sezione tributaria; sentenza 7 aprile 2005, n. 7312; Pres. Favara, Est. Marigliano, P.M. Golia(concl. conf.); Soc. Fonderia Boccacci (Avv. Anselmi, Sommovigo, Colotto) c. Comune di Follo;Comune di Follo (Avv. Lamma) c. Soc. Fonderia Boccacci. Conferma Comm. trib. reg. Liguria 24novembre 2003Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 2 (FEBBRAIO 2006), pp. 533/534-537/538Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200995 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
1990 n. 241, ovvero anche relative all'affidamento di un pubbli co servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gesto re».
3.2. - La questione del riparto di giurisdizione deve, quindi, essere risolta alla luce del testo innovato dell'art. 33 cit., atteso
che il principio di cui all'art. 5 c.p.c. (perpetuano iurisdictionis) non opera quando la norma, che detta i criteri determinativi
della giurisdizione, sia stata dichiarata costituzionalmente ille
gittima (cfr. Cass., sez. un., 6 maggio 2002, n. 6487, id., Rep. 2003, voce cit., n. 46).
3.3. - E indiscutibile che la controversia non attiene a «con
cessione o affidamento di pubblico servizio», riguardando l'ap
palto i lavori di costruzione di un parcheggio. La soc. Raffaello non è concessionaria di lavori o servizi
pubblici, essendo la concessione ministeriale, per l'esercizio
delle attività dell'aeroporto di Ancona-Falconara, in capo esclu
sivamente alla soc. Aerdorica.
È stato chiarito in giurisprudenza che la devoluzione alla giu risdizione esclusiva del giudice amministrativo concerne sol
tanto le controversie tra il concessionario e l'amministrazione
pubblica, ma non anche quelle tra il concessionario e il privato,
quand'anche vengono in discussione la titolarità del rapporto di
concessione e suoi contenuti (v. Cass., sez. un., 8 luglio 2003, n.
10733, ibid., voce Riscossione delle imposte, n. 158). 4. - La norma di cui all'art. 6 1. n. 205 del 2000, la quale at
tribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione sulle «con
troversie relative alle procedure di affidamento ai lavori, servizi
e forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del
contraente o del socio, al rispetto delle normative comunitarie
ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale e regionale», ha avuto come unica fina
lità quella di estendere la giurisdizione amministrativa esclusiva
anche a controversie in materia di appalti diversi da quelli rela
tivi a servizi pubblici, ma non ha inteso modificare, in senso
estensivo, la portata devolutiva dell'art. 33 d.leg. n. 80 del 1998,
quale riprodotto, con le dovute modificazioni, nell'art. 7 1. n.
205 del 2000 (v. Cass., sez. un., 20 novembre 2003, n. 17635,
cit.). 5. - La soc. Raffaello non può essere annoverata fra le ammi
nistrazioni aggiudicatrici, né ai sensi dell'art. 2 1. 11 febbraio
1994 n. 109, né ai sensi dell'art. 1, lett. b), della direttiva 92/50.
5.1. - Essa, infatti, non è ente pubblico economico né organi smo di diritto pubblico. Fattispecie quest'ultima che, come pre cisato dal 7° comma dell'art. 2 1. 109/94, richiede la ricorrenza
cumulativa di tre requisiti: a) il possesso della personalità giuri dica; b) la sussistenza di una dominanza pubblica; c) il perse
guimento della soddisfazione di interessi generali di carattere
non industriale o commerciale. La soc. Raffaello è, invece, sog
getto di diritto e l'appalto, realizzato con risorse non pubbliche, attiene ad un servizio (il parcheggio), reso agli utenti dietro cor
rispettivo, soggetto alle regole di mercato.
