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sezione tributaria; sentenza 2 settembre 2004, n. 17723; Pres. Favara, Est. Del Core, P.M. Cafiero...

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sezione tributaria; sentenza 2 settembre 2004, n. 17723; Pres. Favara, Est. Del Core, P.M. Cafiero (concl. conf.); Min. economia e finanze e Agenzia delle entrate (Avv. dello Stato Gentili) c. Banca popolare di Novara. Cassa Comm. trib. reg. Piemonte 26 ottobre 2001 e decide nel merito Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 3 (MARZO 2005), pp. 749/750-753/754 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23200217 . Accessed: 25/06/2014 05:27 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.12 on Wed, 25 Jun 2014 05:27:12 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione tributaria; sentenza 2 settembre 2004, n. 17723; Pres. Favara, Est. Del Core, P.M.Cafiero (concl. conf.); Min. economia e finanze e Agenzia delle entrate (Avv. dello StatoGentili) c. Banca popolare di Novara. Cassa Comm. trib. reg. Piemonte 26 ottobre 2001 e decidenel meritoSource: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 3 (MARZO 2005), pp. 749/750-753/754Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200217 .

Accessed: 25/06/2014 05:27

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

intentata da quest'ultimo quando era in bonis per far valere un

proprio credito, ma che tuttavia non è improcedibile perché, non

avendo ad oggetto l'accertamento di un credito da far valere nei

confronti della massa, il processo stesso può proseguire secondo

il rito ordinario.

Nel caso, invece, in cui si agisca per il detto accertamento di

un credito verso la massa, è possibile sia richiedere l'interruzio

ne del giudizio sotto il profilo della perdita della capacità pro cessuale del fallito che la dichiarazione d'improcedibilità dello

stesso in quanto svolgentesi con un rito difforme da quello pre visto dalla legge, tenendo, tra l'altro, presente che quest'ultima

questione, non soggiacendo alla preclusione prevista dall'art.

38, 1° comma, c.p.c. (nella sua formulazione in vigore dopo il

30 aprile 1995), può essere dedotta o rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 6475/03).

Non mette conto aggiungere che tale dichiarazione può essere

chiesta a prescindere dalla domanda di interruzione del processo anche tramite l'impugnazione di una sentenza o di un lodo in

tercorso tra le parti e non ancora passato in giudicato come av

venuto nel caso di specie. Alla luce di queste considerazioni si rivela infondata anche la

censura con cui si censura l'accoglimento dell'impugnazione

per nullità del lodo proposta dal curatore.

Invero, l'esaminata motivazione della corte d'appello non

prende in alcun modo in esame la questione della nullità del lo

do, essendo la stessa incentrata esclusivamente — come già ri

levato — sull'improcedibilità del giudizio, per cui deve ritenersi che, laddove la sentenza accoglie il secondo motivo di appello — che invero prospettava anche profili di nullità del lodo —

tale accoglimento sia invero limitato ai soli profili di improce dibilità senza che vi sia stata alcuna pronuncia in tema di nulli

tà.

Sotto tale profilo la censura del ricorrente non può trovare ac

coglimento in quanto si riferisce ad una ratio decidendi inesi

stente.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 2 settembre 2004, n. 17723; Pres. Favara, Est. Del Core, P.M.

Cafiero (conci, conf.); Min. economia e finanze e Agenzia delle entrate (Avv. dello Stato Gentili) c. Banca popolare di

Novara. Cassa Comm. trib. reg. Piemonte 26 ottobre 2001 e

decide nel merito.

Registro (imposta di) — Fideiussioni prestate con atti distin ti — Tassazione singola — Condizioni — Obbligazione solidale — Consapevolezza — Necessità (D.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, approvazione del t.u. delle disposizioni concer

nenti l'imposta di registro: tariffa, parte prima, art. 6).

