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Sezione V; decisione 15 maggio 1964, n. 559; Pres. Gallo P., Est. Catenacci; Tschugguel (Avv....

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Sezione V; decisione 15 maggio 1964, n. 559; Pres. Gallo P., Est. Catenacci; Tschugguel (Avv. Barbato, Nigro) c. Giunta prov. di Bolzano (Avv. G. Guarino) e Zelger Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 6 (1964), pp. 209/210-213/214 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23156212 . Accessed: 28/06/2014 18:23 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.30 on Sat, 28 Jun 2014 18:23:33 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione V; decisione 15 maggio 1964, n. 559; Pres. Gallo P., Est. Catenacci; Tschugguel (Avv.Barbato, Nigro) c. Giunta prov. di Bolzano (Avv. G. Guarino) e ZelgerSource: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 6 (1964), pp. 209/210-213/214Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23156212 .

Accessed: 28/06/2014 18:23

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209 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 210

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione Y ; decisione 15 maggio 1964, n. 559 ; Pres. Gallo

P., Est. Catenacci ; Tschugguel (Avv. Barbato, Ni

gro) c. Giunta prov. di Bolzano (Avv. G. Guarino) e Zelger.

Trentino Alto Adige — Dipendenti delle province di

Trento e Bolzano — Controversia di impiego —

Giurisdizione del Consiglio di Stato (R. d. 26 giu

gno 1924 n. 1058, t. u. sulla giunta prov. amm, art. 4 ;

Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige, art. 78).

Giustizia amministrativa — Atti soggetti a con

trollo — Termine di impugnazione — Decorrenza.

Trentino Alto Adige — Provincia di Bolzano — In

quadramento di personale non di ruolo — Pro

mozioni — Legittimità — Fattispecie (L. prov. Bolzano 3 luglio 1959 n. 6, riordinamento degli uffici

della provincia di Bolzano, art. 134, 135). Trentino Alto Adige — Provincia di Bolzano — In

quadramento e promozioni di personale non di

ruolo — Promozione per merito comparativo —

Illegittimità — Fattispecie (L. prov. Bolzano 3

luglio 1959 n. 6, art. 135 ; d. pres. 10 gennaio 1957

n. 3, statuto degli impiegati civili dello Stato, art. 169 ; d. pres. 3 maggio 1957 n. 686, norme di esecuzione del

t. u. 10 gennaio 1957 n. 3, art. 62).

Spetta al Consiglio di Stato e non alla giunta prov. amm.

in sede di giurisdizione esclusiva conoscere delle contro

versie di impiego dei dipendenti delle province di Trento

e Bolzano. (1) Il termine per ricorrere avverso atti soggetti a controllo di

legittimità e registrazione di una delegazione locale della

Corte dei conti decorre dalla data della registrazione. (2) Ai sensi delle norme transitorie della legge provinciale 3

luglio 1959 n. 6, le promozioni del personale inquadrato nei ruoli della provincia di Bolzano dopo un servizio non

di ruolo, sono legittime, anche se adottate non contestual

mente all'atto di inquadramento. (3) È illegittima la promozione per merito comparativo disposta

dalla Giunta provinciale di Bolzano che, in mancanza di

una normazione provinciale, sia stata adottata secondo

criteri che possono essere diversi da quelli accolti nella

legislazione statale. (4)

La Sezione, ecc. — Data la loro connessione, i due ri

corsi possono essere riuniti e contestualmente decisi.

Di essi il Collegio ritiene di dover esaminare e decidere

per primo, attesa anche la priorità della sua presentazione,

quello proposto dall'ing. Tschugguel Heinrich per l'annulla

mento della deliberazione della Giunta prov. di Bolzano n.

2075 del 10 agosto 1961, concernente la promozione dell'ing.

Zelger alla qualifica di capo ripartizione dei servizi tecnici, nonché di tutti gli atti preparatori del procedimento rela

tivo a tale promozione, ivi compresa la deliberazione della

stessa giunta prov. n. 2062 del 10 agosto 1961, con la quale venivano determinati i criteri di valutazione dei dipendenti scrutinabili ai fini di detta promozione.

Preliminarmente deve essere riconosciuta la competenza del Consiglio di Stato a conoscere del ricorso di cui trattasi, nonostante i dubbi che hanno potuto indurre lo stesso

(1) Cons., per qualche riferimento, da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 4 dicembre 1903, n. 972, retro, 1, e annotata da De

Fina, retro, 172.

(2) Giurisprudenza costante : v. Cons, giust. amm. sic. 25

gennaio 1963, n. 25, Foro it., Rep. 1963, voce Giustizia amm., n. J 41 ; Cons. Stato, Sez. IV, 24 febbraio 1961, n. 126, id., Rep. 1961, voce cit., n. 155 ; Sez. V 27 settembre 1960, n. 659, id., Rep. 1960, voce cit., n. 174 ; 18 marzo 1960, n. 163, ibid., n. 173 ; Cons, giust. amm. sic. 20 ottobre 1960, n. 285, ibid., n. 172 ; 2 febbraio 1959, n. 53, id., Rep. 1959, voce cit., n. 141 ; Cons. Stato, Sez. VI, 24 luglio 1959, n. 518, ibid., n. 142.

(3-4) Non risultano precedenti in termini.

ricorrente ad imp ugnare, per tuziorismo, gli atti soprain dicati anche davanti alla Giunta prov. arnm. in sede giu risdizionale di Bolzano.

Ed invero, qualunque possa essere l'opinione circa la possibilità che le giunte prov. amm. delle province di

Trento e di Bolzano continuino ad esercitare la funzione

giurisdizionale nelle more dell'istituzione degli organi di

giustizia amministrativa di primo grado, previsti dall'art.

78 dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige, adottato con la legge cost. n. 5 del 26 febbraio 1948, sta

di fatto che deve, in ogni caso, ritenersi precluso alle stesse

giunte prov. amm. di conoscere, con giurisdizione esclusiva, dei ricorsi prodotti, per questioni derivanti dal rapporto

d'impiego, dai dipendenti di quegli enti che, secondo l'or

dinamento regionale, hanno cessato di essere sottoposti alla tutela od anche alla sola vigilanza dell'amministrazione

pubblica locale, a ciò ostando il preciso disposto dell'art. 4, 1° comma, t. u. di legge sulle attribuzioni della giunta prov. amm. in sede giurisdizionale, approvato con r. decreto

26 giugno 1924 n. 1058.

Non v'è dubbio, infatti, che quelle di Trento e Bolzano,

pur avendo mantenuto la denominazione di province, si

presentano, però, come enti del tutto diversi dalle pro vince di diritto comune, godendo di una speciale autono

mia, con ampio contenuto di carattere legislativo oltre

che amministrativo, ed essendo disciplinate non più dalla

legge ordinaria bensì da una legge costituzionale e dalle

relative norme di attuazione, le quali dispongono, fra l'al

tro, che i loro atti amministrativi sono assoggettabili al

controllo di legittimità di una locale delegazione della

Corte dei conti e non più, quindi, a quello dell'amministra

zione pubblica locale (prefetto e giunta prov. amm. in

sede di tutela) : ond'è che nei loro confronti è venuta a man

care la condizione cui l'art. 4 del citato t. u. n. 1058 del

1924 espressamente subordina l'attribuzione alla giunta prov. amm. in sede giurisdizionale della giurisdizione esclu

siva per i ricorsi prodotti dal loro personale in ordine a

questioni dipendenti dal rapporto di impiego ; ricorsi che

devono essere, perciò, proposti direttamente al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (ovvero al Capo dello Stato

in via straordinaria). A questa conclusione non sembra che possa contrad

dire il parere emesso da questo Consiglio di Stato in data

13 giugno 1949, n. 918 (Commissione speciale) su quesito

proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in

quanto in tale parere, pur essendosi implicitamente con

venuto che le giunte prov. amm. nella Regione Trentino Alto Adige potevano, nelle more della istituzione dei nuovi

organi previsti dall'art. 78 dello Statuto regionale, conti

nuare ad esercitare la funzione giurisdizionale, non è stata

però presa espressamente in esame la questione delle ma

terie che, in base al t. u. 26 giugno 1924 n. 1058, potevano, sia pure in via provvisoria, essere ancora attribuite a tale

giurisdizione, ma è stata invece più precisamente trattata, entro i limiti del quesito proposto, la questione della com

posizione delle giunte medesime, al fine di adattarla alla nuova situazione determinata dalla istituzione della Regione Trentino Alto Adige e dalla conseguente soppressione delle

prefetture in quelle province.

Sempre in via preliminare va, poi, esaminata l'ecce zione sollevata dalla resistente amministrazione provin ciale di irricevibilità del ricorso, in quanto presentato oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle impu

gnate deliberazioni della giunta prov. in data 10 agosto 1962, n. 2075 e n. 2062.

