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sezione lavoro; sentenza 27 febbraio 2004, n. 4069; Pres. Ravagnani, Est. Evangelista, P.M. De...

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sezione lavoro; sentenza 27 febbraio 2004, n. 4069; Pres. Ravagnani, Est. Evangelista, P.M. De Augustinis (concl. conf.); Canarezza (Avv. Assennato) c. Inps (Avv. Riccio, Valente). Cassa Trib. Roma 8 novembre 2000 Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 6 (GIUGNO 2004), pp. 1749/1750-1753/1754 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199227 . Accessed: 25/06/2014 04:45 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.40 on Wed, 25 Jun 2014 04:45:08 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 27 febbraio 2004, n. 4069; Pres. Ravagnani, Est. Evangelista, P.M. DeAugustinis (concl. conf.); Canarezza (Avv. Assennato) c. Inps (Avv. Riccio, Valente). Cassa Trib.Roma 8 novembre 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 6 (GIUGNO 2004), pp. 1749/1750-1753/1754Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199227 .

Accessed: 25/06/2014 04:45

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Se fosse esatta l'opzione interpretativa del tribunale, anche

questa norma si dovrebbe leggere come riferita al solo rapporto di lavoro in relazione al quale è maturata la prestazione previ

denziale, in contrasto con il complessivo disegno riformatore, e

ciò pur sulla base della sola argomentazione, invero debole, del

riferimento letterale al rapporto anziché all'attività di lavoro.

La questione di legittimità costituzionale, prospettata nel

controricorso nella norma così interpretata è manifestamente in

fondata: la garanzia posta dall'art. 38 Cost., assume a presuppo sto lo stato di bisogno, e rientra nella discrezionalità del legis

latore, non sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza, il

perseguimento dell'obiettivo di disincentivare il conseguimento di una prestazione comunque anticipata rispetto alla fuoriuscita

(sia pure solo presunta) dal mercato del lavoro, anche nella con

siderazione delle esigenze di bilancio, nell'ambito della globale riforma del sistema previdenziale (cfr. Corte cost. 416/99, id.,

2000, I, 2456; 417/96, id., Rep. 1997, voce cit., n. 905); né, la scelta legislativa è censurabile per esservi contraddizione tra

imposta cessazione dell'attività lavorativa e possibilità di in

staurare nuovi rapporti di lavoro a pensione conseguita (il rilie

vo che ne risulterebbe incoraggiato il lavoro «in nero» non ha

ovviamente alcuna dignità giuridica), trattandosi di situazione

comune ai pensionati di anzianità e che trova soluzione nel re

gime dei cumuli. La sentenza impugnata va, quindi, cassata per avere, in viola

zione di legge, riconosciuto il diritto di Arnaldo Musenich al

conseguimento della pensione di vecchiaia dalla domanda am

ministrativa, sebbene a tale data prestasse attività di lavoro su

bordinato, anziché affermare l'insorgenza del diritto soltanto

nella sussistenza del requisito della cessazione del rapporto di

lavoro. L'accoglimento del ricorso per violazione di norme di

diritto consente la decisione della causa nel merito, non essendo

necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384, 1° comma,

c.p.c.). La corte, quindi, pronuncia il rigetto della domanda pro

posta dall'assicurato con i contenuti sopra specificati. All'esito della controversia non consegue la statuizione sulle

spese dell'intero processo, ricorrendo le condizioni previste per l'esonero del soccombente dal rimborso a norma dell'art. 152

disp. att., nel testo originario, quale risultante a seguito della

sentenza costituzionale n. 134 del 1994 (id., 1994,1, 1303), non

essendo applicabile la modificazione introdotta dall'art. 42, ul

timo comma, d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in 1. 24

novembre 2003 n. 326, ai giudizi di merito e a quello di cassa

zione, introdotti prima del 2 ottobre 2003 (di entrata in vigore del decreto).

