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sezione lavoro; sentenza 3 novembre 1995, n. 11446; Pres. Mollica, Est. Vidiri, P.M. Lugaro (concl....

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sezione lavoro; sentenza 3 novembre 1995, n. 11446; Pres. Mollica, Est. Vidiri, P.M. Lugaro (concl. conf.); Inps (Avv. De Angelis, Lironcurti) c. Barabino (Avv. Caffarelli, Ghelli). Conferma Trib. Grosseto 8 febbraio 1993 Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 9 (SETTEMBRE 1996), pp. 2847/2848-2849/2850 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23191600 . Accessed: 28/06/2014 08:41 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 92.63.97.126 on Sat, 28 Jun 2014 08:41:33 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sezione lavoro; sentenza 3 novembre 1995, n. 11446; Pres. Mollica, Est. Vidiri, P.M. Lugaro (concl. conf.); Inps (Avv. De Angelis, Lironcurti) c. Barabino (Avv. Caffarelli, Ghelli).

sezione lavoro; sentenza 3 novembre 1995, n. 11446; Pres. Mollica, Est. Vidiri, P.M. Lugaro(concl. conf.); Inps (Avv. De Angelis, Lironcurti) c. Barabino (Avv. Caffarelli, Ghelli).Conferma Trib. Grosseto 8 febbraio 1993Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 9 (SETTEMBRE 1996), pp. 2847/2848-2849/2850Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191600 .

Accessed: 28/06/2014 08:41

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2847 PARTE PRIMA 2848

agli organi verificatori — nel corso di accessi debitamente auto

rizzati — prendere visione e, se del caso, acquisire atti e dati

fiscalmente rilevanti nei confronti di terze persone (non menzio

nate nel provvedimento di autorizzazione), sarebbe agevole per il contribuente infedele sottrarre alle verifiche la propria docu

mentazione fiscale, bastando a ciò il semplice accorgimento di

conservarla presso un'altra persona. Sarebbe così aperto un gros so varco all'evasione, mentre il sistema tributario è mosso pro

prio dall'esigenza contraria, diretta a potenziare gli strumenti

di accertamento, in guisa da creare i presupposti per garantire l'osservanza dei doveri tributari imposti a tutti dall'art. 53 Cost.

Nel caso di specie, come emerge dalla narrativa della decisio

ne impugnata, gli organi verificatori avevano effettuato l'acces

so nell'abitazione dei signori Palermo previa autorizzazione del

la locale procura della repubblica. La valutazione circa la sussistenza di esigenze idonee a giusti

ficare la compressione del diritto alla inviolabilità del domicilio

dei predetti era stata dunque positivamente esercitata. In questo

quadro, e alla stregua delle considerazioni dianzi svolte, l'ac

quisizione di documentazione fiscale relativa a Calogero Paler

mo, non menzionato nel provvedimento autorizzatorio, deve ri

tenersi legittima, perché rientrante negli autonomi poteri di ve

rifica spettante agli organi predetti. Il ricorso principale deve quindi essere respinto e in tale sta

tuizione rimane assorbito il ricorso incidentale, che era condi

zionato all'accoglimento del primo.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 3 novem

bre 1995, n. 11446; Pres. Mollica, Est. Vidiri, P.M. Luga

ro (conci, conf.); Inps (Avv. De Angelis, Lironcurti) c.

Barabino (Avv. Caffarelli, Ghelli). Conferma Trib. Gros

seto 8 febbraio 1993.

Previdenza e assistenza sociale — Contributi — Imprese ope ranti in territori colpiti da calamità naturali — Esonero —

Personale impiegatizio — Inclusione (D.l. 19 settembre 1987

n. 384, disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtel

lina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Ca

monica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale

colpiti dalle eccezionali avversità atomosferiche dei mesi di

luglio e agosto 1987, art. 4; 1. 19 novembre 1987 n. 470, con versione in legge, con modificazioni, del d.l. 19 settembre 1987

n. 384).

