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sezione tributaria; sentenza 21 giugno 2004, n. 11551; Pres. Paolini, Est. Del Core, P.M. Matera...

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sezione tributaria; sentenza 21 giugno 2004, n. 11551; Pres. Paolini, Est. Del Core, P.M. Matera (concl. conf.); Vitali (Avv. Arcangeli, Vitali) c. Agenzia del territorio, Min. economia e finanze (Avv. dello Stato Barbieri). Dichiara inammissibile ricorso avverso Comm. trib. reg. Toscana 11 dicembre 2001 Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 11 (NOVEMBRE 2004), pp. 3079/3080-3083/3084 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23200301 . Accessed: 28/06/2014 08:24 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.167 on Sat, 28 Jun 2014 08:24:57 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione tributaria; sentenza 21 giugno 2004, n. 11551; Pres. Paolini, Est. Del Core, P.M. Matera(concl. conf.); Vitali (Avv. Arcangeli, Vitali) c. Agenzia del territorio, Min. economia e finanze(Avv. dello Stato Barbieri). Dichiara inammissibile ricorso avverso Comm. trib. reg. Toscana 11dicembre 2001Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 11 (NOVEMBRE 2004), pp. 3079/3080-3083/3084Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200301 .

Accessed: 28/06/2014 08:24

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3079 PARTE PRIMA 3080

grare il presupposto impositivo della Tosap, è sufficiente che il

suolo pubblico venga utilizzato («semplice uso o utilizzazione

del bene pubblico finalizzato all'esercizio di un'attività econo

mica») in modo tale da impedirne o ridurne l'immediata fruibi

lità da parte dei consociati: circostanze ricorrenti nella specie,

svolgendo la ricorrente un'attività d'impresa (salva la possibi lità della riduzione del canone, ai sensi dell'art. 3, comma 65, 1.

n. 549 del 1995), con piena disponibilità del suolo pubblico a

favore del concessionario (che non può essere confuso con

l'ente concedente). Infine, per il controricorrente, non vi sareb

be omessa pronuncia sulla dedotta contrarietà dell'avviso con la

delibera consiliare n. 394/31 del 4 febbraio 1994, perché il giu dice regionale aveva chiaramente sottolineato l'indisponibilità del credito tributario e la nullità, sul punto, della convenzione,

per contrarietà con norme imperative: convenzione, del resto,

resa inoperante dal successivo (e non impugnato dalla s.p.a.) re

golamento comunale del 1996, il quale nulla aveva stabilito in

ordine alla completa esenzione del tributo per le concessioni del

servizio pubblico di parcheggio. 2. - Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti qui di seguito

precisati. 2.1. - La questione posta all'esame dei giudici di merito attie

ne alla sussistenza, nella specie, del presupposto impositivo della Tosap (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). La risoluzione del problema implica una duplice interpretazio ne; a) della normativa concernente la Tosap; b) della concreta

fattispecie dedotta in giudizio. Sotto il primo profilo, deve ricordarsi, come questa corte ha

più volte precisato, che il presupposto impositivo è costituito —

ai sensi degli art. 38 e 39 d.leg. n. 507 del 1993 — dall'occupa

zione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o

sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio in

disponibile dei comuni o delle province, che comporti un'effet

tiva sottrazione della superficie all'uso pubblico (Cass. nn. 2555

e 3363 del 2002, Foro it., 2002,1, 995 e 1349). Su tale premessa, tenuto conto che — ai fini della Tosap

rileva il fatto in sé della predetta occupazione (indipendente mente dall'esistenza o no di una concessione od autorizzazione:

v. la citata Cass. n. 2555 del 2002), il secondo profilo interpre tativo si scinde, da un lato, nella valutazione della concessione

rilasciata dal comune di Firenze alla s.p.a. Firenze parcheggi (o del complesso degli atti integranti, nella specie, il regime con

cessorio), nel caso in cui il comportamento di quest'ultima sia

conforme alla concessione, e, dall'altro, nella individuazione

del comportamento effettivamente posto in essere dalla società, nel caso in cui questo non sia conforme alla concessione (od al