5.2. - La soc. Raffaello non può essere considerata concessio
naria di lavori pubblici o di infrastrutture destinate a servizio
pubblico (onde va esclusa anche l'ipotesi di cui alla lett. b, del
l'art. 2 1. 109/94), atteso che la concessione ministeriale per l'esercizio delle attività aeroportuali, come sopra detto, è in ca
po esclusivamente alla soc. Aerdorica e attiene solo alle relative
attività istituzionali. Per la costruzione del parcheggio multipia no e a raso la soc. Aerdorica non ha trasferito alla soc. Raffaello
alcun potere inerente alla concessione, e per la realizzazione
dell'opera è stata acquistata apposita area. Inoltre l'opera non è
stata realizzata con finanziamento pubblico: la soc. Raffaello ha
fatto ricorso allo strumento della locazione finanziaria, cedendo
alla Società Esaleasing la proprietà dell'area e il relativo con
tratto di appalto. 5.3. - Privo di qualsiasi fondamento è, pertanto, l'assunto se
condo cui la soc. Raffaello avrebbe agito come longa manus
della soc. Aerdorica, titolare della concessione governativa, av
valendosi di poteri pubblicistici a questa conferiti. D'altra parte va rilevato che la posizione dell'Aerdorica all'interno della soc.
Raffaello è quella di socio di maggioranza, che esercita le fun
zioni di controllo, avvalendosi non già di poteri pubblicistici, ma degli strumenti previsti dal diritto societario (cfr. Cass., sez.
un., 6 maggio 1995, n. 4989, id., 1996,1, 1363). 6. - La soc. Raffaello non può essere considerata amministra
zione aggiudicatrice neppure ai sensi dell'art. 1, lett. b), della
direttiva 92/50, perché, secondo il diritto comunitario, organi
II Foro Italiano — 2006.
smi di diritto pubblico sono quei soggetti giuridici «istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi
carattere non industriale o commerciale, dotati di personalità
giuridica e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pub blico, oppure i cui organi di amministrazione, di direzione o di
vigilanza sono costituiti da membri più della metà dei quali è
designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di di
ritto pubblico». 6.1. - Ai fini dell'attribuzione dello status di organismo pub
blico, secondo la giurisprudenza comunitaria, le tre condizioni
delineate dalla disposizione anzidetta devono essere cumulati
vamente soddisfatte (Corte giust. 15 gennaio 1998, causa C
44/96, id., 1998, IV, 133). 6.2. - In particolare, riguardo al requisito rappresentato dal fi
nanziamento, è stato precisato che soltanto le prestazioni che.
mediante un aiuto finanziario versato senza specifica contropre stazione, finanzino o sostengano le attività dell'ente interessato
possono essere qualificate come «finanziamento pubblico», mentre l'espressione «in modo maggioritario» deve essere inte
sa nel senso «più della metà» (Corte giust. 3 ottobre 2000, causa
C-380/98, id., 2001, IV. 324). 6.3. - Quanto al requisito che l'organismo di diritto pubblico
deve essere istituito per «soddisfare specificatamente bisogni d'interesse generale non aventi carattere industriale o commer
ciale», è stato ribadito il principio in virtù del quale deve trattar
si, in generale, di bisogni che, da un lato, sono soddisfatti in
modo diverso dall'offerta di beni o servizi sul mercato e che,
dall'altro, per motivi connessi all'interesse generale, lo Stato
preferisce soddisfare direttamente ovvero nei confronti dei quali intenda mantenere una influenza determinante, con la conse
guenza che il requisito in questione non sussiste allorquando
«l'organismo considerato agisca in situazioni di concorrenza sul
mercato ed operi secondo criteri di lucro o quanto meno di ren
dimento, efficacia e redditività» (Corte giust. 10 maggio 2001, cause riunite C-223/99 e C-260/99, id., 2001, IV, 294).
7. - Alla luce delle considerazioni svolte, la soc. Raffaello, non tenuta, nella scelta del contraente cui affidare l'esecuzione
dei lavori, ad applicare la normativa comunitaria o procedimenti di evidenza pubblica, ha agito come soggetto di diritto privato.
Consegue che il ricorso va accolto e va dichiarata la giurisdi zione del giudice ordinario.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 7
aprile 2005, n. 7312; Pres. Favara, Est. Marigliano, P.M.