L'esonero dai contributi previdenziali, assistenziali ed infortu nistici previsto dall'art. 4, 11° comma, d.l. 19 settembre 1987 n. 384, convertito in l. 470/87, non è limitato al solo perso nale operaio delle imprese agricole, ma si estende anche a

quello impiegatizio. (1)

Svolgimento del giudizio. — Con sentenza 22 ottobre 1992 - 8 febbraio 1993, il Tribunale di Grosseto, confermando la decisione del pretore della stessa città, accoglieva la domanda

proposta nei riguardi dell'Inps da Alberto Barabino. Questi —

(1) Non constano precedenti. Sugli interventi a favore dei comuni colpiti da eccezionali avversità

atmosferiche nell'estate 1987, v. Corte cost. 13 ottobre 1988, n. 966, Foro it., 1990,1, 407, con nota di richiami, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sul presupposto che la normativa regola materia spettante alla competenza delle province autonome di Trento e Bolzano; Tar Emilia Romagna, sez. Parma, 7 febbraio 1989, n. 49, id., Rep. 1989, voce Calamità pubbliche, n. 13, in cui si afferma che per poter fruire del contributo statale di cui al l'art. 5 d.l. 384/87, convertito in 1. 470/87, l'impresa richiedente deve garantire il mantenimento dei livelli occupazionali precedenti, senza tra sferire ad altri impianti e con sostituzione dei pensionati o prepensionati.

Il Foro Italiano — 1996.

titolare di una impresa agricola in territorio del comune di Ca

stiglione della Pescaia, colpito nell'estate del 1987 da ecceziona

li avversità atmosferiche — invocando la esenzione prevista dal

l'art. 4, n. 11, d.l. 384/87, convertito con modificazioni nella

1. 470/87, aveva chiesto al pretore la condanna dell'istituto pre videnziale al rimborso dei contributi versati da esso imprendito re in riferimento al periodo 19 luglio 1987 - 31 ottobre 1988

per due impiegati agricoli. Il tribunale, nel rigettare il gravame proposto dall'Inps, os

servava che la lettera e la ratio dell'art. 4, n. 11, d.l. 384/87

non confortavano la tesi che le esenzioni dovessero essere rico

nosciute soltanto limitatamente agli operai agricoli e non anche

per gli impiegati. Precisava al riguardo il tribunale che l'inter

vento legislativo si spiegava in base all'intento di agevolare al

cune imprese operanti su una parte del territorio nazionale col

pito da eccezionali eventi alluvionali e pregiudicate sul piano della produzione. Risultava pertanto in contrasto con la razio

nalità ed equità, da supporsi presenti nell'attività legislativa, ri

tenere che le agevolazioni fossero attribuite in ragione della strut

tura operaia e non anche impiegatizia delle imprese interessate, dovendosi oltre tutto tenere conto della portata onnicomprensi va del riferimento normativo ai contributi previdenziali, assi

stenziali ed infortunistici, ed all'intera formulazione del testo

legislativo, che in nessuna parte dispensatrice di ulteriori benefi

ci, pure di natura previdenziale (nn. 12 e 14 dell'art. 4), presen tava limitazioni nel senso voluto dall'Inps.

Avverso tale sentenza l'Inps propone ricorso per cassazione

affidato ad un solo articolato motivo. Resiste con controricorso

Alberto Barabino.

Motivi della decisione. — Con l'unico motivo del ricorso l'Inps denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 4, 11° comma, d.l. 19 settembre 1987 n. 384, nel testo sostituito dalla legge di conversione 19 novembre 1987 n. 470, nonché dell'art. 12

disp. sulla legge in generale, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

In particolare, il ricorrente sostiene che il citato art. 4, confi

gurando una norma di carattere eccezionale, non può che essere

interpretata restrittivamente, anche perché le agevolazioni sca

turenti dalla norma in questione importano per lo Stato oneri

non indifferenti. Deduce ancora l'Inps che la dizione «aziende

agricole» «assuntrici di manodopera» non può che riferirsi uni

camente al personale operaio e non anche a quello impiegatizio. Fa infine presente che la tecnica usata dal legislatore con il cita to art. 4 è la medesima adoperata nei precedenti testi legislativi

riguardanti l'esonero o la dilazione dei contributi agricoli unifi cati in occasione di calamità naturali sicché deve ritenersi che lo sgravio «sia stato disposto per i contributi agricoli unificati, sia dei dipendenti operai che dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni».

Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato. Il d.p.r. 19

settembre 1987 n. 384, convertito nella 1. 19 novembre 1987 n. 470, prevede diverse provvidenze ed agevolazioni a favore di imprese danneggiate da gravi calamità naturali, al fine di

preservarne i livelli occupazionali attraverso un contenimento del costo del lavoro. In ragione di queste finalità perseguite dal

legislatore appare del tutto condivisibile l'assunto del Tribunale di Grosseto che, nella decisione impugnata, ha osservato come sia difficile immaginare che l'esenzione dagli obblighi previden ziali ed assistenziali, prevista dall'art. 4 d.l. n. 384 del 1987, possa riguardare solo il personale operaio delle imprese agricole e non anche quello impiegatizio.

Né per andare in contrario avviso vale sostenere, come ha fatto il ricorrente, che l'espressione «assuntrici di manodope ra», adoperata dalla norma in esame, in relazione alle imprese agricole, debba riferirsi per la sua portata letterale unicamente

agli operai. Ed invero, la parola «manodopera», che indica l'in sieme dei prestatori di lavoro dipendenti da una impresa, pur essendo stata adoperata in epoche passate con precipuo riferi mento al lavoro degli operai, richiedente un impegno a livello

manuale, ha assunto nell'attuale contesto normativo e sindacale un significato onnicomprensivo, divenendo sinonimo di lavora tore subordianto.

Una conferma a quanto sinora detto si riscontra in altre di

sposizioni dello stesso art. 4 d.l. n. 384 del 1987, e precisamente nei commi 12 e 14 del suddetto art. 4, che prevedono benefici a favore dei «lavoratori agricoli» senza porre distinzione alcuna nell'ambito di detti lavoratori agricoli tra impiegati ed operai.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Non può infine sottacersi che una diversa opinione, oltre a

porsi — per quanto detto — in palese contrasto con la lettera

e la ratio della 1. n. 470 del 1987, farebbe sorgere dubbi di

illegittimità costituzionale sotto un duplice versante. Da un la

to, introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra

imprese aventi alle proprie dipendenze operai agricoli ed impre se invece con personale prevalentemente impiegatizio, e, dall'al

tro, finirebbe per determinare ai danni degli impiegati un trat

tamento deteriore perché costoro, a differenza degli operai, po trebbero vedere aumentati i pericoli di licenziamento per effetto

del mancato riconoscimento di agevolazioni in materia di costo

del lavoro a favore delle imprese, loro datrici di lavoro, dan

neggiate in maniera consistente da eccezionali avversità atmo

sferiche.

La sentenza impugnata, per essere pertanto adeguatamente motivata e rispettosa del disposto dell'art. 4, 11° comma, d.l.

n. 384 del 1987, non merita le censure che le sono state mosse

in questa sede di legittimità.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 3 novem

bre 1995, n. 11445; Pres. Mollica, Est. Casciaro, P.M. Cen

nicola (conci, conf.); Gibin e altra (Avv. Cossu, Bonetto,

Poli) c. Soc. Tanodo (Aw. Contaldi, Catalano). Regola mento di competenza avverso Pret. Torino 8 luglio 1994.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Morte del

lavoratore a seguito di malattia professionale — Domanda

di risarcimento del danno morale — Competenza del giudice del lavoro — Esclusione — Fattispecie (Cod. civ., art. 2043,

2059, 2087; cod. proc. civ., art. 409).

