sezione tributaria; sentenza 16 aprile 2003, n. 6078; Pres. Cristarella Orestano, Est. Sotgiu, P.M.Palmieri (concl. diff.); Adorni (Avv. Gallo, Salvini) c. Min. finanze. Cassa Comm. trib. centrale25 maggio 1998, n. 2794 e decide nel meritoSource: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 3 (MARZO 2004), pp. 821/822-825/826Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199480 .
Accessed: 28/06/2014 18:46
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 91.238.114.163 on Sat, 28 Jun 2014 18:46:48 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
vo, ancor vivo quando entrò in vigore la 1. n. 138 del 1943, e in
particolare non può alterare il regime della contribuzione. Vi
gente l'ordinamento corporativo, anche la misura dei contributi
previdenziali era rimessa al contratto collettivo o agli organi sindacali competenti ad emettere atti con efficacia generale (art. 9 e 4 1. ult. cit.); la natura eteronoma della fonte faceva sì che
essa potesse anche determinare la misura di una prestazione pe cuniaria pubblicistica.
Nell'ordinamento civilistico l'espromissione volontaria non
influisce sul rapporto tra espromittente (nella specie, il datore di
lavoro) e debitore originario (l'ente previdenziale), tant'è vero
che il primo non può opporre al creditore (il lavoratore) le ecce
zioni relative al rapporto col secondo (art. 1272 c.c.): perciò
l'espromissione non comporta necessariamente la liberazione
dell'espromittente da debiti verso il debitore originario. Una volta riportati i contratti collettivi nell'ambito dei negozi
giuridici di diritto privato, 1'«inammissibile duplicità di paga menti aventi la stessa causa» e 1'«ingiustificato arricchimento»
dell'ente previdenziale, ossia la mancanza di giustificazione causale del pagamento del contributo previdenziale paventata nella sent. n. 13535 del 1999, cit., potrebbe aversi anche nel ca
so in cui fosse il contratto individuale di lavoro ad imporre al
datore il trattamento di malattia: se la prospettata eventualità
fosse reale, con il conseguente esonero dalla contribuzione, ba
sterebbe una pattuizione tra singoli privati a cancellare un'ob
bligazione assimilabile a quella tributaria, gravante su uno di lo
ro ed imposta dalla legge a favore di un ente pubblico. 8. - Con i contratti collettivi di diritto comune l'esonero del
l'ente dal trattamento di malattia vale solo nei confronti dei la
voratori iscritti ai sindacati stipulanti e perciò destinatari del
contratto collettivo. L'intervento di questo in materia di assicu
razione contro la malattia si pone perciò solo come eventualità e
comunque non si verifica in caso di inapplicabilità soggettiva del contratto.
Inoltre, l'art. 1, 6° comma, d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in 1. 29 febbraio 1980 n. 33, stabilisce che l'Inps
provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di malat
tia per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro e non fruenti
della cassa integrazione guadagni. Ulteriore giustificazione cau
sale dell'obbligo contributivo in questione (Cass. n. 1950 del
2000). 9. - Né alcuna influenza sulla questione di diritto qui in esame
esplicano gli art. 74 1. n. 833 del 1978 e 14 1. 23 aprile 1981 n. 155, i quali, imposto all'Inps l'obbligo di erogare le prestazioni economiche di malattia e lasciate al servizio sanitario nazionale
le sole prestazioni sanitarie, forniscono all'istituto la provvista, consistente nella quota parte dei contributi di legge, determi
nandone altresì l'aliquota. Secondo la tesi qui non accolta, e sulla quale le ricorrenti in
sistono soprattutto nella memoria presentata in prossimità del
l'udienza. la specifica destinazione del contributo Inps, con di
stinta aliquota, ai trattamenti di malattia sottrarrebbe il contri
buto stesso ai principi ed al regime generale della contribuzione
previdenziale per riportarlo ai principi dell'assicurazione priva ta, facendone una prestazione corrispettiva (ancorché nell'am
bito di un rapporto aleatorio) ossia giustificata sotto il profilo causale soltanto dall'eventualità della controprestazione.
