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sezione V; decisione 12 marzo 1996, n. 266; Pres. Pezzana, Est. Cirillo; Zilli (Avv. Pellizzer,...

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sezione V; decisione 12 marzo 1996, n. 266; Pres. Pezzana, Est. Cirillo; Zilli (Avv. Pellizzer, Paoletti Pane) c. Usl n. 11 Pordenone (Avv. Vampa, Agamennone). Conferma Tar Friuli-Venezia Giulia 17 novembre 1993, n. 569 Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 9 (SETTEMBRE 1997), pp. 443/444-445/446 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23191740 . Accessed: 28/06/2014 10:38 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.120 on Sat, 28 Jun 2014 10:38:39 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione V; decisione 12 marzo 1996, n. 266; Pres. Pezzana, Est. Cirillo; Zilli (Avv. Pellizzer,Paoletti Pane) c. Usl n. 11 Pordenone (Avv. Vampa, Agamennone). Conferma Tar Friuli-VeneziaGiulia 17 novembre 1993, n. 569Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 9 (SETTEMBRE 1997), pp. 443/444-445/446Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191740 .

Accessed: 28/06/2014 10:38

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.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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PARTE TERZA

delle schede e all'esame dei verbali delle sezioni nn. 48, 98, 130,

248, 359 e 439, per verificare la corrispondenza fra le schede

stesse e i voti di preferenza riconosciuti ai candidati Scardigno

e Maugeri della lista «Verdi sole che ride». Alla verificazione procederà, in contraddittorio con le parti,

un funzionario delegato dal prefetto di Bari.

CONSIGLIO DI STATO; sezione V; decisione 12 marzo 1996, n. 266; Pres. Pezzana, Est. Cirillo; Zilli (Avv. Pellizzer,

Paoletti Pane) c. Usi n. 11 Pordenone (Avv. Vampa, Aga

mennone). Conferma Tar Friuli-Venezia Giulia 17 novembre

1993, n. 569.

Sanitario — Primario ospedaliero — Trattenimento in servizio

oltre il settantesimo anno — Esclusione (L. 10 maggio 1964

n. 336, norme sullo stato giuridico del personale sanitario de

gli ospedali, art. 6; d.leg. 30 dicembre 1992 n. 503, norme

per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori

privati e pubblici, a norma dell'art. 3 1. 23 ottobre 1992 n.

421, art. 16).

Il primario ospedaliero che sia rimasto in servizio oltre il limite

ordinario di sessantacinque anni di età previsto per la catego

ria, usufruendo del beneficio concesso dall'art. 6 l. 10 mag

gio 1964 n. 336, non può usufruire dell'ulteriore beneficio della permanenza in servizio per un ulteriore biennio previsto dall'art. 16 d.leg. 30 dicembre 1992 n. 503. (1)

Diritto. — (Omissis). 3.1. -1 restanti motivi di appello posso no essere trattati congiuntamente, involgendo essi la medesima

questione giuridica, costituita dall'interpretazione dell'art. 16

d.leg. 30 dicembre 1992 n. 503; e in particolare se tale norma — che, recependo l'art. 3, lett. b), della legge delega 421/92,

(1) La decisione conferma l'orientamento prevedente della giurispru denza amministrativa che ha inteso collegare la facoltà di prolungamen to del servizio per un ulteriore biennio secondo l'art. 16 d.leg. 503/92 al termine ordinario di collocamento a riposo previsto per i singoli ordi namenti (di norma sessantacinque anni, salvo il limite più alto fissato

