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sezione lavoro; sentenza 30 aprile 1985, n. 2782; Pres. Afeltra, Est. Nocella, P. M. Martinelli...

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sezione lavoro; sentenza 30 aprile 1985, n. 2782; Pres. Afeltra, Est. Nocella, P. M. Martinelli (concl. conf.); I.n.p.s. (Avv. Cerritelli, Giordano) c. Moriconi (Avv. Della Lunga, Di Stefano) e altri. Conferma Trib. Ragusa 27 febbraio 1981 Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 6 (GIUGNO 1985), pp. 1631/1632-1633/1634 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23178524 . Accessed: 24/06/2014 22:47 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.106 on Tue, 24 Jun 2014 22:47:45 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 30 aprile 1985, n. 2782; Pres. Afeltra, Est. Nocella, P. M. Martinelli(concl. conf.); I.n.p.s. (Avv. Cerritelli, Giordano) c. Moriconi (Avv. Della Lunga, Di Stefano) ealtri. Conferma Trib. Ragusa 27 febbraio 1981Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 6 (GIUGNO 1985), pp. 1631/1632-1633/1634Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23178524 .

Accessed: 24/06/2014 22:47

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1631 PARTE PRIMA 1632

per mansioni astrattamente identiche, ma diversificate in relazione al nucleo produttivo nell'ambito dal quale sono esercitate, e si

esemplifica la diversità di importanza dell'agenzia in relazione ai

limiti entro i quali è dato al preposto il potere di concedere fidi: il che, nel caso in oggetto, trova riscontro sia nell'analoga osservazione fatta dal tribunale circa la discrezionalità dell'ente in riferimento al tipo di organizzazione da conferire alle proprie unità produttive, sia nell'accertamento di fatto, compiuto dallo stesso giudice di secondo grado, che nella struttura del Banco di

Napoli la differenza tra le agenzie foranee di vario grado e quelle di città si riflette sui limiti di competenza dei preposti riguardo alle operazioni bancarie.

Né viene, comunque, in concreto dedotta alcuna specifica inosservanza da parte del banco dell'obbligo di buona fede e correttezza e, correlativamente, alcun vizio, sul punto, della sentenza impugnata, la quale, anzi, malgrado la mancanza di

specifiche deduzioni anche nelle fasi di merito, ha parimenti dedicato attenzione all'argomento, escludendo qualsiasi compor tamento dell'istituto contrastante con i suindicati doveri, e po nendo in luce come non sia stato nemmeno allegato che la classificazione delle dipendenze sia stata operata dal banco allo

scopo di incidere sui rapporti di impiego con i propri dipendenti. Tale incensurabile e incensurata esclusione di qualsiasi ipotesi di scorrettezza e malafede pone definitivamente fuori giuoco la vaga censura in esame.

In conclusione, il ricorso va rigettato. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 30 aprile

1985, ti. 2782; Pres. Afeltra, Est. Nocella, P. M. Martinelli

(conci, conf.); I.n.p.s. (Avv. Cerritelli, Giordano) c. Moriconi

(Avv. Della Lunga, Di Stefano) e altri. Conferma Trib. Ra

gusa 27 febbraio 1981.

Previdenza sociale — Cassa integrazione guadagni — Prorogabilità — Sospensione dell'attività lavorativa (D.l.lgt. 9 novembre 1945 n. 788, istituzione della cassa per l'integrazione dei

guadagni degli operai dell'industria e disposizioni transitorie a

favore dei lavoratori dell'industria dell'Alta Italia, art. 1, 2; d.l.

c.p.s. 12 agosto 1947 n. 869, nuove disposizioni sulle integrazio ni salariali, art. 5; 1. 3 febbraio 1963 n. 77, disposizioni in

favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edi

lizia e affini in materia di integrazione guadagni, art. 1; 1. 6

agosto 1975 n. 427, norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e

affini, art. 1).

