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sezione lavoro; sentenza 27 maggio 1998, n. 5248; Pres. Lanni, Est. Santojanni, P.M. De Gregorio...

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sezione lavoro; sentenza 27 maggio 1998, n. 5248; Pres. Lanni, Est. Santojanni, P.M. De Gregorio (concl. conf.); Istituto di previdenza per il settore marittimo (Avv. Formica, Perrino) c. Demetrio (Avv. Agostini). Conferma Trib. Bari 23 settembre 1994 Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 5 (MAGGIO 1999), pp. 1581/1582-1585/1586 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193484 . Accessed: 28/06/2014 08:22 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.80 on Sat, 28 Jun 2014 08:22:27 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 27 maggio 1998, n. 5248; Pres. Lanni, Est. Santojanni, P.M. De Gregorio(concl. conf.); Istituto di previdenza per il settore marittimo (Avv. Formica, Perrino) c.Demetrio (Avv. Agostini). Conferma Trib. Bari 23 settembre 1994Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 5 (MAGGIO 1999), pp. 1581/1582-1585/1586Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193484 .

Accessed: 28/06/2014 08:22

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

c.c. attua una forma di inversione dell'onere della prova, stabi

lendo la presunzione che l'evento dannoso, verificatosi durante

l'affidamento, è dovuto a inosservanza del dovere di vigilanza e prevedendo il superamento della presunzione con la dimostra

zione dell'impossibilità di impedire l'evento. I motivi, che si esaminano congiuntamente per il rapporto

di complementarietà, sono fondati.

Nella mutata realtà sociale il principale ambito di applicazio ne della responsabilità, prevista dall'art. 2048, 2° comma, c.c.,

è diventato la scuola, con coinvolgimento diretto della pubblica

amministrazione o del privato, che la gestisce. La responsabilità della pubblica amministrazione è costruita

come riflesso di quella del personale scolastico.

Lo strumento tecnico-giuridico adoperato è il rapporto orga

nico, che comporta immedesimazione dell'attività dell'organo

con quella della pubblica amministrazione (cfr. — tra tutte —

Cass. 9 aprile 1973, n. 997, id., 1973, I, 3091). La tendenza legislativa è nel senso della sostituzione dell'am

ministrazione al personale scolastico quale soggetto passivo del

l'azione di danno.

Ne sono espressione la 1. 11 luglio 1980 n. 312, e le successive

disposizioni (d.leg. 16 aprile 1994 n. 297), che, diversamente da quanto sostenuto dal p.m., non limitano la responsabilità

verso il danneggiato ai casi di dolo o colpa grave, ma concedo

no azione allo stesso nei confronti della sola amministrazione,

con esclusione dell'azione verso il personale scolastico, stabilita

dalla legislazione precedente (t.u. del 1957, art. 22 e 23), e con

previsione dell'azione di rivalsa dell'amministrazione, che abbia

risarcito il danno, limitatamente alle ipotesi di dolo o colpa gra

ve del detto personale. In dottrina, si è prospettata l'idea che prevalente funzione

della responsabilità per i danni cagionati dall'allievo sia quella

di garanzia; in giurisprudenza, si continua a costruire la respon

sabilità sull'obbligo di sorveglianza dell'allievo ed a fondare la

fattispecie risarcitoria sulla presunzione di negligente adempi

mento di esso (cfr. Cass. 1° agosto 1995, n. 8390, id., Rep.

1995, voce Responsabilità civile, n. 110).

L'obbligo di sorveglianza è funzionale alla conservazione del

la disciplina nella popolazione scolastica e, in tale ambito, al

l'impedimento di atti causativi di danno (cfr. Cass. 4 marzo

1977, n. 894, id., Rep. 1977, voce cit., nn. 112, 113). La fonte dell'obbligo può essere indifferentemente negoziale

o legale e a dimostrazione di questa ambivalenza si è osservato

che la fattispecie risarcitoria trova applicazione nei confronti

dei genitori, pur essendo i medesimi titolari di un potere-dovere

di diritto familiare (cfr. Cass. 6 febbraio 1970, n. 263, id., 1970, I, 2135).

Per l'amministrazione scolastica l'obbligo scaturisce dall'affi

damento del minore per ragioni di istruzione e da tale caratteri

stica si argomenta ulteriore giustificazione dell'operatività della

presunzione, rilevandosi che all'obbligo dell'insegnamento inva

riabilmente si affianca quello di completamento ed integrazione

della educazione familiare (cfr. Cass. 6 febbraio 1970, n. 263,

cit.). II limite esterno della responsabilità è costituito dalla dimen

sione temporale dell'obbligo. È ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo

si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della

scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5 settembre 1986,

n. 5424, id., Rep. 1987, voce cit., n. 97), comprendendo il pe

riodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28 luglio 1972, n.

2590, id., Rep. 1972, voce cit., n. 127; 7 giugno 1977, n. 2342, id., Rep. 1978, voce cit., n. 49), con la precisazione che l'obbli

go assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità

degli allievi (cfr. Cass. 4 marzo 1977, n. 894, cit.). La questione della direzione dell'obbligo è stata risolta nel

senso che esso mira ad impedire non soltanto che l'allievo com

pia atti dannosi a terzi, siano o meno coetanei ed estranei al

l'ambito scolastico, ma che resti danneggiato da atti compiuti

da esso medesimo (cfr. Cass. 3 febbraio 1972, n. 260, id., 1972, I, 3522; 1° agosto 1995, n. 8390, cit.).

Il limite interno della responsabilità è rappresentato dall'im

possibilità di impedire il fatto dannoso. In dottrina, si registrano tendenze mitigatrici del sistema del

II Foro Italiano — 1999.

la responsabilità, pur nel rispetto della tutela risarcitoria dei

danneggiati. In conclusione, l'amministrazione scolastica è responsabile in

via diretta dei danni che il minore cagioni a terzi o a sé medesi

mo nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza del personale

dipendente, salvo che non provi che non è stato possibile impe dire il fatto (cfr. Cass. 4 marzo 1977, n. 894, cit.; 10 febbraio

1981, n. 826, id., Rep. 1982, voce cit., n. 99; 1° agosto 1995,

n. 8390, cit.). L'onere probatorio del danneggiato, sia esso un terzo o il

minore medesimo, si esaurisce nella dimostrazione che il fatto

si è verificato nel tempo, in cui il minore è rimasto affidato

alla scuola, bastando questo a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre

spetta all'amministrazione scolastica la prova liberatoria, che

consiste nella dimostrazione che è stata esercitata la sorveglian za sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto

e, cioè, quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere (cfr. Cass. 22 gennaio 1990, n. 318,

id., Rep. 1990, voce cit., n. 100). Nella specie, la sentenza impugnata ha escluso che la respon

sabilità, prevista dall'art. 2048, 2° comma, c.c., si riferisca al

danno, che si procuri il minore con atti da lui medesimo com

piuti, e ha, inoltre, ritenuto che i danneggiati non hanno assol

to l'onere di provare «il nesso causale tra la condotta del mino

re identificato come autore del fatto illecito e l'evento lesivo»,

incorrendo nel duplice errore di limitare l'ambito della respon sabilità e di aggravare l'onere probatorio dei danneggiati.

La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio per nuovo esame

ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, che si atterrà

al seguente principio: «il ministero della pubblica istruzione è

tenuto a risarcire il danno che si dimostri essere stato subito

da terzo ad opera di minore affidato a personale scolastico da

esso dipendente o dal minore stesso in conseguenza di atto da

lui compiuto nel periodo del suo affidamento alla scuola, sem

pre che non dimostri l'impossibilità di impedire l'evento».

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 27 mag

gio 1998, n. 5248; Pres. Lanni, Est. Santojanni, P.M. De

Gregorio (conci, conf.); Istituto di previdenza per il settore

marittimo (Avv. Formica, Perrino) c. Demetrio (Aw. Ago

stini). Conferma Trib. Bari 23 settembre 1994.

Previdenza e assistenza sociale — Previdenza marinara — Ma

lattia del lavoratore marittimo sbarcato — Documentazione

medica privata — Sufficienza — Fattispecie (L. 23 dicembre

1978 n. 833, istituzione del servizio sanitario nazionale, art.

37; d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, finanziamento del servizio

sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dal

la pubblica amministrazione in base alla 1. 1° giugno 1977

n. 285 sull'occupazione giovanile, art. 1, 2; 1. 29 febbraio

1980 n. 33, conversione in legge, con modificazioni, del d.l.

30 dicembre 1979 n. 663; d.p.r. 31 luglio 1980 n. 620, disci

plina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, maritti

mo e dell'aviazione civile (art. 37, ultimo comma, 1. n. 833 del 1978), art. 3).

La prova della malattia sofferta dal lavoratore marittimo dopo

lo sbarco può essere fornita mediante certificazione prove niente da un medico dell'unità sanitaria locale o da un medi

co di fiducia del lavoratore e non contraddice a tale afferma

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1583 PARTE PRIMA 1584

zione che la documentazione possa essere stata dichiarata in

giudizio parzialmente (sulla durata della malattia) inatten

dibile. (1)

Svolgimento del processo. — Con ricorso del 3 novembre 1990

Leonardo Demetrio conveniva la Cassa marittima meridionale

avanti al Pretore di Bari, giudice del lavoro, per sentirla con

dannare al pagamento di lire 5.556.030 a titolo di indennità

di malattia, per complessivi giorni cinquantadue. Radicatosi il contraddittorio, con sentenza del 1° aprile 1993,

il pretore respingeva il ricorso per l'inidoneità della certificazio

ne sanitaria prodotta, in quanto proveniente da medici della

Usi e non alla stregua della norma speciale di cui all'art. 3 d.p.r. n. 620 del 1980 per i lavoratori marittimi.

Con sentenza del 12 maggio 1994 il Tribunale di Bari, sezione

lavoro, accoglieva in parte l'appello proposto da Leonardo De

metrio e condannava la cassa al pagamento di lire 1.602.690,

oltre svalutazione e interessi legali. Secondo il tribunale, il lavo

ratore marittimo ha l'onere di inviare (ex art. 2, 2° comma, d.l. 663/79) entro due giorni dal rilascio il certificato o l'atte

stazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, ma non

anche l'onere di munirsi di documentazione proveniente da me

dici del ministero della sanità e, quanto al caso di merito, la

domanda veniva accolta nel limite di quindici giorni, accertato

con consulenza tecnica d'ufficio fin dal primo grado di giudizio. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'Istituto di pre

videnza per il settore marittimo (già Cassa marittima meridio

nale), deducendo due motivi, illustrati con successiva memoria.

Resiste il convenuto con controricorso.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo la ricorrente

denunzia: violazione e falsa applicazione dell'art. 37, ultimo com

ma, 1. 833/78; dell'art. 3 d.p.r. 31 luglio 1980 n. 620; della circolare ministero sanità 1° ottobre 1985; del d.m. 322/87; de

gli art. 6, 7, 13 1. 831/38, nonché motivazione omessa, insuffi

ciente e contraddittoria circa un punto decisivo della controver

sia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. Deduce al riguardo che: nella materia in esame le funzioni

medico-legali sono attribuite allo Stato, in via esclusiva, per quan to concerne il giudizio di idoneità o inidoneità al lavoro ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche di malattia e dei

controlli fiscali; con la conseguenza che l'assicurato aveva l'o

nere — non da lui assolto — di munirsi di documentazione

proveniente da medici del ministero della sanità.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto deci

sivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., as

sume che: oggetto del giudizio non era la durata della malattia, ma la validità della documentazione prodotta, al fine del conse

guimento delle prestazioni previdenziali, cosicché il tribunale non

avrebbe potuto fissare la durata della malattia in quindici gior ni, sulla base dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, anzi

ché in cinquantadue giorni, secondo la certificazione del medico

dell'Usi. Il primo motivo del ricorso è infondato.

