sezione tributaria; sentenza 30 maggio 2000, n. 7197; Pres. Cantillo, Est. Di Palma, P.M.Gambardella (concl. diff.); Impresa edile Nanni (Avv. Farina, Calzoni) c. Comune di Spello (Avv.Arlini, La Spina). Cassa Comm. trib. reg. Umbria 30 aprile 1998 e decide nel meritoSource: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 5 (MAGGIO 2001), pp. 1705/1706-1711/1712Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196193 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
di vizi attinenti alla motivazione, atteso che i poteri della Corte
di cassazione sono limitati al sindacato di legittimità e non con
sentono indagini circa il contenuto sostanziale della pronuncia, la cui interpretazione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è demandata in via esclusiva al giudice del merito (v., ex pluri mis, Cass. 25 maggio 1998, n. 5212, id., Rep. 1998, voce Esecu
zione forzata in genere, n. 15; 4 luglio 1997, n. 6036, id., 1998,
I, 2915; 8 agosto 1996, n. 7264, id., Rep. 1996, voce Cosa giu dicata civile, n. 5; sez. un. 3 agosto 1993, n. 8545, id., Rep. 1994, voce Sentenza civile, n. 13); con l'ulteriore precisazione che il giudice di merito, nell'accertamento della portata del giu dicato esterno, non deve soltanto tenere conto della formula
conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sen
tenza passata in giudicato, ma deve individuare l'essenza e l'ef
fettiva portata della decisione ricavandole anche dalla motiva
zione e, quindi, altresì dal contenuto attribuito dalla sentenza
alla domanda giudiziale (cfr. Cass., sez. un., 17 marzo 1998, n.
2874, id., Rep. 1998, voce Cosa giudicata civile, n. 9). 4.2. - In linea generale, la pronuncia giurisdizionale di con
danna o di assoluzione del convenuto a un fare oppure a un da
re, anche se riferibile a rapporti cosiddetti «di durata», produce, di norma, i suoi effetti per le prestazioni anteriori al periodo di
presentazione della domanda e non per quelle relative al periodo successivo, pur non potendosi escludere che, in conformità della
domanda proposta dalla parte e quando ciò sia ammesso dal
l'ordinamento, possa statuire in relazione a fatti ritualmente in
trodotti nel processo e concernenti lo svolgimento dei rapporti fino alla data della pronunzia, e talora riguardare persino la si
tuazione ulteriore (cfr., in generale, Cass. 5168/98, id., 1998, I,
2411, e specificamente in tema di rapporto contributivo, Cass.
8507/90, id., 1990, voce Previdenza sociale, n. 955; 660/91, id.,
Rep. 1991, voce cit., n. 301; 4416/93, id., Rep. 1993, voce cit., n. 211; 10431/97, id., Rep. 1997, voce Sentenza civile, n. 54;
sez. un. 10933/97, id., 1998,1, 1191). 4.3. - Con specifico riferimento alle obbligazioni contributive
nel settore delle assicurazioni sociali obbligatorie, deve esclu
dersi la configurabilità di un unico rapporto giuridico fonda
mentale che colleghi i debiti relativi dei diversi periodi, cosic ché il venire a giuridica esistenza del rapporto contributivo pre
suppone che siano definiti e certi tutti i suoi elementi, onde la
diversità dei periodi, pur nella identità dei termini di riferimento
e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali di
versi i rapporti contributivi ad essi afferenti, dal che segue che il
giudice del primo giudizio non può stabilire, con efficacia di
giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere
interpretate nel senso che, anche per i periodi non compresi nel
tema controverso, l'obbligo contributivo si atteggi in un deter
minato modo, giacché per questa parte egli giudicherebbe di un
rapporto del quale non conosce i presupposti, e, pertanto, in as
senza di un interesse e di una richiesta delle parti, una tale pro nuncia verrebbe a configurarsi come meramente interpretativa della astratta volontà di legge e non, secondo le caratteristiche
del giudicato ordinario che è rivolto al passato, come afferma
zione della volontà di legge nel caso concreto (sul punto, in
particolare, Cass., sez. un., 10933/97, cit.). 4.4. - Come avvertito, quello esposto è il principio che opera
in generale, ma non è escluso che la portata vincolante del giu dicato possa riguardare anche i fatti e i rapporti successivi alla
domanda, fino alla data della decisione, allorché siano stati co
munque conosciuti e valutati dal giudice (cfr., con riguardo ad
ipotesi in cui per legge le modificazioni dello stato di fatto esi
stente al tempo della domanda devono essere prese in esame dal
giudice, la giurisprudenza in tema di invalidità pensionabile: Cass. 2513/93, id., Rep. 1993, voce Previdenza sociale, n. 664;
8670/94, id., Rep. 1995, voce Cosa giudicata civile, n. 22), e
perfino le obbligazioni future nascenti da rapporti di durata, in
presenza dell'accertamento dell'esistenza (o inesistenza) di tutti
gli elementi voluti dalla legge per la configurazione dei rapporti
stessi, a situazione normativa e fattuale immutata (cfr. Cass.,
sez. un., 383/SU/99, id., Rep. 1999, voce Previdenza sociale, n.