complesso degli atti integranti, nella specie, il regime concesso

rio). È poi ovvio che, per l'interpretazione della concessione,

quale atto amministrativo, si debba far ricorso (per estensione e

nei limiti della compatibilità) ai comuni canoni ermeneutici pre visti dalla legge per i contratti e per gli atti unilaterali tra vivi

aventi contenuto patrimoniale (art. 1324 e da 1362 a 1371 c.c.), ivi compresa la valutazione del comportamento delle parti, an

che posteriore all'emanazione del provvedimento. 2.2. - Di conseguenza, in relazione alla proposta questione, è

compito del giudice accertare, in particolare, se, nella fattispe cie, sia in rilievo l'occupazione, da parte della società, di un'a

rea comunale, con sottrazione di questa all'uso pubblico (pre scindendo dal concreto uso che la collettività locale ne avesse

fatto e restando ininfluente se fosse stata oggetto o no di un uso

indiscriminato: Cass. n. 8130 del 2003, id., Rep. 2003, voce

Tributi locali, n. 254), così da integrare — salve le eventuali

esenzioni di cui all'art. 49 d.leg. n. 507 del 1993, ovvero salvi

gli eventuali esoneri di cui all'art. 3, comma 67, 1. n. 549 del

1995 — il presupposto della Tosap (sussistente indipendente mente da qualsiasi eventuale convenzione contraria, nel caso af

fetta da nullità, perché incidente su materia indisponibile dal

comune), ovvero se sia in rilievo soltanto l'attribuzione alla

s.p.a. del mero servizio di gestione del parcheggio, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per l'uso, quale par

cheggio dei loro veicoli, dell'area pubblica in discorso, a ciò de

stinata dal comune: in quest'ultima evenienza, vi sarebbe, se

mai, un'occupazione temporanea ad opera del cittadino e non

della concessionaria, che non sottrarrebbe al pubblico uso l'area

(non oggetto, in quanto tale, della concessione e rimasta, anche

di fatto, nella disponibilità del comune), tanto da escludere

l'applicabilità della Tosap a carico della società.

Il Foro Italiano — 2004.

2.3. - Il giudice di primo grado ha impostato l'alternativa in

terpretativa sostanzialmente nel senso sopra delineato, giungen do alla conclusione, in punto di fatto, dell'inapplicabilità della

tassa.

Il giudice regionale ha disatteso siffatto accertamento, affer

mando, invece, che la s.p.a. avrebbe sottratto l'area all'uso pub

blico, impedendo al cittadino il libero uso del suolo, subordi

nandone la fruizione al pagamento di un corrispettivo per il par

cheggio. Tuttavia, tale valutazione in fatto della commissione regio

nale non è sufficientemente motivata (come esattamente la

menta la ricorrente): il pagamento di un corrispettivo per il par

cheggio da parte del cittadino non è affatto incompatibile né con

la gestione del solo servizio di parcheggio da parte della s.p.a.

(ove questa, a sua volta, in qualche modo trasferisca economi

camente al comune, in tutto od in parte, il percepito corrispetti vo: si pensi alle ipotesi di occupazione temporanea da parte del

singolo cittadino, non connesse ad alcun previo atto dell'ammi

nistrazione, con pagamento effettuato mediante versamento di

retto, ai sensi dell'art. 50, 5° comma, d.leg. n. 507 del 1993), né

con la permanenza della disponibilità dell'area per il comune.

L'equivocità e l'insufficienza dell'unico argomento speso dal

giudice di appello per motivare la sussistenza del presupposto della Tosap comportano la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio per un nuovo esame ad altra sezione della stessa

commissione tributaria regionale, la quale si atterrà ai criteri

interpretativi indicati ai par. 2.1 e 2.2.

2.4. - Gli altri motivi e profili di ricorso restano assorbiti.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 21

giugno 2004, n. 11551; Pres. Paolini, Est. Del Core, P.M.

Matera (conci, conf.); Vitali (Avv. Arcangeli, Vitali) c.

Agenzia del territorio, Min. economia e finanze (Avv. dello

Stato Barbieri). Dichiara inammissibile ricorso avverso

Comm. trib. reg. Toscana 11 dicembre 2001.

Tributi in genere — Contenzioso — Agenzia fiscale — Cas

sazione — Ricorso — Proposizione contro organo perife rico — Inammissibilità (D.leg. 31 dicembre 1992 n. 546. di sposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al

governo contenuta nell'art. 30 1. 30 dicembre 1991 n. 413, art.

62; d.leg. 30 luglio 1999 n. 300, riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 1. 15 marzo 1997 n. 59, art.

57, 61, 66, 67, 68, 72, 73).

In una lite pendente al 1° gennaio 2001 è inammissibile il ricor

so per cassazione di sentenza della commissione tributaria

regionale, proposto nei confronti di ufficio periferico dell'a

genzia fiscale (nella specie, del territorio) e notificato all'av

vocatura generale dello Stato in Roma, a nulla rilevando che

questa siasi costituita in giudizio per conto di detta agenzia in

persona del direttore generale nonché del ministero dell'eco

nomia e delle finanze. (1)

(1) Nel caso di specie, il ricorso risulta (dall'intestazione della sen

tenza) proposto nei confronti dell'«agenzia del territorio, ufficio di Fi

renze, in persona del ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Portoghesi 12, presso l'avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis»; dallo svolgimento del processo, so

pra riportato, emerge che al ricorso «resistono con controricorso il mi nistero dell'economia e delle finanze e l'agenzia del territorio».

In un caso in cui, sempre dopo il 1° gennaio 2001, il ricorrente aveva

proposto ricorso per cassazione contro l'agenzia fiscale, ma lo aveva notificato all'ufficio periferico (anziché al direttore-legale rappresen

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Svolgimento del processo. — Con ricorso del 23 maggio 1996, Giorgio Vitali impugnò davanti alla Commissione tributa

ria provinciale di Firenze la classificazione automatica e, di

conseguenza, i redditi catastali attribuiti dall'ufficio del territo

rio di quel capoluogo toscano a un immobile di sua proprietà ubicato in Fiesole.

Eccepì, in via pregiudiziale, la mancata notifica di accerta

mento siffatto con conseguente pregiudizio del suo diritto di di

fesa. Dedusse, nel merito, l'eccessività del classamento per ca

tegoria e classe, illustrando le caratteristiche del fabbricato e ri

chiamando l'accatastamento in categoria e classe inferiori ope rato in relazione a immobili similari.

La commissione adita rigettò il ricorso perché presentato oltre

lo scadere del termine di sessanta giorni dal momento della

pubblicazione del classamento presso la casa comunale.

L'appello del contribuente venne respinto dalla Commissione

tributaria regionale della Toscana la quale, premesso che l'uffi

cio aveva legittimamente seguito la procedura di censimento

prevista dal d.p.r. 11142/49 con la pubblicazione degli atti pres so la casa comunale per un periodo di trenta giorni e l'avviso al

pubblico tramite affissione di manifesto, ribadì la tardività del

ricorso introduttivo poiché proposto oltre sessanta giorni dopo il

compimento della predetta procedura.

Giorgio Vitali ha chiesto la cassazione di tale sentenza con ri

corso affidato a tre motivi e notificato all'agenzia del territorio

di Firenze, presso l'avvocatura generale dello Stato.

Resistono con controricorso il ministero dell'economia e

delle finanze e l'agenzia del territorio.

Vi è memoria del ricorrente.

Motivi della decisione. — In via pregiudiziale, deve essere

verificata la legittimazione passiva e processuale della parte —

«agenzia del territorio, ufficio di Firenze» — evocata dal ricor

rente in questa fase del giudizio, attenendo la relativa questione all'ammissibilità del ricorso, da riscontrarsi anche d'ufficio.

