sezione lavoro; sentenza 3 giugno 2000, n. 7435; Pres. Mileo, Est. Dell'Anno, P.M. Cinque (concl.conf.); Primicerio (Avv. Paoletti, Muggia) c. Soc. Alitalia (Avv. Boursier Niutta, De LucaTamajo). Conferma Trib. Roma 29 luglio 1997Source: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 9 (SETTEMBRE 2000), pp. 2489/2490-2493/2494Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197467 .
Accessed: 28/06/2014 09:30
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 91.213.220.176 on Sat, 28 Jun 2014 09:30:34 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
industriali tecnicamente organizzati»). Questa interpretazione —
trattandosi di fattispecie agevolativa, e, quindi, «eccezionale» — è rigorosamente fondata sul «significato proprio delle parole secondo la connessione di esse», secondo la regola posta dal
l'art. 12, 1° comma, disp. sulla legge in generale. In questa cornice si pone il problema della rilevanza — ai
fini dell'inclusione (nella) o dell'esclusione dalla fattispecie age volativa — dell'attività «professionale» necessaria per l'impiego delle macchine, ovvero, in altri termini, del rapporto,
quantitativo-qualitativo, tra lavoro umano, anche altamente spe cializzato (nella specie: medici, infermieri, tecnici di laborato
rio), ed impiego delle macchine, anche altamente sofisticate, in
relazione all'oggetto specifico dell'attività industriale considerata.
In tale prospettiva — ed esemplificando — il fatto che l'atti
vità imprenditoriale sia caratterizzata dall'intervento, anche es
senziale, di attività professionale (da intendersi, segnatamente, come svolgimento d'opera intellettuale) non è sufficiente, di per sé solo, per escludere il diritto all'agevolazione. La quale, inve
ce, deve essere negata in quelle fattispecie in cui l'attività pro fessionale rappresenta la parte assolutamente preponderante nella
combinazione dei fattori di produzione, al punto che la produ zione costituisca il risultato del preminente lavoro umano, e non
anche il frutto dell'applicazione di tale lavoro a quello delle
macchine. Reciprocamente, debbono intendersi incluse nella fat
tispecie agevolativa quelle attività industriali, in cui l'impiego delle macchine, anche se non preponderante rispetto al lavoro
umano, non sia assolutamente marginale nella combinazione dei
fattori di produzione e caratterizzi la produzione stessa.
Sicché, in conclusione — posto che l'impiego di macchinari
(«stabilimenti industriali tecnicamente organizzati») costituisce, insieme agli altri, requisito indispensabile per l'integrazione del
la fattispecie agevolativa de qua — il discrimine tra inclusione
ed esclusione rispetto alla fattispecie medesima va individuato
nel carattere «marginale» dell'impiego delle macchine, tenuto
conto della concreta attività produttiva dell'impresa considerata
e, in particolare, della concreta combinazione dei fattori di pro duzione.
È, quindi, evidente che, per giungere ad una ponderata for
mulazione di tale conclusivo giudizio, il giudice di merito deve
compiere un approfondito accertamento avente ad oggetto la
concreta e specifica attività svolta dall'impresa che reclama il
beneficio, sulla quale, com'è ovvio, grava l'onere di dimostrare
la sussistenza in concreto dei requisiti per l'integrazione della
fattispecie agevolativa. Sulla base delle considerazioni che precedono, può affermarsi
che i vizi che inficiano la decisione impugnata consistono: a) nell'aver escluso, a priori, che l'attività di un laboratorio di
analisi chimico-cliniche possa rientrare nella fattispecie agevola tiva in questione; b) nell'«astrattezza» del giudizio conclusivo, e cioè nell'affermazione apodittica della prevalenza dell'attività
«professionale» rispetto a quella «industriale», senza aver dato
previo conto della concreta struttura aziendale, della sua orga nizzazione e del suo funzionamento; c) nell'omessa considera
zione del concreto rapporto, quantitativo-qualitativo, tra lavo
ro professionale ed impiego delle macchine.
2.3. - La decisione impugnata deve essere, pertanto, annulla
ta e la relativa causa rinviata alla Commissione tributaria regio nale della Puglia, la quale — oltre ad uniformarsi ai principi dianzi affermati — provvederà anche a regolare le spese del
presente grado di giudizio.
Il Foro Italiano — 2000.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 3 giugno 2000, n. 7435; Pres. Mileo, Est. Dell'Anno, P.M. Cinque
(conci, conf.); Primicerio (Avv. Paoletti, Muggia) c. Soc.
Alitalia (Avv. Boursier Niutta, De Luca Tamajo). Confer ma Trib. Roma 29 luglio 1997.
Lavoro in materia di navigazione marittima, interna ed aerea — Pilota di aeromobile —
Raggiungimento del sessantesimo anno d'età — Diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro — Limiti (Cod. nav., art. 687, 731, 914; d.leg. 6 marzo 1948 n. 616, approvazione della convenzione internazionale per l'a
viazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, art.
1; 1. 13 maggio 1983 n. 213, modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea, art. 3; d.p.r. 18 novembre 1988 n. 566, approvazione del re
golamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aero
nautiche, ai sensi dell'art. 731 c. nav., come modificato dal
l'art. 3 1. 13 maggio 1983 n. 213, art. 9; 1. 11 maggio 1990
n. 108, disciplina dei licenziamenti individuali, art. 4; 1. 29 dicembre 1990 n. 407, disposizioni diverse per l'attuazione
della manovra di finanza pubblica 1991-1993, art. 6; d.p.r. 27 marzo 1992 n. 279, regolamento recante modificazioni al
regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni ae
ronautiche, approvato con d.p.r. 18 novembre 1988 n. 566, art. 1).
Il pilota impiegato in servizi di trasporto aereo, che abbia com
piuto i sessanta anni di età e maturato i requisiti pensionisti ci, ove opti per la prosecuzione del rapporto fino al sessanta
cinquesimo anno di età, ha diritto alla prosecuzione del rap
porto di lavoro solo nel caso in cui le mansioni corrispondenti alla qualifica possano essere legittimamente svolte (nella spe cie, è stata esclusa questa possibilità in quanto il pilota svol
geva funzioni di comandante che possono essere svolte sol
tanto fino al sessantesimo anno di età). (1)
Svolgimento del processo. — Con ricorso del 18 novembre
1993, Primicerio Fernando — premesso che aveva prestato ser vizio alle dipendenze della società Aereo trasporti italiani con
la qualifica di comandante pilota, che aveva ricevuto comunica
zione dalla stessa di risoluzione del rapporto di lavoro a far
data dal 14 agosto 1993 quando avrebbe compiuto il sessantesi
mo anno di età, che aveva risposto opponendosi al collocamen
to a riposo e dichiarando di optare per la prosecuzione del rap porto sino al sessantacinquesimo anno di età, che era stato ne
gato l'accoglimento di questa richiesta — convenne in giudizio la società avanti il Pretore di Roma, chiedendo che venisse di
chiarata la illegittimità del licenziamento e la condanna della
stessa a reintegrarlo con la stessa qualifica nel posto di lavoro
e a corrispondergli le retribuzioni maturate fino alla data della effettiva reintegra.
(1) In senso conforme, citata in motivazione, Cass. 24 luglio 1998, n. 7297, Foro it., Rep. 1998, voce Lavoro in materia di navigazione, n. 12 (per esteso, Giust. civ., 1999, I, 1457, con nota di L. Menghini, Diritto pubblico e diritto privato nel lavoro nautico: età oltre la quale perdono validità le licenze dei piloti di aereo ed età oltre la quale è
possibile il licenziamento «ad nutum») che ha precisato come le uniche mansioni che può svolgere il pilota ultrasessantenne, che abbia diritto o al quale sia stata consentita la prosecuzione del rapporto di lavoro, sono quelle di terzo pilota e di istruttore. Menghini, nella nota citata, pur adesiva alla sentenza annotata, sottolinea la maggior problematicità della soluzione accolta in relazione alla possibilità che al pilota ultrases santenne possano essere attribuite le mansioni di copilota.
