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sezione lavoro; sentenza 8 agosto 1987, n. 6840; Pres. Della Terza, Est. Giannantonio, P.M. Zema...

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sezione lavoro; sentenza 8 agosto 1987, n. 6840; Pres. Della Terza, Est. Giannantonio, P.M. Zema (concl. conf.); Min. interno c. Zagni (Avv. Agostini). Conferma Trib. Bologna 14 giugno 1985 Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 12 (DICEMBRE 1987), pp. 3253/3254-3257/3258 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179479 . Accessed: 28/06/2014 19:13 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 141.101.201.138 on Sat, 28 Jun 2014 19:13:13 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 8 agosto 1987, n. 6840; Pres. Della Terza, Est. Giannantonio, P.M. Zema(concl. conf.); Min. interno c. Zagni (Avv. Agostini). Conferma Trib. Bologna 14 giugno 1985Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 12 (DICEMBRE 1987), pp. 3253/3254-3257/3258Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179479 .

Accessed: 28/06/2014 19:13

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Non può pertanto l'ufficio provinciale del lavoro e della massi

ma occupazione procedere all'avviamento di lavoratori «protetti»

presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici, secondo

il «sistema» previsto dalla legge nei riguardi dei datori di lavoro

privati, non sussistendo, in mancanza di scelta diretta, un obbli

go di assunzione attraverso l'assegnazione fatta dall'ufficio pro

vinciale del lavoro. Del resto il «sistema» prevede comunque, ai

fini della osservanza della legge sulle assunzioni obbligatorie da

parte degli enti pubblici, oltre al generale potere di vigilanza da

parte del ministero del lavoro (art. 28), anche il potere dei lavo

ratori «protetti» ed iscritti negli appositi elenchi, di impugnare

(art. 15, 2° comma), in via amministrativa e giurisdizionale, i

provvedimenti di assunzione del personale presso le amministra

zioni pubbliche e gli enti pubblici disposti in violazione della leg

ge, nonché i provvedimenti di «diniego di assunzione».

Ne consegue che illegittimo devesi considerare, nel caso con

creto, l'avviamento obbligatorio disposto dall'ufficio provinciale

del lavoratore «protetto» (appartenente alla categoria operaia ed

assimilata) secondo le forme e la procedura previste per le assun

zioni obbligatorie presso privati datori di lavoro.

Né può rilevare, come ha sostenuto il tribunale, che l'avvia

mento sia stato preceduto, nel caso di specie, dalla «richiesta»

di avviamento fatta dalla stessa azienda municipalizzata.

A parte il rilievo che la «richiesta» non avrebbe potuto comun

que vincolare l'azienda ricorrente, secondo quanto fondatamente

da questa sostenuto: 1) perché la «richiesta» non era stata delibe

rata dall'organo collegiale competente, ma semplicemente sotto

scritta dal «direttore»; 2) perché la «richiesta» predisposta dallo

stesso ufficio del lavoro nello stesso modulo della «denuncia»

del personale occupato (art. 21), che i datori di lavoro privati

devono inviare periodicamente all'ufficio, era stata trasmessa per

errore, utilizzando al riguardo un modulo diverso da quello pre

visto per le p.a. e gli enti pubblici (art. 22), di guisa che la richie sta avrebbe avuto semmai il solo significato e lo scopo di segna

lare all'ufficio la vacanza di un posto destinato ai soggetti riser

vatati; devesi tuttavia osservare, in linea di principio, che la ope

ratività cogente della particolare procedura prescritta dalla legge

per le assunzioni obbligatorie presso le p.a. e gli enti pubblici

(per evidenti ragioni di pubblico interesse che trascendono even

tuali ragioni o esigenze contingenti, di ordine «privatistico» degli

enti interessati), non può essere derogata da una (inammissibile)

eventuale rinunzia abdicativa alla «scelta» da parte del datore

di lavoro pubblico, obbligato per legge alla assunzione «diretta»

dei soggetti riservatari, e come tale illegittima perché attuata con

tro il «sistema» al riguardo previsto dalle norme imperative della

articolata disciplina sulle assunzioni obbligatorie.

