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sezione V; decisione 15 gennaio 1987, n. 3; Pres. Salvatore, Est. Talice; Marinone (Avv. Barosio,...

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sezione V; decisione 15 gennaio 1987, n. 3; Pres. Salvatore, Est. Talice; Marinone (Avv. Barosio, Picchio, Nigro) c. Provincia di Novara (Avv. Del Piaz), Cassa di risparmio di Torino, Negri (Avv. Guarino). Annulla T.A.R. Piemonte 24 maggio 1986, n. 277 Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 12 (DICEMBRE 1987), pp. 577/578-583/584 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179517 . Accessed: 25/06/2014 01:56 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.192 on Wed, 25 Jun 2014 01:56:09 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sezione V; decisione 15 gennaio 1987, n. 3; Pres. Salvatore, Est. Talice; Marinone (Avv. Barosio, Picchio, Nigro) c. Provincia di Novara (Avv. Del Piaz), Cassa di risparmio di Torino,

sezione V; decisione 15 gennaio 1987, n. 3; Pres. Salvatore, Est. Talice; Marinone (Avv. Barosio,Picchio, Nigro) c. Provincia di Novara (Avv. Del Piaz), Cassa di risparmio di Torino, Negri (Avv.Guarino). Annulla T.A.R. Piemonte 24 maggio 1986, n. 277Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 12 (DICEMBRE 1987), pp. 577/578-583/584Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179517 .

Accessed: 25/06/2014 01:56

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

(che ricopriva la qualifica di guardia messo, successivamente mu

tata in quella di agente comunale e, infine, in quella di vigile

urbano): al contrario, la modifica della qualificazione nominale

del posto non ha inciso sulle mansioni connesse alla qualifica,

né, tanto meno, può costitutire elemento sintomatico della sop

pressione del posto inizialmente previsto e di istituzione di un

posto nuovo e diverso.

Di conseguenza il Laraia, che, in base al giudicato di cui so

pra, ha diritto alla reintegrazione nel posto già occupato, ha di

ritto anche alla conservazione del medesimo nelle sue successive

trasformazioni nominali.

Non può quindi non essere riconosciuto l'interesse del medesi

mo all'annullamento della delibera con la quale è stato bandito

il concorso al posto che ha diritto a ricoprire. Parimenti infondato è l'ulteriore rilievo degli appellanti in or

dine alla ricopribilità in via provvisoria del posto di vigile urbano

poiché, come ha esattamente osservato il primo giudice, l'obbligo in tal senso posto dall'art. 250 t.u. 383/34 non può essere inteso

in senso restrittivo, nel senso cioè che l'obbligo sussista soltanto

in pendenza del giudizio, ma nel senso che (altrimenti la norma

perderebbe ogni significato e verrebbe agevolmente aggirata) l'ob

bligo venga meno soltanto con l'esecuzione del giudicato. Irrilevante è infine il rilievo relativo alla competenza dell'orga

no (la giunta) che ha adottato la delibera con la quale è stato

bandito il concorso: indipendentemente infatti dalla legittimazio ne dell'organo a provvedere, il provvedimento impugnato in pri mo grado è illegittimo secondo quanto osservato e concluso in

ordine ai precedenti rilievi.

L'appello è pertanto infondato e deve essere respinto.

mentre in primo grado il giudice amministrativo ha respinto il ricorso rilevando la tardività delle censure di illegittimità del bando non impu

gnato nei termini, il Consiglio di Stato ha accolto il gravame ritenendo

ammissibili le censure dedotte nei confronti del bando sotto il profilo della pendenza del giudizio di impugnazione del licenziamento in quanto «non è corretto opporre da parte dell'amministrazione l'avvenuta coper tura del posto a seguito di concorso».

Sullo spettro di ampiezza dell'effetto ripristinatorio conseguente all'an nullamento giurisdizionale di un provvedimento risolutivo del rapporto di pubblico impiego, T.A.R. Campania 24 gennaio 1985, n. 31, id., Rep. 1985, voce Impiegato dello Stato, n. 902. Pendente il giudizio avverso l'atto estintivo, il ricorrente potrebbe chiedere di essere ammesso con ri

serva a scrutini od esami medio tempore banditi, ovvero domandare la

sospensione dell'esecuzione del provvedimento lesivo al fine, comunque, di consentire una maggiore efficacia ripristinatoria della auspicata senten

za di annullamento. Tale attivazione, tuttavia, esorbita dal canone della

ordinaria diligenza, e, in quanto non verificatasi, non può essere posta a carico del ricorrente a vantaggio del quale gli effetti ripristinatori della

sentenza di annullamento incontrano i soli limiti di ordine generale (even tuale contrasto con posizioni consolidate di terzi la cui rinnovazione pre

giudicherebbe il pubblico interesse). [M. Andreis]

I

CONSIGLIO DI STATO; sezione V; decisione 15 gennaio 1987, n. 3; Pres. Salvatore, Est. Talice; Marinone (Avv. Barosio,

Picchio, Nigro) c. Provincia di Novara (Avv. Del Piaz), Cas

sa di risparmio di Torino, Negri (Avv. Guarino). Annulla

T.A.R. Piemonte 24 maggio 1986, n. 277.

Casse di risparmio — Consiglio di amministrazione — Rappre sentanti della provincia — Nomina tardiva da parte del consi

glio provinciale — Legittimità — Fattispecie.

Comune e provincia — Provincia — Nomina di rappresentanti nel consiglio di amministrazione di cassa di risparmio — Legit timità — Fattispecie.

È legittima la designazione dei rappresentanti delia provincia ne!

consiglio di amministrazione di una cassa di risparmio, che il

consiglio provinciale abbia adottato dopo il termine alla sca

denza del quale una norma dello statuto della cassa prevede

il potere sostitutivo del prefetto, se questo non lo aveva ancora

concretamente esercitato. (1)

(1-6) I. - Il primo aspetto che è necessario segnalare, nell'affrontare

i provvedimenti del T.A.R. Piemonte e del Consiglio di Stato che hanno

successivamente deciso in ordine alla nomina di un componente del con

siglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino, ha valenza

squisitamente formale.

Il Foro Italiano — 1987.

Il consiglio provinciale che abbia deliberato in via generale di

scegliere i rappresentanti della provincia in consigli, enti e aziende

pubbliche non secondo la logica di spartizione fra i partiti ma in base alle doti dei candidati di rettitudine, capacità e compe tenza rispetto al compito che saranno chiamati a svolgere, le

gittimamente nomina i propri rappresentanti nel consiglio di

amministrazione di cassa di risparmio se da! verbale della sedu

ta risulta che sono stati considerati i requisiti dei tre candidati

per accertarne la idoneità, e che dopo la lettura dei loro curri

cula è seguita una diffusa discussione e quindi la votazione, anche se sia mancata la valutazione comparativa dei candidati

suddetti. (2)

II

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL PIEMONTE; sezione

III; sentenza 24 maggio 1986, n. 277; Pres. ed est. Barbieri;

Negri (Avv. Bongioanni) c. Provincia di Novara (Avv. Dal

Piaz), Marinone (Avv. Barosio).

Comune e provincia — Provincia — Nomina di rappresentanti nel consiglio di amministrazione di cassa di risparmio — Ille

gittimità — Fattispecie. Casse di risparmio — Consiglio di amministrazione — Nomina

di soggetto non avente i requisiti richiesti — Illegittimità —

Fattispecie (D.p.r. 27 giugno 1985 n. 350, attuazione della di

rettiva, in data 12 dicembre 1977, del consiglio delle Comunità

europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della

1. 5 marzo 1985 n. 74, art. 2, 3). Comune e provincia — Provincia — Nomina di rappresentanti

nel consiglio di amministrazione di cassa di risparmio — Sedu

ta pubblica — Votazione segreta — Legittimità (R.d. 4 feb

braio 1915 n. 148, t.u. della legge comunale e provinciale, art.

295, 298). Casse di risparmio — Consiglio di amministrazione — Rappre

sentanti della provincia — Nomina tardiva da parte del consi

glio provinciale — Legittimità — Fattispecie.

Il consiglio provinciale che abbia deliberato in via generale di

scegliere i rappresentanti della provincia in consigli, enti e aziende

pubbliche non secondo la logica di spartizione tra i partiti ma

in base alle doti dei candidati di rettitudine, capacità e compe tenza rispetto al compito che saranno chiamati a svolgere, illu

strate in apposite relazioni, illegittimamente nomina i propri

rappresentanti nel consiglio di amministrazione di cassa di ri

sparmio senza fornire alcuna motivazione sotto tali profili del

le scelte compiute, e in una seduta dal cui resoconto, per di

più, emerge che sono stati seguiti criteri di designazione par titica. (3)

È illegittima per eccesso di potere la nomina da parte del consi

glio provinciale come rappresentanti della provincia nel consi

glio di amministrazione di cassa di risparmio, di soggetti non

aventi i requisiti di professionalità e di competenza richiesti dalla

direttiva comunitaria n. 77/780, dopo che era già stato pubbli cato sulla Gazzetta ufficiale il d.p.r. 27 giugno 1985 n. 350,

di attuazione della direttiva medesima, anche se esso non era

ancora entrato in vigore. (4) È legittima la designazione dei rappresentanti della provincia ne!

consiglio di amministrazione di cassa di risparmio, che il consi

glio provinciale abbia adottato in seduta pubblica e con vota

zione segreta, a seguito di una discussione che avrebbe dovuto

essere rivolta a valutare i titoli posseduti dai vari candidati,

e le loro attitudini alla carica da attribuire. (5) È legittima la designazione dei rappresentanti della provincia nel

consiglio di amministrazione di cassa di risparmio, che il consi

glio provinciale abbia adottato dopo il termine alla scadenza

del quale una norma dello statuto della cassa prevede il potere

sostitutivo del prefetto, se questo non lo aveva ancora concre

tamente esercitato. (6)

La fattispecie, infatti, è stata ben più approfonditamente affrontata

dalla motivazione del T.A.R. (sia dal punto di vista dell'esposizione dei

fatti che da quello dell'articolazione dei principi giuridici) che non da

quella del Consiglio di Stato.

II. - Entrambe le sentenze, nel merito, concordano sul principio che

il disposto statutario che prevede il potere sostitutivo del prefetto nel

caso in cui il potere di nomina di un membro del consiglio di amministra

zione non venga esercitato entro un determinato termine, non ingenera in modo automatico la decadenza dall'esercizio del potere ma, al contra

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PARTE TERZA

I

Diritto. — Ritiene il collegio di dover accordare, nell'esame

delle diverse questioni sollevate dalle parti, la precedenza al moti

vo dal controinteressato Negri nell'appello incidentale relativa

mente al difetto di competenza della provincia di Novara che,

avendo lasciato trascorrere infruttuosamente il termine stabilito

dall'art. 6 dello statuto della cassa di risparmio di Torino, avreb

be perduto il potere di provvedere alla designazione di un mem

bro nel consiglio di amministrazione della cassa; potere che, in

rio, il potere rimane radicato nell'organo originariamente competente fi

no al momento in cui quello sostituente non provveda. Su tale profilo non constano precedenti editi in termini. III. - Uno dei profili di maggior interesse del caso in oggetto rileva

dalle massime seconda e terza, per un duplice ordine di considerazioni. Ad un primo livello vale la differente considerazione che il giudice di

primo grado e quello di appello hanno dato ad una precedente delibera del consiglio provinciale novarese, dettante, in modo programmatico e

per i casi a venire, le regole comportamentali da seguire in ogni procedu ra di nomina di competenza dell'organo stesso.

Tale previsione era volta ad escludere che in tali ambiti procedimentali dovessero aver peso e valore motivazioni ed interessi di natura partitica e/o politica, dovendo al contrario la scelta essere informata a criteri di

professionalità e competenza. Per la decisione di primo grado la deliberazione di nomina non risulta

conforme a tale prescrizione, dal momento che non riesce a considerare come elementi di uniformazione al principio statuito ex ante né la mera

presa in considerazione dei requisiti professionali dei candidati alla cari

ca, né la lettura dei loro curricula e la relativa discussione, ed è quindi ovvia la declaratoria di illegittimità per eccesso di potere, stante l'omesso

rispetto della metodologia. Il Consiglio di Stato, al contrario, ha ritenuto bastevole la procedura

seguita, pur in assenza di un'analisi comparata dei requisiti dei candidati. Ad un livello di analisi maggiormente approfondito la fattispecie in

commento rappresenta un caso davvero significativo per cennare al profi lo della spartizione partitica delle nomine presso enti, aziende pubbliche, e, soprattutto, presso gli istituti di credito, profilo questo che si è general mente portati ad apprendere — e a condannare — attraverso la cronaca

quotidiana. Nel senso generale che i poteri amministrativi in tema di nomine pur

costituendo esercizio di una potestà completamente discrezionale, non pos sono purtuttavia prescindere dal possesso da parte dei nominandi di re

quisiti di notoria e specifica competenza come condizione di legittimità: Corte conti, sez. contr., 1° febbraio 1979, n. 942, Foro it., Rep. 1979, voce Impiegato dello Stato, n. 523; Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 1969, n. 250, id., 1969, III, 351, con nota di richiami di A. Romano, in cui

l'aspetto testé enunciato è anche dilatato, proprio con riferimento alle casse di risparmio, dal parametro della rappresentatività dei nominandi, che deve essere visto come un dato necessitante, attesa la particolare na tura degli incarichi che questi, una volta conclusa la procedura, andranno a ricoprire.

In dottrina, cfr. Gaggeri, / rappresentanti delle province e dei comuni nelle amministrazioni delle casse di risparmio, in Nuova rass., 1960, 1696; si vedano inoltre, per alcuni rilievi di notevole interesse, Clarich, Le casse di risparmio - Verso un nuovo modello, Bologna, 1984; Mazzarel

la, A proposito della nomina dei presidenti e vice presidenti delle casse di risparmio, in Banca, borsa, ecc., 1975, II, 119; Id., Appunti sugli statuti delle casse di risparmio. Introduzione, id., 1976, I, 276; Merusi, Problemi istituzionali delle casse di risparmio, in Risparmio, 1980, 346; Arria, Casse di risparmio e monti di credito su pegno (in relazione alte direttive comunitarie e all'aspetto della responsabilità), Bologna, 1984.

In generale, fra quanti si sono di recente occupati del problema delle «nomine politiche», cfr. Satta, Le nomine negli enti pubblici, in Dir.

italiano, 1978, 83, in cui il sistema della c.d. spartizione viene brevemen

te, ma articolatamente censurato; Galgano, Le nomine governative negli enti pubblici economici, in Giur. comm., 1978, I, 544, in cui si analizza la posizione dei dirigenti degli enti come fiduciari ed esecutori dell'indi rizzo politico; Calandra, Le nomine sofferte, in Quaderni costituzionali, 1981, 154; Spaventa, Il controllo parlamentare sulle nomine: esperienze e risultati, in Riv. trim. dir. pubbl., 1981, 549; Labriola, Il controllo

parlamentare sulle nomine degli enti pubblici, in Politica del diritto, 1980, 543; Balocchi, Nomine negli enti pubblici e controllo parlamentare, in Dir. società, 1978, 331.

IV. - Dalla quarta massima si rileva innanzi tutto il profilo — molto bello ma altrettanto delicato e di improponibile approfondimento in que sta sede — della conversione di una (ancora) impossibile violazione di

legge in eccesso di potere. Sulla rilevanza della direttiva CEE n. 77/780, e del conseguente d.p.r.

n. 350/85, proprio sotto il profilo del diritto transitorio, cfr. Cass., sez. un., 23 maggio 1987, Tuzet (Foro it., 1987, II, 481, con nota di Glacalo

ne), che ha operato il noto revirement rispetto alla propria precedente giurisprudenza, per quel che riguarda lo statuto penale degli operatori bancari.

Il Foro Itallano — 1987.

base alla stessa norma, sarebbe stato acquisito dal prefetto di

Novara.

La questione è infondata. Come, infatti, ha già ritenuto il giu dice di primo grado, l'ente designante conserva il suo potere sino

all'esercizio da parte del prefetto del potere sostitutivo in quanto i tre mesi concessi dallo statuto costituiscono un termine mera

mente ordinatorio: la norma prevede infatti la decadenza della

potestà alla scadenza del trimestre ma si limita a stabilire, al 6°

comma dell'art. 6, che la nomina è demandata ad un organo, senz'altro straordinario, che prevede in luogo di quello istituzio

nalmente competente sulla scelta del proprio rappresentante in

seno all'organo deliberante di una cassa di risparmio, di un ente,

cioè, che persegue finalità di interesse della popolazione che ha

eletto il consiglio provinciale designante. Conclusa positivamente l'indagine sul potere dell'ente emanan

te il provvedimento impugnato in primo grado, il collegio può

procedere all'esame delle censure sollevate dall'appellante in or

dine all'esercizio del potere, censure che, entrambe, convergono sulla conformità della scelta operata dal consiglio provinciale alle

indicazioni di massima date con la delibera 22 febbraio 1984 dal

lo stesso consiglio. Rileva il collegio che, se non è possibile attribuire alla citata

delibera 22 febbraio 1984 il valore di atto di natura regolamenta re da osservare, a pena di incorrere in illegittimità, negli atti ap

plicativi, non è tuttavia accettabile la conclusione, diametralmente

opposta, secondo cui l'amministrazione sarebbe dotata di un po tere ampiamente discrezionale senza alcun obbligo di dover se

guire criteri prestabiliti nella scelta dei candidati alla nomina.

Il richiamo alla professionalità, la cui valutazione deve guidare la scelta, è stato posto dal consiglio provinciale con il preciso ed espresso intento di abbandonare i criteri precedentemente se

guiti nelle nomine dei rappresentanti della provincia, criteri che, come è stato ripetutamente precisato anche nel verbale della se

duta del 30 settembre 1985, si compendiavano nella «lottizzazio

ne» interpartitica. Pur senza trasformare, quindi, la scelta dei candidati in un

procedimento concorsuale, come ha già rilevato il primo giudice,

l'organo designante doveva attenersi ai suddetti criteri di profes sionalità.

Sotto questo aspetto la delibera è senz'altro immune da vizi:

In generale sulle direttive comunitarie, cfr. Cappellini, Le direttive co

munitarie, Milano, 1983. Per un esame dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dal

la direttiva comunitaria su cui, pro parte, si sono incentrate le due deci

sioni, cfr. Tenaglia Ambrosini, L'attuazione della direttiva CEE in materia creditizia nell'evoluzione della struttura del sistema bancario, in Riv. ban

caria, 1985, 455; Glanfelici, Direttiva CEE n. 77/780 - Il decreto di attuazione in materia creditizia, in Impresa, 1985, 1375; Porzio, La legis lazione italiana di attuazione della direttiva CEE 77/780 - Prime riflessio ni, in Mezzogiorno d'Europa, 1985, 383; Desiderio, Le norme di recepi mento della direttiva comunitaria 780/77 in materia creditizia, in Quaderno di ricerca giuridica della consulenza legale della Banca d'Italia, n. 6, Ro

ma, 1986, 116. V. - Resta da affrontare il problema della legittimità della deliberazio

ne di nomina che sia stata attuata con scrutinio segreto, ma in una seduta

pubblica. Il punto primo da affrontare è ovviamente quello della legittimità di

adozione, nell'ambito del caso in oggetto della forma della seduta pubbli ca, atteso che l'art. 295, 2° comma, t.u. del 1915 prescrive che la seduta non può mai essere pubblica quando si tratta di questioni concernenti

persone. La giurisprudenza, che si è occupata di rado della fattispecie, ha speci

ficato il termine «questione» disponendo che la seduta non può essere

pubblica nel caso in cui si discuta e si deliberi sulle persone con riferi mento alle qualità morali, ai meriti ed ai demeriti, alle attitudini ed alle

capacità delle stesse. Al contrario può essere pubblica la seduta che tocca, in modo più o

meno diretto, gli interessi (intesi in senso lato) di singoli individui. In entrambi i casi, ovviamente, la forma dello scrutinio dovrà essere

quella segreta, in ossequio al disposto del 2° comma dell'art. 298 t.u. cit. In tal senso: T.A.R. Abruzzo 30 settembre 1974, n. 139, Foro it., Rep.

1975, voce Comune e provincia, n. 103; 30 settembre 1974, n. 140, ibid., n. 104; Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 1954, n. 260, id., Rep. 1954, voce cit., n. 31.

È evidente, dunque, la (quantomeno) parziale valenza di novità che riveste la motivazione del T.A.R. Piemonte, là dove giustifica la pubbli cità della seduta dettata dall'esigenza di valutare l'esperienza dei candida

ti, in ossequio, anche, al criterio di obiettività e trasparenza che il collegio medesimo si era prefisso. [G. M. Saracco]

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

risulta infatti dalla prima parte del verbale della seduta che sono

stati considerati i requisiti dei tre candidati per accertarne l'ido

neità. Successivamente alla lettura dei curricula è seguita una dif

fusa discussione e quindi la votazione. Il consiglio provinciale ha quindi tenuto presenti, nell'applicazione dei criteri di massima

che dovevano giudare la scelta del rappresentante della provincia nel consiglio di amministrazione della cassa di risparmio, i requi siti posseduti dai diversi candidati facendo convergere la maggio ranza dei voti — e quindi la scelta — sul dr. Marinone anziché

sugli altri candidati. Né è sostenibile, come propone l'appellato, che il consiglio provinciale avrebbe dovuto valutare comparativa mente i candidati poiché il sistema di scelta delineato dalla deli

bera di massima 22 febbraio 1984 prevede, come già rilevato, l'accertamento dell'idoneità e non l'espletamento di un procedi mento concorsuale.

Quanto al possesso dei requisiti di idoneità da parte del dr.

Marinone è certo che egli si presenta in possesso di quelle attitu

dini potenziali richieste per poter far parte del consiglio di ammi

nistrazione di una cassa di risparmio poiché risulta sul curriculum

che è un operatore economico ed è in possesso di esperienze am

ministrative.

Fondato è quindi il primo motivo.

Irrilevante è infine il secondo motivo, con il quale l'appellante ha rilevato l'inapplicabilità del d.p.r. 350/85 alla scelta operata

dal consiglio provinciale in epoca anteriore alla sua entrata in

vigore poiché, secondo quanto osservato a proposito del prece

dente motivo, la designazione è stata effettuata nel rispetto dei

criteri di massima di cui alla delibera 22 settembre 1984, di per

sé sufficienti a determinare il riferimento alla professionalità, men

tre la direttiva comunitaria recepita con il d.p.r. 350, se già en

trata nell'ordinamento positivo al momento della formazione

dell'atto impugnato, non avrebbe fatto altro che confermare l'a

dozione del criterio della professionalità, già introdotto nei pro

cedimenti di specie fin dal 1984 e, secondo le conclusioni cui è

pervenuto il collegio, adeguatamente osservato.

L'appello è pertanto infondato e deve essere respinto.

II

Diritto. — La decisione sul primo motivo di ricorso presuppo

ne che si stabilisca il valore della deliberazione del consiglio pro

vinciale di Novara in data 22 febbraio 1984 n. 41, che, nel

dichiarato intento di designare le persone giuste al posto giusto

e di superare la logica della spartizione dei posti tra i partiti,

ha ritenuto che fosse imprescindibile dovere assicurare che i rap

presentanti della provincia in consigli, enti ed aziende pubbliche

possedessero i requisiti, oltre che di rettidutine, di capacità e com

petenza rispetto al compito che saranno chiamati a svolgere e

che pertanto corrispondesse ad una giusta e diffusa esigenza di

reale controllo democratico da parte dei cittadini il dare traspa

renze e pubblicità alle motivazioni delle designazioni.

L'alternativa interpretativa è semplice. O questa delibera ha

un valore puramente declamatorio, ed allora si può accettare la

tesi secondo la quale la nomina di persone in organismi di vario

genere è una scelta del tutto discrezionale ed insindacabile; oppu

re si è di fronte ad un impegno giuridicamente vincolante — co

me ritiene il ricorrente — ed allora occorre verificarne il contenuto

e poi il rispetto da parte del consiglio provinciale di Novara.

Il collegio è dell'avviso che sarebbe scorretto ridurre un forma

le impegno alla trasprenza dell'azione amministrativa, puntual

mente aderente al modello tenuto presente dallo stesso costituente

all'art. 97 Cost., ad una vuota declamazione oratoria e, convinto

dell'essenzialità di un controllo sull'azione amministrativa soprat

tutto dove maggiormente libera si esercita la discrezionalità, ritie

ne corretto valutare la deliberazione in questione come un vero

e proprio self-restraint, come un'autolimitazione in forza della

quale è diventata giuridicamente necessaria non tanto la motiva

zione nel significato che più tradizionalmente viene dato a questa

parola, quanto il rispetto di un metodo di valutazione incentrato

non sull'interesse dei partiti, bensì sulle capacità della persona.

Non vi è dubbio, infatti, che il consiglio provinciale di Novara

nel deliberare i criteri non ha preteso di trasformare l'elezione

in un concorso, non ha voluto che si arrivasse ad un giudizio

di merito comparativo, ma ha preteso che l'attenzione dei com

ponenti dell'assemblea si accentrasse sulla idoneità dei candidati

come persone. E questo d'altra parte è l'unico metodo che con

II Foro Italiano — 1987.

senta, seppure obiettivamente limitato e facilmente eludibile, di

ricondurre le scelte al di fuori della lamentata spartizione. Che questo fosse il fine perseguito con la deliberazione n. 41

del 1984 ritiene il collegio che sia facile dimostrare. È vero, infat

ti, che tale deliberazione si limita nella parte dispositiva a prescri vere che le candidature siano accompagnate da una relazione sulle

competenze professionali, culturali, tecniche ed amministrative dei

candidati, ma è chiaro per il collegio che queste informazioni

sarebbero del tutto inutili per raggiungere lo scopo voluto se esse

non venissero sottoposte ad un vaglio e ad un giudizio da parte

degli elettori, cosi che essi possano approfondire le ragioni di

una piuttosto che di un'altra preferenza. Diversamente si torna

ad un insindacabile computo di voti funzionalmente inidoneo a

garantire il concreto perseguimento delle finalità che lo stesso col

legio amministrativo si è proposto di avere cura di realizzarla.

Nel caso in esame, il provvedimento impugnato, che si limita

a dare atto che si sono uditi alcuni interventi ed a riportare il

risultato della votazione, è del tutto privo di rilevanza.

Ciò a cui si deve avere riguardo per stabilire se il consiglio ha rispettato il metodo di valutazione e di discussione che si era

imposto è, invece, il verbale della seduta consiliare. Orbene, dalla

lettura del resoconto della seduta del consiglio provinciale del 30

settembre 1985, che pure avrebbe potuto essere idoneo a fornire

argomenti suscettibili di valutare i criteri seguiti nella scelta effet

tuata, emerge con i caratteri dell'evidenza che tutta la discussione

si è imperniata sulla condotta passata dei partiti nella scelta di

loro candidati, sui loro sistemi lottizzatori, sulla critica di tale

sistema, ma nessuno ha parlato dei candidati, delle loro qualità, dei loro titoli, delle garanzie che potevano dare. Anche quando si è affermata la candidatura extrapartitica del dr. Marinone, il

partito che lo presentava ha ricordato di avere accettato sacrifici

e di non rinunciare ad una collocazione che gli spetta. Nessuna parola è stata spesa sul candidato Negri, da nessuno

dei componenti il consiglio. Il che conferma l'assoluto contrasto

del metodo seguito con i criteri fissati dalla delibera n. 41 del 1984.

Per sostenere la validità di queste considerazioni si impongo

no, però, due chiarimenti. Il primo intende rispondere al rilievo

della difesa del controinteressato, secondo la quale sarebbe dub

bia l'applicabilità al caso in esame dei principi stabiliti con la

deliberazione del 22 febbraio 1984 perché tale delibera conclude

va dando mandato alla conferenza dei capi gruppo di vagliare

quali nomine sarebbero state da sottoporre alla normativa stabili

ta. Senonché, proprio il fatto che in concreto la nomina contesta

ta sia stata assoggettata alla procedura in questione toglie ogni

dubbio sulla volontà dell'amministrazione di sottostare ai vincoli

da essa stessa stabiliti.

Con la seconda considerazione si intende rispondere ad alcuni

rilievi sollevati in sede di discussione orale quando si è fatto cen

no ad inammissibili giudizi comparativi tra i candidati. Anche

il collegio concorda, e lo ha già detto, che la motivazione della

scelta non deve dar luogo ad un concorso per titoli.

Ciò che conta è che l'assemblea deliberante dimostri attraverso

la discussione fatta di essersi orientata a favore dell'uno o dell'al

tro candidato in considerazione delle sue qualità personali. Nel

caso in esame, invece, non è stata spesa alcun parola sulle qualità

né del Marinone né del Negri, ed il vizio della deliberazione —

che sarebbe parimenti sussistito quale che fosse l'eletto — è ap

punto quello di aver deciso non per le qualità di una persona,

ma solo per venire incontro alle esigenze di una parte politica.

Nel che potrebbe anche vedersi una scelta accettabile, in quanto

pur sempre accompagnata dalla responsabilità politica davanti al

l'elettorato che ad essa si accompagna, se non fosse che nel caso

in esame la provincia di Novara aveva escplicitamente statuito

che non accettava questo metro comportamentale. L'averlo se

guito la pone in contraddizione con se stessa. In questo senso

si può dire che dalla discussione svolta emerga un chiaro eccesso

di potere, che sarebbe improprio definire come difetto di motiva

zione, ma che in realtà si concreta in una valutazione basata su

parametri diversi da quelli prestabiliti e quindi nel mancato ri

spetto di una regolamentazione che riguardava il modo di con

durre le valutazioni.

Ricorre, in altre parole, esattamente quella ipotesi che una at

tenta dottrina ha già studiato, nella quale l'eccesso di potere vie

ne individuato non già nell'avere perseguito un fine diverso da

quello per cui l'organo deve agire, bensì nell'avere omesso il ri

spetto della metodologia prestabilita come la più idonea per per

seguire quel fine. Ovviamente non può il giudice amministrativo

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Page 5: sezione V; decisione 15 gennaio 1987, n. 3; Pres. Salvatore, Est. Talice; Marinone (Avv. Barosio, Picchio, Nigro) c. Provincia di Novara (Avv. Del Piaz), Cassa di risparmio di Torino,

PARTE TERZA

sostituirsi all'amministrazione nella sua valutazione, ma può solo

accertare — come nel caso in esame — che non sono state fatte

le valutazioni che si erano ritenute necessarie.

Il primo motivo di ricorso è dunque fondato.

Alla data della deliberazione impugnata era già stato pubblica to sulla Gazzetta ufficiale del 15 luglio 1985, n. 195 il d.p.r. 27

giugno 1985 n. 350, il quale, in attuazione della direttiva CEE

77/780, stabiliva i requisiti di professionalità per i membri di or

gani collegiali ai quali siano attribuiti poteri in materia di credito.

Tale decreto è entrato però in vigore solo novanta giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, e quindi dopo l'adozio

ne della delibera impugnata. La circostanza che senza alcuna mo

tivazione sia stato scelto un candidato che non risulta possedere tali requisiti e pretermesso un candidato che sembra possederli

costituirebbe, secondo il ricorrente, un vizio di eccesso di potere

(non, invece, di violazione di legge, perché la norma non era an

cora entrata in vigore). La questione è nuova, ed è resa particola re dal fatto che le direttive comunitarie che non sono

immediatamente applicabili negli Stati membri, nel caso in esame

stavano per diventarlo, in quanto l'ordinamento italiano aveva

già fatto propria la direttiva, con una legge delegata che però non era ancora in vigore. Sarebbe ovviamente insostenibile pre tendere un anticipo rispetto della norma non ancora entrata in

vigore. Escludere la violazione di legge non vuol dire, però, auto

maticamente escludere l'eccesso di potere. Sembra giusto, infatti,

pretendere che l'amministrazione si dia carico della norma ap

provata e non ancora vigente, non già per applicarla tout court, ma almeno per motivare sulle ragioni per le quali intende disco

starsene, non foss'altro che per fugare il sospetto che si voglia sfruttare la vacatio solo per ritardare il rispetto della direttiva, che è pur sempre un impegno giuridicamente rilevante sia pure ad un livello diverso.

La difesa dell'amministrazione e del controinteressato ha però sollevato anche il problema se tale normativa fosse rilevante nel

merito per il caso della nomina a consigliere d'amministrazione

della cassa di risparmio di Torino. Il collegio ritiene di si.

Infatti l'art. 2, 2° comma, d.p.r. 27 giugno 1985 n. 350, preve de che le norme sulla professionalità e la competenza degli eligen di si applichino «ai membri di organi collegiali ai quali siano

attribuiti poteri in materia di concessione del credito». Orbene, 10 statuto della cassa di risparmio di Torino, all'art. 10, attribui

sce al consiglio d'amministrazione «tutti i poteri per l'ammini

strazione della cassa» ed il comitato di cui all'art. 14 sovrintende

alla gestione ordinaria solo in quanto il consiglio abbia deliberato sulla sua costituzione e sulle sue funzioni (art. 10, n. 6). Quindi è il consiglio che è titolare dei poteri in materia di concessione del credito e, avendo esso la facoltà ma non l'obbligo di delegare tali suoi poteri, sembra giusto ritenere che l'art. 2, 2° comma,

d.p.r. 27 giugno 1985 n. 350 si applichi ai suoi membri. Non spetta poi al collegio stabilire se l'eletto possedesse o me

no tali requisiti. Per la rilevanza della questione ai fini del deci dere basta osservare che la collocazione dei suoi titoli fra quelli previsti dall'art. 2, lett. b), del citato d.p.r. ovvero solo fra quel li, ad altri fini richiesti, dall'art. 3, lett. a), è questione che può porsi e che richiede una valutazione a livello amministrativo che non c'è stata.

Tanto basta per dire che la norma trascurata avrebbe potuto rilevare, sicché appare giusto ritenere che una motivazione per la sua omessa considerazione avrebbe dovuto essere data, consi derato che si trattava di norma coerente con l'autolimitazione che l'ente si era imposto ed il cui utilizzo sarebbe stato possibile e legittimo.

Anche questa parte del primo motivo di ricorso è, dunque, fondata.

Il secondo motivo di ricorso pone il problema se il consiglio provinciale abbia agito correttamente avento svolto la discussione in seduta pubblica e la votazione in seduta segreta. A norma de

gli art. 295 e 298 r.d. 4 febbraio 1915 n. 148, «la seduta non

può mai essere pubblica quando si tratta di questioni concernenti

persone»; «le deliberazioni concernenti persone si prendono a scru tinio segreto».

Al quesito se la discussione potesse legittimamente avvenire in seduta pubblica il collegio ritiene di dover rispondere di si, non tanto in applicazione analogica della norma che vuole pubblica la seduta in cui si nominano «altre commissioni» (art. 295, 3°

comma), ma piuttosto perché la discussione avrebbe dovuto esse re rivolta a valutare il peso da attribuire ai titoli posseduti dai

11 Foro Italiano — 1987.

candidati, la connessione fra questi titoli e la carica che si stava

per attribuire, in una parola l'esperienza dei candidati.

Al quale fine non sembrano sussistere ostacoli per la pubblicità della seduta, peraltro più aderente a quella trasparenza che il con

siglio si era imposta. Il secondo motivo di ricorso è quindi infondato.

Anche il terzo motivo di ricorso non è fondato. La norma di

cui all'art. 6, 6° comma, dello statuto della cassa di risparmio di Torino, quando stabilisce che, se l'ente cui spetta la nomina

non vi provvede entro tre mesi dalla richiesta, la nomina è de

mandata al prefetto della provincia dove ha sede l'ente inadem

piente, non attribuisce all'inutile scadenza del termine di tre mesi

l'effetto di consumazione del potere di designazione in capo al

l'ente inadempiente. Si tratta, infatti, di un termine meramente

sollecitatorio, allo scadere del quale la cassa di risparmio di Tori

no può chiedere al prefetto competente che provveda alla desi

gnazione in questione. L'ente inadempiente, però, conserva il suo potere di designa

zione fino a quando il prefetto non abbia concretamente esercita

to il suo potere sostitutivo. Nel caso in esame, dunque, la provincia di Novara conservava la propria competenza a deliberare.

Il ricorso deve essere pertanto accolto.

CORTE DEI CONTI; sezione II; decisione 24 luglio 1986, n.

171; Pres. Lanzetti, Est. Bencivenga; Proc. gen. Corte conti

c. Gazzola e altri (Avv. Biagini, Bianchini, Vigneri).

CORTE DEI CONTI;

Responsabilità contabile e amministrativa — Unità sanitaria lo

cale — Rischi per infortuni dei componenti del comitato di

gestione e dell'assemblea generale — Stipulazione di polizza assicurativa — Discrezionalità — Responsabilità dei componenti del comitato di gestione — Esclusione (R.d. 18 novembre 1923

n. 2440, nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimo nio e la contabilità generale dello Stato, art. 81; 1. 27 dicembre

1985 n. 816, aspettative, permessi e indennità degli amministra

tori locali, art. 23).

La semplice determinazione da parte del comitato di gestione del

la U.s.l. di stipulare un'assicurazione contro i rischi per infor tuni dei propri componenti e dei membri dell'assemblea generale, in quanto atto puramente ed altamente discrezionale, non com

porta responsabilità in via amministrativa per i componenti dello

stesso comitato stipulante. (1)

(1) Non constano precedenti in termini. La decisione è di grande interesse perché si sofferma su aspetti che

sembra il caso di segnalare: 1) la corte in primo luogo ritiene estensibile alle tematiche di diritto pubblico il principio generale secondo il quale vantaggi e svantaggi hanno da imputarsi al soggetto (o centro di imputa zione) per il cui interesse un'attività è posta in essere. Tale principio, operante nel campo del diritto privato anche al di fuori dello stretto am bito del contratto di mandato, ad avviso della corte, trova applicazione al caso di preposizione di persona fisica ad una carica onoraria, malgra do in essa sia estraneo il concetto di rappresentazione giuridica in senso stretto per essere il rapporto organico «strumento» attraverso il quale l'ente vive ed agisce per il tramite delle persone fisiche preposte ai suoi organi statutari; 2) ritenuto estensibile il cennato principio, la corte giun ge poi alla conclusione che i componenti degli organi rappresentativi de

gli enti pubblici hanno titolo a ricevere il risarcimento dei danni sofferti

per l'adempimento del proprio mandato, non potendo questi ultimi veni re coperti da assegni, indennità e/o da altre forme di compenso varia mente denominate che i componenti medesimi percepiscono. Ad acclarare l'esattezza di tale conclusione, ad avviso del collegio, sovviene l'art. 23 1. 27 dicembre 1985 n. 816, che prevede l'assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato degli amministratori e rappre sentanti dei comuni e delle province. La norma riconosce l'opportunità per gli enti di munirsi o meno dell'assicurazione secondo scelte che tenga no conto volta a volta delle varie e possibili situazioni. Un riconoscimen to legislativo che, prescindendo dall'ambito dei destinatari, ritiene non onerosa la spesa sostenuta dall'ente con il pagamento di una polizza in favore dei propri rappresentanti; 3) la corte, peraltro, tenuto presente il limite della ragionevolezza, pone una limitazione alla legittimità della stipulazione della polizza precisando che essa non deve ricoprire, a diffe renza di quanto viene fatto nella fattispecie sottopostale, gli «infortuni

conseguenti a imprudenze, negligenze gravi, malore o incoscienza», poi ché trattasi di cause di rischio disomogenee, talune incolpe

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