sezione tributaria; sentenza 28 giugno 2001, n. 8829; Pres. Cantillo, Est. Graziadei, P.M.Maccarone (concl. parz. diff.); Min. finanze (Avv. dello Stato Giacobbe) c. Veggetti (Avv. Zurlo).Cassa senza rinvio Comm. trib. reg. Lombardia 15 marzo 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 10 (OTTOBRE 2001), pp. 2795/2796-2797/2798Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196310 .
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2795 PARTE PRIMA 2796
casi in cui una forma determinata sia espressamente prescritta
per legge o per volontà delle parti, deve ritenersi idoneo, al pre detto fine, qualsiasi strumento di comunicazione, purché esso
sia congruo in concreto a farne apprendere compiutamente e nel
suo giusto significato il contenuto; e l'accertamento del giudice del merito che l'atto sia stato ricevuto dal destinatario può esse
re condotto anche sulla base di presunzioni (Cass. 9 aprile 1984, n. 2262, id., Rep. 1984, voce Contratto in genere, n. 118; 5
maggio 1999, n. 4525, id., Rep. 1999, voce Lavoro (rapporto), n. 1608).
Non si richiede quindi la consegna personale dell'impugna zione, ma il lavoratore (o il suo rappresentante) può avvalersi
dei processi di trasmissione materiali e giuridici, che implichino
l'opera di uno o più terzi, ed in tal caso si applicheranno al pro cesso trasmissivo le norme giuridiche, sostanziali e processuali, che disciplinano specificamente l'impiego del processo o mezzo
usato.
La trasmissione dell'atto ricettizio dal mittente al destinatario
può poi avvenire in via diretta, oppure triangolare, nel senso che
il terzo, invece di avere una funzione di mero supporto mate
riale, come di consueto, ha, come si vedrà meglio infra, il potere ufficioso di ricevere egli stesso la comunicazione, di esaminarla, di integrarla, e di disporne l'ulteriore corso al destinatario fina
le, tramite propri ufficiali. Quello che dunque rileva è la provenienza dell'atto dal lavo
ratore, la forma scritta, e la sua iniziativa nel portarlo a cono
scenza del datore di lavoro, o di altre persone cui compete di
portarlo a conoscenza del datore.
Il lavoratore può usare una semplice lettera, della quale il
datore di lavoro non contesti il ricevimento; oppure una lettera
raccomandata, in tal caso avvalendosi delle norme del codice
postale relative alla prova del ricevimento tramite la cartolina di
ritorno; o un telegramma, sottoscritto dall'interessato (Cass. 10
luglio 1991, n. 7610, id., Rep. 1991, voce cit., n. 1419; 26 luglio 1996, n. 6749, id., Rep. 1997, voce cit., n. 1579; 16 settembre
2000, n. 12256, id., Rep. 2000, voce cit., n. 1542); ovvero det
tato per telefono (Cass. 30 ottobre 2000. n. 14297, id., 2001, I,
98); ancora può notificare ricorso giudiziario, o atto stragiudi ziale.
È opportuno ricordare alcune importanti precisazioni di que sta corte in relazione alle ultime fattispecie.
Nel caso di telegramma redatto per iscritto, ma privo della
sottoscrizione della parte, è sufficiente, in applicazione dell'art.
2705 c.c., che questa provi di averlo consegnato o fatto conse
gnare all'ufficio postale (Cass. 6749/96 cit.); in caso di tele
gramma dettato per telefono all'operatore del servizio (in cui,
per via del mezzo tecnologico adottato, le due fasi, normalmente
distinte, dell'espressione della volontà e della sua trasmissione
coincidono) la parte interessata può fornire la prova della det
tatura anche con presunzioni, consentite dalla disciplina specifi ca del telegramma di cui all'art. 2705 c.c. (Cass. 14297/00). Anzi, in una fattispecie di dettatura di telegramma ad opera di un terzo, questa corte ha precisato, in recente pronuncia, che
«l'impugnativa per iscritto del licenziamento a norma dell'art. 6 1. 604/66 può essere realizzata, in base alla disciplina di cui al l'art. 2705 c.c., anche mediante telegramma inoltrato tramite
l'apposito servizio di dettatura telefonica, sempreché l'invio del
telegramma, anche se effettuato materialmente da parte di un altro soggetto e da un'utenza telefonica non appartenente al
l'interessato, avvenga su mandato e a nome di quest'ultimo, il
quale, in caso di contestazione in giudizio, rimane onerato della
prova di tale incarico, che può essere fornita anche a mezzo di
testimoni e per presunzioni». Nel caso poi il licenziamento venga impugnato con ricorso
giudiziario (quale atto scritto giudiziale, a norma dell'art. 6 1.
604/66; ex plurimis, Cass. 20 giugno 2000, n. 8412, id., Rep. 2000, voce cit., n. 1549), la volontà impugnatoria è consacrata
nel ricorso introduttivo del giudizio, indirizzato al giudice, il
quale vi appone in calce il provvedimento di convocazione delle
parti; atto e provvedimento sono poi portati a conoscenza del datore di lavoro, a cura della cancelleria (art. 417, ultimo com
ma, 418, 3° comma, 420, 9° e 11° comma, c.p.c.) o dello stesso attore (art. 415, 4° comma, c.p.c.), a mezzo di terzi.
In questo quadro si inserisce la disposizione dell'art. 5 1. 11
maggio 1990 n. 108 sopra riportata. Per la sua corretta interpretazione, occorre tenere presente in
nanzi tutto il canone ermeneutico per il quale si deve presumere
Il Foro Italiano — 2001.
che il legislatore abbia voluto attribuire alla disposizione un
contenuto normativo, rispetto ad una interpretazione che possa rendere la disposizione meramente ripetitiva di altra già esi
stente.
Si deve altresì tener presente la priorità del criterio letterale
(art. 12 preleggi). Poiché la norma in esame richiama espressamente l'art. 6 1.
15 luglio 1966 n. 604, l'istituto della decadenza da esso enun
ciato ed il relativo termine, nonché i mezzi per evitarla, essa si
iscrive chiaramente nell'ambito della disposizione richiamata
come specificazione dell'espressione «con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavo
ratore», disponendo che la comunicazione al datore di lavoro
della richiesta di espletamento della procedura obbligatoria di
conciliazione, contenente l'impugnativa scritta del licenzia
mento da parte del lavoratore, avvenuta nel termine di cui al
l'art. 6 1. 15 luglio 1966, impedisce la decadenza.
A ben vedere, la struttura dell'atto e della sua comunicazione
non è diversa da quella del ricorso introduttivo del giudizio, nel
quale pure, come cennato, la volontà impugnatoria del lavorato
re viene resa pubblica mediante deposito del ricorso in cancelle
ria, che l'ufficio provvede poi a portare a conoscenza del datore
di lavoro, così realizzando il carattere ricettizio dell'atto.
Una diversa interpretazione dell'art. 5 1. 11 maggio 1990 n.
108 renderebbe la stessa priva di contenuto normativo, perché sarebbe meramente ripetitiva della disposizione di cui all'art. 6
1. 15 luglio 1966 n. 604. Si deve dunque concludere enunciando il principio di diritto
che la comunicazione al datore di lavoro della richiesta di
espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione,
contenente l'impugnativa scritta del licenziamento da parte del
lavoratore, avvenuta nel termine di cui all'art. 6 1. 15 luglio 1966 impedisce la decadenza.
Non si può perciò seguire un lontano precedente di questa corte che negava tale valore (Cass. 18 luglio 1991, n. 8010, id.,
Rep. 1992, voce cit., n. 1530), perché non distingueva tra il ter
zo che forma ed esprime la volontà impugnatoria del lavoratore
in forza di un potere di rappresentanza, e deve essere perciò munito di procura scritta, e terzo incaricato della fase di tra
smissione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 28
giugno 2001, n. 8829; Pres. Cantillo, Est. Graziadei, P.M.
Maccarone (conci, parz. diff.); Min. finanze (Avv. dello
Stato Giacobbe) c. Veggetti (Avv. Zurlo). Cassa senza rin
vio Comm. trib. reg. Lombardia 15 marzo 2000.
Tributi in genere — Commissioni tributarie — Costituzione in giudizio — Modalità (D.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, di sposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
governo contenuta nell'art. 30 1. 30 dicembre 1991 n. 413, art.
22).
La costituzione innanzi alle commissioni tributarie deve avveni
re con la consegna diretta alla segreteria dell'originale del
ricorso e dei relativi allegati e non per il tramite del servizio
postale. (1)
(1) Non si rinvengono precedenti in termini nella giurisprudenza della Suprema corte.
In motivazione, la Cassazione esclude la configurabilità di una sa natoria ex art. 156, 2° comma, c.p.c. in considerazione del fatto che «il ricevimento del plico postale, provato dalla sottoscrizione dell'apposito
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Svolgimento del processo. — L'ufficio delle imposte dirette
di Menaggio, in rettifica della dichiarazione presentata da Adol
fo Veggetti ai fini dell'Irpef e dell'Ilor dovute per il 1990, ha
accertato un maggiore imponibile per reddito di fabbricati.
La Commissione tributaria provinciale di Como ha dichiarato
inammissibile l'impugnazione proposta dal Veggetti contro il
relativo avviso, per inosservanza dell'art. 22, 1° comma, d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546 sulle modalità di costituzione della
parte ricorrente, rilevando che il ricorso introduttivo non era
stato depositato nella propria segreteria, ma ad essa spedito per
posta. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, ade
rendo all'appello del contribuente, ha ritenuto ammissibile detto
ricorso, con la considerazione che il deposito richiesto dal citato
art. 22 non postula la consegna manuale e può essere effettuato
anche per il tramite del servizio postale; ha poi accolto il ricorso
stesso, osservando che la rettifica dell'ufficio era frutto di un er
rore materiale.
L'amministrazione finanziaria, con atto notificato il 31 mag
gio - 1° giugno 2000, ha chiesto la cassazione della sentenza
della commissione regionale, formulando due censure.
Il Veggetti ha replicato con controricorso.
La ricorrente ha presentato memoria.
Motivi della decisione. — L'amministrazione, con il primo motivo del ricorso, rinnova la tesi secondo cui il deposito del
l'atto introduttivo del giudizio, al fine della costituzione del
contribuente, esige la consegna diretta e non può essere eseguito
per posta. Il motivo è fondato.
La nozione di deposito, di regola, esprime un quid pluris ri
spetto alla consegna materiale di una cosa, con temporaneo tra
sferimento della fisica disponibilità di essa, perché richiede l'in
avviso o dall'eventuale apposizione di timbro a calendario sul plico medesimo, non potrebbe configurare pieno raggiungimento dello scopo per il quale il deposito è contemplato, dato che, in carenza di verbale o nota del deposito stesso (con elencazione dei documenti cui si riferi
sce), difetterebbe in ogni caso un'esauriente certificazione sul conte nuto degli atti acquisiti al processo».
Nella giurisprudenza tributaria, nel senso dell'inammissibilità della costituzione avvenuta a mezzo del servizio postale, v. Comm. trib.
prov. Verbania 21 marzo 2001, Finanza loc., 2001, 922; Comm. trib.
prov. Salerno 24 gennaio 2000, Foro it., Rep. 2000, voce Tributi in ge nere, n. 1626, e Riv. giur. trib., 2000, 807, con nota di G. Ripa, Ancora sulla costituzione nel giudizio tributario: è valida se effettuata anche a
mezzo del servizio postale?; Comm. trib. prov. Livorno 19 maggio 1998, Corriere trib. - Banca dati. 1998, 214; Comm. trib. prov. Pisa 31 marzo 1998, ibid., 200; Comm. trib. prov. Livorno 16 gennaio 1998, Foro it., Rep. 1998, voce cit., n. 1861; Comm. trib. prov. Pisa 31 di cembre 1997, ibid., n. 1862 (queste ultime due sentenze sono annotate da C. Glendi, Modi e termini per la costituzione del ricorrente e del
l'ufficio nel nuovo processo tributario, in Riv. giur. trib., 1998, 552). La tesi dell'inammissibilità è condivisa in dottrina da T. Baglione-S.
Menchini-M. Miccinesi-L. Castaldi-G. Galluzzi-V. Pezzuti-F. Pisto
lesi, Il nuovo processo tributario. Commentario, Milano, 1997, 221; G.
Gilardi-U. Loi-M. Scuffi (a cura di), Il nuovo processo tributario - Il
d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546 commentato per articolo, edizione rive duta e aggiornata con I. 24 ottobre 1996 n. 556 di conversione del d.l. 8 agosto 1996 n. 437, Milano, 1997, 138.
Con circ. 18 dicembre 1996, n. 291/E, Corriere trib., 1997, 127, il ministero delle finanze ha escluso che agli uffici finanziari sia dato di costituirsi in giudizio facendo uso del servizio postale.
Contra, Comm. trib. reg. Veneto 14 maggio 1997, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 1697, e Riv. giur. trib., 1997, 866, con nota di C.
Glendi, per la quale la costituzione in giudizio dell'appellante, realiz zata facendo pervenire mediante il servizio postale alla segreteria della
commissione regionale adita l'atto di appello entro il termine di trenta
giorni, previsto dall'art. 22 d.leg. 546/92 (documentato dal timbro con
calendario apposto dalla stessa segreteria), non dà luogo ad inammissi
bilità, dovendosi questa riscontrare solo per il caso in cui l'atto di ap pello venga depositato oltre il predetto termine; Comm. trib. prov. Rie
ti, ord. 9 luglio 1996, Bollettino trib., 1996, 1703 (m). In dottrina, nel senso della legittimità della costituzione a mezzo po
sta, v., oltre alle note di Glendi e Ripa, cit., V. Forlani, Costituzione in
giudizio del ricorrente a mezzo del servizio postale, in Riv. giur. trib.
campana, 2000, fase. 5, 35; G. Ripa, Valida la costituzione in giudizio utilizzando il servizio postale, in Corriere trib., 2000, 1954; M. Sala,
Deposito in commissione tributaria di atti e documenti tramite plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, in Riv. legist,
fise., 1997, 1845; F. Brighenti, Nuovo rito e inutili formalismi, in Bol
lettino trib., 1996, 1703.
Il Foro Italiano — 2001.
serimento di tale fatto in un rapporto fra due soggetti, rispetti vamente nelle vesti di depositante e depositario, con l'assunzio
ne dei diritti e degli obblighi connessi. Il deposito di un documento non è dunque segnato dal sem
plice passaggio della sua detenzione, ma richiede un intervento
presso il depositario del depositante, ovvero di chi sia munito
del potere di rappresentarlo, cioè di costituire in suo nome e
conto l'indicato rapporto.
L'agente postale, incaricato di recapitare un documento, non
è mandatario con rappresentanza del mittente, avendo compiti circoscritti alla consegna del plico ed indipendenti dai rapporti fra il mittente medesimo ed il destinatario.
La consegna a mezzo posta non è quindi di per sé idonea a
determinare deposito. La disciplina del codice di rito si conforma a detta nozione
generale, perché, con riguardo al deposito in causa di atti, ri
chiede la «consegna al cancelliere ad opera della parte» (v., in
particolare, art. 165 c.p.c., 38 e 72 disp. att. c.p.c.), e così, in li
nea di principio, non ammette il recapito per posta. L'utilizzabilità per il deposito del servizio postale, configu
rando eccezione al principio, abbisogna di espressa previsione. Se ne trae inequivoca conferma dall'art. 3 1. 7 febbraio 1979
n. 59, il quale, modificando l'art. 134 disp. att. c.p.c. sul depo sito del ricorso per cassazione, contempla la spedizione per po sta con una formulazione tipica dell'eccezione al criterio gene rale (giustificata dall'unicità ed ubicazione di questa corte e
dalla connessa opportunità di sollevare la parte depositante dal
l'onere di recarsi in Roma), e poi si occupa di rendere concre
tamente praticabile la deroga, regolando le forme della spedi zione, elencando i documenti che devono essere inoltrati, stabi
lendo gli adempimenti del cancelliere indispensabili per assicu
rare il loro corretto inserimento negli atti di causa.
Le norme del processo tributario, sul deposito in segreteria del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado o del ricorso
in appello (art. 22, 1° comma, richiamato dall'art. 53, 2° com
ma, d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546), al pari delle altre norme
inerenti al deposito di ulteriori documenti (v. art. 23, 24 e 25), non prevedono una deroga similare a quella del menzionato art.
134 disp. att. c.p.c. L'assenza di una disposizione autorizzativa del deposito a
mezzo posta, peraltro nell'ambito di una disciplina che espres samente indica i casi nei quali il servizio postale è da conside
rarsi valido strumento di comunicazione e trasmissione di atti
(v. art. 20 sulla proposizione del ricorso), necessariamente im
plica il recepimento in proposito dei comuni canoni codicistici
(in forza del rinvio di cui all'art. 1, 2° comma, da intendersi
esteso alle norme di attuazione del codice di procedura, che ne
costituiscono parte integrante). Pertanto, il deposito del ricorso presso la commissione pro
vinciale o la commissione regionale, ai fini della costituzione
del ricorrente, postula la consegna dell'atto in segreteria, ad
opera della parte istante o di chi la rappresenti, e non è esegui bile mediante spedizione postale.
A tale conclusione non può opporsi, quale situazione sanante, l'evenienza che la spedizione per posta approdi comunque al ri
sultato della ricezione dell'atto entro il prescritto termine (trenta
giorni). Prescindendosi dalla questione dell'applicabilità dell'art. 156,
2° comma, c.p.c., in tema di rilevanza della nullità, rispetto a
specifiche formalità fissate a pena d'inammissibilità, va consi
derato, in via assorbente, che il ricevimento del plico postale,
provato dalla sottoscrizione dell'apposito avviso o dall'even
tuale apposizione di timbro a calendario sul plico medesimo, non potrebbe configurare pieno raggiungimento dello scopo per il quale il deposito è contemplato, dato che, in carenza di ver
bale o nota del deposito stesso (con l'elencazione dei documenti
cui si riferisce), difetterebbe in ogni caso un'esauriente certifi
cazione sul contenuto degli atti acquisiti al processo.
L'accoglimento del primo motivo del ricorso comporta l'as
sorbimento del secondo motivo, attinente al fondamento nel me
rito dell'impugnazione del Veggetti, ed impone la cassazione
senza rinvio della sentenza della commissione regionale (art.
382, 3° comma, c.p.c.).
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