sezione tributaria; sentenza 28 novembre 2003, n. 18250; Pres. Riggio, Est. D'Alonzo, P.M.Cafiero (concl. diff.); Soc. Mondelli Delmonte (Avv. Di Benedetto) c. De Rosa. Cassa Comm. trib.reg. Campania 7 novembre 2000 e decide nel meritoSource: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 2 (FEBBRAIO 2004), pp. 405/406-409/410Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200455 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
6. - Attualmente la materia dell'occupazione di spazi ed aree
pubbliche è disciplinata dal d.leg. 15 novembre 1993 n. 507.
Il presupposto per l'applicazione della tassa per l'occupazio ne di spazi ed aree pubbliche è definito ed identificato —
per
quanto interessa ai fini di causa — dal 1° e 2° comma dell'art.
38 (intitolato, appunto, «oggetto della tassa») del decreto stesso.
Il 1° comma stabilisce che sono soggette alla tassa «le occu
pazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle
strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle
province (1° comma)», mentre il 2° comma aggiunge che sono
tassate anche le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il
suolo pubblico. Dal tenore letterale della norma risulta chiaro, perciò, che il
presupposto impositivo della Tosap è costituito dalle «occupa zioni di qualsiasi natura» di spazi ed aree che facciano parte del
demanio o del patrimonio indisponibile dei comuni e delle pro vince.
7. - In base a questa normativa sono soggette alla Tosap tutte
le occupazioni di spazi pubblici (e non soltanto — come avve
niva nella normativa precedente — di quelli destinati specifica
mente alla pubblica viabilità). Rimangono però escluse dall'imposizione le occupazioni di
quegli spazi che, per la loro stessa struttura, e per la loro confi
gurazione, non siano destinati ad un'utilizzazione da parte della
collettività.
Come, infatti, già rilevato da questa corte «In tema di tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), il presup
posto impositivo va individuato, ai sensi degli art. 38 e 39 d.leg. 15 novembre 1993 n. 507, nell'occupazione che comporti un'ef
fettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico» (Cass. 7
marzo 2002, n. 3363, Foro it., 2002,1, 1349).
Proprio per questo deve essere esclusa l'applicabilità del
l'imposta in questione all'occupazione di spazi situati all'inter
no di edifici chiusi (o di edifici soggetti a chiusura negli orari in cui non siano espressamente aperti al pubblico) oppure anche in
spazi aperti, ma recintati, che, pur se privi di specifiche opere murarie, siano anch'essi soggetti a chiusura negli orari e nelle
occasioni in cui non siano espressamente aperti al pubblico. Alla luce della normativa vigente
— che come si è detto pre vede che siano soggette al tributo tutte le occupazioni di beni
appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile degli enti territoriali, e non soltanto (come già avveniva in preceden
za) quelle di spazi situati nelle strade e nelle piazze che fanno
parte del sistema viario — appare invece eccessivamente re
strittiva, l'affermazione già effettuata da questa corte (Cass. 22
marzo 2002, n. 4124, id., Rep. 2002, voce Tributi locali, n.
256), secondo cui la tassa deve essere applicata alle occupazioni di spazi inseriti in mercati pubblici «tutte le volte in cui i mer
cati stessi siano tenuti su suoli normalmente inclusi nel com
plesso della viabilità municipale, ed occasionalmente destinati
dall'ente territoriale allo svolgimento di attività di vendita al
pubblico, mentre la sua applicabilità deve essere esclusa nel ca
so in cui i mercati stessi abbiano luogo in edifici stabilmente
utilizzati dal comune per ospitarli» (nello stesso senso, ma con
riferimento alla legislazione previgente, Cass. 14 gennaio 1998,
n. 253, id., 1999,1, 3697). È facile rilevare, peraltro, che uno spazio, o anche un edifi
cio, non soggetto ad uno specifico regime di chiusura negli ora
ri e nelle occasioni in cui non sia espressamente aperto al pub
blico, è per definizione uno spazio, o un edificio, aperto al
pubblico, e come tale da assimilare agli spazi che fanno parte del sistema viario cui è collegato (anche quando sia dotato di
sola uscita e non consenta il transito da un punto posto all'e
sterno ad un altro). 8. - Nel caso di specie l'accertamento di fatto contenuto nella
sentenza impugnata riferisce che il punto vendita gestito negli an
ni cui si riferisce la tassazione dal sig. Pio Maisto si trovava al
l'interno di un'area attrezzata adibita a mercato (che rientrava
come tale nel demanio comunale ai sensi del 2° comma dell'art.
824 c.c.), e non specifica affatto se tale area fosse costituita da un
edificio già predisposto per ospitare locali di vendita, o, almeno,
da uno spazio non edificato, ma destinato anch'esso alla vendita,
appositamente recintato, e chiuso al pubblico negli orari in cui
non ne era prevista espressamente l'apertura per la vendita.
Non sussistono perciò le condizioni cui la giurisprudenza ri
collega l'esenzione dalla tassa; a tutto concedere, non risulta
che sussistessero tali condizioni.
9. - Il ricorso perciò è infondato, e non può trovare accogli mento.
Il Foro Italiano — 2004.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 28
novembre 2003, n. 18250; Pres. Riggio, Est. D'Alonzo, P.M.
Cafiero (conci, diff.); Soc. Mondelli Delmonte (Avv. Di Be
nedetto) c. De Rosa. Cassa Comm. trib. reg. Campania 7
novembre 2000 e decide nel merito.
Tributi locali — Contenzioso — Concessionario dell'accer
tamento e della riscossione — Legittimazione passiva
(D.leg. 15 novembre 1993 n. 507, revisione ed armonizzazio
ne dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4
1. 23 ottobre 1992 n. 421, concernente il riordino della finanza
territoriale, art. 25, 32, 52). Riscossione delle imposte e delle entrate dello Stato e degli
enti pubblici — Contenzioso — Liti promosse contro il concessionario della riscossione — Partecipazione dell'en
te creditore — Esclusione (Cod. proc. civ., art. 102; d.p.r. 28
gennaio 1988 n. 43, istituzione del servizio di riscossione dei
tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai
sensi dell'art. 1, 1° comma, 1. 4 ottobre 1986 n. 657, art. 40). Tributi locali — Tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche — Occupazione temporanea
— Occupazione
permanente — Differenza (D.leg. 15 novembre 1993 n. 507,
art. 42, 44, 45).
Il concessionario del servizio di accertamento e riscossione
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche su
bentra al comune anche nelle contestazioni relative agli ac
certamenti da esso operati, per cui il comune deve ritenersi
del tutto estraneo al relativo processo. (1) L'ente creditore interessato alla esazione non è litisconsorte
necessario nel giudizio promosso dal contribuente contro il
concessionario della riscossione. (2)
L'occupazione di suolo pubblico deve essere considerata per
manente, con applicazione della relativa tassa in base ai cri
teri indicati nell'art. 44 d.leg. 15 novembre 1993 n. 507,
quando l'atto di concessione ne preveda l'utilizzazione con
tinuativa da parte del concessionario (con conseguente sot
trazione del suolo e/o dell'area all'uso pubblico di destina
zione) per tutta la sua durata, che deve essere superiore al
l'anno; sono invece da considerarsi temporanee l'occupazio ne priva di autorizzazione, quella autorizzata per una durata
inferiore all'anno, nonché l'occupazione, anche se di durata
superiore all'anno, che preveda la sottrazione non continua
tiva del suolo pubblico (come soltanto per una parte del gior
no). (3)
Svolgimento del processo. — Con ricorso notificato a De Ro
sa Damiano con plico postale spedito il 17 marzo 2001 (depo sitato il 6 aprile 2001) la s.r.l. Mondelli Delmonte (concessiona
ria per il comune di Battipaglia del servizio di accertamento e
riscossione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbli
che), vinte le spese di giudizio, in base ad un unico motivo
chiedeva di cassare la sentenza n. 350/20/2000 depositata il 7
novembre 2000 dalla Commissione tributaria regionale della
(1-2) Non si rinvengono precedenti editi in termini nella giurispru denza della Suprema corte.
Gli art. 25 e 32 d.leg. 15 novembre 1993 n. 507 sono stati abrogati dall'art. 53, 4° comma, d.leg. 15 dicembre 1997 n. 446.
(3) Ad avviso della Cassazione — nella cui giurisprudenza non si
rinvengono precedenti editi in termini — ai fini della distinzione tra
occupazione permanente o temporanea di suolo pubblico, là sola durata
(infra o ultra annuale) dell'occupazione di suolo pubblico non appare decisiva, essendo necessario verificare anche se l'atto di concessione
limiti o meno l'occupazione ad alcuni giorni della settimana e/o ad al
cune ore del giorno, perché la limitazione importa sempre la natura
temporanea dell'occupazione. In dottrina, v. Lupi, La Tosap tra l'occupazione permanente e tempo
ranea: gli squilibri e i loro palliativi, in Rass. trib., 1994, 592, per il
quale «dal punto di vista equitativo e della ratio del tributo» le occupa zioni superiori all'anno ma relative ad alcuni giorni soltanto, così come
quelle poste in essere («senza alcuna stabilità relativamente ad uno spe cifico suolo pubblico occupato») dagli operatori del commercio ambu
lante, dovrebbero essere inserite nell'ambito delle occupazioni perma nenti.
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407 PARTE PRIMA 408
Campania e notificata il 26 gennaio 2001 la quale, per la rite
nuta natura permanente dell'occupazione del suolo pubblico, aveva accolto l'appello proposto dal contribuente avverso la de
cisione n. 157/02/98 con cui la Commissione tributaria provin ciale di Salerno aveva respinto il ricorso avanzato dal De Rosa
contro la cartella esattoriale (notificata il 17 settembre 1996) di
pagamento, per l'anno 1995, della tassa per l'occupazione
(temporanea) di spazi ed aree pubbliche (Tosap) da parte sua nel
comune di Battipaglia. Il De Rosa, al quale il plico postale contenente il ricorso per
cassazione era stato consegnato personalmente il 20 marzo
2001, non si costituiva né svolgeva attività difensiva in giudizio. Motivi della decisione. — 1. - Preliminarmente va disattesa la
richiesta, avanzata dal pubblico ministero nel corso della sua di
scussione orale, di dichiarare la nullità di tutte le pregresse fasi
del giudizio, fondata sull'assunta violazione della norma dettata
dall'art. 40 d.p.r. 28 gennaio 1988 n. 43 (a mente del quale «il
concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non concer
nono esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecuti
vi, deve chiamare in causa l'ente interessato» perché, «in man
canza», «risponde delle conseguenze della lite») e, quindi, sulla
necessità, sub specie di litisconsorzio necessario (la cui viola
zione, come noto, è rilevabile anche d'ufficio in qualunque stato
e grado del giudizio), che a dette fasi processuali partecipasse, oltre alla società ricorrente per la sua qualità di «concessiona
ria», anche «l'ente interessato», ovverosia il comune di Battipa
glia, atteso che la controversia non concerne (esclusivamente) la
validità degli atti esecutivi ma investe la stessa legittimità del
l'imposizione fiscale. La richiesta deve essere disattesa perché infondata in quanto
la società ricorrente non è mera concessionaria della riscossione
ma, come espressamente dedotto dalla stessa, ha altresì veste di
concessionaria del servizio di accertamento dell'imposta de
dotta in giudizio per cui la norma richiamata dal pubblico mini
stero non regola la fattispecie.
A) Questa, invero, trova la sua disciplina specifica nel combi
nato disposto degli art. 32 e 52 d.leg. 15 novembre 1993 n. 507.
L'art. 52, infatti, consente al comune, ove ritenuto «più con
veniente sotto il profilo economico o funzionale», di affidare ai
soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32 medesimo
d.leg. «il servizio di accertamento e di riscossione della tassa»
(scilicet della «tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbli che» disciplinata dal capo II d.leg. 507/93 nel quale è compreso l'art. 52).
L'ultimo inciso dello stesso articolo, poi, prescrive che «a tal
fine si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicità e diritto delle pubbliche affissioni», cioè le di sposizioni che trovano la loro collocazione nel capo I, compren dente gli art. da 1 a 37.
In base al 3° comma dell'art. 25 (dettato per la gestione del
«servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pub blicità e delle pubbliche affissioni» ma, quindi, applicabile an che all'analogo servizio relativo alla tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche in virtù del richiamato generale rinvio
operato dall'art. 52 detto) il concessionario del servizio «su
bentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio»: l'ampia latitudine della norma («tutti i diritti ed
obblighi inerenti la gestione del servizio») impone di ritenere
che il concessionario del servizio di accertamento e riscossione
subentri al comune anche nelle contestazioni relative agli ac
certamenti da esso operati per cui il comune deve ritenersi del
tutto estraneo al relativo processo.
B) Il litisconsorzio necessario (ex art. 102 c.p.c.) sostenuto
dal procuratore generale, peraltro, deve essere escluso anche in
base alla norma (art. 40 d.p.r. n. 43 del 1988) dallo stesso ri
chiamata a) perché, per tale disposizione, l'«ente interessato»
deve essere chiamato in giudizio dal concessionario, resistente
nel processo tributario di primo grado, e non già dal contri
buente che con il suo ricorso dà inizio al processo e b) perché alla mancanza di chiamata in causa dell'ente interessato da parte del concessionario la norma non riconnette nessun effetto pro cessuale invalidante ma solamente conseguenze di carattere so
stanziale addossando al concessionario negligente «le conse
guenze della lite».
Si comprende, quindi, che nella fattispecie de qua la sentenza
ben può essere data anche in assenza dell'ente interessato per cui difetta l'imprescindibile presupposto, richiesto dall'art. 102
Il Foro Italiano — 2004.
c.p.c., dell'oggettiva impossibilità («non può») che il giudice pronunci la decisione se non in confronto di più parti.
C) In conclusione deve affermarsi che rettamente il comune
di Battipaglia non è stato chiamato a partecipare al giudizio. 2. - La Commissione tributaria regionale di Napoli ha accolto
l'appello proposto dal De Rosa assumendo, unicamente, che
l'occupazione di cui si controverte avrebbe carattere perma nente in quanto «una concessione generale, se pluriennale, deve
considerarsi occupazione permanente (d.leg. 507/93)». 3. - Con l'unico motivo di gravame la società ricorrente de
nunzia «violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.leg. 15
novembre 1993 n. 507», «errore su un punto decisivo della
controversia» nonché «violazione e falsa applicazione dell'art.
Ill Cost.» ed adduce che, «in disparte l'assenza di adeguata motivazione su un punto decisivo della controversia, ... che ...
di per sé dovrebbe comportare l'annullamento della sentenza
impugnata», l'art. 42 d.leg. 507/93 «distingue le occupazioni di suolo pubblico in permanenti e temporanee, utilizzando come
criterio discretivo di esse la durata delle occupazioni medesime
ed il carattere stabile dell'occupazione» mentre nel caso il con
tribuente «effettua l'occupazione giornaliera per un periodo non
superiore a duecentottanta giorni e per un tempo limitato della
giornata (sette-otto ore), decorso il quale l'area occupata rientra
nella materiale disponibilità del comune».
Secondo la ricorrente, quindi, dovendosi intendere la «stabi
lità» dell'occupazione nel senso che l'occupante «deve avere
l'esclusiva disponibilità dell'area o dello spazio concessogli, di
guisa che sia esclusa la possibilità che altri possa disporre dello
spazio medesimo», «la durata effettiva dell'occupazione, infe
riore all'anno, unitamente al fatto che l'area occupata dalla ri
corrente, al termine della giornata lavorativa, rientra nella di
sponibilità del comune, costituiscono elementi dai quali si evin
ce inequivocabilmente che si sia in presenza di occupazione di
suolo pubblico avente carattere temporaneo». 4. - La censura dev'essere accolta perché fondata.
A) La lett. b) dell'art. 42 d.leg. n. 507 del 1993 definisce tem
poranee le occupazioni di spazi e di aree pubbliche di «durata
inferiore all'anno».
Per la lett. a) del medesimo articolo, invece, sono permanenti le occupazioni di «carattere stabile», effettuate a seguito di rila
scio di apposito «atto di concessione», aventi «comunque» du
rata «non inferiore all'anno», «comportino o meno l'esistenza
di manufatti o impianti».
B) Al fine di individuare la differenza normativa tra le due
species va posta in evidenza, innanzi tutto, l'ininfluenza, ai fini
di qualificare l'occupazione come permanente, dell'esistenza di
manufatti e/o di impianti: ciò significa che la differenza tra le
species di occupazioni va ricercata in caratteri diversi da tale
esistenza di tal che, nel concorso di questi diversi caratteri, deve
ritenersi temporanea anche un'occupazione che comporti l'esi
stenza di manufatti e/o di impianti quando la sua durata, indi
cata nell'atto di concessione, sia inferiore all'anno.
L'importanza assunta dall'atto di concessione (melius, dal
suo contenuto) si desume dal 3° comma dello stesso art. 42, il
quale equipara alle occupazioni temporanee la protrazione di
fatto dell'occupazione oltre il «periodo consentito» nella con
cessione, ponendo così in evidenza l'imprescindibile necessità
(anche se, come si vedrà, non sufficiente) dell'esistenza di un
aderente atto di concessione per poter qualificare come perma nente un'occupazione di suolo pubblico.
C) Secondo la lett. a) dell'art. 42 «sono permanenti le occu
pazioni di carattere stabile ... aventi, comunque, durata non in
feriore all'anno»: caratteristica normativa, quindi, delle occupa zioni permanenti è, oltre alla concessa durata ultra annuale, an
che la sua stabilità.
Questo carattere, per la già evidenziata irrilevanza dell'«e
sistenza di manufatti o impianti», è, appunto, diverso da tale
esistenza ed assume, quindi, valore in sé, a prescindere dal fatto
che esistano o meno manufatti od impianti.
D) Il carattere della stabilità può utilmente desumersi dal
l'esame delle norme del d.leg. n. 507 del 1993 dedicate alla de
terminazione delle tasse: mentre per le occupazioni permanenti, infatti, la tassa è dovuta (art. 45) «per anni solari a ciascuno dei
quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma», per le
occupazioni temporanee l'art. 44 impone all'ente locale (comu ne o provincia) di commisurare la tassa 1) alla superficie occu
pata e 2) al tempo, con una tariffa giornaliera a metro quadrato
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
frazionabile ad ora perché (2° comma dell'art. 45) «la tassa si
applica in relazione alle ore di effettiva occupazione», con ridu
zione per le occupazioni di durata superiore a quindici giorni nonché (5° comma) per le occupazioni realizzate da «venditori
ambulanti».
E) Dalle norme testé esaminate si evince che è permanente unicamente l'occupazione, autorizzata dall'ente locale, che
comporta la sottrazione continuativa del suolo pubblico per una
durata superiore all'anno: tutte le altre occupazioni debbono
considerarsi temporanee e, quindi, soggette alla determinazione
della tassa secondo i criteri indicati nell'art. 45.
In diritto, pertanto, va affermato il principio secondo cui ai
sensi degli art. 42, 44 e 45 l'occupazione di suolo pubblico deve
essere considerata:
a) permanente, con applicazione della tassa in base ai criteri
indicati nell'art. 44, quando (art. 42, 1° comma, lett. c) l'atto di
«concessione» ne prevede l'utilizzazione continuativa da parte del concessionario (con conseguente sottrazione del suolo e/o
dell'area all'uso pubblico di destinazione) per tutta la sua dura
ta, che deve essere superiore all'anno, e, di converso, che va
considerata
b) temporanea: 1) l'occupazione priva di autorizzazione (art.
42, 2° comma) ovvero (ex art. 42, 1° comma, lett. b) 2) quella
(anche se continuativa) autorizzata per una durata inferiore al
l'anno nonché 3) l'occupazione, anche se di durata superiore al
l'anno, che preveda la sottrazione non continuativa del suolo
pubblico, come soltanto per una parte del giorno, difettando, in
questo caso, il carattere della stabilità dell'occupazione stessa.
F) Da tanto discende che la considerazione della sola durata
(infra od ultra annuale) dell'occupazione del suolo pubblico og
getto dell'atto di concessione non costituisce corretta valutazio
ne dell'esatto discrimen legale per qualificare come temporanea ovvero come permanente detta occupazione dovendosi, invece,
sempre verificare se l'atto di concessione limiti o meno l'occu
pazione ad alcuni giorni della settimana e/o ad alcune ore del
giorno perché la limitazione detta importa sempre la natura
temporanea dell'occupazione.
G) La sentenza impugnata, al fine di ritenere come perma nente l'occupazione (e, di conseguenza, infondata la pretesa fi
scale portata dall'avviso impugnato dal contribuente) ha consi
derato solo la durata ultra annuale della concessione e, pertanto, esclusivamente un elemento necessario ma non sufficiente: la
stessa, pertanto, va cassata essendo inficiata da errore di diritto.
4. - La causa, però, non deve essere rimessa al giudice del
merito perché la stessa non necessita di nessun ulteriore accer
tamento in fatto e, pertanto, può essere decisa nel merito ai sensi
dell'art. 384 c.p.c. Nella sentenza impugnata, invero, si legge che:
1) nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il con
tribuente ha posto a fondamento della sua impugnazione del
l'atto impositivo soltanto il fatto di essere «titolare con conces
sione ultra annuale rilasciata dal sindaco del comune di Battipa
glia, per l'esercizio di un'attività di commercio ambulante su
suolo pubblico e, perciò, assegnatario di un posto fisso»;
2) il giudice tributario di primo grado ha rigettato il ricorso
del contribuente avendo ritenuto che l'assunto carattere perma nente dell'occupazione non era stato suffragato da «idonei ele
menti».
Il De Rosa, inoltre, non risulta avere allegato nessun elemen
to, oltre quello della durata ultra annuale della concessione, da
cui trarre il carattere di stabilità di tale occupazione né risulta
aver contestato il fatto, dedotto dalla società concessionaria, che
«l'occupazione ... avveniva in alcuni giorni della settimana e
per un arco limitato di ore della giornata, decorse le quali l'area
occupata rientrava nella materiale disponibilità del comune per essere destinata alla viabilità cittadina».
In base a tale situazione di fatto, tenuto conto dell'enunciato
principio giuridico discretivo, il ricorso di primo grado proposto dal contribuente deve essere respinto perché la sola durata ultra
annuale della concessione non consente di qualificare l'occupa zione stessa come permanente.
Il Foro Italiano — 2004.
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 12 no vembre 2003, n. 17023; Pres. Saggio, Est. Rordorf, P.M.
Maccarone (conci, conf.); Fall. soc. Sbordoni nuova cerami
ca (Avv. Ozzola) c. Banca di Roma (Avv. S. e G. Carboni). Cassa App. Roma 3 aprile 2000.
Fallimento — Azione revocatoria — Rimesse in conto cor
rente — Citazione — Mancata indicazione delle singole rimesse — Nullità — Esclusione (Cod. proc. civ., art. 164; r.d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del fallimento, art. 67).
L'atto di citazione per la revoca di rimesse in conto corrente
bancario non è affetto da nullità per vizio del petitum se
l'attore ha identificato una somma minima e ha chiesto la re
voca di tutte le rimesse affluite, non essendo necessaria per l'individuazione della domanda l'indicazione di ciascuna
singola rimessa revocabile. (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 11 no vembre 2003, n. 16915; Pres. Genghini, Est. Di Amato, P.M.
Cafiero (conci, conf.); Sechi (Avv. Iannotta) c. Fall. soc.
Germani (Avv. Arieta). Conferma App. Roma 8 febbraio 2000.
Fallimento — Azione revocatoria — Presupposto oggettivo — Danno — Inesistenza — Onere probatorio (R.d. 16
marzo 1942 n. 267, art. 67).
Nell'azione revocatoria fallimentare il requisito del danno è
presupposto nello stato di insolvenza accertato con la senten
za di fallimento ed ha per oggetto la lesione al principio della
parità di trattamento fra i creditori, talché è onere del conve
nuto fornire la prova della inesistenza di tale pregiudizio. (2)
III
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 11 no vembre 2003, n. 16914; Pres. Saggio, Est. Proto, P.M. Pal
mieri (conci, conf.); Fall. soc. Alimenta (Avv. Manferoce) c.
Soc. Cariverona banca (Avv. Pontecorvo, Chiarato). Con
ferma App. Venezia 8 maggio 2000.
Fallimento — Azione revocatoria — Pegno rotativo — Co
stituzione — Contestualità — Decorrenza (Cod. civ., art.
2787; r.d. 16 marzo 1942 n. 267, art. 67).
L'azione revocatoria fallimentare volta afar dichiarare ineffi cace un pegno di titoli costituito nel biennio anteriore al fal limento per un debito scaduto, può essere paralizzata dalla
eccezione con la quale il creditore oppone che la garanzia da
impugnare deve essere individuata in quella originaria se vi è
stata una mera sostituzione di titoli (c.d. pegno rotativo). (3)
IV
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 11 no
vembre 2003, n. 16905; Pres. Genghini, Est. Rordorf, P.M.
(1-4) La costruzione di un sistema revocatorio nuovo, in grado di co
niugare l'esigenza di stabilità dei traffici commerciali e le aspettative dei terzi incolpevoli con il ruolo dell'istituto come presidio del princi
pio di parità di trattamento fra i creditori, si è rivelato un ostacolo quasi insormontabile nella realizzazione del progetto di riforma concorsuale.
Le due posizioni antagoniste sono emblematicamente rappresentate da un lato dalla raccolta di contributi contenuta nel volume L'interprete e l'operatore dinanzi alla crisi dell'impresa a cura di S. Pacchi Peduc
ci, Milano, 2001, 3 ss., e dall'altro lato dall'orientamento sempre più
compatto, nei suoi tratti essenziali, della giurisprudenza costituzionale
e di legittimità, al quale si richiamano anche le quattro decisioni in ras
segna; per un confronto delle opposte esigenze, cfr. Bertacchini, La
revocatoria fallimentare nelle prospettive di riforma: tra esigenze di
stabilità e ragioni di efficienza, in Giur. it., 2002, 885; M. Fabiani, La
revocatoria fallimentare nelle prospettive di riforma, in Foro it., 2001,
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