sezione tributaria; sentenza 25 giugno 2001, n. 8659; Pres. Olla, Est. Ceccherini, P.M. Nardi(concl. parz. diff.); Min. finanze (Avv. dello Stato Spina) c. Piagnani. Conferma Comm. trib.reg. Umbria 9 novembre 1998Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 9 (SETTEMBRE 2001), pp. 2465/2466-2471/2472Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196608 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
mato oggetto dell'esame del ricorso, conduce all'esame degli altri motivi del ricorso condizionato.
Sa. - Con il primo motivo si allega il contrasto tra l'art. 29, 3° e 4° comma, 1. n. 675 del 1996 con l'art. 24 Cost, in relazione ai termini a comparire davanti al garante ritenuti tanto brevi da non consentire all'opposto una adeguata difesa.
Osserva il collegio che la legge ha inserito tali termini in un
procedimento snello di natura amministrativa. La tutela ammi nistrativa — a differenza di quella giudiziaria, soprattutto se è
predisposta alla tutela preventiva o non necessariamente ripa ratoria, quale può essere solo quella giudiziaria
— può essere
legittimamente assoggettata a termini coerentemente brevi. La
generica doglianza è perciò manifestamente infondata. 8b. - È pure manifestamente infondata la successiva questione
di incostituzionalità relativa alla 1. 675/96, con riferimento agli art. 3, 21, 24, 101, 104, 111, 113 Cost. Essa genericamente la
menta la violazione di principi che riguardano il processo giudi ziario.
Osserva il collegio che tali principi non riguardano il proce dimento in questione che, come ritiene la migliore dottrina, va
inquadrato, al di là della poco perspicua categoria del paragiudi ziario, nel novero dei procedimenti amministrativi contenziosi.
Il fatto che nel caso che ne occupa il ricorso all'autorità indi
pendente sia alternativo e concorrente con quello all'autorità
giudiziaria non muta la natura dell'organo, dal momento che nel
nostro ordinamento non esiste un tertium genus tra amministra
zione e giurisdizione. Peraltro, poiché il ricorso al garante non è obbligatorio, po
tendo, in base all'alternatività cennata il privato rivolgersi al
giudice per una tutela più ampia, esso non è affatto impeditivo del rimedio giudiziario, come pretendono i ricorrenti incidentali.
9. - Il ricorso incidentale condizionato della Rcs e del dottor
De Bortoli deve perciò essere respinto. 10. - In conclusione, deve essere accolto, per quanto di ragio
ne, il ricorso principale, con assorbimento della doglianza rela
tiva alle spese. Va dichiarato assorbito il ricorso incidentale
della Rcs e del dottor De Bortoli. La decisione impugnata deve
essere cassata e la causa può essere decisa nel merito ai sensi
dell'art. 384 c.p.c., poiché non sono necessari ulteriori accerta
menti, con il conseguente rigetto della opposizione al provve dimento dell'autorità garante.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 25
giugno 2001, n. 8659; Pres. Olla, Est. Ceccherini, P.M.
Nardi (conci, parz. diff.); Min. finanze (Avv. dello Stato Spi
na) c. Piagnani. Conferma Comm. trib. reg. Umbria 9 novem
bre 1998.
Tributi in genere — Esenzioni ed agevolazioni — Calamità
naturali — Imposte differite — Deducibilità dal reddito
imponibile (D.l. 26 maggio 1984 n. 159, interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29
aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, art. 13 quinquies; 1. 24 luglio 1984
n. 363, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 26
maggio 1984 n. 159, art. unico; d.l. 30 dicembre 1985 n. 791,
provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali, art. 3; 1. 28 febbraio 1986 n. 46, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 dicembre
1985 n. 791, art. 1; 1. 18 febbraio 1999 n. 28, disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'amministrazione fi
nanziaria e di revisione generale del catasto, art. 11; 1. 13
maggio 1999 n. 133, disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, art. 28).
Il Foro Italiano — 2001.
In tema di agevolazioni tributarie, l'art. 3, comma 2 bis, d.l. 30
dicembre 1985 n. 791, convertito, con modificazioni, nella l. 28 febbraio 1986 n. 46 — il quale prevede che le somme re
lative a pagamenti delle imposte dirette sospesi in virtù del l'art. 13 quinquies d.l. 26 maggio 1984 n. 159, convertito, con modificazioni, nella l. 24 luglio 1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla
formazione dell'imponibile ai fini dell'lrpef e dell'Ilor — in virtù della interpretazione autentica di cui all'art. 28 l. 13
maggio 1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11 l. 18 feb braio 1999 n. 28, deve essere considerato quale norma intro duttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella ride
terminazione dell'imponibile al netto dei versamenti sospe si. (1)
Svolgimento del processo. — La Commissione tributaria pro
vinciale di Perugia, con sentenza 680/01/96, dichiarò in parte illegittima l'iscrizione a ruolo notificata a Franco Piagnani per
Irpef-Ilor 1985, perché in sede di liquidazione non risultavano
detratte dalla base imponibile le somme relative al pagamento delle imposte sospese in relazione agli eventi sismici del mag gio 1984, a norma della 1. n. 363 del 1984.