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 27 feb

braio 2004, n. 4069; Pres. Ravagnani, Est. Evangelista,

P.M. De Augustinis (conci, conf.); Canarezza (Avv. Assen

nato) c. Inps (Avv. Riccio, Valente). Cassa Trib. Roma 8

novembre 2000.

Previdenza e assistenza sociale — Pensione integrata al mi

nimo cristallizzata — Estinzione del giudizio — Preclusio ne (Cod. civ.? art. 2909; cod. proc. civ„ art. 324; d.l. 12 set

tembre 1983 n. 463, misure urgenti in materia previdenziale e

sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposi zioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini, art. 6; 1. 11 novembre 1983 n. 638, conver

sione in legge, con modificazioni, del d.l. 12 settembre 1983

n. 463, art. 1; 1. 24 dicembre 1993 n. 537, interventi correttivi

di finanza pubblica, art. 11; 1. 23 dicembre 1996 n. 662, misu re di razionalizzazione della finanza pubblica, art. 1, comma

Il Foro Italiano — 2004.

183; 1. 23 dicembre 1998 n. 448, misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, art. 36).

Passata in giudicato formale la sentenza di condanna generica al riconoscimento del diritto alla cristallizzazione della pen sione integrata al minimo ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 463 del

1983, convertito in l. n. 638 del 1983, nel successivo giudizio,

proposto per la quantificazione delle somme dovute per tale

titolo, rimane preclusa la dichiarazione di estinzione a spese

giudiziali compensate, prevista dall'art. 1, comma 183, l. n.

662 del 1996, e dall'art. 36, 5° comma, l. n. 448 del 1998. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 16 feb

braio 2004, n. 2927; Pres. Ravagnani, Est. Evangelista,

P.M. Iannelli (conci, conf.); Dattola (Avv. Rinaldi) c. Inps

(Avv. De Angelis, Di Lullo, Valente). Cassa Trib. Reggio Calabria 5 febbraio 2000.

Previdenza e assistenza sociale — Pensione integrata al mi

nimo cristallizzata — Estinzione del giudizio — Limiti (D.l. 12 settembre 1983 n. 463, art. 6; 1. 11 novembre 1983 n.

638, art. 1; 1. 24 dicembre 1993 n. 537, art. 11; 1. 23 dicembre

1996 n. 662, art. 1, comma 183; 1. 23 dicembre 1998 n. 448,

art. 36).

L'estinzione del giudizio a spese compensate, prevista dall'art.

1, comma 183, l. n. 662 del 1996 e dall'art. 36, 5° comma, l.

n. 448 del 1998, si applica alla controversia vertente sul di

ritto a mantenere la cristallizzazione della pensione integrata al minimo a decorrere dal 30 settembre 1983, ma non è ap

plicabile alla controversia concernente il diritto all'integra

zione al minimo per il periodo anteriore alla predetta da

ta. (2)

(1) In senso sostanzialmente conforme, v. Cass. 8 aprile 2000, n.

4474, Foro it., Rep. 2000, voce Previdenza sociale, n. 764; 3 febbraio

2000, n. 1184, ibid., n. 765; 22 dicembre 1998, n. 12792 a n. 12814, id.,

Rep. 1998, voce cit., nn. 643-665, che in presenza del giudicato formale

hanno ritenuto non pronunciabile l'estinzione del giudizio ad opera del

giudice d'appello tardivamente adito.

Nel senso che l'estinzione del giudizio può essere pronunciata anche

in Cassazione, non ostando alla compensazione delle spese dell'intero

giudizio la compresenza nel medesimo processo di statuizioni che ab

biano raggiunto l'efficacia del giudicato, v. Cass. 20 gennaio 2001, n.