Nel caso di fideiussioni prestate da più soggetti con atti distinti

a garanzia dell'adempimento della medesima obbligazione e

nei confronti dello stesso creditore, si dà luogo all'applica

zione dell'imposta di registro una sola volta solo nell'ipotesi in cui i garanti abbiano la consapevolezza di obbligarsi soli

dalmente in ragione di un interesse comune ai cogaranti. (1)

( 1 ) Ad avviso della Suprema corte, non è sufficiente, perché possa trovare applicazione la previsione di cui alla nota all'art. 6 tariffa, parte

prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 (a tenore della quale «le

garanzie personali prestate in solido da più soggetti danno luogo al

l'applicazione di una sola imposta, salva l'applicazione dell'imposta fissa per quelle non contestuali»), la mera circostanza che le fideiussio

ni, prestate con atti distinti, siano date a garanzia dell'adempimento

Il Foro Italiano — 2005.

Svolgimento del processo. — In,sede di registrazione di due

decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Alessandria su ricorso

della Banca popolare di Novara nei confronti di propri debitori e

dei rispettivi fideiussori, l'ufficio del registro di Alessandria ap plicò l'imposta nella misura dello 0,50 per cento su ciascuna

delle fideiussioni e per il corrispondente importo, nel presuppo sto che la garanzia era stata prestata da soggetti diversi.

Deducendo che l'imposta era dovuta nella misura dello 0,50

per cento su una sola fideiussione e non su tutte quelle allegate al ricorso per decreto ingiuntivo e che la base imponibile era co

stituita dal credito azionato in via monitoria, la banca chiese, con due distinte istanze, il rimborso di quanto pagato in ecce

denza.

Non avendo ricevuto risposta, la banca adì la Commissione

tributaria provinciale di Alessandria, che ne accolse i ricorsi,

previa loro riunione.

L'appello dell'ufficio venne respinto dalla Commissione tri

butaria regionale del Piemonte la quale osservò che: base impo nibile dell'imposta è l'importo azionato dal decreto ingiuntivo

corrispondente all'originario inadempimento del debitore prin

cipale laddove le garanzie concesse da più fideiubenti e i relati

vi importi non possono sommarsi tra di loro; per giurisprudenza costante, in caso di più garanzie rilasciate per un unico debito,

assoggettato a imposta è un solo atto di garanzia; non può so

stenersi che ai garanti era ignota la garanzia prestata dagli altri,

essendo stati a ciascuno di essi notificati l'atto di costituzione in

mora e il decreto ingiuntivo. Di tale sentenza il ministero delle finanze ha chiesto la cassa

zione con ricorso contenente un unico motivo.

della medesima obbligazione e nei confronti dello stesso creditore in

difetto di un preciso nesso o legame teleologico tra di esse.

In senso conforme, v. Comm. trib. centrale 1° febbraio 1994, n. 378, Foro it., Rep. 1994, voce Registro (imposta), n. 43, per la quale la nor

mativa concernente la prestazione di garanzie non estende il beneficio

dell'unica imposta proporzionale a tutte le garanzie prestate con atti

plurimi; infatti quando nella riconosciuta pluralità degli atti di fideius

sione non v'è altro collegamento che l'identità dell'obbligazione ga rantita e del relativo creditore, senza alcun collegamento reciproco di

consapevolezza tra i vari fideiussori, manca quella solidarietà che può derivare dalla legge o dalla volontarietà delle parti; per cui è legittima

l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro su ogni fideius

sione. Assume l'irrilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 6 tariffa, parte

prima, allegata al d.p.r. 131/86, della non contestualità delle garanzie, Cass. 13 ottobre 2004, n. 20219, id., Mass., 1512 (la sentenza è anno