Il pretore in funzione di giudice del lavoro non è competente a conoscere della domanda di risarcimento del danno morale

proposta dagli eredi del lavoratore, deceduto a seguito di ma

lattia professionale, nei confronti del datore di lavoro (nella

specie, gli eredi avevano convenuto dinanzi al pretore il dato

re di lavoro al fine di sentirlo condannare al risarcimento del

danno morale, del danno biologico spettante iure hereditario

e del danno da violazione dell'art. 2087 c.c.; il pretore, con

sentenza ora confermata aveva escluso la sua competenza per materia in ordine alla domanda di risarcimento del danno

morale sofferto per la morte della congiunta conseguente a

malattia professionale sul rilievo che il risarcimento dell'even

tuale danno sarebbe spettato iure proprio, talché la contro

versia non poteva comunque rientrare tra quelle previste dal

l'art. 409 c.p.c.). (1)

(1) La sentenza — resa in fattispecie di decesso del lavoratore a se

guito di malattia professionale — si inserisce nel costante orientamento

giurisprudenziale che esclude la competenza del pretore del lavoro ove

venga dedotta in giudizio dai congiunti del lavoratore deceduto a segui to di infortunio la responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro, con richiesta di condanna del danno morale, conseguente ad accerta

mento di fatto-reato ex art. 2059 c.c. da essi patito: Cass. 12 luglio

1994, n. 6544, Foro it., Rep. 1995, voce Lavoro e previdenza (contro

versie), n. 65, e Giur. it., 1995, I, 1, 866; 16 aprile 1994, n. 3647, Foro it., Rep. 1994, voce Competenza civile, n. 30, e Giur. it., 1995,

I, 1, 865; 7 aprile 1992, n. 4248, Foro it., Rep. 1992, voce cit., n.

35 (le sentenze sin qui citate sono riportate anche nella decisione in

rassegna); 20 febbraio 1987, n. 1830, id., Rep. 1987, voce Infortuni sul lavoro, n. 428. Viceversa, dall'ambito della responsabilità extracon

trattuale viene esclusa la violazione del precetto di cui all'art. 2087 c.c.;

conseguentemente, la relativa domanda (proposta dal lavoratore o an

che, come nel caso della sentenza in rassegna, dai suoi congiunti, titola

ri di pretesa fatta valere iure hereditario, in quanto derivante dal con

tratto di lavoro, e non iure proprio) viene devoluta alla cognizione del

pretore in funzione di giudice del lavoro: Cass. 20 agosto 1993, n. 8828,

id., 1994, I, 452, che specifica ulteriormente come la domanda fondata

Il Foro Italiano — 1996.

Svolgimento del processo. — Con ricorso 31 gennaio 1994

al Pretore di Torino, in funzione di giudice del lavoro, le sig. Alda Gibin e Annamaria Gibin in qualità di eredi di Montagna ni Iliana deducevano che la predetta Montagnani aveva lavora

to dal febbraio 1962 al maggio 1976 alle dipendenze della socie

tà italiana per l'amianto-Sia s.p.a. (successivamente incorporate dalla soc. Tanodo), con mansioni di operaia addetta al reparto

«carderia», ed era venuta a morte il 17 gennaio 1990 a seguito di insorte complicazioni dell'apparato respiratorio in un quadro di asbestosi già a suo tempo riconosciuta come malattia profes sionale dall'Inaìl. Chiedevano condannarsi la Tanodo, s.r.l. in

liquidazione, responsabile del decesso della Montagnani, al ri

sarcimento del danno morale, da determinarsi in lire 100.000.000

per ognuna delle ricorrenti, nonché al risarcimento del danno

biologico spettante iure hereditario, determinabile a sua volta

in lire 67.500.000, sempre per ognuna delle ricorrenti; infine

anche al risarcimento del danno da violazione dell'art. 2087 c.c., da liquidare in via equitativa.

sulla mancata adozione delle cautele ex art. 2087 c.c. dà luogo a con troversia di lavoro e non previdenziale, con conseguente applicazione dei criteri di determinazione della competenza territoriale ex art. 413

c.p.c.; 14 dicembre 1991, n. 13499, id., Rep. 1991, voce Competenza civile, n. 97, secondo cui nel caso che il lavoratore, del cui infortunio

siano stati ritenuti responsabili in sede penale e condannati in solido al risarcimento dei danni sia il datore di lavoro che altro imprenditore

operante nel cantiere, agisca nei confronti di entrambi in sede civile

per conseguire la liquidazione dei danni spetta la giudice del lavoro la cognizione della domanda, fondata sulla violazione dell'art. 2087 c.c., nei confronti del datore, ed al giudice ordinario quella, da qualificarsi ex art. 2043 c.c., nei confronti del terzo; 18 gennaio 1988, n. 337, id.,

Rep. 1988, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 61; 27 novem bre 1987, n. 8813, id.. Rep. 1987, voce Competenza civile, n. 104, rela

tiva ad ipotesi in cui gli eredi del lavoratore deceduto a seguito di infor

tunio avevano agito nei confronti sia del datore di lavoro che del co

struttore della macchina difettosa cui era addetto il congiunto: la prima azione è stata devoluta alla cognizione del giudice del lavoro in quanto riconducibile a violazione (contrattuale) dell'art. 2087 c.c., la seconda al giudice ordinario siccome fondata su responsabilità aquiliana del ter

zo; 18 agosto 1983, n. 5395, id., Rep. 1984, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 107, e Giur. it., 1984, I, 1, 946, nello stesso senso di Cass. 8828/93, cit.; 2 maggio 1981, n. 2654, Foro it., Rep. 1982, voce cit., n. 47; 22 settembre 1981, n. 5171, id., 1982, I, 733, che evi

denzia, in motivazione, come ai fini dell'individuazione del giudice com

petente assume in materia rilevanza determinante la prospettazione of ferta nell'atto introduttivo dal lavoratore: la competenza viene, cioè, ad essere determinata dal fatto che il lavoratore abbia dedotto in giudi zio, come causa petendi, «una situazione specificamente caratterizzata

dal fatto che ... il datore di lavoro ... era tenuto ad adottare tutte le cautele e gli accorgimenti opportuni ad evitare lesioni dell'integrità

personale dei lavoratori dipendenti» (ed in tal caso, venendo in gioco la violazione dell'art. 2087 c.c., sarà competente il pretore del lavoro) ovvero la violazione del generale precetto del neminem laedere, ed in

tal caso sarà competente il giudice ordinario.

Correlativamente, nei rapporti di pubblico impiego rimessi alla giuris dizione amministrativa esclusiva, la giurisprudenza ha precisato che esu

lano da suddetta giurisdizione esclusiva, per rientrare in quella dell'a.g.o., le sole controversie aventi ad oggetto responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione: Cass. 14 maggio 1987, n. 4441, id., 1988, I, 2685; 16 gennaio 1987, n. 304, ibid., 2686; si osservi, peraltro, che Cass. 8 luglio 1993, n. 7477, id., Rep. 1993, voce Impiegato dello

Stato, n. 1322 (citata anche nella motivazione della sentenza in rasse

gna), di cui risulta edita la sola massima ufficiale, sottrae alla giurisdi zione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione della domanda

degli eredi del pubblico impiegato volta al risarcimento del danno eco

nomico e morale conseguente alla morte del congiunto e fondata sulla violazione dell'art. 2087 c.c., «trattandosi di pretesa risarcitoria fatta

valere iure proprio e connessa solo occasionalmente al pregresso rap

porto di lavoro». In dottrina, Proto Pisani, Controversie individuali di lavoro, Tori

no, 1993, 34 ss.; Dalmotto, Prospettazioni alternative in tema di infor tuni sul lavoro e scelta del giudice competente (concorso di responsabi lità contrattuale ed extracontrattuale), in Giur. it., 1995, I, 1, 867, che

approfondisce in chiave critica talune problematiche già sottese alla mo

tivazione di Cass. 5171/81, cit.

Si segnala, infine, seppure non direttamente attinente alla materia

oggetto della sentenza in rassegna, Corte cost. 27 ottobre 1994, n. 372

(Foro it., 1994, I, 3297, con nota di Ponzanelli) che ha ritenuto non

fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 c.c. nella

parte in cui non consente agli eredi di soggetto deceduto immediata

mente a seguito di fatto illecito di agire iure successionis per il danno

derivante dalla lesione del diritto alla salute del loro congiunto.

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