Nella giurisprudenza di merito, cfr. Pret. Roma 4 luglio 1994, 6 giu gno 1994 e 28 ottobre 1993, Foro it., 1995, I, 1380, con nota di richia
mi, che hanno dato risposte contrastanti al problema oggi affrontato dalla Corte di cassazione.
Anche la giurisprudenza amministrativa non è univoca; mentre Cons.
Stato, sez. VI, 10 aprile 1997, n. 577, id., Rep. 1997, voce Navigazione aerea (ordinamento), n. 8, ha ritenuto l'illegittimità del d.p.r. 279/92 nella parte in cui consentiva che il pilota o il copilota di aeromobile avessero un'età superiore ai sessanta anni senza specificarne mansioni e responsabilità, Tar Lazio, sez. Ili, 9 febbraio 1995, n. 291, id., 1995, IH, 194, con nota di richiami, aveva ritenuto (discostandosi motivata mente dal parere del Consiglio di Stato reso in sede di ricorso straordi nario al capo dello Stato) la legittimità del regolamento perché non contrastante con i principi affermati nella convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, esplicitamente richiamati dall'art. 731 c. nav., nello stabilire i criteri cui deve uniformarsi il regolamento relativo ai casi e alle modalità di rilascio delle licenze aeronautiche.
This content downloaded from 91.213.220.176 on Sat, 28 Jun 2014 09:30:34 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
2491 PARTE PRIMA 2492
Costituitosi il contraddittorio, il pretore rigettò la domanda
con pronuncia resa il 10 maggio 1995, che, impugnata dal Pri
micerio, è stata confermata dal Tribunale di Roma con la sen
tenza indicata in epigrafe. Nel giudizio di secondo grado si co
stituì per la appellata la s.p.a. Alitalia — Linee aeree italiane
—, che aveva intanto incorporato la società convenuta.
Il tribunale ha respinto la tesi del lavoratore secondo la qua
le, per effetto delle modificazioni apportate con il d.p.r. 27 marzo
1992 n. 279 al 2° comma dell'art. 9 di quello n. 566 del 1988
in materia di elevazione del limite di età per i piloti, a questi sarebbe stato attribuito il diritto incondizionato di proseguire il rapporto di lavoro fino al raggiungimento del sessantacinque simo anno di età, e, a sostegno, ha argomentato che:
a) ai sensi dell'art. 731 c. nav. (come modificato dalla 1. n.
213 del 1983) il personale di volo deve essere dotato di apposita
licenza, attestato o abilitazione, rinviandosi, per la disciplina, a un regolamento da emanarsi con decreto del presidente della
repubblica che deve uniformarsi ai criteri stabiliti nell'allegato I della convenzione di Chicago relativa alla aviazione civile in
ternazionale stipulata il 7 dicembre 1944, approvata e resa ese
cutiva con il d.leg. 6 marzo 1948 n. 616, ratificato con la 1.
17 aprile 1956 n. 561;
b) l'allegato di cui sopra stabilisce, all'art. 2.1.10.1 — insu
scettibile, per la stessa formulazione del suo testo, esprimendo lo stesso un comando e non una semplice raccomandazione del
la deroga consentita in via generale dall'art. 38 della convenzio
ne — che gli Stati contraenti non dovranno permettere che un
pilota abilitato possa svolgere la funzione di pilota responsabile della condotta e della sicurezza dell'aeromobile durante il tem
po di volo se ha compiuto il sessantesimo anno di età;
c) per quanto disposto dal 2° comma del modificato art. 1
del decreto n. 566 del 1988, il limite massimo di età per i piloti
impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea
è fissato al sessantesimo anno di età, consentendosi la elevazio
ne al sessantacinquesimo anno nella sola ipotesi in cui il servi
zio venga svolto con più di un pilota e purché almeno uno ab
bia età inferiore ai sessanta anni;
d) la disposizione, correttamente interpretata alla luce della
citata convenzione e del parere del Consiglio di Stato del 27
ottobre 1993, induce a ritenere che non si è inteso attribuire
ai piloti il diritto a continuare a prestare, anche senza il consen
so della azienda, la loro attività fino al sessantacinquesimo an
no, essendosi invece voluto consentire alle aziende di trasporto aereo di impiegare, con il consenso di questi, piloti ultrasessan
tenni, che non siano comandanti, nella sussistenza delle condi
zioni previste;
e) la stessa letterale formulazione della disposizione dettata
dall'art. 1 sopra menzionato esclude di ritenere, come invece
sostenuto dalla difesa del lavoratore, che la sua portata sia limi
tata ai soli voli internazionali.
