+ All Categories
Home > Documents > sezione lavoro; sentenza 24 ottobre 1996, n. 9300; Pres. Mercurio, Est. Giannantonio, P.M. Martone...

sezione lavoro; sentenza 24 ottobre 1996, n. 9300; Pres. Mercurio, Est. Giannantonio, P.M. Martone...

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: vanthu
View: 212 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
sezione lavoro; sentenza 24 ottobre 1996, n. 9300; Pres. Mercurio, Est. Giannantonio, P.M. Martone (concl. conf.); Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori (Avv. De Stefano) c. Testini (Avv. Piacente, Testini). Cassa Trib. Trani 13 luglio 1994 Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 1 (GENNAIO 1997), pp. 143/144-145/146 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23191298 . Accessed: 25/06/2014 10:43 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.60 on Wed, 25 Jun 2014 10:43:18 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

sezione lavoro; sentenza 24 ottobre 1996, n. 9300; Pres. Mercurio, Est. Giannantonio, P.M.Martone (concl. conf.); Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori (Avv. DeStefano) c. Testini (Avv. Piacente, Testini). Cassa Trib. Trani 13 luglio 1994Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 1 (GENNAIO 1997), pp. 143/144-145/146Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191298 .

Accessed: 25/06/2014 10:43

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 185.2.32.60 on Wed, 25 Jun 2014 10:43:18 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PARTE PRIMA

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 24 otto

bre 1996, n. 9300; Pres. Mercurio, Est. Giannantonio, P.M.

Martone (conci, conf.); Cassa nazionale previdenza e assi

stenza avvocati e procuratori (Avv. De Stefano) c. Testini

(Avv. Piacente, Testini). Cassa Trib. Trani 13 luglio 1994.

Avvocato e procuratore — Previdenza forense — Attività pro fessionale in situazione di incompatibilità — Computo del pe riodo di iscrizione alla cassa — Esclusione (R.d.l. 27 novem

bre 1933 n. 1578, ordinamento delle professioni di avvocato

e di procuratore, art. 3; 1. 22 gennaio 1934 n. 36, conversione

in legge, con modificazioni, del r.d.l. 27 novembre 1933 n.

1578; 1. 22 luglio 1975 n. 319, modifiche delle norme riguar danti la previdenza e l'assistenza forense, art. 2).

La cassa di previdenza forense è legittimata a dichiarare ineffi caci a fini previdenziali i periodi di iscrizione corrispondenti a quelli nei quali l'attività forense è stata svolta in situazioni

di incompatibilità, anche per i periodi antecedenti all'entrata

in vigore della l. n. 319 del 1975. (1)

(1) I. - In senso conforme alla riportata sentenza, Cass. 21 maggio 1994, n. 5010, Foro it., Rep. 1994, voce Avvocato, n. 116; 24 maggio 1990, n. 4682, id., Rep. 1990, voce cit., n. 131. Sul tema, v. Corte cost. 7 aprile 1988, n. 420, id., 1989, I, 1048.

Contra, nel senso che il principio della non valutabilità ai fini pensio nistici dei periodi di esercizio professionale espletato in situazione di

incompatibilità stabilito dall'art. 2 1. 319/75, trova applicazione solo

per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge (che ha portata innovativa ed efficacia per il futuro), non potendo trovare applicazione nei confronti di quei rapporti assicurativi già svoltisi sotto l'impero del la precedente legislazione (è indifferente, pertanto, che nel periodo an tecedente la vigenza della 1. 319/75 l'esercizio dell'attività forense sia stato svolto in situazioni di incompatibilità, e quindi è del tutto super fluo l'accertamento di attività incompatibili con la professione), cfr. Cass. 15 febbraio 1989, n. 911, id., Rep. 1989, voce cit., n. 114; 8

agosto 1987, n. 6807, id., Rep. 1987, voce cit., n. 83; 6 agosto 1987, n. 6777, ibid., n. 97).

Il contrasto delineatosi in seno alla sezione lavoro della Cassazione non potrà che essere risolto dalle sezioni unite.

Con specifico riferimento alla previdenza forense, per l'esclusione dal

computo del periodo minimo di iscrizione alla cassa (ai fini del diritto alla pensione di invalità) del periodo di svolgimento di una attività com merciale — coadiutore della moglie titolare di una rivendita di sali e tabacchi — anche se priva del carattere della professionalità, Cass. 21

maggio 1994, n. 5010, cit. Contra, Trib. Brindisi 21 gennaio 1992, id., Rep. 1993, voce cit., n. 25.

Per la legittimità dell'iscrizione dell'avvocato alla cassa di previdenza categoriale anche se coltivatore diretto, v. Pret. Firenze 1° luglio 1991, id., Rep. 1992, voce cit., n. 121.

II. - Nella previdenza dei liberi professionisti vige il principio della non valutabilità ai fini pensionistici dei periodi di esercizio professiona le espletato in situazioni di incompatibilità, con conseguente legittima zione della cassa previdenziale a neutralizzare i periodi di iscrizione cor

rispondenti a quelli nei quali si è verificata la incompatibilità (cfr. Cass. 21 luglio 1992, n. 8774, ibid., voce Professioni intellettuali, n. 160; 24 maggio 1990, n. 4682, ibid., voce Avvocato, n. 117); le casse di

previdenza categoriali, cui la legge riserva penetranti ipotesi di accerta mento e di sindacato in ordine alla legittimità della posizione degli iscritti, possono accertare autonomamente (e, quindi, anche in mancanza del

provvedimento di cancellazione dall'albo da parte del consiglio dell'or dine) una situazione di incompatibilità e conseguentemente annullare la posizione contributiva dell'iscritto (e la eventuale liquidazione della

prestazione precedentemente attribuita) (cfr. Cass. 25 gennaio 1988, n. 618, id., Rep. 1988, voce Professioni intellettuali, n. 140). Tale princi pio è stato «convalidato» dalla Corte costituzionale, che con sentenza 7 aprile 1988, n. 420 (id., 1989, I, 1048) ha — con riferimento alla

previdenza forense — dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 1. n. 319 del 1975 nella parte in cui preclude il conseguimento del trattamento pensionistico ai professionisti forensi che, pur esercitando la professione, si siano trovati in situazione di in

compatibilità, anche se non accertata e perseguita. In particolare, in tale sentenza si afferma come il precetto contenuto nell'art. 38, 2° com ma, Cost., «non può essere interpretato sino ad estendere la propria funzione di garanzia nei confronti di attività svolte in violazione di pre cise norme intese a tutelare, per contro, l'interesse generale alla conti nuità e alla obiettività della professione forense».

Pertanto, l'attività professionale svolta in una delle situazioni di in

compatibilità previste dall'ordinamento professionale, ancorché queste non siano state accertate e perseguite, preclude sia l'iscrizione alla cas sa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi tratta mento previdenziale, del periodo di tempo in cui l'attività medesima è stata svolta.

Il Foro Italiano — 1997.

Svolgimento del processo. — Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 10 dicembre 1991 l'avv. Ciro Testini conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Trani, quale giudice del lavoro, la Cassa

nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e

procuratori. Chiedeva l'accertamento del suo d:ritto a consegui re il trattamento di pensione di vecchiaia dal 1° giugno 1987

e la condanna della cassa convenuta al pagamento degli arretra

ti di pensione. Costituitasi in giudizio, la cassa chiedeva il rigetto della do

manda. Deduceva che il ricorrente godeva, a decorrere dal giu

gno 1982, di una pensione di vecchiaia a carico dell'Enasarco

per avere svolto attività di rappresentante di commercio nel pe riodo dai 1966 al 1980.

Assumeva che tale attività era incompatibile e precludeva al

ricorrente la valutabilità di tali anni ai fini previdenziali forensi, sia prima che dopo la 1. n. 319 del 1975.

Con sentenza depositata I'll marzo 1993 il pretore accoglieva

parzialmente la domanda attrice e riconosceva che il periodo di esercizio professionale, espletato in situazione di incompati

bilità, era computabile ai fini pensionistici sino all'entrata in

vigore della 1. 22 luglio 1975 n. 319.

La decisione del pretore è stata confermata dal Tribunale di

Trani che con sentenza depositata il 13 luglio 1994 ha rigettato

l'appello della cassa.

Avverso la decisione del tribunale la Cassa nazionale di pre videnza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori pro

pone ricorso illustrato con memoria. Ciro Testini resiste con

controricorso illustrato anch'esso con memoria.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo la cassa ricor

rente denunzia la violazione e l'erronea interpretazione dell'art.

