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Sezione V; decisione 14 giugno 1963, n. 414; Pres. Chiofalo P., Est. G. De Marco; Florio (Avv....

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Sezione V; decisione 14 giugno 1963, n. 414; Pres. Chiofalo P., Est. G. De Marco; Florio (Avv. Silvestri) c. Comune di Villa S. Giovanni (Avv. Ferrero) Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 11 (1963), pp. 459/460-461/462 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23153447 . Accessed: 28/06/2014 19:10 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.115 on Sat, 28 Jun 2014 19:10:53 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione V; decisione 14 giugno 1963, n. 414; Pres. Chiofalo P., Est. G. De Marco; Florio (Avv.Silvestri) c. Comune di Villa S. Giovanni (Avv. Ferrero)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 11 (1963), pp. 459/460-461/462Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153447 .

Accessed: 28/06/2014 19:10

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459 PARTE TERZÄ 460

di natura privata ehe prevedano, oome sanzioni per eventual! inadempimenti da parte dei produttori, la non

presoriyibilitä dei farmaei da essi prodotti, per ehe, in tal

modo, il raggiungimento del fine pubblico, cui 1'assistenza 6

preordinata, viene impedito da un elemento ehe attiene

unicamente alla tutela della sfera privata e patrimoniale dell'ente pubblico, eon eonseguente eccesso di potere, sotto

la forma dello sviamento, come õ gtato denunziato. L'ordi

namento giuridico pone a disposizione degli enti pubblici,

per la tutela dei loro interessi patrimoniali, mezzi di natura

conforme : non possono cotesti enti, per la pretesa tutela

di tali interessi, avvalersi di mezzi ehe incidano sulla for

mazione della volonta amministrativa per deformarne gli

seopi; non puõ, pertanto, l'l.n.a.m., ai fine di eostringere il produttore ai pagamento di una somma da lui dovuta, in

terdire 1'acquisto delle specialitä da lui prodotte, e conse

guentemente privare gli assistibili di quelle speciality di

cui per avventura avessero bisogno. Deve, pertanto, annul

larsi, siecome illegittimo, 1'atto impugnato, consistente nel

1'eselusione delle specialitä medieinali prodotte dal ricorrente

dal prontuario delle speciality preserivibili agli assistiti

dall'I.n.a.m., ed il ricorso deve essere accolto, eon la con

danna dell'I.n.a.m. ai pagamento delle spese e degli onorari

di giudizio. Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione V ; decisions 14 giugno 1963, n. 414 ; Pres. Chio

falo P., Est. G-. Db Marco ; Plorio (Avv. Silvestri) c. Comune di Villa S. Giovanni (Avv. Ferrero).

Sindaco — Aree fabbricabili costituenti deposito di rifiuti — Ordine di recinzione — Provvedi

mento contingibile ed urgente —• Esclusione —

Iticorso ai Consiglio di Stato — Ammissibilitä -— Fattispecie (R. d. 4 febbraio 1915 n. 148, t. u. legge com. e prov., art. 153).

Sindaco — Aree fabbricabili costituenti deposito di riliuti — Ordine di recinzione — Erezione di muri in luogo di steccati — Eccesso di potere per illogicitä ed ingiustizia — . Sussistenza.

Sindaco — Aree fabbricabili costituenti deposito di

riliuti — Ordine di recinzione — Mancata ad»

zione di analogo provvedimento in casi simili — Disparitä di trattamento — Sussistenza.

Non pud considerarsi contingibile ed urgente, ed b quindi ritualmente impugnato avanti il Consiglio di Stato, il

provvedimento con cui il sindaco, per evitare pregiudiei all'igiene, all'estetica e al decoro cittadini, ordini ai pro prietari di alcune aree fabbricabili del centro urbano, costituenti deposito di rifiuti, di procedere alia recinzione delle stesse mediante la erezione di un muro intonacato e tinteggiato delValtezza non inferiore a due metri. (1)

(1) Nei precisi termini della mässima non si rinvengono pre cedent ; per qualche riferimento, v., da ultimo, Sez. V 18 ot tobre 1963, n. 862, retro, 404, con nota di r;chiami.

Come si evince dalla motivazione dell'annotata decisione, la V Sezione ha escluso la possibility di ravvisare un provvedi mento contingibile ed urgente nella ordinanza del Sindaco di Villa S. Giovanni, sulla considerazione che quest'ultima, pur avendo il carattere della urgenza, era sfornita del requisito della

«contingibilitä, essendo diretta a rimuovere degli inconvenienti determinati non da un evento eccezionale ed impreveduto, ma da situazioni di fatto da lungo tempo esistenti».

La giurisprudenza, in verita, dopo aver chiarito che il prov vedimento sindacale e contingibile quando ha natura straordinaria

per essere richiesto da un evento inconsueto e accidentale e, per ciõ stesso, improvviso ed imprevisto (Sez. V 20 gennaio 1962, n. 95, Foro it., Rep. 1962, voce Sindaco, n. 16 ; 28 gennaio 1961, n. 33, id., Rep. 1961, voce cit., n. 22 ; 9 novembre 1967, n. 921, id., Rep. 1957, voce cit., n. 28 ; 17 gennaio 1953, n. 27, id., Rep. 1953, voce cit., n. 13, richiamata in motivazione ; 17 luglio 1942, id., 1943, III, 148, con nota di richiami), ed 6 urgente ove non

Ž! illegittima, perchb viziata da eccesso di potere per illogicitä ed ingiustizia, Vordinanza del sindaco ehe impone 1'ado

zione di taie sistema di reeinzione anzicM preserivere 1'uso di steccati, meno costosi dei muri e di facile reim

piego. (2) Ineorre nel vizio di eccesso di potere per disparitä di trat

tamento il sindaco ehe ordina di recintare le aree fab bricabili di una determinata zona del centro urbano,

perchk costituenti deposito di rifiuti, omettendo di adot

tare analogo provvedimento per le aree comprese in altre

zone del medesimo centro urbano, costituenti, ai pari delle prime, deposito di rifiuti perche prive di reeinzione. (3)

La Sezione, ecc. — Il Comune resistente eccepisce, in via pregiudiziale, 1'incompetenza di questo Consiglio

põssa soffrire ritardo (Sez. V 17 gennaio 1953, n. 27, eit.) ovvero il fatto non si manifesti con scadenza remota (Sez. V 9 novembre

1957, n. 921, eit.), ha piu volte affermato (esplicitamente : Sez. V 26 febbraio 1960, n. 120, id., Rep. 1960, voce eit., n. 23, pure ei tata in motivazione; implicitamente : Giunta prov. amm. Foggia 26 aprile 1961, id., Rep. 1961, voce eit., n. 17 ; Giunta

prov. amm. Bari 20 ottobre 1955, id., Rep. 1956, voce eit., n. 22 ; Sez. V 17 luglio 1942, eit.; cui adde, sia pure con riferimento al 1'art. 55 del t. u. 3 marzo 1934 n. 383, Sez. V 26 novembre 1955, n. 1421, id., Rep. 1955, voce eit., n. 16), in aderenza a quanto ribadito nella parte motiva della presente decisione, ehe il prov vedimento de quo, per potersi dire emanato ai sensi dell'art. 153 t. u. 4 febbraio 1915 n. 148, deve essere fondato sulla coesistenza dei due requisiti della contingibilitä e della urgenza.

