+ All Categories
Home > Documents > sezione lavoro; sentenza 29 luglio 1986, n. 4856; Pres. Vela, Est. Cassata, P.M. Tridico (concl....

sezione lavoro; sentenza 29 luglio 1986, n. 4856; Pres. Vela, Est. Cassata, P.M. Tridico (concl....

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: phungmien
View: 212 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
4
sezione lavoro; sentenza 29 luglio 1986, n. 4856; Pres. Vela, Est. Cassata, P.M. Tridico (concl. conf.); Soc. Alfa Romeo (Avv. R. De Luca Tamajo, Tosi) c. Poltronieri e altri (Avv. Carucci, Mercuri). Conferma Trib. Bologna 14 maggio 1984 Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 1 (GENNAIO 1987), pp. 103/104-107/108 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179551 . Accessed: 28/06/2014 19:18 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 141.101.201.31 on Sat, 28 Jun 2014 19:18:23 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

sezione lavoro; sentenza 29 luglio 1986, n. 4856; Pres. Vela, Est. Cassata, P.M. Tridico (concl.conf.); Soc. Alfa Romeo (Avv. R. De Luca Tamajo, Tosi) c. Poltronieri e altri (Avv. Carucci,Mercuri). Conferma Trib. Bologna 14 maggio 1984Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 1 (GENNAIO 1987), pp. 103/104-107/108Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179551 .

Accessed: 28/06/2014 19:18

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 141.101.201.31 on Sat, 28 Jun 2014 19:18:23 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PARTE PRIMA

resto si desume dalla inequivocabile dizione della norma, l'oggetto dell'attribuzione in relazione al trattamento pensionistico di river

sibilità, con tutti gli elementi di cui quest'ultimo è costituito per il titolare (coniuge superstite)»; e fra gli «elementi propri ed imma

nenti della pensione di reversibilità» vanno annoverati non soltan

to la 13a mensilità e l'indennità integrativa speciale, ma anche gli aumenti derivanti dal sistema di perequazione automatica, mediante

i quali si realizza un adeguamento periodico del trattamento pen sionistico e che finiscono «coll'inglobarsi nel trattamento» stesso, sicché sono anch'essi riconducibili, ad avviso della corte romana, «alla pensione e agli altri assegni che spetterebbero al coniuge su

perstite». Avverso il suindicato decreto il ministero del tesoro ha proposto

ricorso per cassazione, ai sensi del'art. 111 Cost., deducendo un uni

co motivo. La Morelli ha resistito con controricorso illustrato da

memoria.

Motivi della decisione. — Il ricorrente ministero, denunziando

«violazione e falsa applicazione degli art. 1 ss. 1. 29 aprile 1976 n.

177 in relazione all'art. 21. 1° agosto 1978 n 436 e con riferimento

all'art. 360, n. 3, c.p.c.»; nonché «insufficiente e contraddittoria

motivazione sul punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5,

c.p.c.)», sostiene che l'assegno di cui all'art. 2 1. n. 436/78 «costi

tuisce un nuovo ed automatico diritto a favore del coniuge divor

ziato, sulla base dei presupposti e delle peculiari condizioni per es

so previsti». La determinazione della quota dei proventi pensioni stici da attribuire al coniuge divorziato è interamente rimesso dalla

legge all'apprezzamento discrezionale del giudice; dal che discen

de, ad avviso del ricorrente, che non può farsi luogo ad un'auto

matica perequazione dell'assegno in parola secondo la dinamica delle

retribuzioni, ai sensi della 1. 177/76, senza incidere in modo rile

vante «sulla volontà legislativa intesa ad affidare tale perequazione unicamente» alla valutazione del giudice.

L'impugnata decisione viene ulteriormente censurata in base al

rilievo che la pensione di reversibilità costituisce un diritto esclusi

vo delle categorie di familiari dell'impiegato pubblico defunto espres samente indicate dalla legge (art. 81-84 t.u. 29 dicembre 1973 n.

1092), sicché deve escludersi che con la norma di cui all'art. 2 1.

n. 436/78 il legislatore abbia inteso creare una nuova categoria di

aventi diritto alla pensione di reversibilità, essendo invece evidente

che la suindicata disposizione legislativa ha avuto il solo fine di as

sicurare una più completa tutela delle ragioni del coniuge divorzia

to beneficiario dell'assegno di mantenimento, salvaguardando la

continuità del beneficio economico anche dopo la morte dell'ob

bligato. L'assegno in questione, dunque, benché definito «di pen

sione», si pone, in realtà, sul medesimo piano dell'assegno inden

nitario previsto dall'art. 5 1. n. 898/70, piuttosto che su quello del

la pensione di reversibilità disciplinata dal t.u. n. 1092/73.

La resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, ne chiede il rigetto.

La corte osserva che l'eccezione preziudiziale sollevata dalla Mo

relli non merita accoglimento. Il decreto impugnato, pur essendo

stato adottato con il rito sommario in camera di consiglio, ha in

dubbio carattere decisorio ed incide su un diritto soggettivo perfet to. Contro di esso può essere, pertanto, proposto ricorso per cassa

zione, a norma dell'art. 111 Cost., non essendo previsto dalla legge alcun altro mezzo d'impugnazione (v. Cass. 8 maggio 1982, n. 2858, Foro it., Rep. 1982, voce Matrimonio, n. 178).

Ciò premesso, è agevole dimostrare l'infondatezza delle censure

formulate dal ricorrente ministero.

L'art. 21. 1° agosto 1978 n. 436 stabilisce che, se l'obbligato alla

somministrazione dell'assegno periodico di cui all'art. 5 1. 1° di

cembre 1970 n. 898 muore senza lasciare un coniuge superstite, «la

pensione e gli altri assegni che spetterebbero a questo possono esse

re attribuiti dal tribunale, in tutto o in parte, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessa

zione degli effetti civili del matrimonio». Come si è precisato in pre cedenti decisioni di questa corte, la suddetta norma, al pari di quel la di cui all'art. 3 1. n. 436/78, attribuisce al coniuge divorziato un

nuovo ed autonomo diritto, nascente dalla cessazione ed estinzione

di quello — di carattere prettamente personale — all'assegno di di

vorzio (v. cit. sent. n. 2858/82 e le sentenze in essa richiamate 14

novembre 1981, n. 6045, id., 1982,1, 2290, e 11 dicembre 1980, n.

6396, id., Rep. 1980, voce cit., n. 181). La legge non contiene l'in

dicazione di precisi criteri in ordine all'attribuzione al coniuge di

vorziato della quota dei proventi pensionistici, avendo inteso affi

darne la concreta determinazione «alla discrezione ed alla sensibili

tà del giudice», il quale deve, peraltro, desumere dal sistema

li Foro Italiano — 1987.

in cui la norma stessa si colloca «i principi e gli indirizzi» da segui re per il corretto esercizio di detto potere discrezionale (v. cit. sent,

n. 2858/82). Orbene, lo stesso tenore letterale della disposizione di legge in esa

me rende evidente che il giudice deve limitarsi a stabilire se il tratta

mento pensionistico di reversibilità debba essere attribuito al coniuge divorziato nella sua totalità o solo in parte e — in quest'ultimo ca

so — a determinarne la quota, ma non ha il potere di scindere la

prestazione previdenziale nelle sue varie componenti per compren derne alcune nella quota assegnata al predetto coniuge ed escluder

ne altre.

Da ciò consegue che — contrariamente a quanto assume il mini

stero del tesoro — l'automatica perequazione della pensione, in forza

del meccanismo di adeguamento previsto dalla 1. 29 aprile 1976 n.

177, non incide in alcun modo sul potere discrezionale conferito al

giudice e sulle valutazioni al medesimo riservate, i cui limiti sono

stati innanzi precisati. E poiché il ricorrente non contesta che — come ha correttamente

ritenuto la Corte d'appello di Roma — non solo la tredicesima men

silità e l'indennità integrativa speciale, ma anche gli aumenti perio dici derivanti dal sistema di perequazione automatica costituiscono

«elementi propri ed immanenti della pensione di reversibilità», ri

conducibili, come tali, «alla pensione e agli altri assegni che spette rebbero al coniuge superstite», non merita censura il provvedimen to con il quale il giudice d'appello, ferma restando la quota del trat

tamento pensionistico attribuito alla Morelli con un precedente de

creto, ha dichiarato che a detta quota è applicabile il suddetto si

stema di perequazione quale parte integrante ed inscindibile dell'u

nitaria prestazione previdenziale. Non può invero esservi dubbio che, ove il dipendente pubblico

defunto avesse lasciato un coniuge superstite, a questo spettereb bero gli aumenti della pensione derivanti dallo speciale meccanismo

di adeguamento previsto dalla legge; onde non si vede la ragione

per la quale detti aumenti dovrebbero essere negati al coniuge di

vorziato, posto che l'attribuzione patrimoniale al medesimo spet tante è espressamente parificata dalla legge — quanto alla base del

calcolo — a tutto ciò che dovrebbe essere corrisposto al coniuge

superstite, senza alcuna esclusione e limitazione.

Quest'ultimo rilievo consente di disattendere anche il secondo mo

tivo d'impugnazione. Anche a voler ammettere, infatti, che con la

norma di cui all'art. 2 1. n. 436/78 il legislatore non abbia inteso

creare «una nuova categoria di aventi diritto alla pensione di rever

sibilità», resta pur sempre decisiva la considerazione che, qualun

que sia la natura del diritto attribuito al coniuge divorziato, per la

concreta determinazione della sua misura la legge impone di far ri

ferimento al trattamento pensionistico di reversibilità nel suo com

plesso, comprensivo — come si è detto — di tutti gli elementi che

lo costituiscono o lo modificano nel tempo, secondo la speciale di

sciplina legislativa della materia.

Si deve, pertanto, concludere che la Corte d'appello di Roma ha

correttamente applicato la disposizione di legge, della quale infon

datamente si denunzia la violazione, ed ha spiegato in modo logico ed esauriente le ragioni poste a base della decisione impugnata. De

ve essere, di conseguenza, rigettato il ricorso dell'amministrazione

del tesoro. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 29 luglio 1986, n. 4856; Pres. Vela, Est. Cassata, P.M. Tridico (conci, conf.); Soc. Alfa Romeo (Avv. R. De Luca Tamajo, Tosi) c. Poltronie

ri e altri (Avv. Carucci, Mercuri). Conferma Trib. Bologna 14

maggio 1984.

Lavoro (rapporto) — Trattamento di fine rapporto — Recupero dei

punti congelati dell'indennità di contingenza (L. 29 maggio 1982

n. 297, disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in ma

teria pensionistica, art. 5). Lavoro (rapporto) — Trattamento di fine rapporto — Recupero dei

punti congelati dell'indennità di contingenza — Questioni irrile

vante e manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art.

3; 1. 29 maggio 1982 n. 297, art. 5).

Gli aumenti di contingenza maturati nel periodo dal 1 ° febbraio 1977

al 31 maggio 1982 e non ancora reinseriti nella base di calcolo

This content downloaded from 141.101.201.31 on Sat, 28 Jun 2014 19:18:23 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

del trattamento di fine rapporto, vanno corrisposti in cifra fissa in aggiunta al trattamento medesimo. (1)

È irrilevante nel giudizio a quo la questione di legittimità costitu

zionale dell'art. 5 l. 297 del 1982, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non estende il «recupero» dei punti di contin

genza già congelati al computo del trattamento di fine rapporto dei lavoratori il cui rapporto sia cessato prima del 31 maggio 1982

o dopo il 10 gennaio 1986. (2) È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio

nale dell'art. 51. 297del 1982, in riferimento all'art. 3 Cost., nel

la parte in cui detta diversa disciplina per il recupero dei punti di contingenza già congelati nel computo del trattamento di fine

rapporto per i vari fruitori del trattamento stesso che abbiano ces

sato il rapporto in momenti differenti ma nell'arco di tempo com

preso tra il 10 giugno 1982 e il 31 dicembre 1985. (3)

Motivi della decisione. - Denunziando «violazione o falsa appli cazione dell'art. 5, 3° comma, 1. n. 297/82» la ricorrente censura

la sentenza impugnata per aver ritenuto che in forza dell'indicata

norma ai lavoratori cessati dal rapporto nel 1982 fosse dovuto, ol

tre all'indennità di anzianità spettante secondo la disciplina prece

dente, l'intero ammontare — corrispondente a 175 punti — dell'in

dennità di contingenza maturata tra il 1° febbraio 1977 e il 31 mag

gio 1982, mentre una più attenta considerazione della ratio e della

collocazione sistematica della norma avrebbe dovuto portare alla

conclusione che ai detti lavoratori spettava soltanto la parte del detto

ammontare proporzionale alla durata del servizio prestato dopo la

cessazione del «congelamento», con alternativa, in caso di diversa

interpretazione, della illegittimità costituzionale della norma per la

disparità di trattamento che questa comporterebbe, in ragione del

variare col succedere degli anni del rapporto tra la parte dei 175 punti di contingenza in discorso pagati in aggiunta al trattamento di quie scenza (nella specie la totalità) e la parte inclusa, con la gradualità stabilita per gli anni dal 1983 al 1986 dal 2° comma dello stesso ar

ticolo, nel calcolo del trattamento stesso (nella specie nulla); in ogni

caso, poi, la norma applicata doveva considerarsi affetta (o quan to meno non manifestamente esente) da vizio di incostituzionalità

per la disparità di trattamento che determina tra la posizione dei

lavoratori cessati dal servizio tra il 1° giugno 1982 e il 31 dicembre

1985, per i quali il «recupero» dei punti di contingenza «congelati» dal 1° febbraio 1977 al 31 maggio 1982 è assicurato — totalmente

o pro quota, secondo le diverse considerate ipotesi — in via di com

puto e di aggiunta e quelli cessati dal servizio fino al 31 maggio 1982

o dopo il 31 dicembre 1985, per i quali, rispettivamente, non è pre visto alcun «recupero» o è previsto il solo graduale e parziale recu

pero per via di computo nell'accantonamento annuale per il tratta

mento di fine rapporto. La complessa censura è, quanto alle prime due tesi in cui si arti

cola, infondata e, quanto alla terza, irrilevante.

Sta di fatto, invero, che il legislatore, dopo avere col decreto del

1° febbraio 1977 n. 12, convertito nella 1. n. 91 del successivo 31

marzo, escluso l'indennità di contingenza dalla base di calcolo (tra

(1-3) La Corte di cassazione si pronuncia per la prima volta sul problema del rientro dei punti di contingenza già congelati nel trattamento di fine rap porto, aderendo all'orientamento di merito maggioritario per il quale ap punto essi, se non ancora reinseriti gradualmente nel trattamento stesso, van no corrisposti in aggiunta. Cfr., in senso conforme, Trib. Bologna 1° feb braio 1984, Trib. Milano 22 luglio 1983, Trib. Pavia 14 giugno 1983. Foro

it., 1984,1,2307, con nota di richiami cui si rinvia per una maggiore artico lazione delle varie posizioni dottrinali e giurisprudenziali, anche riguardo ai problemi di costituzionalità presi in considerazione nelle massime sub 2 e 3.

Sul principio di cui sub 1 cfr., in senso conforme, Trib. Milano 4 aprile 1986, Orient, giur. lav., 1986, 542; Trib. Milano 15 febbraio 1986, 25 gen naio 1986, 16 novembre 1985, Lavoro 80, 1986, 601, 241; Trib. Napoli 12

luglio 1985, Foro it., Rep. 1985, voce Lavoro (rapporto), n. 2471; Trib. Mi

lano 15 febbraio 1985,21 settembre 1984, ibid., nn. 2472, 2475; Pret. Mila no 11 luglio 1984, 28 giugno 1984, ibid., nn. 2483, 2481; Pret. Bologna 30

aprile 1984, ibid., n. 2480; contra, Pret. Torino 27 marzo 1985, ibid., n. 2478.

Per una posizione particolare, cfr. Pret. Verona 25 ottobre 1983, ibid., n. 2486, annotata da C. Martellino in Giur. merito, 1985, 615.

Su profili di costituzionalità dell'art. 5,3° comma, cit., v., inoltre, Pret.

Piombino 28 giugno 1984, Trib. Novara 22 marzo 1984 (due), Pret. Prosi

none 12 marzo 1984, Pret. Roma 1° marzo 1984, Pret. Saluzzo 27 febbraio

1984, Pret. Corteolona 23 febbraio 1984, Pret. Montecchio Emilia 14 di

cembre 1983, Foro it., Rep. 1985, voce cit., nn. 2458,2454, 2455, 2459-2461. Per il non computo dei punti di contingenza già congelati nel trattamento

Il Foro Italiano — 1987.

l'altro) dell'indennità di anzianità, nel disporre poi, con la legge del

29 maggio 1982 n. 297 la sua reintroduzione nel calcolo del corri

spondente nuovo trattamento di fine rapporto, ha disposto il «re

cupero» (espressione impropria, se considerata sul piano giuridico, dal momento che recupero può essere l'acquisizione di un bene già

spettante e non l'attribuzione di un bene prima non spettante, ma

ben significativa sul piano socio-politico in quanto usato nei lavori

parlamentari ad indicare il Senso di risposta positiva che il nuovo

intervento legislativo assumeva rispetto alle rivendicazioni dei la

voratori, che con l'intervento precedente si erano sentiti defraudati

di una propria conquista) dei «punti» di tale indennità (175) nel frat

tempo rimasti «congelati» in favore di tutti coloro che sarebbero

cessati dai rispettivi rapporti tra il 1° giugno 1982 e il 31 dicembre 1985; mentre non ha previsto alcun «recupero» per i lavoratori ces

sati fino al 31 maggio 1982 ed ha previsto per quelli cessati a parti re dal 1° gennaio 1986 il solo «recupero» — per ciascun semestre

dei quattro anni dal 1983 al 1985 stabiliti in misura parziale e gra dualmente crescente (da 25 a 175) — da attuarsi mediante inclusio

ne nella base di calcolo del trattamento.

Ferma pertanto — conje sembra evidente — la norma nella parte in cui ineccepibilmente attua il suo intento (politicamente) ripara

torio, una sua illegittimità per disparità di trattamento nei confronti

dell'uno o dell'altro di questi ultimi due gruppi di lavoratori non

potrebbe essere prospettata se non sotto il profilo della mancata

estensione del «recupero» anche, e totalmente, ad essi; ma è chiaro

che una declaratoria in tal sènso della Corte costituzionale non spie

gherebbe alcun effetto sulla controversia in esame, che riguarda la

voratori dalla legge già compresi tra i beneficiari del «recupero», e che pertanto, come il tribunale ha pure avvertito, la questione re

lativa (che la ricorrente pone con l'ultima delle sue tesi) viene a ri

sultare priva di rilievo ai fini del decidere.

E quanto, poi, al trattamento (cui si riferiscono le altre due tesi) dei lavoratori cessati dal rapporto nel periodo privilegiato, va os

servato: da un canto, che la interpretazione della norma regolatri

ce, dalla ricorrente proposta nel senso della identificazione del re

gime stabilito per il recupero dei punti già congelati a seconda che

ciò debba avvenire mediante computo o mediante aggiunta in ra

gione dell'unicità della ratio informatrice dei due meccanismi, non

può essere accettata perché in contrasto con le indicazioni che si

desumono dalla testualità del dettato e dal fondamentale intento

che ne traspare; e, dall'altro, che la disparità di trattamento tra i

vari fruitori, nella sequenza temporale, del versamento aggiuntivo, che la stessa ricorrente assume derivare da tale conclusione, non sus

siste.

Il senso complessivo, infatti, del 2° e del 3° comma dell'art. 5

legge del 1982 — secondo cui, rispettivamente, «gli aumenti della

indennità di contingenza . . . maturati a partire dal 1 ° febbraio

1977 e fino al 31 maggio 1982 sono computati nella retribuzione

annua utile nelle seguenti misure e scadenze» ... e «in caso di ri

soluzione del rapporto di lavoro anteriormente all'anno 1986 gli au

menti . . . non ancora computati a norma del comma precedente sono corrisposti in aggiunta al trattamento di fine rapporto matu

rato» — è chiaramente, come la ricorrente riconosce, che tutti i la

voratori in discorso beneficiano — nelle due forme del computo e

dell'aggiunta, tra di loro sostanzialmente, anche se non perfetta

mente, equivalenti, dato che la minore entità (12,13, 5) della quota di punti «computata» rispetto a quella «corrisposta in aggiunta» trova compenso a fronte della finalità di quest'ultima nella progres siva rivalutazione della prima ai sensi dei commi 4° e 5° del novel

lato art. 2120 c.c. — del «recupero» totale dei 175 punti «congela

ti»; e mentre ciò esclude ogni discrepanza tra le due disposizioni,

l'esposto ulteriore assunto che dalla loro applicazione deriverebbe

un trattamento deteriore per i lavoratori il cui rapporto venga a ter

mine prima del compimento di uno dei semestri in corrispondenza dei quali è graduato, a scaglioni di 25 per volta, il recupero dei punti da computarsi nella determinazione del trattamento di fine rappor

to, venendo cosi in tal caso a fruire solo della frazione pro tempore dei punti computabili in quel semestre e del versamento integrativo calcolato come se il computo fosse stato integrale, si rivela viziato

nella premessa, perché la norma, stando alla lettera che se ne è ri

portata e allo spirito che se ne è individuato, va invece intesa nel

senso che richiede in ogni caso la integrazione del «recupero» at

di fine rapporto ove il rapporto stesso sia cessato prima dell'entrata in vi

gore della 1. 297/82, cfr. Cass. 26 febbraio 1985, n. 1668, id., 1985, 1, 1312, con nota di richiami. Sul punto, v., anche Cass. 5 novembre 1985, n. 5380, id., Rep. 1985, voce cit., n. 2419, sempre in senso conforme.

This content downloaded from 141.101.201.31 on Sat, 28 Jun 2014 19:18:23 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PARTE PRIMA

tuato mediante computo con un versamento suppletivo pienamen te adeguato allo scopo, e quindi esteso a copertura anche della por zione di recupero non potuta utilizzare col meccanismo del compu to per l'awènuta risoluzione del rapporto prima del compimento del semestre.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 29 luglio 1986, n. 4853; Pres. Franceschelli, Est. M. De Luca, P.M. Valente

(conci, parz. diff.); Fazio (Avv. Nappi) c. Azienda municipale

trasporti Catania (Aw. Magnano Di San Lio, Isola). Cassa Trib.

Catania 29 marzo 1983.

Lavoro (rapporto) — Dipendenti di azienda municipalizzata — Trat

tamento di quiescenza — Rimborso dei contributi — Computo

(Cod. civ., art. 2120; d.l. 1° febbraio 1977 n. 12, norme per l'ap

plicazione dell'indennità di contingenza, art. 1; 1. 31 marzo 1977

n. 91, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 1° feb

braio 1977 n. 12, art. 1).

Il c.d. rimborso dei contributi, e cioè l'importo che in base ad un

contratto aziendale del settore delle aziende municipalizzate vie

ne corrisposto ai lavoratori collocati in pensione anticipatamen te per invalidità fisica in misura pari ai contributi previdenziali e assicurativi che l'azienda avrebbe versato in loro favore fino alla data di compimento del 60° anno di età, va computato tene

nendo conto anche dei punti di contingenza già sterilizzati dalla

l. 91/77. (1)

Motivi della decisione. — (Omissis). 2.1. - Con il secondo moti vo, denunciando violazione e falsa applicazione degli art. 1362 ss., 2121 c.c. (come sostituito dal d.l. 1° febbraio 1977 n. 12, converti

to, con modifiche, nella 1. 31 marzo 1977 n. 91), in relazione al

l'art. 16, n. 3, del testo unico degli accordi aziendali, nonché omes

sa o, quantomeno, insufficiente motivazione su un punto decisivo

della controversia (art. 3$0, nn. 3 e 5, c.p.c.), il ricorrente censura

la sentenza impugnata per avere escluso (ai sensi degli art. 1 e 1 bis

del citato d.l. n. 12, convertito in 1. n. 91/77) gli aumenti dell'in

dennità di contingenza, scattati posteriormente al 31 gennaio 1977, e alla base di calcolo del c.d. «rimborso dei contributi» (di cui al

citato art. 16, n. 3, t.u. degli accordi aziendali), che viene erogato a lavoratori, collocati in pensione anticipatamente per inabilità fi

sica, in misura pari ai contributi (previdenziali ed assicurativi), che l'azienda avrebbe versato, in loro favore, fino alla data di compi mento del 60° anno d'età.

Invero, ad avviso del ricorrente, il «rimborso dei contributi» in

esame — essendo diretto al «risarcimento del danno che il lavora

tore riceve in conseguenza di eventi oggettivi» ed essendo corrispo sto «solo se ... e nella misura in cui (i contributi siano) esistenti

al compimento del 60° anno di età» — ha natura previdenziale e

non già di trattamento retributivo di fine rapporto, come è confer

mato, peraltro, dalla previsione separata di un trattamento siffatto

nella stessa norma contrattuale (l'indennità di buonuscita, di cui al

n. 1 dello stesso art. 16 testo unico degli accordi aziendali).

(1) Conforme Cass. 9 aprile 1986, n. 2489, Foro it., Mass., 429. Contra, Cass. 5 novembre 1985, n. 5380, id.. Rep. 1985, voce Lavoro (rapporto), n. 2419.

Cass. 21 febbraio 1986, nn. 1077 e 1076, id., Mass. 202 e 201, pur affer mando che l'art. 1 bis d.l. 1 ° febbraio 1977 n. 12, si applica solo agli istituti economici jche presentino i connotati dell'indennità di anzianità, e cioè la cessazione del rapporto come momento costitutivo dell'obbligazione del da

tore, il riferimento, per la sua determinazione, alla pregressa durata del rap porto stesso e alla retribuzione corrisposta al lavoratore, e la sua natura di retribuzione differita con funzione lato sensu previdenziale, hanno censu rato le sentenze inpugnate che avevano ritenuto assoggettabili alla citata di

sciplina il rimborso contributi, soltanto in considerazione del momento co stitutivo dell'obbligazione, considerato coincidente con quello del colloca mento anticipato a riposo.

Per l'affermazione dei medesimi principi generali, ma per l'incensurabi lità in Cassazione dell'interpretazione del giudice di merito, che non abbia violato le regole legali di ermeneutica contrattuale o abbia commesso vizio di motivazione, nell'individuare la natura del rimborso contributi, cfr. Cass. 29 aprile 1986, nn. 2986, 2985, 2984, 2983, 2980, ibid., 520, 519, 518, 517, 516 (analogamente Cass. 4853/86 in epigrafe in un passo della motivazione che non si è riportata).

li Foro Italiano — 1987.

Inoltre, osserva ancora il ricorrente, l'indennità di contingenza — ivi compresi gli scatti «sterilizzati» — viene in considerazione, nel caso che ci occupa, solo come componente essenziale della re

tribuzione, che viene assunta a parametro per il calcolo dei contri

buti da «rimborsare».

In ogni caso, conclude il ricorrente, la questione deve conside

rarsi ormai superata definitivamente, in quanto la sopravvenuta legge 29 maggio 1982 n. 297 include (art. 5), nella retribuzione utile al

fine del calcolo dell'indennità di anzianità, anche gli scatti «steri

lizzati» dell'indennità di contingenza, «con uno scaglionamento, che

investe solo il personale in servizio».

Il ricorso è fondato.

2.2. - La c.d. sterilizzazione della contingenza» è, bensì', prevista

(dell'art. 1, 2° comma, d.l. n. 12/77, non modificato, per questa

parte, dalla legge di conversione n. 91/77) con espresso riferimento

all'indennità di anzianità, di cui all'art. 2120 c.c., ma viene estesa

(dall'art. 1 bis, introdotto dalla legge di conversione) «a tutte le for

me di indennità di anzianità, di fine rapporto, di buonuscita, co

munque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate». Nonostante l'ampia formulazione testuale di quest'ultima dispo

sizione, «storia interna» e ratio dell'istituto in esame concorrono

a far ritenere che la prevista estensione della «sterilizzazione della

contingenza» debba essere limitata soltanto a quei trattamenti, che

presentino — oltre alla maturazione nel momento della cessazione

del rapporto di lavoro — anche gli altri connotati essenziali dell'in

dennità di anzianità, di cui all'art. 2120 c.c. (nel testo originario). Infatti si riferisce espressamente a tale indennità l'accordo inter

confederale 22 gennaio 1977 su costo del lavoro e produttività, che — in conformità del processo di formazione delle cosiddette «leggi contrattate» consacrato dalla prassi — risulta fedelmente recepito,

per questa parte, nella menzionata disposizione del d.l. n. 12/77

(art. 1, 2° comma, cit.). Inoltre la riduzione del costo del lavoro viene perseguita, dalla

norma (contrattuale e legale) in esame, attraverso la «deindicizza

zione» parziale (non già della retribuzione «diretta», ma) della ba

se di calcolo della retribuzione «differita».

La ratio dell'istituto suppone, quindi, la «struttura» propria del

l'indennità di anzianità — che va calcolata moltiplicando per gli anni

di anzianità una frazione dell'ultima retribuzione onnicomprensi va — e viene realizzata, mediante ridimensionamento degli effetti

perversi — specie in tempi d'inflazione galoppante — del c.d. «ri

calcolo contrattuale», per tutti gli anni di anzianità, della retribu

zione menzionata e, segnatamente, della sua componente «indiciz

zata» (di quello stesso «ricalcolo», cioè, che, proseguendo nel pro cesso di superamento degli automatismi retributivi, la successiva 1.

n. 297/82 elimina radicalmente dalla «struttura» del trattamento

di fine rapporto, istituito contestualmente: vedi sul punto Cass. n.

44/84, Foro it., Rep. 1984, voce Previdenza sociale n. 268; Ufficio

centrale per il referendum, ord. 3 giugno 1982, id., 1982,1, 1545).

Suggestioni del ricordato accordo interconfederale e della stessa

ratio dell'istituto in esame non risultano disattese dalla disposizio ne (art. 1 bis) introdotta dalla legge di conversione n. 91/77.

Questa, infatti, pare volta, piuttosto, a valorizzare i connotati es

senziali dell'indennità di anzianità, rispetto al dato formale della

fonte codicistica della sua disciplina (art. 2120, 2121 c.c.), esten

dendo, appunto, la «sterilizzazione della contingenza» — che il de

creto legge (come l'accordo interconfederale) testualmente preve deva con riferimento esclusivo alla indennità medesima — anche

ad altri trattamenti, che ne presentino i connotati essenziali, pre scindendo sia dal loro nomen iuris, che dalla fonte della loro disci

plina (vedi, in tal senso, Cass. n. 3912/85, id., Rep. 1985, voce La

voro (rapporto), n. 1529).

Ora, — come è stato affermato ripetutamente dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (vedine, per tutte le sentenze n. 78/67,

id., 1967,1, 1685; 179/70, id., 1971,1, 16; 18/74, id., 1974,1, 289; 142/80, id., 1980, I, 2641) e di questa corte (vedine, per tutte, le

sentenze n. 143/81 delle sizioni unite, id., Rep. 1981, voce Previ

denza sociale, n. 198; 2944/82, id., Rep. 1982, voce Ferrovie e tram

vie, n. 152; 44/84, cit.; 5759/84, id., Rep. 1984, voce Previdenza

sociale, n. 237; 664/85, id., Rep. 1985, voce cit., n. 274; 3912/85

cit., della sezione lavoro) — connotati essenziali dell'indennità di

anzianità, di cui all'art. 2120 c.c. (nel testo originario), sono la na

tura di retribuzione — sia pure differita al momento della cessazio

ne del rapporto di lavoro, e, perciò, compensativa dell'apporto com

plessivo del lavoratore all'azienda — la «struttura» di calcolo —

in base ad una frazione (c.d. coefficiente di categoria) dell'ul

This content downloaded from 141.101.201.31 on Sat, 28 Jun 2014 19:18:23 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended