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sezione lavoro; sentenza 27 giugno 1986, n. 4285; Pres. Nocella, Est. M. De Luca, P. M. Paolucci...

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sezione lavoro; sentenza 27 giugno 1986, n. 4285; Pres. Nocella, Est. M. De Luca, P. M. Paolucci (concl. diff.); Soc. Mercatanti (Avv. Leati) c. I.n.a.i.l.; I.n.a.i.l. (Avv. Mancini, Napolitano, Lai) c. Soc. Mercatanti. Cassa Trib. Prato 16 aprile 1982 Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 1 (GENNAIO 1987), pp. 157/158-159/160 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179559 . Accessed: 25/06/2014 06:04 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.28 on Wed, 25 Jun 2014 06:04:12 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sezione lavoro; sentenza 27 giugno 1986, n. 4285; Pres. Nocella, Est. M. De Luca, P. M. Paolucci (concl. diff.); Soc. Mercatanti (Avv. Leati) c. I.n.a.i.l.; I.n.a.i.l. (Avv. Mancini,

sezione lavoro; sentenza 27 giugno 1986, n. 4285; Pres. Nocella, Est. M. De Luca, P. M. Paolucci(concl. diff.); Soc. Mercatanti (Avv. Leati) c. I.n.a.i.l.; I.n.a.i.l. (Avv. Mancini, Napolitano, Lai) c.Soc. Mercatanti. Cassa Trib. Prato 16 aprile 1982Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 1 (GENNAIO 1987), pp. 157/158-159/160Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179559 .

Accessed: 25/06/2014 06:04

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Per l'accertamento di tale canone e la conseguente quantificazione della predetta indennità, il pretore disponeva, con ordinanza, il pro

sieguo istruttorio, rinviando al definitivo la pronuncia sulle spese

processuali. Alla prima udienza successiva alla sentenza, tenuta il 19 febbraio

1981, le parti, tramite i relativi difensori, facevano riserva di gra vame, ma, con atto del 6 marzo 1981, De Dominici Antonio Mario

proponeva appello immediato censurando la decisione pretorile sia

per la reiezione dell'eccezione di incompetenza che per la soluzione

data alla questione relativa alla cessazione del rapporto locativo.

L'appello veniva notificato alla sola locatrice (Masuri Concetta)

che, nel costituirsi in giudizio, contestava la fondatezza dell'impu

gnazione chiedendo, a sua volta, che l'indennità di avviamento, se

dovuta, fosse considerata assorbita dal godimento dell'immobile, da parte del De Dominici, per il periodo successivo alla cessazione

de iure del contratto.

Il Tribunale di Messina, decidendo con sentenza 28 gennaio 1983,

rigettava l'appello del De Dominici e in accoglimento parziale di

quello incidentale della Masuri dichiarava compensata l'indennità

di avviamento commerciale con il maggior credito che considerava

spettante alla proprietaria per interruzione del canone di locazione

relativo al godimento dell'immobile dal 30 luglio 1980 fino all'ef fettivo rilascio.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso De Domi

nici Antonio Mario svolgendo quattro motivi di annullamento. Re

siste con controricorso Masuri Concetta.

Motivi della decisione. — S'è già rilevato nella parte espositiva, che alla prima udienza successiva alla sentenza del pretore 5 gen naio 1981 — che aveva deciso in parte la controversia, disponendo con ordinanza il prosieguo istruttorio — le parti, tramite i loro pro

curatori, formularono riserva di gravame contro tale decisione.

A distanza di pochi giorni, però (il 6 marzo 1981), De Dominici Antonio Mario propose appello immediato contro la sentenza del

pretore e la locatrice Masuri Concetta spiegò, a sua volta, appello incidentale in ordine alla indennità di avviamento riconosciuta dal

pretore e da liquidare nel prosieguo del giudizio di primo grado. A norma dell'art. 340 c.p.c. la riserva facoltativa di appello con

tro sentenza non definitiva differisce nel tempo la facoltà di grava me nel senso che l'appello deve essere proposto unitamente a quello avverso la sentenza definitiva (non prima cioè che diventi impugna bile la sentenza definitiva) o con quello contro altra sentenza suc

cessiva che non definisca il giudizio. La dichiarazione di riserva non è revocabile dalla parte ed impli

ca la preclusione e quindi l'inammissibilità dell'appello immediato

avverso la sentenza non definitiva, come prematuro esercizio del

potere di impugnazione. Ciò posto, va accertato se nella specie detto effetto — rilevabile

d'ufficio — possa dirsi verificato per la ricorrenza di tutte le condi

zioni di cui al citato art. 340 c.p.c. Il primo e fondamentale presupposto — dato dal carattere non

definitivo della sentenza contro la quale il gravame si intende diffe

rire — appare incontestabile ove si consideri, al di là della concor

de definizione di sentenza «parziale», data alla suddetta decisione

del pretore dai procuratori delle parti, che in effetti la decisione 5

gennaio 1981 del Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto non definì

l'intera controversia, ma statuì su alcune domande e capi di doman

da, disponendo l'ulteriore corso del giudizio per l'accertamento della

indennità di avviamento (strettamente legata alla risoluzione del rap

porto locativo) e rinviando al definitivo anche la pronuncia sulle

spese di lite. Sentenze non definitive, suscettibili di appello differito sono in

vero non solo quelle che non contengono pronunzie definitive su

alcun capo di domanda ma anche quelle che in caso di pluralità di

domande ovvero di pluralità di questioni decidono solo alcuni dei

temi proposti e dispongono per gli altri mezzi istruttori, rinviando

al riguardo la pronuncia definitiva, le sentenze cioè che non esauri

scono il potere giurisdizionale del giudice adito nei confronti delle

parti in contesa (giurisprudenza costante di questa corte).

Quanto alle modalità ed ai limiti temporali, occorre rilevare che

detta riserva fu tempestivamente effettuata alla prima udienza suc

cessiva alla sentenza non definitiva e fu formulata in termini sinte

tici ma chiari, con dichiarazione orale inserita nel processo verbale

in conformità di quanto previsto dall'art. 129 disp. att. c.p.c.

In concreto siffatta dichiarazione fu fatta, per i convenuti, dal

procuratore aw. La Rosa e, per l'attrice, dal procuratore aw. Mar

rone o meglio, per delega di quest'ultimo, dall'aw. Aliquò; da sog

getti quindi a ciò abilitati, atteso che la dichiarazione di riserva di

Il Foro Italiano — 1987.

appello non ha effetto dispositivo dell'azione ma solo finalità cau

telare. È da aggiungere che tali soggetti possono esercitare la sud

detta facoltà anche per delega, posto che con la delegazione

professionale, prevista dall'art. 9 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, si intendono conferiti al sostituto delegato i poteri del procuratore

costituito, salvo espresse limitazioni (Cass. n. 2272 del 6 giugno 1975, Foro it., Rep. 1975, voce Appello civile, n. 20).

Non rileva la mancanza di un mandato scritto perché, anche in

difetto di tale requisito formale, l'atto processuale compiuto dal so

stituto non è inesistente, ma affetto da nullità sanabile, ex art. 157

c.p.c., ove non venga eccepita nella prima difesa o istanza successi

va davanti al giudice che ha reso la pronuncia non definitiva (Cass. 5 aprile 1984, n. 2208, id., Rep. 1984, voce Procedimento civile, n. 44).

Nella specie, anche mancando la prova di una delega scritta a fa

vore dell'avv. Aliquò, è certo che nessuna contestazione sulla dele

ga e conseguente efficacia della riserva di gravame risulta avanzata

innanzi al pretore. La riserva di impugnazione di entrambe le parti in causa deve quin

di essere considerata ritualmente effettuata.

Ne consegue, per effetto della scelta dell'impugnazione differi

ta, che entrambi gli appelli proposti contro la suindicata decisione

del pretore debbono essere dichiarati inammissibili e che la senten

za qui impugnata (emessa dal Tribunale di Messina il 28 gennaio

1983) deve essere cassata senza rinvio. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 27 giugno

1986, n. 4285; Pres. Nocella, Est. M. De Luca, P. M. Paoluc

ci (conci, diff.); Soc. Mercatanti (Aw. Leatt) c. I.n.a.i.l.; I.n.a.i.l.

(Aw. Mancini, Napolitano, Lai) c. Soc. Mercatanti. Cassa Trib.

Prato 16 aprile 1982.

Procedimento civile — Procura speciale alle liti — Erronea formu

lazione — Validità — Limiti (Cod. proc. civ., art. 83).

È valida, ma solo per il giudizio di primo grado, la procura specia le alle liti la cui formulazione faccia erroneamente riferimento a

procedura diversa da quella cui effettivamente si riferiscono il con

ferimento del potere rappresentativo e l'atto su cui è apposta (nella

specie, la procura speciale alle liti era stata formulata con riferi mento a giudizio di ammissione tardiva al fallimento anziché al

la causa effettivamente pendente davanti al giudice del lavoro). (1)

(1) Sul principio in base al quale sono da ritenersi sanate le omissioni o inesattezze della procura speciale alle liti ove dall'esame congiunto della stessa e dell'atto su cui è apposta risultino in modo inequivoco gli estremi della

rappresentanza processuale: Cass. 11 luglio 1985, n. 4115, Foro it., Rep. 1985, voce Procedimento civile, n. 29 (con riferimento alla errata apposi zione, sopra la firma del legale rappresentante della società conferente la

procura alle liti, di timbro di altra società di cui il medesimo sia parimenti rappresentante); 23 maggio 1981, n. 3400, id., Rep. 1981, voce cit., n. 38

(con riferimento alla omessa indicazione della qualità del soggetto che con ferisce la procura); 17 marzo 1981, n. 1534, ibid., n. 49; 2 marzo 1981, n.

1218, ibid., n. 53; 27 febbraio 1979, n. 1281, id., Rep. 1979, voce cit., n.

118 (con riferimento alla mancata indicazione nella procura del nome del

difensore); 19 dicembre 1975, n. 4186, id., Rep. 1975, voce cit., n. 53. Pe

raltro le massime ora richiamate, pronunciate con riguardo ad inesattezze

concernenti i soggetti (e non l'oggetto) della procura, non affrontano la di

versa questione, che si era posta nel caso di specie, della estendibilità o me

no del potere rappresentativo anche al grado di appello. Sul principio per cui deve essere ritenuta valida anche per il grado di ap

pello, in quanto idonea a vincere la presunzione dell'art. 83,4° comma, c.p.c., la procura speciale alle liti conferita in primo grado con generico riferimen

to alla «presente procedura», «causa» o «giudizio»; Cass. 23 agosto 1985, n. 4491, id., Rep. 1985, voce cit., n. 68; 12 luglio 1984, n. 4093, ibid., n.

70; Trib. Monza 9 giugno 1983, id., Rep. 1984, voce cit., n. 36 (e in Giur.

merito, 1984, 547, con nota di Polito); Cass. 16 maggio 1983, n. 3370, Fo

ro it., Rep. 1983, voce cit., n. 51; 16 giugno 1982, n. 3652, id., Rep. 1982, voce cit., n. 44; 24 marzo 1979, n. 1744, id., Rep. 1979, voce cit., n. 141; 11 ottobre 1979, n. 5284, ibid., n. 142; 5 novembre 1977, n. 4708, id., Rep.

1977, voce cit., n. 64. Contra, Cass. 28 marzo 1985, n. 2191, id., Rep. 1985, voce cit., n. 69. Sul contrasto è già stata chiamata ad esprimersi la Cassa

zione a sezioni unite.

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PARTE PRIMA

Svolgimento del processo. — Con ricorso in data 27 settembre

1980, diretto al Pretore di Prato in funzione di giudice del lavoro, la s.n.c. Mercatanti conveniva in giudizio l'I.n.a.i.l. e — premesso che con raccomandata del 29 settembre 1977 aveva denunciato al

l'istituto convenuto la cessazione del rischio silicotigeno nelle pro

prie lavorazioni sin dal 1973 — chiedeva l'accertamento negativo

dell'obbligo contributivo, corrispondente a detto rischio, sin dal

1973, e la conseguente condanna dell'istituto a restituire quanto in

debitamente percetto a tale titolo.

Nel contraddittorio delle parti, il pretore adito accoglieva la

domanda.

A seguito di appello principale dell'I.n.a.i.l. — al quale resisteva

la s.n.c. Mercatanti eccependone l'inammissibilità e proponendo contestualmente appello incidentale condizionato — il Tribunale di

Prato, con la sentenza ora denunciata, dichiarava che l'obbligo con

tributivo in dipendenza del rischio silicotigeno, era cessato solo dalla

data (settembre 1977) della denuncia di cessazione del rischio.

Osservava, tra l'altro, il giudice d'appello: a) è valida e si esten

de al giudizio d'appello (ai sensi dell'art. 83, 4° comma, c.p.c.) la

procura speciale alle liti, che l'I.n.a.i.l. ha conferito ai propri di

fensori, in calce alla copia notificatagli del ricorso introduttivo del

giudizio di primo grado, nei termini testuali seguenti: «Delego a rap

presentarmi e difendermi nel giudizio di ammissione tardiva al fal

limento di cui al presente atto gli avvocati . . .»; b) infatti, nonostante l'erroneo riferimento al «giudizio di ammissione tardi

va al fallimento», la procura risulta conferita per il giudizio di cui

il presente atto», e, come tale, è valida e può ritenersi estesa anche

ai successivi gradi del giudizio; c) solo dalla data della denuncia al

l'I.n.a.i.l. (settembre 1977) della cessazione del rischio silicotigeno, decorre la cessazione dell'obbligo contributivo corrispondente (ai sensi degli art. 1886, in relazione all'art. 1896 c.c., e 12 d.p.r. n.

1124/65); d) comunque la cessazione di detto rischio, essendo stato

accertato solo nel 1977, non può essere fatta risalire al 1973 in base

alle risultanze di prove testimoniali e di presunzioni, trattandosi di

materia che può formare oggetto soltanto di consulenza tecnica; e)

gli interessi legali, sulle somme indebitamente percette dall'I.n.a.i.l.

in buona fede a titolo di contributi, decorrono solo dalla notifica

del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (ai sensi del

l'art. 2033 c.c.);/) in difetto di mora dell'istituto, non spetta la ri

valutazione monetaria su dette somme, neanche ai sensi dell'art.

1224, 2° comma, c.c.

Avverso la sentenza d'appello la s.n.c. Mercatanti propone ricorso

per cassazione, affidato a quattro motivi. L'I.n.a.i.l. resiste con con

troricorso, illustrato da successiva memoria.

Motivi della decisione. — 1. - Con il primo motivo, denuncian

do violazione dell'art. 83 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la

società ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto

valida, per entrambi i gradi del giudizio, la procura alle liti del

l'I.n.a.i.l., apposta in calce alla copia notificatagli del ricorso in

troduttivo del giudizio di primo grado, sebbene la procura stessa

faccia espresso riferimento ad un giudizio diverso dal presente («giu dizio di ammissione tardiva al fallimento») e risulti conferita da di

rettore di sede dell'istituto, senza spenderne il nome («delego a

rappresentarmi e difendermi»). Il motivo è fondato e l'accoglimento, che ne consegue, assorbe

gli altri motivi del ricorso.

2. - La procura speciale alle liti — in forza della quale l'I.n.a.i.l.

si è costituita nel giudizio di primo grado e, poi, ha proposto l'ap

pello — risulta conferita da direttore di sede dell'istituto, in calce

alla copia notificatagli del ricorso introduttivo del giudizio di pri mo grado, nei termini testuali seguenti: «delego a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di ammissione tardiva al fallimento di cui

al presente atto gli avvocati . . .».

Ora — come questa corte ha già avuto occasione di affermare

(vedine, per tutte, le sentenze n. 3400/81, Foro it., Rep. 1981, voce Procedimento civile, n. 38; 1281/79, id., Rep. 1979, voce cit., n.

118) — la procura speciale alle liti, quando sia apposta in calce o

a margine del ricorso (o di uno degli altri atti processuali, elencati nell'art. 83, 3° comma, c.p.c.), deve essere interpretata in relazio ne all'atto cui inerisce, il contenuto del quale concorre, quindi, a

determinare i limiti della rappresentanza processuale.

Applicando tale principio al caso di specie, ritiene la corte che la procura alle liti in esame, nonostante le contrarie risultanze del dato testuale, non possa che riferirsi al giudizio di primo grado, in trodotto con il ricorso al quale essa inerisce, nè possa non imputar si all'I.n.a.i.l., che dallo stesso ricorso risulta essere parte del

giudizio, sebbene la procura stessa, conferita da direttore di sede

dell'istituto, non ne rechi la spendita espressa del nome.

Il Foro Italiano — 1987.

Sebbene sia stata validamente conferita per il primo grado di que sto giudizio, la procura alle liti, di che trattasi, non può ritenersi,

tuttavia, estesa al grado d'appello, in difetto di una volontà espres sa in tale senso del conferente, che risulti idonea a vincere la pre sunzione legale in senso contrario (ai sensi dell'art. 83,4° comma).

Questa corte, invero, ha ripetutamente affermato il principio, se

condo cui il conferimento, in primo grado, di procura speciale alle

liti, mediante la formula «per il presente giudizio» «o per la pre sente procedura», senza specificazioni ulteriori, deve intendersi ri

ferita al giudizio, articolato nei suoi diversi gradi, ed integra, quindi,

quella «volontà espressa», che, vincendo la presunzione legale in

senso contrario, consente di ritenere la procura operante anche per il grado d'appello (in tal senso vedi, per tutte, Cass. n. 4491/85,

id., Rep. 1985, voce cit., n. 68; 4093/84, ibid., n. 70; 3370/83,id., Rep. 1983, voce cit., n. 51; 3652/82, id., Rep. 1982, voce cit., n.

44; 5284/79, id., Rep. 1979, voce cit., n. 142). Anche a volere aderire a tale principio — che risulta di recente

disatteso (vedi Cass. n. 2191/85, id., Rep. 1985, voce cit., n. 69) non pare, tuttavia, che esso possa trovare applicazione nel caso, che

ricorre nella specie, in cui la procura speciale non risulti conferita

«per il presente giudizio», senza specificazioni ulteriori, ma mediante

riferimento esplicito ad un giudizio diverso di questo (quale, nella

specie, il «giudizio di ammissione tardiva al fallimento»). In tal ca

so, infatti, il riferimento all'articolarsi del giudizio in gradi potreb be riguardare esclusivamente, quanto vanamente, il diverso giudizio,

espressamente menzionato in procura per errore.

Né può rilevare, in contrario, la proposta integrazione del conte

nuto della procura con quello del ricorso, al quale essa inerisce.

Tale integrazione, infatti, ha consentito, bensì', di ritenere la pro cura validamente conferita per il primo grado di questo giudizio, nonostante le contrarie risultanze del dato testuale, ma non con

sente, tuttavia, di ravvisarvi, in aggiunta al conferimento della rap

presentanza processuale per un grado determinato, quel quidpluris costituito dalla «volontà espressa» del conferente di estendere l'ef

ficacia al grado ulteriore dello stesso giudizio, vincendo la presun zione legale in senso contrario.

Ora, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado —

in dipendenza del rilevato difetto di ius postulandi dei difensori del

l'I.n.a.i.l. che ne hanno proposto l'appello — preclude, all'eviden

za, qualsiasi riesame ulteriore della controversia ed impone, quindi, la cassazione senza rinvio (ai sensi dell'art. 382, 3° comma, c.p.c.)

dell'impugnata sentenza d'appello (vedi Cass. 3853 e 1522/83, id.,

Rep. 1983, voce Cassazione civile, nn. 212, 48; 348/82, id., Rep.

1982, voce cit., n. 95) ed il conseguente assorbimento degli altri mo

tivi di ricorso, con i quali si censura, sotto profili diversi, la deci

sione di merito della sentenza cassata. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 27 giugno 1986, n. 4275; Pres. Brancaccio, Est. Caturani, P. M. Minet

ti (conci, conf.); Soc. Victoria Caffé (Avv. Lucisano, T. Espo

sito) c. Min. commercio con l'estero (Aw. dello Stato Vittoria) e altri. Conferma App. Napoli 24 giugno 1980.

Giurisdizione civile — Sentenza amministrativa declinatoria della

giurisdizione — Vincolatività nel successivo processo instaurato

innanzi al giudice ordinario — Esclusione (Cod. proc. civ., art.

3627. Cambio e valuta — Importazioni — Previo deposito vincolato in

fruttifero — Potere della p.a. — Decreto ministeriale — Natura — Impugnabili — Giurisdizione amministrativa (Cost., art. 23; d. 1. lgt. 16 gennaio 1946 n. 12, attribuzioni del ministero del com

mercio con l'estero; d. 1. 6 giugno 1956 n. 476, nuove norme va

lutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri, art. 2, 13).

La pronuncia, con la quale il giudice amministrativo abbia declina

to la propria giurisdizione, non è vincolante per il giudice ordi

nario, che, successivamente adito per la stessa controversia, può riesaminare la questione, anche negando la propria giurisdizione in favore di quella del giudice amministrativo (nella motivazione si precisa che le parti avrebbero potuto denunciare il conflitto ne

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