Golia (conci, conf.); Soc. Fonderia Boccacci (Avv. Anselmi,
Sommovigo, Colotto) c. Comune di Follo; Comune di Follo
(Avv. Lamma) c. Soc. Fonderia Boccacci. Conferma Comm.
trib. reg. Liguria 24 novembre 2003.
Tributi in genere — Commissioni tributarie — Avviso bo
nario di pagamento — Impugnabilità — Fattispecie
(D.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nel
l'art. 30 1. 30 dicembre 1991 n. 413, art. 19).
L'avviso bonario di pagamento con il quale il comune ha in
vitato il contribuente al pagamento della tassa rifiuti solidi
urbani che contenga tutti gli elementi (data di emissione,
tassa, anno di riferimento, intestatario, ubicazione dei locali,
destinazione, superfici imponibili, tariffe, importo totale con
la relativa suddivisione in parte, termine per il pagamento,
previsione delle sanzioni anche se non quantificate, ecc.) per essere qualificato un atto di accertamento e/o di liquidazione costituisce atto autonomamente impugnabile innanzi alla
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PARTE PRIMA 536
commissione tributaria, senza che rilevi il fatto che non sia
stato notificato e che manchi l'indicazione del termine per
l'impugnazione, dell'autorità cui rivolgersi e delle relative
formalità. (1)
Fatto. — Con avviso bonario di pagamento il comune di
Follo invitava, in data 22 aprile 2002, a provvedere al paga mento a titolo Tarsu per l'anno 2002 della somma di euro
26.416,65 la Fonderia Boccacci s.r.l., società produttrice di getti di ghisa destinati all'industria meccanica e siderurgica con sta
bilimento industriale sito nel territorio di detto comune.
La Fonderia Boccacci s.r.l. impugnava detto atto innanzi al
la Commissione tributaria provinciale di La Spezia chiedendo
l'annullamento dell'atto impugnato o, in via subordinata, la
riduzione dei maggiori importi in proporzione alla diminuzio
ne della superficie imponibile. La commissione tributaria provinciale accoglieva parzial
mente il ricorso riducendo del settanta per cento l'entità delle
superfici scoperte imponibili e confermando nel resto l'accer
tamento. Avverso detta pronuncia proponeva appello principale la Fonderia Boccacci s.r.l.; resisteva il comune instando a sua
volta con appello incidentale.
La Commissione tributaria regionale della Liguria respingeva ambedue i gravami, condannando l'appellante principale al pa
gamento delle spese del giudizio. Riteneva il giudice del grava me, condividendo la sentenza di primo grado, che erano impo nibili sia le superfici coperte operative, salvo prova contraria
fornita dal contribuente, nella specie non verificatasi, sia le su
perfici scoperte, non avendo la società fornito prove relative al
l'irrilevanza di produzione di rifiuti solidi urbani. Detta senten
za veniva notificata a cura della società contribuente in data 28
febbraio 2004.
Avverso detta decisione propongono ricorso per cassazione
sia la Fonderia Boccacci s.r.l. con atto notificato il 24 marzo
2004 e sorretto da tre motivi che il comune di Follo con atto
notificato il 30 aprile 2004 e basato su unico motivo. Ambedue i
ricorrenti resistono ai ricorsi presentati da controparte con ri
spettivi controricorsi. Le parti hanno anche presentato memoria.
Diritto. — Con il primo motivo la Fonderia Boccacci s.r.l.
lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di legge per avere la commissione tributaria regionale compreso che oggetto del giudizio non era l'entità delle superfici assoggettate alla
Tarsu, ma Van di detta imposizione perché le aree destinate a
magazzini commerciali ed industriali non avrebbero dovuto es
sere ritenute imponibili in quanto produttive di rifiuti speciali, non assimilabili né assimilati ai rifiuti urbani, al cui smalti
mento la società provvedeva direttamente.