Nel giudizio di appello, promosso dall'ufficio, la Commis
sione tributaria regionale di Perugia, con sentenza 9 novembre
1998, ha confermato la sentenza impugnata. Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassa
zione il ministero delle finanze, in persona del suo ministro pro
tempore, notificandolo il 23 dicembre 1999, con un unico moti
vo.
Motivi della decisione. — 1. - Con il ricorso proposto, il mi
nistero deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 1.
13 maggio 1999 n. 133, dell'art. 3, comma 2 bis, d.l. 30 dicem
bre 1985 n. 791, dell'art. 13, 1° comma 1. 27 dicembre 1997 n.
449, dell'art. 10 1. 28 febbraio 1986 n. 46, dell'art. 2 d.p.r. n.
597 del 1973 e del d.l. 29 maggio 1989 n. 202 convertito dalla 1.
n. 263 del 1989. Deduce che la prima delle disposizioni citate,
sopravvenuta alla sentenza impugnata, impone di interpretare l'art. 3 d.l. 791/85 e l'art. 13 1. 449/97 nel senso che le stesse
somme non costituiscono un onere deducibile per il corrispon
(1) L'art. 13 quinquies d.l. 26 maggio 1984 n. 159 (convertito, con
modificazioni, nella 1. 24 luglio 1984 n. 363) sospendeva, per i resi denti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi si
smici, i pagamenti delle imposte dirette fino al 31 dicembre 1985. A sua volta l'art. 3, comma 2 bis, d.l. 30 dicembre 1985 n. 791 (converti to, con modificazioni, nella 1. 28 febbraio 1986 n. 46) stabiliva che le somme relative a detta sospensione non dovessero concorrere alla for mazione dell'imponibile ai fini dell'Irpef e dell'Ilor.
Si discuteva quindi se con tale normativa il legislatore avesse inteso concedere un'agevolazione consistente nel mero slittamento del mo mento dell'adempimento dell'obbligazione tributaria, ovvero se, con
questa, vi fosse una seconda agevolazione incidente sulla stessa entità di tale obbligazione, suscettibile di essere ridotta in conseguenza alla deduzione dal reddito imponibile di un importo pari a quello delle im
poste sospese (i termini del contrasto si leggono in nota a Comm. trib. centrale 11 febbraio 1997, n. 42, Foro it., 1997, III, 492, ad avviso della quale la disposizione di cui all'art. 3, comma 2 bis, d.l. 30 dicem bre 1985 n. 791 va intesa nel senso che sono deducibili dalla base im
ponibile le somme corrispondenti alle imposte sospese; analogamente. Comm. trib. centrale 19 marzo 1998, n. 1552, id., Rep. 1998, voce Tri buti in genere, n. 1313; Comm. trib. prov. Chieti 1° settembre 1998, ibid., n. 1317, e Bollettino trib., 1998, 1819, con nota di A. Pace, Alcu ne annotazioni sulla problematica della deducibilità delle imposte so
spese a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi). Successivamente alla entrata in vigore della norma di interpretazione
autentica di cui all'art. 28 1. 13 maggio 1999 n. 133 — sulla cui esegesi si diffonde la sentenza in epigrafe — si è pronunciata la Suprema corte,
esprimendo l'avviso che al contribuente spetta, in aggiunta al beneficio della sospensione, anche quello della riduzione della base imponibile agli effetti delle imposte dirette (v. Cass. 18 aprile 2000, n. 4945, Foro
it.. Rep. 2000, voce cit., n. 1406; 9 agosto 2000, n. 10481, ibid., n.
1407; 15 maggio 2000, nn. 6200 e 6201, ibid., nn. 1409, 1408; 15 mag gio 2000, n. 6194, ibid., n. 1410; per la giurisprudenza tributaria, nel medesimo senso, v. Comm. trib. prov. Perugia 22 marzo 2000, ibid., n.
1411, e Bollettino trib., 2000, 699, con nota di E. Righi, Ancora in tema di deducibilità dall'imponibile dei tributi sospesi a seguito di eventi si
smici; sull'art. 28 1. 133/99, v. anche R. Tallarico, Note in tema di
agevolazioni alle popolazioni colpite da calamità naturali, id., 1999,
1191).
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2467 PARTE PRIMA 2468
dente importo ai fini della determinazione delle imposte sui
redditi. L'assunto che con le norme citate sarebbe stato intro
dotto un diverso schema di agevolazione, come quello che si
avrebbe con la determinazione di una base imponibile depurata dalla relativa imposta non aveva base logica né giuridica, po stulando che le imposte gravanti sul reddito siano componenti della base imponibile dello stesso. Non è quindi possibile, con
clude il ministero, configurare al momento del pagamento una
detraibilità delle imposte sospese e costituire un collegamento tra periodi d'imposta diversi.
Nella memoria aggiunta l'amministrazione, consapevole del
diverso orientamento maturato nella giurisprudenza di questa corte, sollecita un riesame della questione, sostenendo che l'art.
3, comma 2 bis, d.l. 791/85 ha introdotto solo una deroga al
criterio di cassa che disciplina la deducibilità degli oneri dal
reddito delle persone fisiche, consentendola sebbene gli oneri
medesimi non siano stati ancora sostenuti, e che il legislatore ha
voluto chiarire, con interpretazione autentica, che le somme ri
maste nella disponibilità dei contribuenti risultano indifferenti
alla formazione della base imponibile nel senso che gli importi relativi ai tributi, il cui pagamento sia stato sospeso, non posso no considerarsi reddito aggiuntivo per il periodo di sospensione
(l'interpretazione contestata non è condivisa soprattutto in
quanto involge direttamente anche l'applicazione dell'art. 13, 1°
comma, 1. 449/97). 2. - Il ricorso ripropone il tema della corretta interpretazione
dell'art. 3, comma 2 bis, d.l. 30 dicembre 1985 n. 791. L'orien
tamento costantemente seguito da questa Corte suprema, sfavo
revole alle tesi dell'amministrazione finanziaria, è nuovamente
posto in discussione da quest'ultima, che sollecita un nuovo
esame dell'intera questione. Sul punto è intervenuto il legislato re con una norma di interpretazione autentica della disposizione da applicare; di essa (art. 28 1. 13 maggio 1999 n. 133), a sua
volta, l'amministrazione sottintende un'interpretazione non let
terale, per la verifica della quale si rende necessario ripercorrere brevemente la storia della norma interpretata.
Quest'ultima fu introdotta nel testo del decreto in sede della sua conversione in legge, attuata con la 1. 28 febbraio 1986 n.
46. Il legislatore intervenne in una materia — quella dei benefi
ci fiscali a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 1984 — che aveva già formato oggetto dell'art. 13
quinquies d.l. 26 maggio 1984 n. 159, convertito in legge, con
modificazioni, dalla 1. 24 luglio 1984 n. 363, e della relativa norma interpretativa contenuta nell'art. 4 d.l. 3 aprile 1985 n.
114, convertito in legge, con modificazioni, dalla 1. 30 maggio 1985 n. 211: quelle precedenti disposizioni avevano sospeso il
pagamento delle imposte dirette — anche mediante ritenute d'acconto — dovute dai soggetti residenti nei comuni colpiti dal
sisma, fino al 31 dicembre 1985. La norma, della cui applica zione si tratta, stabilì che le somme relative alla sospensione delle imposte dirette sopra ricordate, nonché dei contributi assi stenziali e previdenziali «non concorrono alla formazione del
l'imponibile ai fini dell'Irpef e dell'Ilor». In tal modo la dispo sizione veniva a configurare una deroga alla disciplina generale contenuta nell'art. 3 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 (al quale corrisponde, con modificazioni, l'art. 3 del successivo — e
inapplicabile ratione temporis — d.p.r. 22 dicembre 1986 n.
917), sulla determinazione della base imponibile costituita dal reddito complessivo (1° comma) e sulle relative eccezioni. Essa, adottata in prossimità della scadenza della sospensione dei pa gamenti, non pareva, inizialmente, prestarsi ad interpretazioni diverse: le somme destinate al pagamento (dei contributi previ denziali ed assistenziali e) delle imposte sospese, non dovevano concorrere alla formazione dell'imponibile, né ai fini Irpef, e
neppure ai fini Ilor. Si trattava di una norma di diritto singolare, giustificata dal contesto politico e, più, dalle particolari finalità assistenziali perseguite, e ciò vale a spiegare l'anomalia per la
quale delle «somme» erano valutate alla stregua di un «reddito». La formulazione letterale della norma, anche tenuto conto del
significato tecnico dei termini (che rinviavano all'art. 3 e all'art. 8 d.p.r. 597/73 cit.), non si prestava tuttavia ad equivoci. In par ticolare — occorre precisare alla luce del più recente dibattito, e
dell'interpretazione autentica di cui si dirà — la norma non po teva avere propriamente il significato che le somme in questione costituissero degli oneri deducibili dal reddito (con rinvio, dun
que, non all'art. 3, ma all'art. 10 d.p.r. 29 settembre 1973 n.
