+ All Categories
Home > Documents > sezione tributaria; sentenza 21 aprile 2001, n. 5924; Pres. Cantillo, Est. Paolini, P.M. Gambardella...

sezione tributaria; sentenza 21 aprile 2001, n. 5924; Pres. Cantillo, Est. Paolini, P.M. Gambardella...

Date post: 27-Jan-2017
Category:
Upload: doanhanh
View: 213 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
4
sezione tributaria; sentenza 21 aprile 2001, n. 5924; Pres. Cantillo, Est. Paolini, P.M. Gambardella (concl. parz. diff.); Min. finanze (Avv. dello Stato Caputi Jambrenghi) c. Soc. Piai (Avv. Clarich). Conferma Comm. trib. reg. Friuli-Venezia Giulia 27 settembre 1996 Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 9 (SETTEMBRE 2001), pp. 2519/2520-2523/2524 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23196615 . Accessed: 25/06/2014 04:02 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.12 on Wed, 25 Jun 2014 04:02:44 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: sezione tributaria; sentenza 21 aprile 2001, n. 5924; Pres. Cantillo, Est. Paolini, P.M. Gambardella (concl. parz. diff.); Min. finanze (Avv. dello Stato Caputi Jambrenghi) c. Soc.

sezione tributaria; sentenza 21 aprile 2001, n. 5924; Pres. Cantillo, Est. Paolini, P.M.Gambardella (concl. parz. diff.); Min. finanze (Avv. dello Stato Caputi Jambrenghi) c. Soc. Piai(Avv. Clarich). Conferma Comm. trib. reg. Friuli-Venezia Giulia 27 settembre 1996Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 9 (SETTEMBRE 2001), pp. 2519/2520-2523/2524Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196615 .

Accessed: 25/06/2014 04:02

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 195.78.109.12 on Wed, 25 Jun 2014 04:02:44 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: sezione tributaria; sentenza 21 aprile 2001, n. 5924; Pres. Cantillo, Est. Paolini, P.M. Gambardella (concl. parz. diff.); Min. finanze (Avv. dello Stato Caputi Jambrenghi) c. Soc.

2519 PARTE PRIMA 2520

la Pesarese s.r.l., assuntrice del concordato fallimentare dell' Ai

ca, omologato dal Tribunale di Bologna nel maggio 1999.

Con sentenza non definitiva del 17 marzo 2000, il tribunale, rilevata l'inapplicabilità al caso dell'art. 24 1. fall., essendo di

versi gli istituti della liquidazione coatta e del fallimento e ri

chiamando l'art. 203 l'art. 66 stessa legge, solo per legittimare il liquidatore ad agire con le modalità di cui a quest'ultima norma, senza dar luogo a spostamenti della competenza territo

riale, riteneva che questa dovesse determinarsi in base alle re

gole generali. Il vincolo teleologico tra l'effetto dell'inopponibilità dell'atto

revocato e quello della restituzione alla garanzia patrimoniale

dell'oggetto di esso, evidenziava per il tribunale la natura resti

tutoria dell'azione, comportante il criterio di collegamento della

competenza territoriale dell'art. 20 c.p.c., individuabile nel fo rum destinatae solutionis di cui all'art. 1182 c.c., con la conse

guenza che la sede dei commissari liquidatori quale luogo del

l'adempimento, radicava anche la competenza per territorio di

Bologna. Per il regolamento di competenza in favore del Tribu nale di Torino e la cassazione della sentenza citata del Tribunale di Bologna, ha proposto ricorso di due motivi, illustrati da me

moria ex art. 378 c.p.c., la s.p.a. Sanpaolo Imi.

La Pesarese s.r.l. ha svolto attività difensiva con memoria di resistenza e l'Aica non si è difesa.

