sezione lavoro; sentenza 3 marzo 1998, n. 2319; Pres. Eula, Est. Miani Canevari, P.M. Cafiero(concl. conf.); Soc. Arthur Andersen (Avv. Martuccelli, Albergo) e altri c. Inps (Avv. Bartoli,Lironcurti). Conferma Trib. Milano 30 aprile 1996Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1998), pp. 2189/2190-2191/2192Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193128 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
forme decisione n. 53 del 1971) la quale, in tema di limiti del segreto sugli atti delle inchieste amministrative conseguenti ai
sinistri ferroviari, ha tra l'altro statuito che «il diritto di difesa
attiene alla tutela processuale di situazioni soggettive di vantag
gio nella configurazione e nei limiti ad essi date dalle norme
di diritto sostanziale e da tali norme . . . riceve delimitazione».
Com'è, appunto, nel caso di specie, dove il limite della tutela
dei diritti della banca è costituito dalla posizione assunta e dalle
obbligazioni su di essa gravanti nell'ambito dello schema tipico del rapporto di cui all'art. 1839 c.c.
5. - Le considerazioni svolte univocamente inducono anche
a ravvisare la manifesta infondatezza dell'eccezione di incosti
tuzionalità delle norme applicate e come sopra interpretate, in
riferimento all'art. 24 Cost.
Come correttamente rilevato dalla corte territoriale circa i dub
bi di costituzionalità già manifestati con riguardo alle tematiche
di cui al primo motivo, l'invocato parametro costituzionale di
raffronto non garantisce affatto la preventiva determinazione
della responsabilità della parte contrattualmente inadempiente. Né — va soggiunto in relazione alle tematiche di cui al secondo
ed al terzo motivo — preclude che il giudice possa deferire il
giuramento estimatorio o suppletorio (l'equiparazione dei cui
effetti a quelli del giuramento decisorio è stata già considerata
legittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 83 del
1972, id., 1972, I, 1530) anche quando gli spazi dell'opzione a favore dell'una o dell'altra parte siano ristretti dalla posizione che ciascuna di esse abbia (legittimamente) assunto nel rapporto da cui deriva il diritto fatto valere in giudizio.
6. - In conclusione, vanno rigettati il primo motivo del ricor
so incidentale ed il ricorso principale e va dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, condizionato all'acco
glimento del terzo motivo del ricorso principale, relativo al giu ramento estimatorio.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 3 marzo
1998, n. 2319; Pres. Eula, Est. Miani Canevari, P.M. Ca
fiero (conci, conf.); Soc. Arthur Andersen (Aw. Martuc
celli, Albergo) e altri c. Inps (Aw. Bartoli, Lironcurti).
Conferma Trib. Milano 30 aprile 1996.
Previdenza e assistenza sociale — Contributi — Inquadramento
previdenziale — Natura del provvedimento (L. 9 marzo 1989
n. 88, ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, art. 49; 1. 8 agosto 1995 n. 335, riforma
del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, art. 3).
Il provvedimento amministrativo con cui l'Inps, ai sensi del
l'art. 49 l. 9 marzo 1989 n. 88, procede alla classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali, è atto
di natura provvedimentale e non meramente ricognitivo. (1)
(1) Conf., Cass. 13 giugno 1996, n. 5419, Foro it., 1996, I, 2755, con nota di richiami; 20 aprile 1995, n. 4420, id., Rep. 1995, voce
Previdenza sociale, n. 211. Per la natura non provvedimentale dei provvedimenti di modifica del
l'inquadramento del datore di lavoro, anteriormente all'entrata in vigo re dell'art. 49 1. 88/89, Cass. 13 giugno 1996, n. 5419, cit.; 13 luglio
1995, n. 7683, id., Rep. 1996, voce cit., n. 255.
Per la natura provvedimentale dei decreti di «aggregazione» con i
quali il ministro del lavoro provvede a determinare, ex art. 34 d.p.r. 797/55, l'inquadramento dei datori di lavoro ai fini previdenziali, Cass.
27 settembre 1996, n. 8549, ibid., n. 429; 29 marzo 1996, n. 2895,
ibid., n. 251; 20 aprile 1995, n. 4422, id., Rep. 1995, voce cit., n. 209.
Per l'inapplicabilità della disciplina dell'art. 49 1. 88/89 alle attività
iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima legge, Cass. 10 ot
II Foro Italiano — 1998.
Svolgimento del processo. — Con ricorso al Pretore di Mila
no le società Arthur Andersen & Co. s.a.s., Arthur Andersen
& Co. Management Consultants s.a.s., Gesam servizi ammini
strativi s.p.a, esponevano di svolgere rispettivamente attività di
organizzazione e revisione contabile di aziende ed enti, servizi
in materia di organizzazione contabile ed aziendale e consulen
za aziendale, servizi amministrativi e di organizzazione azienda
le; di essere state assegnate dall'Inps, all'inizio delle loro attivi
tà, al ramo commercio della cassa unica assegni familiari (Cuaf). In tempi diversi l'Inps aveva considerato i dirigenti delle tre
società come dirigenti di imprese industriali ai fini dell'iscrizio ne all'Inpdai (ferma restando la classificazione delle aziende nel
ramo commercio della Cuaf); le società avevano quindi pro mosso nei confronti dei due enti previdenziali un giudizio con
clusosi con sentenza definitiva che aveva accertato l'obbligo del
l'iscrizione dei suddetti dirigenti. Successivamente, con lettere datate 14 febbraio 1991, la sede
provinciale dell'Inps aveva disposto la variazione della classifi
cazione delle società dal settore commercio al settore industriale
con decorrenza da varie date; in tale comunicazione si era af
fermato che il nuovo inquadramento comportava con efficacia
retroattiva il versamento dei contributi previdenziali ed assisten
ziali relativi a tutto il personale dipendente e l'esclusione delle
società dall'applicazione sia del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia stabilito per le imprese commer ciali, sia di quello previsto per le aziende industriali manifat turiere.
Le società ricorrenti chiedevano quindi l'accertamento della
limitazione degli effetti della modifica di classificazione al pe riodo contributivo successivo alla suddetta comunicazione.
Il pretore accoglieva le domande dichiarando che la modifica
di classificazione delle ricorrenti, ai fini previdenziali ed assi stenziali gestiti dall'Inps, non aveva effetto per i periodi contri
butivi antecedenti alle comunicazioni del 14 febbraio 1991. Con sentenza del 30 aprile 1996 il Tribunale di Milano, in
riforma di tale decisione, rigettava le domande proposte dalle
tre società sulla base dei seguenti rilievi: — le comunicazioni dell'Inps del 14 febbraio 1991 non pote
vano essere riferite ad un provvedimento amministrativo discre
zionale adottato nell'ambito dei poteri di autotutela dell'ente,
rappresentando «doverosi adempimenti per quanto accertato, con efficacia di cosa giudicata, tra le parti nel precedente
giudizio»; — la possibilità del doppio inquadramento (nel settore indu
stria ai fini della previdenza dei dirigenti e nel settore commer cio ai fini previdenziali ed assistenziali di tutti gli altri dipen
tobre 1997, n. 9826, id., Mass., 991; 20 maggio 1996, n. 4638, id., Rep. 1996, voce cit., n. 245; 20 maggio 1996, n. 4637, id., 1996, I, 2756; 1° aprile 1996, n. 2974, id., Rep. 1996, voce cit., n. 248; 16 marzo 1996, n. 2202, ibid., n. 252; 24 novembre 1995, n. 12136, id.,
Rep. 1995, voce cit., n. 203; 27 febbraio 1995, n. 2240, ibid., n. 214; Trib. Pescara 16 dicembre 1994, ibid., n. 217; Cass. 16 novembre 1995, n. 11865, ibid., n. 372.
Per la legittimità dell'art. 49, 3° comma, 1. 88/89 (che fa salvi gli inquadramenti in atto al momento dell'entrata in vigore della legge stessa), Corte cost. 7 novembre 1994, n. 378, id., 1994, I, 3292, con nota di richiami.
Per l'inquadramento previdenziale di un'impresa con attività promi scua, Cass. 20 aprile 1995, n. 4421, id., 1995, I, 2879.
Per l'inquadramento previdenziale di aziende esercenti attività diver se facenti capo ad un unico imprenditore, Cass. 2 maggio 1997, n. 3773, id., Mass., 348.
