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sezione tributaria; sentenza 18 agosto 2004, n. 16125; Pres. Riggio, Est. Bielli, P.M. Destro...

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sezione tributaria; sentenza 18 agosto 2004, n. 16125; Pres. Riggio, Est. Bielli, P.M. Destro (concl. conf.); Min. economia e finanze (Avv. dello Stato Del Gaizo) c. Andolfi (Avv. De Gennaro). Cassa Comm. trib. reg. Campania 28 marzo 2001 e decide nel merito Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 11 (NOVEMBRE 2004), pp. 2997/2998-3003/3004 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23200288 . Accessed: 25/06/2014 05:52 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.14 on Wed, 25 Jun 2014 05:52:40 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione tributaria; sentenza 18 agosto 2004, n. 16125; Pres. Riggio, Est. Bielli, P.M. Destro(concl. conf.); Min. economia e finanze (Avv. dello Stato Del Gaizo) c. Andolfi (Avv. DeGennaro). Cassa Comm. trib. reg. Campania 28 marzo 2001 e decide nel meritoSource: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 11 (NOVEMBRE 2004), pp. 2997/2998-3003/3004Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200288 .

Accessed: 25/06/2014 05:52

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 18

agosto 2004, n. 16125; Pres. Riggio, Est. Bielli, P.M. Destro

(conci, conf.); Min. economia e finanze (Avv. dello Stato Del

Gaizo) c. Andolfi (Avv. De Gennaro). Cassa Comm. trib.

reg. Campania 28 marzo 2001 e decide nel merito.

Redditi (imposte sui) — Irpef — Redditi di lavoro dipenden te — Incentivo all'esodo — Imponibilità (D.p.r. 22 dicem bre 1986 n. 917, approvazione del t.u. delle imposte sui red

diti, art. 16, 46, 48).

Sono soggette a Irpef le somme corrisposte dal datore di lavoro

a titolo di incentivo all'esodo dei dipendenti in relazione alla

chiusura di uno stabilimento industriale (nella specie, il cen

tro siderurgico di Bagnoli). (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 28 lu

glio 2004, n. 14204; Pres. Costarella Orestano, Est. Mo

naci, P.M. Cafiero (conci, diff.); Agenzia delle entrate e

Min. economia e finanze c. Adriani Guastini (Avv. Tieghi,

Giuliani). Cassa Comm. trib. reg. Piemonte 3 ottobre 2001 e

decide nel merito.

Redditi (imposte sui) — Irpef — Redditi di lavoro dipenden te — Incentivo all'esodo — Tassazione in forma ridotta — Limiti (D.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 17; d.leg. 2 settembre 1997 n. 314, armonizzazione, razionalizzazione e

semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali con cernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempi menti da parte dei datori di lavoro, art. 5).

(1) Ad avviso della Suprema corte l'indennità di incentivo all'esodo

(altrimenti denominata indennità di «prepensionamento» o di «incenti

vo alle dimissioni») non può essere compresa tra le erogazioni liberali

eccezionali e non ricorrenti a favore della generalità dei dipendenti —

che l'art. 48, 2° comma, lett./), d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 (nel te

sto vigente anteriormente alle modifiche di cui all'art. 3 d.leg. 2 set

tembre 1997 n. 314) escludeva dall'imponibile Irpef del lavoratore di

pendente — atteso che, da un lato, la somma risulta corrisposta nel

l'interesse del datore di lavoro alla cessazione anticipata del rapporto, e, da un altro, la chiusura di uno stabilimento industriale non è evento

in sé eccezionale, ma rientra nella normale vicenda della dislocazione e

sviluppo delle attività produttive. Nel senso della tassabilità dell'indennità in questione, la giurispru

denza della Suprema corte appare oramai consolidata: v. Cass. 12 ago sto 2004, n. 15660, Foro it., Mass., 1228 (ove si sottolinea come gli in

centivi all'esodo costituiscono reddito imponibile da lavoro dipendente, in quanto rivolti a sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria

controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto); 22 settembre 2003, n. 14001, id., Rep. 2003, voce Cassa

zione civile, n. 174 (in motivazione); 14 aprile 2003, n. 5865, ibid., vo

ce Redditi (imposte), n. 656, e Corriere trib., 2003, 2397, con nota di

Marchetti; 26 febbraio 2002, n. 2817, Foro it., Rep. 2002, voce cit., n.

691; 22 gennaio 2001, n. 864, id., Rep. 2001, voce cit.. n. 621; 13 otto

bre 2000, n. 13715, id., Rep. 2000, voce cit., n. 672; 29 maggio 2000, n. 7083, ibid., n. 601; 8 maggio 2000, n. 5775, ibid., n. 599, e Riv. dir.

trib., 2000, II, 425, con nota di Petrucci, Il reddito di lavoro dipen dente risponde (ormai) a criteri di onnicomprensività', 8 maggio 2000, n. 5774, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 600, e Riv. dir. trib., 2000, II,

323, con nota di Petrucci, Ancora su esodi e prepensionamenti - La

Suprema corte conferma la tassabilità delle relative indennità erogate ai dipendenti-, 5 maggio 2000, n. 5724, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n.

