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sezione tributaria; sentenza 27 agosto 2004, n. 17152; Pres. Paolini, Est. Ebner, P.M. Matera...

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sezione tributaria; sentenza 27 agosto 2004, n. 17152; Pres. Paolini, Est. Ebner, P.M. Matera (concl. diff.); Min. economia e finanze e Agenzia delle entrate (Avv. dello Stato Barbieri) c. Soc. Hansa Bau (Avv. Baumgartner, Manzi, Di Mattia). Cassa Comm. trib. II grado Bolzano 18 giugno 2002 e decide nel merito Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 5 (MAGGIO 2005), pp. 1433/1434-1437/1438 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23200613 . Accessed: 24/06/2014 23:24 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.141 on Tue, 24 Jun 2014 23:24:40 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione tributaria; sentenza 27 agosto 2004, n. 17152; Pres. Paolini, Est. Ebner, P.M. Matera(concl. diff.); Min. economia e finanze e Agenzia delle entrate (Avv. dello Stato Barbieri) c. Soc.Hansa Bau (Avv. Baumgartner, Manzi, Di Mattia). Cassa Comm. trib. II grado Bolzano 18 giugno2002 e decide nel meritoSource: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 5 (MAGGIO 2005), pp. 1433/1434-1437/1438Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200613 .

Accessed: 24/06/2014 23:24

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Relativamente al criterio del fatturato va detto che il c.t.u. ha,

comunque, utilizzato valori alquanto prudenziali, dando al mol

tiplicatore il valore di 0,30 ed al paramento di correzione il va

lore di lire 15.000.000, con la conseguenza che la valutazione

finale può essere viziata per difetto ma, certamente, non per ec

cesso.

Infine, vi è il metodo misto con cui il valore del ramo di

azienda si determina attraverso la sommatoria tra avviamento e

capitale rettificato della stessa.

Inoltre, vi è da dire che il c.t.u. ha risposto puntualmente alle

osservazioni delle parti con la relazione di chiarimenti deposi tata il 20 gennaio 2004, che questo giudice intende far propria unitamente alla relazione vera e propria depositata il 4 febbraio

2003. In ogni caso, tutte le metodologie seguite hanno portato ad un

unico risultato: il prezzo pattuito nel contratto di cessione del

ramo di azienda, pari a lire 257.000.000, non era congruo per ché inferiore al valore reale dello stesso, così come determinato

dal c.t.u.

Per l'accoglimento dell'azione proposta dalla curatela falli

mentare occorre, tuttavia, la prova della notevole sproporzione tra le reciproche prestazioni che nel sistema della normativa

fallimentare assume giuridica rilevanza, come causa d'ineffica

cia del contratto, in deroga al principio dell'autonomia privata e

dell'equivalenza soggettiva delle prestazioni, nel contesto della

situazione d'insolvenza del contraente svantaggiato e nella pro

spettiva della ricostruzione del patrimonio appreso e del ripri stino della par condicio.

Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che il giudizio sulla notevole sproporzione prescinde da qualsiasi misura fissa

o parametro, essendo rimessa al prudente apprezzamento del

giudice la determinazione della soglia di rilevanza oltre la quale la prestazione del fallito eccede il margine di normale elasticità

e di alea propria dei contratti commutativi, ma generalmente tale soglia si ritiene superata quando l'entità della sproporzione rilevante viene quantificata in una percentuale oscillante tra il

venticinque ed il trenta per cento.

Orbene, tenuto conto delle circostanze di tempo, di luogo e di

mercato, nonché delle particolari modalità pattuite (pagamento rateale ed impegno del cedente a trasferire anche la propria

clientela) e del collegamento societario tra i contraenti, si ritiene

che nella fattispecie sussista la notevole sproporzione qualora la

prestazione del fallito sia inferiore in misura percentuale pari almeno al venticinque per cento rispetto alla prestazione della

controparte. Ciò posto, venendo al caso di specie, dovendo ritenersi equi

librata la valutazione operata dal c.t.u. attraverso la media arit

metica dei tre metodi utilizzati, pari a lire 370.000.000, è evi dente che ricorre la notevole sproporzione tra le prestazioni,

presupposto per l'accoglimento dell'azione proposta, in quanto il prezzo stabilito, pari a lire 257.000.000, corrisponde al ses

santanove per cento di tale valore e, pertanto, la prestazione del

fallito è inferiore rispetto a quella della controparte di una per centuale pari al trentuno per cento.

Comunque, anche prendendo per buoni gli altri due metodi da

cui è risultata una valutazione del ramo di azienda inferiore alla

media complessiva, cioè il metodo della percentuale sul fattu

rato ed il metodo misto, il divario tra il prezzo pattuito ed il va

lore determinato attraverso detti metodi sarebbe in ogni caso ri

levante al fine d'integrare la dedotta sproporzione, perché il va

lore della prestazione del fallito sarebbe in ogni caso inferiore

rispetto a quello della controparte di una percentuale pari, ri

spettivamente, al ventinove per cento ed al venticinque per cen

to.

Inoltre, la sproporzione a danno della società fallita risulta

accentuata dalle modalità di pagamento rateale della somma

pattuita e dalla previsione dell'obbligo in capo alla cedente di

trasferire alla cessionaria la propria clientela, con l'assunzione

dell'impegno formale di fornire un elenco dei propri clienti.

Infine, va detto che nessuna rilevanza ha la deposizione della

teste dott. Cianchini Patrizia, avendo la medesima espresso dei

meri giudizi sul valore del complesso aziendale, sulla base di un

accertamento tecnico effettuato in sede penale, esprimendo co

munque dei dubbi sulla congruità del prezzo pattuito, in consi

derazione delle difficoltà incontrate nella valutazione dell'av

viamento.

Quanto agli altri presupposti necessari per l'accoglimento

Il Foro Italiano — 2005.

dell'azione, ricorrono indubbiamente sia quello dell'onerosità

dell'atto che quello del compimento dello stesso nel corso del

biennio antecedente alla dichiarazione di fallimento, trattandosi

di circostanze risultanti documentalmente e, comunque, pacifi che tra le parti in causa.

In ordine al requisito della conoscenza dello stato d'insolven

za, va detto che la Diagnostica Murri di Stecca Paolo & C. s.a.s.

non ha fornito la prova, su di essa gravante secondo il regime di

inversione dell'onere probatorio previsto dal 1° comma dell'art.

67, della non conoscenza dello stato di insolvenza del debitore,

ed anzi, il collegamento societario tra i due soggetti, attraverso

la persona del dott. Stecca, amministratore ed accomandatario

della Diagnostica Murri e presidente del consiglio di ammini

strazione della Murri medica s.r.l., fa presumere proprio l'esatto

contrario, e cioè che lo stesso fosse ben a conoscenza dello stato

di decozione della Murri medica s.r.l. che l'avrebbe portata, nel

giro di poco meno di due anni, alla dichiarazione di fallimento.

Inoltre, la stranezza della previsione di una dichiarazione

della società cedente di non versare in stato di insolvenza, si

spiega proprio perché la Diagnostica Murri s.a.s. di Stecca

Paolo era ben consapevole, in virtù del già rappresentato colle

gamento societario e della presenza dello Stecca in entrambe le

società, dello stato di decozione della Murri medica s.r.l., ed an

zi la stessa prevedeva che quest'ultima fallisse entro due anni

dalla stipula dell'atto di cessione, altrimenti non avrebbe avuto

alcun senso pretendere tale dichiarazione, il cui scopo era evi

dentemente proprio quello di tentare di neutralizzare eventuali

azioni revocatone.

La domanda va, dunque, accolta.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 27

agosto 2004, n. 17152; Pres. Paolini, Est. Ebner, P.M. Ma

tera (conci, diff.); Min. economia e finanze e Agenzia delle

entrate (Avv. dello Stato Barbieri) c. Soc. Hansa Bau (Avv.

