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sezione lavoro; sentenza 27 giugno 1986, n. 4285; Pres. Nocella, Est. M. De Luca, P. M. Paolucci(concl. diff.); Soc. Mercatanti (Avv. Leati) c. I.n.a.i.l.; I.n.a.i.l. (Avv. Mancini, Napolitano, Lai) c.Soc. Mercatanti. Cassa Trib. Prato 16 aprile 1982Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 1 (GENNAIO 1987), pp. 157/158-159/160Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179559 .
Accessed: 25/06/2014 06:04
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Per l'accertamento di tale canone e la conseguente quantificazione della predetta indennità, il pretore disponeva, con ordinanza, il pro
sieguo istruttorio, rinviando al definitivo la pronuncia sulle spese
processuali. Alla prima udienza successiva alla sentenza, tenuta il 19 febbraio
1981, le parti, tramite i relativi difensori, facevano riserva di gra vame, ma, con atto del 6 marzo 1981, De Dominici Antonio Mario
proponeva appello immediato censurando la decisione pretorile sia
per la reiezione dell'eccezione di incompetenza che per la soluzione
data alla questione relativa alla cessazione del rapporto locativo.
L'appello veniva notificato alla sola locatrice (Masuri Concetta)
che, nel costituirsi in giudizio, contestava la fondatezza dell'impu
gnazione chiedendo, a sua volta, che l'indennità di avviamento, se
dovuta, fosse considerata assorbita dal godimento dell'immobile, da parte del De Dominici, per il periodo successivo alla cessazione
de iure del contratto.
Il Tribunale di Messina, decidendo con sentenza 28 gennaio 1983,
rigettava l'appello del De Dominici e in accoglimento parziale di
quello incidentale della Masuri dichiarava compensata l'indennità
di avviamento commerciale con il maggior credito che considerava
spettante alla proprietaria per interruzione del canone di locazione
relativo al godimento dell'immobile dal 30 luglio 1980 fino all'ef fettivo rilascio.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso De Domi
nici Antonio Mario svolgendo quattro motivi di annullamento. Re
siste con controricorso Masuri Concetta.
Motivi della decisione. — S'è già rilevato nella parte espositiva, che alla prima udienza successiva alla sentenza del pretore 5 gen naio 1981 — che aveva deciso in parte la controversia, disponendo con ordinanza il prosieguo istruttorio — le parti, tramite i loro pro
curatori, formularono riserva di gravame contro tale decisione.
A distanza di pochi giorni, però (il 6 marzo 1981), De Dominici Antonio Mario propose appello immediato contro la sentenza del
pretore e la locatrice Masuri Concetta spiegò, a sua volta, appello incidentale in ordine alla indennità di avviamento riconosciuta dal
pretore e da liquidare nel prosieguo del giudizio di primo grado. A norma dell'art. 340 c.p.c. la riserva facoltativa di appello con
tro sentenza non definitiva differisce nel tempo la facoltà di grava me nel senso che l'appello deve essere proposto unitamente a quello avverso la sentenza definitiva (non prima cioè che diventi impugna bile la sentenza definitiva) o con quello contro altra sentenza suc
cessiva che non definisca il giudizio. La dichiarazione di riserva non è revocabile dalla parte ed impli
ca la preclusione e quindi l'inammissibilità dell'appello immediato
avverso la sentenza non definitiva, come prematuro esercizio del
potere di impugnazione. Ciò posto, va accertato se nella specie detto effetto — rilevabile
d'ufficio — possa dirsi verificato per la ricorrenza di tutte le condi
zioni di cui al citato art. 340 c.p.c. Il primo e fondamentale presupposto — dato dal carattere non
definitivo della sentenza contro la quale il gravame si intende diffe
rire — appare incontestabile ove si consideri, al di là della concor
de definizione di sentenza «parziale», data alla suddetta decisione
del pretore dai procuratori delle parti, che in effetti la decisione 5
gennaio 1981 del Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto non definì
l'intera controversia, ma statuì su alcune domande e capi di doman
da, disponendo l'ulteriore corso del giudizio per l'accertamento della
indennità di avviamento (strettamente legata alla risoluzione del rap
porto locativo) e rinviando al definitivo anche la pronuncia sulle
spese di lite. Sentenze non definitive, suscettibili di appello differito sono in
vero non solo quelle che non contengono pronunzie definitive su
alcun capo di domanda ma anche quelle che in caso di pluralità di
domande ovvero di pluralità di questioni decidono solo alcuni dei
temi proposti e dispongono per gli altri mezzi istruttori, rinviando
al riguardo la pronuncia definitiva, le sentenze cioè che non esauri
scono il potere giurisdizionale del giudice adito nei confronti delle
parti in contesa (giurisprudenza costante di questa corte).
