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sezione tributaria; sentenza 28 novembre 2003, n. 18250; Pres. Riggio, Est. D'Alonzo, P.M. Cafiero...

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sezione tributaria; sentenza 28 novembre 2003, n. 18250; Pres. Riggio, Est. D'Alonzo, P.M. Cafiero (concl. diff.); Soc. Mondelli Delmonte (Avv. Di Benedetto) c. De Rosa. Cassa Comm. trib. reg. Campania 7 novembre 2000 e decide nel merito Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 2 (FEBBRAIO 2004), pp. 405/406-409/410 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23200455 . Accessed: 28/06/2014 17:00 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 141.101.201.31 on Sat, 28 Jun 2014 17:00:32 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione tributaria; sentenza 28 novembre 2003, n. 18250; Pres. Riggio, Est. D'Alonzo, P.M.Cafiero (concl. diff.); Soc. Mondelli Delmonte (Avv. Di Benedetto) c. De Rosa. Cassa Comm. trib.reg. Campania 7 novembre 2000 e decide nel meritoSource: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 2 (FEBBRAIO 2004), pp. 405/406-409/410Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200455 .

Accessed: 28/06/2014 17:00

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

6. - Attualmente la materia dell'occupazione di spazi ed aree

pubbliche è disciplinata dal d.leg. 15 novembre 1993 n. 507.

Il presupposto per l'applicazione della tassa per l'occupazio ne di spazi ed aree pubbliche è definito ed identificato —

per

quanto interessa ai fini di causa — dal 1° e 2° comma dell'art.

38 (intitolato, appunto, «oggetto della tassa») del decreto stesso.

Il 1° comma stabilisce che sono soggette alla tassa «le occu

pazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle

strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle

province (1° comma)», mentre il 2° comma aggiunge che sono

tassate anche le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il

suolo pubblico. Dal tenore letterale della norma risulta chiaro, perciò, che il

presupposto impositivo della Tosap è costituito dalle «occupa zioni di qualsiasi natura» di spazi ed aree che facciano parte del

demanio o del patrimonio indisponibile dei comuni e delle pro vince.

7. - In base a questa normativa sono soggette alla Tosap tutte

le occupazioni di spazi pubblici (e non soltanto — come avve

niva nella normativa precedente — di quelli destinati specifica

mente alla pubblica viabilità). Rimangono però escluse dall'imposizione le occupazioni di

quegli spazi che, per la loro stessa struttura, e per la loro confi

gurazione, non siano destinati ad un'utilizzazione da parte della

collettività.

Come, infatti, già rilevato da questa corte «In tema di tassa

per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), il presup

posto impositivo va individuato, ai sensi degli art. 38 e 39 d.leg. 15 novembre 1993 n. 507, nell'occupazione che comporti un'ef

fettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico» (Cass. 7

marzo 2002, n. 3363, Foro it., 2002,1, 1349).

Proprio per questo deve essere esclusa l'applicabilità del

l'imposta in questione all'occupazione di spazi situati all'inter

no di edifici chiusi (o di edifici soggetti a chiusura negli orari in cui non siano espressamente aperti al pubblico) oppure anche in

spazi aperti, ma recintati, che, pur se privi di specifiche opere murarie, siano anch'essi soggetti a chiusura negli orari e nelle

occasioni in cui non siano espressamente aperti al pubblico. Alla luce della normativa vigente

— che come si è detto pre vede che siano soggette al tributo tutte le occupazioni di beni

appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile degli enti territoriali, e non soltanto (come già avveniva in preceden

za) quelle di spazi situati nelle strade e nelle piazze che fanno

parte del sistema viario — appare invece eccessivamente re

strittiva, l'affermazione già effettuata da questa corte (Cass. 22

marzo 2002, n. 4124, id., Rep. 2002, voce Tributi locali, n.

