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sezione lavoro; sentenza 3 aprile 2006, n. 7752; Pres. Ianniruberto, Est. Balletti, P.M. Matera...

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sezione lavoro; sentenza 3 aprile 2006, n. 7752; Pres. Ianniruberto, Est. Balletti, P.M. Matera (concl. conf.); Soc. Cofra (Avv. Marini) c. Straniere (Avv. Caroppo). Conferma App. Bari 23 dicembre 2003 Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 10 (OTTOBRE 2006), pp. 2759/2760-2761/2762 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23202031 . Accessed: 28/06/2014 15:44 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.163 on Sat, 28 Jun 2014 15:44:25 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 3 aprile 2006, n. 7752; Pres. Ianniruberto, Est. Balletti, P.M. Matera(concl. conf.); Soc. Cofra (Avv. Marini) c. Straniere (Avv. Caroppo). Conferma App. Bari 23dicembre 2003Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 10 (OTTOBRE 2006), pp. 2759/2760-2761/2762Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23202031 .

Accessed: 28/06/2014 15:44

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2759 PARTE PRIMA 2760

3.2. - Le conclusioni ora esposte si impongono d'altro canto a

fortiori allorché — come nella fattispecie in esame — il trasfe

rimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore

non facciano parte dell'originario «pacchetto» delle condizioni

della separazione consensuale omologata, ma formino invece

oggetto di un accordo modificativo intervenuto successivamente

tra i coniugi, esaurendone in pratica i contenuti.

Per un verso, infatti, al lume della giurisprudenza di questa

corte, le modificazioni degli accordi, convenute dai coniugi suc

cessivamente all'omologazione della separazione, trovando

fondamento nel principio di autonomia contrattuale di cui al

l'art. 1322 c.c., sono valide ed efficaci anche a prescindere dal

l'intervento del giudice ex art. 710 c.p.c., ove non varchino il

limite di derogabilità consentito dall'art. 160 c.c. (Cass. 11 giu

gno 1998, n. 5829, id., Rep. 1998, voce Separazione di coniugi, n. 109; 22 gennaio 1994, n. 657, id., 1995, I, 2984; 24 febbraio 1993, n. 2270, id.. Rep. 1993, voce cit., n. 25; 22 aprile 1982, n. 2481, id.. Rep. 1982, voce cit., n. 106). Onde diviene ancor più difficile ravvisare un ostacolo alla revocabilità dell'accordo

modificativo nell'avvenuta omologazione, neppure indispensa bile ai fini dell'efficacia dell'accordo stesso.

Per altro verso, poi, risulta ancor più palese, nel caso conside

rato, l'autonomia dell'atto dispositivo rispetto ai complessivi accordi di separazione e, di conseguenza, la sua distinta impu

gnabilità con l'azione revocatoria al fine di evitare il pregiudi zio ai creditori del coniuge disponente che ad esso eventual

mente consegua. 4. - Il secondo motivo — che, per l'identità di oggetto, può

essere esaminato congiuntamente alla seconda parte del primo motivo — è anch'esso infondato.

La sussistenza della sproporzione tra le prestazioni delle par

ti, richiesta dalla disposizione di cui all'art. 67, 1° comma, n. 1, 1. fall. — in base alla quale la curatela ha proposto la domanda

di revoca — lungi dall'essere stata ravvisata dalla corte di me

rito in termini puramente assertivi, è stata affermata sulla scorta

di un'articolata analisi della fattispecie concreta, che si sottrae a

censura in questa sede, in quanto scevra da incongruenze e da

vizi logici. La corte territoriale ha soppesato infatti comparativamente,

da un lato, l'entità della prestazione del coniuge poi fallito alla

luce della consistenza oggettiva dell'immobile sul quale il di

ritto di abitazione è stato costituito e del valore di tale diritto in

rapporto alla prevedibile durata della vita del coniuge beneficia

rio dall'altro lato, il vantaggio corrispettivo conseguito dal di

sponente (esonero dell'obbligo di corrispondere un assegno mensile di lire 750.000), ponendo l'accento — ai fini della con clusiva valutazione di carenza di congruità

— sulla circostanza

che mentre tale obbligo era stato prefigurato ab origine come

temporaneo, essendo destinato a cessare, stante la sua causale, allorché la Primerano fosse venuta a disporre di una idonea re

sidenza; di contro, l'atto impugnato poneva il Maratta nella ne

cessità di affrontare a propria volta le spese per il reperimento di

altra abitazione.

5. - Il ricorso va pertanto rigettato.

Il Foro Italiano — 2006.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 3 aprile

2006, n. 7752; Pres. Ianniruberto, Est. Balletti, P.M. Ma

tera (conci, conf.); Soc. Cofra (Avv. Marini) c. Straniere

(Avv. Caroppo). Conferma App. Bari 23 dicembre 2003.

Lavoro (rapporto di) — Procedura di mobilità — Criteri di scelta dei lavoratori —

Soppressione di un reparto — Li

mitazione della scelta ai lavoratori addetti al reparto —

Invalidità dei licenziamenti — Fattispecie (Cod. civ., art. 1175, 1375; 1. 23 luglio 1991 n. 223, norme in materia di cas

sa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, at

tuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al

lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro,

art. 1, 4, 5).

Posto che la scelta datoriale dei lavoratori da licenziare può essere limitata, in applicazione di scelte tecnico-organizzative e sostitutive, ad un ambito più ristretto del complesso azien

dale, è tuttavia invalido il licenziamento irrogato ai lavorato

ri addetti al reparto che il datore intenda sopprimere i quali siano idonei ad espletare mansioni presso altri reparti. (1)

Motivi della decisione. — (Omissis). Né sotto altro versante

risulta condivisibile l'assunto della società secondo cui corretta

risultava la scelta dei lavoratori da licenziare per essere costoro

adibiti a reparti che, in ragione di esigenze tecnico-organizzati

ve, erano stati soppressi.

Questa corte ha più volte statuito che in materia di licenzia

menti collettivi, ai fini della corretta applicazione del criterio

delle esigenze tecnico-produttive dell'azienda, previsto dall'art.

5 1. n. 223 del 1991, per l'individuazione dei lavoratori da licen

ziare, la comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori de

ve essere effettuata nel rispetto del principio di buona fede e

correttezza di cui agli art. 1175 e 1375 c.c., inteso come regola di equilibrata conciliazione dei conflittuali interessi delle parti

(cfr., tra le altre, di recente, Cass. 1° settembre 2004, n. 17556,

Foro it.. Rep. 2005, voce Lavoro (rapporto), n. 1544, che nella

specie, sulla base della suddetta regola, ha confermato la deci

sione del giudice d'appello che aveva dato rilievo alla disponi bilità di alcuni dipendenti a prestare servizio anche in settori di

versi da quelli di abituale adibizione e non in prossimità del

luogo di residenza, tale da escludere per l'azienda i costi deri

vanti dalla corresponsione dell'indennità di trasferta e chilome

trica). Ed ancora i giudici di legittimità hanno avuto occasione

di precisare che, seppure nel licenziamento collettivo per ridu

zione del personale l'applicazione dei criteri di scelta dei lavo

ratori da collocare in mobilità può essere ristretta in ambito più limitato rispetto al «complesso aziendale», cui fa riferimento

l'art. 5 1. n. 223 del 1991, ciò tuttavia non può avvenire in base

(1) I. - Conformi, in identiche fattispecie. Cass. 28 giugno 2006. n.

14875. inedita, e 15 giugno 2006, n. 13783, Foro it., Mass., 1130. Sulla possibilità di limitare la selezione dei lavoratori da licenziare

ad un ambito più ristretto del complesso aziendale, purché la limitazio ne derivi dall'applicazione di esigenze tecnico-organizzative e sostitu

tive, v. Cass. 8 marzo 2006, n. 4970, ibid., Mass., 421; 22 aprile .2005, n. 8474, id.. Rep. 2005, voce Lavoro (rapporto), n. 1538, nonché i

richiami sub li della nota che correda Cass. 28 novembre 2005, n.

25087, id., 2006,1, 733. Sostiene che l'estensione all'intero complesso aziendale della scelta

dei lavoratori da licenziare risponda all'esigenza d'individuare i lavo ratori più forti sul mercato del lavoro nonché a finalità di garanzia con

tro il pericolo di discriminazioni in danno del singolo lavoratore, Cass. 24 gennaio 2002, n. 809, id., 2002,1, 691, citata in motivazione.

Sull'illegittimità del licenziamento collettivo per la mancata indivi

duazione degli «ambiti organizzativi» nei quali si siano individuati de

gli esuberi, v. Trib. Milano 22 agosto 2005, Lavoro giur., 2006, 397; 9

maggio 2005, id., 2005, 1099. II. - Da ultimo, sulla natura discriminatoria del criterio di scelta dei

lavoratori da licenziare incentrato sulla prossimità al pensionamento, v. Trib. Milano 7 gennaio 2005, Foro it., 2006,1, 2252.

III. - Sulla violazione del procedimento di collocamento in disponi bilità e dei criteri di scelta dei lavoratori pubblici, v. Cass. 23 maggio 2006. n. 12098, inedita.

IV. - Sulla necessaria contestualità delle comunicazioni ex art. 4, 9°

comma, 1. 223/91, v. Cass. 28 luglio 2005, n. 15898, id.. Rep. 2005, voce cit., n. 1532, e Riv. critica dir. lav., 2006, 237, con nota di A. Bordone.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ad una determinazione unilaterale del datore di lavoro ma ri

chiede che la predeterminazione del limitato campo di selezione

(reparto, stabilimento, ecc., e/o singole lavorazioni o settori

produttivi) sia giustificato dalle esigenze tecnico-produttive ed

organizzative che hanno dato luogo alla riduzione del personale

(cfr., in tali sensi, Cass. 24 gennaio 2002, n. 809, id., 2002, I,

691). Corollario delle considerazioni sinora esposte è il principio

che, nei casi in cui il datore di lavoro, che procede alla riduzio

ne del personale ai sensi dell'art. 24 1. n. 223 del 1991, intenda

sopprimere in applicazione del criterio tecnico-produttivo — cui

fa riferimento l'art. 5 citata 1. — un reparto della sua impresa, non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai

soli dipendenti addetti a tale reparto se detti lavoratori sono ido

nei — per acquisite esperienze e per pregresso e frequente svol

gimento della propria attività in altri reparti dell'azienda con

positivi risultati — ad occupare le posizioni lavorative di colle

ghi addetti ad altri reparti. Ed invero, in tali casi — per il crite

rio della correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375

c.c. deputato a presiedere la soluzione in forma equilibrata di

conflittuali interessi delle parti — la scelta dei lavoratori da por

re in mobilità non può essere limitata ad un solo reparto, ma de

ve riguardare un ben più esteso numero di dipendenti. E proprio tale principio ha osservato la decisione impugnata

che, come già evidenziato, ha ritenuto non legittima la scelta dei

lavoratori solo perché addetti al reparto lavorativo soppresso, trascurando così di tenere conto che gli stessi avevano, con fre

quenza ed in tempi non remoti («per prassi aziendali»), sosti

tuito colleghi addetti ad altri reparti con una indubbia e non

contestata professionalità, come era attestato sia dal fatto che

sovente si verificava tra i lavoratori dell'azienda un mutamento

di mansioni ed un trasferimento nelle diverse strutture aziendali,

sia dalla circostanza che dopo il suddetto licenziamento erano

stati assunti nuovi lavoratori chiamati a svolgere proprio le

mansioni che i licenziati in precedenza avevano svolto.

In altri termini, nella fattispecie oggetto della presente con

troversia la corte territoriale — con una motivazione sul punto

congrua ed ancora una volta corretta sul piano logico-giuridico — ha esplicitato le ragioni che l'hanno indotta a concludere per

l'illegittimità del licenziamento, evidenziando, appunto, come il

richiamo alle esigenze tecnico-produttive non valesse a giustifi care la condotta datoriale, atteso che i lavoratori destinatari

della riduzione del personale avevano una professionalità capa ce di far svolgere ad essi pure i compiti assolti da colleghi, adi

biti ad altri reparti, diversi da quello in cui essi lavoratori erano

collocati al momento del licenziamento. (Omissis)

Il Foro Italiano — 2006.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 31

marzo 2006, n. 7657; Pres. Favara, Est. D'Alonzo, P.M.

Destro (conci, conf.); Min. economia e finanze (Avv. dello

Stato Arena) c. Andretta. Dichiara inammissibile ricorso av

verso Comm. trib. reg. Veneto 17 settembre 1999.

Cassazione civile — Ricorso — Notifica — Nullità — Rinno vazione — Inosservanza del termine perentorio

— Inam

missibilità (Cod. proc. civ., art. 140, 291).

Disposto ai sensi dell'art. 291 c.p.c. l'ordine di rinnovare la

notifica del ricorso per cassazione a causa della sua nullità

(nella specie, mancato deposito dell'avviso di ricevimento

della raccomandata ex art. 140 c.p.c.), la mancata o tardiva

rinnovazione comporta l'inammissibilità del ricorso. (1)

li

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 14 luglio

2005, n. 14817; Pres. Sciarelli, Est. Foglia, P.M. De Augu

stine (conci, parz. diff.); Di Pofi (Avv. Pizzutelli) c. Inail

(Avv. Tarantino, Rossi). Cassa Trib. Frosinone 5 febbraio 1999.

Notificazione e comunicazione di atti civili — Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia — Perfezionamento (Cod.

proc. civ., art. 140).

La notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfe ziona con la spedizione della raccomandata (fatta salva per il

notificante l'osservanza di un termine eventualmente pen

dente, collegata alla consegna dell'atto all'ufficiale giudizia

rio). (2)

III

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 17 febbraio 2005, n. 3262; Pres. Vittoria, Est. Finocchiaro, P.M. Ciccolo (conci, diff.); Soc. Silvestar (Avv. Mugnai) c.

Grimaldi (Avv. D'Amato, Manzi). Cassa App. Firenze 7 feb braio 2001.

Notificazione e comunicazione di atti civili — Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia — Residenza del destinatario — Risultanze anagrafiche — Rilevanza — Limiti (Cod.

proc. civ., art. 140).

Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora

della persona destinataria della notificazione ex art. 140

c.p.c., le risultanze anagrafiche hanno un valore meramente

presuntivo e possono essere superate da una prova contraria

desumibile da qualsiasi fonte di convincimento. (3)

IV

TRIBUNALE DI GENOVA; sentenza 3 novembre 2005;

Giud. Braccialini; Oneto c. Tagliavini.

Notificazione e comunicazione di atti civili — Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia — Perfezionamento (Cod.

proc. civ., art. 140).

La notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfe

ziona decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della rac

comandata ovvero si perfeziona dalla data del ritiro del pie

go presso la casa comunale, se anteriore (fatta salva per il

notificante l'osservanza di un termine eventualmente pen

dente, collegata alla consegna dell'atto all'ufficiale giudi

ziario). (4)

(1-4) Le sentenze in epigrafe risolvono tutte problemi sorti in rela

zione ad una notificazione con il c.d. rito degli irreperibili (art. 140

c.p.c.). Nella prima fattispecie la notificazione era stata dichiarata nulla per

mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata re

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