Come è noto, l'art. 57 d.leg. 30 luglio 1999 n. 300 ha previsto l'istituzione delle agenzie fiscali per la gestione delle funzioni

già esercitate dai vari dipartimenti e di quelle connesse svolte da

altri uffici del ministero delle finanze. Testualmente, il citato

articolo, al 1° comma, dispone che: «Per la gestione delle fun

zioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del

territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del ministero

sono istituite l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle dogane,

l'agenzia del territorio e l'agenzia del demanio, di seguito de

nominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i

relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di

ciascuna agenzia». Il successivo art. 73, 4° comma, ha attribuito al ministro delle

finanze il compito di stabilire le date a decorrere dalle quali le

funzioni svolte dal ministero dovevano essere trasferite alle

agenzie. Con d.m. 28 dicembre 2000, è stato stabilito che le

agenzie fiscali dovessero iniziare ad operare dal 1° gennaio 2001 (art. 1), subentrando, da tale data, nella titolarità dei rap

porti giuridici già di pertinenza dei dipartimenti (art. 3, 1° comma, lett. c).

tante dell'agenzia), la stessa sezione tributaria ha ritenuto che la nullità

della notifica venisse «sanata con la presentazione del controricorso da

parte della stessa agenzia, in persona del suo direttore» (15 novembre

2002, n. 16122, Foro it.; 2003, I, 128, con osservazioni di M. Annec

chino). In sostanza la differenza tra i due casi riposa in ciò che in

quello risolto con la sentenza del 2002, per usare le parole della senten

za stessa, il ricorrente ha «chiamato in causa» l'agenzia anche se poi ha

notificato all'ufficio periferico; nel caso odierno, invece, il ricorrente

ha evocato in giudizio l'ufficio periferico dell'agenzia, notificando al

l'avvocatura generale dello Stato. Costante, negli ultimi anni, la giuris

prudenza della Cassazione nel ritenere inammissibile il ricorso notifi

cato, prima dell'entrata in funzione delle agenzie fiscali, agli uffici pe riferici dell'amministrazione finanziaria: Cass. 11 giugno 2003, n.

9302, id., Rep. 2003, voce Tributi in genere, n. 1767; 5 maggio 2003, n. 6786, ibid., n. 1768; 10 gennaio 2002, n. 217, id., 2002, I, 364, con

osservazioni di M. Annecchino. Che la legittimazione ad agire e contraddire, per i giudizi pendenti al

1° gennaio 2001, spetti sia al ministero che alle agenzie è stato affer

mato dalle sezioni unite con sentenza 29 aprile 2003, n. 6633, id., 2003,

I. 1696, con ampia nota di richiami, cui hanno fatto seguito le sentenze

8 agosto 2003, n. 11979, id., Rep. 2003, voce cit., n. 1763; 16 giugno 2003, n. 9554, ibid., n. 1759; 19 maggio 2003, n. 7783, ibid., n. 1760.

Il Foro Italiano — 2004.

In forza dell'art. 61, 1° comma, stesso d.leg. 300/99, le agen zie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico e auto

nomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizza tiva, contabile e finanziaria e, quindi, quali autonomi soggetti di

diritto, possono stare in giudizio nelle controversie instaurate

successivamente alla loro costituzione a mezzo del direttore che

ne ha la rappresentanza, avvalendosi, eventualmente, del patro cinio dell'avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 r.d. 30

ottobre 1933 n. 1611.

Con riguardo alle liti già pendenti alla data del 1° gennaio 2001, e per quanto concerne il giudizio in Cassazione, è con

sentita con il ricorso la vocatio in ius a) del ministero dell'eco

nomia e delle finanze, nel caso in cui il giudizio di secondo gra do si sia svolto nei confronti di un suo ufficio periferico; b) del

l'agenzia fiscale unitamente al ministero dell'economia e delle

finanze, tranne che in appello a detto dicastero non sia già su

bentrato il nuovo ente; c) dell'agenzia fiscale. Qualora il contri

buente si risolva o sia obbligato a seguire quest'ultima opzione, deve proporre il ricorso per cassazione nei confronti dell'agen zia fiscale presso la sede reale, in persona del suo direttore ge nerale in Roma.

Per vero, la legge attribuisce la personalità giuridica alla

agenzia fiscale, ma non anche ai singoli uffici periferici in cui

essa risulta articolata (v. art. 1 bis del regolamento di ammini

strazione, approvato con deliberazione del comitato direttivo del

30 novembre 2000 e pubblicato in G.U. 13 febbraio 2001, n.

36). Se, nell'ottica dell'attuazione della migliore organizzazione al fine di ottenere la massima efficienza, è dall'art. 66 d.leg. n.