In proposito il Collegio rileva che, essendo la prima di dette deliberazioni soggetta al controllo di legittimità della locale delegazione della Corte dei conti (ai sensi

dell'art. 74 delle norme di attuazione dello Statuto regio nale, approvate con decreto pres. 30 giugno 1951 n. 574), ed essendo l'esercizio di tale controllo condizione di effi

cacia dell'atto ad esso sottoposto, rettamente il termine

per impugnare in questa sede la deliberazione in questione è stato fatto decorrere dalla data della sua registrazione da parte della predetta delegazione (30 settembre 1960), in ossequio al principio secondo il quale l'interesse e, quindi,

Il Foro Italiano — Volume LXXXVll — Parte 111-15,

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211 PAftfÈ fÉft2A 212

l'onere, di proporre l'impugnazione, sorge nel momento in

cui l'atto diviene efficace.

Quanto all'altra deliberazione, non soggetta a registra zione, si osserva che essa non era autonomamente impugna bile, in quanto non immediatamente lesiva dell'interesse

del ricorrente, rientrando l'atto medesimo fra quelli di

natura propriamente preparatoria, i quali esauriscono i

loro effetti nell'àmbito di un procedimento destinato a

concludersi con un diverso provvedimento : ond'è che essi

non possono essere impugnati se non in relazione ed assieme

a quest'ultimo provvedimento. L'eccezione dev'essere, perciò, disattesa. (Omissis) Passando all'esame del merito del ricorso, il Collegio

ritiene che debbano essere disattese le censure dedotte col

primo mezzo di gravame. Non sussiste, infatti, la lamentata violazione e falsa

applicazione degli art. 30, 88 e 135 della legge 3 luglio 1959 n. 6, con la quale la provincia di Bolzano, avvalendosi del

potere attribuitole dall'art. 11, n. 1, dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige, ha disciplinato il nuovo ordinamento dei suoi uffici e del relativo personale.

L'art. 30 della legge anzidetta dispone che l'ammissior.e del personale della provincia ha luogo mediante pubblico concorso per titoli e per esami. L'art. 88, che regola lo svol

gimento delle carriere, dispone, nel 1° comma, che la pro mozione alle qualifiche immediatamente superiori a quelle iniziali si consegue a ruolo aperto, dopo due anni di effet tivo servizio, semprechè il dipendente in tale periodo non

abbia riportato una qualifica inferiore a « buono ». Il 2° comma dello stesso art. 88 prescrive che i posti vacanti nelle qualifiche superiori delle singole carriere vengano conferiti, entro un anno dalla vacanza, mediante promo zione del personale di ruolo avente i requisiti per la coper tura del posto e che abbia prestato almeno tre anni di ser vizio nella qualifica immediatamente inferiore, rispettiva mente cinque anni, complessivamente, nelle due qualifiche immediatamente inferiori. Infine il 3° comma stabilisce

che, qualora fra il personale vi siano più dipendenti in pos sesso dei requisiti per la promozione, sarà indetto un con corso interno per titoli, al quale possono partecipare i

dipendenti di una o due qualifiche immediatamente infe riori a quella dei posti messi a concorso, purché siano prov visti del titolo di studio richiesto per i posti medesimi ed abbiano anzianità, rispettivamente, di almeno tre o cinque anni nelle qualifiche inferiori a quella cui corrisponde il

posto messo a concorso.

Nel titolo X della legge in questione sono poi dettate le norme di carattere transitorio per la sistemazione del per sonale non di ruolo in servizio presso la provincia alla data dell'entrata in vigore della legge medesima (15 settembre

1959). Più precisamente l'art. 134 prevede che detto perso nale, purché in servizio da almeno due anni, può, in deroga a quanto disposto dal precedente art. 30, essere inqua drato nella qualifica iniziale della carriera che gli compete in base al titolo di studio posseduto ed alle mansioni effet tivamente svolte. Inoltre al personale così inquadrato viene riconosciuto il servizio non di ruolo precedentemente pre stato presso la provincia nella misura di due anni, agli effetti del conseguimento delle promozioni a ruolo aperto previste dall'art. 88. Infine l'art. 135 prevede che il perso nale inquadrato nei ruoli ai sensi del precedente art. 134, qualora abbia dimostrato capacità ed attitudine all'assol vimento delle funzioni e mansioni delle qualifiche supe riori, può essere promosso, nei limiti della disponibilità dell'organico, a dette qualifiche, semprechè, alla data del

provvedimento che ne dispone la promozione, abbia pre stato effettivo ed ininterrotto servizio presso la provincia con mansioni corrispondenti od analoghe a quelle proprie della carriera d'inquadramento per almeno tre anni per ogni successivo aumento di qualifica, oltre al periodo ri chiesto per il conseguimento delle promozioni a ruolo aperto. È anche previsto che tali promozioni possono essere con ferite con lo stesso provvedimento di inquadramento.

Come in narrativa è stato già accennato, in applica zione della norma transitoria di cui al citato art. 134, l'ing.

Heinrich Tschugguel e l'ing. Peter Zelger, che già presta vano servizio non di ruolo rispettivamente dal 16 agosto 1951 e dal 16 settembre 1952, sono stati, nel dicembre 1959,

inquadrati nella qualifica iniziale della carriera direttiva, ruolo speciale dei servizi tecnici, e contemporaneamente

promossi alla qualifica immediatamente superiore di inge

gnere di prima classe. Quindi, a distanza di pochi mesi, essendo vacanti alcuni posti corrispondenti alla qualifica di ingegnere capo sezione, sono stati promossi a tale qua lifica in base alla norma, anch'essa di carattere transitorio, contenuta nell'art. 135. Infine, essendo vacante anche il

posto di ingegnere capo ripartizione, veniva promosso a

tale posto, con deliberazione 10 agosto 1961, n. 2075, l'ing. Peter Zelger, sempre in applicazione del citato art. 135.

Sostiene il ricorrente che quest'ultima promozione sa

rebbe stata effettuata in violazione del detto art. 135, in

quanto, avendo la norma transitoria dettata da tale articolo

carattere eccezionale, essa non poteva trovare applicazione che una sola volta nei -confronti degli impiegati inquadrati in ruolo in base al precedente art. 134. Una successiva ap

plicazione della stessa norma in favore di una stessa per sona si risolverebbe, secondo il ricorrente, in una manife

stazione di eccesso di potere, togliendo a coloro che pos

seggono i requisiti richiesti la possibilità di accedere ai posti più elevati mediante la partecipazione al concorso interno

previsto dall'art. 88 della legge. Non sembra, però, che tale tesi trovi conforto nè nella

lettera, nè nello spirito della norma in questione. E, invero, l'art. 135, nell'attribuire alla giunta provinciale il potere di promuovere alle qualifiche superiori, senza la modalità del concorso interno previsto dal precedente art. 88, anche il personale inquadrato nei ruoli provinciali in base alla norma transitoria di cui all'art. 134, non pone alcuna limi tazione al numero delle promozioni in tal modo consegui bili, richiedendo soltanto, oltre al possesso della necessaria

capacità ed attitudine ed alla disponibilità dei relativi

posti, la prestazione dell'effettivo ed ininterrotto servizio

presso la provincia, con mansioni corrispondenti ed ana

loghe a quelle proprie della carriera di inquadramento, per almeno tre anni per ogni successivo aumento di qualifica ; mentre nessun limite è posto dalla norma in relazione ai

soggetti da promuovere, per cui sia da ritenersi esclusa la

possibilità che la stessa persona, purché in possesso dei

requisiti richiesti, consegua, in base alla disposizione di cui

trattasi, più di una promozione. Tale interpretazione appare anche aderente alla ratio

legis, che è quella di consentire, nella prima applicazione della legge, la copertura dei posti di organico utilizzando nella misura più larga il personale già alle dipendenze della

provincia, purché in possesso dei necessari requisiti di ido neità e di anzianità.

Nel caso concreto la giunta provinciale ha, perciò, fatto corretta applicazione delle sopramenzionate norme tran sitorie nei confronti tanto dell'ing. Tschugguel, quanto del

l'ing. Zelger, dapprima inquadrandoli nella qualifica ini ziale della carriera direttiva e contemporaneamente pro muovendoli alla qualifica immediatamente superiore di

ingegnere di prima classe, conseguibile, a ruolo aperto, con due anni di anzianità nella qualifica iniziale. Quindi la stessa giunta provinciale ha fatto luogo alla promozione dei medesimi ai posti vacanti nella qualifica di ingegnere capo sezione : ed infine, essendo vacante anche il posto di

ingegnere capo ripartizione ha proceduto allo scrutinio

per la copertura di detto posto. Il fatto che tali promozioni siano state conferite con più provvedimenti successivi ap pare irrilevante. Ed infatti l'art. 135, prevedendo, come si è visto, la possibilità di più promozioni a qualifiche suc

cessive, non prescrive che esse siano conferite con unico

provvedimento ; che anzi il 2° comma di detto articolo, stabilendo che « tali promozioni possono essere conferite con lo stesso provvedimento di inquadramento », ammette

implicitamente la possibilità che esse formino oggetto di

più deliberazioni successive, purché adottate nel termine di due anni, posto dal successivo art. 140 come limite mas simo per l'attuazione delle dette norme transitorie : ter

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

mine che, essendo la legge prov. 3 luglio 1959 n. 6 entrata

in vigore il 15 settembre 1959, andava a scadere il 15 set

tembre 1961, e cioè dopo l'adozione della deliberazione

10 agosto 1961, concernente la promozione dell'ing. Zelger alla qualifica di capo ripartizione.

Quanto al 2° comma dell'art. 88 della citata legge pro vinciale, secondo il quale le promozioni ai posti vacanti

nelle qualifiche superiori nelle singole carriere devono es

sere effettuate entro un anno dalla vacanza, si osserva che

tale norma ha carattere evidentemente ordinario ed ac

celerators, per cui non può ritenersi che la sua inosser

vanza comporti l'impossibilità di effettuare tali promo zioni quando sia già trascorso il detto termine.

Anche sotto questo aspetto, quindi, non sembra che

possa muoversi censura alla deliberazione n. 2075, con la

quale è stata disposta la promozione dell'ing. Zelger quando era già trascorso più di un anno dalla data (1° maggio 1959) in cui si era verificata la vacanza del posto di capo ripar tizione dei servizi tecnici.

Fondato, invece, appare il secondo mezzo di gravame. L'art. 135 della legge provinciale n. 6 del 1959, pur su

bordinando le promozioni del personale inquadrato nei

ruoli provinciali ai sensi dei precedenti art. 133 e 134 alla

condizione che esso « abbia dimostrato capacità ed atti

tudine all'assolvimento delle funzioni e mansioni delle qua lifiche superiori », nulla però dispone circa i criteri da

osservare per l'accertamento e la valutazione di tali criteri.

Nè, d'altra parte, risulta che sia stata demandata alla

giunta prov. amm. la determinazione in via amministra

tiva di tali criteri (a differenza di quanto nel 1° comma del

l'art. 134 è invece stabilito per i criteri da seguire per l'ac

certamento della idoneità per l'inquadramento del perso nale non di ruolo).

Ne consegue che, per questa parte che la legge prov. ha omesso di disciplinare, devono essere osservate, in quanto

applicabili, e, in ogni caso, fintanto che la provincia non

avrà provveduto a colmare tale lacuna, le disposizioni det

tate in materia dalle leggi dello Stato, e precisamente quelle concernenti le promozioni per merito comparativo degli

impiegati dello Stato, di cui agli art. 169 del decreto pres. 10 gennaio 1957 n. 3, e 62 e segg. del decreto pres. 3 maggio 1957 n. 686 : disposizioni che, com'è noto, pongono nella

suddetta materia criteri di carattere generale, ai quali

pertanto, in mancanza di ogni altra particolare disciplina cui poter fare a tal fine riferimento, anche la provincia è

tenuta a unificarsi.

Nè può ritenersi che — come sostiene la difesa della

amministrazione provinciale — verrebbe in tal modo a

prodursi una inammissibile interferenza della legge statale

in una materia attribuita alla competenza legislativa esclu

siva della provincia, dato che, come già si è avuto occa

sione di accennare, l'applicazione, per questa parte, della

legge statale trova la sua giustificazione nella necessità di

sopperire ad un lacuna della legge provinciale ; e ciò in

conformità di quanto previsto dall'art. 92 dello Statuto

regionale, in via del tutto provvisoria, fino a quando la

provincia, nell'esercizio della sua potestà legislativa, non

avrà diversamente provveduto. Nella specie i criteri stabiliti dalla giunta provinciale

(in sede, quindi, non legislativa e senza esserne stata dele

gata dalla legge provinciale) con la deliberazione 10 agosto 1961 n. 2062, risultano diverse da quelli fissati dalle citate

norme statali ; e pertanto, non essendo dato stabilire se

e fino a qual punto tale diversità abbia influito sui risultati

dello scrutinio, ritiene il Collegio che gli atti relativi alla

promozione di cui trattasi debbano considerarsi inficiati

da illegittimità anche sotto il profilo dell'eccesso di potere, e debbano, conseguentemente, essere annullati. (Omissis)

Per questi motivi, accoglie, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione V ; decisione 9 maggio 1964, n. 537 ; Pres. Ciuo falo P., Est. Cesareo ; Contestabile (Avv. Sorren

tino) e. Min. interno (Avv. dello Stato Ricci), e Min.

sanità.

Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza —

Poteri già attribuiti al sottopreletto — Compe tenza dei preletto (Legge 17 luglio 1890 n. 6972, sulle

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, art.

46, 50 ; r. d. 2 gennaio 1927 n. 1, riordinamento delle

circoscrizioni provinciali, art. 3). Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza —

Sospensione e scioglimento dell'amministrazione

ordinaria — Illegittimità — Fattispecie (Legge 17

luglio 1890 n. 6972, art. 46, 50).

A seguito dell'abolizione delle sottoprefetture, i poteri del sot

toprefetto iti ordine alle istituzioni pubbliche di assistenza

e beneficenza sono attribuiti al prefetto. (1) Il decreto di sospensione dell'amministrazione ordinaria di

un'istituzione di assistenza e beneficenza non deve conte

nere l'indicazione di un termine finale. (2) Sono illegittimi il decreto di sospensione dell'amministra

zione ordinaria di un'istituzione di assistenza e quello successivo di scioglimento della stessa, quando la sospen sione sia stata adottata ad atti preparatori del provvedi mento di scioglimento compiuti e in difetto del solo parere del comitato di beneficenza, e lo scioglimento successivo

sia stato disposto oltre sei mesi dopo la sospensione. (3)

La Sezione, ecc. — I ricorsi debbono essere riuniti ai

fini di una unica decisione, data la loro connessione ogget tiva e soggettiva ed innanzi tutto debbono essere esami

nate le censure dedotte avverso il decreto min. 16 dicembre

1961 che rigettava il ricorso gerarchico proposto avverso

il provvedimento prefettizio di sospensione del consiglio di amministrazione dell'ospedale civile di Taurianova e di

nomina del commissario prefettizio. Con il primo mezzo il dott. Contestabile lamenta la vio

lazione degli art. 46 e 50 della legge 17 luglio 1890 n. 6972,

nonché dell'art. 3 del r. decreto legge 2 gennaio 1927 n. 1

ed assume che il potere previsto dall'art. 50 della legge n.

6972 citato sarebbe venuto meno a seguito della abolizione

delle sottoprefetture, trattandosi di un provvedimento di

natura cautelare attribuito al sottoprefetto in attesa che

il prefetto adotti i provvedimenti di cui all'art. 46.

Il motivo è privo di fondamento, perchè, come chiarito

nel decreto ministeriale, del potere di sospensione la legge n. 6972 del 1890 non soltanto parla nell'art. 50 a proposito dei poteri del sottoprefetto, ma ad esso fa anche riferi

ti) Non risultano precedenti. (2-3) Sull'illegittimità del decreto di sospensione adottato

senza che ricorra urgenza, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 luglio 1904, Foro it., Rep. 1904, voce Opera pia, n. 89. Nel senso che

sia illegittimo protrarla circa due anni, cfr. Cons, giust. amm.

sic. 19 giugno 1959, id., Rep. 1960, voce Istituzione pubblica di

assistenza e beneficenza, n. 37. Per quanto concerne lo scioglimento dell'amministrazione

di un'opera pia, il Consiglio di Stato ne ha ritenuto la legittimità anche se adottato irritualmente quando ricorrano motivi di

urgenza : Sez. V 25 settembre 1963, n. 773, id., 1963, III, 418.

È stato viceversa ritenuto illegittimo quando fosse stato adot

tato solo sul presupposto di una maggiore convenienza della

gestione commissariale (Cons, giust. amm. sic. 16 marzo 1950,

id., Rep. 1950, voce cit., n. 11) o quando fosse motivato con

il pericolo di danno per l'istituzione e con lo scopo di riforma

di essa (Sez. IV 14 maggio 1948, id., Rep. 1949, voce cit., n. 16).

Per una valutazione di merito dell'opportunità dello sciogli

mento, cons. Sez. V 29 ottobre 1955, n. 1358, id., Rep. 1955,

voce cit., n. 11, che lo ha ritenuto legittimamente adottato

essendosi determinato uno stato di tensione nell'ambiente locale

per un contrasto tra il vescovo e l'amministrazione sul servizio

religioso dell'opera pia.

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