sezione tributaria; sentenza 19 ottobre 2001, n. 12786; Pres. Carbone, Est. Oddo, P.M. Pivetti(concl. diff.); Soc. Autovandone (Avv. d'Alessandro) c. Min. finanze. Cassa Comm. trib. reg.Piemonte 1° luglio 1998Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 5 (MAGGIO 2002), pp. 1477/1478-1479/1480Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198361 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
le spese processuali a favore di Giorgio Gorella e di Roberto
Ruzzier, citati in appello ex art. 331 c.p.c. e nei cui confronti es
si non avevano proposto alcuna impugnazione. Se l'impugnazione nel merito deve essere notificata, in qua
lità di litisconsorte processuale, ad una parte nei cui confronti
nessuna delle altre in secondo grado abbia formulato domande, alla stessa debbono essere rimborsate le spese processuali da
colui la cui pretesa è dichiarata ingiustificata, stante il principio di causalità del processo (da ultimo, Cass. 5977/01, id., Mass.,
512). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 19
ottobre 2001, n. 12786; Pres. Carbone, Est. Oddo, P.M. Pi
vetti (conci, diff.); Soc. Autovandone (Avv. d'Alessandro) c. Min. finanze. Cassa Comm. trib. reg. Piemonte 1° luglio 1998.
Valore aggiunto (imposta sul) — Procura a vendere — Tas
sazione (D.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, art. 1; d.p.r. 26 aprile 1986
n. 131, approvazione del t.u. delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, art. 33).
In tema di Iva, la procura a vendere rilasciata ad un concessio
nario automobilistico, anche se eventualmente accompagnata dalla previsione di irrevocabilità del connesso mandato e
dall'esonero dell'obbligo di rendiconto, deve essere — in
mancanza di elementi univoci contrari a quanto dichiarato —
considerata tale e non invece un atto inserito nell'ambito di
un procedimento simulatorio funzionale ali 'attuazione di una
vera e propria rivendita dell 'usato da parte del concessiona
rio in nome proprio. ( 1 )
(1) In termini analoghi, v. Cass. 27 ottobre 1998, n. 10686, Foro it.,
Rep. 1999, voce Valore aggiunto (imposta), n. 221. Per la giurisprudenza tributaria, v. Comm. trib. centrale 26 marzo
1998, n. 1691, id., Rep. 1998, voce cit., n. 256, ad avviso della quale, nel caso di procura a vendere un bene (nella specie, motociclo), non si
verifica una cessione dal proprietario al soggetto incaricato della ven
dita, ma questi agisce quale rappresentante del primo e la cessione av
viene direttamente dal proprietario venditore all'acquirente; pertanto, è
illegittima la rettifica della dichiarazione Iva per mancata fatturazione della cessione di un veicolo da parte di una società procuratrice a ven
dere da parte del proprietario del mezzo; 18 novembre 1987, n. 8342,
id., Rep. 1987, voce cit., n. 95, per la quale l'ufficio impositore non
può presumere, sulla scorta di induttive valutazioni, la dissimulazione
di un negozio giuridico di compravendita quando un concessionario, nel vendere un'auto nuova, ritira in deposito quella vecchia garantendo un corrispettivo preordinato in esecuzione di mandato a vendere gli autoveicoli usati; Comm. trib. II grado Pavia 14 maggio 1984, id., Rep. 1985, voce cit., n. 176, secondo la quale non costituiscono univoci ele
menti probatori per dimostrare l'asserita simulazione delle procure a
vendere le auto usate ritirate dai clienti in occasione delle cessioni di
autovetture nuove, auto usate che, secondo l'ufficio sarebbero state
vendute in proprio e non già come mandatario, con i conseguenti effetti
ai fini dell'Iva, le circostanze che: a) siano iscritte ipoteche a diretto
favore del procuratore speciale sulle auto già cedute a terzi; b) che le
vendite dell'usato siano state realizzate tramite commercianti diversi
dal procuratore; c) che quest'ultimo abbia contabilizzato come costi
propri di impresa le spese di ricondizionamento delle auto usate; d) che
il mandatario, per il commercio delle vetture usate, si sia avvalso di un
autosalone, non denunciato all'ufficio Iva.
V. anche Comm. trib. I grado Belluno 14 marzo 1989, id., Rep. 1989, voce cit., n. 82, per la quale nel caso di vendita di veicoli per conto di
terzi non è necessaria l'esistenza di un mandato scritto a vendere.
Sulla configurabilità della presunzione di acquisto ex art. 53 d.p.r. 26
ottobre 1972 n. 633 degli autoveicoli rinvenuti presso un concessiona
rio pur munito di regolari procure a vendere, v. Comm. trib. centrale 7
gennaio 1993, n. 11, id., Rep. 1993, voce cit., n. 320, e 14 gennaio 1993, n. 171, ibid., n. 312 (in motivazione); contra, Cass. 13 luglio 1995, n. 7657, id., 1995, I, 3382, con nota di richiami.
Il Foro Italiano — 2002.
In materia di Iva non trova applicazione la regola dettata dal
l'art. 33 d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, che, agli effetti dell'im posta di registro, sancisce che il mandato irrevocabile con di
spensa dall 'obbligo di rendiconto è soggetto ali 'imposta sta
bilita per l'atto per il quale è stato conferito. (2)
Svolgimento del processo. — L'ufficio Iva di Vercelli, a se
guito di verbale redatto il 2 luglio 1995 dalla guardia di finanza, rettificava con avvisi nn. 821274 e 821275 le dichiarazioni d'imposta della s.a.s. Autovandone di P. Vandone & C. — eser
cente l'attività di commercio di autoveicoli e di officina mecca
nica — relative agli esercizi 1992 e 1993, e contestava un'eva
sione d'imposta, rispettivamente, di lire 254.556.000 e di lire 281.454.000, applicando le corrispondenti sanzioni.
Avverso gli avvisi la contribuente proponeva ricorso e la
Commissione tributaria di primo grado di Vercelli con decisione
n. 22/V/97 dichiarava cessata la materia del contendere per le ir
regolarità formali ed accoglieva parzialmente l'impugnazione, riconoscendo legittima la detrazione dell'Iva operata dalla stes
sa sulle provvigioni corrisposte. La pronuncia era appellata dalla società e la Commissione
tributaria regionale del Piemonte con sentenza del 1° luglio 1998 determinava in lire 220.000.000 l'imponibile per l'anno 1992 ed in lire 260.000.000 quello per l'anno 1993, rigettando nel resto l'impugnazione.
Il giudice del gravame, dopo avere rimarcato che i punti da
decidere erano gli acquisti senza fattura, le prestazioni di servi
zio e la vendita di autoveicoli usati ed i costi non inerenti, os
servava che gli acquisti e le prestazioni di servizio avrebbero
dovuto essere fatturate anche se in esenzione Iva, che non sussi
steva documentazione idonea a documentare l'inerenza dei costi
non riconosciuti e che, dissimulando e sottintendendo il rilascio
delle relative procure una cessione del concessionario in nome
proprio, sulle vendite dell'usato andava applicato un ricarico del
venti per cento.
Avverso la decisione la contribuente ricorreva il 7 gennaio 1999 con tre motivi e il ministero resisteva con controricorso
notificato il 15 febbraio 1999. Motivi della decisione. — La ricorrente con il primo motivo
deduce la nullità della decisione impugnata per violazione e fal
sa applicazione dell'art. 15, n. 3, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, e
per omessa motivazione sul punto decisivo concernente la man
cata regolarizzazione di costi, giacché non avrebbe argomentato sulla mancanza di univocità degli appunti rinvenuti ed avrebbe
confuso i rimborsi spese, che non concorrono alla formazione
della base imponibile, con le prestazioni esenti di cui all'art. 10
d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, relativamente alle quali sussiste
l'obbligo di fatturazione.
Il motivo è infondato.
Come riconosciuto dalla medesima società, costituisce un ac
certamento di fatto, rientrante nell'insindacabile apprezzamento del giudice di merito, la riferibilità a specifiche prestazioni dei costi risultati da annotazioni extracontabili, e, a fronte della ri
conosciuta equivocità delle annotazioni stesse, lo stesso non può essere censurato, quindi, sotto nessuno dei profili sollevati con
il richiamo ad una presunzione di imputabilità dei costi a rim borsi e non a prestazioni esenti.
L'art. 15, n. 3, d.p.r. 633/72, subordina, infatti, l'esclusione
delle somme dovute a titolo di rimborso dal computo della base
imponibile alla sussistenza di una regolare documentazione ed
in difetto di un richiamo all'esistenza ed alla produzione di que
sta, il cui onere gravava sulla contribuente, nessun vizio della
pronuncia può ravvisarsi nell'esclusione dell'attribuzione di si
gnificatività a tale fine ad appunti attestanti unicamente la loro
erogazione ed apparentemente privi di specifico riferimento allo
scopo delle prestazioni. Con il secondo motivo la ricorrente società ha denunciato in
primo luogo la falsa applicazione degli art. 53 e 54, 2° comma, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, e degli art. 1417 e 1729 c.c., e la
carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza, at
teso che la commissione tributaria aveva desunto nelle opera zioni relative al movimento dell'usato una rivendita in proprio dei veicoli da parte della società, nonostante l'esibizione di pro cure notarili a vendere rilasciate dai singoli proprietari ed il ri
(2) Non si rinvengono precedenti editi in termini nella giurispruden za della Suprema corte.
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1479 PARTE PRIMA 1480
conoscimento di un ricarico imponibile del venti per cento sui
ricavi, non compatibile nel regime dell'imposta con una tale
forma di commercializzazione.
La denuncia merita accoglimento. L'affermazione da parte del giudice d'appello, secondo la
quale il rilascio di una procura a vendere simula e sottintende
una vera e propria rivendita dell'usato da parte del concessiona
rio in nome proprio, contrasta con il principio che, se è pur vero
che per l'applicazione dell'Iva si deve avere riguardo agli effetti
che l'atto è idoneo a produrre, indipendentemente dalla qualifi cazione che le parti abbiano ad esso attribuito, è anche vero che
il criterio per interpretare la volontà negoziale non può che esse
re, precipuamente, quello di tener conto delle dichiarazioni delle
parti nell'identificazione della loro reale volontà negoziale.
Conseguentemente, la procura a vendere, anche se eventual
mente accompagnata dalla previsione di irrevocabilità del man
dato che la giustifica e dall'esonero dall'obbligo di rendiconto
nello stesso contenuto, deve essere considerata tale, in mancan
za di elementi univoci contrari a quelli dichiarati e riconoscibili nell'atto medesimo, non potendo neppure richiamarsi in rela
zione alla diversa struttura dell'imposizione sul valore aggiunto la regola dettata dall'art. 33 d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, in tema
di imposta di registro. Le vendite effettuate dai concessionari delle aziende automo
bilistiche in base a tali procure danno origine, quindi, a mere
commissioni imponibili Iva per i concessionari stessi (cfr. Cass.
27 ottobre 1998, n. 10686, Foro it., Rep. 1999, voce Valore ag
giunto (imposta), n. 221), come, senza coerenza rispetto alla
premessa, ha peraltro riconosciuto la stessa sentenza nell'indi
viduazione dell'imponibile, e sul punto la decisione, che non ha
dato conto degli elementi ulteriori dai quali ha desunto l'effet
tuazione della commercializzazione in proprio degli autoveicoli,
deve, conseguentemente, essere cassata con rinvio.
Non sussiste, invece, interesse della contribuente al secondo
rilievo formulato in ordine alle prestazioni di servizio dedotte
dagli appunti, in quanto la stessa ha riconosciuto nel ricorso che
le stesse sono state escluse nella decisione dal calcolo della base
imponibile. Ha lamentato, infine, la società con il terzo motivo la viola
zione e la falsa applicazione dell'art. 19 d.p.r. 26 ottobre 1972
n. 633, e la carenza di motivazione della pronuncia in ordine al
l'esclusione dai costi delle spese di rappresentanza, degli omag
gi alla clientela e di altre voci per mancanza di documentazione
in ordine alla loro inerenza.
La doglianza non può essere condivisa.
Privo di specificità, a fronte dell'affermazione contenuta
nella sentenza sulla mancanza di idonea documentazione a ri
prova della riferibilità dei costi all'attività d'impresa, è il gene rico richiamo alla natura di spese di rappresentanza e di omaggi alla clientela di talune di esse per denunciare un vizio del prov vedimento e lo stesso investe, senza neppure addurre l'idoneità della documentazione, una questione di merito il cui esame è
precluso in sede di legittimità. Come sottolineato dall'amministrazione finanziaria, inoltre, il
corrispondente motivo di appello era del tutto privo di motiva
zione ed in relazione alla sua inammissibilità nessuna valutazio ne di fondatezza era rimessa alla commissione regionale.
Il Foro Italiano — 2002.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 16
ottobre 2001, n. 12598; Pres. Duva, Est. Durante, P.M. Uc
cella (conci, conf.); Pagnoni (Avv. Colasanto) c. Soc. Le
vante assicurazioni. Conferma Conc. Pesaro 6 novembre
1997.
Prova documentale — Copia fotografica
— Disconoscimento — Termine di decadenza — Esclusione — Estremi (Cod.
civ., art. 2719; cod. proc. civ., art. 214, 215).
Allorché nel corso di giudizio di opposizione a decreto ingiunti vo l'opposto produca copia fotostatica della procura spe ciale alle liti rilasciata per il recupero dei crediti richiesti
con la procedura ingiuntiva, il disconoscimento, da parte
dell'opponente, della conformità all'originale dell'anzidetta
fotocopia non è soggetto alle modalità ed ai termini previsti
dagli art. 214 e 215 c.p.c. (1)
Svolgimento del processo. —
Pagnoni Paolo ha proposto op
posizione al decreto del Conciliatore di Pesaro, con il quale gli è
stato ingiunto di pagare alla Levante assicurazioni s.p.a. lire
346.000 oltre accessori per premio assicurativo scaduto.
Nella resistenza dell'opposta il conciliatore, con sentenza re
sa il 6 novembre 1997, ha rigettato l'opposizione. Per quanto ancora interessa, quel giudice ha rilevato che dalla
procura speciale alle liti, con la quale è stato conferito al dr.
proc. Bruno Massucci mandato per il recupero dei premi assicu
rativi, risulta che il predetto legale «aveva il potere di associare
nelle difese altri avvocati e procuratori anche in sua sostituzione
ond'è che, ancorché esercitante in un altro distretto, era abilitato
a conferire delega anche a procuratore agente extra districtum
quale l'avv. D'Aloia»; ha ritenuto che la copia fotostatica della
menzionata procura «con tanto di timbro e di firme del notaio
rogante anche per copia conforme all'originale ha la stessa effi
cacia probatoria dell'originale medesimo non essendo stata di
sconosciuta dall'opponente con dichiarazione di chiaro e speci fico contenuto che riguardasse gli elementi di esso (scrittura, data, sottoscrizione)»; ha considerato che la notifica del decreto
ingiuntivo «è pienamente legittima ancorché nella stessa non sia
indicata la persona a richiesta della quale veniva effettuata la
notifica medesima» in quanto la mancata indicazione di tale
persona non determina nullità.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Pagnoni; l'intimata non ha svolto attività difensiva in questa se
de.
Motivi della decisione. — (Omissis). Il secondo motivo (con
il quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli art.
166 e 645 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, stesso codice) ri
(1) Con la riportata sentenza, anche, con nota di Romano, in Corriere
giur., 2002, 477, la (111 sezione civile della) corte mostra di accorgersi, finalmente, della esistenza di Cass. 20 febbraio 1998, n. 1852, Foro it., 1998, I, 1889, con nota adesiva di C.M. Barone, della quale (Cass. n. 1852 del 1998) dichiara di condividere l'impostazione, in manifestato dissenso dalle difformi pronunzie rese dalla stessa corte dopo il 1998 e caratterizzate — così come segnalato da chi scrive sulle colonne del
Foro, da ultimo 2001, I, 326, a commento della pur ricordata sez. II 6
agosto 2000, n. 10423 (affermativa anch'essa della esperibilità del di sconoscimento ex art. 2719 c.c. con le modalità e nei termini degli art. 214 e 215 c.p.c.; adde, nello stesso senso, sez. II 2 luglio 2001, n. 8920, id., Mass., 770, e, su linea non perfettamente coincidente, sez. lav. 3
luglio 2001, n. 8998, ibid., 773, per la quale il disconoscimento delle
riproduzioni meccaniche è eseguibile senza il rispetto dei limiti e delle modalità di cui all'art. 214 c.p.c.) — dalla sistematica obliterazione della ripetuta Cass. n. 1852 del 1998.
Non essendo stata impugnata l'affermazione del giudice di merito concernente l'intervenuto raggiungimento della prova in via presuntiva della conformità all'originale della contestata fotocopia delia procura speciale alle liti, la (III sezione civile della) corte, esclusa l'applicabi lità degli art. 214 e 215 c.p.c., ha evitato di occuparsi tanto delle que stioni relative ai limiti di esperibilità del disconoscimento ex art. 2719
c.c., nelle controversie soggette alla novella del 1990 e successive mo difiche, quanto dei problemi riguardanti i tempi e i modi di deducibilità dei mezzi istruttori occorrenti per fornire la prova del contenuto del di sconosciuto documento prodotto in fotocopia, (problemi e questioni) tenuti presenti da Romano, op. loc. cit., e sui quali si è soffermato De
Santis, nota a Cass. 19 ottobre 1999, n. 11739, in Foro it., 2000, I, 3273, con richiami, su cui, da ultimo, per riferimenti attinenti, in parti colare, ad alcuni profili della verificazione, Trib. Catania 5 gennaio 2001, id., 2001, I, 3412, con ulteriori indicazioni. [C.M. Barone]
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