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sezione tributaria; sentenza 7 aprile 2005, n. 7312; Pres. Favara, Est. Marigliano, P.M. Golia...

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sezione tributaria; sentenza 7 aprile 2005, n. 7312; Pres. Favara, Est. Marigliano, P.M. Golia (concl. conf.); Soc. Fonderia Boccacci (Avv. Anselmi, Sommovigo, Colotto) c. Comune di Follo; Comune di Follo (Avv. Lamma) c. Soc. Fonderia Boccacci. Conferma Comm. trib. reg. Liguria 24 novembre 2003 Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 2 (FEBBRAIO 2006), pp. 533/534-537/538 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23200995 . Accessed: 24/06/2014 23:53 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.214 on Tue, 24 Jun 2014 23:53:02 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione tributaria; sentenza 7 aprile 2005, n. 7312; Pres. Favara, Est. Marigliano, P.M. Golia(concl. conf.); Soc. Fonderia Boccacci (Avv. Anselmi, Sommovigo, Colotto) c. Comune di Follo;Comune di Follo (Avv. Lamma) c. Soc. Fonderia Boccacci. Conferma Comm. trib. reg. Liguria 24novembre 2003Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 2 (FEBBRAIO 2006), pp. 533/534-537/538Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200995 .

Accessed: 24/06/2014 23:53

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

1990 n. 241, ovvero anche relative all'affidamento di un pubbli co servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gesto re».

3.2. - La questione del riparto di giurisdizione deve, quindi, essere risolta alla luce del testo innovato dell'art. 33 cit., atteso

che il principio di cui all'art. 5 c.p.c. (perpetuano iurisdictionis) non opera quando la norma, che detta i criteri determinativi

della giurisdizione, sia stata dichiarata costituzionalmente ille

gittima (cfr. Cass., sez. un., 6 maggio 2002, n. 6487, id., Rep. 2003, voce cit., n. 46).

3.3. - E indiscutibile che la controversia non attiene a «con

cessione o affidamento di pubblico servizio», riguardando l'ap

palto i lavori di costruzione di un parcheggio. La soc. Raffaello non è concessionaria di lavori o servizi

pubblici, essendo la concessione ministeriale, per l'esercizio

delle attività dell'aeroporto di Ancona-Falconara, in capo esclu

sivamente alla soc. Aerdorica.

È stato chiarito in giurisprudenza che la devoluzione alla giu risdizione esclusiva del giudice amministrativo concerne sol

tanto le controversie tra il concessionario e l'amministrazione

pubblica, ma non anche quelle tra il concessionario e il privato,

quand'anche vengono in discussione la titolarità del rapporto di

concessione e suoi contenuti (v. Cass., sez. un., 8 luglio 2003, n.

10733, ibid., voce Riscossione delle imposte, n. 158). 4. - La norma di cui all'art. 6 1. n. 205 del 2000, la quale at

tribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione sulle «con

troversie relative alle procedure di affidamento ai lavori, servizi

e forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del

contraente o del socio, al rispetto delle normative comunitarie

ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale e regionale», ha avuto come unica fina

lità quella di estendere la giurisdizione amministrativa esclusiva

anche a controversie in materia di appalti diversi da quelli rela

tivi a servizi pubblici, ma non ha inteso modificare, in senso

estensivo, la portata devolutiva dell'art. 33 d.leg. n. 80 del 1998,

quale riprodotto, con le dovute modificazioni, nell'art. 7 1. n.

205 del 2000 (v. Cass., sez. un., 20 novembre 2003, n. 17635,

cit.). 5. - La soc. Raffaello non può essere annoverata fra le ammi

nistrazioni aggiudicatrici, né ai sensi dell'art. 2 1. 11 febbraio

1994 n. 109, né ai sensi dell'art. 1, lett. b), della direttiva 92/50.

