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sezione tributaria; sentenza 25 marzo 2005, n. 6501; Pres. Riggio, Est. Cultrera, P.M. Matera...

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sezione tributaria; sentenza 25 marzo 2005, n. 6501; Pres. Riggio, Est. Cultrera, P.M. Matera (concl. conf.); Soc. Aventis Pharma (Avv. Gallo, Salvini) c. Comune di Scoppito (Avv. Rampini, Bonura). Cassa Comm. trib. reg. Abruzzo 28 novembre 2003 Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 2 (FEBBRAIO 2006), pp. 537/538-539/540 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23200996 . Accessed: 25/06/2014 00:44 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.121 on Wed, 25 Jun 2014 00:44:40 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione tributaria; sentenza 25 marzo 2005, n. 6501; Pres. Riggio, Est. Cultrera, P.M. Matera(concl. conf.); Soc. Aventis Pharma (Avv. Gallo, Salvini) c. Comune di Scoppito (Avv. Rampini,Bonura). Cassa Comm. trib. reg. Abruzzo 28 novembre 2003Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 2 (FEBBRAIO 2006), pp. 537/538-539/540Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200996 .

Accessed: 25/06/2014 00:44

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

È principio consolidato di questa corte e, nella specie, non

sussistono motivi per discostarsene, che: «In tema di regola mento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassa

zione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della

parte totalmente vittoriosa. Pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valuta

zione dell'opportunità di compensare o meno le spese di lite, e

ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di

concorso di altri giusti motivi».

Non vertendosi nell'ipotesi in esame di condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa, rientra, come sopra detto, nel

potere discrezionale del giudice di merito, di disporre o meno la

compensazione delle spese di lite.

Anche il ricorso n. 1125/04, da ritenersi quale ricorso inci

dentale, essendo stato notificato in data successiva a quello pro

posto dalla società, deve essere respinto. Con la prima doglianza il comune di Follo chiede che venga

dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo della contri

buente per essere stato impugnato un atto, definito avviso bona

rio di pagamento non compreso nella tassativa elencazione del

l'art. 19 d.leg. 546/92.

Detta tesi non può essere condivisa; dall'esame dell'atto,

permesso a questa corte trattandosi di denuncia di error in pro cedendo», nonché dagli stessi atti delle parti, ricorsi, controricor

si e memorie, si evince senza alcun dubbio che l'atto contiene

tutti gli elementi (data di emissione, tassa, anno di riferimento,

intestatario, ubicazione dei locali, destinazione, superfici impo nibili, tariffe, importo totale con la relativa suddivisione in rate, termine per il pagamento, previsione delle sanzioni anche se

non quantificate, ecc.) per essere qualificato un atto di accerta

mento e/o di liquidazione, come ritenuto dai giudici del merito, né vale a mutarne la natura il fatto che non sia stato notificato, che manchi l'indicazione del termine per l'impugnazione, del

l'autorità cui rivolgersi e delle relative formalità in quanto trat

tasi di mere irregolarità o, comunque, di requisiti previsti a tu

tela del contribuente della cui mancanza, nella specie, la società

non ne ha eccepito la mancanza, né ha mai eccepito che da tali

omissioni ne sia derivata la compressione del proprio diritto di

difesa. Peraltro, tale vizio risulta, comunque, sanato per avere la

società contribuente esplicato il proprio diritto di opporsi al

l'atto impositivo, senza preclusione alcuna.

Solo per completezza di esposizione si aggiunge che le ragio ni che sostengono la sentenza (1791/05) di questa corte, citata

dalla difesa del comune di Follo non sono applicabili alla fatti

specie in esame, in quanto come espressamente ritenuto in tale

decisione l'atto in questione era diverso nei contenuti da quello in esame, per essere esplicitamente scritto: «in caso di mancato

pagamento di questo avviso, l'importo complessivamente anco

ra dovuto verrà iscritto a ruolo e riscosso con le modalità previ ste dal d.p.r. 602/73». Dal che è agevole dedurre che il ruolo ve

rosimilmente non era stato ancora formato. E, inoltre, nella co

municazione del concessionario era anche scritto che avverso

quell'invito non era proponibile alcuna impugnazione, per cui il

contribuente era stato fatto consapevole dell'inidoneità di quel documento ad incidere nella sua sfera giuridica.

Deve, infine, essere dichiarata inammissibile la censura rela

tiva alla possibile violazione del principio ne bis in idem in caso

di impugnazione di un eventuale successivo atto impositivo, in

quanto trattasi di nuova questione proposta per la prima volta in

sede di legittimità e mai avanzata nei precedenti gradi di giudi zio, per come è possibile rilevare dalla mancata menzione di

tale doglianza nella sentenza impugnata e dal fatto che il comu

ne ricorrente non ha indicato, come sarebbe stato suo onere per il principio di autosufficienza del ricorso, in quale atto prece dente era stata avanzata.

Tutto ciò premesso, la corte, riunito il ricorso n. 11170/04 al

n. 7990/04, rispettivamente proposti dalla società Fonderia Boc

cacci s.r.l. e dal comune di Follo, li rigetta entrambi.

Il Foro Italiano — 2006.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 25

marzo 2005, n. 6501; Pres. Riggio, Est. Cultrera, P.M. Ma

tera (conci, conf.); Soc. Aventis Pharma (Avv. Gallo, Sal

vini) c. Comune di Scoppito (Avv. Rampini, Bonura). Cassa

Comm. trib. reg. Abruzzo 28 novembre 2003.

Tributi locali — Imposta comunale sugli immobili — Perti

nenza — Nozione (Cod. civ., art. 817, 818; d.leg. 30 dicem

bre 1992 n. 504, riordino della finanza degli enti territoriali, a

norma dell'art. 4 1. 23 ottobre 1992 n. 421, art. 2). Tributi locali — Imposta comunale sugli immobili — Perti

nenza — Tassazione (Cod. civ., art. 817, 818; d.leg. 30 di

cembre 1992 n. 504, art. 2).

La nozione di pertinenza rilevante ai fini dell'imposta comunale

sugli immobili (lei) è quella civilistica, come delineata dal

l'art. 817 c.c. (1) Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (lei), quando nella

medesima porzione immobiliare coesistono accessorietà ed

edificabilità, l'effetto attrattivo che discende dal vincolo di

asservimento rende irrilevante l'altra destinazione. (2)

Svolgimento del processo. — La s.p.a. Aventis Pharma impu

gnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale dell'A

quila l'avviso di liquidazione per omesso versamento dell"lei

per l'anno 1994, emesso dal comune di Scoppito in relazione ad

area che la società reputava non autonomamente tassabile, sic

come destinata a pertinenza di edificio industriale di cui costi

tuiva parte integrante, ai sensi dell'art. 2, 1° comma, lett. a),

d.leg. 504/92. Deducendo che suddetta natura, attribuita all'atto

dell'accatastamento dell'edificio, era stata partecipata al comu

ne in sede di dichiarazione lei 1993 resa dalla società Hoechst

Marion Roussel s.p.a., originaria proprietaria del complesso immobiliare, e non era stata rettificata dal competente ufficio

del territorio, lamentava sia che nella specie il comune avrebbe

dovuto provvedere con avviso d'accertamento motivato, e non

con avviso di liquidazione, sia che quest'ultimo atto era comun

que illegittimo perche' privo di motivazione, dal momento che

non esponeva le ragioni di sostegno della pretesa tributaria, né

indicava i parametri di determinazione del maggior tributo, sia,

infine, che erroneamente la superficie era stata tassata come

area fabbricabile. In fatto rilevava di aver effettuato i versa

menti d'imposta sulla base della rendita catastale dell'intera

unità immobiliare che descriveva fabbricato e pertinenze.

(1) Conf. — oltre a Cass. 25 marzo 2005, n. 6504, Vita not., 2005, 358, emessa dal medesimo collegio su identica fattispecie — v. Cass. 16 marzo 2005, n. 5756, Trib. loc. e reg., 2005, 576; 23 settembre 2004, n.

19161, Foro it.. Rep. 2004, voce Tributi locali, n. 249, e 17 dicembre

2003, n. 19375, ibid., n. 289, e Riv. dott. commercialisti, 2004, 665, con nota di Nano, Esclusa la tassazione ai fini lei delle aree pertinenziali ai fabbricati'. Dir. e giur. agr. e ambiente, 2004, 483, con nota di Di

Paolo; Corriere trib., 2004, 854, con nota di Lamberti, Le agevola zioni per gli imprenditori agricoli, per le quali, ai fini lei, la qualità di

pertinenza si fonda sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effet tiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra, secondo la relativa definizione contenuta nell'art. 817 c.c., senza che rilevi l'e ventuale intervenuto frazionamento dell'area posta al servizio di un e dificio avente esclusivo rilievo formale; in termini analoghi, cfr. Cass. 26 agosto 2004, n. 17035, Foro it., Rep. 2004, voce cit., n. 250, e Cor riere trib., 2004, 3403, con nota di Ianniello, Il concreto vincolo perti nenziale «prevale» sul formale accatastamento dell'immobile, secondo cui l'art. 2, 1° comma, lett. a), d.leg. 504/92, definendo, ai fini lei, la nozione di fabbricato ed escludendo l'autonoma tassabilità delle aree

pertinenziali alle costruzioni, presuppone l'accezione di pertinenza di

cui all'art. 817 c.c., senza che valga ad escludere tale nesso pertinen ziale la mera distinta iscrizione in catasto della pertinenza e del fabbri

cato e senza che in proposito rilevi il disposto dell'art. 59, 1° comma, lett. d), d.leg. 446/97, relativo alla potestà regolamentare dei comuni in

materia di lei.

(2) Negli stessi esatti termini, v. Cass. 25 marzo 2005. n. 6504, cit. alla nota che precede.

Conf., nella giurisprudenza di merito, Comm. trib. prov. Udine 3 ot

tobre 2003, Foro it.. Rep. 2004, voce Tributi locali, n. 251, la quale,

premesso che la nozione di «pertinenza» contemplata nell'art. 2, 1°

comma, lett. a), d.leg. 30 dicembre 1992 n. 504 è quella civilistica, co

me delineata dall'art. 817 c.c., e non quella edilizia o urbanistica, preci sa che l'area pertinenziale. ancorché risultante in catasto ancora edifi

cabilc, costituisce parte integrante dell'abitazione e come tale non può essere sottoposta ad autonoma imposizione.

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539 PARTE PRIMA 540

Il comune si costituiva eccependo in fatto che l'area era ec

cessiva rispetto al fabbricato principale per potersi ritenere per tinenziale, ed era invece corretta la dichiarazione della società

dante causa che aveva dichiarati distinti edifici, aree accessorie

per mq 40,020, e lotto edificabilc per mq 155.671. La commis

sione adita respingeva il ricorso con sentenza n. 178/05/2002, che veniva confermata con la pronuncia in epigrafe n. 37/5/03

dalla commissione tributaria regionale abruzzese che, qualifi cato l'avviso impugnato come atto d'accertamento, presentan done i requisiti essenziali, tra cui la motivazione, asseriva che, a

mente dell'art. 2, lett. b), d.leg. 504/92, il comune era legitti mato a far riferimento, piuttosto che alle risultanze catastali, allo

strumento urbanistico, da cui emergeva l'edificabilità dell'area

in questione. La società contribuente ricorre ora per la cassazione di questa

decisione con due mezzi, illustrati anche con memoria deposi tata ex art. 378 c.p.c.

Il comune di Scoppito ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione. — (Omissis). Col secondo mezzo la

ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli art.

2, 1° comma, lett. a), e 5, 2° comma, d.leg. 504/92, dell'art. 3, comma 58,1. 23 dicembre 1996 n. 662 e dell'art. 817 c.c., e cor

relato vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazio

ne su un punto decisivo della controversia, denuncia, in via su

bordinata, l'errore in cui è incorso l'organo di gravame, laddove

ha ritenuto che il comune avesse il potere di determinare il tri

buto sulla base dell'astratta edificabilità dell'area, vale a dire

sulla base dello strumento urbanistico, anziché sulle risultanze

del classamento, che neppure aveva contestato. La norma con

tenuta nell'art. 2, lett. a), d.leg. 504/92, che sancisce la tassa

zione delle aree pertinenziali, ha natura speciale, e prevale inve

ce rispetto alla previsione generale contenuta nella successiva

lett. b). che sancisce i'autonoma tassabilità delle aree edificabi

li. Osserva, inoltre, che l'area edificabile è tassabile solo se è

posseduta come tale, mentre, laddove sia destinata in concreto a

pertinenza rientra nella base imponibile in uno al fabbricato cui

accede, alla stregua del disposto dell'art. 5, 2° comma, del de

creto suddetto, secondo cui l'imposta comunale deve determi

narsi sulla base della rendita dell'intero immobile. In questo ca

so il comune, peraltro, non dispone del potere accertativo sulla

congruità della rendita, ma di una mera facoltà d'impulso nei

confronti dell'ufficio del territorio, a mente dell'art. 3, comma

58, 1. 662/96 rubricata. La commissione, quindi, avrebbe potuto convalidare l'operato del comune di Scoppito solo in caso di

esito negativo della verifica, che avrebbe dovuto condurre in

fatto, circa l'effettività della destinazione accessoria dell'area

controversa, siccome solo in questo caso si sarebbe potuto tener

conto dello strumento urbanistico. Cita a sostegno i precedenti di questa corte 19375/03 (Foro it.. Rep. 2004, voce Tributi lo

cali., n. 289) e 17035/04 (ibid., n. 250), quest'ultimo menzionato

in sede di discussione orale.

Conclude quindi asserendo che, considerato che la destina

zione pertinenziale dell'area non rappresenta tema discusso, e

dunque, è pacifica, il criterio seguito dal comune di Scoppito è

illegittimo. Il comune resiste osservando, sulla premessa di principio che

il d.leg. 504/92 non distingue tra edificabilità legale, discen

dente dalla classificazione delle aree nello strumento urbanisti

co, ed edificabilità di fatto, che, in concreto, la dante causa del

l'odierna ricorrente indicò in dichiarazione rendita ed estensio ne dell'area, suggellandone la natura pertinenziale solo attraver

so l'omesso versamento del tributo comunale. Il c.d. «edifica

to», vale a dire la costruzione a servizio o ornamento in questio ne ha un'estensione di mq 24.012, e la destinazione pertinen ziale è solo episodica e sproporzionata. (Omissis)

Il secondo motivo è invece fondato.

La norma contenuta nell'art. 1, 2° comma, d.leg. 504/92 pone

quale presupposto applicativo dell'Ici il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Sta

to, a qualsiasi uso destinati.

Nel successivo art. 2 il legislatore tributario ha fornito le ri

spettive nozioni, prevedendo al 1° e 2° comma, lett. a), che «per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve esse re iscritta nel catasto urbano, considerandosi parte integrante del

fabbricato la parte occupata dalla costruzione e quella che ne

costituisce pertinenza ...»; alla lett. b) del medesimo comma, che «per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo

Il Foro Italiano — 2006.

edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi

ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione ...», estendendone la nozione a tutte quelle che hanno, in fatto ed in

diritto, detta vocazione edificatoria. Infine, nella lett. c), ha de

finito cosa debba intendersi per terreni agricoli. Si tratta quindi di tre tipologie di immobili diverse, aventi

ciascuna propria rilevanza ai fini fiscali, ma, soprattutto, distinte

ed autonome fra di loro.

Il criterio di tassazione di un immobile dipende quindi dal suo

inquadramento in una delle tre categorie considerate, con la

conseguenza che l'individuazione dell'una preclude la configu rabilità delle altre.

Ne discende che, avuto riguardo alle porzioni immobiliari as

servite ad immobile principale, il relativo trattamento fiscale, sancito nel paradigma della lett. a), ed avente natura speciale, rende irrilevante il regime di edificabilità, che lo strumento ur

banistico nondimeno può loro attribuire (cfr. Cass. 19375/03,

cit.) e preclude l'ingresso al relativo criterio di tassazione. Del

resto, a mente dell'art. 818 c.c., «i rapporti giuridici che hanno

per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto». Dal momento che una tale de

roga, che avrebbe dovuto essere espressamente esplicitata, non è

contenuta nella norma tributaria in esame, che neppure fornisce

un'autonoma formulazione della nozione di «pertinenza» che

resta perciò quella di cui alla nozione generale contenuta nel

l'art. 817 c.c., cui rinvia sic et simpliciter recependone anche il

regime sostanziale, ai fini lei, l'area funzionalmente collegata al

fabbricato è insuscettibile di autonoma e separata disciplina, ma

segue invece il regime del fabbricato, bene principale. E pertanto, quando nella medesima porzione immobiliare

coesistono accessorietà ed edificabilità, l'effetto attrattivo che

discende dal vincolo d'asservimento, rende irrilevante l'altra

destinazione, siccome essa è strumentale a fini estranei al rap

porto con la cosa principale. È chiaro che il regime in esame trova applicazione solo se la

natura pertinenziale resta convalidata mediante la verifica in

concreto dei presupposti, oggettivo e soggettivo, posti dalla

norma ordinaria.

Questa indagine comporta un apprezzamento dei dati proba tori acquisiti, che deve essere condotta in sede di merito. Nel

caso di specie, dal momento che la contribuente ha indicato in

dichiarazione, senza smentita proveniente né dal comune di

Scoppito né dall'ufficio del territorio, l'esistenza del vincolo

funzionale dell'area rispetto al manufatto principale siccome era

stata accatastata in questa categoria, e le risultanze catastali rati

ficano tale rapporto d'asservimento, l'operatività del relativo

criterio di tassazione in tanto poteva essere esclusa, consentendo

l'ingresso al criterio sancito per le aree fabbricabili, in quanto fosse stata accertata effettivamente l'assenza delle caratteristi

che obiettive poste dall'art. 817 c.c., e, dunque, che l'area stessa

non costituiva parte integrante del fabbricato in relazione al

quale era stata corrisposta per intero l'imposta. La rilevanza della sua incontrovertibile vocazione edificatoria era quindi su

bordinata all'eventuale esito negativo di tale verifica.

La decisione impugnata, che ha accolto la tesi del comune di

Scoppito dando prevalenza alla qualificazione discendente dal

lo strumento urbanistico rispetto alle risultanze dell'accatasta

mento, ha risolto la questione sulla base di un'esegesi non cor

retta del disposto normativo riferito.

Essa deve perciò essere cassata e gli atti devono essere rimes

si al giudice d'appello, che dovrà verificare in concreto se in

relazione alla porzione in questione sussistano la condizione

oggettiva della durevole destinazione dell'area controversa a

servizio dell'unità principale, posta dall'art. 817 c.c., nonché il

requisito soggettivo posto dalla medesima norma.

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