sezione tributaria; sentenza 14 gennaio 2004, n. 358; Pres. Riggio, Est. Giancola, P.M.Maccarone (concl. diff.); Associazione culturale Minerva (Avv. Canesi) c. Comune di Milano(Avv. Izzo, Surano, Fraschini). Cassa Comm. trib. prov. Milano 16 giugno 1999Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 3 (MARZO 2004), pp. 715/716-717/718Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199464 .
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PARTE PRIMA
CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 14
gennaio 2004, n. 358; Pres. Riggio, Est. Giancola, P.M.
Maccarone (conci, diff.); Associazione culturale Minerva
(Avv. Canesi) c. Comune di Milano (Avv. Izzo, Surano,
Fraschini). Cassa Comm. trib. prov. Milano 16 giugno 1999.
Tributi in genere — Commissioni tributarie — Sentenze —
Giudicato interno — Giudizio di ottemperanza — Ammis
sibilità (D.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, disposizioni sul pro cesso tributario in attuazione della delega al governo conte
nuta nell'art. 30 1. 30 dicembre 1991 n. 413, art. 70). Tributi in genere — Commissioni tributarie — Sentenze di
condanna — Esecuzione forzata ordinaria — Giudizio di
ottemperanza — Cumulabilità (D.leg. 31 dicembre 1992 n.
546, art. 70).
Il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalla senten
za della commissione tributaria passata in giudicato può es
sere attivato anche nel caso in cui — prima ancora che sia
intervenuta una pronuncia definitiva esaustiva dell'intera
controversia — si sia formato un giudicato interno su singole parti o capi autonomi della sentenza: in tal caso, il giudice
dell'ottemperanza potrà autonomamente accertare l'esisten
za del giudicato parziale, anche in mancanza della relativa
certificazione di cancelleria o segreteria. (1) L'esecuzione forzata ordinaria ed il giudizio di ottemperanza
sono mezzi di tutela suscettibili di essere esperiti anche con testualmente per l'attuazione della sentenza esecutiva di con danna resa dal giudice tributano. (2)
(1) Non si rinvengono, nella giurisprudenza della Suprema corte, precedenti editi in termini.
Nella giurisprudenza amministrativa, v„ sull'ammissibilità del ricor so per ottemperanza di sentenza oggetto di impugnazione, Cons. Stato, ad. plen., 9 maggio 1997, n. 9. Foro it., 1997, III, 428, con nota di ri chiami; sulla possibilità di prescindere dal certificato del cancelliere, cfr. Cons. Stato, sez. V, 1° aprile 1997, n. 320, ibid.
(2) La Suprema corte risolve due punti controversi, tanto in dottrina
quanto in giurisprudenza, ed esattamente:
a) se per l'esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme emesse dal giudice tributario sia dato al contribuente tanto il ri corso alla esecuzione forzata regolata dal codice di procedura civile, quanto il giudizio di ottemperanza previsto dall'art. 70 d.leg. 31 dicem bre 1992 n. 546;
b) se, nel caso affermativo, i diversi rimedi possano essere esperiti contestualmente.
