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sezione lavoro; sentenza 7 aprile 2003, n. 5432; Pres. Ciciretti, Est. Guglielmucci, P.M. Fuzio...

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sezione lavoro; sentenza 7 aprile 2003, n. 5432; Pres. Ciciretti, Est. Guglielmucci, P.M. Fuzio (concl. diff.); Cozzolino (Avv. Fabbrini, Spedaliere) c. Istituto di previdenza per il settore marittimo (Avv. La Gioia). Cassa Trib. Napoli 22 febbraio 2000 Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 2 (FEBBRAIO 2004), pp. 567/568-569/570 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23200479 . Accessed: 28/06/2014 18:04 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.93 on Sat, 28 Jun 2014 18:04:44 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 7 aprile 2003, n. 5432; Pres. Ciciretti, Est. Guglielmucci, P.M. Fuzio(concl. diff.); Cozzolino (Avv. Fabbrini, Spedaliere) c. Istituto di previdenza per il settoremarittimo (Avv. La Gioia). Cassa Trib. Napoli 22 febbraio 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 2 (FEBBRAIO 2004), pp. 567/568-569/570Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200479 .

Accessed: 28/06/2014 18:04

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567 PARTE PRIMA 568

Si deve aggiungere che la notificazione dell'ingiunzione, di retta ai suoi tre destinatari, fatta mediante consegna di una sola

copia ad uno d'essi, potrebbe se mai essere considerata nulla,

per violazione delle norme che disciplinano il relativo procedi mento, ma non inesistente, cioè tale da non consentire una pre sunzione di possibile conoscenza dell'atto da parte degli altri

destinatari (sez. un. 10 ottobre 1997, n. 9859, id., 1997,1, 3137, resa in riferimento alla notificazione dell'atto di impugnazione a

più parti rappresentate da un unico difensore). La conseguenza è che si sarebbe in presenza di un vizio da

denunciare non oltre i cinque giorni dal pignoramento. Siccome nell'atto di pignoramento era stata richiamata la no

tificazione dell'ingiunzione eseguita in una certa data, le parti avrebbero dovuto dedurre la nullità di tale notificazione nei cin

que giorni successivi al pignoramento. 2.3.5. - Si debbono allora considerare le conseguenze della

mancata osservanza dell'art. 481.

Una volta che la condizione per realizzare coattivamente il credito è stata realizzata, si è veduto che è estraneo al sistema delle norme generali che disciplinano l'esecuzione forzata che il mancato inizio dell'espropriazione produca un qualsiasi effetto

quanto al diritto di procedervi, anche solo quello di imporre la rinnovazione della notifica del titolo.

Ne deriva che l'applicazione dell'art. 481 all'esecuzione spe ciale regolata dal r.d. n. 639 del 1910 può produrre solo la con

seguenza per cui si deve rinnovare la notifica dell'ingiunzione per la sua funzione di condizione di validità del pignoramento che dovrà seguirvi.

In altri termini, dall'applicare l'art. 481 all'esecuzione spe ciale prevista dal r.d. n. 639 del 1910, non si può far discendere che la violazione della norma produca effetti, che la norma stes sa non prevede.

Gli effetti che la violazione della norma produce si traducono

quindi non nel venir meno del diritto a procedere ad esecuzione

forzata, ma in nullità del pignoramento tuttavia eseguito; la rin novazione della notificazione dell'ingiunzione sarà quindi ri chiesta non come condizione per poter procedere all'esecuzione, ma come condizione di validità del pignoramento ancora da

eseguire; la mancata rinnovazione e l'avere l'ente fatto eseguire nonostante ciò il pignoramento costituirà motivo non di opposi zione all'esecuzione, ma di opposizione agli atti esecutivi.

L'inefficacia dell'ingiunzione riguardata sotto l'aspetto del

precetto e come motivo di nullità del pignoramento tardiva mente eseguito avrebbe dunque dovuto essere denunciata entro i

cinque giorni successivi.

3. - Il secondo motivo denuncia vizi di violazione di norme sul procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 295 stesso codice).

Vi si sostiene che il processo esecutivo, intrapreso per la rea lizzazione coattiva del credito corrispondente ad una sanzione amministrativa pecuniaria applicata per la violazione di norme in materia edilizia, può essere sospeso, quante volte sia in con testazione davanti al giudice amministrativo il provvedimento con cui è stata applicata la sanzione.

Il motivo non è fondato. 3.1. - Si deve osservare, in primo luogo, che non si può di

scutere qui della sospensione o non sospensione del processo esecutivo.

Quando è proposta una opposizione esecutiva, provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione (art. 624 c.p.c.) o del

processo esecutivo (art. 618) spetta al giudice dell'esecuzione,

quale giudice preposto alla direzione di tale processo. E la corte enuncia in modo costante il principio di diritto per

cui contro l'ordinanza che accorda o rigetta la sospensione il rimedio esperibile è l'opposizione agli atti esecutivi.