Quanto alle modalità ed ai limiti temporali, occorre rilevare che
detta riserva fu tempestivamente effettuata alla prima udienza suc
cessiva alla sentenza non definitiva e fu formulata in termini sinte
tici ma chiari, con dichiarazione orale inserita nel processo verbale
in conformità di quanto previsto dall'art. 129 disp. att. c.p.c.
In concreto siffatta dichiarazione fu fatta, per i convenuti, dal
procuratore aw. La Rosa e, per l'attrice, dal procuratore aw. Mar
rone o meglio, per delega di quest'ultimo, dall'aw. Aliquò; da sog
getti quindi a ciò abilitati, atteso che la dichiarazione di riserva di
Il Foro Italiano — 1987.
appello non ha effetto dispositivo dell'azione ma solo finalità cau
telare. È da aggiungere che tali soggetti possono esercitare la sud
detta facoltà anche per delega, posto che con la delegazione
professionale, prevista dall'art. 9 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, si intendono conferiti al sostituto delegato i poteri del procuratore
costituito, salvo espresse limitazioni (Cass. n. 2272 del 6 giugno 1975, Foro it., Rep. 1975, voce Appello civile, n. 20).
Non rileva la mancanza di un mandato scritto perché, anche in
difetto di tale requisito formale, l'atto processuale compiuto dal so
stituto non è inesistente, ma affetto da nullità sanabile, ex art. 157
c.p.c., ove non venga eccepita nella prima difesa o istanza successi
va davanti al giudice che ha reso la pronuncia non definitiva (Cass. 5 aprile 1984, n. 2208, id., Rep. 1984, voce Procedimento civile, n. 44).
Nella specie, anche mancando la prova di una delega scritta a fa
vore dell'avv. Aliquò, è certo che nessuna contestazione sulla dele
ga e conseguente efficacia della riserva di gravame risulta avanzata
innanzi al pretore. La riserva di impugnazione di entrambe le parti in causa deve quin
di essere considerata ritualmente effettuata.
Ne consegue, per effetto della scelta dell'impugnazione differi
ta, che entrambi gli appelli proposti contro la suindicata decisione
del pretore debbono essere dichiarati inammissibili e che la senten
za qui impugnata (emessa dal Tribunale di Messina il 28 gennaio
1983) deve essere cassata senza rinvio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 27 giugno
1986, n. 4285; Pres. Nocella, Est. M. De Luca, P. M. Paoluc
ci (conci, diff.); Soc. Mercatanti (Aw. Leatt) c. I.n.a.i.l.; I.n.a.i.l.
(Aw. Mancini, Napolitano, Lai) c. Soc. Mercatanti. Cassa Trib.
Prato 16 aprile 1982.
Procedimento civile — Procura speciale alle liti — Erronea formu
lazione — Validità — Limiti (Cod. proc. civ., art. 83).
È valida, ma solo per il giudizio di primo grado, la procura specia le alle liti la cui formulazione faccia erroneamente riferimento a
procedura diversa da quella cui effettivamente si riferiscono il con
ferimento del potere rappresentativo e l'atto su cui è apposta (nella
specie, la procura speciale alle liti era stata formulata con riferi mento a giudizio di ammissione tardiva al fallimento anziché al
la causa effettivamente pendente davanti al giudice del lavoro). (1)
(1) Sul principio in base al quale sono da ritenersi sanate le omissioni o inesattezze della procura speciale alle liti ove dall'esame congiunto della stessa e dell'atto su cui è apposta risultino in modo inequivoco gli estremi della
rappresentanza processuale: Cass. 11 luglio 1985, n. 4115, Foro it., Rep. 1985, voce Procedimento civile, n. 29 (con riferimento alla errata apposi zione, sopra la firma del legale rappresentante della società conferente la
procura alle liti, di timbro di altra società di cui il medesimo sia parimenti rappresentante); 23 maggio 1981, n. 3400, id., Rep. 1981, voce cit., n. 38
(con riferimento alla omessa indicazione della qualità del soggetto che con ferisce la procura); 17 marzo 1981, n. 1534, ibid., n. 49; 2 marzo 1981, n.