Con la seconda censura la società lamenta l'illegittimità della
(1) La giurisprudenza della Suprema corte è, in linea di massima, contraria ad ammettere l'impugnabilità degli avvisi bonari di paga mento con cui si informa il contribuente della debenza del tributo: v. Cass. 12 luglio 2005, n. 14669, inedita; 12 luglio 2005, n. 14668, Fisco 1, 2005, 6209; 11 febbraio 2005, n. 2829, Foro it., Mass., 186; 4 feb braio 2005, n. 2302, ibid., 157 (che rileva come la sfera del privato vie ne incisa autoritativamente soltanto per effetto di un provvedimento concretamente impositivo, e non anche di un atto che lo preannunci in caso di mancato spontaneo pagamento); 28 gennaio 2005. n. 1791, Rass. trib., 2005, 937, con nota di Ingrao, Avvisi bonari: inammissibi lità del ricorso (che, del pari, sottolinea che all'avviso bonario non
possono essere ricollegati effetti negativi, significativi e rilevanti, per il
destinatario); 14 gennaio 2005, n. 653, inedita. Con l'orientamento testé ricordato non sembra collimare (oltre alla
sentenza in epigrafe, anche) Cass. 6 dicembre 2004, n. 22869, id., Rep. 2004, voce Tributi locali, n. 400, ad avviso della quale l'invito al pa gamento di cui all'art. 68 d.p.r. 28 gennaio 1988 n. 43 (cui rinvia, in tema di Tosap, l'art. 51 d.ieg. 15 novembre 1993 n. 507) può essere considerato, in quanto atto idoneo a portare a conoscenza del contri buente stesso la pretesa dell'amministrazione e a rendere possibile l'esercizio del diritto di difesa, alla stregua di un atto (sostanzialmente) impositivo, quindi impugnabile davanti al giudice tributario pur non es sendo incluso nell'elenco di cui all'art. 19 d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546.
In generale, sulla tassatività dell'elenco degli atti impugnabili di cui all'art. 19 d.leg. 546/92, v. Cass. 1° dicembre 2004, n. 22564, ibid., vo ce Tributi in genere, n. 1381.
Con riferimento alla previgente disciplina di cui all'art. 16 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, v. Cass. 18 aprile 1994, n. 3684, id., 1994,1, 3055.
Il Foro Italiano — 2006.
sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione per essersi limitata la commissione tributaria re
gionale a recepire acriticamente quanto statuito dalla commis
sione di primo grado, senza esprimere le ragioni della conferma, in relazione alle censure proposte.
Peraltro ne lamenta anche la contraddittorietà, per avere la
commissione tributaria regionale sostenuto che la società non
aveva fornito alcuna prova in relazione alla non tassabilità delle
aree adibite a magazzino, identificabili nella specie come vero e
proprio opificio industriale, mentre la stessa producendo i for
mulari di identificazione dei rifiuti prodotti aveva provato che i
rifiuti erano speciali e che, non essendo assimilabili né assimi
lati ai rifiuti urbani, rendevano le superfici operative intassabili.
Il secondo profilo di contraddittorietà la società lo identifica
nel fatto che, quanto alle aree scoperte, la commissione tributa
ria regionale avrebbe ritenuto carente la prova riguardo all'irri
levanza della produzione dei rifiuti solidi urbani sull'erroneo
assunto della produzione per la presenza umana, mentre nulla
aveva detto in ordine alla natura pertinenziale delle stesse, trat
tandosi di aree destinate alla movimentazione delle merci e dei
mezzi in entrata ed in uscita.
Con l'ultimo motivo la società si duole del fatto di essere
stata condannata alla rifusione delle spese, malgrado la recipro ca soccombenza; mentre la complessità e la difficoltà della
controversia avrebbero giustificato la compensazione delle spe se.
Il comune con il proprio ricorso lamenta la violazione e la
falsa applicazione dell'art. 19 d.leg. 546/92 per avere la com
missione tributaria regionale ritenuto autonomamente impu
gnabile l'avviso di pagamento bonario, atto non compreso nel
l'elencazione di cui all'articolo citato. Peraltro, detto atto non
poteva essere considerato come avviso di liquidazione per esse
re privo delle sanzioni, dell'indicazione del termine entro il
quale poteva essere impugnato e della commissione tributaria
competente. Né l'atto era stato notificato per cui non aveva
valenza giuridica e, infine, la pretesa impugnabilità dello stesso
era in contrasto con il principio ne bis in idem perché in caso di
impugnativa dell'eventuale successiva cartella di pagamento il
conseguente giudizio poteva portare a decisioni diverse.
Occorre preliminarmente riunire, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., il ricorso n. 11170/04 proposto dal comune di Follo a quello n.
7990/04 avanzato dalla Fonderia Boccacci s.r.l. in quanto am
bedue proposti contro la stessa sentenza n. 39 pronunciata dalla
Commissione tributaria regionale della Liguria il 6 ottobre 2003
e depositata il 24 novembre dello stesso anno.
Con i primi due motivi la Fonderia Boccacci s.r.l. lamenta so
stanzialmente che la commissione tributaria regionale abbia ri
tenuto tassabili, senza fornire idonea motivazione, le aree desti
nate a magazzini commerciali ed industriali, malgrado da esse
residuassero rifiuti speciali, non assimilati e non assimilabili, nonché le superfici esterne senza valutare la natura pertinenziale delle stesse.
Tali motivi non meritano accoglimento in quanto si risolvono
in contestazioni di fatto ed in una diversa valutazione delle pro ve da quella effettuata dal giudice del merito.
Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non conferisce alla
Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autono mamente il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica — in
relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio — le argomentazioni svolte dal
giudice del merito, al quale spetta esclusivamente individuare le
fonti del proprio convincimento, esaminare le prove, controllar ne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze
istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in di
scussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti per legge (cfr., al riguardo, ex plurimis, Cass. n. 15355 del 2004, Foro it., Rep. 2004, voce
Cassazione civile, n. 136).
Orbene, la Commissione tributaria regionale della Liguria, nella sua pronuncia, malgrado l'estrema sinteticità della stessa, ha eseguito un'attenta ricostruzione dei fatti di causa e con mo tivazione congrua e corretta sul piano logico-giuridico, pur se
stringata nel contenuto, ha valutato le prove fornitele dalle parti, ritenendo con giudizio insindacabile in questa sede di legittimità non esaustive quelle fornite dalla società contribuente.
Anche il terzo motivo è infondato.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
È principio consolidato di questa corte e, nella specie, non
sussistono motivi per discostarsene, che: «In tema di regola mento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassa
zione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della
parte totalmente vittoriosa. Pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valuta
zione dell'opportunità di compensare o meno le spese di lite, e
ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di
concorso di altri giusti motivi».
Non vertendosi nell'ipotesi in esame di condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa, rientra, come sopra detto, nel
potere discrezionale del giudice di merito, di disporre o meno la
compensazione delle spese di lite.
Anche il ricorso n. 1125/04, da ritenersi quale ricorso inci
dentale, essendo stato notificato in data successiva a quello pro
posto dalla società, deve essere respinto. Con la prima doglianza il comune di Follo chiede che venga
dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo della contri
buente per essere stato impugnato un atto, definito avviso bona
rio di pagamento non compreso nella tassativa elencazione del
l'art. 19 d.leg. 546/92.
Detta tesi non può essere condivisa; dall'esame dell'atto,
permesso a questa corte trattandosi di denuncia di error in pro cedendo», nonché dagli stessi atti delle parti, ricorsi, controricor
si e memorie, si evince senza alcun dubbio che l'atto contiene
tutti gli elementi (data di emissione, tassa, anno di riferimento,
intestatario, ubicazione dei locali, destinazione, superfici impo nibili, tariffe, importo totale con la relativa suddivisione in rate, termine per il pagamento, previsione delle sanzioni anche se
non quantificate, ecc.) per essere qualificato un atto di accerta
mento e/o di liquidazione, come ritenuto dai giudici del merito, né vale a mutarne la natura il fatto che non sia stato notificato, che manchi l'indicazione del termine per l'impugnazione, del
l'autorità cui rivolgersi e delle relative formalità in quanto trat
tasi di mere irregolarità o, comunque, di requisiti previsti a tu
tela del contribuente della cui mancanza, nella specie, la società
non ne ha eccepito la mancanza, né ha mai eccepito che da tali
omissioni ne sia derivata la compressione del proprio diritto di
difesa. Peraltro, tale vizio risulta, comunque, sanato per avere la
società contribuente esplicato il proprio diritto di opporsi al
l'atto impositivo, senza preclusione alcuna.
Solo per completezza di esposizione si aggiunge che le ragio ni che sostengono la sentenza (1791/05) di questa corte, citata
dalla difesa del comune di Follo non sono applicabili alla fatti
specie in esame, in quanto come espressamente ritenuto in tale
decisione l'atto in questione era diverso nei contenuti da quello in esame, per essere esplicitamente scritto: «in caso di mancato
pagamento di questo avviso, l'importo complessivamente anco
ra dovuto verrà iscritto a ruolo e riscosso con le modalità previ ste dal d.p.r. 602/73». Dal che è agevole dedurre che il ruolo ve
rosimilmente non era stato ancora formato. E, inoltre, nella co
municazione del concessionario era anche scritto che avverso
quell'invito non era proponibile alcuna impugnazione, per cui il
contribuente era stato fatto consapevole dell'inidoneità di quel documento ad incidere nella sua sfera giuridica.
Deve, infine, essere dichiarata inammissibile la censura rela
tiva alla possibile violazione del principio ne bis in idem in caso
di impugnazione di un eventuale successivo atto impositivo, in
quanto trattasi di nuova questione proposta per la prima volta in
sede di legittimità e mai avanzata nei precedenti gradi di giudi zio, per come è possibile rilevare dalla mancata menzione di
tale doglianza nella sentenza impugnata e dal fatto che il comu
ne ricorrente non ha indicato, come sarebbe stato suo onere per il principio di autosufficienza del ricorso, in quale atto prece dente era stata avanzata.
Tutto ciò premesso, la corte, riunito il ricorso n. 11170/04 al
n. 7990/04, rispettivamente proposti dalla società Fonderia Boc
cacci s.r.l. e dal comune di Follo, li rigetta entrambi.
Il Foro Italiano — 2006.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 25
marzo 2005, n. 6501; Pres. Riggio, Est. Cultrera, P.M. Ma
tera (conci, conf.); Soc. Aventis Pharma (Avv. Gallo, Sal
vini) c. Comune di Scoppito (Avv. Rampini, Bonura). Cassa
Comm. trib. reg. Abruzzo 28 novembre 2003.
Tributi locali — Imposta comunale sugli immobili — Perti
nenza — Nozione (Cod. civ., art. 817, 818; d.leg. 30 dicem
bre 1992 n. 504, riordino della finanza degli enti territoriali, a
norma dell'art. 4 1. 23 ottobre 1992 n. 421, art. 2). Tributi locali — Imposta comunale sugli immobili — Perti
nenza — Tassazione (Cod. civ., art. 817, 818; d.leg. 30 di
cembre 1992 n. 504, art. 2).