Della decisione viene chiesta la cassazione dal Primicerio con
ricorso sostenuto da quattro motivi.
La s.p.a. Alitalia — Linee aeree italiane — resiste con con
troricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione. — Con il primo motivo — denuncian
do violazione e falsa applicazione degli art. 6 1. 29 dicembre
1990 n. 407 e 1, 2° comma, d.leg. 30 dicembre 1992 n. 503, nonché motivazione carente e contraddittoria — il ricorrente
deduce che erroneamente il giudice di merito ha ritenuto che ai piloti non apparterrebbe un vero e proprio diritto alla prose cuzione del rapporto di lavoro fino al sessantacinquesimo anno
di età e che il loro impiego oltre il sessantesimo anno discende
rebbe dalla sola volontà discrezionale della azienda, ponendosi tale opinione in contrasto sia con le norme sopra citate che at
tribuiscono al solo lavoratore l'esercizio della facoltà di opzione per la permanenza in servizio dopo il raggiungimento del ses
santesimo anno che con le decisioni Corte cost. n. 41 del 1991
(Foro it., 1991, I, 1030) e n. 465 del 1994 (id., Rep. 1995, voce
Lavoro (rapporto), n. 1598). Con il secondo motivo — denunciando violazione e falsa ap
plicazione del d.leg. 6 marzo 1948 n. 616 e della 1. 17 aprile 1956 n. 561 attuativi della convenzione di Chicago del 7 dicem
bre 1944, dei d.p.r. 18 novembre 1988 n. 566 e 27 marzo 1992
n. 279, dell'art. 731 c. nav. e dell'art. 1 disp. sulla legge in
generale, nonché motivazione carente e contraddittoria — il ri
corrente lamenta che il tribunale, contraddittoriamente, dopo avere riconosciuto la sussistenza di un diritto dei piloti (sia pure
II Foro Italiano — 2000.
subordinato al consenso della azienda) a restare in servizio fino
al sessantacinquesimo anno di età, ha poi illogicamente affer
mato che con il raggiungimento del sessantesimo anno, la riso
luzione del rapporto di lavoro opera di diritto ai sensi dell'art.
914 c. nav. Né può attendersi la tesi sostenuta dalla società Ali
talia secondo la quale i piloti, al conseguimento dei sessantesi
mo anno, perderebbero il brevetto, consentendo invece agli stessi
il d.p.r. n. 279 del 1992, in conformità con la convenzione di
Chicago, la conduzione di aerei, per i quali sia prescritto più di un pilota, con voli internazionali di linea e non di linea sino
al sessantacinquesimo anno, dovendo in tale senso interpretarsi il disposto del 1° comma dell'art. 9 del decreto n. 566 del 1988
che stabilisce il limite di età del sessantesimo anno per i «piloti
impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea», e ciò in quanto lo stesso deve leggersi con riferimento all'annes
so 1 della convenzione disciplinante i soli voli internazionali.
D'altra parte, questo articolo espressamente prevede la possibi lità dello svolgimento della attività professionale di pilota anche
agli infrasessantacinquenni su aeromobili impiegati per lo spe
gnimento di incendi e per altri servizi che vengono svolti anche
dalla società Alitalia. Non può poi rilevare Cons. Stato, sez.
VI, 10 aprile 1997, n. 577 (id., Rep. 1997, voce Navigazione aerea (ordinamento), n. 8) dovendosi alla stessa attribuire valo
re solo tra le parti del relativo giudizio e non essendo suscettibi
le di sostituire la fonte normativa. Il ricorrente sottolinea che
in numerosi altri Stati si è elevato il limite di età per lo svolgi mento della attività di pilota.