1218, ibid., n. 53; 27 febbraio 1979, n. 1281, id., Rep. 1979, voce cit., n.
118 (con riferimento alla mancata indicazione nella procura del nome del
difensore); 19 dicembre 1975, n. 4186, id., Rep. 1975, voce cit., n. 53. Pe
raltro le massime ora richiamate, pronunciate con riguardo ad inesattezze
concernenti i soggetti (e non l'oggetto) della procura, non affrontano la di
versa questione, che si era posta nel caso di specie, della estendibilità o me
no del potere rappresentativo anche al grado di appello. Sul principio per cui deve essere ritenuta valida anche per il grado di ap
pello, in quanto idonea a vincere la presunzione dell'art. 83,4° comma, c.p.c., la procura speciale alle liti conferita in primo grado con generico riferimen
to alla «presente procedura», «causa» o «giudizio»; Cass. 23 agosto 1985, n. 4491, id., Rep. 1985, voce cit., n. 68; 12 luglio 1984, n. 4093, ibid., n.
70; Trib. Monza 9 giugno 1983, id., Rep. 1984, voce cit., n. 36 (e in Giur.
merito, 1984, 547, con nota di Polito); Cass. 16 maggio 1983, n. 3370, Fo
ro it., Rep. 1983, voce cit., n. 51; 16 giugno 1982, n. 3652, id., Rep. 1982, voce cit., n. 44; 24 marzo 1979, n. 1744, id., Rep. 1979, voce cit., n. 141; 11 ottobre 1979, n. 5284, ibid., n. 142; 5 novembre 1977, n. 4708, id., Rep.
1977, voce cit., n. 64. Contra, Cass. 28 marzo 1985, n. 2191, id., Rep. 1985, voce cit., n. 69. Sul contrasto è già stata chiamata ad esprimersi la Cassa
zione a sezioni unite.
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PARTE PRIMA
Svolgimento del processo. — Con ricorso in data 27 settembre
1980, diretto al Pretore di Prato in funzione di giudice del lavoro, la s.n.c. Mercatanti conveniva in giudizio l'I.n.a.i.l. e — premesso che con raccomandata del 29 settembre 1977 aveva denunciato al
l'istituto convenuto la cessazione del rischio silicotigeno nelle pro
prie lavorazioni sin dal 1973 — chiedeva l'accertamento negativo
dell'obbligo contributivo, corrispondente a detto rischio, sin dal
1973, e la conseguente condanna dell'istituto a restituire quanto in
debitamente percetto a tale titolo.
Nel contraddittorio delle parti, il pretore adito accoglieva la
domanda.
A seguito di appello principale dell'I.n.a.i.l. — al quale resisteva
la s.n.c. Mercatanti eccependone l'inammissibilità e proponendo contestualmente appello incidentale condizionato — il Tribunale di
Prato, con la sentenza ora denunciata, dichiarava che l'obbligo con
tributivo in dipendenza del rischio silicotigeno, era cessato solo dalla
data (settembre 1977) della denuncia di cessazione del rischio.
Osservava, tra l'altro, il giudice d'appello: a) è valida e si esten
de al giudizio d'appello (ai sensi dell'art. 83, 4° comma, c.p.c.) la
procura speciale alle liti, che l'I.n.a.i.l. ha conferito ai propri di
fensori, in calce alla copia notificatagli del ricorso introduttivo del
giudizio di primo grado, nei termini testuali seguenti: «Delego a rap
presentarmi e difendermi nel giudizio di ammissione tardiva al fal
limento di cui al presente atto gli avvocati . . .»; b) infatti, nonostante l'erroneo riferimento al «giudizio di ammissione tardi
va al fallimento», la procura risulta conferita per il giudizio di cui
il presente atto», e, come tale, è valida e può ritenersi estesa anche
ai successivi gradi del giudizio; c) solo dalla data della denuncia al
l'I.n.a.i.l. (settembre 1977) della cessazione del rischio silicotigeno, decorre la cessazione dell'obbligo contributivo corrispondente (ai sensi degli art. 1886, in relazione all'art. 1896 c.c., e 12 d.p.r. n.
1124/65); d) comunque la cessazione di detto rischio, essendo stato
accertato solo nel 1977, non può essere fatta risalire al 1973 in base
alle risultanze di prove testimoniali e di presunzioni, trattandosi di
materia che può formare oggetto soltanto di consulenza tecnica; e)
gli interessi legali, sulle somme indebitamente percette dall'I.n.a.i.l.
in buona fede a titolo di contributi, decorrono solo dalla notifica
del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (ai sensi del
l'art. 2033 c.c.);/) in difetto di mora dell'istituto, non spetta la ri
valutazione monetaria su dette somme, neanche ai sensi dell'art.
1224, 2° comma, c.c.
Avverso la sentenza d'appello la s.n.c. Mercatanti propone ricorso
per cassazione, affidato a quattro motivi. L'I.n.a.i.l. resiste con con
troricorso, illustrato da successiva memoria.
Motivi della decisione. — 1. - Con il primo motivo, denuncian
do violazione dell'art. 83 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la
società ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto
valida, per entrambi i gradi del giudizio, la procura alle liti del
l'I.n.a.i.l., apposta in calce alla copia notificatagli del ricorso in
troduttivo del giudizio di primo grado, sebbene la procura stessa
faccia espresso riferimento ad un giudizio diverso dal presente («giu dizio di ammissione tardiva al fallimento») e risulti conferita da di
rettore di sede dell'istituto, senza spenderne il nome («delego a
rappresentarmi e difendermi»). Il motivo è fondato e l'accoglimento, che ne consegue, assorbe
gli altri motivi del ricorso.
2. - La procura speciale alle liti — in forza della quale l'I.n.a.i.l.
si è costituita nel giudizio di primo grado e, poi, ha proposto l'ap
pello — risulta conferita da direttore di sede dell'istituto, in calce
alla copia notificatagli del ricorso introduttivo del giudizio di pri mo grado, nei termini testuali seguenti: «delego a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di ammissione tardiva al fallimento di cui
al presente atto gli avvocati . . .».
Ora — come questa corte ha già avuto occasione di affermare
(vedine, per tutte, le sentenze n. 3400/81, Foro it., Rep. 1981, voce Procedimento civile, n. 38; 1281/79, id., Rep. 1979, voce cit., n.
118) — la procura speciale alle liti, quando sia apposta in calce o
a margine del ricorso (o di uno degli altri atti processuali, elencati nell'art. 83, 3° comma, c.p.c.), deve essere interpretata in relazio ne all'atto cui inerisce, il contenuto del quale concorre, quindi, a
determinare i limiti della rappresentanza processuale.
Applicando tale principio al caso di specie, ritiene la corte che la procura alle liti in esame, nonostante le contrarie risultanze del dato testuale, non possa che riferirsi al giudizio di primo grado, in trodotto con il ricorso al quale essa inerisce, nè possa non imputar si all'I.n.a.i.l., che dallo stesso ricorso risulta essere parte del
giudizio, sebbene la procura stessa, conferita da direttore di sede
dell'istituto, non ne rechi la spendita espressa del nome.
Il Foro Italiano — 1987.
Sebbene sia stata validamente conferita per il primo grado di que sto giudizio, la procura alle liti, di che trattasi, non può ritenersi,
tuttavia, estesa al grado d'appello, in difetto di una volontà espres sa in tale senso del conferente, che risulti idonea a vincere la pre sunzione legale in senso contrario (ai sensi dell'art. 83,4° comma).
