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Sezione lavoro; sentenza 25 luglio 1984, n. 4371; Pres. Franceschelli, Est. Farinaro, P. M. Miccio...

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Sezione lavoro; sentenza 25 luglio 1984, n. 4371; Pres. Franceschelli, Est. Farinaro, P. M. Miccio (concl. conf.); Labriola (Avv. Lapolla) c. Servizio contributi agricoli unificati (Avv. Recchia, Lojodice). Conferma Trib. Matera 15 novembre 1979 Source: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 11 (NOVEMBRE 1984), pp. 2755/2756-2757/2758 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23177633 . Accessed: 25/06/2014 01:17 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.205 on Wed, 25 Jun 2014 01:17:35 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione lavoro; sentenza 25 luglio 1984, n. 4371; Pres. Franceschelli, Est. Farinaro, P. M. Miccio(concl. conf.); Labriola (Avv. Lapolla) c. Servizio contributi agricoli unificati (Avv. Recchia,Lojodice). Conferma Trib. Matera 15 novembre 1979Source: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 11 (NOVEMBRE 1984), pp. 2755/2756-2757/2758Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23177633 .

Accessed: 25/06/2014 01:17

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2755 PARTE PRIMA 2756

trovare, contrariamente al convincimento espresso dai giudici

d'appello, la sua disciplina nella nuova legge del 1982 sui

contratti agrari. A tal proposito, questa corte non può consentire con la diversa

opinione espressa in un recente suo arresto (Cass. 17 febbraio

1984, n. 1186, id., Mass., 234) dovendosi prendere atto che

nell'art. 53 1. n. 203/82 il legislatore, nel delineare i limiti di

operatività della detta legge con l'adoperare al riguardo la espres sione « la presente legge si applica a tutti i rapporti, comunque in corso», ha con il non equivoco tenore dell'avverbio «comun

que», e cioè, nel suo più comune significato lessicale: in

qualsiasi caso, in qualsiasi modo, dilatato, salvo i limiti del

giudicato (o della sentenza già esecutiva) e della transazione e

con l'eccezione del diritto di ripresa, l'ambito dei rapporti sogget ti all'azione della legge, prescindendo chiaramente dalla loro ri

stretta attuale titolarità ex contractu o ex lege (proroga) e

prendendo in considerazione la loro persistente esistenza fattuale

al di là ed a prescindere da loro vigenza de iure: e ciò in

consonanza a quel costante canone — giustificativo anche del

l'estrema urgenza attribuita alla legge con l'entrata in vigore il

giorno successivo la sua pubblicazione — di regolamento delle

situazioni sostanziali determinatesi nell'ambito dei rapporti agrari che — ulteriormente riprova — si appalesa insuperabilmente

espresso ancora nello stesso art. 53 cit. ai comma 3° e 4°, ove

con interpretazione autentica delle leggi di proroga (art. 14 1. 15

settembre 1964 n. 756, art. 2 1. 9 agosto 1973 n. 508, art. 5 ter d.l.

5 luglio li971 n. 432, conv. in 1. 4 agosto 1971 n. 592) sono presi in considerazione a quel fine anche i rapporti di mero fatto (v. Cass. 28 febbraio 1984, n. 1429, ibid., 238).

In conclusione, rigettati i primi due motivi del ricorso del

Siccardi, va accolto il terzo motivo di esso e di conseguenza in

relazione a questo cassata la sentenza impugnata con rinvio della

causa alla stessa sezione specializzata agraria deEa Corte d'appel lo di Torino che si atterrà al principio di diritto dell'applicabilità della 1. n. 203/82 {sui contratti agrari) anche ai rapporti in corso

di fatto. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione lavoro; sentenza 25 luglio 1984, n. 4371; Pres. Franceschelli, Est. Farinaro, P. M. Mic cio (conci, conf.); Labriola (Avv. Lapolla) c. Servizio contributi

agricoli unificati (Avv. Recchia, Lojodice). Conferma Trib. Matera 15 novembre 1979.

