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Sezione V; decisione 20 gennaio 1962, n. 105; Pres. Gallo P., Est. Brignola; Soc. immobiliare S....

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Page 1: Sezione V; decisione 20 gennaio 1962, n. 105; Pres. Gallo P., Est. Brignola; Soc. immobiliare S. Anselmo in Roma (Avv. Corsetti) c. Comune di Roma (Avv. Colamartino)

Sezione V; decisione 20 gennaio 1962, n. 105; Pres. Gallo P., Est. Brignola; Soc. immobiliare S.Anselmo in Roma (Avv. Corsetti) c. Comune di Roma (Avv. Colamartino)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 5 (1962), pp. 171/172-173/174Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150640 .

Accessed: 10/06/2014 21:06

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171 PARTE TERZA 172

effettivo il periodo trascorso in tale posizione ; e clie il

trattamento economico, da usarsi a coloro che sono in

congedo straordinario sia quello spettante al personale in

attività di servizio, con esclusione soltanto, e in ogni caso, di quegli assegni accessori (supplemento di servizio attivo

di cui all'art. 5 delr. decreto 11 novembre 1923 n. 2395, in

dennità per funzioni speciali e per lavoro straordinario, ecc.), che sono condizionati alla effettiva prestazione di servizio.

In sostanza, la connata non coincidenza tra prestazione di servizio e servizio effettivo non assume alcun rilievo

a tutti gli effetti giuridici della esecuzione del rapporto di

impiego, in essi compresi quelli economici a carattere re

tributivo. Conseguentemente, il trattamento economico,

per stipendio e per emolumenti a carattere fondamentale

di esso integrativi, non può che essere attribuito nella

misura prevista per il grado (ora qualifica) e per l'anzia

nità di qualifica posseduti dal dipendente, o che questi viene ad acquistare durante il periodo di congedo straordi

nario, prescindendosi cioè dalla effettiva prestazione di

servizio, che la legge, per i cennati effetti, considera come

resa con la qualifica e relativo trattamento economico in

possesso del dipendente. E tali variazioni, nella posizione di carriera e di tratta

mento economico, potevano, come possono tuttora, veri

ficarsi, anche nei confronti degli impiegati eletti deputati,

per effetto di attribuzioni di aumenti periodici di stipendio 0 di promozioni conferite per anzianità : le sole consentite, dal precetto costituzionale dell'art. 98, durante l'esercizio

del mandato politico. Alla stregua delle connate considerazioni, non si vede,

sotto il profilo della censura dedotta, come possa negarsi al ricorrente il diritto al più favorevole trattamento, dalle

date dalle quali, pur essendo egli in congedo straordinario, si è venuta a modificare la di lui posizione di carriera in

dipendenza delle due promozioni conferite, con effetto

retroattivo, per ricostruzione di carriera.

La considerazione fatta dall'Avvocatura dello Stato,

per contestare il fondamento della pretesa del ricorrente, che non sono state da lui espletate le funzioni di istituto, assume valida consistenza soltanto per quanto riguarda

l'assegno di sede, che, tale emolumento essendo dovuto per 1 particolari oneri derivanti dal servizio all'estero, non ha

la stessa natura di retribuzione normale e costante, che

è propria dello stipendio. Quanto alla seconda censura, va rilevato che l'art. 88

del citato t. u. delle leggi per l'elezione della Camera dei

deputati (estesa dall'art. 2 della legge 27 febbraio 1958

n. 64 per l'elezione del Senato), nell'eliminare l'inconve

niente, sorto in applicazione della precedente legge elet

torale, del possibile cumulo nella stessa persona di fun

zioni amministrative e legislative potenzialmente in con

trasto, ha inteso evitare, con la disposizione del 2° comma

che qui interessa, che l'esercizio del mandato parlamen tare comporti danni alla progressione in carriera del

dipendente investito di tale mandato. In sostanza, nel

rispetto e per il raggiungimento delle finalità della norma

costituzionale dell'art. 98, il citato art. 88 consente, attra

verso il previsto provvedimento di ricostruzione di carriera

da adottarsi sulla base di una tardiva valutazione com

parativa, di riportare il dipendente cessato dalla carriera

nella stessa posizione che questi avrebbe conseguito se

fosse stato tempestivamente scrutinato.