tata da F. Castelli, in Corriere trib., 2005, 221), per la quale «chi so

stiene l'assenza di un comune interesse dei garanti, resi solidalmente

obbligati dall'unicità di un unico atto di intimazione di pagamento (e

perciò la sussistenza di obbligazioni fideiussorie distinte, con conse

guente diverso regime di regresso, che non avverrà, come nella confi

deiussione nei confronti degli altri fideiussori ex art. 1954 c.c., ma nei

confronti del creditore ex art. 1949 c.c.) sarebbe comunque tenuto a

provare tali circostanze, che incidono su un principio generale afferente

le obbligazioni solidali». Nella giurisprudenza della Suprema corte si era nel passato affrontata

la questione della tassazione agli effetti dell'imposta di registro della

fideiussione prestata con unico atto da più garanti per lo stesso debito

ed a favore dello stesso creditore, in relazione alla quale era prevalso l'orientamento che voleva che anche nel previgente regime dell'art. 20

d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634 (anteriore alla disposizione della nota al

l'art. 6 tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 131/86) la stessa integrava un solo negozio giuridico plurisoggettivo, dal quale scaturiva per tutti i

soggetti passivi che avevano concesso garanzia un'unica obbligazione, con il conseguente assoggettamento ad una sola imposta commisurata

alla somma garantita: così Cass. 20 maggio 1989, n. 2419, Foro it.,

Rep. 1990, voce cit., n. 92; 20 maggio 1989, n. 2416, id., Rep. 1989, voce cit., n. 89; 26 marzo 1988, n. 2594, id., Rep. 1988, voce cit., n. 74; 19 novembre 1987, n. 8508, id., Rep. 1987, voce cit., n. 76.

Sull'istituto della «confideiussione» di cui all'art. 1946 c.c., v. Cass.

6 maggio 2004, n. 8605, id., Mass., 653, per la quale lo stesso è caratte

rizzato, nei suoi presupposti, da un collegamento necessario tra le ob

bligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente anche

se non contestualmente da un comune interesse di garantire lo stesso

debito e lo stesso debitore, salva la divisione dell'obbligazione nei rap

porti interni in virtù del diritto di regresso, che, a norma dell'art. 1954

c.c., spetta a colui che ha pagato l'intero.

In argomento, v. anche Cass. 13 maggio 2002, n. 6808, id., 2002, I,

2694, con nota di richiami.

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PARTE PRIMA 752

Non resiste l'istituto di credito intimato.

Motivi della decisione. — Con l'unico complesso motivo del

ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 22

e 43 d.p.r. 131/86, 1946 c.c. e della nota all'art. 6 della tariffa,

parte prima, allo stesso decreto. Nella specie — si sostiene — si

è realizzata non una confideiussione, ossia il caso di più fideius

sioni prestate con diversi atti ab origine collegati funzional

mente tra di loro sì da potersi concepire come un solo negozio, ma la diversa ipotesi di garanzie concesse senza alcuna comu

nanza di interessi e in base ad autonome obbligazioni da più

soggetti con atti distinti per lo stesso debito, vale a dire di tanti

autonomi negozi di garanzia quanti sono i soggetti che hanno

prestato fideiussione. Poiché il tributo deve applicarsi a ciascu

no dei negozi giuridici contenuti nell'atto sottoposto a registra zione, devono pagarsi, per ogni fideiussione (sia stata essa pre stata con un solo atto o con atti separati), tanti tributi quanti so

no i soggetti che hanno concesso la garanzia. La nota all'art. 6

della tariffa allegata al d.p.r. 131/86 prevede, infatti, l'applica zione di una sola imposta per le garanzie prestate in solido da

più soggetti, ovverosia nel caso in cui sin dal momento del rila

scio della fideiussione sussista la consapevolezza e il comune

intento da parte di tutti i garanti di garantire il debitore princi

pale e, quindi, un collegamento tra i singoli atti. Secondo il

chiaro tenore dell'art. 43 d.p.r. 131/86, per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, la base imponibile

dell'imposta di registro è costituita dalla somma garantita; ciò

legittima l'applicazione dell'imposta di registro alla somma ga rantita da ogni fideiussione. Infine, anche a ritenere conferente

il richiamo all'art. 22, ultima parte, d.p.r. 131/86, la «parte del

l'atto enunciato (nel decreto ingiuntivo) non ancora eseguita», sulla quale si applica l'imposta, equivale, con ogni evidenza, al

l'importo della fideiussione azionata.

Il ricorso è fondato.

L'art. 6 della tariffa, parte prima, allegata al t.u. n. 131 del

1986 sull'imposta di registro assoggetta all'imposta proporzio nale dello 0^50 per cento, tra gli altri atti, le garanzie reali e per sonali a favore di terzi, se non richieste dalla legge. La nota

esplicativa a tale articolo specifica che «le garanzie personali

prestate in solido da più soggetti danno luogo all'applicazione di una sola imposta, salva l'applicazione dell'imposta fissa per

quelle non contestuali».

Contrariamente alla precedente disciplina, detta nota contie

ne, quindi, l'espressa previsione della fideiussione prestata da

più persone in solido, che diversifica, sul piano del trattamento

fiscale, dalle altre garanzie personali o fideiussioni.

La questione sottoposta a questa corte con il ricorso in esame

è quella di individuare con esattezza a quale tipologia di fide

iussione si è inteso riferire il legislatore quando ha parlato di ga ranzie personali prestate «in solido» da più soggetti.

Per il giudice a quo, in caso di più garanzie rilasciate per un

unico debito, assoggettabile a imposta è comunque un solo atto

di garanzia. Trae argomenti a sostegno di tale tesi dal tenore

dell'art. 22 in base al quale, se l'atto enunciato è in uno degli atti di cui all'art. 37, deve essere tassato un solo atto o meglio

l'importo azionato in via monitoria.

Tale ultimo richiamo è errato in quanto l'art. 22 si riferisce

agli atti enunciati che non devono essere registrati in termine

fisso. In base all'art. 6 della tariffa, parte prima, di cui al d.p.r. 131/86, l'atto unilaterale recante una fideiussione è invece sog

getto a registrazione in termine fisso.

Per smentire, poi, l'altra affermazione contenuta nella senten

za impugnata secondo cui la tassazione delle fideiussioni ri

guarda non gli interi importi garantiti ma solo quelli fatti valere

in sede giudiziaria, è sufficiente osservare che, a norma dell'art.

43, 1° comma, lett. J), richiamato d.p.r., la base imponibile per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale è co

stituita dalla somma garantita. Ai fini della soluzione del quesito relativo all'individuazione

del tipo di fideiussione descritto nella richiamata nota in calce

all'art. 6 della precitata tariffa, occorre sostanzialmente verifica

re se il legislatore ha voluto fare riferimento alle fideiussioni

prestate da più soggetti anche con atti distinti a garanzia del

l'adempimento della medesima obbligazione e nei confronti

dello stesso creditore, quale che sia il numero degli atti e dei fi

deiussori e a prescindere dalla reciproca consapevolezza tra

Il Foro Italiano — 2005.

questi ultimi in ordine al rilascio delle garanzie, o se, più limi

tatamente, la norma si riferisce alle fideiussioni che nascono

solidali in quanto prestate da diversi soggetti contestualmente in

un unico negozio o anche in negozi distinti e stipulati in tempi

diversi, ma con un preciso nesso o legame teleologico tra di es

si.

Ritiene la corte che quest'ultima è la soluzione giusta. A favore di essa milita anzitutto la formulazione letterale

della più volte citata nota all'art. 6. Con l'espressione «garanzie

personali prestate in solido da più soggetti» e in particolare con

l'uso delle parole «in solido» sembra evidente il riferimento al

momento genetico di tali garanzie, nel senso che i vari garanti sottoscrivano un'unica fideiussione o più atti ma con la consa

pevolezza di obbligarsi solidalmente per garantire lo stesso cre

ditore dell'adempimento del medesimo debito e in ragione di un

interesse comune ai cogaranti. Invero, l'obbligazione solidale è

dall'art. 1292 c.c. definita come quella in cui «più debitori sono

obbligati tutti per la medesima prestazione», ossia a eseguire, nell'interesse comune (come precisa la relazione al codice civi

le, n. 597, ed emerge dalle altre norme della stessa sezione,

nonché, ad esempio, indirettamente anche dall'art. 97 c.p.c., il

quale consente la condanna solidale alle spese solo a carico

delle parti che hanno interesse comune), l'identica prestazione, in dipendenza della stessa causa obligandi (vale a dire dello

stesso fatto generatore o di fatti collegati tanto strettamente da

risultare unitari). E, questa, l'ipotesi tipica di obbligazione soli

dale, la quale, quindi, prescinde dalla unità del documento da

cui risulta o dalla contemporaneità delle dichiarazioni di volontà

dei debitori e, pur essendo soggettivamente complessa, è carat

terizzata dall'unitarietà del rapporto e dall'unicità dell'obbliga

zione, ancorché incidente integralmente nella sfera giuridica di

più soggetti. In tale ipotesi, deve individuarsi un solo negozio

giuridico plurisoggettivo, dal quale scaturisce per tutti i soggetti

passivi un'unica obbligazione. La solidarietà dal punto di vista passivo può realizzarsi anche

quando questa comunione di interessi tra debitori non sussista o

perché l'interesse concreto all'assunzione e all'adempimento

dell'obbligazione è solo di uno o di alcuni di essi (mentre gli altri si obbligano a diverso titolo, di regola per garantire quello che viene definito debito principale), oppure anche perché tra i

debitori si individuano più centri separati d'interesse. Solo in

questa seconda ipotesi, che può definirsi di solidarietà atipica —

nella quale sono riscontrabili disgiunte manifestazioni di vo

lontà dei debitori, una molteplicità di rapporti obbligatori e dif

ferenti causae obligandi — si può ravvisare una pluralità di ne

gozi giuridici. Fatte queste premesse, è quasi ovvia l'osservazione che,

qualora ci si fosse voluto riferire non alla obbligazione che na

sce solidale ma alla solidarietà (atipica) che in concreto si viene

oggettivamente e automaticamente a creare dalla parte del cre

ditore tra tutte le fideiussioni rilasciate anche senza un comune

interesse tra i soggetti fideiubenti a garanzia dello stesso credi

to, la specificazione racchiusa nelle parole «in solido» sarebbe

del tutto pleonastica mentre si sarebbe dovuto più correttamente

parlare di «garanzie prestate per la stessa obbligazione da più

soggetti». In realtà, con la ripetuta nota — ove la solidarietà costituisce

la condizione per l'applicabilità del beneficio tributario pur nel

caso di mancata contestualità delle fideiussioni prestate — il le

gislatore fiscale ha tenuto presente la particolare ipotesi della

confideiussione — ricorrente allorquando più soggetti prestano una fideiussione nella reciproca consapevolezza dell'esistenza

dell'altrui garanzia e con l'intento di obbligarsi congiuntamente —

distinguendola anche dal punto di vista fiscale della fideius

sione plurima, ossia dal caso di distinte fideiussioni prestate da

diversi soggetti in tempi e con atti separati privi di qualsiasi collegamento eziologico e teleologico, e senza alcuna manife

stazione di reciproca consapevolezza fra fideiussori o al contra

rio con espressa convenzione con il creditore di mantenere di

stinta la propria obbligazione da quella degli altri fideiussori, in

modo che sia evidente l'esistenza di un interesse separato. Invero, se in entrambi i casi, i vari fideiussori sono tenuti per

l'intero debito, marcata è la differenza sul piano negoziale tra le

due fattispecie. Nella confideiussione si riconosce una comu

nanza di interessi, trasfusa nell'unicità della prestazione da cui

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

origina un unico negozio riferibile a più soggetti e i confideius

sori integrano una sola parte, un solo centro di interessi, con

trapposto a quello del creditore il quale presta un unico consen

so. L'esistenza di un interesse comune tra i vari confideiussori

comporta che l'obbligazione dei vari fideiussori, in base al prin

cipio sancito dall'art. 1294 c.c., non solo si presume ma è effet

tivamente in solido stante l'identità sia della res debita che della

causa obligandi. Con la conseguenza che nei rapporti interni tra

fideiussori l'obbligazione viene a essere divisa in virtù del di

ritto di regresso che, a norma dell'art. 1954 c.c., spetta a colui

che abbia pagato l'intero. E affinché possa ritenersi che sussista

tale interesse alla garanzia, comune ai cogaranti, cioè che le ob

bligazioni dei singoli fideiussori siano congiunte, o cumulative, non è necessario che la garanzia sia contestuale, vale a dire as

sunta simultaneamente dai confideiussori, ben potendo, invece,

le obbligazioni di garanzia essere contratte separatamente ed in

tempi successivi, purché sussista tra esse il menzionato colle

gamento costituito da un interesse comune. Di contro, nella se

conda ipotesi non si riscontra la comunanza di interessi tra fi

deiussori aventi viceversa interessi distinti e separati e la plura lità di fideiussioni, per la maggiore garanzia richiesta dal credi

tore, dà luogo a tanti negozi giuridici di garanzia, i quali, anche

se tendono ad una medesima prestazione, hanno ciascuno una

propria indipendente efficacia. In tale situazione, la presunzione di solidarietà passiva

— stabilita in linea generale dall'art. 1294

c.c. nelle obbligazioni con pluralità di debitori — viene meno,

difettando il presupposto della consapevole assunzione di un

unico debito, ovverosia la sussistenza di quella situazione con

debitoria che è alla base del concetto stesso di solidarietà e si

concreta nell'essersi più debitori obbligati per la medesima pre

stazione, normalmente corrispondente a un interesse comune, il

quale a sua volta giustifica la solidarietà del vincolo. Corrispet

tivamente, difetta il presupposto del diritto di regresso previsto dall'art. 1954 c.c., individuabile nell'esistenza di un interesse

comune ai cogaranti. Nel primo caso, quindi, ricorre una plura lità di vincoli derivati dalla medesima obbligazione in solido, e, in definitiva, si individua un solo negozio; nel secondo la plura lità di vincoli è conseguenza di una molteplicità di obbligazioni fideiussorie autonome, che danno vita a una pluralità di negozi

giuridici. Il che esclude la possibilità di ripartizione, tra gli altri fideiussori, di quanto pagato dal solvens (v. Cass. 1862/62, Foro

it., 1962,1, 1445; 1843/79, id., 1979,1, 1910; 4594/90, id., Rep. 1990, voce Fideiussione e mandato di credito, n. 44; 6635/97,

id.. Rep. 1997, voce cit., nn. 25, 42; 3575/98, id., Rep. 1999, voce cit., n. 26; 6649/02, id.. Rep. 2003, voce cit., nn. 16, 27; 6808/02, id., 2002,1, 2694).

In proposito, poiché l'imposta di registro colpisce l'atto e de

ve applicarsi a ciascuno dei negozi giuridici contenuti nell'atto

sottoposto a registrazione, è plausibile che nell'ipotesi di confi

deiussione — sia stata essa prestata con un solo atto o con atti

separati ma avvinti da un unico nesso negoziale —

venga a

scontarsi l'imposta una volta sola, laddove al contrario caso

della fideiussione plurima la tassazione di ogni singola fideius sione è giustificata trattandosi di garanzie prestate con distinti

negozi tra i quali non è possibile cogliere alcun collegamento causale.

Mentre, quindi, in caso di confideiussione o fideiussione cu

mulativa, l'imposta di registro deve essere unica, pur raggiun

gendosi con essa un effetto maggiore, costituito dalla solidarietà

tra i confideiussori, in caso di più fideiussioni prestate con atti

separati da persone diverse per il medesimo debito, sono dovute

tante imposte di registro quanti sono gli atti.

Né potrebbe opporsi che la suddetta nota, nel prevedere espli citamente l'applicazione dell'imposta fissa per le garanzie «non

contestuali», estende in ogni caso il beneficio dell'unica impo sta proporzionale a tutte le garanzie prestate con atti plurimi non

collegati perché dalla stessa formulazione della nota ne risulta il

riferimento esclusivo a quelle prestate «in solido» da più sog

getti. In realtà la previsione in questione sta solo a significare che alle fideiussioni pur sempre astrette dal vincolo della solida

rietà ma non rilasciate simultaneamente uno actu si applica in

più l'imposta fissa.

Il legislatore fiscale non ha inteso attribuire rilevanza al nu

mero dei soggetti garanti, ma ha tenuto conto del profilo ogget

II Foro Italiano — 2005.

tivo, costituito dall'unicità della prestazione garantita; dalla cui

entità dipende la misura della tassazione.

Il principio dell'applicabilità alle sole confideiussioni della norma di cui alla ridetta nota è stato già affermato da questa corte, sia pure in via di obiter dictum, poiché le controversie

esaminate ricadevano nella disciplina vigente prima dell'intro

duzione del t.u. sull'imposta di registro. Nelle pronunce 8508/87 (id., 1988, I, 2338), 2594/88 (id.,

Rep. 1988, voce Registro (imposta), n. 74), 2416/89 (id., Rep. 1989, voce cit., n. 89), che hanno espressamente tenuto conto

della sopravvenuta disposizione sopra richiamata ritenendola

non innovativa e neppure più favorevole al contribuente rispetto alla disciplina contenuta nel d.p.r. n. 634 del 1972 (art. 20), è

stato infatti puntualizzato che la fideiussione prestata con unico

atto da più garanti per lo stesso debito ed a favore dello stesso

creditore, a differenza delle fideiussioni prestate con atti sepa

rati, integra un solo negozio giuridico, dal quale scaturiscono

vincoli obbligatori per tutti i soggetti che hanno concesso la ga

ranzia, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 20 d.p.r. n. 634

del 1972, l'atto è gravato di una sola imposta di registro, com

misurata all'ammontare della somma garantita, cioè al valore

della prestazione per la quale i fideiussori sono congiuntamente tenuti.

In definitiva, per non essere assoggettate singolarmente al tri

buto, le varie fideiussioni devono essere espressione di un co

mune intento negoziale di garanzia e di un comune interesse nel

senso, sopra precisato, della necessità di una reciproca consape volezza al momento della formazione dell'intento negoziale e

non acquisita a seguito di atti di iniziativa giudiziale del credito

re come erroneamente opinato dal giudice a quo. Nel caso di specie, è pacifico che le varie fideiussioni furono

prestate separatamente e con diversi atti in favore della Banca

popolare di Novara. Emerge dalla decisione impugnata che nes

sun accordo esisteva tra i vari fideiussori al momento del rila

scio delle garanzie; e che nessuno dei fideiussori era al corrente

del rilascio di altre fideiussioni, sino al momento della notifica

di un atto di costituzione in mora e/o del decreto ingiuntivo. Circostanza quest'ultima del tutto irrilevante ai fini dell'even

tuale configurazione di una confideiussione, la quale implica una consapevolezza originaria del reciproco rilascio delle fide

iussioni e non acquisita al momento della richiesta di paga mento del credito garantito.

La sentenza che ha illegittimamente ritenuto che sulle fide

iussioni, in quanto riferentisi a un unico debito, era dovuta una

sola volta l'imposta senza considerare che, in base agli elementi

emergenti nel caso concreto, si trattava di fideiussione plurima e

non di confideiussione, va pertanto cassata.

La causa non ha bisogno di alcun altro accertamento di fatto

per cui, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., può essere decisa nel merito

con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

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