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Sezione V; decisione 22 novembre 1963, n. 959; Pres. Chiofalo P., Est. Catenacci; Sforza (Avv....

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Sezione V; decisione 22 novembre 1963, n. 959; Pres. Chiofalo P., Est. Catenacci; Sforza (Avv. Dallari) c. Comune di Reggio Emilia Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 11 (1963), pp. 441/442-447/448 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23153443 . Accessed: 28/06/2014 18:28 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.23 on Sat, 28 Jun 2014 18:28:42 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sezione V; decisione 22 novembre 1963, n. 959; Pres. Chiofalo P., Est. Catenacci; Sforza (Avv. Dallari) c. Comune di Reggio Emilia

Sezione V; decisione 22 novembre 1963, n. 959; Pres. Chiofalo P., Est. Catenacci; Sforza (Avv.Dallari) c. Comune di Reggio EmiliaSource: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 11 (1963), pp. 441/442-447/448Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153443 .

Accessed: 28/06/2014 18:28

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441 GIUR. 'RUDENZA AMMINISTRATIVA 442

CONSiGLIO DI STATO.

Sezione V; decisions 29 novembre 1963, n. 998; Pres.

Chiofalo P., Est. Lugo ; Fischetti (Aw. Lanzetta,

Volpe) c. Armillotta (Aw. Ciabattini) e Prefetto di

Foggia (Aw. dello Stato Ricci).

Elezioni — Elezioni comunali — Commissions elet

torale mandamentale — Deeisione sulla presen tazione c accettazione delle liste <li candidal! —

Impiijjiiabilita con la proclamazione dcjjli clctti — Mancata impugnazionc di questa —- Conse

guenze (D. pres. 16 maggio 1960 n. 570, t. u. delle

leggi per la composizione e la elozione degli organi delle

amministrazioni comunali, art. 83).

La deeisione della commissione elettorale mandamentale, con

cernente la presentazione e Vaccettazione delle liste dei

candidati alle elezioni comunali, pud essere impwgnata soltanto con I'atto conclusivo del procedimento costituito

dalla proclamazione degli eletti ma, divenuto Vatto inop

pugnabile, Vimpugiiazione della deeisione diviene impro cedibile per sopravvenuto difetto d'interesse. (1)

La Sezione, ecc. — Col primo motivo i ricorrenti so

stengono ehe la Giunta prov. amm. avrebbe esaurito il

potere di giudieare sulla contrpversia con la pronuncia 28

giugno 1961. Peraltro con quella deeisione la Giunta prov. amm. ha annullato la dichiarazione d'incompetenza del

Consiglio comunale e ha rinviato la causa al Consiglio, ri

servandosi cosi di pronunciare nel merito in secondo grado. La deeisione 28 giugno 1961 non b stata impugnata ed 6

cosi passata in giudioato ; con cio 6 rimasta preclusa ogni contestazione sull'ordine del giudizio in essa disposto.

Con la deeisione 28 giugno 1961, non e stata invece

risolta la questione proposta col motivo terzo del ricorso (che in ordine logico precede il secondo). Infatti la Giunta prov. amm. ha respinto le contestazioni sollevate sulla legittima zione dell'Armillotta per ragioni soggettive, affermando

l'interesse del ricorrente a proporre il gravame. In questa sede si eccepisce il sopravvenuto difetto di interesse deri

vante da un fatto oggettivo e cioe dalla mancata impugna zione della proclamazione degli eletti. La nuova questione trae origine da un fatto successivo ed 6 del tutto diversa,

nel suo fondamento e nel suo contenuto da quella esaminata

dalla Giunta prov. amm.

La censura dedotta dai ricorrenti e fondata.

Le decisioni della commissione elettorale mandamentale,

eoncernenti la presentazione e l'accettazione delle liste dei

eandidati alle elezioni comunali, si inseriscono nelle opera zioni elettorali e costituiscono I'atto che definisce la fase

preparatoria del procedimento elettorale.

La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che le

decisioni delle commissioni mandamentali, dato il loro

carattere preparatorio, non possono essere impugnate sepa ratamente dall'atto conclusivo del procedimento, costituito

dalla proclamazione degli eletti (Cons. Stato, Ad. plen., 7 marzo 1951, n. 1, Foro it., 1951, III, 169 ; Sez. V 23 maggio

1953, n. 293, id., 1953, III, 248 ; 20 ottobre 1962, n. 789,

id., 1963, III, 14). Se anche potesse ritenersi il contrario,

come ha implieitamente giudioato la Giunta prov. amm.

nella deeisione impugnata, e certo che la impugnazione della

deeisione della Commissione mandamentale non puõ essere

piu coltivata, dopo che e divenuta inoppugnabile la procla mazione degli eletti, perche l'accoglimento dell'impugna zione non potrebbe piü conseguire effetto.