Non sembra, tuttavia, che questa ratio possa essere attribuita
alle norme testé citate e, quindi, al cpv. dell'art. 6 1. n. 138 del
1943. La possibile e illimitata diffusione di contratti collettivi ido
nei a sottrarre intere categorie di lavoratori alla previdenza so
ciale contro la malattia potrebbe diminuire le risorse dell'ente
pubblico al punto da porre in pericolo l'adempimento dei debiti
verso gli assicurati ossia potrebbe generare, usando il lessico
dell'obbligazione civilistica, una pericolosa menomazione della
garanzia patrimoniale generale (art. 2740 c.c.) offerta ai credito
ri dall'ente debitore.
Eventualità negativa che poteva essere remota quando, nel
regime corporativo, la contrattazione collettiva era ispirata a
criteri pubblicistici ossia anche a valutazioni di economia gene
rale, ma che è incombente nel sistema di relazioni industriali af
fidato al diritto privato. In conclusione, la specifica destinazione dei contributi Inps di
malattia non infirma le considerazioni svolte sopra ossia non
esclude né il fondamento solidaristico né la natura tributaria, o
se si vuole parafiscale di quei contributi e quindi l'indisponibi
II Foro Italiano — 2004.
lità del relativo obbligo ad opera di negozi giuridici di diritto
privato.
L'affermazione, contenuta nella memoria delle ricorrenti, se
condo cui l'Inps non pretende i contributi di malattia da certe
imprese e per certe categorie di lavoratori, tende inammissibil
mente ad ampliare il tema della controversia attraverso la pro
spettazione di fatti nuovi nel giudizio di legittimità. 10. - In conclusione, si deve affermare il principio secondo
cui l'art. 6, 2° comma, 1. n. 138 del 1943, che esonera l'Inps dal
pagamento dell'indennità quando il trattamento economico di
malattia venga corrisposto per legge o per contratto collettivo
dal datore di lavoro in misura non inferiore a quella fissata dai
contratti collettivi, non vale ad escludere l'obbligo di contribu
zione previdenziale a favore dell'Inps. A questo principio si è uniformato il tribunale nella sentenza
qui impugnata onde il ricorso va rigettato.
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 16
aprile 2003, n. 6078; Pres. Cristarella Orestano, Est. Sot
giu, P.M. Palmieri (conci, diff.); Adorni (Avv. Gallo, Sal
vini) c. Min. finanze. Cassa Comm. trib. centrale 25 maggio 1998, n. 2794 e decide nel merito.
Registro (imposta di) — Cessione di immobile privo di ren dita — Valutazione automatica — Istanza del contribuen
te — Necessità — Istanza del notaio — Irrilevanza (D.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, approvazione del t.u. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, art. 10, 11, 52, 79; d.l. 14
marzo 1988 n. 70, norme in materia tributaria, nonché per la
semplificazione delle procedure di accatastamento degli im
mobili urbani, art. 12; 1. 13 maggio 1988 n. 154, conversione
in legge, con modificazioni, del d.l. 14 marzo 1988 n. 70, art. 1).
In caso di cessione d'immobile privo di rendita, il meccanismo
della c.d. valutazione automatica di cui all'art. 12 d.l. 14
marzo 1988 n. 70, convertito nella l. 13 maggio 1988 n. 154,
opera a condizione che sia stata formulata un'espressa istan
za in tal senso dal contribuente, senza che all'uopo rilevi la
richiesta effettuata, sua sponte, dal notaio rogante. (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 21
novembre 2002, n. 16390; Pres. Cristarella Orestano, Est.
Benini, P.M. Maccarone (conci, conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato De Bellis) c. Di Fabio (Avv. Nardi, Marsico). Cassa senza rinvio Comm. trib. reg. Lazio 21 novembre 1997.
Registro (imposta di) — Rimborso — Notaio — Legittima zione — Esclusione (D.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, dispo sizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi, art. 64; d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, art. 50, 77).
In materia d'imposta di registro, il notaio non può agire in giu dizio per il rimborso della somma oggettivamente corrisposta in eccedenza in sede di registrazione di atti dallo stesso ro
gati. (2)
(1-2) Le decisioni — che non trovano precedenti editi nella giuris
prudenza della Suprema corte — affrontano la tematica della legittima zione del notaio all'esercizio di facoltà ritenute di spettanza esclusiva
del contribuente. Cass. n. 6078, nel riconoscere che il notaio rogante è tenuto per legge
a richiedere la registrazione di un atto e dei suoi allegati, tra cui la voi
This content downloaded from 91.238.114.163 on Sat, 28 Jun 2014 18:46:48 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE PRIMA 824
I
Svolgimento del processo. — L'ufficio del registro di Parma
ha rettificato ai fini Invim in lire 455.600.000, in forza di valu tazione automatica, il valore di un complesso immobiliare ce
duto da Enrico Adorni per il valore dichiarato di lire
197.000.000. Il contribuente ha impugnato l'avviso di liquida zione, sostenendo di non aver richiesto nell'atto di compraven dita né l'attribuzione di rendita catastale, né la valutazione au
tomatica, la cui applicazione derivava, nella specie, dalla perso nale iniziativa del notaio rogante all'atto della domanda di vol
tura. La Commissione tributaria centrale, con decisione del 25
maggio 1998, ha respinto la tesi del contribuente, il quale ha
proposto tempestivo ricorso, sulla base di due motivi, cui resiste
il ministero delle finanze con controricorso.
Le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione. — Adducendo, con il primo motivo di
ricorso, la violazione dell'art. 12 d.l. 14 marzo 1988 n. 70, con
vertito nella 1. 13 maggio 1988 n. 154, nonché degli art. 52 e 79
t.u. 26 aprile 1986 n. 131, unitamente a vizio di motivazione, il
ricorrente sostiene che l'ufficio non poteva applicare i parametri di valutazione automatica, riservati ad una esplicita scelta del
contribuente, bensì procedere all'accertamento del valore venale
dei terreni secondo i criteri di cui all'art. 52 t.u. n. 131 del 1986.
Né poteva l'ufficio, in assenza di presentazione, da parte del
contribuente, della ricevuta della richiesta di valutazione auto
matica (richiesta effettuata dal solo notaio, che non poteva in
ciò rappresentare le parti), ritenere esplicita la volontà del con
tribuente in relazione a tale forma di valutazione.
Col secondo motivo di ricorso, adducendo la violazione del
l'art. 12 d.l. 14 marzo 1988 n. 70, convertito nella 1. 13 maggio 1988 n. 154, nonché dell'art. 52 t.u. 26 aprile 1986 n. 131, il ri
corrente afferma che non può essere attribuita la qualifica di ac
certamento, secondo i parametri aritmetici della valutazione
automatica, all'atto di liquidazione dell'ufficio, peraltro impro
priamente notificato al notaio rogante. Il ricorso è complessivamente fondato.
È vero infatti, come il ricorrente riconosce, che il notaio ro
gante è tenuto per legge a richiedere la registrazione di un atto e
dei suoi allegati (art. 10 e 11 d.p.r. n. 131 del 1986), fra cui è
compresa la voltura, nonché a formulare, qualora l'atto riguardi il trasferimento di un immobile privo di rendita catastale, l'i
stanza per attribuzione di rendita. Ma tale istanza può consegui re soltanto ad una espressa manifestazione di volontà in tal sen
so del contribuente, come espressamente previsto col termine
«specifica istanza» dall'art. 12, 1° comma, d.l. 14 marzo 1988
n. 70 (poi convertito con più incisive modifiche nella 1. n. 154
del 1988), nella cui vigenza è stato rogato l'atto in questione,
poi registrato nel vigore della legge di conversione 13 aprile 1988 n. 154, il cui art. 12 in tal senso recita: «... il contribuente
tura, nonché a formulare, qualora l'atto riguardi il trasferimento di un immobile privo di rendita catastale, l'istanza per l'attribuzione di ren dita, precisa che «tale istanza può solo conseguire ad un'espressa mani festazione di volontà in tal senso del contribuente», poiché l'atto di ciassamento di un immobile con attribuzione di rendita costituisce atto autonomamente rilevante sul piano tributario, di cui il contribuente è diretto destinatario, quale soggetto degli effetti tributari di quell'opera zione.