Questa corte ha già deciso, in fattispecie identica, che «in

tema di previdenza marinara, ai fini della sussistenza del diritto

del marittimo a percepire l'indennità giornaliera per una malat

tia sofferta dopo lo sbarco, è sufficiente che la relativa certifi

cazione provenga da un medico dell'unità sanitaria locale, ov

vero da un medico di fiducia del lavoratore» (sent. n. 5089 del

10 maggio 1995, Foro it., Rep. 1995, voce Previdenza sociale, n. 517).

La ricorrente sostiene, invece, una tesi sostanzialmente incen

trata sull'art. 3 d.p.r. 31 luglio 1980 n. 620 (disciplina dell'assi

ti) In senso esattamente conforme, citata in motivazione, Cass. 10

maggio 1995, n. 5089, Foro it., Rep. 1995, voce Previdenza sociale, n. 517, e, più in generale (sul principio che il d.p.r. 620/80 non contie

ne, in materia di prestazioni economiche di malattia, una disciplina de

rogatoria di quella contenuta nel d.l. 30 dicembre 1979 n. 663), Cass., sez. un., 21 dicembre 1992, n. 13571, id., 1994, I, 200, parimenti citata in motivazione.

In generale, sugli obblighi incombenti sul lavoratore marittimo in ca so di malattia, da ultimo, C. Caudillo, Il rapporto di lavoro nautico, Padova, 1998, 429 ss.

Il Foro Italiano — 1999.

stenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'avia

zione civile, in riferimento all'art. 37, ultimo comma, 1. n. 833

del 1978), il quale, disciplinando l'assistenza sanitaria al perso nale navigante, marittimo e dell'aviazione civile ed ai loro fami liari (1° comma), al personale imbarcato e a quello in attesa

d'imbarco (2° comma), statuisce, infine, che «le funzioni medico

legali nei confronti del personale navigante, marittimo e dell'a

viazione civile, sono di competenza dello Stato» (3° comma). Da quest'ultima statuizione la ricorrente trae argomento per

affermare che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza

impugnata, il marittimo Demetrio aveva l'onere — non da lui

assolto — di munirsi di documentazione proveniente da medici

del ministero della sanità.

Poiché trattasi, all'evidenza, di una questione di «puro dirit

to», non può essere preso in esame il vizio di motivazione de

nunciato dalla ricorrente, perché i vizi del genere, deducibili

ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. sono esclusivamente quelli con

cernenti l'accertamento e la valutazione di punti di fatto rile

vanti per la decisione e non anche quelli riguardanti afferma

zioni o applicazioni di principi giuridici, denunciabili a norma dei nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360 (costante la giurisprudenza al

riguardo). Non sussistono, invece, le denunciate violazioni e false appli

cazioni di legge per le ragioni che seguono. La ricorrente, in primo luogo, a torto trascura i «decisivi»

disposti degli art. 1, ultimo comma, e 2, 2° comma, d.l. 30

dicembre 1979 n. 663, convertito, con modificazioni, nella 1.

29 febbraio 1980 n. 33 (finanziamento del servizio sanitario na zionale ed altro).

Il primo dei suindicati disposti è così concepito: «Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento della ma

teria concernente le prestazioni economiche per maternità, ma

lattia ed infortunio di cui all'art. 74, ultimo comma, 1. 23 di

cembre 1978 n. 833, l'accertamento, la riscossione dei contribu

ti sociali di malattia — stabiliti, per i marittimi, in misura pari all'aliquota vigente nell'anno 1979 per gli operai dell'industria — e il pagamento delle prestazioni economiche di malattia e

maternità per gli iscritti alle casse marittime per gli infortuni

sul lavoro e le malattie restano affidati, con l'osservanza delle

norme già in vigore, alle gestioni previdenziali delle casse stesse

mediante convenzione con l'Inps, che rimborserà gli oneri rela

tivi al servizio prestato per suo conto».

Le sezioni unite, in fattispecie parzialmente identica a questa in esame, nella motivazione della sentenza 21 dicembre 1992, n. 13571 (id., 1994, I, 200), puntualmente citata dal Tribunale

di Bari, hanno osservato che: il sistema di assistenza malattia

per i marittimi, quale risulta dalla surriferita normativa, che

ha in parte innovato rispetto a quella vigente prima dell'emana

zione della 1. 23 dicembre 1978 n. 833, è imperniato su una

duplice distinta disciplina, «l'una attinente alle prestazioni di carattere sanitario (art. 37, ultimo comma, della detta legge)», affidato alle unità sanitarie locali e per il personale in naviga zione ai sanitari del ministero della sanità, e «l'altra riguardan te la riscossione dei contributi e la corresponsione delle presta zioni di natura economica (anche per maternità e infortuni)», le quali fanno ora carico all'Inps (art. 74, 1° comma, stessa

1. n. 833 del 1978), con attribuzione in via solo transitoria, in

forza del citato art. 1 d.l. n. 663 del 1979, alle casse marittime

che debbono provvedervi per mezzo delle già esistenti gestioni

previdenziali e secondo le norme già in vigore mediante conven

zioni con lo stesso Inps, che deve rimborsare un servizio, che

la stessa esplicitamente indica come «prestato per suo conto», vale a dire per conto di esso Inps, che ne rimane pertanto il

titolare ad ogni effetto.

In particolare, nella citata sentenza delle sezioni unite si sot

tolinea che il d.p.r. 31 luglio 1980 n. 620 è un esempio tipico della disciplina speciale, «ma in esso non si rinvengono affatto

disposizioni attinenti alle prestazioni economiche» che siano ri

conoscibili come derogatorie alla norma della cui applicazione

qui si controverte (vale a dire l'art. 2, 2° comma, d.l. 30 dicem

bre 1979 n. 663, ritenuto applicabile dalle stesse sezioni unite al caso del lavoratore marittimo che chieda l'integrale tratta

mento economico di malattia).

Aggiungasi che non possono essere esaminate le denunciate

violazioni della circolare del ministero della sanità in data 1°

ottobre 1985 e del d.m. n. 322 del 1987.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Invero, le circolari della pubblica amministrazione, com'è noto,

quali atti interni destinati ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attività degli organi inferiori, hanno natura non nor

mativa, ma di atti amministrativi, sicché la violazione di esse

non è denunciabile in Cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3,

c.p.c., potendo ivi dedursi, ai sensi della stessa norma, solo

la violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale nel

l'interpretazione delle circolari medesime, oltre che, ai sensi del

n. 5 dello stesso articolo, vizi di motivazione nei quali il giudice del merito sia incorso nell'interpretazione medesima (cfr. Cass.

15 febbraio 1994, n. 1496, id., Rep. 1994, voce Cassazione civi

le, n. 53; 29 gennaio 1992, n. 907, id., Rep. 1992, voce cit., n. 39).

Nel caso in esame, il tribunale non ha dedicato alcun cenno

alla circolare e al decreto citati, cosicché il denunciato difetto

di motivazione non può essere riferito agli atti predetti. Altrettanto dicasi circa la non deducibilità della violazione

sotto il profilo dell'art. 360, n. 3, c.p.c., con riferimento al

d.m. n. 322 del 1987, atteso che trattasi di «atto amministrati

vo», né si evidenzia da parte della ricorrente che, nonostante

tale natura, lo stesso decreto racchiuda vere e proprie «norme

giuridiche» (come tali «generali ed astratte»). Va dunque disattesa la censura introdotta con il primo motivo.

2. - Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando omes

sa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. assume che: il Tribunale ha disatteso le prognosi risultanti dalla

certificazione dell'Usi ed ha condiviso le deduzioni del consu

lente tecnico d'ufficio, che aveva fissato in quindici giorni la

durata della malattia in luogo dei cinquantadue giorni certifica

ti dal medico della Usi; oggetto del giudizio non era quello di

stabilire la durata della malattia, bensì di accertare se la docu

mentazione dell'Usi prodotta fosse valida o meno per il conse

guimento della prestazione previdenziale. Si osserva che la censura così introdotta è inammissibile per

difetto d'interesse all'impugnazione (art. 100 e 323 c.p.c.), atte

so che sul punto non era minimamente configurabile la «soc

combenza» almeno parziale, quale indefettibile presupposto della

stessa impugnazione, considerato che, a prescindere dall'esat

tezza della statuizione censurata, essa, rispetto al bene della vita

oggetto dell'originaria domanda del Demetrio (indennità di ma

lattia per giorni cinquantadue, pari a lire 5.556.030), il tribuna

le, accogliendo parzialmente l'appello proposto dall'assicurato,

accertò una malattia della durata di giorni quindici e quindi riconobbe un'indennità d'importo notevolmente minore. Que

stione, peraltro, del tutto diversa da quella della validità della

documentazione prodotta dalla ricorrente, in ordine alla quale non emerge nessuna incompatibilità logico-giuridica, contraria

mente a quanto mostra di ritenere la ricorrente, fra ritenuta

(dal tribunale) idoneità al fine di detta documentazione, sotto

il profilo del diritto alla prestazione (an debeatur), e concreta

valenza probatoria ai fini del quantum-, nel senso che, pur es

sendo essa atta a suffragare, in linea di massima, la pretesa

indennitaria, non per questo era impedito al giudice del merito

di ritenerla parzialmente inattendibile quanto alla durata della

malattia, sulla base di una convincente relazione di consulenza

d'ufficio. Per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.

Il Foro Italiano — 1999.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 18 mag

gio 1998, n. 4961; Pres. Genghini, Est. Berni Canani, P.M.

Arena (conci, parz. diff.); Soc. La Piemonte avicola (Avv.

Pacifici, Penè) c. Enpaia (Aw. Belli). Conferma Trib. Ro

ma 3 settembre 1994.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali — Attività agricole ai fini previdenziali — Allevamento di animali — Fattispecie (Cod. civ., art. 2135; d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, t.u. delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortu ni sul lavoro e le malattie professionali, art. 206; 1. 20 no

vembre 1986 n. 778, modificazioni degli art. 206 e 207 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, per la definizione dell'impresa di allevamento, art. 1).

Ai sensi dell'art. 11. 20 novembre 1986 n. 778 (che ha sostituito

l'art. 206 d.p.r. 1124/65) si reputano agricole, ai fini previ

denziali, le attività di allevamento di alcune specie animali, tra cui le avicole, indipendentemente dalla sussistenza di un

rapporto di connessione o complementarietà rispetto all'atti

vità di coltivazione dei fondi (nella specie, è stata ritenuta

attività di allevamento di specie avicola — e perciò attività

agricola ai fini previdenziali — un 'attività circoscritta al con

trollo ed all'accelerazione della fase d'incubazione delle

uova). (1)

(1) Conf. Cass. 18 giugno 1996, n. 5585, Foro it., Rep. 1997, voce

Infortuni sul lavoro, n. 97; 20 maggio 1996, n. 4650, ibid., n. 98 (che ha escluso la configurabilità come impresa agricola di quella concernen te l'attività di pensionamento di cavalli); 11 aprile 1990, n. 3059, id., Rep. 1992, voce cit., n. 135; 6 aprile 1990, n. 2893, id., Rep. 1990, voce cit., n. 167. Contra, Cass. 9 aprile 1998, n. 3686, id., Mass., 395.

Per l'irretroattività dell'art. 1 1. 778/86, Cass. 5 ottobre 1992, n. 10889, id., Rep. 1993, voce cit., n. Ili; 8 aprile 1991, n. 3666, id., 1992, I, 2220. Contra, Cass. 1° agosto 1990, n. 7674, id.. Rep. 1991, voce

cit., n. 145. Per la legittimità costituzionale dell'art. 1 1. 778/86, nella parte in cui

non prevede, in caso di attività di allevamento di specie avicole, l'applica bilità della 1. 203/82, Cass. 4 ottobre 1994, n. 8078, id., 1995, I, 163.

Per la configurabilità come impresa agricola ai fini previdenziali del l'attività di allevamento della specie suinicola, indipendentemente da ogni collegamento con la coltivazione del fondo, Cass. 3 febbraio 1992, n. 1095, id., Rep. 1994, voce Previdenza sociale, n. 259, e Dir. e giur. agr. e am

biente, 1994, 43, con nota di Gatta; Trib. Mantova 10 aprile 1987, Foro

it., Rep. 1988, voce Infortuni sul lavoro, n. 172 (con specifico riferimen to all'attività esercitata dall'associazione nazionale allevatori suini).

In tema d'inquadramento previdenziale, occorre evidenziare l'art. 49 1. 88/89, il quale prevede che la classificazione dei datori di lavoro è stabilita sulla base dei seguenti criteri «. . . c) settore agricoltura, per le attività di cui all'art. 2135 c.c. ed all'art. 1 1. 20 novembre 1986 n. 778», nonché il d.l. 1° ottobre 1996 n. 511, convertito in 1. 28 no vembre 1996 n. 608 (collocamento lavoro agricolo e misure di promo zione dell'occupazione), ed il d.leg. 30 aprile 1998 n. 173 (in tema di lavoratori agricoli dipendenti, classificazione previdenziale ed adempi menti contributivi).

In materia di «lavoro» agricolo, Nicolini-Mastrangeli, La contri

buzione previdenziale, Torino, 1997, 324 ss.; L. Carbone, La «nuova»

procedura di accertamento dei lavoratori agricoli, Foro it., 1996, I, 2986; Scognamiglio, La previdenza per gli impiegati ed i dirigenti dell'agri coltura, in Dir. lav., 1988, I, 127 ss.; Gatta, Le forme di tutela previ denziale e assistenziale dei dirigenti ed impiegati agricoli e forestali, ibid., 191 ss.

Per la prassi amministrativa dei lavoratori agricoli (oltre quella citata in Foro it., 1998, I, 3575, in nota a Cass. 6 luglio 1998, n. 6566):

— circ. Inps 6 gennaio 1998, n. 233 (art. 3, 7° comma, 1. 196/97:

disposizioni in materia di lavoro parziale. Applicazione nel settore

agricolo); — circ. Inps 9 ottobre 1998, n. 212 (inquadramento Inps degli operai

agricoli in base all'attività effettivamente svolta; gli adempimenti per l'assunzione di operai agricoli);

— circ. Inps 17 agosto 1998, n. 187 (contenzioso in materia di accer tamento contributivo e assicurativo dei lavoratori agricoli autonomi e

subordinati); — circ. Inps 21 luglio 1998, n. 159 (adempimenti in materia di infor

tuni e malattia professionale dei datori di lavoro); — circ. Inps 17 marzo 1998, n. 64 (nuovo modello per la denuncia

di manodopera nel lavoro agricolo); — circ. Inps 25 febbraio 1998, n. 45 (aziende agricole ed aliquote

contributive 1998); — circ. Inps 9 ottobre 1997, n. 202 (imprese agricole: riallineamento

retributivo e agevolazioni contributive); — circ. Inps 12 maggio 1997, n. 107 (aziende agricole del sud e fisca

lizzazione degli oneri sociali); — circ. min. lav. 27 marzo 1997, n. 50/97 (registro impresa agricola).

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