256), secondo cui la tassa deve essere applicata alle occupazioni di spazi inseriti in mercati pubblici «tutte le volte in cui i mer

cati stessi siano tenuti su suoli normalmente inclusi nel com

plesso della viabilità municipale, ed occasionalmente destinati

dall'ente territoriale allo svolgimento di attività di vendita al

pubblico, mentre la sua applicabilità deve essere esclusa nel ca

so in cui i mercati stessi abbiano luogo in edifici stabilmente

utilizzati dal comune per ospitarli» (nello stesso senso, ma con

riferimento alla legislazione previgente, Cass. 14 gennaio 1998,

n. 253, id., 1999,1, 3697). È facile rilevare, peraltro, che uno spazio, o anche un edifi

cio, non soggetto ad uno specifico regime di chiusura negli ora

ri e nelle occasioni in cui non sia espressamente aperto al pub

blico, è per definizione uno spazio, o un edificio, aperto al

pubblico, e come tale da assimilare agli spazi che fanno parte del sistema viario cui è collegato (anche quando sia dotato di

sola uscita e non consenta il transito da un punto posto all'e

sterno ad un altro). 8. - Nel caso di specie l'accertamento di fatto contenuto nella

sentenza impugnata riferisce che il punto vendita gestito negli an

ni cui si riferisce la tassazione dal sig. Pio Maisto si trovava al

l'interno di un'area attrezzata adibita a mercato (che rientrava

come tale nel demanio comunale ai sensi del 2° comma dell'art.

824 c.c.), e non specifica affatto se tale area fosse costituita da un

edificio già predisposto per ospitare locali di vendita, o, almeno,

da uno spazio non edificato, ma destinato anch'esso alla vendita,

appositamente recintato, e chiuso al pubblico negli orari in cui

non ne era prevista espressamente l'apertura per la vendita.

Non sussistono perciò le condizioni cui la giurisprudenza ri

collega l'esenzione dalla tassa; a tutto concedere, non risulta

che sussistessero tali condizioni.

9. - Il ricorso perciò è infondato, e non può trovare accogli mento.

Il Foro Italiano — 2004.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 28

novembre 2003, n. 18250; Pres. Riggio, Est. D'Alonzo, P.M.

Cafiero (conci, diff.); Soc. Mondelli Delmonte (Avv. Di Be

nedetto) c. De Rosa. Cassa Comm. trib. reg. Campania 7

novembre 2000 e decide nel merito.

Tributi locali — Contenzioso — Concessionario dell'accer

tamento e della riscossione — Legittimazione passiva

(D.leg. 15 novembre 1993 n. 507, revisione ed armonizzazio

ne dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle

pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed

aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa

per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4

1. 23 ottobre 1992 n. 421, concernente il riordino della finanza

territoriale, art. 25, 32, 52). Riscossione delle imposte e delle entrate dello Stato e degli

enti pubblici — Contenzioso — Liti promosse contro il concessionario della riscossione — Partecipazione dell'en

te creditore — Esclusione (Cod. proc. civ., art. 102; d.p.r. 28

gennaio 1988 n. 43, istituzione del servizio di riscossione dei

tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai

sensi dell'art. 1, 1° comma, 1. 4 ottobre 1986 n. 657, art. 40). Tributi locali — Tassa per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche — Occupazione temporanea

— Occupazione

permanente — Differenza (D.leg. 15 novembre 1993 n. 507,

art. 42, 44, 45).

Il concessionario del servizio di accertamento e riscossione

della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche su

bentra al comune anche nelle contestazioni relative agli ac

certamenti da esso operati, per cui il comune deve ritenersi

del tutto estraneo al relativo processo. (1) L'ente creditore interessato alla esazione non è litisconsorte

necessario nel giudizio promosso dal contribuente contro il

concessionario della riscossione. (2)

L'occupazione di suolo pubblico deve essere considerata per

manente, con applicazione della relativa tassa in base ai cri

teri indicati nell'art. 44 d.leg. 15 novembre 1993 n. 507,

quando l'atto di concessione ne preveda l'utilizzazione con

tinuativa da parte del concessionario (con conseguente sot

trazione del suolo e/o dell'area all'uso pubblico di destina

zione) per tutta la sua durata, che deve essere superiore al

l'anno; sono invece da considerarsi temporanee l'occupazio ne priva di autorizzazione, quella autorizzata per una durata

inferiore all'anno, nonché l'occupazione, anche se di durata

superiore all'anno, che preveda la sottrazione non continua

tiva del suolo pubblico (come soltanto per una parte del gior

no). (3)

Svolgimento del processo. — Con ricorso notificato a De Ro

sa Damiano con plico postale spedito il 17 marzo 2001 (depo sitato il 6 aprile 2001) la s.r.l. Mondelli Delmonte (concessiona

ria per il comune di Battipaglia del servizio di accertamento e

riscossione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbli

che), vinte le spese di giudizio, in base ad un unico motivo

chiedeva di cassare la sentenza n. 350/20/2000 depositata il 7

novembre 2000 dalla Commissione tributaria regionale della

(1-2) Non si rinvengono precedenti editi in termini nella giurispru denza della Suprema corte.

Gli art. 25 e 32 d.leg. 15 novembre 1993 n. 507 sono stati abrogati dall'art. 53, 4° comma, d.leg. 15 dicembre 1997 n. 446.

(3) Ad avviso della Cassazione — nella cui giurisprudenza non si

rinvengono precedenti editi in termini — ai fini della distinzione tra

occupazione permanente o temporanea di suolo pubblico, là sola durata

(infra o ultra annuale) dell'occupazione di suolo pubblico non appare decisiva, essendo necessario verificare anche se l'atto di concessione

limiti o meno l'occupazione ad alcuni giorni della settimana e/o ad al

cune ore del giorno, perché la limitazione importa sempre la natura

temporanea dell'occupazione. In dottrina, v. Lupi, La Tosap tra l'occupazione permanente e tempo

ranea: gli squilibri e i loro palliativi, in Rass. trib., 1994, 592, per il

quale «dal punto di vista equitativo e della ratio del tributo» le occupa zioni superiori all'anno ma relative ad alcuni giorni soltanto, così come

quelle poste in essere («senza alcuna stabilità relativamente ad uno spe cifico suolo pubblico occupato») dagli operatori del commercio ambu

lante, dovrebbero essere inserite nell'ambito delle occupazioni perma nenti.

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407 PARTE PRIMA 408

Campania e notificata il 26 gennaio 2001 la quale, per la rite

nuta natura permanente dell'occupazione del suolo pubblico, aveva accolto l'appello proposto dal contribuente avverso la de

cisione n. 157/02/98 con cui la Commissione tributaria provin ciale di Salerno aveva respinto il ricorso avanzato dal De Rosa

contro la cartella esattoriale (notificata il 17 settembre 1996) di

pagamento, per l'anno 1995, della tassa per l'occupazione

(temporanea) di spazi ed aree pubbliche (Tosap) da parte sua nel

comune di Battipaglia. Il De Rosa, al quale il plico postale contenente il ricorso per

cassazione era stato consegnato personalmente il 20 marzo

2001, non si costituiva né svolgeva attività difensiva in giudizio. Motivi della decisione. — 1. - Preliminarmente va disattesa la

richiesta, avanzata dal pubblico ministero nel corso della sua di

scussione orale, di dichiarare la nullità di tutte le pregresse fasi

del giudizio, fondata sull'assunta violazione della norma dettata

dall'art. 40 d.p.r. 28 gennaio 1988 n. 43 (a mente del quale «il

concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non concer

nono esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecuti

vi, deve chiamare in causa l'ente interessato» perché, «in man

canza», «risponde delle conseguenze della lite») e, quindi, sulla

necessità, sub specie di litisconsorzio necessario (la cui viola

zione, come noto, è rilevabile anche d'ufficio in qualunque stato

e grado del giudizio), che a dette fasi processuali partecipasse, oltre alla società ricorrente per la sua qualità di «concessiona

ria», anche «l'ente interessato», ovverosia il comune di Battipa

glia, atteso che la controversia non concerne (esclusivamente) la

validità degli atti esecutivi ma investe la stessa legittimità del

l'imposizione fiscale. La richiesta deve essere disattesa perché infondata in quanto

la società ricorrente non è mera concessionaria della riscossione

ma, come espressamente dedotto dalla stessa, ha altresì veste di

concessionaria del servizio di accertamento dell'imposta de

dotta in giudizio per cui la norma richiamata dal pubblico mini

stero non regola la fattispecie.

A) Questa, invero, trova la sua disciplina specifica nel combi

nato disposto degli art. 32 e 52 d.leg. 15 novembre 1993 n. 507.

L'art. 52, infatti, consente al comune, ove ritenuto «più con

veniente sotto il profilo economico o funzionale», di affidare ai

soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32 medesimo

d.leg. «il servizio di accertamento e di riscossione della tassa»

(scilicet della «tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbli che» disciplinata dal capo II d.leg. 507/93 nel quale è compreso l'art. 52).

L'ultimo inciso dello stesso articolo, poi, prescrive che «a tal

fine si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicità e diritto delle pubbliche affissioni», cioè le di sposizioni che trovano la loro collocazione nel capo I, compren dente gli art. da 1 a 37.

In base al 3° comma dell'art. 25 (dettato per la gestione del

«servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pub blicità e delle pubbliche affissioni» ma, quindi, applicabile an che all'analogo servizio relativo alla tassa per l'occupazione di

spazi ed aree pubbliche in virtù del richiamato generale rinvio

operato dall'art. 52 detto) il concessionario del servizio «su

bentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio»: l'ampia latitudine della norma («tutti i diritti ed

obblighi inerenti la gestione del servizio») impone di ritenere

che il concessionario del servizio di accertamento e riscossione

subentri al comune anche nelle contestazioni relative agli ac

certamenti da esso operati per cui il comune deve ritenersi del

tutto estraneo al relativo processo.

B) Il litisconsorzio necessario (ex art. 102 c.p.c.) sostenuto

dal procuratore generale, peraltro, deve essere escluso anche in

base alla norma (art. 40 d.p.r. n. 43 del 1988) dallo stesso ri

chiamata a) perché, per tale disposizione, l'«ente interessato»

deve essere chiamato in giudizio dal concessionario, resistente

nel processo tributario di primo grado, e non già dal contri

buente che con il suo ricorso dà inizio al processo e b) perché alla mancanza di chiamata in causa dell'ente interessato da parte del concessionario la norma non riconnette nessun effetto pro cessuale invalidante ma solamente conseguenze di carattere so

stanziale addossando al concessionario negligente «le conse

guenze della lite».

Si comprende, quindi, che nella fattispecie de qua la sentenza

ben può essere data anche in assenza dell'ente interessato per cui difetta l'imprescindibile presupposto, richiesto dall'art. 102

Il Foro Italiano — 2004.

c.p.c., dell'oggettiva impossibilità («non può») che il giudice pronunci la decisione se non in confronto di più parti.

C) In conclusione deve affermarsi che rettamente il comune

di Battipaglia non è stato chiamato a partecipare al giudizio. 2. - La Commissione tributaria regionale di Napoli ha accolto

l'appello proposto dal De Rosa assumendo, unicamente, che

l'occupazione di cui si controverte avrebbe carattere perma nente in quanto «una concessione generale, se pluriennale, deve

considerarsi occupazione permanente (d.leg. 507/93)». 3. - Con l'unico motivo di gravame la società ricorrente de

nunzia «violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.leg. 15

novembre 1993 n. 507», «errore su un punto decisivo della

controversia» nonché «violazione e falsa applicazione dell'art.

Ill Cost.» ed adduce che, «in disparte l'assenza di adeguata motivazione su un punto decisivo della controversia, ... che ...

di per sé dovrebbe comportare l'annullamento della sentenza

impugnata», l'art. 42 d.leg. 507/93 «distingue le occupazioni di suolo pubblico in permanenti e temporanee, utilizzando come

criterio discretivo di esse la durata delle occupazioni medesime

ed il carattere stabile dell'occupazione» mentre nel caso il con

tribuente «effettua l'occupazione giornaliera per un periodo non

superiore a duecentottanta giorni e per un tempo limitato della

giornata (sette-otto ore), decorso il quale l'area occupata rientra

nella materiale disponibilità del comune».

Secondo la ricorrente, quindi, dovendosi intendere la «stabi

lità» dell'occupazione nel senso che l'occupante «deve avere

l'esclusiva disponibilità dell'area o dello spazio concessogli, di

guisa che sia esclusa la possibilità che altri possa disporre dello

spazio medesimo», «la durata effettiva dell'occupazione, infe

riore all'anno, unitamente al fatto che l'area occupata dalla ri

corrente, al termine della giornata lavorativa, rientra nella di

sponibilità del comune, costituiscono elementi dai quali si evin

ce inequivocabilmente che si sia in presenza di occupazione di

suolo pubblico avente carattere temporaneo». 4. - La censura dev'essere accolta perché fondata.

A) La lett. b) dell'art. 42 d.leg. n. 507 del 1993 definisce tem

poranee le occupazioni di spazi e di aree pubbliche di «durata

inferiore all'anno».

Per la lett. a) del medesimo articolo, invece, sono permanenti le occupazioni di «carattere stabile», effettuate a seguito di rila

scio di apposito «atto di concessione», aventi «comunque» du

rata «non inferiore all'anno», «comportino o meno l'esistenza

di manufatti o impianti».

B) Al fine di individuare la differenza normativa tra le due

species va posta in evidenza, innanzi tutto, l'ininfluenza, ai fini

di qualificare l'occupazione come permanente, dell'esistenza di

manufatti e/o di impianti: ciò significa che la differenza tra le

species di occupazioni va ricercata in caratteri diversi da tale

esistenza di tal che, nel concorso di questi diversi caratteri, deve

ritenersi temporanea anche un'occupazione che comporti l'esi

stenza di manufatti e/o di impianti quando la sua durata, indi

cata nell'atto di concessione, sia inferiore all'anno.

L'importanza assunta dall'atto di concessione (melius, dal

suo contenuto) si desume dal 3° comma dello stesso art. 42, il

quale equipara alle occupazioni temporanee la protrazione di

fatto dell'occupazione oltre il «periodo consentito» nella con

cessione, ponendo così in evidenza l'imprescindibile necessità

(anche se, come si vedrà, non sufficiente) dell'esistenza di un

aderente atto di concessione per poter qualificare come perma nente un'occupazione di suolo pubblico.

C) Secondo la lett. a) dell'art. 42 «sono permanenti le occu

pazioni di carattere stabile ... aventi, comunque, durata non in

feriore all'anno»: caratteristica normativa, quindi, delle occupa zioni permanenti è, oltre alla concessa durata ultra annuale, an

che la sua stabilità.

Questo carattere, per la già evidenziata irrilevanza dell'«e

sistenza di manufatti o impianti», è, appunto, diverso da tale

esistenza ed assume, quindi, valore in sé, a prescindere dal fatto

che esistano o meno manufatti od impianti.

D) Il carattere della stabilità può utilmente desumersi dal

l'esame delle norme del d.leg. n. 507 del 1993 dedicate alla de

terminazione delle tasse: mentre per le occupazioni permanenti, infatti, la tassa è dovuta (art. 45) «per anni solari a ciascuno dei

quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma», per le

occupazioni temporanee l'art. 44 impone all'ente locale (comu ne o provincia) di commisurare la tassa 1) alla superficie occu

pata e 2) al tempo, con una tariffa giornaliera a metro quadrato

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

frazionabile ad ora perché (2° comma dell'art. 45) «la tassa si

applica in relazione alle ore di effettiva occupazione», con ridu

zione per le occupazioni di durata superiore a quindici giorni nonché (5° comma) per le occupazioni realizzate da «venditori

ambulanti».

E) Dalle norme testé esaminate si evince che è permanente unicamente l'occupazione, autorizzata dall'ente locale, che

comporta la sottrazione continuativa del suolo pubblico per una

durata superiore all'anno: tutte le altre occupazioni debbono

considerarsi temporanee e, quindi, soggette alla determinazione

della tassa secondo i criteri indicati nell'art. 45.

In diritto, pertanto, va affermato il principio secondo cui ai

sensi degli art. 42, 44 e 45 l'occupazione di suolo pubblico deve

essere considerata:

a) permanente, con applicazione della tassa in base ai criteri

indicati nell'art. 44, quando (art. 42, 1° comma, lett. c) l'atto di

«concessione» ne prevede l'utilizzazione continuativa da parte del concessionario (con conseguente sottrazione del suolo e/o

dell'area all'uso pubblico di destinazione) per tutta la sua dura

ta, che deve essere superiore all'anno, e, di converso, che va

considerata

b) temporanea: 1) l'occupazione priva di autorizzazione (art.

42, 2° comma) ovvero (ex art. 42, 1° comma, lett. b) 2) quella

(anche se continuativa) autorizzata per una durata inferiore al

l'anno nonché 3) l'occupazione, anche se di durata superiore al

l'anno, che preveda la sottrazione non continuativa del suolo

pubblico, come soltanto per una parte del giorno, difettando, in

questo caso, il carattere della stabilità dell'occupazione stessa.

F) Da tanto discende che la considerazione della sola durata

(infra od ultra annuale) dell'occupazione del suolo pubblico og

getto dell'atto di concessione non costituisce corretta valutazio

ne dell'esatto discrimen legale per qualificare come temporanea ovvero come permanente detta occupazione dovendosi, invece,

sempre verificare se l'atto di concessione limiti o meno l'occu

pazione ad alcuni giorni della settimana e/o ad alcune ore del

giorno perché la limitazione detta importa sempre la natura

temporanea dell'occupazione.

G) La sentenza impugnata, al fine di ritenere come perma nente l'occupazione (e, di conseguenza, infondata la pretesa fi

scale portata dall'avviso impugnato dal contribuente) ha consi

derato solo la durata ultra annuale della concessione e, pertanto, esclusivamente un elemento necessario ma non sufficiente: la

stessa, pertanto, va cassata essendo inficiata da errore di diritto.

4. - La causa, però, non deve essere rimessa al giudice del

merito perché la stessa non necessita di nessun ulteriore accer

tamento in fatto e, pertanto, può essere decisa nel merito ai sensi

dell'art. 384 c.p.c. Nella sentenza impugnata, invero, si legge che:

1) nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il con

tribuente ha posto a fondamento della sua impugnazione del

l'atto impositivo soltanto il fatto di essere «titolare con conces

sione ultra annuale rilasciata dal sindaco del comune di Battipa

glia, per l'esercizio di un'attività di commercio ambulante su

suolo pubblico e, perciò, assegnatario di un posto fisso»;

2) il giudice tributario di primo grado ha rigettato il ricorso

del contribuente avendo ritenuto che l'assunto carattere perma nente dell'occupazione non era stato suffragato da «idonei ele

menti».

Il De Rosa, inoltre, non risulta avere allegato nessun elemen

to, oltre quello della durata ultra annuale della concessione, da

cui trarre il carattere di stabilità di tale occupazione né risulta

aver contestato il fatto, dedotto dalla società concessionaria, che

«l'occupazione ... avveniva in alcuni giorni della settimana e

per un arco limitato di ore della giornata, decorse le quali l'area

occupata rientrava nella materiale disponibilità del comune per essere destinata alla viabilità cittadina».

In base a tale situazione di fatto, tenuto conto dell'enunciato

principio giuridico discretivo, il ricorso di primo grado proposto dal contribuente deve essere respinto perché la sola durata ultra

annuale della concessione non consente di qualificare l'occupa zione stessa come permanente.

Il Foro Italiano — 2004.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 12 no vembre 2003, n. 17023; Pres. Saggio, Est. Rordorf, P.M.

Maccarone (conci, conf.); Fall. soc. Sbordoni nuova cerami

ca (Avv. Ozzola) c. Banca di Roma (Avv. S. e G. Carboni). Cassa App. Roma 3 aprile 2000.

Fallimento — Azione revocatoria — Rimesse in conto cor

rente — Citazione — Mancata indicazione delle singole rimesse — Nullità — Esclusione (Cod. proc. civ., art. 164; r.d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del fallimento, art. 67).

L'atto di citazione per la revoca di rimesse in conto corrente

bancario non è affetto da nullità per vizio del petitum se

l'attore ha identificato una somma minima e ha chiesto la re

voca di tutte le rimesse affluite, non essendo necessaria per l'individuazione della domanda l'indicazione di ciascuna

singola rimessa revocabile. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 11 no vembre 2003, n. 16915; Pres. Genghini, Est. Di Amato, P.M.

Cafiero (conci, conf.); Sechi (Avv. Iannotta) c. Fall. soc.

Germani (Avv. Arieta). Conferma App. Roma 8 febbraio 2000.

Fallimento — Azione revocatoria — Presupposto oggettivo — Danno — Inesistenza — Onere probatorio (R.d. 16

marzo 1942 n. 267, art. 67).

Nell'azione revocatoria fallimentare il requisito del danno è

presupposto nello stato di insolvenza accertato con la senten

za di fallimento ed ha per oggetto la lesione al principio della

parità di trattamento fra i creditori, talché è onere del conve

nuto fornire la prova della inesistenza di tale pregiudizio. (2)

III

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 11 no vembre 2003, n. 16914; Pres. Saggio, Est. Proto, P.M. Pal

mieri (conci, conf.); Fall. soc. Alimenta (Avv. Manferoce) c.

Soc. Cariverona banca (Avv. Pontecorvo, Chiarato). Con

ferma App. Venezia 8 maggio 2000.

Fallimento — Azione revocatoria — Pegno rotativo — Co

stituzione — Contestualità — Decorrenza (Cod. civ., art.

2787; r.d. 16 marzo 1942 n. 267, art. 67).

L'azione revocatoria fallimentare volta afar dichiarare ineffi cace un pegno di titoli costituito nel biennio anteriore al fal limento per un debito scaduto, può essere paralizzata dalla

eccezione con la quale il creditore oppone che la garanzia da

impugnare deve essere individuata in quella originaria se vi è

stata una mera sostituzione di titoli (c.d. pegno rotativo). (3)

IV

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 11 no

vembre 2003, n. 16905; Pres. Genghini, Est. Rordorf, P.M.

(1-4) La costruzione di un sistema revocatorio nuovo, in grado di co

niugare l'esigenza di stabilità dei traffici commerciali e le aspettative dei terzi incolpevoli con il ruolo dell'istituto come presidio del princi

pio di parità di trattamento fra i creditori, si è rivelato un ostacolo quasi insormontabile nella realizzazione del progetto di riforma concorsuale.

Le due posizioni antagoniste sono emblematicamente rappresentate da un lato dalla raccolta di contributi contenuta nel volume L'interprete e l'operatore dinanzi alla crisi dell'impresa a cura di S. Pacchi Peduc

ci, Milano, 2001, 3 ss., e dall'altro lato dall'orientamento sempre più

compatto, nei suoi tratti essenziali, della giurisprudenza costituzionale

e di legittimità, al quale si richiamano anche le quattro decisioni in ras

segna; per un confronto delle opposte esigenze, cfr. Bertacchini, La

revocatoria fallimentare nelle prospettive di riforma: tra esigenze di

stabilità e ragioni di efficienza, in Giur. it., 2002, 885; M. Fabiani, La

revocatoria fallimentare nelle prospettive di riforma, in Foro it., 2001,

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