Cass. n. 16390, dal canto suo, fonda le sue conclusioni sulla conside razione che il notaio costituisce una particolare figura di responsabile d'imposta (sulla quale, v. D. Coppa, Responsabile d'imposta, voce del
Digesto comm.. Torino, 1996, XII, 379 ss.; A. Parlato, Responsabilità d'imposta, voce dell' Enciclopedia giuridica Treccani. Roma, 1991, XXVII, 1 ss.), ma rimane un soggetto estraneo al rapporto tributario
(sul punto, v. F.P. D'Orsogna, Non rimborsabile ai notai l'imposta principale di registro, in quanto gli stessi sono solo responsabili d'im
posta, in Fisco 1, 2003, 4254; G. Russo, Sulla legittimazione ad agire dei notai per il rimborso dell'imposta di registro indebitamente versa
ta, in Riv. dir. trib., 2003, II, 710). Sulla problematica inerente alla c.d. valutazione automatica per il ca
so di cessione d'immobile privo di rendita, v., per altri profili, Cass. 7
giugno 2002, n. 8267, Foro it., 2002, I, 3079, con nota di M. Annec
chino, ove si afferma che, formulata la richiesta da parte del contri buente, l'ufficio non è tenuto all'emissione di un avviso di accerta
mento, dovendo procedere, con l'avviso di liquidazione, alla determi nazione d'imposta moltiplicando la rendita attribuita per i coefficienti di legge.
Il Foro Italiano — 2004.
è tenuto a dichiarare nell'atto ... di volersi avvalere delle di
sposizioni del presente articolo (id est della valutazione auto
matica). Alla domanda di voltura ... deve essere allegata speci fica istanza per l'attribuzione di rendita catastale ... la domanda
non può essere inviata per posta e dell'avvenuta presentazione deve essere rilasciata copia in duplice esemplare, che il contri
buente è tenuto a produrre al competente ufficio del registro en
tro sessanta giorni ...; l'ufficio restituisce un esemplare della
ricevuta attestandone l'avvenuta produzione». Ora a fronte di un
iter preciso, che indica gli oneri cui deve sottoporsi il contri
buente — ed egli soltanto, salvo esplicito mandato, nella specie da escludersi —
per ottenere la valutazione automatica, il ricor
rente contesta non solo la circostanza di aver fatto espressa ri
chiesta di volersi avvalere della disposizione relativa alla valu
tazione automatica di cui al citato art. 12, ma anche di aver per sonalmente adempiuto alle ulteriori prescrizioni relative alla
produzione della ricevuta all'ufficio del registro, in difetto della
quale l'ufficio avrebbe dovuto comunque procedere, ai sensi
dell'art. 52 d.p.r. 131/86, all'accertamento del valore venale del
bene trasferito (art. 12, 1° comma, ultima parte).
L'irregolarità della procedura seguita nel caso in esame sia
dal notaio rogante che dall'ufficio del registro che ha notificato
allo stesso notaio l'avviso di liquidazione dell'Invim, è resa
palese dalla necessità che l'avviso di accatastamento con attri
buzione di rendita venga comunque notificato al contribuente,
poiché l'atto di classamento di un immobile con attribuzione di
rendita costituisce atto autonomamente rilevante sul piano tri
butario, di cui il contribuente è diretto destinatario, quale sog
getto degli effetti tributari di quell'operazione. E ciò è ancor più evidente allorché la legge lo renda arbitro di scegliere, attraver
so l'opzione della valutazione automatica, il sistema di attribu
zione della rendita.
Infatti, il meccanismo di determinazione automatica, discipli nato dal 4° comma dell'art. 52 d.p.r. n. 131 del 1986, è alterna
tivo rispetto a quello di cui al 1° comma della stessa norma, nel
senso che l'individuazione del valore venale del bene da parte dell'ufficio (art. 52, 1° comma) è resa possibile soltanto dalla
mancata o tardiva presentazione della ricevuta dell'istanza di
attribuzione di rendita (Cass. 6789/00, Foro it.. Rep. 2000, voce
Registro (imposta), n. 95; 14245/00, id., Rep. 2001, voce cit., n.
