Sezione V; decisione 14 giugno 1963, n. 414; Pres. Chiofalo P., Est. G. De Marco; Florio (Avv.Silvestri) c. Comune di Villa S. Giovanni (Avv. Ferrero)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 11 (1963), pp. 459/460-461/462Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153447 .
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459 PARTE TERZÄ 460
di natura privata ehe prevedano, oome sanzioni per eventual! inadempimenti da parte dei produttori, la non
presoriyibilitä dei farmaei da essi prodotti, per ehe, in tal
modo, il raggiungimento del fine pubblico, cui 1'assistenza 6
preordinata, viene impedito da un elemento ehe attiene
unicamente alla tutela della sfera privata e patrimoniale dell'ente pubblico, eon eonseguente eccesso di potere, sotto
la forma dello sviamento, come õ gtato denunziato. L'ordi
namento giuridico pone a disposizione degli enti pubblici,
per la tutela dei loro interessi patrimoniali, mezzi di natura
conforme : non possono cotesti enti, per la pretesa tutela
di tali interessi, avvalersi di mezzi ehe incidano sulla for
mazione della volonta amministrativa per deformarne gli
seopi; non puõ, pertanto, l'l.n.a.m., ai fine di eostringere il produttore ai pagamento di una somma da lui dovuta, in
terdire 1'acquisto delle specialitä da lui prodotte, e conse
guentemente privare gli assistibili di quelle speciality di
cui per avventura avessero bisogno. Deve, pertanto, annul
larsi, siecome illegittimo, 1'atto impugnato, consistente nel
1'eselusione delle specialitä medieinali prodotte dal ricorrente
dal prontuario delle speciality preserivibili agli assistiti
dall'I.n.a.m., ed il ricorso deve essere accolto, eon la con
danna dell'I.n.a.m. ai pagamento delle spese e degli onorari
di giudizio. Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione V ; decisions 14 giugno 1963, n. 414 ; Pres. Chio
falo P., Est. G-. Db Marco ; Plorio (Avv. Silvestri) c. Comune di Villa S. Giovanni (Avv. Ferrero).
Sindaco — Aree fabbricabili costituenti deposito di rifiuti — Ordine di recinzione — Provvedi
mento contingibile ed urgente —• Esclusione —
Iticorso ai Consiglio di Stato — Ammissibilitä -— Fattispecie (R. d. 4 febbraio 1915 n. 148, t. u. legge com. e prov., art. 153).
Sindaco — Aree fabbricabili costituenti deposito di riliuti — Ordine di recinzione — Erezione di muri in luogo di steccati — Eccesso di potere per illogicitä ed ingiustizia — . Sussistenza.
Sindaco — Aree fabbricabili costituenti deposito di
riliuti — Ordine di recinzione — Mancata ad»
zione di analogo provvedimento in casi simili — Disparitä di trattamento — Sussistenza.
Non pud considerarsi contingibile ed urgente, ed b quindi ritualmente impugnato avanti il Consiglio di Stato, il
provvedimento con cui il sindaco, per evitare pregiudiei all'igiene, all'estetica e al decoro cittadini, ordini ai pro prietari di alcune aree fabbricabili del centro urbano, costituenti deposito di rifiuti, di procedere alia recinzione delle stesse mediante la erezione di un muro intonacato e tinteggiato delValtezza non inferiore a due metri. (1)
(1) Nei precisi termini della mässima non si rinvengono pre cedent ; per qualche riferimento, v., da ultimo, Sez. V 18 ot tobre 1963, n. 862, retro, 404, con nota di r;chiami.
Come si evince dalla motivazione dell'annotata decisione, la V Sezione ha escluso la possibility di ravvisare un provvedi mento contingibile ed urgente nella ordinanza del Sindaco di Villa S. Giovanni, sulla considerazione che quest'ultima, pur avendo il carattere della urgenza, era sfornita del requisito della
«contingibilitä, essendo diretta a rimuovere degli inconvenienti determinati non da un evento eccezionale ed impreveduto, ma da situazioni di fatto da lungo tempo esistenti».
La giurisprudenza, in verita, dopo aver chiarito che il prov vedimento sindacale e contingibile quando ha natura straordinaria
per essere richiesto da un evento inconsueto e accidentale e, per ciõ stesso, improvviso ed imprevisto (Sez. V 20 gennaio 1962, n. 95, Foro it., Rep. 1962, voce Sindaco, n. 16 ; 28 gennaio 1961, n. 33, id., Rep. 1961, voce cit., n. 22 ; 9 novembre 1967, n. 921, id., Rep. 1957, voce cit., n. 28 ; 17 gennaio 1953, n. 27, id., Rep. 1953, voce cit., n. 13, richiamata in motivazione ; 17 luglio 1942, id., 1943, III, 148, con nota di richiami), ed 6 urgente ove non
Ž! illegittima, perchb viziata da eccesso di potere per illogicitä ed ingiustizia, Vordinanza del sindaco ehe impone 1'ado
zione di taie sistema di reeinzione anzicM preserivere 1'uso di steccati, meno costosi dei muri e di facile reim
piego. (2) Ineorre nel vizio di eccesso di potere per disparitä di trat
tamento il sindaco ehe ordina di recintare le aree fab bricabili di una determinata zona del centro urbano,
perchk costituenti deposito di rifiuti, omettendo di adot
tare analogo provvedimento per le aree comprese in altre
zone del medesimo centro urbano, costituenti, ai pari delle prime, deposito di rifiuti perche prive di reeinzione. (3)
La Sezione, ecc. — Il Comune resistente eccepisce, in via pregiudiziale, 1'incompetenza di questo Consiglio
põssa soffrire ritardo (Sez. V 17 gennaio 1953, n. 27, eit.) ovvero il fatto non si manifesti con scadenza remota (Sez. V 9 novembre
1957, n. 921, eit.), ha piu volte affermato (esplicitamente : Sez. V 26 febbraio 1960, n. 120, id., Rep. 1960, voce eit., n. 23, pure ei tata in motivazione; implicitamente : Giunta prov. amm. Foggia 26 aprile 1961, id., Rep. 1961, voce eit., n. 17 ; Giunta
prov. amm. Bari 20 ottobre 1955, id., Rep. 1956, voce eit., n. 22 ; Sez. V 17 luglio 1942, eit.; cui adde, sia pure con riferimento al 1'art. 55 del t. u. 3 marzo 1934 n. 383, Sez. V 26 novembre 1955, n. 1421, id., Rep. 1955, voce eit., n. 16), in aderenza a quanto ribadito nella parte motiva della presente decisione, ehe il prov vedimento de quo, per potersi dire emanato ai sensi dell'art. 153 t. u. 4 febbraio 1915 n. 148, deve essere fondato sulla coesistenza dei due requisiti della contingibilitä e della urgenza.
Non mancano, tuttavia, decisioni neile quali si e giustificata 1'adozione di provvedimenti ex art. 153 del t. u. eit. (s'intende, in materia di edilitä, polizia locale e igiene : Trib. Torino 3 agosto 1949, id., 1950, I, 954, con nota di richiami) indipendentemente dal concorso dei due requisiti predetti. Si 6, infatti, ritenuto :
a) la legittimazione ad emanare gli atti necessitati non scaturisce dalla eontingibilitA o meno del fatto, ma dalla situazione obiet tiva di necessity ehe i fatti hanno determinato e ehe induce la
pubblica autorita a ravvisare i caratteri del pericolo e dell'urgenza (Giunta prov. amm. Brindisi 14 luglio 1962, id., Rep. 1962, voce
eit., n. 11) ; b) e contingibile ed urgente 1'ordinanza determinata dalla necessity di tutelare 1'igiene pubblica e dalla urgenza di
provvedervi (Giunta prov. amm. Lecce 20 luglio 1957, id., Rep. 1957, voce eit., n. 25) ; e) presupposto necessario del potere di in tervento neile materie dell'igiene, dell'edilizia e della polizia lo
cale, mediante provvedimenti contingibili ed urgenti, eonferito ai sindaco dall'art. 153 t. u. 4 febbraio 1915 n. 148 e non soltanto la sussistenza di una situazione di urgenza, ma, altresi, il difetto di una specifica norma legislativa o regolamentare, ehe espressa mente preveda e regoli tale intervento (Sez. V 7 aprile 1962, n. 291, id., Rep. 1962, voce eit., n. 10); d) 6 illegittima 1'ordinanza emanata dal sindaco come atto contingibile ed urgente, allorche in effetti manchi quella situazione eccezionale ehe determini uu
pericolo di grave danno per il pubblico interesse (Sez. V 17 ot tobre 1958, n. 768, id., 1959, III, 57, con nota di richiami, cui si rinvia specie per quanto conceme la dottrina) ; e) anche un fatto o una situazione, di regola prevedibili o esistenti da tempo, possono assumere i caratteri voluti dalla legge per giustificare 1'adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti (Sez. V 7 aprile n. 292 e 10 marzo n. 219 del 1962, id., Rep. 1962, voce eit., nn. 7, 9 ; 7 novembre 1958, n. 847, id., Rep. 1959, voce eit., n. 25 ; nonchž, con specifico riferimento alle provvidenze igieniche, Sez. V 14 novembre 1958, n. 860, id., Rep. 1958, voce eit., n. 22).