5.1. - Essa, infatti, non è ente pubblico economico né organi smo di diritto pubblico. Fattispecie quest'ultima che, come pre cisato dal 7° comma dell'art. 2 1. 109/94, richiede la ricorrenza

cumulativa di tre requisiti: a) il possesso della personalità giuri dica; b) la sussistenza di una dominanza pubblica; c) il perse

guimento della soddisfazione di interessi generali di carattere

non industriale o commerciale. La soc. Raffaello è, invece, sog

getto di diritto e l'appalto, realizzato con risorse non pubbliche, attiene ad un servizio (il parcheggio), reso agli utenti dietro cor

rispettivo, soggetto alle regole di mercato.

5.2. - La soc. Raffaello non può essere considerata concessio

naria di lavori pubblici o di infrastrutture destinate a servizio

pubblico (onde va esclusa anche l'ipotesi di cui alla lett. b, del

l'art. 2 1. 109/94), atteso che la concessione ministeriale per l'esercizio delle attività aeroportuali, come sopra detto, è in ca

po esclusivamente alla soc. Aerdorica e attiene solo alle relative

attività istituzionali. Per la costruzione del parcheggio multipia no e a raso la soc. Aerdorica non ha trasferito alla soc. Raffaello

alcun potere inerente alla concessione, e per la realizzazione

dell'opera è stata acquistata apposita area. Inoltre l'opera non è

stata realizzata con finanziamento pubblico: la soc. Raffaello ha

fatto ricorso allo strumento della locazione finanziaria, cedendo

alla Società Esaleasing la proprietà dell'area e il relativo con

tratto di appalto. 5.3. - Privo di qualsiasi fondamento è, pertanto, l'assunto se

condo cui la soc. Raffaello avrebbe agito come longa manus

della soc. Aerdorica, titolare della concessione governativa, av

valendosi di poteri pubblicistici a questa conferiti. D'altra parte va rilevato che la posizione dell'Aerdorica all'interno della soc.

Raffaello è quella di socio di maggioranza, che esercita le fun

zioni di controllo, avvalendosi non già di poteri pubblicistici, ma degli strumenti previsti dal diritto societario (cfr. Cass., sez.

un., 6 maggio 1995, n. 4989, id., 1996,1, 1363). 6. - La soc. Raffaello non può essere considerata amministra

zione aggiudicatrice neppure ai sensi dell'art. 1, lett. b), della

direttiva 92/50, perché, secondo il diritto comunitario, organi

II Foro Italiano — 2006.

smi di diritto pubblico sono quei soggetti giuridici «istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi

carattere non industriale o commerciale, dotati di personalità

giuridica e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pub blico, oppure i cui organi di amministrazione, di direzione o di

vigilanza sono costituiti da membri più della metà dei quali è

designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di di

ritto pubblico». 6.1. - Ai fini dell'attribuzione dello status di organismo pub

blico, secondo la giurisprudenza comunitaria, le tre condizioni

delineate dalla disposizione anzidetta devono essere cumulati

vamente soddisfatte (Corte giust. 15 gennaio 1998, causa C

44/96, id., 1998, IV, 133). 6.2. - In particolare, riguardo al requisito rappresentato dal fi

nanziamento, è stato precisato che soltanto le prestazioni che.

mediante un aiuto finanziario versato senza specifica contropre stazione, finanzino o sostengano le attività dell'ente interessato

possono essere qualificate come «finanziamento pubblico», mentre l'espressione «in modo maggioritario» deve essere inte

sa nel senso «più della metà» (Corte giust. 3 ottobre 2000, causa

C-380/98, id., 2001, IV. 324). 6.3. - Quanto al requisito che l'organismo di diritto pubblico

deve essere istituito per «soddisfare specificatamente bisogni d'interesse generale non aventi carattere industriale o commer

ciale», è stato ribadito il principio in virtù del quale deve trattar

si, in generale, di bisogni che, da un lato, sono soddisfatti in

modo diverso dall'offerta di beni o servizi sul mercato e che,

dall'altro, per motivi connessi all'interesse generale, lo Stato

preferisce soddisfare direttamente ovvero nei confronti dei quali intenda mantenere una influenza determinante, con la conse

guenza che il requisito in questione non sussiste allorquando

«l'organismo considerato agisca in situazioni di concorrenza sul

mercato ed operi secondo criteri di lucro o quanto meno di ren

dimento, efficacia e redditività» (Corte giust. 10 maggio 2001, cause riunite C-223/99 e C-260/99, id., 2001, IV, 294).

7. - Alla luce delle considerazioni svolte, la soc. Raffaello, non tenuta, nella scelta del contraente cui affidare l'esecuzione

dei lavori, ad applicare la normativa comunitaria o procedimenti di evidenza pubblica, ha agito come soggetto di diritto privato.

Consegue che il ricorso va accolto e va dichiarata la giurisdi zione del giudice ordinario.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 7

aprile 2005, n. 7312; Pres. Favara, Est. Marigliano, P.M.

Golia (conci, conf.); Soc. Fonderia Boccacci (Avv. Anselmi,

Sommovigo, Colotto) c. Comune di Follo; Comune di Follo

(Avv. Lamma) c. Soc. Fonderia Boccacci. Conferma Comm.

trib. reg. Liguria 24 novembre 2003.

Tributi in genere — Commissioni tributarie — Avviso bo

nario di pagamento — Impugnabilità — Fattispecie

(D.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nel

l'art. 30 1. 30 dicembre 1991 n. 413, art. 19).

L'avviso bonario di pagamento con il quale il comune ha in

vitato il contribuente al pagamento della tassa rifiuti solidi

urbani che contenga tutti gli elementi (data di emissione,

tassa, anno di riferimento, intestatario, ubicazione dei locali,

destinazione, superfici imponibili, tariffe, importo totale con

la relativa suddivisione in parte, termine per il pagamento,

previsione delle sanzioni anche se non quantificate, ecc.) per essere qualificato un atto di accertamento e/o di liquidazione costituisce atto autonomamente impugnabile innanzi alla

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PARTE PRIMA 536

commissione tributaria, senza che rilevi il fatto che non sia

stato notificato e che manchi l'indicazione del termine per

l'impugnazione, dell'autorità cui rivolgersi e delle relative

formalità. (1)

Fatto. — Con avviso bonario di pagamento il comune di

Follo invitava, in data 22 aprile 2002, a provvedere al paga mento a titolo Tarsu per l'anno 2002 della somma di euro

26.416,65 la Fonderia Boccacci s.r.l., società produttrice di getti di ghisa destinati all'industria meccanica e siderurgica con sta

bilimento industriale sito nel territorio di detto comune.

La Fonderia Boccacci s.r.l. impugnava detto atto innanzi al

la Commissione tributaria provinciale di La Spezia chiedendo

l'annullamento dell'atto impugnato o, in via subordinata, la

riduzione dei maggiori importi in proporzione alla diminuzio

ne della superficie imponibile. La commissione tributaria provinciale accoglieva parzial

mente il ricorso riducendo del settanta per cento l'entità delle

superfici scoperte imponibili e confermando nel resto l'accer

tamento. Avverso detta pronuncia proponeva appello principale la Fonderia Boccacci s.r.l.; resisteva il comune instando a sua

volta con appello incidentale.

La Commissione tributaria regionale della Liguria respingeva ambedue i gravami, condannando l'appellante principale al pa

gamento delle spese del giudizio. Riteneva il giudice del grava me, condividendo la sentenza di primo grado, che erano impo nibili sia le superfici coperte operative, salvo prova contraria

fornita dal contribuente, nella specie non verificatasi, sia le su

perfici scoperte, non avendo la società fornito prove relative al

l'irrilevanza di produzione di rifiuti solidi urbani. Detta senten

za veniva notificata a cura della società contribuente in data 28

febbraio 2004.

Avverso detta decisione propongono ricorso per cassazione

sia la Fonderia Boccacci s.r.l. con atto notificato il 24 marzo

2004 e sorretto da tre motivi che il comune di Follo con atto

notificato il 30 aprile 2004 e basato su unico motivo. Ambedue i

ricorrenti resistono ai ricorsi presentati da controparte con ri

spettivi controricorsi. Le parti hanno anche presentato memoria.