93; 15091/00, id., Rep. 2000, voce cit., n. 91); infatti, il 4° comma del citato art. 52 è soprattutto rivolto a regolare il potere di rettifica dell'ufficio, mediante limitazione del suo potere di
accertamento, quando il valore dichiarato risulti inferiore a
quello catastale (cfr. Corte cost. 11 febbraio 1991, n. 78, id.,
Rep. 1991, voce Successioni (imposta), n. 44); consegue che, in
tale ultimo caso, il contribuente non soltanto deve subire l'ap
plicazione dell'imposta nei modi ordinari, cioè mediante l'ac
certamento del valore di mercato del bene, ma ha anche il diritto
ad ottenere una tale applicazione, non attraverso un avviso di li
quidazione, ma per mezzo di un avviso di accertamento, il cui esito potrà anche, in ipotesi, coincidere col valore dichiarato
(Cass. 7402/99, id., 2000, I, 1813), ma che deve seguire le re
gole dettate per l'attività accertativa dall'art. 51, n. 3, d.p.r. cit.
Né può d'altra parte ritenersi che il ricorso alla valutazione
automatica costituisca sempre un'agevolazione per il contri
buente; se così fosse, la legge non avrebbe preteso un'apposita istanza al riguardo, offrendo al contribuente la possibilità di
scegliere fra un valore parametrico e uno di mercato (magari più basso, come nel caso di immobili fatiscenti, ancorché situati in
zone centrali). Dunque, senza un'esplicita richiesta dell'Adorni, contenuta nell'atto o allegata alla domanda di voltura, il valore
parametrico non poteva nella fattispecie essere applicato.
L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione della
sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accerta
menti, la causa, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. può essere decisa nel
merito, con accoglimento del ricorso introduttivo del contri
buente e conseguente annullamento dell'avviso di liquidazione.
II
Svolgimento del processo. — Il dott. Marcello Di Fabio, no
taio rogante l'atto di fusione per incorporazione tra la Thesis fi
nanziaria s.p.a. e la Luigi Buffetti s.p.a., con cambiamento della
denominazione in Luigi Buffetti s.p.a., ha presentato ricorso
contro il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso di
This content downloaded from 91.238.114.163 on Sat, 28 Jun 2014 18:46:48 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
lire 281.715.000, sostenendo che dai verbali delle due società
che hanno deliberato la fusione, la somma di capitale e riserve
ammontava a lire 35.998.055.000 e che pertanto l'imposta da
versare, pari all'uno per cento, ammontava a lire 359.981.000, e
non a lire 641.890.000, come preteso dall'ufficio. La commis
sione di primo grado accoglieva il ricorso. La commissione re
gionale rigettando il gravame proposto dall'ufficio, argomenta va che nessun elemento nuovo aveva rappresentato l'ufficio ri
spetto al ricorso in primo grado. Ricorre per cassazione il ministero delle finanze sulla base di
un unico motivo cui si oppone con controricorso il notaio Di
Fabio, che ha anche depositato memoria.
Motivi della decisione. — Con l'unico motivo del ricorso, il
ministero delle finanze, denunciando violazione e falsa applica zione dell'art. 50, 4° comma, d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, e
omessa motivazione su punto decisivo, censura la sentenza im
pugnata per non aver dato alcuna motivazione, tenuto conto che
nell'atto di appello l'amministrazione aveva chiarito che prima della deliberata fusione, l'incorporata aveva incorporato altre
quattro società, e che quindi l'imponibile della fusione non po teva che essere la sommatoria dei capitali e delle riserve incor
porate dalla Thesis, prima con la fusione delle quattro società
nella Buffetti, poi con quella della Buffetti nella Thesis.
Preliminarmente, va disattesa l'istanza di riunione, avanzata
dall'avvocatura nel giudizio relativo al ricorso, iscritto al n.
3012/00, introdotto dal ministero delle finanze (istanza cui il Di
Fabio aderisce, nella memoria per l'udienza), avverso la deci
sione della Commissione di secondo grado di Roma, che in rife
rimento all'atto di fusione rogato dal notaio Di Fabio, ha rico
nosciuto le ragioni della Luigi Buffetti s.p.a., a sua volta ricor
rente contro silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso della stessa
somma autonomamente richiesta dal notaio.
I ricorsi sono rivolti contro sentenze diverse e autonome;
inoltre, la peculiarità della posizione processuale del notaio ri
chiede, con riguardo al presente ricorso, una trattazione prelimi nare della questione di rito.
La legitimatio ad causarti è elemento costitutivo dell'azione,
la cui carenza può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass. 8 ottobre 1985, n. 4865, Foro it.. Rep.
1985, voce Appello civile, n. 59; 8 luglio 1998, n. 6637, id.,
Rep. 1999, voce Assicurazione (contratto), n. 219; 6 marzo
2000, n. 2517, id., 2000,1, 1474). Si ritiene che difetti in capo al notaio il diritto di azione in
giudizio per il rimborso della somma asseritamente corrisposta in eccedenza, a titolo di imposta di registro dovuta in sede di re
gistrazione di atti dallo stesso rogati.
L'obbligazione tributaria si costituisce tra l'amministrazione
e i soggetti cui si ricollega, per relazione di imputazione, il pre
supposto impositivo, quale manifestazione di capacità contribu
tiva. Nel tributo di registro, dato che l'atto soggetto a registra zione sottintende una ricchezza colta nel momento della sua cir
colazione, soggetti passivi dell'imposta, in senso stretto, sono
dunque le parti contraenti. Le quali, in corrispondenza all'ob
bligo di corrispondere la somma oggetto della prestazione tri
butaria, hanno il diritto ad una corretta determinazione del
quantum, e, consequenzialmente, a chiedere il rimborso della
prestazione indebitamente effettuata.
II rimborso non può essere richiesto dal notaio. L'art. 77
d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 limita tale diritto, testualmente, al
«contribuente», ed al «soggetto nei cui confronti la sanzione è
stata applicata». Il notaio, come gli altri soggetti indicati dall'art. 10 d.p.r. cit.,
è obbligato a chiedere la registrazione dell'atto ricevuto, ed a
pagare l'imposta principale in solido con le parti nel cui interes
se è richiesta la registrazione (art. 57).
Il notaio rogante, estraneo al rapporto tributario, è solo un re
sponsabile d'imposta, inteso, alla stregua dell'art. 64, 3° com
ma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, come soggetto obbligato al
pagamento dell'imposta per fatti e situazioni esclusivamente ri
feribili ad altri. Si tratta di una figura concepita al fine di age volare il più possibile la riscossione del credito erariale creando
centri di imputazione a carico di soggetti che se ne rendono ga
ranti, con la previsione, altresì, di misure sanzionatorie per la
mancata ottemperanza agli obblighi (Cass. 27 ottobre 1999, n.
12066, id.. Rep. 2000, voce Tributi in genere, n. 1084).
L'interesse pubblico ad un'immediata percezione del tributo
s'imbatte tuttavia nella necessità di rendere il sistema coerente
Il Foro Italiano — 2004.