Motivi della decisione. — 1. - Con il primo motivo di ricorso la Sanpaolo Imi lamenta che la sentenza affermativa della com

petenza avrebbe violato e falsamente applicato gli art. 1182, 3°

comma, c.c., 20 c.p.c. e 67 1. fall, richiamato negli art. 201 e 203 di questa legge, per la natura costitutiva della revocatoria falli

mentare affermata anche da sez. un. 13 giugno 1996, n. 5443

(Foro it., 1996, I, 2734) e incompatibile con il criterio di colle gamento del codice di rito, da applicare alle sole azioni «relative a diritti di obbligazione», come quelle di accertamento e di con danna.

Strettamente connesso al primo motivo è il secondo che de duce le medesime violazioni di legge già indicate e censura la decisione di merito, perché l'art. 1182, 3° comma, c.c., si riferi sce solo a crediti pecuniari di somme liquidate ed esigibili ab

origine, mentre l'azione revocatoria comporta comunque la mo difica della situazione preesistente alla sentenza, essendovi pri ma della decisione solo un diritto potestativo e non un credito e dovendosi ritenere errato che la procedura di liquidazione co

munque radichi in Bologna la competenza territoriale, potendo i commissari avere domicilio o residenza anche in luogo diverso dall'indicata città.

1.1. - Il ricorso è infondato in quanto questa corte ha sempre ritenuto che tra «le cause relative a diritti di obbligazione» di cui all'art. 20 c.p.c. rientrino non solo le azioni di condanna, ma anche quelle «di accertamento e costitutive, purché possa stabi lirsi una relazione tra l'obbligazione che costituisce l'oggetto della lite ed il luogo dove essa è sorta o deve essere eseguita» (Cass. 14 gennaio 1992, n. 341, id., Rep. 1992, voce Competen za civile, n. 75) per cui la natura costitutiva della causa non osta

all'applicazione dei criteri di cui agli art. 18 e 20 c.p.c., nell'a zione di risoluzione di un contratto ad effetti reali traslativo di diritti immobiliari, «atteso che gli obblighi restitutori dell'im

mobile, come del prezzo, conseguono quali effetti della stessa risoluzione» (Cass. 30 ottobre 1992, n. 11825, ibid., n. 76).

Analogamente si è deciso relativamente alla revocatoria ordi naria ex art. 2901 c.c. (Cass. 6 luglio 1993, n. 7377, id., Rep. 1993, voce Revocatoria (azione) n. 3), e a quella fallimentare dell'art. 67 1. fall, dei pagamenti del fallito che, in realtà, «mi rando ad acquisire alla massa una somma di denaro determinata

corrispondente alla solutio revocando, fa valere un'obbligazione di pagare (e, in particolare, di restituire), che, ai sensi dell'art.

1182, 3° comma, c.c. deve essere adempiuta presso il domicilio del creditore, cioè del curatore» (Cass. 14 febbraio 1995, n.

1572, id., 1995, I, 3627, che individua la giurisdizione italiana in base al criterio di collegamento di questa del previgente art.

4, n. 2, ultima parte, c.p.c. per le obbligazioni da eseguire in

Italia). La natura costitutiva della revocatoria fallimentare, che la

sentenza ripetutamente citata dalla ricorrente (sez. un. 13 giugno 1996, n. 5443) ha esattamente affermato, non esclude il colle

gamento dell'azione ai diritti di obbligazione, non solo perché l'azione è a tutela della garanzia patrimoniale di un credito o di una massa creditizia, ma anche in quanto la sentenza produce

Il Foro Italiano — 2001.

l'effetto revocatorio dell'inefficacia dell'atto revocato e deter

mina, se l'azione si ha nel corso di una liquidaz;one coatta, l'immediata acquisizione alla garanzia patrimoniale dei credito

ri dei beni oggetto dell'atto, dei quali impone la restituzione al

liquidatore, costituendo quindi un'obbligazione. In sostanza, si chiede di revocare il pagamento di «debiti li

quidi ed esigibili» (art. 67, 2° comma, 1. fall.) domandandosi con la revoca del versamento la restituzione della somma corri

spondente al quantum pagato e quindi non può non riconoscersi

l'applicabilità nel caso dell'art. 1182, 3° comma, c.c., stante la

portabilità del credito che sorg in conseguenza del buon esito

dell'azione.

Non osta a tale ricostruzione del 'azione l'identificazione

operata dalla citata sentenza delle sezioni unite del 1996 del

potere di agire come diritto potestativo idoneo a incidere nella

sfera giuridica dei terzi senza possibilità per questi di sottrarsi

all'effetto negativo dell'esercizio del diritto stesso; infatti il c.d.

diritto potestativo è comunque relativo «a diritti di obbligazio ne», perché il suo esercizio da un lato ripristina la garanzia pa trimoniale alterata dal pagamento di cui sancisce l'inefficacia e

dall'altro determina la costituzione di un credito che non potrà

adempiersi se non al domicilio del creditore corrispondente a

quello della sede del liquidatore.

L'obbligazione a base della domanda di pronuncia d'ineffica

cia dei versamenti è relativa a una somma liquida ed esigibile, che, una volta verificate le condizioni di ammissibilità e fonda

tezza dell'azione e pronunciata la revoca degli atti di versa

mento, provoca l'acquisizione al patrimonio della società in li

quidazione e alla garanzia della massa della richiamata somma,

oggetto d'un credito nato con la revoca.

Le somme versate, in rapporto alla pronuncia chiesta, in caso

di buon esito dell'azione, divengono subito restituibili ai liqui datori, che, con accertamento di fatto non superato dal ricor

rente, il giudice del merito ha affermato essere domiciliati in

Bologna. Il commissario liquidatore ha affermato, con l'azione costitu

tiva de qua, l'esistenza di un suo credito liquido ed esigibile co

stituito dalla somma di denaro percepita dalla banca e questa

prospettazione è sufficiente a radicare in Bologna la competenza

per territorio in detta città, per cui, come richiesto dal p.g., l'i

stanza di regolamento è da rigettare così come il ricorso per cas sazione della sentenza del Tribunale di Bologna che ha affer mato la propria competenza.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 21

aprile 2001, n. 5924; Pres. Cantillo, Est. Paolini, P.M. Gambardella (conci, parz. diff.); Min. finanze (Avv. dello Stato Caputi Jambrenghi) c. Soc. Piai (Avv. Clarich). Con

ferma Comm. trib. reg. Friuli-Venezia Giulia 27 settembre 1996.

Tributi in genere — Avviso di accertamento — Notificazione — Nullità — Proposizione del ricorso — Sanatoria — Esclusione (Cod. proc. civ., art. 156, 160; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, art. 42, 43).

Alla notificazione dell'avviso di accertamento non si applica la

disciplina della sanatoria delle nullità degli atti processuali; deve pertanto escludersi che la proposizione del ricorso da

parte del contribuente avverso l'avviso di accertamento irri tualmente notificato possa produrre l'effetto di impedire, in

ogni caso, la verificazione della decadenza correlata alla mancata tempestiva e valida notifica di detto avviso prevista dall'art. 43, 1° comma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600. (1)

(1) Giurisprudenza contrastante. In senso sostanzialmente conforme, v. Cass. 29 luglio 1980, n. 4877,

This content downloaded from 195.78.109.12 on Wed, 25 Jun 2014 04:02:44 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: sezione tributaria; sentenza 21 aprile 2001, n. 5924; Pres. Cantillo, Est. Paolini, P.M. Gambardella (concl. parz. diff.); Min. finanze (Avv. dello Stato Caputi Jambrenghi) c. Soc.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Svolgimento del processo. — La Produzione incremento atti

vità industriali-Piai s.p.a., con atto dell'11 febbraio 1991, impu

gnò dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Trie

ste, all'epoca operante, l'avviso di accertamento n. 79/90, noti

ficatole il 28 dicembre 1990, con il quale l'ufficio distrettuale

imposte dirette di Trieste aveva rettificato la dichiarazione dei

redditi da essa reclamante prodotta per il 1984, rilevando l'esi

stenza di imponibili da assoggettare ad Irpeg e ad Ilor maggiori di quelli dichiarati: per suffragare l'impugnativa, dedusse, fra

l'altro, esserle stato invalidamente notificato a mente dell'art.