597), sebbene il risultato, dal punto di vista del prelievo fiscale,
Il Foro Italiano — 2001.
fosse simile. Quel significato era escluso, perché in generale la
deduzione degli oneri, e specificamente delle imposte, laddove
consentita dalla legge, postula la sua effettiva sopportazione, che nella fattispecie era mancata per effetto del beneficio ini
zialmente concesso, di sospensione del pagamento sino al 31 di
cembre 1985. Ma a tale conclusione inducevano, ancor prima,
ragioni logiche, postulando la deducibilità di un onere che la
somma impiegata per sopportarlo concorra alla formazione del
reddito complessivo imponibile, la cui determinazione si pone
pertanto come antecedente logico della determinazione del red
dito netto (al netto, cioè, degli oneri deducibili); e ciò, secondo
un procedimento aritmetico che trova puntuale riscontro nei
modelli di dichiarazione predisposti dall'amministrazione. In
base alla norma in esame, pertanto, fino alla scadenza del termi
ne di sospensione del pagamento (31 dicembre 1985), le somme
destinate al pagamento delle imposte, sospese sin dal maggio del 1984, non concorrevano alla formazione dell'imponibile (le somme del versamento diretto delle imposte dovute nel 1984
per l'anno d'imposta 1983 doveva dedursi dall'imponibile 1984
unitamente alle ritenute dirette non operate nel 1984; e l'even
tuale versamento diretto dell'imposta dovuta nel 1985 sull'im
ponibile 1984, così calcolato, unitamente alle ritenute non ese
guite nel 1985, sarebbe stato escluso dall'imponibile 1985). La norma stessa, dettata in relazione agli eventi sismici del
1984 e applicabile solo in relazione ad essi, ha poi acquistato valenza generale, essendo stata trasfusa nell'art. 13, 1° comma, 1. 27 dicembre 1997 n. 449, che sancisce l'esclusione dal con
corso alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette delle somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento sia stato sospeso o differito da qualsiasi disposizione normativa
adottata in conseguenza di calamità pubbliche. Anche in questo caso la terminologia adottata, con la prescrizione della «esclu
sione» dalla «base imponibile», rimanda in modo puntuale a
quella impiegata nell'attuale 3° comma dell'art. 3 e del d.p.r. 22
dicembre 1986 n. 917 a proposito del reddito complessivo («so no in ogni caso esclusi dalla base imponibile»), e non invece a
quella dell'art. 10 («Dal reddito complessivo si deducono, se
non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contri
buente»). 3. - Con la risoluzione n. 8/273 del 4 marzo 1987, l'ammini
strazione delle finanze accolse della disposizione un'interpreta zione diversa. In essa si premette che, ad una prima lettura,
l'espressione starebbe a significare che l'imponibile deve essere
stabilito, ai fini della successiva tassazione, al netto dell'im
porto delle somme relative ai pagamenti sospesi, ma che non ci
si può limitare all'apparenza letterale, in forza della quale si
perverrebbe ad un risultato che postula che le imposte gravanti sul reddito siano componenti della base imponibile. Movendo
dal presupposto che la norma pone sullo stesso piano la sospen sione delle imposte dirette e quella dei contributi assistenziali e
previdenziali, e che conseguentemente il trattamento giuridico deve essere lo stesso in entrambi i casi, si richiama la prece dente risoluzione n. 8/702 del 20 luglio 1981, riguardante l'a
naloga ipotesi di sospensione dei contributi assistenziali e pre videnziali nei confronti dei residenti nelle zone colpite dal sisma del 1980: secondo quel precedente, i contributi lasciati nella di
sponibilità dei lavoratori dipendenti —
per esserne stato sospeso il pagamento
— andavano ad incrementare l'imponibile Irpef (integrando il reddito di lavoro dipendente) ai fini dell'applica zione delle relative ritenute, ma dallo stesso sostituto sarebbero
poi stati scomputati dal reddito di lavoro dipendente all'atto della loro successiva restituzione. Ad evitare tali risultati, che avevano suscitato reazioni negative nelle categorie interessate,
all'origine anche di un'interrogazione parlamentare, la norma in commento aveva inteso escludere che la sospensione avesse al cuna influenza sulla determinazione della base imponibile.
La tesi dell'amministrazione fu condivisa, nell'impostazione generale, dalla decisione 31 gennaio 1995, n. 372 della Com missione tributaria centrale (Foro it., Rep. 1995, voce Tributi in
genere, n. 1212), quantunque il ragionamento in quella sede ri
prodotto mettesse capo alla conclusione che «nessuna norma consente di configurare al momento del pagamento una detrai bilità delle imposte sospese e di costituire un collegamento tra
periodi d'imposta diversi», vale a dire, ad una conclusione sulla
quale dovrebbe convenirsi anche sulla base della giurisprudenza seguita sino ad oggi dalla Suprema corte.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
4. - A proposito di questa interpretazione si deve osservare
che: — i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per
legge non concorrono, in linea generale, alla formazione del
reddito imponibile (art. 48, cpv., d.p.r. 597/73), e la loro natura
giuridica si contrappone quindi alle imposte sul reddito, che so
no prelevate dal reddito imponibile (calcolato necessariamente
al lordo di esse, costituendo il presupposto per la determinazio
ne delle imposte medesime); — il metodo ermeneutico seguito nella risoluzione si espone a delle riserve, intendendo trarre ar
gomenti in materia di trattamento economico delle somme de
stinate al pagamento delle imposte (temporaneamente sospese), dal caso, radicalmente diverso, dei contributi previdenziali e as
sistenziali (se la tassazione dei contributi non pagati e andati ad
incrementare il reddito era conforme al quadro normativo vi
gente, sarebbe stato invece assurdo tassare le imposte medesi
me, sol perché il relativo pagamento era stato sospeso); — vo
lendosi comunque valorizzare l'uniforme trattamento di ritenute
e contributi nella norma da applicare, che nella sua formulazio
ne letterale escludeva entrambi dal concorso alla formazione
dell'imponibile, la conclusione coerente di una tale impostazio ne sarebbe stata opposta a quella adottata dall'amministrazione, traducendosi nell'equiparazione delle somme destinate al paga mento delle imposte a quelle destinate al pagamento dei contri
buti previdenziali ed assistenziali, che senza dubbio si sottrag
gono dal reddito complessivo (nell'interpretazione della citata
risoluzione, invece, la disposizione sarebbe da interpretare nel
senso che, mentre i contributi assistenziali e previdenziali, an
corché non pagati, si sottraggono dal reddito complessivo, le
somme destinate al pagamento delle imposte non si detraggo no).
5. - La tesi accolta nella risoluzione n. 8/273 del 1987 del
l'amministrazione, che negava la detraibilità delle somme so
spese dal reddito imponibile, sarebbe stata contraddetta due anni
dopo dal legislatore che, affrontando problemi analoghi per le
popolazioni colpite dalle avversità atmosferiche del 1987,
espressamente prevedeva che «Le somme il cui pagamento è
stato differito dalle ordinanze indicate nel 2° comma non costi
tuiscono reddito imponibile. Ove non siano state dedotte nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta per i quali è stato disposto il differimento, le suddette somme potranno es
sere dedotte nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno nel
quale ne sarà stato eseguito il versamento» (art. 2, 4° comma, d.l. 29 maggio 1989 n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
1. 28 luglio 1989 n. 263). Il secondo periodo era stato aggiunto — anche in questo caso, come in quello del comma 2 bis del
l'art. 3 d.l. 30 dicembre 1985 n. 791 — dalla legge di conver
sione (1. 28 luglio 1989 n. 263), e ciò manifesta con evidenza la
divaricazione dei punti di vista del governo (e quindi dell'am
ministrazione) e del parlamento sul punto in discussione. Il rife
rimento ai «periodi di imposta per i quali è stato disposto il dif
ferimento» offre in questo caso anche un chiarimento circa l'in
dividuazione del periodo di competenza da considerare ai fini
della depurazione del reddito complessivo delle somme in que stione. Si tratta comunque di una norma che dimostra come la
duplicità del problema del trattamento fiscale delle imposte
temporaneamente sospese (con riguardo sia alla determinazione
del reddito imponibile nel periodo di competenza della sospen sione e sia della deducibilità dal reddito nel successivo periodo del pagamento) era chiaramente presente alla mente del legis latore, che in quel caso aveva ammesso a validità alternativa
delle due soluzioni.
6. - Se la disposizione del 1989 appena riportata consentiva — alternativamente — di dedurre per cassa, nell'anno del pa
gamento, l'onere corrispondente all'imposta sospesa, che il
contribuente non avesse dedotto nel periodi di differimento,
nulla era detto, invece, nell'art. 3, comma 2 bis, d.l. 791/85 (e
neppure nell'art. 13, 1° comma, 1. 449/97) circa il trattamento
tributario delle somme che, per le imposte sospese, sarebbero
state pagate dopo la scadenza del termine di sospensione (31 di
cembre 1985), e che in base alle stesse norme non concorrevano
alla formazione del reddito imponibile. Si deve a questo propo sito osservare che l'esclusione di una determinata somma dal
concorso alla formazione della base imponibile produce nella
determinazione dell'imposta del periodo di competenza, mal
grado la diversità logica sopra rilevata e a parità di ogni altra
condizione, un effetto economicamente corrispondente alla sua
deduzione dal reddito nel periodo del pagamento.
Il Foro Italiano — 2001.
L'osservazione che precede ha una rilevanza pratica. Infatti, l'eventuale inadeguatezza del modello di dichiarazione dei red
diti delle persone fisiche predisposto dall'amministrazione per il
1986, redditi 1985 (nel senso di una omessa previsione di uno
spazio appositamente destinato ad evidenziare le somme non
computabili nella determinazione del reddito complessivo), avrebbe potuto indurre il dichiarante ad indicare le imposte so
spese nello spazio riservato agli oneri deducibili, così alimen
tando la confusione che è all'origine della presente controversia
e di altre simili. Ora, la sostituzione — in dichiarazione — di
un'esclusione dall'imponibile con una deduzione dal reddito di
un onere, in effetti non sopportato, avrebbe dato luogo ad una
dichiarazione formalmente erronea, ma nel risultato finale so
stanzialmente esatta, e perciò inidonea a giustificare una rettifi
ca del reddito netto imponibile. Tuttavia, tenuto conto delle osservazioni che precedono, il
silenzio del legislatore sulla deducibilità, con criterio di cassa,
degli oneri costituiti dalle imposte pagate poteva suggerire che
le somme in questione, con riferimento al successivo periodo
d'imposta in cui fossero pagate, costituissero un onere deduci
bile per il solo fatto che per i precedenti periodi d'imposta erano
state escluse dalla base imponibile. Come è noto, la deduzione
dal reddito delle imposte, pagate nello stesso periodo, era previ sta dalla legge tributaria, ma solo in alcuni casi (per l'Irpef l'art.
10, lett. a, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 prevedeva la detra
zione dell'Ilor): l'interpretazione sopra prospettata, laddove ac
colta, avrebbe avuto concretamente l'effetto di estendere la de
ducibilità, con criterio di cassa, dell'Irpef e dell'Ilor dall'impo nibile sia dell'una e sia dell'altra imposta diretta. In tal modo, ai
benefici già concessi, della sospensione e dell'abbattimento del
reddito imponibile, si sarebbe aggiunto un terzo beneficio, co
stituito dalla deducibilità dell'onere, nel periodo d'imposta in
cui fosse stato pagato. Il quesito ha trovato una prima risposta nell'art. 11 1. 18 febbraio 1999 n. 28, per il quale la sospensione o il differimento dei termini di imposte o contributi deducibili
dal reddito, o che non concorrono a formarlo, adottati in conse
guenza di calamità pubbliche, non fa venir meno la deducibilità
degli stessi, se prevista da disposizioni di legge. La disposizio ne, formulata con linguaggio rigoroso, deve essere interpretata — conformemente al significato proprio dei termini adoperati — nel senso che la sospensione, stabilita in relazione a calamità
pubbliche, di somme «deducibili dal reddito, o che non concor
rono a formarlo», non incide sulla deducibilità dei pagamenti (laddove e quando effettuati) dal reddito, nel senso che: — non
la esclude, laddove la deducibilità sia prevista da altre particola ri disposizioni di legge;
— ma neppure l'autorizza autonoma
mente, in difetto di specifiche disposizioni diverse di legge. 7. - Peraltro, come si è anticipato, della norma della cui inter
pretazione ed applicazione qui si controverte, che è l'art. 3, comma 2 bis, d.l. n. 791, nonché di quella più generale norma di
cui all'art. 13, 1° comma, 1. n. 449 del 1997, il legislatore ha
dettato un'interpretazione autentica con l'art. 28 1. 13 maggio 1999 n. 133. Secondo questa disposizione, entrambe le norme
ricordate devono interpretarsi nel senso che le somme dovute a
titolo di imposta, il cui pagamento sia stato sospeso per calamità
pubbliche, non costituiscono un onere deducibile per il corri
spondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui
redditi, ma che si applica l'art. 111. 18 febbraio 1999 n. 28 so
pra ricordata. E questa disposizione, considerata nella sua for
mulazione letterale, nonché nel contesto del quadro normativo
