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sezione tributaria; sentenza 3 luglio 2003, n. 10489; Pres. Saccucci, Est. Di Nubila, P.M....

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sezione tributaria; sentenza 3 luglio 2003, n. 10489; Pres. Saccucci, Est. Di Nubila, P.M. Gambardella (concl. conf.); Soc. Smp (Avv. Amatucci) c. Min. finanze. Conferma Comm. trib. reg. Toscana 8 aprile 1999 Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 10 (OTTOBRE 2003), pp. 2617/2618-2619/2620 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198685 . Accessed: 24/06/2014 21:39 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.79 on Tue, 24 Jun 2014 21:39:32 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione tributaria; sentenza 3 luglio 2003, n. 10489; Pres. Saccucci, Est. Di Nubila, P.M.Gambardella (concl. conf.); Soc. Smp (Avv. Amatucci) c. Min. finanze. Conferma Comm. trib.reg. Toscana 8 aprile 1999Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 10 (OTTOBRE 2003), pp. 2617/2618-2619/2620Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198685 .

Accessed: 24/06/2014 21:39

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

limitate a richiamare, inferendo de plano, dalla qualificazione della mancanza o tardività della redazione dell'inventario come

cause di decadenza dal beneficio, la necessità che esse debbano

essere eccepite e provate dai creditori del de cuius). Nella prima di tali sentenze, sul punto, viene soltanto rilevato che «gli eventi

successivi all'accettazione con beneficio attinenti all'esecuzione

della speciale procedura possono soltanto condurre alla deca

denza dal beneficio d'inventario, ma non a porre nel nulla l'atto

pubblico di accettazione beneficiata» e che «la distinzione tra

decadenza dal diritto ad accettare con beneficio d'inventario e

decadenza dal beneficio è innegabile ed attiene ai principi gene rali del negozio giuridico d'accettazione»: il che non sembra di

per sé dimostrativo della ritenuta natura decadenziale della

mancata tempestiva redazione dell'inventario, che in sostanza

risulta semplicemente asserita e non desunta da elementi che ef

fettivamente la comprovino. La seconda sentenza è pervenuta alla stessa conclusione dell'altra in base a tre considerazioni: la

«identità di funzione» della redazione dell'inventario e «delle

altre formalità e comportamenti imposti dalla legge al medesi

mo erede a tutela degli interessi dei creditori e dei legatari», che

sono espressamente sanzionati con la decadenza dal beneficio; la «necessaria contestualità, se non unicità, della dichiarazione

di accettare e di quella di avvalersi del beneficio», i cui effetti

«si producono contemporaneamente», perché altrimenti si da

rebbe luogo a «un periodo di sospensione in ordine al tipo (li mitato o illimitato) della responsabilità dell'erede per i debiti

ereditari» e ciò «contrasterebbe con il sistema del diritto succes

sorio, nel quale i due anzidetti momenti debbono necessaria

mente coincidere, non potendo acquistarsi l'eredità senza dive

nire, per ciò solo, erede puro e semplice o con responsabilità intra vires, cioè senza produrre automaticamente, a seconda del

tipo prescelto di accettazione, la confusione o la separazione dei

due patrimoni»; la previsione che l'inventario può essere com

pilato anche dopo la scadenza del termine di prescrizione di die

ci anni stabilito per l'accettazione, «costituendo la diversa di

sciplina dei due atti, sotto il profilo temporale, un sicuro indice

della diversità di funzione attribuita dalla legge agli atti mede

simi, nell'ambito dei rapporti fra erede e creditori ereditari». Si

può però obiettare: se due fattispecie sono qualificate e com

piutamente disciplinate in maniera diversa, non è consentito

estendere all'una le norme dettate specificamente per l'altra, in

ragione di una supposta loro uguaglianza di funzioni (ma nella

stessa Cass. 329/77, peraltro, si riconosce che l'inventario, a

differenza degli adempimenti ulteriori, i quali sono destinati a

tutelare esclusivamente i creditori risponde anche «all'interesse

dell'erede di accertare l'effettiva consistenza dell'asse eredita

rio, ai fini della limitazione della sua responsabilità»); un perio do di «sospensione» non è incompatibile con il sistema delle

successioni, il quale ne conosce altri (come quello conseguente alla giacenza dell'eredità, in cui non è solo l'estensione della

responsabilità per i debiti del de cuius, ma la stessa identità del

successore che rimane provvisoriamente incerta) ben più rile

vanti, per possibile durata e per importanza, rispetto al breve

lasso di tempo in cui l'accettante con beneficio deve provvedere all'inventario; la dichiarazione di accettazione, se compiuta en

tro dieci anni, esclude comunque l'operatività della prescrizio ne, sicché non è significativo che l'inventario possa utilmente

essere redatto entro l'ulteriore termine stabilito per tale incom

bente, anche se dopo la scadenza dell'altro.

Si deve quindi concludere nel senso che la tempestiva forma

zione dell'inventario rappresenta un elemento costitutivo del

beneficio, sicché correttamente il giudice a quo ha ritenuto che

dovesse essere documentata da Nadina Spagnolo, non occorren

do invece che la sua mancanza o tardività fossero allegate e

provate dall'istituto bancario San Paolo di Torino.

Il motivo posto a fondamento del ricorso deve essere pertanto disatteso.

Né l'impugnazione può essere accolta alla luce dell'afferma

zione, contenuta nella memoria della ricorrente, secondo cui in

realtà si era «provveduto nei termini di legge alla redazione del

l'inventario», come risulterebbe da alcuni documenti (dei quali non si dice che fossero stati prodotti in sede di merito). La de

duzione, oltre che comportare la necessità di accertamenti di

fatto, è estranea al thema decidendum devoluto a questa corte

con l'atto introduttivo del giudizio di legittimità, sicché non può essere presa in considerazione.

Il ricorso va quindi rigettato.

Il Foro Italiano — 2003.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 3 lu

glio 2003, n. 10489; Pres. Saccucci, Est. Di Nubila, P.M.

Gambardella (conci, conf.); Soc. Smp (Avv. Amatucci) c.

Min. finanze. Conferma Comm. trib. reg. Toscana 8 aprile 1999.

Valore aggiunto (imposta sul) — Accertamento — Autovet

tura — Perquisizione — Autorizzazione dell'autorità giu diziaria — Esclusione — Fattispecie (D.p.r. 26 ottobre 1972

n. 633, istituzione e disciplina dell'imposta sul valore ag

giunto, art. 52).

Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, l'avviso di accer

tamento a carico di una società può legittimamente fondarsi su documenti che la guardia di finanza abbia acquisito all'e

sito della perquisizione effettuata — senz.a la previa autoriz

zazione dell'autorità giudiziaria — sull'autovettura apparte

nente all'amministratore della società stessa, il cui utilizzo risulta riferibile all'attività di impresa. (1)

Svolgimento del processo. — 1. - A seguito del rinvenimento,

da parte della guardia di finanza, di documentazione extraconta

bile a bordo dell'autovettura di Naldini Ferrati Franco, all'epoca amministratore della s.r.l. Smp, l'ufficio Iva di Arezzo emetteva

avviso di rettifica, contestando operazioni «al nero».

2. - Proponeva ricorso alla commissione tributaria provinciale

la Smp in liquidazione, deducendo 1"inutilizzabilità della docu

mentazione suddetta e, in ogni caso, la sua inconferenza rispetto a quanto ritenuto dall'ufficio.

3. - La commissione tributaria provinciale accoglieva il ricor

so. Proponeva appello l'ufficio e la commissione tributaria re

gionale riformava la sentenza di primo grado, ritenendo che la

documentazione rinvenuta fosse idonea a fare prova di cessioni

di materiale prezioso tra la Smp, cedente, e due altre società.

Quanto alla legittimità dell'acquisizione dei documenti, la

commissione rilevava che la suddetta documentazione era stata

spontaneamente consegnata dal Naldini.

4. - Ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. Smp in liqui dazione, deducendo tre motivi. Resiste con controricorso l'am

ministrazione finanziaria dello Stato. Parte ricorrente ha pre sentato memoria integrativa.

Motivi della decisione. — 5. - Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi

dell'art. 360, n. 3, c.p.c., dell'art. 52 d.p.r. 633/72, in quanto la

documentazione è stata appresa dalla guardia di finanza nel

l'autovettura di Naldini Franco, senza autorizzazione del procu ratore della repubblica.

6. -11 motivo è infondato. Va premesso che l'acquisizione dei

documenti risulta, dalla motivazione della sentenza di appello, effettuata nell'autovettura di Naldini Franco, all'epoca ammini

stratore della società Smp, vale a dire su di un veicolo il cui uti

lizzo risulta riferibile all'attività di impresa. Inoltre nessuna op

posizione risulta effettuata dal Naldini in ordine alla suddetta

acquisizione, onde la commissione tributaria regionale parla di

«acquiescenza».

(1) Non si rinvengono nella giurisprudenza della Suprema corte pre cedenti editi in termini.

La Suprema corte esclude che la sua odierna pronuncia si ponga in

contrasto con Cass. 8 novembre 1997, n. 11036, Foro it., 1998, 1. 1531, con nota di richiami (e Rass. trib., 1998, 520, con nota di Porcaro; Riv. dir. trib., 1998, II, 719, con nota di Toppan), che aveva ritenuto l'ille

gittimità dell'acquisizione di documenti rinvenuti su un autoveicolo

perquisito senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, sul rilievo che la stessa decisione riguardava l'autovettura di un dipendente e non

quella dell'amministratore. In realtà la motivazione di Cass. 11036/97 non ruota tanto sulla tito

larità dell'automezzo perquisito, quanto su un'interpretazione dell'art.

52, 8° comma, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 tale da legittimare la per

quisizione non autorizzata solo nel caso di autoveicoli adibiti al tra

sporto per conto di terzi relativamente a merci o altri beni viaggianti. In

questi termini, il precedente palesemente non collima con quella parte della sentenza in epigrafe dove si afferma (v. par. 12) che non occorre

nessuna autorizzazione per la perquisizione di un autoveicolo non adi

bito ad uso meramente personale o al trasporto merci per conto di terzi.

In tema di documenti appresi nel corso di accessi non autorizzati, v.

Cass., sez. un., 21 novembre 2002, n. 16424, Foro it., 2003, I, 123, con

nota di richiami, per la quale l'illegittima acquisizione inficia l'avviso

di accertamento che sugli stessi si fondi. [M. Annecchino]

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2619 PARTE PRIMA 2620

7. - L'art. 52 d.p.r. 633/72 prevede che gli organi accertatori

possono accedere in locali adibiti all'esercizio dell'impresa commerciale; è necessaria l'autorizzazione del procuratore della

repubblica per l'accesso in locali adibiti «anche» ad abitazione, ovvero ad utilizzazione mista. L'accesso in locali diversi da

quelli sopra indicati può essere eseguito previa autorizzazione del procuratore della repubblica, in presenza di gravi indizi di

violazioni. E in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procu ratore della repubblica, ovvero dell'autorità giudiziaria più vici

na, per l'esecuzione di perquisizioni personali, per l'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e

simili, nonché l'esame di documenti relativamente ai quali sia

eccepito il segreto professionale. Le anzidette disposizioni si

applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche rela

tive a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adi

biti al trasporto per conto terzi.

8. - Al proposito, deduce l'amministrazione finanziaria dello Stato che la norma (8° comma dell'art. 52 cit.) estende le regole limitative anzidette alle sole ipotesi di merci e beni trasportati

per «conto terzi». Per contro, nella fattispecie si è avuto rinve

nimento di documentazione extracontabile a bordo di autovet

tura (dell'amministratore) della società, onde non è a parlarsi di

perquisizione illegittima. 9. - Sulla questione si rinvengono due precedenti specifici.

Cass. 8 novembre 1997, n. 11036 (Foro it., 1998, I, 1531) ha

ritenuto che «è illegittimo l'avviso di rettifica della dichiarazio

ne del contribuente fondato su documentazione contabile rinve

nuta all'interno di autovettura di un suo dipendente, sottoposta a controllo da una pattuglia della guardia di finanza senza auto rizzazione del procuratore della repubblica, ancorché tale do

cumentazione sia stata consegnata spontaneamente dal dipen dente».

10. - Cass. 2 febbraio 1998, n. 1036 (id., Rep. 1998, voce Valore aggiunto (imposta), n. 469) ha ritenuto che «in mancan za dell'autorizzazione del procuratore della repubblica (ovvero dell'autorità giudiziaria più vicina) è illegittima l'acquisizione da parte della guardia di finanza di documenti contabili conte

nuti all'interno di una borsa posta all'interno dell'autovettura

del contribuente, ancorché, portata la borsa in caserma e chiusa in un plico sigillato, l'apertura del plico sia avvenuta con il con senso del contribuente».

11. - Nessuno dei due precedenti sopra ricordati risulta cal zante con la fattispecie presente. Nel primo caso — sent.

11036/97 — si tratta dell'autovettura di un dipendente e non di

quella dell'amministratore. Nel secondo caso, trattasi non solo di ispezione dell'autovettura, ma dell'apertura di una borsa, il che ricade sotto la previsione limitativa del 3° comma dell'art. 52 d.p.r. 633/72.

12. - Nel caso in esame, parte ricorrente non ha mai eccepito o dedotto che l'autovettura appartenesse a soggetto estraneo al

l'impresa, ovvero che fosse adibita a trasporto per conto terzi. Vale dunque la disciplina generale, per la quale non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria ogni ispezione effettuata su beni o locali appartenenti all'impresa. Così come non sarebbe stata contestabile l'acquisizione di documentazione

rinvenuta a bordo di un furgone della società, del pari non ri sulta contestabile l'acquisizione di documentazione «nera» a bordo di autovettura condotta dall'amministratore, non risultan do l'autovettura adibita in quel momento ad uso meramente per sonale o al trasporto per conto terzi. (Omissis)

II. Foro Italiano — 2003.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 3 lu

glio 2003, n. 10481; Pres. Cristarella Orestano, Est. Di

Nubila, P.M. Gambardella (conci, diff.); Min. finanze c.

Soc. Ima - Immobiliare Armese. Conferma Comm. trib. reg.

Liguria 11 maggio 1998.

Tributi in genere — Commissioni tributarie — Ricorso —

Spedizione a mezzo posta in busta chiusa — Tempestività — Data di spedizione — Rilevanza (D.p.r. 26 ottobre 1972

n. 636, revisione della disciplina del contenzioso tributario, art. 17).

Nel vigore del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, doveva ritenersi

tempestivo il ricorso alla commissione tributaria spedito a

mezzo posta raccomandata nel termine di legge, senza che a

tal fine rilevi la circostanza che lo stesso sia stato spedito in

busta chiusa. (1 )

Svolgimento del processo. — 1. - A seguito della presenta zione della denuncia Invim straordinaria, l'ufficio del registro di

San Remo emetteva avviso di accertamento contro la società

Ima immobiliare. Questa proponeva ricorso dinanzi alla Com

missione tributaria provinciale di San Remo, la quale lo acco

glieva parzialmente. Proponeva appello l'ufficio, sostenendo

che il ricorso in primo grado era tardivo ed inammissibile, dato

che esso era stato spedito per posta nel termine di sessanta gior ni dalla notifica dell'avviso, ma risultava inoltrato in busta anzi

ché in plico raccomandato e ricevuto fuori termine.

2. - La commissione tributaria regionale riteneva trattarsi di

«sola irregolarità» e pertanto, disattesa l'eccezione processuale, esaminava il merito della controversia e confermava la sentenza

di primo grado. 3. - Ha proposto ricorso per cassazione l'amministrazione fi

nanziaria dello Stato, deducendo due motivi. La controparte non

si è costituita.

Motivi della decisione. — 4. - Con il primo motivo del ricor

so, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi

dell'art. 360, n. 3, c.p.c., degli art. 112 c.p.c. e 37 d.p.r. 636/72, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa

un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, n. 5.

c.p.c. La decisione richiamata «non ha dato certezza delle ra

ti) La Suprema corte — all'uopo richiamando le conclusioni di Corte cost. 26 novembre 2002, n. 477, Foro it., 2003, 1. 13, con nota di Caponi, e 6 dicembre 2002, n. 520, ibid., 1, con nota di Annecchino —

ribalta il suo precedente, consolidato orientamento che riteneva tardivo il ricorso alla commissione tributaria ricevuto oltre il termine di ses santa giorni, nonostante la sua tempestiva spedizione a mezzo posta, tutte le volte che lo stesso fosse stato inserito in busta in violazione della norma di cui all'art. 17 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636.

In questi termini, v. Cass. 17 settembre 2001, n. 11666, id., Rep. 2001, voce Tributi in genere, n. 1643; 29 agosto 2001. n. 11327, ibid., n. 1644; 6 settembre 2000, n. 11764, id., Rep. 2000, voce cit.. n. 1520; 21 luglio 2000, n. 9599, ibid., n. 1519; 21 giugno 1995, n. 6972, id., 1995, I, 3175, con nota critica di Cascia.

Negli stessi termini, nella giurisprudenza della Commissione tributa ria centrale, v. dee. 19 dicembre 1997, n. 6428, id., Rep. 1998, voce cit., n. 1549; 14 settembre 1998, n. 4361, ibid., n. 1609; 15 maggio 1996, n. 2579, id., Rep. 1997, voce cit., n. 1437; 18 febbraio 1997, n. 385, ibid., n. 1439.

Il dubbio sulla rilevanza della data di spedizione si è posto anche nel caso di ricorso spedito a mezzo posta ordinaria anziché raccomandata

(v., nel senso della irricevibilità del ricorso pervenuto alla segreteria della commissione fuori termine a dispetto della sua tempestiva spedi zione, Comm. trib. centrale 17 aprile 1997, n. 1808, ibid., n. 1460; contra, Comm. trib. centrale 11 luglio 1996, n. 3646, id.. Rep. 1996, voce cit., n. 1431, secondo cui ciò che appare decisivo al fine di stabili re la tempestività del ricorso alla commissione di primo grado è la data di spedizione, la quale, se comprovata dal timbro postale apposto in calce al piego contenente il gravame, non necessita di ulteriori prove per dimostrare la tempestività dell'impugnativa, a prescindere se l'atto sia stato trasmesso con plico raccomandato o con plico ordinario) ovve ro nell'ipotesi di ricorso spedito con raccomandata semplice, anziché mediante raccomandata con avviso di ricevimento (v., nel senso che rileva comunque la data di spedizione, Comm. trib. centrale 16 dicem bre 1993, n. 3563, id., Rep. 1994, voce cit., n. 1205).

In dottrina, in aggiunta agli autori citati in nota a Cass. 6972/95, v.

Chizzini, Dell'ammissibilità del ricorso spedito in busta (nota a Comm. trib. centrale 9 marzo 1995, n. 932, id.. Rep. 1995, voce cit., n. 1450), in Riv. giur. trib., 1996, 285.

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