Del resto, la sentenza impugnata non ha provveduto sulla istanza di sospensione del processo esecutivo, ma sulla richiesta di sospendere il giudizio di opposizione.

Questo capo della sentenza si sottrae invece a censura. Data la ragione per cui l'opposizione era stata proposta

non potersi far luogo ad espropriazione forzata in base ad in

giunzione notificata oltre novanta giorni prima ed in modo nullo — non sussisteva alcun rapporto di pregiudizialità tra la deci sione di tale questione e quella che nel giudizio davanti al giu dice amministrativo avrebbe dovuto essere resa a proposito del

l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria. La nullità degli atti che costituiscono la sequenza attraverso

la quale si snoda l'esecuzione forzata deriva dalla violazione

Il Foro Italiano — 2004.

delle norme che li disciplinano, non dal fatto che esista o no il

credito per la cui riscossione coattiva si viene agendo sulla base del titolo esecutivo.

Se il titolo esecutivo c'è e tuttavia il credito è contestato,

spetterà al giudice davanti al quale è ancora in contestazione il

credito adottare se lo ritenga provvedimenti idonei a far venire

meno l'esigibilità del credito o l'esecutorietà del titolo.

4. - Il ricorso è rigettato.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 7 aprile 2003, n. 5432; Pres. Ciciretti, Est. Guglielmucci, P.M. Fu

zio (conci, diff.); Cozzolino (Avv. Fabbrini, Spedaliere) c.

Istituto di previdenza per il settore marittimo (Avv. La

Gioia). Cassa Trib. Napoli 22 febbraio 2000.

Previdenza e assistenza sociale — Lavoratori marittimi —

Inidoneità alla navigazione — Successiva dichiarazione di idoneità — Indennità — Periodo di decorrenza (L. 16 ot tobre 1962 n. 1486, disposizioni sull'assistenza ai marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione, art.

unico).

Il lavoratore marittimo che, al momento della cessazione dello stato di malattia, venga dichiarato non idoneo alla naviga zione con provvedimento ministeriale e, successivamente,

venga invece dichiarato idoneo dalla commissione medica di

primo grado, ha diritto alla corresponsione dell'indennità

prevista dalla l. 1486/62 per il periodo intercorrente tra la

cessazione della malattia e la dichiarazione di idoneità. (1)

Svolgimento del processo. — Il sig. Antonio Cozzolino, ma

rittimo, ha, a seguito di infortunio, percepito il trattamento pre videnziale erogato dalla cassa marittima meridionale sino al 26

aprile 1990 per «avvenuta guarigione». È stato, però, con provvedimento del ministero della sanità

del 30 aprile 1990, dichiarato non idoneo alla navigazione e

quindi rimesso alla commissione medica di prima istanza che, in data 31 luglio 1990, lo ha sottoposto a visita dichiarandolo, a

seguito di accertamenti, idoneo alla navigazione con provvedi mento del 29 agosto 1991.

Egli ha quindi chiesto, in via giudiziaria, che gli venisse cor risposta l'indennità di inidoneità temporanea, prevista dall'art, unico 1. 1486/62 per il periodo intercorrente dall'«avvenuta gua rigione» (27 aprile 1990) alla dichiarazione di idoneità non avendo potuto, durante lo stesso, navigare per essergli stato riti rato il libretto di navigazione.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 22 febbraio 2000,

(1) La giurisprudenza di legittimità è univoca nel senso che l'inden nità prevista dall'art, unico 1. 1486/62 (pari al settantacinque per cento della retribuzione) è dovuta per l'intero periodo di inidoneità alla navi

gazione e con decorrenza (non dalla dichiarazione di inidoneità da parte della commissione medica di primo grado di cui al r.d.l. 1773/33) ma dalla cessazione dell'assistenza per malattia o infortunio: in questo sen so, v. Cass., sez. un., 29 luglio 1995, n. 8306, Foro it., Rep. 1996, voce Previdenza sociale, n. 536; 15 aprile 1987, n. 3759, id., Rep. 1987, vo ce cit., n. 255; 25 agosto 1986, n. 5189, ibid., n. 256, citata in motiva zione; 22 aprile 1974, n. 1137, id., 1974, I, 1642, con nota di richiami, citata in motivazione. In tutti questi casi la commissione medica di

primo grado aveva dichiarato l'inidoneità alla navigazione mentre, nel caso in rassegna, l'esito della visita è stato quello della idoneità: il giu dice di legittimità ha però ritenuto che identiche fossero le conseguenze in ordine al diritto alla corresponsione dell'indennità.