Con il terzo motivo — denunciando violazione e falsa appli cazione degli art. 732 e 914 c. nav., motivazione carente e con
traddittoria — il ricorrente deduce che acriticamente il tribunale
ha recepito la tesi della società resistente secondo la quale il
rapporto di lavoro dei piloti professionisti si risolve di diritto
al raggiungimento del sessantesimo anno di età, non rientrando
invece tale ipotesi tra quelle tassativamente indicate nell'art. 914
c. nav., non potendo ritenersi che la stessa configuri una causa
di cancellazione dagli albi o dal registro o di ritiro della licenza, contrastando una tale conclusione con la previsione della possi bilità dell'attività in questione nello svolgimento di numerosi
servizi di linea (art. 776-787 c. nav.) e non di linea (decreto del ministro dei trasporti 18 giugno 1981), fino al sessantacin
quesimo anno, né rientrando la stessa tra quelle di cui all'art.
81 del decreto n. 566 del 1988 che danno luogo alla revoca della licenza.
Con l'ultimo motivo, il ricorrente propone, per il caso che
dovessero ritenersi infondati quelli che precedono sulla base di
una interpretazione delle norme regolanti la materia difforme
da quella dallo stesso prospettata, la questione di illegittimità costituzionale degli art. 914 c. nav., 6 1. 29 dicembre 1990 n.
407, 1 d.leg. 30 dicembre 1992 n. 503, 3 1. 15 luglio 1966 n.
604 e 4 1. 11 maggio 1990 n. 108, perché in contrasto con gli art. 3, 24, 35 e 38 Cost.
La prima ragione di censura è fondata, non potendo condivi
dersi l'affermazione del giudice di merito circa la non estensibi
lità ai piloti — e indiscriminatamente per tutti gli appartenenti a tale categoria — delle disposizioni in materia di diritto dei
lavoratori alla protrazione del rapporto di impiego fino al com
pimento del sessantacinquesimo anno di età, dovendo invece
subordinarsi la possibilità dell'ulteriore esercizio di attività di
servizio dopo il raggiungimento dei sessanta anni al discreziona
le consenso del datore di lavoro. Il suo accoglimento non può peraltro determinare la cassazione della sentenza impugnata, im
ponendosi ugualmente nella specie il rigetto del ricorso con la
sola modificazione parziale della motivazione della decisione de
nunciata.
E invero, questa corte ha già avuto modo di intervenire sulla
specifica questione, statuendo che, con riferimento allo speciale rapporto di lavoro dei piloti, ove il pilota al compimento del
sessantesimo anno non abbia ancora maturato i requisiti pen
sionistici, il suo rapporto prosegue con lo stesso regime di stabi
lità, reale od obbligatoria, in precedenza applicabile, e il datore
di lavoro è onerato di rinvenire nell'organizzazione aziendale
mansioni compatibili con la ridotta abilitazione del pilota. Ove invece il pilota ultrasessantenne abbia maturato i requisiti pen sionistici, può esercitare l'opzione (art. 6 1. n. 54 del 1982 e
6 1. n. 407 del 1990) per la prosecuzione del rapporto (con con
seguente protrazione del regime generale del licenziamento indi
viduale vigente prima del raggiungimento di tale limite di età) solo sul presupposto che le mansioni corrispondenti alla qualifi
This content downloaded from 91.213.220.176 on Sat, 28 Jun 2014 09:30:34 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
ca possano ancora essere legittimamente svolte pur dopo la ri
duzione dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di pilota per il compimento del sessantesimo anno ai sensi dell'art. 9, 2° com
ma, lett. a), d.p.r. n. 566 del 1988, come sostituito dall'art.
1, lett. a), d.p.r. n. 279 del 1992, che, dopo la sentenza di an
nullamento parziale del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 577 del
1997, va letto nel senso che — fermo restando il limite di età
di sessanta anni nel caso di attività di volo svolta con un solo
pilota a bordo — il limite è differito a sessantacinque anni uni
camente se per il servizio di trasporto aereo di linea e non di
linea sia prescritto l'impiego di più di un pilota purché il co
mandante e il copilota abbiano meno di sessanta anni. Da ciò
consegue che se le mansioni corrispondenti alla qualifica (quali
quelle di un pilota comandante) non possono più essere svolte
per mancanza di idonea abilitazione, stante la riduzione di con
tenuto di quest'ultima al momento del compimento del sessan
tesimo anno di età, il rapporto diventa liberamente rescindibile
(Cass. 24 luglio 1998, n. 7297, id., Rep. 1998, voce Lavoro
in materia di navigazione, n. 12).
Orbene, in applicazione di questo principio, dal quale il col
legio non ritiene di doversi discostare, l'impugnazione deve es
sere rigettata, e ciò in quanto la qualifica del ricorrente all'atto
del maturamento del limite del sessantesimo anno di età era
quella di comandante pilota, conseguendone che l'azienda non
avrebbe potuto mantenerlo nell'impiego con l'assegnazione di
un posto corrispondente alla qualifica dallo stesso all'epoca pos seduta.
Né possono valere, ai fini di una diversa decisione, le ragioni svolte con il secondo e il terzo motivo del ricorso per essere
le stesse destituite di pregio. Deve infatti osservarsi che, per quanto disposto dal 4° com
ma dell'art. 731 c. nav., la disciplina circa i requisiti per il con
seguimento — e per la conservazione della validità — delle li
cenze per il personale di volo è demandata al regolamento da
emanarsi, in conformità con i criteri stabiliti nell'allegato 1 «li
cenze del personale» alla convenzione relativa all'aviazione civi
le internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, con
decreto del presidente della repubblica, che provvide con quello n. 566 del 1988 il cui art. 9 fissò, tra l'altro (2° comma, lett.
a, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dall'art. 1
decreto n. 279 del 1992), il limite massimo — al di là del quale,
quindi, la licenza perdeva di validità per la sopravvenuta perdi ta dei requisiti psicofisici (art. 81 dello stesso decreto n. 566) — del sessantacinquesimo anno di età per lo svolgimento delle
attività professionali consentite dalle licenze e dagli attestati di
volo per i piloti impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea
o non di linea con aeromobili provvisti di un solo pilota o di
più di un pilota purché almeno uno di essi avesse età inferiore
ai sessanta anni.
Tale disposizione venne dichiarata illegittima e fu annullata
dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 577 del 1997 sopra
citata, emessa all'esito di giudizio instaurato dalla società Alita
lia nei confronti del presidente del consiglio dei ministri e del
ministero dei trasporti — la cui efficacia si estende a tutti i
destinatari della norma, anche se non siano stati parti, in senso
formale, del giudizio, trattandosi di pronuncia di annullamento
di atto avente natura regolamentare destinato a disciplinare una
serie indeterminata di situazioni — avendo rilevato il giudice amministrativo che, in conformità della disciplina della conven
zione internazionale 7 dicembre 1944 sull'aviazione civile, e ai
sensi delle disposizioni di recepimento contenute nei d.p.r. 4
luglio 1985 n. 461 e 18 novembre 1988 n. 566, la figura giuridi
ca del comandante di aeromobile in servizio di linea per il tra
sporto a pagamento o a noleggio è contraddistinta dall'attribu
zione in via ordinaria delle mansioni di pilota responsabile della
condotta e della sicurezza dell'aeromobile. Il copilota costitui
sce figura professionale sussidiaria, ove sia previsto un equipag
gio a condotta plurima, per la quale è prescritto il possesso
dei requisiti per l'eventuale assunzione di analoga responsabili
tà, qualora questi debba sostituirsi al comandante nelle mansio
ni di pilot in command. Per entrambe tali figure professionali
deve stabilirsi l'età massima di sessanta anni ed è illegittima
la norma regolamentare dell'art. 1, lett. a), d.p.r. 27 marzo
1992 n. 279 nella parte in cui prevede diverso limite di età per
lo svolgimento delle attività indicate dalle licenze di volo e dagli
attestati per la navigazione aerea, in difetto di impossibilità mo
li Foro Italiano — 2000.
tivata dello Stato italiano di conformare il proprio ordinamento
alla normativa internazionale.