con il fondamento stesso dell'intero sistema contributivo, prov visto di garanzia costituzionale (art. 53 Cost.), e di concepire un
congegno che proprio per l'estraneità del soggetto obbligato al
rapporto tributario, la cui nascita è di quel principio esplicazio
ne, valga a ristabilire l'equilibrio con l'interesse individuale del
responsabile d'imposta. Di guisa che è data al notaio la facoltà
di rifiutare il rogito se la parte non anticipa preventivamente
l'importo di quanto dovuto per la registrazione (art. 28, 3°
comma, 1. 16 febbraio 1913 n. 89, ordinamento del notariato e
degli archivi notarili) e il diritto di rivalsa (art. 64 d.p.r. 600/73), di cui la surroga in tutte le ragioni, azioni e privilegi, spettanti all'amministrazione (art. 58 d.p.r. 131/86) e la facoltà di esperi re procedimento d'ingiunzione sulla base dell'attestazione di
pagamento rilasciata dall'ufficio del registro (art. 633, n. 3, 636,
642 c.p.c., in relazione all'art. 79 1. 89/13) appaiono come spe cifiche applicazioni. E non è ammissibile, per l'art. 58, 2°
comma, d.p.r. 131/86, l'opposizione fondata sul motivo che le
imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura mi
nore (Cass. 19 marzo 1994, n. 2644, id., Rep. 1994, voce Regi stro (imposta), n. 124): segno che nella questione di corretta
determinazione dell'imposta il notaio non è portatore di un inte
resse proprio. La solidarietà del notaio non riguarda le imposte comple
mentari e suppletive, richieste in un momento successivo alla
registrazione, ovvero in un momento in cui il notaio non po trebbe più avvalersi dell'incisività dei mezzi preventivi contro
l'eventuale inadempimento dei soggetti passivi. Tali considerazioni permettono di affermare che l'ordina
mento individua nel notaio una particolare figura di responsa bile d'imposta, dotandolo però di strumenti idonei a conseguire, in prevenzione o in successione, la necessaria provvista da colui
che è soggetto passivo dell'imposta, parte del rapporto sostan
ziale. Quest'ultimo è l'unico interessato alla corretta determina
zione dell'imposta, e di conseguenza legittimato a chiedere il
rimborso delle somme pagate in eccedenza a tale titolo, mentre
il notaio, semplice tramite di pagamento, resta estraneo all'e
stinzione del vincolo obbligatorio, che si determina direttamente
nei confronti delle parti del rapporto tributario (Cass. 7 agosto
1979, n. 4563, id., Rep. 1980, voce cit., n. 347). Egli, in quanto responsabile d'imposta, ha il solo diritto di rivalsa (art. 64 d.p.r.
600/73, cit.), a differenza, ad esempio, dal sostituto d'imposta, che ha facoltà d'intervenire nel procedimento di accertamento.
La peculiarità del sistema di riscossione dell'imposta, conge
gnato al fine di favorire quam maxime l'adempimento della pre stazione tributaria, non toglie che sul piano dello strumento pro cessuale non si debba ristabilire la consequenzialità propria delle posizioni sostanziali del rapporto tributario: di modo che
l'art. 77 consente al solo soggetto passivo dell'imposta di agire
per il rimborso, con una disposizione, di cui non può non rico
noscersi carattere speciale in materia di ripetizione dell'indebi
to, idonea a limitare soggettivamente l'azione in generale ac
cordata a chiunque abbia eseguito un pagamento non dovuto
(art. 2033 c.c.). La contemporanea pendenza di distinti procedimenti per il
rimborso dell'imposta di registro, rispettivamente introdotti dal
notaio e dal contribuente, ed entrambi accolti con decisioni ido
nee a passare in giudicato (con conseguente autonoma eseguibi lità del titolo nei confronti dell'amministrazione) evidenzia la
paradossalità delle conseguenze di un'adesione alla tesi del
l'autonoma legittimazione del notaio.
L'unica deroga riconosciuta al principio per cui all'azione di
rimborso è legittimato il solo contribuente, riguarda le sanzioni,
quale corollario del diverso principio della responsabilità indi
viduale in materia sanzionatoria, e del diritto di contestare gli elementi costitutivi della fattispecie, questo sì riconoscibile in
capo al notaio riguardo alle imputazioni a lui ascrivibili ai sensi
degli art. 69 ss. d.p.r. 131/86.
Il riconoscimento che l'azione del notaio odierno controricor
rente non poteva essere proposta, porta, ai sensi dell'art. 382, 3°
comma, ultima parte, c.p.c., alla cassazione senza rinvio della
sentenza impugnata (con conseguente caducazione anche della
sentenza di primo grado, da quella integralmente sostituita).
This content downloaded from 91.238.114.163 on Sat, 28 Jun 2014 18:46:48 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions