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sezione lavoro; sentenza 29 luglio 2003, n. 11659; Pres. Mattone, Est. Stile, P.M. Fuzio (concl....

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sezione lavoro; sentenza 29 luglio 2003, n. 11659; Pres. Mattone, Est. Stile, P.M. Fuzio (concl. conf.); Nani (Avv. Assennato) c. Min. sanità. Conferma App. Bologna 26 ottobre 2000 Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 5 (MAGGIO 2004), pp. 1485/1486-1489/1490 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199317 . Accessed: 25/06/2014 06:22 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.14 on Wed, 25 Jun 2014 06:22:41 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 29 luglio 2003, n. 11659; Pres. Mattone, Est. Stile, P.M. Fuzio (concl.conf.); Nani (Avv. Assennato) c. Min. sanità. Conferma App. Bologna 26 ottobre 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 5 (MAGGIO 2004), pp. 1485/1486-1489/1490Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199317 .

Accessed: 25/06/2014 06:22

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

indicato, opera per l'opponente l'onere di articolare le proprie difese secondo quanto previsto dall'art. 416, 3° comma, c.p.c.,

prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'at

tore, con la conseguenza che la mancanza dì una tempestiva e

specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti

come ammessi (Cass. 13 giugno 2002, n. 8502, id., 2002, I,

3359). 2.4. - Nella fattispecie, risulta dallo stesso contenuto del mo

tivo di ricorso che l'opponente, a parte l'eccezione di prescri

zione, si era limitato a dedurre la genericità degli elementi of

ferti dall'Inps a sostegno della domanda monitoria diretta ad

ottenere il pagamento delle sanzioni civili connesse al ritardato

pagamento di contributi. Soltanto la comparsa di costituzione in

appello recava difese di merito, quali l'affermazione della tem

pestività dei pagamenti, l'avvenuta cessione all'Inps di crediti

vantati nei confronti di enti pubblici, l'applicabilità di ufficio

delle norme in tema di condono previdenziale. 2.5. - Nella descritta situazione processuale, la decisione della

corte d'appello è conforme al principio secondo il quale il pote re di allegazione di fatti diretti a paralizzare la pretesa dell'atto

re è, di norma, esercitabile, nel rito del lavoro, entro il limite

temporale del tempestivo deposito della memoria difensiva ai

sensi dell'art. 416 c.p.c.. posto che, ipotizzare l'allegabilità di

fatti nuovi anche oltre tale termine per la sola ragione che la ri

levanza dei loro effetti non si iscrive nel novero delle eccezioni

riservate alla parte, significherebbe compromettere il sistema

delle preclusioni sul quale quel rito si fonda ed in particolare la

sua funzione di affidare alla fase degli atti introduttivi del giudi zio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative

istanze istruttorie (come si evince dall'ultima parte del 1° com

ma dell'art. 420, che prevede un'estrema possibilità di modifi

cazione di domande ed eccezioni, in presenza di gravi motivi e

previa autorizzazione del giudice) e la considerazione che la

compromissione del sistema apparirebbe vieppiù evidente per il

tendenziale aggravamento del vulnus che conseguirebbe ad esi

genze di rispetto del contraddittorio, se si ammettesse il conve

nuto ad ampliare senza limiti il coacervo dei fatti dai quali far

dipendere la decisione (Cass., sez. un.. 3 febbraio 1998, n. 1099,

id., 1998, I, 764; v. anche Cass., sez. un., 23 gennaio 2002, n.

761, id., 2002,1, 2019). 3. - Il rigetto del secondo motivo di ricorso, in quanto fondato

sul rilievo che tutte le allegazioni difensive diverse ed ulteriori

rispetto alla questione di prescrizione, erano state formulate per la prima volta nella comparsa di costituzione in appello, com

porta l'assorbimento degli altri motivi.

3.1. - Il terzo motivo, infatti, censura la motivazione con la

quale il tribunale ha ritenuto che il ritardo nei pagamenti fosse

comprovato dai bollettini, e cioè una motivazione da considera

re superflua ai fini della decisione.

3.2. - Il quarto motivo invoca l'applicazione dello ius super veniens costituito dalla 1. n. 388 del 2001, il cui art. 116, 8° e

18° comma, riduce l'importo delle sanzioni civili non versate.

La censura concerne il quantum del credito dell'Inps e, quindi,

per le ragioni già esposte, una questione non ritualmente dedotta

nel giudizio di merito, della quale, ovviamente, non può discu

tersi nel giudizio di legittimità ai fini dell'applicazione di una

legge sopravvenuta (cfr. Cass. 9 febbraio 2001, n. 1852, id.,

2001,1, 2558). 4. - Per questi motivi, il ricorso va rigettato.

Il Foro Italiano — 2004.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 29 luglio

2003, n. 11659; Pres. Mattone, Est. Stile, P.M. Fuzio

(conci, conf.); Nani (Avv. Assennato) c. Min. sanità. Con

ferma App. Bologna 26 ottobre 2000.

Sanità pubblica — Danni da trasfusioni o vaccinazioni ob

bligatorie — Assegno «una tantum» — Aventi diritto

(Disp. sulla legge in generale, art. 12, 14; 1. 25 febbraio 1992

n. 210, indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da com

plicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbliga torie, trasfusioni e somministrazione di ernoderivati, art. 1, 2,

3; d.l. 23 ottobre 1996 n. 548, interventi per le aree depresse e

protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché

modifiche alla 1. 25 febbraio 1992 n. 210. art. 7; i. 20 dicem

bre 1996 n. 641, conversione in legge, con modificazioni, del

d.l. 23 ottobre 1996 n. 548; 1. 25 luglio 1997 n. 238, modifi che ed integrazioni alla 1. 25 febbraio 1992 n. 210, in materia

di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbli

gatorie, trasfusioni ed ernoderivati, art. 1 ).

L'assegno una tantum previsto dall'art. 2, 2° comma, I. 25 feb braio 1992 ii. 210 spetta soltanto ai soggetti danneggiati da

vaccinazioni obbligatorie di cui all'art. 1. 1° comma, con

esclusione di coloro i quali presentino danni irreversibili da

epatite post-trasfusionale. (1)

II

TRIBUNALE DI ROMA; sentenza 9 giugno 2003; Giud.

Marrocco; Santese (Avv. Lana, Melillo) c. Min. sanità

(Avv. dello Stato Gallo).

Sanità pubblica — Danni da trasfusioni o vaccinazioni ob

bligatorie — Assegno «una tantum» — Aventi diritto (L.

25 febbraio 1992 n. 210, art. 1, 2; 1. 25 luglio 1997 n. 238, art.

1).

L'assegno una tantum previsto dall'art. 2, 2° comma, l. 25 feb braio 1992 n. 210 spetta non solo ai soggetti danneggiati da

vaccinazioni obbligatorie di cui all'art. 1,1° comma, ma a

tutte le categorie prese in considerazione dalla legge speciale

e, quindi, anche a coloro i quali presentino danni irreversibili

da epatite post-trasfusionale. (2)

(1-2) La Cassazione adotta un'interpretazione in linea con l'indirizzo

della Consulta, che ha più volte considerato esente da censure d'inco

stituzionalità la lettura restrittiva della titolarità dell'assegno una tan

tum di cui all'art. 2, 2° comma, seconda parte, 1. 210/92, per i soli sog

getti di cui all'art. 1,1° comma, I. cit.: cfr. Corte cost. 22 giugno 2000.

n. 226, Foro it., 2001, I, 5, con nota di Ponzanelli, Responsabilità ci

vile e sicurezza sociale: un decennio «tribolato», secondo cui «è infon

data la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, 2° comma,

prima parte — come modificato dall'art. 7, 1° comma, d.l. 548/96.

convertito in 1. 641/96 — e dell'art. 3, 7° comma, 1. 210/92. nonché

dell'art. 1. 2° comma, 1. 238/97. nella parte in cui non riconoscono, a

favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post trasfusionali contratte anteriormente all'entrata in vigore della I.

210/92, il diritto a un equo indennizzo a carico dello Stato, per il perio do compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento

dell'indennizzo stabilito dall'art. 1, 3° comma, medesima 1. 210/92, in

riferimento agli art. 2, 3 e 38 Cost.»; di seguito, sempre nel medesimo

senso, cfr. Corte cost. 16 ottobre 2000, n. 423, e ord. 21 novembre

2000, n. 522, ibid., 3. Il tribunale capitolino invece, con decisione che risulta ancora sub

iudice, opta per una lettura estensiva delle norme, sulla base di un'in

terpretazione «sistematica» e «costituzionalmente corretta».

In proposito è ancora da ricordare, nella giurisprudenza di legittimità, la pronuncia resa da Cass. 11 maggio 2002. n. 6799, id.. Rep. 2002. vo

ce Sanità pubblica, n. 291, che ritiene «manifestamente infondata, in ri

ferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale del

l'art. 2 1. n. 210 del 1992, nella parte in cui, a differenza di quanto sta

bilito per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, non pre vede il diritto del soggetto danneggiato a seguito di trasfusione a perce

pire l'indennizzo sin dal momento di entrata in vigore della legge me

desima, in quanto la situazione di coloro che hanno riportato lesioni o

infermità a causa di vaccinazioni obbligatorie è diversa da quella di chi

abbia riportato danni a causa della somministrazione di sangue o di suoi

derivati e la diversità dell'evento dannoso può ben giustificare la diver

sità dell'indennizzo accordato».

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PARTE PRIMA 1488

I

Svolgimento del processo. — Con ricorso in appello, deposi tato il 2 febbraio 2000, Renzo Nani impugnava la sentenza del

2-17 novembre 1999, con la quale il Tribunale di Piacenza ave

va rigettato la domanda, dallo stesso proposta in quanto dan

neggiato da epatite C post-trasfusionale, diretta ad ottenere l'ac

certamento del suo diritto all'indennizzo di cui all'art. 2 1. 25

febbraio 1992 n. 210, e la conseguente condanna del ministero

della sanità al relativo pagamento per il periodo 1° gennaio 1988 - 30 giugno 1992, oltre interessi dal 121° giorno successi

vo alla proposizione dell'istanza amministrativa.

Si costituiva il ministero, chiedendo la conferma della impu

gnata decisione.

Con sentenza del 29 maggio - 26 ottobre 2000, l'adita Corte

d'appello di Bologna, ritenendo che il diritto vantato dal Nani

non trovava riscontro nel complesso della normativa invocata,

rigettava il gravame. In particolare, osservava la corte che l'art. 2, 2° comma, ul

timo periodo, della legge citata, rinviando ai soggetti di cui al

1° comma dell'art. 1 e quindi ai menomati permanentemente da

vaccinazioni obbligatorie, per identificare i beneficiari dell'as

segno una tantum per il periodo tra il manifestarsi della malat

tia e l'ottenimento dell'indennizzo ordinario, escludeva tutti

coloro che avessero riportato menomazioni da epatiti post trasfusionali.

Il 3° comma dell'art. 1 («I benefici di cui alla presente legge

spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da

epatite post-trasfusionale») sottintendeva, infatti, pur sempre —

ad avviso del giudice d'appello —, che i benefici spettassero alle condizioni ed ai modi stabiliti dalla legge stessa (così come

del resto precisato al 1° comma relativo ai soggetti lesi da vac

cinazioni obbligatorie). Per la cassazione di tale sentenza ricorre Renzo Nani con un

unico articolato motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex

art. 378 c.p.c. Resiste il ministero della sanità con controricorso.

Motivi della decisione. — Con l'unico motivo, il ricorrente

Renzo Nani, denunciando violazione e falsa applicazione degli art. 1 e 2 1. 25 febbraio 1992 n. 210, del d.l. 23 ottobre 1996 n.

548, convertito in 1. 641/96, dell'art. 1 1. 25 luglio 1997 n. 238 e

art. 12 e 14 preleggi, nonché omessa e insufficiente motivazione

(art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), deduce l'erroneità della impugnata decisione per avere la Corte d'appello di Bologna sostenuto che

la 1. 25 luglio 1997 n. 238, al 2° comma dell'art. 1, nel reiterare

la previsione dell'assegno una tantum per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'in

dennizzo, avrebbe confermato che detto assegno poteva essere

corrisposto ai soggetti di cui al 1° comma dell'art. 1 1. 210/92, cioè non a tutti i soggetti considerati da detta legge, ma esclusi vamente ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

Al contrario, un'interpretazione corretta e rispettosa dei prin

cipi contenuti negli art. 12 e 14 preleggi, avrebbe dovuto con

durre a diversa conclusione, riconoscendo il beneficio anche ai

danneggiati da trasfusioni.

Il motivo, così sinteticamente esposto, è infondato.

Giova puntualizzare che il 1° comma dell'art. 1 1. 25 febbraio 1992 n. 210 — la quale, prescindendo dalle regole della respon sabilità civile, per prima ha inteso tutelare in termini di «sicu rezza sociale» i soggetti «danneggiati da complicanze di tipo ir reversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e

somministrazione di emoderivati» —, dispone che «chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o

per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infer

mità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente del

l'integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello

Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla ... legge stessa». Il 2° comma dello stesso articolo riconosce il beneficio anche

«ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da Hiv a se

guito di somministrazione di sangue e suoi derivati ...».

Il 3° comma aggiunge che «i benefici di cui alla presente leg ge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da

epatiti post-trasfusionali». L'art. 2, dopo aver determinato al 1° comma la struttura e

l'ammontare dell'indennizzo di cui all'art. 1, 1° comma, ne

11. Foro Italiano — 2004.

chiarisce al comma seguente la decorrenza, specificando ulte

riormente che «ai soggetti di cui al 1° comma dell'art. 1, anche

nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposta, a domanda, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'e

vento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla

legge (stessa), un assegno una tantum nella misura pari, per cia

scun anno, al trenta per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi

del 1° comma e del primo periodo del presente comma, con

esclusione di interessi e rivalutazione monetaria».

Va precisato, al riguardo — come opportunamente osservato

dal giudice a quo —, che la previsione del beneficio dell'asse

gno una tantum venne introdotta nella 1. n. 210 del 1992 sol

tanto con il d.l. 23 ottobre 1996 n. 548, convertito nella 1. 20 di

cembre 1996 n. 641 (legge di accompagnamento alla legge fi

nanziaria), il cui art. 7 sostituì il precedente testo dell'art. 2 1. n.

210, dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 118 del

15-18 aprile 1996 (Foro it., 1996, I, 2326), aveva dichiarato la

illegittimità costituzionale degli art. 2, 2° comma, e 3, 7° com

ma, di tale legge nella parte in cui escludevano, «per il periodo

ricompreso tra il manifestarsi dell'evento prima dell'entrata in

vigore della predetta legge e l'ottenimento della prestazione determinata a norma della stessa legge, il diritto — fuori dell'i

potesi dell'art. 2043 c.c. — a un equo indennizzo a carico dello

Stato per le menomazioni riportate a causa di vaccinazione ob

bligatoria antipoliomelitica ...».

Successivamente, la 1. 25 luglio 1997 n. 238 (modifiche ed

integrazioni alla 1. 25 febbraio 1992 n. 210, in materia di inden

nizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, tra

sfusioni ed emoderivati), al 2° comma dell'art. 1, nel reiterare la

previsione dell'assegno una tantum «per il periodo compreso tra

il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'inden

nizzo», ha confermato che detto assegno poteva essere corrispo sto «ai soggetti di cui al 1° comma dell'art. 1 1. 25 febbraio

1992 n. 210» e, quindi, non a tutti i soggetti considerati dalla 1.

n. 210, ma esclusivamente ai soggetti danneggiati da vaccina

zioni obbligatorie. Tale interpretazione

— che è quella accolta nell'impugnata decisione — trova conforto in un duplice ordine di considera

zioni.

In primo luogo non sembra possibile estendere la previsione, di cui al citato 3° comma dell'art. 1 1. n. 210 del 1992, dei bene

fici spettanti anche a soggetti danneggiati da trasfusioni, fino ad

includervi l'assegno una tantum, che non rientrava nei benefici

previsti in origine, risultando introdotto soltanto a seguito del

l'approvazione, provocata dall'intervento della Corte costitu

zionale, di una normativa successiva.

In secondo luogo tale interpretazione risulta autorevolmente

presupposta e, per ciò stesso avallata, dalla Corte costituzionale

con le sentenze 226/00, id., 2001, I, 5, e 423/00, ibid., 4, e con

l'ordinanza 522/00, ibid., 3.

Con la prima di tali pronunce la Consulta ha ritenuto non

fondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 1 e 2 1. 210/92, come integrata dall'art. 1, 2° comma, 1. 25 luglio 1997 n. 238, sollevata in riferimento agli art. 2, 3, 32 e 38 Cost., nella parte in cui, in caso di infezione da virus Hiv e Hcv (epa titi C), conseguente a trasfusione di sangue o derivati, verifica tasi anteriormente alla data di entrata in vigore della 1. n. 210 del 1992, fanno decorrere l'indennizzo previsto dal primo gior no del mese successivo alla presentazione della domanda e non dal verificarsi dell'evento dannoso o dalla conoscenza che di es so abbia avuto l'interessato.

Ha osservato la Corte costituzionale, in tale occasione, che, ai fini della decorrenza dell'indennizzo, a carico dello Stato, in

conseguenza di un danno irrimediabile alla salute, non può esse re confrontata la disciplina apprestata in caso di danno da vacci

nazione obbligatoria con quella del danno da trasfusione (che

quindi la corte ha ritenuto diversamente disciplinato), ancorché

quest'ultimo trattamento, pur non essendo imposto per legge, sia comunque necessitato, pena il rischio della vita, instaurando

si, a tal fine, il rapporto tra «cogenza» dell'obbligo legale e la

«necessità» della misura terapeutica. Infatti, la ragione determi nante del diritto all'indennizzo risiede nell'interesse pubblico di

promozione della salute collettiva tramite il trattamento sanita rio e lo stesso interesse — una volta che sia assunto a ragione

dell'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio o di

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

una politica incentivante — è fondamento dell'obbligo generale di solidarietà nei confronti di quanti, sottoponendosi al tratta

mento, vengono a soffrire di un pregiudizio alla loro salute.

La Corte costituzionale ha anche sottolineato come il diritto a

misure di sostegno quali l'equo indennizzo a carico dello Stato

per i danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali —

per il pe riodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'otte

nimento dell'indennizzo già stabilito dall'art. 1, 3° comma, 1.

210/92 — non è indipendente dal necessario intervento del legis latore nell'esercizio dei suoi poteri di apprezzamento della

qualità, della misura e delle modalità di erogazione delle prov videnze da adottarsi, nonché della loro gradualità, in relazione a

tutti gli elementi di natura costituzionale in gioco, compresi

quelli finanziari, la cui ponderazione rientra nell'ambito della

sua discrezionalità.

Con analoghe argomentazioni, il giudice costituzionale (sen tenza n. 423 del 2000) ha dichiarato non fondata la questione di

costituzionalità relativa alla mancata previsione da parte della 1.

n. 210 del 1992, a favore dei soggetti danneggiati irreversibil

mente da epatiti post-trasfusionali, del diritto all'assegno una

tantum, previsto, invece, per quanti abbiano subito una meno

mazione permanente alla salute da vaccinazione obbligatoria: anche tale pronuncia ha dunque presupposto l'interpretazione della normativa di riferimento nel senso che l'assegno una tan

tum non è concedibile ai poli-trasfusi. In conseguenza di tale declaratoria, con successiva ordinanza

522/00, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente in

fondata analoga questione di legittimità nella quale il giudice rimettente aveva richiesto una pronuncia che estendesse il di

ritto al predetto assegno, previsto per il caso di menomazione

permanente della salute da vaccinazione obbligatoria (o pro mossa e incentivata nell'ambito di una politica sanitaria pubbli

ca) al diverso caso di chi abbia subito un danno irreversibile da

infezione Hiv o da epatite post-trasfusionale. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ri

corso deve essere rigettato.

II

Motivi della decisione. — (Omissis). Nel merito, poi, il ricor

so è fondato e va accolto.

L'art. 1, 2° comma, 1. 238/97 prevede che «... ai soggetti di

cui al 1° comma dell'art. 1 1. 25 febbraio 1992 n. 210 anche nel

caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso è corrisposto, a

domanda, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento

dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, un assegno una tan

tum nella misura pari, per ciascun anno, al trenta per cento del

l'indennizzo dovuto ai sensi del 1° comma del presente articolo

. . .».

Il 1° comma dell'art. 1 stabilisce poi che «chiunque abbia ri

portato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per or

dinanza di un'autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità,

dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'inte

grità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo ...».