577). 4.5. - Nella fattispecie, il tribunale ha ritenuto che la preclu
sione del giudicato operasse per tutti i periodi contributivi ante
riori alla formazione del giudicato (collocata alla data del di
cembre 1984) sul rilievo che la sentenza recava l'accertamento,
presupposto della pronunzia di rigetto della domanda di paga mento dell'indebito, che l'azienda non rientrava nella categoria
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degli aventi diritto allo sgravio sia perché non era suscettibile di
essere qualificata come industriale, sia perché non era assog
gettata all'obbligo di assicurazione contro la disoccupazione in
volontaria.
Così decidendo, la sentenza impugnata non ha sufficiente
mente considerato le implicazioni dei principi di diritto sopra
precisati, che imponevano al giudice di merito un'accurata in
dagine per stabilire se la sentenza resa nel primo giudizio avesse
statuito sul rapporto di durata fino alla data della sentenza, con
siderando e valutando (ritualmente o non), tenuto altresì conto
delle richieste delle parti, la situazione fattuale e normativa po steriore alla domanda giudiziale. Evidentemente, una simile
conclusione non è correttamente giustificata con il semplice ri
lievo (del resto ovvio) che la pronunzia sulla consistenza di un
rapporto obbligatorio presuppone l'accertamento delle sue fonti
legali e di fatto.
5. - Conclusivamente, in accoglimento, per le ragioni esposte, del ricorso principale e di quello incidentale, la sentenza impu
gnata deve essere cassata con rinvio affinché, in applicazione dei principi di diritto enunciati, si accerti in altro giudizio se, in base all'interpretazione del giudicato esterno, il debito restituto
rio dell'Inps concerna anche gli indebiti versamenti afferenti ai
periodi contributivi 1981-1984 e si provveda a determinarne la
consistenza senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi le
gali o rivalutazione, regolando altresì le spese del giudizio di
cassazione.
6. - La causa va rinviata ad altro tribunale, designato in di
spositivo, che giudicherà in composizione collegiale, trattandosi
di controversia pendente alla data del 24 maggio 1999, in rela
zione alla quale l'appello è stato proposto (indipendentemente dalla data dell'eventuale riassunzione del giudizio a seguito del
rinvio) prima del 31 dicembre 1999 (art. 134 bis d.leg. 51/98, inserito dall'art. 2, 3° comma, d.l. 145/99, convertito in 1.
234/99).
CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 30
maggio 2000, n. 7197; Pres. Cantillo, Est. Di Palma, P.M.
Gambardella (conci, diff.); Impresa edile Nanni (Avv. Fari
na, Calzoni) c. Comune di Spello (Avv. Arlini, La Spina). Cassa Comm. trib. reg. Umbria 30 aprile 1998 e decide nel
merito.
Tributi locali — Tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche — Appalto per conto dello Stato di lavori da
eseguirsi su immobili privati — Occupazione di aree de maniali — Esenzione — Fattispecie (D.leg. 15 novembre
1993 n. 507, revisione ed armonizzazione dell'imposta comu
nale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei
comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 1. 23 ottobre 1992
n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale, art.
38, 49).
L'occupazione di aree del demanio comunale, effettuata dal
l'appaltatore dello Stato per l'esecuzione di opere finanziate dalla pubblica amministrazione per il recupero e la conserva
zione di beni di interesse artistico o storico, anche se concer
nenti immobili privati, è esente dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (nella specie, era stata occupata un'area del demanio stradale del comune di Spello, per l'in
stallazione del cantiere da parte dell'appaltatore dei lavori di
demolizione e rifacimento del tetto del monastero di Valleelo
ria). (1)
(1) Questione nuova. La decisione cassata dalla sentenza in epigrafe aveva ritenuto che le
ipotesi di esenzione dalla tassa dovessero essere ammesse solo per di
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PARTE PRIMA
Svolgimento del processo. — 1.1. - Con domanda del 1° set
tembre 1995, Ulderico Nanni, titolare dell'omonima impresa edile — quale aggiudicatario e contraente di due distinti appalti, aventi ad oggetto lavori di consolidamento del monastero di
Vallegloria di Spello e di rifacimento del convento e della chie
sa — chiese al comune di Spello l'autorizzazione temporanea
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, siti nella zona co
munale di via del Cantone, per il periodo 6 settembre 1995 - 11
novembre 1996, al fine di installare il cantiere edile per la de
molizione ed il rifacimento del tetto del monastero.