Diritto. — Con il primo motivo la Fonderia Boccacci s.r.l.

lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di legge per avere la commissione tributaria regionale compreso che oggetto del giudizio non era l'entità delle superfici assoggettate alla

Tarsu, ma Van di detta imposizione perché le aree destinate a

magazzini commerciali ed industriali non avrebbero dovuto es

sere ritenute imponibili in quanto produttive di rifiuti speciali, non assimilabili né assimilati ai rifiuti urbani, al cui smalti

mento la società provvedeva direttamente.

Con la seconda censura la società lamenta l'illegittimità della

(1) La giurisprudenza della Suprema corte è, in linea di massima, contraria ad ammettere l'impugnabilità degli avvisi bonari di paga mento con cui si informa il contribuente della debenza del tributo: v. Cass. 12 luglio 2005, n. 14669, inedita; 12 luglio 2005, n. 14668, Fisco 1, 2005, 6209; 11 febbraio 2005, n. 2829, Foro it., Mass., 186; 4 feb braio 2005, n. 2302, ibid., 157 (che rileva come la sfera del privato vie ne incisa autoritativamente soltanto per effetto di un provvedimento concretamente impositivo, e non anche di un atto che lo preannunci in caso di mancato spontaneo pagamento); 28 gennaio 2005. n. 1791, Rass. trib., 2005, 937, con nota di Ingrao, Avvisi bonari: inammissibi lità del ricorso (che, del pari, sottolinea che all'avviso bonario non

possono essere ricollegati effetti negativi, significativi e rilevanti, per il

destinatario); 14 gennaio 2005, n. 653, inedita. Con l'orientamento testé ricordato non sembra collimare (oltre alla

sentenza in epigrafe, anche) Cass. 6 dicembre 2004, n. 22869, id., Rep. 2004, voce Tributi locali, n. 400, ad avviso della quale l'invito al pa gamento di cui all'art. 68 d.p.r. 28 gennaio 1988 n. 43 (cui rinvia, in tema di Tosap, l'art. 51 d.ieg. 15 novembre 1993 n. 507) può essere considerato, in quanto atto idoneo a portare a conoscenza del contri buente stesso la pretesa dell'amministrazione e a rendere possibile l'esercizio del diritto di difesa, alla stregua di un atto (sostanzialmente) impositivo, quindi impugnabile davanti al giudice tributario pur non es sendo incluso nell'elenco di cui all'art. 19 d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546.

In generale, sulla tassatività dell'elenco degli atti impugnabili di cui all'art. 19 d.leg. 546/92, v. Cass. 1° dicembre 2004, n. 22564, ibid., vo ce Tributi in genere, n. 1381.

Con riferimento alla previgente disciplina di cui all'art. 16 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, v. Cass. 18 aprile 1994, n. 3684, id., 1994,1, 3055.

Il Foro Italiano — 2006.

sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria

motivazione per essersi limitata la commissione tributaria re

gionale a recepire acriticamente quanto statuito dalla commis

sione di primo grado, senza esprimere le ragioni della conferma, in relazione alle censure proposte.

Peraltro ne lamenta anche la contraddittorietà, per avere la

commissione tributaria regionale sostenuto che la società non

aveva fornito alcuna prova in relazione alla non tassabilità delle

aree adibite a magazzino, identificabili nella specie come vero e

proprio opificio industriale, mentre la stessa producendo i for

mulari di identificazione dei rifiuti prodotti aveva provato che i

rifiuti erano speciali e che, non essendo assimilabili né assimi

lati ai rifiuti urbani, rendevano le superfici operative intassabili.

Il secondo profilo di contraddittorietà la società lo identifica

nel fatto che, quanto alle aree scoperte, la commissione tributa

ria regionale avrebbe ritenuto carente la prova riguardo all'irri

levanza della produzione dei rifiuti solidi urbani sull'erroneo

assunto della produzione per la presenza umana, mentre nulla

aveva detto in ordine alla natura pertinenziale delle stesse, trat

tandosi di aree destinate alla movimentazione delle merci e dei

mezzi in entrata ed in uscita.

Con l'ultimo motivo la società si duole del fatto di essere

stata condannata alla rifusione delle spese, malgrado la recipro ca soccombenza; mentre la complessità e la difficoltà della

controversia avrebbero giustificato la compensazione delle spe se.

Il comune con il proprio ricorso lamenta la violazione e la

falsa applicazione dell'art. 19 d.leg. 546/92 per avere la com

missione tributaria regionale ritenuto autonomamente impu

gnabile l'avviso di pagamento bonario, atto non compreso nel

l'elencazione di cui all'articolo citato. Peraltro, detto atto non

poteva essere considerato come avviso di liquidazione per esse

re privo delle sanzioni, dell'indicazione del termine entro il

quale poteva essere impugnato e della commissione tributaria

competente. Né l'atto era stato notificato per cui non aveva

valenza giuridica e, infine, la pretesa impugnabilità dello stesso

era in contrasto con il principio ne bis in idem perché in caso di

impugnativa dell'eventuale successiva cartella di pagamento il

conseguente giudizio poteva portare a decisioni diverse.

Occorre preliminarmente riunire, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., il ricorso n. 11170/04 proposto dal comune di Follo a quello n.

7990/04 avanzato dalla Fonderia Boccacci s.r.l. in quanto am

bedue proposti contro la stessa sentenza n. 39 pronunciata dalla

Commissione tributaria regionale della Liguria il 6 ottobre 2003

e depositata il 24 novembre dello stesso anno.

Con i primi due motivi la Fonderia Boccacci s.r.l. lamenta so

stanzialmente che la commissione tributaria regionale abbia ri

tenuto tassabili, senza fornire idonea motivazione, le aree desti

nate a magazzini commerciali ed industriali, malgrado da esse

residuassero rifiuti speciali, non assimilati e non assimilabili, nonché le superfici esterne senza valutare la natura pertinenziale delle stesse.

Tali motivi non meritano accoglimento in quanto si risolvono

in contestazioni di fatto ed in una diversa valutazione delle pro ve da quella effettuata dal giudice del merito.

Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non conferisce alla

Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autono mamente il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica — in

relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio — le argomentazioni svolte dal

giudice del merito, al quale spetta esclusivamente individuare le

fonti del proprio convincimento, esaminare le prove, controllar ne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze

istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in di

scussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti per legge (cfr., al riguardo, ex plurimis, Cass. n. 15355 del 2004, Foro it., Rep. 2004, voce

Cassazione civile, n. 136).

Orbene, la Commissione tributaria regionale della Liguria, nella sua pronuncia, malgrado l'estrema sinteticità della stessa, ha eseguito un'attenta ricostruzione dei fatti di causa e con mo tivazione congrua e corretta sul piano logico-giuridico, pur se

stringata nel contenuto, ha valutato le prove fornitele dalle parti, ritenendo con giudizio insindacabile in questa sede di legittimità non esaustive quelle fornite dalla società contribuente.

Anche il terzo motivo è infondato.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

È principio consolidato di questa corte e, nella specie, non

sussistono motivi per discostarsene, che: «In tema di regola mento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassa

zione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della

parte totalmente vittoriosa. Pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valuta

zione dell'opportunità di compensare o meno le spese di lite, e

ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di

concorso di altri giusti motivi».

Non vertendosi nell'ipotesi in esame di condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa, rientra, come sopra detto, nel

potere discrezionale del giudice di merito, di disporre o meno la

compensazione delle spese di lite.

Anche il ricorso n. 1125/04, da ritenersi quale ricorso inci

dentale, essendo stato notificato in data successiva a quello pro

posto dalla società, deve essere respinto. Con la prima doglianza il comune di Follo chiede che venga

dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo della contri

buente per essere stato impugnato un atto, definito avviso bona

rio di pagamento non compreso nella tassativa elencazione del

l'art. 19 d.leg. 546/92.

