sezione V; decisione 15 gennaio 1987, n. 3; Pres. Salvatore, Est. Talice; Marinone (Avv. Barosio,Picchio, Nigro) c. Provincia di Novara (Avv. Del Piaz), Cassa di risparmio di Torino, Negri (Avv.Guarino). Annulla T.A.R. Piemonte 24 maggio 1986, n. 277Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 12 (DICEMBRE 1987), pp. 577/578-583/584Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179517 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
(che ricopriva la qualifica di guardia messo, successivamente mu
tata in quella di agente comunale e, infine, in quella di vigile
urbano): al contrario, la modifica della qualificazione nominale
del posto non ha inciso sulle mansioni connesse alla qualifica,
né, tanto meno, può costitutire elemento sintomatico della sop
pressione del posto inizialmente previsto e di istituzione di un
posto nuovo e diverso.
Di conseguenza il Laraia, che, in base al giudicato di cui so
pra, ha diritto alla reintegrazione nel posto già occupato, ha di
ritto anche alla conservazione del medesimo nelle sue successive
trasformazioni nominali.
Non può quindi non essere riconosciuto l'interesse del medesi
mo all'annullamento della delibera con la quale è stato bandito
il concorso al posto che ha diritto a ricoprire. Parimenti infondato è l'ulteriore rilievo degli appellanti in or
dine alla ricopribilità in via provvisoria del posto di vigile urbano
poiché, come ha esattamente osservato il primo giudice, l'obbligo in tal senso posto dall'art. 250 t.u. 383/34 non può essere inteso
in senso restrittivo, nel senso cioè che l'obbligo sussista soltanto
in pendenza del giudizio, ma nel senso che (altrimenti la norma
perderebbe ogni significato e verrebbe agevolmente aggirata) l'ob
bligo venga meno soltanto con l'esecuzione del giudicato. Irrilevante è infine il rilievo relativo alla competenza dell'orga
no (la giunta) che ha adottato la delibera con la quale è stato
bandito il concorso: indipendentemente infatti dalla legittimazio ne dell'organo a provvedere, il provvedimento impugnato in pri mo grado è illegittimo secondo quanto osservato e concluso in
ordine ai precedenti rilievi.
L'appello è pertanto infondato e deve essere respinto.
mentre in primo grado il giudice amministrativo ha respinto il ricorso rilevando la tardività delle censure di illegittimità del bando non impu
gnato nei termini, il Consiglio di Stato ha accolto il gravame ritenendo
ammissibili le censure dedotte nei confronti del bando sotto il profilo della pendenza del giudizio di impugnazione del licenziamento in quanto «non è corretto opporre da parte dell'amministrazione l'avvenuta coper tura del posto a seguito di concorso».
Sullo spettro di ampiezza dell'effetto ripristinatorio conseguente all'an nullamento giurisdizionale di un provvedimento risolutivo del rapporto di pubblico impiego, T.A.R. Campania 24 gennaio 1985, n. 31, id., Rep. 1985, voce Impiegato dello Stato, n. 902. Pendente il giudizio avverso l'atto estintivo, il ricorrente potrebbe chiedere di essere ammesso con ri
serva a scrutini od esami medio tempore banditi, ovvero domandare la
sospensione dell'esecuzione del provvedimento lesivo al fine, comunque, di consentire una maggiore efficacia ripristinatoria della auspicata senten
za di annullamento. Tale attivazione, tuttavia, esorbita dal canone della
ordinaria diligenza, e, in quanto non verificatasi, non può essere posta a carico del ricorrente a vantaggio del quale gli effetti ripristinatori della
sentenza di annullamento incontrano i soli limiti di ordine generale (even tuale contrasto con posizioni consolidate di terzi la cui rinnovazione pre
giudicherebbe il pubblico interesse). [M. Andreis]
I
CONSIGLIO DI STATO; sezione V; decisione 15 gennaio 1987, n. 3; Pres. Salvatore, Est. Talice; Marinone (Avv. Barosio,
Picchio, Nigro) c. Provincia di Novara (Avv. Del Piaz), Cas
sa di risparmio di Torino, Negri (Avv. Guarino). Annulla
T.A.R. Piemonte 24 maggio 1986, n. 277.
Casse di risparmio — Consiglio di amministrazione — Rappre sentanti della provincia — Nomina tardiva da parte del consi
glio provinciale — Legittimità — Fattispecie.
Comune e provincia — Provincia — Nomina di rappresentanti nel consiglio di amministrazione di cassa di risparmio — Legit timità — Fattispecie.
È legittima la designazione dei rappresentanti delia provincia ne!
consiglio di amministrazione di una cassa di risparmio, che il
consiglio provinciale abbia adottato dopo il termine alla sca
denza del quale una norma dello statuto della cassa prevede
il potere sostitutivo del prefetto, se questo non lo aveva ancora
concretamente esercitato. (1)
(1-6) I. - Il primo aspetto che è necessario segnalare, nell'affrontare
i provvedimenti del T.A.R. Piemonte e del Consiglio di Stato che hanno
successivamente deciso in ordine alla nomina di un componente del con
siglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino, ha valenza
squisitamente formale.