2, 3° comma, 1. n. 319 dell'anno 1975, nonché il vizio di con

traddittorietà di motivazione. Lamenta che i giudici del merito

abbiano riconosciuto all'avv. Testini l'efficacia della iscrizione

e della contribuzione previdenziale alla Cassa nazionale previ denza assistenza avvocati e procuratori per gli anni anteriori

al 1975, nonostante che l'avv. Testini avesse violato la legge professionale forense e non fosse legittimato all'esercizio del

l'attività professionale. Il motivo è fondato. L'art. 3 r.d. 27 novembre 1933 n. 1578

dispone: «L'esercizio delle professioni di avvocato e di procura tore è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizio ne o cura d'anime, di giornalista professionista, di direttore di

banca, di mediatore».

In base alla norma, e fino all'entrata in vigore della 1. n. 319 dell'anno 1975, gli avvocati e i procuratori legali non ave vano diritto alla pensione se svolgevano un'attività incompati bile con quella professionale loro propria. Il consiglio dell'ordi

ne aveva il compito di accertare e perseguire le situazioni di

incompatibilità disponendo la cancellazione dall'albo. La Cassa

per la previdenza e l'assistenza forense, invece, non aveva alcun

potere di accertamento delle situazioni di incompatibilità, nep pure ai soli fini previdenziali, ma doveva attenersi alle risultan ze dell'albo e riconoscere la pensione a tutti coloro che fossero stati iscritti per un determinato periodo di tempo.

Ciò comportava alcuni inconvenienti di carattere pratico. La

cassa, infatti, era costretta a riconoscere la pensione anche nei casi in cui, nonostante l'evidente incompatibilità, il consiglio dell'ordine non avesse provveduto alla cancellazione dall'albo.

Per ovviare a tali inconvenienti l'art. 2 1. n. 319 dell'anno 1975 (intitolata «modifiche delle norme riguardanti la previden za e l'assistenza forense») ha disposto «il comitato dei delegati della cassa, sentito il Consiglio nazionale forense, determinerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri

per accertare quali siano gli iscritti alla cassa stessa che, in con formità a quanto disposto dall'art. 2 1. 8 gennaio 1952 n. 6 sostituito dall'art. 1 1. 25 febbraio 1963 n. 289, esercitino la libera professione forense con carattere di continuità».

La giurisprudenza di questa corte ha già affermato che la norma di cui all'art. 2 1. 319/75 ha carattere innovativo e non meramente ricognitivo della situazione precedente; pertanto, può applicarsi soltanto per l'avvenire e non ai rapporti già compiu tamente venuti in essere alla data della sua entrata in vigore (Cass., sez. un., 20 luglio 1977, n. 3235, Foro it., 1977, I, 2696).

Per quanto riguarda, invece, i rapporti ancora pendenti, l'art. 3 della stessa legge dispone che il potere così attribuito deve essere esercitato immediatamente dalla cassa che, sentiti gli or dini competenti, provvede alla revisione degli iscritti con riferi

This content downloaded from 185.2.32.60 on Wed, 25 Jun 2014 10:43:18 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

mento alla continuità dell'esercizio della professione nell'ultimo

decennio e, successivamente, a revisioni quinquennali. Nel caso in esame non è controverso che l'avv. Testini avesse

svolto attività di rappresentante di commercio nel periodo dal

1966 al 1980; attività per la quale gode anche di una pensione di vecchiaia a carico dell'Enasarco.

Deve pertanto ritenersi che per tutto il suddetto periodo l'avv.

Testini versasse in una situazione di incompatibilità con l'eserci

zio della professione legale ai sensi dell'art. 3 r.d. n. 1578 del

l'anno 1933 e che l'iscrizione alla Cassa previdenza avvocati

per tutti quegli anni non potesse essere valutata ai fini previden ziali forensi.

È vero che alcune decisioni di questa corte hanno affermato

che «per il periodo antecedente la vigenza della 1. 319/75 è in

differente che l'esercizio dell'attività forense fosse stato svolto

in situazioni di incompatibilità»; e che la cassa non poteva in

alcun modo «interferire sulle situazioni pregresse ai fini di mo

dificare lo status del professionista come risultante dall'iscrizio

ne all'albo degli avvocati secondo i deliberata dall'ordine pro

fessionale, unico organo competente ad occuparsene» (Cass. 15

febbraio 1989, n. 911, id., Rep. 1989, voce Avvocato, n. 114; 6 agosto 1987, n. 6777, id., Rep. 1987, voce cit., n. 97; 8 ago sto 1987, n. 6807, ibid., n. 83).

Questo collegio ritiene tuttavia che tali decisioni non possano essere condivise perché in contrasto con la disposizione che at

tribuisce alla cassa il potere-dovere di procedere all'immediata

revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'eserci

zio della professione nell'ultimo decennio.

Difatti, l'accertamento della continuità implica necessariamente

l'accertamento della sussistenza o meno di situazioni di incom

patibilità nel decennio precedente alla entrata in vigore della

legge e, cioè, dal 1965 al 1975.

D'altra parte, altre decisioni di questa corte hanno ricono

sciuto che la cassa «è legittimata a neutralizzare i periodi di

iscrizione corrispondenti a quelli nei quali si è verificata la in

compatibilità» anche per i periodi antecedenti all'entrata in vi

gore della 1. 319/75 (Cass. 24 maggio 1990, n. 4682, id., Rep.

1990, voce cit., n. 131; 21 maggio 1994, n. 5010, id., Rep. 1994, voce cit., n. 116).

Infine, non può dirsi che la norma così interpretata debba

essere considerata incostituzionale perché retroattiva.

Difatti, a parte la considerazione, di ordine generale, che la

retroattività determina l'incostituzionalità delle sole leggi pena

li, è certo che, nel caso, la retroattività della norma riguarda il potere di accertamento della cassa per il decennio precedente, ma non incide sui diritti degli assistiti.

Questi, anche in precedenza, non avevano alcun diritto previ

denziale, anche se il potere di accertamento della loro situazio

ne di incompatibilità era riservato al consiglio dell'ordine e non

poteva essere esercitato dalla cassa, neppure ai soli fini previ denziali.

Con il secondo motivo la cassa denunzia l'omessa, insuffi

ciente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della

controversia, con riferimento all'eccezione di incostituzionalità

dell'art. 2 1. 8 gennaio 1952 n. 6 nella parte in cui non prevede il dettato dell'art. 2, 2° comma, 1. 22 luglio 1975 n. 319, nei

casi di incompatibilità di cui all'art. 3 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 e successive modificazioni. Lamenta che il tribunale ab

bia immotivatamente rigettato l'eccezione di costituzionalità sol

levata dalla cassa con riferimento alla disparità di trattamento

previdenziale tra gli avvocati ossequienti al regime delle incom

patibilità dettate dalla legge professionale forense del 1933 e

gli avvocati che avevano violato tale norma imperativa, anche

se non perseguiti di fatto dal consiglio dell'ordine di appar tenenza.

L'esame di questo motivo deve essere considerato assorbito

dall'accoglimento del motivo precedente. Deve pertanto essere accolto il primo motivo e deve essere

dichiarato assorbito il secondo.

La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rin

viata al Tribunale di Bari che si atterrà al seguente principio di diritto:

«Il potere attribuito dall'art. 3, 1° comma, 1. 319/75 alla Cassa

nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e

procuratori di provvedere immediatamente alla revisione degli

iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio della pro

fessione nell'ultimo decennio e, successivamente, a revisioni quin

quennali comprende anche il potere-dovere di accertare le even

tuali situazioni di incompatibilità con l'esercizio della professio

ne forense».

Il Foro Italiano — 1997.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 2 ottobre

1996, n. 8602; Pres. Cantillo, Est. Graziadei, P.M. Bona

juto (conci, diff.); Galvanese (Avv. Lebotti) c. Min. finan

ze. Cassa App. Potenza 21 dicembre 1992.

Valore aggiunto (imposta sul) — Omessa dichiarazione — Ac

certamento induttivo — Credito maturato nel precedente pe riodo — Rilevanza (D.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, istituzione

e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, art. 30, 55).

L'inottemperanza all'obbligo della dichiarazione annuale espo ne il contribuente all'accertamento induttivo e gli preclude la facoltà di portare in deduzione l'Iva versata nel relativo

periodo su acquisti di beni o servizi se non registrata nelle

liquidazioni mensili o trimestrali, ma non lo priva del diritto

di scomputare dalle somme dovute in base a tale accertamen

to il credito che abbia maturato nel periodo anteriore e per il quale abbia chiesto la successiva detrazione ai sensi dell'art.