La proclamazione degli eletti ha luogo dopo una distinta

(1) Conformi alia prima parte della mässima, Cons. Stato,

Sez. V, 20 ottobre 1962, n. 789, retro, 14, e le altre decisioni ivi

eitate in nota, le quali, con la prima, sono richiamate nella

motivazione della presente deeisione.

L'infondatezza della questione di incostituzionalitä del

l'art. 83 del t. u. 16 maggio 1960 n. 570, 6 stata, da ultimo,

riaffermata dalla Corte costituzionale con la sent. 12 febbraio

1963, n. 6, in questo volume, I, 390, con nota di richiami.

fase del prooedimento (le elezioni) clie si svolge dopo la ammissione delle liste ; e costituisce evidentemente un atto

autonomo, ehe non puõ essere travolto dairannullamento, se non e formalmente impugnato, sia pure per illegittimita derivata.

II resistente Armillotta fa presente di avere fatto oppo sizione alia proclamazione degli eletti, come risulta dal ver

bale. Ma l'opposizione non puõ surrogare l'impugnazione, ehe avrebbe dovuto essere proposta a norma dell'art. 83 t. u. approvato con decreto pres 16 maggio 1960 n. 570.

Pertanto 'il ricorso principale dev'essere accolto e la

decisione impugnata dev'essere annullata.

Conseguentemente dev'essere respinto il ricorso inci

dentale giacclie la domanda con esso proposta presuppone il rigetto del ricorso principale.

Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO Dl STATO.

Sezione V; decisione 22 novembre 1963, n. 959; Pres. Chiofalo P., Est. Catenacci ; Sforza (Aw. Dallari) o. Comune di Keggio Emilia.

Piano regolatore, di ricostruzione e disciplina delle eostruzioni — Piano regolatore generale — Deli berazione comunale di adozione — Hevoca e ado

zione di nuovo piano — Legittimitä — Fattispecie

(Legge 17 agosto 1942 n. 1150, legge urbanistica, art. 8 ;

legge 3 novembre 1952 n. 1902, misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori, art. un. ; legge 21 dicembre 1955 n. 1357, modifiche a

disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, sui piani regolatori e della legge 27 ottobre

1951 n. 1402, sui piani di ricostruzione, art. 4). Piano regolatore, di ricostruzione e disciplina delle

eostruzioni — Piano regolatore generale — lle

voea — Adozione di nuovo piano — Misure di

salvaguardia — Riierimento al nuovo piano (Legge 3 novembre 1952 n. 1902, art. un. ; legge 21 dicembre

1955 n. 1357, art. 4). Piano regolatore, di ricostruzione e disciplina delle

eostruzioni — Piano regolatore generale non an

cora approvato — Misure di salvaguardia —

Sospensione di detcrminazione sulle domande

di licenze edilizie — Motivazione — Estensione — Fattispecie (Legge 3 novembre 1952 n. 1902, art.

un. ; legge 21 dicembre 1955 n. 1357, art. 4). Piano regolatore, di ricostruzione e disciplina delle

eostruzioni — Piano regolatore generale —■ Pre

scrizioni relative alle attrezzature cittadine col

lettive — Natura cd eflicacia — Conseguenze in ordine alia sospensione del rilascio di liccnza

edilizia (Legge 17 agosto 1942 n. 1150, art. 11 ; legge 3 novembre 1952 n. 1902, art. un. ; legge 21 dicembre

1955 n. 1357, art. 4).

La deliberazione con cui I'amministrazione comunale revoca

la precedente deliberazione di adozione di piano regolatore

generale, e contemporaneamente adotta altro piano, non

e viziata per eccesso di potere, sotto il profilo che la revoca

sarebbe stata deliberata al solo scopo di usufruire di

nuovo periodo di salvaguardia ai sensi della legge 3 no

vembre 1952 n. 1902, allorehi essa sia sorretta da una ade

guata motivazione, dalla quale si desuma sicuramente la

non rispondenza al pubblico interesse delVatto da revocare,

e si eseluda che il mutato atteggiamento delVamministra

zione di fronte a tale atto põssa essere stato determinato da

considerazioni del tutto estranee, come quella indicata, al

detto interesse (interesse che, nella specie, b stato ravvisato

nella sopravvenuta inattualitä del piano regolatore prece dentemente adottato, in seguito alle numerose e sostanziali

modificazioni che ad esso si erano dovute apportare in

pendenza del procedimento di appro vazione). (1)

(1) Circa l'interesse pubblico alia revoca, e l'applieabilittt

Il Foro Italiano — Volume LXXXV1 — Part* III-30.

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PARTE TERZA

Legittima/meiUe revoeato un piano regolatore generate e adot

tato, in sua sostituzione, un nuovo piano, ai fini della

eventuale adozione delle misure di salvaguardia previste dalla legge 3 novembre 1952 n. 1902 deve jarsi riferimento solo al nuovo piano. (2)

II provvedimento sindaeale di sospensione di ogni deter -

minazione su una domanda di licenza edilizia non ri

chiede una motivazione diffusa come quella necessaria

nel caso di rifiuto della licenza stessa (nella specie, e

stata ritenuta sufficiente la ragione che Varea interessata

della domanda «b compresa in zona soggetta a vincolo

urbanistico » e che pertanto trattasi di opera « che compro metterebbe I'attuazione del nuovo piano regolatore gene rale »). (3)

La destinazione di una determinata zona ad attrezzature cit

tadine eollettive (quali mercati, ospedali, scuole, uffici

pubblici, chiese, attrezzature sportive, ecc.), previste in

un piano regolatore generate, non ha natura meramente

programmatica, bensi immediata efficaeia vincolante

anche prima dell'adozione del relativo piano particolareg

giato ; b, pertanto, legittima la sospensione del rilascio

della licenza edilizia interessante detta zona, in pendenza

dell'approvazione del piano regolatore generate. (4)

La Sezione, eoc. — II ricorso 6 infondato.

Punto centrale della controversia e quello cui si riferisce

il primo mezzo di gravame, col quale il ricorrente deduce il

vizio di eccesso di potere che inficierebbe la deliberazione

11 luglio 1961 n. 14434/607, con cui il Consiglio comunale di

Reggio Emilia ha revoeato la precedente deliberazione con

siliare del 18 luglio 1958 che adottava il piano regolatore

generale di quella cittä, deliberando nel contempo l'ado

zione di un nuovo piano in sostituzione di quello revoeato.

Secondo il ricorrente, la nuova deliberazione del Con

siglio comunale sarebbe stata presa al solo e dichiarato scopo di poter usufruire di un ulteriore periodo di salvaguardia, ai sensi della legge 3 novembre 1952 n. 1902, « fratturando

in tal guisa, in spregio del sistema di formazione correttiva

dei piani regolatori, previsto negli art. 9 e 10 della legge urbanistica, il procedimento di progressiva elaborazione

di tale forma di ritiro ai soli atti discrezionali, Sandulli, Ma nnale di dir. ammin., 1962, pagg. 372-373 ; Zanobini. Corso di dir. ammin., I, 1954, pag. 324 segg., secondo cui quando, come nella specie, il riti o avviene per fatti sopravvenuti, dovrebbe

piü propriamente definirsi abrogazione; circa la revocabiiita

degli atti preparatori e di quelli parzialmente vincolati, cui si accenna in motivazione, Vitta, Diritto ammin., I, 1954, pagg. 443 e 444.

(2) Non constano precedent!. (3) Sostanzialmente conforme, nella motivazione, la mede

sima Sez. V, con decis. 2 marzo 1963, n. 104, retro, 304 (ove, in nota, ulteriori richiami), secondo cui, in linea di principio, a sufficiente che il provvedimento sospensivo enunci con quale previsione del piano, e perchž contrasti la domanda di licenza edilizia.

(4) Analogamente, nel senso che il piano regolatore generale 6 immediatamente efficace e vincolante, qualora contenga pre scrizioni precise e categoriche con riferimento ad una zona ben individuata avente particolare destinazione, quale quella per l'mstallazione di impianti e opere pubbliche, la stessa Sez. V 28 luglio 1961, n. 473, Foro it., Rep. 1961, voce Piano regola tore, nn. 238, 239, e per esteso in Riv. giur. edilizia, 1961, I, 786, con nota di D'Angelo, In tema di disposisioni del piano regolatore generate immediatamente operative.

La stessa Sezione, con decisione 10 dicembre 1962, n. 1098, retro, 1, con nota di richiami, ha ritenuto che anche il contrasto della domanda di licenza con disposizioni meramente program matiche del piano regolatore generale legittima il provvedimento di sospensione.

Circa l'efficacia delle prescrizioni del piano regolatore gene rale, in relazione alle misure di salvaguardia, vedi pure, da ultimo, Sez. V 2 marzo 1963, n. 102 (nella cui motivazione õ eitata la medesima decisione cui si rifä la presente), retro, 193, con ulte riori richiami in nota.

Un'ampia panoramica sulla questione della immediata ope rative del piano regolatore generale 6 svolta da D'Angelo, Rassegna critica di giurisprudenza sui piani regolatori generali, in Riv. giur. edilizia, 1961, II, 3, spec. § 13 e 14 (pag. 30 e segg.).

del piano stesso, in funzione della oui necessaria continuity

6 stato predisposto il triennio di salvaguardia». II ricorrente non ha inteso evidentemente, ne lo avrebbe

potuto, negare in radice il potere deirAmministrazione di

revooare nn proprio atto, ma ha voluto piu propriamente contestare ohe, nel caso concreto, potesse farsi luogo alia

revoca di un piano regolatore generale gia in itinere unica

camente in considerazione della ormai imminente scadenza

del termine di salvaguardia, e quindi per consentire, sotto

la apparenza della necessita di far luogo all'adozione di

un nuovo piano regolatore, una proroga del detto termine, non ottenibile per altra via.

Non v'e dubbio, infatti, che l'esercizio del potere di

revoca compete alia pubblica Amministrazione nei con

fronti di qualsiasi suo precedente atto che essa ravvisi ne

cessario rimuovere, in quanto non piu rispondente al pub blieo interesse, e ciõ sia nell'ipotesi che tale mancata corri

spondenza al pubblico interesse derivi da un vizio originario dell'atto, sia nel caso che essa dipenda da un diverso apprez zamento che, col passare del tempo, la pubblica Ammini

strazione compie dei fatti anteriori o della sopravvenienza di fatti nuovi. Ed õ ovvio che detto potere, se puõ essere

esercitato nei confronti degli atti amministrativi perfetti, tanto piü puõ esserlo nei confronti dei singoli atti di un

procedimento amministrativo, prima ancora che sia inter -

venuto il provvedimento conclusivo di tale procedimento. £ altresi noto che possono essere revocati non solo gli

atti meramente discrezionali, ma anche quelli parzialmente vincolati, per i quali cioe l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere, restando perõ discrezionale il contenuto

dell'atto, salva, in questo caso, la necessita di sostituire

un nuovo atto a quello revocato. In ogni caso perõ occorre che 1'Amministrazione precisi

le ragioni che l'hanno indotta a disporre la revoca e 1'even tuale conseguente modificazione o riforma dell'atto. Donde la necessity che la deliberaziono all'uopo adottata sia sempre sorretta da una adeguata motivazione, dalla quale si possa sicuramente desumere la effettiva non rispondenza al

pubblico interesse dell'atto che si vuole revocare ed esclu

dere, per converso, che il mutato atteggiamento della pub blica Amministrazione di fronte a tale atto possa essere stato determinato da considerazioni del tutto estranee al detto interesse. Ed b intuitivo che i motivi addotti a giusti ficazione della revoca devono essere tanto piü seri, obiettivi e concludenti quando si tratti di atti destinati ad incidere nella sfera dei diritti subiettivi od in quella degli interessi

legittimi dei terzi. II che appunto puõ verificarsi nel caso della revoca di un atto di cosi notevole importanza quale il piano regolatore generale gia adottato da un comune, ma ancora in itinere, e della sua contemporanea sostitu zione con un nuovo piano regolatore ; in quanto ciõ compor terebbe, tra l'altro, la decorrenza, dalla data di adozione del nuovo piano, di un ulteriore periodo di tre anni, durante il quale, a norma dell'art. unico della legge 3 novembre 1952 n. 1902 (modificato dalla legge 30 luglio 1959 n. 615) il sindaco conserverebbe la facoltk di sospendere ogni de terminazione sulle domande di costruzione che siano ri conosciute in contrasto con il nuovo piano adottato, venen dosi in tal modo a prolungare il periodo di tempo per il

quale il legislatore ha consentito una cosl grave limitazione

dell'esercizio, da parte del privato, dello ins aedificandi. £ evidente come in tali casi s'imponga il piü rigoroso esame dei motivi posti a base di un provvedimento cui, per le

ragioni dianzi accennate, non puõ non riconoscersi carat tere del tutto eccezionale, per accertare se effettivamente esso sia stato reso inevitabile da imprescindibili esigenze connesse alia soddisfazione del pubblico interesse, ovvero se il ripudio del precedente piano regolatore e 1'adozione, in suo luogo, di un nuovo piano costituiscano solo un mezzo

per fruire, per una durata maggiore di quella prevista dalla legge, della possibility di avvalersi di quelle particolari misure di salvaguardia stabilite dalla legge medesima alio

scopo di evitare che, durante la elaborazione del piano rego latore generale, possano dai privati essere attuate inizia tive suscettibili di compromettere l'eseeuzione del piano stesso.

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445 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 446

E non v'& dubbio ohe, se cosi fosse, dovrebbe ritenersi del tutto illegittimo il comportamento deH'Amministra

zione, in quanto esso si risolverebbe neH'ingiustificata impo sizione di un piu grave sacrifieio a carico dei privati, ai

quali potrebbe essere precluso per un piil considerevole

periodo di tempo l'esercizio del loro ius aedificandi. Non sembra perõ clie tale ipotesi ricorra nel oaso di

specie. II ricorrente ritiene di potere trarre argomento in con

trario da alcune considerazioni contenute nella relazione

svolta dall'assessore alia urbanistica nella seduta dell'11

luglio 1961 (in eui venne dal Consiglio comunale revocato il precedente piano regolatore ed approvato quello nuovo) nelle quali egli effettivamente manifestava qualche preoccu

pazione per l'imminente scadenza del triennio di salva

guardia. Peraltro un piu attento e completo esame dell'in

tero contenuto della deliberazione adottata in quella se duta consente di rilevare eome dette considerazioni siano

rimaste del tutto estranee all'animata discussione subito

dopo svoltasi in seno al Consiglio comunale e non abbiano formato oggetto di alcun specifico intervento, ne comunque siano state determinanti ai fini delle decisioni del predetto Consesso, il quale ha dimostrato invece di preoccuparsi unicamente delle ragioni di carattere obiettivo che fa

cevano prevedere assai improbabile la definitiva approva zione del piano in itinere ; ragioni che giä risultavano ampia mente e chiaramente indicate nella decisione 24 maggio 1961 della Griunta pro v. amm. di Reggio Emilia, la quale aveva sollevato delle serie ed importanti osservazioni sulla

legittimitä del piano stesso e della procedura fino a quel momento seguita, constatando, tra l'altro, che a seguito del « notevole rimaneggiamento » da esso subito e delle « sostan ziali modifiche » che investivano « non soltanto quelle parti del piano oggetto di critica, ma un piu vasto complesso del

piano stesso », questo era venuto ad acquistare «una fi

sionomia diversa da quella originaria », fino al punto da

assumere per molte parti l'aspetto di « un piano nuovo »

(non sembra inutile ricordare che la maggior parte di tali

modificazioni riguardavano elementi essenziali per la for

mazione del piano regolatore, quali l'ordine diverso che si

era dovuto dare alia classificazione delle strade a seguito della modificazione della larghezza di alcune tra le piu

importanti di esse, la diversa ubicazione che si era reso ne

cessario prevedere per il soprapassaggio sulla strada statale

n. 63 con conseguente modificazione dei raccordi necessari

tra detta strada e tutte quelle che entrano nel centro cit

tadino, la scelta di una nuova ubicazione per la zona indu

striale per consentire ai vari stabilimenti di trovarsi piu vicini alia nuova autostrada, le modificazioni resesi neces

sarie nel campo dell'edilizia scolastica in relazione all'ini ziativa del risanamento del quartiere di S. Pietro, il pre visto spostamento del campo sportivo di un'area pi ü rispon dente per ampiezza ed ubicazione, ecc.).

Le considerazioni di cui sopra inducono il Collegio a

ritenere che, nel caso concreto, effettivamente ricorrevano

quelle particolari esigenze di pubblico interesse le quali sol

tanto, come e stato giä detto, potevano giustificare un prov vedimento di cosi notevole portata, come la adozione di un

nuovo piano regolatore generate in sostituzione di quello che era stato precedentemente adottato, ma che si riteneva

necessario revocare perche divenuto nel frattempo inattuale, in seguito alle numerose e sostanziali modificazioni che ad esso si erano dovute apportare nel corso del procedimento che avrebbe dovuto portare alia sua definitiva approvazione.

Yanno pertanto disattese le censure mosse, col primo motivo di ricorso, alia deliberazione consiliare dell'11 luglio 1961, in base alia quale e stato emesso il provvedimento

impugnato. Dev'essere del pari disatteso il secondo mezzo di gra

vame, essendo ovvio che, una volta ammessa la legitti mitä della revoca del precedente piano regolatore e dell'ado

zione, in sua sostituzione, di un nuovo piano, solo a questo ultimo puõ farsi riferimento ai fini della eventuale adozione

delle misure di salvaguardia previste dalla eitata legge n. 1902

e successive modificazioni; misure della cui legittimitä non

sarebbe pertanto lecito giudicare in relazione ad una parte

del piano precedence, non piu esistente in quanto revo

cato. Per quanto oonoerne il terzo motivo, si osserva ehe, nella

discussione orale del ricorso, la difesa del ricorrente ha

dichiarato di rinunziare alla eensura di irregolare composi zione della Commissione edilizia (eensura, del resto, non