Sulla questione sub a), v., in giurisprudenza, nello stesso senso della Suprema corte (vale a dire nel senso che è possibile utilizzare entrambi
gli strumenti di tutela), Comm. trib. reg. Lombardia 9 novembre 2001, Foro it.. Rep. 2002, voce Tributi in genere, n. 1989, e Bollettino trib., 2002, 455, con nota di Ardito, Una sentenza completa su alcune con troverse questioni in materia di giudizio di ottemperanza; Giust. civ., 2002, I, 3361, con nota di Berlucchi, // giudizio di ottemperanza nel processo tributario: spunti di riflessione su alcuni punti controversi; Comm. trib. reg. Friuli-Venezia Giulia 17 agosto 2001, Foro it., Rep. 2001, voce cit., n. 1860, e Fisco, 2001, 13365, con nota di Sollini; Comm. trib. prov. Pesaro 14 maggio 1999, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 1731; Comm. trib. prov. Pescara 22 agosto 1998, id., Rep. 1999, voce cit., nn. 1635, 1636, e Bollettino trib., 1999, 664, con nota di Ma rino, Notazioni sul giudizio di ottemperanza al giudicato tributario-, contra. Comm. trib. reg. Lombardia 10 febbraio 1999, Foro it.. Rep. 1999, voce cit., n. 1634, e Mass. commiss. trib. milanesi, 1999, fase. 3, 161, con nota di Giavarini, per la quale è inammissibile il ricorso per ottemperanza che abbia per oggetto una sentenza di condanna al paga mento di somme contestualmente liquidate; Comm. trib. prov. Livorno 3 aprile 1998, Foro it., Rep. 1998, voce cit., n. 1907, secondo cui il giudizio di ottemperanza è messo a disposizione della parte alla quale la decisione del giudice tributario, passata in giudicato, ha riconosciuto un diritto non attuabile nelle forme dell'espropriazione forzata e del pi gnoramento previste dal codice di procedura civile; analogamente, Comm. trib. prov. Foggia 6 marzo 2001, id., Rep. 2001, voce cit., n. 1859.
In dottrina, in senso conforme a quanto enunciato in massima, cfr. Glendi, Giudizio di ottemperanza (diritto tributario), voce deW'Enci clopedia giuridica Treccani, Roma, 1999, XV, 2; Bellagamba, Il nuo vo contenzioso tributario, Torino, 1993, 210; Trovato, Lineamenti del nuovo processo tributario, Padova, 1996, 300; Gilardi-Loi-Scuffi, Il nuovo processo tributario - Il d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546 com mentato per articolo, Milano, 1997, 389; Socci-Sandulu, Manuale del nuovo processo tributario, Bologna, 1997, 332; Campeis-De Pauli, Il manuale del processo tributario, Padova, 1996, 356; Bafile, Il nuovo
Il Foro Italiano — 2004.
Svolgimento del processo. —- Con sentenza del 6 aprile - 18
maggio 1998, la Commissione tributaria provinciale di Milano
accoglieva il ricorso dell'Associazione culturale Minerva avver so il diniego opposto dal comune di Milano alla domanda di
rimborso dell'imposta comunale sugli immobili, indebitamente
versata per il 1994 ed il 1995.
L'associazione, notificata la pronuncia alla controparte il 25
maggio 1998, ricorreva in appello censurando la statuizione di
compensazione delle spese processuali. Si costituiva in giudizio il comune di Milano senza proporre
appello incidentale ed anzi precisando di non ritenere tale ini ziativa né necessaria, né opportuna.
Il 28 luglio 1998 la medesima associazione notificava al co mune di Milano un atto di messa in mora e diffida chiedendo
l'attribuzione della complessiva somma di lire 2.219.289 ed
esponendo anche che, poiché nel merito la sentenza di primo grado non era stata impugnata da nessuna delle due parti, si era
formato il giudicato sull'obbligo di rimborso a carico del comu ne.
Il comune emetteva un mandato di pagamento per complessi ve lire 1.334.800.
Successivamente, ossia il 2 novembre 1998, l'associazione adiva la Commissione tributaria provinciale di Milano per l'ot
temperanza alla sentenza del 6 aprile 1998. Il comune eccepiva, fra l'altro, di avere già adempiuto alle
statuizioni contenute nella sentenza e che il residuo preteso con
cerneva le spese di precetto, estranee al giudizio di ottemperan za.
