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sezione lavoro; sentenza 5 giugno 1987, n. 4927; Pres. Zappulli, Est. Mollica, P.M. Di Renzo (concl....

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sezione lavoro; sentenza 5 giugno 1987, n. 4927; Pres. Zappulli, Est. Mollica, P.M. Di Renzo (concl. diff.); Soc. costruzioni edili Acilia (Avv. C.M. Barone) c. I.n.a.i.l. (Avv. Mancini, Napolitano, Lai). Cassa Trib. Roma 4 luglio 1984 Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 12 (DICEMBRE 1987), pp. 3275/3276-3277/3278 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179486 . Accessed: 28/06/2014 07:31 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 141.101.201.172 on Sat, 28 Jun 2014 07:31:37 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 5 giugno 1987, n. 4927; Pres. Zappulli, Est. Mollica, P.M. Di Renzo(concl. diff.); Soc. costruzioni edili Acilia (Avv. C.M. Barone) c. I.n.a.i.l. (Avv. Mancini,Napolitano, Lai). Cassa Trib. Roma 4 luglio 1984Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 12 (DICEMBRE 1987), pp. 3275/3276-3277/3278Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179486 .

Accessed: 28/06/2014 07:31

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3275 PARTE PRIMA 3276

to ed attuato rispetto a tale competenza. Neppure un'analoga que stione si profila rispetto al Tribunale di Napoli, giudice del meri

to in primo grado, posto che anche tale organo giudiziario era

territorialmente competente. In ordine al vero quesito prospettato, del tutto avulso dall'in

derogabilità della competenza, e cioè quello sul preteso nesso fun

zionale tra il giudice dell'accertamento tecnico preventivo e il giu dice della connessa causa di merito, questa Corte suprema condi

vide la soluzione negativa adottata dalla corte napoletana. Nei procedimenti di istruzione preventiva l'art. 693 c.p.c. di

spone che l'istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe

competente per la causa di merito. La norma, che risponde alla

preliminare esigenza di stabilire a quale giudice debba rivolgersi il soggetto che si trovi nelle condizioni di avvalersi di tale proce dimento cautelare, riguarda soltanto ciò e non pone alcun neces

sario collegamento con il conseguente giudizio di merito: di rego la questo si svolge dinanzi allo stesso giudice del procedimento di istruzione preventiva, stante la coincidenza delle rispettive com

petenze; ma allorché si abbia il concorso di più fori, come avvie

ne nelle cause relative a diritti di obbligazione, nulla vieta che

l'attore adisca per la causa di merito un giudice diverso da quello che ha ammesso l'attività di preventiva istruzione; sempreché egual mente competente, per territorio e valore.

A tale conclusione inducono: a) la mancanza di una norma

che disponga il contrario, restringendo il normale campo di scelta

riconosciuto all'attore; norma che certamente non mancherebbe, ove ricorresse la competenza funzionale assunta con il motivo

in esame; b) l'autonomia dei due procedimenti, confermata dal

l'esigenza che il giudice del merito, prima di acquisire agli atti

i verbali relativi all'istruzione preventiva, per tenere adeguato conto

del mezzo istruttorio ai fini della pronuncia richiestagli, deve va

lutare l'ammissibilità della prova che ne forma l'oggetto e decide

re su di essa. Egli, inoltre, ha facoltà di disporne la rinnovazione

(art. 698 c.p.c.); c) la possibilità — sia pure in caso di eccezionale

urgenza — che l'istruzione preventiva si svolga dinanzi al pretore del luogo in cui la prova deve essere assunta; con eventuale dero

ga, quindi, anche della competenza per valore; d) la mancanza

di qualsiasi convincente ragione per ritenere il contrario. In parti colare va considerato che l'istruzione preventiva è eseguita da un

organo giudiziario, normalmente di pari livello rispetto a quello

competente per il merito, con le garanzie del contraddittorio e

secondo le forme all'uopo stabilite. E nessun principio induce

ad escludere che un giudice possa avvalersi, nella decisione da

adottare, dell'attività istruttoria svolta, tra le stesse parti, dinanzi

ad un altro giudice della repubblica; tanto che, secondo il costan

te orientamento giurisprudenziale di questa corte regolatrice, tale

possibilità è esplicitamente ammessa.

Deve quindi concludersi che agli effetti previsti dagli art. 693

e 698 c.p.c., qualora per la causa di merito concorrono fori terri

toriali alternativi in base agli art. 18, 19 e 20 c.p.c., il procedi mento d'istruzione preventiva espletato dinanzi ad uno dei giudi ci che sarebbe competente per la causa di merito, conserva la sua efficacia anche se il successivo giudizio di merito venga in

staurato davanti a un giudice diverso, che sia del pari competente a conoscere della causa. Né osta a tale affermazione il disposto dell'art. 693, 1° comma, c.p.c., mediante il quale il legislatore ha inteso soltanto indicare a quale organo giurisdizionale vada rivolto il ricorso tendente ad atti di istruzione preventiva. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 5 giugno 1987, n. 4927; Pres. Zappulli, Est. Mollica, P.M. Di Renzo

(conci, diff.); Soc. costruzioni edili Acilia (Avv. C.M. Barone) c. I.n.a.i.l. (Aw. Mancini, Napolitano, Lai). Cassa Trib. Roma 4 luglio 1984.

Notificazione e comunicazione di atti civili — Notifica a persone

giuridiche — Rito degli irreperibili — Validità — Esclusione — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 140, 145).

Notificazione e comunicazione di atti civili — Notifica a persone

giuridiche — Impossibilità di effettuare la notifica nella sede — Attestazione — Rilevanza di altre notifiche negative — Esclu sione (Cod. proc. civ., art. 140, 145).

Il Foro Italiano — 1987.

È nulla la notificazione degli atti alle persone giuridiche col rito

degli irreperibili effettuata presso un recapito della società de

stinataria diverso dalla sede legale o effettiva (nella specie, si

è escluso che la notifica potesse essere effettuata col rito degli

irreperibili presso la residenza di una persona fisica indicata

nell'atto al solo scopo di individuare il recapito della società). (1)

L'impossibilità di consegnare l'atto nella sede legale o in quella

effettiva deve essere attestata dall'ufficiale giudiziario che ef

fettua la notifica stessa, a nulla rilevando le relate negative ri

guardanti la notifica di atti diversi al medesimo destinatario. (2)

Svolgimento del processo. — Con decreto 10 novembre 1976

il Pretore di Roma ingiungeva alla s.r.l. costruzioni edili Acilia

in persona del rappresentante con sede in Acilia c/o Poggiani A. via Angelo Zottoli n. 20 di pagare all'I.n.a.i.l. la somma di

lire 11.433.890 risultanti da scritture contabili.

Il decreto veniva notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data

14 dicembre 1976, e contro lo stesso, con atto 4 luglio 1980, la

costruzioni edili Acilia proponeva opposizione tardiva ex art. 650

c.p.c. In data 12 dicembre 1980 l'I.n.a.i.l. notificava a detta società

altro decreto ingiuntivo per l'importo di lire 15.176.350 per con

tributi evasi dal gennaio 1971 al 30 giugno 1978 contro il quale veniva proposta opposizione, con atto depositato nella cancelle

ria della Pretura di Roma in data 20 novembre 1981.

Il pretore, disposta la riunione dei due giudizi, con sentenza

16 dicembre 1981, dichiarava inammissibile la opposizione tardi

va e nulla la ingiunzione notificata dall'I.n.a.i.l. il 12 dicembre

1980. Contro la decisione proponevano appello principale la so

cietà soccombente ed appello incidentale l'I.n.a.i.l.

Con sentenza 4 luglio 1984 l'adito Tribunale di Roma riteneva

regolare la notifica del decreto ingiuntivo effettuata il 14 dicem

bre 1976 perché eseguita alla effettiva residenza della persona in

dicata nell'atto come legale rappresentante della società, ai sensi

dell'ultima parte dell'art. 145 c.p.c. La prova che la notificazione

non si era potuta eseguire alla sede dichiarata della società risul

(1-2) Con la sentenza in epigrafe la Cassazione consolida l'orientamen to secondo cui è ammissibile la notificazione col rito degli irreperibili anche nei confronti delle persone giuridiche, quando nell'atto da notifica re manchi l'indicazione della persona fisica del rappresentante legale: v. sent. 9 dicembre 1985, n. 6218, Foro it., 1986, I, 1591, con nota di ri chiami e osservazioni di Orsenigo.

La sentenza che si riporta precisa che, oltre alla mancanza della indica zione della persona fisica del rappresentante legale, la notifica deve avve nire nella sede legale o effettiva dell'ente destinatario.

Nella fattispecie in esame invece è accaduto che la notifica alla società destinataria avvenisse, anziché nella sede legale o effettiva, presso il reca

pito di una persona fisica, peraltro non rappresentante legale, né incari cata di ricevere gli atti (v. peraltro Cass. 22 giugno 1985, n. 3757, id., Rep. 1985, voce Notificazione civile, n. 34, secondo cui la notifica a per sona giuridica con sede presso studio professionale è valida se fatta a

persona addetta allo studio, perché si deve ritenere addetta anche alla sede della società stessa). Da qui l'inapplicabilità sia del rito per gli irre

peribili, sia dell'art. 145, 3° comma, c.p.c. Si ricorda che secondo la giurisprudenza la notifica presso la persona

fisica del rappresentante legale ha carattere residuale, e quindi affetta da nullità se non preceduta da una ricerca da parte dell'ufficiale giudizia rio presso la sede: v. Cass. 17 marzo 1984, n. 1856, id., Rep. 1984, voce

cit., n. 24; 28 aprile 1976, n. 1520, id., Rep. 1976, voce cit., n. 36; in senso critico, v. Andrioli, Diritto processuale civile, Jovene, Napoli, 1979, I, 515.

Sulla seconda massima non constano precedenti. La corte ha escluso che all'attestazione di irreperibilità contenuta nella

relata di notifica, da effettuarsi solo dopo diligenti ricerche, possono am mettersi equipollenti.

Tuttavia secondo Cass. 18 febbraio 1963, n. 370, Foro it., Rep. 1963, voce cit., n. 24, e 1° luglio 1960, n. 1736, id., Rep. 1960, voce cit., n. 14, l'omessa menzione nella relata di notifica delle ricerche esperite dall'ufficiale giudiziario per accertare la irreperibilità del destinatario non dà luogo a nullità, a meno che appaia certo dagli atti di causa ed offerti dalle parti che l'adozione di criteri di comune diligenza nelle ricerche avrebbe indotto l'ufficiale giudiziario a conclusione diversa sulla reperibilità.

Nel senso che per l'applicazione dell'art. 140 c.p.c. alle persone giuridi che sia necessario effettuare tutte le ricerche suggerite dalla comune dili

genza, v. Cass. 12 maggio 1979, n. 2758, id., Rep. 1979, voce cit., n.

47; 11 novembre 1986, n. 6574, id., Rep. 1986, voce cit., n. 31, sia pure in tema di notifica ex art. 143 c.p.c.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

tava dalla relata di notifica di altri atti dai quali si ricava che

nel luogo indicato la società era sconosciuta.

Contro detta sentenza la società soccombente ha proposto ri

corso per cassazione sulla base di un solo motivo cui resiste

l'I.n.a.i.l. con controricorso, illustrato con memoria.

Motivi della decisione. — Con l'unico motivo la ricorrente so

cietà denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 99,

113, 114, 115, 140, 145, 160, 645, 650 c.p.c. e la omessa o quan to meno insufficiente motivazione su punti decisivi della contro

versia, dolendosi che la notificazione del decreto ingiuntivo sia

stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. direttamente alla abita

zione del legale rappresentante di essa società senza che preventi vamente l'ufficiale giudiziario accertasse l'impossibilità di esegui re la stessa ai sensi dell'art. 145. Invero nell'atto non era indicato

il nome del legale rappresentante della società, ma il nominativo

di Poggiani Armando doveva servire per individuare il recapito della società, del tutto diverso dalla sede legale di essa. In realtà

l'ufficiale giudiziario non aveva compiuto alcuna indagine per sta

bilire la sede sociale e non aveva dato atto nella relata di notifica

dell'esito negativo della ricerca eventualmente compiuta. La impossibilità di eseguire la notifica alla sede della società

