricorso è fondato. Sulle questioni proposte questa corte ha
avuto già occasione di pronunciarsi in altre identiche controversie
(Cass. n. 5552/83, Foro it., Rep. 1983, voce Fallimento, n. 431; n.
3273/84, id., Rep. 1985, voce cit., n. 447; n. 1867/84, id., Rep.
1984, voce Valore aggiunto (imposta), n. 193). Le considerazioni che hanno condotto al rigetto delle tesi
critiche (allora prospettate ed oggi riproposte dal fallimento
resistente) sono pienamente condivise dal collegio, il quale nel
farle proprie, ne ribadisce la validità. Questa corte ha già affermato il principio che anche in tema di violazione delle norme
dell'i.v.a., il procedimento sanzionatorio ed il conseguente atto
irrogativo della sanzione pecuniaria hanno la funzione di accertare
nei suoi termini anche quantitativi un'obbligazione pecuniaria
collegata ad un fatto costitutivo precedente (costitutivo dell'illecito
tributario) e che, se tale fatto è anteriore al fallimento dell'autore
della violazione, il relativo credito dello Stato è ammissibile al
concorso dei creditori nella procedura fallimentare.
A tale conclusione si perviene, sia esaminando la natura
dell'accertamento tributario, sia accertando la natura del provve dimento irrogativo della sanzione pecuniaria e del relativo credito.
In ordine all'accertamento tributario la corte di merito afferma
la natura costitutiva dello stesso argomentando da due sentenze di
questa corte (Cass. n. 2293/63, id., 1963, I, 1622; n. 849/73, id.,
Rep. 1973, voce Concordato preventivo, n. 28) la cui estraneità al
(1) La sentenza conferma l'indirizzo della giurisprudenza della Cas sazione sulla natura dell'accertamento tributario, nella particolare pro spettiva della partecipazione dell'amministrazione finanziaria al concor so dei creditori nella procedura fallimentare, ribadendo che il fatto costitutivo del credito erariale (anche di quello relativo alla pena pecuniaria) va identificato nell'illecito tributario, sicché, se questo si è realizzato prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, il credito stesso è opponibile alla massa, e deve essere quindi ammesso al passivo, anche se il procedimento di irrogazione della sanzione sia stato attivato dopo l'apertura della procedura concorsuale. Negli stessi termini cfr., da ultimo, Cass. 30 novembre 1985, n. 5980, Foro it., Rep. 1985, voce Fallimento, n. 446; 19 marzo 1984, n. 1868, id., Rep. 1984, voce Tributi in genere, n. 1092, e, con riferimento alla pena pecuniaria conseguente alla violazione delle norme sull'i.v .a., Cass. 29
maggio 1984, n. 3273, id., Rep. 1985, voce Fallimento, n. 448; 19; marzo
1984, nn. 1867 e 1869, id., Rep. 1984, voce Valore aggiunto (imposta), nn. 193, 194; 13 settembre 1983, n. 5552, id., Rep. 1983, voce Fallimento, n. 43/1. Nella giurisprudenza di merito si registra, invece, un profondo contrasto sulla questione: v., sulla stessa linea della sentenza in epigrafe, Trib. Ascoli Piceno 6 settembre 1983, id., Rep. 1985, voce cit., n. 448, e in senso contrario, per la non ammissione al concorso stante la natura costitutiva del provvedimento di irrogazione della pena pecuniaria per illeciti in materia di i.v.a., Trib. Grosseto 19 ottobre 1985, id., 1986, I, 1680, alla cui nota redazionale si rinvia per un esauriente quadro delle diverse posizioni della giurisprudenza e della dottrina.
This content downloaded from 91.229.248.111 on Wed, 25 Jun 2014 05:41:36 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions