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Sezione V; decisione 19 dicembre 1959, n. 1436; Pres. La Torre P., Est. Melito; Consorzio strada...

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Sezione V; decisione 19 dicembre 1959, n. 1436; Pres. La Torre P., Est. Melito; Consorzio strada vicinale Casane-Rignano-Spirito Santo (Avv. Jemolo, Prignani, Ludovici) c. Fraccacreta (Avv. Iaccarino), Giunta prov. amm. di Foggia Source: Il Foro Italiano, Vol. 83, No. 6 (1960), pp. 129/130-133/134 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23175118 . Accessed: 28/06/2014 10:26 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.109.6.2 on Sat, 28 Jun 2014 10:26:40 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sezione V; decisione 19 dicembre 1959, n. 1436; Pres. La Torre P., Est. Melito; Consorzio strada vicinale Casane-Rignano-Spirito Santo (Avv. Jemolo, Prignani, Ludovici) c. Fraccacreta

Sezione V; decisione 19 dicembre 1959, n. 1436; Pres. La Torre P., Est. Melito; Consorzio stradavicinale Casane-Rignano-Spirito Santo (Avv. Jemolo, Prignani, Ludovici) c. Fraccacreta (Avv.Iaccarino), Giunta prov. amm. di FoggiaSource: Il Foro Italiano, Vol. 83, No. 6 (1960), pp. 129/130-133/134Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23175118 .

Accessed: 28/06/2014 10:26

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

che potrebbe, se mai, operare solo liei confronti del Leotta, stante che per il Marino l'assegnazione è stata sospesa sino all'esito del ricorso pendente innanzi la Commissione

di vigilanza. Ritiene, tuttavia, il Collegio di poter prescindere da

tale motivo di preclusione, considerato che la decisione

della Commissione di vigilanza si è pronunciata anche sulla

legittimità dell'assegnazione effettuata in favore dei soci

Marino e Leotta ed altri, e considerato anche che il ricorso

è infondato nel merito.

Ed invero, per quanto concerne la posizione del socio

Marino Antonino, rettamente la Commissione di vigilanza ha ritenuto sufficiente, ai fini della dimostrazione della

inadeguatezza ai bisogni della famiglia del socio della

abitazione posseduta dalla di lui moglie nello stesso Comune, sulla base dell'attestazione rilasciata dal Ministero dei

lavori pubblici, l'esito degli accertamenti compiuti, ai sensi

dell'art,. 100 del t. u. del 1938. Come ha insegnato questo

Consiglio, l'abrogazione di detto articolo per effetto del

l'art. 4 della legge n. 408 del 1949, non ha effetti nei riguardi di quelle cooperative edilizie le cui costruzioni sociali siano

state in tutto o in parte finanziate in virtù dei dd. 11.

8 maggio 1947 n. 399, 22 dicembre 1947 n. 1600, anche se

parte del finanziamento sia stato attribuita in forza della

citata legge n. 408 del 1949, e le prenotazioni e le assegna zioni di alloggi siano state deliberate dopo l'entrata in

vigore della legge predetta. Si è infatti ritenuto che con l'art. 11 di quest'ultima

siasi inteso porre una deroga speciale e transitoria alle

nuove norme del precedente art. 4, per cui. mentre nelle

nuove costruzioni finanziate in base alla nuova si applicano le nuove disposizioni di questo articolo, invece per le costru

zioni finanziate in tutto o in parte con i decreti legisl. n. 399 e n. 1600 del 1947 sono transitoriamente ed eccezio

nalmente mantenute in vigore le norme di questi stessi

decreti, e con esse quelle successivamente emanate per

integrarle, quali quella del d. 1. n. 1029 del 1948, che si

richiama espressamente agli art. 31 e 100 del t. u. n. 1165

del 1938 (vedi in tal senso Ad. plen., dee. n. 16 del 1955, Foro it., Rep. 1955, voce Case popolari ed economiche, n. 85, e IV Sez. dee. n. 578 del 1956, id., Rep. 1956, voce

cit. n. 15). E poiché la legge n. 113 del 1952 non ha modifi

cato l'art. 11 della legge n. 408 del 1949, le norme transi

torie devono considerarsi tuttora in vigore. (Omissis) Per questi motivi, respinge, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione Y ; decisione 19 dicembre 1959, n. 1436 ; Pres.