suffragata da alcun elemento di prova). Ooeorre, quindi esaminare soltanto la eensura di insuf

ficiente motivazione dell'impugnato provvedimento sin

daeale, in ordine alia quale il Collegio ritiene, peraltro, ehe

non sussista il vizio denunziato, essendo nel provvedimento stesso chiaramente enunciata la ragione per la quale il Sin

daco ha ritenuto di sospendere ogni determinazione sulla

domanda di licenza edilizia presentata dal ricorrente, e cioe

ehe l'area interessata da detta domanda « e compresa in zona

soggetta a vincolo urbanistico » e che pertanto trattasi di

opera « che comprometterebbe l'attuazione del nuovo piano

regolatore generale ». E, trattandosi di un provvedimento di

salvaguardia, col quale non viene diseonosciuto, ma solo

sospeso temporaneamente l'esereizio dell'iws aedificandi, non occorreva una piu diffusa motivazione, quale si sa

rebbe, invece, resa necessaria nel caso di un rifiuto della

lieenza stessa.

Eesta da esaminare l'ultimo motivo di ricorso eol quale si sostiene, in sostanza, che la destinazione di una deter -

minata zona ad attrezzature cittadine collettive, prevista in un piano regolatore generale, avendo natura meramente

programmatica e non giä precettiva, non puõ creare vineoli

per il privato se non dopo l'adozione del relativo piano parti

colareggiato. Di conseguenza, detta destinazione non po trebbe neanche giustificare la sospensione del rilascio delle

licenze di costruzione in pendenza dell'approvazione del

piano regolatore generale; essendo tale sospensione con

sentita solo per quelle licenze che interessino quelle parti del piano stesso contenenti prescrizioni di zonizzazione o

di allineamenti stradali, limitatamente alle quali viene ri

conoseiuta effieacia normativa ed obbligatoria al piano

regolatore generale, ai sensi dell'art. 11, 2° comma, della

legge urbanistica.

II Collegio non ritiene, perõ di potere condividere tale

tesi, secondo la quale dovrebbe riconoscersi immediata

efficaeia vincolante solo a quelle disposizioni del piano re

golatore generale che regolano l'attivita edilizia ed hanno

perciõ un contenuto preeettivo perfetto ; mentre non avreb

bero tale efficaeia le prescrizioni del piano relative a quelle

opere d'interesse pubblico che il Comune si propone di

attuare e tra le quali (oltre alle strade, piazze ed altri spazi di uso pubblico) sono indubbiamente da comprendere le

cosiddette attrezzature cittadine collettive, vale a dire quegli

impianti indispensabili per il funzionamento dei servizi

pubbliei (chiese, mercati, ospedali, scuole, uffici pubblici, attrezzature sportive, bagni, ecc.) che provvedono ad esi

genze di carattere inderogabile in centri abitati popolosi e dei quali non puõ quindi eoncepirsi la mancanza o soltanto

la deficienza.

Ora non b ammissibile che quelle prescrizioni del piano

regolatore generale, le quali pongono delle precise direttive

in un campo cosi importante, stabilendo la destinazione di

una determinata zona per la realizzazione dei detti impianti,

possano essere rese inattuabili da una diversa utilizzazione

edilizia da parte del privato, in contrasto con I'interesse

generale della collettivita, la cui soddisfazione l'Ammini

strazione 6 tenuta ad assicurare.

Dette prescrizioni devono ritenersi perciõ immediata

mente efficaci, al pari di tutte le altre direttive poste nel

piano di massima per la formazione dell'aggregato urbano, restando riservata al piano particolareggiato la costituzione

di quegli specifici vineoli che derivano dalla dichiarazione

di pubblica utilitä delle aree sulle quali e previsto che deb

bano sorgere i detti impianti (v. dec. V Sez. 19 dicembre

1958, n. 1102, Foro it., Rep., 1958, voce Piano regolatore, n. 59).

Non e esatto, quindi, affermare, come fa il ricorrente,

che anche dopo 1'approvazione del piano regolatore generale nessuna efficaeia vincolante potrebbe spiegare, finch6

non intervenga il relativo piano particolareggiato, la- de

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Page 5: Sezione V; decisione 22 novembre 1963, n. 959; Pres. Chiofalo P., Est. Catenacci; Sforza (Avv. Dallari) c. Comune di Reggio Emilia

447 PARTE TERZA 448

stihazione di determinate zone a pubblici servizi; e, per tanto, deve ad awiso del Collegio ritenersi legittimo il

provvedimento del sindaco che, in pendenza dell'approva zione del piano regolatore generale, sospenda il rilascio di

una licenza edilizia interessante la zona in cui e stata data nel piano l'anzidetta destinazione.