sopra delineato (nel quale, come s'è detto, la contiguità degli istituti delia determinazione del reddito imponibile e della dedu
cibilità di oneri individuati dal legislatore alimentava aspettative di ulteriori agevolazioni, che pure le norme precedenti non in
tendevano concedere), ribadisce ancora l'autonomia della disci
plina degli oneri deducibili, e la tassatività della loro indicazio
ne nella legge. In base alla norma in questione, si deve perciò ritenere che, nel caso di provvedimenti a favore di popolazioni
colpite da calamità pubbliche, la sospensione o il differimento
del pagamento delle imposte dirette non costituiscono autonomo
titolo per la deduzione delle imposte medesime dal reddito del
periodo d'imposta nel quale sono state pagate, e dunque che l'e
sclusione dal concorso alla formazione della base imponibile in
un periodo d'imposta non autorizza altresì la deduzione del
l'imposta, già sospesa, nel successivo periodo in cui sia pagata;
ma, essendo poi richiamato l'art. 11 1. n. 28 del 1999, l'esclu
sione dal concorso alla formazione del reddito imponibile nep
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PARTE PRIMA 2472
pure si sostituisce al beneficio della deducibilità dell'onere se
ed in quanto previsto da altre norme: sicché, laddove una norma
di legge preveda specificamente la deducibilità con criterio di
cassa dell'imposta pagata, questa non viene meno per il solo
fatto che nel precedente periodo in cui il pagamento era stato
sospeso il contribuente aveva altresì beneficiato della sua esclu
sione dal concorso alla formazione dell'imponibile. È noto che, data la preminente importanza del sistema di in
terpretazione letterale, gli altri criteri (storico, logico, sistemati
co) hanno carattere sussidiario ed entrano in funzione solo
quando la lettera dia luogo a dubbi, in modo che occorra ricer
care quale sia stata la precisa intenzione del legislatore (giuris
prudenza costante: Cass. 12 giugno 1963, n. 1568, id., Rep.
1963, voce Legge, n. 22; 5 ottobre 1964, n. 2514, id., Rep. 1964, voce cit., n. 29; 3 maggio 1967, n. 836, id., Rep. 1967, voce cit., n. 29; 28 agosto 1979, n. 4699, id.. Rep. 1981, voce Contratti
agrari, n. 165; 13 novembre 1979, n. 5901, id., Rep. 1979, voce
Legge, n. 38; 21 febbraio 1980, n. 1255, id., Rep. 1980, voce
cit., n. 30; 11 gennaio 1983, n. 190, id.. Rep. 1983, voce cit., n.
27; 17 novembre 1993, n. 11359, id., Rep. 1993, voce Profes sioni intellettuali, n. 144); che l'univocità del significato delle
parole adoperate (che esclude il ricorso ai criteri sussidiari) può ritenersi insita nell'uso di termini giuridici o tecnici (Cass. 31 marzo 1987, n. 3097, id., Rep. 1987, voce Servitù, n. 12); e che
ai lavori preparatori può riconoscersi valore unicamente sussi
diario, perché la volontà da essi risultante non può sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge, da tenersi distinta dalla vo
lontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa (an che qui la giurisprudenza è costante: v., tra le altre, 21 maggio 1988, n. 3550, id., Rep. 1988, voce Legge, n. 39). La norma di
chiaratamente interpretativa dell'art. 28 1. 13 maggio 1999 n.
133 dev'essere conseguentemente intesa nel suo significato let
terale, facente riferimento agli oneri deducibili nel periodo della
loro effettiva sopportazione per la determinazione del reddito
netto, e non alla determinazione del reddito complessivo nel pe riodo di sospensione delle imposte; e ciò sia perché le parole
adoperate hanno questo significato, sia perché nei termini tecni
ci impiegati è insita l'univocità del significato, e sia infine per ché ogni altra interpretazione
— che consideri la stessa esclu
sione dal concorso alla formazione dell'imponibile alla stregua di una deduzione dal reddito imponibile, confondendo così (a causa dell'equivalenza dei risultati nella liquidazione dell'im
posta) la determinazione del reddito imponibile con quella del
reddito netto — si risolverebbe nella privazione di qualsiasi si
gnificato della norma interpretata, e dunque in una sua abroga zione tacita, in contrasto con la dichiarata volontà interpretatri ce, e quindi di mantenimento della norma.
Detto ciò, si deve aggiungere che nessun sostegno trarrebbe
l'interpretazione qui respinta dai lavori preparatori, se il ricorso
ad essi fosse consentito. Nel disegno di legge presentato dal go
verno, e nel testo approvato in prima lettura dal senato il 25
marzo 1999, la disposizione in esame non era presente. Conse
guentemente, ancora nella relazione alla camera, nella seduta
del 6 aprile 1999 in sede referente, non se ne trova traccia. La
disposizione fu inserita dalla commissione della camera come
articolo aggiunto a quello (che allora portava il numero 26, e nel
testo definitivamente approvato porta il numero 27) contenente
«disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità
pubbliche», con la numerazione provvisoria «26 bis». Ora, l'art.
26 (al quale la nuova disposizione veniva ad aggiungersi), se
condo la già citata relazione alla camera nella seduta del 6 aprile introduceva una misura agevolativa «prevedendo la deducibilità
dal reddito dei versamenti a favore di fondazioni, associazioni
ed enti, la cui individuazione è rimessa ai prefetti delle province interessate, effettuati per portare aiuto alle popolazioni colpite da calamità pubbliche»; come si vede, la materia toccata era
inequivocabilmente quella degli oneri deducibili dal reddito nel
periodo della loro sopportazione, e nulla aveva a che fare con la
determinazione del reddito complessivo dei soggetti colpiti dalle calamità pubbliche. La collocazione dell'articolo aggiunti vo proposto dalla commissione era dunque perfettamente coe
rente con la sua formulazione testuale, già allora corrispondente a quella che sarebbe stata poi definitivamente approvata. La
proposta fu discussa nella seduta del 19 aprile 1999, presente il
ministro delle finanze, unitamente alla proposta dell'opposizio ne di un emendamento, che ne avrebbe ribaltato il significato, diretto ad aggiungere, dopo il primo periodo, il seguente: «le
Il Foro Italiano — 2001.
predette somme costituiranno onere deducibile nell'anno in cui
saranno pagati gli importi dovuti a titolo d'imposta». Nelle di
chiarazioni di voto dei proponenti dell'emendamento si soste
neva che, se è vero che delle imposte non corrisposte non pos sono considerarsi deducibili ai fini dell'applicazione della legis lazione tributaria in quel medesimo periodo d'imposta, si sareb
be dovuto ammettere che, se sono successivamente pagate, sia
pure con il ritardo consentito dalla legge a seguito delle dilazio
ni, esse rientrano tra gli oneri deducibili. Questo emendamento
fu respinto. Esso dimostra tuttavia quali fossero i termini del di
battito, che si svolse — in perfetta coerenza con il contenuto
della norma, e con piena consapevolezza degli aspetti tecnici
della questione — sulla deducibilità dell'onere, costituito dalle
imposte (già) sospese, dal reddito imponibile del periodo nel
quale esse fossero state pagate, e non invece sulla determinazio
ne del reddito complessivo del periodo in cui esse erano state
sospese. La pertinenza dei termini del dibattito parlamentare alla formulazione testuale della norma, anche negli interventi
dell'opposizione, e la stessa presenza del ministro delle finanze
nella medesima circostanza rendono arbitraria l'ipotesi che la
disposizione intendesse dire, con linguaggio atecnico ed appros
simativo, cosa sostanzialmente diversa da quella che essa obiet
tivamente dice.
Quest'ultima interpretazione dev'essere quindi preferita, in
quanto rispettosa dell'intenzione del legislatore, di contro a
quella che si allontani dal significato proprio delle parole adope rate, per pervenire ad un risultato che rende la norma superflua.
In conclusione si deve confermare l'esattezza della soluzione
già accolta da questa Corte suprema in ordine al problema della
corretta interpretazione della norma contenuta nell'art. 3, com
ma 2 bis, d.l. n. 791 del 1985.
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; ordinanza 21 giugno 2001, n. 8506; Pres. Vela, Rei. Preden, P.M. Marto
ne (conci, conf.); Comune di Cermenate (Avv. Tavormina) c.
Vergani (Avv. G. Romanelli, Lanni) e altri. Regolamento di
giurisdizione.
Giurisdizione civile — Edilizia e urbanistica — Decreto legis lativo n. 80 del 1998 — Giurisdizione esclusiva del giudi ce amministrativo — Eccesso di delega — Questione non
manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 76,
77; 1. 15 marzo 1997 n. 59, delega al governo per il conferi
mento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplifica zione amministrativa, art. 11; d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, 4° comma, 1. 15 marzo
1997 n. 59, art. 34).
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità co
stituzionale degli art. 34, 1° e 2° comma, e 35, 1° comma,
d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, per eccesso rispetto alla delega
conferita dall'art. 11, 4° comma, lett. g), l. n. 59 del 1997, nella parte in cui il loro combinato disposto non si limita ad
estendere alle controversie sui diritti patrimoniali conseguen ziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, la giurisdizione generale di legittimità o esclusiva già spet tante al giudice amministrativo in materia di edilizia ed ur
banistica, ma istituisce una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena, che abbraccia l'intero ambito delle contro
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