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Sezione V; decisione 12 dicembre 1959, n. 1023; Pres. Macchia P., Est. Manzari; Albonetti edaltri (Avv. Boccarini) c. Comune di Faenza (Avv. Reale)Source: Il Foro Italiano, Vol. 83, No. 7 (1960), pp. 147/148-149/150Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23151868 .
Accessed: 28/06/2014 11:55
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147 PARTE jTERZA 148
fronto di cifre, ma implica una valutazione comparativa di diversi progetti di opere. È chiaro che in questo con
fronto il vaglio economico non può essere separato da quello tecnico e, quindi, una offerta di ribasso non ha affatto il
significato di maggiore convenienza. Si osserva che l'of
ferta della Ditta Scanzani era basata su un progetto del tutto simile a quello della Ditta C.r.e.a., che aveva otte
nuto l'aggiudicazione (questo è pacifico, perchè anzi la
ricorrente assume che il progetto della Scanzani costi
tuisce un plagio di quello da essa presentato) ; e che quel l'offerta era stata valutata favorevolmente dal Gonio ci
vile. Ma queste considerazioni non sono tali da avvalorare
il giudizio contenuto nel provvedimento. Per garantire l'uniformità di criterio di valutazione, il
confronto fra il nuovo progetto e quello della Ditta ricor
rente avrebbe dovuto essere compiuto dallo stesso organo tecnico che aveva giudicato nel concorso, vale a dire dalla
Commissione nominata dal Comune, cui il Prefetto non
poteva esimersi dall'inviare l'offerta sopravvenuta. D'altra parte il parere del Genio civile non dà la certezza
della convenienza dell'offerta. Anzitutto è sintomatico che
il Genio civile si è espresso una prima volta con un atto, che l'Avvocatura non ha esibito e che, secondo le indiscre zioni dei giornali politici, avrebbe contenuto un giudizio del tutto sfavorevole ; inoltre anche il parere esibito con
tiene una cauta riserva, là dove si osserva che evidente mente la Ditta offerente può conseguire notevoli sconti sui
prezzi dei materiali necessari per gli allacciamenti. Ora, la riduzione dei costi di questi materiali, che costituisce
il principale elemento del ribasso (e a proposito della quale il Genio civile svela perplessità) sarebbe dipesa da un er
rore, secondo l'asserzione non smentita della ricorrente, e
cioè dal non essere stato considerato che la pressione
dell'acquedotto veniva mutata da 1-2 atmosfere a 5-7
atmosfere. Ma, comunque sia di ciò, è decisiva la circo
stanza che la Ditta, che aveva presentato l'offerta succes
siva all'aggiudicazione, non era specializzata e non era
quindi idonea ad assumere la gestione dell'acquedotto. È pacifico che non è mai stata presa in considerazione
la possibilità di affidare la gestione alla Ditta Scanzani.
Ma, se così è, l'offerta presentata da quella Ditta non doveva essere valutata ad alcun effetto, perchè non rap presentava, una concreta alternativa rispetto al progetto vincitore, non implicava una responsabilità del proponente e non dava per conseguenza alcuna garanzia di serietà.
Non si ravvisano congrue neppure le altre considera zioni adottate nel decreto prefettizio.
Il mancato esame dei prezzi da parte del Comitato non
poteva costituire motivo per negare l'approvazione, perchè quell'esame non poteva ess re richiesto prima dell'aggiudi cazione. Anche il rilievo concernente l'eccessività del mar
gine utile riservato all'impresa appare illogico nei termini
generici in cui è formulato. L'utile del 7,50% veniva cor
risposto non soltanto quale interesse del capitale impie gato, ma anche a copertura del rischio dell'organizzazione. Un tale utile non si può ritenere eccessivo, secondo le
regole della comune esperienza, alle quali anche il giudice di legittimità può attingere.
Quindi l'affermazione della Prefettura avrebbe dovuto
quanto meno essere sorretta da qualche riferimento spe cifico.
Per questi motivi, accoglie, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione V ; decisione 12 dicembre 1959, n. 1023 ; Pres. Macchia P., Est. Manzari ; Albonetti ed altri (Avv. Boccarini) c. Comune di Faenza (Avv. Reale).
Alto amministrativo — Atto amministrativo plu rimo —■ Inscindibilità — I.imiti.
Giustizia amministrativa — Atto plurimo scindibile — Giudicato — Principio « inter partes » — Inde
rogabilità.
L'atto che, riferendosi a soggetti diversi, pone in essere, anche
se per motivi identici, altrettanti distinti provvedimenti, ciascuno dei quali può restare in vita o cadere indipen dentemente dalla sorte degli altri, secondo che l'interessato
abbia esperito o meno l'impugnazione giurisdizionale
per far valere un vizio, sia pure comune a ciascun prov vedimento, non è inscindibile ma plurimo. (1)
La distinzione tra cause obiettive e cause soggettive, che deter
minarono l'annullamento di un atto plurimo in sede giu
risdizionale, è improduttiva di conseguenze giuridiche ai
fini della determinazione dei limiti di applicabilità del
giudicato, perchè la sola natura inscindibile dell'atto può determinare la deroga al principio dell'efficacia inter
partes del giudicato. (2)
La Sezione, ecc. — Può ordinarsi la riunione dei tre
ricorsi indicati in epigrafe data la loro manifesta connes
sione.
Priva di consistenza è la censura mossa dai ricorrenti
alla decisione della Giunta prov. amm. di Faenza, per aver negato validità ultra partes del giudicato, col quale il Consiglio di Stato accolse il ricorso di quei dipendenti comunali, clie impugnarono la deliberazione n. 260 del
5 gennaio 1946 del Comune di Faenza, pronunziandone l'annullamento per difetto di votazione segreta.
È ferma giurisprudenza di questo Consiglio che le deci
sioni giurisdizionali amministrative hanno efficacia di giu dicato soltanto per le parti partecipanti al giudizio, con la
sola eccezione delle decisioni di annullamento di atti in
scindibili, nel qual caso il giudicato estende gli effetti ultra
partes. Nella specie non può riconoscersi nella deliberazione
n. 260 del 5 gennaio 1946 del Comune di Faenza un atto
inscindibile trattandosi invece manifestamente di un atto
plurimo, portante contestualmente diciannove singoli prov vedimenti di cessazione dal servizio per altrettanti dipen denti comunali arbitrariamente esclusi dal servizio.
La circostanza del tutto contingente ed estrinseca della contestuale adozione di tali provvedimenti con atto formal
mente unico, non dà certo all'atto stesso carattere di uni
tarietà sostanziale, nè muta la natura di ciascun provve dimento, che resta dagli altri distinto e indipendente nella
sua autonoma completezza sostanziale. Per siffatta ragione non ha pregio la considerazione che
l'annullamento fu pronunziato, a favore di quelli che impu gnarono l'atto, per un motivo di ordine obiettivo (difetto di votazione segreta), e non per cause ad essi personali, in
quanto non è sufficiente che sussista un vizio di legittimità sia pure effettivo, comune a tutti i singoli atti, racchiusi in unico provvedimento, a far sì che l'annullamento, conse
guito in sede giurisdizionale da alcuni di essi, valga anche
per gli altri pur se non impugnati. La distinzione tra cause
obiettive e cause soggettive dell'annullamento è improdut tiva, dunque, di conseguenze giuridiche ai fini delle deter
minazioni dei limiti di applicabilità del giudicato, perchè
(1) Cfr. in dottrina, Coletti, Su un particolare caso dì distin zione fra atti plurimi ed atti indivisibili, in Giur. Cass, civ., 1951, 2, 989, in nota alla decisione Cons. Stato, Sez. V, 31 marzo 1951, n. 228, riprodotta anche in Foro it., 1951, III, 250, con nota di richiami.
(2) Che il giudicato superi il principio inter partes solo per gli atti inscindibili e non anche per quelli semplicemente plurimi v. Cons. Stato, Sez. V, 26 aprile 1958, n. 265, Foro it., Hep. 1958, voce Giustizia amm., n. 374 ; Ad. gen. 24 febbraio 1955, n. 85, id., Rep. 1955, voce cit., n. 443. Sul principio generale dell'inter
partes, v. Sez. V 6 giugno 1958, n. 371, id., Rep. 1958, voce cit., n. 375. Nemmeno l'identità del vizio è sufficiente a far ritenere
l'obbligo della pubblica Amministrazione di annullare anche atti elle si riferiscono ad altri soggetti non intervenuti in giudizio. Così ha deciso la Sez. IV 31 maggio 1955, n. 415, id., Rep. 1955, voce cit., n. 220. La Sez. VI 12 novembre 1958, n. 840 (id., Rep. 1958, voce Concorso ad un impiego, n. 65) ha applicato i suddetti principi in tema di concorso ad un pubblico impiego.
In dottrina, v. Lentini, L'estensione del giudicato ammini strativo a coloro che non hanno preso parte al giudizio, in Corriere amm., 1955, 150 ; Vignocchi, Sull'efficacia soggettiva del giudi cato amministrativo, in Giur. Ca'ss. civ., 1953, 6° bim., 637.
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
è solo la natura inscindibile dell'atto che può determinare
la deroga del principio della efficacia inter partes del giudi cato. E non inscindibile è l'atto che, riferendosi a soggetti
diversi, pone in essere, anche se per motivi identici, altret
tanti distinti provvedimenti, ciascuno dei quali può restare
in vita o cadere indipendentemente dalla sorte degli altri, secondo che l'interessato abbia esperito o meno l'impugna zione giurisdizionale per far valere un vizio, sia pure comune
a ciascun provvedimento. Va anzi notato che la richiesta dei ricorrenti di esten
sione a loro beneficio del giudicato di annullamento, otte
nuto da terzi, è stata proposta a oltre tre anni di distanza
dall'ultima delle decisioni di cui essi invocano l'applica
zione, e che, in particolare, il Santandrea pretende l'esten
sione del giudicato favorevole a terzi, dopo che si è formato
nei suoi confronti il giudicato contrario per aver egli tem
pestivamente impugnata la deliberazione in questione da
vanti alla Giunta prov. amm. di Faenza con esito sfavore
vole, contro il quale non propose impugnazione davanti al
Consiglio di Stato. Tuttavia sull'appello incidentale proposto
per tal motivo dal Comune di Faenza nei confronti del
Santandrea, non vi è luogo a pronunzia, trattandosi di
appello condizionato all'accoglimento del ricorso principale, che viene respinto.
Da ultimo va dichiarato inammissibile i) motivo, trat
tato in sede di discussione dalla difesa dell'Albonetti, che
ha sostenuto non aver avuto egli (quegli) conoscenza del
provvedimento di cessazione dall'ufficio, trovandosi in
stato di detenzione carceraria.
Tale motivo non è stato dedotto nel ricorso, il quale,
peraltro, investe non il provvedimento di cessazione dal
servizio, ma il diniego di estensione del giudicato, opposto col silenzio rifiuto dell'Amministrazione comunale.
Per questi motivi, respinge, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione IV ; decisione 11 dicembre 1959, n. 1180 ; Pres. C.
Bozzi P., Est. Meregazzi ; Brandimarte (Avv. Natali, De Cocci) c. Connine di Valle Castellana (Avv. D'Ad
dino), Ditta Amadio, Ministero dei trasporti (Avv. dello Stato Agrò).
(iiustizia amministrativa — Concessione «li auto
linee — Provvedimento impugnai» per incompe tenza del comune — Intervento « ad adiuvandum »
del Ministero dei trasporti — Inammissibilità (D.
pres. 28 giugno 1955 n. 771, decentramento dei servizi
del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, art. 46).
Automobili (servizio) — Concessione di autolinee —
Decentramento in favore dei comuni — Delimi tazione — Criterio geografico (D. pres. 28 giugno 1955 n. 771, art. 46, 1° comma, lett. a).
L'art. 46, lett. a, decreto pres. 28 giugno 1955 n. 771 attribui sce al sindaco il potere di accordare, previa conforme deli berazione del consiglio comunale, concessioni di autolinee,
svolgentisi integralmente nell'ambito del territorio del co mune ; nelle lettere b e c la stessa norma stabilisce i casi in cui, al di fuori di quello contemplato dalla lettera a, le concessioni di autolinee sono accordate, rispettiva mente, dagli ispettorati compartimentali o uffici distac cati della motorizzazione civile e dei trasporti, ovvero dal
Ministero dei trasporti ; è inammissibile, pertanto, l'in tervento ad adiuvandum del detto Ministero in un giu dizio in cui il privato, a tutela di un proprio interesse
legittimo, abbia impugnato una deliberazione comunale
di concessione per avere il comune provveduto in un caso in cui la competenza in materia era del Ministero stesso.( 1)
(1) Questa massima, come è precisato n Ila motivazione, parte dalla considerazione che il Ministero dei trasporti, in tema di
La potestà attribuita ai comuni di accordare concessioni di
autolinee, ai sensi dell'art. 46, leti, a, decreto pres. 28
giugno 1955 n. 771, è rigorosamente riconosciuta soltanto
^ nell'ambito della circoscrizione comunale, e il criterio da
m seguire per delimitare tale competenza territoriale non
può essere che quello oggettivo, geografico, non suscetti bile di alcuna deviazione o allargamento per ragioni di
^ carattere finalistico e funzionale. (2)
concessioni di autolinee, è titolare di un interesse primario, tutelabile in via autonoma in caso che il comune invada la sfera di propria competenza, come sopra attribuitagli nella soggetta materia.
Con ciò la Sezione riconferma la corretta interpretazione della deposizione di cui all'art. 46, lett. a, decreto pres. n. 771 del 1955, nel senso che con essa si è attuato un decentramento autarchico delle funzioni dello Stato al comune (vedi, nello stesso senso, Sez. IV 30 ottobre 1957, n. 984, Foro it., 1958, III, 94, con nota di Coletti, Sul decentramento autarchico in materia di concessione di autolinee, e richiami ivi ; da ultimo, 30 dicembre 1959, n. 1247, id., Rep. 1959, voce Automobili (servizio), nn. 65-67.
Giova rilevare che i conflitti di attribuzione tra diverse per sone giuridiche pubbliche (compresi quelli tra lo Stato e gli enti
pubblici minori, che vanno considerati, ad ogni effetto giuridico, quali soggetti distinti dallo Stato, cfr. Fodekabo, La perso nalità interorganica, Padova, 1957, pag. 98), ove la loro risoluzione non sia diversamente disciplinata (vedi art. 134 della Costitu zione in relazione all'art. 39 legge 11 marzo 1953 n. 87, che deman dano alla Corte costituzionale la risoluzione dei conflitti di attri buzione fra Stato e regioni e fra regioni) è demandata agli organi di giurisdizione amministrativa. Infatti, la violazione della sfera di attribuzione delle persone giuridiche pubbliche si concreta in un comune vizio di incompetenza che può essere accertato e censurato solo attraverso i normali mezzi di sinda cato dell'attività amministrativa (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 27 febbraio 1954, n. 11, Foro it., Rep. 1954, voce Costituzione della Repubblica, n. 57 ; Trib. sup. acque 12 giugno-1954, n. 25, Acque, bonif. e costruz., 1955, 48 ; Sez. VI 17 ottobre 1956, n. 697, Foro it., Rep. 1956, voce cit., n. 65).
Quest'ultima decisione mette in risalto che il conflitto d'attri buzioni fra Stato e Regione può essere elevato, in applicazione della citata legge 11 marzo 1953 n. 87, soltanto dallo Stato o dalla Regione ; mentre negli altri casi si risolve in una censura d'incompetenza, che va esaminata dal giudice adito.
Sui diritti pubblici dello Stato e degli enti pubblici minori verso i cittadini e di quelli di costoro verso i detti soggetti attivi della pubblica Amministrazione, nonché sulla possibilità di diritti pubblici nei rapporti dello Stato con gli enti pubblici minori, cfr. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, Milano, vol. I, pag. 185.
Vedi anche riferimenti in Cons. Stato, Sez. V, 12 aprile 1958, Foro it., 1958, III, 150 e 1959, III, 65, con nota di F. Bartolomei, Sull'interesse e la legittimazione ad agire dei comuni in materia di istituzione di pubblici mercati.
Sull'ammissibilità dell'intervento ad adiuvandum, cfr., da ultimo, Sez. V 9 gennaio 1960, n. 8, retro, 29, con nota di richiami, per quanto concerne l'inammissibilità dell'intervento in parola nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato di chi sia titolare d'in teresse proprio, autonomo e indipendente da quello del ricorrente, ed avrebbe quindi dovuto proporre una impugnativa autonoma contro il provvedimento.
(2) È da notare che l'art. 46 del decreto pres. n. 771 del 1955 attua, come si è detto, in favore dei comuni un decentramento autarchico in materia di concessione di autolinee (vedi analo gamente l'art. 19 per le concessioni di filovie ; art. 20 per le con cessioni di funicolari aeree in servizio pubblico ; art. 26 per la concessione di sciovie, slittovie, rotovie ed altri mezzi di trasporto a funi senza rotaia). Il decentramento stesso, come mette in risalto la decisione annotata, poggia sul criterio della circoscri zione territoriale del comune.
Come pure ricorda la Sezione, le concessioni di autoservizi sono accordate dall'ispettorato compartimentale o ufficio distac cato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, quando trattisi di autolinee che colleghino comuni di una stessa provincia, o che colleghino un comune con il proprio scalo ferro viario e con un aeroporto vicino, anche se situati in Provincie diverse, o quando trattisi di autolinee stagionali di durata non superiore a tre mesi e con itinerario diverso da quelli contemplati alla lett. a.
Per la delimitazione della competenza degli accennati organi periferici del Ministero dei trasporti è stato, perciò, adottato un duplice criterio : quello territoriale (criterio territoriale della circoscrizione provinciale) ; quello funzionale in relazione a
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