doveva essere accertata ed attestata dall'ufficiale procedente nel

l'atto e non poteva essere desunta, come aveva fatto il tribunale,

a posteriori da atti o documenti diversi formati o notificati ad

altri scopi. In ogni caso l'unico documento rilevante era la certi

ficazione sulla sede rilasciata dalla cancelleria del tribunale com

merciale competente. Il ricorso merita accoglimento. Trattandosi di notificazione a

persona giuridica, infatti, la notificazione del decreto ingiuntivo deve essere effettuata in ogni caso alla sede legale della società

ovvero alla sede effettiva di questa. Ove non venga trovata la

sede della società destinataria all'indirizzo dichiarato nell'atto co

stitutivo o risultante dai pubblici registri, devono essere eseguite tutte le ricerche, suggerite dalla comune diligenza, per individua

re la sede effettiva, e solo dopo che queste risultino infruttuose,

e dopo che ne sia stato dato atto dell'esito negativo nella relazio

ne di notifica, potrà procedersi con le modalità previste dagli art.

140 e 143 c.p.c., salvo che nell'atto da notificare siano indicate

le generalità della persona fisica che abbia la rappresentanza del

l'ente, nei confronti del quale si deve esperire il tentativo di noti

fica e solo se questo sia negativo può procedersi con il rito degli

irreperibili (cfr. decisione n. 2758/79, Foro it., Rep. 1979, voce

Notificazione civile, n. 147). Orbene, con riferimento al caso in esame, è certo che non fu

eseguita la notificazione del decreto ingiuntivo nella sede legale

della società, ritenuta, in base ad elementi estranei all'atto notifi

cando, non coincidente con quella indicata nei pubblici registri. È del pari certo che non fu fatta alcuna indagine per individua

re la sede effettiva della società, pur non risultando che detta

sede fosse in Acilia in via Angelo Zottoli 20 presso Poggiani A.

Quest'ultimo, poi, non appariva neppure incaricato dal legale

rappresentante della società a ricevere la notificazione (1° comma

dell'art. 145 c.p.c.), notificazione che, a norma dell'art. 138, avreb

be potuto essere fatta all'incaricato anche fuori della sede sociale.

D'altra parte, se era esatto che, non essendo indicata la perso na del legale rappresentante della società, poteva procedersi con

il rito degli irreperibili, ex art. 140 c.p.c., tale rito presupponeva

comunque e necessariamente la formale attestazione dell'ufficiale

giudiziario della impossibilità di consegnare l'atto alla sede socia

le o a quella effettiva della società, attestazione che in concreto

non poteva essere rilasciata perché tali adempimenti non erano

stati compiuti, sulla erronea considerazione che potessero valere,

almeno per quel che riguardava la sede legale, altre notificazioni

negative estranee al giudizio, le quali peraltro non avrebbero pre

cluso l'obbligo ulteriore della ricerca della sede effettiva.

Le rilevate inosservanze formali della notificazione ne hanno

determinato la nullità.

La sentenza va, perciò, cassata con il rinvio della causa ad

altro tribunale, designato in quello di Civitavecchia.

Il Foro Italiano — 1987.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 20 maggio

1987, n. 4607; Pres. Bologna, Est. Maltese, P.M. Lo Cascio

(conci, conf.); Scopa e Radassau (Avv. Guaiana) c. Proc. gen.

App. Venezia. Dichiara inammissibile ricorso avverso App. Ve

nezia 23 marzo 1984.

Potestà dei genitori — Decadenza — Reintegrazione — Provve

dimenti in camera di consiglio — Ricorso per cassazione —

Inammissibilità (Cost., art. Ill; cod. civ., art. 330, 332; cod.

proc. civ., art. 742 bis).

È inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. Ill Cost.,

proposto avverso il decreto della corte d'appello che, in sede

di reclamo, confermi la pronuncia con la quale il tribunale ab

bia respinto la domanda dei genitori di reintegrazione nella po testà. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 23 otto

bre 1986, n. 6220; Pres. Zucconi Galli Fonseca, Est. R. Sgroi, P.M. Caristo (conci, diff.); Scoppelliti (Avv. Morganti, De

Benedetti) c. Kemmane (Avv. Mattina, Guidetti Serra), Re

gione autonoma della Valle d'Aosta (Avv. dello Stato Palmeri

Sandulli). Dichiara inammissibile ricorso avverso App. Tori

no 20 luglio 1983.

Potestà dei genitori — Figli naturali — Esclusione dall'esercizio — Adozione — Affidamento familiare — Provvedimenti in ca

mera di consiglio — Ricorso per cassazione — Inammissibilità

(Cost., art. Ill; cod. civ., art. 317 bis; cod. proc. civ., art.

742 bis; 1. 4 maggio 1983 n. 184, disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori, art. 4).

È inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. Ill Cost.,

proposto avverso il decreto della corte d'appello che abbia di

sposto l'esclusione di entrambi i genitori naturali dall'esercizio

della potestà sul figlio minore ex art. 317 bis c.c. e l'affida mento familiare dello stesso ai sensi dell'art. 4 I. 4 maggio 1983

n. 184 (in motivazione il principio è ritenuto applicabile anche

ai provvedimenti ex art. 330, 332 e 333 c.c.). (2)

(1-2) La pronuncia delle sezioni unite interviene a comporre il contra

sto di giurisprudenza insorto, a partire dal 1980, sul problema dell'am

missibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. Ill Cost., avverso

i provvedimenti camerali concernenti la potestà dei genitori. Successiva

mente a tale pronuncia i principi in essa affermati sono stati seguiti da

Cass. 17 febbraio 1987, n. 1694 e 11 marzo 1987, n. 2528, Foro it.,

Mass., 280, 418 (decreti di affidamento provvisorio ai sensi dell'art. 19

1. 4 maggio 1983 n. 184), nonché da Cass. n. 4607/87 che si riporta. In precedenza l'inammissibilità del ricorso per cassazione era stata af

fermata da Cass. 5 dicembre 1986, n. 7216, id., Rep. 1986, voce Minore

civile, n. 4, secondo cui i provvedimenti relativi all'affidamento di fatto

di un minore non incidono su situazioni giuridicamente tutelabili; Cass.

18 settembre 1986, n. 5655, ibid., voce Adozione, n. 163, in tema di

provvedimenti relativi all'idoneità dei coniugi richiedenti l'adozione (la

peculiarità di questa decisione consiste nella circostanza che il giudice del reclamo aveva pronunciato con sentenza); Cass. 2 dicembre 1985, n. 6021, id., 1986, I, 1937, con nota di richiami. In senso contrario v.

Cass. 17 febbraio 1987, n. 1695, id., Mass., 281, la quale tuttavia aveva

ad oggetto un'ipotesi particolare di provvedimento emesso in sede di revi

sione della sentenza di divorzio concernente congiuntamente sia l'affida

mento dei figli che i rapporti patrimoniali tra coniugi, oggetto quest'ulti mo di pronunce definitive e relative a diritti soggettivi. Il contrasto è

pieno, invece, con Cass. 7 novembre 1985, n. 5408, id., 1986, I, 2251

(in tema di decadenza dalla potestà), con nota di richiami, cui adde Cass.

27 marzo 1985, n. 2151, ibid., 1938: la prima delle due decisioni è anno

tata da Di Loreto, in Giur. it., 1986, I, 1, 1025, e da Giardina, in

Nuova giur. civ., 1986, I, 327, e la seconda da Monteleone, Berri e

Mandrioli, in Giur. it., 1986, 1, 1, 265 e 610, nonché da Marino, in

Dir. famiglia, 1985, 832. Sui rapporti tra reclamabilità dei provvedimenti camerali e ricorribilità ex art. Ill Cost., v. App. Roma 24 giugno 1986,

Foro it., 1987, I, 930, con nota di richiami.

Si sottolinea che tra i precedenti citati in motivazione l'unico specifico in tema di provvedimenti di esclusione della potestà dei genitori naturali

è rappresentato da Cass. 15 aprile 1961, n. 826, id., 1961, I, 730, mentre

in tema di affidamento familiare Cass. 17 ottobre 1980, n. 5594, id.,

1981, I, 69, con nota di Salme, ritenne ammissibile il ricorso per cassa

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