sezione lavoro; sentenza 27 ottobre 2003, n. 16120; Pres. Trezza, Est. Cuoco, P.M. Abbritti(concl. diff.0; Soc. coop. Codess sociale e altre (Avv. Rinaldi Ferri, Gajulli Gianniotti) c. Inps(Avv. Coretti, Marchini, Sgroi). Cassa Trib. Venezia 1° agosto 2000 e decide nel meritoSource: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 2 (FEBBRAIO 2004), pp. 451/452-453/454Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200460 .
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PARTE PRIMA 452
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 27 otto
bre 2003, n. 16120; Pres. Trezza, Est. Cuoco, P.M. Abbrutì
(conci, diff.); Soc. coop. Codess sociale e altre (Avv. Rinaldi
Ferri, Gajulli Gianniotti) c. Inps (Avv. Coretti, Marchini,
Sgroi). Cassa Trib. Venezia 1° agosto 2000 e decide nel me
rito.
Previdenza e assistenza sociale — Domanda di condono con
clausola di riserva di ripetizione — Accertamento negati vo del debito previdenziale — Azione di ripetizione — In teressi legali dal momento del pagamento sino al passaggio in giudicato della sentenza — Esclusione — Condizioni
(Cod. civ., art. 2033; d.l. 15 gennaio 1993 n. 6, disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia
previdenziale, art. 4; 1. 17 marzo 1993 n. 63, conversione in
legge, con modificazioni, del d.l. 15 gennaio 1993 n. 6, art.
unico; 1. 23 dicembre 1994 n. 724, misure di razionalizzazio
ne della finanza pubblica, art. 18; d.l. 28 marzo 1996 n. 166, norme in materia previdenziale, art. 3; d.l. 1° ottobre 1996 n.
510, disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale, art. 1; 1. 28 novembre 1996 n. 608, conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 1° ottobre 1996 n. 510, art. unico; d.l.
28 marzo 1997 n. 79, misure urgenti per il riequilibrio della
finanza pubblica, art. 4; 1. 28 maggio 1997 n. 140, conversio
ne in legge, con modificazioni, del d.l. 28 marzo 1997 n. 79, art. unico; 1. 23 dicembre 1998 n. 448, misure di finanza pub blica per la stabilizzazione e lo sviluppo, art. 81).
In caso di domanda di condono previdenziale con clausola di
riserva di ripetizione subordinata all'esito del giudizio in
staurato per il disconoscimento del debito contributivo, l'ente
previdenziale è esonerato, ai sensi dell'art. 81, 9° comma, l.
23 dicembre 1998 n. 448, dal pagamento degli interessi legali sulle somme da rimborsare all'esito del contenzioso: a) an
che qualora non abbia eccepito, prima dell'entrata in vigore della citata normativa, l'invalidità della domanda con clau
sola di riserva; b) anche qualora il condono non si sia perfe zionato per l'omesso integrale pagamento delle rate previste;
c) solo sino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che accerta l'inesistenza del debito contributivo; dj anche
qualora quest'ultimo giudicato sia anteriore all'entrata in
vigore della l. 448/98, sempre che a tale data la questione sulla debenza degli interessi fosse ancora pendente. (1)
(1) Con la sentenza in rassegna, la Suprema corte approfondisce i ri svolti applicativi dell'esonero dal pagamento degli interessi legali sulle somme da rimborsare da parte dell'ente previdenziale, a seguito del l'accertamento negativo dell'esistenza del debito contributivo, per il
quale era stata presentata domanda di condono, con clausola di riserva di ripetizione (art. 81, 9° comma, 1. 23 dicembre 1998 n. 448).
La disciplina, introdotta dopo che Cass., sez. un., 15 maggio 1998, n. 4918 (Foro it., 1998, I, 1781) aveva concluso per l'inefficacia delle clausole di ripetizione apposte alla domanda di condono, è stata rite nuta non in contrasto con l'art. 3 della Carta fondamentale da Corte
cost., ord. 7 giugno 2002, n. 234, id., Rep. 2002, voce Previdenza so ciale, n. 325 (per una diffusa motivazione in ordine alla manifesta in fondatezza della questione, v., da ultimo, anche Cass. 14 marzo 2003, n. 3784, id., Mass., 326, citata in motivazione).
Sulla retroattività della normativa, v., fra le altre, Cass. 5 luglio 2002, n. 9751, id., Rep. 2002, voce cit., n. 398; 14 dicembre 2001, n. 15793, id., Rep. 2001, voce cit., n. 247.
La sentenza in rassegna puntualizza che l'efficacia paralizzante del l'art. 81,9° comma, cit., sulla debenza degli interessi presuppone che, nonostante l'intervenuto giudicato sull'insussistenza del debito contri
butivo, sia ancora pendente la questione concernente gli interessi mede simi. Importante è, in tale contesto, la precisazione che l'esonero ri
guarda, tuttavia, soltanto gli interessi che sarebbero altrimenti decorsi sino al passaggio in giudicato della sentenza di accertamento negativo dell'obbligo nei confronti dell'ente previdenziale, giacché solo sino a tale momento ricorre la situazione di incertezza che, nell'ottica «tran sattiva» (per la quale, v., da ultimo, Cass. 3784/03, cit.) sottesa all'art.
81, 9° comma, cit., giustifica la sospensione dell'obbligo di restituzione della somma versata a seguito della domanda di condono, premessa lo
gico-giuridica della non decorrenza degli interessi. Siffatta soluzione
interpretativa, strettamente correlata alla ratio della norma — la cui formulazione è tutt'altro che univoca sul piano letterale («. . .sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del contenzioso, non sono comunque dovuti interessi») —, vale a conferire ragionevolezza al sistema, che altrimenti avrebbe finito
per rimettere all'ente anche la facoltà di stabilire arbitrariamente il
tempo della restituzione (a tale critica, sollevata nel ricorso deciso da
Il Foro Italiano — 2004.
Svolgimento del processo. — Con decreto ingiuntivo l'Isti
tuto nazionale della previdenza sociale (Inps) intimò il paga mento di contributi previdenziali e conseguenti sanzioni alla
Codess sociale s.c.r.l.; a seguito dell'opposizione che questa
propose innanzi al Pretore di Venezia, si instaurò il procedi mento per l'accertamento del credito. Nel corso di questo pro cedimento, la società inoltrò quattro domande di condono, pa
gando anche alcuni ratei (per la somma di lire 627.291.562), e
nel contempo avanzando riserva di ripetizione. Il procedimento si concluse con la sentenza pronunciata il 2
luglio 1997 e depositata il 4 dicembre 1997, con cui il Tribunale di Venezia accolse l'opposizione.
Con ricorso del 13 marzo 1998 la società chiese che, sulla ba
se di questa sentenza (costituente giudicato), il Pretore di Vene
zia condannasse l'Inps a restituire le somme versate con le rate
del condono, e gli interessi dalla domanda giudiziale al soddi
sfo.
Con sentenza pronunciata il 16 giugno 1999, il pretore accol
se parzialmente la domanda, condannando l'istituto a restituire
le somme stesse, con interessi dal 5 settembre 1997 (data della
domanda amministrativa) al 31 dicembre 1998 (data dell'in
gresso della 1. 23 dicembre 1998 n. 448). Parzialmente accogliendo l'appello dell'Inps e respingendo
l'incidentale impugnazione con cui le tre società originate dalla
scissione della Codess s.r.l. avevano chiesto il pagamento degli interessi fino all'8 ottobre 1999 (tempo in cui le somme erano
state restituite), il Tribunale di Venezia, con sentenza del 1°
agosto 2000, ha dichiarato che sulle somme pagate in ripetizio ne non erano dovuti interessi legali.
In ordine all'unica questione che giunge in sede di legittimità, la debenza degli interessi, il tribunale ritiene che il legislatore del 1998 ha effettuato un contemperamento degli interessi in
conflitto, da un canto affermando la validità delle clausole di ri
serva di ripetizione (in relazione alla possibilità di accertamento
negativo dell'obbligo contributivo), e simmetricamente esclu
dendo gli interessi sulle somme dovute in ripetizione. Da questo contemperamento la sentenza deduce che l'appli
cazione della nuova disciplina (che coinvolge anche le situazio
ni sorte nella vigenza della precedente normativa) non può li
mitarsi alla sola validità delle domande clausolate, e coinvolge necessariamente la debenza degli interessi legali; e la relativa
norma, avendo carattere speciale, prevale nei confronti della ge nerale disciplina (art. 2033 c.c.).
Per la cassazione di questa sentenza ricorrono la Codess so
ciale s.c.r.l., la Codess cultura s.c.r.l. e la Codess Friuli-Venezia
Giulia s.c.r.l., percorrendo le linee di due motivi, coltivati con
memoria; l'Inps ha depositato procura. Motivi della decisione. — 1. - Con il primo motivo, denun
ciando violazione e falsa applicazione dell'art. 81,9° comma, 1.
23 dicembre 1998 n. 448, e degli art. 2033 e 2909 c.c., le ricor
renti sostengono che, poiché l'Inps, nel corso del giudizio di ac
certamento del debito contributivo, non aveva eccepito l'illegit timità delle domande clausolate, e poiché l'inesistenza del cre dito dedotto dall'Inps era stata accertata con giudicato (sentenza del 4 dicembre 1997, notificata il 10 dicembre 1997), anteriore
all'ingresso della 1. 23 dicembre 1998 n. 448, nella situazione in
esame la non debenza degli interessi, disposta da questa legge e
giustificata dal tempo necessario alla definizione del giudizio, non era applicabile. In ogni caso, dopo la sentenza che ha ac
certato l'inesistenza del debito contributivo, l'Inps non può ri tardare il pagamento.
Con il secondo motivo denunciando violazione e falsa appli cazione dell'art. 81, 9° comma, 1. 23 dicembre 1998 n. 448, del
l'art. 2033 c.c. e degli art. 4 d.l. 15 gennaio 1993 n. 6 (conver tito in 1. 17 marzo 1993 n. 63), 18 1. 23 dicembre 1994 n. 724, 3 d.l. 28 marzo 1996 n. 166 (decaduto, i cui effetti sono stati fatti
salvi dall'art. 1, 6° comma, 1. 28 novembre 1996 n. 608), e 2 d.l.
23 ottobre 1996 n. 538 (decaduto, i cui effetti sono stati fatti
Cass. 3784/03, cit., quest'ultima pronuncia replica genericamente nel senso che l'ente previdenziale è comunque tenuto a comportarsi, in re lazione all'adempimento di tale obbligo, sia secondo il principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, sia secondo i ca noni di correttezza e buona fede che sono imposti dalla disciplina rela tiva all'esecuzione dei rapporti obbligatori: art. 1175 c.c.).
In dottrina, sul tema del rapporto fra condono previdenziale e ripeti zione dell'indebito, v. F. Rocco Di Torrepadula, Condono previden ziale e ripetizione dell'indebito, in Dir. e pratica lav., 1999, 343. [G. De Marzo]
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
salvi dall'art. 1, comma 233, 1. 23 dicembre 1996 n. 662) non
ché omessa motivazione, le ricorrenti sostengono che, poiché il
condono, chiesto con le relative istanze, non era stato coltivato
con i conseguenti pagamenti e pertanto non si era perfezionato e
non era venuto a giuridica esistenza, l'art. 81,9° comma, 1. 23
dicembre 1998 n. 448 non era applicabile: applicabile era la di
sciplina generale dell'indebito (art. 2033 c.c.). 2. - I motivi, che per la loro interconnessione devono essere
congiuntamente esaminati, sono parzialmente fondati.
3. - L'art. 81, 9° comma, 1. 23 dicembre 1998 n. 448 dispone che «Le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti
del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, appo ste alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi
dell'art. 4 d.l. 28 marzo 1997 n. 79, convertito, con modifica
zioni, dalla 1. 28 maggio 1997 n. 140, e precedenti provvedi menti di legge in materia di condono previdenziale, sono valide
e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase
contenziosa della sussistenza del relativo debito. Per tali fatti
specie, sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti
impositori, a seguito degli esiti del contenzioso, non sono co
munque dovuti interessi».
4. - Su un piano strettamente formale, la norma delinea una
connessione fra due fatti oggettivi: la domanda di condono con
clausola di riserva (domanda clausolata) e la non debenza di in
teressi (sulla somma da restituire all'esito dell'accertamento). La connessione esprime il limite della normativa ipotizzabilità di questi fatti (la domanda clausolata è normativamente ipotiz zabile solo in quanto connessa alla non debenza), e la loro reci
proca giustificazione (quale ragione della norma stessa: la do
manda clausolata giustifica la non debenza, e, simmetricamente,
questa giustifica la domanda). In ordine alla ragione normativa dell'indicata connessione,
questa corte (Cass. 14 marzo 2003, n. 3784, Foro if., Mass.,
326) ha affermato che, «nell'ambito di un intento transattivo e,
quindi, all'interno di un complesso sistema di regolamentazione normativa di contrapposti interessi», la non debenza degli inte
ressi costituisce «una sorta di contrappeso», nei confronti di un
duplice beneficio riconosciuto alle aziende: la «mera possibilità del condono, che già di per sé è normativamente qualificato co
me agevolazione», e l'ammissibilità della riserva di ripetizione, che, negata dalla precedente interpretazione giurisprudenziale,
configura «un beneficio ulteriore».
5. - Dall'indicata connessione (fra domanda clausolata e non
debenza di interessi) discendono particolari conseguenze. 5.1. - Poiché la non debenza è connessa al fatto obiettivo co
stituito dalla domanda clausolata, e non alla contestazione della
clausola da parte dell'istituto (né la ragione di questo «benefi
cio» per l'istituto è, ovviamente, il compenso per la contesta
zione che l'istituto formuli della validità della domanda clauso
lata), la contingente esistenza di questa contestazione resta irri
levante; anche ove l'istituto non avesse contestato (prima del
l'ingresso dell'indicata norma) la validità della domanda clau
solata, la non debenza sussisterebbe egualmente: solo essa giu stifica la domanda clausolata.
5.2. - Poiché la non debenza è connessa alla domanda clau
solata e non al perfezionamento del condono (per l'integrale pa
gamento delle rate previste), è solo la domanda (con l'indicata
riserva) a determinare l'esonero dagli interessi: il perfeziona mento del condono resta irrilevante.
5.3. - A causa della connessione fra domanda clausolata e non
debenza, questi fatti delineano una «questione» unitaria. In tal
modo, poiché la norma ha efficacia retroattiva (e plurimis, Cass.
5 luglio 2002, n. 9751, id., Rep. 2002, voce Previdenza sociale, n. 398; 14 dicembre 2001, n. 15793, id., Rep. 2001, voce cit., n.
247) e poiché la norma retroattiva si applica ai rapporti in corso
fin quando la questione non sia stata definita (e plurimis, Cass.
14 marzo 2003, n. 3784, cit.), la questione disciplinata dalla di
sposizione in esame (domanda clausolata e non debenza di inte
ressi) è pendente fin quando il rapporto, pur limitato alla sola
debenza degli interessi, sia ancora in corso. E pertanto, il fatto
che l'inesistenza del debito contributivo (oggetto dell'accerta
mento per cui era stata formulata la riserva apposta alla doman
da di condono) sia stata accertata con irreversibile giudicato
prima dell'ingresso della norma in esame, non esclude che, ove
a questo ingresso sia ancora in contestazione la debenza degli
interessi, la «questione» disciplinata dalla norma sia ancora
pendente, e la norma resti pertanto applicabile. 5.4. - La domanda di condono delinea una situazione di so
il Foro Italiano — 2004.
spensione, nel corso della quale l'istituto ha il diritto di trattene
re le somme man mano versate per il condono: e questo diritto
esclude che le somme stesse possano qualificarsi come indebito, e conseguentemente esclude l'obbligo di pagare (nell'ipotesi di
restituzione) i relativi interessi (è la stessa domanda clausolata a
dare giustificazione a questa non debenza). La giustificazione della non debenza, avendo fondamento
nella necessità di accertare l'esistenza del debito contributivo, è
temporalmente limitata a questo accertamento. Con l'irreversi
bile accertamento dell'inesistenza del debito, cessa la ragione che giustifica la non restituzione, ed in tal modo la situazione di
sospensione generata dalla domanda clausolata; le somme che
l'istituto ha ricevuto assumono la qualificazione di indebito:
cessa la ragione della non debenza degli interessi (ragione della
norma speciale dell'indicato art. 81), aprendosi lo spazio all'ap
plicazione della generale disciplina (art. 2033 c.c.). La cessazione della non debenza riguarda il tempo posteriore
al giudicato; non il tempo anteriore: prima del giudicato, gli in
teressi non sono dovuti.
La norma in esame (art. 81,9° comma, 1. 23 dicembre 1998 n.
448) si applica anche ove abbia ingresso dopo la formazione del
giudicato (sull'esistenza del debito contributivo) e tuttavia nella
permanente pendenza della questione sulla debenza degli inte
ressi: in questa ipotesi, gli interessi (relativi al periodo anteriore
al predetto giudicato) non sono dovuti.
6. - È pertanto da affermare che, «per la stretta connessione
(delineata dall'art. 81, 9° comma, 1. 23 dicembre 1998 n. 448) fra domanda di condono previdenziale con clausola di riserva
(di ripetizione subordinata all'esito del contenzioso per il disco
noscimento del debito contributivo) ed esonero dall'obbligo del
pagamento degli interessi (sulle somme da rimborsare dall'ente
previdenziale all'esito del contenzioso), questo esonero: — sussiste anche ove, prima dell'ingresso della predetta
normativa, l'istituto non abbia eccepito l'invalidità della do
manda con clausola di riserva; — sussiste anche ove, per l'omesso integrale pagamento delle
rate previste, il condono richiesto non si sia perfezionato; — cessa dal momento in cui la sentenza che accerta l'inesi
stenza del debito contributivo diventa giudicato; — sussiste tuttavia (limitatamente agli interessi relativi al pe
riodo anteriore a questo giudicato), anche ove il giudicato sia
anteriore all'ingresso della predetta normativa, se a questo in
gresso la questione sulla debenza degli interessi sia ancora pen dente».
7. - Nella situazione in controversia, le ricorrenti sostengono
l'inapplicabilità dell'indicata norma (che prevede la non deben
za degli interessi), sulla base delle seguenti argomentazioni: 7.1. - la non contestazione, da parte dell'Inps, della validità
della domanda clausolata; 7.2. - il non perfezionamento della procedura di condono (per
il mancato pagamento di tutte le rate previste); 7.3. - l'anteriorità del giudicato (sull'inesistenza del debito
contributivo) in relazione alla norma; 7.4. - in ogni caso (ed è questa un'argomentazione che assu
me oggettivamente natura subordinata), per il tempo posteriore al giudicato.
8. - Esaminando queste argomentazioni alla luce degli indi
cati principi, è da osservare che la sostenuta non contestazione, da parte dell'Inps, della validità della domanda clausolata, il
mancato perfezionamento del condono, ed il fatto che all'in
gresso della norma in esame l'inesistenza del debito contributi
vo fosse stata irreversibilmente accertata con giudicato, non
escludono, per il tempo anteriore alla definizione di questo ac
certamento, l'applicabilità dell'indicata norma: e pertanto l'esonero dell'obbligo, da parte dell'Inps, di pagare gli interessi
sulle somme da restituire.
Quest'obbligo sorge solo dal momento in cui, con il passag
gio in giudicato della sentenza che accerta l'inesistenza dell'ob
bligo contributivo, la norma diventa inapplicabile. 9. - Nei predetti limiti (indicati sub 7.4), il ricorso deve essere
accolto, con la cassazione (in corrispondenza dell'accoglimen
to) della sentenza impugnata. 10. - E, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
la causa, in applicazione dell'art. 384 c.p.c., deve essere decisa
nel merito, con la dichiarazione del diritto delle ricorrenti al pa
gamento degli interessi, decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dal Tribunale di Venezia, e fino alla
data del pagamento della somma dovuta in restituzione.
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