sezione tributaria; sentenza 25 marzo 2005, n. 6501; Pres. Riggio, Est. Cultrera, P.M. Matera(concl. conf.); Soc. Aventis Pharma (Avv. Gallo, Salvini) c. Comune di Scoppito (Avv. Rampini,Bonura). Cassa Comm. trib. reg. Abruzzo 28 novembre 2003Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 2 (FEBBRAIO 2006), pp. 537/538-539/540Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200996 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
È principio consolidato di questa corte e, nella specie, non
sussistono motivi per discostarsene, che: «In tema di regola mento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassa
zione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della
parte totalmente vittoriosa. Pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valuta
zione dell'opportunità di compensare o meno le spese di lite, e
ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di
concorso di altri giusti motivi».
Non vertendosi nell'ipotesi in esame di condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa, rientra, come sopra detto, nel
potere discrezionale del giudice di merito, di disporre o meno la
compensazione delle spese di lite.
Anche il ricorso n. 1125/04, da ritenersi quale ricorso inci
dentale, essendo stato notificato in data successiva a quello pro
posto dalla società, deve essere respinto. Con la prima doglianza il comune di Follo chiede che venga
dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo della contri
buente per essere stato impugnato un atto, definito avviso bona
rio di pagamento non compreso nella tassativa elencazione del
l'art. 19 d.leg. 546/92.
Detta tesi non può essere condivisa; dall'esame dell'atto,
permesso a questa corte trattandosi di denuncia di error in pro cedendo», nonché dagli stessi atti delle parti, ricorsi, controricor
si e memorie, si evince senza alcun dubbio che l'atto contiene
tutti gli elementi (data di emissione, tassa, anno di riferimento,
intestatario, ubicazione dei locali, destinazione, superfici impo nibili, tariffe, importo totale con la relativa suddivisione in rate, termine per il pagamento, previsione delle sanzioni anche se
non quantificate, ecc.) per essere qualificato un atto di accerta
mento e/o di liquidazione, come ritenuto dai giudici del merito, né vale a mutarne la natura il fatto che non sia stato notificato, che manchi l'indicazione del termine per l'impugnazione, del
l'autorità cui rivolgersi e delle relative formalità in quanto trat
tasi di mere irregolarità o, comunque, di requisiti previsti a tu
tela del contribuente della cui mancanza, nella specie, la società
non ne ha eccepito la mancanza, né ha mai eccepito che da tali
omissioni ne sia derivata la compressione del proprio diritto di
difesa. Peraltro, tale vizio risulta, comunque, sanato per avere la
società contribuente esplicato il proprio diritto di opporsi al
l'atto impositivo, senza preclusione alcuna.
Solo per completezza di esposizione si aggiunge che le ragio ni che sostengono la sentenza (1791/05) di questa corte, citata
dalla difesa del comune di Follo non sono applicabili alla fatti
specie in esame, in quanto come espressamente ritenuto in tale
decisione l'atto in questione era diverso nei contenuti da quello in esame, per essere esplicitamente scritto: «in caso di mancato
pagamento di questo avviso, l'importo complessivamente anco
ra dovuto verrà iscritto a ruolo e riscosso con le modalità previ ste dal d.p.r. 602/73». Dal che è agevole dedurre che il ruolo ve
rosimilmente non era stato ancora formato. E, inoltre, nella co
municazione del concessionario era anche scritto che avverso
quell'invito non era proponibile alcuna impugnazione, per cui il
contribuente era stato fatto consapevole dell'inidoneità di quel documento ad incidere nella sua sfera giuridica.
Deve, infine, essere dichiarata inammissibile la censura rela
tiva alla possibile violazione del principio ne bis in idem in caso
di impugnazione di un eventuale successivo atto impositivo, in
quanto trattasi di nuova questione proposta per la prima volta in
sede di legittimità e mai avanzata nei precedenti gradi di giudi zio, per come è possibile rilevare dalla mancata menzione di
tale doglianza nella sentenza impugnata e dal fatto che il comu
ne ricorrente non ha indicato, come sarebbe stato suo onere per il principio di autosufficienza del ricorso, in quale atto prece dente era stata avanzata.
Tutto ciò premesso, la corte, riunito il ricorso n. 11170/04 al
n. 7990/04, rispettivamente proposti dalla società Fonderia Boc
cacci s.r.l. e dal comune di Follo, li rigetta entrambi.
Il Foro Italiano — 2006.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 25
marzo 2005, n. 6501; Pres. Riggio, Est. Cultrera, P.M. Ma
tera (conci, conf.); Soc. Aventis Pharma (Avv. Gallo, Sal
vini) c. Comune di Scoppito (Avv. Rampini, Bonura). Cassa
Comm. trib. reg. Abruzzo 28 novembre 2003.
