sezione lavoro; sentenza 3 aprile 2006, n. 7752; Pres. Ianniruberto, Est. Balletti, P.M. Matera(concl. conf.); Soc. Cofra (Avv. Marini) c. Straniere (Avv. Caroppo). Conferma App. Bari 23dicembre 2003Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 10 (OTTOBRE 2006), pp. 2759/2760-2761/2762Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23202031 .
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2759 PARTE PRIMA 2760
3.2. - Le conclusioni ora esposte si impongono d'altro canto a
fortiori allorché — come nella fattispecie in esame — il trasfe
rimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore
non facciano parte dell'originario «pacchetto» delle condizioni
della separazione consensuale omologata, ma formino invece
oggetto di un accordo modificativo intervenuto successivamente
tra i coniugi, esaurendone in pratica i contenuti.
Per un verso, infatti, al lume della giurisprudenza di questa
corte, le modificazioni degli accordi, convenute dai coniugi suc
cessivamente all'omologazione della separazione, trovando
fondamento nel principio di autonomia contrattuale di cui al
l'art. 1322 c.c., sono valide ed efficaci anche a prescindere dal
l'intervento del giudice ex art. 710 c.p.c., ove non varchino il
limite di derogabilità consentito dall'art. 160 c.c. (Cass. 11 giu
gno 1998, n. 5829, id., Rep. 1998, voce Separazione di coniugi, n. 109; 22 gennaio 1994, n. 657, id., 1995, I, 2984; 24 febbraio 1993, n. 2270, id.. Rep. 1993, voce cit., n. 25; 22 aprile 1982, n. 2481, id.. Rep. 1982, voce cit., n. 106). Onde diviene ancor più difficile ravvisare un ostacolo alla revocabilità dell'accordo
modificativo nell'avvenuta omologazione, neppure indispensa bile ai fini dell'efficacia dell'accordo stesso.
Per altro verso, poi, risulta ancor più palese, nel caso conside
rato, l'autonomia dell'atto dispositivo rispetto ai complessivi accordi di separazione e, di conseguenza, la sua distinta impu
gnabilità con l'azione revocatoria al fine di evitare il pregiudi zio ai creditori del coniuge disponente che ad esso eventual
mente consegua. 4. - Il secondo motivo — che, per l'identità di oggetto, può
essere esaminato congiuntamente alla seconda parte del primo motivo — è anch'esso infondato.
La sussistenza della sproporzione tra le prestazioni delle par
ti, richiesta dalla disposizione di cui all'art. 67, 1° comma, n. 1, 1. fall. — in base alla quale la curatela ha proposto la domanda
di revoca — lungi dall'essere stata ravvisata dalla corte di me
rito in termini puramente assertivi, è stata affermata sulla scorta
di un'articolata analisi della fattispecie concreta, che si sottrae a
censura in questa sede, in quanto scevra da incongruenze e da
vizi logici. La corte territoriale ha soppesato infatti comparativamente,
da un lato, l'entità della prestazione del coniuge poi fallito alla
luce della consistenza oggettiva dell'immobile sul quale il di
ritto di abitazione è stato costituito e del valore di tale diritto in
rapporto alla prevedibile durata della vita del coniuge beneficia
rio dall'altro lato, il vantaggio corrispettivo conseguito dal di
sponente (esonero dell'obbligo di corrispondere un assegno mensile di lire 750.000), ponendo l'accento — ai fini della con clusiva valutazione di carenza di congruità
— sulla circostanza
che mentre tale obbligo era stato prefigurato ab origine come
temporaneo, essendo destinato a cessare, stante la sua causale, allorché la Primerano fosse venuta a disporre di una idonea re
sidenza; di contro, l'atto impugnato poneva il Maratta nella ne
cessità di affrontare a propria volta le spese per il reperimento di
altra abitazione.
5. - Il ricorso va pertanto rigettato.
Il Foro Italiano — 2006.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 3 aprile
2006, n. 7752; Pres. Ianniruberto, Est. Balletti, P.M. Ma
tera (conci, conf.); Soc. Cofra (Avv. Marini) c. Straniere
(Avv. Caroppo). Conferma App. Bari 23 dicembre 2003.
Lavoro (rapporto di) — Procedura di mobilità — Criteri di scelta dei lavoratori —
Soppressione di un reparto — Li
mitazione della scelta ai lavoratori addetti al reparto —
Invalidità dei licenziamenti — Fattispecie (Cod. civ., art. 1175, 1375; 1. 23 luglio 1991 n. 223, norme in materia di cas
sa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, at
tuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al
lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro,
art. 1, 4, 5).
Posto che la scelta datoriale dei lavoratori da licenziare può essere limitata, in applicazione di scelte tecnico-organizzative e sostitutive, ad un ambito più ristretto del complesso azien
dale, è tuttavia invalido il licenziamento irrogato ai lavorato
ri addetti al reparto che il datore intenda sopprimere i quali siano idonei ad espletare mansioni presso altri reparti. (1)
Motivi della decisione. — (Omissis). Né sotto altro versante
risulta condivisibile l'assunto della società secondo cui corretta
risultava la scelta dei lavoratori da licenziare per essere costoro
adibiti a reparti che, in ragione di esigenze tecnico-organizzati
ve, erano stati soppressi.
Questa corte ha più volte statuito che in materia di licenzia
menti collettivi, ai fini della corretta applicazione del criterio
delle esigenze tecnico-produttive dell'azienda, previsto dall'art.
5 1. n. 223 del 1991, per l'individuazione dei lavoratori da licen
ziare, la comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori de
ve essere effettuata nel rispetto del principio di buona fede e
correttezza di cui agli art. 1175 e 1375 c.c., inteso come regola di equilibrata conciliazione dei conflittuali interessi delle parti
(cfr., tra le altre, di recente, Cass. 1° settembre 2004, n. 17556,
Foro it.. Rep. 2005, voce Lavoro (rapporto), n. 1544, che nella
specie, sulla base della suddetta regola, ha confermato la deci
sione del giudice d'appello che aveva dato rilievo alla disponi bilità di alcuni dipendenti a prestare servizio anche in settori di
versi da quelli di abituale adibizione e non in prossimità del
luogo di residenza, tale da escludere per l'azienda i costi deri
vanti dalla corresponsione dell'indennità di trasferta e chilome
trica). Ed ancora i giudici di legittimità hanno avuto occasione
di precisare che, seppure nel licenziamento collettivo per ridu
zione del personale l'applicazione dei criteri di scelta dei lavo
ratori da collocare in mobilità può essere ristretta in ambito più limitato rispetto al «complesso aziendale», cui fa riferimento
l'art. 5 1. n. 223 del 1991, ciò tuttavia non può avvenire in base
(1) I. - Conformi, in identiche fattispecie. Cass. 28 giugno 2006. n.
14875. inedita, e 15 giugno 2006, n. 13783, Foro it., Mass., 1130. Sulla possibilità di limitare la selezione dei lavoratori da licenziare
ad un ambito più ristretto del complesso aziendale, purché la limitazio ne derivi dall'applicazione di esigenze tecnico-organizzative e sostitu
tive, v. Cass. 8 marzo 2006, n. 4970, ibid., Mass., 421; 22 aprile .2005, n. 8474, id.. Rep. 2005, voce Lavoro (rapporto), n. 1538, nonché i
richiami sub li della nota che correda Cass. 28 novembre 2005, n.
25087, id., 2006,1, 733. Sostiene che l'estensione all'intero complesso aziendale della scelta
dei lavoratori da licenziare risponda all'esigenza d'individuare i lavo ratori più forti sul mercato del lavoro nonché a finalità di garanzia con
tro il pericolo di discriminazioni in danno del singolo lavoratore, Cass. 24 gennaio 2002, n. 809, id., 2002,1, 691, citata in motivazione.
Sull'illegittimità del licenziamento collettivo per la mancata indivi
duazione degli «ambiti organizzativi» nei quali si siano individuati de
gli esuberi, v. Trib. Milano 22 agosto 2005, Lavoro giur., 2006, 397; 9
maggio 2005, id., 2005, 1099. II. - Da ultimo, sulla natura discriminatoria del criterio di scelta dei
lavoratori da licenziare incentrato sulla prossimità al pensionamento, v. Trib. Milano 7 gennaio 2005, Foro it., 2006,1, 2252.
III. - Sulla violazione del procedimento di collocamento in disponi bilità e dei criteri di scelta dei lavoratori pubblici, v. Cass. 23 maggio 2006. n. 12098, inedita.
IV. - Sulla necessaria contestualità delle comunicazioni ex art. 4, 9°
comma, 1. 223/91, v. Cass. 28 luglio 2005, n. 15898, id.. Rep. 2005, voce cit., n. 1532, e Riv. critica dir. lav., 2006, 237, con nota di A. Bordone.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
ad una determinazione unilaterale del datore di lavoro ma ri
chiede che la predeterminazione del limitato campo di selezione
(reparto, stabilimento, ecc., e/o singole lavorazioni o settori
produttivi) sia giustificato dalle esigenze tecnico-produttive ed
organizzative che hanno dato luogo alla riduzione del personale
(cfr., in tali sensi, Cass. 24 gennaio 2002, n. 809, id., 2002, I,
691). Corollario delle considerazioni sinora esposte è il principio
che, nei casi in cui il datore di lavoro, che procede alla riduzio
ne del personale ai sensi dell'art. 24 1. n. 223 del 1991, intenda
sopprimere in applicazione del criterio tecnico-produttivo — cui
fa riferimento l'art. 5 citata 1. — un reparto della sua impresa, non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai
soli dipendenti addetti a tale reparto se detti lavoratori sono ido
nei — per acquisite esperienze e per pregresso e frequente svol
gimento della propria attività in altri reparti dell'azienda con
positivi risultati — ad occupare le posizioni lavorative di colle
ghi addetti ad altri reparti. Ed invero, in tali casi — per il crite
rio della correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375
c.c. deputato a presiedere la soluzione in forma equilibrata di
conflittuali interessi delle parti — la scelta dei lavoratori da por
re in mobilità non può essere limitata ad un solo reparto, ma de
ve riguardare un ben più esteso numero di dipendenti. E proprio tale principio ha osservato la decisione impugnata
che, come già evidenziato, ha ritenuto non legittima la scelta dei
lavoratori solo perché addetti al reparto lavorativo soppresso, trascurando così di tenere conto che gli stessi avevano, con fre
quenza ed in tempi non remoti («per prassi aziendali»), sosti
tuito colleghi addetti ad altri reparti con una indubbia e non
contestata professionalità, come era attestato sia dal fatto che
sovente si verificava tra i lavoratori dell'azienda un mutamento
di mansioni ed un trasferimento nelle diverse strutture aziendali,
sia dalla circostanza che dopo il suddetto licenziamento erano
stati assunti nuovi lavoratori chiamati a svolgere proprio le
mansioni che i licenziati in precedenza avevano svolto.
In altri termini, nella fattispecie oggetto della presente con
troversia la corte territoriale — con una motivazione sul punto
congrua ed ancora una volta corretta sul piano logico-giuridico — ha esplicitato le ragioni che l'hanno indotta a concludere per
l'illegittimità del licenziamento, evidenziando, appunto, come il
richiamo alle esigenze tecnico-produttive non valesse a giustifi care la condotta datoriale, atteso che i lavoratori destinatari
della riduzione del personale avevano una professionalità capa ce di far svolgere ad essi pure i compiti assolti da colleghi, adi
biti ad altri reparti, diversi da quello in cui essi lavoratori erano
collocati al momento del licenziamento. (Omissis)
Il Foro Italiano — 2006.
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 31
marzo 2006, n. 7657; Pres. Favara, Est. D'Alonzo, P.M.
Destro (conci, conf.); Min. economia e finanze (Avv. dello
Stato Arena) c. Andretta. Dichiara inammissibile ricorso av
verso Comm. trib. reg. Veneto 17 settembre 1999.
Cassazione civile — Ricorso — Notifica — Nullità — Rinno vazione — Inosservanza del termine perentorio
— Inam
missibilità (Cod. proc. civ., art. 140, 291).
Disposto ai sensi dell'art. 291 c.p.c. l'ordine di rinnovare la
notifica del ricorso per cassazione a causa della sua nullità
(nella specie, mancato deposito dell'avviso di ricevimento
della raccomandata ex art. 140 c.p.c.), la mancata o tardiva
rinnovazione comporta l'inammissibilità del ricorso. (1)
li
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 14 luglio
2005, n. 14817; Pres. Sciarelli, Est. Foglia, P.M. De Augu
stine (conci, parz. diff.); Di Pofi (Avv. Pizzutelli) c. Inail
(Avv. Tarantino, Rossi). Cassa Trib. Frosinone 5 febbraio 1999.
Notificazione e comunicazione di atti civili — Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia — Perfezionamento (Cod.
proc. civ., art. 140).
La notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfe ziona con la spedizione della raccomandata (fatta salva per il
notificante l'osservanza di un termine eventualmente pen
dente, collegata alla consegna dell'atto all'ufficiale giudizia
rio). (2)
III
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 17 febbraio 2005, n. 3262; Pres. Vittoria, Est. Finocchiaro, P.M. Ciccolo (conci, diff.); Soc. Silvestar (Avv. Mugnai) c.
Grimaldi (Avv. D'Amato, Manzi). Cassa App. Firenze 7 feb braio 2001.
Notificazione e comunicazione di atti civili — Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia — Residenza del destinatario — Risultanze anagrafiche — Rilevanza — Limiti (Cod.
proc. civ., art. 140).
Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora
della persona destinataria della notificazione ex art. 140
c.p.c., le risultanze anagrafiche hanno un valore meramente
presuntivo e possono essere superate da una prova contraria
desumibile da qualsiasi fonte di convincimento. (3)
IV
TRIBUNALE DI GENOVA; sentenza 3 novembre 2005;
Giud. Braccialini; Oneto c. Tagliavini.
Notificazione e comunicazione di atti civili — Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia — Perfezionamento (Cod.
proc. civ., art. 140).
La notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfe
ziona decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della rac
comandata ovvero si perfeziona dalla data del ritiro del pie
go presso la casa comunale, se anteriore (fatta salva per il
notificante l'osservanza di un termine eventualmente pen
dente, collegata alla consegna dell'atto all'ufficiale giudi
ziario). (4)
(1-4) Le sentenze in epigrafe risolvono tutte problemi sorti in rela
zione ad una notificazione con il c.d. rito degli irreperibili (art. 140
c.p.c.). Nella prima fattispecie la notificazione era stata dichiarata nulla per
mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata re
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