Per effetto di tale declaratoria di annullamento, la disposizio ne sopra menzionata deve quindi leggersi nel senso del limite
massimo di età, per lo svolgimento dell'attività professionale, dei sessanta anni — oltre il quale la licenza deve intendersi pri va di validità — per il pilota comandante e per il copilota che
debba eventualmente sostituire il pilota comandante e assumer
ne le funzioni.
Né si rende possibile ritenere, in assenza di previsioni in tale
senso, che la limitazione riguardi l'impiego degli interessati sui
soli voli internazionali.
A questo proposito, è anzi da rilevarsi che, contrariamente
a quanto si sostiene dal ricorrente, la convenzione di Chicago non venne stipulata al fine di disciplinare i voli internazionali, ma a quello ben più esteso di fissare regole comuni per tutti
gli Stati contraenti nella materia della navigazione aerea. In tale
senso depongono, del resto, gli art. 687 e 731 c. nav., le cui
letterali formulazioni non consentono la restrizione proposta con
il ricorso.
Del tutto nuove, e come tali inammissibili, sono le deduzioni
che attengono all'eventuale possibilità di utilizzo dei comandan
ti piloti in attività diverse, non essendo state le stesse prospetta te né con l'atto introduttivo del giudizio né con quello di appel lo, venendo invece svolte esclusivamente con il ricorso per la
cassazione della sentenza di secondo grado.
Ma, in ogni caso, le stesse sono altresì infondate, e ciò in
quanto, anche a prescindere da questioni che potrebbero invol
gere il problema di un demansionamento, la diversa attività di
impiego presupporrebbe pur sempre il possesso, da parte del
pilota, di una valida abilitazione al volo, condizione assente nella
specie per avere perso il suo valore quella conseguita dal ricor
rente al momento stesso del raggiungimento del limite di età
con conseguente operatività del disposto dell'art. 914 c. nav.
Manifestamente infondata è infine la dedotta questione di il
legittimità costituzionale del sistema normativo sopra descritto
per la sussistenza di un contrasto con l'art. 3 Cost. — con rife
rimento al quale si sono indicate le ragioni che, ad avviso del
ricorrente, deporrebbero per un sospetto di incostituzionalità — per la asserita ingiustificatezza della disparità di trattamento
tra i piloti e gli altri lavoratori.
Intanto deve rilevarsi che non per tutti i piloti è prevista la
impossibilità di proseguire nella attività lavorativa anche oltre
il sessantesimo anno di età e fino al raggiungimento del sessan
tacinquesimo, ma esclusivamente per quelli con compiti di
comando.
Ciò premesso, deve osservarsi che — come reiteratamente af
fermato dal giudice delle leggi (per tutte, Corte cost. n. 183
del 1997, id., Rep. 1997, voce Militare, nn. 56-58) — il princi
pio di uguaglianza esprime un giudizio di relazione che impone il trattamento identico di situazioni uguali e, viceversa, il tratta
mento differenziato di situazioni fra loro non del tutto corri
spondenti.
Orbene, non pare seriamente contestabile che i requisiti ri
chiesti per l'assunzione di comando di pilotaggio di aeromobili,
con particolare riferimento alle attitudini psicofisiche del sog
getto, possano venire seriamente compromessi, a scapito della
stessa sicurezza del volo e con pregiudizio anche della pubblica
incolumità, oltre che dei trasportati, nella ipotesi del supera
mento di determinati limiti di età, conseguendone la non identi
cità delle posizioni dei lavoratori addetti a tale tipo di attività
rispetto agli altri versanti in diverse situazioni, giustificandosi così la scelta di un anticipato collocamento in quiescenza degli
stessi.
Del ricorso si impone pertanto il rigetto.
This content downloaded from 91.213.220.176 on Sat, 28 Jun 2014 09:30:34 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions