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sezione tributaria; sentenza 16 aprile 2003, n. 6078; Pres. Cristarella Orestano, Est. Sotgiu, P.M....

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sezione tributaria; sentenza 16 aprile 2003, n. 6078; Pres. Cristarella Orestano, Est. Sotgiu, P.M. Palmieri (concl. diff.); Adorni (Avv. Gallo, Salvini) c. Min. finanze. Cassa Comm. trib. centrale 25 maggio 1998, n. 2794 e decide nel merito Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 3 (MARZO 2004), pp. 821/822-825/826 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199480 . Accessed: 28/06/2014 18:46 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.163 on Sat, 28 Jun 2014 18:46:48 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione tributaria; sentenza 16 aprile 2003, n. 6078; Pres. Cristarella Orestano, Est. Sotgiu, P.M.Palmieri (concl. diff.); Adorni (Avv. Gallo, Salvini) c. Min. finanze. Cassa Comm. trib. centrale25 maggio 1998, n. 2794 e decide nel meritoSource: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 3 (MARZO 2004), pp. 821/822-825/826Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199480 .

Accessed: 28/06/2014 18:46

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

vo, ancor vivo quando entrò in vigore la 1. n. 138 del 1943, e in

particolare non può alterare il regime della contribuzione. Vi

gente l'ordinamento corporativo, anche la misura dei contributi

previdenziali era rimessa al contratto collettivo o agli organi sindacali competenti ad emettere atti con efficacia generale (art. 9 e 4 1. ult. cit.); la natura eteronoma della fonte faceva sì che

essa potesse anche determinare la misura di una prestazione pe cuniaria pubblicistica.

Nell'ordinamento civilistico l'espromissione volontaria non

influisce sul rapporto tra espromittente (nella specie, il datore di

lavoro) e debitore originario (l'ente previdenziale), tant'è vero

che il primo non può opporre al creditore (il lavoratore) le ecce

zioni relative al rapporto col secondo (art. 1272 c.c.): perciò

l'espromissione non comporta necessariamente la liberazione

dell'espromittente da debiti verso il debitore originario. Una volta riportati i contratti collettivi nell'ambito dei negozi

giuridici di diritto privato, 1'«inammissibile duplicità di paga menti aventi la stessa causa» e 1'«ingiustificato arricchimento»

dell'ente previdenziale, ossia la mancanza di giustificazione causale del pagamento del contributo previdenziale paventata nella sent. n. 13535 del 1999, cit., potrebbe aversi anche nel ca

so in cui fosse il contratto individuale di lavoro ad imporre al

datore il trattamento di malattia: se la prospettata eventualità

fosse reale, con il conseguente esonero dalla contribuzione, ba

sterebbe una pattuizione tra singoli privati a cancellare un'ob

bligazione assimilabile a quella tributaria, gravante su uno di lo

ro ed imposta dalla legge a favore di un ente pubblico. 8. - Con i contratti collettivi di diritto comune l'esonero del

l'ente dal trattamento di malattia vale solo nei confronti dei la

voratori iscritti ai sindacati stipulanti e perciò destinatari del

contratto collettivo. L'intervento di questo in materia di assicu

razione contro la malattia si pone perciò solo come eventualità e

comunque non si verifica in caso di inapplicabilità soggettiva del contratto.

Inoltre, l'art. 1, 6° comma, d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in 1. 29 febbraio 1980 n. 33, stabilisce che l'Inps

provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di malat

tia per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro e non fruenti

della cassa integrazione guadagni. Ulteriore giustificazione cau

sale dell'obbligo contributivo in questione (Cass. n. 1950 del

2000). 9. - Né alcuna influenza sulla questione di diritto qui in esame

esplicano gli art. 74 1. n. 833 del 1978 e 14 1. 23 aprile 1981 n. 155, i quali, imposto all'Inps l'obbligo di erogare le prestazioni economiche di malattia e lasciate al servizio sanitario nazionale

le sole prestazioni sanitarie, forniscono all'istituto la provvista, consistente nella quota parte dei contributi di legge, determi

nandone altresì l'aliquota. Secondo la tesi qui non accolta, e sulla quale le ricorrenti in

sistono soprattutto nella memoria presentata in prossimità del

l'udienza. la specifica destinazione del contributo Inps, con di

stinta aliquota, ai trattamenti di malattia sottrarrebbe il contri

buto stesso ai principi ed al regime generale della contribuzione

previdenziale per riportarlo ai principi dell'assicurazione priva ta, facendone una prestazione corrispettiva (ancorché nell'am

bito di un rapporto aleatorio) ossia giustificata sotto il profilo causale soltanto dall'eventualità della controprestazione.

Non sembra, tuttavia, che questa ratio possa essere attribuita

alle norme testé citate e, quindi, al cpv. dell'art. 6 1. n. 138 del

1943. La possibile e illimitata diffusione di contratti collettivi ido

nei a sottrarre intere categorie di lavoratori alla previdenza so

ciale contro la malattia potrebbe diminuire le risorse dell'ente

pubblico al punto da porre in pericolo l'adempimento dei debiti

verso gli assicurati ossia potrebbe generare, usando il lessico

dell'obbligazione civilistica, una pericolosa menomazione della

garanzia patrimoniale generale (art. 2740 c.c.) offerta ai credito

ri dall'ente debitore.

Eventualità negativa che poteva essere remota quando, nel

regime corporativo, la contrattazione collettiva era ispirata a

criteri pubblicistici ossia anche a valutazioni di economia gene

rale, ma che è incombente nel sistema di relazioni industriali af

fidato al diritto privato. In conclusione, la specifica destinazione dei contributi Inps di

malattia non infirma le considerazioni svolte sopra ossia non

esclude né il fondamento solidaristico né la natura tributaria, o

se si vuole parafiscale di quei contributi e quindi l'indisponibi

II Foro Italiano — 2004.

lità del relativo obbligo ad opera di negozi giuridici di diritto

privato.

L'affermazione, contenuta nella memoria delle ricorrenti, se

condo cui l'Inps non pretende i contributi di malattia da certe

imprese e per certe categorie di lavoratori, tende inammissibil

mente ad ampliare il tema della controversia attraverso la pro

spettazione di fatti nuovi nel giudizio di legittimità. 10. - In conclusione, si deve affermare il principio secondo

cui l'art. 6, 2° comma, 1. n. 138 del 1943, che esonera l'Inps dal

pagamento dell'indennità quando il trattamento economico di

malattia venga corrisposto per legge o per contratto collettivo

dal datore di lavoro in misura non inferiore a quella fissata dai

contratti collettivi, non vale ad escludere l'obbligo di contribu

zione previdenziale a favore dell'Inps. A questo principio si è uniformato il tribunale nella sentenza

qui impugnata onde il ricorso va rigettato.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 16

aprile 2003, n. 6078; Pres. Cristarella Orestano, Est. Sot

giu, P.M. Palmieri (conci, diff.); Adorni (Avv. Gallo, Sal

vini) c. Min. finanze. Cassa Comm. trib. centrale 25 maggio 1998, n. 2794 e decide nel merito.

Registro (imposta di) — Cessione di immobile privo di ren dita — Valutazione automatica — Istanza del contribuen

te — Necessità — Istanza del notaio — Irrilevanza (D.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, approvazione del t.u. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, art. 10, 11, 52, 79; d.l. 14

marzo 1988 n. 70, norme in materia tributaria, nonché per la

semplificazione delle procedure di accatastamento degli im

mobili urbani, art. 12; 1. 13 maggio 1988 n. 154, conversione

in legge, con modificazioni, del d.l. 14 marzo 1988 n. 70, art. 1).

In caso di cessione d'immobile privo di rendita, il meccanismo

della c.d. valutazione automatica di cui all'art. 12 d.l. 14

marzo 1988 n. 70, convertito nella l. 13 maggio 1988 n. 154,

opera a condizione che sia stata formulata un'espressa istan

za in tal senso dal contribuente, senza che all'uopo rilevi la

richiesta effettuata, sua sponte, dal notaio rogante. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 21

novembre 2002, n. 16390; Pres. Cristarella Orestano, Est.

Benini, P.M. Maccarone (conci, conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato De Bellis) c. Di Fabio (Avv. Nardi, Marsico). Cassa senza rinvio Comm. trib. reg. Lazio 21 novembre 1997.

Registro (imposta di) — Rimborso — Notaio — Legittima zione — Esclusione (D.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, dispo sizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi, art. 64; d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, art. 50, 77).

In materia d'imposta di registro, il notaio non può agire in giu dizio per il rimborso della somma oggettivamente corrisposta in eccedenza in sede di registrazione di atti dallo stesso ro

gati. (2)

(1-2) Le decisioni — che non trovano precedenti editi nella giuris

prudenza della Suprema corte — affrontano la tematica della legittima zione del notaio all'esercizio di facoltà ritenute di spettanza esclusiva

del contribuente. Cass. n. 6078, nel riconoscere che il notaio rogante è tenuto per legge

a richiedere la registrazione di un atto e dei suoi allegati, tra cui la voi

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PARTE PRIMA 824

I

Svolgimento del processo. — L'ufficio del registro di Parma

ha rettificato ai fini Invim in lire 455.600.000, in forza di valu tazione automatica, il valore di un complesso immobiliare ce

duto da Enrico Adorni per il valore dichiarato di lire

197.000.000. Il contribuente ha impugnato l'avviso di liquida zione, sostenendo di non aver richiesto nell'atto di compraven dita né l'attribuzione di rendita catastale, né la valutazione au

tomatica, la cui applicazione derivava, nella specie, dalla perso nale iniziativa del notaio rogante all'atto della domanda di vol

tura. La Commissione tributaria centrale, con decisione del 25

maggio 1998, ha respinto la tesi del contribuente, il quale ha

proposto tempestivo ricorso, sulla base di due motivi, cui resiste

il ministero delle finanze con controricorso.

Le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione. — Adducendo, con il primo motivo di

ricorso, la violazione dell'art. 12 d.l. 14 marzo 1988 n. 70, con

vertito nella 1. 13 maggio 1988 n. 154, nonché degli art. 52 e 79

t.u. 26 aprile 1986 n. 131, unitamente a vizio di motivazione, il

ricorrente sostiene che l'ufficio non poteva applicare i parametri di valutazione automatica, riservati ad una esplicita scelta del

contribuente, bensì procedere all'accertamento del valore venale

dei terreni secondo i criteri di cui all'art. 52 t.u. n. 131 del 1986.

Né poteva l'ufficio, in assenza di presentazione, da parte del

contribuente, della ricevuta della richiesta di valutazione auto

matica (richiesta effettuata dal solo notaio, che non poteva in

ciò rappresentare le parti), ritenere esplicita la volontà del con

tribuente in relazione a tale forma di valutazione.

Col secondo motivo di ricorso, adducendo la violazione del

l'art. 12 d.l. 14 marzo 1988 n. 70, convertito nella 1. 13 maggio 1988 n. 154, nonché dell'art. 52 t.u. 26 aprile 1986 n. 131, il ri

corrente afferma che non può essere attribuita la qualifica di ac

certamento, secondo i parametri aritmetici della valutazione

automatica, all'atto di liquidazione dell'ufficio, peraltro impro

priamente notificato al notaio rogante. Il ricorso è complessivamente fondato.

È vero infatti, come il ricorrente riconosce, che il notaio ro

gante è tenuto per legge a richiedere la registrazione di un atto e

dei suoi allegati (art. 10 e 11 d.p.r. n. 131 del 1986), fra cui è

compresa la voltura, nonché a formulare, qualora l'atto riguardi il trasferimento di un immobile privo di rendita catastale, l'i

stanza per attribuzione di rendita. Ma tale istanza può consegui re soltanto ad una espressa manifestazione di volontà in tal sen

so del contribuente, come espressamente previsto col termine

«specifica istanza» dall'art. 12, 1° comma, d.l. 14 marzo 1988

n. 70 (poi convertito con più incisive modifiche nella 1. n. 154

del 1988), nella cui vigenza è stato rogato l'atto in questione,

poi registrato nel vigore della legge di conversione 13 aprile 1988 n. 154, il cui art. 12 in tal senso recita: «... il contribuente

tura, nonché a formulare, qualora l'atto riguardi il trasferimento di un immobile privo di rendita catastale, l'istanza per l'attribuzione di ren dita, precisa che «tale istanza può solo conseguire ad un'espressa mani festazione di volontà in tal senso del contribuente», poiché l'atto di ciassamento di un immobile con attribuzione di rendita costituisce atto autonomamente rilevante sul piano tributario, di cui il contribuente è diretto destinatario, quale soggetto degli effetti tributari di quell'opera zione.

Cass. n. 16390, dal canto suo, fonda le sue conclusioni sulla conside razione che il notaio costituisce una particolare figura di responsabile d'imposta (sulla quale, v. D. Coppa, Responsabile d'imposta, voce del

Digesto comm.. Torino, 1996, XII, 379 ss.; A. Parlato, Responsabilità d'imposta, voce dell' Enciclopedia giuridica Treccani. Roma, 1991, XXVII, 1 ss.), ma rimane un soggetto estraneo al rapporto tributario

(sul punto, v. F.P. D'Orsogna, Non rimborsabile ai notai l'imposta principale di registro, in quanto gli stessi sono solo responsabili d'im

posta, in Fisco 1, 2003, 4254; G. Russo, Sulla legittimazione ad agire dei notai per il rimborso dell'imposta di registro indebitamente versa

ta, in Riv. dir. trib., 2003, II, 710). Sulla problematica inerente alla c.d. valutazione automatica per il ca

so di cessione d'immobile privo di rendita, v., per altri profili, Cass. 7

giugno 2002, n. 8267, Foro it., 2002, I, 3079, con nota di M. Annec

chino, ove si afferma che, formulata la richiesta da parte del contri buente, l'ufficio non è tenuto all'emissione di un avviso di accerta

mento, dovendo procedere, con l'avviso di liquidazione, alla determi nazione d'imposta moltiplicando la rendita attribuita per i coefficienti di legge.

Il Foro Italiano — 2004.

è tenuto a dichiarare nell'atto ... di volersi avvalere delle di

sposizioni del presente articolo (id est della valutazione auto

matica). Alla domanda di voltura ... deve essere allegata speci fica istanza per l'attribuzione di rendita catastale ... la domanda

non può essere inviata per posta e dell'avvenuta presentazione deve essere rilasciata copia in duplice esemplare, che il contri

buente è tenuto a produrre al competente ufficio del registro en

tro sessanta giorni ...; l'ufficio restituisce un esemplare della

ricevuta attestandone l'avvenuta produzione». Ora a fronte di un

iter preciso, che indica gli oneri cui deve sottoporsi il contri

buente — ed egli soltanto, salvo esplicito mandato, nella specie da escludersi —

per ottenere la valutazione automatica, il ricor

rente contesta non solo la circostanza di aver fatto espressa ri

chiesta di volersi avvalere della disposizione relativa alla valu

tazione automatica di cui al citato art. 12, ma anche di aver per sonalmente adempiuto alle ulteriori prescrizioni relative alla

produzione della ricevuta all'ufficio del registro, in difetto della

quale l'ufficio avrebbe dovuto comunque procedere, ai sensi

dell'art. 52 d.p.r. 131/86, all'accertamento del valore venale del

bene trasferito (art. 12, 1° comma, ultima parte).

L'irregolarità della procedura seguita nel caso in esame sia

dal notaio rogante che dall'ufficio del registro che ha notificato

allo stesso notaio l'avviso di liquidazione dell'Invim, è resa

palese dalla necessità che l'avviso di accatastamento con attri

buzione di rendita venga comunque notificato al contribuente,

poiché l'atto di classamento di un immobile con attribuzione di

rendita costituisce atto autonomamente rilevante sul piano tri

butario, di cui il contribuente è diretto destinatario, quale sog

getto degli effetti tributari di quell'operazione. E ciò è ancor più evidente allorché la legge lo renda arbitro di scegliere, attraver

so l'opzione della valutazione automatica, il sistema di attribu

zione della rendita.

Infatti, il meccanismo di determinazione automatica, discipli nato dal 4° comma dell'art. 52 d.p.r. n. 131 del 1986, è alterna

tivo rispetto a quello di cui al 1° comma della stessa norma, nel

senso che l'individuazione del valore venale del bene da parte dell'ufficio (art. 52, 1° comma) è resa possibile soltanto dalla

mancata o tardiva presentazione della ricevuta dell'istanza di

attribuzione di rendita (Cass. 6789/00, Foro it.. Rep. 2000, voce

Registro (imposta), n. 95; 14245/00, id., Rep. 2001, voce cit., n.

93; 15091/00, id., Rep. 2000, voce cit., n. 91); infatti, il 4° comma del citato art. 52 è soprattutto rivolto a regolare il potere di rettifica dell'ufficio, mediante limitazione del suo potere di

accertamento, quando il valore dichiarato risulti inferiore a

quello catastale (cfr. Corte cost. 11 febbraio 1991, n. 78, id.,

Rep. 1991, voce Successioni (imposta), n. 44); consegue che, in

tale ultimo caso, il contribuente non soltanto deve subire l'ap

plicazione dell'imposta nei modi ordinari, cioè mediante l'ac

certamento del valore di mercato del bene, ma ha anche il diritto

ad ottenere una tale applicazione, non attraverso un avviso di li

quidazione, ma per mezzo di un avviso di accertamento, il cui esito potrà anche, in ipotesi, coincidere col valore dichiarato

(Cass. 7402/99, id., 2000, I, 1813), ma che deve seguire le re

gole dettate per l'attività accertativa dall'art. 51, n. 3, d.p.r. cit.

Né può d'altra parte ritenersi che il ricorso alla valutazione

automatica costituisca sempre un'agevolazione per il contri

buente; se così fosse, la legge non avrebbe preteso un'apposita istanza al riguardo, offrendo al contribuente la possibilità di

scegliere fra un valore parametrico e uno di mercato (magari più basso, come nel caso di immobili fatiscenti, ancorché situati in

zone centrali). Dunque, senza un'esplicita richiesta dell'Adorni, contenuta nell'atto o allegata alla domanda di voltura, il valore

parametrico non poteva nella fattispecie essere applicato.

L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione della

sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accerta

menti, la causa, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. può essere decisa nel

merito, con accoglimento del ricorso introduttivo del contri

buente e conseguente annullamento dell'avviso di liquidazione.

II

Svolgimento del processo. — Il dott. Marcello Di Fabio, no

taio rogante l'atto di fusione per incorporazione tra la Thesis fi

nanziaria s.p.a. e la Luigi Buffetti s.p.a., con cambiamento della

denominazione in Luigi Buffetti s.p.a., ha presentato ricorso

contro il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso di

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

lire 281.715.000, sostenendo che dai verbali delle due società

che hanno deliberato la fusione, la somma di capitale e riserve

ammontava a lire 35.998.055.000 e che pertanto l'imposta da

versare, pari all'uno per cento, ammontava a lire 359.981.000, e

non a lire 641.890.000, come preteso dall'ufficio. La commis

sione di primo grado accoglieva il ricorso. La commissione re

gionale rigettando il gravame proposto dall'ufficio, argomenta va che nessun elemento nuovo aveva rappresentato l'ufficio ri

spetto al ricorso in primo grado. Ricorre per cassazione il ministero delle finanze sulla base di

un unico motivo cui si oppone con controricorso il notaio Di

Fabio, che ha anche depositato memoria.

Motivi della decisione. — Con l'unico motivo del ricorso, il

ministero delle finanze, denunciando violazione e falsa applica zione dell'art. 50, 4° comma, d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, e

omessa motivazione su punto decisivo, censura la sentenza im

pugnata per non aver dato alcuna motivazione, tenuto conto che

nell'atto di appello l'amministrazione aveva chiarito che prima della deliberata fusione, l'incorporata aveva incorporato altre

quattro società, e che quindi l'imponibile della fusione non po teva che essere la sommatoria dei capitali e delle riserve incor

porate dalla Thesis, prima con la fusione delle quattro società

nella Buffetti, poi con quella della Buffetti nella Thesis.

Preliminarmente, va disattesa l'istanza di riunione, avanzata

dall'avvocatura nel giudizio relativo al ricorso, iscritto al n.

3012/00, introdotto dal ministero delle finanze (istanza cui il Di

Fabio aderisce, nella memoria per l'udienza), avverso la deci

sione della Commissione di secondo grado di Roma, che in rife

rimento all'atto di fusione rogato dal notaio Di Fabio, ha rico

nosciuto le ragioni della Luigi Buffetti s.p.a., a sua volta ricor

rente contro silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso della stessa

somma autonomamente richiesta dal notaio.

I ricorsi sono rivolti contro sentenze diverse e autonome;

inoltre, la peculiarità della posizione processuale del notaio ri

chiede, con riguardo al presente ricorso, una trattazione prelimi nare della questione di rito.

La legitimatio ad causarti è elemento costitutivo dell'azione,

la cui carenza può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass. 8 ottobre 1985, n. 4865, Foro it.. Rep.

1985, voce Appello civile, n. 59; 8 luglio 1998, n. 6637, id.,

Rep. 1999, voce Assicurazione (contratto), n. 219; 6 marzo

2000, n. 2517, id., 2000,1, 1474). Si ritiene che difetti in capo al notaio il diritto di azione in

giudizio per il rimborso della somma asseritamente corrisposta in eccedenza, a titolo di imposta di registro dovuta in sede di re

gistrazione di atti dallo stesso rogati.

L'obbligazione tributaria si costituisce tra l'amministrazione

e i soggetti cui si ricollega, per relazione di imputazione, il pre

supposto impositivo, quale manifestazione di capacità contribu

tiva. Nel tributo di registro, dato che l'atto soggetto a registra zione sottintende una ricchezza colta nel momento della sua cir

colazione, soggetti passivi dell'imposta, in senso stretto, sono

dunque le parti contraenti. Le quali, in corrispondenza all'ob

bligo di corrispondere la somma oggetto della prestazione tri

butaria, hanno il diritto ad una corretta determinazione del

quantum, e, consequenzialmente, a chiedere il rimborso della

prestazione indebitamente effettuata.

II rimborso non può essere richiesto dal notaio. L'art. 77

d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 limita tale diritto, testualmente, al

«contribuente», ed al «soggetto nei cui confronti la sanzione è

stata applicata». Il notaio, come gli altri soggetti indicati dall'art. 10 d.p.r. cit.,

è obbligato a chiedere la registrazione dell'atto ricevuto, ed a

pagare l'imposta principale in solido con le parti nel cui interes

se è richiesta la registrazione (art. 57).

Il notaio rogante, estraneo al rapporto tributario, è solo un re

sponsabile d'imposta, inteso, alla stregua dell'art. 64, 3° com

ma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, come soggetto obbligato al

pagamento dell'imposta per fatti e situazioni esclusivamente ri

feribili ad altri. Si tratta di una figura concepita al fine di age volare il più possibile la riscossione del credito erariale creando

centri di imputazione a carico di soggetti che se ne rendono ga

ranti, con la previsione, altresì, di misure sanzionatorie per la

mancata ottemperanza agli obblighi (Cass. 27 ottobre 1999, n.

12066, id.. Rep. 2000, voce Tributi in genere, n. 1084).

L'interesse pubblico ad un'immediata percezione del tributo

s'imbatte tuttavia nella necessità di rendere il sistema coerente

Il Foro Italiano — 2004.