La Torre P., Est. Melito ; Consorzio strada vicinale

Gasane-Rignano-Spirito Santo (Avv. .Temolo, Pri

gnani, Ludovici) c. Fraccacreta (Avv. Iaccarino), Giunta prov. amm. di Poggia.

Strade — Strade vicinali -— Consorzi — Competenza della giunta prov. a rum. in sede giurisdizionale —

Contenuto (D. 1. lgt. 1° settembre 1918 n. 1446, facoltà

agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in con

sorzio per la manutenzione e la sistemazione o la rico

struzione di esse, art. 17 ; r. d. 26 giugno 1924 n. 1058, t. u. sulla giunta prov. amm., art. 1).

Strade — Strade vicinali — Consorzi -— Imposi zione di contributi — Natura — Controversie —

Competenza della giunta prov. amm. in sede

giurisdizionale. Giustizia amministrativa — Provvedimenti ammini

strativi — Notifica irregolare — Decorrenza del

termine per ricorrere — Impedimento. Giustizia amministrativa — Giunta prov. amm. in

sede giurisdizionale — Consorzi stradali — Impo

si/ione dei contribuii— Termine per il ricorso <)iu risdizionale — Decorrenza — Fattispecie.

Strade — Strade vicinali — Elenco decfli utenti —

Modificazioni — Procedura (D. 1. lgt. 1° settembre 1918 il. 1446, art. 9).

Strade — Strade vicinali — Consorzi — Iscrizione nel ruolo dei contribuenti — Presupposto.

E competente la giunta prov. amm. in sede giurisdizionale a conoscere, anche nel merito, dei ricorsi proposti contro i provvedimenti di costituzione dei consorzi per la manu tenzione e la ricostruzione di strade vicinali o contro i

provvedimenti concernenti l'iscrizione nell'elenco degli utenti e di approvazione del ruolo dei contribuenti, anche se l'impugnativa venga proposta dopo che detto ruolo sia stato reso esecutivo. (1)

I contributi imposti agli utenti delle vie vicinali dai consorzi

stradali, benché riscossi con ruoli e ripetibili dai citta dini utenti con i privilegi speciali della esazione delle im

poste dirette, non hanno carattere di imposte o tasse, ma di

recupero di spese, e le controversie relative alla ripetizione di tali spese, per la illegittimità della imposizione, sono devolute alla giunta prov. amm. in sede giurisdizionale. (2)

La irregolarità della notifica dei provvedimenti amministra tivi impedisce la decorrenza del termine per ricorrere av verso i medesimi in sede giurisdizionale. (3)

II termine per ricorrere alla giunta prov. amm. in sede giu risdizionale, contro i provvedimenti di imposizione di con tributi da parte di consorzi di strade vicinali, decorre dalla

notif ica dei provvedimenti stessi agli interessati e dalla loro conoscenza da parte dei medesimi, non essendo sufficiente, pertanto, per la decorrenza di detto termine la notifica della cartella esattoriale comprendente i contributi, ma senza alcuna menzione del motivo per cui si è proceduto alla loro iscrizione e senza indicazione ne della data, ne di alcun altro degli elementi essenziali del provvedimento da impugnare. (4)

Per le modifiche da apportare all'elenco degli utenti dei con sorzi di strade vicinali si deve seguire la stessa procedura prevista dall'art. 2 decreto legge luog. 1° settembre 1918 n. 1446, per la costituzione di tali consorzi. (5)

La iscrizione nel ruolo dei contribuenti dei consorzi per strade vicinali presuppone l'acquisto della qualità di utente dei consorzi stessi, cioè l'iscrizione nel relativo elenco, sicché la caducazione di quest'ultima comporta anche la caducazione della iscrizione nel ruolo. (6).