140 c.p.c., nel mancato previo esperimento della procedura noti

ficatoria prescritta per le persone giuridiche dall'art. 145 del co

dice di rito, l'atto impositivo contestato, ed essere, consequen zialmente, decaduta l'amministrazione finanziaria dal diritto di

esercitare la discussa potestà accertativa in ragione del maturato

inutile decorso del termine di cui all'art. 43, 1° comma, d.p.r. 29

novembre 1973 n. 600.

La commissione adita, con decisione dell'11 febbraio 1992, accolse l'impugnativa.

Sull'appello dell'ufficio distrettuale imposte dirette di Trie

ste, la Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giu

lia, con sentenza del 27 settembre 1996, disatteso il gravame, confermò la pronuncia del primo giudice.

La commissione suddetta motivò la così resa statuizione os

servando dover essere «riconosciuta la fondatezza dell'eccezio

ne preliminare di nullità della notifica dell'avviso di accerta

mento (in controversia), da ritenere assorbente rispetto a qual siasi considerazione di merito»: evidenziò, al riguardo, che «la

notifica degli atti alle persone giuridiche deve avvenire a norma

dell'art. 145 c.p.c. nella loro sede mediante consegna dell'atto

al rappresentante o alla persona addetta alla sede stessa», e che,

Foro it., Rep. 1981, voce Tributi in genere, n. 456, e Rass. trib., 1981, II, 37, con nota di Pietrantonio. Nella giurisprudenza tributaria, nel senso che l'avviso di accertamento non può essere ritenuto un atto pro cessuale in relazione al quale possa trovare applicazione la sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c. (con la conseguenza che il ricorso prodotto nei termini avverso l'avviso di accertamento notificato irregolarmente non sana l'eccepita nullità di notifica di quest'ultimo), v. Comm. trib. cen

trale 23 settembre 1999, n. 5454, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 1312; 28 gennaio 1989, n. 705, id., Rep. 1989, voce cit., n. 635; 11 gennaio 1989, n. 119, ibid., n. 636, e 16 maggio 1986, n. 4253, id., Rep. 1986. voce cit., n. 616.

Contra, e cioè nel senso che il ricorso tempestivamente proposto dal

contribuente vale a sanare la nullità della notifica, v. — generalmente sul presupposto dell'applicabilità dell'art. 156 c.p.c. — Cass. 7 aprile 1994, n. 3294, id., Rep. 1994, voce cit., n. 1023; 28 aprile 1989, n.

1996, id., Rep. 1989, voce cit., n. 633; 30 marzo 1988, n. 2670, id.,

Rep. 1990, voce cit., n. 678; 15 luglio 1986, n. 4562, id:, Rep. 1987, voce cit., n. 570; 7 marzo 1986, n. 1506, ibid., n. 571; 26 giugno 1984, n. 3720, id., Rep. 1984, voce cit., n. 492; 24 maggio 1984, n. 3191, id.,

Rep. 1985, voce cit., n. 597. Nella giurisprudenza tributaria la sanatoria della nullità della notifica dell'avviso di accertamento in conseguenza della proposizione di tempestivo ricorso giurisdizionale è affermata da

Comm. trib. centrale 10 febbraio 1999, n. 690, id.. Rep. 1999, voce cit., n. 1210, e Tributi, 1999, 736, con nota di Di Giacomo; Comm. trib. I

grado Milano 7 giugno 1994, Foro it., Rep. 1995, voce cit., n. 1146; Comm. trib. centrale 5 novembre 1990, n. 7163, id., Rep. 1991, voce

cit., n. 798; 16 ottobre 1990, n. 6711, ibid., n. 800; 9 maggio 1990, n.

3474, id., Rep. 1990, voce cit., n. 679; 12 maggio 1987, n. 3877, id.,

Rep. 1987, voce cit., n. 611; Comm. trib. I grado Cagliari 15 giugno 1985, ibid., n. 593; Comm. trib. centrale 31 gennaio 1984, n. 981, id.,

Rep. 1984, voce cit., n. 524; 12 maggio 1983, n. 736, id., Rep. 1983, voce cit., n. 538; 10 maggio 1983, n. 668, ibid., n. 537; 11 maggio 1982, n. 4006, ibid., n. 539; Comm. trib. II grado Ancona 14 dicembre

1981, id., Rep. 1982, voce cit., n. 524, e Bollettino trib., 1982, 1420, con nota di Aiudi.

Non risultano contrasti per quanto attiene alla impossibilità di sanare

con tempestivo ricorso la notifica inesistente: sul punto, v. Cass. 23 di

cembre 1998, n. 12818, Foro it., Rep. 1999, voce cit., n. 1207, e Tribu

ti, 1999, 94, con nota di Izzi; Riv. giur. trib., 1999, 471, con nota di

Bruzzone; Guida al dir., 1999, fase. 6, 52, con nota di Cuppone; Comm. trib. centrale 12 luglio 1990, n. 5172, Foro it., Rep. 1990, voce

cit., n. 662. V. anche, per l'applicabilità dell'art. 156 c.p.c., Comm. trib. centrale

12 dicembre 1997, n. 6245, id., Rep. 1998, voce cit., n. 1151, ad avviso

della quale la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento

deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., con la successiva noti

ficazione degli avvisi di mora regolarmente impugnati, in quanto l'av

viso di mora costituisce per il contribuente anche notizia dell'accerta

mento e fa decorrere i termini per proporre ricorso.

Il Foro Italiano — 2001.

«qualora ciò non sia possibile e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, la notifica va fatta a mani di que st'ultima», mentre «nel caso di specie, (in cui) nell'avviso ri

sultava l'indicazione del legale rappresentante della persona

giuridica», «non risulta per contro che sia stato fatto alcun ten

tativo di eseguire una valida notifica presso lo stesso»; puntua lizzò, quindi, che «la notifica deve ritenersi pertanto affetta da

nullità che si riverbera sull'atto impugnato con conseguente de

cadenza per l'ufficio della possibilità di eseguire la rinotifica

dello stesso».

Il ministero delle finanze ricorre, con un motivo, per la cassa

zione della surrichiamata sentenza di secondo grado, per quanto è dato sapere, non notificata.

La Piai s.p.a. resiste al ricorso, notificatole I'll novembre

1997, con controricorso del 5 marzo 1998, manifestamente tar

divo, e, quindi, inammissibile, perché notificato alla pubblica amministrazione ricorrente nella già intervenuta consumazione

del termine decadenziale stabilito, all'uopo, dall'art. 370, 1°

comma, c.p.c. Motivi della decisione. — Il ministero delle finanze, con il

motivo articolato a supporto del ricorso, censura la sentenza nei

sensi illustrati resa sulla fattispecie dalla Commissione tributaria

regionale del Friuli-Venezia Giulia denunciandola inficiata da

«violazione degli art. 156, 157 e 160 c.p.c.»: sulla premessa che, a mente della prima delle norme, assunte, violate, «la nullità (di un atto) non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo

scopo a cui è destinato», e che «l'art. 160 c.p.c., d'altro canto,

prevede le ipotesi tassative di nullità della notificazione, facen

do, comunque, salva l'applicazione degli art. 156 e 157 c.p.c.»,

prospetta, in definitiva, che, «nel caso di specie», concernente

deduzione, non già di inesistenza, ma di nullità della discussa

notificazione di avviso di accertamento, «come è documental

mente provato, lo scopo della notificazione medesima è stato

raggiunto», per essere stato il notificato messo in grado di avere

contezza dell'atto rimessogli e di esercitare tempestivamente il

diritto di impugnarlo; sostiene, quindi, che «sulla base delle

considerazioni che precedono, risulta di tutta evidenza che ... la

nullità della notifica dell'avviso di accertamento risulta sanata

dal comportamento del contribuente, il quale ha impugnato l'atto ritualmente e nei termini previsti dalla legge, dando ol

tretutto prova di ben conoscerne il contenuto, in quanto non si è

limitato ad eccepire la nullità della notifica, ma ha affrontato

anche il merito dei singoli rilievi, con ciò dimostrando inoppu

gnabilmente che l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato».

La censura non coglie nel segno e va disattesa.

A) La declaratoria della nullità originaria della notificazione

del discusso avviso di accertamento risultante dalla sentenza

impugnata non viene contestata nella presente sede dalla pub blica amministrazione ricorrente, e, pertanto, l'invalidità della

ridetta notificazione va tenuta per irretrattabilmente acclarata.

B) Per altro verso, occorre evidenziare che, nel caso in esame,

costituiscono dati indiscussi, sui quali va ritenuto precluso ogni ulteriore dibattito, il fatto che il termine ultimo utile ai fini della

notificazione del ripetuto avviso di accertamento, ai sensi del

l'art. 43, 1° comma, d.p.r. 29 novembre 1973 n. 600, scadeva il

31 dicembre 1990, e, per un altro verso, la circostanza che il re

clamo della contribuente avverso detto avviso, notificatole, va

ribadito invalidamente, il 28 dicembre 1990, fu prodotto I'll

febbraio 1991, quindi successivamente alla scadenza cennata, e,

perciò, in un momento in cui, alla stregua della disposizione le

gislativa surrichiamata, la decadenza dell'amministrazione fi

nanziaria dalla potestà accertativa, nella mancata notifica di av

viso di accertamento, avrebbe dovuto essere ravvisata ormai ir

rimediabilmente realizzata.

C) Ciò posto, deve ritenersi che l'invocazione dell'applica zione al caso in discorso del combinato disposto degli art. 156,

3° comma, e 160 c.p.c., e la richiesta, correlata, della cassazione

della sentenza impugnata, assunta, eterodossa per non aver rile

vato l'impossibilità di dichiarare la nullità della notificazione considerata in una situazione in cui l'impugnazione, in sé tem

pestiva a mente dell'art. 16, 5° comma, d.p.r. 26 ottobre 1972 n.

636, dell'atto notificato da parte del soggetto intimato avrebbe

dovuto rendere palese che la notificazione medesima aveva rag

giunto il suo scopo di portare a conoscenza del destinatario

l'atto cennato si rivelano assolutamente inappropriate. In proposito, giova osservare che gli art. 156, 3° comma, e

160 c.p.c., applicabili nel contenzioso tributario in virtù, a suo

This content downloaded from 195.78.109.12 on Wed, 25 Jun 2014 04:02:44 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: sezione tributaria; sentenza 21 aprile 2001, n. 5924; Pres. Cantillo, Est. Paolini, P.M. Gambardella (concl. parz. diff.); Min. finanze (Avv. dello Stato Caputi Jambrenghi) c. Soc.

2523 PARTE PRIMA 2524

tempo, della norma di rinvio di cui all'art. 39 d.p.r. n. 636 del

1972, dianzi ricordato, e, ora, dell'art. 1, 2° comma, d.leg. 31

dicembre 1992 n. 546, hanno una valenza eminentemente, per non dire esclusivamente, processuale, sicché, in materia tributa

ria, sembra possano essere applicati solo per quanto attiene alla

regolamentazione del processo dinanzi agli organi del conten

zioso, e non anche in tema di diritto sostanziale: in altri termini, si vuol dire che, siccome l'art. 156 c.p.c. disciplina unicamente

la nullità degli atti processuali, dovrebbe intendersi che anche il

richiamo fatto a detta norma dall'art. 160 del codice di rito con

riferimento alle notificazioni possa valere soltanto a fini proces suali, e che, perciò, l'operatività della normativa risultante dal

combinato dettato delle due disposizioni riguardi solamente le

notificazioni eseguite nel quadro, ed in funzione, del processo, anche tributario.

Ora, l'avviso di accertamento, e, in particolare, l'avviso di cui agli art. 42 s. d.p.r. 29 novembre 1973 n. 600, è atto, non

processuale e non specificamente funzionale al processo, ma

amministrativo, esplicativo della potestà impositiva dell'ammi nistrazione finanziaria, in sé e per sé perfetto e pienamente effi

cace, sicuramente non espressivo di una pretesa la cui fondatez za debba essere necessariamente vagliata in sede giurisdiziona le.

È opinione pacifica, infatti, che, nel quadro del contenzioso

tributario, l'istituzione del processo si correla, non già alla noti

ficazione dell'avviso di accertamento, o di qualsiasi atto impo sitivo impugnabile, ma alla produzione del ricorso di cui, una

volta, agli art. 15 ss. d.p.r. 636 del 1972 e, attualmente, 18 e 20

d.leg. n. 546 del 1992, e che, rispetto a detta istituzione, l'esi

stenza, ancor più che la notificazione, dell'avviso di accerta

mento, o di un altro atto amministrativo impugnabile, si atteggia come veicolo di accesso, di valenza, per così dire, preproces suale, ai rimedi giurisdizionali accordati al contribuente per contrastare le ragioni vantate nei suoi confronti dall'ammini strazione finanziaria.

La notificazione dell'avviso di accertamento, pertanto, non attiene in nessun modo all'inizio di un procedimento giurisdi zionale contenzioso, ma di questo costituisce, semmai, un sem

plice antecedente, perché il primo atto del processo instaurabile dal contribuente per far valere le proprie ragioni contrapposte a

quelle del fisco è rappresentato dal surrichiamato ricorso alle commissioni tributarie.

Da ciò consegue che sembra rivelarsi arbitrario ed inaccetta bile pretendere di applicare alla notificazione dell'avviso di ac

certamento, come detto, atto di natura eminentemente e mera mente amministrativa, la disciplina della sanatoria delle nullità delle notificazioni degli atti processuali, e ritenere, alla stregua di tale disciplina, che la proposizione del reclamo da parte del contribuente avverso l'atto notificato possa produrre l'effetto di

impedire, in ogni caso, la verificazione della decadenza, di di ritto sostanziale, correlata alla mancata tempestiva e valida noti fica di detto avviso prevista dall'art. 43, 1° comma, d.p.r. n. 600 del 1973, cit.

Al riguardo, inoltre, va considerato che il raggiungimento dello scopo sanante di cui all'art. 156, 3° comma, c.p.c. deve essere riscontrato caso per caso, in relazione alla natura e specie del fatto impeditivo della nullità ed allo scopo cui l'atto invalido era finalizzato.

E una indagine sul punto, nella situazione in controversia, non può non portare a concludere che, quand'anche, in ipotesi, dovesse ritenersi l'applicabilità dell'art. 156, 3° comma, del co dice di rito alla notificazione dell'avviso di accertamento previ sta dal ridetto art. 43, 1° comma, d.p.r. 29 novembre 1973 n. 600 — ciò che sembra poter essere negato in base alle conside razioni più sopra sviluppate —, il fine della notificazione di scussa non può essere ravvisato raggiunto per il solo fatto della

proposizione da parte del contribuente di un rituale reclamo contro l'atto notificato se tale proposizione risulti successiva alla consumazione del termine decadenziale stabilito per l'eser cizio della potestà accertativa spettante all'amministrazione fi nanziaria.

Lo scopo della notificazione dell'avviso di accertamento in

discorso, difatti, è essenzialmente quello di estrinsecare la pre tesa impositiva, sostanziale, significandola al relativo destinata

rio, e di impedire così il compimento del termine di decadenza della potestà di imposizione: il raggiungimento di tale scopo, nell'accertata invalidità della notificazione e della correlata

Il Foro Italiano — 2001.

strutturale inettitudine della stessa a produrre effetti, non può essere ravvisato provato dalla proposizione del reclamo del

contribuente contro l'atto notificato se detta proposizione risulti

successiva alla scadenza del termine cennato, perché, a tutto

voler concedere, la proposizione del reclamo, nel contesto dato, non dimostra che il reclamante abbia avuto contezza e legale scienza dell'atto notificatogli in tempo utile, ossia prima della

ridetta scadenza.

D) Corollario delle osservazioni sviluppate nelle lettere pre cedenti è che il ricorso va dichiarato immeritevole di accogli mento e disatteso.

E) Prima di concludere, si impone un'ulteriore considerazio

ne.

La corte è consapevole del fatto che questa decisione — che

ha un remoto precedente in Cass. 29 luglio 1980, n. 4877 (Foro it., Rep. 1981, voce Tributi in genere, n. 456) resa, peraltro con

riferimento ad un contesto normativo diverso da quello cui la

fattispecie è riducibile — si pone in contrasto con un, prevalen te, orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ultimo

recepito da Cass. 7 aprile 1994, n. 3294 (id., Rep. 1994, voce

cit., n. 1023), secondo il quale l'irregolarità della notificazione

di un avviso di accertamento deve ritenersi sempre sanata, con

effetto ex tunc, a seguito dell'impugnazione dell'atto notificato

proposta dal contribuente nei termini di cui all'art. 16, 5° com

ma, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 e dell'art. 21, 1° comma, d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, alla proposizione di tale impugnativa correlandosi il raggiungimento dello scopo della notificazione e

l'impedimento della decadenza della pubblica amministrazione dalla potestà accertativa.

Il collegio ritiene, però, di doversi discostare da tale indirizzo

giurisprudenziale, che ravvisa non condivisibile, perché basato sul presupposto, come detto inaccettabile, della attribuibilità alla

notificazione degli avvisi di accertamento di una valenza, non

sostanziale, ma eminentemente processuale.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 12 aprile 2001, n. 5498; Pres. Corda, Est. Felicetti, P.M. Sepe

(conci, diff.); Soc. coop, edilizia S. Marco (Avv. Albieri, Martinelli) c. Soc. Costruzioni edili M.G.B. (Avv. Scogna

miglio). Cassa App. Venezia 20 maggio 1998.

Arbitrato e compromesso — Arbitrato rituale — Attività istruttoria —

Principio del contraddittorio — Violazione — Nullità — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 816, 829).

Si delinea nullità, per violazione del principio del contradditto

rio, se gli arbitri rituali, scaduti i termini concessi per il de

posito di memorie e di repliche, dispongono l'effettuazione di

sopralluoghi alla presenza dei consulenti delle parti e, quindi, pronunciano, nel gennaio del 1995, il lodo, senza mettere le stesse parti in condizioni di conoscere i risultati dell'attività istruttoria svolta e di articolare le proprie difese in relazione ad essi, attraverso la discussione dell'esaustività e della va

lenza probatoria dei medesimi in correlazione con le rispetti ve domande ed eccezioni. ( 1 )

(1) La (prima sezione civile della) corte si allinea all'ormai consoli dato orientamento (ribadito di recente, in dottrina, da Auletta, L'istru zione probatoria, in Diritto dell'arbitrato rituale a cura di G. Verde, Torino, 2000, 209) che trova riscontro non soltanto nelle sentenze puntualmente richiamate in motivazione, ma anche nella non citata Cass. 29 gennaio 1992, n. 923, Foro it., 1992,1, 1385, con osservazioni di C.M. Barone, per la quale il principio del contraddittorio, in relazio ne al disimpegno dell'attività istruttoria nel procedimento arbitrale ri tuale, è rispettato se gli arbitri consentono alle parti di esaminare le ri

This content downloaded from 195.78.109.12 on Wed, 25 Jun 2014 04:02:44 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended