sezione tributaria; sentenza 3 luglio 2003, n. 10489; Pres. Saccucci, Est. Di Nubila, P.M.Gambardella (concl. conf.); Soc. Smp (Avv. Amatucci) c. Min. finanze. Conferma Comm. trib.reg. Toscana 8 aprile 1999Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 10 (OTTOBRE 2003), pp. 2617/2618-2619/2620Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198685 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
limitate a richiamare, inferendo de plano, dalla qualificazione della mancanza o tardività della redazione dell'inventario come
cause di decadenza dal beneficio, la necessità che esse debbano
essere eccepite e provate dai creditori del de cuius). Nella prima di tali sentenze, sul punto, viene soltanto rilevato che «gli eventi
successivi all'accettazione con beneficio attinenti all'esecuzione
della speciale procedura possono soltanto condurre alla deca
denza dal beneficio d'inventario, ma non a porre nel nulla l'atto
pubblico di accettazione beneficiata» e che «la distinzione tra
decadenza dal diritto ad accettare con beneficio d'inventario e
decadenza dal beneficio è innegabile ed attiene ai principi gene rali del negozio giuridico d'accettazione»: il che non sembra di
per sé dimostrativo della ritenuta natura decadenziale della
mancata tempestiva redazione dell'inventario, che in sostanza
risulta semplicemente asserita e non desunta da elementi che ef
fettivamente la comprovino. La seconda sentenza è pervenuta alla stessa conclusione dell'altra in base a tre considerazioni: la
«identità di funzione» della redazione dell'inventario e «delle
altre formalità e comportamenti imposti dalla legge al medesi
mo erede a tutela degli interessi dei creditori e dei legatari», che
sono espressamente sanzionati con la decadenza dal beneficio; la «necessaria contestualità, se non unicità, della dichiarazione
di accettare e di quella di avvalersi del beneficio», i cui effetti
«si producono contemporaneamente», perché altrimenti si da
rebbe luogo a «un periodo di sospensione in ordine al tipo (li mitato o illimitato) della responsabilità dell'erede per i debiti
ereditari» e ciò «contrasterebbe con il sistema del diritto succes
sorio, nel quale i due anzidetti momenti debbono necessaria
mente coincidere, non potendo acquistarsi l'eredità senza dive
nire, per ciò solo, erede puro e semplice o con responsabilità intra vires, cioè senza produrre automaticamente, a seconda del
tipo prescelto di accettazione, la confusione o la separazione dei
due patrimoni»; la previsione che l'inventario può essere com
pilato anche dopo la scadenza del termine di prescrizione di die
ci anni stabilito per l'accettazione, «costituendo la diversa di
sciplina dei due atti, sotto il profilo temporale, un sicuro indice
della diversità di funzione attribuita dalla legge agli atti mede
simi, nell'ambito dei rapporti fra erede e creditori ereditari». Si
può però obiettare: se due fattispecie sono qualificate e com
piutamente disciplinate in maniera diversa, non è consentito
estendere all'una le norme dettate specificamente per l'altra, in
ragione di una supposta loro uguaglianza di funzioni (ma nella
stessa Cass. 329/77, peraltro, si riconosce che l'inventario, a
differenza degli adempimenti ulteriori, i quali sono destinati a
tutelare esclusivamente i creditori risponde anche «all'interesse
dell'erede di accertare l'effettiva consistenza dell'asse eredita
rio, ai fini della limitazione della sua responsabilità»); un perio do di «sospensione» non è incompatibile con il sistema delle
successioni, il quale ne conosce altri (come quello conseguente alla giacenza dell'eredità, in cui non è solo l'estensione della
responsabilità per i debiti del de cuius, ma la stessa identità del
successore che rimane provvisoriamente incerta) ben più rile
vanti, per possibile durata e per importanza, rispetto al breve
lasso di tempo in cui l'accettante con beneficio deve provvedere all'inventario; la dichiarazione di accettazione, se compiuta en
tro dieci anni, esclude comunque l'operatività della prescrizio ne, sicché non è significativo che l'inventario possa utilmente
essere redatto entro l'ulteriore termine stabilito per tale incom
bente, anche se dopo la scadenza dell'altro.
Si deve quindi concludere nel senso che la tempestiva forma
zione dell'inventario rappresenta un elemento costitutivo del
beneficio, sicché correttamente il giudice a quo ha ritenuto che
dovesse essere documentata da Nadina Spagnolo, non occorren
do invece che la sua mancanza o tardività fossero allegate e
provate dall'istituto bancario San Paolo di Torino.
Il motivo posto a fondamento del ricorso deve essere pertanto disatteso.
Né l'impugnazione può essere accolta alla luce dell'afferma
zione, contenuta nella memoria della ricorrente, secondo cui in
realtà si era «provveduto nei termini di legge alla redazione del
l'inventario», come risulterebbe da alcuni documenti (dei quali non si dice che fossero stati prodotti in sede di merito). La de
duzione, oltre che comportare la necessità di accertamenti di
fatto, è estranea al thema decidendum devoluto a questa corte
con l'atto introduttivo del giudizio di legittimità, sicché non può essere presa in considerazione.
Il ricorso va quindi rigettato.
Il Foro Italiano — 2003.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 3 lu
glio 2003, n. 10489; Pres. Saccucci, Est. Di Nubila, P.M.
Gambardella (conci, conf.); Soc. Smp (Avv. Amatucci) c.
Min. finanze. Conferma Comm. trib. reg. Toscana 8 aprile 1999.
Valore aggiunto (imposta sul) — Accertamento — Autovet
tura — Perquisizione — Autorizzazione dell'autorità giu diziaria — Esclusione — Fattispecie (D.p.r. 26 ottobre 1972
n. 633, istituzione e disciplina dell'imposta sul valore ag
giunto, art. 52).
Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, l'avviso di accer
tamento a carico di una società può legittimamente fondarsi su documenti che la guardia di finanza abbia acquisito all'e
sito della perquisizione effettuata — senz.a la previa autoriz
zazione dell'autorità giudiziaria — sull'autovettura apparte
nente all'amministratore della società stessa, il cui utilizzo risulta riferibile all'attività di impresa. (1)
Svolgimento del processo. — 1. - A seguito del rinvenimento,
da parte della guardia di finanza, di documentazione extraconta
bile a bordo dell'autovettura di Naldini Ferrati Franco, all'epoca amministratore della s.r.l. Smp, l'ufficio Iva di Arezzo emetteva
avviso di rettifica, contestando operazioni «al nero».
2. - Proponeva ricorso alla commissione tributaria provinciale
la Smp in liquidazione, deducendo 1"inutilizzabilità della docu
mentazione suddetta e, in ogni caso, la sua inconferenza rispetto a quanto ritenuto dall'ufficio.
3. - La commissione tributaria provinciale accoglieva il ricor
so. Proponeva appello l'ufficio e la commissione tributaria re
gionale riformava la sentenza di primo grado, ritenendo che la
documentazione rinvenuta fosse idonea a fare prova di cessioni
di materiale prezioso tra la Smp, cedente, e due altre società.
Quanto alla legittimità dell'acquisizione dei documenti, la
commissione rilevava che la suddetta documentazione era stata
spontaneamente consegnata dal Naldini.
4. - Ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. Smp in liqui dazione, deducendo tre motivi. Resiste con controricorso l'am
ministrazione finanziaria dello Stato. Parte ricorrente ha pre sentato memoria integrativa.
Motivi della decisione. — 5. - Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi
dell'art. 360, n. 3, c.p.c., dell'art. 52 d.p.r. 633/72, in quanto la
documentazione è stata appresa dalla guardia di finanza nel
l'autovettura di Naldini Franco, senza autorizzazione del procu ratore della repubblica.
6. -11 motivo è infondato. Va premesso che l'acquisizione dei
documenti risulta, dalla motivazione della sentenza di appello, effettuata nell'autovettura di Naldini Franco, all'epoca ammini
stratore della società Smp, vale a dire su di un veicolo il cui uti
lizzo risulta riferibile all'attività di impresa. Inoltre nessuna op
posizione risulta effettuata dal Naldini in ordine alla suddetta
acquisizione, onde la commissione tributaria regionale parla di
«acquiescenza».
(1) Non si rinvengono nella giurisprudenza della Suprema corte pre cedenti editi in termini.
La Suprema corte esclude che la sua odierna pronuncia si ponga in
contrasto con Cass. 8 novembre 1997, n. 11036, Foro it., 1998, 1. 1531, con nota di richiami (e Rass. trib., 1998, 520, con nota di Porcaro; Riv. dir. trib., 1998, II, 719, con nota di Toppan), che aveva ritenuto l'ille
gittimità dell'acquisizione di documenti rinvenuti su un autoveicolo
perquisito senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, sul rilievo che la stessa decisione riguardava l'autovettura di un dipendente e non
quella dell'amministratore. In realtà la motivazione di Cass. 11036/97 non ruota tanto sulla tito
larità dell'automezzo perquisito, quanto su un'interpretazione dell'art.
52, 8° comma, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 tale da legittimare la per
quisizione non autorizzata solo nel caso di autoveicoli adibiti al tra
sporto per conto di terzi relativamente a merci o altri beni viaggianti. In
questi termini, il precedente palesemente non collima con quella parte della sentenza in epigrafe dove si afferma (v. par. 12) che non occorre
nessuna autorizzazione per la perquisizione di un autoveicolo non adi
bito ad uso meramente personale o al trasporto merci per conto di terzi.
In tema di documenti appresi nel corso di accessi non autorizzati, v.
Cass., sez. un., 21 novembre 2002, n. 16424, Foro it., 2003, I, 123, con
nota di richiami, per la quale l'illegittima acquisizione inficia l'avviso
di accertamento che sugli stessi si fondi. [M. Annecchino]
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2619 PARTE PRIMA 2620
7. - L'art. 52 d.p.r. 633/72 prevede che gli organi accertatori
possono accedere in locali adibiti all'esercizio dell'impresa commerciale; è necessaria l'autorizzazione del procuratore della
repubblica per l'accesso in locali adibiti «anche» ad abitazione, ovvero ad utilizzazione mista. L'accesso in locali diversi da
quelli sopra indicati può essere eseguito previa autorizzazione del procuratore della repubblica, in presenza di gravi indizi di
violazioni. E in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procu ratore della repubblica, ovvero dell'autorità giudiziaria più vici
na, per l'esecuzione di perquisizioni personali, per l'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e
simili, nonché l'esame di documenti relativamente ai quali sia
eccepito il segreto professionale. Le anzidette disposizioni si
applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche rela
tive a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adi
biti al trasporto per conto terzi.
8. - Al proposito, deduce l'amministrazione finanziaria dello Stato che la norma (8° comma dell'art. 52 cit.) estende le regole limitative anzidette alle sole ipotesi di merci e beni trasportati
per «conto terzi». Per contro, nella fattispecie si è avuto rinve
nimento di documentazione extracontabile a bordo di autovet
tura (dell'amministratore) della società, onde non è a parlarsi di
perquisizione illegittima. 9. - Sulla questione si rinvengono due precedenti specifici.
Cass. 8 novembre 1997, n. 11036 (Foro it., 1998, I, 1531) ha
ritenuto che «è illegittimo l'avviso di rettifica della dichiarazio
ne del contribuente fondato su documentazione contabile rinve
nuta all'interno di autovettura di un suo dipendente, sottoposta a controllo da una pattuglia della guardia di finanza senza auto rizzazione del procuratore della repubblica, ancorché tale do
cumentazione sia stata consegnata spontaneamente dal dipen dente».
10. - Cass. 2 febbraio 1998, n. 1036 (id., Rep. 1998, voce Valore aggiunto (imposta), n. 469) ha ritenuto che «in mancan za dell'autorizzazione del procuratore della repubblica (ovvero dell'autorità giudiziaria più vicina) è illegittima l'acquisizione da parte della guardia di finanza di documenti contabili conte
nuti all'interno di una borsa posta all'interno dell'autovettura
del contribuente, ancorché, portata la borsa in caserma e chiusa in un plico sigillato, l'apertura del plico sia avvenuta con il con senso del contribuente».
11. - Nessuno dei due precedenti sopra ricordati risulta cal zante con la fattispecie presente. Nel primo caso — sent.
11036/97 — si tratta dell'autovettura di un dipendente e non di
quella dell'amministratore. Nel secondo caso, trattasi non solo di ispezione dell'autovettura, ma dell'apertura di una borsa, il che ricade sotto la previsione limitativa del 3° comma dell'art. 52 d.p.r. 633/72.
12. - Nel caso in esame, parte ricorrente non ha mai eccepito o dedotto che l'autovettura appartenesse a soggetto estraneo al
l'impresa, ovvero che fosse adibita a trasporto per conto terzi. Vale dunque la disciplina generale, per la quale non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria ogni ispezione effettuata su beni o locali appartenenti all'impresa. Così come non sarebbe stata contestabile l'acquisizione di documentazione
rinvenuta a bordo di un furgone della società, del pari non ri sulta contestabile l'acquisizione di documentazione «nera» a bordo di autovettura condotta dall'amministratore, non risultan do l'autovettura adibita in quel momento ad uso meramente per sonale o al trasporto per conto terzi. (Omissis)
II. Foro Italiano — 2003.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 3 lu
glio 2003, n. 10481; Pres. Cristarella Orestano, Est. Di
Nubila, P.M. Gambardella (conci, diff.); Min. finanze c.
Soc. Ima - Immobiliare Armese. Conferma Comm. trib. reg.
Liguria 11 maggio 1998.
Tributi in genere — Commissioni tributarie — Ricorso —
Spedizione a mezzo posta in busta chiusa — Tempestività — Data di spedizione — Rilevanza (D.p.r. 26 ottobre 1972
n. 636, revisione della disciplina del contenzioso tributario, art. 17).
Nel vigore del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, doveva ritenersi
tempestivo il ricorso alla commissione tributaria spedito a
mezzo posta raccomandata nel termine di legge, senza che a
tal fine rilevi la circostanza che lo stesso sia stato spedito in
busta chiusa. (1 )
Svolgimento del processo. — 1. - A seguito della presenta zione della denuncia Invim straordinaria, l'ufficio del registro di
San Remo emetteva avviso di accertamento contro la società
Ima immobiliare. Questa proponeva ricorso dinanzi alla Com
missione tributaria provinciale di San Remo, la quale lo acco
glieva parzialmente. Proponeva appello l'ufficio, sostenendo
che il ricorso in primo grado era tardivo ed inammissibile, dato
che esso era stato spedito per posta nel termine di sessanta gior ni dalla notifica dell'avviso, ma risultava inoltrato in busta anzi
ché in plico raccomandato e ricevuto fuori termine.
2. - La commissione tributaria regionale riteneva trattarsi di
«sola irregolarità» e pertanto, disattesa l'eccezione processuale, esaminava il merito della controversia e confermava la sentenza
di primo grado. 3. - Ha proposto ricorso per cassazione l'amministrazione fi
nanziaria dello Stato, deducendo due motivi. La controparte non
si è costituita.
Motivi della decisione. — 4. - Con il primo motivo del ricor
so, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi
dell'art. 360, n. 3, c.p.c., degli art. 112 c.p.c. e 37 d.p.r. 636/72, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa
un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, n. 5.
c.p.c. La decisione richiamata «non ha dato certezza delle ra
ti) La Suprema corte — all'uopo richiamando le conclusioni di Corte cost. 26 novembre 2002, n. 477, Foro it., 2003, 1. 13, con nota di Caponi, e 6 dicembre 2002, n. 520, ibid., 1, con nota di Annecchino —
ribalta il suo precedente, consolidato orientamento che riteneva tardivo il ricorso alla commissione tributaria ricevuto oltre il termine di ses santa giorni, nonostante la sua tempestiva spedizione a mezzo posta, tutte le volte che lo stesso fosse stato inserito in busta in violazione della norma di cui all'art. 17 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636.
In questi termini, v. Cass. 17 settembre 2001, n. 11666, id., Rep. 2001, voce Tributi in genere, n. 1643; 29 agosto 2001. n. 11327, ibid., n. 1644; 6 settembre 2000, n. 11764, id., Rep. 2000, voce cit.. n. 1520; 21 luglio 2000, n. 9599, ibid., n. 1519; 21 giugno 1995, n. 6972, id., 1995, I, 3175, con nota critica di Cascia.
Negli stessi termini, nella giurisprudenza della Commissione tributa ria centrale, v. dee. 19 dicembre 1997, n. 6428, id., Rep. 1998, voce cit., n. 1549; 14 settembre 1998, n. 4361, ibid., n. 1609; 15 maggio 1996, n. 2579, id., Rep. 1997, voce cit., n. 1437; 18 febbraio 1997, n. 385, ibid., n. 1439.
Il dubbio sulla rilevanza della data di spedizione si è posto anche nel caso di ricorso spedito a mezzo posta ordinaria anziché raccomandata
(v., nel senso della irricevibilità del ricorso pervenuto alla segreteria della commissione fuori termine a dispetto della sua tempestiva spedi zione, Comm. trib. centrale 17 aprile 1997, n. 1808, ibid., n. 1460; contra, Comm. trib. centrale 11 luglio 1996, n. 3646, id.. Rep. 1996, voce cit., n. 1431, secondo cui ciò che appare decisivo al fine di stabili re la tempestività del ricorso alla commissione di primo grado è la data di spedizione, la quale, se comprovata dal timbro postale apposto in calce al piego contenente il gravame, non necessita di ulteriori prove per dimostrare la tempestività dell'impugnativa, a prescindere se l'atto sia stato trasmesso con plico raccomandato o con plico ordinario) ovve ro nell'ipotesi di ricorso spedito con raccomandata semplice, anziché mediante raccomandata con avviso di ricevimento (v., nel senso che rileva comunque la data di spedizione, Comm. trib. centrale 16 dicem bre 1993, n. 3563, id., Rep. 1994, voce cit., n. 1205).
In dottrina, in aggiunta agli autori citati in nota a Cass. 6972/95, v.
Chizzini, Dell'ammissibilità del ricorso spedito in busta (nota a Comm. trib. centrale 9 marzo 1995, n. 932, id.. Rep. 1995, voce cit., n. 1450), in Riv. giur. trib., 1996, 285.
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