con il fondamento stesso dell'intero sistema contributivo, prov visto di garanzia costituzionale (art. 53 Cost.), e di concepire un

congegno che proprio per l'estraneità del soggetto obbligato al

rapporto tributario, la cui nascita è di quel principio esplicazio

ne, valga a ristabilire l'equilibrio con l'interesse individuale del

responsabile d'imposta. Di guisa che è data al notaio la facoltà

di rifiutare il rogito se la parte non anticipa preventivamente

l'importo di quanto dovuto per la registrazione (art. 28, 3°

comma, 1. 16 febbraio 1913 n. 89, ordinamento del notariato e

degli archivi notarili) e il diritto di rivalsa (art. 64 d.p.r. 600/73), di cui la surroga in tutte le ragioni, azioni e privilegi, spettanti all'amministrazione (art. 58 d.p.r. 131/86) e la facoltà di esperi re procedimento d'ingiunzione sulla base dell'attestazione di

pagamento rilasciata dall'ufficio del registro (art. 633, n. 3, 636,

642 c.p.c., in relazione all'art. 79 1. 89/13) appaiono come spe cifiche applicazioni. E non è ammissibile, per l'art. 58, 2°

comma, d.p.r. 131/86, l'opposizione fondata sul motivo che le

imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura mi

nore (Cass. 19 marzo 1994, n. 2644, id., Rep. 1994, voce Regi stro (imposta), n. 124): segno che nella questione di corretta

determinazione dell'imposta il notaio non è portatore di un inte

resse proprio. La solidarietà del notaio non riguarda le imposte comple

mentari e suppletive, richieste in un momento successivo alla

registrazione, ovvero in un momento in cui il notaio non po trebbe più avvalersi dell'incisività dei mezzi preventivi contro

l'eventuale inadempimento dei soggetti passivi. Tali considerazioni permettono di affermare che l'ordina

mento individua nel notaio una particolare figura di responsa bile d'imposta, dotandolo però di strumenti idonei a conseguire, in prevenzione o in successione, la necessaria provvista da colui

che è soggetto passivo dell'imposta, parte del rapporto sostan

ziale. Quest'ultimo è l'unico interessato alla corretta determina

zione dell'imposta, e di conseguenza legittimato a chiedere il

rimborso delle somme pagate in eccedenza a tale titolo, mentre

il notaio, semplice tramite di pagamento, resta estraneo all'e

stinzione del vincolo obbligatorio, che si determina direttamente

nei confronti delle parti del rapporto tributario (Cass. 7 agosto

1979, n. 4563, id., Rep. 1980, voce cit., n. 347). Egli, in quanto responsabile d'imposta, ha il solo diritto di rivalsa (art. 64 d.p.r.

600/73, cit.), a differenza, ad esempio, dal sostituto d'imposta, che ha facoltà d'intervenire nel procedimento di accertamento.

La peculiarità del sistema di riscossione dell'imposta, conge

gnato al fine di favorire quam maxime l'adempimento della pre stazione tributaria, non toglie che sul piano dello strumento pro cessuale non si debba ristabilire la consequenzialità propria delle posizioni sostanziali del rapporto tributario: di modo che

l'art. 77 consente al solo soggetto passivo dell'imposta di agire

per il rimborso, con una disposizione, di cui non può non rico

noscersi carattere speciale in materia di ripetizione dell'indebi

to, idonea a limitare soggettivamente l'azione in generale ac

cordata a chiunque abbia eseguito un pagamento non dovuto

(art. 2033 c.c.). La contemporanea pendenza di distinti procedimenti per il

rimborso dell'imposta di registro, rispettivamente introdotti dal

notaio e dal contribuente, ed entrambi accolti con decisioni ido

nee a passare in giudicato (con conseguente autonoma eseguibi lità del titolo nei confronti dell'amministrazione) evidenzia la

paradossalità delle conseguenze di un'adesione alla tesi del

l'autonoma legittimazione del notaio.

L'unica deroga riconosciuta al principio per cui all'azione di

rimborso è legittimato il solo contribuente, riguarda le sanzioni,

quale corollario del diverso principio della responsabilità indi

viduale in materia sanzionatoria, e del diritto di contestare gli elementi costitutivi della fattispecie, questo sì riconoscibile in

capo al notaio riguardo alle imputazioni a lui ascrivibili ai sensi

degli art. 69 ss. d.p.r. 131/86.

Il riconoscimento che l'azione del notaio odierno controricor

rente non poteva essere proposta, porta, ai sensi dell'art. 382, 3°

comma, ultima parte, c.p.c., alla cassazione senza rinvio della

sentenza impugnata (con conseguente caducazione anche della

sentenza di primo grado, da quella integralmente sostituita).

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