Del resto è significativo che la 1. 482/68 con la quale (come

è noto) si è voluto dare una disciplina generale ed organica delle

assunzioni «obbligatorie» dei lavoratori «protetti», coordinando

si e disciplinandosi l'ampia materia regolata in precedenza da una

legislazione confusa e complessa, non ha ripetuto quella disposi

zione particolare (art. 34 d.p.r. 18 giugno 1952 n. 1176 in tema

di regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra

di cui alla 1. 3 giugno 1950 n. 375) che riconosceva in passato

agli enti ed alle aziende pubbliche, e con riferimento ad una par

ticolare categoria di lavoratori «privilegiati», la facoltà di «op

zione» al trattamento ed alla conseguente procedura di colloca

mento di tali lavoratori prevista dalla legge nei riguardi dei datori

di lavoro privati. Non senza ricordare, poi, che la prevista facoltà di «opzione»

era all'epoca comunque subordinata all'autorizzazione del mini

stero del lavoro e della previdenza sociale, al quale la domanda,

nel caso di aziende dipendenti da enti pubblici locali, doveva es

sere inoltrata, previa deliberazione adottata nelle forme di legge,

e subordinatamente all'autorizzazione del prefetto; non potendo,

infatti, essere esercitata — dal datore di lavoro pubblico — indi

scriminatamente, caso per caso ed a sua mera discrezione.

Concludendo, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso

(e rimanendo evidentemente assorbite in questa sede le censure

di cui al terzo ed ultimo motivo, perché superate dall'accoglimen

to dei primi due) devesi annullare la sentenza impugnata, con

rinvio ad altro giudice (che si designa nel Tribunale di Ivrea) il

quale nel riesaminare la materia controversa si dovrà uniformare

ai principi di diritto enunciati.

Il Foro Italiano — 1987.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 8 agosto

1987, n. 6840; Pres. Della Terza, Est. Giannantonio, P.M.

Zema (conci, conf.); Min. interno c. Zagni (Avv. Agostini).

Conferma Trib. Bologna 14 giugno 1985.

Invalidi di guerra e del lavoro o per servizio — Indennità di ac

compagnamento — Condizioni economiche — Irrilevanza (L.

30 marzo 1971 n. 118, conversione in legge del d.l. 30 gennaio

1971 n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civi

li, art. 2, 12; 1. 11 febbraio 1980 n. 18, indennità di accompa

gnamento agli invalidi civili totalmente inabili, art. 1).

L'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 I. 11 febbraio

1980 n. 18 spetta all'invalido che si trovi nelle condizioni sog

gettive previste dalla citata norma (inabilità totale ed impossi

bilità di deambulare), senza che rilevino le sue condizioni eco

nomiche. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 3 aprile 1987,

n. 3251; Pres. Della Terza, Est. Genghini, P.M. La Valva

(conci, conf.); Poppi (Avv. Novelli) c. Min. interno (Avv. del

lo Stato Sabelli). Conferma Trib. Bologna 6 aprile 1984.

Invalidi di guerra e del lavoro o per servizio — Indennità di ac

compagnamento — Requisiti — Condizioni soggettive e condi

zioni economiche — Rilevanza — Parametri (L. 30 aprile 1969

n. 153, revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in ma

teria di sicurezza sociale, art. 26; 1. 30 marzo 1971 n. 118, art.

2, 12; 1. 11 febbraio 1980 n. 18, art. 1).

Per l'attribuzione all'invalido della indennità di accompagnamen

to di cui all'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18 è necessaria la

ricorrenza delle condizioni soggettive ed oggettive di cui agli

art. 2 e 12 I. 30 marzo 1971 n. 118, quindi anche la sussistenza

delle condizioni economiche previste dalla normativa sulla revi

sione degli ordinamenti pensionistici. (2)

(1-2) La incertezza del diritto ha colpito ancora: due cittadini accomu

nati nella triste condizione di invalidità totale saranno divisi nella attribu

zione delle provvidenze di legge, all'uno essendo stato negato il diritto

all'assegno di accompagnamento che all'altro uno stesso giudice (la diver

sità del relatore è una sfumatura impercettibile dall'utente della giustizia)

ha attribuito. Le sentenze in epigrafe rinnovano specularmente il contrasto fra le due

sentenze di merito del Tribunale di Bologna gravate di ricorso (la senten

za 14 giugno 1985, confermata da Cass. 6840/87, è in Foro it., Rep.