Per le suesposte considerazioni il Collegio ritiene che il ricorso in esame debba essere respinto.

Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

I

Sezione V; decisione 19 ottobre 1963, n. 879 ; Pres. Gallo P., Est. Poetini del Giglio ; Castelli Avolio (Aw. Scan

dale) c. Finanze (Aw. dello Stato Ricci), Comune di

Roma (Aw. Zampini) e Comune di Francavilla a Mare.

Tasse c imposte comunali — Imposta di famiglia —

Giudice costituzionale — Residenza — Dimora

clfettiva — Temporanea assenza — Irrilevanza —

Fattispccie (E. d. 14 settembre 1931 n. 1175, t. u. per la finanza locale, art. 115).

Ricorso gerarchieo — Rigetto — Motivazione — Suf

licienza — Estremi — Fattispecie. Tasse e imposte comunali —- Imposta di famiglia

— Giudice costituzionale —- Residenza — Accer

tamenti degli organi statali —- Risultanze — Con

trasto — Insussistenza — Fattispecie.

Ai fini delVapplicazione dell'imposta di famiglia, deve con

siderarsi residente in Roma il giudice costituzionale ehe,

per ragioni inerenti alla sua aita carica, ivi prevalentemente dimori, allontanandosene durante la stagione estiva e sal

tuariamente, per brevi periodi di tempo, negli altri mesi

delVanno. (1) E sufficientemente motivato il decreto ministeriale di rigetto

di un ricorso gerarchico, nel quale Vautorita decidente

si sia limitata a dichiarare di aver esaminato « gli atti

relativi alla controversia », senza indicare specif icamente, nella motivazione del provvedimento, le circostanze de

dotte e doeumentate dal ricorrente. (2) Non contrasta con le risultanze degli accertamenti istruttori

il decreto ministeriale ehe considera residente in Roma, ai

fini dell'applicazione delVimposta di famiglia, il giudice costituzionale ehe, dalle indagini espletate dai competenti

organi statali, risulti avervi soggiornato per tutta la durata dei lavori della Gorte ad eccezione di brevi e saltuari pe riodi di assenza. (3)

II

Sezione V ; decisione 1° dicembre 1962, n. 941 ; Pres. Lugo, Est. Laschbna ; Skofic (Aw. Adonnino) c. Finanze

(Aw. dello Stato Foligno), Comuni di Roma e di

Sabaudia.

Tasse e imposte comunali — Imposta di iamiglia —

Dimora abituale del eapofamiglia — Criterio di

determinazione — Fattispecie (R. d. 14 settembre

1931 n. 1175, art. 115).

Per stabilire la dimora abituale del contribuente al fine di

individuare il comune, cui e dovuta Vimposta di famiglia, occorre por mente alle abitudini di vita del eapofamiglia (nella specie, trattavasi di marito di artista cinematogra

fiea), e non basta procedere ad un meccanico calcolo dei

periodi di permanenza nelVuna o nelValtra localitä. (4)

(1, 4) Nei precisi termini della prima massima non si rin vengono precedents, ma il principio generate cui si rieollega l'annotata decisione e stato recentemente affermato dalla stessa Sezione con dec. 28 settembr.e 1962, n. 700, Foro it., Rep. 1Ü62,

I

La Sezione, ecc. — Con il primo mezzo la difesa del

rieorrente denuncia rillegittimitä del decreto impugnato

voce Tasse com., n. 149, secondo cui l'imposta di famiglia spetta al comune nel quale, durante l'anno, il contribuente ha avuto la sua dimora abituale o prevalente, quale risulta dal com

plesso delle informazioni assunte. Con le dec. 1° dicembre 1962, n. 941, che pure si riporta e

11 giugno 1960, n. 412, id., 1960, III, 182, con nota di richiami, eitata in motivazione, la V Sez. ha ritenuto che la dimora abi tuale va individuata nella locality nella quale il contribuente trascorre abitualmente il suo tempo quando non e costretto a

soggiornare al trove per motivi di lavoro o per altre necessity

contingenti, soggiungendo (nella dec. n. 941 del 1962) che il criterio di individuazione e dato dal com plesso delle abitudini di vita del capofamiglia.

Diversamente orientata sembra, invece, Sez. V 24 febbraio

1962, n. 156, id., Rep. 1962, voce cit., n. 151, per la quale principio regolatore per identificare il comune cui spetta di

applicare l'imposta di famiglia e la dimora abituale del capo di famiglia, determinata, anzitutto, con riferimento alla localitä che costituisce il centro dei suoi affari ed interessi e ad altri elementi oggettivi e, in secondo luogo, in base ad elementi

soggettivi, che manifestano la chiara intenzione del contri buente di aver scelto quella locality medesima quale propria residenza. Precedentemente la stessa Sezione, con dec. 15 novem bre 1957, n. 974, id., Rep. 1957, voce cit., n. 116, aveva ravvisato la dimora abituale del contribuente nel luogo della sua resi

denza, escludendo che potesse invocarsi a tale fine il domicilio, inteso come centro principale di interessi e di affari.

Concorde &, ad ogni modo, la giurisprudenza nel ritenere che la dimora abituale (il luogo della quale deve determinarsi in relazione al periodo di tempo per cui e dovuto il tributo : Sez. V 5 febbraio 1960, n. 68, id., Rep. 1960, voce cit., n. 134) & un quid facti che puõ anche non coincidere con i dati anagra fici, semprechõ l'ente impositore rinvenga elementi tali da poter desumere che il contribuente soggiorna effettivamente in altro comune (C. centrale 24 giugno 1961, n. 46020, id., Rep. 1962, voce cit., n. 152 ; Cass. 8 marzo 1961, Moreno, id., Rep. 1961, voce cit., n. 150 ; Cons. Stato, Sez. V, 4 marzo 1961, n. 81, ibid., n. 159 ; Sez. V 4 marzo 1961, n. 77, ibid., n. 163 ; Sez. V 30 dicemlre 1960, n. 1087, id., Rep. 1960, voce cit., n. 132 ; cui adde i precedenti eitati nella nota redazionale a Sez. V 11 giu gno 1960, n. 412, cit.).

Sul probleira affrontato dall'annotata decisione, cons, pure, con particolare riguardo al fenomeno dei trasferimenti fittizi di residenza, la circ. Dir. gen. fin. loc. 16 novembre 1959, n. 7/5326, pubblicata in Riv. fisc., 1960, 789.

(2-3) Sulle questioni di specie non si rinvengono precedenti. Nel senso che il provvedimento di rigetto del ricorso gerar

chico deve essere motivato adeguatamente, anche se sintetica

mente, in relazione a tutte le censure dedotte dal rieorrente, cons. Sez. V 3 marzo 1962, n. 187, Foro it., Rep. 1962, voce Ricorso gerarchico, n. 29 ; Ad. gen. 26 gennaio 1961, n. 636, ibid., n. 31 ; Sez. VI 19 ottobre 1960, n. 820, id., Rep. 1961, voce cit., n. 26 ; Sez. V 10 giugno 1961, n. 268, ibid., n. 28 ; nonchä, con riferimento ad una fattispecie particolare, Sez. V 30 dicembre 1941, n. 816, id., Rep. 1942, voce cit., n. 6.

Per la iilegittimitä. del provvedimento di rigetto di un ri corso gerarchico nel quale 1'autoritä decidente non abbia con siderato ne menzionato circostanze rilevanti esposte dal rieor

rente, cons. Sez. VI 19 ottobre 1960, n. 756, id., Rep. 1960, voce

cit., n. 43. Ai fini della congruitä della motivazione del decreto irini

steriale che respinge il ricorso gerarchico avverso la duplice applicazione dell'imposta di famiglia, si e ritenuto sufficiente il richiamo alle informazioni in atti, purchä concordanti ed esau

rienti, escludendosi la necessita di specificarne le fonti e di confu tare le argomentazioni delle parti (Sez. V 4 marzo 1961, n. 77, id., Rep. 1961s voce Tasse corn., n. 162 ; Sez. V 13 giugno 1959, n. 342, id., Rep. 1959, voce cit., n. 117 bis, eitata in moti vazione ; Sez. V 11 luglio 1959, n. 508, ibid., n. 135).

In generale, nel senso che la decisione del ricorso gerarchico non deve contenere la confutazione analitica dei motivi dedotti dal rieorrente, essendo sufficiente che siano enunciate le ragioni fondamentali del decidere, cons. Sez. VI 13 luglio 1960, n. 566, id., Rep. 1960, voce Ricorso gerarchico, n. 54 ; Sez. VI 28 giugno n. 491, 19 ottobre n. 835 e 28 settembre n. 709 del 1960, ibid., nn. 55-57 ; cui adde, a proposito della necessita di far compren dere nella motivazione della decisione che sono state valutate le deduzioni e controdeduzioni delle parti, Sez. V 23 ottobre 194 8, n. 665, id., Rep. 1949, voce cit., n. 13.

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