673; 5 maggio 2000, n. 5719, ibid., n. 674; 19 febbraio 2000, n. 1900,

ibid., n. 675; 19 febbraio 2000, n. 1899, ibid., n. 676; 5 gennaio 2000,

n. 51, ibid., n. 598; 21 gennaio 2000, n. 670, ibid., n. 671, e Mass. giur.

lav., 2000, 930, con nota di Petrucci, Giurisprudenza in tema di tassa

bilità delle somme erogate per incentivare la risoluzione del rapporto di lavoro', 21 gennaio 2000, n. 669, Foro it.. Rep. 2000, voce cit., n.

560.

Qualche voce dissonante si registra nella giurisprudenza di merito: il

principio di diritto enunciato in massima è condiviso da Comm. trib. I

grado Pordenone 9 luglio 1994, id., Rep. 1995, voce cit., n. 491; riten

gono invece che l'indennità percepita da un dirigente industriale a ti

tolo di incentivazione per rinuncia al posto dì lavoro, non essendo cor

risposta in dipendenza del rapporto di lavoro, non possa essere soggetta a tassazione, Comm. trib. prov. Milano 8 dicembre 1997, id.. Rep.

1998, voce cit., n. 379, e 25 novembre 1997, ibid., n. 380.

Il Foro Italiano —■ 2004.

Ai fini dell'applicazione dell'Irpef sulle somme corrisposte dal

datore di lavoro a titolo di incentivo all'esodo, non gode della riduzione a metà dell'aliquota prevista dall'art. 5 d.leg. 2 settembre 1997 n. 314 (che ha introdotto il comma 4 bis al

l'art. 17 d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917) il lavoratore cui sia

stata riconosciuta la relativa indennità prima del 1 ° gennaio 1998 (data di entrata in vigore del d.leg. 314/97), anche se la

percezione della somma sia avvenuta in epoca successiva. (2)

I

Svolgimento del processo. — 1. - Pietro Andolfi impugnava

davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli il si

lenzio-rifiuto formatosi sulla sua richiesta (avanzata alla dire

zione regionale delle entrate per la Campania) di rimborso, oltre

interessi, della ritenuta Irpef (pari a lire 19.627.021) effettuata

sulla somma di lire 109.039.009, corrispostagli nel 1993 dal

datore di lavoro s.p.a. Ilva, nella prospettiva dell'imminente

chiusura dello stabilimento siderurgico di Bagnoli, che il ricor

rente asseriva essere stata erogata quale spontanea ed eccezio

nale liberalità, non imposta da un obbligo contrattuale.

2. - Con sentenza n. 343/02/99, l'adita commissione tributaria

provinciale accoglieva il ricorso, compensando le spese di lite e

riconoscendo che la somma corrisposta dalla s.p.a. non concor

reva a formare il reddito imponibile, ai sensi dell'art. 48, 2°

comma, lett./), d.p.r. n. 917 del 1986.

3. - Avverso tale sentenza interponeva appello l'ufficio tri

butario, deducendo che l'indennità, corrisposta in occasione

della risoluzione del rapporto di lavoro, non integrava l'ipotesi di cui alla norma invocata dal contribuente, non costituendo una

liberalità (dato l'interesse economico all'esodo del lavoratore)

offerta alla generalità (essendo rivolta a singoli lavoratori, in

corrispettivo del prepensionamento).

(2) Contra, Cass. 23 luglio 2004. n. 13866, Bollettino trib., 2004,

1426, per la quale l'aliquota agevolata spetta per le somme liquidate a

titolo di incentivo all'esodo successivamente al 1° gennaio 1998, anche

se relative a rapporti cessati anteriormente. Nel senso che l'art. 5 d.leg. 2 settembre 1997 n. 314 — a tenore del

quale le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano supe rato l'età di cinquantacinque anni se uomini, e di cinquanta anni se

donne, sono soggette ad imposizione con aliquota pari alla metà di

quella applicata per il trattamento di fine rapporto — si applica solo nei

riguardi delle somme corrisposte per cessazioni del rapporto di lavoro

intervenute dal 1° gennaio 1998, v. Comm. trib. prov. Torino 6 dicem

bre 1999, Foro it., Rep. 2000, voce Redditi (imposte), n. 602 (che rap

presenta la sentenza di primo grado nel giudizio conclusosi con la sen

tenza in epigrafe); contra, Comm. trib. prov. Torino 23 settembre 1999,

ibid., n. 566, e Riv. dir. trib., 2000, II, 177, secondo cui la disciplina introdotta con l'art. 5 d.leg. 314/97 deve applicarsi nei riguardi di tutte

le somme corrisposte a partire dal 1° gennaio 1998 per facilitare l'eso

do dal posto di lavoro. La tesi fatta propria dalla sentenza in epigrafe è condivisa dal mini

stero delle finanze con circolare 23 dicembre 1997, n. 326/E, par. 9,

Circolari e risoluzioni min. fin., 1997, 913, ma criticata da Petrucci, Incentivi per l'esodo: cassa o competenza?, in Corriere trib., 2004,

2994, e da Ferraù, Il regime fiscale degli incentivi all'esodo, ibid.,

1813. In argomento, cfr. anche Comm. trib. prov. Milano 27 aprile 2000,

Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 565, e Bollettino trib., 2000, 1582 (m), con nota di Rosa e Jacopucci, Il concetto di esodo nella disciplina fi

scale, e 5 aprile 2000, Foro it., Rep. 2001, voce cit., n. 578, e Riv. dir.

trib., 2000, II, 671, con nota di Petrucci, per le quali la disciplina fi

scale dettata in tema di trattamento delle somme corrisposte per incen

tivare l'esodo dal posto di lavoro è applicabile anche nel caso in cui

l'esodo interessi un solo lavoratore (nel senso che la nozione di esodo

comprende anche il recesso individuale dal posto di lavoro, v. anche

Trib. Milano 8 gennaio 2001, Foro it., Rep. 2001, voce cit., n. 579, e 21

ottobre 1999, id., Rep. 2000, voce cit., n. 564). Sull'art. 5 d.leg. 314/97, v., in dottrina, Mandarino, Note in tema di

somme erogate per incentivi all'esodo ed assoggettamento ad imposi

zione fiscale e contributiva, in Fisco /, 2003, 423; Grassi, Il premio in

centivante all'esodo: dubbi in ordine alla sua tassabilità, ibid., 2691;

Salvatore, Brevi note sul trattamento degli incentivi all'esodo, in

Bollettino trib., 2002, 1701; Rocchi, Il regime fiscale delle incentiva

zioni all'esodo di personale in esubero (profili generali e particolarità del settore bancario), in Riv. dir. trib., 2002,1, 179; Petrucci, Incenti

vazione per l'esodo dal posto di lavoro - Ipotesi di applicabilità (diri

genti, mobilità, tontratti senza accredito contributivo), ibid., II, 176.

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2999 PARTE PRIMA 3000

Resisteva l'appellato. 4. - Con sentenza n. 76/06/01 del 20 febbraio 2001, depositata

il 28 marzo 2001 e non notificata, la Commissione tributaria re

gionale della Campania rigettava l'appello, compensando le

spese di lite, affermando che il primo giudice, con ineccepibile motivazione, aveva rilevato l'esistenza dei presupposti di ecce

zionalità e di non ricorrenza richiesti dal legislatore per l'esclu

sione dall'imponibile: per il giudice regionale, la corresponsio ne della somma era avvenuta per incentivare l'esodo di dipen denti, a causa dell'insindacabile chiusura di sedi secondarie

(nella specie, per l'evento eccezionale rappresentato dalla chiu

sura dello stabilimento di Bagnoli), con erogazione di carattere

non ricorrente (in mancanza di un obbligo, non previsto dal

contratto collettivo di lavoro, a carico della s.p.a.). 5. - Avverso la sentenza di appello, il ministero delle finanze

propone ricorso per cassazione (notificato 1' 11 maggio 2002 e

depositato il 27 successivo), affidato ad un unico motivo.

6. - Il contribuente resiste con controricorso (notificato il 19

giugno 2002 e depositato l'8 luglio 2002). Motivi della decisione. — 1. - Con l'unico mezzo di impu

gnazione proposto, la parte ricorrente, sotto il profilo della vio

lazione e falsa applicazione degli art. 16, 1° comma, lett. a), e

48 d.p.r. n. 917 del 1986 e sotto il profilo del difetto di motiva

zione su punti decisivi della controversia, si duole che il giudice di appello: a) non abbia riconosciuto, in base alle predette nor

me, come interpretate anche nella sentenza della Corte di cassa

zione n. 2817 del 2002 (Foro it., Rep. 2002, voce Redditi (im poste), n. 691), che l'indennità in esame è compresa tra i redditi

percepiti, anche se una volta tanto, in dipendenza di lavoro di

pendente, assoggettati a tassazione separata (non trattandosi

dell'erogazione liberale eccezionale e non ricorrente prevista dall'art. 48, 2° comma, lett./, d.p.r. n. 917 del 1986, difettando

il requisito della liberalità, perché la somma costituiva una con

troprestazione effettuata per ottenere il consenso del dipendente alla risoluzione anticipata, integrando il trattamento di fine rap porto); b) abbia omesso di motivare sulla configurabilità, nella

specie, dell'ulteriore requisito della generalità dell'erogazione, requisito da ritenersi insussistente, perché l'indennità era pacifi camente destinata solo ai dipendenti in possesso di determinate

anzianità di servizio.

La parte controricorrente chiede dichiararsi inammissibile od infondato il motivo di ricorso, opponendo: a) che l'ufficio tri butario (non costituitosi in primo grado), dopo aver affermato, in appello, che sono liberali, ai sensi dell'art. 48, 2° comma,

lett./), d.p.r. n. 917 del 1986, le erogazioni non previste da con

tratti, accordi o regolamenti aziendali, non aveva poi indicato la

fonte, nella specie, di tale obbligo; b) che la chiusura dello sta bilimento siderurgico di Bagnoli non era prevedibile, trattandosi di decisione imposta allo Stato italiano dalla Comunità econo mica europea, in conseguenza della grave crisi del settore side

rurgico europeo; c) che era inconferente il richiamo del ricor rente all'art. 16 d.p.r. n. 917 del 1986, relativo solo alle moda lità di calcolo dell'imposta; d) che l'indennità in esame, quale erogazione liberale eccezionale e non ricorrente a favore della

generalità o di categorie di dipendenti, non concorreva alla for mazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 48, 2° comma, lett./), d.p.r. n. 917 del 1986, non potendo essere ri ferite al caso di specie né la sentenza della Corte di cassazione n. 2817 del 2002, cit. (relativa all'ipotesi di incentivo di prepen sionamento e non già a quella di incentivo all'esodo), né le sentenze della stessa corte n. 670 del 2000 (id.. Rep. 2000, voce

cit., n. 671) e n. 864 del 2001 (id., Rep. 2001, voce cit., n. 621) (relative alla diversa ipotesi, non collegata ad un evento ecce

zionale, di incentivo alle dimissioni); e) che era inammissibile la deduzione, prospettata per la prima volta in sede di giudizio di legittimità (e comunque infondata in punto di fatto, posto che la cessazione del rapporto non era ascrivibile alla volontà delle

parti, ma alla decisione della Cee di far chiudere lo stabilimen

to), di un'intesa intervenuta tra il lavoratore e l'azienda per l'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro verso il corrispet tivo dell'indennità; f) che il datore di lavoro non aveva l'obbli

go di erogare l'incentivo all'esodo; g) che era pacifico in causa che l'incentivo all'esodo era stato offerto alla generalità dei la

voratori, mentre solo nel ricorso per cassazione si rinviene l'af

fermazione di un'indennità destinata esclusivamente ai dipen denti in possesso di determinate anzianità di servizio; h) che,

comunque, l'incentivo all'esodo va considerato o come sussidio

Il Foro Italiano — 2004.

occasionale concesso in considerazione delle rilevanti esigenze

personali e familiari del dipendente conseguenti alla cessazione

ante tempus del rapporto di lavoro (con soggezione alla mede

sima disciplina dell'art. 48, 2° comma, lett./, d.p.r. n. 917 del

1986) o come risarcimento dei «danni morali» da disoccupazio ne.

2. - Il motivo di ricorso è fondato.

2.1. - L'art. 46, 1° comma, del d.p.r. n. 917 del 1986 definisce

redditi di lavoro dipendente soggetti ad imposta quelli che deri

vano da rapporti di lavoro dipendente. L'art. 48, 1° comma, del d.p.r. (nella versione anteriore alla

sostituzione disposta dall'art. 3, 1° comma, d.leg. n. 314 del

1997, inapplicabile, ratione temporis, alla fattispecie di causa) ribadisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti

i compensi in denaro o in natura percepiti in dipendenza del

rapporto di lavoro, «comprese (...) le erogazioni liberali».

Occorre al riguardo sottolineare che siffatta assoggettabilità ad Irpef sussiste sia anteriormente che successivamente alla

modifica — efficace dal 24 febbraio 1995 — apportata all'art.

16, 1° comma, lett. a), citato d.p.r. dall'art. 32 d.l. n. 41 del

1995, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 85 del 1995:

l'innovazione ora menzionata non tocca la disciplina dell'art.

16, 1° comma, lett. a), là dove questa prevede in generale il re

gime della tassazione separata, per quanto qui interessa, alle in

dennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della

cessazione dei rapporti di lavoro dipendente. 2.2. - Nella specie, non è controverso l'accertamento com

piuto dal giudice d'appello, secondo il quale l'erogazione della

somma aveva lo scopo — come si legge nella sentenza impu

gnata — di incentivare l'esodo di dipendenti in relazione alla

chiusura dello stabilimento siderurgico di Bagnoli della datrice

di lavoro: si trattava, cioè, di un incentivo economico (in ag

giunta al trattamento di fine rapporto) per indurre il dipendente ad una risoluzione consensuale anticipata del rapporto lavorati

vo. Il rilievo della natura incentivante dell'indennità, dunque, non è stato prospettato per la prima volta con il ricorso per cas

sazione, ma risulta già indicato (come è precisato nella parte narrativa della sentenza del giudice regionale) nell'istanza di

rimborso presentata dal contribuente alla competente direzione

regionale delle entrate.

2.3. - È poi noto che, per consolidata giurisprudenza di questa corte, la somma corrisposta dal datore di lavoro a titolo di in

centivo alle dimissioni, in aggiunta alle spettanze di fine rap

porto, trova giustificazione nell'ambito del rapporto lavorativo e

della sua risoluzione consensuale e non presenta i requisiti del

l'erogazione liberale eccezionale e non ricorrente a favore della

generalità dei dipendenti, che l'art. 48, 2° comma, lett./), d.p.r. n. 917 del 1986 esclude dal reddito di lavoro dipendente impo nibile (v., tra le molte, Cass. 51/00, id., Rep. 2000, voce cit., n.

598; 669/00, ibid., n. 560; 670/00, cit.; 5774/00, ibid., n. 600; 5775/00, ibid., n. 599; 864/01, cit.; 2817/02, cit.).

Al riguardo — una volta che si sia riscontrata identica, nelle

varie ipotesi, la funzione di agevolare, mediante una erogazione da parte del datore di lavoro (integrante una vera e propria con

troprestazione rispetto all'ottenimento del consenso del dipen dente: v. la citata Cass. n. 864 del 2001), la cessazione consen suale anticipata del rapporto di lavoro dipendente — non ha senso distinguere, ai fini dell'imponibilità in esame, tra inden nità definite «di prepensionamento» o «di incentivo alle dimis sioni» o «di incentivo all'esodo»: lo stesso art. 48, 1° comma,

d.p.r. n. 917 del 1986 (nella formulazione dell'epoca) accomuna «tutti i compensi in denaro o in natura percepiti».

E opportuno sottolineare che le c.d. dimissioni incentivate

(comunque denominate), in quanto fondate pur sempre sulla volontà del lavoratore di risolvere il rapporto, non sono equipa rabili al licenziamento (v., ad esempio, Cass. n. 3068 del 2003, id., Rep. 2003, voce Lavoro (rapporto), n. 1461).

In particolare, l'impossibilità di ricondurre l'indennità per cui è causa alla citata ipotesi, descritta nell'art. 48, 2° comma, lett.

/, d.p.r. n. 917 del 1986 (nel testo vigente anteriormente al 1°

gennaio 1998, prima, cioè, della sostituzione apportata dall'art. 3 d.leg. n. 314 del 1997), di erogazione liberale eccezionale e non ricorrente a favore della generalità dei dipendenti, emerge dalla duplice e convergente considerazione che, da un lato, la somma risulta corrisposta (come sopra accennato) non già per mera liberalità, ma nell'interesse del datore di lavoro di ottenere il consenso del dipendente alla cessazione anticipata dal rap

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

porto (evitando, così, controversie ed il rischio di risarcimenti o

di impieghi del lavoratore in altre strutture produttive dell'im

prenditore stesso) e che, dall'altro, la chiusura di uno stabili

mento industriale non è evento in sé eccezionale, ma rientra

nella normale vicenda della dislocazione e sviluppo dell'attività

produttiva o commerciale, osservati sia i vincoli normativi (an

che se sopravvenuti) nazionali o comunitari, sia le regole eco

nomiche del mercato del settore, la cui applicazione comporta

conseguenze da imputarsi all'imprenditore secondo il (fisiologi

co) principio della responsabilità per rischio d'impresa (e quindi anche per l'eventuale riscontrata incongruità qualitativa o

quantitativa delle forze lavorative che l'imprenditore medesimo

abbia preventivamente scelto di impegnare contrattualmente).

Quanto precede rende irrilevante l'osservazione del controri

corrente che il datore di lavoro non aveva l'obbligo giuridico

(legale o convenzionale) di corrispondere l'indennità.

2.4. - Né può qualificarsi l'indennità per cui è causa come un

sussidio occasionale (escluso dall'imponibile in base allo stesso

art. 48, 2° comma, lett./, d.p.r. n. 917 del 1986, nel testo appli cabile ratione temporis) o come un risarcimento di danni morali

« (parimenti escluso dall'imponibile): l'esame di siffatte prospet tazioni è impedito in questa sede sia dalla novità delle questioni

(mai dedotte o trattate in precedenza), sia dalla funzione di «in

centivo all'esodo» consensuale anticipato, attribuita all'inden

nità, come si è visto, sin nella istanza di rimborso del contri

buente ed incompatibile con le ora (tardivamente) prospettate

qualificazioni, sia dalla mancata deduzione di un illecito idoneo

ad obbligare il datore di lavoro al risarcimento di danni «mora

li» derivanti dalla disoccupazione dell'odierno controricorrente.

2.5. - Sarebbe, infine, inconferente — data l'autonomia del

settore impositivo previdenziale da quello tributario — richia

mare l'art. 4, comma 2 bis, d.l. n. 173 del 1988, convertito, con

modificazioni, dalla 1. n. 291 del 1988 (che, nell'interpretare l'art. 12, 2° comma, n. 3, 1. n. 153 del 1969, nel testo vigente anteriormente al 1° gennaio 1998, esclude dalla retribuzione

imponibile, ai fini contributivi, anche le somme corrisposte in

occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di in

centivare l'esodo dei lavoratori) o (ove si potesse non conside

rarne l'inapplicabilità ratione temporis) l'art. 12, 3° comma,

lett. b), 1. n. 153 del 1969, quale sostituito (con effetto dal 1°

gennaio 1998) dall'art. 6 d.leg. n. 314 del 1997 (che, parimenti, esclude dai redditi da lavoro dipendente, ai fini contributivi, le

somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di

lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori). Non solo la

portata di tali norme, dettate in materia previdenziale, è espres

samente limitata «ai fini contributivi», ma la stessa necessità

della loro formulazione sembra implicare che, in difetto, le

somme in discorso, in base alla normativa tributaria generale,

dovrebbero considerarsi di natura reddituale e, quindi, imponi

bili. 2.6. - Alla evidente natura incentivante alle dimissioni e,

dunque, sostanzialmente reddituale (in funzione del ristoro di un

lucro cessante) della somma in discorso consegue la sua assog

gettabilità ad Irpef (non è in contestazione la correttezza quan

titativa dell'imposizione). 2.7. - Restano assorbite le altre censure sollevate nel ricorso.

2.8. - La sentenza impugnata, nella quale non sono stati os

servati i principi sopra menzionati, va perciò cassata.

3. - Il fondamento di questa pronuncia (incentrata su una va

lutazione in punto di diritto) comporta la possibilità di decidere

la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384, 1° comma, c.p.c., non

essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto: l'impugnazio ne del silenzio-rifiuto sulla domanda di rimborso va, perciò, ri

gettata, tenuto conto dell'infondatezza della pretesa restitutoria

avanzata dal contribuente.

II

Svolgimento del processo. — La controversia ha ad oggetto

l'applicazione dell'imposta Irpef sulla somma corrisposta dal

datore di lavoro alla contribuente signora Adriani Guastini Isa

bella nel 1998, in occasione delle dimissioni dal posto di lavoro,

avvenute nel novembre del 1997, a complemento della liquida

zione a titolo di incentivo all'esodo volontario.

La contribuente presentava istanza di rimborso e proponeva

successivamente ricorso alla commissione provinciale contro il

silenzio-rifiuto formatosi su di essa.

Il Foro Italiano — 2004.

Secondo la ricorrente l'aliquota sarebbe stata applicata nella

misura del 32,25 per cento all'intera somma, anziché al 50 per cento della medesima, secondo quanto previsto dall'art. 17,

comma 4 bis, d.p.r. 917/86, come modificato dal d.leg. 314/97.

Il ricorso veniva respinto dal giudice di primo grado, mentre,

in grado di appello, la Commissione tributaria regionale del

Piemonte andava in contrario avviso, e, con sentenza n. 49/7/01,

in data 27 giugno - 3 ottobre 2001, accoglieva l'appello del

contribuente.

La sentenza riteneva che la tassazione dell'indennità corri

sposta a titolo di incentivo all'esodo fosse quella vigente al

momento in cui vengono erogate le somme oggetto della pretesa

creditoria, e che pertanto si applicasse la riduzione del 50 per cento introdotta a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Proponevano ricorso per cassazione, notificato il 14 novem

bre 2002, con un motivo, l'agenzia delle entrate ed il ministero

dell'economia e delle finanze.

La contribuente intimata resisteva con controricorso notifi

cato il 16 dicembre 2002. Motivi della decisione. — 1. - Con l'unico motivo l'ammini

strazione finanziaria deduce la violazione dell'art. 17 d.p.r.

917/86, come modificato dal d.leg. 314/97. Secondo il ricorso l'imposta si applicherebbe con riferimento

all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione, vale a dire nel

caso di specie nel 1997.

Occorrerebbe, peraltro, distinguere tra le somme corrisposte a

tutti i dipendenti, senza distinzione di qualifica, con l'unico

scopo di costituire la contropartita economica per la risoluzione

del rapporto di lavoro, e quelle corrisposte ai dirigenti a titolo di

indennità sostitutiva del preavviso.

Queste ultime rientravano tra quelle previste dall'art. 16, 1°

comma, lett. a), Tuir e dovevano essere tassate ai sensi dell'art.

17, 1° comma (come avrebbe fatto correttamente il sostituto

d'imposta). Ai fini dell'applicazione della nuova disciplina prevista per la

tassazione delle somme aggiuntive per gli incentivi all'esodo

dei dipendenti sarebbe irrilevante la data dell'esodo concordato,

perché rivelerebbe unicamente il momento in cui sorge il diritto

alla percezione. Perciò le somme aggiuntive relative alle cessazioni di rap

porti che decorrevano da una data anteriore al 1° gennaio 1998,

come quello in esame, sarebbero state da assoggettare alla di

sciplina vigente nel 1997, anche se corrisposte nel corso del

1998. 2. - Nel controricorso la resistente contrasta questa imposta

zione, nega ogni valore alla distinzione, affermata nel ricorso,

tra le somme corrisposte a tutti i dipendenti e quelle corrisposte,

invece, ai soli dirigenti a titolo di indennità sostitutiva del pre

avviso, e precisa comunque che le somme in questione sarebbe

ro state erogate a titolo di incentivo all'esodo e non già di in

dennità sostitutiva del preavviso. Sottolinea anche, sempre allo stesso proposito, che la senten

za impugnata qualificava la somma come «incentivo all'esodo»,

e che la sentenza stessa non era stata censurata sul punto dai ri

correnti cui non era più possibile mettere in dubbio la «qualifi

cazione» in essa contenuta.

Sostiene anche che le somme in questione dovevano essere

assoggettate a tassazione con l'aliquota ridotta del 50 per cento

indipendentemente dal fatto che fossero soggette, sotto un diffe

rente profilo, anche a tassazione separata, e che il riferimento,

contenuto nell'art. 17, all'anno in cui è sorto il diritto alla per

cezione, varrebbe solo al fine della determinazione dell'aliquota

da applicare, ma non a derogare al generale principio di cassa

vigente in materia di tassazione del reddito da lavoro dipenden

te: una volta che — come nel caso di specie — veniva intro

dotto un nuovo regime di tassazione, quest'ultimo era applica

bile anche alle somme percepite dopo la sua entrata in vigore.

Il diritto dell'amministrazione finanziaria all'applicazione

dell'imposta sul reddito conseguiva, del resto, unicamente al

l'erogazione della somma, e perciò nel caso di specie nel 1998 e

non nel 1997.

3. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Non appare superabile, infatti, il dato letterale contenuto nel

l'art. 17, 1° comma, d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, nella for

mulazione in vigore all'epoca dei fatti.

Nel testo allora in vigore, infatti, vi si leggeva, inequivoca

bilmente, che «l'imposta si applica con l'aliquota, con riferi

mento all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione ...».

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3003 PARTE PRIMA 3004

Il criterio allora applicato a questi fini dal legislatore era dun

que quello di competenza, e non quello di cassa; l'anno di rife

rimento per la determinazione dell'aliquota di tassazione era

perciò quello della maturazione del diritto, e non quello della

materiale percezione della somma.

4. - Quando, come nel caso di specie, il legislatore sia stato

esplicito non appare possibile nell'interpretazione della legge

(da effettuare ai sensi del 1° comma dell'art. 12 preleggi) fare

prevalere sul senso letterale delle parole considerazioni generali di sistema tese ad individuare quale fosse l'intenzione del legi slatore.

Questa considerazione appare assorbente rispetto a tutte le

argomentazioni svolte in senso contrario dalla difesa della resi

stente nel controricorso.

Né appare possibile limitare gli effetti del riferimento norma

tivo all'aliquota vigente all'anno della nascita del diritto, limi

tandola all'individuazione delle aliquote base, ma escludendola

per quel che concerne l'eventuale abbattimento delle aliquote. 5. - Nella formulazione allora in vigore dell'art. 17 d.p.r.

917/86 era contenuto, infatti, anche un comma 4 bis, introdotto

dall'art. 5, 1° comma, lett. d), d.leg. 2 settembre 1997 n. 314, in

base a: qi ab «per le so nme corrisposte in occasione della ces

sazioni (lei rapporto al line di incentivare l'esodo dei lavoratori

che abbiano superato l'età di cinquanta anni se donne e di cin

quantacinque se uomini, di cui all'art. 16, 1° comma, lett. a),

l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella appli cata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle al

tre indennità e somme indicate alla richiamata lett. a) del 1°

comma dell'art. 16».

Non va dimenticato, innanzi tutto, che quest'ultima costitui

sce una disposizione eccezionale, che deroga a quella generale, ed è perciò di stretta interpretazione (art. 14 preleggi).

Inoltre, sul piano logico, se il legislatore del 1997 — che con

10 stesso d.leg. n. 314 non si è limitato ad un intervento occa

sionale, ma, attraverso una serie di modifiche del testo del d.p.r. 917/86 e di immissioni di inserti all'interno di esso, ha rinno

vato in buona parte la normativa in materia di tassazione del

reddito da lavoro subordinato — avesse voluto anche a questi fini adottare il principio di cassa, e fare riferimento, anche a

questi fini dell'applicazione dell'imposta sulle somme soggette a tassazione separata, all'anno della percezione della somma, e

non a quello della maturazione del diritto (o addirittura — come

astrattamente possibile — a quello tra essi in cui vigeva la nor

mativa più favorevole per il contribuente), lo avrebbe precisato

espressamente. Il fatto che, pur all'interno di una normativa di carattere si

stematico quale quella del 1997, manchi, invece, una indicazio

ne in questo senso induce a ritenere che il legislatore abbia vo

luto consapevolmente mantenere fermo, a questi fini della de

terminazione dell'aliquota di tassazione, il criterio preesistente, ed il riferimento all'anno della maturazione del diritto.

6. - Deve essere affermato, perciò, il seguente principio di di

ritto: «in caso di risoluzione anticipata di un rapporto di lavoro

subordinato intervenuta nel periodo anteriore al 1° gennaio 1998 — data di entrata in vigore del d.leg. n. 314 — ma di erogazione soltanto nel periodo successivo della relativa indennità di in

centivo all'esodo, la normativa applicabile ai fini della determi

nazione dell'aliquota Irpef è quella in vigore prima di quella data di riferimento, e non quella successiva, in quanto

— anche

nella formulazione allora vigente — l'art. 17, 1° comma, Tuir

faceva espresso riferimento ai fini della determinazione dell'a

liquota all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione. Va escluso, perciò, che il prestatore di lavoro subordinato cui

sia stata riconosciuta un'indennità di incentivo all'esodo a com

pletamento della liquidazione prima della data di riferimento del

1° gennaio 1998, ma che abbia percepito la somma soltanto suc

cessivamente, abbia diritto alla riduzione alla metà delle ali

quote, prevista dal d.leg. 314/97».

Sulla base di questo principio il ricorso dell'amministrazione

appare fondato e deve essere accolto, mentre deve essere cassata

la sentenza della commissione tributaria regionale. Non occorrendo ulteriori indagini o apprezzamenti di fatto, la

corte può, e deve, decidere nel merito, in applicazione dell'ul

tima parte del 1° comma dell'art. 384 c.p.c., e, sostituendosi al

giudice del merito, rigettare l'atto di appello della contribuente

contro la prima sentenza, di reiezione, della commissione tribu

taria provinciale (sentenza che riprende così pienamente la pro

pria efficacia e passa in giudicato).

11 Foro Italiano — 2004.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 30 lu

glio 2004, n. 14560; Pres. Calfapietra, Est. Malpica, P.M.

Marinelli (conci, conf.); Condominio via Pozzuoli 106, Na

poli (Avv. Gagliardi) c. Rinaldi (Avv. Meo). Conferma App.

Napoli 4 luglio 2000.

Comunione e condominio — Condominio negli edifici — As semblea dei condomini — Deliberazione — Impugnazione — Forma — Tempestività

— Valutazione (Cod. civ., art.

1137). Comunione e condominio — Condominio negli edifici — As

semblea dei condomini — Ordine del giorno — Delibera

zione su argomento non indicato — Invalidità — Fattispe cie (Cod. civ., art. 1105, 1136, 1137).

L'impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale,

benché ai sensi dell'art. 1137, 3° comma, c.c. debba essere

proposta con ricorso depositato nel termine di trenta giorni dalla data dell 'adozione o della comunicazione della delibera

stessa, deve, tuttavia, ritenersi tempestiva anche quando sia

stata proposta con atto di citazione notificato entro il sud

detto termine, non rilevando che l'iscrizione a ruolo sia av

venuta successivamente. (1) Nel caso dì impugnazione della delibera dell'assemblea con

(1) La sentenza in epigrafe, pur riconoscendo che il termine «ricor

so» adoperato dall'art. 1137 c.c. deve essere inteso in senso tecnico

(sicché questa è la forma che dovrebbe rivestire, di regola, l'atto di im

pugnazione delle delibere condominiali: in tal senso v., da ultimo, Cass.

9 luglio 1997, n. 6205, Foro it., 1998,1, 178, con nota di richiami di D.

Piombo, cui si rinvia, e nota di A. Celeste), giunge alla conclusione ri

assunta in massima facendo applicazione del principio generale di con servazione degli atti «in virtù dell'equipollenza e del conseguimento dello scopo» e bollando come eccessivamente formalistica la tesi (se

guita da Cass. 27 febbraio 1988, n. 2081, id., Rep. 1988, voce Comu nione e condominio, n. 148, annotata da G. Giancotti, in Nuova giur. civ., 1989, I, 135; e più recentemente, tra i giudici di merito, da Trib.

Nocera Inferiore 7 maggio 2003, Foro it., Rep. 2003, voce cit., n. 166, e Arch, locazioni, 2003, 828) secondo cui la tempestività dell'impugna zione della delibera condominiale, ove proposta (erroneamente) con atto di citazione notificato, anziché con ricorso, andrebbe valutata te nendo conto della data di deposito dell'atto in cancelleria in sede di

iscrizione a ruolo della causa.

Conformemente, nel senso che le esigenze di celerità sottese alla forma del ricorso prescelta dal legislatore «debbono intendersi senza dubbio rispettate anche allorché l'impugnazione sia proposta con atto di citazione, purché questo venga notificato al condominio entro i trenta giorni . ..» di cui all'art. 1137, 3° comma, c.c., v. Cass. 16 feb braio 1988, n. 1662, Foro it.. Rep. 1988, voce cit., n. 149 (e Arch, loca

zioni, 1988, 570, con nota di E. Baio); ed analogamente, nel senso che

l'impugnazione in questione può essere indifferentemente proposta con ricorso o con atto di citazione, Trib. Torino 31 marzo 1998, Foro it.,

Rep. 1999, voce cit., n. 247 (riportata in Riv. giur. edilizia, 1999, I, 288, con nota di Barbanera). La tesi secondo cui la forma rituale del

l'impugnazione ex art. 1137 c.c. sarebbe l'atto di citazione a udienza fissa (secondo la regola generale di cui all'art. 163 c.p.c.), seguita dalla

prevalente giurisprudenza di merito, è condivisa, invece, da Trib. Ge

nova, decr. 30 giugno 1998, Foro it., Rep. 1998, voce cit., n. 169 (e Arch, locazioni, 1998, 567, con nota di G. Terzago, secondo il quale, in caso di proposizione con ricorso, il giudice deve fissare l'udienza di

prima comparizione ex art. 180 c.p.c., invitando l'attore a citare in giu dizio il condominio per tale udienza nel rispetto del termine di cui al l'art. 163 bis c.p.c.), e Pret. Genova 13 agosto 1998, Foro it., Rep. 1999, voce cit., n. 248 (e Arch, locazioni. 1998, 740, con nota di San

guineti). Nel senso che la decadenza dal diritto ad impugnare la delibera con

dominiale, conseguente all'inosservanza del termine ex art. 1137, 3°

comma, c.c. (che viene in rilievo, peraltro, solo in ipotesi di annullabi

lità, e non anche nel caso di nullità assoluta della delibera), non può es sere rilevata d'ufficio dal giudice, v. Cass. 28 novembre 2001, n.

15131, Foro it., Rep. 2002, voce cit., n. 145 (annotata da A. Scarpa, in Rass. locazioni, 2002, 445).

Sulla inibitoria dell'esecuzione della delibera condominiale impu gnata, ex art. 1137, 2° comma, c.c., con particolare riferimento alla re clamabilità ex art. 669 terdecies c.p.c. del relativo provvedimento reso dal giudice monocratico, v., da ultimo, Trib. Padova, ord. 11 luglio 2003, Foro it., 2004, I, 290, con nota di richiami, nonché Trib. Bolo

gna, ord. 18 aprile 2003, id., Rep. 2003, voce Procedimenti cautelari, n. 93, e Trib. Napoli, ord. 19 novembre 2003, Rass. locazioni, 2003, 613, con nota di A. Celeste.

In dottrina, tra i contributi più recenti sull'argomento, v. G. Vidiri, li condominio nella dottrina e nella giurisprudenza, Milano, 1999, 315

ss.; A. Celeste, L'assemblea, Milano, 2003, 416 ss.; G. Terzago, Il

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