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sezione lavoro; sentenza 29 marzo 1996, n. 2897; Pres. De Rosa, Est. Rapone, P.M. De Gregorio(concl. conf.); Soc. Alicapitol (Avv. Panariti, Pasquarella) c. Silvestrelli e Inps; Inps (Avv.Catarini, Pensarella, Sarto) c. Silvestrelli e Soc. Aero Leasing italiana. Conferma Trib. Vicenza23 novembre 1993Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 6 (GIUGNO 1996), pp. 2045/2046-2053/2054Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23190491 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
1° comma dell'art. 23 devono operare una ritenuta a titolo di
acconto sui redditi di capitale da essi corrisposti. Ma con que
sto termine il legislatore non ha certo inteso fare riferimento
alla materiale corresponsione dei redditi di capitale (e, nella fat
tispecie, degli interessi) come presupposto della effettuazione della
ritenuta. Ha inteso invece riferirsi all'obbligo di pagare gli inte
ressi, nel caso in esame presunto ai sensi della normativa citata
trattando del primo motivo del ricorso principale. In altre paro
le, il soggetto è obbligato ad effettuare la ritenuta sui redditi
di capitale che è obbligato a corrispondere, indipendentemente
dalla materiale erogazione agli aventi diritto. Se così non fosse,
poiché la materiale corresponsione è rimessa alla discrezionalità
e agli accordi delle parti del rapporto negoziale, sarebbe nella
sostanza affidata a tali parti la «gestione» del presupposto del
l'imposta, il che è sicuramente contrario alla ratio ispiratrice
della normativa de qua. D'altro canto, non sarebbe ragionevole
porre una presunzione di fruttuosità sui versamenti effettuati
dai soci alla società, per poi di fatto vanificarla prevedendo
l'obbligo della ritenuta nel solo caso di materiale corresponsio
ne degli interessi, tra l'altro di difficile accertamento sia nell'an
che ne quando. Risulta quindi corretta la conclusione cui è pervenuta la corte
d'appello, nel cui argomentare neppure si ravvisano gli elementi
di contraddizione ipotizzati dalla ricorrente.
Quanto, poi, al disposto dell'art. 3, 2° comma, lett. f), d.p.r.
29 settembre 1973 n. 602, occorre premettere che il riferimento
appare inesatto, perché esso richiama il testo del detto art. 3
quale risulta dopo le modifiche apportate con l'art. 1 bis d.l.
2 novembre 1981 n. 546, convertito con modificazioni nella 1.
1° dicembre 1981 n. 692, modifiche aventi efficacia — ai sensi
dell'ultimo comma del cennato art. 1 bis — a far tempo dal
1° febbraio 1982, e quindi non applicabili alla fattispecie, con cernente periodi d'imposta relativi al 1979 e al 1980. Bisogna,
pertanto, richiamarsi al precedente testo dell'art. 3 d.p.r. 602/73,
dal quale non si evince affatto la previsione dell'obbligo di ver
samento delle sole ritenute sugli interessi effettivamente corri
sposti, dal momento che la norma si limita a stabilire (tra l'al
tro e per quanto qui rileva) che sono riscosse mediante versa
mento diretto all'esattoria le ritenute alla fonte effettuate a norma
dell'art. 26, 3° e 5° comma, d.p.r. 600/73. Ma è il caso di
aggiungere che, ove pur fosse applicabile il testo dell'art. 3 ri
sultante dopo le modifiche introdotte con la normativa dianzi
richiamata, la conclusione non cambierebbe perché la lett. f)
prevede soltanto la riscossione mediante versamento diretto alle
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (e non più all'esatto
ria) anche delle ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26,
3° e 5° comma, d.p.r. 602/73, senza nulla disporre in ordine
alla materiale corresponsione degli interessi, per i quali restano
dunque valide le considerazioni dianzi svolte.
In definitiva, sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale
devono essere respinti.
Il Foro Italiano — 1996.
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 29 marzo
1996, n. 2897; Pres. De Rosa, Est. Rapone, P.M. De Gre
gorio (conci, conf.); Soc. Alicapitol (Aw. Panariti, Pasqua
rella) c. Silvestrelli e Inps; Inps (Aw. Catarini, Pensarel
la, Sarto) c. Silvestrelli e Soc. Aero Leasing italiana. Con
ferma Trib. Vicenza 23 novembre 1993.
Previdenza e assistenza sociale — Personale di volo di azienda
italiana di navigazione aerea — Attività lavorativa svolta in
paese extracomunitario non stipulante accordi di sicurezza so
ciale — Diritto all'iscrizione al fondo speciale gestito dall'Inps — Estremi (Cod. nav., art. 732, 900; 1. 13 luglio 1965 n.
859, norme di previdenza per il personale di volo dipendente da azienda di navigazione aerea, art. 4; 1. 3 ottobre 1987 n.
398, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 31 lu
glio 1987 n. 317, recante norme in materia di tutela dei lavo
ratori italiani operanti nei paesi extracomunitari e di rivaluta
zione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'Inps, art. 1).
Prescrizione e decadenza — Personale di volo — Diritti deri
vanti dal rapporto previdenziale — Prescrizione (Cod. civ., art. 2946; cod. nav., art. 937; r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827,
perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza
sociale, art. 55; 1. 6 aprile 1936 n. 1155, conversione in legge, con modificazioni, del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, art. uni
co; 1. 13 luglio 1965 n. 859, art. 21).
Per il personale di volo alle dipendenze di azienda italiana di
navigazione aerea, il diritto all'iscrizione al corrispondente fon do speciale di previdenza gestito dall'Inps sussiste anche a
seguito di attività lavorativa svolta prima dell'entrata in vigo re della l. n. 398 del 1987 in un paese extracomunitario non
stipulante accordi di sicurezza sociale, purché il contratto di
lavoro presenti i requisiti essenziali previsti dagli art. 900 ss.
c. nav. (mentre non rileva la diretta applicabilità di tali dispo
sizioni). (1)
(1) Non si rinvengono precedenti in termini. Alla conferma della pronuncia del tribunale vicentino, contentatosi
della inidonea circostanza che il contratto di lavoro si era perfezionato in Italia, la Cassazione, ricusato tale argomento in ossequio al principio di territorialità della legislazione sociale, è giunta per effetto di una
più ampia e prospettica lettura della normativa in materia. In particola re, fulcro dell'odierna decisione è Corte cost. 30 dicembre 1985, n. 369
(Foro it., 1986, I, 863, con la nota Più sicurezza sociale per i lavoratori
italiani all'estero, ma è sufficiente? di V. Ferrari, riguardante pure Cass. 8 ottobre 1985, n. 4882, alla quale si rinvia), che ha sancito l'in
sufficienza della delimitazione al territorio dello Stato italiano dell'effi cacia sia dell'assicurazione obbligatoria esercitata dall'Inps sia di quella antinfortunistica di competenza dell'Inail. A tale benefica statuizione
per la tutela del lavoro italiano all'estero — rileva la corte regolatrice — ancora bisogna far capo per le situazioni lavorative come quella de
dotta in lite, che sfuggono, per uno sfortunato concorso di ragioni geo
grafiche e cronologiche, alle forme di protezione apprestate dal regola mento Cee 14 giugno 1971 n. 1408 (valido esclusivamente per gli Stati
membri), dalle singole convenzioni internazionali di protezione sociale
(tra le quali non risulta esservi un'intesa fra l'Italia e la Libia, luogo della prestazione lavorativa del pilota addestratore) e dalla 1. n. 398
del 1987 (generalmente valida per i paesi extracomunitari ma applicabi le solo a far tempo della sua entrata in vigore siccome non retroattiva;
cfr., per gli aspetti previdenziali, T. Faranda, Il regime previdenziale dei lavoratori italiani nei paesi extracomunitari: la l. 398/87 e la con
venzione del consiglio d'Europa, in Riv. dir. internaz. privato e proc., 1990, 329, e A. Di Stasi, La tutela previdenziale del lavoratore italiano
occupato in paesi extracomunitari: innovazioni legislative o nuovo siste
ma normativo?, in Dir. comunitario scambi internaz., 1989, 39, non
ché, più in generale, L. Cuzzocrea, Lavoro italiano in paesi extraco
munitari: autorizzazione all'assunzione e/o al trasferimento di lavora
tori italiani, in Impresa, 1993, 1142; P. Magno, Prime note sulla legge
per i lavoratori italiani all'estero, in Dir. lav., 1987, I, 478, e P. Dì
Nunzio, Assunzione ed espatrio dei lavoratori italiani in paesi extra
Cee, in Dir. e pratica lav., 1988, 2786; si veda anche Cass. 5 settembre
1988, n. 5021, Foro it., 1989, I, 787). La sentenza in rassegna dimostra verso i problemi del personale di
volo la sensibilità che si addice all'esigenza di tutela del rischio insito
nell'attività lavorativa della gente dell'aria, ratio dell'art. 4 1. 859/65
desumibile anche dai lavori preparatori, che, in passato, ha indotto la
Suprema corte a riconoscere il diritto di iscrizione al fondo speciale, sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia
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2047 PARTE PRIMA 2048
Ai diritti derivanti dal rapporto previdenziale del personale di
volo si applica l'ordinaria prescrizione decennale (e non quel la di due anni contemplata dall'art. 937 c. nav.). (2)
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 3 ottobre
1995, n. 10378; Pres. Trezza, Est. Evangelista, P.M. Nar
di (conci, conf.); Farabbi (Aw. Assennato) c. Inps (Aw.
Cantarini, Pansarella, Sarto). Cassa Trib. Roma 29 gen naio 1992.
Previdenza e assistenza sociale — Pensione di anzianità — Fon
do speciale per il volo — Retribuzione pensionabile — Emo
lumenti aleatori — Computabilità (L. 13 luglio 1965 n. 859, art. 24; 1. 30 luglio 1973 n. 484, norme modificative ed inte
grative della 1. 13 luglio 1965 n. 859, art. 2).
Nel vigore dell'art. 24, 2° comma, I. n. 859 del 1965, come
sostituito dall'art. 2 I. n. 484 del 1973, la pensione di anziani
tà del fondo speciale per il volo si determina sulla base degli elementi aleatori e variabili, oltre che di quelli fissi della retri
buzione, anche quando nei dodici mesi precedenti la cessazio
ne dal servizio l'assicurato sia stato assente per malattia, nel
qual caso la retribuzione da prendere in considerazione è quella
percepita nello stesso periodo dal suo pari grado, avente la
stessa anzianità ed in effettivo servizio presso lo stesso datore
di lavoro. (3)
I
Svolgimento del processo. — Silvestrelli Benito proponeva ri
corso al Pretore del lavoro di Vicenza esponendo di essere stato
assunto, dal 1979 al 1981, con contratto a termine, dall'Ali, da eseguirsi in Libia, col compito di addestrare al volo piloti libici su aerei della Siai Marchetti e di essere stato iscritto dal
l'Ali al fondo volo gestito dall'Inps; che l'Inps aveva però an
nullato la sua iscrizione, ritenendola indebita; che l'Ali doveva
considerarsi azienda di navigazione aerea e che egli rientrava
e superstiti, anche ai piloti collaudatori alle dipendenze di imprese di costruzioni aeronautiche, i quali volano su aeromobili non immatricola ti nell'esercizio di un servizio rientrante fra quelli che gli art. 788-791 c. nav. definiscono minori (Cass. 5 ottobre 1984, n. 4960, id., Rep. 1985, voce Previdenza sociale, n. 191, menzionata nella motivazione).
Sotto il profilo dell'importo delle prestazioni previdenziali, i proble mi del personale di volo hanno alimentato soprattutto due filoni giudi ziari: uno concernente l'assoggettabilità a contribuzione (con riflessi sulla determinazione della base pensionabile) dell'indennità pari all'ottanta due per cento dello stipendio spettante (ai sensi dell'art. 8, lett. b, pun to 4, ccnl 13 marzo 1973) ai dipendenti da compagnie a prevalente par tecipazione statale in servizio all'estero (questione ormai datata cui, da
ultimo, si è riferita Cass. 14 gennaio 1989, n. 149, id., Rep. 1989, voce
cit., n. 297); dell'altro (ancora attuale) si occupa Cass. 10378/95, che
qui può leggersi. (2) Nessun precedente edito: forse perché l'autonomia del rapporto
previdenziale da quello di lavoro integra un principio acquisito (sotto il profilo che ci interessa, sovviene Cons, giust. amm. sic. 29 ottobre
1994, n. 406, Foro it., Rep. 1994, voce Previdenza sociale, n. 886), per cui non è dubitabile che la prescrizione biennale di cui all'art. 937 c. nav. (disposizione simmetrica all'art. 373 c. nav. relativo ai marittimi
arruolati) si applichi soltanto ai diritti derivanti dal contratto stipulato fra il datore e il dipendente. Ciò spiega pure la sobrietà della motiva zione sul punto, a fronte degli elaborati argomenti messi in campo dalla ricorrente.
La speciale disciplina dettata dal codice della navigazione, in epoca recente, ha posto — beninteso, sul versante lavoristico — il problema della decorrenza della prescrizione, in particolare, nel caso di servizio
prestato in regime di continuità (al riguardo, Cass. 17 gennaio 1987, n. 383, id., 1987, I, 1765, con nota di richiami).
(3) In senso conforme, v. Cass. 15 giugno 1992, n. 7325, Foro it., Rep. 1992, voce Previdenza sociale, n. 809; 8 novembre 1991, n. 11927, ibid., n. 812.
Secondo Cass. 2 aprile 1993, n. 4014, id., Rep. 1993, voce cit., n.
562, dalla determinazione della retribuzione pensionabile del personale di volo — ai sensi dell'art. 24 1. n. 859 del 1965 nel testo sostituito dall'art. 2 1. n. 484 del 1973 — vanno comunque escluse le variazioni delle retribuzione attribuite a titolo di indennità, che abbiano avuto decorrenza nel biennio precedente la cessazione del servizio, se non pre viste da contratti collettivi nazionali o aziendali.
Il Foro Italiano — 1996.
nella categoria del personale di volo ai sensi degli art. 732 e
739 c. nav., restando irrilevante che l'attività fosse svolta all'e
stero. Chiedeva quindi che fosse dichiarato il suo diritto all'i
scrizione alla gestione speciale del fondo volo ed accertata la
validità delle contribuzioni versate in suo favore.
Si costituivano l'Ali e l'Inps contestando la domanda.
Il pretore con sentenza in data 21 aprile 1993 accoglieva la
domanda e la sentenza era confermata con sentenza in data
23 novembre 1993 dal Tribunale di Vicenza.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassa
zione l'Inps con tre motivi e la Alicapitol (già Ali) con due
motivi. Non si è costituito il Silvestrelli.
Motivi della decisione. — Preliminarmente i due ricorsi van
no riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Nel ricorso l'Inps lamenta:
1) Violazione dell'art. 4 1. 859/65 sotto il profilo della caren
za nella specie di una azienda di navigazione aerea — Violazio
ne delle norme contenute nel libro I, titoli IV, VI e VII, libro
II, titoli I, II e III c. nav.
Deduce che erroneamente il tribunale ha ritenuto che nella
specie l'Ali avesse le caratteristiche della azienda di navigazione aerea. Infatti, ai sensi dell'art. 874 c. nav. chi intende esercitare
una impresa aerea, prima di fare la relativa dichiarazione al
l'autorità, deve essere in regola con tutte le norme che discipli nano la circolazione dell'aeromobile, il quale deve essere già
immatricolato, collaudato, nazionalizzato, abilitato alla naviga zione e munito dei documenti. Per aversi quindi azienda di na
vigazione aerea è necessario che sia esaurita tutta la complessa
procedura amministrativa. Ora, l'Ali non ha svolto in Libia al
cuno dei servizi aerei di cui agli articoli da 776 a 791 c. nav., e per nessuno degli aerei che hanno volato in Libia nel periodo in questione esiste la dichiarazione di esercente ex art. 874 c.
nav. Di conseguenza, l'Ali, relativamente agli aerei su cui ha
volato il Silvestrelli, non ha mai assunto la veste giuridica di
esercente, imprenditore o di azienda di navigazione aerea.
2) Violazione degli art. 4 e 17 1. 859/65; violazione dei prin
cipi sanciti dalla sentenza della Corte costituzionale 369/85 (Fo ro it., 1986, I, 863); vizio di motivazione.
Deduce che erroneamente il tribunale ha ritenuto che il rap
porto di assicurazione era sorto in Italia e doveva, quindi, esse
re sottoposto alla legislazione sociale italiana. Invero, il rappor to assicurativo permane fino alla cessazione del rapporto di la
voro, sempre sul presupposto della permanenza del soggetto assicurante. Ora, nel periodo in cui il Silvestrelli ha volato in
Libia su aerei libici, il soggetto assicurante Ali aveva perso la
natura di azienda di navigazione aerea. Insomma, la normativa
dello speciale regime assicurativo è applicabile solo a lavoratori
operanti su aerei battenti bandiera italiana, e cioè sul territorio
italiano. Il lavoratore italiano all'estero non rimane privo di
copertura assicurativa, ma è coperto dal regime comune dell'as
sicurazione generale obbligatoria.
3) Violazione dell'art. 4 1. 859/65 sotto il profilo della caren
za, nella specie, del requisito dell'assunzione con il contratto
di lavoro disciplinato dagli art. 900 ss. c. nav.; vizio di moti
vazione.
Deduce che la sentenza impugnata ha motivato insufficiente
mente sul punto relativo alla sussistenza nella specie di un con
tratto di lavoro che ricalchi il tipo di contratto delineato dagli art. 900 ss. c. nav.
L'Alicapitol s.p.a. (già Ali) pone a fondamento del ricorso
i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3, c.p.c.,
degli art. 1, 373, 937 c. nav., nonché art. 12 preleggi. Stanti il principio generale della certezza delle situazioni giu
ridiche, e l'inesistenza di situazioni giuridiche perpetue, più che mai l'art. 21 1. 13 luglio 1965 n. 859 (contemplante la non ope ratività della prescrizione di cui all'art. 55 r.d.l. 1827/35) an
drebbe, a dire della società ricorrente, interpretato nel senso
per cui, nella fattispecie, non avrebbero avuto ad operare né
la disposizione di cui all'art. 55 suddetto, né quello di cui al
l'art. 2946 c.c. A ciò condurrebbero:
a) la considerazione per cui, rendendosi l'art. 21 1. 859/65
successivo all'entrata in vigore del codice della navigazione, es
so non avrebbe potuto ignorare la precisa gerarchia delle fonti
posta dall'art. 1 c. nav.; gerarchia configurante solo in via del
tutto residua l'applicazione delle norme del «diritto civile»;
b) la considerazione relativa alla inutilità, altrimenti, della pre
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
visione di cui all'art. 21 in questione, in quanto al termine de
cennale proprio dell'art. 55 r.d.l. 1827/35, di fatto verrebbe
ad ipotizzarsi sostituito un termine (quello di cui all'art. 2946
c.c.) perfettamente identico;
c) la considerazione delle implicazioni del principio di specia lità di cui all'art. 12 preleggi che renderebbe del tutto inconce
pibile che lo «specialissimo» rapporto previdenziale collegato ai rapporti di volo, abbia ad essere disciplinato, quanto al ter
mine di prescrizione del diritto al versamento ai contributi, non
dalla normativa previdenziale, ma del codice civile;
d) la considerazione più generale della evoluzione conosciu
ta, nella stessa giurisprudenza di merito e di legittimità, dalla
figura concettuale dei c.d. «diritti derivanti» dal contratto di
arruolamento (vedi la riconduzione della disciplina della pre scrizione del diritto all'indennità di salvataggio, nell'ambito di copertura dell'art. 937 c. nav.).
2) Omessa motivazione su un punto decisivo della sentenza
rilevante ex art. 360, n. 5, c.p.c. La motivazione offerta dal tribunale a favore della non ap
plicabilità della disciplina di cui all'art. 937 c. nav., si rivelereb be, in ogni caso, a dire della società ricorrente, del tutto insuffi
ciente.
Entrambi i ricorsi sono infondati. Per quanto concerne il ri
corso dell'Inps — esaminando congiuntamente, per la loro con
nessione, i tre motivi — la corte rileva, preliminarmente, che, a norma dell'art. 4 1. 13 luglio 1965 n. 859 «sono iscritte obbli
gatoriamente al fondo le categorie del personale di volo previste dall'art. 732 c. nav., iscritte negli albi e nei registri tenuti dal
l'Ente nazionale della gente dell'aria ed assunte da aziende di
navigazione aerea il contratto di lavoro disciplinato dagli art.
900 ss. del codice citato».
Orbene, nella specie, il tribunale, con un apprezzamento di
fatto congruamente motivato e con ragionamento immune da
vizi logico-giuridici — incensurabile, quindi, in questa sede di legittimità — ha esattamente rilevato: che il Silvestrelli rientra
va nella categoria del personale di volo di cui all'art. 732 cit.
(art. 1: «personale addetto al comando, alla guida e al pilotag
gio di aeromobili»); che, a sua volta, l'Ali doveva considerarsi
come azienda di navigazione aerea, svolgendo l'esercizio di ae
romobili (cfr. Cass. 5 ottobre 1984, n. 4960, id., Rep. 1984, voce Previdenza sociale, n. 185) ed essendo irrilevante che que sti fossero di proprietà altrui; che nella specie gli aerei sui quali si svolgeva la prestazione del Silvestrelli erano appunto a dispo sizione dell'Ali; che sussisteva anche l'ultimo dei requisiti ri chiesti dall'art. 4 1. 895/67, giacché il richiamo che questa nor
ma fa agli art. 900 ss. c. nav. deve intendersi nel senso che
il contratto debba presentare (come nella specie di fatto accade
va) i requisiti essenziali previsti da tali norme a prescindere da
una loro diretta applicabilità. Ha anche ritenuto il tribunale che non aveva importanza il
fatto che il rapporto di lavoro si fosse svolto all'estero, giacché il rapporto di assicurazione sociale è del tutto distinto da quello di lavoro, per cui la sua legge regolatrice è quella del luogo di assunzione dell'obbligazione ove si verifica la sua automatica
costituzione; che, nella specie, il contratto di lavoro si era per fezionato a Roma, per cui trovava applicazione, in materia as
sicurativa e previdenziale, la normativa nazionale.
Su questo punto la corte, pur condividendo le conclusioni
del tribunale, ritiene di doverne correggere la motivazione ai
sensi dell'art. 384, 2° comma, c.p.c. Rileva infatti la corte che, in base al principio della territoria
lità della legislazione sociale, che è un portato della natura pub blicistica delle relative norme, la disciplina del rapporto di assi
curazione sociale — che non trova nella disciplina del correlati
vo rapporto di lavoro alcuna vis actrattiva — non può essere
che quella dello Stato in cui tale rapporto si svolge e nel cui
territorio il rapporto di lavoro ha avuto inizio ed esecuzione,
indipendentemente dalla nazionalità delle parti e dalla circostanza
dell'avvenuta stipulazione in Italia del contratto di lavoro (Cass.
449/84, id., Rep. 1984, voce Infortuni sul lavoro, n. 191). Poiché tale sistema si risolve in una violazione degli art. 3,
35 e 38 Cost., la Corte costituzionale, investita dalla questione
(sent. 369/85, cit.) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale de gli art. 1 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 (perfezionamento e coor
dinamento legislativo della previdenza sociale) e 1 e 4 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 (testo unico delle disposizioni per Tassi
li. Foro Italiano — 1996.
curazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le ma
lattie professionali), nelle parti in cui non prevedono le assicu
razioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana.
La esigenza della tutela del lavoratore all'estero era stata già avvertita dalla Comunità economica europea che — con regola mento in data 14 giugno 1971 n. 1408 (art. 13, 2° comma, lett.
a) ha stabilito che «il lavoratore occupato nel territorio di uno
Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato anche
se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede e il
proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro».
Per quanto riguarda i paesi extraeuropei, nelle more di una
disciplina legislativa, più volte rimandata, la Corte costituzio
nale, con la menzionata sentenza — in attuazione del principio
per cui la repubblica «tutela il lavoro italiano all'estero» (4° comma dell'art. 35 Cost.) — ha stabilito che la tutela previden ziale deve essere estesa anche ai lavoratori italiani che lavorino
nei territori di Stati esteri con i quali non siano intervenute con
venzioni internazionali.
La 1. 3 ottobre 1987 n. 398 ha, poi, reso, più effettivo quel
principio stabilendo che i lavoratori italiani all'estero impiegati in paesi extracomunitari con i quali non siano in vigore accordi
di sicurezza sociale, sono obbligatoriamente iscritti alle gestioni
previdenziali italiane.
Orbene, essendo questo il quadro legislativo, rileva la corte
che nella specie, pur non essendo applicabile — per ragioni tem
porali — la 1. 398/87, va ugualmente ritenuto soggetto al regi me assicurativo obbligatorio italiano (nella specie, «fondo vo
lo» gestito dall'Inps) il lavoratore che, come nella specie, abbia
svolto la propria attività all'estero alle dipendenze di una im
presa italiana: ciò per effetto della medesima normativa dichia
rata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza
menzionata 369/85. Bene ha fatto quindi il tribunale ad acco
gliere la domanda del Silvestrelli — dipendente dell'Ali — di retta ad ottenere la regolarizzazione della propria posizione as
sicurativa presso il fondo volo gestito dall'Inps, in conseguenza dell'attività lavorativa prestata in Libia.
Per quanto riguarda il ricorso della Ali — esaminando con
giuntamente per la loro stretta connessione, i due motivi — rile
va la corte che esattamente il tribunale ha ritenuto che il credito
contributivo dell'Inps, relativo al fondo volo, in difetto di una
disposizione speciale sulla prescrizione, si estingue con il decor
so del termine ordinario di dieci anni. Infatti, correttamente il tribunale ha osservato: che la prescri
zione biennale prevista dall'art. 937 c. nav. riguarda i diritti
derivanti dal rapporto di lavoro, ma non quelli derivanti dal
rapporto previdenziale che differisce dal primo sotto il profilo
soggettivo (intercorrendo esso con l'ente previdenziale) ed og
gettivo, giacché esso sorge automaticamente per effetto della
stipula del contratto di lavoro, che ne costituisce l'occasione, ma ha presupposti propri e risponde ad esigenze pubblicistiche; che l'art. 21 1. 13 luglio 1965 n. 859 recita letteralmente «la
prescrizione di cui all'art. 55 r.d. 4 ottobre 1945 n. 1827 non
opera per i contributi dovuti e non versati al fondo per la previ denza del personale di volo»; che solo con l'art. 41 1. 30 aprile 1969 n. 153 (successiva dunque alla 1. 859/65), è stato elevato
a dieci anni il termine prescrizionale originariamente previsto in cinque anni dall'art. 55 r.d.l. 1827/35.
Sicché, anche sotto il profilo di una esegesi basata sul tipo di ragionamento eseguito dalla ricorrente, l'argomentazione della
medesima (vedi, in particolare, motivo n. 1, lett. b) è priva di
pregio. Per le suddette considerazioni, entrambi i ricorsi vanno ri
gettati.
II
Svolgimento del processo. — Con ricorso al Pretore di Roma
Fabbri Fabrizio, già dipendente dell'Alitalia, collocato in quie scenza dopo essere stato assente dal servizio per malattia nei
dodici mesi precedenti, conveniva in giudizio l'Inps - fondo spe ciale per il personale di volo, ed esponeva che la pensione gli era stata liquidata in violazione dell'art. 24 1. 13 luglio 1965
n. 859, come modificato dalla 1. 30 luglio 1973 n. 484, senza
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2051 PARTE PRIMA 2052
tener conto della retribuzione (comprensiva dei cosi detti emo
lumenti «aleatori», dovuti per particolari modalità di esecuzio
ne della prestazione, quali le missioni, il lavoro straordinario, i voli di trasferimento, ecc.) spettante all'iscritto rimasto in ser
vizio presso la stessa datrice di lavoro durante il periodo nel
quale egli era stato assente ed avente qualifica, grado ed anzia
nità pari ai suoi, ma con riferimento ai soli emolumenti fissi
contrattualmente spettantigli per il periodo suddetto, individua
to come quello più favorevole dell'ultimo triennio precedente la decorrenza della pensione.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, che il convenuto fosse con
dannato al ricalcolo della pensione in applicazione della più ampia base di computo sopra indicata ed al pagamento delle differenze.
L'istituto, nel contestare la fondatezza delle pretese, deduce
va che la retribuzione da porre a base del calcolo era costituita
da tutti gli elementi fissi e continuativi, escluse le componenti aleatorie e variabili la cui mancata corresponsione non era con
seguenza dell'assenza, e che l'iscritto, alla cui retribuzione oc
correva far riferimento, non era identificabile in una determina
ta persona fisica, ma costituiva un parametro teorico.
Sosteneva che la tesi del ricorrente avrebbe dato luogo a dif
ficoltà applicativa per la ipotizzabile mancanza in azienda di
un pari grado, alla cui posizione correlare quella del pensionato. Il pretore rigettava la domanda e la decisione veniva, sull'ap
pello dell'assicurato, confermata dal Tribunale di Roma, con
sentenza depositata il 29 gennaio 1992.
I giudici del gravame ritenevano, in particolare e per quanto ancora rileva in questa sede, che:
— il meccanismo di aggancio alla retribuzione spettante al
pari grado in servizio scatta nel caso che l'interessato abbia per
cepito una retribuzione ridotta alla stregua del contratto collet
tivo, il che non accade quando della retribuzione stessa siano
stati corrisposti tutti gli elementi fissi e continuativi dovuti in
forza della testé citata fonte; — il mancato percepimento degli elementi aleatori e variabili
non si ricollega come effetto a causa all'assenza, potendo di
pendere da circostanze di carattere soggettivo riguardanti il sin
golo lavoratore, quali quelle inerenti alla volontà ed alla possi bilità di effettuare il maggior numero di ore di volo consentite, di spostarsi all'estero e cosi via;
— il criterio di calcolo adottato dall'Inps era, quindi, da ri
tenere corretto alla stregua dell'art. 24, 2° comma, 1. n. 859
del 1965, poiché l'ivi imposto criterio di riferimento alla situa zione retributiva del pari grado in servizio con identica anziani
tà non può essere interpretato nel senso di imporre la ricom
prensione, nella base di calcolo del trattamento pensionistico, anche di emolumenti che l'assente avrebbe potuto, in ipotesi,
percepire, in relazione al grado, alla qualifica ed all'anzianità, ove fosse stato effettivamente in servizio;
— la soccombenza dell'assicurato ne comportava la condan
na al pagamento delle spese processuali. Per la cassazione di questa sentenza ricorre, sulla base ad
un duplice motivo, l'assicurato. Resiste l'Inps con controricorso.
Motivi della decisione. — Il ricorrente, col primo motivo,
denunciando, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., viola
zione e falsa applicazione dell'art. 2 1. 30 luglio 1973 n. 484, modificativo dell'art. 24 1. 13 luglio 1965 n. 859, ribadisce l'as
sunto difensivo esposto anche nei precedenti gradi di merito
e cioè che il lavoratore assente per malattia nei dodici mesi pre cedenti la cessazione del servizio ha diritto a pensione di anzia
nità da calcolarsi sulla base degli stessi elementi retributivi di
cui al citato art. 13 1. n. 859 del 1965, e perciò sulla base non
solo degli elementi retributivi fissi di cui alle lett. a) e b) di tale articolo, ma anche di quelli variabili ed aleatori di cui alla
successiva lett. c) della medesima disposizione, determinati con
riferimento ad iscritto, in servizio nello stesso periodo e presso la stessa società, avente qualifica, grado ed anzianità pari a quella del pensionando, restando escluso che il «pari grado» di cui
al 2° comma del citato art. 24 costituisca un parametro ideale
o teorico anziché «fattuale».
Col secondo motivo il ricorrente, denunciando la violazione
dell'art. 152 disp. att. c.p.c., lamenta di essere stato a torto
condannato al pagamento delle spese processuali, in ragione della
sola circostanza della soccombenza ed in difetto delle ulteriori
condizioni poste dalla citata norma.
II primo motivo è fondato. Occorre premettere che le norme
che direttamente disciplinano la fattispecie sono quelle degli art.
Il Foro Italiano — 19%.
13 e dei primi due commi dell'art. 24 1. n. 859 del 1965 cit., nel testo risultante dalle modifiche introdotte con la 1. n. 484
del 1973, il cui tenore è il seguente: — art. 13 - Retribuzione soggetta a contributo.
La retribuzione sulla quale è dovuto il contributo per il fon
do è costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio, comprensivo degli aumenti periodici e della in
dennità di contingenza;
ti) tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive; c) indennità accessorie e speciali nonché qualsiasi altro emo
lumento assoggettabile a contributo ai sensi delle vigenti norme
sull'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti ad eccezione dell'indennità sostitutiva del perido di
preavviso e dell'indennità per ferie non godute. Art. 24 - Retribuzione pensionabile. La retribuzione sulla quale si determina la misura della pen
sione è costituita dal totale degli emolumenti spettanti all'iscrit
to nei dodici mesi consecutivi più favorevoli di servizio, nel trien
nio che precede la data di decorrenza della pensione, e assog
gettati a contribuzione ai sensi dei precedenti art. 13 e 17.
Qualora nei dodici mesi precedenti la cessazione dal servizio
il pensionando sia stato comunque assente senza retribuzione
o con retribuzione ridotta, si considerano, per il calcolo della
pensione, gli elementi retributivi di cui al precedente art. 13,
spettanti, per lo stesso periodo, ad un iscritto avente qualifica,
grado e anzianità pari a quelli del pensionando, in servizio pres so la stessa società.
Riguardo a tali dati normativi, si osserva:
1) L'espressione «con retribuzione ridotta», contenuta nel 2°
comma dell'art. 24 cit., va messa in relazione con il testo del
1° comma che commisura la pensione al «totale degli emolu
menti» e tale è, alla stregua della letterale formulazione, il com
plesso dei corrispettivi assoggettati a contribuzione ai sensi del
l'art. 13, complesso che include i corrispettivi variabili ed alea
tori di cui alla lett. c) dell'art. 13. Se il legislatore avesse voluto escludere dalla base di calcolo
gli elementi variabili ed aleatori, non avrebbe fatto riferimento
nel 2° comma genericamente agli elementi retributivi indicati
nell'art. 13 cit., ma avrebbe indicato soltanto quelli di cui alle
lett. a) e ti) di tale ultimo articolo. Si deve, pertanto, ritenere che la legge ha fissato direttamente
il concetto di «retribuzione» totale di cui al 1° comma dell'art.
24.
Non si deve, pertanto, affrontare la questione della legittimi tà ed ipotizzabilità di un rinvio di una legge previdenziale a
concetti ed istituti contrattuali.
Inoltre, i criteri della retribuzione da prendere a base per la
liquidazione della pensione sono stati fìssati nel senso suindicato.
2) Non è condivisibile la tesi del ricorrente, secondo la quale il «pari grado costituisce un parametro ideale o teorico e non
"fattuale"».
Ciò è smentito dalla lettera della legge che parla di pari grado in servizio, con qualifica ed anzianità pari a quelle del pensio
nando, mentre, se avesse voluto riferirsi ad una situazione teo
rica, sarebbe bastato che avesse commisurato la pensione, se
condo quanto afferma il ricorrente, agli elementi fissi della re
tribuzione che lo stesso pensionando avrebbe percepito, qualora fosse rimasto in servizio.
E non giova al resistente il mettere l'accento sull'espressione «elementi retributivi spettanti», contenuta nel 2° comma del
l'art. 24 cit., dal momento che la medesima espressione «spet tanti» è usata nel 1° comma in relazione ai lavoratori in servi
zio, che hanno ricevuto la retribuzione totale, ed è, quindi, nel
testo della legge, da considerare equivalente a quella, ipotizza
bile, «elementi retributivi percepiti». Il riferimento ad una situazione concreta «fattuale» è correla
tivo alla volontà del legislatore di tener conto, ai fini della base
di calcolo della pensione, degli elementi variabili, dimodoché quanto appena detto si correla alle considerazioni sub 1), quale risultato del criterio ermeneutico, che vuole che le norme s'in
terpretino nel loro tenore complessivo.
3) Quanto esposto dal resistente con riguardo alle difficoltà
applicative che si verificherebbero facendo riferimento ad una
situazione fattuale, cioè al pari grado del pensionando quale individuale persona, è in contrasto con la storia normativa.
L'art. 24 cit., nel suo testo originario, prevedeva che, ai fini
della liquidazione della pensione, agli elementi retributivi di cui
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
alle lett. a) e b) del cit. art. 13 si aggiungesse la media aritmeti
ca degli elementi retributivi previsti dalla lett. c) dello stesso
art. 13, operata fra tutti i pari grado del pensionando, in servi
zio presso la società dalla quale il pensionando medesimo di
pendeva, questa, poi, era calcolata sugli elementi retributivi per
cepiti dai predetti pari grado ed assoggettati a contributo nel
l'anno solare precedente quello di decorrenza della pensione (1 °
e 2°comma). Ed al 3° comma stabiliva: «Qualora nei dodici mesi prece
denti la cessazione dal servizio il pensionando sia stato assente
senza retribuzione ridotta, si assumono, per il calcolo della pen
sione, gli elementi retributivi indicati alle lett. a) e b) di cui al precedente art. 13 spettanti, per lo stesso periodo, ad un iscritto
avente qualifica, grado ed anzianità pari a quelli del pensionan
do, in servizio presso la stessa società, maggiorati della media
di cui al precedente comma».
Dunque, la norma costituente l'antecedente diretto di quella
applicabile alla controversia in esame, faceva chiaramente rife
rimento a situazioni fattuali, non essendo, ipotizzabile nel caso
una media aritmetica tra situazioni o parametri teorici.
Vero è che il legislatore, nell'emanazione delle norme in que
stione, ha implicitamente ritenuto che nelle aziende di volo esi
stono dipendenti di eguale grado, qualifica ed anzianità, e non
costituisce buon metodo interpretativo ipotizzare ed allegare,
e, del resto, non provare una diversa realtà di fatto, per dedur
ne che la legge non può aver detto ciò che pure chiaramente
stabilisce.
Inoltre, per concludere la storia normativa, non è senza signi ficato il fatto che la 1. 31 ottobre 1988 n. 480, non applicabile nel caso in esame perché entrata in vigore in un tempo di molto
successivo al collocamento in pensione del ricorrente, abbia com
pletamente innovato rispetto al sistema precedente, facendo ri
ferimento alla retribuzione percepita dal pensionando stesso nel
quinquennio precedente il collocamento in pensione, conside
rando neutri i periodi senza retribuzione o con retribuzione ri
dotta, e stabilendo che, nel verificarsi di tale ipotesi, si debbano
considerare i periodi immediatamente precedenti di durata pari a quelli neutralizzati (art. 8 della legge da ultima citata).
Il che dimostra che ad eventuali inconvenienti o difficoltà
di applicazione della precedente disciplina ha sopperito il legis latore, al quale non può sostituirsi l'interprete.
L'esaminato motivo deve, pertanto, essere accolto, con deci
sione che si uniforma all'orientamento già espresso da questa corte in controversie analoghe alla presente, con le sentenze 8
novembre 1991, n. 11927 (Foro it., Rep. 1992, voce Previdenza
sociale, n. 812) e 15 giugno 1992, n. 7325 (ibid., n. 809). Per l'effetto, deve essere cassata, in parte qua, la sentenza
impugnata, con rinvio della causa ad altro giudice equiordina
to, che si individua nel Tribunale di Velletri, il quale procederà all'accertamento dei fatti reso necessario dalla presente decisio
ne caducatoria, al fine della determinazione della base di com
puto del trattamento pensionistico del ricorrente secondo il cri
terio di cui al seguente principio di diritto: «Ai sensi dell'art. 24, 2° comma, 1. 13 luglio 1965 n. 859,
nel testo sostituito dall'art. 2 1. 30 luglio 1973 n. 484, il lavora
tore assente per malattia nei dodici mesi precedenti la cessazio
ne dal servizio ha diritto a che il trattamento pensionistico sia
calcolato sulla base degli stessi elementi retributivi di cui all'art.
13 della citata 1. n. 859 del 1965, e perciò sulla base non solo
degli elementi retributivi fissi di cui alle lett. a) e b) di tale articolo, ma anche di quelli variabili ed aleatori di cui alla lett.
c) dello stesso art. 13, determinati con riferimento ad iscritto, in servizio nello stesso periodo e presso lo stesso datore di lavo
ro, avente qualifica, grado ed anzianità pari a quelli del pensio
nando, restando escluso che il «pari grado» di cui al 2° comma
del cit. art. 24 costituisca un parametro ideale o teorico anziché
"fattuale"». (Omissis)
Il Foro Italiano — 1996.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 28 marzo
1996, n. 2842; Pres. Borruso, Est. Salme, P.M. Lo Cascio
(conci, conf.); Comune di Albisola Superiore (Aw. Bertini) c. Siccardo (Aw. Natoli). Cassa App. Genova 12 marzo 1994.
Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione — Sin
daco — Stipulazione del contratto — Delibera consiliare —
Omissione — Annullabilità relativa — Convalida — Ammis
sibilità (Cod. civ., art. 1441, 1444).
La stipulazione di un contratto da parte del sindaco, non prece duta dalla delibera del consiglio comunale, ne comporta l'an
nullabilità, rilevabile da parte dell'amministrazione, e la con
seguente possibilità di convalida. (1)
(1) I. - La corte — nell'adeguarsi al principio secondo cui i vizi del
procedimento amministrativo che precede, accompagna o segue l'esple tamento dell'attività negoziale della pubblica amministrazione incidono
semplicemente sull'efficacia del negozio (come avviene per le approva zioni ed i controlli) ovvero ne provocano la semplice annullabilità rela
tiva, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa pubblica ammi nistrazione — non si discosta da un radicato orientamento pretorio a tenore del quale i vizi degli atti della sequenza procedimentale, parallela ali 'iter di emersione della volontà negoziale del paciscente pubblico, com
portano l'inefficacia o l'annullabilità relativa del negozio a seconda che
attengano a condizioni di efficacia (c.d. «atti a rilevanza esterna», co me l'approvazione ed il visto) o a requisiti di validità (c.d. «atti a rile vanza interna», come la deliberazione di contrarre, la delega traslativa del relativo potere, l'aggiudicazione) della pattuizione. In conformità, ex ceteris, Cass. 21 febbraio 1995, n. 1885, Foro it., Mass., 254: «L'or
gano della pubblica amministrazione abilitato a manifestarne la volon
tà, che abbia concluso un negozio senza che sia stato, in tutto o in
parte, esaurito il procedimento amministrativo diretto alla formazione della volontà dell'amministrazione, manca di legittimazione a contrarre
e, quindi, del potere di assumere obbligazioni verso i terzi. Il difetto di tale presupposto determina l'annullabilità del contratto, che può es
sere fatta valere dalla pubblica amministrazione, nel cui esclusivo inte resse sono prescritte le formalità omesse»; Cass. 7 aprile 1989, n. 1682, id., Rep. 1989, voce Contratti dellap.a., n. 31: «Nei contratti di diritto
privato degli enti pubblici, l'eccesso di potere dell'organo dell'ente con rilevanza esterna, ove concluda un contratto di contenuto in tutto od in parte diverso da quello deliberato dall'organo competente, che si traduce in vizio del consenso dell'ente, importa l'annullabilità del con tratto che può essere fatta valere esclusivamente dall'ente pubblico in via di azione, ai sensi dell'art. 1441, 1° comma, c.c., ovvero di eccezio
ne, ai sensi dell'art. 1442, 4° comma, c.c. (proponibile per la prima volta in appello ex art. 345, 2° comma, c.p.c.)».
Nel trasporre siffatte coordinate ermeneutiche al caso di specie, con cernente un contratto stipulato dal sindaco, senza previa deliberazione del consiglio comunale, il Supremo collegio, si trova dinanzi all'alterna tiva tra il considerare la statuizione viziata per incompetenza relativa — con conseguente applicabilità analogica delle disposizioni in punto di convalida del contratto annullabile per vizio di incapacità ex art.
1425, 1444 c.c. — ed il ravvisare un'ipotesi di esercizio di attività nego ziale da parte di soggetto sfornito di poteri rappresentativi (falsus pro curator), con correlativa praticabilità della ratifica ai sensi dell'art. 1399 c.c. (a favore di quest'ultima opzione, v. Cass. 5 marzo 1993, n. 2681, id., 1993, I, 2082).
La corte aderisce al primo indirizzo, osservando che la percorribilità, in via analogica, della strada della rappresentanza è preclusa dall'incon
cepibilità di una duplicità soggettiva in sede di rapporti interorganici. Merita al riguardo rilevare che l'istituto civilistico della ratifica è stato tradizionalmente traslato nel tessuto amministrativo, non senza i corret tivi necessitati dalla peculiarità del concetto di immedesimazione orga nica. È infatti affermazione ricorrente, specie in ambito dottrinale, quella secondo cui, non esistendo un potere di rappresentanza in capo agli organi, ma appunto una situazione di immedesimazione organizzativa, la ratifica ad opera dell'organo competente non mira, come invece nel
l'impianto codicistico, a recuperare gli effetti della stipulazione, bensì a consacrare l'appropriazione della fattispecie medesima (v. D. Campa
naro, Principio di conservazione dell'atto amministrativo, in AA.VV., Percorsi monografici di diritto amministrativo, Napoli, 1994, 404). Più in generale, sui connotati dell'istituto della ratifica in diritto ammini
strativo, cfr., ex plurimis, L. Mazzarolli, Ratifica (dir. amm.), voce
dell' Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1991, XXVI; G. Santa
niello, Ratifica (dir. amm.), voce dell'Enciclopedia del diritto, Milano,
1987, XXXVIII, 706. II. - Sulla nuova normativa introdotta con la 1. 8 giugno 1990 n.
142 (e inapplicabile nel caso di specie), che individua nella giunta l'or
gano generale di amministrazione che compie tutti gli atti non riservati al consiglio comunale, cfr., da ultimo, con riferimento alla materia del
le liti attive e passive, Cass. 29 marzo 1996, n. 2944, Foro it., 1996,
I, 1614, con nota di richiami e osservazioni di C. M. Barone.
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