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sezione tributaria; sentenza 22 marzo 2006, n. 6386; Pres. Saccucci, Est. Cappabianca, P.M. Caliendo...

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sezione tributaria; sentenza 22 marzo 2006, n. 6386; Pres. Saccucci, Est. Cappabianca, P.M. Caliendo (concl. diff.); Società Stabili (Avv. Giglio, Leone) c. Min. economia e finanze (Avv. dello Stato). Conferma Comm. trib. reg. Lombardia 3 marzo 1999 Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 10 (OTTOBRE 2006), pp. 2785/2786-2789/2790 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23202035 . Accessed: 25/06/2014 02:15 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.126.25 on Wed, 25 Jun 2014 02:15:11 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione tributaria; sentenza 22 marzo 2006, n. 6386; Pres. Saccucci, Est. Cappabianca, P.M.Caliendo (concl. diff.); Società Stabili (Avv. Giglio, Leone) c. Min. economia e finanze (Avv.dello Stato). Conferma Comm. trib. reg. Lombardia 3 marzo 1999Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 10 (OTTOBRE 2006), pp. 2785/2786-2789/2790Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23202035 .

Accessed: 25/06/2014 02:15

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Sussisteva, dunque, contrariamente a quanto ipotizza nell'am

bito del primo motivo il ricorrente, senza dubbio alcuno una si

tuazione di litisconsorzio necessario.

4.4. - Il ricorso principale dev'essere, dunque, rigettato, sulla

base dei seguenti principi di diritto. L'ordine di integrazione del contraddittorio da parte del giu

dice ai sensi dell'art. 102 c.p.c. suppone soltanto che oggetto della decisione sia una situazione giuridica, la quale impone il

contraddittorio di più parti e non che tale situazione sia effetti

vamente esistente, poiché l'integrità del contraddittorio è impo sta proprio in funzione del legittimo svolgimento del processo ai

fini dell'accertamento dell'esistenza o meno di detta situazione.

Qualora il processo abbia avuto luogo inter pauciores e sia

stata accertata l'inesistenza della situazione la cui decisione

avrebbe imposto l'applicazione della regola di cui all'art. 102

c.p.c., il giudice che, anche in sede di impugnazione, rilevi che

tale regola è stata violata deve ordinare l'integrazione del con

traddittorio, a nulla rilevando che lo svolgimento (invalido) del

l'istruzione abbia fatto emergere detta inesistenza.

La domanda con la quale sia richiesto l'accertamento dell'e

sistenza di un negozio giuridico che presenti una parte plurisog

gettiva dev'essere decisa nel contraddittorio di tutti i compo nenti della parte plurisoggettiva, che, pertanto, sono litisconsorti

necessari nel relativo giudizio. 5. - I motivi del ricorso incidentale possono trattarsi con

giuntamente e vanno disattesi entrambi.

Il primo è incomprensibile, in quanto, di fronte ad una statui

zione del giudice di merito che ha disposto la compensazione

per giusti motivi, non si vede come possa imputarsi alla relativa

sentenza di non aver applicato il principio di soccombenza, po sto che la compensazione delle spese è consentita ed è funzio

nale ad elidere proprio l'applicazione automatica che altrimenti

vi sarebbe di quel principio. Il secondo, una volta considerato che l'applicazione dell'art.

102 c.p.c. è soggetta ai poteri officiosi del giudice e che quando esistono tali poteri è fisiologico che l'attività delle parti possa solo concretarsi in un'opera di sollecitazione al giudice all'eser

cizio o al non esercizio di quei poteri, si duole della valutazione

di compensazione delle spese dei due gradi desunta dalla corte

territoriale per il fatto che la violazione della regola del con

traddittorio è stata sostanzialmente dovuta all'errore del giudice di primo grado, sollecitando un inammissibile sindacato della

corte nello svolgimento di detta valutazione e non denuncia

un'omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione, atteso

che quella formulata dal giudice di merito non impinge in sif

fatto vizio. Tra l'altro, la corte territoriale ha valorizzato in

modo pienamente logico il fatto che la situazione di litisconsor

zio è insorta per effetto dell'attività difensiva del ricorrente in

cidentale, cioè per il tramite della proposizione della domanda

riconvenzionale, così escludendo che la violazione sia stata cau

sata dal ricorrente principale. Il ricorso incidentale è, dunque, rigettato.

Il Foro Italiano — 2006 — Parte I-52.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 22

marzo 2006. n. 6386; Pres. Saccucci, Est. Cappabianca, P.M.

Caliendo (conci, diff.); Società Stabili (Avv. Giglio, Leone) c. Min. economia e finanze (Avv. dello Stato). Conferma Comm. trib. reg. Lombardia 3 marzo 1999.

Tributi in genere — Commissioni tributarie — Atto di clas

samelo — Impugnativa — Legittimazione passiva (Cod.

proc. civ., art. 102; d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, disposi zioni sul processo tributario in attuazione della delega al go verno contenuta nell'art. 30 1. 30 dicembre 1991 n. 413, art.

19).

L'atto di classamento che non sia stato precedentemente notifi cato al contribuente può essere impugnato unitamente ali 'av

viso di liquidazione della maggiore imposta che su questo si

fonda, ma il ricorso deve essere promosso anche nei confronti

dell'ufficio (agenzia del territorio o Ute) che soprintende al

l'operazione catastale: in difetto, l'impugnativa deve ritener

si inammissibile, senza che la commissione tributaria possa conoscere dell'atto di classamento — nemmeno in prospetti va di una delibazione meramente incidentale, al mero scopo di valutare con valore di giudicato esclusivamente la legitti mità dell'avviso di liquidazione

— ovvero ordinare l'integra zione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. (1)

Svolgimento del processo. — La s.r.l. Società Stabili propose

ricorso avverso l'avviso di liquidazione di Invim straordinaria — concernente otto unità immobiliari non iscritte in catasto e

oggetto della denunzia n. 7657 voi. 8 — con il quale l'ufficio

del registro, procedendo alla determinazione dell'imposta con

valutazione tabellare in esito all'avvenuto accatastamento degli

(1) Non si rinvengono nella giurisprudenza della Suprema corte pre cedenti editi in tali esatti termini.

Sulla prima parte della massima (i.e. sulla facoltà per il contribuente di impugnare l'atto di classamento allorché ne viene a conoscenza me diante la notifica dell'avviso di liquidazione che lo presuppone), v., in senso conforme, Cass. 1° dicembre 2004, n. 22571, Foro it., Rep. 2004, voce Tributi locali, n. 236; 4 ottobre 2004, n. 19743, ibid., voce Regi stro (imposta), n. 60; 13 maggio 2003, n. 7308, id., Rep. 2003, voce

cit., n. 104, e Riv. giur. trib., 2003, 1137, con nota di Salanitro, Sulla tutela del contribuente nelle controversie in materia di valutazione automatica degli immobili; 18 gennaio 2002, n. 506, Foro it.. Rep. 2002, voce cit., n. 114; 27 novembre 2000, n. 15254, id., 2001, I, 905, con nota di richiami.

Nella giurisprudenza di merito, v. Comm. trib. reg. Lombardia 14

gennaio 2003, id.. Rep. 2003, voce cit., n. 105, e Riv. giur. trib., 2003,

1149, con nota di Pace, La procedura di valutazione automatica e i

difficili rapporti tra l'atto di accertamento catastale e l'atto impositi vo, secondo cui qualora il contribuente dichiari di volersi avvalere del metodo di valutazione automatica di cui all'art. 12 1. 154/88 il ricorso contro il classamento su cui si fonda l'avviso di liquidazione deve essere

proposto nei confronti dell'Ute. In punto di legittimazione passiva in una controversia introdotta me

diante impugnativa di un avviso di liquidazione (nel caso di specie, ai

fini lei), ma avente ad oggetto la legittimità della rendita catastale attri buita ad un immobile dall'ufficio del territorio, v. Cass. 10 settembre

2004, n. 18271, Foro it., Rep. 2005, voce Tributi in genere, n. 1295, e

Tributimpresa, 2005, fase. 1, 66, con nota di Salanitro, In tema di liti

sulla rendita catastale e sulla liquidazione dell'imposta locale sugli immobili; Giur. it., 2005, 1097, con nota di Pistolesi, In tema di difesa da parte dell'avvocatura dello Stato nel giudizio tributario di primo grado e di inscindibilità, in sede di impugnazione, delle cause catastali e sull'Ici, per la quale l'ente impositore (nella specie, il comune) che

ha emesso l'avviso di liquidazione non può dirsi passivamente legitti mato nella causa relativa alla rendita catastale e la controversia pro mossa avverso l'avviso di liquidazione e quella contro la rendita, anche

se riunite e definite con un'unica sentenza, non sono da ritenersi, in ra

gione del diverso ambito soggettivo ed oggettivo, inscindibili (com

portando invece una situazione di mero litisconsorzio facoltativo im

proprio). Cfr. anche, nella giurisprudenza di merito, Comm. trib. prov. Savona

28 gennaio 2004, Foro it., Rep. 2004, voce cit., n. 1334, e Dir. e prati ca trib., 2004, II, 330, con nota di Piciocchi, Rettifica delle rendite ca

tastali delle centrali elettriche: problematiche sostanziali e processuali correlate, per la quale i comuni intervenuti nel giudizio avente ad og

getto la determinazione delle rendite catastali devono considerarsi parti del rapporto tributario controverso, in quanto soggetti indispensabili del

rapporto relativo all'Ici che ha come presupposto imprescindibile la

determinazione della rendita catastale.

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2787 PARTE PRIMA 2788

immobili ad opera dell'Ute ed in attuazione della richiesta della

società contribuente (ex art. 1, 8° comma, d.l. 299/91, convertito

in 1. 363/91), aveva elevato a lire 6.376.700.000 il valore degli immobili dichiarato in lire 5.062.170.000 e applicato una so

prattassa del trenta per cento.

A fondamento del ricorso, la società ricorrente contestò la le

gittimità dell'irrogazione della soprattassa nonché la fondatezza

delle risultanze del classamento operato dall'Ute e riversate nel

l'avviso di liquidazione. L'adita commissione tributaria di primo grado dichiarò

inammissibile il ricorso, affermando che lo stesso, risolvendosi

nell'esclusiva contestazione dei dati del classamento, avrebbe

dovuto essere proposto contro l'Ute e non contro l'ufficio del

registro. La sentenza fu impugnata dalla società contribuente, che, ri

badita l'illegittimità della soprattassa, rilevò che la legittima zione a contraddire non poteva che essere riconosciuta all'uffi

cio che aveva emesso l'unico atto notificatole (l'avviso di liqui

dazione) e, inoltre, che la legittimazione a contraddire spettava indubitabilmente all'ufficio del registro almeno in relazione alla

contestazione della soprattassa irrogata. L'appellante chiedeva

peraltro, pregiudizialmente, la rimessione della causa al primo

giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del

l'Ute.

L'appello fu accolto dalla commissione regionale, limitata

mente alla protestata illegittimità della soprattassa, in base alla

seguente testuale motivazione: «la commissione ritiene che av

verso la classazione dell'Ute il ricorrente avrebbe dovuto fare

separato ricorso entro i termini da quando è venuto a conoscen

za e cioè dalla notifica dell'avviso di liquidazione dell'Invim

straordinaria da parte dell'ufficio del registro di Milano - atti

pubblici, mentre ritiene fondato il rilievo mosso sull'applicazio ne della soprattassa non dovuta».

Avverso tale sentenza, la società contribuente ha proposto ri

corso per cassazione articolato in quattro motivi.

L'amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione. — 1. - A fondamento del ricorso la

società contribuente deduce: 1) nullità della sentenza per inesi

stenza della motivazione e per violazione dell'art. 36, 2° com

ma, n. 4, d.leg. 546/92, sotto il profilo che la sentenza impu

gnata presenterebbe solo una parvenza di motivazione; 2) viola

zione e falsa applicazione dell'art. 1, 8° comma, d.l. 299/91,

perché il notificato avviso di liquidazione, avendo valenza an

che di atto di accertamento, era senz'altro suscettibile d'impu

gnazione per motivi attinenti al merito e perché la relativa im

pugnazione — anche alla luce di quanto affermato da Corte

cost. 463/95 (Foro it., Rep. 1995, voce Registro (imposta), n.

67) in relazione all'omologo art. 12 d.l. 70/88, convertito in 1.

154/88 — ben poteva contenere censure avverso l'atto di clas

samento, pur in assenza d'integrazione del contraddittorio nei

confronti dell'Ute; 3) omessa motivazione circa un punto deci sivo della controversia, giacché il giudice d'appello aveva «to

talmente omesso di motivare in merito, considerando evidente

mente assorbente il motivo relativo alla pretesa inammissibilità

del ricorso»; 4) violazione o falsa applicazione degli art. 14 e

59, 1° comma, lett. b), d.leg. 546/92 (in alternativa alla censura di cui al precedente n. 2), giacché le considerazioni del giudice

d'appello avrebbero potuto al più condurre alla conclusione che il ricorso avrebbe dovuto essere rivolto sia contro l'ufficio del

registro sia contro l'Ute, con conseguente esigenza, venendosi a

configurare un'ipotesi di litisconsorzio necessario, di rimessio

ne degli atti al primo giudice, ex art. 59 d.leg. 546/92, per l'in tegrazione del contraddittorio.

2. - Il primo motivo di ricorso è infondato sia sotto il profilo

(esplicitamente evocato) dell'omessa pronunzia sia sotto il pro filo del vizio della motivazione. Deve, infatti, osservarsi che il

giudice a quo ha esplicitamente ed inequivocamente deciso nel

senso del rigetto dell'appello proposto dalla società contri

buente e che, ancorché laconica, la motivazione apprestata non

può considerarsi del tutto omessa o soltanto apparente, giacché, dando conto della ragione per cui l'appello è stato disatteso

(mancata autonoma impugnazione dell'atto di classamento), e

argomentazioni in cui si estrinseca risultano sufficienti a con

sentire il controllo sulla ratio decidendi.

3.1. - Il secondo ed il quarto motivo del ricorso, in quanto in trinsecamente connessi e peraltro posti dalla parte in relazione

di alternatività, vanno congiuntamente trattati.

Il Foro Italiano — 2006.

3.2. - In proposito, va premesso che, dalla sentenza impu

gnata e dalle stesse prospettazioni svolte in questa sede dalle

parti risulta che, in esito alla notifica dell'avviso di liquidazione di Invim straordinaria ai sensi dell'art. 1, 8° comma, d.l. 299/91, convertito in 1. 363/91, la società contribuente propose ricorso, nei soli confronti dell'ufficio del registro, svolgendo, per la

parte che ancora rileva, censure immediatamente investenti le

operazioni di classamento realizzate dall'Ute.

Tanto premesso, le doglianze espresse dalla Società Stabili

nei motivi del ricorso per cassazione in esame appaiono rivelar

si infondate, ancorché la motivazione della decisione impugnata debba essere corretta, ai sensi dell'art. 384, 2° comma, c.p.c., nei termini di seguito riportati.

3.3. - In tale prospettiva, va rilevato che il provvedimento di

classamento catastale di unità immobiliare — che, fornendo la

base per la determinazione del reddito imponibile di varie impo ste (di registro, Invim, sulle successioni, lei), costituisce pre

supposto della correlativa liquidazione — è atto dichiarato au

tonomamente impugnabile davanti al giudice tributario dagli art.

