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sezione lavoro; sentenza 6 marzo 2004, n. 4636; Pres. Sciarelli, Est. Curcuruto, P.M. Finocchi...

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sezione lavoro; sentenza 6 marzo 2004, n. 4636; Pres. Sciarelli, Est. Curcuruto, P.M. Finocchi Ghersi (concl. diff.); Balboni e altri (Avv. Agostini) c. Inps (Avv. Fabiani, Spadafora, Picciotto). Conferma Trib. Modena 26 maggio 2000 Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 4 (APRILE 2004), pp. 1057/1058-1059/1060 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199129 . Accessed: 25/06/2014 08:52 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 194.29.185.25 on Wed, 25 Jun 2014 08:52:36 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 6 marzo 2004, n. 4636; Pres. Sciarelli, Est. Curcuruto, P.M. FinocchiGhersi (concl. diff.); Balboni e altri (Avv. Agostini) c. Inps (Avv. Fabiani, Spadafora, Picciotto).Conferma Trib. Modena 26 maggio 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 4 (APRILE 2004), pp. 1057/1058-1059/1060Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199129 .

Accessed: 25/06/2014 08:52

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

chiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali

nelle ipotesi previste dall'art. 251, 1° comma, c.c. e dalla con

nessa ammissibilità delle relative indagini —

accoglimento che

non coinvolge il parallelo divieto di riconoscimento nelle mede

sime ipotesi — deriva, come conseguenza della presente deci

sione, che l'art. 269, 1° comma, c.c., deve essere interpretato (secondo la sua formulazione letterale) nel senso che la pater nità e la maternità naturali possono essere dichiarate nelle ipote si in cui il riconoscimento è ammesso, ma non nel senso reci

proco: cioè anche che il riconoscimento sia effettuabile in tutte

le ipotesi in cui vi possa essere la dichiarazione giudiziale. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti

mità costituzionale dell'art. 278, 1° comma, c.c., nella parte in

cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della

maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma

dell'art. 251, 1° comma, c.c., il riconoscimento dei figli ince

stuosi è vietato.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 6 marzo

2004, n. 4636; Pres. Sciarelli, Est. Curcuruto, P.M. Finoc

chi Ghersi (conci, diff.); Balboni e altri (Avv. Agostini) c. Inps (Avv. Fabiani, Spadafora, Picciotto). Conferma Trib.

Modena 26 maggio 2000.

CORTE DI CASSAZIONE; ^r\r\ a r» o

Previdenza e assistenza sociale — Indennità di disoccupa zione — Riliquidazione — Termine di decadenza (D.p.r. 30 aprile 1970 n. 639, attuazione delle deleghe conferite al go verno con gli art. 27 e 29 1. 30 aprile 1969 n. 153, concernente

revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia

di sicurezza sociale, art. 47; d.l. 29 marzo 1991 n. 103, dispo sizioni urgenti in materia previdenziale, art. 6; 1. 1° giugno 1991 n. 166, conversione in legge, con modificazioni, del d.l.

29 marzo 1991 n. 103).

Il termine di decadenza sostanziale fissato dall'art. 47, 3°

comma, d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639 (come interpretato dal

l'art. 6 d.l. 103/91, convertito in l. 166/91) è applicabile al

l'azione giudiziaria finalizzata ad ottenere la riliquidazione dell'indennità di disoccupazione ordinaria in base alla sen

tenza n. 497 del 1988 della Corte costituzionale. (1)

Svolgimento del processo. — Irma Balboni e gli altri consorti

indicati in epigrafe, con separati ricorsi al Pretore di Modena,

poi riuniti, chiesero, a seguito della sentenza della Corte costitu

zionale n. 497 del 27 aprile 1988 (Foro it., 1989,1, 3013), il ri conoscimento del diritto all'adeguamento secondo gli indici Istat dell'indennità di disoccupazione ordinaria percepita negli anni dal 1982 al 1988 per le giornate da ciascuno di essi indica

te.

( 1 ) La sentenza in epigrafe alimenta ulteriormente il contrasto giuris prudenziale che aveva trovato composizione, ma in senso contrario, con sez. un. 18 luglio J996, n. 6491, Foro it., 1997,1, 198, con nota di S.L.