Non mancano, tuttavia, decisioni neile quali si e giustificata 1'adozione di provvedimenti ex art. 153 del t. u. eit. (s'intende, in materia di edilitä, polizia locale e igiene : Trib. Torino 3 agosto 1949, id., 1950, I, 954, con nota di richiami) indipendentemente dal concorso dei due requisiti predetti. Si 6, infatti, ritenuto :

a) la legittimazione ad emanare gli atti necessitati non scaturisce dalla eontingibilitA o meno del fatto, ma dalla situazione obiet tiva di necessity ehe i fatti hanno determinato e ehe induce la

pubblica autorita a ravvisare i caratteri del pericolo e dell'urgenza (Giunta prov. amm. Brindisi 14 luglio 1962, id., Rep. 1962, voce

eit., n. 11) ; b) e contingibile ed urgente 1'ordinanza determinata dalla necessity di tutelare 1'igiene pubblica e dalla urgenza di

provvedervi (Giunta prov. amm. Lecce 20 luglio 1957, id., Rep. 1957, voce eit., n. 25) ; e) presupposto necessario del potere di in tervento neile materie dell'igiene, dell'edilizia e della polizia lo

cale, mediante provvedimenti contingibili ed urgenti, eonferito ai sindaco dall'art. 153 t. u. 4 febbraio 1915 n. 148 e non soltanto la sussistenza di una situazione di urgenza, ma, altresi, il difetto di una specifica norma legislativa o regolamentare, ehe espressa mente preveda e regoli tale intervento (Sez. V 7 aprile 1962, n. 291, id., Rep. 1962, voce eit., n. 10); d) 6 illegittima 1'ordinanza emanata dal sindaco come atto contingibile ed urgente, allorche in effetti manchi quella situazione eccezionale ehe determini uu

pericolo di grave danno per il pubblico interesse (Sez. V 17 ot tobre 1958, n. 768, id., 1959, III, 57, con nota di richiami, cui si rinvia specie per quanto conceme la dottrina) ; e) anche un fatto o una situazione, di regola prevedibili o esistenti da tempo, possono assumere i caratteri voluti dalla legge per giustificare 1'adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti (Sez. V 7 aprile n. 292 e 10 marzo n. 219 del 1962, id., Rep. 1962, voce eit., nn. 7, 9 ; 7 novembre 1958, n. 847, id., Rep. 1959, voce eit., n. 25 ; nonchž, con specifico riferimento alle provvidenze igieniche, Sez. V 14 novembre 1958, n. 860, id., Rep. 1958, voce eit., n. 22).

Per I' i mp ugn;i hi 1 it a avanti la giunta prov. amm. in s. g. delle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, cons. Sez. IV 30 ottobre 1957, n. 984, id., 1958, III, 95, con nota di Coletti.

Per qualche riferimento, nel senso ehe legittimamente il sindaco ordina il ripristino del muro di einta di un giardino pri vato per impedire l'accesso del pubblico dalla strada, nel caso ehe 1'uso ehe questo faceva del giardino era dannoso per la salute

pubblica, cons. Sez. V 14 maggio 1949, id., Rep. 1950, voce

eit., n. 9.

(2) Nei precisi termini della mässima non si rinvengono precedenti.

In generale, nel senso ehe l'esistenza del vizio di eccesso di

potere per ingiustizia manifesta presuppone 1'esercizio da parte dell'Amministrazione di un potere discrezionale, cons. Sez. V 24 giugno 1955, n. 889, Foro it., 1955, III, 259, con nota di ri chiami.

(3) La massima õ espressione di un principio generale costan temente affermato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo, in motivazione, Ad. plen. 1° febbraio 1963, n. 1, retro, 202, con nota di richiami).

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

di Stato, in quanto sostiene che l'ordinanza sindacale

contro cui si ricorre doveva essere impugnata davanti

alla Giunta proy. amm., avendo il carattere di un provve dimento contingibile ed urgente, emanato ai sensi della

disposizione contenuta nel 1° comma dell'art. 153 del

t. u. della legge com. e prov. 4 febbraio 1915 n. 148, seb

bene tale disposizione non risulti neppure richiamata.

Senonclife in proposito si rileva.

Secondo la costante giurisprudenza, perclie un provve dimento possa ritenersi adottato in base alla eitata norma

di legge, occorre innanzi tutto che coesistano i due requisiti della contingibilitä e della urgenza.

Come & stato poi cbiarito dalla stessa giurisprudenza, il provvedimento e contingibile quando si riferisce a eve

nienze di carattere eccezionale e accidentale, che siano

state determinate da un fatto impreveduto ed esigano un atto d'imperio per fare cessare gli inconvenienti e i

danni che ne sono derivati o ne possono derivare.

£ anche urgente quando non puõ soffrire ritardo e

deve essere applicato immediatamente per riparare o

impedire gli inconvenienti e i pericoli rilevati (Sez. V 15

gennaio 1953, n. 27, Foro it., Rep. 1953, voce Sindaco, n. 13 ; 26 febbraio 1960, n. 120, id., Rep. 1960, voce cit., n. 23).

Nella specie, come si 6 detto in narrativa, con 1'ordi

nanza impugnata in questa sede, il Sindaco di Villa S.

Giovanni, considerato che nella zona del centro urbano

compresa fra i torrenti Solaro e Campanella esistevano

aree edificabili non recintate che costituivano ricettacoli

di rifiuti di ogni genere con grave pregiudizio per l'igiene, e considerato altresi che questa situazione era anche di

grave pregiudizio per l'estetica e il decoro cittadino, in

timava ai proprietari, ai sensi dell'art. 151 del t. u. della

legge com. e prov. del 1915, in relazione al locale regola mento edilizio, di prowedere alia recinzione di dette aree

prospicienti sulle pubbliche vie e piazze, con un muro

intonacato e tinteggiato dell'altezza non minore di due

metri.

Ciõ premesso, anche a volere ammettere che questo

provvedimento abbia il carattere dell'urgenza, fe certo

che esso non ha il carattere della contingibilitä, essendo

diretto a rimuovere inconvenienti determinati non da un

evento eccezionale ed impreveduto, ma da situazioni

di fatto da lungo tempo esistenti.

Di conseguenza, poichfe i due requisiti della contingi bilitä. e della urgenza in ogni caso non coesistono, devesi

riconoscere che il Sindaco, agendo nella sua qualitä di

capo delTAmministrazione comunale, ha inteso ema

nare e in realtä ha emanato un normale provvedimento

appunto in base all'art. 151 della legge com. e prov. del

1915 da lui richiamato, con riferimento al locale regola mento edilizio.

Precisata cosi la natura dell'atto impugnato, appare evidente che la controversia rientra nella competenza di

questo Consiglio di Stato e non in quella della Giunta

prov. amm. Pertanto la proposta eccezione deve essere

disattesa.

Superata questa questione pregiudiziale, per quanto attiene al merito del ricorso, si osserva che fe fondato il

secondo motivo di gravame, col quale si deduce che 1'or

dinanza impugnata fe illegittima, perchfe viziata da eccesso

di potere sotto il profilo della violazione dei precetti di

logica e di giustizia. Ed invero, anche se non esiste nel regolamento edilizio

del Comune di Villa S. Giovanni una norma particolare che imponga ai proprietari di procedere alia recinzione

delle aree fabbricabili, non b contestato che rientra nella

sfera di una facoltä discrezionale spettante alia Ammi

nistrazione comunale prowedere alia tutela dell'estetica

e del decoro dell'abitato.

Senonchfe, per un principio di logica e di giustizia co

munemente accettato, qualsiasi facoltä discrezionale, per

quanto ampia essa sia, come rettamente sostengono i

ricorrenti, deve essere sempre esercitata dall'Ammini

strazione in modo da ottenere la soddisfazione dell'interesse

pubblico col minore sacrificio dei privati.

Ora, nel caso concreto, questo principio non risulta

osservato. Difatti, anche ammettendo clie il mezzo piu idoneo per eliminare gli inconvenienti rilevati nel prov vedimento sindacale fosse quello di ordinare la recinzione

delle aree fabbricabili indicate nel provvedimento me

desimo, non appare, in ogni caso, conforme alia logica e alia giustizia l'avere imposto che detta recinzione ve

nisse eseguita con muri destinati dopo breve tempo ad

essere demoliti, anzicbfe con semplici steccati cbe, oltre

ad avere un costo notevolmente inferiore, avrebbero po tuto facilmente essere rimossi e diversamente utilizzati,

dopo l'impiego delle aree per le nuove costruzioni. Per

tanto il maggiore onere posto a carico dei proprietari non puõ ritenersi comunque giustificato e, quindi, devesi

riconoscere cbe sussiste il denunciato vizio di eccesso di

potere.

Ugualmente fondato fe poi il terzo motivo di gravame, col quale si denuncia un ulteriore vizio di eccesso di potere sotto il profilo della disparity di trattamento. Non puõ,

infatti, dubitarsi cbe il vizio di eccesso di potere sotto

questo profilo sia configurabile quando l'Amministrazione, nell'esercizio di un suo potere discrezionale, di fronte a

situazioni perfettamente identiche si limiti a provvedere soltanto rispetto ad alcune di queste situazioni, senza

un giustificato motivo.

Ora nella specie si verifica appunto questa ipotesi,

giaccbo non k contestato cbe in altre zone del centro ur

bano di Villa S. Giovanni esistono aree edificabili cbe si

trovano nelle stesse condizioni di quelle situate nella ri

stretta zona presa in considerazione dal provvedimento

impugnato. il quindi evidente cbe si b venuta a creare

effettivamente una disparity di trattamento fra i pro

prietari colpiti dal provvedimento impugnato, fra i quali sono compresi i ricorrenti, e i proprietari di altre aree

edificabili situate in altre zone del centro cittadino e non

munite di recinzione.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve

essere accolto, rimanendo superfluo soffermarsi sulle altre

censure dedotte dai ricorrenti, percbe quelle giä esaminate

banno carattere assorbente.

Per questi motivi, accoglie, ecc.

CQNSIGLIO DI STATO.

Sezione VI; decisione 12 giugno 1963, n. 332 ; Pres. Aru P.,

Est. Mastropasqua ; Angelini (Avv. DAbbiero) c.

Min. p. i. (Avv. dello Stato Bronzini).

Istruzione pubblica — Istruzione elementare — Tra

slerimenti magistrali — Ordinanza del Ministri» — Ordinanza del provveditore — Modalitä e ter

mini — Interessi degli aspiranti — ltilevanza

(R. d. 5 febbraio 1928 n. 577, t. u. istruzione elementare,

art. 141-147 ; r. d. 26 aprile 1928 n. 1297, regolamento

generale sui servizi dell'istruzione elementare, art. 331

336 ; d. 1. 30 agosto 1946 n. 237, attribuzioni dei provve ditori agli studi e degli altri organi scolastici periferici in materia di istruzione elementare, art. 2, 3).

Istruzione pubblica — Istruzione elementare — Tra

sferimenti magistrali — Ordinanza del provve

ditore — Modiliche e integrazioni — Eccesso di

potere — Fattispecie.

Le modalitä e i termini stabiliti in materia di trasferimenti

magistrali dal Ministro della p. i. con propria ordinanza

rilevano rispetto agli aspiranti solo in quanto i provvedi

tori agli studi li assumano neile ordinanze alVuopo ema

nate nelVesereizio dei propri poteri. (1)

il affetta da eccesso di potere Vordinanza del provveditore agli

studi ehe, pur per obiettive esigenze particolari di servizio,

modifica od integra la precedente ordinanza sui trasfe

rimenti magistrali, se la non esplicita riapertura dei ter

mini leda la paritä di trattamento tra gli aspiranti. (2)

(l-2)^Nbii constano precedent! speeifici editi, salvo quelli

indicati nella motivazione.

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