2, 3° comma, e 19, 1° comma, lett./), d.leg. 546/92.

Deve, inoltre, considerarsi che — così come avviene per tutti

gli altri atti dichiarati autonomamente impugnabili — la man

cata preventiva notificazione dell'atto di classamento catastale

comporta, ai sensi dell'art. 19, 3° comma, d.leg. 546/92, che

l'atto medesimo possa essere impugnato unitamente al succes

sivo atto notificato di cui costituisca presupposto. 3.4. - In linea con la richiamata disciplina, questa corte ha af

fermato che, in tema d'imposta di registro, Invim nonché di im

posta sulle successioni, il contribuente che — fatta richiesta di

attribuzione della rendita catastale al fine dell'applicazione del

criterio di valutazione automatica degli immobili non accatastati —

venga a conoscenza del classamento operato dall'Ute attra

verso l'avviso di liquidazione di maggior imposta rispetto a

quella dichiarata, può impugnare l'atto di classamento presup

posto nell'ambito del giudizio d'impugnazione dell'avviso di

liquidazione, prospettando censure, che, oltre ad investire per vizi propri l'avviso di liquidazione, riguardino esclusivamente

l'atto presupposto al fine di dimostrarne l'erroneità e la non

conformità ai parametri legali (v. Cass. 7308/03, id., Rep. 2003, voce cit., n. 104; 506/02, id., Rep. 2002, voce cit., n. 114).

L'indicata giurisprudenza si pone, del resto, in consapevole sintonia con quanto osservato da Corte cost. 463/95, nel dichia

rare non fondata la questione di legittimità costituzionale, in ri

ferimento all'art. 24, 2° comma, Cost., dell'art. 12 d.l. 70/88, convertito in 1. 154/88, nella parte in cui non prevede che, nel

l'ambito della particolare procedura di valutazione forfetaria

dell'imponibile ivi contemplata, sia comunicato o notificato al

contribuente il certificato di attribuzione di rendita catastale.

L'assunto della corte si fonda, infatti, proprio sul presupposto che «nel giudizio dinanzi alla commissione tributaria adita per

impugnare l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro (come pure dell'Invim), l'interessato ha accesso all'impugnati va dell'atto di classamento e, dunque, la possibilità di offrire

anche elementi atti a dimostrare una valutazione dell'immobile

erronea e non conforme ai parametri legali: esattamente come

se, venuto a conoscenza attraverso l'avviso di liquidazione della

rendita, egli autonomamente impugnasse l'atto di attribuzione, ai sensi degli art. 1 e 16 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 ..., non

ché a norma dell'ancor più esplicito dettato degli art. 2 e 19,

lett./), d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546».

3.5. - Le richiamate condivisibili valutazioni (e, ancor prima, la stessa norma positiva contenuta nell'art. 19, 3° comma, d.leg. 546/92) portano ad escludere (diversamente da quanto sembre

rebbe far intendere il giudice del gravame) che — in ipotesi di

notifica di avviso di liquidazione in assenza di precedente noti

ficazione del presupposto atto di classamento — il contribuente,

per soddisfare le proprie ragioni che impingano nell'atto pre

supposto, debba necessariamente impugnare l'atto di classa

mento catastale in separato giudizio. Dette valutazioni non comportano, tuttavia, la fondatezza

della doglianza svolta dalla società contribuente.

La possibilità di impugnare l'atto di classamento nell'ambito

del giudizio di impugnazione dell'avviso di liquidazione del l'imposta in funzione di esso determinata, riconosciuta al con

tribuente che venga a conoscenza dell'atto presupposto solo at traverso la notifica dell'avviso di liquidazione, non può, infatti, alterare le caratteristiche essenziali del contenzioso tributario e

va con esse coordinata.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

3.6. - Al riguardo, occorre premettere che il contenzioso tri

butario è strutturato secondo le regole proprie del processo im

pugnatorio di provvedimenti autoritativi (v. Cass. 20398/05, id.,

Rep. 2005, voce Tributi in genere, n. 1196; 18271/04, ibid., n. 1295; 9754/03, id., Rep. 2003, voce cit., n. 1722; 15317/02, id., Rep. 2002, voce cit., n. 1676) e, in particolare, di quelli enume

rati all'art. 19 d.leg. 546/92, che scandiscono le varie fasi del

rapporto d'imposta. Va, peraltro, rilevato che da tale struttura

zione (che risponde al più tipico schema della giurisdizione amministrativa) discendono alcuni corollari indefettibili.