Gentile, cui si è uniformata la sezione lavoro nelle sent. 23 settembre

1998, n. 9543, id.. Rep. 1999, voce Previdenza sociale, n. 384; 13 feb braio 1997, n. 1316. ibid., n. 386; 14 gennaio 1997, n. 334, id., Rep. 1997, voce cit., n. 618, e 18 gennaio 1997, n. 529, id., 1997, I, 1059, con nota di richiami.

In senso conforme alla decisione riportata, v. Cass. 10 settembre

1997, n. 8871, id., Rep. 1998, voce cit., n. 706; 16 settembre 1997, n.

9210, ibid., n. 704; 9 giugno 1997, n. 5160, ibid., n. 705; 4 aprile 1997, n. 2959, id., Rep. 1997, voce cit., n. 411, e 13 novembre 1996, n. 9965, id., 1997,1, 1060, con nota di richiami.

Corte cost. 27 aprile 1988, n. 497 è riportata id., 1989, I, 3013, con nota di richiami.

Per riferimenti sull'indennità di disoccupazione, da ultimo, cfr. Cass. 19 gennaio 2004, n. 761, in questo fascicolo, I, 1079, con nota di ri chiami.

Il Foro Italiano — 2004.

L'istituto resistendo in giudizio eccepì la decadenza ex art. 47

d.p.r. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 4 d.l. n. 384 del 1992, convertito nella 1. n. 438 del 1992.

Il pretore accolse le domande limitatamente alle indennità

percepite nel 1988 mentre per gli anni anteriori ritenne fondata

l'eccezione dell'istituto, osservando che nessuno dei ricorrenti

aveva proposto tempestivo ricorso amministrativo dal momento

dell'insorgenza del diritto.

L'appello dei ricorrenti, contrastato dall'Inps, è stato rigettato dal Tribunale di Modena, con la seguente motivazione.

Secondo i ricorrenti il pretore sarebbe incorso in errore rite

nendo che il termine di decadenza abbia iniziato a decorrere non

dalla data del ricorso amministrativo o, al limite, della domanda

ma addirittura dalla data, anteriore, della maturazione del diritto

alla prestazione previdenziale. Ma tale tesi è infondata anzitutto perché la decorrenza certa

del termine di decadenza, nei casi di specie, dai singoli momenti

di insorgenza del diritto, consegue dal disposto dell'art. 6, 1°

comma, d.l. n. 103 del 1991, come risultante dalla legge di con

versione 1° giugno 1991 n. 166. In secondo luogo, comunque,

perché va condiviso l'orientamento reiteratamente espresso dai

giudici di legittimità secondo il quale il diritto ad ottenere l'in tegrazione, a seguito della sentenza 497/88 della Corte costitu

zionale, delle indennità di disoccupazione con riferimento alle

istanze annuali presentate dagli assicurati, risulta precluso per

quelle annualità per le quali all'atto dell'instaurazione della

vertenza siano trascorsi più di cinque anni e trecentosessanta

giorni dalla liquidazione dell'indennità nella misura prima fis sata dalla legge.

Contro questa sentenza Irma Balboni e gli altri consorti indi

cati in epigrafe propongono ricorso per cassazione sulla base di

un unico articolato motivo.

L'istituto ha depositato solo procura. Motivi della decisione. — Con l'unico motivo di ricorso de

nunziando violazione e falsa applicazione degli art. 44, 45, 46 e

47 d.p.r. n. 639 del 30 aprile 1970 e 46 1. 9 marzo 1989 n. 88 e

dell'art. 6 1. 1° giugno 1991 n. 166, nonché motivazione insuffi

ciente e contraddittoria addebita alla sentenza impugnata di aver

preso a riferimento come elemento iniziale per il calcolo dei

termini la data del diritto alle prestazioni ritenendo sulla base di

essa il decorso del termine quinquennale dalla data dei singoli ratei, ai sensi dell'art. 6, seconda parte, 1. n. 155 del 1991, senza

considerare che questa disposizione non è applicabile nella spe cie, non essendovi questione di ratei, che presuppongono un di

ritto già accertato, e trattandosi invece di singole diverse presta zioni, distinte anno per anno, indipendenti l'una dall'altra, aventi ognuna un proprio regime.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha fatto applicazione del principio di

diritto — al quale questa corte ritiene di dover prestare adesione

pur nella consapevolezza del contrario orientamento espresso, fra l'altro, da Cass. 21 aprile 1995, n. 4534, id., Rep. 1995, voce

Previdenza sociale, n. 902; 13 febbraio 1997, n. 1316, id., Rep. 1999, voce cit., n. 386; 23 settembre 1998, n. 9543, ibid., n. 384 — secondo cui in materia di prestazioni previdenziali, la deca

denza sostanziale prevista dall'art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970, autenticamente interpretato dall'art. 6 d.l. n. 103 del 1991, con vertito dalla 1. n. 166 del 1991, si applica anche in caso di rico

noscimento parziale del trattamento effettivamente dovuto, poi ché il diritto alla somma residua è indistinguibile dal diritto al

l'intera somma prima del pagamento parziale, ma a seguito di

quest'ultimo è configurabile come diritto separato, concettual

mente distinto e suscettibile di autonome vicende, e quindi non

sottratto a decadenza, come non lo è alla prescrizione. Ne con

segue l'assoggettamento alla suindicata decadenza del diritto al

conguaglio dell'indennità di disoccupazione agricola in relazio

ne alla necessità del suo adeguamento alla svalutazione moneta

ria a norma di Corte cost. n. 497 del 1988, con la precisazione che in tal caso la decadenza quinquennale

— dovendo ritenersi

inapplicabile la disposizione del citato art. 6 sulla decorrenza

del termine dalla maturazione del diritto ai singoli ratei in caso

di mancata proposizione del ricorso (disposizione applicabile ai ratei che maturano nel tempo, come quelli di pensione, e non

invece all'indennità di disoccupazione agricola, pagabile in due

rate ma liquidati in un unico importo annuale) — decorre dalla

data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia definitiva

sul ricorso, e quindi, nel caso in esame, dopo trecentosessanta

giorni dalla comunicazione dell'avvenuta liquidazione della

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1059 PARTE PRIMA 1060

prestazione in misura inferiore a quella dovuta (novanta giorni

per ricorrere al comitato provinciale, novanta per la decisione, novanta più novanta per ricorso e decisione di secondo grado) (Cass. 10 settembre 1997, n. 8871, id., Rep. 1998, voce cit., n.

706). In altri termini, secondo tale indirizzo la decadenza so

stanziale prevista dall'art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970, secondo

l'interpretazione autentica fornita dall'art. 6 d.l. n. 103 del

1991, preclude la domanda giudiziale diretta ad ottenere l'inte

grazione dell'indennità di disoccupazione, prevista dalla senten

za n. 497 del 1988 della Corte costituzionale, tutte le volte in

cui la stessa, in relazione alle varie istanze annuali presentate

per ottenere l'indennità di disoccupazione, dovesse risultare

proposta oltre i cinque anni e trecentosessanta giorni (questi ul

timi relativi ali "iter amministrativo) dalla data dell'originaria domanda amministrativa o dalla comunicazione, se avvenuta, del provvedimento di liquidazione dell'indennità nella misura

originariamente fissata dalla legge, non potendosi ritenere che la

domanda di una prestazione previdenziale impedisca la deca

denza del diritto anche in relazione ad eventuali, sopravvenute

integrazioni della medesima prestazione (Cass. 16 settembre

1997, n. 9210, ibid., n. 704). Il ricorso deve essere quindi rigettato.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 20 febbraio 2004, n. 3399; Pres. Duva, Est. Segreto, P.M. Con

solo (conci, diff.); Giatti (Avv. Barbantini, Ghirelli) c. Soc.

Ufficio centrale italiano - Uci (Avv. Cefaly) e altro. Cassa

App. Bologna 27 maggio 1999.

Danni in materia civile — Danno biologico — Estremi

(Cost., art. 32; cod. civ., art. 2059). Danni in materia civile — Danno biologico — Liquidazione

— Criterio equitativo — Triplo della pensione sociale —

Applicabilità — Esclusione (Cod. civ., art. 1226, 2056, 2059; d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile de

rivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, art. 4; 1. 26 febbraio 1977 n. 39, conversione in legge, con

modificazioni, del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857).