per speciali categorie — magistrati, avvocati dello Stato, professori uni

versitari, ecc. — e salvaguardato dall'art. 5 stesso decreto), indipenden temente dalle posizioni personali dei singoli e, quindi, dai benefici even tualmente goduti in forza di normative speciali (come nella fattispecie decisa, ove il sanitario era già restato in servizio oltre il limite ordinario di età della categoria in forza del beneficio concesso dall'art. 6 1. 336/64); v. Tar Toscana, sez. Ili, 23 maggio 1995, n. 115, Foro it., Rep. 1995, voce Impiegato dello Stato, n. 1157, e Tar Friuli-Venezia Giulia 17 no vembre 1993, n. 569, id., Rep. 1994, voce Sanitario, n. 544 (in riferi mento ai primari ospedalieri); Tar Campania, sez. II, 9 maggio 1995, n. 300, id., Rep. 1995, voce Istruzione pubblica, n. 367, e Cons. Stato, sez. I, 12 maggio 1993, n. 498 ed altre, id., 1994, III, 124 (in riferimen to ai professori universitari); contra, Tar Sardegna 8 novembre 1994, n. 2019, id., Rep. 1995, voce Sanitario, n. 597 (che ha deciso spettare ai primari ospedalieri il beneficio del prolungamento biennale del servi zio ancorché abbiano usufruito della disposizione di favore contenuta nell'art. 1,1° comma, 1. 50/91 che aveva concesso la facoltà di restare in servizio oltre il limite ordinario di età, per il tempo necessario a

conseguire il massimo della pensione). Per ulteriori riferimenti sulla di

sciplina ex art. 16 d.leg. 503/92, v. Corte cost. 14 dicembre 1994, n.

422, id., 1995, I, 3379; sulla disciplina ex art. 6 1. 336/64, Corte cost. 10 marzo 1983, n. 52, id., 1983, I, 2616.

Il Foro Italiano — 1997.

ha previsto la facoltà di permanenza in servizio per un biennio

oltre il termine normale per il collocamento a riposo — possa

applicarsi ad un primario ospedaliero che ha usufruito del trat

tenimento in servizio fino al compimento del 70° anno di età

ai sensi della 1. n. 336 del 1964. 3.2. - La 1. 23 ottobre 1992 n. 421, all'art. 3, 1° comma,

ha conferito al governo una delega legislativa in materia di rior

dinamento del sistema previdenziale per i dipendenti pubblici

e privati. L'art. 3, 1° comma, lett. b), dispone, tra l'altro, che le nor

me delegate dovranno prevedere la «facoltà di permanere in

servizio oltre i limiti di età per un periodo massimo di un bien nio per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici con decorrenza dalla data di entrata in vigore della

presente legge». In attuazione della delega è stato emanato il d.leg. 30 dicem

bre 1992 n. 503, il cui art. 16 dispone: «È in facoltà dei dipen denti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della 1. 23 ottobre 1992 n. 421, per un periodo massimo di un

biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per

essi previsti». Orbene, l'art. 53 d.p.r. 761/79, che disciplina la materia di

collocamento a riposo del personale dipendente delle Usi, di

spone che il collocamento a riposo obbligatorio, ed eseguito

d'ufficio, avviene al compimento del 65° anno di età.

Tuttavia l'art. 6 1. 10 maggio 1964 n. 336 consentiva il collo

camento a riposo a 70 anni ai soli sovraintendenti sanitari, di

rettori sanitari, direttori di farmacia ed ai primari che alla data

di entrata in vigore della predetta 1. 336/64 occupavano un po sto di ruolo nelle funzioni ivi indicate.

L'amministrazione sanitaria, a fronte dell'istanza presentata

dall'appellante che aveva già beneficiato dell'art. 6 1. 336/64,

ha stabilito che ad esso non si può applicare l'art. 16 d.leg. n. 503 del 1992, avendo beneficiato di norme eccezionali in ma

teria, e che la facoltà di permanenza in servizio oltre i limiti

di età è esercitabile al compimento del limite di età stabilito

con carattere di generalità per il collocamento a riposo dei di

pendenti delle Usi.

3.3. - Deduce l'appellante che l'art. 16 d.leg. n. 503 del 1992

prevede la facoltà di permanenza oltre i limiti di età previsti

per ogni singolo dipendente e non per ogni categoria del pubbli co impiego.

Inoltre, se anche si dovesse ritenere che la norma individui

le «categorie» e non i «singoli pubblici dipendenti», l'art. 6 1.

n. 336 del 1964 ha creato una vera e propria categoria generale. La tesi non è condivisa dalla sezione.

La giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 1990, n.

11, Foro it., Rep. 1990, voce Sanitario, n. 573; 2 aprile 1991, n. 401, id., Rep. 1991, voce cit., n. 402) ha chiarito che il limite ordinario di età per i sanitari era, all'epoca, quello del 65° anno

di età, in virtù dell'art. 18 r.d. 30 settembre 1938 n. 1631 e

che per i primari di ruolo e per le altre categorie contemplate l'art. 6 1. 336/64 introduceva, in via transitoria e ad esaurimen

to, una speciale deroga, elevando a 70 anni il limite di età per il collocamento a riposo. Tale disposizione intendeva evitare che, essendosi bloccati per la guerra e per le difficoltà del periodo

postbellico i concorsi, il pensionamento di tutti i sanitari che

nel frattempo avessero raggiunto il 65° anno di età, avrebbe

fatto venir meno il personale di più elevate qualificazioni senza

possibilità di sostituzione graduale. Sicché non è stato creato un regime generale per tali categorie

di dipendenti, trattandosi di una deroga eccezionale al normale

regime, caratterizzato dalle provvisorietà. Come già rilevato, il normale regime è quello che fissa il col

locamento a riposo obbligatorio al compimento del 65° anno

di età, così come ribadito dall'art. 53 del vigente d.p.r. 761/79.

Orbene, ad avviso della sezione, l'art. 16 d.leg. 503/92 preve de un beneficio non cumulabile con il beneficio già attribuito

per effetto dell'art. 6 1. 336/64. Infatti, dal tenore della norma

e dall'intero sistema normativo in cui essa si inserisce emerge che il trattenimento in servizio per un biennio va riferito all'età

normalmente prevista per il collocamento a riposo delle varie

categorie di pubblici dipendenti, con esclusione di ogni conside

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

razione di eventuali e straordinarie elevazioni del detto limite.

Questo si desume proprio dalla formulazione generale della

1. n. 421 del 1992, e in particolare dall'art. 3, laddove stabilisce che «il governo della repubblica è delegato ad emanare decreti

legislativi per il riordino del sistema previdenziale... salvaguar dando i diritti quesiti con lo scopo di stabilizzare al livello at

tuale il rapporto fra spesa previdenziale e prodotto interno lor

do e di garantire... trattamenti pensionistici obbligatori omogenei».

Infatti, la norma si propone di realizzare trattamenti pensio nistici omogenei, senza pregiudicare i diritti quesiti. Orbene, l'in

terpretazione della sezione è rispettosa di entrambe le finalità, mentre quella opposta riprodurrebbe la disomogeneità di tratta

mento senza che questo sia giustificato dal rigetto delle posizio ni giuridiche già acquisite, atteso che non si viene a pregiudica re il beneficio attribuito all'appellante dall'art. 61. 336/64, ben

sì si evita semplicemente che a quel beneficio se ne aggiunga un altro.

3.4. - Come ha giustamente rilevato il tribunale il punto b) dell'art. 3 della più volte citata 1. n. 421 del 1992 deve essere

correlato con il precedente punto a), che dispone l'elevazione

graduale del limite di età a 60 anni per le donne e a 65 per

gli uomini. La norma stabilisce che il limite predetto, ove sia

più elevato, va conservato. Questo principio è stato attuato con

l'art. 5 della legge delegata, che dispone appunto che restano

fermi «i limiti di età... per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età previsti dai singoli ordinamenti nel pubblico impiego».

Tale norma si propone di salvaguardare il limite di colloca

mento a riposo più elevato previsto, in via ordinaria, per alcune

categorie di dipendenti pubblici (magistrati, avvocati dello Sta to, professori universitari e così via), in cui non rientrano certo

quei singoli dipendenti, come l'appellante, che appartenendo a

categorie di dipendenti pubblici sottoposti al regime ordinario

diverso dalle categorie speciali di cui all'art. 5 della legge delega abbiano usufruito di norme, speciali e transitorie, per effetto

delle quali si siano visti elevare il limite di età per il collocamen

to a riposo. Questo si evince chiaramente dal fatto che sia la

norma di cui all'art. 5 della legge delegata e sia l'intero sistema

delineato dalla normativa in esame fanno riferimento ai singoli ordinamenti generali delle varie categorie di dipendenti per sta

bilire quale sia, in via ordinaria, il limite massimo per il collo camento a riposo, e quindi in riferimento a quel limite previsto in via generale si può esercitare la facoltà di cui all'art. 16 d.leg. n. 503 del 1992.

3.5. - Pertanto, l'appellante deve fare riferimento ai limiti

di età previsti in via generale dall'ordinamento della categoria di pubblici dipendenti cui egli appartiene, che, come più volte

evidenziato, sono fissati nel sessantacinquesimo anno di età per il personale maschile e nel sessantesimo anno di età per quello

femminile, ai sensi dell'art. 53 d.p.r. n. 761 del 1979. Sicché

rispetto a tali limiti può chiedersi il prolungamento per non più di un biennio. Di conseguenza, la permanenza in servizio oltre

il suddetto termine non può essere accordata nell'ipotesi in cui

si sia rimasti in servizio oltre il biennio per effetto di norme

di carattere eccezionale.

4. - In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza va

confermata.

Il Foro Italiano — 1997.

CORTE DEI CONTI; sezione II giurisdizionale; sentenza 19 novembre 1996, n. 132; Pres. Pallottino, Est. Pisana; Proc.

gen. Corte conti per la regione Umbria c. Profumi e altri

(Aw. Rampini).

CORTE DEI CONTI; !

Responsabilità contabile e amministrativa — Prescrizione — De

correnza — Sospensione — Fattispecie (Cod. civ., art. 2941; 1. 8 giugno 1990 n. 142, ordinamento delle autonomie locali, art. 58; 1. 14 gennaio 1994 n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti).

In tema di responsabilità contabile e amministrativa, la prescri

zione, la quale decorre dalla data dell'effettivo depaupera mento subito dall'amministrazione, identificabile con il mate riale esborso di denaro, rimane sospesa, ai sensi dell'art. 2941, n. 7, c.c., nel periodo di permanenza in carica degli ammini

stratori cui viene imputato il danno. (1)

Diritto. — I. - La questione che occorre affrontare in via

preliminare è quella della prescrizione. Non è in discussione la

(1) I. - Sull'individuazione del momento da cui comincia a decorrere il termine di prescrizione in tema di responsabilità contabile e ammini strativa non vi è unanimità di vedute in giurisprudenza.

Per l'affermazione secondo cui la prescrizione inizierebbe a decorrere dalla conoscenza del fatto dannoso da parte del procuratore generale, v. Corte conti, sez. reg. Sardegna, 31 marzo 1993, n. 130, Foro it.,

Rep. 1994, voce Responsabilità contabile, n. 129; sez. reg. sic. 14 gen naio 1993, n. 5, id., Rep. 1993, voce cit., n. 138; sez. I 13 marzo 1987, n. 54, id., Rep. 1988, voce cit., n. 66; 16 febbraio 1981, n. 21, id.,

Rep. 1982, voce cit., n. 59. Nel senso che il dies a quo sarebbe costitui to dal momento in cui il procuratore può esercitare l'azione che, nell'i

potesi di responsabilità dei pubblici amministratori e dipendenti che hanno concorso a produrre danni all'ambiente del parco d'Abruzzo, coincide con il momento in cui il procuratore ha potuto conoscere la relazione al parlamento sulla gestione del parco (in motivazione si precisa peral tro che, in ogni caso, ai fini della prescrizione, ciò che importa è l'even to dannoso), v. sez. I 18 settembre 1980, n. 86, id., 1981, III, 167, con nota di richiami di C.E. Gallo.

Altre sentenze hanno ritenuto che il termine inizi a decorrere dalla conoscenza del fatto dannoso da parte dell'amministrazione o dell'ente

danneggiato (Corte conti, sez. I, 19 ottobre 1994, n. 142, id., Rep. 1995, voce cit., n. 100; sez. reg. Umbria 28 marzo 1995, n. 115, ibid., n. 156; sez. II 17 marzo 1995, n. 29, ibid., n. 114; 10 marzo 1994, n. 72, id., Rep. 1994, voce cit., n. 127; 16 novembre 1993, n. 280, ibid., n. 115; sez. reg. Sicilia 9 dicembre 1991, n. 80, id., Rep. 1992, voce cit., n. 242; sez. II 21 novembre 1990, n. 404, id., Rep. 1991, voce cit., n. 191; 16 febbraio 1988, n. 23, id., Rep. 1988, voce cit., n. 78; 23 ottobre 1986, n. 238, ibid., n. 75; sez. I 11 gennaio 1983, n. 7, id., Rep. 1984, voce cit., n. 57) ovvero da parte di qualsiasi orga no od ufficio della pubblica amministrazione (sez. riun. 20 ottobre 1992, n. 806, id., Rep. 1993, voce cit., n. 74).

Un diverso filone giurisprudenziale (Corte conti, sez. reg. Campania, 20 giugno 1994, n. 41, id., Rep. 1994, voce cit., n. 125; sez. reg. Mar

che 10 novembre 1994, n. 84, ibid., n. 152; sez. riun. 10 maggio 1993, n. 884, ibid., n. 80; sez. II 21 gennaio 1992, n. 17, id., Rep. 1992, voce cit., n. 201; 17 novembre 1988, n. 247, id., Rep. 1989, voce cit., n. 149) ritiene rilevante la «conoscibilità» del comportamento dannoso

(in particolare, sez. riun. 25 luglio 1983, n. 344, id., Rep. 1984, voce

cit., n. 51, per la quale è sufficiente la conoscibilità del danno da parte di un qualsiasi organo od ufficio dell'amministrazione lesa, e sez. riun.

8 gennaio 1993, n. 818, id., Rep. 1993, voce cit., n. 78, l'obiettiva

rilevabilità del pregiudizio). V. inoltre sez. reg. Sicilia 16 gennaio 1995, n. 38, id., Rep. 1995, voce cit., n. 120, e sez. II 17 ottobre 1988, n

203, id., Rep. 1989, voce cit., n. 144, le quali affermano che la prescri zione decorre dalla data in cui si verifica la giuridica possibilità di agi re; sez. II 5 ottobre 1985, n. 171, id., Rep. 1986, voce cit., n. 39, secondo cui, nelle ipotesi di attività dolosa, la prescrizione decorre dalla

data di accertamento dell'evento dannoso, in base alla considerazione

che l'impossibilità di conoscere, per fatto dell'autore del danno, l'even

to pregiudizievole, comporta per l'amministrazione un obiettivo impe dimento ad agire; sez. II 11 novembre 1993, n. 271, id., Rep. 1994, voce cit., n. 113, la quale afferma che, ove i fatti causativi del danno

siano accertati in sede di verifica ispettiva, la decorrenza del termine

prescrizionale va individuata nella data di sottoscrizione della relazione; sez. riun. 20 dicembre 1982, n. 328, id., Rep. 1984, voce cit., n. 50, secondo cui sarebbe determinante l'accertamento dei fatti attraverso l'e

spletamento di una serie di atti procedimentali diretti alla conoscenza

dell'evento dannoso; infine sez. I 5 aprile 1986, n. 325, id., Rep. 1986,

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