Condividendo una ormai consolidata giurisprudenza di meri

to, deve dirsi che, malgrado la lettera della norma da ultimo in

dicata preveda che l'assegno in esame possa essere riconosciuto

solo a coloro che abbiano riportato patologie a seguito dell'ef

fettuazione di vaccinazioni obbligatorie, tuttavia l'interpretazio ne sistematica della stessa induce a ritenere che l'assegno debba

essere riconosciuto a tutte le categorie prese in considerazione

dalla 1. 210/92. Ed infatti, tutte le previsioni dei commi successivi dell'art. 1

fanno riferimento a tutte le categorie di malati contemplate dalla

1. n. 230 e non solo a quella indicata nel 1° comma: in particola

re, per tutte tali categorie il 3° comma prevede per l'avente di

ritto la possibilità di optare tra l'assegno reversibile e l'assegno una tantum, il 5° comma prevede l'esenzione della spesa sanita

ria, il 6° comma prevede che i benefici della legge spettano al

coniuge e al figlio che risulti contagiato, il 9° comma regola il

preventivo esperimento della fase amministrativa.

L'interpretazione estensiva prospettata, che soddisfa anche la

funzione di solidarietà sociale, integrante il nucleo della ratio

legis della norma in esame, trova del resto autorevole avallo

Il Foro Italiano — 2004.

nella sentenza 27/98 della Corte costituzionale (Foro it., 1998,

I, 1370), con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 1

1. 210/92 nella parte in cui non prevedeva che l'indennizzo do

vesse essere riconosciuto anche ai soggetti che avessero ripor tato lesioni irreversibili per essersi sottoposti a vaccinazione

non obbligatoria (categoria questa non presente nel testo nor

mativo in esame, diversamente da quella per la quale si chiede,

in questa sede, la concessione dell'assegno).

L'opzione ermeneutica preferita consente di dare una lettura

costituzionalmente corretta e dunque rende incondivisibile la

questione sollevata in subordine in ricorso.

Ciò posto, si osserva che è in atti conferente documentazione

medica che attesta il rapporto di causalità tra l'effettuazione di

trasfusioni e l'infezione da Hcv accertata sul ricorrente fin da

giugno 1990. Va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente di percepire

l'assegno una tantum, nella misura pari, per ciascun anno, al

trenta per cento dell'indennizzo previsto ex lege 210/92, come

modificata, per il periodo compreso tra il giugno 1990 (accer tamento dell'indicata patologia) e il giugno 1992 (concessione

dell'indennizzo). Non sono dovuti gli accessori per espressa previsione norma

tiva (art. 1, 2° comma, 1. n. 238 cit.). Il ministero resistente va quindi condannato al pagamento in

favore del ricorrente dell'assegno come sopra indicato, in misu

ra da determinarsi in separato giudizio, non essendo stati pro

spettati in questa sede elementi univoci e sufficienti da sottopor re al c.t.u. per la relativa quantificazione.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 26

giugno 2003, n. 10164; Pres. Delli Priscoli, Est. Luccioli, P.M. Iannelli (conci, conf.); Kobold Holding GmbH e altra

(Avv. Ieradi, Caporale) c. Zanotti Fragonara (Avv. Quat

trocchi, Toffoletto). Conferma App. Milano 6 novembre

2001.

Giurisdizione civile — Convenzione di Bruxelles 27 settem

bre 1968 — Rapporto di lavoro — Competenza speciale —

Fattispecie (L. 21 giugno 1971 n. 804, ratifica ed esecuzione

della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968: con

venzione, art. 5, n. 1 ).

Promossa azione per ottenere pronuncia di illegittimità del li

cenziamento ed indennità nei confronti di società tedesche,

deve dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano, nel caso

in cui l'attore sia stato assunto per svolgere in Italia la sua

attività e tenuto conto che nel territorio nazionale il contratto

ha avuto la sua breve esecuzione, in forza della nuova for mulazione dell'art. 5, n. 1, della convenzione di Bruxelles del

21 settembre 1968, come modificata dalla convenzione di San

Sebastian del 26 maggio 1989, ratificata con l. 5 ottobre 1991

n. 339. (1)

(1) Non si rinvengono precedenti di legittimità sulla competenza

speciale in materia di contratto di lavoro, in relazione alla modificazio

ne dell'art. 5, n. 1, della convenzione di Bruxelles del 27 settembre

1968, in forza della convenzione di San Sebastian del 26 maggio 1989, relativa all'adesione della Spagna e del Portogallo.

Nella specie, l'attore era stato assunto il 1° luglio 1999 da società te

desche per lavorare in Italia quale direttore di filiale e sales manager; il

giorno successivo all'assunzione, era stato informato che avrebbe do

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