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sezione lavoro; sentenza 27 ottobre 2003, n. 16120; Pres. Trezza, Est. Cuoco, P.M. Abbritti (concl....

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sezione lavoro; sentenza 27 ottobre 2003, n. 16120; Pres. Trezza, Est. Cuoco, P.M. Abbritti (concl. diff.0; Soc. coop. Codess sociale e altre (Avv. Rinaldi Ferri, Gajulli Gianniotti) c. Inps (Avv. Coretti, Marchini, Sgroi). Cassa Trib. Venezia 1° agosto 2000 e decide nel merito Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 2 (FEBBRAIO 2004), pp. 451/452-453/454 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23200460 . Accessed: 28/06/2014 10:39 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.155 on Sat, 28 Jun 2014 10:39:58 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 27 ottobre 2003, n. 16120; Pres. Trezza, Est. Cuoco, P.M. Abbritti(concl. diff.0; Soc. coop. Codess sociale e altre (Avv. Rinaldi Ferri, Gajulli Gianniotti) c. Inps(Avv. Coretti, Marchini, Sgroi). Cassa Trib. Venezia 1° agosto 2000 e decide nel meritoSource: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 2 (FEBBRAIO 2004), pp. 451/452-453/454Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200460 .

Accessed: 28/06/2014 10:39

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PARTE PRIMA 452

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 27 otto

bre 2003, n. 16120; Pres. Trezza, Est. Cuoco, P.M. Abbrutì

(conci, diff.); Soc. coop. Codess sociale e altre (Avv. Rinaldi

Ferri, Gajulli Gianniotti) c. Inps (Avv. Coretti, Marchini,

Sgroi). Cassa Trib. Venezia 1° agosto 2000 e decide nel me

rito.

Previdenza e assistenza sociale — Domanda di condono con

clausola di riserva di ripetizione — Accertamento negati vo del debito previdenziale — Azione di ripetizione — In teressi legali dal momento del pagamento sino al passaggio in giudicato della sentenza — Esclusione — Condizioni

(Cod. civ., art. 2033; d.l. 15 gennaio 1993 n. 6, disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia

previdenziale, art. 4; 1. 17 marzo 1993 n. 63, conversione in

legge, con modificazioni, del d.l. 15 gennaio 1993 n. 6, art.

unico; 1. 23 dicembre 1994 n. 724, misure di razionalizzazio

ne della finanza pubblica, art. 18; d.l. 28 marzo 1996 n. 166, norme in materia previdenziale, art. 3; d.l. 1° ottobre 1996 n.

510, disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale, art. 1; 1. 28 novembre 1996 n. 608, conversione in legge, con

modificazioni, del d.l. 1° ottobre 1996 n. 510, art. unico; d.l.

28 marzo 1997 n. 79, misure urgenti per il riequilibrio della

finanza pubblica, art. 4; 1. 28 maggio 1997 n. 140, conversio

ne in legge, con modificazioni, del d.l. 28 marzo 1997 n. 79, art. unico; 1. 23 dicembre 1998 n. 448, misure di finanza pub blica per la stabilizzazione e lo sviluppo, art. 81).

In caso di domanda di condono previdenziale con clausola di

riserva di ripetizione subordinata all'esito del giudizio in

staurato per il disconoscimento del debito contributivo, l'ente

previdenziale è esonerato, ai sensi dell'art. 81, 9° comma, l.

23 dicembre 1998 n. 448, dal pagamento degli interessi legali sulle somme da rimborsare all'esito del contenzioso: a) an

che qualora non abbia eccepito, prima dell'entrata in vigore della citata normativa, l'invalidità della domanda con clau

sola di riserva; b) anche qualora il condono non si sia perfe zionato per l'omesso integrale pagamento delle rate previste;

c) solo sino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che accerta l'inesistenza del debito contributivo; dj anche

qualora quest'ultimo giudicato sia anteriore all'entrata in

vigore della l. 448/98, sempre che a tale data la questione sulla debenza degli interessi fosse ancora pendente. (1)

(1) Con la sentenza in rassegna, la Suprema corte approfondisce i ri svolti applicativi dell'esonero dal pagamento degli interessi legali sulle somme da rimborsare da parte dell'ente previdenziale, a seguito del l'accertamento negativo dell'esistenza del debito contributivo, per il

quale era stata presentata domanda di condono, con clausola di riserva di ripetizione (art. 81, 9° comma, 1. 23 dicembre 1998 n. 448).

La disciplina, introdotta dopo che Cass., sez. un., 15 maggio 1998, n. 4918 (Foro it., 1998, I, 1781) aveva concluso per l'inefficacia delle clausole di ripetizione apposte alla domanda di condono, è stata rite nuta non in contrasto con l'art. 3 della Carta fondamentale da Corte

cost., ord. 7 giugno 2002, n. 234, id., Rep. 2002, voce Previdenza so ciale, n. 325 (per una diffusa motivazione in ordine alla manifesta in fondatezza della questione, v., da ultimo, anche Cass. 14 marzo 2003, n. 3784, id., Mass., 326, citata in motivazione).

Sulla retroattività della normativa, v., fra le altre, Cass. 5 luglio 2002, n. 9751, id., Rep. 2002, voce cit., n. 398; 14 dicembre 2001, n. 15793, id., Rep. 2001, voce cit., n. 247.

La sentenza in rassegna puntualizza che l'efficacia paralizzante del l'art. 81,9° comma, cit., sulla debenza degli interessi presuppone che, nonostante l'intervenuto giudicato sull'insussistenza del debito contri

butivo, sia ancora pendente la questione concernente gli interessi mede simi. Importante è, in tale contesto, la precisazione che l'esonero ri

guarda, tuttavia, soltanto gli interessi che sarebbero altrimenti decorsi sino al passaggio in giudicato della sentenza di accertamento negativo dell'obbligo nei confronti dell'ente previdenziale, giacché solo sino a tale momento ricorre la situazione di incertezza che, nell'ottica «tran sattiva» (per la quale, v., da ultimo, Cass. 3784/03, cit.) sottesa all'art.

81, 9° comma, cit., giustifica la sospensione dell'obbligo di restituzione della somma versata a seguito della domanda di condono, premessa lo

gico-giuridica della non decorrenza degli interessi. Siffatta soluzione

interpretativa, strettamente correlata alla ratio della norma — la cui formulazione è tutt'altro che univoca sul piano letterale («. . .sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del contenzioso, non sono comunque dovuti interessi») —, vale a conferire ragionevolezza al sistema, che altrimenti avrebbe finito

per rimettere all'ente anche la facoltà di stabilire arbitrariamente il

tempo della restituzione (a tale critica, sollevata nel ricorso deciso da

Il Foro Italiano — 2004.

Svolgimento del processo. — Con decreto ingiuntivo l'Isti

tuto nazionale della previdenza sociale (Inps) intimò il paga mento di contributi previdenziali e conseguenti sanzioni alla

Codess sociale s.c.r.l.; a seguito dell'opposizione che questa

propose innanzi al Pretore di Venezia, si instaurò il procedi mento per l'accertamento del credito. Nel corso di questo pro cedimento, la società inoltrò quattro domande di condono, pa

gando anche alcuni ratei (per la somma di lire 627.291.562), e

nel contempo avanzando riserva di ripetizione. Il procedimento si concluse con la sentenza pronunciata il 2

luglio 1997 e depositata il 4 dicembre 1997, con cui il Tribunale di Venezia accolse l'opposizione.

Con ricorso del 13 marzo 1998 la società chiese che, sulla ba

se di questa sentenza (costituente giudicato), il Pretore di Vene

zia condannasse l'Inps a restituire le somme versate con le rate

del condono, e gli interessi dalla domanda giudiziale al soddi

sfo.

Con sentenza pronunciata il 16 giugno 1999, il pretore accol

se parzialmente la domanda, condannando l'istituto a restituire

le somme stesse, con interessi dal 5 settembre 1997 (data della

domanda amministrativa) al 31 dicembre 1998 (data dell'in

gresso della 1. 23 dicembre 1998 n. 448). Parzialmente accogliendo l'appello dell'Inps e respingendo

l'incidentale impugnazione con cui le tre società originate dalla

scissione della Codess s.r.l. avevano chiesto il pagamento degli interessi fino all'8 ottobre 1999 (tempo in cui le somme erano

state restituite), il Tribunale di Venezia, con sentenza del 1°

agosto 2000, ha dichiarato che sulle somme pagate in ripetizio ne non erano dovuti interessi legali.

In ordine all'unica questione che giunge in sede di legittimità, la debenza degli interessi, il tribunale ritiene che il legislatore del 1998 ha effettuato un contemperamento degli interessi in

conflitto, da un canto affermando la validità delle clausole di ri

serva di ripetizione (in relazione alla possibilità di accertamento

negativo dell'obbligo contributivo), e simmetricamente esclu

dendo gli interessi sulle somme dovute in ripetizione. Da questo contemperamento la sentenza deduce che l'appli

cazione della nuova disciplina (che coinvolge anche le situazio

ni sorte nella vigenza della precedente normativa) non può li

mitarsi alla sola validità delle domande clausolate, e coinvolge necessariamente la debenza degli interessi legali; e la relativa

norma, avendo carattere speciale, prevale nei confronti della ge nerale disciplina (art. 2033 c.c.).

Per la cassazione di questa sentenza ricorrono la Codess so

ciale s.c.r.l., la Codess cultura s.c.r.l. e la Codess Friuli-Venezia

Giulia s.c.r.l., percorrendo le linee di due motivi, coltivati con

memoria; l'Inps ha depositato procura. Motivi della decisione. — 1. - Con il primo motivo, denun

ciando violazione e falsa applicazione dell'art. 81,9° comma, 1.

23 dicembre 1998 n. 448, e degli art. 2033 e 2909 c.c., le ricor

renti sostengono che, poiché l'Inps, nel corso del giudizio di ac

certamento del debito contributivo, non aveva eccepito l'illegit timità delle domande clausolate, e poiché l'inesistenza del cre dito dedotto dall'Inps era stata accertata con giudicato (sentenza del 4 dicembre 1997, notificata il 10 dicembre 1997), anteriore

all'ingresso della 1. 23 dicembre 1998 n. 448, nella situazione in

esame la non debenza degli interessi, disposta da questa legge e

giustificata dal tempo necessario alla definizione del giudizio, non era applicabile. In ogni caso, dopo la sentenza che ha ac

certato l'inesistenza del debito contributivo, l'Inps non può ri tardare il pagamento.

Con il secondo motivo denunciando violazione e falsa appli cazione dell'art. 81, 9° comma, 1. 23 dicembre 1998 n. 448, del

l'art. 2033 c.c. e degli art. 4 d.l. 15 gennaio 1993 n. 6 (conver tito in 1. 17 marzo 1993 n. 63), 18 1. 23 dicembre 1994 n. 724, 3 d.l. 28 marzo 1996 n. 166 (decaduto, i cui effetti sono stati fatti

salvi dall'art. 1, 6° comma, 1. 28 novembre 1996 n. 608), e 2 d.l.

23 ottobre 1996 n. 538 (decaduto, i cui effetti sono stati fatti

Cass. 3784/03, cit., quest'ultima pronuncia replica genericamente nel senso che l'ente previdenziale è comunque tenuto a comportarsi, in re lazione all'adempimento di tale obbligo, sia secondo il principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, sia secondo i ca noni di correttezza e buona fede che sono imposti dalla disciplina rela tiva all'esecuzione dei rapporti obbligatori: art. 1175 c.c.).

In dottrina, sul tema del rapporto fra condono previdenziale e ripeti zione dell'indebito, v. F. Rocco Di Torrepadula, Condono previden ziale e ripetizione dell'indebito, in Dir. e pratica lav., 1999, 343. [G. De Marzo]

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

salvi dall'art. 1, comma 233, 1. 23 dicembre 1996 n. 662) non

ché omessa motivazione, le ricorrenti sostengono che, poiché il

condono, chiesto con le relative istanze, non era stato coltivato

con i conseguenti pagamenti e pertanto non si era perfezionato e

non era venuto a giuridica esistenza, l'art. 81,9° comma, 1. 23

dicembre 1998 n. 448 non era applicabile: applicabile era la di

sciplina generale dell'indebito (art. 2033 c.c.). 2. - I motivi, che per la loro interconnessione devono essere

congiuntamente esaminati, sono parzialmente fondati.

3. - L'art. 81, 9° comma, 1. 23 dicembre 1998 n. 448 dispone che «Le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti

del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, appo ste alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi

dell'art. 4 d.l. 28 marzo 1997 n. 79, convertito, con modifica

zioni, dalla 1. 28 maggio 1997 n. 140, e precedenti provvedi menti di legge in materia di condono previdenziale, sono valide

e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase

contenziosa della sussistenza del relativo debito. Per tali fatti

specie, sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti

impositori, a seguito degli esiti del contenzioso, non sono co

munque dovuti interessi».

4. - Su un piano strettamente formale, la norma delinea una

connessione fra due fatti oggettivi: la domanda di condono con

clausola di riserva (domanda clausolata) e la non debenza di in

teressi (sulla somma da restituire all'esito dell'accertamento). La connessione esprime il limite della normativa ipotizzabilità di questi fatti (la domanda clausolata è normativamente ipotiz zabile solo in quanto connessa alla non debenza), e la loro reci

proca giustificazione (quale ragione della norma stessa: la do

manda clausolata giustifica la non debenza, e, simmetricamente,

questa giustifica la domanda). In ordine alla ragione normativa dell'indicata connessione,

questa corte (Cass. 14 marzo 2003, n. 3784, Foro if., Mass.,

326) ha affermato che, «nell'ambito di un intento transattivo e,

quindi, all'interno di un complesso sistema di regolamentazione normativa di contrapposti interessi», la non debenza degli inte

ressi costituisce «una sorta di contrappeso», nei confronti di un

duplice beneficio riconosciuto alle aziende: la «mera possibilità del condono, che già di per sé è normativamente qualificato co

me agevolazione», e l'ammissibilità della riserva di ripetizione, che, negata dalla precedente interpretazione giurisprudenziale,

configura «un beneficio ulteriore».

5. - Dall'indicata connessione (fra domanda clausolata e non

debenza di interessi) discendono particolari conseguenze. 5.1. - Poiché la non debenza è connessa al fatto obiettivo co

stituito dalla domanda clausolata, e non alla contestazione della

clausola da parte dell'istituto (né la ragione di questo «benefi

cio» per l'istituto è, ovviamente, il compenso per la contesta

zione che l'istituto formuli della validità della domanda clauso

lata), la contingente esistenza di questa contestazione resta irri

levante; anche ove l'istituto non avesse contestato (prima del

l'ingresso dell'indicata norma) la validità della domanda clau

solata, la non debenza sussisterebbe egualmente: solo essa giu stifica la domanda clausolata.

5.2. - Poiché la non debenza è connessa alla domanda clau

solata e non al perfezionamento del condono (per l'integrale pa

gamento delle rate previste), è solo la domanda (con l'indicata

riserva) a determinare l'esonero dagli interessi: il perfeziona mento del condono resta irrilevante.

5.3. - A causa della connessione fra domanda clausolata e non

debenza, questi fatti delineano una «questione» unitaria. In tal

modo, poiché la norma ha efficacia retroattiva (e plurimis, Cass.

5 luglio 2002, n. 9751, id., Rep. 2002, voce Previdenza sociale, n. 398; 14 dicembre 2001, n. 15793, id., Rep. 2001, voce cit., n.

247) e poiché la norma retroattiva si applica ai rapporti in corso

fin quando la questione non sia stata definita (e plurimis, Cass.

14 marzo 2003, n. 3784, cit.), la questione disciplinata dalla di

sposizione in esame (domanda clausolata e non debenza di inte

ressi) è pendente fin quando il rapporto, pur limitato alla sola

debenza degli interessi, sia ancora in corso. E pertanto, il fatto

che l'inesistenza del debito contributivo (oggetto dell'accerta

mento per cui era stata formulata la riserva apposta alla doman

da di condono) sia stata accertata con irreversibile giudicato

prima dell'ingresso della norma in esame, non esclude che, ove

a questo ingresso sia ancora in contestazione la debenza degli

interessi, la «questione» disciplinata dalla norma sia ancora

pendente, e la norma resti pertanto applicabile. 5.4. - La domanda di condono delinea una situazione di so

il Foro Italiano — 2004.

spensione, nel corso della quale l'istituto ha il diritto di trattene

re le somme man mano versate per il condono: e questo diritto

esclude che le somme stesse possano qualificarsi come indebito, e conseguentemente esclude l'obbligo di pagare (nell'ipotesi di

restituzione) i relativi interessi (è la stessa domanda clausolata a

dare giustificazione a questa non debenza). La giustificazione della non debenza, avendo fondamento

nella necessità di accertare l'esistenza del debito contributivo, è

temporalmente limitata a questo accertamento. Con l'irreversi

bile accertamento dell'inesistenza del debito, cessa la ragione che giustifica la non restituzione, ed in tal modo la situazione di

sospensione generata dalla domanda clausolata; le somme che

l'istituto ha ricevuto assumono la qualificazione di indebito:

cessa la ragione della non debenza degli interessi (ragione della

norma speciale dell'indicato art. 81), aprendosi lo spazio all'ap

plicazione della generale disciplina (art. 2033 c.c.). La cessazione della non debenza riguarda il tempo posteriore

al giudicato; non il tempo anteriore: prima del giudicato, gli in

teressi non sono dovuti.

La norma in esame (art. 81,9° comma, 1. 23 dicembre 1998 n.

448) si applica anche ove abbia ingresso dopo la formazione del

giudicato (sull'esistenza del debito contributivo) e tuttavia nella

permanente pendenza della questione sulla debenza degli inte

ressi: in questa ipotesi, gli interessi (relativi al periodo anteriore

al predetto giudicato) non sono dovuti.

6. - È pertanto da affermare che, «per la stretta connessione

(delineata dall'art. 81, 9° comma, 1. 23 dicembre 1998 n. 448) fra domanda di condono previdenziale con clausola di riserva

(di ripetizione subordinata all'esito del contenzioso per il disco

noscimento del debito contributivo) ed esonero dall'obbligo del

pagamento degli interessi (sulle somme da rimborsare dall'ente

previdenziale all'esito del contenzioso), questo esonero: — sussiste anche ove, prima dell'ingresso della predetta

normativa, l'istituto non abbia eccepito l'invalidità della do

manda con clausola di riserva; — sussiste anche ove, per l'omesso integrale pagamento delle

rate previste, il condono richiesto non si sia perfezionato; — cessa dal momento in cui la sentenza che accerta l'inesi

stenza del debito contributivo diventa giudicato; — sussiste tuttavia (limitatamente agli interessi relativi al pe

riodo anteriore a questo giudicato), anche ove il giudicato sia

anteriore all'ingresso della predetta normativa, se a questo in

gresso la questione sulla debenza degli interessi sia ancora pen dente».

7. - Nella situazione in controversia, le ricorrenti sostengono

l'inapplicabilità dell'indicata norma (che prevede la non deben

za degli interessi), sulla base delle seguenti argomentazioni: 7.1. - la non contestazione, da parte dell'Inps, della validità

della domanda clausolata; 7.2. - il non perfezionamento della procedura di condono (per

il mancato pagamento di tutte le rate previste); 7.3. - l'anteriorità del giudicato (sull'inesistenza del debito

contributivo) in relazione alla norma; 7.4. - in ogni caso (ed è questa un'argomentazione che assu

me oggettivamente natura subordinata), per il tempo posteriore al giudicato.

8. - Esaminando queste argomentazioni alla luce degli indi

cati principi, è da osservare che la sostenuta non contestazione, da parte dell'Inps, della validità della domanda clausolata, il

mancato perfezionamento del condono, ed il fatto che all'in

gresso della norma in esame l'inesistenza del debito contributi

vo fosse stata irreversibilmente accertata con giudicato, non

escludono, per il tempo anteriore alla definizione di questo ac

certamento, l'applicabilità dell'indicata norma: e pertanto l'esonero dell'obbligo, da parte dell'Inps, di pagare gli interessi

sulle somme da restituire.

Quest'obbligo sorge solo dal momento in cui, con il passag

gio in giudicato della sentenza che accerta l'inesistenza dell'ob

bligo contributivo, la norma diventa inapplicabile. 9. - Nei predetti limiti (indicati sub 7.4), il ricorso deve essere

accolto, con la cassazione (in corrispondenza dell'accoglimen

to) della sentenza impugnata. 10. - E, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,

la causa, in applicazione dell'art. 384 c.p.c., deve essere decisa

nel merito, con la dichiarazione del diritto delle ricorrenti al pa

gamento degli interessi, decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dal Tribunale di Venezia, e fino alla

data del pagamento della somma dovuta in restituzione.

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