È ammissibile la proroga dell'integrazione salariale a dipendenti di

impresa edile che lavori ad orario pieno o ridotto e che, a settimane alternate, cessi l'attività, quando ciò sia predeterminato nella richiesta della proroga stessa. (1)

Motivi della decisione. — Con l'unico motivo si denunzia

violazione e falsa applicazione degli art. 1 e 2 d.l.lgt. 9 no

vembre 1945 n. 788, dell'art. 5, n. 1, d.'l.c.p.s. 12 agosto 1947

n. 869, dell'art. 1 1. 3 febbraio 1963 n. 77 e dell'art. 1 1. 6 agosto 1975 n. 427 (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) e si deduce l'erroneità

dell'interpretazione data dal tribunale. Premesso che nel vigente sistema previdenziale la settimana costituisce l'unità cronologica di

riferimento delle varie norme sulla durata della prestazione lavo

rativa (orario di lavoro), sulla determinazione della retribuzione, sull'ammontare dei contributi nonché sulla determinazione delle

(1) Questione nuova, come è detto nella pronuncia qui riportata nel motivare la compensazione integrale delle spese processuali. La corte fonda il decisum sul rilievo che il riferimento alla « settima na », più volte presente nella normativa della c.i.g., si limi ta a rappresentare o un parametro di determinazione quantitativa dell'integrazione (art. 10 d.l.c.p.s. 869/47); o una modalità di essa

(art. 7, 2° comma, 1. 164/75 e 2, 2° comma, 1. 427/75); o, infine, un

parametro di calcolo del contributo figurativo sulla base della retribu zione cui è riferita l'integrazione (art. 3 1. 164 e 5 1. 427). Il beneficio della cassa, quindi, per la Cassazione, deve ritenersi esteso ad ogni contrazione o sospensione dell'attività produttiva, in conformità alla ratio dell'istituto. La predeterminazione dell'alternanza nella richiesta di proroga offrirebbe poi una sufficiente garanzia dai pericoli di frode.

È da sottolineare che nella sentenza in epigrafe è pure detto, a proposito della ratio dell'integrazione salariale, che l'istituto è predi sposto a favore delle aziende e a favore dei lavoratori (cfr. la nota di richiami a Pret. Genova 22 marzo 1985, in questo fascicolo, I).

Il Foro Italiano — 1985.

prestazioni erogate dalla cassa per l'integrazione guadagni, il

sistema normativo distingue due ipotesi: a) riduzione al di sotto

delle 40 ore settimanali dell'orario di lavoro stabilito in via

contrattuale (art. 1 e 3 d.l.lgt. 9 novembre 1945 n. 788 e

successive modificazioni); b) sospensione, cioè astensione totale

del lavoratore dalle sue prestazioni protratte per l'intera settimana

(art. 5, n. 1, d.l.c.p^. 12 agosto 1947 n. 869; art. 1 1. 3 febbraio

1963 n. 77): nell'uno e nell'altro caso la mancata e la ridotta

prestazione vanno individuate rispettivamente con esclusiva atti

nenza ad un periodo di tempo coincidente con la settimana, per modo che se in tale periodo il lavoratore non ha affatto lavorato, si trova in uno stato di sospensione; se invece ha prestato la sua

attività, sia pure in misura minima, versa in uno stato di

riduzione: in altri termini, presupponendo la proroga dell'integra zione salariale l'esatta determinazione del periodo di riferimento, occorre scomporre l'intero periodo oggetto della richiesta nelle

singole settimane e verificare rispetto ad ognuna di esse quale sia

la posizione in cui versano gli operai interessati.

Il motivo è infondato. La tesi prospettata dall'istituto ricorrente

è contraddetta dai dati normativi e sistematici e dalla ratio

dell'istituto della cassa per la integrazione guadagni.

Il d.l.lgt. 9 novembre 1945 n. 788, istitutivo della cassa,

prevede all'art. 1, 1° comma, l'integrazione della retribuzione a

favore degli « operai dipendenti da imprese industriali, i quali effettuino un orario di lavoro inferiore a 40 ore settimanali »,

presupponendo come parametro di riferimento l'orario settimanale.

Lo stesso decreto detta poi norme esplicative, che tengono conto della realtà sociale (art. 1, 1° e 3° comma), per quanto

riguarda gli operai con particolari orari e con retribuzione fissa

periodica ridotta, e precisa testualmente all'art. 2 che « nel caso

in cui la riduzione dell'orario di lavoro sia effettuata su periodi infrasettimanali predeterminati, l'integrazione è dovuta entro i

limiti di cui all'art. 1, sulla base della durata media settimanale

del periodo ultrasettimanale considerato », ammettendo quindi la

possibilità della ripartizione dell'orario in periodi ultrasettimanali con l'unica condizione della sua predeterminazione. Pertanto, il

legislatore ha espressamente previsto e regolato che la riduzione dell'attività lavorativa ai fini della concessione della integrazione salariale può essere articolata con ripartizione in periodi ultraset timanali alternando a periodi di piena attività lavorativa periodi di stasi.