Previdenza sociale — Contributi agricoli unificati — Iscrizione

negli elenchi nominativi — Coltivatore diretto — Disciplina (L. 9 gennaio 1963 n. 9, elevazione dei trattamenti minimi di pen sione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei

coltivatori diretti e dei coloni e dei mezzadri, art. 2, 3, 23; 1. 26

ottobre 1957 n. 1047, estensione della assicurazione per invali

dità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, art. 1).

Con riferimento a periodo antecedente all'entrata in vigore della

l. 9 gennaio 1963 n. 9, ha diritto all'iscrizione negli elenchi

nominativi dei coltivatori diretti il coltivatore diretto di fondi con fabbisogno non inferiore a 104 giornate annue, e non

anche il coltivatore diretto di fondi con fabbisogno non infe riore a 30 giornate annue (art. 1 l. 26 ottobre 1957 n. 1047), il

quale ultimo in forza dell'art. 23 l. n. 9/63 ha solo la facoltà di proseguire l'assicurazione nella gestione speciale con versa

menti volontari. (1)

(1) Cass. 4 luglio 1981, n. 4374, Foro it., 1981, I, 2415, con

osservazione di V. Ferrari, ha ritenuto che il coltivatore diretto che

coltivi di fondo per cui occorrono non meno di trenta giornate annue

(art. 1 1. 1047/57) ha diritto all'assicurazione (e quindi all'iscrizione

negli elenchi nominativi), ma non al godimento delle prestazioni previdenziali per cui vale il limite minimo delle 104 giornate annue

posto dalla 1. n. 9/63. Nella specie, in un caso sostanzialmente analogo, la sentenza riportata

ha disatteso la richieste del ricorrente di vedere riconosciuto il suo dirit to all'iscrizione nell'elenco nominativo dei coltivatori diretti a far tempo dal 1° gennaio 1957: ha ritenuto fa corte che per il mutamento delle

condizioni necessarie per l'iscrizione negli elenchi nominativi l'assicurato

coltivatore diretto di fondi con fabbisogno di trenta giornate annue, ma non di 104, non può far vaileire alcun diritto, salva la facoltà di prosegui re nella gestione speciale con versamenti volontari. La corte ha escluso la ultrattività della legge con fa conseguente applicabilità della nuova

legge, in ordine ad un rapporto costituito sotto il vigore della prima, senza che ciò sia in contrasto con l'art. 11 preleggi.

Va ricordato che con r.d.l. 30 dicembre 1923 n. 3184 furono esclusi

Motivi della decisione. — Col primo motivo, si denuncia

violazione dell'art. 11 disp. sulla legge in generale, dell'art. 1

1. 26 ottobre 1957 n. 1047 e degli art. 2 e 3 1. 9 gen

naio 1963 n. 9, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. e si deduce

che il giudice del merito avrebbe erroneamente fatto riferimento

a due contrastanti disposizioni di legge: l'art. 1 1. n. 1047/57, che

prevedeva l'iscrizione allo S.c.a.u. per i coltivatori diretti (fra gli

altri) con impiego di energia nella coltivazione di più di trenta

giornate annue e l'art. 3 1. n. 9/63 che prevede ai detti fini un

impiego di energie superiori a 104 giornate annue, applicando alla fine soltanto quest'ultima, senza considerare che nel contrasto

delle due norme avrebbe dovuto trovare applicazione la prima, in

quanto il ricorrente già si trovava iscritto legittimamente negli elenchi fin dal 1957 e la legge successiva del 1963 non avrebbe

potuto influire su tale consolidata posizione.

Col secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 11 pre

leggi e dell'art. 1 1. n. 1047/57, nonché insufficiente e con

traddittoria motivazione, in relazione alle tabelle (d.m. del lavoro

30 settembre 1971) dei valori medi di impiego di mano d'opera in agricoltura nella provincia di Matera (art. 360, nn. 3 e 5,

c.p.c.) e si deduce che il tribunale dopo aver erroneamente

affermato che sarebbe stato comunque irrilevante il riferimento

alle 30 giornate lavorate annue di cui all'art. 1 1. n. 1047/57, contraddittoriamente da una parte ritiene che nessun teste aveva

specificato quali e quanti appezzamenti il ricorrente avesse colti

vato e dall'altra afferma che i testi Bruno e Bellitto avevano dato

concrete indicazioni in ordine alla coltivazione di 42 are ad

ortaggi in affitto e di « circa mezzo tomolo » di terreno in

proprietà, senza trarre alcuna conseguenza da tale rilievo, in

ordine alle giornate di lavoro richieste dalla coltivazione di detti

fondi, certamente superiori a trenta, alla stregua delle tabelle di

cui al detto d.m. 30 settembre 1971.

I due motivi palesemente connessi possono essere esaminati

congiuntamente. Essi non sono fondati.

Anzitutto, quanto alila legittimazione dello S.c.a.u., deve chiarir

si che trattandosi, nella specie, di azione inerente al diritto

all'iscrizione negli « elenchi nominativi dei lavoratori agricoli », ai

sensi delle 1. 26 ottobre 1957 n. 1047 e 9 gennaio 1963 n. 9, e

non relativa al diritto alle prestazioni previdenziali connesse

all'iscrizione stessa, gestite dali'l.n.p.s., l'unico legittimo contrad

dittore non può che essere il servizio contributi unificati in

agricoltura, unico ente deputato dalle leggi suddette alla tenuta

degli elenchi in questione (v. Cass. 8 marzo 1979, n. 1455, Foro

it., Rep. 1979, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 496;

3 giugno 1978, n. 2775, id., Rep. 1978, voce Previdenza sociale,

n. 621 e 4 gennaio 1973, n. 3, id., Rep. 1973, voce cit., n. 473).

Quanto al rapporto tra la 1. 26 ottobre 1957 n. 1047, che

estendeva l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vec

chiaia e superstiti, tra gli altri «... ai coltivatori diretti » median

te l'iscrizione negli « elenchi nominativi » a cura dello S.c.a.u.,

con esclusione di quelli, i cui fondi, in base al r.d.l. 21 novembre

1938 n. 2138, richiedevano un fabbisogno annuo complessivo di

mano d'opera inferiore a trenta giornate uomo e la 1. 9 gennaio 1963 n. 9, che, tra l'altro, elevava a 104 le giornate annue di lavoro

del fabbisogno minimo dei fondi coltivati, deve rilevarsi che, inci

dendo tale modifica radicale sul presupposto dell'iscrizione agli elenchi (e quindi dell'ammissione all'assicurazione i.v.s.), in modo

tale da escludere dal beneficio i chiamati, coltivatori diretti, i

quali, in base ai criteri dettati dalla 1. n. 1047/57, risultavano

coltivare fondi con fabbisogno annuo inferiore a 103, ha agito sul

fatto generatore del rapporto assicurativo, che si costituisce con

l'iscrizione negli elenchi nominativi. Ma ciò non comporta, come

pretende il ricorrente, l'inapplicabilità della nuova legge, con la

conseguente ultrattività della precedente, in ordine ai rapporti costituitisi sotto il suo impero.

Invero, in base proprio al principio, invocato dallo stesso

ricorrente, e consolidato, la legge nuova disciplina ex nunc gli effetti in itinere del fatto genetico dell'obbligazione in atto oltre

quelli futuri, non solo, ma può anche, disponendo sia pure per

implicito, in proposito influire retroattivamente sullo stesso fatto

genetico, senza porsi in contrasto con l'art, lil preleggi (v. Cass.

n. 905/65, id., Rep. 1965, voce Legge, n. 34; n. 1579/71, id.,

dalle assicurazioni obbligatorie i mezzadri, i coloni e i piccoli affittuari e che il ripristino della tutela previdenziale per detti soggetti si è avuto con la 1. 26 ottobre 1957 n. 1047, quindi modificate dalla 1. 9/63.

Su questi problemi v. C. Romeo, Patti agrari e diritto del lavoro, 1981, 275 ss. Sulla problematica dei contributi agricoli unificati si

vedano, tra gli altri, Napoletano, Contributi agricoli unificati, voce del Novissimo digesto, appendice, 1981, II, 694; Lagala, Il problema degli elenchi anagrafici in agricoltura, in Nuovo dir. agr., 1978, 59.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

1972, I, 1191; n. 4905/81, id., Rep. 1981, voce cit., n. 62; n.

6698/81, ibid., n. 61; n. 2705/82, id., Rep. 1982, voce cit., n. 39). Nella specie, perciò, certamente, le condizioni ed i presupposti

per l'iscrizione negli elenchi ai fini dal sorgere del rapporto assicurativo i.v.s. (e malattia) e per la continuazione di quelli già sorti in precedenza e pendenti sono soltanto quelli previsti dalla 1. n. 9/63, all'entrata in vigore di questa. La sorte del rapporto, costituito nella vigenza della 1. n. 1047/57, dipende anzitutto da

eventuali prescrizioni transitorie della legge nuova e/o in ipotesi dall'attitudine del rapporto stesso a produrre effetti nonostante la nuova disciplina.

All'uopo deve rilevarsi che la 1. n. 9/63 all'art. 23 dispone transitoriamente: « agli assicurati ai sensi della 1. 26 ottobre 1957 n. 1047, nei cui confronti viene meno l'obbligo assicurativo per effetto delle disposizioni di cui alla presente legge, è data facoltà di richiedere la prosecuzione dell'assicurazione nella gestione speciale mediante versamenti volontari alle condizioni e con le

modalità previste dalle norme vigenti. Ai fini della prosecuzione volontaria, di cui al comma precedente le domande presentate dagli interessati entro sei mesi dall'ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi degli assicurati relativi all'anno 1962 danno titolo all'assicurazione volontaria stessa con decorrenza dalla data di

cessazione dall'obbligo assicurativo ».

Ora, oltre il senso palesato dalla lettera, sembra che la norma stessa abbia sostanzialmente effetto retroattivo, considerato che

per il mutamento delle condizioni necessarie per l'iscrizione agli « elenchi » l'assicurato coltivatore diretto di fondi con fabbisogno di trenta giornate uomo annue, ma non di 104, non può far valere nessun diritto, salva la facoltà di proseguire nella gestione speciaile con versamenti volontari, secondo il regime di questi, il che equivale a disattivare ex tunc la posizione assicurativa

precedente, salvi gli effetti definitivi già prodotti.

Da ciò deriva che per il periodo anteriore all'entrata in vigore della 1. n. 9/63, il « coltivatore diretto » con fondi con fabbisogno superiore a trenta giornate lavorative annue, ma non superiori a

104, ha interesse all'iscrizione negli elenchi nominativi in questio ne (v. in motivazione Cass. n. 4374/81, id., 1981, I, 2415), ma ai soli fini di collegare all'assicurazione i.v.s. per i coltivatori diretti, ormai solo formale, i contributi volontari, ove ammesso alla

prosecuzione.

Esattamente, in relazione a tali principi, il tribunale ha tenuto

presente le due leggi al fine di accertare selettivamente il diritto del Labriola all'iscrizione negli elenchi per il periodo dal 1957 al 1976 (data del ricorso), periodo che cadeva nell'ambito di vigenza temporale delle due leggi.

Nel merito, lo stesso tribunale ha ritenuto che la prova offerta dall'attuale ricorrente era assolutamente insufficiente a dimostrare l'esistenza in qualunque momento del suo diritto all'iscrizione per la genericità ed indeterminatezza delle dichiarazioni dei testi

escussi, le quali non contenevano indicazioni in ordine a quali e

quanti fondi ed in quale periodo il Labriola avesse coltivato fondi ed a chi questi appartenessero.

Rilevava, poi, che soltanto i testi Bruno e Bellitto avevano

genericamente riferito che « il Labriola avrebbe tenuto in fitto 42 are coltivate ad ortaggi e coltivato circa mezzo tomolo di terreno di proprietà » ed osservava che tali estensioni, in ogni caso, non avrebbero richiesto per la coltivazione più di 104 giornate annue di lavoro, pur seguendo i criteri di cui al decreto del ministro del lavoro del 30 settembre 1971, relativo alle tabelle dei valori medi

d'impiego di mano d'opera per singole colture per la provincia di

Matera, invocato, per tale periodo, dal Labriola.

Orbene, è evidente che il tribunale ha giudicato poco attendi bili i testi compresi il Bruno ed il Bellitto e radicalmente

inadeguate le loro generiche affermazioni a dimostrare nella concreta realtà le circostanze necessarie a fondare la richiesta del

Labriola, relative alla sicura individuazione e collocazione dei fondi coltivati nello spazio e nel tempo {dal 1957 al 1976), la

loro estensione e la indicazione del loro proprietario, specialmente in assenza di produzione di documenti di riscontro (non difficile). E tutto ciò in considerazione anche del fatto accertato pacifica mente che il Labriola solo e malandato in salute non aveva avuto mai la collaborazione di un nuoleo familiare.

In conclusione, il ricorso deve rigettarsi. (Omissis)

I

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione III civile; sentenza 5 luglio 1984, n. 3926; Pres. Gabrieli, Est. E. Longo, P. M. Antoci

(conol. conf.); Giusfredi (Aw. Maceratini, Petrocchi) c. Di Leo e altro; Di Leo e altro (Aw. M. e G. Marchetti) c.

Giusfredi. Cassa Trib. Pistoia 13 aprile 1982.

Locazione — Legge 392/78 — Immobili ad uso di abitazione — Determinazione del canone — Integrale ristrutturazione

dell'immobile — Conseguenze (L. 27 luglio 1978 n. 392, disci

plina delle locazioni di immobili urbani, art. 20, 22). Locazione — Legge 392/78 — Immobili ad uso di abitazione —

Determinazione del canone — Tipologia dell'immobile — Va

riazione conseguente a ristrutturazione dell'immobile — Rile

vanza — Tardività dell'accertamento della p.a. — Irrilevanza

(L. 27 luglio 1978 n. 392, art. 16).

Ai fini della determinazione dell'equo canone, la integrale ristrut

turazione dell'immobile locato non legittima la rideterminazione

del costo base di produzione come se si trattasse di nuova

costruzione, ex art. 22 l. n. 392/78, ma soltanto la modifica del

coefficiente correttivo della vetustà, ai sensi dell'art. 20 stessa

legge. (1)

Ai fini della determinazione iniziale del canone di locazione ex

art. 12 ss. I. n. 392/78, qualora, a seguito di ristrutturazione,

siano variate le condizioni determinanti l'inquadramento del

l'immobile in un dato « tipo » catastale, il coefficiente correttivo

del costo-base di cui all'art. 16 va stabilito tenendo conto della

situazione di fatto già esistente, indipendentemente dall'eventua

le ritardo nell'accertamento della variazione di tipologia catasta

le da parte dell'U.t.e. (2)

(1) La Cassazione conferma, intervenendo per la prima volta sulla

questione, l'indirizzo seguito dalla maggior parte dei giudici di merito, secondo cui la integrale ristrutturazione o il completo restauro del

l'immobile locato comportano solo un azzeramento della vetustà ai fini del calcolo dell'equo canone, ma non consentono l'aggancio del costo-base di produzione a quello fissato con decreto ministeriale (ex art. 22 1. n. 392/78) per gli immobili ultimati nell'anno in cui hanno termine i predetti lavori di ristrutturazione o restauro. V, in questo senso, Trib. Milano 8 giugno 1981, Foro it., Rep. 1982, voce Locazio

ne, n. 695; iPret. Schio 11 novembre 1981, ibid., n. 653, e Pret. iParma 8 febbraio 1981, id., Rep. 1981, voce cit., n. 242 {commentata favorevolmente da G. Mannacio, in Locazioni urbane, 1982, 213).

