sezione tributaria; sentenza 2 settembre 2004, n. 17723; Pres. Favara, Est. Del Core, P.M.Cafiero (concl. conf.); Min. economia e finanze e Agenzia delle entrate (Avv. dello StatoGentili) c. Banca popolare di Novara. Cassa Comm. trib. reg. Piemonte 26 ottobre 2001 e decidenel meritoSource: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 3 (MARZO 2005), pp. 749/750-753/754Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200217 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
intentata da quest'ultimo quando era in bonis per far valere un
proprio credito, ma che tuttavia non è improcedibile perché, non
avendo ad oggetto l'accertamento di un credito da far valere nei
confronti della massa, il processo stesso può proseguire secondo
il rito ordinario.
Nel caso, invece, in cui si agisca per il detto accertamento di
un credito verso la massa, è possibile sia richiedere l'interruzio
ne del giudizio sotto il profilo della perdita della capacità pro cessuale del fallito che la dichiarazione d'improcedibilità dello
stesso in quanto svolgentesi con un rito difforme da quello pre visto dalla legge, tenendo, tra l'altro, presente che quest'ultima
questione, non soggiacendo alla preclusione prevista dall'art.
38, 1° comma, c.p.c. (nella sua formulazione in vigore dopo il
30 aprile 1995), può essere dedotta o rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 6475/03).
Non mette conto aggiungere che tale dichiarazione può essere
chiesta a prescindere dalla domanda di interruzione del processo anche tramite l'impugnazione di una sentenza o di un lodo in
tercorso tra le parti e non ancora passato in giudicato come av
venuto nel caso di specie. Alla luce di queste considerazioni si rivela infondata anche la
censura con cui si censura l'accoglimento dell'impugnazione
per nullità del lodo proposta dal curatore.
Invero, l'esaminata motivazione della corte d'appello non
prende in alcun modo in esame la questione della nullità del lo
do, essendo la stessa incentrata esclusivamente — come già ri
levato — sull'improcedibilità del giudizio, per cui deve ritenersi che, laddove la sentenza accoglie il secondo motivo di appello — che invero prospettava anche profili di nullità del lodo —
tale accoglimento sia invero limitato ai soli profili di improce dibilità senza che vi sia stata alcuna pronuncia in tema di nulli
tà.
Sotto tale profilo la censura del ricorrente non può trovare ac
coglimento in quanto si riferisce ad una ratio decidendi inesi
stente.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 2 settembre 2004, n. 17723; Pres. Favara, Est. Del Core, P.M.
Cafiero (conci, conf.); Min. economia e finanze e Agenzia delle entrate (Avv. dello Stato Gentili) c. Banca popolare di
Novara. Cassa Comm. trib. reg. Piemonte 26 ottobre 2001 e
decide nel merito.
Registro (imposta di) — Fideiussioni prestate con atti distin ti — Tassazione singola — Condizioni — Obbligazione solidale — Consapevolezza — Necessità (D.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, approvazione del t.u. delle disposizioni concer
nenti l'imposta di registro: tariffa, parte prima, art. 6).
Nel caso di fideiussioni prestate da più soggetti con atti distinti
a garanzia dell'adempimento della medesima obbligazione e
nei confronti dello stesso creditore, si dà luogo all'applica
zione dell'imposta di registro una sola volta solo nell'ipotesi in cui i garanti abbiano la consapevolezza di obbligarsi soli
dalmente in ragione di un interesse comune ai cogaranti. (1)
( 1 ) Ad avviso della Suprema corte, non è sufficiente, perché possa trovare applicazione la previsione di cui alla nota all'art. 6 tariffa, parte
prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 (a tenore della quale «le
garanzie personali prestate in solido da più soggetti danno luogo al
l'applicazione di una sola imposta, salva l'applicazione dell'imposta fissa per quelle non contestuali»), la mera circostanza che le fideiussio
ni, prestate con atti distinti, siano date a garanzia dell'adempimento
Il Foro Italiano — 2005.
Svolgimento del processo. — In,sede di registrazione di due
decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Alessandria su ricorso
della Banca popolare di Novara nei confronti di propri debitori e
dei rispettivi fideiussori, l'ufficio del registro di Alessandria ap plicò l'imposta nella misura dello 0,50 per cento su ciascuna
delle fideiussioni e per il corrispondente importo, nel presuppo sto che la garanzia era stata prestata da soggetti diversi.
Deducendo che l'imposta era dovuta nella misura dello 0,50
per cento su una sola fideiussione e non su tutte quelle allegate al ricorso per decreto ingiuntivo e che la base imponibile era co
stituita dal credito azionato in via monitoria, la banca chiese, con due distinte istanze, il rimborso di quanto pagato in ecce
denza.
Non avendo ricevuto risposta, la banca adì la Commissione
tributaria provinciale di Alessandria, che ne accolse i ricorsi,
previa loro riunione.
L'appello dell'ufficio venne respinto dalla Commissione tri
butaria regionale del Piemonte la quale osservò che: base impo nibile dell'imposta è l'importo azionato dal decreto ingiuntivo
corrispondente all'originario inadempimento del debitore prin
cipale laddove le garanzie concesse da più fideiubenti e i relati
vi importi non possono sommarsi tra di loro; per giurisprudenza costante, in caso di più garanzie rilasciate per un unico debito,
assoggettato a imposta è un solo atto di garanzia; non può so
stenersi che ai garanti era ignota la garanzia prestata dagli altri,
essendo stati a ciascuno di essi notificati l'atto di costituzione in
mora e il decreto ingiuntivo. Di tale sentenza il ministero delle finanze ha chiesto la cassa
zione con ricorso contenente un unico motivo.
della medesima obbligazione e nei confronti dello stesso creditore in
difetto di un preciso nesso o legame teleologico tra di esse.
In senso conforme, v. Comm. trib. centrale 1° febbraio 1994, n. 378, Foro it., Rep. 1994, voce Registro (imposta), n. 43, per la quale la nor
mativa concernente la prestazione di garanzie non estende il beneficio
dell'unica imposta proporzionale a tutte le garanzie prestate con atti
plurimi; infatti quando nella riconosciuta pluralità degli atti di fideius
sione non v'è altro collegamento che l'identità dell'obbligazione ga rantita e del relativo creditore, senza alcun collegamento reciproco di
consapevolezza tra i vari fideiussori, manca quella solidarietà che può derivare dalla legge o dalla volontarietà delle parti; per cui è legittima
l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro su ogni fideius
sione. Assume l'irrilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 6 tariffa, parte
prima, allegata al d.p.r. 131/86, della non contestualità delle garanzie, Cass. 13 ottobre 2004, n. 20219, id., Mass., 1512 (la sentenza è anno
tata da F. Castelli, in Corriere trib., 2005, 221), per la quale «chi so
stiene l'assenza di un comune interesse dei garanti, resi solidalmente
obbligati dall'unicità di un unico atto di intimazione di pagamento (e
perciò la sussistenza di obbligazioni fideiussorie distinte, con conse
guente diverso regime di regresso, che non avverrà, come nella confi
deiussione nei confronti degli altri fideiussori ex art. 1954 c.c., ma nei
confronti del creditore ex art. 1949 c.c.) sarebbe comunque tenuto a
provare tali circostanze, che incidono su un principio generale afferente
le obbligazioni solidali». Nella giurisprudenza della Suprema corte si era nel passato affrontata
la questione della tassazione agli effetti dell'imposta di registro della
fideiussione prestata con unico atto da più garanti per lo stesso debito
ed a favore dello stesso creditore, in relazione alla quale era prevalso l'orientamento che voleva che anche nel previgente regime dell'art. 20
d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634 (anteriore alla disposizione della nota al
l'art. 6 tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 131/86) la stessa integrava un solo negozio giuridico plurisoggettivo, dal quale scaturiva per tutti i
soggetti passivi che avevano concesso garanzia un'unica obbligazione, con il conseguente assoggettamento ad una sola imposta commisurata
alla somma garantita: così Cass. 20 maggio 1989, n. 2419, Foro it.,
Rep. 1990, voce cit., n. 92; 20 maggio 1989, n. 2416, id., Rep. 1989, voce cit., n. 89; 26 marzo 1988, n. 2594, id., Rep. 1988, voce cit., n. 74; 19 novembre 1987, n. 8508, id., Rep. 1987, voce cit., n. 76.
Sull'istituto della «confideiussione» di cui all'art. 1946 c.c., v. Cass.
6 maggio 2004, n. 8605, id., Mass., 653, per la quale lo stesso è caratte
rizzato, nei suoi presupposti, da un collegamento necessario tra le ob
bligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente anche
se non contestualmente da un comune interesse di garantire lo stesso
debito e lo stesso debitore, salva la divisione dell'obbligazione nei rap
porti interni in virtù del diritto di regresso, che, a norma dell'art. 1954
c.c., spetta a colui che ha pagato l'intero.
In argomento, v. anche Cass. 13 maggio 2002, n. 6808, id., 2002, I,
2694, con nota di richiami.
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PARTE PRIMA 752
Non resiste l'istituto di credito intimato.
Motivi della decisione. — Con l'unico complesso motivo del
ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 22
e 43 d.p.r. 131/86, 1946 c.c. e della nota all'art. 6 della tariffa,
parte prima, allo stesso decreto. Nella specie — si sostiene — si
è realizzata non una confideiussione, ossia il caso di più fideius
sioni prestate con diversi atti ab origine collegati funzional
mente tra di loro sì da potersi concepire come un solo negozio, ma la diversa ipotesi di garanzie concesse senza alcuna comu
nanza di interessi e in base ad autonome obbligazioni da più
soggetti con atti distinti per lo stesso debito, vale a dire di tanti
autonomi negozi di garanzia quanti sono i soggetti che hanno
prestato fideiussione. Poiché il tributo deve applicarsi a ciascu
no dei negozi giuridici contenuti nell'atto sottoposto a registra zione, devono pagarsi, per ogni fideiussione (sia stata essa pre stata con un solo atto o con atti separati), tanti tributi quanti so
no i soggetti che hanno concesso la garanzia. La nota all'art. 6
della tariffa allegata al d.p.r. 131/86 prevede, infatti, l'applica zione di una sola imposta per le garanzie prestate in solido da
più soggetti, ovverosia nel caso in cui sin dal momento del rila
scio della fideiussione sussista la consapevolezza e il comune
intento da parte di tutti i garanti di garantire il debitore princi
pale e, quindi, un collegamento tra i singoli atti. Secondo il
chiaro tenore dell'art. 43 d.p.r. 131/86, per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, la base imponibile
dell'imposta di registro è costituita dalla somma garantita; ciò
legittima l'applicazione dell'imposta di registro alla somma ga rantita da ogni fideiussione. Infine, anche a ritenere conferente
il richiamo all'art. 22, ultima parte, d.p.r. 131/86, la «parte del
l'atto enunciato (nel decreto ingiuntivo) non ancora eseguita», sulla quale si applica l'imposta, equivale, con ogni evidenza, al
l'importo della fideiussione azionata.
Il ricorso è fondato.
L'art. 6 della tariffa, parte prima, allegata al t.u. n. 131 del
1986 sull'imposta di registro assoggetta all'imposta proporzio nale dello 0^50 per cento, tra gli altri atti, le garanzie reali e per sonali a favore di terzi, se non richieste dalla legge. La nota
esplicativa a tale articolo specifica che «le garanzie personali
prestate in solido da più soggetti danno luogo all'applicazione di una sola imposta, salva l'applicazione dell'imposta fissa per
quelle non contestuali».
Contrariamente alla precedente disciplina, detta nota contie
ne, quindi, l'espressa previsione della fideiussione prestata da
più persone in solido, che diversifica, sul piano del trattamento
fiscale, dalle altre garanzie personali o fideiussioni.
La questione sottoposta a questa corte con il ricorso in esame
è quella di individuare con esattezza a quale tipologia di fide
iussione si è inteso riferire il legislatore quando ha parlato di ga ranzie personali prestate «in solido» da più soggetti.
Per il giudice a quo, in caso di più garanzie rilasciate per un
unico debito, assoggettabile a imposta è comunque un solo atto
di garanzia. Trae argomenti a sostegno di tale tesi dal tenore
dell'art. 22 in base al quale, se l'atto enunciato è in uno degli atti di cui all'art. 37, deve essere tassato un solo atto o meglio
l'importo azionato in via monitoria.
Tale ultimo richiamo è errato in quanto l'art. 22 si riferisce
agli atti enunciati che non devono essere registrati in termine
fisso. In base all'art. 6 della tariffa, parte prima, di cui al d.p.r. 131/86, l'atto unilaterale recante una fideiussione è invece sog
getto a registrazione in termine fisso.
Per smentire, poi, l'altra affermazione contenuta nella senten
za impugnata secondo cui la tassazione delle fideiussioni ri
guarda non gli interi importi garantiti ma solo quelli fatti valere
in sede giudiziaria, è sufficiente osservare che, a norma dell'art.
43, 1° comma, lett. J), richiamato d.p.r., la base imponibile per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale è co
stituita dalla somma garantita. Ai fini della soluzione del quesito relativo all'individuazione
del tipo di fideiussione descritto nella richiamata nota in calce
all'art. 6 della precitata tariffa, occorre sostanzialmente verifica
re se il legislatore ha voluto fare riferimento alle fideiussioni
prestate da più soggetti anche con atti distinti a garanzia del
l'adempimento della medesima obbligazione e nei confronti
dello stesso creditore, quale che sia il numero degli atti e dei fi
deiussori e a prescindere dalla reciproca consapevolezza tra
Il Foro Italiano — 2005.
questi ultimi in ordine al rilascio delle garanzie, o se, più limi
tatamente, la norma si riferisce alle fideiussioni che nascono
solidali in quanto prestate da diversi soggetti contestualmente in
un unico negozio o anche in negozi distinti e stipulati in tempi
diversi, ma con un preciso nesso o legame teleologico tra di es
si.
Ritiene la corte che quest'ultima è la soluzione giusta. A favore di essa milita anzitutto la formulazione letterale
della più volte citata nota all'art. 6. Con l'espressione «garanzie
personali prestate in solido da più soggetti» e in particolare con
l'uso delle parole «in solido» sembra evidente il riferimento al
momento genetico di tali garanzie, nel senso che i vari garanti sottoscrivano un'unica fideiussione o più atti ma con la consa
pevolezza di obbligarsi solidalmente per garantire lo stesso cre
ditore dell'adempimento del medesimo debito e in ragione di un
interesse comune ai cogaranti. Invero, l'obbligazione solidale è
dall'art. 1292 c.c. definita come quella in cui «più debitori sono
obbligati tutti per la medesima prestazione», ossia a eseguire, nell'interesse comune (come precisa la relazione al codice civi
le, n. 597, ed emerge dalle altre norme della stessa sezione,
nonché, ad esempio, indirettamente anche dall'art. 97 c.p.c., il
quale consente la condanna solidale alle spese solo a carico
delle parti che hanno interesse comune), l'identica prestazione, in dipendenza della stessa causa obligandi (vale a dire dello
stesso fatto generatore o di fatti collegati tanto strettamente da
risultare unitari). E, questa, l'ipotesi tipica di obbligazione soli
dale, la quale, quindi, prescinde dalla unità del documento da
cui risulta o dalla contemporaneità delle dichiarazioni di volontà
dei debitori e, pur essendo soggettivamente complessa, è carat
terizzata dall'unitarietà del rapporto e dall'unicità dell'obbliga
zione, ancorché incidente integralmente nella sfera giuridica di
più soggetti. In tale ipotesi, deve individuarsi un solo negozio
giuridico plurisoggettivo, dal quale scaturisce per tutti i soggetti
passivi un'unica obbligazione. La solidarietà dal punto di vista passivo può realizzarsi anche
quando questa comunione di interessi tra debitori non sussista o
perché l'interesse concreto all'assunzione e all'adempimento
dell'obbligazione è solo di uno o di alcuni di essi (mentre gli altri si obbligano a diverso titolo, di regola per garantire quello che viene definito debito principale), oppure anche perché tra i
debitori si individuano più centri separati d'interesse. Solo in
questa seconda ipotesi, che può definirsi di solidarietà atipica —
nella quale sono riscontrabili disgiunte manifestazioni di vo
lontà dei debitori, una molteplicità di rapporti obbligatori e dif
ferenti causae obligandi — si può ravvisare una pluralità di ne
gozi giuridici. Fatte queste premesse, è quasi ovvia l'osservazione che,
qualora ci si fosse voluto riferire non alla obbligazione che na
sce solidale ma alla solidarietà (atipica) che in concreto si viene
oggettivamente e automaticamente a creare dalla parte del cre
ditore tra tutte le fideiussioni rilasciate anche senza un comune
interesse tra i soggetti fideiubenti a garanzia dello stesso credi
to, la specificazione racchiusa nelle parole «in solido» sarebbe
del tutto pleonastica mentre si sarebbe dovuto più correttamente
parlare di «garanzie prestate per la stessa obbligazione da più
soggetti». In realtà, con la ripetuta nota — ove la solidarietà costituisce
la condizione per l'applicabilità del beneficio tributario pur nel
caso di mancata contestualità delle fideiussioni prestate — il le
gislatore fiscale ha tenuto presente la particolare ipotesi della
confideiussione — ricorrente allorquando più soggetti prestano una fideiussione nella reciproca consapevolezza dell'esistenza
dell'altrui garanzia e con l'intento di obbligarsi congiuntamente —
distinguendola anche dal punto di vista fiscale della fideius
sione plurima, ossia dal caso di distinte fideiussioni prestate da
diversi soggetti in tempi e con atti separati privi di qualsiasi collegamento eziologico e teleologico, e senza alcuna manife
stazione di reciproca consapevolezza fra fideiussori o al contra
rio con espressa convenzione con il creditore di mantenere di
stinta la propria obbligazione da quella degli altri fideiussori, in
modo che sia evidente l'esistenza di un interesse separato. Invero, se in entrambi i casi, i vari fideiussori sono tenuti per
l'intero debito, marcata è la differenza sul piano negoziale tra le
due fattispecie. Nella confideiussione si riconosce una comu
nanza di interessi, trasfusa nell'unicità della prestazione da cui
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
origina un unico negozio riferibile a più soggetti e i confideius
sori integrano una sola parte, un solo centro di interessi, con
trapposto a quello del creditore il quale presta un unico consen
so. L'esistenza di un interesse comune tra i vari confideiussori
comporta che l'obbligazione dei vari fideiussori, in base al prin
cipio sancito dall'art. 1294 c.c., non solo si presume ma è effet
tivamente in solido stante l'identità sia della res debita che della
causa obligandi. Con la conseguenza che nei rapporti interni tra
fideiussori l'obbligazione viene a essere divisa in virtù del di
ritto di regresso che, a norma dell'art. 1954 c.c., spetta a colui
che abbia pagato l'intero. E affinché possa ritenersi che sussista
tale interesse alla garanzia, comune ai cogaranti, cioè che le ob
bligazioni dei singoli fideiussori siano congiunte, o cumulative, non è necessario che la garanzia sia contestuale, vale a dire as
sunta simultaneamente dai confideiussori, ben potendo, invece,
le obbligazioni di garanzia essere contratte separatamente ed in
tempi successivi, purché sussista tra esse il menzionato colle
gamento costituito da un interesse comune. Di contro, nella se
conda ipotesi non si riscontra la comunanza di interessi tra fi
deiussori aventi viceversa interessi distinti e separati e la plura lità di fideiussioni, per la maggiore garanzia richiesta dal credi
tore, dà luogo a tanti negozi giuridici di garanzia, i quali, anche
se tendono ad una medesima prestazione, hanno ciascuno una
propria indipendente efficacia. In tale situazione, la presunzione di solidarietà passiva
— stabilita in linea generale dall'art. 1294
c.c. nelle obbligazioni con pluralità di debitori — viene meno,
difettando il presupposto della consapevole assunzione di un
unico debito, ovverosia la sussistenza di quella situazione con
debitoria che è alla base del concetto stesso di solidarietà e si
concreta nell'essersi più debitori obbligati per la medesima pre
stazione, normalmente corrispondente a un interesse comune, il
quale a sua volta giustifica la solidarietà del vincolo. Corrispet
tivamente, difetta il presupposto del diritto di regresso previsto dall'art. 1954 c.c., individuabile nell'esistenza di un interesse
comune ai cogaranti. Nel primo caso, quindi, ricorre una plura lità di vincoli derivati dalla medesima obbligazione in solido, e, in definitiva, si individua un solo negozio; nel secondo la plura lità di vincoli è conseguenza di una molteplicità di obbligazioni fideiussorie autonome, che danno vita a una pluralità di negozi
giuridici. Il che esclude la possibilità di ripartizione, tra gli altri fideiussori, di quanto pagato dal solvens (v. Cass. 1862/62, Foro
it., 1962,1, 1445; 1843/79, id., 1979,1, 1910; 4594/90, id., Rep. 1990, voce Fideiussione e mandato di credito, n. 44; 6635/97,
id.. Rep. 1997, voce cit., nn. 25, 42; 3575/98, id., Rep. 1999, voce cit., n. 26; 6649/02, id.. Rep. 2003, voce cit., nn. 16, 27; 6808/02, id., 2002,1, 2694).
In proposito, poiché l'imposta di registro colpisce l'atto e de
ve applicarsi a ciascuno dei negozi giuridici contenuti nell'atto
sottoposto a registrazione, è plausibile che nell'ipotesi di confi
deiussione — sia stata essa prestata con un solo atto o con atti
separati ma avvinti da un unico nesso negoziale —
venga a
scontarsi l'imposta una volta sola, laddove al contrario caso
della fideiussione plurima la tassazione di ogni singola fideius sione è giustificata trattandosi di garanzie prestate con distinti
negozi tra i quali non è possibile cogliere alcun collegamento causale.
Mentre, quindi, in caso di confideiussione o fideiussione cu
mulativa, l'imposta di registro deve essere unica, pur raggiun
gendosi con essa un effetto maggiore, costituito dalla solidarietà
tra i confideiussori, in caso di più fideiussioni prestate con atti
separati da persone diverse per il medesimo debito, sono dovute
tante imposte di registro quanti sono gli atti.
Né potrebbe opporsi che la suddetta nota, nel prevedere espli citamente l'applicazione dell'imposta fissa per le garanzie «non
contestuali», estende in ogni caso il beneficio dell'unica impo sta proporzionale a tutte le garanzie prestate con atti plurimi non
collegati perché dalla stessa formulazione della nota ne risulta il
riferimento esclusivo a quelle prestate «in solido» da più sog
getti. In realtà la previsione in questione sta solo a significare che alle fideiussioni pur sempre astrette dal vincolo della solida
rietà ma non rilasciate simultaneamente uno actu si applica in
più l'imposta fissa.
Il legislatore fiscale non ha inteso attribuire rilevanza al nu
mero dei soggetti garanti, ma ha tenuto conto del profilo ogget
II Foro Italiano — 2005.
tivo, costituito dall'unicità della prestazione garantita; dalla cui
entità dipende la misura della tassazione.
Il principio dell'applicabilità alle sole confideiussioni della norma di cui alla ridetta nota è stato già affermato da questa corte, sia pure in via di obiter dictum, poiché le controversie
esaminate ricadevano nella disciplina vigente prima dell'intro
duzione del t.u. sull'imposta di registro. Nelle pronunce 8508/87 (id., 1988, I, 2338), 2594/88 (id.,
Rep. 1988, voce Registro (imposta), n. 74), 2416/89 (id., Rep. 1989, voce cit., n. 89), che hanno espressamente tenuto conto
della sopravvenuta disposizione sopra richiamata ritenendola
non innovativa e neppure più favorevole al contribuente rispetto alla disciplina contenuta nel d.p.r. n. 634 del 1972 (art. 20), è
stato infatti puntualizzato che la fideiussione prestata con unico
atto da più garanti per lo stesso debito ed a favore dello stesso
creditore, a differenza delle fideiussioni prestate con atti sepa
rati, integra un solo negozio giuridico, dal quale scaturiscono
vincoli obbligatori per tutti i soggetti che hanno concesso la ga
ranzia, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 20 d.p.r. n. 634
del 1972, l'atto è gravato di una sola imposta di registro, com
misurata all'ammontare della somma garantita, cioè al valore
della prestazione per la quale i fideiussori sono congiuntamente tenuti.
In definitiva, per non essere assoggettate singolarmente al tri
buto, le varie fideiussioni devono essere espressione di un co
mune intento negoziale di garanzia e di un comune interesse nel
senso, sopra precisato, della necessità di una reciproca consape volezza al momento della formazione dell'intento negoziale e
non acquisita a seguito di atti di iniziativa giudiziale del credito
re come erroneamente opinato dal giudice a quo. Nel caso di specie, è pacifico che le varie fideiussioni furono
prestate separatamente e con diversi atti in favore della Banca
popolare di Novara. Emerge dalla decisione impugnata che nes
sun accordo esisteva tra i vari fideiussori al momento del rila
scio delle garanzie; e che nessuno dei fideiussori era al corrente
del rilascio di altre fideiussioni, sino al momento della notifica
di un atto di costituzione in mora e/o del decreto ingiuntivo. Circostanza quest'ultima del tutto irrilevante ai fini dell'even
tuale configurazione di una confideiussione, la quale implica una consapevolezza originaria del reciproco rilascio delle fide
iussioni e non acquisita al momento della richiesta di paga mento del credito garantito.
La sentenza che ha illegittimamente ritenuto che sulle fide
iussioni, in quanto riferentisi a un unico debito, era dovuta una
sola volta l'imposta senza considerare che, in base agli elementi
emergenti nel caso concreto, si trattava di fideiussione plurima e
non di confideiussione, va pertanto cassata.
La causa non ha bisogno di alcun altro accertamento di fatto
per cui, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., può essere decisa nel merito
con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.
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