Sezione V; decisione 15 maggio 1964, n. 559; Pres. Gallo P., Est. Catenacci; Tschugguel (Avv.Barbato, Nigro) c. Giunta prov. di Bolzano (Avv. G. Guarino) e ZelgerSource: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 6 (1964), pp. 209/210-213/214Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23156212 .
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209 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 210
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione Y ; decisione 15 maggio 1964, n. 559 ; Pres. Gallo
P., Est. Catenacci ; Tschugguel (Avv. Barbato, Ni
gro) c. Giunta prov. di Bolzano (Avv. G. Guarino) e Zelger.
Trentino Alto Adige — Dipendenti delle province di
Trento e Bolzano — Controversia di impiego —
Giurisdizione del Consiglio di Stato (R. d. 26 giu
gno 1924 n. 1058, t. u. sulla giunta prov. amm, art. 4 ;
Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige, art. 78).
Giustizia amministrativa — Atti soggetti a con
trollo — Termine di impugnazione — Decorrenza.
Trentino Alto Adige — Provincia di Bolzano — In
quadramento di personale non di ruolo — Pro
mozioni — Legittimità — Fattispecie (L. prov. Bolzano 3 luglio 1959 n. 6, riordinamento degli uffici
della provincia di Bolzano, art. 134, 135). Trentino Alto Adige — Provincia di Bolzano — In
quadramento e promozioni di personale non di
ruolo — Promozione per merito comparativo —
Illegittimità — Fattispecie (L. prov. Bolzano 3
luglio 1959 n. 6, art. 135 ; d. pres. 10 gennaio 1957
n. 3, statuto degli impiegati civili dello Stato, art. 169 ; d. pres. 3 maggio 1957 n. 686, norme di esecuzione del
t. u. 10 gennaio 1957 n. 3, art. 62).
Spetta al Consiglio di Stato e non alla giunta prov. amm.
in sede di giurisdizione esclusiva conoscere delle contro
versie di impiego dei dipendenti delle province di Trento
e Bolzano. (1) Il termine per ricorrere avverso atti soggetti a controllo di
legittimità e registrazione di una delegazione locale della
Corte dei conti decorre dalla data della registrazione. (2) Ai sensi delle norme transitorie della legge provinciale 3
luglio 1959 n. 6, le promozioni del personale inquadrato nei ruoli della provincia di Bolzano dopo un servizio non
di ruolo, sono legittime, anche se adottate non contestual
mente all'atto di inquadramento. (3) È illegittima la promozione per merito comparativo disposta
dalla Giunta provinciale di Bolzano che, in mancanza di
una normazione provinciale, sia stata adottata secondo
criteri che possono essere diversi da quelli accolti nella
legislazione statale. (4)
La Sezione, ecc. — Data la loro connessione, i due ri
corsi possono essere riuniti e contestualmente decisi.
Di essi il Collegio ritiene di dover esaminare e decidere
per primo, attesa anche la priorità della sua presentazione,
quello proposto dall'ing. Tschugguel Heinrich per l'annulla
mento della deliberazione della Giunta prov. di Bolzano n.
2075 del 10 agosto 1961, concernente la promozione dell'ing.
Zelger alla qualifica di capo ripartizione dei servizi tecnici, nonché di tutti gli atti preparatori del procedimento rela
tivo a tale promozione, ivi compresa la deliberazione della
stessa giunta prov. n. 2062 del 10 agosto 1961, con la quale venivano determinati i criteri di valutazione dei dipendenti scrutinabili ai fini di detta promozione.
Preliminarmente deve essere riconosciuta la competenza del Consiglio di Stato a conoscere del ricorso di cui trattasi, nonostante i dubbi che hanno potuto indurre lo stesso
(1) Cons., per qualche riferimento, da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 4 dicembre 1903, n. 972, retro, 1, e annotata da De
Fina, retro, 172.
(2) Giurisprudenza costante : v. Cons, giust. amm. sic. 25
gennaio 1963, n. 25, Foro it., Rep. 1963, voce Giustizia amm., n. J 41 ; Cons. Stato, Sez. IV, 24 febbraio 1961, n. 126, id., Rep. 1961, voce cit., n. 155 ; Sez. V 27 settembre 1960, n. 659, id., Rep. 1960, voce cit., n. 174 ; 18 marzo 1960, n. 163, ibid., n. 173 ; Cons, giust. amm. sic. 20 ottobre 1960, n. 285, ibid., n. 172 ; 2 febbraio 1959, n. 53, id., Rep. 1959, voce cit., n. 141 ; Cons. Stato, Sez. VI, 24 luglio 1959, n. 518, ibid., n. 142.
(3-4) Non risultano precedenti in termini.
ricorrente ad imp ugnare, per tuziorismo, gli atti soprain dicati anche davanti alla Giunta prov. arnm. in sede giu risdizionale di Bolzano.
Ed invero, qualunque possa essere l'opinione circa la possibilità che le giunte prov. amm. delle province di
Trento e di Bolzano continuino ad esercitare la funzione
giurisdizionale nelle more dell'istituzione degli organi di
giustizia amministrativa di primo grado, previsti dall'art.
78 dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige, adottato con la legge cost. n. 5 del 26 febbraio 1948, sta
di fatto che deve, in ogni caso, ritenersi precluso alle stesse
giunte prov. amm. di conoscere, con giurisdizione esclusiva, dei ricorsi prodotti, per questioni derivanti dal rapporto
d'impiego, dai dipendenti di quegli enti che, secondo l'or
dinamento regionale, hanno cessato di essere sottoposti alla tutela od anche alla sola vigilanza dell'amministrazione
pubblica locale, a ciò ostando il preciso disposto dell'art. 4, 1° comma, t. u. di legge sulle attribuzioni della giunta prov. amm. in sede giurisdizionale, approvato con r. decreto
26 giugno 1924 n. 1058.
Non v'è dubbio, infatti, che quelle di Trento e Bolzano,
pur avendo mantenuto la denominazione di province, si
presentano, però, come enti del tutto diversi dalle pro vince di diritto comune, godendo di una speciale autono
mia, con ampio contenuto di carattere legislativo oltre
che amministrativo, ed essendo disciplinate non più dalla
legge ordinaria bensì da una legge costituzionale e dalle
relative norme di attuazione, le quali dispongono, fra l'al
tro, che i loro atti amministrativi sono assoggettabili al
controllo di legittimità di una locale delegazione della
Corte dei conti e non più, quindi, a quello dell'amministra
zione pubblica locale (prefetto e giunta prov. amm. in
sede di tutela) : ond'è che nei loro confronti è venuta a man
care la condizione cui l'art. 4 del citato t. u. n. 1058 del
1924 espressamente subordina l'attribuzione alla giunta prov. amm. in sede giurisdizionale della giurisdizione esclu
siva per i ricorsi prodotti dal loro personale in ordine a
questioni dipendenti dal rapporto di impiego ; ricorsi che
devono essere, perciò, proposti direttamente al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (ovvero al Capo dello Stato
in via straordinaria). A questa conclusione non sembra che possa contrad
dire il parere emesso da questo Consiglio di Stato in data
13 giugno 1949, n. 918 (Commissione speciale) su quesito
proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in
quanto in tale parere, pur essendosi implicitamente con
venuto che le giunte prov. amm. nella Regione Trentino Alto Adige potevano, nelle more della istituzione dei nuovi
organi previsti dall'art. 78 dello Statuto regionale, conti
nuare ad esercitare la funzione giurisdizionale, non è stata
però presa espressamente in esame la questione delle ma
terie che, in base al t. u. 26 giugno 1924 n. 1058, potevano, sia pure in via provvisoria, essere ancora attribuite a tale
giurisdizione, ma è stata invece più precisamente trattata, entro i limiti del quesito proposto, la questione della com
posizione delle giunte medesime, al fine di adattarla alla nuova situazione determinata dalla istituzione della Regione Trentino Alto Adige e dalla conseguente soppressione delle
prefetture in quelle province.
Sempre in via preliminare va, poi, esaminata l'ecce zione sollevata dalla resistente amministrazione provin ciale di irricevibilità del ricorso, in quanto presentato oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle impu
gnate deliberazioni della giunta prov. in data 10 agosto 1962, n. 2075 e n. 2062.
In proposito il Collegio rileva che, essendo la prima di dette deliberazioni soggetta al controllo di legittimità della locale delegazione della Corte dei conti (ai sensi
dell'art. 74 delle norme di attuazione dello Statuto regio nale, approvate con decreto pres. 30 giugno 1951 n. 574), ed essendo l'esercizio di tale controllo condizione di effi
cacia dell'atto ad esso sottoposto, rettamente il termine
per impugnare in questa sede la deliberazione in questione è stato fatto decorrere dalla data della sua registrazione da parte della predetta delegazione (30 settembre 1960), in ossequio al principio secondo il quale l'interesse e, quindi,
Il Foro Italiano — Volume LXXXVll — Parte 111-15,
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211 PAftfÈ fÉft2A 212
l'onere, di proporre l'impugnazione, sorge nel momento in
cui l'atto diviene efficace.
Quanto all'altra deliberazione, non soggetta a registra zione, si osserva che essa non era autonomamente impugna bile, in quanto non immediatamente lesiva dell'interesse
del ricorrente, rientrando l'atto medesimo fra quelli di
natura propriamente preparatoria, i quali esauriscono i
loro effetti nell'àmbito di un procedimento destinato a
concludersi con un diverso provvedimento : ond'è che essi
non possono essere impugnati se non in relazione ed assieme
a quest'ultimo provvedimento. L'eccezione dev'essere, perciò, disattesa. (Omissis) Passando all'esame del merito del ricorso, il Collegio
ritiene che debbano essere disattese le censure dedotte col
primo mezzo di gravame. Non sussiste, infatti, la lamentata violazione e falsa
applicazione degli art. 30, 88 e 135 della legge 3 luglio 1959 n. 6, con la quale la provincia di Bolzano, avvalendosi del
potere attribuitole dall'art. 11, n. 1, dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige, ha disciplinato il nuovo ordinamento dei suoi uffici e del relativo personale.
L'art. 30 della legge anzidetta dispone che l'ammissior.e del personale della provincia ha luogo mediante pubblico concorso per titoli e per esami. L'art. 88, che regola lo svol
gimento delle carriere, dispone, nel 1° comma, che la pro mozione alle qualifiche immediatamente superiori a quelle iniziali si consegue a ruolo aperto, dopo due anni di effet tivo servizio, semprechè il dipendente in tale periodo non
abbia riportato una qualifica inferiore a « buono ». Il 2° comma dello stesso art. 88 prescrive che i posti vacanti nelle qualifiche superiori delle singole carriere vengano conferiti, entro un anno dalla vacanza, mediante promo zione del personale di ruolo avente i requisiti per la coper tura del posto e che abbia prestato almeno tre anni di ser vizio nella qualifica immediatamente inferiore, rispettiva mente cinque anni, complessivamente, nelle due qualifiche immediatamente inferiori. Infine il 3° comma stabilisce
che, qualora fra il personale vi siano più dipendenti in pos sesso dei requisiti per la promozione, sarà indetto un con corso interno per titoli, al quale possono partecipare i
dipendenti di una o due qualifiche immediatamente infe riori a quella dei posti messi a concorso, purché siano prov visti del titolo di studio richiesto per i posti medesimi ed abbiano anzianità, rispettivamente, di almeno tre o cinque anni nelle qualifiche inferiori a quella cui corrisponde il
posto messo a concorso.
Nel titolo X della legge in questione sono poi dettate le norme di carattere transitorio per la sistemazione del per sonale non di ruolo in servizio presso la provincia alla data dell'entrata in vigore della legge medesima (15 settembre
1959). Più precisamente l'art. 134 prevede che detto perso nale, purché in servizio da almeno due anni, può, in deroga a quanto disposto dal precedente art. 30, essere inqua drato nella qualifica iniziale della carriera che gli compete in base al titolo di studio posseduto ed alle mansioni effet tivamente svolte. Inoltre al personale così inquadrato viene riconosciuto il servizio non di ruolo precedentemente pre stato presso la provincia nella misura di due anni, agli effetti del conseguimento delle promozioni a ruolo aperto previste dall'art. 88. Infine l'art. 135 prevede che il perso nale inquadrato nei ruoli ai sensi del precedente art. 134, qualora abbia dimostrato capacità ed attitudine all'assol vimento delle funzioni e mansioni delle qualifiche supe riori, può essere promosso, nei limiti della disponibilità dell'organico, a dette qualifiche, semprechè, alla data del
provvedimento che ne dispone la promozione, abbia pre stato effettivo ed ininterrotto servizio presso la provincia con mansioni corrispondenti od analoghe a quelle proprie della carriera d'inquadramento per almeno tre anni per ogni successivo aumento di qualifica, oltre al periodo ri chiesto per il conseguimento delle promozioni a ruolo aperto. È anche previsto che tali promozioni possono essere con ferite con lo stesso provvedimento di inquadramento.