La tesi contraria è seguita, invece, da Trib. Parma 21 luglio 1981, Foro it., Rap. 1982, voce oiit., n. 531 (con nota antica di Man

nacio, in Locazioni urbane, 1982, oit.), e da Pret. Pozzuoli 6 mag gio 1981, Foro it., Rep. 1982, voce cit., m. 652.

In dottrina, v. G. Salvati, Applicazione coefficiente di vetustà. Lavori di integrale ristrutturazione e di completo restauro, in Locazio ni urbane, 1980, 233, e A. M. Lunghini, Interventi manutentivi sul

patrimonio edilizio abitativo esistente alla luce della l. n. 392/78, id., 1983, 453, per i quali la ristrutturazione o il restauro, mentre incidono

solo sul coefficiente della vetustà ex art. 20 1. 392 quando riguardano il singolo immobile oggetto della locazione, legittimano invece il ricalcolo del costo di produzione, ai sensi dell'art. 22, ove riguardino l'intero edificio; F. Lazzaro, Stato locativo, manutenzione e riparazio ne dell'immobile in regime di equo canone, 1980, 185 ss., che ritiene « sostenibile » l'idea che a seguito di lavori di integrale ristrutturazione debba essere « rivisto » anche il costo-base dell'immobile.

Sulle nozioni di integrale ristrutturazione e completo restauro del l'immobile, in particolare per distinguere tali interventi da quelli di manutenzione straordinaria (che possono legittimare, invece, un aumen to del canone noi Mimiti dell'art. 23 1. n. 392/78), v. Trib. Cremona 15 novembre 1982, Foro it., Rep. 1983, voce cit., n. 452; Trib. Milano 20 settembre 1982, ibid., n. 453 e 8 giugno 1981, cit.; Trib. Parma 21

luglio 1981, cit.; iPret. Tortona 25 febbraio 1982, id., Rep. 1982, voce

cit., n. 693; Pret. Roma 15 febbraio 1982, ibid., n. 694; Conc. Verona 20 maggio 1980, ibid., n. 697; nonché, con riferimento all'ipotesi dell'art. 29, leit. c), 1. n. 392 (legittimante il diniego di rinnovazione del contratto, o il recesso del locatore ex art. 73, nelle locazioni di immobili non abitativi); Cass. 21 luglio 1983, n. 5021, id., Rep. 1983, voce cit., n. 888, e 19 ottobre 1982, n. 5452, id., Rep. 1982, voce cit., n. 515 (entrambe nel senso che deve farsi rifenimem'to all'art. 31 1. 5 agosto 1978 n. 457); Pret. Vizzini 21 maggio 1981, id., 1982, I, 1777, con nota di richiami, e Pret. Savona 29 settembre 1979, id., 1980, I, 1510, con osservazioni di A. Jannarelli.

In dottrina, v. E. V. Napoli, in Equo canone, 19802, 158 ss.; Lazzaro, op. cit., 185 ss.; Salvati, Applicazione coefficiente di

vetustà, cit.; G.M. Manzani, Ancora sull'« integrale » ristrutturazione ed il « completo » restauro dopo la l. n. 457/78, in Locazioni urbane,

1981, 157. Sulle modalità di applicazione del coefficiente correttivo previsto

dall'art. 20 cit., v. Cass. 16 febbraio 1984, n. 1172, Foro it., 1984, I, 2261.

(2) Contra Pret. Roma 18 maggio 1983, Arch, locazioni, 1984, 330, clic attribuisce alla variazione della categoria catastale da pante del l'U.t.e. natura di accertamento costitutivo, ed efficacia ex nunc (e cioè

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