30 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633. (1)

Svolgimento del processo. — L'ufficio Iva di Potenza, con

avviso di accertamento notificato il 29 ottobre 1985, ha rilevato

che Lucia Galvanese, commerciante in generi alimentari, non

aveva presentato la dichiarazione relativa al 1980; ha determi

nato, in via induttiva un volume di affari di lire 188.463.000;

ha liquidato l'imposta dovuta in lire 13.899.000.

La Galvanese, nell'impugnare l'atto, ha opposto di essere cre

ditrice della somma di lire 12.165.000, maturata nel 1979, così

sostenendo che il suo debito per l'anno 1980 era da fissarsi nel

la minore entità di lire 1.734.000 (regolarmente versate, con in

teressi e penalità). La tesi è stata condivisa dalla commissione tributaria di pri

mo grado, ma respinta da quella di secondo grado, con pro nuncia che la Corte d'appello di Potenza, disattendendo il gra vame della Galvanese, ha confermato.

Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione annua

le, ha osservato la corte di Potenza, l'art. 55 d.p.r. 26 ottobre

1972 n. 633, autorizzando l'accertamento induttivo, consente

al contribuente di detrarre esclusivamente i versamenti e le po ste attive che risultino dalle liquidazioni mensili o trimestrali

dello stesso periodo, di modo che comporta, a titolo di sanzio

ne, il venir meno della facoltà di portare in deduzione il credito

d'imposta insorto nel periodo precedente. La Galvanese, con ricorso notificato il 2 ottobre 1993, ha

chiesto la cassazione della sentenza della corte d'appello. L'am

ministrazione finanziaria ha replicato con controricorso.

Motivi della decisione. — La ricorrente, con due motivi con

nessi, ripropone l'assunto secondo cui il citato art. 55 non «con

fisca» il credito che sia nato nell'anno anteriore a quello dell'o

missione della denuncia, e per il quale sia stata scelta la compu tabilità in detrazione nell'anno successivo, sempre che risulti dalle

(1) Ad avviso della Suprema corte — nella cui giurisprudenza non si rinvengono precedenti in tali esatti termini — nessuna norma (e, in

particolare, l'art. 55 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, la cui portata è

limitata al calcolo dell'imposta relativa al periodo al quale si riferisce l'accertamento induttivo) dispone la perdita del diritto alla detrazione

dell'imposta sul valore aggiunto in conseguenza della omissione della dichiarazione annuale successiva a quella in cui è sorto il credito ripor tato a nuovo.

Contra, nella giurisprudenza tributaria, Comm. trib. centrale 12 mar zo 1994, n. 690, Foro it., Rep. 1994, voce Valore aggiunto (imposta

sul), n. 282; nello stesso senso, v., invece, Comm. trib. II grado Avelli no 30 ottobre 1986, Bollettino trib., 1987, 424 (m).

Come è evidente, la questione su cui si è ora pronunciata la Suprema corte non ha nulla a che vedere con il diverso problema dell'omissione

della dichiarazione relativa all'anno in cui il credito di imposta è insor

to (sul punto, v., emblematiche dei diversi indirizzi emersi in giurispru denza, Comm. trib. centrale 23 febbraio 1995, n. 734, Foro it., Rep.

1995, voce cit., n. 396, e 16 novembre 1991, n. 7819, id., Rep. 1992, voce cit., n. 232), presentando invece un qualche addentellato con la

questione delle conseguenze dell'omessa indicazione nella dichiarazione

dell'anno successivo dell'eccedenza di imposta maturata nell'anno pre cedente: in tal caso, la giurisprudenza tributaria sembra essere nel com

plesso orientata ad escludere che l'omessa indicazione — che pur deter

mina la decadenza dal diritto alla detrazione — comporti la perdita del credito, suscettibile comunque di essere richiesto a rimborso dal

contribuente nelle forme ordinarie: così Comm. trib. centrale 7 novem

bre 1992, n. 5953, id., Rep. 1993, voce cit., n. 327; 19 novembre 1991, n. 7825, id., Rep. 1992, voce cit., n. 233; 16 giugno 1988, n. 5006,

id., Rep. 1988, voce cit., n. 241.

This content downloaded from 185.2.32.60 on Wed, 25 Jun 2014 10:43:18 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended