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Sezione V; decisione 20 gennaio 1962, n. 105; Pres. Gallo P., Est. Brignola; Soc. immobiliare S.Anselmo in Roma (Avv. Corsetti) c. Comune di Roma (Avv. Colamartino)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 5 (1962), pp. 171/172-173/174Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150640 .
Accessed: 10/06/2014 21:06
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171 PARTE TERZA 172
effettivo il periodo trascorso in tale posizione ; e clie il
trattamento economico, da usarsi a coloro che sono in
congedo straordinario sia quello spettante al personale in
attività di servizio, con esclusione soltanto, e in ogni caso, di quegli assegni accessori (supplemento di servizio attivo
di cui all'art. 5 delr. decreto 11 novembre 1923 n. 2395, in
dennità per funzioni speciali e per lavoro straordinario, ecc.), che sono condizionati alla effettiva prestazione di servizio.
In sostanza, la connata non coincidenza tra prestazione di servizio e servizio effettivo non assume alcun rilievo
a tutti gli effetti giuridici della esecuzione del rapporto di
impiego, in essi compresi quelli economici a carattere re
tributivo. Conseguentemente, il trattamento economico,
per stipendio e per emolumenti a carattere fondamentale
di esso integrativi, non può che essere attribuito nella
misura prevista per il grado (ora qualifica) e per l'anzia
nità di qualifica posseduti dal dipendente, o che questi viene ad acquistare durante il periodo di congedo straordi
nario, prescindendosi cioè dalla effettiva prestazione di
servizio, che la legge, per i cennati effetti, considera come
resa con la qualifica e relativo trattamento economico in
possesso del dipendente. E tali variazioni, nella posizione di carriera e di tratta
mento economico, potevano, come possono tuttora, veri
ficarsi, anche nei confronti degli impiegati eletti deputati,
per effetto di attribuzioni di aumenti periodici di stipendio 0 di promozioni conferite per anzianità : le sole consentite, dal precetto costituzionale dell'art. 98, durante l'esercizio
del mandato politico. Alla stregua delle connate considerazioni, non si vede,
sotto il profilo della censura dedotta, come possa negarsi al ricorrente il diritto al più favorevole trattamento, dalle
date dalle quali, pur essendo egli in congedo straordinario, si è venuta a modificare la di lui posizione di carriera in
dipendenza delle due promozioni conferite, con effetto
retroattivo, per ricostruzione di carriera.
La considerazione fatta dall'Avvocatura dello Stato,
per contestare il fondamento della pretesa del ricorrente, che non sono state da lui espletate le funzioni di istituto, assume valida consistenza soltanto per quanto riguarda
l'assegno di sede, che, tale emolumento essendo dovuto per 1 particolari oneri derivanti dal servizio all'estero, non ha
la stessa natura di retribuzione normale e costante, che
è propria dello stipendio. Quanto alla seconda censura, va rilevato che l'art. 88
del citato t. u. delle leggi per l'elezione della Camera dei
deputati (estesa dall'art. 2 della legge 27 febbraio 1958
n. 64 per l'elezione del Senato), nell'eliminare l'inconve
niente, sorto in applicazione della precedente legge elet
torale, del possibile cumulo nella stessa persona di fun
zioni amministrative e legislative potenzialmente in con
trasto, ha inteso evitare, con la disposizione del 2° comma
che qui interessa, che l'esercizio del mandato parlamen tare comporti danni alla progressione in carriera del
dipendente investito di tale mandato. In sostanza, nel
rispetto e per il raggiungimento delle finalità della norma
costituzionale dell'art. 98, il citato art. 88 consente, attra
verso il previsto provvedimento di ricostruzione di carriera
da adottarsi sulla base di una tardiva valutazione com
parativa, di riportare il dipendente cessato dalla carriera
nella stessa posizione che questi avrebbe conseguito se
fosse stato tempestivamente scrutinato.
D'altra parte, tale finalità trova poi valido sostegno nella stessa lettera della norma, la quale, lungi dal conte
nere limitazioni, prevede, viceversa, la possibilità che la
promozione sia effettuata in soprannumero, evidentemente
nell'intento di consentire l'integrazione di graduatoria di merito già deliberata (di regola) per il conferimento della
totale disponibilità di posti.
Pertanto, si palesa arbitraria qualsiasi limitazione che
si ponga agli effetti giuridici del provvedimento in parola, al quale è impressa efficacia retroattiva dal contenuto della
stessa norma, in esecuzione della quale è emanata.
E non è superfluo aggiungere che gli effetti economici
rappresentano soltanto un aspetto dei più ampi effetti
giuridici del provvedimento e, come tali, non possono esclu
dersi se non in forza di una espressa statuizione normativa
(che, come cennato, nell'art. 88 in esame non si rinviene), costituendo questa una deroga al principio sull'efficacia,
degli atti amministrativi. Nè una tale limitazione può consentirsi desumendola,
così come si è prospettato dalla difesa dell'Amministrazione, dalle disposizioni degli art. 94 e 95 dello statuto per gli
impiegati civili dello Stato, le quali regolano la promozione,
per esame e per merito comparativo con effetto retroattivo,
degli impiegati prosciolti in sede disciplinare, escludendo
però l'attribuzione delle competenze già maturate.
È agevole rilevare che questa è una norma che, anche
se ispirata dalla stessa ratio, è tuttavia basata su presup
posti ben diversi e che, per il suo carattere eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica, dovendo
sene limitare l'applicazione ai soli casi in essa espressa mente previsti.
Con l'accoglimento della pretesa dedotta in via prin
cipale vien meno quella rivolta in subordine, relativa al
pagamento degli interessi sul maggiore trattamento dovuto
almeno per il periodo dalla data di assunzione in servizio
(25 luglio 1958) a quella della deliberazione delle promo zioni (16 giugno 1959) ; e ciò non senza considerare l'incon
sistenza di una tale pretesa, in difetto della deduzione di
qualsiasi motivo ed in mancanza di ogni presupposto so
stanziale a sostegno di essa.
Per le considerazioni che precedono, la Sezione, mentre
ritiene fondati i motivi dedotti a sostegno della pretesa,
per quanto riguarda la data di decorrenza delle competenze
arretrate, che deve coincidere con quella da cui hanno effetto
i provvedimenti di promozione, dichiara che tali compe tenze vanno commisurate ai vari emolumenti retributivi
di carattere fondamentale, nei sensi su esposti, con esclu
sione dell'assegno di sede.
Nei eennati limiti, il ricorso va accolto, sussistono tut
tavia ragioni per dichiarare compensati spese ed onorari
di giudizio. Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione V ; decisione 20 gennaio 1962, n. 105 ; Pres.
Gallo P., Est. Brignola ; Soc. immobiliare S. Anselmo
in Roma (Avv. Corsetti) c. Comune di Roma (Avv.
colamartino).
Piano regolatore, di ricostruzione e disciplina delle
costruzioni — Abuso commesso su lotto diverso —
Diniego di licenza edilizia — Illegittimità.
È illegittimo il diniego di licenza edilizia, basato su ciò che
il richiedente, nel procedere a costruzioni su lotto diverso ^ da quello cui si riferiva la richiesta, aveva coperto una
superficie maggiore di quella autorizzata. (1)
La Sezione, ecc. — Il diniego di licenza edilizia sulla
cui legittimità si controverte, è motivato dall'affermazione
che la Società ricorrente non poteva essere autorizzata
alla costruzione di un villino della prevista superficie di
mq. 206 su un altro di mq. 900, in quanto con precedenti costruzioni sul comprensorio di cui il lotto fa parte era
stata coperta una superficie maggiore a quella consentita.
Tale motivazione si riferisce ad una vicenda svoltasi
nei confronti della Soc. Aventino precedente proprietaria del lotto, la quale, avendo occupato con proprie costru
zioni su altri lotti contigui una superficie maggiore di quella consentita (un quinto più mq. 100) in violazione di un
piano di edilizia speciale predisposto nei suoi confronti
in relazione ad altre precedenti inadempienze, avrebbe
dovuto compensare tali eccedenze sul lotto in esame, la
cui superficie edificabile veniva pertanto ad essere assorbita
(1) Non constano precedenti.
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173 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 174
Siffatta posizione difensiva appare invero del tutto
pertinente all'oggetto della controversia, giacché è nel
l'ambito della motivazione addotta con il provvedimento
impugnato, la cui intrinseca inadeguatezza a giustificare il diniego di licenza edilizia trova, nei precedenti dianzi
ricordati, ragioni di conferma e di illustrazione e non già
profili ulteriori ed autonomi di illegittimità, che la ricor
rente dovesse espressamente censurare con appositi motivi.
Il ricorso merita pertanto accoglimento. Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione
delle spese. Per questi motivi, ecc.
dalle necessità di tale recupero eoa un residuo di appena due metri quadrati.
Risulta quindi che l'Amministrazione pretende il recu
pero di superficie inedificabile non già sullo stesso lotto su cui
insistono le altre costruzioni eccedenti la misura consentita
dal piano edilizio speciale, di cui al decreto pres. 12 ottobre
1953, che approva la relativa variante al piano regolatore
generale della zona, bensì su un lotto già identificato e di
stinto da quelli pur contigui sui quali l'eccedenza di co
struzione si è verificata, il quale, tra l'altro, è stato trasfe
rito dalla Società Aventino, che ebbe ad incorrere nelle
riferite inadempienze, alla ricorrente S. Anselmo, a queste ultime del tutto estranea.
Tale pretesa non appare fondata. Invero i vincoli e le
limitazioni al diritto di edificare, imposti dai regolamenti edilizi e dai piani regolatori, insistono, per loro natura,
sull'unità immobiliare individuata nel concetto di « lotto »,
cioè sulle superfici che vengono delimitate nei singoli
progetti di costruzione come destinate ad integrare il
complesso edilizio della costruzione in senso stretto, delle
relative pertinenze e zona verde circostante. Di conse
guenza, ove su un singolo lotto non vengano rispettate le
prescritte proporzioni tra la superficie edificabilc e quella da destinarsi a giardino o comunque al servizio della costru
zione, il comune può negare la concessione della licenza
edilizia, ovvero, se l'inadempienza si verifichi nel corso
dell'esecuzione dei lavori, avvalersi dei suoi poteri d'imperio
per sospendere la licenza ed ordinare la demolizione di
quanto costruito in eccedenza. Può infine lAmministra
zione in via di sanatoria, e semprechè i regolamenti edilizi
10 consentano, richiedere che la superficie del lotto venga
ampliata onde ristabilire le proporzioni tra la zona occupata
dalla costruzione e quella destinata a verde.
In ogni caso, però devesi escludere che i vincoli e le
limitazioni rimasti inosservati possano essere trasferiti su
altri lotti e risolversi in un divieto di costruzione a carico
degli stessi, giacche tale soluzione, improduttiva sul piano
pratico, in quanto non idonea ad eliminare gli inconve
nienti e le disarmonie eventualmente cagionate dalle tras
gressioni precedenti, sarebbe comunque illegittima sotto
11 profilo dell'imposizione di un vincolo che la legge con
templa unicamente in funzione dell'adibizione del lotto
a sede di costruzione edilizia ed alla armonica proporzione
di singole costruzioni e i rispettivi terreni circostanti.
Nel caso in esame ricorre appunto tale illegittimità, la
quale poi trova un ulteriore sostanziale motivo nel fatto
che sul lotto della ricorrente non è stato mai imposto un
vincolo formale di inedificabilità, nè nei confronti della
precedente proprietaria e dante causa (Soc. Aventino) è
mai intervenuta alcuna procedura, che siffatto o analogo
vincolo reale potesse comunque configurare.
La ricorrente ha individuato e censurato nei termini
suesposti il vizio fondamentale del provvedimento impu
gnato con il motivo aggiunto notificato il 21 novembre
1959, con cui denuncia, appunto, tra l'altro, eccesso di
potere per sviamento, in quanto il Comune, nel negarle
la licenza edilizia, nonostante la regolarità del progetto
per quanto attiene alla proporzione tra superficie del
lotto e quella da occupare con la costruzione, avrebbe in de
finitiva inteso « punire la sua dante causa Società Aventino
per l'inadempienza incorsa nella edificazione di altri lotti ».
Il Comune eccepisce però l'inammissibilità di tale motivo,
in quanto proposto tardivamente, non essendo desunto
da documenti acquisiti agli atti di causa successivamente
alla proposizione del gravame. Ad avviso del Collegio, l'eccezione non è fondata e co
munque è ininfluente, in quanto la censura formalmente
proposta con motivo aggiunto è ravvisabile nell'ambito
dei motivi 3 e 4 del ricorso principale, con i quali la ricor
rente si duole, denunciando eccesso di potere per travisa
msnto dei fatti, sviamento e difetto di motivazione, nonché
violazione di legge, che il Comune le abbia negato la licenza
edilizia, benché essa non abbia eseguito nessun'altra costru
zione sul lotto di terreno in esame, ed abbia rispettato,
nel progetto, la proporzione tra la superficie del lotto e
quella da coprire con la costruzione.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione IV ; decisione 16 gennaio 1962, n. 49 ; Pres. C.
Bozzi P., Est. Ubciuoli ; Paparella (Avv. Conti) c.
Ministero della giustizia (Avv. dello Stato Carbone).
Ordinamento giudiziario — Richiesta di secondo
scrutinio dell'interessato — Dispensa dal ser
vizio per impromovibilità (E. d. 30 gennaio 1941
n. 12, ordinamento giudiziario, art. 171).
La dispensa dal servizio è legittima anche se il magistrato,
già dichiarato impromovibile, sia chiamato a partecipare a nuovo scrutinio in base a sua domanda, anziché di
ufficio. (1)
La Sezione, eoe. — Risulta dagli atti processuali che, con istanza in data 4 giugno 1955, l'avv. Paparella chiese
di partecipare allo scrutinio a turno di anzianità per la
promozione a magistrato di corte di appello, indetto con
avvertenza pubblicata nel Bollettino ufficiale del Mini
stero della giustizia n. 8 del 30 aprile 1955.
La terza Sezione del Consiglio superiore della magistra
tura, nell'adunanza del 24 febbraio 1956, lo dichiarò
impromovibile ; ed il Consiglio superiore della magistra tura a Sezioni unite, nella riunione del 5 marzo 1957, re
spinse il ricorso prodotto dal Paparella avverso la suddetta
determinazione.
Con successiva avvertenza, pubblicata nel Bollettino
ufficiale n. 23 del 15 dicembre 1958, venne indetto un altro
scrutinio per la promozione a magistrato di corte d'appello, al quale, con istanza in data 26 gennaio 1959, il Paparella chiese di partecipare.
Nell'adunanza del 9 luglio 1959, la terza Sezione del
Consiglio superiore della magistratura dichiarò il Paparella non promovibile ed il Consiglio superiore della magistra
tura, nella seduta del 17 dicembre 1959, respinse il ricorso
presentato dall'interessato a norma dell'art. 13 legge n. 195 del 1958, confermando la deliberazione impugnata. In una successiva seduta del 26 febbraio 1960, in seguito ad esplicita richiesta del Ministro della giustizia deliberò
poi la dispensa del Paparella dal servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 171 dell'ordinamento giudiziario,dispensa che
fu poi disposta con il decreto presidenziale ora impugnato. Il ricorrente sostiene che l'anzidetto provvedimento
concreti un'aperta violazione dell'art. 171 dell'ordina
mento giudiziario, in quanto : a) egli non fu chiamato
d'ufficio a partecipare allo scrutinio indetto nel 1958 ;
b) essendo stato dichiarato non promovibile una prima volta
il 15 marzo 1957 ed avendo chiesto di partecipare al se
condo scrutinio con istanza presentata il 26 gennaio 1959,
egli sarebbe stato sottoposto al nuovo scrutinio prima che
fossero decorsi due anni dalla prima dichiarazione di non
promovibilità a magistrato di corte di appello. A prescindere da ogni altro rilievo, circa la contrad
dittorietà riscontrabile fra le due anzidette proposizioni, si osserva che l'art. 171 dell'ordinamento giudiziario pre scrive che il magistrato non ritenuto promovibile debba
(1) Non constano precedenti.
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