825, id., Rep. 2001, voce cit., n. 649. Sull'estensione della compensa zione delle spese ai pregressi gradi di giudizio, v. Cass. 29 maggio 2003, n. 8670, id., Mass., 790; 20 agosto 2002, n. 12292, id., Rep. 2002, voce cit., n. 601; 11 gennaio 2000, n. 229, id., Rep. 2000, voce

cit., n. 770. La Corte costituzionale, che con ord. 11 febbraio 1999, n. 31, id.,

1999, I, 728, con nota di richiami, aveva restituito gli atti al giudice a

quo per il riesame della rilevanza, con sent. 20 luglio 2000, n. 310, id.,

Rep. 2000, voce cit., n. 739, ha dichiarato infondate le questioni di co

stituzionalità dell'art. 1, comma 183, 1. n. 662 del 1996 e dell'art. 36,

5° comma, 1. 23 dicembre 1998 n. 448, nella parte in cui prevedono l'e

stinzione dei giudizi originati dalle dichiarazioni di incostituzionalità

intervenute con sent. 31 dicembre 1993, n. 495, id., 1995,1, 1137, con

nota di richiami, e 10 giugno 1994, n. 240, id., 1994, I, 2016, con nota

di S.L. Gentile.

(2) In senso conforme, v. Cass. 14 marzo 2002, n. 3756, Foro it.,

Rep. 2002, voce Previdenza Sociale, n. 606; 2 gennaio 2001, n. 29, id.,

Rep. 2001, voce cit., n. 650; 13 dicembre 2000, n. 15695, id., Rep.

2000, voce cit., n. 777; 26 gennaio 2000, n. 883, ibid., n. 769; 3 luglio

1999, n. 6919, ibid., n. 792; 19 giugno 1999, n. 6171, id., Rep. 1999,

voce cit., n. 688; 11 giugno 1999, n. 5789, ibid., n. 691; 10 giugno

1999, n. 5707, ibid., n. 692; 11 maggio 1999, n. 4665, id., Rep. 2000,

voce cit., n. 795. Per l'orientamento giurisprudenziale determinatosi a seguito delle

dichiarazioni di incostituzionalità di cui a Corte cost. n. 495 del 1993 e

n. 240 del 1994, cit., v. Cass. 2 febbraio 1995, n. 1198, id., 1995, I,

794, con nota di richiami.

Sull'inapplicabilità della cristallizzazione all'ipotesi di ricalcolo

della pensione di reversibilità, v. Cass., sez. un., 13 dicembre 2002, n.

17888, id., 2003,1, 789, con nota di richiami.

Sulla percezione indebita dell'integrazione al minimo, cfr. Cass. 10

dicembre 1996, n. 11009, e 6 novembre 1996, n. 9709, id., 1997,1, 79,

con osservazioni di V. Ferrari. Per riferimenti aggiornati sull'indebito

previdenziale in genere, v. Cass. 19 gennaio 2004, n. 746, e 20 giugno

2003, n. 9902, id., 2004,1, 1082, con nota di richiami.

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PARTE PRIMA 1752

I

Svolgimento del processo. — Con sentenza n. 2072 del 1992,

depositata in cancelleria il 22 febbraio 1992, il Pretore di Roma

dichiarava il diritto della sig. Olimpia Canarezza all'integrazio ne al minimo della pensione SO/2477860, per il periodo dal 1°

marzo 1978 al 30 settembre 1983, ed alla conservazione del

l'importo minimo raggiunto alla data del 1° ottobre 1983, fino al riassorbimento in dipendenza degli adeguamenti periodici della pensione calcolata su base contributiva (c.d. cristallizza

zione). Per l'effetto condannava l'Inps all'erogazione delle somme imputabili all'uno ed all'altro titolo, maggiorate di inte

ressi e rivalutazione.

Questa sentenza passava in giudicato, come attestato dal cer

tificato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale di Roma in data

15 febbraio 2001 ed acquisito agli atti. L'assicurata introduceva, successivamente, il giudizio per la

liquidazione del quantum ed otteneva, con sentenza del Pretore di Roma n. 12736, depositata in cancelleria il 26 luglio 1995, la condanna dell'Inps al pagamento della somma di 97.351.756

lire, oltre interessi dal 1° aprile 1995, a titolo di integrazione al minimo della suddetta pensione e di cristallizzazione per il pe riodo successivo al 1° ottobre 1983.

Contro questa sentenza — erroneamente identificata nell'epi grafe della sentenza d'appello qui impugnata come pronunciata dal Pretore di Roma il 25 maggio 1990 —

l'Inps proponeva gravame al Tribunale di Roma, iscritto al n. 5899 del r.g.a.c. dell'anno 1996, con tali estremi effettivamente identificato an che nell'epigrafe suddetta.

L'adito tribunale, con sentenza depositata in cancelleria l'8 novembre 2000, dichiarava l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 1, commi 181 e 182, 1. n. 662 del 1996 e dell'art. 36 1. n. 448 del 1998, rilevando che la controversia aveva ad oggetto il diritto disparte appellata alla c.d. cristallizzazione del tratta mento minimo in godimento, sulla sua pensione, alla data del 30 settembre 1983, ossia questioni riferibili agli effetti della sen tenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994 (Foro it., 1994, I, 2016), così da ricadere, appunto, nell'ambito di applicazione della suindicata disciplina speciale in tema di estinzione, con

compensazione delle spese, dei giudizi relativi a siffatta mate ria.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre ora l'assicurata, denunciando la violazione della testé indicata disciplina sul ri lievo della sua inapplicabilità nel caso di specie, estraneo agli effetti della citata statuizione del giudice delle leggi e concer

nente, invece, la determinazione del quantum di una precedente condanna generica, ormai presidiata dall'efficacia propria della cosa giudicata.

L'Inps ha depositato la procura speciale rilasciata al suo di fensore.

Motivi della decisione. — Il ricorso è fondato.

E, in primo luogo, da rilevare che il giudicato formatosi sulla sentenza di condanna generica ricordata nella parte che precede non può ritenersi, né travolto, né impedito dalla sopravvenienza delle norme di previsione dell'estinzione dei giudizi aventi ad

oggetto questioni riferibili agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994.

La corte ha, sul punto, espresso un orientamento univoco, formulando, già con la sentenza 22 dicembre 1998, n. 12792

(id., Rep. 1998, voce Previdenza sociale, n. 643), il principio di diritto secondo cui «l'art. 1, 3° comma, di ciascuno dei decreti

legge nn. 166, 295, 396 e 496 del 1996 (gli effetti dei quali provvedimenti, decaduti per mancanza di tempestiva conversio

ne, sono stati fatti salvi dall'art. 1, 6° comma, 1. 28 novembre 1996 n. 608), nel prevedere (con norma poi ripetuta dall'art. 1, comma 183, 1. 23 dicembre 1996 n. 662) l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti relativi a somme dovute in forza delle sen tenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 (id., 1995, I, 1137) e n. 240 del 1994, cit., e la cessazione di efficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, non ha inciso sulla comune disciplina processuale dei termini di impu gnazione. Pertanto, con riguardo ad appello proposto entro l'an

no, ma oltre il termine breve (decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado e non sospeso dalla norma in que stione), il giudice di secondo grado non può pronunciare tale

estinzione, non potendo configurarsi pendenza del giudizio di

Il Foro Italiano — 2004.

impugnazione nel caso di gravame tardivamente proposto e per ciò inammissibile».

Il principio, recepito in successive sentenze (v., fra le tante, Cass. n. 12803 e n. 12811 del 1998, id., Rep. 1998, voce cit„ nn. 654 e 662), è stato ulteriormente ribadito (Cass. 8 aprile 2000, n. 4474, id., Rep. 2000, voce cit., n. 764; 3 febbraio 2000, n. 1184, ibid., n. 765), essendosi ritenuta non ostativa la sopravve nuta norma di cui all'art. 74, 4° comma, 1. 23 dicembre 1998 n.