Detta tesi non può essere condivisa; dall'esame dell'atto,

permesso a questa corte trattandosi di denuncia di error in pro cedendo», nonché dagli stessi atti delle parti, ricorsi, controricor

si e memorie, si evince senza alcun dubbio che l'atto contiene

tutti gli elementi (data di emissione, tassa, anno di riferimento,

intestatario, ubicazione dei locali, destinazione, superfici impo nibili, tariffe, importo totale con la relativa suddivisione in rate, termine per il pagamento, previsione delle sanzioni anche se

non quantificate, ecc.) per essere qualificato un atto di accerta

mento e/o di liquidazione, come ritenuto dai giudici del merito, né vale a mutarne la natura il fatto che non sia stato notificato, che manchi l'indicazione del termine per l'impugnazione, del

l'autorità cui rivolgersi e delle relative formalità in quanto trat

tasi di mere irregolarità o, comunque, di requisiti previsti a tu

tela del contribuente della cui mancanza, nella specie, la società

non ne ha eccepito la mancanza, né ha mai eccepito che da tali

omissioni ne sia derivata la compressione del proprio diritto di

difesa. Peraltro, tale vizio risulta, comunque, sanato per avere la

società contribuente esplicato il proprio diritto di opporsi al

l'atto impositivo, senza preclusione alcuna.

Solo per completezza di esposizione si aggiunge che le ragio ni che sostengono la sentenza (1791/05) di questa corte, citata

dalla difesa del comune di Follo non sono applicabili alla fatti

specie in esame, in quanto come espressamente ritenuto in tale

decisione l'atto in questione era diverso nei contenuti da quello in esame, per essere esplicitamente scritto: «in caso di mancato

pagamento di questo avviso, l'importo complessivamente anco

ra dovuto verrà iscritto a ruolo e riscosso con le modalità previ ste dal d.p.r. 602/73». Dal che è agevole dedurre che il ruolo ve

rosimilmente non era stato ancora formato. E, inoltre, nella co

municazione del concessionario era anche scritto che avverso

quell'invito non era proponibile alcuna impugnazione, per cui il

contribuente era stato fatto consapevole dell'inidoneità di quel documento ad incidere nella sua sfera giuridica.

Deve, infine, essere dichiarata inammissibile la censura rela

tiva alla possibile violazione del principio ne bis in idem in caso

di impugnazione di un eventuale successivo atto impositivo, in

quanto trattasi di nuova questione proposta per la prima volta in

sede di legittimità e mai avanzata nei precedenti gradi di giudi zio, per come è possibile rilevare dalla mancata menzione di

tale doglianza nella sentenza impugnata e dal fatto che il comu

ne ricorrente non ha indicato, come sarebbe stato suo onere per il principio di autosufficienza del ricorso, in quale atto prece dente era stata avanzata.

Tutto ciò premesso, la corte, riunito il ricorso n. 11170/04 al

n. 7990/04, rispettivamente proposti dalla società Fonderia Boc

cacci s.r.l. e dal comune di Follo, li rigetta entrambi.

Il Foro Italiano — 2006.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 25

marzo 2005, n. 6501; Pres. Riggio, Est. Cultrera, P.M. Ma

tera (conci, conf.); Soc. Aventis Pharma (Avv. Gallo, Sal

vini) c. Comune di Scoppito (Avv. Rampini, Bonura). Cassa

Comm. trib. reg. Abruzzo 28 novembre 2003.

Tributi locali — Imposta comunale sugli immobili — Perti

nenza — Nozione (Cod. civ., art. 817, 818; d.leg. 30 dicem

bre 1992 n. 504, riordino della finanza degli enti territoriali, a

norma dell'art. 4 1. 23 ottobre 1992 n. 421, art. 2). Tributi locali — Imposta comunale sugli immobili — Perti

nenza — Tassazione (Cod. civ., art. 817, 818; d.leg. 30 di

cembre 1992 n. 504, art. 2).

La nozione di pertinenza rilevante ai fini dell'imposta comunale

sugli immobili (lei) è quella civilistica, come delineata dal

l'art. 817 c.c. (1) Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (lei), quando nella

medesima porzione immobiliare coesistono accessorietà ed

edificabilità, l'effetto attrattivo che discende dal vincolo di

asservimento rende irrilevante l'altra destinazione. (2)

Svolgimento del processo. — La s.p.a. Aventis Pharma impu

gnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale dell'A

quila l'avviso di liquidazione per omesso versamento dell"lei

per l'anno 1994, emesso dal comune di Scoppito in relazione ad

area che la società reputava non autonomamente tassabile, sic

come destinata a pertinenza di edificio industriale di cui costi

tuiva parte integrante, ai sensi dell'art. 2, 1° comma, lett. a),

d.leg. 504/92. Deducendo che suddetta natura, attribuita all'atto

dell'accatastamento dell'edificio, era stata partecipata al comu

ne in sede di dichiarazione lei 1993 resa dalla società Hoechst

Marion Roussel s.p.a., originaria proprietaria del complesso immobiliare, e non era stata rettificata dal competente ufficio

del territorio, lamentava sia che nella specie il comune avrebbe

dovuto provvedere con avviso d'accertamento motivato, e non

con avviso di liquidazione, sia che quest'ultimo atto era comun

que illegittimo perche' privo di motivazione, dal momento che

non esponeva le ragioni di sostegno della pretesa tributaria, né

indicava i parametri di determinazione del maggior tributo, sia,

infine, che erroneamente la superficie era stata tassata come

area fabbricabile. In fatto rilevava di aver effettuato i versa

menti d'imposta sulla base della rendita catastale dell'intera

unità immobiliare che descriveva fabbricato e pertinenze.

(1) Conf. — oltre a Cass. 25 marzo 2005, n. 6504, Vita not., 2005, 358, emessa dal medesimo collegio su identica fattispecie — v. Cass. 16 marzo 2005, n. 5756, Trib. loc. e reg., 2005, 576; 23 settembre 2004, n.

19161, Foro it.. Rep. 2004, voce Tributi locali, n. 249, e 17 dicembre

2003, n. 19375, ibid., n. 289, e Riv. dott. commercialisti, 2004, 665, con nota di Nano, Esclusa la tassazione ai fini lei delle aree pertinenziali ai fabbricati'. Dir. e giur. agr. e ambiente, 2004, 483, con nota di Di

Paolo; Corriere trib., 2004, 854, con nota di Lamberti, Le agevola zioni per gli imprenditori agricoli, per le quali, ai fini lei, la qualità di

pertinenza si fonda sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effet tiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra, secondo la relativa definizione contenuta nell'art. 817 c.c., senza che rilevi l'e ventuale intervenuto frazionamento dell'area posta al servizio di un e dificio avente esclusivo rilievo formale; in termini analoghi, cfr. Cass. 26 agosto 2004, n. 17035, Foro it., Rep. 2004, voce cit., n. 250, e Cor riere trib., 2004, 3403, con nota di Ianniello, Il concreto vincolo perti nenziale «prevale» sul formale accatastamento dell'immobile, secondo cui l'art. 2, 1° comma, lett. a), d.leg. 504/92, definendo, ai fini lei, la nozione di fabbricato ed escludendo l'autonoma tassabilità delle aree

pertinenziali alle costruzioni, presuppone l'accezione di pertinenza di

cui all'art. 817 c.c., senza che valga ad escludere tale nesso pertinen ziale la mera distinta iscrizione in catasto della pertinenza e del fabbri

cato e senza che in proposito rilevi il disposto dell'art. 59, 1° comma, lett. d), d.leg. 446/97, relativo alla potestà regolamentare dei comuni in

materia di lei.

(2) Negli stessi esatti termini, v. Cass. 25 marzo 2005. n. 6504, cit. alla nota che precede.

Conf., nella giurisprudenza di merito, Comm. trib. prov. Udine 3 ot

tobre 2003, Foro it.. Rep. 2004, voce Tributi locali, n. 251, la quale,

premesso che la nozione di «pertinenza» contemplata nell'art. 2, 1°

comma, lett. a), d.leg. 30 dicembre 1992 n. 504 è quella civilistica, co

me delineata dall'art. 817 c.c., e non quella edilizia o urbanistica, preci sa che l'area pertinenziale. ancorché risultante in catasto ancora edifi

cabilc, costituisce parte integrante dell'abitazione e come tale non può essere sottoposta ad autonoma imposizione.

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