In tema di inquadramento dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali occorre evidenziare l'art. 1, comma 234, e l'art. 2, com
ma 215, 1. 23 dicembre 1996 n. 662, come modificati dal d.l. 669/96, convertito in 1. 30/97 (che ha stabilito la cessazione dell'efficacia —
dal 1997 — del regime transitorio in tema di classificazione del datore di lavoro ex art. 49, 3° comma, 1. 88/89).
In dottrina, sul tema: M. De Luca, Classificazione previdenziale dei
datori di lavoro (regime transitorio): stato dell'arte dopo la manovra
finanziaria per gli anni 1997-1999j, id., 1997,1, 72; Id., «Errare huma
num est» . . .: a proposito di regime transitorio in tema di classificazio ne previdenziale dei datori di lavoro, ibid., 720; M. De Nicolò, L'in
quadramento dei datori di lavoro ai fini previdenziali nella giurispru denza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, in Giur.
it., 1996, I, 1, 415; L. Carbone, Le novità contributive nella legge (8 agosto 1995 n. 335) di riforma del sistema pensionistico, in Foro
it., 1995, I, 2881.
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2191 PARTE PRIMA 2192
denti) richiedeva una diversità delle normative di riferimento sia pure nello stesso ambito previdenziale ed assistenziale, e tale
presupposto non sussisteva perché l'Inps era comunque tenuta
a far riferimento, secondo la normativa del d.p.r. 797/55, alla
natura dell'attività aziendale secondo la regola dell'art. 2195 c.c.
Avverso questa sentenza la società Arthur Andersen s.p.a., Andersen Consulting s.a.s., Gesam servizi amministrativi s.p.a.,
propongono ricorso per cassazione con unico motivo illustrato
da memorie. L'Inps si è costituito con il deposito di procura
speciale. Motivi della decisione. — Con l'unico motivo del ricorso si
denuncia la violazione dello ius superveniens costituito dal di
sposto dell'art. 3, 8° comma, 1. 8 agosto 1995 n. 335 (riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) che sta
bilisce quanto segue: «I provvedimenti adottati d'ufficio dall'Inps di variazione della
classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente all'effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di pa
ga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazio
ne, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia
stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.
In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azien
da, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di inqua dramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale
riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effet
ti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla data
fissata dall'Inps. Le disposizioni di cui al primo e secondo pe riodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pen dano controversie non definite con sentenza passata in giudicato».
Le società ricorrenti invocano il principio, stabilito da questa
legge, di irretroattività degli effetti della modifica dell'inqua dramento ai fini previdenziali ed assistenziali, rilevando che sus
sistono, oltre al requisito della modifica disposta d'ufficio della
classificazione nel settore economico corrispondente all'attività
svolta, anche gli altri presupposti di applicabilità della norma
che attengono all'assenza di erronee dichiarazioni del datore di
lavoro ai fini della classificazione e alla pendenza di una con
troversia di merito agli effetti della suddetta modifica; si sostie
ne che la previsione della 1. n. 335 del 1985 include i provvedi menti che l'istituto è tenuto ad emettere per correggere una pre cedente classificazione non conforme al precetto legislativo.
L'assunto non può essere condiviso, alla stregua del principio enunciato da questa corte con sentenza n. 5419 del 13 giugno 1996 (.Foro it., 1996, I, 2755), secondo il quale la disposizione
sopra richiamata ha efficacia sostanzialmente interpretativa e
chiarificatrice dell'art. 49 1. 9 marzo 1989 n. 88, e non si riferi
sce — nonostante la sua prevista applicazione anche ai rapporti
per i quali pendano controversie — agli atti relativi (come nella
specie) al quadro normativo anteriore al citato art. 49 1. 88/89
(cfr. nello stesso senso Cass. 2 luglio 1997, n. 5928, id., Mass.,
582). Si deve infatti considerare che in tale contesto l'atto con cui
l'Inps modificava l'inquadramento di un datore di lavoro (con
seguentemente determinando una diversa consistenza dell'obbli
gazione contributiva) assumeva natura meramente dichiarativa, e non provvedimentale, in quanto l'istituto assicuratore deve
adeguare la sua condotta ai criteri di classificazione normativa
mente indicati, con atti, quindi, aventi natura vincolante e rico
gnitiva. Da tale premessa deriva il riconoscimento della possibi lità per l'istituto di procedere, nell'esercizio del principio di au totutela, all'annullamento del precedente inquadramento senza
necessità di particolari formalità e quindi anche con la semplice richiesta di contributi (cfr. Cass. 20 aprile 1995, n. 4422, id., Rep. 1995, voce Previdenza sociale, n. 209; 13 giugno 1996, n. 5416, id., 1996, I, 3093; 7 maggio 1997, n. 4007, non massi mata; 10 maggio 1997, n. 4100, non massimata).
Tale situazione giuridica è mutata con l'entrata in vigore del
la 1. 9 marzo 1989 n. 88, il cui art. 49 prevede specificamente che la classificazione dei datori di lavori disposta dall'istituto
ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali, configuran do così l'emanazione di un atto tipico destinato a produrre ef
fetti non limitati all'ordinamento interno dell'Inps e alla deter
II Foro Italiano — 1998.
minazione del suo credito, ma operante erga omnes nell'intero
ordinamento previdenziale ed assistenziale. La stessa norma, ri
conoscendo «comunque validi gli inquadramenti già in atto al
momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina» ha esclu
so l'applicabilità del nuovo sistema classificatorio alle attività
iniziate prima dell'entrata in vigore della legge predetta, data
l'ultrattività degli inquadramenti derivanti dalla normativa pre
vigente (giurisprudenza costante: v. oltre a Cass., sez. un., 18
maggio 1994, n. 4837, id., 1994, I, 1682, Cass. 20 maggio 1996, n. 4637, id., 1996, I, 2756; 10 ottobre 1997, n. 9826, id., Mass.,
990). Come ricorda la difesa delle società ricorrenti, le sezioni uni
te di questa corte hanno affermato che anche ai sensi dell'art.
49 1. 88/89 l'Inps procede agli inquadramenti dei datori di lavo
ro con atti meramente ricognitivi di qualità normativamente pre determinate (v. per tutte la sentenza n. 7683 del 13 luglio 1995,
id., Rep. 1996, voce cit., n. 255). Queste decisioni sono però state emanate prima dell'entrata in vigore della 1. 8 agosto 1995
n. 335, che all'8° comma dell'art. 3 detta la norma, sopra ri
portata, di natura sostanzialmente interpretatrice e chiarificatri
ce del disposto dell'art. 49 predetto; alla stregua di tale ultimo
intervento normativo si deve affermare, confermandosi l'orien
tamento espresso dalla citata decisione n. 5419 del 1996, che
la legge considera di natura prowedimentale, e quindi costituti
va di effetti giuridici, la classificazione dei datori di lavoro ope rata dall'Inps ai sensi dell'art. 49 1. 88/89. A tale conclusione
inducono non tanto, e non solo, l'uso del termine «provvedi
mento», che ricorre con diversi significati nella precedente pro duzione normativa, quanto l'esplicito richiamo al principio di
irretroattività degli atti amministrativi e soprattutto la previsio ne del potere discrezionale dell'Inps di fissare la data di effica
cia degli atti generali di inquadramento; questi elementi non
consentono di riferire gli inquadramenti disposti dall'istituto pre videnziale del regime dell'art. 49 della 1. del 1989 ad atti di
natura meramente paritetica e ricognitiva, dovendosi d'altro canto
rilevare che anche atti di natura prowedimentale possono esse
re vincolati alla sussistenza di presupposti normativamente pre determinati (giurisprudenza costante: cfr. Cass., sez. un. 5 di
cembre 1990, n. 11675, id., Rep. 1991, voce Diritti d'autore,
n. 81; 9 agosto 1991, n. 8697, ibid., voce Idrocarburi, n. 9).
Conseguentemente, si deve escludere che la norma di cui al
terzo periodo dell'8° comma dell'art. 3 1. n. 335 del 1995 ri
guardi anche i cosiddetti inquadramenti ai sensi dell'art. 33 t.u.
797/95, per i quali non era richiesta l'emanazione di formali
atti amministrativi, e che non rappresentavano una classifica
zione ai fini previdenziali. La censura, fondata esclusivamente sul richiamo di tale ius
superveniens, non merita dunque accoglimento, posto che le mo
difiche dell'inquadramento dei datori di lavoro riferibili al qua dro normativo precedente alla 1. n. 88 del 1989 non sono sog
gette, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale richiama
to, al limite di irretroattività degli atti amministrativi e alle regole relative agli atti di annullamento di ufficio di precedenti deter
minazioni.
Il ricorso deve essere quindi respinto.
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