(1-2) Vedi le sentenze (menzionate nel testo) Cass. 24 di cembre 1951, n. 2879, Foro it., 1951, I, 581 ; 15 marzo 1951, n. 659, id., Bep. 1951, voce Strade, nn. 15, 16 ; 8 luglio 1955, n. 2129, id., Bep. 1955, voce Competenza civ., nn. 136, 137 ; Cass. 28 aprile 1939, id., 1939, I, 1515.

Cass. 27 marzo 1958, n. 1044 (id., 1958, I, 526, con nota di richiami) ha rilevato che i consorzi, costituiti dai comuni per la manutenzione di strade vicinali, per la regolazione del deflusso delle acque e, in generale, per l'esecuzione di tutte le opere ed atti vità collettive interessanti le zone comprese nel loro perimetro, sono enti di diritto pubblico cui partecipano, con l'onere di pagare i contributi consortili, i proprietari o possessori dei fondi compresi nel perimetro medesimo.

(3-4) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 ottobre 1957, n. 886, Foro

it., Bep. 1957, voce Giustizia amministrativa, n. 138 ; Ad. gen. 21 giugno 1956, n. 180 ; Sez. V 21 dicembre 1957, n. 1147, ibid., nn. 142, 143 ; Sez. V 19 maggio 1956, n. 399, id., 1956, III, 258 ; Sez. V 13 gennaio 1954, n. 49, id., Bep. 1954, voce cit., n. 195 ; Sez. Y 9 ottobre 1953, n. 592, id., 1954, III, 10.

(5-6) Si è notato che la qualità di utente di strada vici nale è determinata dalla possibilità obiettiva di un qualsiasi uso conveniente dal punto di vista della situazione del fondo, delle necessità della economia agricola e del sistema generale delle comunicazioni esistenti (Cons. Stato, Sez. V, 10 giugno 1936, Foro it., 1936, III, 244).

Appare evidente, quindi, come la procedura prescritta per la costituzione dei consorzi di strade vicinali si imponga anche per quanto attiene alle modifiche da apportare alla costituzione medesima.

Il Poro Italiano — Volume LXXX1I1 — Parte ///-11.

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131 PARTE TERZA 132

La Sezione, ecc. —Preliminarmente i ricorsi vanno riu

niti, data la loro evidente connessione oggettiva e sogget tiva.

Il primo motivo di ricorso, col quale si deduce il difetto

di giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia è palesemente infondato.

Ed invero, disponendo l'art. 17 del decreto luog. 1° set

tembre 1918 n. 1446, che «contro i provvedimenti dei

consigli comunali, non soggetti all'approvazione della

giunta prov. amm., e contro quelli dei consorzi di strade

vicinali di uso pubblico è aperto il ricorso alla giunta

prov. amm. in sede giurisdizionale », e disponendo, d'altro

canto, l'art. 1 t. u. 26 giugno 1924 n. 1058, che «la giunta

prov. amm. è investita di giurisdizione amministrativa per

decidere, pronunciando anche in merito, dei ricorsi.. .

contro i provvedimenti previsti dall'art. 17 del decreto

1° settembre 1918, circa il consorzio per la manuten

zione e la ricostruzione delle strade vicinali », non può re

vocarsi in dubbio che la competenza a decidere le que stioni cui può dar luogo la costituzione di un consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di strade vicinali, com

prese quelle relative all'iscrizione nell'elenco degli utenti,

sia, per tassativa disposizione di legge, il giudice ammini

strativo e non quello ordinario.