300 del 1999 consentito che gli uffici siano articolati tra livello

centrale e livello periferico con disposizioni interne, è tuttavia

incontrovertibile che i successivi art. 67 e 68 stesso decreto

identifichino come organo dotato di rappresentanza legale il

solo direttore dell'agenzia. E pur vero che l'art. 4, 1° comma, del citato regolamento di amministrazione prevede che le «fun

zioni operative dell'agenzia sono svolte da uffici locali di li

vello dirigenziale», i quali, tra l'altro «curano, in particolare, ...

la trattazione del contenzioso». Tale ultima disposizione, però, di livello regolamentare, non può essere intesa se non nel senso

che gli uffici periferici curano la trattazione del contenzioso nei

limiti stabiliti dalla legge; e cioè, costituendosi direttamente in

giudizio dinanzi alle commissioni di merito, in virtù degli art.

10 ed 11 d.leg. 546/92, e curando l'«istruttoria interna» di sup

porto al giudizio di legittimità. Dal canto suo, l'art. 6 dello sta

tuto dell'agenzia delle entrate (approvato con deliberazione del

comitato direttivo del 13 dicembre 2000, n. 6, pubblicato in

G.U. 20 febbraio 2001, n. 42) ribadisce che «Il direttore è il le

gale rappresentante dell'agenzia, la dirige e ne è responsabile»;

egli «svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle

disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi».

Pertanto, se la vocatio in ius degli uffici delle agenzie dinanzi

alle commissioni tributarie è consentita dagli art. 10 e 11 d.leg. 546/92 (e la notifica degli atti deve essere effettuata al legale

rappresentante del singolo ufficio), gli stessi uffici non sono le

gittimati a stare in giudizio dinanzi a questa corte, dovendosi al

riguardo fare riferimento alla disciplina generale, in forza della

quale il ricorso per cassazione deve essere proposto nei con

fronti del legale rappresentante dell'ente dotato di personalità

giuridica, vale a dire del direttore dell'agenzia (art. 68 d.leg.

300/99). In altri termini, nel sistema delineato dalla descritta normati

va di riferimento, valgono per il giudizio in Cassazione gli stessi

principi affermati da questa corte, prima della riforma cennata,

in ordine alla (carenza di) legittimazione degli organi periferici nei quali si articolava il ministero delle finanze e alle conse

guenze cui sul piano processuale andava incontro un ricorso per cassazione erroneamente proposto nei confronti di uno di quegli

organi. Costituiva infatti ius receptum che gli uffici periferici del

l'amministrazione delle finanze erano legittimati a stare in giu dizio soltanto di fronte alle commissioni tributarie provinciali e

regionali; che il ricorso per cassazione del contribuente avverso

la decisione emessa in grado di appello dalla commissione tri

butaria regionale era inammissibile se proposto e notificato al

l'ufficio finanziario periferico che aveva proceduto all'accerta

mento, dovendo invece essere proposto a pena d'inammissibilità

nei confronti del ministero delle finanze ed allo stesso notificato

presso l'avvocatura generale dello Stato; che non potevano ri

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3083 PARTE PRIMA 3084

connettersi effetti sananti alla costituzione in giudizio dell'am

ministrazione delle finanze, perché il vizio dell'impugnazione non riguardava la sola notificazione, derivando invece dall'er

rata individuazione della parte (ufficio anziché ministero), priva di soggettività autonoma esterna per quanto attiene al giudizio di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. 2807/99, Foro it., Rep. 1999, voce Tributi in genere, n. 1635; 13924/99, ibid., voce

Cassazione civile, n. 234; 657/00, id., Rep. 2000, voce Tributi

in genere, n. 1742; 1217/01, id.. Rep. 2001, voce cit., n. 1879;

8714/01, id., Rep. 2002, voce cit., n. 2020; 8878/02, ibid., n. 2008).

Trasposti i suddetti principi nel nuovo assetto dell'ammini

strazione finanziaria, deve conseguentemente affermarsi che, avendo il ricorrente erroneamente proposto il ricorso nei con

fronti dell'agenzia del territorio di Firenze, l'impugnazione va

dichiarata inammissibile in quanto rivolta — in violazione del

l'art. 366, 1° comma, c.p.c. — nei confronti di parte priva della

legittimazione ad causam e ad processum. Né (contrariamente a quanto rilevato dal Vitali nelle note di

replica alle conclusioni del p.m.) sulla valutazione del vizio ac

certato incide il fatto che il ricorso sia stato notificato presso l'avvocatura generale dello Stato.

Infatti, a seguito dell'entrata in vigore della riforma dell'am

ministrazione finanziaria che ha attribuito autonoma personalità

giuridica di diritto pubblico alle agenzie, il patrocinio di queste da parte dell'avvocatura dello Stato non trova la sua fonte nor

mativa nell'art. 11, bensì, eventualmente, nell'art. 43 r.d.

1611/33, atteso il disposto dell'art. 72 d.leg. 300/99. L'art. 11

dispone invero che i ricorsi siano notificati presso l'avvocatura

dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi

alla quale è portata la causa soltanto quando essi debbano essere

notificati ad amministrazioni dello Stato nella persona del mini

stro competente. Nella specie, non ricorre tale presupposto, in

quanto l'ente nei cui confronti avrebbe dovuto essere promosso il ricorso ha, come detto, personalità giuridica autonoma. Tutta

via, il successivo art. 43 prevede che l'avvocatura dello Stato

possa assumere la rappresentanza e la difesa di altre ammini

strazioni ed enti pubblici, quando tale facoltà sia prevista da una

«disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento

approvato con regio decreto». Per le agenzie fiscali, tale facoltà

è prevista dall'art. 72 d.leg. 300/99 («Le agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 t.u. approvato con r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, e successive modificazioni»).

Pertanto, alla rappresentanza obbligatoria del ministero da

parte dell'avvocatura dello Stato è subentrata la rappresentanza facoltativa delle agenzie, che non comporta, quindi, l'obbligo della notificazione presso l'avvocatura erariale, salvo che non risulti già costituita. Ad analoghe conclusioni giunge la stessa

agenzia delle entrate con circolare n. 71/E del 2001 (prot. 135070), nella quale si legge, tra l'altro che «la qualità di parte nel giudizio in materia tributaria compete all'ufficio locale del

l'agenzia, con titolarità a ricevere le notifiche di ogni atto pro cessuale e, in particolare, delle sentenze (...) e dei ricorsi avanti la Corte di cassazione, tranne i casi in cui sia già intervenuta l'assunzione della difesa da parte dell'ufficio della direzione re

gionale o dell'avvocatura dello Stato». Ma quand'anche si accedesse alla tesi secondo la quale, a

mente del combinato disposto degli art. 43 r.d. 1611/33 e 72

d.leg. 300/99, l'avvocatura dello Stato è officiata ex lege, e

dunque in via obbligatoria, a meno di apposita contraria delibe

ra, a gestire i rapporti processuali delle agenzie fiscali, non può di certo sostenersi che tale notifica, sol perché rituale, sia idonea a regolarizzare il rapporto processuale erroneamente impostato sul piano sostanziale, né che l'assunzione effettiva della difesa nel presente giudizio da parte dell'avvocatura erariale abbia ef ficacia sanante nell'interesse dell'ente, effettivamente legitti mato ma non evocato.

Infine, non possono riconnettersi effetti sananti alla costitu zione in giudizio del ministero dell'economia e delle finanze —

non più titolare del rapporto litigioso e già estromesso in con creto dal processo

— e dell'agenzia del territorio, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura

generale dello Stato perché nella specie il vizio dell'impugna zione deriva non dalla notifica dell'atto di ricorso ma dall'errata individuazione della controparte (ufficio locale dell'agenzia del territorio anziché agenzia del territorio), e dall'essere quella in

II Foro Italiano — 2004.

timata priva di soggettività esterna per quanto attiene al giudizio di cassazione. È infatti evidente che l'inammissibilità del ricor

so per errata individuazione della parte legittimata non è sanata

dalla costituzione della «giusta» parte. La sanatoria per effetto

della costituzione in giudizio della parte legittimata o del rinno

vo della notifica implica che il ricorso, notificato (in violazione

delle norme sulle notificazioni ma) a soggetto e in luogo aventi

un qualche collegamento con il destinatario, sia comunque indi

rizzato nei confronti del reale e legittimo contraddittore. Nella

specie, nessuna sanatoria è possibile essendo stato il ricorso ri

volto contro l'ufficio periferico dell'agenzia del territorio; qui il

difetto non è procedurale o estrinseco all'atto di ricorso, ma in

trinseco all'atto stesso e, come tale, insuscettibile di sanatoria.