Con sentenza n. 99 del 20 maggio - 16 giugno 1999 la Com
missione tributaria provinciale di Milano ha respinto il ricorso
dell'associazione, ritenendo: — inammissibili le domande della ricorrente di condanna del
comune di Milano ai sensi degli art. 92 e 96 c.p.c.; — inammissibile il giudizio di ottemperanza in quanto: a) trattandosi di sentenza di condanna, la stessa non è imme
diatamente esecutiva e può essere eseguita solo dopo il suo pas saggio in giudicato;
b) che in relazione al passaggio in giudicato la segreteria della commissione rilascia copia in forma esecutiva e che nella
specie la contribuente aveva proceduto alla notifica della sen
processo tributario, Padova, 1994, 206; Gerlin-Grosso-Marchese Ramonda, La riforma del processo tributario, Milano, 1996, 185; Rau Alemanno, Il nuovo contenzioso tributario, Milano, 1996, 69; Baglio
ne-Menchini-Miccinesi-Castaldi-Galluzzi-Pezzuti-Pistolesi, Il nuovo
processo tributario. Commentario, Milano, 1997, 604; Basilavecchia, in AA.VV., Il nuovo processo tributario, Torino, 1999, 945; Capolupo, Giudizio di ottemperanza: ancora molti i punti controversi, in Fisco, 1999, 6968. Contra, A. Finocchiaro-M. Finocchiaro, Commentario al nuovo contenzioso tributario, Milano, 1996, 880, per i quali in presenza di un titolo esecutivo di condanna deve escludersi la possibilità di sol lecitare un giudizio di ottemperanza; analogamente, Bellè, Riflessioni sul giudizio di ottemperanza, in Rass. trib., 1998, 587; Mercatau, La nuova normativa sul contenzioso tributario: riflessioni «a caldo» sulle linee guida del nuovo processo e sulla problematica emergente, in Riv. dir. trib., 1993, I, 233.
Sulla questione sub b), v., nello stesso senso della Suprema corte (vale a dire nel senso che sia possibile promuovere contestualmente i due rimedi), Comm. trib. prov. Milano 18 luglio 2003, Fisco /, 2003, 6959, e, in dottrina, Glendi, Giudizio di ottemperanza (diritto tributa rio), cit., 2; Gjlardi-Loi-Scuffj, Il nuovo processo tributario - Il d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546 commentato per articolo, cit., 389; Socci Sandulli, Manuale del nuovo processo tributario, cit., 332; Basila vecchia, in AA.VV., Il nuovo processo tributario, cit., 945; Buscema, Profili teorici e pratici del giudizio di ottemperanza, in Fisco, 1994, 4215; Caputo, Il giudizio di ottemperanza nel processo tributario, id., 1993, 11817; De Gregorio, Il giudizio di ottemperanza nel nuovo pro cesso tributario, in Rass. trib., 1998, 55. Diversamente, Baglione
Menchini-Miccinesi-Castaldi-Galluzzi-Pezzuti-Pistolesi, Il nuovo processo tributario. Commentario, cit., 605; Allegretti, L'esecuzione delle sentenze nel nuovo processo tributario, in Fisco, 1993, 11797, per i quali al giudizio di ottemperanza può procedersi solo dopo l'inu tile esperimento di mezzi ordinari di esecuzione della sentenza.
Sul giudizio di ottemperanza, v., per altri profili, Cass. 13 maggio 2003, n. 7312, Foro it., 2003,1, 2364.
Nella giurisprudenza amministrativa, sulla possibilità di promuovere contestualmente il ricorso per ottemperanza e l'esecuzione forzata or dinaria, v., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2002, n. 480, id.. Rep. 2002, voce Giustizia amministrativa, n. 1305.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
tenza prima del suo passaggio in giudicato nonché alla notifica
di un atto di precetto non fondato su titolo esecutivo valido;
c) che le sentenze di condanna al pagamento di somme di de
naro vanno eseguite secondo le regole dell'esecuzione ordinaria
mentre l'ottemperanza attiene agli obblighi di fare, ed i due ri
medi non sono cumulabili;
d) che il giudizio di ottemperanza è subordinato ad un duplice
adempimento, e cioè il passaggio in giudicato della sentenza e
l'intimazione dopo trenta giorni dalla messa in mora degli enti
interessati a mezzo di ufficiale giudiziario, e che la ricorrente
non aveva seguito tale iter.
Avverso questa sentenza l'Associazione culturale Minerva ha
proposto ricorso per cassazione, fondato su tre motivi. Il comu
ne di Milano ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione. — Con il primo motivo di ricorso
l'Associazione culturale Minerva lamenta violazione e falsa ap
plicazione di norme di legge (art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione
agli art. 1 d.leg. 546/92 e 324 c.p.c.). Sostiene che la sentenza
impugnata si fonda sull'erroneo presupposto di diritto secondo
cui l'impugnazione di un capo autonomo della sentenza, quale è
evidentemente il capo concernente la compensazione delle spese del giudizio, precluda la formazione del giudicato sui restanti
capi non impugnati. Con il secondo motivo l'associazione ricorrente deduce vio
lazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 360, n. 3,
c.p.c. in relazione all'art. 70 d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546). Censura sia la conclusione della commissione tributaria regio nale secondo la quale non avrebbe osservato Viter previsto dal
l'art. 70 d.leg. n. 546 del 1992 e sia il convincimento per il
quale le sentenze di condanna possono essere coattivamente at
tuate soltanto a mezzo di esecuzione forzata, nelle forme previ ste dal codice di procedura civile, non cumulabile con il diverso
rimedio del giudizio di ottemperanza. Con il terzo motivo di ricorso l'Associazione culturale Mi
nerva lamenta violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 360, nn. 1 e 2, c.p.c. in relazione agli art. 1 e 70 d.leg.
546/92). Rideduce l'illegittimità della conclusione secondo la
quale non avrebbe osservato l'iter previsto dall'art. 70 d.leg. n.
546 del 1992, sostenendo che essa si fonda anche su apprezza menti documentali erronei, i quali si risolvono in errori in pro cedendo, denunziabili come vizi di attività.
I motivi di censura, che per l'intima connessione possono es
sere esaminati congiuntamente, sono fondati per quanto di ra
gione. La commissione tributaria provinciale, adita in sede di ottem
peranza alla pronuncia della medesima commissione, di acco
glimento del ricorso dell'Associazione culturale Minerva avver
so il diniego di rimborso delle somme versate per lei negli anni
1994 e 1995, ha conclusivamente respinto il ricorso dell'asso
ciazione stessa ritenendo essenzialmente che nella specie non
ricorresse il presupposto processuale d'ammissibilità della do
manda, costituito dalla sentenza passata in cosa giudicata non
costituente titolo esecutivo di condanna (art. 474 c.p.c.) e che
non fossero state osservate né le formalità prescritte per l'ese
cuzione forzata ordinaria né quelle previste per il giudizio di
ottemperanza. I rilievi della commissione, muti in ordine alle eccezioni sol
levate dal comune circa gli effetti dell'intervenuto rimborso
dell'imposta e dei relativi interessi, appaiono sostanzialmente
ricondurre l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza previsto dall'art. 70 d.leg. n. 546 del 1992, in primo luogo all'esistenza
di una sentenza definitiva, ossia di una sentenza rispetto alla
quale si sia formato il giudicato formale ai sensi dell'art. 324
c.p.c., applicabile al processo tributario in virtù del rinvio di cui
all'art. 49 medesimo d.leg. n. 546 del 1992.
Deve, invece, ritenersi, secondo un'interpretazione normativa
coerente con le esigenze di effettiva e sollecita tutela delle parti interessate all'attuazione delle decisioni giudiziarie, anche in li
nea con l'elaborazione giurisprudenziale al riguardo emersa nel
giudizio amministrativo di ottemperanza e nel processo esecuti
vo ordinario, che il 1° comma del citato art. 70 d.leg. 31 dicem
bre 1992 n. 546, nel prevedere la domanda di ottemperanza agli
obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria
passata in giudicato, non limiti l'iniziativa delle parti stesse alle
ipotesi di pronuncia definitiva esaustiva dell'intera controversia,
ma consenta l'attuazione coattiva anche di singole parti o capi autonomi della sentenza, rispetto ai quali si sia formato un giu
II Foro Italiano — 2004.
dicato interno. In tale evenienza il giudice dell'ottemperanza, nell'ambito dei suoi poteri di verifica dei presupposti proces suali della domanda, potrà autonomamente accertare l'esistenza
del giudicato parziale, anche in mancanza della relativa certifi
cazione di cancelleria o segreteria. Le medesime ragioni, inoltre, precludono d'interpretare il
primo periodo del 1° comma dell'art. 70 in esame, nel senso di
escludere il giudizio di ottemperanza nel caso di titoli esecutivi
di condanna, ed inducono a ritenere che in tal caso l'esecuzione
forzata ordinaria, secondo le richiamate norme del codice di
procedura civile e l'esecuzione in sede tributaria, con il giudizio di ottemperanza, siano mezzi di tutela concorrenti e cumulabili, ossia che entrambe possano essere esperite anche contestual
mente, affinché la pretesa creditoria, espressa nel giudicato, sia
puntualmente attuata in via coattiva.
A tali conclusioni consegue la necessità di revisione anche
della valutazione d'inosservanza delle formalità procedurali
prescritte per il giudizio di ottemperanza, essenzialmente indotta
dalla constatata mancanza di una sentenza passata in giudicato formale, dotata della relativa attestazione.
Pertanto si deve accogliere per quanto di ragione il ricorso
dell'associazione culturale e cassare la sentenza impugnata con
rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del presente
grado di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributa
ria provinciale di Milano.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 19 di
cembre 2003, n. 19556; Pres. Nicastro, Est. Finocchiaro, P.M. Scardaccione (conci, conf.); Allegro (Avv. Scoccini,
Antichi) c. Fall. soc. Mag - Meccanizzazione agricola gros
setana. Conferma App. Firenze 31 maggio 1999.
Contratto in genere, atto e negozio giuridico — Collegamen
to negoziale — Eccezione di inadempimento — Ammissi
bilità — Fattispecie (Cod. civ., art. 1460).
L'eccezione di inadempimento può essere opposta, da parte del
contraente fedele, anche nell'ipotesi di inadempimento di un
diverso negozio, che tuttavia risulti collegato col primo con
tratto da un nesso di interdipendenza fatto palese dalla co
mune volontà delle parti, atto a rendere sostanzialmente uni
co il rapporto obbligatorio, con valutazione rimessa al pru dente ed insindacabile apprezzamento del giudice di merito
(nella specie, è stata confermata la sentenza di merito che
aveva ritenuto legittima /'exceptio inadimpleti contractus op
posta dalla società promittente alienante di un immobile al
socio promissario acquirente, che non aveva adempiuto l'ob
bligo di pagare il cinquanta per cento delle passività sociali, assunto in forza dell'accordo —funzionalmente connesso al
preliminare di vendita — con cui i soci avevano regolato i lo
ro rapporti patrimoniali in conseguenza del suo recesso dalla
società). (1)
(1)1.- La pronunzia in epigrafe conferma l'orientamento consolidato
che ritiene legittima l'eccezione d'inadempimento opposta dalla parte
adempiente in caso di mancato adempimento, da parte dell'altro con
traente. alle obbligazioni nascenti da un negozio distinto, che tuttavia
sia collegato al primo da uno stretto nesso funzionale. Posto che requi sito indispensabile ai fini dell'applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum, sancito dall'art. 1460 c.c., non è l'unicità della
fonte contrattuale, bensì la sussistenza di un legame di corrispettività tra le diverse prestazioni, l'eccezione di inadempimento deve ritenersi ammissibile laddove, in virtù del collegamento funzionale esistente tra
negozi strutturalmente distinti, sia configurabile un unico, complessivo assetto negoziale, nel quale la prestazione rimasta inadempiuta e quella — scaturente da un diverso negozio — di cui si rifiuta l'adempimento siano legate da un rapporto di corrispettività.
Il caso in esame interessa la figura del collegamento c.d. funzionale
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