Per I' i mp ugn;i hi 1 it a avanti la giunta prov. amm. in s. g. delle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, cons. Sez. IV 30 ottobre 1957, n. 984, id., 1958, III, 95, con nota di Coletti.
Per qualche riferimento, nel senso ehe legittimamente il sindaco ordina il ripristino del muro di einta di un giardino pri vato per impedire l'accesso del pubblico dalla strada, nel caso ehe 1'uso ehe questo faceva del giardino era dannoso per la salute
pubblica, cons. Sez. V 14 maggio 1949, id., Rep. 1950, voce
eit., n. 9.
(2) Nei precisi termini della mässima non si rinvengono precedenti.
In generale, nel senso ehe l'esistenza del vizio di eccesso di
potere per ingiustizia manifesta presuppone 1'esercizio da parte dell'Amministrazione di un potere discrezionale, cons. Sez. V 24 giugno 1955, n. 889, Foro it., 1955, III, 259, con nota di ri chiami.
(3) La massima õ espressione di un principio generale costan temente affermato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo, in motivazione, Ad. plen. 1° febbraio 1963, n. 1, retro, 202, con nota di richiami).
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
di Stato, in quanto sostiene che l'ordinanza sindacale
contro cui si ricorre doveva essere impugnata davanti
alla Giunta proy. amm., avendo il carattere di un provve dimento contingibile ed urgente, emanato ai sensi della
disposizione contenuta nel 1° comma dell'art. 153 del
t. u. della legge com. e prov. 4 febbraio 1915 n. 148, seb
bene tale disposizione non risulti neppure richiamata.
Senonclife in proposito si rileva.
Secondo la costante giurisprudenza, perclie un provve dimento possa ritenersi adottato in base alla eitata norma
di legge, occorre innanzi tutto che coesistano i due requisiti della contingibilitä e della urgenza.
Come & stato poi cbiarito dalla stessa giurisprudenza, il provvedimento e contingibile quando si riferisce a eve
nienze di carattere eccezionale e accidentale, che siano
state determinate da un fatto impreveduto ed esigano un atto d'imperio per fare cessare gli inconvenienti e i
danni che ne sono derivati o ne possono derivare.
£ anche urgente quando non puõ soffrire ritardo e
deve essere applicato immediatamente per riparare o
impedire gli inconvenienti e i pericoli rilevati (Sez. V 15
gennaio 1953, n. 27, Foro it., Rep. 1953, voce Sindaco, n. 13 ; 26 febbraio 1960, n. 120, id., Rep. 1960, voce cit., n. 23).
Nella specie, come si 6 detto in narrativa, con 1'ordi
nanza impugnata in questa sede, il Sindaco di Villa S.
Giovanni, considerato che nella zona del centro urbano
compresa fra i torrenti Solaro e Campanella esistevano
aree edificabili non recintate che costituivano ricettacoli
di rifiuti di ogni genere con grave pregiudizio per l'igiene, e considerato altresi che questa situazione era anche di
grave pregiudizio per l'estetica e il decoro cittadino, in
timava ai proprietari, ai sensi dell'art. 151 del t. u. della
legge com. e prov. del 1915, in relazione al locale regola mento edilizio, di prowedere alia recinzione di dette aree
prospicienti sulle pubbliche vie e piazze, con un muro
intonacato e tinteggiato dell'altezza non minore di due
metri.
Ciõ premesso, anche a volere ammettere che questo
provvedimento abbia il carattere dell'urgenza, fe certo
che esso non ha il carattere della contingibilitä, essendo
diretto a rimuovere inconvenienti determinati non da un
evento eccezionale ed impreveduto, ma da situazioni
di fatto da lungo tempo esistenti.
Di conseguenza, poichfe i due requisiti della contingi bilitä. e della urgenza in ogni caso non coesistono, devesi
riconoscere che il Sindaco, agendo nella sua qualitä di
capo delTAmministrazione comunale, ha inteso ema
nare e in realtä ha emanato un normale provvedimento
appunto in base all'art. 151 della legge com. e prov. del
1915 da lui richiamato, con riferimento al locale regola mento edilizio.
Precisata cosi la natura dell'atto impugnato, appare evidente che la controversia rientra nella competenza di
questo Consiglio di Stato e non in quella della Giunta
prov. amm. Pertanto la proposta eccezione deve essere
disattesa.
Superata questa questione pregiudiziale, per quanto attiene al merito del ricorso, si osserva che fe fondato il
secondo motivo di gravame, col quale si deduce che 1'or
dinanza impugnata fe illegittima, perchfe viziata da eccesso
di potere sotto il profilo della violazione dei precetti di
logica e di giustizia. Ed invero, anche se non esiste nel regolamento edilizio
del Comune di Villa S. Giovanni una norma particolare che imponga ai proprietari di procedere alia recinzione
delle aree fabbricabili, non b contestato che rientra nella
sfera di una facoltä discrezionale spettante alia Ammi
nistrazione comunale prowedere alia tutela dell'estetica
e del decoro dell'abitato.
Senonchfe, per un principio di logica e di giustizia co
munemente accettato, qualsiasi facoltä discrezionale, per
quanto ampia essa sia, come rettamente sostengono i
ricorrenti, deve essere sempre esercitata dall'Ammini
strazione in modo da ottenere la soddisfazione dell'interesse
pubblico col minore sacrificio dei privati.
Ora, nel caso concreto, questo principio non risulta
osservato. Difatti, anche ammettendo clie il mezzo piu idoneo per eliminare gli inconvenienti rilevati nel prov vedimento sindacale fosse quello di ordinare la recinzione
delle aree fabbricabili indicate nel provvedimento me
desimo, non appare, in ogni caso, conforme alia logica e alia giustizia l'avere imposto che detta recinzione ve
nisse eseguita con muri destinati dopo breve tempo ad
essere demoliti, anzicbfe con semplici steccati cbe, oltre
ad avere un costo notevolmente inferiore, avrebbero po tuto facilmente essere rimossi e diversamente utilizzati,
dopo l'impiego delle aree per le nuove costruzioni. Per
tanto il maggiore onere posto a carico dei proprietari non puõ ritenersi comunque giustificato e, quindi, devesi
riconoscere cbe sussiste il denunciato vizio di eccesso di
potere.
Ugualmente fondato fe poi il terzo motivo di gravame, col quale si denuncia un ulteriore vizio di eccesso di potere sotto il profilo della disparity di trattamento. Non puõ,
infatti, dubitarsi cbe il vizio di eccesso di potere sotto
questo profilo sia configurabile quando l'Amministrazione, nell'esercizio di un suo potere discrezionale, di fronte a
situazioni perfettamente identiche si limiti a provvedere soltanto rispetto ad alcune di queste situazioni, senza
un giustificato motivo.
Ora nella specie si verifica appunto questa ipotesi,
giaccbo non k contestato cbe in altre zone del centro ur
bano di Villa S. Giovanni esistono aree edificabili cbe si
trovano nelle stesse condizioni di quelle situate nella ri
stretta zona presa in considerazione dal provvedimento
impugnato. il quindi evidente cbe si b venuta a creare
effettivamente una disparity di trattamento fra i pro
prietari colpiti dal provvedimento impugnato, fra i quali sono compresi i ricorrenti, e i proprietari di altre aree
edificabili situate in altre zone del centro cittadino e non
munite di recinzione.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve
essere accolto, rimanendo superfluo soffermarsi sulle altre
censure dedotte dai ricorrenti, percbe quelle giä esaminate
banno carattere assorbente.
Per questi motivi, accoglie, ecc.
CQNSIGLIO DI STATO.
Sezione VI; decisione 12 giugno 1963, n. 332 ; Pres. Aru P.,
Est. Mastropasqua ; Angelini (Avv. DAbbiero) c.
Min. p. i. (Avv. dello Stato Bronzini).
Istruzione pubblica — Istruzione elementare — Tra
slerimenti magistrali — Ordinanza del Ministri» — Ordinanza del provveditore — Modalitä e ter
mini — Interessi degli aspiranti — ltilevanza
(R. d. 5 febbraio 1928 n. 577, t. u. istruzione elementare,
art. 141-147 ; r. d. 26 aprile 1928 n. 1297, regolamento
generale sui servizi dell'istruzione elementare, art. 331
336 ; d. 1. 30 agosto 1946 n. 237, attribuzioni dei provve ditori agli studi e degli altri organi scolastici periferici in materia di istruzione elementare, art. 2, 3).
Istruzione pubblica — Istruzione elementare — Tra
sferimenti magistrali — Ordinanza del provve
ditore — Modiliche e integrazioni — Eccesso di
potere — Fattispecie.
Le modalitä e i termini stabiliti in materia di trasferimenti
magistrali dal Ministro della p. i. con propria ordinanza
rilevano rispetto agli aspiranti solo in quanto i provvedi
tori agli studi li assumano neile ordinanze alVuopo ema
nate nelVesereizio dei propri poteri. (1)
il affetta da eccesso di potere Vordinanza del provveditore agli
studi ehe, pur per obiettive esigenze particolari di servizio,
modifica od integra la precedente ordinanza sui trasfe
rimenti magistrali, se la non esplicita riapertura dei ter
mini leda la paritä di trattamento tra gli aspiranti. (2)
(l-2)^Nbii constano precedent! speeifici editi, salvo quelli
indicati nella motivazione.
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