Il Foro Italiano — 1987.
Il consiglio provinciale che abbia deliberato in via generale di
scegliere i rappresentanti della provincia in consigli, enti e aziende
pubbliche non secondo la logica di spartizione fra i partiti ma in base alle doti dei candidati di rettitudine, capacità e compe tenza rispetto al compito che saranno chiamati a svolgere, le
gittimamente nomina i propri rappresentanti nel consiglio di
amministrazione di cassa di risparmio se da! verbale della sedu
ta risulta che sono stati considerati i requisiti dei tre candidati
per accertarne la idoneità, e che dopo la lettura dei loro curri
cula è seguita una diffusa discussione e quindi la votazione, anche se sia mancata la valutazione comparativa dei candidati
suddetti. (2)
II
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL PIEMONTE; sezione
III; sentenza 24 maggio 1986, n. 277; Pres. ed est. Barbieri;
Negri (Avv. Bongioanni) c. Provincia di Novara (Avv. Dal
Piaz), Marinone (Avv. Barosio).
Comune e provincia — Provincia — Nomina di rappresentanti nel consiglio di amministrazione di cassa di risparmio — Ille
gittimità — Fattispecie. Casse di risparmio — Consiglio di amministrazione — Nomina
di soggetto non avente i requisiti richiesti — Illegittimità —
Fattispecie (D.p.r. 27 giugno 1985 n. 350, attuazione della di
rettiva, in data 12 dicembre 1977, del consiglio delle Comunità
europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della
1. 5 marzo 1985 n. 74, art. 2, 3). Comune e provincia — Provincia — Nomina di rappresentanti
nel consiglio di amministrazione di cassa di risparmio — Sedu
ta pubblica — Votazione segreta — Legittimità (R.d. 4 feb
braio 1915 n. 148, t.u. della legge comunale e provinciale, art.
295, 298). Casse di risparmio — Consiglio di amministrazione — Rappre
sentanti della provincia — Nomina tardiva da parte del consi
glio provinciale — Legittimità — Fattispecie.
Il consiglio provinciale che abbia deliberato in via generale di
scegliere i rappresentanti della provincia in consigli, enti e aziende
pubbliche non secondo la logica di spartizione tra i partiti ma
in base alle doti dei candidati di rettitudine, capacità e compe tenza rispetto al compito che saranno chiamati a svolgere, illu
strate in apposite relazioni, illegittimamente nomina i propri
rappresentanti nel consiglio di amministrazione di cassa di ri
sparmio senza fornire alcuna motivazione sotto tali profili del
le scelte compiute, e in una seduta dal cui resoconto, per di
più, emerge che sono stati seguiti criteri di designazione par titica. (3)
È illegittima per eccesso di potere la nomina da parte del consi
glio provinciale come rappresentanti della provincia nel consi
glio di amministrazione di cassa di risparmio, di soggetti non
aventi i requisiti di professionalità e di competenza richiesti dalla
direttiva comunitaria n. 77/780, dopo che era già stato pubbli cato sulla Gazzetta ufficiale il d.p.r. 27 giugno 1985 n. 350,
di attuazione della direttiva medesima, anche se esso non era
ancora entrato in vigore. (4) È legittima la designazione dei rappresentanti della provincia ne!
consiglio di amministrazione di cassa di risparmio, che il consi
glio provinciale abbia adottato in seduta pubblica e con vota
zione segreta, a seguito di una discussione che avrebbe dovuto
essere rivolta a valutare i titoli posseduti dai vari candidati,
e le loro attitudini alla carica da attribuire. (5) È legittima la designazione dei rappresentanti della provincia nel
consiglio di amministrazione di cassa di risparmio, che il consi
glio provinciale abbia adottato dopo il termine alla scadenza
del quale una norma dello statuto della cassa prevede il potere
sostitutivo del prefetto, se questo non lo aveva ancora concre
tamente esercitato. (6)
La fattispecie, infatti, è stata ben più approfonditamente affrontata
dalla motivazione del T.A.R. (sia dal punto di vista dell'esposizione dei
fatti che da quello dell'articolazione dei principi giuridici) che non da
quella del Consiglio di Stato.
II. - Entrambe le sentenze, nel merito, concordano sul principio che
il disposto statutario che prevede il potere sostitutivo del prefetto nel
caso in cui il potere di nomina di un membro del consiglio di amministra
zione non venga esercitato entro un determinato termine, non ingenera in modo automatico la decadenza dall'esercizio del potere ma, al contra
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PARTE TERZA
I
Diritto. — Ritiene il collegio di dover accordare, nell'esame
delle diverse questioni sollevate dalle parti, la precedenza al moti
vo dal controinteressato Negri nell'appello incidentale relativa
mente al difetto di competenza della provincia di Novara che,
avendo lasciato trascorrere infruttuosamente il termine stabilito
dall'art. 6 dello statuto della cassa di risparmio di Torino, avreb
be perduto il potere di provvedere alla designazione di un mem
bro nel consiglio di amministrazione della cassa; potere che, in
rio, il potere rimane radicato nell'organo originariamente competente fi
no al momento in cui quello sostituente non provveda. Su tale profilo non constano precedenti editi in termini. III. - Uno dei profili di maggior interesse del caso in oggetto rileva
dalle massime seconda e terza, per un duplice ordine di considerazioni. Ad un primo livello vale la differente considerazione che il giudice di
primo grado e quello di appello hanno dato ad una precedente delibera del consiglio provinciale novarese, dettante, in modo programmatico e
per i casi a venire, le regole comportamentali da seguire in ogni procedu ra di nomina di competenza dell'organo stesso.
Tale previsione era volta ad escludere che in tali ambiti procedimentali dovessero aver peso e valore motivazioni ed interessi di natura partitica e/o politica, dovendo al contrario la scelta essere informata a criteri di
professionalità e competenza. Per la decisione di primo grado la deliberazione di nomina non risulta
conforme a tale prescrizione, dal momento che non riesce a considerare come elementi di uniformazione al principio statuito ex ante né la mera
presa in considerazione dei requisiti professionali dei candidati alla cari
ca, né la lettura dei loro curricula e la relativa discussione, ed è quindi ovvia la declaratoria di illegittimità per eccesso di potere, stante l'omesso
rispetto della metodologia. Il Consiglio di Stato, al contrario, ha ritenuto bastevole la procedura
seguita, pur in assenza di un'analisi comparata dei requisiti dei candidati. Ad un livello di analisi maggiormente approfondito la fattispecie in
commento rappresenta un caso davvero significativo per cennare al profi lo della spartizione partitica delle nomine presso enti, aziende pubbliche, e, soprattutto, presso gli istituti di credito, profilo questo che si è general mente portati ad apprendere — e a condannare — attraverso la cronaca
quotidiana. Nel senso generale che i poteri amministrativi in tema di nomine pur
costituendo esercizio di una potestà completamente discrezionale, non pos sono purtuttavia prescindere dal possesso da parte dei nominandi di re
quisiti di notoria e specifica competenza come condizione di legittimità: Corte conti, sez. contr., 1° febbraio 1979, n. 942, Foro it., Rep. 1979, voce Impiegato dello Stato, n. 523; Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 1969, n. 250, id., 1969, III, 351, con nota di richiami di A. Romano, in cui
l'aspetto testé enunciato è anche dilatato, proprio con riferimento alle casse di risparmio, dal parametro della rappresentatività dei nominandi, che deve essere visto come un dato necessitante, attesa la particolare na tura degli incarichi che questi, una volta conclusa la procedura, andranno a ricoprire.
In dottrina, cfr. Gaggeri, / rappresentanti delle province e dei comuni nelle amministrazioni delle casse di risparmio, in Nuova rass., 1960, 1696; si vedano inoltre, per alcuni rilievi di notevole interesse, Clarich, Le casse di risparmio - Verso un nuovo modello, Bologna, 1984; Mazzarel
la, A proposito della nomina dei presidenti e vice presidenti delle casse di risparmio, in Banca, borsa, ecc., 1975, II, 119; Id., Appunti sugli statuti delle casse di risparmio. Introduzione, id., 1976, I, 276; Merusi, Problemi istituzionali delle casse di risparmio, in Risparmio, 1980, 346; Arria, Casse di risparmio e monti di credito su pegno (in relazione alte direttive comunitarie e all'aspetto della responsabilità), Bologna, 1984.
In generale, fra quanti si sono di recente occupati del problema delle «nomine politiche», cfr. Satta, Le nomine negli enti pubblici, in Dir.
italiano, 1978, 83, in cui il sistema della c.d. spartizione viene brevemen
te, ma articolatamente censurato; Galgano, Le nomine governative negli enti pubblici economici, in Giur. comm., 1978, I, 544, in cui si analizza la posizione dei dirigenti degli enti come fiduciari ed esecutori dell'indi rizzo politico; Calandra, Le nomine sofferte, in Quaderni costituzionali, 1981, 154; Spaventa, Il controllo parlamentare sulle nomine: esperienze e risultati, in Riv. trim. dir. pubbl., 1981, 549; Labriola, Il controllo
parlamentare sulle nomine degli enti pubblici, in Politica del diritto, 1980, 543; Balocchi, Nomine negli enti pubblici e controllo parlamentare, in Dir. società, 1978, 331.
IV. - Dalla quarta massima si rileva innanzi tutto il profilo — molto bello ma altrettanto delicato e di improponibile approfondimento in que sta sede — della conversione di una (ancora) impossibile violazione di
legge in eccesso di potere. Sulla rilevanza della direttiva CEE n. 77/780, e del conseguente d.p.r.
n. 350/85, proprio sotto il profilo del diritto transitorio, cfr. Cass., sez. un., 23 maggio 1987, Tuzet (Foro it., 1987, II, 481, con nota di Glacalo
ne), che ha operato il noto revirement rispetto alla propria precedente giurisprudenza, per quel che riguarda lo statuto penale degli operatori bancari.
Il Foro Itallano — 1987.
base alla stessa norma, sarebbe stato acquisito dal prefetto di
Novara.
La questione è infondata. Come, infatti, ha già ritenuto il giu dice di primo grado, l'ente designante conserva il suo potere sino
all'esercizio da parte del prefetto del potere sostitutivo in quanto i tre mesi concessi dallo statuto costituiscono un termine mera
mente ordinatorio: la norma prevede infatti la decadenza della
potestà alla scadenza del trimestre ma si limita a stabilire, al 6°
comma dell'art. 6, che la nomina è demandata ad un organo, senz'altro straordinario, che prevede in luogo di quello istituzio
nalmente competente sulla scelta del proprio rappresentante in
seno all'organo deliberante di una cassa di risparmio, di un ente,
cioè, che persegue finalità di interesse della popolazione che ha
eletto il consiglio provinciale designante. Conclusa positivamente l'indagine sul potere dell'ente emanan
te il provvedimento impugnato in primo grado, il collegio può
procedere all'esame delle censure sollevate dall'appellante in or
dine all'esercizio del potere, censure che, entrambe, convergono sulla conformità della scelta operata dal consiglio provinciale alle
indicazioni di massima date con la delibera 22 febbraio 1984 dal
lo stesso consiglio. Rileva il collegio che, se non è possibile attribuire alla citata
delibera 22 febbraio 1984 il valore di atto di natura regolamenta re da osservare, a pena di incorrere in illegittimità, negli atti ap
plicativi, non è tuttavia accettabile la conclusione, diametralmente
opposta, secondo cui l'amministrazione sarebbe dotata di un po tere ampiamente discrezionale senza alcun obbligo di dover se
guire criteri prestabiliti nella scelta dei candidati alla nomina.
Il richiamo alla professionalità, la cui valutazione deve guidare la scelta, è stato posto dal consiglio provinciale con il preciso ed espresso intento di abbandonare i criteri precedentemente se
guiti nelle nomine dei rappresentanti della provincia, criteri che, come è stato ripetutamente precisato anche nel verbale della se
duta del 30 settembre 1985, si compendiavano nella «lottizzazio
ne» interpartitica. Pur senza trasformare, quindi, la scelta dei candidati in un
procedimento concorsuale, come ha già rilevato il primo giudice,
l'organo designante doveva attenersi ai suddetti criteri di profes sionalità.
Sotto questo aspetto la delibera è senz'altro immune da vizi:
In generale sulle direttive comunitarie, cfr. Cappellini, Le direttive co
munitarie, Milano, 1983. Per un esame dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dal
la direttiva comunitaria su cui, pro parte, si sono incentrate le due deci
sioni, cfr. Tenaglia Ambrosini, L'attuazione della direttiva CEE in materia creditizia nell'evoluzione della struttura del sistema bancario, in Riv. ban
caria, 1985, 455; Glanfelici, Direttiva CEE n. 77/780 - Il decreto di attuazione in materia creditizia, in Impresa, 1985, 1375; Porzio, La legis lazione italiana di attuazione della direttiva CEE 77/780 - Prime riflessio ni, in Mezzogiorno d'Europa, 1985, 383; Desiderio, Le norme di recepi mento della direttiva comunitaria 780/77 in materia creditizia, in Quaderno di ricerca giuridica della consulenza legale della Banca d'Italia, n. 6, Ro
ma, 1986, 116. V. - Resta da affrontare il problema della legittimità della deliberazio
ne di nomina che sia stata attuata con scrutinio segreto, ma in una seduta
pubblica. Il punto primo da affrontare è ovviamente quello della legittimità di
adozione, nell'ambito del caso in oggetto della forma della seduta pubbli ca, atteso che l'art. 295, 2° comma, t.u. del 1915 prescrive che la seduta non può mai essere pubblica quando si tratta di questioni concernenti
persone. La giurisprudenza, che si è occupata di rado della fattispecie, ha speci
ficato il termine «questione» disponendo che la seduta non può essere
pubblica nel caso in cui si discuta e si deliberi sulle persone con riferi mento alle qualità morali, ai meriti ed ai demeriti, alle attitudini ed alle
capacità delle stesse. Al contrario può essere pubblica la seduta che tocca, in modo più o
meno diretto, gli interessi (intesi in senso lato) di singoli individui. In entrambi i casi, ovviamente, la forma dello scrutinio dovrà essere
quella segreta, in ossequio al disposto del 2° comma dell'art. 298 t.u. cit. In tal senso: T.A.R. Abruzzo 30 settembre 1974, n. 139, Foro it., Rep.
1975, voce Comune e provincia, n. 103; 30 settembre 1974, n. 140, ibid., n. 104; Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 1954, n. 260, id., Rep. 1954, voce cit., n. 31.
È evidente, dunque, la (quantomeno) parziale valenza di novità che riveste la motivazione del T.A.R. Piemonte, là dove giustifica la pubbli cità della seduta dettata dall'esigenza di valutare l'esperienza dei candida
ti, in ossequio, anche, al criterio di obiettività e trasparenza che il collegio medesimo si era prefisso. [G. M. Saracco]
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
risulta infatti dalla prima parte del verbale della seduta che sono
stati considerati i requisiti dei tre candidati per accertarne l'ido
neità. Successivamente alla lettura dei curricula è seguita una dif
fusa discussione e quindi la votazione. Il consiglio provinciale ha quindi tenuto presenti, nell'applicazione dei criteri di massima
che dovevano giudare la scelta del rappresentante della provincia nel consiglio di amministrazione della cassa di risparmio, i requi siti posseduti dai diversi candidati facendo convergere la maggio ranza dei voti — e quindi la scelta — sul dr. Marinone anziché
sugli altri candidati. Né è sostenibile, come propone l'appellato, che il consiglio provinciale avrebbe dovuto valutare comparativa mente i candidati poiché il sistema di scelta delineato dalla deli
bera di massima 22 febbraio 1984 prevede, come già rilevato, l'accertamento dell'idoneità e non l'espletamento di un procedi mento concorsuale.
Quanto al possesso dei requisiti di idoneità da parte del dr.
Marinone è certo che egli si presenta in possesso di quelle attitu
dini potenziali richieste per poter far parte del consiglio di ammi
nistrazione di una cassa di risparmio poiché risulta sul curriculum
che è un operatore economico ed è in possesso di esperienze am
ministrative.
Fondato è quindi il primo motivo.
Irrilevante è infine il secondo motivo, con il quale l'appellante ha rilevato l'inapplicabilità del d.p.r. 350/85 alla scelta operata
dal consiglio provinciale in epoca anteriore alla sua entrata in
vigore poiché, secondo quanto osservato a proposito del prece
dente motivo, la designazione è stata effettuata nel rispetto dei
criteri di massima di cui alla delibera 22 settembre 1984, di per
sé sufficienti a determinare il riferimento alla professionalità, men
tre la direttiva comunitaria recepita con il d.p.r. 350, se già en
trata nell'ordinamento positivo al momento della formazione
dell'atto impugnato, non avrebbe fatto altro che confermare l'a
dozione del criterio della professionalità, già introdotto nei pro
cedimenti di specie fin dal 1984 e, secondo le conclusioni cui è
pervenuto il collegio, adeguatamente osservato.
L'appello è pertanto infondato e deve essere respinto.
II
Diritto. — La decisione sul primo motivo di ricorso presuppo
ne che si stabilisca il valore della deliberazione del consiglio pro
vinciale di Novara in data 22 febbraio 1984 n. 41, che, nel
dichiarato intento di designare le persone giuste al posto giusto
e di superare la logica della spartizione dei posti tra i partiti,
ha ritenuto che fosse imprescindibile dovere assicurare che i rap
presentanti della provincia in consigli, enti ed aziende pubbliche
possedessero i requisiti, oltre che di rettidutine, di capacità e com
petenza rispetto al compito che saranno chiamati a svolgere e
che pertanto corrispondesse ad una giusta e diffusa esigenza di
reale controllo democratico da parte dei cittadini il dare traspa
renze e pubblicità alle motivazioni delle designazioni.
L'alternativa interpretativa è semplice. O questa delibera ha
un valore puramente declamatorio, ed allora si può accettare la
tesi secondo la quale la nomina di persone in organismi di vario
genere è una scelta del tutto discrezionale ed insindacabile; oppu
re si è di fronte ad un impegno giuridicamente vincolante — co
me ritiene il ricorrente — ed allora occorre verificarne il contenuto
e poi il rispetto da parte del consiglio provinciale di Novara.
Il collegio è dell'avviso che sarebbe scorretto ridurre un forma
le impegno alla trasprenza dell'azione amministrativa, puntual
mente aderente al modello tenuto presente dallo stesso costituente
all'art. 97 Cost., ad una vuota declamazione oratoria e, convinto
dell'essenzialità di un controllo sull'azione amministrativa soprat
tutto dove maggiormente libera si esercita la discrezionalità, ritie
ne corretto valutare la deliberazione in questione come un vero
e proprio self-restraint, come un'autolimitazione in forza della
quale è diventata giuridicamente necessaria non tanto la motiva
zione nel significato che più tradizionalmente viene dato a questa
parola, quanto il rispetto di un metodo di valutazione incentrato
non sull'interesse dei partiti, bensì sulle capacità della persona.
Non vi è dubbio, infatti, che il consiglio provinciale di Novara
nel deliberare i criteri non ha preteso di trasformare l'elezione
in un concorso, non ha voluto che si arrivasse ad un giudizio
di merito comparativo, ma ha preteso che l'attenzione dei com
ponenti dell'assemblea si accentrasse sulla idoneità dei candidati
come persone. E questo d'altra parte è l'unico metodo che con
II Foro Italiano — 1987.
senta, seppure obiettivamente limitato e facilmente eludibile, di
ricondurre le scelte al di fuori della lamentata spartizione. Che questo fosse il fine perseguito con la deliberazione n. 41
del 1984 ritiene il collegio che sia facile dimostrare. È vero, infat
ti, che tale deliberazione si limita nella parte dispositiva a prescri vere che le candidature siano accompagnate da una relazione sulle
competenze professionali, culturali, tecniche ed amministrative dei
candidati, ma è chiaro per il collegio che queste informazioni
sarebbero del tutto inutili per raggiungere lo scopo voluto se esse
non venissero sottoposte ad un vaglio e ad un giudizio da parte
degli elettori, cosi che essi possano approfondire le ragioni di
una piuttosto che di un'altra preferenza. Diversamente si torna
ad un insindacabile computo di voti funzionalmente inidoneo a
garantire il concreto perseguimento delle finalità che lo stesso col
legio amministrativo si è proposto di avere cura di realizzarla.
Nel caso in esame, il provvedimento impugnato, che si limita
a dare atto che si sono uditi alcuni interventi ed a riportare il
risultato della votazione, è del tutto privo di rilevanza.
Ciò a cui si deve avere riguardo per stabilire se il consiglio ha rispettato il metodo di valutazione e di discussione che si era
imposto è, invece, il verbale della seduta consiliare. Orbene, dalla
lettura del resoconto della seduta del consiglio provinciale del 30
settembre 1985, che pure avrebbe potuto essere idoneo a fornire
argomenti suscettibili di valutare i criteri seguiti nella scelta effet
tuata, emerge con i caratteri dell'evidenza che tutta la discussione
si è imperniata sulla condotta passata dei partiti nella scelta di
loro candidati, sui loro sistemi lottizzatori, sulla critica di tale
sistema, ma nessuno ha parlato dei candidati, delle loro qualità, dei loro titoli, delle garanzie che potevano dare. Anche quando si è affermata la candidatura extrapartitica del dr. Marinone, il
partito che lo presentava ha ricordato di avere accettato sacrifici
e di non rinunciare ad una collocazione che gli spetta. Nessuna parola è stata spesa sul candidato Negri, da nessuno
dei componenti il consiglio. Il che conferma l'assoluto contrasto
del metodo seguito con i criteri fissati dalla delibera n. 41 del 1984.
Per sostenere la validità di queste considerazioni si impongo
no, però, due chiarimenti. Il primo intende rispondere al rilievo
della difesa del controinteressato, secondo la quale sarebbe dub
bia l'applicabilità al caso in esame dei principi stabiliti con la
deliberazione del 22 febbraio 1984 perché tale delibera conclude
va dando mandato alla conferenza dei capi gruppo di vagliare
quali nomine sarebbero state da sottoporre alla normativa stabili
ta. Senonché, proprio il fatto che in concreto la nomina contesta
ta sia stata assoggettata alla procedura in questione toglie ogni
dubbio sulla volontà dell'amministrazione di sottostare ai vincoli
da essa stessa stabiliti.
Con la seconda considerazione si intende rispondere ad alcuni
rilievi sollevati in sede di discussione orale quando si è fatto cen
no ad inammissibili giudizi comparativi tra i candidati. Anche
il collegio concorda, e lo ha già detto, che la motivazione della
scelta non deve dar luogo ad un concorso per titoli.
Ciò che conta è che l'assemblea deliberante dimostri attraverso
la discussione fatta di essersi orientata a favore dell'uno o dell'al
tro candidato in considerazione delle sue qualità personali. Nel
caso in esame, invece, non è stata spesa alcun parola sulle qualità
né del Marinone né del Negri, ed il vizio della deliberazione —
che sarebbe parimenti sussistito quale che fosse l'eletto — è ap
punto quello di aver deciso non per le qualità di una persona,
ma solo per venire incontro alle esigenze di una parte politica.
Nel che potrebbe anche vedersi una scelta accettabile, in quanto
pur sempre accompagnata dalla responsabilità politica davanti al
l'elettorato che ad essa si accompagna, se non fosse che nel caso
in esame la provincia di Novara aveva escplicitamente statuito
che non accettava questo metro comportamentale. L'averlo se
guito la pone in contraddizione con se stessa. In questo senso
si può dire che dalla discussione svolta emerga un chiaro eccesso
di potere, che sarebbe improprio definire come difetto di motiva
zione, ma che in realtà si concreta in una valutazione basata su
parametri diversi da quelli prestabiliti e quindi nel mancato ri
spetto di una regolamentazione che riguardava il modo di con
durre le valutazioni.
Ricorre, in altre parole, esattamente quella ipotesi che una at
tenta dottrina ha già studiato, nella quale l'eccesso di potere vie
ne individuato non già nell'avere perseguito un fine diverso da
quello per cui l'organo deve agire, bensì nell'avere omesso il ri
spetto della metodologia prestabilita come la più idonea per per
seguire quel fine. Ovviamente non può il giudice amministrativo
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PARTE TERZA
sostituirsi all'amministrazione nella sua valutazione, ma può solo
accertare — come nel caso in esame — che non sono state fatte
le valutazioni che si erano ritenute necessarie.
Il primo motivo di ricorso è dunque fondato.
Alla data della deliberazione impugnata era già stato pubblica to sulla Gazzetta ufficiale del 15 luglio 1985, n. 195 il d.p.r. 27
giugno 1985 n. 350, il quale, in attuazione della direttiva CEE
77/780, stabiliva i requisiti di professionalità per i membri di or
gani collegiali ai quali siano attribuiti poteri in materia di credito.
Tale decreto è entrato però in vigore solo novanta giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, e quindi dopo l'adozio
ne della delibera impugnata. La circostanza che senza alcuna mo
tivazione sia stato scelto un candidato che non risulta possedere tali requisiti e pretermesso un candidato che sembra possederli
costituirebbe, secondo il ricorrente, un vizio di eccesso di potere
(non, invece, di violazione di legge, perché la norma non era an
cora entrata in vigore). La questione è nuova, ed è resa particola re dal fatto che le direttive comunitarie che non sono
immediatamente applicabili negli Stati membri, nel caso in esame
stavano per diventarlo, in quanto l'ordinamento italiano aveva
già fatto propria la direttiva, con una legge delegata che però non era ancora in vigore. Sarebbe ovviamente insostenibile pre tendere un anticipo rispetto della norma non ancora entrata in
vigore. Escludere la violazione di legge non vuol dire, però, auto
maticamente escludere l'eccesso di potere. Sembra giusto, infatti,
pretendere che l'amministrazione si dia carico della norma ap
provata e non ancora vigente, non già per applicarla tout court, ma almeno per motivare sulle ragioni per le quali intende disco
starsene, non foss'altro che per fugare il sospetto che si voglia sfruttare la vacatio solo per ritardare il rispetto della direttiva, che è pur sempre un impegno giuridicamente rilevante sia pure ad un livello diverso.
La difesa dell'amministrazione e del controinteressato ha però sollevato anche il problema se tale normativa fosse rilevante nel
merito per il caso della nomina a consigliere d'amministrazione
della cassa di risparmio di Torino. Il collegio ritiene di si.
Infatti l'art. 2, 2° comma, d.p.r. 27 giugno 1985 n. 350, preve de che le norme sulla professionalità e la competenza degli eligen di si applichino «ai membri di organi collegiali ai quali siano
attribuiti poteri in materia di concessione del credito». Orbene, 10 statuto della cassa di risparmio di Torino, all'art. 10, attribui
sce al consiglio d'amministrazione «tutti i poteri per l'ammini
strazione della cassa» ed il comitato di cui all'art. 14 sovrintende
alla gestione ordinaria solo in quanto il consiglio abbia deliberato sulla sua costituzione e sulle sue funzioni (art. 10, n. 6). Quindi è il consiglio che è titolare dei poteri in materia di concessione del credito e, avendo esso la facoltà ma non l'obbligo di delegare tali suoi poteri, sembra giusto ritenere che l'art. 2, 2° comma,
d.p.r. 27 giugno 1985 n. 350 si applichi ai suoi membri. Non spetta poi al collegio stabilire se l'eletto possedesse o me
no tali requisiti. Per la rilevanza della questione ai fini del deci dere basta osservare che la collocazione dei suoi titoli fra quelli previsti dall'art. 2, lett. b), del citato d.p.r. ovvero solo fra quel li, ad altri fini richiesti, dall'art. 3, lett. a), è questione che può porsi e che richiede una valutazione a livello amministrativo che non c'è stata.
Tanto basta per dire che la norma trascurata avrebbe potuto rilevare, sicché appare giusto ritenere che una motivazione per la sua omessa considerazione avrebbe dovuto essere data, consi derato che si trattava di norma coerente con l'autolimitazione che l'ente si era imposto ed il cui utilizzo sarebbe stato possibile e legittimo.
Anche questa parte del primo motivo di ricorso è, dunque, fondata.
Il secondo motivo di ricorso pone il problema se il consiglio provinciale abbia agito correttamente avento svolto la discussione in seduta pubblica e la votazione in seduta segreta. A norma de
gli art. 295 e 298 r.d. 4 febbraio 1915 n. 148, «la seduta non
può mai essere pubblica quando si tratta di questioni concernenti
persone»; «le deliberazioni concernenti persone si prendono a scru tinio segreto».
Al quesito se la discussione potesse legittimamente avvenire in seduta pubblica il collegio ritiene di dover rispondere di si, non tanto in applicazione analogica della norma che vuole pubblica la seduta in cui si nominano «altre commissioni» (art. 295, 3°
comma), ma piuttosto perché la discussione avrebbe dovuto esse re rivolta a valutare il peso da attribuire ai titoli posseduti dai
11 Foro Italiano — 1987.
candidati, la connessione fra questi titoli e la carica che si stava
per attribuire, in una parola l'esperienza dei candidati.
Al quale fine non sembrano sussistere ostacoli per la pubblicità della seduta, peraltro più aderente a quella trasparenza che il con
siglio si era imposta. Il secondo motivo di ricorso è quindi infondato.
Anche il terzo motivo di ricorso non è fondato. La norma di
cui all'art. 6, 6° comma, dello statuto della cassa di risparmio di Torino, quando stabilisce che, se l'ente cui spetta la nomina
non vi provvede entro tre mesi dalla richiesta, la nomina è de
mandata al prefetto della provincia dove ha sede l'ente inadem
piente, non attribuisce all'inutile scadenza del termine di tre mesi
l'effetto di consumazione del potere di designazione in capo al
l'ente inadempiente. Si tratta, infatti, di un termine meramente
sollecitatorio, allo scadere del quale la cassa di risparmio di Tori
no può chiedere al prefetto competente che provveda alla desi
gnazione in questione. L'ente inadempiente, però, conserva il suo potere di designa
zione fino a quando il prefetto non abbia concretamente esercita
to il suo potere sostitutivo. Nel caso in esame, dunque, la provincia di Novara conservava la propria competenza a deliberare.
Il ricorso deve essere pertanto accolto.
CORTE DEI CONTI; sezione II; decisione 24 luglio 1986, n.
171; Pres. Lanzetti, Est. Bencivenga; Proc. gen. Corte conti
c. Gazzola e altri (Avv. Biagini, Bianchini, Vigneri).
CORTE DEI CONTI;
Responsabilità contabile e amministrativa — Unità sanitaria lo
cale — Rischi per infortuni dei componenti del comitato di
gestione e dell'assemblea generale — Stipulazione di polizza assicurativa — Discrezionalità — Responsabilità dei componenti del comitato di gestione — Esclusione (R.d. 18 novembre 1923
n. 2440, nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimo nio e la contabilità generale dello Stato, art. 81; 1. 27 dicembre
1985 n. 816, aspettative, permessi e indennità degli amministra
tori locali, art. 23).
La semplice determinazione da parte del comitato di gestione del
la U.s.l. di stipulare un'assicurazione contro i rischi per infor tuni dei propri componenti e dei membri dell'assemblea generale, in quanto atto puramente ed altamente discrezionale, non com
porta responsabilità in via amministrativa per i componenti dello
stesso comitato stipulante. (1)
(1) Non constano precedenti in termini. La decisione è di grande interesse perché si sofferma su aspetti che
sembra il caso di segnalare: 1) la corte in primo luogo ritiene estensibile alle tematiche di diritto pubblico il principio generale secondo il quale vantaggi e svantaggi hanno da imputarsi al soggetto (o centro di imputa zione) per il cui interesse un'attività è posta in essere. Tale principio, operante nel campo del diritto privato anche al di fuori dello stretto am bito del contratto di mandato, ad avviso della corte, trova applicazione al caso di preposizione di persona fisica ad una carica onoraria, malgra do in essa sia estraneo il concetto di rappresentazione giuridica in senso stretto per essere il rapporto organico «strumento» attraverso il quale l'ente vive ed agisce per il tramite delle persone fisiche preposte ai suoi organi statutari; 2) ritenuto estensibile il cennato principio, la corte giun ge poi alla conclusione che i componenti degli organi rappresentativi de
gli enti pubblici hanno titolo a ricevere il risarcimento dei danni sofferti
per l'adempimento del proprio mandato, non potendo questi ultimi veni re coperti da assegni, indennità e/o da altre forme di compenso varia mente denominate che i componenti medesimi percepiscono. Ad acclarare l'esattezza di tale conclusione, ad avviso del collegio, sovviene l'art. 23 1. 27 dicembre 1985 n. 816, che prevede l'assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato degli amministratori e rappre sentanti dei comuni e delle province. La norma riconosce l'opportunità per gli enti di munirsi o meno dell'assicurazione secondo scelte che tenga no conto volta a volta delle varie e possibili situazioni. Un riconoscimen to legislativo che, prescindendo dall'ambito dei destinatari, ritiene non onerosa la spesa sostenuta dall'ente con il pagamento di una polizza in favore dei propri rappresentanti; 3) la corte, peraltro, tenuto presente il limite della ragionevolezza, pone una limitazione alla legittimità della stipulazione della polizza precisando che essa non deve ricoprire, a diffe renza di quanto viene fatto nella fattispecie sottopostale, gli «infortuni
conseguenti a imprudenze, negligenze gravi, malore o incoscienza», poi ché trattasi di cause di rischio disomogenee, talune incolpe
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