Baumgartner, Manzi, Di Mattia). Cassa Comm. trib. Il

grado Bolzano 18 giugno 2002 e decide nel merito.

Registro (imposta di) — Immobili di interesse storico o arti stico — Trasferimento — Determinazione agevolata della

rendita — Esclusione (D.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, approva zione del t.u. delle disposizioni concernenti l'imposta di regi

stro, art. 52; 1. 30 dicembre 1991 n. 413, disposizioni per am

pliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e poten ziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivaluta

zione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché

per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei

rapporti tributari pendenti; delega al presidente della repub blica per la concessione di amnistia per reati tributari; istitu

zioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale, art.

11).

La particolare disciplina prevista dall'art. 11 l. 30 dicembre

1991 n. 413 — a tenore della quale il reddito imponibile degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico è deter

minato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella

quale è collocato il fabbricato — non trova applicazione ai

fini della determinazione dell'imposta di registro in occasio

ne del trasferimento di tali beni. ( 1 )

(1) Non si rinvengono, nella giurisprudenza della Suprema corte,

precedenti editi in termini. Nella giurisprudenza di merito, v., in termini sostanzialmente analo

ghi, Comm. trib. prov. Piacenza 9 luglio 1998, Foro it., Rep. 1999, vo

ce Registro (imposta), n. 126.

Contra, e quindi nel senso che la disposizione agevolativa prevista

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PARTE PRIMA 1436

Svolgimento del processo. — L'ufficio del registro di Bressa none notificava alla Hansa Bau s.a.s. di Schiner Hansjorg &

Co., acquirente di un immobile sito in quella città e per il quale era stato chiesto di usufruire delle agevolazioni ex 1. 1089/39, un avviso di liquidazione dell'imposta di registro con il quale il valore dichiarato in atto (lire 150.000.000) veniva, in base alla rendita catastale attribuita all'immobile ai sensi dell'art. 12 1.

154/88, elevato a lire 244.965.000. , Il ricorso proposto dall'acquirente avverso tale atto impositi

vo, ricorso fondato sulla dedotta applicabilità di tali agevolazio ni, ai sensi dell'art. 11 1. 413/91, anche in materia di imposte indirette, veniva accolto dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano con sentenza n. 36/03/01, successivamente

confermata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano con sentenza n. 29/01/02, depositata il 18 giugno 2002. I giudici di appello ritenevano infatti che, dovendo il reddito

degli immobili riconosciuti di interesse storico ed artistico (co me appunto quello oggetto di controversia) «in ogni caso» esse re determinato —

giusta quanto previsto dal menzionato art. 11 1. 413/91 — mediante l'applicazione della minore tra le tariffe

d'estimo previste per la zona censuaria nella quale è collocato il

fabbricato, conseguentemente detto reddito doveva essere as sunto a parametro di riferimento anche per la determinazione del valore catastale di cui all'art. 52, 4° comma, d.p.r. 131/86,

nell'ipotesi di trasferimento di tali immobili. Ricorrono congiuntamente per cassazione il ministero dell'e

conomia e delle finanze e l'agenzia delle entrate, con due mezzi di doglianza.

Si è costituita e resiste con controricorso l'intimata società, la

quale ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione. — I ricorrenti deducono violazione e

falsa applicazione degli art. 52 d.p.r. 131/86 e 11 1. 413/91 non ché incongruità della motivazione su un punto decisivo della

controversia.

I giudici di appello non avrebbero tenuto conto che la dispo sizione dell'art. 11 1. 413/91 è del tutto inapplicabile in materia

per gli immobili di interesse storico o artistico dall'art. 11 1. 30 dicem bre 1991 n. 413 spiega efficacia anche nel caso del loro trasferimento, Comm. trib. prov. Treviso 31 dicembre 2003, Bollettino trib., 2004, 1590, con nota di Aiello; Comm. trib. prov. Piacenza 18 dicembre 2001, Foro it., Rep. 2002, voce cit., n. 118; Comm. trib. reg. Veneto 12 febbraio 2001, id., Rep. 2001, voce cit., n. 63; Comm. trib. prov. Parma 22 giugno 2000, id., Rep. 2000, voce Redditi (imposte), n. 579, e Arch, locazioni, 2000, 772, con nota di Busani, Case storiche, all'acquisto si tassa la rendita minima; Vita not., 2000, 760, con nota di Cavandoli, Determinazione del reddito degli immobili di interesse storico o artisti co; 6 dicembre 1999, Foro it., Rep. 2000, voce Registro (imposta), n. 107, e Riv. giur. trib., 2000, 436, con nota di Busani, La revisione degli estimi catastali incide sulle norme di favore?-, Dir. e pratica trib., 2000, II, 888, con nota di Caumont Caimi, Immobili storici: nuove conferme in tema di imposte dirette e indirette; Comm. trib. prov. Biella 10 giu gno 1999, Foro it.. Rep. 2000, voce cit., n. 125, e Bollettino trib., 1999, 1559 (m), con nota di Alemanno, La revisione della disciplina della tassazione degli immobili quale occasione per por fine alle questioni in materia di tassazione dei fabbricati di interesse storico od artistico; la

posizione favorevole all'applicazione dell'art. 11 1. 413/91 anche al di fuori delle imposte dirette sembra sostenuta dalla (poco perspicua) Comm. trib. centrale 16 luglio 1998, n. 4121, Foro it., Rep. 1998, voce Tributi locali, n. 241.

L'orientamento dell'amministrazione finanziaria — favorevole a li mitare la portata della disposizione di favore alla sola tassazione ai fini

Irpef— si rinviene in min. fin., circ. 12 febbraio 1999, n. 34/E, in Cir colari e risoluzioni, 1999, 106; all'opposta conclusione era invece

giunta dir. reg. entrate Piemonte, nota 2 febbraio 1999, n. 999624, in Corriere trib., 1999, 821, con nota di Busani, Posizioni contrastanti dell'amministrazione finanziaria sul trasferimento di immobili «vin colati» (di questo a., cfr. anche Rendite catastali e fabbricati «vincola ti», in Notariato, 2001, 595; La determinazione della base imponibile per gli immobili «vincolati» nella disciplina delle imposte sui trasferi menti, in Finanza loc., 1999, 625).

In dottrina, oltre agli a. cit. supra, v. Rebecca-Moro, Immobili di interesse storico o artistico - Imposte dirette ed indirette - Gli orienta menti più recenti della giurisprudenza e dell'amministrazione finanzia ria, in Fisco, 1999, 6100.

Sull'agevolazione riservata, ai fini Irpef, ai possessori degli immobili di interesse storico o artistico dall'art. 11 1. 413/91, v. Annecchino, Os servazioni sulla costituzionalità dell'esenzione riconosciuta ai pro prietari degli immobili vincolati (nota a Corte cost. 28 novembre 2003, n. 346), in Foro it., 2004,1, 3289. [M. Annecchino]

Il Foro Italiano — 2005.

di imposte indirette; e che l'originario riferimento contenuto

nell'art. 52, 4° comma, d.p.r. 131/86 ai «coefficienti di aggior namento stabiliti per le imposte sui redditi» è stato superato, po sto che dal 1° gennaio 1992 sono entrate in vigore, ai sensi del

d.m. finanze 27 novembre 1991, le nuove tariffe d'estimo per i

fabbricati: con la conseguente applicabilità del moltiplicatore di

cinquanta volte previsto da tale d.m. all'ammontare delle ren

dite catastali determinate sulla base di tali nuove tariffe.

Con un secondo motivo i ricorrenti deducono insufficiente ed

incongrua motivazione su un punto decisivo della controversia, e cioè quanto alla condanna dell'amministrazione delle finanze

alle spese del grado: essendo stata la relativa statuizione fondata

sul solo convincimento dell'esistenza di un indirizzo giurispru denziale di merito e di un conforme orientamento dottrinario fa

vorevole alla estensibilità alla materia delle imposte indirette

della disposizione contenuta nel menzionato art. 11 1. 413/91.

La censura formulata con il primo motivo appare fondata.

Con l'art. 11, 1° comma, 1. 413/91 sono state introdotte una

serie di modifiche agli art. 10, 16, 18, 34, 81, 82 e 129 t.u. delle imposte sui redditi (d.p.r. 917/86): modifiche contrassegnate dalla lett. a) alla lett. h).

Il successivo 2° comma del citato art. 11 prevede poi che «In

ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse sto

rico o artistico, ai sensi dell'art. 3 1. 1° giugno 1939 n. 1089, e

successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante

l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le

abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbri

cato».

Tale disposizione è stata interpretata da questa corte — con

orientamento ormai consolidato (ex plurimis, Cass. 17685/03, Foro it., Rep. 2003, voce Redditi (imposte), n. 671; 12790/01, id., 2002,1, 64; 5740/99 e 2442/99, id., Rep. 2000, voce cit., n. 577, e id., 2000,1, 1676) — nel senso che, in materia di imposte sui redditi, essa va intesa come norma contenente l'esclusiva ed

esaustiva disciplina per la fissazione dell'imponibile rispetto agli edifici di interesse storico od artistico, anche se gli stessi

siano stati concessi in locazione.

D'altro canto, la Corte costituzionale, investita della questio ne di legittimità costituzionale del menzionato art. 11, 2° com

ma, 1. 413/91 in relazione agli art. 3 e 53 Cost., ha ritenuto non

fondata tale questione, con sentenza 346/03 (id., Rep. 2003, vo

ce cit., n. 668), riconoscendo del tutto legittimo, ai fini della

determinazione del reddito imponibile ai fini della tassazione di

retta, il beneficio fiscale stabilito per gli immobili di interesse storico o artistico — anche se concessi in locazione — «in con

siderazione del complesso di vincoli ed obblighi gravanti per

legge sulla proprietà di siffatti beni quale riflesso della tutela

costituzionale loro garantita dall'art. 9, 2° comma, Cost.».

La stessa corte, con sentenza 345/03 (id., 2004, I, 1), ha rite

nuto invece costituzionalmente illegittimo, per violazione del

l'art. 3 Cost., l'art. 2, 5° comma, d.l. 16/93, convertito, con mo

dificazioni, in 1. 75/93 (norma concessiva di un'agevolazione fi

scale, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, ai privati —

persone fisiche e società — proprietari di immobili di interessi

storico ed artistico), nella parte in cui non si applica agli immo bili di tale natura appartenenti ad enti pubblici o a persone giu ridiche private senza fine di lucro.

In particolare, tale disposizione prevede che per tali edifici la base imponibile, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale — determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di

minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zo

na censuaria nella quale è sito il fabbricato — i moltiplicatori di cui all'art. 5, 2° comma, d.leg. 504/92, istitutivo dell'Ici (tributo comunale la cui base imponibile, per il suo carattere patrimo niale, viene appunto determinata in analogia a quanto previsto

per le imposte dirette). Anche in tal caso la corte ha ritenuto giustificata l'agevola

zione per una «esigenza di equità fiscale, derivante dalla consi

derazione della minore utilità economica che presentano i beni immobili di interesse storico o artistico in conseguenza del

complesso di vincoli e limiti cui la loro proprietà è sottoposta». Orbene, la giustificazione dell'esistenza di norme agevolative

per i possessori degli immobili di cui alla 1. n. 1089 del 1939 non toglie che tali agevolazioni valgano — osservato il principio di ragionevolezza e di parità di trattamento fissato dall'art. 3 Cost. — nei limiti in cui il legislatore ha ritenuto di riconoscerle.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Invero, tali norme — proprio perché derogano al generale

principio, fissato nell'art. 53 Cost., di assoggettamento ai tributi

(sia sui redditi che sui trasferimenti di ricchezza) delle manife

stazioni di capacità contributiva — sono di stretta interpretazio ne e quindi non estensibili ai casi non espressamente previsti:

principio ripetutamente affermato da questa corte e che il colle

gio pienamente condivide.

Il che sta a significare —

per quanto in questa sede diretta

mente rileva — che se l'espressione «in ogni caso» contenuta

nell'art. 11, 2° comma, 1. 413/91 va interpretata in tutta la sua

possibile estensione, ciò peraltro deve avvenire sempre e sol

tanto nell'ambito della materia per la quale è stata dettata: e

cioè, per le imposte sui redditi. In altri termini, in difetto di apposita disposizione di legge,

non è consentito estendere automaticamente la previsione di cui

all'art. 11, 2° comma, cit. a tutt'altra materia, quella delle impo ste indirette, che hanno la finalità di incidere sulla capacità con

tributiva che si manifesta in occasione e per effetto del trasferi

mento di beni.

Ciò, tanto più ove si consideri che il legislatore tributario ha

previsto proprio per il trasferimento di beni d'interesse storico

ed artistico delle specifiche agevolazioni. Con riguardo all'imposta di registro

— disciplinata dal d.p.r.

131/86 — che direttamente ed immediatamente interessa la

vertenza in esame promossa dall'acquirente Hansa Bau s.a.s., va

osservato che l'art. 1, 3° comma, della tariffa parte prima alle

gata al detto d.p.r. prevede un'aliquota agevolata (del quattro

per cento, ridotta al tre per cento dal 10 gennaio 2000) se il tra

sferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico

e archeologico soggetti alla 1. n. 1089 del 1939.

E del resto analogo beneficio risulta concesso al venditore di

tali immobili, ai fini dell'Invilii, dall'art. 25, 4° comma, d.p.r. 643/72: essendo prevista una riduzione del venticinque per cento con riguardo agli incrementi di valore degli immobili an

zidetti. Risulta quindi evidente che il legislatore ha comunque tenuto

conto dell'assoluta peculiarità di tali beni anche ai fini delle im

poste dovute in occasione del trasferimento degli stessi, così os

servando il disposto dell'art. 9 Cost., il quale prevede che la re

pubblica tutela il patrimonio storico e artistico della nazione.

Ciò posto, e considerato infine, per un verso che non è sinda

cabile da parte del giudice la misura dell'agevolazione conces

sa, rientrando essa, pacificamente, nella discrezionalità del le

gislatore; e, per altro verso che — come si desume dagli scritti

difensivi depositati dalle parti in questo giudizio — i contraenti

hanno chiesto in atto e comunque ottenuto le agevolazioni pre viste dalle imposte di registro ed Invim; ne consegue, per le ra

gioni tutte esposte, che il primo motivo di censura deve essere

accolto.

Resta ovviamente assorbito il secondo motivo, attinente alla

regolamentazione delle spese del giudizio di appello, poiché sulle stesse spese interviene ora una nuova pronunzia.

La sentenza impugnata deve essere dunque cassata.

Peraltro, non occorrendo ulteriori indagini di fatto, la causa

può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, 1° comma,

c.p.c. Ritiene la corte, per le ragioni tutte prima esposte in sede di

esame del primo motivo di doglianza, di dovere rigettare il ri

corso della contribuente, introduttivo del giudizio innanzi alla

Commissione tributaria di primo grado di Bolzano.

Il Foro Italiano — 2005.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 10 agosto 2004, n. 15414; Pres. Vittoria, Est. Di Nanni, P.M.

Destro (conci, conf.); Landesversicherungsanstalt Nieder

bayern Oberpfalz LVA (Avv. Manzi, Knoll) c. Soc. Assitalia

(Avv. Iannotta) e altro. Cassa App. Brescia 15 dicembre

2001.

Avvocato — Esercizio della professione «extra districtum» — Nuova disciplina — Efficacia retroattiva (R.d.l. 27 no vembre 1933 n. 1578, ordinamento della professione di avvo

cato, art. 5; 1. 24 febbraio 1997 n. 27, soppressione dell'albo

dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della

professione forense, art. 6; 1. 16 dicembre 1999 n. 479, modi

fiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in

composizione monocratica e altre modifiche al codice di pro cedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento

giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pen dente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio

della professione forense, art. 8).

La disposizione dell'art. 8 l. n. 479 del 1999 con cui si dichia

rano validi ed efficaci gli atti compiuti dai procuratori legali extra districtum, relativi ai processi in corso alla data di en

trata in vigore della l. n. 27 del 1997, ha carattere di ius su

perveniens retroattivo ed incontra il solo limite del formarsi del giudicato sulla nullità dell'atto. (1)

Svolgimento del processo. — 1. - La Landesversicherungsan

stalt Niederbayern Oberpfalz (LVA) ha promosso contro Guido

Vezzoli e la s.p.a. Assitalia un giudizio di risarcimento danni

davanti al Tribunale di Brescia. L'atto di citazione era sotto

scritto dall'avv. Paul Knoll del foro di Bolzano e dal dott. Giu

seppe Moreni del foro di Brescia, ai quali la procura era stata

conferita, rispettivamente, con atto notarile ed atto di «subdele

ga». Il tribunale ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione, per

ché sottoscritto dal dott. Giuseppe Moreni, al quale la procura non era stata conferita nei modi di legge.

2. - La decisione è stata appellata dalla LVA, la quale ha so

stenuto che l'atto di citazione era sottoscritto anche dall'avv.

Paul Knoll di Bolzano, legittimato a farlo secondo il disposto dell'art. 8 1. 16 dicembre 1999 n. 479.

La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 15 dicembre

2001, ha rigettato l'impugnazione, dichiarando che la procura all'avv. Moreni non era congiunta all'atto di citazione e che, al

momento della decisione, la 1. 16 dicembre 1999 n. 479 non era

entrata in vigore. 3. - La LVA ha proposto ricorso per cassazione ed ha depo

sitato memoria.

La s.p.a. Assitalia ha resistito con controricorso. Guido Vez

zoli non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione. — 1. - Il ricorso, articolato in tre mo

tivi, è accolto nei limiti di cui si dirà. 2. - Il primo motivo del ricorso si riferisce al capo della sen

tenza con il quale la corte d'appello ha dichiarato che l'art. 8 1.

16 dicembre 1999 n. 479 non si applicava alla fattispecie, per ché non ancora entrata in vigore.

2.1. - La ricorrente sostiene: che la legge ha efficacia retroat

tiva; che, quando è entrata in vigore, il giudizio era in corso; che

può essere invocata anche nel giudizio di cassazione.

2.2. - L'art. 8 1. 16 dicembre 1999 n. 479 — contenente modi

fiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in

composizione monocratica e altre modifiche al codice di proce dura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giu diziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della pro fessione forense — ha disposto che «sono validi ed efficaci gli atti compiuti dai procuratori legali, iscritti al relativo albo, in

violazione dei limiti territoriali previsti dall'art. 5 r.d.l. 27 no vembre 1933 n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla 1. 22

(1) Conforme, Cass. 30 maggio 2003, n. 8745, Foro it., Rep. 2003, voce Avvocato, n. 95.

Per un tentativo di argomentare questa soluzione già prima dell'en

trata in vigore dell'art. 8 1. n. 479 del 1999, v. R. Caponi, È davvero ir

retroattiva l'abrogazione del divieto di svolgere la funzione procurato ria «extra districtum»?, id., 1999,1, 159.

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