Come in narrativa è stato già accennato, in applica zione della norma transitoria di cui al citato art. 134, l'ing.
Heinrich Tschugguel e l'ing. Peter Zelger, che già presta vano servizio non di ruolo rispettivamente dal 16 agosto 1951 e dal 16 settembre 1952, sono stati, nel dicembre 1959,
inquadrati nella qualifica iniziale della carriera direttiva, ruolo speciale dei servizi tecnici, e contemporaneamente
promossi alla qualifica immediatamente superiore di inge
gnere di prima classe. Quindi, a distanza di pochi mesi, essendo vacanti alcuni posti corrispondenti alla qualifica di ingegnere capo sezione, sono stati promossi a tale qua lifica in base alla norma, anch'essa di carattere transitorio, contenuta nell'art. 135. Infine, essendo vacante anche il
posto di ingegnere capo ripartizione, veniva promosso a
tale posto, con deliberazione 10 agosto 1961, n. 2075, l'ing. Peter Zelger, sempre in applicazione del citato art. 135.
Sostiene il ricorrente che quest'ultima promozione sa
rebbe stata effettuata in violazione del detto art. 135, in
quanto, avendo la norma transitoria dettata da tale articolo
carattere eccezionale, essa non poteva trovare applicazione che una sola volta nei -confronti degli impiegati inquadrati in ruolo in base al precedente art. 134. Una successiva ap
plicazione della stessa norma in favore di una stessa per sona si risolverebbe, secondo il ricorrente, in una manife
stazione di eccesso di potere, togliendo a coloro che pos
seggono i requisiti richiesti la possibilità di accedere ai posti più elevati mediante la partecipazione al concorso interno
previsto dall'art. 88 della legge. Non sembra, però, che tale tesi trovi conforto nè nella
lettera, nè nello spirito della norma in questione. E, invero, l'art. 135, nell'attribuire alla giunta provinciale il potere di promuovere alle qualifiche superiori, senza la modalità del concorso interno previsto dal precedente art. 88, anche il personale inquadrato nei ruoli provinciali in base alla norma transitoria di cui all'art. 134, non pone alcuna limi tazione al numero delle promozioni in tal modo consegui bili, richiedendo soltanto, oltre al possesso della necessaria
capacità ed attitudine ed alla disponibilità dei relativi
posti, la prestazione dell'effettivo ed ininterrotto servizio
presso la provincia, con mansioni corrispondenti ed ana
loghe a quelle proprie della carriera di inquadramento, per almeno tre anni per ogni successivo aumento di qualifica ; mentre nessun limite è posto dalla norma in relazione ai
soggetti da promuovere, per cui sia da ritenersi esclusa la
possibilità che la stessa persona, purché in possesso dei
requisiti richiesti, consegua, in base alla disposizione di cui
trattasi, più di una promozione. Tale interpretazione appare anche aderente alla ratio
legis, che è quella di consentire, nella prima applicazione della legge, la copertura dei posti di organico utilizzando nella misura più larga il personale già alle dipendenze della
provincia, purché in possesso dei necessari requisiti di ido neità e di anzianità.
Nel caso concreto la giunta provinciale ha, perciò, fatto corretta applicazione delle sopramenzionate norme tran sitorie nei confronti tanto dell'ing. Tschugguel, quanto del
l'ing. Zelger, dapprima inquadrandoli nella qualifica ini ziale della carriera direttiva e contemporaneamente pro muovendoli alla qualifica immediatamente superiore di
ingegnere di prima classe, conseguibile, a ruolo aperto, con due anni di anzianità nella qualifica iniziale. Quindi la stessa giunta provinciale ha fatto luogo alla promozione dei medesimi ai posti vacanti nella qualifica di ingegnere capo sezione : ed infine, essendo vacante anche il posto di
ingegnere capo ripartizione ha proceduto allo scrutinio
per la copertura di detto posto. Il fatto che tali promozioni siano state conferite con più provvedimenti successivi ap pare irrilevante. Ed infatti l'art. 135, prevedendo, come si è visto, la possibilità di più promozioni a qualifiche suc
cessive, non prescrive che esse siano conferite con unico
provvedimento ; che anzi il 2° comma di detto articolo, stabilendo che « tali promozioni possono essere conferite con lo stesso provvedimento di inquadramento », ammette
implicitamente la possibilità che esse formino oggetto di
più deliberazioni successive, purché adottate nel termine di due anni, posto dal successivo art. 140 come limite mas simo per l'attuazione delle dette norme transitorie : ter
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
mine che, essendo la legge prov. 3 luglio 1959 n. 6 entrata
in vigore il 15 settembre 1959, andava a scadere il 15 set
tembre 1961, e cioè dopo l'adozione della deliberazione
10 agosto 1961, concernente la promozione dell'ing. Zelger alla qualifica di capo ripartizione.
Quanto al 2° comma dell'art. 88 della citata legge pro vinciale, secondo il quale le promozioni ai posti vacanti
nelle qualifiche superiori nelle singole carriere devono es
sere effettuate entro un anno dalla vacanza, si osserva che
tale norma ha carattere evidentemente ordinario ed ac
celerators, per cui non può ritenersi che la sua inosser
vanza comporti l'impossibilità di effettuare tali promo zioni quando sia già trascorso il detto termine.
Anche sotto questo aspetto, quindi, non sembra che
possa muoversi censura alla deliberazione n. 2075, con la
quale è stata disposta la promozione dell'ing. Zelger quando era già trascorso più di un anno dalla data (1° maggio 1959) in cui si era verificata la vacanza del posto di capo ripar tizione dei servizi tecnici.
Fondato, invece, appare il secondo mezzo di gravame. L'art. 135 della legge provinciale n. 6 del 1959, pur su
bordinando le promozioni del personale inquadrato nei
ruoli provinciali ai sensi dei precedenti art. 133 e 134 alla
condizione che esso « abbia dimostrato capacità ed atti
tudine all'assolvimento delle funzioni e mansioni delle qua lifiche superiori », nulla però dispone circa i criteri da
osservare per l'accertamento e la valutazione di tali criteri.
Nè, d'altra parte, risulta che sia stata demandata alla
giunta prov. amm. la determinazione in via amministra
tiva di tali criteri (a differenza di quanto nel 1° comma del
l'art. 134 è invece stabilito per i criteri da seguire per l'ac
certamento della idoneità per l'inquadramento del perso nale non di ruolo).
Ne consegue che, per questa parte che la legge prov. ha omesso di disciplinare, devono essere osservate, in quanto
applicabili, e, in ogni caso, fintanto che la provincia non
avrà provveduto a colmare tale lacuna, le disposizioni det
tate in materia dalle leggi dello Stato, e precisamente quelle concernenti le promozioni per merito comparativo degli
impiegati dello Stato, di cui agli art. 169 del decreto pres. 10 gennaio 1957 n. 3, e 62 e segg. del decreto pres. 3 maggio 1957 n. 686 : disposizioni che, com'è noto, pongono nella
suddetta materia criteri di carattere generale, ai quali
pertanto, in mancanza di ogni altra particolare disciplina cui poter fare a tal fine riferimento, anche la provincia è
tenuta a unificarsi.
Nè può ritenersi che — come sostiene la difesa della
amministrazione provinciale — verrebbe in tal modo a
prodursi una inammissibile interferenza della legge statale
in una materia attribuita alla competenza legislativa esclu
siva della provincia, dato che, come già si è avuto occa
sione di accennare, l'applicazione, per questa parte, della
legge statale trova la sua giustificazione nella necessità di
sopperire ad un lacuna della legge provinciale ; e ciò in
conformità di quanto previsto dall'art. 92 dello Statuto
regionale, in via del tutto provvisoria, fino a quando la
provincia, nell'esercizio della sua potestà legislativa, non
avrà diversamente provveduto. Nella specie i criteri stabiliti dalla giunta provinciale
(in sede, quindi, non legislativa e senza esserne stata dele
gata dalla legge provinciale) con la deliberazione 10 agosto 1961 n. 2062, risultano diverse da quelli fissati dalle citate
norme statali ; e pertanto, non essendo dato stabilire se
e fino a qual punto tale diversità abbia influito sui risultati
dello scrutinio, ritiene il Collegio che gli atti relativi alla
promozione di cui trattasi debbano considerarsi inficiati
da illegittimità anche sotto il profilo dell'eccesso di potere, e debbano, conseguentemente, essere annullati. (Omissis)
Per questi motivi, accoglie, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione V ; decisione 9 maggio 1964, n. 537 ; Pres. Ciuo falo P., Est. Cesareo ; Contestabile (Avv. Sorren
tino) e. Min. interno (Avv. dello Stato Ricci), e Min.
sanità.
Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza —
Poteri già attribuiti al sottopreletto — Compe tenza dei preletto (Legge 17 luglio 1890 n. 6972, sulle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, art.
46, 50 ; r. d. 2 gennaio 1927 n. 1, riordinamento delle
circoscrizioni provinciali, art. 3). Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza —
Sospensione e scioglimento dell'amministrazione
ordinaria — Illegittimità — Fattispecie (Legge 17
luglio 1890 n. 6972, art. 46, 50).
A seguito dell'abolizione delle sottoprefetture, i poteri del sot
toprefetto iti ordine alle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza sono attribuiti al prefetto. (1) Il decreto di sospensione dell'amministrazione ordinaria di
un'istituzione di assistenza e beneficenza non deve conte
nere l'indicazione di un termine finale. (2) Sono illegittimi il decreto di sospensione dell'amministra
zione ordinaria di un'istituzione di assistenza e quello successivo di scioglimento della stessa, quando la sospen sione sia stata adottata ad atti preparatori del provvedi mento di scioglimento compiuti e in difetto del solo parere del comitato di beneficenza, e lo scioglimento successivo
sia stato disposto oltre sei mesi dopo la sospensione. (3)
La Sezione, ecc. — I ricorsi debbono essere riuniti ai
fini di una unica decisione, data la loro connessione ogget tiva e soggettiva ed innanzi tutto debbono essere esami
nate le censure dedotte avverso il decreto min. 16 dicembre
1961 che rigettava il ricorso gerarchico proposto avverso
il provvedimento prefettizio di sospensione del consiglio di amministrazione dell'ospedale civile di Taurianova e di
nomina del commissario prefettizio. Con il primo mezzo il dott. Contestabile lamenta la vio
lazione degli art. 46 e 50 della legge 17 luglio 1890 n. 6972,
nonché dell'art. 3 del r. decreto legge 2 gennaio 1927 n. 1
ed assume che il potere previsto dall'art. 50 della legge n.
6972 citato sarebbe venuto meno a seguito della abolizione
delle sottoprefetture, trattandosi di un provvedimento di
natura cautelare attribuito al sottoprefetto in attesa che
il prefetto adotti i provvedimenti di cui all'art. 46.
Il motivo è privo di fondamento, perchè, come chiarito
nel decreto ministeriale, del potere di sospensione la legge n. 6972 del 1890 non soltanto parla nell'art. 50 a proposito dei poteri del sottoprefetto, ma ad esso fa anche riferi
ti) Non risultano precedenti. (2-3) Sull'illegittimità del decreto di sospensione adottato
senza che ricorra urgenza, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 luglio 1904, Foro it., Rep. 1904, voce Opera pia, n. 89. Nel senso che
sia illegittimo protrarla circa due anni, cfr. Cons, giust. amm.
sic. 19 giugno 1959, id., Rep. 1960, voce Istituzione pubblica di
assistenza e beneficenza, n. 37. Per quanto concerne lo scioglimento dell'amministrazione
di un'opera pia, il Consiglio di Stato ne ha ritenuto la legittimità anche se adottato irritualmente quando ricorrano motivi di
urgenza : Sez. V 25 settembre 1963, n. 773, id., 1963, III, 418.
È stato viceversa ritenuto illegittimo quando fosse stato adot
tato solo sul presupposto di una maggiore convenienza della
gestione commissariale (Cons, giust. amm. sic. 16 marzo 1950,
id., Rep. 1950, voce cit., n. 11) o quando fosse motivato con
il pericolo di danno per l'istituzione e con lo scopo di riforma
di essa (Sez. IV 14 maggio 1948, id., Rep. 1949, voce cit., n. 16).
Per una valutazione di merito dell'opportunità dello sciogli
mento, cons. Sez. V 29 ottobre 1955, n. 1358, id., Rep. 1955,
voce cit., n. 11, che lo ha ritenuto legittimamente adottato
essendosi determinato uno stato di tensione nell'ambiente locale
per un contrasto tra il vescovo e l'amministrazione sul servizio
religioso dell'opera pia.
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