Il d.l.c.p.s. 12 agosto 1947 n. 869, contenente nuove disposi zioni sulle integrazioni salariali, ribadisce all'art. 2, che si riporta espressamente per intero alle norme contenute dagli art. da 1 a 7 d.l.lgt. n. 788/45, l'ammissibilità alla c.i.g. per le imprese che effettuino la riduzione dell'attività lavorativa su periodi ultrasetti manali, ma all'art. 5 prevede l'integrazione anche nel caso di sospensione dell'attività lavorativa, con la limitazione del beneficio ad un mese o tre mesi, sempreché la sospensione sia causata da eventi non imputabili all'imprenditore o agli operai, e risulti certa la riammissione entro breve periodo degli operai nell'attività dell'impresa. Si tratta della previsione di una nuova fattispecie e cioè l'ammissione all'integratone per sospensione totale dell'attivi tà lavorativa, che non esclude ma si aggiunge (come rivela la congiunzione anche) all'integrazione per riduzione dell'attività la vorativa anche su periodi ultrasettimanali, la cui validità è espressa mediante il richiamo alle disposizioni della legge, che originariamente la introdusse.

Con la 1. 3 febbraio 1963 n. 77 il legislatore ha esteso il beneficio dell'integrazione salariale a favore dei dipendenti delle aziende industriali della edilizia ed affini alle condizioni, limiti e modalità previsti nei suddetti precedenti decreti, cosi riaffermando la coesistenza delle due ipotesi di integrazione salariale per riduzione dell'attività lavorativa, anche per periodi ultrasettimana li, e per sospensione.

Infine l'art. 1 1. 6 agosto 1975 n. 427 dispone che l'integrazione salariale, prevista dall'art. 1 1. 3 febbraio 1963 n. 77 e successive modifiche, è corrisposta fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi prorogabili eccezionalmente, nei soli casi di riduzione dell'orario di lavoro per periodi trimestrali fino ad un massimo di 12 mesi. La norma, anche se limita la proroga ai soli casi di riduzione dell'orario di lavoro per periodi trimestrali, non si pone in contrasto con le linee del sistema, in cui si inserisce mediante il richiamo all'art. 1 1. 3 febbraio 1963 n. 77 e successive modifiche, che a sua volta, si riportava alla normativa del decreto del 1945, istitutivo della c.i.g. che ammetteva l'integrazione sala riale per riduzione dell'orario di lavoro per periodi ultrasetti manali.

È pertanto riscontrabile nel sistema legislativo una linea di continuità, che induce a ritenere che il legislatore non ha voluto formalisticamente limitare il beneficio dell'integrazione salariale

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

all'ipotesi di riduzione di orario lavorativo, determinato con esclusivo riferimento a ciascuna settimana del periodo di integra zione, ma adeguare piuttosto tale beneficio alla ratio dell'istituto della c.i.g. comprendendovi ogni contrazione o sospensione dell'at tività produttiva. L'istituto della c.i.g. è infatti predisposto da un lato a favore delle aziende in crisi per situazioni dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore e agli operai ovvero determinato da situazioni temporanee di mercato (art. 1 1. n. 64/75; art. 5 d.l. n. 869/47) al fine di evitare licenziamenti collettivi e, mediante la conservazione dei posti di lavoro, assicu rare la ripresa della piena attività produttiva, nel presupposto di una continuazione sia pure ridotta di tale attività, e dall'altro a favore dei lavoratori al fine di salvaguardare la loro retribuzione in tali periodi. La scomposizione del periodo di integrazione nelle

singole settimane, pretesa dall'istituto ricorrente, con conseguente esclusione del beneficio nell'ipotesi in cui, come nella specie, i lavoratori erano impiegati in gruppi alternati per periodi ultraset timanali, sarebbe contraria a tale ratio perché da una parte priverebbe di ogni sostegno l'azienda, che versando in situazione non imputabile di produttività ridotta si pone mediante un'idonea

organizzazione del lavoro nelle condizioni di una piena ripresa, e dall'altra esporrebbe i dipendenti al pericolo di essere esclusi dalla proroga per il solo fatto di una riduzione dell'orario di lavoro per un gruppo di lavoratori anziché per tutti.