Come ha già affermato più volte la giurisprudenza della

Corte di cassazione, la legge, attribuendo all'autorità ammi

nistrativa il potere di costituire consorzi di strade vicinali

e devolvendo al giudice amministrativo i ricorsi contro i

provvedimenti dei medesimi, ha dettato una disciplina rivolta ad assicurare in via diretta e preminente l'inte

resse pubblico in materia ; pertanto, le norme che stabili

scono i presupposti per la costituzione del consorzio, la stessa

qualificazione dell'ente, la competenza degli organi, le

forme del provvedimento, ecc., sono dirette a disciplinare l'attività della pubblica Amministrazione, e non tutelano, se non in Via indiretta e riflessa, le situazioni soggettive dei

proprietari, le quali risultano affievolite per effetto dello

esercizio della potestà di costituzione del consorzio (Cass. 8 luglio 1955, n. 2129, Foro it., Eep. 1955, voce Compe tenza civ., nn. 136, 137). Donde il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la competenza, invece, di quello amministrativo, sui ricorsi prodotti, come nella specie, contro la iscrizione nell'elenco degli utenti di una strada

vicinale, o contro i provvedimenti consorziali di approva zione del ruolo dei contribuenti.

Nè può sostenersi, come fa il Consorzio ricorrente, che

la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria derive

rebbe nella specie dalla circostanza che l'impugnativa è

stata proposta dopo che il ruolo dei contribuenti era già stato reso esecutivo.

Come ha più volte ribadito la medesima Corte di cassa

zione, deve infatti ritenersi che i contributi imposti agli utenti delle vie vicinali dai consorzi stradali, benché ri

scossi con ruoli e ripetibili dai cittadini utenti con i privi

legi speciali dell'esazione delle imposte dirette, non hanno carattere di imposte o tasse, ma di recupero di spese. Le con

troversie relative alla ripetizione di tali spese, per illegitti mità della imposizione, sono sottratte alla giurisdizione del

giudice ordinario, essendo devolute alla giunta prov. amm.

in sede giurisdizionale, la quale, pertanto, è la sola compe tente a conoscere del ricorso proposto contro la iscrizione

nell'elenco degli utenti di una strada vicinale (Cass. 24 di

cembre 1951, n. 2879, Foro it., 1951, I, 581 ; e 15 marzo

1951, n. 659, id., Eep. 1951, voce Strade, nn. 15 16). Rettamente, dunque, nel caso in esame la Giunta prov.

amm. ha esercitato i suoi poteri giurisdizionali, pronunciando sui ricorsi sottoposti al suo esame, sicché di conseguenza, si deve respingere il primo motivo di gravame.

Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, col

È stato precisato che non è tenuto al pagamento del contri buto di utenza di una strada vicinale chi documenti di non essere

proprietario di alcun fondo servito dalla strada stessa : Giunta

prov. amm. Bari 25 agosto 1955, id., Rep. 1956, voce Strade, n. 27.

quale si censura l'impugnata sentenza della Giunta prov. amm., sostenendosi che questa erroneamente avrebbe pro nunciato sui ricorsi delle signore Fraccacreta avverso la delibera 9 dicembre 1953, nonostante che i ricorsi mede simi fossero irricevibili per tardività.

Esattamente, invero, la Giunta prov. amm. ha disat teso l'eccezione di irricevibilità dei ricorsi stessi, sollevata dal Consorzio, ritenendo irregolari, e quindi inefficaci al fine della decorrenza dei termini per l'impugnativa, le no tifiche della delibera 9 dicembre 1953 effettuate alle signore Fraccacreta.

Agli effetti della decorrenza in parola, come è noto, la notificazione dei provvedimenti amministrativi deve es sere fatta mediante consegna o trasmissione di una copia in forma amministrativa, nei modi stabiliti dai regolamenti particolari dell'Amministrazione che ha emanato l'atto, o, ili mancanza di tali regolamenti, per mezzo di un ufficiale

giudiziario o di un messo comunale. È parimenti noto che la giurisprudenza di questo Consiglio ha costantemente

insegnato che la irregolarità della notifica impedisce la de correnza dei termini.

Ora, a norma dell'art. 6 del regolamento di procedura dinanzi alla giunta prov. amm. 17 agosto 1907 n. 643,

quando le notificazioni dei provvedimenti amministrativi siano eseguite dall'ufficiale giudiziario o dal messo comu nale devono osservarsi le modalità prescritte dal succes sivo art. 11, il quale stabilisce, al 1° comma, che la conse

gna della copia è fatta « alla persona interessata, o ad uno della famiglia, o addetto alla casa o al servizio della persona interessata, nella residenza, nel domicilio o nella dimora ». Lo stesso articolo precisa, poi, nei comma successivi che « la relazione della notificazione, redatta in doppio originale, deve essere datata e sottoscritta dall'ufficiale giudiziario o dal messo e dal consegnatario ; se questi, non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta menzione », e che « ove nes suno si trovi nell'abitazione, o in caso di rifiuto di ricevere l'atto che si notifica, l'ufficiale giudiziario lascia avviso in carta libera affisso alla porta dell'abitazione e deposita copia nella casa comunale », facendo attestazione delle

eseguite operazioni sull'originale e sulla copia. Nella specie, invece, le notificazioni in parola risultano

fatte' « mediante consegna a Grimaldi Umberto persona di fiducia », e, come ha esattamente rilevato la Giunta, dalla documentazione esibita dalle signore Fraccacreta nel primo ed in questo grado del giudizio, si evince che il predetto sig. Umberto Grimaldi non è persona di famiglia o addetta alla casa o al servizio delle ricorrenti, bensì è persona estra

nea, avente un nucleo familiare proprio, una propria abi

tazione, ed un impiego presso l'Ente autonomo acque dotto pugliese. Tutto ciò, del resto, non è stato sostanzial mente smentito dal Consorzio ricorrente, la cui difesa si è limitata ad asserire che le Fraccacreta avrebbero nel Gri maldi « come un amministratore od incaricato per tutti

gli atti inerenti alla (loro) attività patrimoniale », sicché

egli sarebbe qualcosa di più di un addetto al servizio, una specie di commesso, proprio per la materia patri moniale : ma tali asserzioni, peraltro, a parte ogni conside tazione sulla loro rilevanza giuridica, non sono state mini mamente suffragate da un qualsiasi principio di prova.

La circostanza che le notificazioni della delibera 9 dicembre 1953 siano state compiute nel modo descritto, e

appaiano quindi inficiate alla base da un vizio che non ha consentito ad esse di svolgere alcun effetto ai fini della de correnza dei termini per ricorrere, rende superfluo ogni esame della ulteriore critica mossa dal Consorzio ricor rente alle decisioni della Giunta prov. amm. sul presuppo sto che la sottoscrizione del consegnatario dell'atto (che nella specie è mancata) non sarebbe elemento richiesto ad substantiam.

Destituita di qualsiasi fondamento è poi la tesi pure pro spettata dal Consorzio ricorrente, secondo cui il termine

per ricorrere alla Giunta prov. amm. nella specie doveva in

ogni caso farsi decorrere dalla data delle cartelle esattoriali

comprendenti il contributo in questione, perchè per l'ini zio del termine occorre la notifica del provvedimento da

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

impugnarsi o comunque la sua conoscenza, ed a questo

scopo non era pertanto sufficiente la notifica della cartella

esattoriale, che non faceva alcuna menzione del motivo

per cui si procedeva all'iscrizione delle contribuzioni e non

indicava nè la data, nè alcun altro degli elementi essenziali

del provvedimento da impugnare. Ogni questione al ri

guardo è peraltro superata ed assorbita dal decisivo rilievo

che i ricorsi alla Giunta prov. amm. nella specie furono

proposti il 15 marzo 1954, e cioè entro il 30° giorno dalla notifica della cartella esattoriale, avvenuta per en

trambe le sorelle Fraccacreta il 15 febbraio 1954. Il Con

sorzio afferma bensì che la notifica delle cartelle in questione avvenne « certamente » non oltre il 6 febbraio 1954 (argo mentando dalla data di scadenza dell'ultimo giorno utile

per il pagamento della prima rata delle contribuzioni, ai sensi dell'art. 25 del t. u. 17 ottobre 1922 n. 1041), ma

risulta invece dalle relate di notifica delle cartelle mede

sime, che queste furono effettivamente notificate il 15 feb

braio 1954 ; ciò si evince con chiarezza dalla circostanza

che le predette cartelle recano una data (28 gennaio 1954)

apposta a stampiglia, e probabilmente predisposta in pre visione di una notificazione non potuta più effettuare in

quel giorno, ed un'altra data, per appunto il 15 febbraio

1954, apposta dal messo notificatore a penna, evidente

mente nel momento in cui effettuò realmente la notifica

zione stessa.

Col terzo motivo il Consorzio ricorrente censura anzi

tutto la tesi accolta dalla Giunta prov. amm., secondo

la quale per le modifiche dell'elenco degli utenti si deve se

guire la stessa procedura prevista dall'art. 2 decreto luog. 1° settembre 1918 n. 1446, per la costituzione del

Consorzio. Afferma, infatti, il ricorrente che tale proce dura è richiesta soltanto per la nascita del Consorzio, men

tre spetta soltanto agli organi di questo, una volta che sia

costituito, di stabilire tutto ciò che attiene alla vita del

medesimo.

Il Collegio ritiene, invece, fondato il convincimento

della Giunta prov. amm., ed erronee le argomentazioni svolte

dal ricorrente, e ciò perchè, in primo luogo, non appare sostenibile che la competenza del Comune nella soggetta materia sia dalla legge esclusivamente limitata alla fase

di costituzione del Consorzio, ed in secondo luogo, non sem

bra che il concetto di autonomia, invocato dal ricorrente,

possa, se correttamente inteso, escludere la suddetta com

petenza del Consiglio comunale.

Nessuna disposizione di legge, invero, limita espressa mente la competenza del Consiglio, in materia, alla sola

fase della costituzione del Consorzio, o prevede una diversa

procedura per le modifiche all'elenco degli utenti, una

volta che il Consorzio sia costituito, mentre esiste, invece, una norma, e precisamente l'art. 9 decreto luog. n. 1446

del 1918, che, al contrario, richiama la procedura dell'art. 2

per la determinazione dell'obbligo a concorrere alla manu

tenzione della strada vicinale soggetta al pubblico transito

da parte di chi ne compia un uso, anche temporaneo, da

cui derivi un consumo notevole della strada.

Ora, se in tal caso, che può ben ricorrere dopo la costi

tuzione del Consorzio, la legge lia richiesto l'esperimento della procedura dell'art. 2 (e quindi, implicitamente, l'in

tervento del Consiglio comunale), appare conforme al si

stema della legge stessa, nonché ai principi generali che, anche per le modifiche dell'elenco degli utenti, debba se

guirsi la procedura dell'art. 2, con tutte le garanzie che a

questa sono connesse, tra cui, essenziale, quella dell'inter

vento del Consiglio comunale.

Nè può dirsi che una tale soluzione sia in contrasto,

come sostiene il Consorzio ricorrente, con i principi dell'au

tonomia amministrativa, perchè tali principi svolgono pur

sempre la loro efficacia nell'ambito della capacità e delle

competenze dell'ente, e di conseguenza, se, come sembra

esatto, la competenza a procedere alla inclusione di nuovi

utenti negli elenchi appartiene al Consiglio comunale, nes

suna violazione della autonomia del Consorzio può derivare

dall'esercizio di una legittima potestà da parte del Comune.

Sempre nel terzo motivo, infine, il Consorzio ricorrente

censura le decisioni della Giunta prov. amm. sostenendo

che non occorrerebbe, al fine di procedere alla iscrizione nel

ruolo dei contribuenti del Consorzio, che sia esaurita la pro cedura per l'iscrizione nel ruolo degli utenti.

Osserva invece il Collegio ohe anche sul punto in que stione il ragionamento che sorregge le impugnate sentenze

della Giunta prov. amm. appare del tutto corretto.

Ed invero, non v'è dubbio che secondo il citato decreto

luog. 1° settembre 1918 n. 1446, la qualità di utente

sia un presupposto necessario ed indifettibile per l'iscri

zione nei ruoli dei contribuenti del Consorzio. Ciò è con

forme, in primo luogo, ad un evidente principio logico e

giuridico, per cui non può essere chiamato a contribuire alle

spese di un ente, chi dell'ente non faccia in alcun modo parte, e trova inoltre conferma in numerose disposizioni del men

zionato decreto lgt. del 1918 (art. 2, 6, 7), in cui ogni men

zione di spese, contributi ecc. è sempre fatta con esplicito riferimento agli « utenti ».

Di conseguenza, bene ha ritenuto la Giunta che la iscri

zione nel ruolo presupponga l'acquisto della qualità di

utenti, cioè l'iscrizione nel relativo elenco, onde, caducata

quest'ultima, viene a cadere anche la prima, appunto per il rapporto di presupposizione necessaria tra esse esistente

Per questi motivi, respinge, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione V ; decisione 28 novembre 1959, n. 783 ; Pres.

Gallo P., Est. Trotta ; Soc. F.a.c.i. (Avv. Montel,

Porto) c. Comune di Torino, e nei confronti di Ferrerò

(Avv. Bodda, Menghini, Lo Yetere).

Giustizia amministrativa — Art. 27, n. 4, t. u. n. 1054

del 1924 — Applicabilità — Giudicato formale — Sussistenza — Necessità — Fattispecie (Cod.

proc. civ., art. 362 ; r. d. 26 giugno 1924 n. 1054, t. u.

delle leggi sul Consiglio di Stato, art. 27, n. 4, 48).

Non sussiste l'obbligo della pubblica Amministrazione di

conformarsi a decisione del Consiglio di Stato, avverso

la quale pende ricorso alle Sezioni unite della Cassazione

per questioni attinenti alla giurisdizione. (1)

La Sezione, ecc. — L'art. 27 t. u. 26 giugno 1924 n. 1054, attribuisce alla giurisdizione di merito di questo Consiglio la decisione dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento

dell'obbligo da parte dell'autorità amministrativa di con

formarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato del tribunale, cbe abbia riconosciuto la lesione di un diritto

(1) Nel senso specifico che è inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell'art. 27, n. 4, t. u. delle leggi sul Consiglio di Stato, per ottenere l'esecuzione di una sentenza contro la quale sia pen dente ricorso per cassazione, v. Cons. Stato, Sez. IV, 11 giugno 1954, n. 396 (menzionata nel testo), Foro it., 1954, III, 244. E nel senso che non è ammissibile il ricorso suddetto per l'ese cuzione di decisione del Consiglio di Stato, nei confronti della

quale sia pendente ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassa

zione, v. Sez. IV 25 febbraio 1955, n. 149, id., Rep. 1955, voce Giustizia amministrativa, n. 446.

Infine, per l'affermazione generica che il ricorso stesso non è ammissibile nei confronti di decisioni di giurisdizioni speciali non definitive, v. Sez. VI 25 ottobre 1955, n. 700 (menzionata nel

testo), id., 1955, III, 225. Sulla natura eccezionale del ricorso di cui trattasi, vedi

Sez. IV 7 febbraio 1958, n. 156, id., 1959, III, 216, ove ulteriori richiami.

La decisione del Cons, di Stato 26 aprile 1958, n. 273, che veniva in considerazione nella fattispecie, è riassunta nel nostro

Rep. 1958, voce Commercio di vendita al pubblico, n. 49,

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