D'altra parte, tale finalità trova poi valido sostegno nella stessa lettera della norma, la quale, lungi dal conte

nere limitazioni, prevede, viceversa, la possibilità che la

promozione sia effettuata in soprannumero, evidentemente

nell'intento di consentire l'integrazione di graduatoria di merito già deliberata (di regola) per il conferimento della

totale disponibilità di posti.

Pertanto, si palesa arbitraria qualsiasi limitazione che

si ponga agli effetti giuridici del provvedimento in parola, al quale è impressa efficacia retroattiva dal contenuto della

stessa norma, in esecuzione della quale è emanata.

E non è superfluo aggiungere che gli effetti economici

rappresentano soltanto un aspetto dei più ampi effetti

giuridici del provvedimento e, come tali, non possono esclu

dersi se non in forza di una espressa statuizione normativa

(che, come cennato, nell'art. 88 in esame non si rinviene), costituendo questa una deroga al principio sull'efficacia,

degli atti amministrativi. Nè una tale limitazione può consentirsi desumendola,

così come si è prospettato dalla difesa dell'Amministrazione, dalle disposizioni degli art. 94 e 95 dello statuto per gli

impiegati civili dello Stato, le quali regolano la promozione,

per esame e per merito comparativo con effetto retroattivo,

degli impiegati prosciolti in sede disciplinare, escludendo

però l'attribuzione delle competenze già maturate.

È agevole rilevare che questa è una norma che, anche

se ispirata dalla stessa ratio, è tuttavia basata su presup

posti ben diversi e che, per il suo carattere eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica, dovendo

sene limitare l'applicazione ai soli casi in essa espressa mente previsti.

Con l'accoglimento della pretesa dedotta in via prin

cipale vien meno quella rivolta in subordine, relativa al

pagamento degli interessi sul maggiore trattamento dovuto

almeno per il periodo dalla data di assunzione in servizio

(25 luglio 1958) a quella della deliberazione delle promo zioni (16 giugno 1959) ; e ciò non senza considerare l'incon

sistenza di una tale pretesa, in difetto della deduzione di

qualsiasi motivo ed in mancanza di ogni presupposto so

stanziale a sostegno di essa.

Per le considerazioni che precedono, la Sezione, mentre

ritiene fondati i motivi dedotti a sostegno della pretesa,

per quanto riguarda la data di decorrenza delle competenze

arretrate, che deve coincidere con quella da cui hanno effetto

i provvedimenti di promozione, dichiara che tali compe tenze vanno commisurate ai vari emolumenti retributivi

di carattere fondamentale, nei sensi su esposti, con esclu

sione dell'assegno di sede.

Nei eennati limiti, il ricorso va accolto, sussistono tut

tavia ragioni per dichiarare compensati spese ed onorari

di giudizio. Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione V ; decisione 20 gennaio 1962, n. 105 ; Pres.

Gallo P., Est. Brignola ; Soc. immobiliare S. Anselmo

in Roma (Avv. Corsetti) c. Comune di Roma (Avv.

colamartino).

Piano regolatore, di ricostruzione e disciplina delle

costruzioni — Abuso commesso su lotto diverso —

Diniego di licenza edilizia — Illegittimità.

È illegittimo il diniego di licenza edilizia, basato su ciò che

il richiedente, nel procedere a costruzioni su lotto diverso ^ da quello cui si riferiva la richiesta, aveva coperto una

superficie maggiore di quella autorizzata. (1)

La Sezione, ecc. — Il diniego di licenza edilizia sulla

cui legittimità si controverte, è motivato dall'affermazione

che la Società ricorrente non poteva essere autorizzata

alla costruzione di un villino della prevista superficie di

mq. 206 su un altro di mq. 900, in quanto con precedenti costruzioni sul comprensorio di cui il lotto fa parte era

stata coperta una superficie maggiore a quella consentita.

Tale motivazione si riferisce ad una vicenda svoltasi

nei confronti della Soc. Aventino precedente proprietaria del lotto, la quale, avendo occupato con proprie costru

zioni su altri lotti contigui una superficie maggiore di quella consentita (un quinto più mq. 100) in violazione di un

piano di edilizia speciale predisposto nei suoi confronti

in relazione ad altre precedenti inadempienze, avrebbe

dovuto compensare tali eccedenze sul lotto in esame, la

cui superficie edificabile veniva pertanto ad essere assorbita

(1) Non constano precedenti.

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173 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 174

Siffatta posizione difensiva appare invero del tutto

pertinente all'oggetto della controversia, giacché è nel

l'ambito della motivazione addotta con il provvedimento

impugnato, la cui intrinseca inadeguatezza a giustificare il diniego di licenza edilizia trova, nei precedenti dianzi

ricordati, ragioni di conferma e di illustrazione e non già

profili ulteriori ed autonomi di illegittimità, che la ricor

rente dovesse espressamente censurare con appositi motivi.

Il ricorso merita pertanto accoglimento. Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione

delle spese. Per questi motivi, ecc.

dalle necessità di tale recupero eoa un residuo di appena due metri quadrati.

Risulta quindi che l'Amministrazione pretende il recu

pero di superficie inedificabile non già sullo stesso lotto su cui

insistono le altre costruzioni eccedenti la misura consentita

dal piano edilizio speciale, di cui al decreto pres. 12 ottobre

1953, che approva la relativa variante al piano regolatore

generale della zona, bensì su un lotto già identificato e di

stinto da quelli pur contigui sui quali l'eccedenza di co

struzione si è verificata, il quale, tra l'altro, è stato trasfe

rito dalla Società Aventino, che ebbe ad incorrere nelle

riferite inadempienze, alla ricorrente S. Anselmo, a queste ultime del tutto estranea.

Tale pretesa non appare fondata. Invero i vincoli e le

limitazioni al diritto di edificare, imposti dai regolamenti edilizi e dai piani regolatori, insistono, per loro natura,

sull'unità immobiliare individuata nel concetto di « lotto »,

cioè sulle superfici che vengono delimitate nei singoli

progetti di costruzione come destinate ad integrare il

complesso edilizio della costruzione in senso stretto, delle

relative pertinenze e zona verde circostante. Di conse

guenza, ove su un singolo lotto non vengano rispettate le

prescritte proporzioni tra la superficie edificabilc e quella da destinarsi a giardino o comunque al servizio della costru

zione, il comune può negare la concessione della licenza

edilizia, ovvero, se l'inadempienza si verifichi nel corso

dell'esecuzione dei lavori, avvalersi dei suoi poteri d'imperio

per sospendere la licenza ed ordinare la demolizione di

quanto costruito in eccedenza. Può infine lAmministra

zione in via di sanatoria, e semprechè i regolamenti edilizi

10 consentano, richiedere che la superficie del lotto venga

ampliata onde ristabilire le proporzioni tra la zona occupata

dalla costruzione e quella destinata a verde.

In ogni caso, però devesi escludere che i vincoli e le

limitazioni rimasti inosservati possano essere trasferiti su

altri lotti e risolversi in un divieto di costruzione a carico

degli stessi, giacche tale soluzione, improduttiva sul piano

pratico, in quanto non idonea ad eliminare gli inconve

nienti e le disarmonie eventualmente cagionate dalle tras

gressioni precedenti, sarebbe comunque illegittima sotto

11 profilo dell'imposizione di un vincolo che la legge con

templa unicamente in funzione dell'adibizione del lotto

a sede di costruzione edilizia ed alla armonica proporzione

di singole costruzioni e i rispettivi terreni circostanti.

Nel caso in esame ricorre appunto tale illegittimità, la

quale poi trova un ulteriore sostanziale motivo nel fatto

che sul lotto della ricorrente non è stato mai imposto un

vincolo formale di inedificabilità, nè nei confronti della

precedente proprietaria e dante causa (Soc. Aventino) è

mai intervenuta alcuna procedura, che siffatto o analogo

vincolo reale potesse comunque configurare.

La ricorrente ha individuato e censurato nei termini

suesposti il vizio fondamentale del provvedimento impu

gnato con il motivo aggiunto notificato il 21 novembre

1959, con cui denuncia, appunto, tra l'altro, eccesso di

potere per sviamento, in quanto il Comune, nel negarle

la licenza edilizia, nonostante la regolarità del progetto

per quanto attiene alla proporzione tra superficie del

lotto e quella da occupare con la costruzione, avrebbe in de

finitiva inteso « punire la sua dante causa Società Aventino

per l'inadempienza incorsa nella edificazione di altri lotti ».

Il Comune eccepisce però l'inammissibilità di tale motivo,

in quanto proposto tardivamente, non essendo desunto

da documenti acquisiti agli atti di causa successivamente

alla proposizione del gravame. Ad avviso del Collegio, l'eccezione non è fondata e co

munque è ininfluente, in quanto la censura formalmente

proposta con motivo aggiunto è ravvisabile nell'ambito

dei motivi 3 e 4 del ricorso principale, con i quali la ricor

rente si duole, denunciando eccesso di potere per travisa

msnto dei fatti, sviamento e difetto di motivazione, nonché

violazione di legge, che il Comune le abbia negato la licenza

edilizia, benché essa non abbia eseguito nessun'altra costru

zione sul lotto di terreno in esame, ed abbia rispettato,

nel progetto, la proporzione tra la superficie del lotto e

quella da coprire con la costruzione.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV ; decisione 16 gennaio 1962, n. 49 ; Pres. C.

Bozzi P., Est. Ubciuoli ; Paparella (Avv. Conti) c.

Ministero della giustizia (Avv. dello Stato Carbone).

Ordinamento giudiziario — Richiesta di secondo

scrutinio dell'interessato — Dispensa dal ser

vizio per impromovibilità (E. d. 30 gennaio 1941

n. 12, ordinamento giudiziario, art. 171).

La dispensa dal servizio è legittima anche se il magistrato,

già dichiarato impromovibile, sia chiamato a partecipare a nuovo scrutinio in base a sua domanda, anziché di

ufficio. (1)

La Sezione, eoe. — Risulta dagli atti processuali che, con istanza in data 4 giugno 1955, l'avv. Paparella chiese

di partecipare allo scrutinio a turno di anzianità per la

promozione a magistrato di corte di appello, indetto con

avvertenza pubblicata nel Bollettino ufficiale del Mini

stero della giustizia n. 8 del 30 aprile 1955.

La terza Sezione del Consiglio superiore della magistra

tura, nell'adunanza del 24 febbraio 1956, lo dichiarò

impromovibile ; ed il Consiglio superiore della magistra tura a Sezioni unite, nella riunione del 5 marzo 1957, re

spinse il ricorso prodotto dal Paparella avverso la suddetta

determinazione.

Con successiva avvertenza, pubblicata nel Bollettino

ufficiale n. 23 del 15 dicembre 1958, venne indetto un altro

scrutinio per la promozione a magistrato di corte d'appello, al quale, con istanza in data 26 gennaio 1959, il Paparella chiese di partecipare.

Nell'adunanza del 9 luglio 1959, la terza Sezione del

Consiglio superiore della magistratura dichiarò il Paparella non promovibile ed il Consiglio superiore della magistra

tura, nella seduta del 17 dicembre 1959, respinse il ricorso

presentato dall'interessato a norma dell'art. 13 legge n. 195 del 1958, confermando la deliberazione impugnata. In una successiva seduta del 26 febbraio 1960, in seguito ad esplicita richiesta del Ministro della giustizia deliberò

poi la dispensa del Paparella dal servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 171 dell'ordinamento giudiziario,dispensa che

fu poi disposta con il decreto presidenziale ora impugnato. Il ricorrente sostiene che l'anzidetto provvedimento

concreti un'aperta violazione dell'art. 171 dell'ordina

mento giudiziario, in quanto : a) egli non fu chiamato

d'ufficio a partecipare allo scrutinio indetto nel 1958 ;

b) essendo stato dichiarato non promovibile una prima volta

il 15 marzo 1957 ed avendo chiesto di partecipare al se

condo scrutinio con istanza presentata il 26 gennaio 1959,

egli sarebbe stato sottoposto al nuovo scrutinio prima che

fossero decorsi due anni dalla prima dichiarazione di non

promovibilità a magistrato di corte di appello. A prescindere da ogni altro rilievo, circa la contrad

dittorietà riscontrabile fra le due anzidette proposizioni, si osserva che l'art. 171 dell'ordinamento giudiziario pre scrive che il magistrato non ritenuto promovibile debba

(1) Non constano precedenti.

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