Tributi locali — Imposta comunale sugli immobili — Perti
nenza — Nozione (Cod. civ., art. 817, 818; d.leg. 30 dicem
bre 1992 n. 504, riordino della finanza degli enti territoriali, a
norma dell'art. 4 1. 23 ottobre 1992 n. 421, art. 2). Tributi locali — Imposta comunale sugli immobili — Perti
nenza — Tassazione (Cod. civ., art. 817, 818; d.leg. 30 di
cembre 1992 n. 504, art. 2).
La nozione di pertinenza rilevante ai fini dell'imposta comunale
sugli immobili (lei) è quella civilistica, come delineata dal
l'art. 817 c.c. (1) Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (lei), quando nella
medesima porzione immobiliare coesistono accessorietà ed
edificabilità, l'effetto attrattivo che discende dal vincolo di
asservimento rende irrilevante l'altra destinazione. (2)
Svolgimento del processo. — La s.p.a. Aventis Pharma impu
gnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale dell'A
quila l'avviso di liquidazione per omesso versamento dell"lei
per l'anno 1994, emesso dal comune di Scoppito in relazione ad
area che la società reputava non autonomamente tassabile, sic
come destinata a pertinenza di edificio industriale di cui costi
tuiva parte integrante, ai sensi dell'art. 2, 1° comma, lett. a),
d.leg. 504/92. Deducendo che suddetta natura, attribuita all'atto
dell'accatastamento dell'edificio, era stata partecipata al comu
ne in sede di dichiarazione lei 1993 resa dalla società Hoechst
Marion Roussel s.p.a., originaria proprietaria del complesso immobiliare, e non era stata rettificata dal competente ufficio
del territorio, lamentava sia che nella specie il comune avrebbe
dovuto provvedere con avviso d'accertamento motivato, e non
con avviso di liquidazione, sia che quest'ultimo atto era comun
que illegittimo perche' privo di motivazione, dal momento che
non esponeva le ragioni di sostegno della pretesa tributaria, né
indicava i parametri di determinazione del maggior tributo, sia,
infine, che erroneamente la superficie era stata tassata come
area fabbricabile. In fatto rilevava di aver effettuato i versa
menti d'imposta sulla base della rendita catastale dell'intera
unità immobiliare che descriveva fabbricato e pertinenze.
(1) Conf. — oltre a Cass. 25 marzo 2005, n. 6504, Vita not., 2005, 358, emessa dal medesimo collegio su identica fattispecie — v. Cass. 16 marzo 2005, n. 5756, Trib. loc. e reg., 2005, 576; 23 settembre 2004, n.
19161, Foro it.. Rep. 2004, voce Tributi locali, n. 249, e 17 dicembre
2003, n. 19375, ibid., n. 289, e Riv. dott. commercialisti, 2004, 665, con nota di Nano, Esclusa la tassazione ai fini lei delle aree pertinenziali ai fabbricati'. Dir. e giur. agr. e ambiente, 2004, 483, con nota di Di
Paolo; Corriere trib., 2004, 854, con nota di Lamberti, Le agevola zioni per gli imprenditori agricoli, per le quali, ai fini lei, la qualità di
pertinenza si fonda sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effet tiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra, secondo la relativa definizione contenuta nell'art. 817 c.c., senza che rilevi l'e ventuale intervenuto frazionamento dell'area posta al servizio di un e dificio avente esclusivo rilievo formale; in termini analoghi, cfr. Cass. 26 agosto 2004, n. 17035, Foro it., Rep. 2004, voce cit., n. 250, e Cor riere trib., 2004, 3403, con nota di Ianniello, Il concreto vincolo perti nenziale «prevale» sul formale accatastamento dell'immobile, secondo cui l'art. 2, 1° comma, lett. a), d.leg. 504/92, definendo, ai fini lei, la nozione di fabbricato ed escludendo l'autonoma tassabilità delle aree
pertinenziali alle costruzioni, presuppone l'accezione di pertinenza di
cui all'art. 817 c.c., senza che valga ad escludere tale nesso pertinen ziale la mera distinta iscrizione in catasto della pertinenza e del fabbri
cato e senza che in proposito rilevi il disposto dell'art. 59, 1° comma, lett. d), d.leg. 446/97, relativo alla potestà regolamentare dei comuni in
materia di lei.
(2) Negli stessi esatti termini, v. Cass. 25 marzo 2005. n. 6504, cit. alla nota che precede.
Conf., nella giurisprudenza di merito, Comm. trib. prov. Udine 3 ot
tobre 2003, Foro it.. Rep. 2004, voce Tributi locali, n. 251, la quale,
premesso che la nozione di «pertinenza» contemplata nell'art. 2, 1°
comma, lett. a), d.leg. 30 dicembre 1992 n. 504 è quella civilistica, co
me delineata dall'art. 817 c.c., e non quella edilizia o urbanistica, preci sa che l'area pertinenziale. ancorché risultante in catasto ancora edifi
cabilc, costituisce parte integrante dell'abitazione e come tale non può essere sottoposta ad autonoma imposizione.
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539 PARTE PRIMA 540
Il comune si costituiva eccependo in fatto che l'area era ec
cessiva rispetto al fabbricato principale per potersi ritenere per tinenziale, ed era invece corretta la dichiarazione della società
dante causa che aveva dichiarati distinti edifici, aree accessorie
per mq 40,020, e lotto edificabilc per mq 155.671. La commis
sione adita respingeva il ricorso con sentenza n. 178/05/2002, che veniva confermata con la pronuncia in epigrafe n. 37/5/03
dalla commissione tributaria regionale abruzzese che, qualifi cato l'avviso impugnato come atto d'accertamento, presentan done i requisiti essenziali, tra cui la motivazione, asseriva che, a
mente dell'art. 2, lett. b), d.leg. 504/92, il comune era legitti mato a far riferimento, piuttosto che alle risultanze catastali, allo
strumento urbanistico, da cui emergeva l'edificabilità dell'area
in questione. La società contribuente ricorre ora per la cassazione di questa
decisione con due mezzi, illustrati anche con memoria deposi tata ex art. 378 c.p.c.
Il comune di Scoppito ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione. — (Omissis). Col secondo mezzo la
ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli art.
2, 1° comma, lett. a), e 5, 2° comma, d.leg. 504/92, dell'art. 3, comma 58,1. 23 dicembre 1996 n. 662 e dell'art. 817 c.c., e cor
relato vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazio
ne su un punto decisivo della controversia, denuncia, in via su
bordinata, l'errore in cui è incorso l'organo di gravame, laddove
ha ritenuto che il comune avesse il potere di determinare il tri
buto sulla base dell'astratta edificabilità dell'area, vale a dire
sulla base dello strumento urbanistico, anziché sulle risultanze
del classamento, che neppure aveva contestato. La norma con
tenuta nell'art. 2, lett. a), d.leg. 504/92, che sancisce la tassa
zione delle aree pertinenziali, ha natura speciale, e prevale inve
ce rispetto alla previsione generale contenuta nella successiva
lett. b). che sancisce i'autonoma tassabilità delle aree edificabi
li. Osserva, inoltre, che l'area edificabile è tassabile solo se è
posseduta come tale, mentre, laddove sia destinata in concreto a
pertinenza rientra nella base imponibile in uno al fabbricato cui
accede, alla stregua del disposto dell'art. 5, 2° comma, del de
creto suddetto, secondo cui l'imposta comunale deve determi
narsi sulla base della rendita dell'intero immobile. In questo ca
so il comune, peraltro, non dispone del potere accertativo sulla
congruità della rendita, ma di una mera facoltà d'impulso nei
confronti dell'ufficio del territorio, a mente dell'art. 3, comma
58, 1. 662/96 rubricata. La commissione, quindi, avrebbe potuto convalidare l'operato del comune di Scoppito solo in caso di
esito negativo della verifica, che avrebbe dovuto condurre in
fatto, circa l'effettività della destinazione accessoria dell'area
controversa, siccome solo in questo caso si sarebbe potuto tener
conto dello strumento urbanistico. Cita a sostegno i precedenti di questa corte 19375/03 (Foro it.. Rep. 2004, voce Tributi lo
cali., n. 289) e 17035/04 (ibid., n. 250), quest'ultimo menzionato
in sede di discussione orale.
Conclude quindi asserendo che, considerato che la destina
zione pertinenziale dell'area non rappresenta tema discusso, e
dunque, è pacifica, il criterio seguito dal comune di Scoppito è
illegittimo. Il comune resiste osservando, sulla premessa di principio che
il d.leg. 504/92 non distingue tra edificabilità legale, discen
dente dalla classificazione delle aree nello strumento urbanisti
co, ed edificabilità di fatto, che, in concreto, la dante causa del
l'odierna ricorrente indicò in dichiarazione rendita ed estensio ne dell'area, suggellandone la natura pertinenziale solo attraver
so l'omesso versamento del tributo comunale. Il c.d. «edifica
to», vale a dire la costruzione a servizio o ornamento in questio ne ha un'estensione di mq 24.012, e la destinazione pertinen ziale è solo episodica e sproporzionata. (Omissis)
Il secondo motivo è invece fondato.
La norma contenuta nell'art. 1, 2° comma, d.leg. 504/92 pone
quale presupposto applicativo dell'Ici il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Sta
to, a qualsiasi uso destinati.
Nel successivo art. 2 il legislatore tributario ha fornito le ri
spettive nozioni, prevedendo al 1° e 2° comma, lett. a), che «per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve esse re iscritta nel catasto urbano, considerandosi parte integrante del
fabbricato la parte occupata dalla costruzione e quella che ne
costituisce pertinenza ...»; alla lett. b) del medesimo comma, che «per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo
Il Foro Italiano — 2006.
edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi
ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione ...», estendendone la nozione a tutte quelle che hanno, in fatto ed in
diritto, detta vocazione edificatoria. Infine, nella lett. c), ha de
finito cosa debba intendersi per terreni agricoli. Si tratta quindi di tre tipologie di immobili diverse, aventi
ciascuna propria rilevanza ai fini fiscali, ma, soprattutto, distinte
ed autonome fra di loro.
Il criterio di tassazione di un immobile dipende quindi dal suo
inquadramento in una delle tre categorie considerate, con la
conseguenza che l'individuazione dell'una preclude la configu rabilità delle altre.
Ne discende che, avuto riguardo alle porzioni immobiliari as
servite ad immobile principale, il relativo trattamento fiscale, sancito nel paradigma della lett. a), ed avente natura speciale, rende irrilevante il regime di edificabilità, che lo strumento ur
banistico nondimeno può loro attribuire (cfr. Cass. 19375/03,
cit.) e preclude l'ingresso al relativo criterio di tassazione. Del
resto, a mente dell'art. 818 c.c., «i rapporti giuridici che hanno
per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto». Dal momento che una tale de
roga, che avrebbe dovuto essere espressamente esplicitata, non è
contenuta nella norma tributaria in esame, che neppure fornisce
un'autonoma formulazione della nozione di «pertinenza» che
resta perciò quella di cui alla nozione generale contenuta nel
l'art. 817 c.c., cui rinvia sic et simpliciter recependone anche il
regime sostanziale, ai fini lei, l'area funzionalmente collegata al
fabbricato è insuscettibile di autonoma e separata disciplina, ma
segue invece il regime del fabbricato, bene principale. E pertanto, quando nella medesima porzione immobiliare
coesistono accessorietà ed edificabilità, l'effetto attrattivo che
discende dal vincolo d'asservimento, rende irrilevante l'altra
destinazione, siccome essa è strumentale a fini estranei al rap
porto con la cosa principale. È chiaro che il regime in esame trova applicazione solo se la
natura pertinenziale resta convalidata mediante la verifica in
concreto dei presupposti, oggettivo e soggettivo, posti dalla
norma ordinaria.
Questa indagine comporta un apprezzamento dei dati proba tori acquisiti, che deve essere condotta in sede di merito. Nel
caso di specie, dal momento che la contribuente ha indicato in
dichiarazione, senza smentita proveniente né dal comune di
Scoppito né dall'ufficio del territorio, l'esistenza del vincolo
funzionale dell'area rispetto al manufatto principale siccome era
stata accatastata in questa categoria, e le risultanze catastali rati
ficano tale rapporto d'asservimento, l'operatività del relativo
criterio di tassazione in tanto poteva essere esclusa, consentendo
l'ingresso al criterio sancito per le aree fabbricabili, in quanto fosse stata accertata effettivamente l'assenza delle caratteristi
che obiettive poste dall'art. 817 c.c., e, dunque, che l'area stessa
non costituiva parte integrante del fabbricato in relazione al
quale era stata corrisposta per intero l'imposta. La rilevanza della sua incontrovertibile vocazione edificatoria era quindi su
bordinata all'eventuale esito negativo di tale verifica.
La decisione impugnata, che ha accolto la tesi del comune di
Scoppito dando prevalenza alla qualificazione discendente dal
lo strumento urbanistico rispetto alle risultanze dell'accatasta
mento, ha risolto la questione sulla base di un'esegesi non cor
retta del disposto normativo riferito.
Essa deve perciò essere cassata e gli atti devono essere rimes
si al giudice d'appello, che dovrà verificare in concreto se in
relazione alla porzione in questione sussistano la condizione
oggettiva della durevole destinazione dell'area controversa a
servizio dell'unità principale, posta dall'art. 817 c.c., nonché il
requisito soggettivo posto dalla medesima norma.
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