La ripartizione della riduzione tra le diverse settimane del periodo d'integrazione in modo che nel corso di ciascuna settima na debba svolgersi attività lavorativa seppure ridotta non è desumibile né dall'art. 10 d.l. c.p.s. n. 869/47, che ricollegando il calcolo dell'integrazione all'orario di ciascuna settimana offre esclusivamente un parametro di determinazione quantitativa della integrazione; né dall'art. 7, 2° comma, 1. n. 164/75 e dall'art. 2, 2° comma 1. n. 427 dello stesso anno, che, fissando in una settimana, in caso di tardività nella richiesta di integrazione, la retroattività dell'autorizzazione a corrispondere l'integrazione stes sa, pongono un limite contabile all'ammissione e quindi riguarda no le modalità dell'integrazione; né, infine, dagli art. 3 1. n.

164/75 e 5 1. n. 427/75, che, riguardando il calcolo del contributo

figurativo sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione, non incidono sul computo della integrazione, che, per quanto accennato, resta ancorata, secondo la norma fondamentale dell'art. 2 d.lJgt. n. 788/45, « alla durata media settimanale dell'orario nel

periodo ultrasettimanale considerato ».

La previsione del calcolo medio settimanale nel periodo di mancato lavoro induce a ritenere — conformemente al parere espresso in argomento dal ministero del lavoro — l'ammissibilità di una alternanza di settimane di lavoro piene o ridotte e settimane di cessazione dell'attività lavorativa quando vi sia predetermina zione nella richiesta di proroga: predeterminazione, che garantisce sufficientemente dai pericoli di frode.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 20 aprile 1985, n. 2609; Pres. Santosuosso, Est. Bologna, P.M. Ter raiuolo (conci, conf.); Soc. Grosoli {Avv. Lania, Castellini) c. Prefetto di Padova (Aw. dello Stato Fiumara). Conferma Pret. Padova 13 settembre 1980.

Prezzi (disciplina dei) — Beni di largo consumo — Carni —

Blocco temporaneo dei prezzi — Disciplina interna — Contrasto con la disciplina comunitaria — Esclusione (Reg. 13 giu gno 1967 n. 121 CEE del consiglio, relativo all'organizzazio ne comune dei mercati nel settore della carne suina; reg. 27 giugno 1968 n. 805 CEE del consiglio, relativo all'organiz zazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine; d.l. 24 luglio 1973 n. 427, disciplina dei prezzi di beni di largo consumo, art. 1, 2; 1. 4 agosto 1973 n. 496, conversione in

legge, con modificazioni, del d.l. 24 luglio 1973 n. 427, art.

unico). »

Non sussiste alcun contrasto tra la disciplina comunitaria, dettata dai regolamenti CEE n. 121 del 1967 e n. 805 del 1968,

sull'organizzazione comune dei mercati e sul regime dei prezzi nel settore delle carni suine e bovine, e la disciplina interna

dettata dal d.l. 24 luglio 1973 n. 427, come convertito e

modificato dalla l. 4 agosto 1973 n. 496, che prevedeva un blocco temporaneo dei prezzi di vendita alla produzione, distri buzione e consumo dei beni indicati dalla legge, dal momento che il congelamento dei prezzi nazionali non ha prodotto

Il Foro Italiano — 1985.

alcun perturbamento dell'intero sistema del mercato comune (e va pertanto confermata la sentenza di rigetto dell'opposizione proposta da esercente l'attività di importazione ed esportazione, il commercio e la macellazione di carni, avverso provvedimento

prefettizio di applicazione di sanzione amministrativa per aver

venduto prodotti di cui al punto 1 dell'art. 2 d.l. n. 427/73 a

prezzi superiori a quelli stabiliti). (1)

Svolgimento del processo. — Con sentenza del 31 luglio 1980, notificata il 23 settembre 1980, il Pretore di Padova rigettava

l'opposizione proposta dalla s.p.a. Grosoli avverso il provvedimen to del prefetto di Padova in data 8 agosto 1979 notificato il 13

agosto 1979 (emanato ai sensi dell'art. 9 1. 3 maggio 1967 n. 317)

con il quale era stata inflitta alla medesima società la sanzione

amministrativa di lire 369.652.000 per la violazione dell'art. 1 d.l.

24 luglio 1973 n. 427, in quanto la suddetta società, esercente

l'attività di importazioni ed esportazioni di carni, il commercio

all'ingrosso di carni fresche, congelate e surgelate, la macellazione

e la lavorazione delle carni, aveva effettuato — nel periodo 24

luglio 1973/31 maggio 1974 — la vendita di prodotti (di cui al

punto 1 dell'art. 2 del suddetto d.l. n. 427/73), a prezzi superiori

a quelli stabiliti alla data del 16 luglio 1973, lucrando la somma

complessiva di lire 184.776.000; la medesima sentenza dichiarava

inammissibile l'opposizione proposta personalmente da Grosoli

Adriano, consigliere delegato della società, in quanto il provvedi

mento prefettizio riguardava esclusivamente la società, sia pure

in persona del suo rappresentante legale.

La motivazione della sentenza impugnata si articola nelle

seguenti proposizioni, interessanti il presente giudizio di cassazio

ni) Nello stesso senso v. Cass. 9 dicembre 1982, nn. 6705 e 6704,

Foro it., Rep. 1983, voce Comunità europee, nn. 316, 317.

iLa soluzione seguita dalla corte di legittimità è in sintonia con il

costante orientamento della Corte di giustizia CE sul tema della

fissazione, da parte di uno Stato membro, di limitazioni alla libera

formazione dei prezzi di alcuni beni a condizione che tale intervento

non incida negativamente sugli obiettivi e sul funzionamento dell'orga

nizzazione comune dei mercati e del relativo regime dei prezzi: per la

diffusa enunciazione di tale direttiva giurisprudenziale v. Corte giust.

17 gennaio 1980, cause riunite 95 e 96/79, id., 1981, IV, 251; 18

ottobre 1979, causa 5/79, ibid., 252, con nota di richiami sul punto;

analogo atteggiamento viene espresso in relazione al problema della

compatibilità del potere di imposizione fiscale dei singoli Stati con le

norme comunitarie che prevedono organizzazioni comuni dei mercati:

cfr., di recente, Corte giust. 26 ottobre 1983, causa 297/82, id.,

1984, IV, 202, con nota di richiami di Del Din.

Sul conflitto tra normativa comunitaria e disciplina interna dei

prezzi, in relazione al settore dei monopoli sui tabacchi, v., da ultimo,

Corte giust. CE 21 giugno 1983, causa 90/82 e 7 giugno 1983, causa

78/82, ibid., 1, con nota di richiami. In dottrina, oltre le indicazioni contenute nelle note di richiami

citate, v. Capelli, Disciplina nazionale in materia di prezzi e normati

va comunitaria, in Dir. scambi internaz., 1981, 485; Id., Prezzi imposti

dagli Stati e normativa agricola comunitaria, id., 1980, 302; Id., Interventi nazionali sui prezzi e normativa agricola comunitaria, ibid.,

431. Sempre in margine alla vicenda del blocco temporaneo dei prezzi

operato dalla 1. 496/73 vanno ricordate Cass. 15 novembre 1979, n. 5946,

Foro it., 1980, I, 1389, con nota di richiami, a cui dire un possibile contrasto tra la disciplina interna e quella comunitaria può essere

affermato solo in presenza di un effettivo perturbamento del mercato

comune a causa del provvedimento nazionale (nella specie, si trattava

del blocco del prezzo degli oli di semi); Cass. 18 luglio 1979, n. 4260,

id., Rep. 1979, voce Prezzi (disciplina dei), n. 56, che ha dichiarato

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della

norma istitutiva del blocco dei prezzi per disparità di trattamento, in

quanto « nel determinare un congelamento dei prezzi ai livelli praticati dalle singole imprese... tengono conto delle diverse situazioni di fatto

in precedenza determinate dalle libere leggi di mercato »; Cass. 4

agosto 1977, n. 3479, id., 1978, I, 132, con nota di richiami, che ha

dichiarato altresì' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del blocco dei prezzi in riferimento agli art. 3, 4, 10, 41, 42 e 53 Cost.

iPer la recente dichiarazione d'inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale relativa al contrasto tra la normativa comuni taria ed il citato provvedimento del blocco-prezzi per gli oli di oliva v. Corte cost. 22 febbraio 1985, n. 47, id., 1985, I, 933, con nota di richiami.

Sulle vicende francesi del decreto n. 76/86 del 22 settembre 1976, che bloccava i prezzi dei prodotti ad ogni stato di commercializzazio

ne, v. Cass. Francia 14 gennaio 1980 ed App. Rouen 25 marzo 1980, id., Rep. 1981, voce Comunità europee, nn. 326, 325, che hanno affermato il contrasto tra tale disciplina ed il regolamento CEE n.

804/68 sull'organizzazione del mercato lattiero-caseario in relazione al blocco dei prezzi dei prodotti d'allevamento per vitelli a base di latte (per l'opposta soluzione v., invece, App. Versailles 28 novembre 1978, ibid., n. 327).

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