sezione tributaria; sentenza 21 giugno 2004, n. 11551; Pres. Paolini, Est. Del Core, P.M. Matera(concl. conf.); Vitali (Avv. Arcangeli, Vitali) c. Agenzia del territorio, Min. economia e finanze(Avv. dello Stato Barbieri). Dichiara inammissibile ricorso avverso Comm. trib. reg. Toscana 11dicembre 2001Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 11 (NOVEMBRE 2004), pp. 3079/3080-3083/3084Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200301 .
Accessed: 28/06/2014 08:24
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 193.142.30.167 on Sat, 28 Jun 2014 08:24:57 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
3079 PARTE PRIMA 3080
grare il presupposto impositivo della Tosap, è sufficiente che il
suolo pubblico venga utilizzato («semplice uso o utilizzazione
del bene pubblico finalizzato all'esercizio di un'attività econo
mica») in modo tale da impedirne o ridurne l'immediata fruibi
lità da parte dei consociati: circostanze ricorrenti nella specie,
svolgendo la ricorrente un'attività d'impresa (salva la possibi lità della riduzione del canone, ai sensi dell'art. 3, comma 65, 1.
n. 549 del 1995), con piena disponibilità del suolo pubblico a
favore del concessionario (che non può essere confuso con
l'ente concedente). Infine, per il controricorrente, non vi sareb
be omessa pronuncia sulla dedotta contrarietà dell'avviso con la
delibera consiliare n. 394/31 del 4 febbraio 1994, perché il giu dice regionale aveva chiaramente sottolineato l'indisponibilità del credito tributario e la nullità, sul punto, della convenzione,
per contrarietà con norme imperative: convenzione, del resto,
resa inoperante dal successivo (e non impugnato dalla s.p.a.) re
golamento comunale del 1996, il quale nulla aveva stabilito in
ordine alla completa esenzione del tributo per le concessioni del
servizio pubblico di parcheggio. 2. - Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti qui di seguito
precisati. 2.1. - La questione posta all'esame dei giudici di merito attie
ne alla sussistenza, nella specie, del presupposto impositivo della Tosap (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). La risoluzione del problema implica una duplice interpretazio ne; a) della normativa concernente la Tosap; b) della concreta
fattispecie dedotta in giudizio. Sotto il primo profilo, deve ricordarsi, come questa corte ha
più volte precisato, che il presupposto impositivo è costituito —
ai sensi degli art. 38 e 39 d.leg. n. 507 del 1993 — dall'occupa
zione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o
sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio in
disponibile dei comuni o delle province, che comporti un'effet
tiva sottrazione della superficie all'uso pubblico (Cass. nn. 2555
e 3363 del 2002, Foro it., 2002,1, 995 e 1349). Su tale premessa, tenuto conto che — ai fini della Tosap
—
rileva il fatto in sé della predetta occupazione (indipendente mente dall'esistenza o no di una concessione od autorizzazione:
v. la citata Cass. n. 2555 del 2002), il secondo profilo interpre tativo si scinde, da un lato, nella valutazione della concessione
rilasciata dal comune di Firenze alla s.p.a. Firenze parcheggi (o del complesso degli atti integranti, nella specie, il regime con
cessorio), nel caso in cui il comportamento di quest'ultima sia
conforme alla concessione, e, dall'altro, nella individuazione
del comportamento effettivamente posto in essere dalla società, nel caso in cui questo non sia conforme alla concessione (od al
complesso degli atti integranti, nella specie, il regime concesso
rio). È poi ovvio che, per l'interpretazione della concessione,
quale atto amministrativo, si debba far ricorso (per estensione e
nei limiti della compatibilità) ai comuni canoni ermeneutici pre visti dalla legge per i contratti e per gli atti unilaterali tra vivi
aventi contenuto patrimoniale (art. 1324 e da 1362 a 1371 c.c.), ivi compresa la valutazione del comportamento delle parti, an