1985, voce Invalidi di guerra e del lavoro, n. 13) e costituiscono le prime

pronunzie della Cassazione nella materia regolata dalla 1. 18/80; nella

giurisprudenza di merito è, tuttavia, prevalente la tesi affermata da Cass.

6840/87: Trib. Bologna 4 novembre 1985, id.. Rep. 1986, voce cit., n.

9, e 24 ottobre 1984, pres. e rei. Bagnulo, Min. tesoro c. Lusa, inedita;

Pret. Roma 23 ottobre 1984, id., Rep. 1985, voce cit., n. 14; nonché

incidenter, T.A.R. Veneto 23 luglio 1985, n. 514, id., Rep. 1986, voce

cit., n. 10 (che, nell'affermare la giurisdizione ordinaria «vertendosi in

materia di diritti soggettivi», rammenta che 1. 18/80 «disciplina compiu

tamente» i requisiti per la concessione dell'indennità ed indica specifica

mente solo quelli psichici e fisici). Sulla spettanza alla giurisdizione ordinaria della congnizione delle con

troversie aventi ad oggetto le provvidenze a favore dei mutilati e invalidi

civili e sulla legittimazione passiva del ministero dell'interno, v. Cass.

24 ottobre 1985, n. 5251, id., 1986, 1, 711, con nota di richiami, cui

adde, per altri riferimenti di ordine generale, Cass. 29 novembre 1985,

n. 5934, ibid., 1602, con nota di F. Donati; Corte cost. 12 dicembre

1984, n. 278, id., 1985, 1, 360 (che ha dichiarato infondata la questione

di costituzionalità delle norme che, ai fini della concessione dell'assegno

mensile ai mutilati e invalidi, prendono in considerazione le condizioni

economiche del coniuge). In dottrina, v. R. Caccavale, Indennità di accompagnamento a favore

degli invalidi civili assoluti e ciechi civili assoluti. Adeguamento. Osserva

zioni, in Ammin. it., 1985, 93; Id. Indennità di accompagnamento agli

invalidi civili assoluti. Accertamenti sanitari. Osservazioni, id., 1984, 1048;

E. Ronchi, Aspetti applicativi detta I. Il febbraio 1980 n. 18: indennità

di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili, in Sicurezza

soc., 1981, 99.

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3255 PARTE PRIMA 3256

I

Motivi della decisione. — Con un unico motivo di ricorso il

ministero deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 1.

11 febraio 1980 n. 18 e degli art. 2 e 12 1. 30 marzo 1971 n.

118 in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. Assume che, in base ad una corretta interpretazione dell'art.

1 1. 11 febbraio 1980 n. 18 e del richiamo fatto da questa norma

agli art. 2 e 12 1. 30 marzo 1971 n. 118, la concessione del diritto

all'indennità di accompagnamento deve tenere conto non soltan

to della condizione di totale inabilità, ma anche delle condizioni

economiche dell'assistito indicate dal 2° comma dell'art. 12 1.

n. 118/71 come ulteriore necessario requisito per la configurazio ne del diritto alla prestazione assistenziale.

Una diversa interpretazione, basata sul disposto letterale del

l'art. 1 1. 18/80, sarebbe in contrasto, secondo il ricorrente, con

il dettato degli art. 3 e 38 Cost.: con il principio posto dal 1°

comma dell'art. 38 secondo cui il diritto al mantenimento e al

l'assistenza sociale spetta ad ogni cittadino inabile al lavoro e

sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, talché il concetto di

assistenza costituzionalmente rilevante trova un limite logico nel

lo stato di bisogno dell'assistito; con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost, non potendosi negare che un'ipotetica

parificazione fra l'invalido indigente, sprovvisto di mezzi di sus

sistenza e incapace di deambulare o di attendere autonomamente

agli atti quotidiani della vita, e l'invalido affetto dalle stesse in

fermità, ma titolare di redditi adeguati a sostenere i bisogni della

vita, si tradurrebbe in un eguale trattamento normativo di situa

zioni diseguali. Il motivo è infondato. Come è noto, l'art. 2 1. 30 marzo 1971

n. 118 considera mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da

minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo,

compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organi co o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sen

soriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori

di anni diciotto, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i

compiti e le funzioni proprie della loro età.

L'ordinamento vigente prevede una serie di provvidenze a fa

vore degli invalidi e mutilati civili cosi definiti e, in particolare, riconosce ad essi il diritto alla pensione di inabilità (art. 12 1.

30 marzo 1971 n. 118) e il diritto all'indennità di accompagna mento (art. 1 1. 11 febbraio 1980 n. 18).

La concessione dei suddetti benefici, pur presupponendo in en

trambi i casi la qualità di mutilato o di invalido civile, è soggetta a diverse condizioni.

Infatti per ottenere la pensione di inabilità occorre, in base

all'art. 12 1. 118/71, una duplice condizione: a) essere un mutila

to o un invalido civile di età superiore agli anni diciotto nei cui

confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia stata accertata

una totale inabilità lavorativa (art. 12, 1° comma), ti) versare

nelle condizioni economiche stabilite dall'art. 26 1. 30 aprile 1969 n. 153 sulla revisione degli ordinamenti pensionistici (art. 12, 2°

comma).

Invece, per ottenere l'indennità di accompagnamento occorre, in base all'art. 1 1. 11 febbraio 1980 n. 18: a) essere un mutilato o un invalido civile totalmente inabile per le affezioni fisiche o

psichiche di cui agli art. 2 e 12 1. 30 marzo 1971 n. 118; b) trovar si nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di

un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti

quotidiani della vita, avere bisogno di un'assistenza continua.

Ora, contrariamente a quanto sostiene il ministero ricorrente, non è necessario per la concessione dell'indennità di accompa gnamento essere nelle condizioni economiche stabilite dall'art. 26

1. 30 aprile 1969 n. 153, e che ciò non sia necessario è espressa mente detto dalla 1. 18/80 che subordina la concessione dell'in dennità di accompagnamento «al solo titolo della minorazione».

La lettera della legge è confortata dai lavori parlamentari e, in paricolare, dagli interventi degli onorevoli D'Amelio («... Ap pare poi positivo che il contributo previsto dal disegno di legge all'esame venga concesso indipendentemente dall'eventuale reddi to di cui godono gli invalidi, poiché l'inabilità è già di per sé una penalizzazione ... ») e Giovanna Lucchi.

Non sembra dubbio pertanto che la norma dell'art. 1 1. 18/80

preveda la concessione dell'indennità di accompagnamento subor dinandola al solo titolo della minorazione fisica; né può ritenersi, come sostiene il ricorrente ministero, che tale interpretazione let

II Foro Italiano — 1987.

terale della norma la renderebbe incostituzionale per violazione

degli art. 3 e 38 Cost.

Ogni dubbio di legittimità costituzionale, invero, viene meno

qualora si consideri la ratio della norma che è quella di incorag

giare le famiglie a tenere l'invalido in casa e a evitarne il ricovero

in case di cura e la conseguente «ghettizzazione» di esso. Intesa

in tal modo la norma non è in contrasto né con l'art. 3 né con

l'art. 38 Cost. Non è in contrasto con l'art. 3 in quanto tale

finalità va perseguita sia nei confronti delle famiglie povere sia

nei confronti delle famiglie meno povere; non è in contrasto con

l'art. 38 in quanto limitando il ricovero dei mutilati e degli invali

di civili solleva lo Stato da un onere più gravoso. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

II

Motivi della decisione. — Il ricorrente si duole per la violazio

ne dell'art. 1 1. 11 febbraio 1980 n. 18 e dell'art. 132, n. 4, c.p.c.

(art. 360, nn. 3, 4, 5, c.p.c.), in quanto l'assegno di accompagna mento costituisce una forma di assistenza sociale affatto indipen dente dalla erogazione della pensione d'inabilità; detto assegno è destinato a consentire al «totalmente inabile» di essere «accom

pagnato» per «compiere gli atti quotidiani della vita», non già

per sostituire od integrare la sua capacità di guadagno.

Pertanto, l'«assegno di accompagnamento» attiene più alla sfera

del cittadino uti persona, che a quella del cittadino in quanto

lavoratore; con riferimento al dettato costituzionale, potremmo dire che l'assegno di accompagnamento, più che sotto il profilo del 1° e 2° comma dell'art. 38 Cost., può essere inquadrato sotto

il profilo del 3° comma relativo agli «invalidi e ... minorati» che,

indipendentemente dalla loro condizione economico-sociale, hanno

comunque «diritto all'educazione ed all'avviamento professionale». Ed infatti le forme di assistenza specifica previste dagli art.