La tutela dell'integrità psicofisica della persona è fondata sul

combinato disposto degli art. 2059 c.c. e 32 Cost., senza ne

cessità di rapportare il danno biologico al paradigma del

l'art. 2043 c.c. attraverso la costruzione dell'ipotesi di dan

no-evento o ad un tertium genus di danno rispetto al danno

patrimoniale ed al danno morale soggettivo. (1) Il criterio equitativo è imprescindibile per una valutazione ef

fettiva del danno biologico ma non può innestarsi, neppure come correttivo, su un sistema di liquidazione che abbia come

base il triplo della pensione sociale. (2)

(1-2) Ritengono il danno biologico un danno-evento, distinguendolo dal danno-conseguenza eventualmente da esso derivante, Cass. 11 ago sto 2000, n. 10725, Foro it., Rep. 2001, voce Damii civili, n. 184, e. per esteso, Danno e resp., 2001, 946, con nota di F. Pellerito, Ancora

«guidelines» delta Cassazione sul danno biologico; 7 giugno 2000, n.

7713, Foro it., 2001, I, 187; 17 novembre 1999, n. 12741, id., Rep. 1999, voce cit., n. 179; 29 settembre 1999, n. 10762, id., Rep. 2000, voce cit., n. 158; 30 ottobre 1998, n. 10897, id.. Rep. 1998, voce cit., n.

250; 18 settembre 1996, n. 8344, id., Rep. 1996, voce cit., n. 209; 16 settembre 1995, n. 9772, id., Rep. 1995, voce cit., n. 247, e, per tutte, Corte cost. 14 luglio 1986, n. 184, id., 1986, I, 2053, con nota di G.

Ponzanelli, La Corte costituzionale, il danno non patrimoniale e il danno alla salute.

Per la ricostruzione del danno alla salute come tertium genus di pre giudizio idoneo a scardinare il sistema bipolare della responsabilità ci vile delineato dagli art. 2043 e 2059 c.c., v. Cass. 5 luglio 2001, n.

Il Foro Italiano — 2004.

Svolgimento del processo. — Con sentenza dell'11 luglio

1988 il Tribunale di Modena definiva il giudizio promosso da

Claudio Giatti con citazione del 17 giugno 1983 nei confronti di

Antonio De Gaetano e dell'Ufficio centrale italiano (Uci), que st'ultimo quale garante della compagnia Winterthur, per ottene

re il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale

in cui erano rimaste coinvolte la sua motocicletta e l'autovettura

condotta dal De Gaetano. Il tribunale dichiarava il concorso di

colpa nella produzione del sinistro (ottanta per cento a carico

del convenuto De Gaetano ed il venti per cento a carico del

Giatti) e condannava l'Uci al pagamento nei confronti dell'atto

re della somma di lire 438.307.053, franchi svizzeri 2.150 e marchi tedeschi 7.475.

Con sentenza del 5 febbraio 1993, la Corte d'appello di Bo

logna, in accoglimento parziale degli appelli del Giatti e del l'Uci riduceva dal venti al dieci per cento lo scarto tra vita fisica

e vita lavorativa ed escludeva il danno alla vita di relazione, li

quidato in lire cento milioni dal tribunale, ritenendo che tale vo

ce di danno fosse già compresa nel danno biologico. Il Giatti proponeva ricorso per cassazione e questa, con sen

tenza del 17 novembre 1995, in accoglimento del secondo moti

vo, cassava la sentenza, ritenendo che la corte di merito non

aveva motivato sul punto se la somma liquidata a titolo di danno

biologico, fosse idonea a risarcire anche il danno alla vita di re

lazione, per quanto concettualmente compreso nel danno biolo

gico. La Corte d'appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio,

9090, id., Rep. 2002, voce cit., n. 194, nonché Resp. civ., 2001, 1224, con nota di R. Muroni, La rilevanza del frazionamento de! «petitum» risarcitorio da sinistro stradale nel medesimo giudizio: un unico diritto all'«an» e più diritti al «quantum»?; App. Milano 23 giugno 1998, Fo ro it., Rep. 1999, voce cit., n. 181; Cass. 10 giugno 1994, n. 5669, id., 1994, I, 2070, con osservazioni di E. Borrelli; 19 novembre 1990. n.

11164, id.. Rep. 1990, voce cit., n. 148; Trib. Milano 7 luglio 1988, id.,

Rep. 1989, voce cit., nn. 142, 143, e, per esteso, Giur. it., 1989, I, 2, 318; Cass. 11 novembre 1986, n. 6607, Foro it., 1987, I, 833, con nota di A. Princigalli; Trib. Genova 20 ottobre 1975, id.. Rep. 1976, voce

Responsabilità civile, n. 81, e Resp. civ., 1976, 469, con nota G. Scalfì, «Errare humanum est, perseverare diabolicum».

Sulla necessità di fare riferimento al criterio equitativo per una liqui dazione del danno biologico che sia effettiva, v., da ultimo, Cass. 12 dicembre 2003, n. 19057, Foro it., Mass., 1661; 25 novembre 2003, Min. economia e finanze in c. Barillà, id., 2004, II, 138; 7 novembre

2003, n. 16716, id., Mass., 1490 (che affermano espressamente che la tutela dell'integrità psicofisica della persona si fonda sull'art. 2059

c.c.); 4 novembre 2003, n. 16525, ibid., 1475; 1° ottobre 2003, n.

14645, ibid., 1370; 16 settembre 2003, n. 13558, ibid., 1312; 19 agosto 2003, n. 12124, id., 2004, I, 434, con nota di M. Costanza, Ancora sul danno esistenziale; 14 luglio 2003, n. 11003, id., Mass., 1004; 16 mag gio 2003, n. 7632, id., 2003,1, 2681, con osservazioni di A. Bitetto; 24 marzo 2003, n. 4242, id., Mass., 361 (che si esprime negli esatti termini della sentenza in epigrafe anche in relazione all'inutilizzabilità dei

principi di cui all'art. 4 I. n. 37 del 1977); 18 marzo 2003, n. 3997, ibid., 343; 18 marzo 2003, n. 3980, ibid., 338, che pure ritiene illegit tima una liquidazione del danno biologico effettuata facendo riferi mento al criterio del triplo della pensione sociale; 27 gennaio 2003, n.

1205, ibid., 125 (secondo cui il potere del giudice di merito di procede re alla valutazione equitativa del danno biologico non può essere limi tato neppure dall'indicazione dei criteri di liquidazione dello stesso ef fettuata dalla Suprema corte in sede di rinvio); 20 gennaio 2003, n. 737, ibid., 79 (secondo cui il giudice, oltre all'entità delle lesioni e all'età del soggetto leso, non è tenuto a prendere in considerazione altre circo stanze astrattamente idonee ad incidere sulla valutazione se queste non siano state specificamente dedotte dal danneggiato); 15 gennaio 2003, n. 484, ibid., 55; 31 luglio 2002, n. 11376, id., Rep. 2002, voce Danni

civili, n. 260; Trib. Napoli 17 luglio 2002, ibid., n. 269; Cass. 8 aprile 2002, n. 5012, ibid., n. 262; 5 luglio 2001, n. 9090, cit.; 24 maggio 2001, n. 7084, id., Rep. 2001, voce cit., n. 210; 8 maggio 2001, n. 6396, ibid., n. 208; 24 aprile 2001, n. 6023, ibid., n. 205, e Dir. e giu stizia, 2001, fase. 20, 71, con nota di M. Rossetti, Restano irrisolti i dubbi sul risarcimento per la perdita del reddito futuro; 20 aprile 2001, n. 5910, Foro it., Rep. 2002. voce cit., n. 270 (secondo cui il giudice di merito nel liquidare il danno biologico può ricorrere alternativamente o ad una tabella di capitalizzazione, ovvero ad un criterio equitativo pu ro), e, per esteso, Nuova giur. civ., 2002, I, 35, con nota di M. Cereso la. Sui criteri di liquidazione deI danno biologico e modalità di com

puto degli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno aquiliano; Trib. Firenze 29 gennaio 2001, Foro it., Rep. 2001, voce cit., n. 214; Cass. 9 gennaio 2001, n. 239, id., 2001, I, 2276, con nota di F. Agnino, Danno biologico: frammenti di una nuova discipli na.

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