Per riferimenti, sulla natura dell'accertamento compiuto dalle com missioni mediche, cfr. anche Cass. 10 maggio 1995, n. 5082, id.. Rep. 1995, voce cit., nn. 518, 519, che distingue tra la verifica periodica del l'idoneità del marittimo alla navigazione e la valutazione in merito al diritto all'indennità in questione.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

confermando la decisione di primo grado ha rigettato la doman

da.

Esso ha ritenuto:

a) che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il

giudizio di idoneità emesso dalla commissione, sia pure con ri

tardo, escludeva che potesse presumersi che nel predetto perio do fosse sussistita l'inidoneità per percepire l'indennità prevista dalla predetta legge ricollegantesi secondo l'assicurato al giudi zio emesso dal ministero della sanità il 30 aprile 1990;

b) che non era applicabile nei suoi confronti quella giurispru denza di legittimità che faceva decorrere l'indennità in questio ne dal momento della guarigione presupponendo tale effetto la

dichiarazione di inidoneità; c) che nel periodo in questione, in assenza del giudizio della

commissione medica egli avrebbe potuto far valere il suo diritto

a percepire l'indennità per inabilità temporanea innanzi al giu dice ordinario;

d) che egli non essendosi avvalso di tale facoltà non poteva dolersi di alcunché;

e) che era significativo che egli non avesse offerto alcuna

prova, nemmeno a mezzo di istanza di nomina di un c.t.u. in

relazione al suo stato di inidoneità durante il periodo in questio ne.

Il sig. Cozzolino chiede la cassazione della sentenza con ri

corso sostenuto da un unico motivo cui resiste con controricorso

l'Istituto di previdenza per il settore marittimo.

Motivi della decisione. — 1. - Il ricorrente denuncia violazio

ne e falsa applicazione della 1. 1486/62 ed imputa al tribunale di

aver asserito che la dichiarazione di idoneità alla navigazione da

parte della commissione medica esclude «in termini» il diritto a

qualsiasi indennità posto che la normativa in questione riguarda i marittimi dichiarati inidonei, e che era solo a lui ascrivibile non essersi adoperato a circoscrivere le conseguenze dannose

della fase anteriore a tale dichiarazione.

Siffatte asserzioni sono erronee in quanto:

a) un marittimo può imbarcarsi solo se ha superato le visite

mediche effettuate con cadenza triennale; se si presenta uno

stato patologico ostativo egli gode dell'assistenza economica da

parte della Ipsema sino alla guarigione;

b) il marittimo che guarito sia inviato alla commissione medi

ca perché si ritiene che egli non sia ancora idoneo alla naviga zione rimane privo del libretto d'imbarco;

c) durante tale periodo egli non può lavorare perché tempora neamente inidoneo alla navigazione, per la mancanza di detto

libretto e perché è temporaneamente inidoneo sino a quando non

intervenga un giudizio medico diverso da parte della commis

sione di primo grado, né è verosimile che in tale periodo, in cui

è privo di assistenza, egli possa procacciarsi redditi con attività

diverse dalla navigazione;

d) la temporanea inidoneità ai servizi di navigazione deve,

pertanto, intendersi come effettiva temporanea incapacità a

svolgere attività lavorativa marittima;

e) in tale ottica va letta la norma in questione che prevede la

indennità per tutto il periodo di inidoneità giusta l'interpretazio ne della giurisprudenza di legittimità;

f) rientra, pertanto, nel regime economico di tale legge anche

quel marittimo che rinviato alla commissione medica di primo

grado sia stato da questa riconosciuto permanentemente inido

neo o anche idoneo in quanto solo con i suddetti giudizi la sup

posizione del servizio di assistenza sanitaria al personale navi

gante (Sasn) viene risolta in un senso o nell'altro;

g) il diritto alle prestazioni previdenziali non può dipendere dai ritardi degli enti preposti e la mancata percezione di reddito

nel tempo necessario per il giudizio della commissione medica

va, comunque, indennizzato altrimenti si creerebbe una posizio ne di disparità fra coloro per i quali il predetto giudizio intervie

ne rapidamente e quelli che invece devono attenderlo, privi di

reddito, per un congruo tempo: il ritardo non può danneggiare il

marittimo che supposto inidoneo alla navigazione rimane privo di reddito.

2. - Risulta evidente che il ricorrente sostiene che il diritto al

l'indennità temporanea, assicurata dalla 1. 1486/62 ai marittimi

per i quali sia cessato lo stato di morbosità ma non siano, ciò

nonostante, ancora idonei alla navigazione sussiste — anche ove

intervenga un giudizio di idoneità — per tutto il periodo in cui il lavoratore è «supposto» inidoneo e sia, perciò, rimasto privo del

libretto di navigazione. In definitiva, non vi è alcuna differenza ontologica fra la ini

II Foro Italiano — 2004.

doneità «effettiva», accertata dalla commissione medica di pri mo grado

— che secondo un consolidato indirizzo di legittimità decorre dalla cessazione dello stato di morbosità — e la predetta inidoneità supposta essendo entrambe impeditive dell'attività di

navigazione. 3. - La censura è fondata.

Come è noto la 1. 1486/62 ha inteso estendere la tutela previ denziale anche ai marittimi che non versino in una condizione di

morbilità ma non siano, tuttavia, idonei a riprendere la naviga zione prevedendo un'indennità temporanea per tutto il periodo in cui perdura l'inidoneità sino ad un massimo di un anno dopo l'accertamento della stessa.

3.1. - È evidente che l'evento pregiudizievole in relazione al

quale è stata apprestata la tutela previdenziale è la concreta im

possibilità di navigare per inidoneità alla stessa: condizione che

sussiste sia allorché venga accertata l'inidoneità (che normal

mente decorre dalla cessazione della morbosità) sia allorché

venga accertata l'idoneità, poiché durante il periodo di attesa

della visita della commissione medica, il marittimo dichiarato

non idoneo dal Sasn, ed inviato alla commissione stessa, non è

in grado di navigare per un fattore, che sia pure in via di suppo sizione diagnostica, si ricollega ad una condizione fisica non ri

spondente: non ha, pertanto, alcun giuridico rilievo, ai fini della

tutela previdenziale apprestata dalla legge in questione, la tipo

logia dell'inidoneità (supposta o effettiva) producendo entrambe

tali ipotesi l'unico evento assicurativamente tutelato costituito

dalla impossibilità di riprendere la navigazione — nonostante la

cessazione della morbosità — per ragioni connesse allo stato fi

sico.

3.2. - È quindi errata la decisione del tribunale che ricollega la tutela previdenziale esclusivamente all'accertamento della

inidoneità (c.d. effettiva) da parte della commissione medica

considerando, correlativamente, ostativa alla corresponsione dell'indennità la dichiarazione di idoneità; e riconoscendo, co

me correttivo per il marittimo rimasto privo di ogni sostenta

mento durante il periodo intercorrente fra la richiesta di visita

del Sasn e l'effettuazione della stessa da parte della commissio

ne medica un'azione da esperire innanzi al giudice ordinario per far accertare l'esistenza di un'inidoneità effettiva in detto perio do.

Ed evidentemente in questa stessa, erronea, prospettiva di ri

conosciuta legittimità solo ad un'inidoneità c.d. effettiva trova

giustificazione l'asserzione finale della decisione impugnata se

condo cui il ricorrente non avrebbe fornito la prova sul suo pre teso stato di inidoneità.

3.3. - Né le decisioni di questa corte, richiamate dal tribunale,

suffragano l'asserzione dello stesso secondo cui solo la dichia

razione di inidoneità darebbe diritto all'indennità ex 1. 1486/62

sin dal momento della cessazione della morbosità avendo esse

affermato sulla scorta della decisione n. 1137 del 1974 (Foro it.,

1974, I, 1642) che l'indennità riguarda l'intero periodo di ini doneità che normalmente inizia a decorrere dalla cessazione

della morbosità (e non dal provvedimento della commissione

medica) senza alcun intento di riconoscere la tutela solo ove sia

intervenuto un provvedimento di accertamento dell'inidoneità.

È significativo che la decisione 5189/86 (id., Rep. 1987, voce Previdenza sociale, n. 256) riconosca l'indennità anche in rela

zione ad un periodo alla fine del quale vi era stata dichiarazione

di idoneità affermando, significativamente, che «nella specie non essendovi discussione sul punto che la commissione pre detta espresse il suo giudizio definitivo di riacquistata idoneità

il 16 febbraio 1980 ... senza alcun riferimento a momento pre cedente non ha sostegno la tesi della cassa ricorrente, diretta a

privare ... del diritto all'indennità per una parte del tempo ante

riore a detta data durante il quale —

proprio per non essere stato

riammesso all'imbarco in conseguenza del non ancora accertato

requisito dell'idoneità sussisteva il presupposto di legge». 4. - La sentenza va quindi cassata e la causa rimessa ad altro

giudice, che si atterrà al predetto principio di diritto: la corre

sponsione dell'indennità di inidoneità temporanea alla naviga zione prevista per i marittimi per i quali sia cessata la morbilità

ma non ancora sussista l'idoneità alla stessa è subordinata

esclusivamente alla mancata riammissione all'imbarco per ra

gioni attinenti alle condizioni psico-fisiche del marittimo; essa, perciò, compete allo stesso per il periodo intercorrente fra la

cessazione dello stato di morbosità ed il giudizio della commis

sione di primo grado anche allorché tale giudizio sia di idoneità.

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