3 («assistenza sanitaria») e 4 («centri di riabilitazione, ricerca e

prevenzione») 1. n. 118/71 spettano indubbiamente a tutti i citta

dini inabili, indipendentemente dalla loro condizione economica.

Il riferimento da parte dell'art. 1 1. 18/80 agli art. 2 e 12 1.

n. 118/71 deve ritenersi eseguito soltanto in funzione delle «affe

zioni fisiche e psichiche di cui agli art. 2 e 12 1. 30 marzo 1971

n. 118», non già, in particolare per quanto riguarda l'art. 12, in funzione del diritto alla pensione di inabilità ivi previsto.

L'interpretazione in tal senso, resa necessaria dalla stessa espres sione legislativa, è confermata dalla successiva precisazione con

tenuta nello stesso art. 1 1. n. 18/80, secondo la quale la «inden

nità di accompagnamento» «è concessa ... al solo titolo della mi

norazione»: con specifica esclusione del «titolo» costituito dalla

situazione economica che viene, invece, in considerazione per l'at

tribuzione del diritto alla pensione di inabilità.

Il ricorso è infondato. L'art. 1 1. 11 febbraio 1980 n. 18 asse

gna la indennità di accompagnamento, non reversibile, non indi

scriminatamente a tutti i mutilati ed invalidi civili totalmente ina bili per affezioni fisiche e psichiche, ma soltanto a quelli che rien

trano nella previsione degli art. 2 e 12 1. 30 marzo 1971 n. 118; l'art. 2 delimita l'ambito soggettivo della applicabilità della nor

ma, specificando che agli affetti della norma si considerano muti

lati ed invalidi civili i cittadini effetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, in

sufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che

abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorati va non inferiore ad un terzo, o, se minori di anni diciotto, che

abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni

proprie della loro età; sono esclusi gli invalidi per causa di guer ra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi ed i sordomuti per i

quali provvedono altre leggi. L'art. 12, invece, nell'ambito dei

soggetti individuati dall'art. 2 su citato, contiene una ulteriore delimitazione di carattere oggettivo; ed in particolare: a) che sus sistano le condizioni economiche di cui all'art. 26 I. 30 aprile 1969 n. 153 sulla revisione degli ordinamenti pensionistici, cioè che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi e non abbiano diritto a rendite o prestazioni economiche

previdenziali, con esclusione degli assegni familiari, od assisten

ziali, comprese le pensioni di guerra — con esclusione dell'asse

gno vitalizio annuo degli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti — erogate con carattere di continuità dallo Stato, da altri enti pubblici o da paesi esteri, e che, comunque, siano

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

titolari di redditi — a qualsiasi titolo — di importo pari o supe riore a lire 156.000 annue, escluso il reddito dominicale della casa

di abitazione. Da notare che il d.l. 23 dicembre 1976 n. 850,

convertito in legge con modificazioni il 21 febbraio 1977 n. 29,

ha elevato i limiti di reddito a lire 3.120.000 e l'art. 14 septies 1. n. 33 del 29 febbraio 1980 ha stabilito che il reddito sia rivalu

tato annualmente; b) che coloro che fruiscono di pensioni o ren

dite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle

lire 18.000, abbiano una riduzione della pensione «in maniera

corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi per

cepiti». Non è pertanto revocabile in dubbio, per il modo stesso in

cui è stato formulato l'art. 1 1. n. 18 del 1980, che al fine di

ottenere l'indennità di accompagnamento si richiedono sia le cen

nate condizioni soggettive, sia quelle oggettive che riguardano la

situazione reddituale del richiedente.

Né può affermarsi che si tratti di una disciplina eterogenea ri

spetto al sistema normativo in materia previdenziale ed assisten

ziale, posto che, per l'art. 5 1. 27 maggio 1970 n. 382 la pensione

non reversibile e l'indennità di accompagnamento a favore dei

ciechi civili spettano «sempre che l'interessato non risulti iscritto

nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi» (da notare che,

come l'art. 1 I. n. 18 del 1980, la indennità è concessa «al solo

titolo della minorazione», con formulazione del tutto analoga il

4° comma dell'art. 5 d.l. 2 marzo 1974 convertito con modifiche

nella 1. 16 aprile 1974 n. 114 prevede che l'indennità di accompa

gnamento per i chiechi venga «corrisposta al titolo della cecità»);

lo stato di bisogno era altresì previsto dall'art. 7 1. 10 febbraio

1962 n. 66 riguardante i cittadini affetti da cecità congenita o

contratta a seguito di cause non di guerra, infortunio sul lavoro

o di servizio; del resto lo stesso art. 17 1. n. 118 del 1971 stabili

sce, in materia di assegno di accompagnamento per i minori di

anni diciotto, che gli stessi devono frequentare la scuola dell'ob

bligo, corsi di addestramento o centri ambulatoriali e non devo

no essere ricoverati a tempo pieno; anche in questo caso il legale

rappresentante del minore non deve percepire un reddito i.r.p.e.f.

superiore a lire 1.320.000 annue, elevato a lire 1.560.000 dall'art.

7 1. 3 giugno 1975 n. 160 e poi a lire 3.120.000 della 1. 21 feb

braio 1977 n. 29 e, infine, come si è visto, con rivalutazione an

nuale del limite di reddito, ai sensi del cit. art. 14 septies 1. n.

33 del 29 febbraio 1980.

Tutto questo quadro normativo sta a dimostrare con sufficien

te certezza che l'ordinamento giuridico vigente è omogeneo e coe

rente nel subordinare le provvidenze connesse ad uno stato di

invalidità, ad una condizione economica presunta (reddito i.r.p.e.f.)

inferiore ad una data soglia annua.

Ciò anche a voler prescindere dalla autonomia dei diversi regi

mi previdenziali e dalla loro non comparabilità alla stregua del

principio di uguaglianza (Corte cost. n. 278 del 1984, Foro it.,

1985, I, 360). D'altra parte il conseguimento del diritto alla pre

stazione assistenziale ha lo stesso presupposto e cioè lo stato di

bisogno, tenuto conto che l'art. 38 Cost, ha concepito il diritto

all'assistenza per l'inabile al lavoro e per lo sprovvisto di mezzi,

correlando i mezzi di soccorso non alla entità della invalidità,

ma proprio alle esigenze di vita dei richiedenti. Proprio perciò,

in altre occasioni, la Corte costituzionale (sent. n. 160 del 1971,

id., 1971, I, 2124, e n. 80 del 1971, ibid., 1181) non ha escluso

la legittimità che il diritto sia subordinato a determinate condi

zioni e requisiti; questi devono basarsi sulla sicura esistenza di

mezzi adeguati alle esigenze di vita, integrando una situazione

che esclude il bisogno della prestazione previdenziale. La deter

minazione di tale livello — entro i cennati limiti di ragionevolez

za — è attribuzione del legislatore e la valutazione fatta del con

testo socio-economico rientra in una discrezionalità, che non è

suscettibile di sindacato innanzi alla stessa Corte costituzionale.

Consegue a quanto esposto il rigetto del ricorso.

Il Foro Italiano — 1987.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 6 agosto

1987, n. 6776; Pres. Pandolfelli, Est. Angarano, P.M. Si

meone (conci, conf.); Bastia e altri (Avv. Fabbri) c. Soc.

C.a.t.o.; Soc. C.a.t.o. (Avv. Persiani, Trifirò) c. Bastia e al

tri. Cassa Trib. Pavia 17 aprile 1985.

Lavoro (rapporto) — Indennità di trasferta e di concorso pasti

nel settore dei trasporti in concessione — Aumenti dell'inden

nità di contingenza — Difformità dalla normativa prevalente

nel settore industriale — Onere della prova (Cod. civ., art. 2697;

d.l. 1° febbraio 1977 n. 12, norme per l'applicazione dell'in

dennità di contingenza, art. 2; 1. 31 marzo 1977 n. 91, conver

sione in legge, con modificazioni, del d.l. 1° febbraio 1977 n.

12, art. unico).

È a carico del datore di lavoro l'onere di provare che l'incidenza

degli aumenti di contingenza sulle indennità di trasferta e di

concorso pasti nel settore dei trasporti in concessione, soggetta

alla disciplina della terza parte del 1° comma dell'art. 2 d.l.

1 ° febbraio 1977 n. 12, convertito, con modificazioni, nella

I. 31 marzo 1977 n. 91, si risolve in un trattamento economico

difforme da quello degli accordi interconfederali de! 1957 e de!

1975 e da quello prevalente del settore industriale. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 14 aprile

1987, n. 3698; Pres. Nocella, Est. Ciciretti, P.M. Nicita

(conci, conf.); Moraghi e altri (Avv. Fabbri) c. Soc. Migliavac

ca autoservizi; Soc. Migliavacca autoservizi (Avv. Persiani, Tri

flrò) c. Moraghi e altri. Cassa Trib. Pavia 22 dicembre 1984.

Lavoro (rapporto) — Indennità di trasferta e di concorso pasti

nel settore dei trasporti in concessione — Aumenti dell'inden

nità di contingenza — Questione di interpretazione degli accor

di interconfederali e dei contratti collettivi del settore (Cod.

civ., art. 2697; d.l. 1° febbraio 1977 n. 12, art. 2; 1. 31 marzo

1977 n. 91, art. unico).

La conformità o difformità, rispetto alla prevalente normativa

prevista dagli accordi interconfederali del 1957 e del 1975 e

dai contratti collettivi del settore industriale, di una disciplina

contrattuale collettiva che prevede l'incidenza della indennità

di contingenza, e quindi anche dei punti già congelati dal d.l.

1° febbràio 1977 n. 12, convertito, con modificazioni, nella

I. 31 marzo 1977 n. 91, sull'indennità di trasferta e di concorso

pasti nel settore dei trasporti in concessione, va accertata dal

giudice di merito, ai fini di verificare la misura di operatività

dell'incidenza stessa, attraverso l'analisi dei testi contrattuali

collettivi acquisiti agli atti, e quindi la relativa problematica

è estranea a quella dell'onere probatorio. (2)

(1-2) Con le due sentenze in epigrafe sono state cassate due pronunce

dello stesso tribunale ma con diversa motivazione: quella di Cass. 3698/87

seguendo una terza via rispetto alle due tesi dibattute nella giurispruden

za di merito — non si rinvengono, invece, precedenti di legittimità —

incentrate invece sulla distribuzione dell'onere della prova: cfr. nel mede

simo senso di Cass. 6776/87, Pret. Pavia 16 aprile 1984, Foro it., 1984,

I, 2492, con nota di richiami. Contra, Trib. Pavia 20 novembre 1981, ibid.

È invece consolidato nelle decisioni di cassazione l'orientamento sulla

questione sostanziale sottostante, quella per cui i punti di contingenza

già congelati dal d.l. n. 12 del 1977, convertito, con modificazioni, nella

1. n. 91/77, incidono sui vari emolumenti accessori in costanza di rappor

to senza che possano essere colpite da nullità le clausole in tal senso della

contrattazione collettiva: cfr. Cass. 5 aprile 1986, n. 2378 e 23 gennaio

1986, n. 450, id., Rep. 1986, voce Lavoro (rapporto), nn. 1634, 1496;

19 maggio 1984, n. 3102, id., 1984, I, 2490, con nota di richiami; Pret.

Milano 28 giugno 1984, id., Rep. 1985, voce cit., n. 2481. In particolare,

sempre in senso conforme, con riferimento all'incidenza sugli scatti di

anzianità, Cass. 10 dicembre 1986, n. 7362, 27 novembre 1986, n. 6999,

13 novembre 1986, n. 5592, 10 maggio 1986, n. 3116, 10 gennaio 1986,

nn. 93 e 92, id., Rep. 1986, voce cit., nn. 1273-1278; 1° febbraio 1985,

nn. 678 e 677, id.. Rep. 1985, voce cit., nn. 1470, 1469; 19 gennaio 1984,

n. 475, id., 1984, I, 2491, con nota di richiami; Pret. Parma 2 febbraio

1985, id., Rep. 1985, voce cit., n. 2479. Contra Pret. Milano 19 febbraio

1986, id., Rep. 1986, voce cit., n. 1281; Trib. Milano 9 novembre 1985,

ibid., n. 1280; Pret. Firenze 1° giugno 1985, ibid., n. 1282.

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