Il sindaco di Spello accordò l'autorizzazione richiesta con
provvedimento del 1° febbraio 1996 per il periodo 6 settembre
1995 - 30 giugno 1996, determinando la Tosap dovuta nella mi
sura di lire 39.468.000. In data 10 settembre 1996, il comune di Spello notificò al
Nanni avviso di liquidazione della tassa, ancora non corrisposta, nella misura di lire 31.574.000, ivi comprese lire 26.312.000 a
titolo di tassa e lire 5.262.400 a titolo di soprattassa per omesso
pagamento nei termini.
Avverso tale avviso il Nanni propose ricorso alla Commissio
fetto del presupposto ìmpositivo (richiamando al riguardo la giurispru denza di legittimità che aveva ritenuto non assoggettabile a tributo
l'occupazione di suolo pubblico comunale, da parte dell'impresa che
esegua in appalto lavori per conto dell'amministrazione comunale,
qualora l'occupazione si sia limitata al tempo ed allo spazio stretta mente necessari per il compimento di tali lavori, «senza che ciò costi tuisca ampliamento delle esenzioni tassativamente previste dall'art. 200 r.d. 14 settembre 1931 n. 1175 — come novellato dall'art. 5 1. 18 aprile 1962 n. 208 — trattandosi non di un caso di esenzione, ma di difetto dei presupposti per l'imposizione»: v. Cass. 16 dicembre 1993, n.
12432, Foro it., 1994,1, 1067; nello stesso senso, Cass. 24 marzo 1999, n. 2782, id., Rep. 1999, voce Tributi locali, n. 236; 9 novembre 1995, n. 11665, id.. Rep. 1996, voce cit., n. 301); che in ogni caso la norma che consente l'esenzione dal tributo — ossia l'art. 49, lett. a), d.leg. 507/93 — richiedesse la dimostrazione della specifica finalità (cultura le. di assistenza, educazione e simili) che legittimava l'esenzione; che tra le parti era stato convenuto che il pagamento del tributo per l'occu
pazione dì aree pubbliche restasse a carico dell'appaltatore. Con ampia motivazione, la corte di legittimità — dopo aver ram
mentato come con la previgente disciplina dettata dal r.d. 1175/31 nes suna esenzione in via generale fosse disposta a favore dello Stato e de
gli altri enti pubblici, che pertanto erano tenuti al pari degli altri sog getti giuridici al pagamento della tassa (cfr.. per un primo approccio al
l'argomento, Bertoni, Occupazione di suolo pubblico (tassa per la), voce dell' Enciclopedia del diritto, Milano, 1979, XXIX, 710, ove ulte riori riferimenti bibliografici) — ha posto in luce la profonda innova zione introdotta con l'art. 49, lett. a), d.leg. 507/93, precisando come tale norma consenta l'esenzione dalla tassa per le occupazioni effet tuate dallo Stato senza alcuna limitazione; per le occupazioni effettuate da regioni, province e comuni limitatamente a quelle connesse allo
svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali; per le occupazioni ef fettuate da enti religiosi, limitatamente a quelle necessarie e oggettiva mente connesse all'esercizio dei culti ammessi dallo Stato; per le occu
pazioni effettuate da enti pubblici, diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, limi tatamente a quelle connesse allo svolgimento di attività specificamente volte a scopi di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ri cerca scientifica. A sostegno di una siffatta interpretazione, la corte ha indicato tanto l'osservanza del canone fissato dall'art. 12 disp. sulla
legge in generale, quanto l'adozione di argomenti logici e sistematici che giustificano (ed impongono) a favore dello Stato e degli enti pub blici territoriali un ambito necessariamente più ampio nell'individua zione delle ipotesi in cui le occupazioni risultino esenti dal tributo in
questione, dovendosi assicurare che qualsivoglia occupazione, ove di retta alla realizzazione di indefettibili fini istituzionali, venga sottopo sta ad un identico trattamento fiscale (obiettivo che non verrebbe rag giunto ove si ritenesse che, anche per tali enti pubblici, l'esenzione fos se ammissibile solo in presenza della dimostrazione del raggiungimento delle specifiche finalità indicate dal legislatore nell'ultima parte della
norma). Poste tali premesse, la corte ha poi chiarito come l'occupazione ope
rata nella fattispecie sottoposta al suo esame dovesse evidentemente ritenersi operata nell'interesse dello Stato, in quanto concernente l'ese cuzione di un contratto di appalto finanziato dallo Stato e avente ad og getto un'opera pubblica, pur se materialmente da eseguirsi su immobili
privati (sulla nozione di opera pubblica, così come individuata dalla di
sciplina di cui alla 1. 11- febbraio 1994 n. 109, e successive modificazio
ni, cfr., tra i contributi più recenti, Cianflone-Giovannini, L'appalto di
opere pubblichew, Milano, 1999. 61-66; Venchi Carnevale, Diritto
pubblico dell'economia, in Trattato di diritto amministrativo diretto da Santaniello. Padova, 1999, XXIX, 1, 202-205).
Il Foro Italiano — 2001.
ne tributaria provinciale di Perugia, chiedendo l'annullamento
del provvedimento impugnato, o, in subordine, la riduzione del
l'importo ivi determinato, e deducendo che l'occupazione ef
fettuata doveva ritenersi esente dalla tassa e che l'avviso di li
quidazione era illegittimo per carenza assoluta di motivazione.
Costituitosi, il comune di Spello resistette al ricorso, chieden
done la reiezione.
La commissione adita, con sentenza 288/01/97 del 25 marzo
1997, accolse il ricorso.
1.2. - A seguito di gravame del comune di Spello, ed in con
traddittorio con il Nanni, la Commissione tributaria regionale, con sentenza 98/1/98 del 30 aprile 1998, accolse l'appello.
La commissione ha fondato la decisione sulle seguenti argo mentazioni: A) Innanzitutto è stato individuato l'oggetto della
questione, consistente nel quesito «se per l'occupazione di area
e spazio comunale (installazione di cantiere) da parte di impresa edile aggiudicataria di appalto indetto dallo Stato (ministero dei
lavori pubblici), a cui hanno fatto seguito due distinti contratti
stipulati, rispettivamente, dal locale provveditorato alle opere
pubbliche e dalla regione Umbria, per l'esecuzione di lavori di
demolizione e rifacimento del tetto di immobile (monastero di
Vallegloria di Spello), l'impresa debba o meno pagare la relati
va tassa comunale». B) Sono stati, poi, precisati i rapporti inter
correnti tra enti pubblici (Stato, regione Umbria), committenti
delle predette opere, ed il comune di Spello, nel cui territorio le
stesse dovevano eseguirsi: «... trattandosi di enti territoriali, non v'è dubbio che tra essi intercorrono rapporti di natura in
tersoggettiva (e non rapporti interorganici); con la conseguenza che ogni ente gode di una propria autonomia di autogoverno e di
gestione del proprio territorio, senza interferenze di sorta, a me
no che non sia la legge a stabilire diversamente, come si opina nel caso di specie». C) Relativamente al merito della controver
sia è stato osservato che la ratio dell'art. 38 (oggetto della tassa)
d.leg. n. 507 del 1993 si ispira essenzialmente al principio gene rale, secondo cui qualsiasi occupazione di suolo pubblico è as
soggettata a tassazione, sicché questa costituisce la regola, mentre l'esenzione rappresenta l'eccezione. Ed anche l'esclu
sione dalla tassa, prevista dal 5° comma dell'art. 38 «si riferisce
solo alle occupazioni di aree appartenenti al patrimonio dispo nibile dei comuni e delle province o al demanio dello Stato, cir
costanza, questa, che non si riscontra nel caso in esame». Inol
tre, anche secondo la giurisprudenza di legittimità, «l'esenzione
dal tributo (Tosap) può avere luogo soltanto per difetto di pre
supposto, rinvenibile nel caso in cui 'l'occupazione del suolo
pubblico comunale sia eseguita da un'impresa appaltatrice di
lavori per conto del comune, poiché in tali ipotesi l'occupazione del suolo pubblico da parte dell'appaltatore costituisce soltanto
la conseguenza necessaria dell'ordine di esecuzione dei lavori
commessi dalla pubblica amministrazione e dall'obbligo con
trattuale della medesima amministrazione comunale di conse
gnare all'appaltatore l'intera area occorrente per l'esecuzione
dell'opera appaltata». D) Alla fattispecie, poi, è inapplicabile la
norma di esenzione prevista dall'art. 49, lett. a), d.leg. n. 507
del 1993, in quanto «non appare possibile annoverare l'occupa zione di suolo comunale da parte della impresa edile Nanni Ul
derico tra gli scopi specifici dettati dalla legge, stante il fatto
che qui si versa in lavori da eseguire su immobili privati, ancor
ché con fondi statali gestiti prima direttamente e poi mediante
l'intervento dell'ente regione. A quest'ultimo proposito l'art. 14
(oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore), 16° comma, del di
sciplinare allegato al contratto, stipulato tra il provveditorato alle opere pubbliche dell'Umbria-Perugia e l'impresa Nanni Ul
derico, stabilisce, tra l'altro, che il pagamento dell'occupazione
temporanea del suolo pubblico è a carico dell'appaltatore». E)
Infine, è stata esclusa la lamentata carenza assoluta di motiva
zione dell'avviso di liquidazione impugnato: infatti, «come è
noto e di solito, l'avviso di liquidazione di un'imposta è atto
meramente esecutivo dell'atto impositivo (nel caso, au
torizzazione del comune di Spello, appunto) che crea situazioni
e rapporti intersoggettivi sostanziali, talché la funzione del pri mo è quella di portare ad effetto le statuizioni dettate dall'auto rità amministrativa nel citato atto impositivo. Ed è quest'ultimo che deve recare tutti gli elementi 'canonici' stabiliti dalla legge, affinché si abbia un legittimo provvedimento amministrativo; elementi che si riscontrano nell'autorizzazione rilasciata dal
comune di Spello, nella quale, oltre all'accoglimento della ri
chiesta di occupazione di suolo comunale avanzata dall'impre
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
sa ..è riportato l'importo della relativa tassa dovuta, ana
liticamente esposta nei suoi valori costitutivi e al cui punto 4 è
stabilito che 'per il mancato pagamento o ritardato pagamento
dell'importo ..si procederà alla riscossione diretta maggiorata dalle sanzioni previste dall'art. 53 d.leg. 507/93'».
1.3. - Avverso tale sentenza Ulderico Nanni ha proposto ri
corso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, illu
strati con memoria.
Resiste, con controricorso, il comune di Spello. Motivi della decisione. — 2.1. - Con il primo motivo (con cui
deduce «violazione e falsa applicazione del combinato disposto
degli art. 49 e 38 d.leg. 15 novembre 1993 n. 507»), il ricorren
te, criticando le affermazioni contenute nella sentenza impu
gnata sub n. 1.2, lett. C), sostiene che «ai fini della legittima
imponibilità della Tosap, occorre un duplice collegato presup
posto: non solo la sottrazione del suolo all'uso collettivo, ma
anche la correlata configurazione di un vantaggio specifico nel
soggetto che attua l'occupazione, vantaggio che non neces
sariamente deve concretizzarsi in profitto economico per l'oc
cupante, potendo anche derivare da un'utilizzazione particolare del suolo, eccezionale rispetto alla normalità d'uso consentita
alla collettività...»; che da ciò deriva che «ogniqualvolta —
come nella specie — la sottrazione del suolo all'uso della col
lettività venga effettuata non per conseguire un vantaggio speci fico in capo al soggetto occupante, ma per acquisire, in luogo della stazione appaltante, la disponibilità dell'area necessaria ai
fini dell'installazione del cantiere a servizio della costruenda
opera pubblica, non è ravvisabile l'indefettibile presupposto della tassa ...»; e che la clausola contenuta nell'art. 14, n. 16, del capitolato speciale d'appalto
— secondo cui «... saranno a
carico dell'appaltatore: il pagamento delle tassa e l'accollo di
altri oneri per concessioni comunali (licenze di costruzione, oc
cupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili)» —
è mera previsione di stile, inidonea a stabilire, nei rapporti ap
paltatore-comune di Spello, la spettanza o non del tributo in
questione. Con il secondo motivo (con cui deduce «violazione e falsa
applicazione dell'art. 49, 1° comma, lett. a, d.leg. 15 novembre
1993 n. 507»), il ricorrente, con riferimento a quanto affermato
dalla sentenza impugnata sub n. 1.2, lett. D), sostiene che l'inci
so finale della lett. a) dell'art. 49 («per finalità specifiche di as
sistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scien
tifica») «si riferisce non a tutti gli enti indicati, Stato compreso, ma esclusivamente a quelli indicati per ultimo, e cioè gli enti
pubblici 'che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali'..., cui l'inciso è chiara
mente attribuito».
Con il terzo motivo (con cui deduce «in subordine: violazione
e falsa applicazione dell'art. 49, 1° comma, lett. a, d.leg.
507/93»), il ricorrente lamenta che la commissione non avrebbe
considerato che l'occupazione era stata finanziata ai sensi della
1. n. 1089 del 1939 sulla tutela delle cose di interesse storico ed
artistico, sicché l'esecuzione dei lavori, cui era preordinata
l'occupazione di suolo pubblico, era diretta alla tutela di un be
ne culturale; con la conseguente esenzione dal tributo dell'oc
cupazione, in quanto annoverabile tra quelle con finalità cultu
rali.
Infine, con il quarto motivo (con cui deduce: «violazione e
falsa applicazione degli art. 42, 43, 44 e 45 d.leg. 15 novembre
1993 n. 507. Contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia»), il ricorrente, criticando quanto af
fermato dalla sentenza impugnata sub n. 1.2, lett. £), sostiene
che la circostanza della differente determinazione del tributo, nel decreto di autorizzazione all'occupazione (lire 39.468.000) e
nell'avviso di liquidazione (lire 26.312.000), implicherebbe, in primo luogo, che quest'ultimo atto sarebbe, non già un atto
«meramente esecutivo» del primo (vero e proprio atto impositi
vo), bensì «nuovo atto impositivo», e, in secondo luogo, che
questo sarebbe privo dell'indicazione dei criteri e parametri di
determinazione del tributo e, quindi, di motivazione.
2.2. -1 primi tre motivi del ricorso meritano accoglimento nei
sensi di seguito precisati. Deve premettersi che — sulla base degli elementi emergenti,
sia dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr., supra, n.
1.2, segnatamente lett. A e D), sia dagli scritti difensivi delle
parti — al di là delle contrapposte conseguenze giuridiche che
queste ultime ne traggono, può considerarsi sostanzialmente pa
II Foro Italiano — 2001.
cifica la circostanza, secondo cui le opere eseguite dall'impresa del ricorrente, quale appaltatore dello Stato prima e della regio ne Umbria poi, sono state sicuramente finanziate da tali enti, ai
sensi dell'art. 1, 1° comma, lett. a), 1. 14 marzo 1968 n. 292 (di
sposizioni sulla competenza del ministero dei lavori pubblici per lavori che interessano il patrimonio storico e artistico), a tenor
del quale «il ministero dei lavori pubblici, competente ad ese
guire opere edilizie per conto dello Stato, è autorizzato a prov vedere, assumendo l'onere relativo sui fondi del proprio bilan
cio, ai lavori di natura statica e strutturale, di manutenzione
straordinaria, di restauro e impianto di apparecchiature tecniche, in edifici, statali e non statali, di interesse artistico o storico
soggetti alla 1. 1° giugno 1939 n. 1089» (gli interventi finanziati
dallo Stato con tale legge sono stati, poi — a decorrere dal 1°
gennaio 1994 — attribuiti alla competenza regionale dall'art.
12, 1° comma, 1. 24 dicembre 1993 n. 537, recante interventi
correttivi di finanza pubblica). Ciò premesso, la questione, che, per la prima volta, viene
sottoposta all'esame di questa corte, consiste nello stabilire se
l'occupazione di aree del demanio comunale (nella specie, stra
de), effettuata dall'appaltatore dello Stato e della regione per l'esecuzione di opere, finanziate dallo Stato e del tipo di quelle de quibus, siano soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, quale disciplinata dal d.leg. 15 novembre
1993 n. 507 (art. 38-57), ovvero ne siano esenti ai sensi dell'art.
49, lett. a), d.leg. stesso.
La risposta, nel senso dell'esenzione, si impone per le consi
derazioni che seguono. Innanzitutto, deve precisarsi che —
vigente la disciplina contenuta negli art. 192-200 r.d. 14 settembre 1931 n. 1175 (t.u.
per la finanza locale), e successive modificazioni ed integrazio ni — nessuna norma generale, salve specifiche eccezioni prefi
gurate in leggi speciali, escludeva l'applicabilità della Tosap allo Stato ed agli altri enti pubblici territoriali, i quali erano te
nuti, pertanto, ove ne sussistessero i presupposti, a corrisponde re il tributo agli enti titolari della relativa potestà al pari di tutte
le altre persone fisiche e giuridiche. L'art. 49, lett. a), d.leg. n. 507 del 1993 statuisce che «sono
esenti dalla tassa le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle re
gioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui
all'art. 87, 1° comma, lett. c) del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, per fina
lità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione,
cultura e ricerca scientifica».
Tale disposizione —
per le ragioni di seguito specificate —
deve essere interpretata nel senso che l'esenzione dalla Tosap
opera: a) per le occupazioni effettuate dallo Stato — e, più pre cisamente dagli organi e dalle amministrazioni dello Stato, an
che ad ordinamento autonomo — senza limitazione alcuna,
qualunque ne sia la specifica finalità; b) per le occupazioni ef
fettuate da regioni, province, comuni e loro consorzi, limitata
mente a quelle necessarie, o, comunque, oggettivamente con
nesse allo svolgimento di attività comprese nella sfera delle loro
rispettive attribuzioni e competenze, quali definite dalla legge, costituzionale o ordinaria, o da fonti subordinate conformi; c)
per le occupazioni effettuate da enti religiosi, limitatamente a
quelle necessarie o, comunque, oggettivamente connesse al
l'esercizio di culti ammessi nello Stato (cfr. art. 8 e 19 Cost.); d)
per le occupazioni effettuate da enti pubblici, diversi dalle so
cietà, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per og
getto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
(art. 87, 1° comma, lett. c, d.p.r. n. 917 del 1986), limitatamente
a quelle necessarie o, comunque, oggettivamente connesse allo
svolgimento di attività specificamente volte a scopi di assisten
za, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
A siffatta interpretazione — che, trattandosi di disposizioni
che fanno eccezione alla regola generale posta dall'art. 38, deve
essere particolarmente attenta e rigorosa — conducono diverse,
ma concorrenti, ragioni. In primo luogo, la lettera della disposi zione («significato proprio delle parole secondo la connessione
di esse»; art. 12, 1° comma, disp. sulla legge in generale) che
scandisce inequivocabilmente le distinte ipotesi di esenzione
dalla tassa, nonché le condizioni soggettive ed oggettive cui so
no rispettivamente subordinate («esercizio di culti ammessi
nello Stato» per gli enti religiosi; «finalità specifiche di assi
stenza. ..», ecc. per gli enti pubblici non commerciali). In se
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PARTE PRIMA
condo luogo, relativamente alle occupazioni effettuate dallo
Stato, la pretesa limitazione dell'esenzione a quelle realizzate
«per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educa
zione, cultura e ricerca scientifica» — letteralmente riferibili,
invece, soltanto a quelle operate dai predetti enti pubblici non
commerciali — è, comunque, impedita dal decisivo rilievo, se
condo cui, dal momento che lo Stato è l'unico «ente a fini gene rali», la prospettata interpretazione precluderebbe, senza alcuna
plausibile giustificazione, l'esenzione medesima in ipotesi di
occupazione parimenti volte alla realizzazione di indefettibili
fini istituzionali suoi propri (si pensi, ad es., all'occupazione del
demanio comunale o provinciale a scopo di difesa, ordine pub
blico, giustizia). In terzo luogo, e reciprocamente, i limiti di og
getto all'esenzione dalla Tosap per le occupazioni effettuate dai
predetti enti pubblici non commerciali esprimono una scelta di
screzionale del legislatore delegato non irragionevole, tenuto
conto sia della natura degli enti stessi sia della valorizzazione
degli specifici scopi perseguiti con l'occupazione. In quarto luo
go, i limiti di esenzione, dianzi individuati, relativamente alle
occupazioni effettuate da regioni, province, comuni e loro con
sorzi (riferibili ad ipotesi marginali, se non meramente teoriche)
corrispondono ai limiti materiali e territoriali insiti nelle attribu
zioni e nelle competenze di tali enti. Infine, appare suffi
cientemente chiaro il limite di oggetto per le occupazioni effet
tuate da enti religiosi, teso, com'è, a favorire, anche sul piano tributario, la libertà di esercitare il culto della propria fede reli
giosa, costituzionalmente garantita (art. 19 e 20). Una volta chiarito, attraverso l'interpretazione complessiva
dell'art. 49, lett. a), d.leg. cit., che le ipotesi di esenzione dalla
Tosap ivi previste — nel bilanciamento tra l'interesse al pre
lievo fiscale per la sottrazione di un bene pubblico al godimento della comunità (comunale o provinciale), e quello alla realizza
zione degli scopi istituzionali dello Stato e degli altri enti pub blici territoriali, ovvero di fini sociali ritenuti meritevoli di par ticolare tutela — danno la prevalenza al secondo; e che, in par ticolare, le occupazioni effettuate (direttamente) dallo Stato e
dagli altri enti pubblici territoriali sono totalmente esenti dalla
tassa, residua il problema dell'eventuale esenzione per l'occu
pazione effettuata dall'appaltatore di opera pubblica. La risposta positiva è agevole. La sentenza impugnata
— che, come è ormai chiaro, si fonda
su un'erronea interpretazione dell'art. 49, lett. a), d.leg. n. 507
del 1993 — esclude ogni rilevanza al dato, pacifico, del finan
ziamento dell'opera in questione da parte dello Stato e attribui
sce rilievo decisivo al duplice elemento dell'esecuzione dei la
vori de quibus su «immobili privati» e della previsione di speci fica clausola contrattuale, secondo cui il pagamento della Tosap era posto a carico dell'appaltatore (cfr., supra, n. 1.2, lett. D).
Che, nella specie, si versi in tema di appalto di opera pubbli ca, nonostante che i relativi lavori siano stati eseguiti su «im
mobili privati», non è assolutamente dubitabile. Lo attestano, in
primo luogo, la stessa legge di previsione e finanziamento dei
lavori in questione, ove si parla — come già dianzi rilevato —
di «opere edilizie per conto dello Stato», da eseguirsi anche in
«edifici non statali di interesse artistico o storico», soggetti alla
1. n. 1089 del 1939 (cfr. art. 1, 1° comma, lett. a, 1. n. 292 del
1968, cit.); e, in secondo luogo, la disciplina contenuta nella 1.
11 febbraio 1994 n. 109 (legge quadro in materia di lavori pub
blici), il cui art. 2, 1° comma (nel testo sostituito dall'art. 1,1°
comma, 1. n. 415 del 1998) e 2° comma, nel delimitare l'ambito
soggettivo ed oggettivo di applicazione della legge stessa, quali fica, tra l'altro, come «lavori pubblici» (così superando la tradi
zionale distinzione tra «lavoro pubblico», che pone l'accento
sull'attività, ed «opera pubblica», che lo pone sul risultato di es
sa) quelli che sono affidati dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti ed amministrazio
ni locali, e che si sostanziano in «attività di costruzione, demo
lizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di
opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di in gegneria naturalistica».
Dal momento che l'opera de qua deve qualificarsi «pubblica» nel senso ora precisato; che l'esecuzione di opere siffatte si rea
lizza, normalmente, mediante contratto di appalto concluso tra
uno dei predetti soggetti pubblici ed un imprenditore; e che tale
contratto ha ad oggetto proprio l'esecuzione di lavori pubblici come sopra individuati (cfr. art. 19, commi 01 e 1, 1. n. 109 del
1994, come rispettivamente inserito e sostituito dall'art. 3, 2°,
Il Foro Italiano — 2001.
3° e 4° comma, 1. n. 415 del 1998); ne consegue necessariamen
te, con specifico riferimento alla fattispecie, che, nell'ipotesi di
opera pubblica appaltata dallo Stato — la cui esecuzione com
porti l'occupazione, ad es., di demanio comunale o provinciale —
l'occupazione medesima deve considerarsi sempre «effet
tuata dallo Stato» ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, lett.
a), d.leg. n. 507 del 1993. E ciò, sia se si pone l'accento sul ri
lievo che l'esecuzione dell'opera —
quale adempimento del
l'obbligo contrattuale — è compiuta dall'appaltatore «per conto
dello Stato»; sia se lo si pone sull'altro, secondo cui è lo Stato
committente, mediante l'attuazione della c.d. «consegna dei la
vori» all'appaltatore, a dare, quantomeno, inizio all'occupazio ne stessa (cfr. art. 9, 2° comma, r.d. 25 maggio 1895 n. 350 —
regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione
dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del ministero
dei lavori pubblici, — il quale prevede che il giorno e l'ora
della consegna dei lavori sono comunicati dal competente fun
zionario dell'amministrazione dei lavori pubblici, oltreché al
l'appaltatore, «se vi è luogo anche alle amministrazioni pubbli
che, che hanno ingerenza o speciale giurisdizione sui locali o
sulle aree da occuparsi per la esecuzione dei lavori o da conse
gnarsi all'appaltatore»). Le considerazioni che precedono determinano l'assorbimento
di ogni altra questione e del quarto motivo.
2.3. - La sentenza impugnata — che si fonda su principi op
posti a quelli ora affermati — deve essere, pertanto annullata.
Non essendo, all'evidenza, necessari ulteriori accertamenti di
fatto, la relativa causa può essere decisa nel merito, ai sensi del
l'art. 384, 1° comma, secondo periodo, c.p.c., nel senso dell'ac
coglimento del ricorso introduttivo proposto dal Nanni dinanzi
alla Commissione tributaria provinciale di Perugia avverso
l'avviso di liquidazione del comune di Spello notificatogli il 10
settembre 1996 e, quindi, dell'annullamento dell'avviso mede
simo.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 25 ottobre 1999, n. 751/SU; Pres. Bile, Est. Ianniruberto, P.M.
Morozzo Della Rocca (conci, diff.); Zocchi (Avv. Romeo,
Satgè) c. Ipab Asilo Mariuccia (Avv. Palmeri, Paterno,
Bergmann). Cassa Trib. Milano 22 giugno 1996.
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza — Natura
giuridica — Fattispecie — Rapporto di lavoro dei dipen denti — Controversie — Giurisdizione del giudice ordina
rio (Cost., art. 38; 1. 17 luglio 1890 n. 6972, norme sulle isti
tuzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, art. 1; d.p.r. 24
luglio 1977 n. 616, attuazione della delega di cui all'art. 1 1.
22 luglio 1975 n. 382, art. 4, 14, 22, 25; d.p.c.m. 16 febbraio
1990, direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbli che di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infra
regionale; 1. reg. Lombardia 27 marzo 1990 n. 21, norme per la depubblicizzazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab); 1. reg. Lombardia 27 marzo 1990 n. 22,
adeguamento delle norme per la depubblicizzazione di istitu
zioni pubbliche di assistenza e beneficenza alle direttive con
tenute nel d.p.c.m. 16 febbraio 1990).
Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia
di lavoro con una Ipab, la cui natura privata, pur non for malmente riconosciuta dall'amministrazione regionale, sia
stata accertata dal giudice sulla base di indici di riconosci
mento quali la costituzione dell'ente per esclusiva iniziativa di privati, l'origine prevalentemente privata degli apporti fi nanziari al suo bilancio e la sua gestione ad opera di organi smi nei quali non sono rappresentati soggetti pubblici, a nulla
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