A norma dell'art. 366, n. 1, c.p.c., richiamato dall'art. 62, 2°

comma, d.leg. 546/92, l'erronea individuazione della parte del

giudizio di legittimità non si traduce, infatti, in una delle cause

di nullità previste dall'art. 164, 1° comma, c.p.c., configurando invece un motivo d'inammissibilità originaria del ricorso.

Conclusivamente, il ricorso per cassazione proposto nei con

fronti dell'agenzia del territorio di Firenze, quanto a dire di un

soggetto privo di legittimazione processuale, anziché nei con

fronti dell'agenzia del territorio in persona del direttore generale

pro tempore in Roma (ai sensi dell'art. 144, 2° comma, c.p.c.) che ne ha la rappresentanza in giudizio, deve essere dichiarato

inammissibile per difetto di legittimazione passiva e processuale del soggetto intimato.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 21 giugno 2004, n. 11521; Pres. Favara, Est. Bielli, P.M. Sepe

(conci, conf.); Min. economia e finanze c. Bacconi. Cassa Comm. trib. reg. Toscana 21 giugno 1999.

Tributi in genere — Rimborso — Domanda — Presentazio ne tardiva — Decadenza del contribuente — Rilevabilità

d'ufficio.

La decadenza del contribuente dalla domanda di rimborso del l'Ilor per la tardiva presentazione della relativa istanza at tiene a materia indisponibile per l'amministrazione finanzia ria ed è perciò rilevabile d'ufficio, con la conseguente dedu

cibilità dell'eccezione per la prima volta anche in sede di

gravame, ove non si sia formato un giudicato interno. (1)

(1) La giurisprudenza della Suprema corte è oramai consolidata nel senso di ritenere rilevabile d'ufficio, in ogni grado di giudizio (salvo il

giudicato interno), la decadenza intervenuta a danno del contribuente: così Cass. 16 luglio 2004, n. 13221, Foro it., Mass., 1029; 26 settembre 2003, n. 14297, id., Rep. 2003, voce Riscossione delle imposte, n. 97; 23

giugno 2003. n. 9952, ibid., voce Tributi in genere, n. 1608; 19 luglio 2002, n. 10591, id., Rep. 2002, voce cit., n. 1969; 20 novembre 2001, n. 14575, ibid., n. 1270, e Rass. trib., 2002, 338, con nota di Vignoli, La tardività dell'atto impositivo tra nullità e inesistenza; 28 luglio 2000, n. 9940, Foro it., Rep. 2001, voce cit., n. 1849; 7 giugno 1999, n. 5560, id., Rep. 1999, voce cit., n. 1663; 16 gennaio 1999, n. 404, ibid., n. 1441, e Giur. imp., 1999, 252, con nota di Berliri, Termini di decadenza e rile vabilità nel giudizio tributario: due pesi e due misure, e Corriere trib., 1999, 1909, con nota di Randazzo, Decadenza dal potere di accerta mento per mancato esercizio nei termini; 11 gennaio 1999, n. 179, Foro it., Rep. 1999, voce cit., n. 1665, e Riv. giur. trib., 1999, 1031, con nota di Loconte, Dichiarazione d'illegittimità costituzionale e rimborso del

l'imposta: applicazione dell'art. 38 d.p.r. 602/73; 10 dicembre 1997, n. 12481, Foro it.. Rep. 1998, voce cit., n. 1685; 27 gennaio 1997, n. 792, id., 1997,1, 2189, con nota di richiami, cui adde Cass. 2 ottobre 1996, n. 8606, id., Rep. 1997, voce cit., n. 1532.

Negli stessi termini, v. Comm. trib. centrale 16 dicembre 1997, n.

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