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sezione tributaria; sentenza 19 ottobre 2001, n. 12786; Pres. Carbone, Est. Oddo, P.M. Pivetti...

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sezione tributaria; sentenza 19 ottobre 2001, n. 12786; Pres. Carbone, Est. Oddo, P.M. Pivetti (concl. diff.); Soc. Autovandone (Avv. d'Alessandro) c. Min. finanze. Cassa Comm. trib. reg. Piemonte 1° luglio 1998 Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 5 (MAGGIO 2002), pp. 1477/1478-1479/1480 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198361 . Accessed: 28/06/2014 18:57 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.14 on Sat, 28 Jun 2014 18:57:51 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione tributaria; sentenza 19 ottobre 2001, n. 12786; Pres. Carbone, Est. Oddo, P.M. Pivetti(concl. diff.); Soc. Autovandone (Avv. d'Alessandro) c. Min. finanze. Cassa Comm. trib. reg.Piemonte 1° luglio 1998Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 5 (MAGGIO 2002), pp. 1477/1478-1479/1480Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198361 .

Accessed: 28/06/2014 18:57

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

le spese processuali a favore di Giorgio Gorella e di Roberto

Ruzzier, citati in appello ex art. 331 c.p.c. e nei cui confronti es

si non avevano proposto alcuna impugnazione. Se l'impugnazione nel merito deve essere notificata, in qua

lità di litisconsorte processuale, ad una parte nei cui confronti

nessuna delle altre in secondo grado abbia formulato domande, alla stessa debbono essere rimborsate le spese processuali da

colui la cui pretesa è dichiarata ingiustificata, stante il principio di causalità del processo (da ultimo, Cass. 5977/01, id., Mass.,

512). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 19

ottobre 2001, n. 12786; Pres. Carbone, Est. Oddo, P.M. Pi

vetti (conci, diff.); Soc. Autovandone (Avv. d'Alessandro) c. Min. finanze. Cassa Comm. trib. reg. Piemonte 1° luglio 1998.

Valore aggiunto (imposta sul) — Procura a vendere — Tas

sazione (D.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, art. 1; d.p.r. 26 aprile 1986

n. 131, approvazione del t.u. delle disposizioni concernenti

l'imposta di registro, art. 33).

In tema di Iva, la procura a vendere rilasciata ad un concessio

nario automobilistico, anche se eventualmente accompagnata dalla previsione di irrevocabilità del connesso mandato e

dall'esonero dell'obbligo di rendiconto, deve essere — in

mancanza di elementi univoci contrari a quanto dichiarato —

considerata tale e non invece un atto inserito nell'ambito di

un procedimento simulatorio funzionale ali 'attuazione di una

vera e propria rivendita dell 'usato da parte del concessiona

rio in nome proprio. ( 1 )

(1) In termini analoghi, v. Cass. 27 ottobre 1998, n. 10686, Foro it.,

Rep. 1999, voce Valore aggiunto (imposta), n. 221. Per la giurisprudenza tributaria, v. Comm. trib. centrale 26 marzo

1998, n. 1691, id., Rep. 1998, voce cit., n. 256, ad avviso della quale, nel caso di procura a vendere un bene (nella specie, motociclo), non si

verifica una cessione dal proprietario al soggetto incaricato della ven

dita, ma questi agisce quale rappresentante del primo e la cessione av

viene direttamente dal proprietario venditore all'acquirente; pertanto, è

illegittima la rettifica della dichiarazione Iva per mancata fatturazione della cessione di un veicolo da parte di una società procuratrice a ven

dere da parte del proprietario del mezzo; 18 novembre 1987, n. 8342,

id., Rep. 1987, voce cit., n. 95, per la quale l'ufficio impositore non

può presumere, sulla scorta di induttive valutazioni, la dissimulazione

di un negozio giuridico di compravendita quando un concessionario, nel vendere un'auto nuova, ritira in deposito quella vecchia garantendo un corrispettivo preordinato in esecuzione di mandato a vendere gli autoveicoli usati; Comm. trib. II grado Pavia 14 maggio 1984, id., Rep. 1985, voce cit., n. 176, secondo la quale non costituiscono univoci ele

menti probatori per dimostrare l'asserita simulazione delle procure a

vendere le auto usate ritirate dai clienti in occasione delle cessioni di

autovetture nuove, auto usate che, secondo l'ufficio sarebbero state

vendute in proprio e non già come mandatario, con i conseguenti effetti

ai fini dell'Iva, le circostanze che: a) siano iscritte ipoteche a diretto

favore del procuratore speciale sulle auto già cedute a terzi; b) che le

vendite dell'usato siano state realizzate tramite commercianti diversi

dal procuratore; c) che quest'ultimo abbia contabilizzato come costi

propri di impresa le spese di ricondizionamento delle auto usate; d) che

il mandatario, per il commercio delle vetture usate, si sia avvalso di un

autosalone, non denunciato all'ufficio Iva.

V. anche Comm. trib. I grado Belluno 14 marzo 1989, id., Rep. 1989, voce cit., n. 82, per la quale nel caso di vendita di veicoli per conto di

terzi non è necessaria l'esistenza di un mandato scritto a vendere.

Sulla configurabilità della presunzione di acquisto ex art. 53 d.p.r. 26

ottobre 1972 n. 633 degli autoveicoli rinvenuti presso un concessiona

rio pur munito di regolari procure a vendere, v. Comm. trib. centrale 7

gennaio 1993, n. 11, id., Rep. 1993, voce cit., n. 320, e 14 gennaio 1993, n. 171, ibid., n. 312 (in motivazione); contra, Cass. 13 luglio 1995, n. 7657, id., 1995, I, 3382, con nota di richiami.

Il Foro Italiano — 2002.

In materia di Iva non trova applicazione la regola dettata dal

l'art. 33 d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, che, agli effetti dell'im posta di registro, sancisce che il mandato irrevocabile con di

spensa dall 'obbligo di rendiconto è soggetto ali 'imposta sta

bilita per l'atto per il quale è stato conferito. (2)

Svolgimento del processo. — L'ufficio Iva di Vercelli, a se

guito di verbale redatto il 2 luglio 1995 dalla guardia di finanza, rettificava con avvisi nn. 821274 e 821275 le dichiarazioni d'imposta della s.a.s. Autovandone di P. Vandone & C. — eser

cente l'attività di commercio di autoveicoli e di officina mecca

nica — relative agli esercizi 1992 e 1993, e contestava un'eva

sione d'imposta, rispettivamente, di lire 254.556.000 e di lire 281.454.000, applicando le corrispondenti sanzioni.

Avverso gli avvisi la contribuente proponeva ricorso e la

Commissione tributaria di primo grado di Vercelli con decisione

n. 22/V/97 dichiarava cessata la materia del contendere per le ir

regolarità formali ed accoglieva parzialmente l'impugnazione, riconoscendo legittima la detrazione dell'Iva operata dalla stes

sa sulle provvigioni corrisposte. La pronuncia era appellata dalla società e la Commissione

tributaria regionale del Piemonte con sentenza del 1° luglio 1998 determinava in lire 220.000.000 l'imponibile per l'anno 1992 ed in lire 260.000.000 quello per l'anno 1993, rigettando nel resto l'impugnazione.

Il giudice del gravame, dopo avere rimarcato che i punti da

decidere erano gli acquisti senza fattura, le prestazioni di servi

zio e la vendita di autoveicoli usati ed i costi non inerenti, os

servava che gli acquisti e le prestazioni di servizio avrebbero

dovuto essere fatturate anche se in esenzione Iva, che non sussi

steva documentazione idonea a documentare l'inerenza dei costi

non riconosciuti e che, dissimulando e sottintendendo il rilascio

delle relative procure una cessione del concessionario in nome

proprio, sulle vendite dell'usato andava applicato un ricarico del

venti per cento.

Avverso la decisione la contribuente ricorreva il 7 gennaio 1999 con tre motivi e il ministero resisteva con controricorso

notificato il 15 febbraio 1999. Motivi della decisione. — La ricorrente con il primo motivo

deduce la nullità della decisione impugnata per violazione e fal

sa applicazione dell'art. 15, n. 3, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, e

per omessa motivazione sul punto decisivo concernente la man

cata regolarizzazione di costi, giacché non avrebbe argomentato sulla mancanza di univocità degli appunti rinvenuti ed avrebbe

confuso i rimborsi spese, che non concorrono alla formazione

della base imponibile, con le prestazioni esenti di cui all'art. 10

d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, relativamente alle quali sussiste

l'obbligo di fatturazione.

Il motivo è infondato.

Come riconosciuto dalla medesima società, costituisce un ac

certamento di fatto, rientrante nell'insindacabile apprezzamento del giudice di merito, la riferibilità a specifiche prestazioni dei costi risultati da annotazioni extracontabili, e, a fronte della ri

conosciuta equivocità delle annotazioni stesse, lo stesso non può essere censurato, quindi, sotto nessuno dei profili sollevati con

il richiamo ad una presunzione di imputabilità dei costi a rim borsi e non a prestazioni esenti.

L'art. 15, n. 3, d.p.r. 633/72, subordina, infatti, l'esclusione

delle somme dovute a titolo di rimborso dal computo della base

imponibile alla sussistenza di una regolare documentazione ed

in difetto di un richiamo all'esistenza ed alla produzione di que

sta, il cui onere gravava sulla contribuente, nessun vizio della

pronuncia può ravvisarsi nell'esclusione dell'attribuzione di si

gnificatività a tale fine ad appunti attestanti unicamente la loro

erogazione ed apparentemente privi di specifico riferimento allo

scopo delle prestazioni. Con il secondo motivo la ricorrente società ha denunciato in

primo luogo la falsa applicazione degli art. 53 e 54, 2° comma, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, e degli art. 1417 e 1729 c.c., e la

carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza, at

teso che la commissione tributaria aveva desunto nelle opera zioni relative al movimento dell'usato una rivendita in proprio dei veicoli da parte della società, nonostante l'esibizione di pro cure notarili a vendere rilasciate dai singoli proprietari ed il ri

(2) Non si rinvengono precedenti editi in termini nella giurispruden za della Suprema corte.

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1479 PARTE PRIMA 1480

conoscimento di un ricarico imponibile del venti per cento sui

ricavi, non compatibile nel regime dell'imposta con una tale

forma di commercializzazione.

La denuncia merita accoglimento. L'affermazione da parte del giudice d'appello, secondo la

quale il rilascio di una procura a vendere simula e sottintende

una vera e propria rivendita dell'usato da parte del concessiona

rio in nome proprio, contrasta con il principio che, se è pur vero

che per l'applicazione dell'Iva si deve avere riguardo agli effetti

che l'atto è idoneo a produrre, indipendentemente dalla qualifi cazione che le parti abbiano ad esso attribuito, è anche vero che

il criterio per interpretare la volontà negoziale non può che esse

re, precipuamente, quello di tener conto delle dichiarazioni delle

parti nell'identificazione della loro reale volontà negoziale.

Conseguentemente, la procura a vendere, anche se eventual

mente accompagnata dalla previsione di irrevocabilità del man

dato che la giustifica e dall'esonero dall'obbligo di rendiconto

nello stesso contenuto, deve essere considerata tale, in mancan

za di elementi univoci contrari a quelli dichiarati e riconoscibili nell'atto medesimo, non potendo neppure richiamarsi in rela

zione alla diversa struttura dell'imposizione sul valore aggiunto la regola dettata dall'art. 33 d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, in tema

di imposta di registro. Le vendite effettuate dai concessionari delle aziende automo

bilistiche in base a tali procure danno origine, quindi, a mere

commissioni imponibili Iva per i concessionari stessi (cfr. Cass.

27 ottobre 1998, n. 10686, Foro it., Rep. 1999, voce Valore ag

giunto (imposta), n. 221), come, senza coerenza rispetto alla

premessa, ha peraltro riconosciuto la stessa sentenza nell'indi

viduazione dell'imponibile, e sul punto la decisione, che non ha

dato conto degli elementi ulteriori dai quali ha desunto l'effet

tuazione della commercializzazione in proprio degli autoveicoli,

deve, conseguentemente, essere cassata con rinvio.

Non sussiste, invece, interesse della contribuente al secondo

rilievo formulato in ordine alle prestazioni di servizio dedotte

dagli appunti, in quanto la stessa ha riconosciuto nel ricorso che

le stesse sono state escluse nella decisione dal calcolo della base

imponibile. Ha lamentato, infine, la società con il terzo motivo la viola

zione e la falsa applicazione dell'art. 19 d.p.r. 26 ottobre 1972

n. 633, e la carenza di motivazione della pronuncia in ordine al

l'esclusione dai costi delle spese di rappresentanza, degli omag

gi alla clientela e di altre voci per mancanza di documentazione

in ordine alla loro inerenza.

La doglianza non può essere condivisa.

Privo di specificità, a fronte dell'affermazione contenuta

nella sentenza sulla mancanza di idonea documentazione a ri

prova della riferibilità dei costi all'attività d'impresa, è il gene rico richiamo alla natura di spese di rappresentanza e di omaggi alla clientela di talune di esse per denunciare un vizio del prov vedimento e lo stesso investe, senza neppure addurre l'idoneità della documentazione, una questione di merito il cui esame è

precluso in sede di legittimità. Come sottolineato dall'amministrazione finanziaria, inoltre, il

corrispondente motivo di appello era del tutto privo di motiva

zione ed in relazione alla sua inammissibilità nessuna valutazio ne di fondatezza era rimessa alla commissione regionale.

Il Foro Italiano — 2002.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 16

ottobre 2001, n. 12598; Pres. Duva, Est. Durante, P.M. Uc

cella (conci, conf.); Pagnoni (Avv. Colasanto) c. Soc. Le

vante assicurazioni. Conferma Conc. Pesaro 6 novembre

1997.

Prova documentale — Copia fotografica

— Disconoscimento — Termine di decadenza — Esclusione — Estremi (Cod.

civ., art. 2719; cod. proc. civ., art. 214, 215).

Allorché nel corso di giudizio di opposizione a decreto ingiunti vo l'opposto produca copia fotostatica della procura spe ciale alle liti rilasciata per il recupero dei crediti richiesti

con la procedura ingiuntiva, il disconoscimento, da parte

dell'opponente, della conformità all'originale dell'anzidetta

fotocopia non è soggetto alle modalità ed ai termini previsti

dagli art. 214 e 215 c.p.c. (1)

Svolgimento del processo. —

Pagnoni Paolo ha proposto op

posizione al decreto del Conciliatore di Pesaro, con il quale gli è

stato ingiunto di pagare alla Levante assicurazioni s.p.a. lire

346.000 oltre accessori per premio assicurativo scaduto.

Nella resistenza dell'opposta il conciliatore, con sentenza re

sa il 6 novembre 1997, ha rigettato l'opposizione. Per quanto ancora interessa, quel giudice ha rilevato che dalla

procura speciale alle liti, con la quale è stato conferito al dr.

proc. Bruno Massucci mandato per il recupero dei premi assicu

rativi, risulta che il predetto legale «aveva il potere di associare

nelle difese altri avvocati e procuratori anche in sua sostituzione

ond'è che, ancorché esercitante in un altro distretto, era abilitato

a conferire delega anche a procuratore agente extra districtum

quale l'avv. D'Aloia»; ha ritenuto che la copia fotostatica della

menzionata procura «con tanto di timbro e di firme del notaio

rogante anche per copia conforme all'originale ha la stessa effi

cacia probatoria dell'originale medesimo non essendo stata di

sconosciuta dall'opponente con dichiarazione di chiaro e speci fico contenuto che riguardasse gli elementi di esso (scrittura, data, sottoscrizione)»; ha considerato che la notifica del decreto

ingiuntivo «è pienamente legittima ancorché nella stessa non sia

indicata la persona a richiesta della quale veniva effettuata la

notifica medesima» in quanto la mancata indicazione di tale

persona non determina nullità.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il

Pagnoni; l'intimata non ha svolto attività difensiva in questa se

de.

Motivi della decisione. — (Omissis). Il secondo motivo (con

il quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli art.

166 e 645 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, stesso codice) ri

(1) Con la riportata sentenza, anche, con nota di Romano, in Corriere

giur., 2002, 477, la (111 sezione civile della) corte mostra di accorgersi, finalmente, della esistenza di Cass. 20 febbraio 1998, n. 1852, Foro it., 1998, I, 1889, con nota adesiva di C.M. Barone, della quale (Cass. n. 1852 del 1998) dichiara di condividere l'impostazione, in manifestato dissenso dalle difformi pronunzie rese dalla stessa corte dopo il 1998 e caratterizzate — così come segnalato da chi scrive sulle colonne del

Foro, da ultimo 2001, I, 326, a commento della pur ricordata sez. II 6

agosto 2000, n. 10423 (affermativa anch'essa della esperibilità del di sconoscimento ex art. 2719 c.c. con le modalità e nei termini degli art. 214 e 215 c.p.c.; adde, nello stesso senso, sez. II 2 luglio 2001, n. 8920, id., Mass., 770, e, su linea non perfettamente coincidente, sez. lav. 3

luglio 2001, n. 8998, ibid., 773, per la quale il disconoscimento delle

riproduzioni meccaniche è eseguibile senza il rispetto dei limiti e delle modalità di cui all'art. 214 c.p.c.) — dalla sistematica obliterazione della ripetuta Cass. n. 1852 del 1998.

Non essendo stata impugnata l'affermazione del giudice di merito concernente l'intervenuto raggiungimento della prova in via presuntiva della conformità all'originale della contestata fotocopia delia procura speciale alle liti, la (III sezione civile della) corte, esclusa l'applicabi lità degli art. 214 e 215 c.p.c., ha evitato di occuparsi tanto delle que stioni relative ai limiti di esperibilità del disconoscimento ex art. 2719

c.c., nelle controversie soggette alla novella del 1990 e successive mo difiche, quanto dei problemi riguardanti i tempi e i modi di deducibilità dei mezzi istruttori occorrenti per fornire la prova del contenuto del di sconosciuto documento prodotto in fotocopia, (problemi e questioni) tenuti presenti da Romano, op. loc. cit., e sui quali si è soffermato De

Santis, nota a Cass. 19 ottobre 1999, n. 11739, in Foro it., 2000, I, 3273, con richiami, su cui, da ultimo, per riferimenti attinenti, in parti colare, ad alcuni profili della verificazione, Trib. Catania 5 gennaio 2001, id., 2001, I, 3412, con ulteriori indicazioni. [C.M. Barone]

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