Questa corte, invero, ha ripetutamente affermato il principio, se
condo cui il conferimento, in primo grado, di procura speciale alle
liti, mediante la formula «per il presente giudizio» «o per la pre sente procedura», senza specificazioni ulteriori, deve intendersi ri
ferita al giudizio, articolato nei suoi diversi gradi, ed integra, quindi,
quella «volontà espressa», che, vincendo la presunzione legale in
senso contrario, consente di ritenere la procura operante anche per il grado d'appello (in tal senso vedi, per tutte, Cass. n. 4491/85,
id., Rep. 1985, voce cit., n. 68; 4093/84, ibid., n. 70; 3370/83,id., Rep. 1983, voce cit., n. 51; 3652/82, id., Rep. 1982, voce cit., n.
44; 5284/79, id., Rep. 1979, voce cit., n. 142). Anche a volere aderire a tale principio — che risulta di recente
disatteso (vedi Cass. n. 2191/85, id., Rep. 1985, voce cit., n. 69) non pare, tuttavia, che esso possa trovare applicazione nel caso, che
ricorre nella specie, in cui la procura speciale non risulti conferita
«per il presente giudizio», senza specificazioni ulteriori, ma mediante
riferimento esplicito ad un giudizio diverso di questo (quale, nella
specie, il «giudizio di ammissione tardiva al fallimento»). In tal ca
so, infatti, il riferimento all'articolarsi del giudizio in gradi potreb be riguardare esclusivamente, quanto vanamente, il diverso giudizio,
espressamente menzionato in procura per errore.
Né può rilevare, in contrario, la proposta integrazione del conte
nuto della procura con quello del ricorso, al quale essa inerisce.
Tale integrazione, infatti, ha consentito, bensì', di ritenere la pro cura validamente conferita per il primo grado di questo giudizio, nonostante le contrarie risultanze del dato testuale, ma non con
sente, tuttavia, di ravvisarvi, in aggiunta al conferimento della rap
presentanza processuale per un grado determinato, quel quidpluris costituito dalla «volontà espressa» del conferente di estendere l'ef
ficacia al grado ulteriore dello stesso giudizio, vincendo la presun zione legale in senso contrario.
Ora, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado —
in dipendenza del rilevato difetto di ius postulandi dei difensori del
l'I.n.a.i.l. che ne hanno proposto l'appello — preclude, all'eviden
za, qualsiasi riesame ulteriore della controversia ed impone, quindi, la cassazione senza rinvio (ai sensi dell'art. 382, 3° comma, c.p.c.)
dell'impugnata sentenza d'appello (vedi Cass. 3853 e 1522/83, id.,
Rep. 1983, voce Cassazione civile, nn. 212, 48; 348/82, id., Rep.
1982, voce cit., n. 95) ed il conseguente assorbimento degli altri mo
tivi di ricorso, con i quali si censura, sotto profili diversi, la deci
sione di merito della sentenza cassata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 27 giugno 1986, n. 4275; Pres. Brancaccio, Est. Caturani, P. M. Minet
ti (conci, conf.); Soc. Victoria Caffé (Avv. Lucisano, T. Espo
sito) c. Min. commercio con l'estero (Aw. dello Stato Vittoria) e altri. Conferma App. Napoli 24 giugno 1980.
Giurisdizione civile — Sentenza amministrativa declinatoria della
giurisdizione — Vincolatività nel successivo processo instaurato
innanzi al giudice ordinario — Esclusione (Cod. proc. civ., art.
3627. Cambio e valuta — Importazioni — Previo deposito vincolato in
fruttifero — Potere della p.a. — Decreto ministeriale — Natura — Impugnabili — Giurisdizione amministrativa (Cost., art. 23; d. 1. lgt. 16 gennaio 1946 n. 12, attribuzioni del ministero del com
mercio con l'estero; d. 1. 6 giugno 1956 n. 476, nuove norme va
lutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri, art. 2, 13).
La pronuncia, con la quale il giudice amministrativo abbia declina
to la propria giurisdizione, non è vincolante per il giudice ordi
nario, che, successivamente adito per la stessa controversia, può riesaminare la questione, anche negando la propria giurisdizione in favore di quella del giudice amministrativo (nella motivazione si precisa che le parti avrebbero potuto denunciare il conflitto ne
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