che posteriore all'emanazione del provvedimento. 2.2. - Di conseguenza, in relazione alla proposta questione, è
compito del giudice accertare, in particolare, se, nella fattispe cie, sia in rilievo l'occupazione, da parte della società, di un'a
rea comunale, con sottrazione di questa all'uso pubblico (pre scindendo dal concreto uso che la collettività locale ne avesse
fatto e restando ininfluente se fosse stata oggetto o no di un uso
indiscriminato: Cass. n. 8130 del 2003, id., Rep. 2003, voce
Tributi locali, n. 254), così da integrare — salve le eventuali
esenzioni di cui all'art. 49 d.leg. n. 507 del 1993, ovvero salvi
gli eventuali esoneri di cui all'art. 3, comma 67, 1. n. 549 del
1995 — il presupposto della Tosap (sussistente indipendente mente da qualsiasi eventuale convenzione contraria, nel caso af
fetta da nullità, perché incidente su materia indisponibile dal
comune), ovvero se sia in rilievo soltanto l'attribuzione alla
s.p.a. del mero servizio di gestione del parcheggio, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per l'uso, quale par
cheggio dei loro veicoli, dell'area pubblica in discorso, a ciò de
stinata dal comune: in quest'ultima evenienza, vi sarebbe, se
mai, un'occupazione temporanea ad opera del cittadino e non
della concessionaria, che non sottrarrebbe al pubblico uso l'area
(non oggetto, in quanto tale, della concessione e rimasta, anche
di fatto, nella disponibilità del comune), tanto da escludere
l'applicabilità della Tosap a carico della società.
Il Foro Italiano — 2004.
2.3. - Il giudice di primo grado ha impostato l'alternativa in
terpretativa sostanzialmente nel senso sopra delineato, giungen do alla conclusione, in punto di fatto, dell'inapplicabilità della
tassa.
Il giudice regionale ha disatteso siffatto accertamento, affer
mando, invece, che la s.p.a. avrebbe sottratto l'area all'uso pub
blico, impedendo al cittadino il libero uso del suolo, subordi
nandone la fruizione al pagamento di un corrispettivo per il par
cheggio. Tuttavia, tale valutazione in fatto della commissione regio
nale non è sufficientemente motivata (come esattamente la
menta la ricorrente): il pagamento di un corrispettivo per il par
cheggio da parte del cittadino non è affatto incompatibile né con
la gestione del solo servizio di parcheggio da parte della s.p.a.
(ove questa, a sua volta, in qualche modo trasferisca economi
camente al comune, in tutto od in parte, il percepito corrispetti vo: si pensi alle ipotesi di occupazione temporanea da parte del
singolo cittadino, non connesse ad alcun previo atto dell'ammi
nistrazione, con pagamento effettuato mediante versamento di
retto, ai sensi dell'art. 50, 5° comma, d.leg. n. 507 del 1993), né
con la permanenza della disponibilità dell'area per il comune.
L'equivocità e l'insufficienza dell'unico argomento speso dal
giudice di appello per motivare la sussistenza del presupposto della Tosap comportano la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio per un nuovo esame ad altra sezione della stessa
commissione tributaria regionale, la quale si atterrà ai criteri
interpretativi indicati ai par. 2.1 e 2.2.
2.4. - Gli altri motivi e profili di ricorso restano assorbiti.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 21
giugno 2004, n. 11551; Pres. Paolini, Est. Del Core, P.M.
Matera (conci, conf.); Vitali (Avv. Arcangeli, Vitali) c.
Agenzia del territorio, Min. economia e finanze (Avv. dello
Stato Barbieri). Dichiara inammissibile ricorso avverso
Comm. trib. reg. Toscana 11 dicembre 2001.
Tributi in genere — Contenzioso — Agenzia fiscale — Cas
sazione — Ricorso — Proposizione contro organo perife rico — Inammissibilità (D.leg. 31 dicembre 1992 n. 546. di sposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
governo contenuta nell'art. 30 1. 30 dicembre 1991 n. 413, art.
62; d.leg. 30 luglio 1999 n. 300, riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 1. 15 marzo 1997 n. 59, art.
57, 61, 66, 67, 68, 72, 73).