La nozione di pertinenza rilevante ai fini dell'imposta comunale
sugli immobili (lei) è quella civilistica, come delineata dal
l'art. 817 c.c. (1) Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (lei), quando nella
medesima porzione immobiliare coesistono accessorietà ed
edificabilità, l'effetto attrattivo che discende dal vincolo di
asservimento rende irrilevante l'altra destinazione. (2)
Svolgimento del processo. — La s.p.a. Aventis Pharma impu
gnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale dell'A
quila l'avviso di liquidazione per omesso versamento dell"lei
per l'anno 1994, emesso dal comune di Scoppito in relazione ad
area che la società reputava non autonomamente tassabile, sic
come destinata a pertinenza di edificio industriale di cui costi
tuiva parte integrante, ai sensi dell'art. 2, 1° comma, lett. a),
d.leg. 504/92. Deducendo che suddetta natura, attribuita all'atto
dell'accatastamento dell'edificio, era stata partecipata al comu
ne in sede di dichiarazione lei 1993 resa dalla società Hoechst
Marion Roussel s.p.a., originaria proprietaria del complesso immobiliare, e non era stata rettificata dal competente ufficio
del territorio, lamentava sia che nella specie il comune avrebbe
dovuto provvedere con avviso d'accertamento motivato, e non
con avviso di liquidazione, sia che quest'ultimo atto era comun
que illegittimo perche' privo di motivazione, dal momento che
non esponeva le ragioni di sostegno della pretesa tributaria, né
indicava i parametri di determinazione del maggior tributo, sia,
infine, che erroneamente la superficie era stata tassata come
area fabbricabile. In fatto rilevava di aver effettuato i versa
menti d'imposta sulla base della rendita catastale dell'intera
unità immobiliare che descriveva fabbricato e pertinenze.
(1) Conf. — oltre a Cass. 25 marzo 2005, n. 6504, Vita not., 2005, 358, emessa dal medesimo collegio su identica fattispecie — v. Cass. 16 marzo 2005, n. 5756, Trib. loc. e reg., 2005, 576; 23 settembre 2004, n.
19161, Foro it.. Rep. 2004, voce Tributi locali, n. 249, e 17 dicembre
2003, n. 19375, ibid., n. 289, e Riv. dott. commercialisti, 2004, 665, con nota di Nano, Esclusa la tassazione ai fini lei delle aree pertinenziali ai fabbricati'. Dir. e giur. agr. e ambiente, 2004, 483, con nota di Di
Paolo; Corriere trib., 2004, 854, con nota di Lamberti, Le agevola zioni per gli imprenditori agricoli, per le quali, ai fini lei, la qualità di
pertinenza si fonda sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effet tiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra, secondo la relativa definizione contenuta nell'art. 817 c.c., senza che rilevi l'e ventuale intervenuto frazionamento dell'area posta al servizio di un e dificio avente esclusivo rilievo formale; in termini analoghi, cfr. Cass. 26 agosto 2004, n. 17035, Foro it., Rep. 2004, voce cit., n. 250, e Cor riere trib., 2004, 3403, con nota di Ianniello, Il concreto vincolo perti nenziale «prevale» sul formale accatastamento dell'immobile, secondo cui l'art. 2, 1° comma, lett. a), d.leg. 504/92, definendo, ai fini lei, la nozione di fabbricato ed escludendo l'autonoma tassabilità delle aree
pertinenziali alle costruzioni, presuppone l'accezione di pertinenza di
cui all'art. 817 c.c., senza che valga ad escludere tale nesso pertinen ziale la mera distinta iscrizione in catasto della pertinenza e del fabbri
cato e senza che in proposito rilevi il disposto dell'art. 59, 1° comma, lett. d), d.leg. 446/97, relativo alla potestà regolamentare dei comuni in
materia di lei.
(2) Negli stessi esatti termini, v. Cass. 25 marzo 2005. n. 6504, cit. alla nota che precede.
Conf., nella giurisprudenza di merito, Comm. trib. prov. Udine 3 ot
tobre 2003, Foro it.. Rep. 2004, voce Tributi locali, n. 251, la quale,
premesso che la nozione di «pertinenza» contemplata nell'art. 2, 1°
comma, lett. a), d.leg. 30 dicembre 1992 n. 504 è quella civilistica, co
me delineata dall'art. 817 c.c., e non quella edilizia o urbanistica, preci sa che l'area pertinenziale. ancorché risultante in catasto ancora edifi
cabilc, costituisce parte integrante dell'abitazione e come tale non può essere sottoposta ad autonoma imposizione.
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