sezione lavoro; sentenza 29 luglio 1986, n. 4856; Pres. Vela, Est. Cassata, P.M. Tridico (concl.conf.); Soc. Alfa Romeo (Avv. R. De Luca Tamajo, Tosi) c. Poltronieri e altri (Avv. Carucci,Mercuri). Conferma Trib. Bologna 14 maggio 1984Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 1 (GENNAIO 1987), pp. 103/104-107/108Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179551 .
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PARTE PRIMA
resto si desume dalla inequivocabile dizione della norma, l'oggetto dell'attribuzione in relazione al trattamento pensionistico di river
sibilità, con tutti gli elementi di cui quest'ultimo è costituito per il titolare (coniuge superstite)»; e fra gli «elementi propri ed imma
nenti della pensione di reversibilità» vanno annoverati non soltan
to la 13a mensilità e l'indennità integrativa speciale, ma anche gli aumenti derivanti dal sistema di perequazione automatica, mediante
i quali si realizza un adeguamento periodico del trattamento pen sionistico e che finiscono «coll'inglobarsi nel trattamento» stesso, sicché sono anch'essi riconducibili, ad avviso della corte romana, «alla pensione e agli altri assegni che spetterebbero al coniuge su
perstite». Avverso il suindicato decreto il ministero del tesoro ha proposto
ricorso per cassazione, ai sensi del'art. 111 Cost., deducendo un uni
co motivo. La Morelli ha resistito con controricorso illustrato da
memoria.
Motivi della decisione. — Il ricorrente ministero, denunziando
«violazione e falsa applicazione degli art. 1 ss. 1. 29 aprile 1976 n.
177 in relazione all'art. 21. 1° agosto 1978 n 436 e con riferimento
all'art. 360, n. 3, c.p.c.»; nonché «insufficiente e contraddittoria
motivazione sul punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5,
c.p.c.)», sostiene che l'assegno di cui all'art. 2 1. n. 436/78 «costi
tuisce un nuovo ed automatico diritto a favore del coniuge divor
ziato, sulla base dei presupposti e delle peculiari condizioni per es
so previsti». La determinazione della quota dei proventi pensioni stici da attribuire al coniuge divorziato è interamente rimesso dalla
legge all'apprezzamento discrezionale del giudice; dal che discen
de, ad avviso del ricorrente, che non può farsi luogo ad un'auto
matica perequazione dell'assegno in parola secondo la dinamica delle
retribuzioni, ai sensi della 1. 177/76, senza incidere in modo rile
vante «sulla volontà legislativa intesa ad affidare tale perequazione unicamente» alla valutazione del giudice.
L'impugnata decisione viene ulteriormente censurata in base al
rilievo che la pensione di reversibilità costituisce un diritto esclusi
vo delle categorie di familiari dell'impiegato pubblico defunto espres samente indicate dalla legge (art. 81-84 t.u. 29 dicembre 1973 n.
1092), sicché deve escludersi che con la norma di cui all'art. 2 1.
n. 436/78 il legislatore abbia inteso creare una nuova categoria di
aventi diritto alla pensione di reversibilità, essendo invece evidente
che la suindicata disposizione legislativa ha avuto il solo fine di as
sicurare una più completa tutela delle ragioni del coniuge divorzia
to beneficiario dell'assegno di mantenimento, salvaguardando la
continuità del beneficio economico anche dopo la morte dell'ob
bligato. L'assegno in questione, dunque, benché definito «di pen
sione», si pone, in realtà, sul medesimo piano dell'assegno inden
nitario previsto dall'art. 5 1. n. 898/70, piuttosto che su quello del
la pensione di reversibilità disciplinata dal t.u. n. 1092/73.
La resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, ne chiede il rigetto.
La corte osserva che l'eccezione preziudiziale sollevata dalla Mo
relli non merita accoglimento. Il decreto impugnato, pur essendo
stato adottato con il rito sommario in camera di consiglio, ha in
dubbio carattere decisorio ed incide su un diritto soggettivo perfet to. Contro di esso può essere, pertanto, proposto ricorso per cassa
zione, a norma dell'art. 111 Cost., non essendo previsto dalla legge alcun altro mezzo d'impugnazione (v. Cass. 8 maggio 1982, n. 2858, Foro it., Rep. 1982, voce Matrimonio, n. 178).
Ciò premesso, è agevole dimostrare l'infondatezza delle censure
formulate dal ricorrente ministero.
L'art. 21. 1° agosto 1978 n. 436 stabilisce che, se l'obbligato alla
somministrazione dell'assegno periodico di cui all'art. 5 1. 1° di
cembre 1970 n. 898 muore senza lasciare un coniuge superstite, «la
pensione e gli altri assegni che spetterebbero a questo possono esse
re attribuiti dal tribunale, in tutto o in parte, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessa
zione degli effetti civili del matrimonio». Come si è precisato in pre cedenti decisioni di questa corte, la suddetta norma, al pari di quel la di cui all'art. 3 1. n. 436/78, attribuisce al coniuge divorziato un
nuovo ed autonomo diritto, nascente dalla cessazione ed estinzione
di quello — di carattere prettamente personale — all'assegno di di
vorzio (v. cit. sent. n. 2858/82 e le sentenze in essa richiamate 14
novembre 1981, n. 6045, id., 1982,1, 2290, e 11 dicembre 1980, n.
6396, id., Rep. 1980, voce cit., n. 181). La legge non contiene l'in
dicazione di precisi criteri in ordine all'attribuzione al coniuge di
vorziato della quota dei proventi pensionistici, avendo inteso affi
darne la concreta determinazione «alla discrezione ed alla sensibili
tà del giudice», il quale deve, peraltro, desumere dal sistema
li Foro Italiano — 1987.
in cui la norma stessa si colloca «i principi e gli indirizzi» da segui re per il corretto esercizio di detto potere discrezionale (v. cit. sent,
n. 2858/82). Orbene, lo stesso tenore letterale della disposizione di legge in esa
me rende evidente che il giudice deve limitarsi a stabilire se il tratta
mento pensionistico di reversibilità debba essere attribuito al coniuge divorziato nella sua totalità o solo in parte e — in quest'ultimo ca
so — a determinarne la quota, ma non ha il potere di scindere la
prestazione previdenziale nelle sue varie componenti per compren derne alcune nella quota assegnata al predetto coniuge ed escluder
ne altre.
Da ciò consegue che — contrariamente a quanto assume il mini
stero del tesoro — l'automatica perequazione della pensione, in forza
del meccanismo di adeguamento previsto dalla 1. 29 aprile 1976 n.
177, non incide in alcun modo sul potere discrezionale conferito al
giudice e sulle valutazioni al medesimo riservate, i cui limiti sono
stati innanzi precisati. E poiché il ricorrente non contesta che — come ha correttamente
ritenuto la Corte d'appello di Roma — non solo la tredicesima men
silità e l'indennità integrativa speciale, ma anche gli aumenti perio dici derivanti dal sistema di perequazione automatica costituiscono
«elementi propri ed immanenti della pensione di reversibilità», ri
conducibili, come tali, «alla pensione e agli altri assegni che spette rebbero al coniuge superstite», non merita censura il provvedimen to con il quale il giudice d'appello, ferma restando la quota del trat
tamento pensionistico attribuito alla Morelli con un precedente de
creto, ha dichiarato che a detta quota è applicabile il suddetto si
stema di perequazione quale parte integrante ed inscindibile dell'u
nitaria prestazione previdenziale. Non può invero esservi dubbio che, ove il dipendente pubblico
defunto avesse lasciato un coniuge superstite, a questo spettereb bero gli aumenti della pensione derivanti dallo speciale meccanismo
di adeguamento previsto dalla legge; onde non si vede la ragione
per la quale detti aumenti dovrebbero essere negati al coniuge di
vorziato, posto che l'attribuzione patrimoniale al medesimo spet tante è espressamente parificata dalla legge — quanto alla base del
calcolo — a tutto ciò che dovrebbe essere corrisposto al coniuge
superstite, senza alcuna esclusione e limitazione.
Quest'ultimo rilievo consente di disattendere anche il secondo mo
tivo d'impugnazione. Anche a voler ammettere, infatti, che con la
norma di cui all'art. 2 1. n. 436/78 il legislatore non abbia inteso
creare «una nuova categoria di aventi diritto alla pensione di rever
sibilità», resta pur sempre decisiva la considerazione che, qualun
que sia la natura del diritto attribuito al coniuge divorziato, per la
concreta determinazione della sua misura la legge impone di far ri
ferimento al trattamento pensionistico di reversibilità nel suo com
plesso, comprensivo — come si è detto — di tutti gli elementi che
lo costituiscono o lo modificano nel tempo, secondo la speciale di
sciplina legislativa della materia.
Si deve, pertanto, concludere che la Corte d'appello di Roma ha
correttamente applicato la disposizione di legge, della quale infon
datamente si denunzia la violazione, ed ha spiegato in modo logico ed esauriente le ragioni poste a base della decisione impugnata. De
ve essere, di conseguenza, rigettato il ricorso dell'amministrazione
del tesoro. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 29 luglio 1986, n. 4856; Pres. Vela, Est. Cassata, P.M. Tridico (conci, conf.); Soc. Alfa Romeo (Avv. R. De Luca Tamajo, Tosi) c. Poltronie
ri e altri (Avv. Carucci, Mercuri). Conferma Trib. Bologna 14
maggio 1984.
Lavoro (rapporto) — Trattamento di fine rapporto — Recupero dei
punti congelati dell'indennità di contingenza (L. 29 maggio 1982
n. 297, disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in ma
teria pensionistica, art. 5). Lavoro (rapporto) — Trattamento di fine rapporto — Recupero dei
punti congelati dell'indennità di contingenza — Questioni irrile
vante e manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art.
3; 1. 29 maggio 1982 n. 297, art. 5).
Gli aumenti di contingenza maturati nel periodo dal 1 ° febbraio 1977
al 31 maggio 1982 e non ancora reinseriti nella base di calcolo
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
del trattamento di fine rapporto, vanno corrisposti in cifra fissa in aggiunta al trattamento medesimo. (1)
È irrilevante nel giudizio a quo la questione di legittimità costitu
zionale dell'art. 5 l. 297 del 1982, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non estende il «recupero» dei punti di contin
genza già congelati al computo del trattamento di fine rapporto dei lavoratori il cui rapporto sia cessato prima del 31 maggio 1982
o dopo il 10 gennaio 1986. (2) È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio
nale dell'art. 51. 297del 1982, in riferimento all'art. 3 Cost., nel
la parte in cui detta diversa disciplina per il recupero dei punti di contingenza già congelati nel computo del trattamento di fine
rapporto per i vari fruitori del trattamento stesso che abbiano ces
sato il rapporto in momenti differenti ma nell'arco di tempo com
preso tra il 10 giugno 1982 e il 31 dicembre 1985. (3)
Motivi della decisione. - Denunziando «violazione o falsa appli cazione dell'art. 5, 3° comma, 1. n. 297/82» la ricorrente censura
la sentenza impugnata per aver ritenuto che in forza dell'indicata
norma ai lavoratori cessati dal rapporto nel 1982 fosse dovuto, ol
tre all'indennità di anzianità spettante secondo la disciplina prece
dente, l'intero ammontare — corrispondente a 175 punti — dell'in
dennità di contingenza maturata tra il 1° febbraio 1977 e il 31 mag
gio 1982, mentre una più attenta considerazione della ratio e della
collocazione sistematica della norma avrebbe dovuto portare alla
conclusione che ai detti lavoratori spettava soltanto la parte del detto
ammontare proporzionale alla durata del servizio prestato dopo la
cessazione del «congelamento», con alternativa, in caso di diversa
interpretazione, della illegittimità costituzionale della norma per la
disparità di trattamento che questa comporterebbe, in ragione del
variare col succedere degli anni del rapporto tra la parte dei 175 punti di contingenza in discorso pagati in aggiunta al trattamento di quie scenza (nella specie la totalità) e la parte inclusa, con la gradualità stabilita per gli anni dal 1983 al 1986 dal 2° comma dello stesso ar
ticolo, nel calcolo del trattamento stesso (nella specie nulla); in ogni
caso, poi, la norma applicata doveva considerarsi affetta (o quan to meno non manifestamente esente) da vizio di incostituzionalità
per la disparità di trattamento che determina tra la posizione dei
lavoratori cessati dal servizio tra il 1° giugno 1982 e il 31 dicembre
1985, per i quali il «recupero» dei punti di contingenza «congelati» dal 1° febbraio 1977 al 31 maggio 1982 è assicurato — totalmente
o pro quota, secondo le diverse considerate ipotesi — in via di com
puto e di aggiunta e quelli cessati dal servizio fino al 31 maggio 1982
o dopo il 31 dicembre 1985, per i quali, rispettivamente, non è pre visto alcun «recupero» o è previsto il solo graduale e parziale recu
pero per via di computo nell'accantonamento annuale per il tratta
mento di fine rapporto. La complessa censura è, quanto alle prime due tesi in cui si arti
cola, infondata e, quanto alla terza, irrilevante.
Sta di fatto, invero, che il legislatore, dopo avere col decreto del
1° febbraio 1977 n. 12, convertito nella 1. n. 91 del successivo 31
marzo, escluso l'indennità di contingenza dalla base di calcolo (tra
(1-3) La Corte di cassazione si pronuncia per la prima volta sul problema del rientro dei punti di contingenza già congelati nel trattamento di fine rap porto, aderendo all'orientamento di merito maggioritario per il quale ap punto essi, se non ancora reinseriti gradualmente nel trattamento stesso, van no corrisposti in aggiunta. Cfr., in senso conforme, Trib. Bologna 1° feb braio 1984, Trib. Milano 22 luglio 1983, Trib. Pavia 14 giugno 1983. Foro
it., 1984,1,2307, con nota di richiami cui si rinvia per una maggiore artico lazione delle varie posizioni dottrinali e giurisprudenziali, anche riguardo ai problemi di costituzionalità presi in considerazione nelle massime sub 2 e 3.
Sul principio di cui sub 1 cfr., in senso conforme, Trib. Milano 4 aprile 1986, Orient, giur. lav., 1986, 542; Trib. Milano 15 febbraio 1986, 25 gen naio 1986, 16 novembre 1985, Lavoro 80, 1986, 601, 241; Trib. Napoli 12
luglio 1985, Foro it., Rep. 1985, voce Lavoro (rapporto), n. 2471; Trib. Mi
lano 15 febbraio 1985,21 settembre 1984, ibid., nn. 2472, 2475; Pret. Mila no 11 luglio 1984, 28 giugno 1984, ibid., nn. 2483, 2481; Pret. Bologna 30
aprile 1984, ibid., n. 2480; contra, Pret. Torino 27 marzo 1985, ibid., n. 2478.
Per una posizione particolare, cfr. Pret. Verona 25 ottobre 1983, ibid., n. 2486, annotata da C. Martellino in Giur. merito, 1985, 615.
Su profili di costituzionalità dell'art. 5,3° comma, cit., v., inoltre, Pret.
Piombino 28 giugno 1984, Trib. Novara 22 marzo 1984 (due), Pret. Prosi
none 12 marzo 1984, Pret. Roma 1° marzo 1984, Pret. Saluzzo 27 febbraio
1984, Pret. Corteolona 23 febbraio 1984, Pret. Montecchio Emilia 14 di
cembre 1983, Foro it., Rep. 1985, voce cit., nn. 2458,2454, 2455, 2459-2461. Per il non computo dei punti di contingenza già congelati nel trattamento
Il Foro Italiano — 1987.
l'altro) dell'indennità di anzianità, nel disporre poi, con la legge del
29 maggio 1982 n. 297 la sua reintroduzione nel calcolo del corri
spondente nuovo trattamento di fine rapporto, ha disposto il «re
cupero» (espressione impropria, se considerata sul piano giuridico, dal momento che recupero può essere l'acquisizione di un bene già
spettante e non l'attribuzione di un bene prima non spettante, ma
ben significativa sul piano socio-politico in quanto usato nei lavori
parlamentari ad indicare il Senso di risposta positiva che il nuovo
intervento legislativo assumeva rispetto alle rivendicazioni dei la
voratori, che con l'intervento precedente si erano sentiti defraudati
di una propria conquista) dei «punti» di tale indennità (175) nel frat
tempo rimasti «congelati» in favore di tutti coloro che sarebbero
cessati dai rispettivi rapporti tra il 1° giugno 1982 e il 31 dicembre 1985; mentre non ha previsto alcun «recupero» per i lavoratori ces
sati fino al 31 maggio 1982 ed ha previsto per quelli cessati a parti re dal 1° gennaio 1986 il solo «recupero» — per ciascun semestre
dei quattro anni dal 1983 al 1985 stabiliti in misura parziale e gra dualmente crescente (da 25 a 175) — da attuarsi mediante inclusio
ne nella base di calcolo del trattamento.
Ferma pertanto — conje sembra evidente — la norma nella parte in cui ineccepibilmente attua il suo intento (politicamente) ripara
torio, una sua illegittimità per disparità di trattamento nei confronti
dell'uno o dell'altro di questi ultimi due gruppi di lavoratori non
potrebbe essere prospettata se non sotto il profilo della mancata
estensione del «recupero» anche, e totalmente, ad essi; ma è chiaro
che una declaratoria in tal sènso della Corte costituzionale non spie
gherebbe alcun effetto sulla controversia in esame, che riguarda la
voratori dalla legge già compresi tra i beneficiari del «recupero», e che pertanto, come il tribunale ha pure avvertito, la questione re
lativa (che la ricorrente pone con l'ultima delle sue tesi) viene a ri
sultare priva di rilievo ai fini del decidere.
E quanto, poi, al trattamento (cui si riferiscono le altre due tesi) dei lavoratori cessati dal rapporto nel periodo privilegiato, va os
servato: da un canto, che la interpretazione della norma regolatri
ce, dalla ricorrente proposta nel senso della identificazione del re
gime stabilito per il recupero dei punti già congelati a seconda che
ciò debba avvenire mediante computo o mediante aggiunta in ra
gione dell'unicità della ratio informatrice dei due meccanismi, non
può essere accettata perché in contrasto con le indicazioni che si
desumono dalla testualità del dettato e dal fondamentale intento
che ne traspare; e, dall'altro, che la disparità di trattamento tra i
vari fruitori, nella sequenza temporale, del versamento aggiuntivo, che la stessa ricorrente assume derivare da tale conclusione, non sus
siste.
Il senso complessivo, infatti, del 2° e del 3° comma dell'art. 5
legge del 1982 — secondo cui, rispettivamente, «gli aumenti della
indennità di contingenza . . . maturati a partire dal 1 ° febbraio
1977 e fino al 31 maggio 1982 sono computati nella retribuzione
annua utile nelle seguenti misure e scadenze» ... e «in caso di ri
soluzione del rapporto di lavoro anteriormente all'anno 1986 gli au
menti . . . non ancora computati a norma del comma precedente sono corrisposti in aggiunta al trattamento di fine rapporto matu
rato» — è chiaramente, come la ricorrente riconosce, che tutti i la
voratori in discorso beneficiano — nelle due forme del computo e
dell'aggiunta, tra di loro sostanzialmente, anche se non perfetta
mente, equivalenti, dato che la minore entità (12,13, 5) della quota di punti «computata» rispetto a quella «corrisposta in aggiunta» trova compenso a fronte della finalità di quest'ultima nella progres siva rivalutazione della prima ai sensi dei commi 4° e 5° del novel
lato art. 2120 c.c. — del «recupero» totale dei 175 punti «congela
ti»; e mentre ciò esclude ogni discrepanza tra le due disposizioni,
l'esposto ulteriore assunto che dalla loro applicazione deriverebbe
un trattamento deteriore per i lavoratori il cui rapporto venga a ter
mine prima del compimento di uno dei semestri in corrispondenza dei quali è graduato, a scaglioni di 25 per volta, il recupero dei punti da computarsi nella determinazione del trattamento di fine rappor
to, venendo cosi in tal caso a fruire solo della frazione pro tempore dei punti computabili in quel semestre e del versamento integrativo calcolato come se il computo fosse stato integrale, si rivela viziato
nella premessa, perché la norma, stando alla lettera che se ne è ri
portata e allo spirito che se ne è individuato, va invece intesa nel
senso che richiede in ogni caso la integrazione del «recupero» at
di fine rapporto ove il rapporto stesso sia cessato prima dell'entrata in vi
gore della 1. 297/82, cfr. Cass. 26 febbraio 1985, n. 1668, id., 1985, 1, 1312, con nota di richiami. Sul punto, v., anche Cass. 5 novembre 1985, n. 5380, id., Rep. 1985, voce cit., n. 2419, sempre in senso conforme.
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PARTE PRIMA
tuato mediante computo con un versamento suppletivo pienamen te adeguato allo scopo, e quindi esteso a copertura anche della por zione di recupero non potuta utilizzare col meccanismo del compu to per l'awènuta risoluzione del rapporto prima del compimento del semestre.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 29 luglio 1986, n. 4853; Pres. Franceschelli, Est. M. De Luca, P.M. Valente
(conci, parz. diff.); Fazio (Avv. Nappi) c. Azienda municipale
trasporti Catania (Aw. Magnano Di San Lio, Isola). Cassa Trib.
Catania 29 marzo 1983.
Lavoro (rapporto) — Dipendenti di azienda municipalizzata — Trat
tamento di quiescenza — Rimborso dei contributi — Computo
(Cod. civ., art. 2120; d.l. 1° febbraio 1977 n. 12, norme per l'ap
plicazione dell'indennità di contingenza, art. 1; 1. 31 marzo 1977
n. 91, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 1° feb
braio 1977 n. 12, art. 1).
Il c.d. rimborso dei contributi, e cioè l'importo che in base ad un
contratto aziendale del settore delle aziende municipalizzate vie
ne corrisposto ai lavoratori collocati in pensione anticipatamen te per invalidità fisica in misura pari ai contributi previdenziali e assicurativi che l'azienda avrebbe versato in loro favore fino alla data di compimento del 60° anno di età, va computato tene
nendo conto anche dei punti di contingenza già sterilizzati dalla
l. 91/77. (1)
Motivi della decisione. — (Omissis). 2.1. - Con il secondo moti vo, denunciando violazione e falsa applicazione degli art. 1362 ss., 2121 c.c. (come sostituito dal d.l. 1° febbraio 1977 n. 12, converti
to, con modifiche, nella 1. 31 marzo 1977 n. 91), in relazione al
l'art. 16, n. 3, del testo unico degli accordi aziendali, nonché omes
sa o, quantomeno, insufficiente motivazione su un punto decisivo
della controversia (art. 3$0, nn. 3 e 5, c.p.c.), il ricorrente censura
la sentenza impugnata per avere escluso (ai sensi degli art. 1 e 1 bis
del citato d.l. n. 12, convertito in 1. n. 91/77) gli aumenti dell'in
dennità di contingenza, scattati posteriormente al 31 gennaio 1977, e alla base di calcolo del c.d. «rimborso dei contributi» (di cui al
citato art. 16, n. 3, t.u. degli accordi aziendali), che viene erogato a lavoratori, collocati in pensione anticipatamente per inabilità fi
sica, in misura pari ai contributi (previdenziali ed assicurativi), che l'azienda avrebbe versato, in loro favore, fino alla data di compi mento del 60° anno d'età.