448, che testualmente dispone: «L'art. 1, 6° comma, 1. 28 no

vembre 1996 n. 608 va interpretato nel senso che fra gli effetti

dallo stesso fatti salvi rientra anche l'efficacia dei provvedi menti giudiziali non ancora passati in giudicato nella vigenza dei decreti legge richiamati nel predetto comma, ancorché noti

ficati, che si estende fino all'entrata in vigore della 1. 23 dicem

bre 1996 n. 662».

Nel caso di specie, dunque, accertato attraverso il certificato

di cancelleria che la sentenza di condanna generica di cui tratta

si non è stata gravata d'appello, si deve, per ciò stesso, ritenere

dalla medesima attinta l'efficacia del giudicato formale, restan

do irrilevante l'anteriorità o la posteriorità dell'evento all'en

trata in vigore della speciale disciplina dell'estinzione dei giudi zi pendenti.

Sotto altro aspetto, va, poi, considerato che, per consolidato

orientamento giurisprudenziale (v., fra le ultime, Cass. 2 gen naio 2001, n. 29, id., Rep. 2001, voce cit., n. 650; 20 gennaio 2001, n. 825, ibid., n. 649; 11 gennaio 2000, n. 229, id., Rep. 2000, voce cit., n. 770; 19 giugno 1999, n. 6171, id., Rep. 1999, voce cit., n. 688; 10 giugno 1999, n. 5707, ibid., n. 692; 11 giu gno 1999, n. 5789, ibid., n. 691), costituisce diritto vivente che:

a) in materia di integrazione al minimo delle pensioni, la sen tenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994, cit., ha condi

zionato la possibilità di fruizione, da parte del pensionato, del

regime di cristallizzazione dell'importo integrativo attinto al 30

settembre 1983 alla sussistenza di determinati requisiti reddi

tuali; b) coerentemente con l'effetto di tale pronuncia, il nuovo

testo dell'art. 1, comma 182,1. n. 662 del 1996, come introdotto

dall'art. 36 1. n. 448 del 1998, espressamente dispone in ordine

ai criteri con i quali deve essere condotta la verifica di quei re

quisiti, in tal modo incidendo su una condizione dell'azione

promossa per ottenere l'applicazione degli effetti della suddetta

sentenza costituzionale, ossia sulla fattispecie costitutiva del di

ritto rivendicato; c) per conseguenza, in tutti i casi in cui il giu dizio abbia ad oggetto la conservazione della prestazione inte

grativa «cristallizzata» alla suddetta data si configura una «que stione di cui all'art. 1, comma 182, 1. n. 662 del 1996», sotto il

profilo dell'accertamento del requisito reddituale ivi discipli nato e, quindi, anche una delle questioni con riferimento alle

quali è formulata l'espressa previsione di estinzione dei giudizi

pendenti, con compensazione delle spese.

Questa situazione non si verifica nel caso di specie, in quanto il diritto alla c.d. cristallizzazione è stato accertato irretrattabil mente — con conseguente condanna dell'ente debitore al paga mento delle differenze fra l'importo del trattamento pensionisti co spettante in base a tale diritto e quello del trattamento effetti vamente corrisposto — anteriormente e, quindi, indipendente mente dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994, sulla base di una situazione di diritto sostanziale nella quale il giudice non aveva individuato alcuna regola che

condizionasse il diritto stesso all'esistenza di determinate con dizioni reddituali dell'interessato. La successiva azione dell'in teressata per la quantificazione della condanna generica presup pone, dunque, una tale situazione e non è in alcun modo in

fluenzata dallo ius superveniens ricavabile dalla testé indicata

sentenza, la cui retroattività si arresta di fronte all'efficacia di

giudicato anteriormente acquisita dalla pronuncia di tale con danna.

L'actio iudicati proposta al fine della determinazione del

quantum fa sì che come oggetto del relativo giudizio non possa identificarsi una questione ricompresa fra quelle per le quali è stata dettata la ripetuta disciplina speciale in tema di estinzione, la quale, poi, è, in ogni caso, e cioè anche indipendentemente dal giudicato pur formatosi al riguardo, estranea a tutte le que stioni concernenti il diritto all'integrazione, sulle quali non

spiega alcun effetto la citata sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994 (v., da ultima e fra le numerose altre conformi, Cass. 14 marzo 2002, n. 3756, id., Rep. 2002, voce cit., n. 606).

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata. La

causa deve essere rimessa ad altro giudice, che si designa nella

Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per l'esame del merito omesso dal giudice a quo in base all'erronea

dichiarazione di estinzione del processo.

II

Svolgimento del processo. — Con sentenza depositata in can

celleria il 5 febbraio 2000, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro d'appello, ha dichiarato l'estin

zione, con compensazione delle spese, del processo pendente fra

l'Inps e Domenica Dattola, in applicazione di quanto disposto dall'art. 36, 5° comma, 1. 23 dicembre 1998 n. 448.

La parte privata, con ricorso notificato il 1° febbraio 2001, ha

chiesto la cassazione della sentenza suddetta, sul rilievo che

l'oggetto del giudizio era limitato ad una questione non compre sa nel novero di quelle con riferimento alle quali opera la norma

suddetta: era, invero, in contestazione il diritto dell'assicurata di

ottenere l'integrazione al trattamento minimo della pensione di

riversibilità, fruita in cumulo con altra diretta, in applicazione del disposto della sentenza della Corte costituzionale n. 314 del

1985 (Foro it., 1986,1, 1795), nonché il pagamento dei ratei ar

retrati della prestazione integrativa, maggiorati di interessi e ri

valutazione.

L'Inps ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione. — Il ricorso è fondato nei sensi di cui

in motivazione.

La corte ha, in numerose occasioni precedenti (v„ da ultimo,

le sentenze 2 gennaio 2001, n. 29, id., Rep. 2001, voce Previ

denza sociale, n. 650, e 19 giugno 1999, n. 6171, id., Rep. 1999, voce cit., n. 688), avuto modo di rilevare che:

— la Corte costituzionale, con sentenza n. 240 del 1994 (id.,

1994,1, 2016), ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.

11, 22° comma, 1. 24 dicembre 1993 n. 537, nella parte in cui,

nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto

all'integrazione (ove non siano superati i limiti reddituali previ sti alla data del 30 settembre 1983), prevede la riconduzione al

l'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più inte

grabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pen sione base derivante dalla perequazione automatica;

— successivamente sono intervenuti diversi provvedimenti

normativi, intesi a dare attuazione alle statuizioni di tale senten

za ed a disciplinare l'erogazione delle relative prestazioni e le

relative conseguenze in ordine ai giudizi proposti per il conse

guimento delle medesime; finché è stata pubblicata la 1. 23 di

cembre 1998 n. 448 (misure di finanza pubblica per la stabiliz

zazione e lo sviluppo), il cui art. 36, 5° comma, dispone che i

giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto «ìè! questioni di cui all'art. 1, commi 181 e

182,1. 23 dicembre 1996 n. 662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giu diziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto»;

— la disciplina di cui ai richiamati commi 181 e 182 dell'art.

I 1. n. 662 del 1996, come sostituiti o autenticamente interpretati dalla 1. n. 448 del 1998, presuppone, di norma, la riconosciuta

esistenza del diritto alle prestazioni contemplate dalla sentenza

della Corte costituzionale n. 240 del 1994 ed incide esclusiva

mente sulle modalità di soddisfazione del credito spettante al

titolare, sicché «la questione attinente all'esistenza stessa non è

una questione di cui a tali commi», ma si radica esclusivamente

nelle norme di previsione delle condizioni di insorgenza del di

ritto a quelle prestazioni, come emendate da codesta sentenza,

eccezion fatta per quegli aspetti della fattispecie costitutiva che

risultino essi stessi regolati dalla suddetta disciplina; — un'eccezione del genere è rinvenibile in ordine all'accer

tamento del requisito reddituale alla cui presenza la stessa sen

tenza n. 240 del 1994 ha condizionato la possibilità di fruizione, da parte del pensionato, del regime di «cristallizzazione» del

l'importo integrativo attinto al 30 settembre 1983: invero il

nuovo testo dell'art. 1, comma 182, 1. 23 dicembre 1996 n. 662,

infatti, intervenendo al riguardo, espressamente dispone in ordi

II Foro Italiano — 2004.

ne ai criteri con i quali deve essere condotta la verifica di quel

requisito, in tal guisa incidendo su di una condizione dell'azio

ne, ossia sulla fattispecie costitutiva del diritto rivendicato;

donde la conseguenza che quante volte il giudizio abbia ad og

getto, come nella specie, la conservazione della prestazione in

tegrativa «cristallizzata» alla suddetta data, tante volte si confi

gura una «questione di cui all'art. 1, comma 182, 1. n. 662 del

1996», sotto il profilo dell'accertamento del requisito reddituale

ivi disciplinato, e, quindi, anche una delle questioni con riferi mento alle quali è formulata la previsione di estinzione dei giu dizi pendenti;

— viceversa la previsione di estinzione non riguarda affatto

la questione concernente il diritto all'integrazione al trattamento

minimo anche su di una seconda (o ulteriore) pensione (né

quella di quantificazione degli accessori spettanti, per interessi e

rivalutazione sui relativi ratei arretrati) per il periodo anteriore

al 30 settembre 1983 e cioè all'introduzione del divieto di du

plicazione del beneficio, essendo esse del tutto estranee al nove

ro di quelle di cui ai commi 181 e 182 dell'art. 1 1. n. 662 del

1996 ed in particolare all'ambito oggettivo di incidenza delle

sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 (id., 1995,1,

1137) en. 240 del 1994. Nel caso di specie, la ricorrente precisa

— e l'allegazione trova conferma nella sentenza impugnata

— che la sentenza

pretorile aveva accertato la sussistenza del diritto all'integrazio ne nonché quello alla c.d. cristallizzazione (conservazione, fino

a riassorbimento, dell'importo integrativo conseguito alla data

del 30 settembre 1983); e che su tutte queste statuizioni erano

intervenuti il gravame principale dell'Inps, nonché quello inci

dentale dell'assicurata, concernente la mancata attribuzione

della rivalutazione delle somme dovute per ratei arretrati.

Tale essendo l'oggetto del giudizio, ne discende, alla stregua dei principi ora esposti, che la declaratoria di estinzione è stata

erroneamente pronunciata con riguardo alla controversia in tema

di integrazione al minimo e di accessori sui relativi ratei arre

trati, mentre ha coerentemente investito la questione di cristal

lizzazione e quella di spettanza della rivalutazione dei ratei ar

retrati di tale prestazione. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata per la

parte in cui ha esteso la declaratoria di estinzione ad una situa

zione processuale diversa da quella oggetto della citata norma di

previsione. Si impone il rinvio della causa ad altro giudice, affinché esa

mini le suindicate questioni concernenti l'integrazione al mini

mo e gli accessori sui relativi ratei, già oggetto del giudizio di

gravame illegittimamente conclusosi, in parte qua, con pronun cia di mero rito.

Allo stesso giudice — che si designa nella corte di Catanzaro,

in funzione di giudice del lavoro, in quanto, a seguito dell'en

trata in vigore del d.leg. n. 58 del 1998 e successive modifica

zioni la competenza a conoscere del gravame avverso le senten

ze emesse dal pretore è stata attribuita alla corte d'appello, salve

le eccezioni di cui agli art. 134 bis e 135, lett. a), stesso decreto,

di guisa che la cassazione della sentenza emessa dal tribunale in

grado d'appello comporta il rinvio della causa alla corte sud

detta (Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1044/SU, id., 2000,

I, 3462) — si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, 3° comma,

c.p.c., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

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