In una lite pendente al 1° gennaio 2001 è inammissibile il ricor
so per cassazione di sentenza della commissione tributaria
regionale, proposto nei confronti di ufficio periferico dell'a
genzia fiscale (nella specie, del territorio) e notificato all'av
vocatura generale dello Stato in Roma, a nulla rilevando che
questa siasi costituita in giudizio per conto di detta agenzia in
persona del direttore generale nonché del ministero dell'eco
nomia e delle finanze. (1)
(1) Nel caso di specie, il ricorso risulta (dall'intestazione della sen
tenza) proposto nei confronti dell'«agenzia del territorio, ufficio di Fi
renze, in persona del ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Portoghesi 12, presso l'avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis»; dallo svolgimento del processo, so
pra riportato, emerge che al ricorso «resistono con controricorso il mi nistero dell'economia e delle finanze e l'agenzia del territorio».
In un caso in cui, sempre dopo il 1° gennaio 2001, il ricorrente aveva
proposto ricorso per cassazione contro l'agenzia fiscale, ma lo aveva notificato all'ufficio periferico (anziché al direttore-legale rappresen
This content downloaded from 193.142.30.167 on Sat, 28 Jun 2014 08:24:57 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Svolgimento del processo. — Con ricorso del 23 maggio 1996, Giorgio Vitali impugnò davanti alla Commissione tributa
ria provinciale di Firenze la classificazione automatica e, di
conseguenza, i redditi catastali attribuiti dall'ufficio del territo
rio di quel capoluogo toscano a un immobile di sua proprietà ubicato in Fiesole.
Eccepì, in via pregiudiziale, la mancata notifica di accerta
mento siffatto con conseguente pregiudizio del suo diritto di di
fesa. Dedusse, nel merito, l'eccessività del classamento per ca
tegoria e classe, illustrando le caratteristiche del fabbricato e ri
chiamando l'accatastamento in categoria e classe inferiori ope rato in relazione a immobili similari.
La commissione adita rigettò il ricorso perché presentato oltre
lo scadere del termine di sessanta giorni dal momento della
pubblicazione del classamento presso la casa comunale.
L'appello del contribuente venne respinto dalla Commissione
tributaria regionale della Toscana la quale, premesso che l'uffi
cio aveva legittimamente seguito la procedura di censimento
prevista dal d.p.r. 11142/49 con la pubblicazione degli atti pres so la casa comunale per un periodo di trenta giorni e l'avviso al
pubblico tramite affissione di manifesto, ribadì la tardività del
ricorso introduttivo poiché proposto oltre sessanta giorni dopo il
compimento della predetta procedura.
Giorgio Vitali ha chiesto la cassazione di tale sentenza con ri
corso affidato a tre motivi e notificato all'agenzia del territorio
di Firenze, presso l'avvocatura generale dello Stato.
Resistono con controricorso il ministero dell'economia e
delle finanze e l'agenzia del territorio.
Vi è memoria del ricorrente.
Motivi della decisione. — In via pregiudiziale, deve essere
verificata la legittimazione passiva e processuale della parte —
«agenzia del territorio, ufficio di Firenze» — evocata dal ricor
rente in questa fase del giudizio, attenendo la relativa questione all'ammissibilità del ricorso, da riscontrarsi anche d'ufficio.
Come è noto, l'art. 57 d.leg. 30 luglio 1999 n. 300 ha previsto l'istituzione delle agenzie fiscali per la gestione delle funzioni
già esercitate dai vari dipartimenti e di quelle connesse svolte da
altri uffici del ministero delle finanze. Testualmente, il citato
articolo, al 1° comma, dispone che: «Per la gestione delle fun
zioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del
territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del ministero
sono istituite l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle dogane,
l'agenzia del territorio e l'agenzia del demanio, di seguito de
nominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i
relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di
ciascuna agenzia». Il successivo art. 73, 4° comma, ha attribuito al ministro delle
finanze il compito di stabilire le date a decorrere dalle quali le
funzioni svolte dal ministero dovevano essere trasferite alle
agenzie. Con d.m. 28 dicembre 2000, è stato stabilito che le
agenzie fiscali dovessero iniziare ad operare dal 1° gennaio 2001 (art. 1), subentrando, da tale data, nella titolarità dei rap
porti giuridici già di pertinenza dei dipartimenti (art. 3, 1° comma, lett. c).