In tale ottica, si deve, in primo luogo, osservare che l'oggetto del giudizio tributario, per l'indicata strutturazione, è ineludi

bilmente circoscritto agli elementi della sequenza procedimen tale propria del provvedimento impugnato, con rigida preclusio ne di qualsiasi contestazione coinvolgente fasi precedenti; ciò

che, del resto, è positivamente confermato dalla previsione del

l'art. 19, 3° comma, d.leg. 546/92, laddove prevede che «ognu no degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri».

Si deve, in secondo luogo, considerare che ciascuno degli atti

autonomamente impugnabili non può essere impugnato in giu dizio che nei confronti del soggetto che ha provveduto ad ema

narlo (cfr. gli art. 21 1. Tar e 36 t.u. Cons. Stato e, specifica mente per il giudizio tributario, l'art. 10 d.leg. 546/92), il quale deve essere chiamato in giudizio, quale parte necessaria, affin

ché sia garantito il contraddittorio tra i titolari dei contrapposti interessi in lite.

Ciò comporta in particolare, per quanto qui più specifica mente interessa, che l'impugnativa di atti di classamento cata

stale non può essere promosso che nei confronti dell'ufficio che

soprintende alle operazioni catastali (agenzia del territorio, ora; ufficio tecnico erariale, prima), quali parti necessarie ed in

esclusiva dotate di legittimazione a contraddire; così come gli atti adottati ai fini delle singole imposte, che assumano le risul

tanze catastali a fondamento della determinazione della relativa

base imponibile, il ricorso non può essere promosso —

quanto alle imposte di registro, Invim, sulle successioni — che nei con

fronti degli uffici di relativa competenza (agenzia delle entrate,

ora; locale ufficio delle imposte, prima) ovvero — quanto all'Ici

— nei confronti del comune.

Nell'ottica considerata, giova, ancora, osservare che lo sche

ma impugnatorio del giudizio tributario comporta, inoltre, che,

nell'ambito di detto giudizio, la legittimità di un atto a conte

nuto concreto ed autonomamente impugnabile davanti al giudi ce adito, non reso oggetto di diretta ed idonea impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione mera

mente incidentale.

Al fine di non scardinare il sistema d'impugnazione degli atti

autoritativi ed il correlativo regime di decadenza, nella giurisdi zione di annullamento non è, infatti, consentita la disapplicazio ne (e, quindi, la cognizione meramente incidentale) di atti e

provvedimenti che non siano di carattere normativo o generale

(cfr. Cons. Stato, sez. VI, 123/05 e 6258/04, id., Rep. 2005, vo

ce Giustizia amministrativa, n. 505) e di altri atti che siano, co

munque, autonomamente impugnabili davanti al giudice adito.

E, per il giudizio tributario, tale principio trova positivo riscon

tro in specifiche disposizioni procedimentali. In primo luogo, nella previsione dell'art. 7, ultimo cpv., d.leg. 546/92, che —

recitando «le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un

regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione,

non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente» — chiaramente riferisce l'ordinario potere di disapplicazione

degli atti amministrativi da parte del giudice tributario ai soli

regolamenti ed atti generali. In secondo luogo, nella combina

zione della riportata disposizione con la previsione dell'art. 2,

3° comma, d.leg. 546/92, come modificato dall'art. 12, 2°

comma, 1. 448/01, che, nel delineare il potere di cognizione in

cidentale riconosciuto al giudice tributario, appare inequivoca mente circoscriverlo —

per l'intrinseco contenuto della disposi

zione, il suo inquadramento sistematico e la sua collocazione

(nella norma dedicata alla definizione della giurisdizione del

giudice tributario in contrapposizione, in particolare, a quella del giudice ordinario) — alle sole questioni che, connatural

mente estranee alla giurisdizione del giudice tributario, sono de

cisive ai fini della soluzione delle controversie devolutegli. La proiezione di tale principio sulla fattispecie di cui ci si oc

II Foro Italiano — 2006.

cupa comporta che nel giudizio instaurato nei soli confronti del

l'agenzia delle entrate (o del locale ufficio dell'imposta) — a

seguito della notifica di avviso di liquidazione che trovi quale

presupposto un atto di classamento (precedentemente non noti

ficato) — l'impugnativa dell'atto di classamento non può avere

ingresso nemmeno in prospettiva di delibazione meramente in

cidentale, al limitato scopo di valutare con valore di giudicato esclusivamente la legittimità dell'avviso di liquidazione.

3.7. - Dalle considerazioni sin qui svolte, si deve inevitabil mente inferire che la facoltà riconosciuta al contribuente dal

l'art. 19, 3° comma, d.leg. 546/92 di impugnare l'atto di clas samento, precedentemente non notificato, «unitamente» all'av

viso di liquidazione della maggior imposta che in funzione di

essa veda definita la sua base imponibile è indefettibilmente

condizionata alla proposizione dell'impugnativa ed all'instaura

zione del contraddittorio, non soltanto nei confronti dell'ufficio

che ha provveduto all'adozione ed alla notificazione dell'avviso

di liquidazione rispetto al quale l'atto di accatastamento funge da atto presupposto, ma, anche, nei confronti dell'Ute o dell'a

genzia del territorio, che hanno emesso l'atto presupposto. Ne consegue, con riguardo al caso esaminato, che il ricorso

della società contribuente si rivela inammissibile, non già a cau

sa della mancata proposizione dell'impugnativa del classamento

in separato giudizio, ma a causa della sua mancata proposizione nei confronti dell'Ute, che, avendo emanato l'atto, era il solo

soggetto legittimato a contraddire in merito all'impugnativa dell'atto di classamento (nell'ambito di un autonomo giudizio ovvero del giudizio unitariamente incardinato anche ai fini del

l'impugnativa dell'avviso di liquidazione). 3.8. - Diversamente da quanto prospetta la società contri

buente con la richiesta subordinata, alla carente instaurazione

dell'impugnativa (non poteva e) non può porsi rimedio me

diante integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102

c.p.c. Il rapporto esistente tra l'impugnativa promossa avverso il

provvedimento di classamento catastale dell'ufficio del territo

rio e quella avverso l'avviso di liquidazione del tributo determi

nato sulla base delle risultanze catastali, non configura un'ipo tesi di litisconsorzio necessario, data l'autonomia delle cause

cui danno rispettivamente vita, determinata dalla non coinciden

za delle parti (essendo diversi gli uffici legittimati a contraddire

nell'una e nell'altra controversia) nonché dall'obiettiva diver

sità dei rapporti giuridici in contestazione e delle causae petendi

(v. Cass. 18271/04, cit.). Il legame tra l'impugnazione di un atto presupposto e quella

dell'atto che lo presuppone si risolve, infatti, in un mero vincolo

di pregiudizialità logica e connessione impropria tra le relative

controversie, che può dar luogo a simultaneus processus solo in

via di riunione successiva ovvero di iniziale litisconsorzio fa

coltativo (ex art. 103, 1° comma, ultima parte, c.p.c. e 19, 3°

comma, d.leg. 546/92). 4. - Alla stregua delle argomentazioni che precedono

— che,

peraltro, comportano l'assorbimento del terzo motivo di ricorso —

s'impone il rigetto dell'impugnazione.

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