Invero, ad avviso del ricorrente, il «rimborso dei contributi» in
esame — essendo diretto al «risarcimento del danno che il lavora
tore riceve in conseguenza di eventi oggettivi» ed essendo corrispo sto «solo se ... e nella misura in cui (i contributi siano) esistenti
al compimento del 60° anno di età» — ha natura previdenziale e
non già di trattamento retributivo di fine rapporto, come è confer
mato, peraltro, dalla previsione separata di un trattamento siffatto
nella stessa norma contrattuale (l'indennità di buonuscita, di cui al
n. 1 dello stesso art. 16 testo unico degli accordi aziendali).
(1) Conforme Cass. 9 aprile 1986, n. 2489, Foro it., Mass., 429. Contra, Cass. 5 novembre 1985, n. 5380, id.. Rep. 1985, voce Lavoro (rapporto), n. 2419.
Cass. 21 febbraio 1986, nn. 1077 e 1076, id., Mass. 202 e 201, pur affer mando che l'art. 1 bis d.l. 1 ° febbraio 1977 n. 12, si applica solo agli istituti economici jche presentino i connotati dell'indennità di anzianità, e cioè la cessazione del rapporto come momento costitutivo dell'obbligazione del da
tore, il riferimento, per la sua determinazione, alla pregressa durata del rap porto stesso e alla retribuzione corrisposta al lavoratore, e la sua natura di retribuzione differita con funzione lato sensu previdenziale, hanno censu rato le sentenze inpugnate che avevano ritenuto assoggettabili alla citata di
sciplina il rimborso contributi, soltanto in considerazione del momento co stitutivo dell'obbligazione, considerato coincidente con quello del colloca mento anticipato a riposo.
Per l'affermazione dei medesimi principi generali, ma per l'incensurabi lità in Cassazione dell'interpretazione del giudice di merito, che non abbia violato le regole legali di ermeneutica contrattuale o abbia commesso vizio di motivazione, nell'individuare la natura del rimborso contributi, cfr. Cass. 29 aprile 1986, nn. 2986, 2985, 2984, 2983, 2980, ibid., 520, 519, 518, 517, 516 (analogamente Cass. 4853/86 in epigrafe in un passo della motivazione che non si è riportata).
li Foro Italiano — 1987.
Inoltre, osserva ancora il ricorrente, l'indennità di contingenza — ivi compresi gli scatti «sterilizzati» — viene in considerazione, nel caso che ci occupa, solo come componente essenziale della re
tribuzione, che viene assunta a parametro per il calcolo dei contri
buti da «rimborsare».
In ogni caso, conclude il ricorrente, la questione deve conside
rarsi ormai superata definitivamente, in quanto la sopravvenuta legge 29 maggio 1982 n. 297 include (art. 5), nella retribuzione utile al
fine del calcolo dell'indennità di anzianità, anche gli scatti «steri
lizzati» dell'indennità di contingenza, «con uno scaglionamento, che
investe solo il personale in servizio».
Il ricorso è fondato.
2.2. - La c.d. sterilizzazione della contingenza» è, bensì', prevista
(dell'art. 1, 2° comma, d.l. n. 12/77, non modificato, per questa
parte, dalla legge di conversione n. 91/77) con espresso riferimento
all'indennità di anzianità, di cui all'art. 2120 c.c., ma viene estesa
(dall'art. 1 bis, introdotto dalla legge di conversione) «a tutte le for
me di indennità di anzianità, di fine rapporto, di buonuscita, co
munque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate». Nonostante l'ampia formulazione testuale di quest'ultima dispo
sizione, «storia interna» e ratio dell'istituto in esame concorrono
a far ritenere che la prevista estensione della «sterilizzazione della
contingenza» debba essere limitata soltanto a quei trattamenti, che
presentino — oltre alla maturazione nel momento della cessazione
del rapporto di lavoro — anche gli altri connotati essenziali dell'in
dennità di anzianità, di cui all'art. 2120 c.c. (nel testo originario). Infatti si riferisce espressamente a tale indennità l'accordo inter
confederale 22 gennaio 1977 su costo del lavoro e produttività, che — in conformità del processo di formazione delle cosiddette «leggi contrattate» consacrato dalla prassi — risulta fedelmente recepito,
per questa parte, nella menzionata disposizione del d.l. n. 12/77
(art. 1, 2° comma, cit.). Inoltre la riduzione del costo del lavoro viene perseguita, dalla
norma (contrattuale e legale) in esame, attraverso la «deindicizza
zione» parziale (non già della retribuzione «diretta», ma) della ba
se di calcolo della retribuzione «differita».
La ratio dell'istituto suppone, quindi, la «struttura» propria del
l'indennità di anzianità — che va calcolata moltiplicando per gli anni
di anzianità una frazione dell'ultima retribuzione onnicomprensi va — e viene realizzata, mediante ridimensionamento degli effetti
perversi — specie in tempi d'inflazione galoppante — del c.d. «ri
calcolo contrattuale», per tutti gli anni di anzianità, della retribu
zione menzionata e, segnatamente, della sua componente «indiciz
zata» (di quello stesso «ricalcolo», cioè, che, proseguendo nel pro cesso di superamento degli automatismi retributivi, la successiva 1.
n. 297/82 elimina radicalmente dalla «struttura» del trattamento
di fine rapporto, istituito contestualmente: vedi sul punto Cass. n.
44/84, Foro it., Rep. 1984, voce Previdenza sociale n. 268; Ufficio
centrale per il referendum, ord. 3 giugno 1982, id., 1982,1, 1545).
Suggestioni del ricordato accordo interconfederale e della stessa
ratio dell'istituto in esame non risultano disattese dalla disposizio ne (art. 1 bis) introdotta dalla legge di conversione n. 91/77.
Questa, infatti, pare volta, piuttosto, a valorizzare i connotati es
senziali dell'indennità di anzianità, rispetto al dato formale della
fonte codicistica della sua disciplina (art. 2120, 2121 c.c.), esten
dendo, appunto, la «sterilizzazione della contingenza» — che il de
creto legge (come l'accordo interconfederale) testualmente preve deva con riferimento esclusivo alla indennità medesima — anche
ad altri trattamenti, che ne presentino i connotati essenziali, pre scindendo sia dal loro nomen iuris, che dalla fonte della loro disci
plina (vedi, in tal senso, Cass. n. 3912/85, id., Rep. 1985, voce La
voro (rapporto), n. 1529).
Ora, — come è stato affermato ripetutamente dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (vedine, per tutte le sentenze n. 78/67,
id., 1967,1, 1685; 179/70, id., 1971,1, 16; 18/74, id., 1974,1, 289; 142/80, id., 1980, I, 2641) e di questa corte (vedine, per tutte, le
sentenze n. 143/81 delle sizioni unite, id., Rep. 1981, voce Previ
denza sociale, n. 198; 2944/82, id., Rep. 1982, voce Ferrovie e tram
vie, n. 152; 44/84, cit.; 5759/84, id., Rep. 1984, voce Previdenza
sociale, n. 237; 664/85, id., Rep. 1985, voce cit., n. 274; 3912/85
cit., della sezione lavoro) — connotati essenziali dell'indennità di
anzianità, di cui all'art. 2120 c.c. (nel testo originario), sono la na
tura di retribuzione — sia pure differita al momento della cessazio
ne del rapporto di lavoro, e, perciò, compensativa dell'apporto com
plessivo del lavoratore all'azienda — la «struttura» di calcolo —
in base ad una frazione (c.d. coefficiente di categoria) dell'ul
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