tante dell'agenzia), la stessa sezione tributaria ha ritenuto che la nullità
della notifica venisse «sanata con la presentazione del controricorso da
parte della stessa agenzia, in persona del suo direttore» (15 novembre
2002, n. 16122, Foro it.; 2003, I, 128, con osservazioni di M. Annec
chino). In sostanza la differenza tra i due casi riposa in ciò che in
quello risolto con la sentenza del 2002, per usare le parole della senten
za stessa, il ricorrente ha «chiamato in causa» l'agenzia anche se poi ha
notificato all'ufficio periferico; nel caso odierno, invece, il ricorrente
ha evocato in giudizio l'ufficio periferico dell'agenzia, notificando al
l'avvocatura generale dello Stato. Costante, negli ultimi anni, la giuris
prudenza della Cassazione nel ritenere inammissibile il ricorso notifi
cato, prima dell'entrata in funzione delle agenzie fiscali, agli uffici pe riferici dell'amministrazione finanziaria: Cass. 11 giugno 2003, n.
9302, id., Rep. 2003, voce Tributi in genere, n. 1767; 5 maggio 2003, n. 6786, ibid., n. 1768; 10 gennaio 2002, n. 217, id., 2002, I, 364, con
osservazioni di M. Annecchino. Che la legittimazione ad agire e contraddire, per i giudizi pendenti al
1° gennaio 2001, spetti sia al ministero che alle agenzie è stato affer
mato dalle sezioni unite con sentenza 29 aprile 2003, n. 6633, id., 2003,
I. 1696, con ampia nota di richiami, cui hanno fatto seguito le sentenze
8 agosto 2003, n. 11979, id., Rep. 2003, voce cit., n. 1763; 16 giugno 2003, n. 9554, ibid., n. 1759; 19 maggio 2003, n. 7783, ibid., n. 1760.
Il Foro Italiano — 2004.
In forza dell'art. 61, 1° comma, stesso d.leg. 300/99, le agen zie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico e auto
nomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizza tiva, contabile e finanziaria e, quindi, quali autonomi soggetti di
diritto, possono stare in giudizio nelle controversie instaurate
successivamente alla loro costituzione a mezzo del direttore che
ne ha la rappresentanza, avvalendosi, eventualmente, del patro cinio dell'avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 r.d. 30
ottobre 1933 n. 1611.
Con riguardo alle liti già pendenti alla data del 1° gennaio 2001, e per quanto concerne il giudizio in Cassazione, è con
sentita con il ricorso la vocatio in ius a) del ministero dell'eco
nomia e delle finanze, nel caso in cui il giudizio di secondo gra do si sia svolto nei confronti di un suo ufficio periferico; b) del
l'agenzia fiscale unitamente al ministero dell'economia e delle
finanze, tranne che in appello a detto dicastero non sia già su
bentrato il nuovo ente; c) dell'agenzia fiscale. Qualora il contri
buente si risolva o sia obbligato a seguire quest'ultima opzione, deve proporre il ricorso per cassazione nei confronti dell'agen zia fiscale presso la sede reale, in persona del suo direttore ge nerale in Roma.
Per vero, la legge attribuisce la personalità giuridica alla
agenzia fiscale, ma non anche ai singoli uffici periferici in cui
essa risulta articolata (v. art. 1 bis del regolamento di ammini
strazione, approvato con deliberazione del comitato direttivo del
30 novembre 2000 e pubblicato in G.U. 13 febbraio 2001, n.
36). Se, nell'ottica dell'attuazione della migliore organizzazione al fine di ottenere la massima efficienza, è dall'art. 66 d.leg. n.
300 del 1999 consentito che gli uffici siano articolati tra livello
centrale e livello periferico con disposizioni interne, è tuttavia
incontrovertibile che i successivi art. 67 e 68 stesso decreto
identifichino come organo dotato di rappresentanza legale il
solo direttore dell'agenzia. E pur vero che l'art. 4, 1° comma, del citato regolamento di amministrazione prevede che le «fun
zioni operative dell'agenzia sono svolte da uffici locali di li
vello dirigenziale», i quali, tra l'altro «curano, in particolare, ...
la trattazione del contenzioso». Tale ultima disposizione, però, di livello regolamentare, non può essere intesa se non nel senso
che gli uffici periferici curano la trattazione del contenzioso nei
limiti stabiliti dalla legge; e cioè, costituendosi direttamente in
giudizio dinanzi alle commissioni di merito, in virtù degli art.
10 ed 11 d.leg. 546/92, e curando l'«istruttoria interna» di sup
porto al giudizio di legittimità. Dal canto suo, l'art. 6 dello sta
tuto dell'agenzia delle entrate (approvato con deliberazione del
comitato direttivo del 13 dicembre 2000, n. 6, pubblicato in
G.U. 20 febbraio 2001, n. 42) ribadisce che «Il direttore è il le
gale rappresentante dell'agenzia, la dirige e ne è responsabile»;
egli «svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle
disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi».
Pertanto, se la vocatio in ius degli uffici delle agenzie dinanzi
alle commissioni tributarie è consentita dagli art. 10 e 11 d.leg. 546/92 (e la notifica degli atti deve essere effettuata al legale
rappresentante del singolo ufficio), gli stessi uffici non sono le
gittimati a stare in giudizio dinanzi a questa corte, dovendosi al
riguardo fare riferimento alla disciplina generale, in forza della
quale il ricorso per cassazione deve essere proposto nei con
fronti del legale rappresentante dell'ente dotato di personalità
giuridica, vale a dire del direttore dell'agenzia (art. 68 d.leg.
300/99). In altri termini, nel sistema delineato dalla descritta normati
va di riferimento, valgono per il giudizio in Cassazione gli stessi
principi affermati da questa corte, prima della riforma cennata,
in ordine alla (carenza di) legittimazione degli organi periferici nei quali si articolava il ministero delle finanze e alle conse
guenze cui sul piano processuale andava incontro un ricorso per cassazione erroneamente proposto nei confronti di uno di quegli
organi. Costituiva infatti ius receptum che gli uffici periferici del
l'amministrazione delle finanze erano legittimati a stare in giu dizio soltanto di fronte alle commissioni tributarie provinciali e
regionali; che il ricorso per cassazione del contribuente avverso
la decisione emessa in grado di appello dalla commissione tri
butaria regionale era inammissibile se proposto e notificato al
l'ufficio finanziario periferico che aveva proceduto all'accerta
mento, dovendo invece essere proposto a pena d'inammissibilità
nei confronti del ministero delle finanze ed allo stesso notificato
presso l'avvocatura generale dello Stato; che non potevano ri
This content downloaded from 193.142.30.167 on Sat, 28 Jun 2014 08:24:57 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
3083 PARTE PRIMA 3084
connettersi effetti sananti alla costituzione in giudizio dell'am
ministrazione delle finanze, perché il vizio dell'impugnazione non riguardava la sola notificazione, derivando invece dall'er
rata individuazione della parte (ufficio anziché ministero), priva di soggettività autonoma esterna per quanto attiene al giudizio di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. 2807/99, Foro it., Rep. 1999, voce Tributi in genere, n. 1635; 13924/99, ibid., voce
Cassazione civile, n. 234; 657/00, id., Rep. 2000, voce Tributi
in genere, n. 1742; 1217/01, id.. Rep. 2001, voce cit., n. 1879;
8714/01, id., Rep. 2002, voce cit., n. 2020; 8878/02, ibid., n. 2008).
Trasposti i suddetti principi nel nuovo assetto dell'ammini
strazione finanziaria, deve conseguentemente affermarsi che, avendo il ricorrente erroneamente proposto il ricorso nei con
fronti dell'agenzia del territorio di Firenze, l'impugnazione va
dichiarata inammissibile in quanto rivolta — in violazione del
l'art. 366, 1° comma, c.p.c. — nei confronti di parte priva della
legittimazione ad causam e ad processum. Né (contrariamente a quanto rilevato dal Vitali nelle note di
replica alle conclusioni del p.m.) sulla valutazione del vizio ac
certato incide il fatto che il ricorso sia stato notificato presso l'avvocatura generale dello Stato.
Infatti, a seguito dell'entrata in vigore della riforma dell'am
ministrazione finanziaria che ha attribuito autonoma personalità
giuridica di diritto pubblico alle agenzie, il patrocinio di queste da parte dell'avvocatura dello Stato non trova la sua fonte nor
mativa nell'art. 11, bensì, eventualmente, nell'art. 43 r.d.
1611/33, atteso il disposto dell'art. 72 d.leg. 300/99. L'art. 11
dispone invero che i ricorsi siano notificati presso l'avvocatura
dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi
alla quale è portata la causa soltanto quando essi debbano essere
notificati ad amministrazioni dello Stato nella persona del mini
stro competente. Nella specie, non ricorre tale presupposto, in
quanto l'ente nei cui confronti avrebbe dovuto essere promosso il ricorso ha, come detto, personalità giuridica autonoma. Tutta
via, il successivo art. 43 prevede che l'avvocatura dello Stato
possa assumere la rappresentanza e la difesa di altre ammini
strazioni ed enti pubblici, quando tale facoltà sia prevista da una
«disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento
approvato con regio decreto». Per le agenzie fiscali, tale facoltà
è prevista dall'art. 72 d.leg. 300/99 («Le agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 t.u. approvato con r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, e successive modificazioni»).
Pertanto, alla rappresentanza obbligatoria del ministero da
parte dell'avvocatura dello Stato è subentrata la rappresentanza facoltativa delle agenzie, che non comporta, quindi, l'obbligo della notificazione presso l'avvocatura erariale, salvo che non risulti già costituita. Ad analoghe conclusioni giunge la stessa
agenzia delle entrate con circolare n. 71/E del 2001 (prot. 135070), nella quale si legge, tra l'altro che «la qualità di parte nel giudizio in materia tributaria compete all'ufficio locale del
l'agenzia, con titolarità a ricevere le notifiche di ogni atto pro cessuale e, in particolare, delle sentenze (...) e dei ricorsi avanti la Corte di cassazione, tranne i casi in cui sia già intervenuta l'assunzione della difesa da parte dell'ufficio della direzione re
gionale o dell'avvocatura dello Stato». Ma quand'anche si accedesse alla tesi secondo la quale, a
mente del combinato disposto degli art. 43 r.d. 1611/33 e 72
d.leg. 300/99, l'avvocatura dello Stato è officiata ex lege, e
dunque in via obbligatoria, a meno di apposita contraria delibe
ra, a gestire i rapporti processuali delle agenzie fiscali, non può di certo sostenersi che tale notifica, sol perché rituale, sia idonea a regolarizzare il rapporto processuale erroneamente impostato sul piano sostanziale, né che l'assunzione effettiva della difesa nel presente giudizio da parte dell'avvocatura erariale abbia ef ficacia sanante nell'interesse dell'ente, effettivamente legitti mato ma non evocato.
Infine, non possono riconnettersi effetti sananti alla costitu zione in giudizio del ministero dell'economia e delle finanze —
non più titolare del rapporto litigioso e già estromesso in con creto dal processo
— e dell'agenzia del territorio, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura
generale dello Stato perché nella specie il vizio dell'impugna zione deriva non dalla notifica dell'atto di ricorso ma dall'errata individuazione della controparte (ufficio locale dell'agenzia del territorio anziché agenzia del territorio), e dall'essere quella in
II Foro Italiano — 2004.
timata priva di soggettività esterna per quanto attiene al giudizio di cassazione. È infatti evidente che l'inammissibilità del ricor
so per errata individuazione della parte legittimata non è sanata
dalla costituzione della «giusta» parte. La sanatoria per effetto
della costituzione in giudizio della parte legittimata o del rinno
vo della notifica implica che il ricorso, notificato (in violazione
delle norme sulle notificazioni ma) a soggetto e in luogo aventi
un qualche collegamento con il destinatario, sia comunque indi
rizzato nei confronti del reale e legittimo contraddittore. Nella
specie, nessuna sanatoria è possibile essendo stato il ricorso ri
volto contro l'ufficio periferico dell'agenzia del territorio; qui il
difetto non è procedurale o estrinseco all'atto di ricorso, ma in
trinseco all'atto stesso e, come tale, insuscettibile di sanatoria.
A norma dell'art. 366, n. 1, c.p.c., richiamato dall'art. 62, 2°
comma, d.leg. 546/92, l'erronea individuazione della parte del
giudizio di legittimità non si traduce, infatti, in una delle cause
di nullità previste dall'art. 164, 1° comma, c.p.c., configurando invece un motivo d'inammissibilità originaria del ricorso.
Conclusivamente, il ricorso per cassazione proposto nei con
fronti dell'agenzia del territorio di Firenze, quanto a dire di un
soggetto privo di legittimazione processuale, anziché nei con
fronti dell'agenzia del territorio in persona del direttore generale
pro tempore in Roma (ai sensi dell'art. 144, 2° comma, c.p.c.) che ne ha la rappresentanza in giudizio, deve essere dichiarato
inammissibile per difetto di legittimazione passiva e processuale del soggetto intimato.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 21 giugno 2004, n. 11521; Pres. Favara, Est. Bielli, P.M. Sepe
(conci, conf.); Min. economia e finanze c. Bacconi. Cassa Comm. trib. reg. Toscana 21 giugno 1999.
Tributi in genere — Rimborso — Domanda — Presentazio ne tardiva — Decadenza del contribuente — Rilevabilità
d'ufficio.
La decadenza del contribuente dalla domanda di rimborso del l'Ilor per la tardiva presentazione della relativa istanza at tiene a materia indisponibile per l'amministrazione finanzia ria ed è perciò rilevabile d'ufficio, con la conseguente dedu
cibilità dell'eccezione per la prima volta anche in sede di
gravame, ove non si sia formato un giudicato interno. (1)
(1) La giurisprudenza della Suprema corte è oramai consolidata nel senso di ritenere rilevabile d'ufficio, in ogni grado di giudizio (salvo il
giudicato interno), la decadenza intervenuta a danno del contribuente: così Cass. 16 luglio 2004, n. 13221, Foro it., Mass., 1029; 26 settembre 2003, n. 14297, id., Rep. 2003, voce Riscossione delle imposte, n. 97; 23
giugno 2003. n. 9952, ibid., voce Tributi in genere, n. 1608; 19 luglio 2002, n. 10591, id., Rep. 2002, voce cit., n. 1969; 20 novembre 2001, n. 14575, ibid., n. 1270, e Rass. trib., 2002, 338, con nota di Vignoli, La tardività dell'atto impositivo tra nullità e inesistenza; 28 luglio 2000, n. 9940, Foro it., Rep. 2001, voce cit., n. 1849; 7 giugno 1999, n. 5560, id., Rep. 1999, voce cit., n. 1663; 16 gennaio 1999, n. 404, ibid., n. 1441, e Giur. imp., 1999, 252, con nota di Berliri, Termini di decadenza e rile vabilità nel giudizio tributario: due pesi e due misure, e Corriere trib., 1999, 1909, con nota di Randazzo, Decadenza dal potere di accerta mento per mancato esercizio nei termini; 11 gennaio 1999, n. 179, Foro it., Rep. 1999, voce cit., n. 1665, e Riv. giur. trib., 1999, 1031, con nota di Loconte, Dichiarazione d'illegittimità costituzionale e rimborso del
l'imposta: applicazione dell'art. 38 d.p.r. 602/73; 10 dicembre 1997, n. 12481, Foro it.. Rep. 1998, voce cit., n. 1685; 27 gennaio 1997, n. 792, id., 1997,1, 2189, con nota di richiami, cui adde Cass. 2 ottobre 1996, n. 8606, id., Rep. 1997, voce cit., n. 1532.
Negli stessi termini, v. Comm. trib. centrale 16 dicembre 1997, n.
This content downloaded from 193.142.30.167 on Sat, 28 Jun 2014 08:24:57 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions