+ All Categories
Home > Documents > Sezione V; decisione 23 gennaio 1960, n. 26; Pres. Macchia P., Est. Bartolotta; Minuto (Avv....

Sezione V; decisione 23 gennaio 1960, n. 26; Pres. Macchia P., Est. Bartolotta; Minuto (Avv....

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: truongthien
View: 216 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
3
Sezione V; decisione 23 gennaio 1960, n. 26; Pres. Macchia P., Est. Bartolotta; Minuto (Avv. Randaccio) c. Prefetto di Savona (Avv. dello Stato Ciardulli), Comune di Mioglia, Consorzio Pontinvrea-Giusvalla, Pellizzari Source: Il Foro Italiano, Vol. 83, No. 3 (1960), pp. 49/50-51/52 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23151277 . Accessed: 24/06/2014 20:24 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.79.90 on Tue, 24 Jun 2014 20:24:07 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: Sezione V; decisione 23 gennaio 1960, n. 26; Pres. Macchia P., Est. Bartolotta; Minuto (Avv. Randaccio) c. Prefetto di Savona (Avv. dello Stato Ciardulli), Comune di Mioglia, Consorzio

Sezione V; decisione 23 gennaio 1960, n. 26; Pres. Macchia P., Est. Bartolotta; Minuto (Avv.Randaccio) c. Prefetto di Savona (Avv. dello Stato Ciardulli), Comune di Mioglia, ConsorzioPontinvrea-Giusvalla, PellizzariSource: Il Foro Italiano, Vol. 83, No. 3 (1960), pp. 49/50-51/52Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23151277 .

Accessed: 24/06/2014 20:24

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 62.122.79.90 on Tue, 24 Jun 2014 20:24:07 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: Sezione V; decisione 23 gennaio 1960, n. 26; Pres. Macchia P., Est. Bartolotta; Minuto (Avv. Randaccio) c. Prefetto di Savona (Avv. dello Stato Ciardulli), Comune di Mioglia, Consorzio

49 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 50

CONSIGLIO Di STATO.

Sezione Y ; decisione 5 febbraio 1960, n. 58 ; Pres. Gallo

P., Est. Cesareo ; Zampetti (Aw. D'Aloja, Carne

lutti) c. E.c.a. e Istituti ospedalieri di Modena (Avv. Jemolo), Livasi.

Giustizia amministrativa —- Ricorso giurisdizionale —- Termine — Decorrenza — Comunicazione —

Estremi — Motivi aggiunti.

È idonea a far decorrere il termine d'impugnativa in sede

giurisdizionale la comunicazione dell'Amministrazione, la

quale indichi gli estremi essenziali del provvedimento, la

sua causa e il suo oggetto, salvo al ricorrente di dedurre con

motivi aggiunti altri vizi del procedimento di cui venga a conoscenza in corso di giudizio attraverso la esibizione di atti ulteriori. (1)

La Sezione, ecc. — Il ricorso è irricevibile, e non può avere

ingresso nel merito.

Va difatti rilevato che il Commissario prefettizio del l'Istituto ospedali di Modena, in data 22 giugno 1956 comu nicava al ricorrente, che l'Amministrazione, con delibera zione 30 maggio, aveva accolto le conclusioni della Com missione giudicatrice del concorso, e che egli, avendo

totalizzato punti 81, 610 su 150, non aveva raggiunto i 7/10 del punteggio complessivo richiesto dall'art. 34 r. d. 30 settembre 1938 n. 1631, per essere dichiarato idoneo.

Questo provvedimento, pervenuto a conoscenza del ricor rente in data 28 giugno 1956, doveva essere impugnato nei

termini di legge, in quanto era sufficiente a determinare la lesione degli interessi del ricorrente stesso.

Ha rilevato esattamente il patrono dell'Istituto resi

stente che le norme sulla giustizia amministrativa vogliono che non resti a lungo il dubbio intorno alla validità dei

provvedimenti amministrativi, per cui è la sola conoscenza

del provvedimento che fa decorrere i termini per l'impugna

(1) Nel senso che è Irricevibile il ricorso notificato oltre il termine di 60 giorni, sancito a pena di decadenza dall'art. 36 t. u. 26 giugno 1924 n. 1054, dalla comunicazione del provvedi mento impugnato v., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 1 febbraio 1957, n. 8, Foro it., Rep. 1957, voce Giustizia amm., n. 131.

Nel senso che la conoscenza del provvedimento, seppure non

integrale, è idonea a far decorrere il termine di impugnativa allorché abbia per oggetto gli elementi essenziali del provvedi mento stesso e sia tale da consentire la proposizione del ricorso, v., da ultimo, Sez. IV 3 maggio 1957, n. 484, ibid., n. 141. E spe cificamente nel senso che è sufficiente a dare la piena conoscenza del provvedimento impugnato la comunicazione dell'Ammini strazione che indichi gli estremi del provvedimento, la sua causa, il suo oggetto e i suoi effetti essenziali, v. Cons. Stato, Ad. gen., 21 giugno 1956, n. 180, ibid., n. 142.

Si è rilevato che è irrilevante che nella comunicazione del

provvedimento non sia stata menzionata l'autorità che ha emesso il provvedimento medesimo, se la natura ed il contenuto di questo abbiano consentito all'interessato di stabilirne la provenienza e di rivolgere all'organo competente istanze riguardanti il prov vedimento ; inoltre è sufficiente anche la comunicazione ver bale : Cons. Stato, Sez. IV, 17 maggio 1957, n. 536, ibid., n. 132.

Per quanto concerne i motivi aggiunti, nel senso che essi sono nuove censure, la cui tardiva presentazione è consentita solo nella considerazione che i fatti denunciati non poterono essere a conoscenza del ricorrente al momento della proposizione del ricorso, perchè deducibili solo da atto di cui egli non cono sceva il testo, v. Cons. Stato, Sez. V, 29 marzo 1958, n. 143, id., Rep. 1958, voce cit., n. 323. Sull'argomento, v. pure Sez. V 28 febbraio 1958, n. 53 e 29 marzo 1958, n. 153, ibid., nn. 320, 323 ; Sez. IV 9 luglio 1958, n. 583 e 22 gennaio 1958, n. 76, ibid., nn. 323, 324 ; Sez. VI 29 agosto 1959, n. 528, Il Consiglio di Stato, 1959, I, 1135.

È da segnalare la decisione della Sez. IV 23 ottobre 1957, n. 963 (Foro it., 1958, III, 45), la quale ha ritenuto che, in materia di controversie relative all'interpretazione e applicazione della

legge relativa al debito pubblico, è consentita la proposizione di motivi aggiunti nel corso del giudizio, anche se tali motivi non sono fondati sulla documentazione ex adverso esibita, ed avrebbero

potuto essere proposti fin dall'inizio, insieme col ricorso.

tiva, senza che occorra conoscere tutto l'iter che ha portato alla sua formazione, e difatti per questo la giurisprudenza del Consiglio ha potuto fare decorrere il termine per ricor rere avverso mancata nomina o promozione dalla comunica zione del provvedimento su un bollettino ufficiale.

Nè si dica che il provvedimento impugnato, conosciuto dalla schematica comunicazione, non consentiva la dimo strazione della sua illegittimità e la precisa formulazione dei motivi di censura. È notissimo, invero, che la giurisprudenza di questo Consiglio, con numerose decisioni, ha consolidato il principio che è sufficiente a far decorrere il termine d'im

pugnativa la comunicazione dell'Amministrazione, la quale indichi, come appunto si è verificato, nel caso concreto, gli estremi del provvedimento, la sua causa, il suo oggetto e 1

suoi effetti essenziali. Se poi, in corso di giudizio, il ri corrente venga a conoscere, attraverso la esibizione di atti

ulteriori, altri vizi del provvedimento, soccorre l'istituto dei motivi aggiunti, il quale rappresenta il contempera mento della esigenza che non resti a lungo l'incertezza sulla

validità dell'atto e la possibilità che il cittadino possa fare

valere compiutamente le sue ragioni dinanzi alle autorità

giurisdizionali. Il Collegio non può quindi ammettere il principio che il

termine per ricorrere resti sospeso sino a quando l'Ammini strazione abbia rilasciato copia integrale, come in sostanza si opporrebbe dal ricorrente, di tutti gli atti che possono interessare ai fini di un futuro giudizio, e deve dichiarare il ricorso irricevibile, senza passare all'esame dei motivi di

censura, i quali per altro, prima facie, appaiono privi di fondamento.

Per questi motivi, dichiara irricevibile, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione V ; decisione 23 gennaio 1960, n. 26 ; Pres. Mac chia P., Est. Baktolotta ; Minuto (Avv. Randaccio) c. Prefetto di Savona (Avv. dello Stato Ciardulli). Comune di Mioglia, Consorzio Ponti nvrea-Gi us valla, Pellizzari.

Segretario comunale e provinciale — Segretario comunale — Trasferimento — I'rovvcdimento

prefettizio - Definitività — Insussistenza (L. 9

agosto 1954 n. 748, stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, art. 8).

I provvedimenti prefettizi relativi ai trasferimenti dei segre tari comunali non sono definitivi ; pertanto, è inammis sibile il ricorso giurisdizionale prodotto avverso il de creto prefettizio di trasferimento di un segretario co munale. (1)

La Sezione, ecc. — Il ricorso è inammissibile, siccome rivolto contro provvedimento non definitivo.

Questo Consiglio è stato chiamato più volte a pronun ciarsi sulla definitività o meno dei provvedimenti prefet tizi relativi ai trasferimenti dei segretari comunali.

In un primo momento, sulla base della vigente legisla zione, e particolarmente della norma contenuta nell'art. 125 delle norme esecutive per i segretari comunali (r. decreto 21 marzo 1929 n. 371), che stabiliva che contro i provvedi menti del prefetto relativi alla carriera ed al trattamento economico era ammesso ricorso gerarchico, il Consiglio, ritenendo che il trasferimento non fosse provvedimento

(1) Vedi, nello stesso senso, a proposito della inammissibi lità del ricorso straordinario, la decisione dell'Adunanza gen. (menzionata nel testo) 3 febbraio 1955, n. 27, Foro it., Rep. 1955, voce Segretario comunale e provinciale, n. 14.

Sugli estremi della ragione di servizio che legittima i tras ferimenti di ufficio dei segretari comunali, ai sensi del 4° comma dell'art. 8 legge 9 agosto 1954 n. 748 (che regola ora la materia dei trasferimenti predetti) per una peculiare fattispecie, v. Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 1958, n. 93, id., 1958, III, 171.

Il Fobo Italiano — Volume LXXXIII — Parte II1-5.

This content downloaded from 62.122.79.90 on Tue, 24 Jun 2014 20:24:07 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: Sezione V; decisione 23 gennaio 1960, n. 26; Pres. Macchia P., Est. Bartolotta; Minuto (Avv. Randaccio) c. Prefetto di Savona (Avv. dello Stato Ciardulli), Comune di Mioglia, Consorzio

51 PARTE TERZA 52

relativo alla carriera, si pronunciava per la definitività.

Ma, dopo l'entrata in vigore della legge comunale e pro vinciale del 1934, la giurisprudenza si orientava in senso

opposto, ed in tale senso è ormai consolidata.

Si rileva, infatti (parere dell'Adunanza generale n. 27

del 3 febbraio 1955, Foro it., Eep. 1955, voce Segretario com. e prov., n. 14), che la legge comunale e provinciale, che ha preso in esame i vari provvedimenti di competenza

prefettizia in ordine allo stato giuridico dei segretari co

munali, quando lo ha ritenuto opportuno, ha dichiarato

definitivi i provvedimenti stessi (art. 178, 185, 196). E se

ne dedusse che la questione dei provvedimenti riguardanti i segretari comunali, non espressamente dichiarati defini

tivi, non poteva che risolversi, anche tenendo conto del

principio generale contenuto nell'art. 5 della stessa legge comunale e provinciale, nel senso della non definitività.

Tale è il caso dell'art. 195 che è disciplinato senza alcun

accenno alla definitività dei provvedimenti. Così come nessun accenno fa alla definitività dei provve

dimenti di trasferimento dei segretari comunali, l'art. 8

legge 9 agosto 1954 n. 748.

Nè si può parlare nella specie di definitività implicita,

perchè, come fu già notato nel parere sopraricordato, la

materia relativa allo stato giuridico dei segretari comunali

non attiene alla competenza prefettizia esclusiva, ma è

ripartita tra Ministero dell'interno e prefetto e, d'altra

parte non sussistono quei motivi di necessità o di urgenza a provvedere o ad esaurire definitivamente una determi nata procedura, che sono di regola posti a base della defini tività implicita.

Per questi motivi, dichiara inammissibile, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Adunanza plenaria ; decisione 15 gennaio 1960, n. 1 ; Pres. Petrilli P., Est. Lugo ; Novaro (Avv. Raggi,

Guidi) c. Prefetto d'Imperia (Avv. dello Stato Agrò) e Comune di S. Bartolomeo del Cervo (Avv. Marti

nengo, De Majo).

Giustizia amministrativa — Ilieorso al Consiglio di Stato — Intimazione personale all'autorità elle ha emesso il provvedimento impugnato — Scu salùlità dell'errore— Limiti (R. d. 26 giugno 1924 n. 1054, t. u. delle leggi sul Consiglio di Stato, art. 36 ; r. d. 30 settembre 1933 n. 1611, t. u. sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio, art. 11 ; 1. 25 marzo 1958 n. 260, modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato).

Pur dopo Ventrata in vigore della legge 25 marzo 1958 n. 260, il ricorso al Consiglio di Stato deve essere notificato per sonalmente all'autorità che ha emanato l'atto impugnato. (1)

Mentre il ricorso notificato presso l'Avvocatura dello Stato

all'autorità, che ha emanato l'atto impugtiato, produce i suoi effetti senza uopo di rinnovazione, scusabile deve con siderarsi l'errore di chi intima il ricorso al Ministro rite nuto competente, ma perchè il ricorso produca i suoi

effetti ne è necessaria la rinnovazione. (2)

(1-2) Intorno all'appliealiilità della lejijje 25 marzo 1058 n. 200, ai giudizi avanti il Consiglio di Stato.

1. — Sia consentito a chi non è stato tenero verso la legge 25 marzo 1958 n. 260, ancor prima che vedesse la luce (Foro it., 1956, I, 1107 ; 1957, IV, 217) di esprimere il proprio dis senso dalla decisione dell'Adunanza plenaria (vedine la motiva zione retro, col. 25) che la dice in linea di massima inapplicabile ai giudizi avanti il Consiglio di Stato.

La considerazione, su cui si sofferma anzitutto l'entusiastico consenso del GKjicciakdi (in Giur. it., 1960, III, 69), che non aveva già nascosto le sue simpatie per la « coraggiosa e meditata » ordinanza 12 giugno 1959, n. 676 (id., 1959, III, 145 ; ripr. anche in Foro it., 1959, III, 129, e criticamente annotata da Albini,

in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1959, 1158), con la quale la IV Sazione aveva rimesso la decisione della questione alla Adunanza

plenaria, si sostanzia in ciò che, essendovi almeno una giurisdi zione amministrativa (la Corte dei conti), alla quale l'art. 1 della malcapitata legge non può sicuramente essere esteso, « il catenaccio dell'art. 1 — scrive con aria di trionfo Guicciardi —

era bell'e saltato » ; anzi, gongola qualche riga prima l'autorevole

annotatore, « è nato schiodato ». Ma basta leggere l'art. 1 per intendere che il catenaccio

dell'art. 1 è assai più efficiente di quello che Gipo Viani ha invano opposto, qualche domenica fa, alle furie rosse del calcio oriundo-ispano : « tutti i ricorsi, le citazioni e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché (...) gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministra tive o speciali (...), devono essere notificati alle Amministra zioni dello Stato presso l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato

(...) nella persona del Ministro competente ».

Intanto, la circostanza che un ufficio o una persona fisica siano legittimati a ricevere la notificazione di un atto non signi fica che siano altresì legittimati a rappresentare in giudizio l'ufficio o la persona fisica, per la quale sono autorizzati a rice vere l'atto, che a quel giudizio dà inizio : la figura del domici liatario può de facto identificarsi con quella del difensore, ma è de iure dissociabile da questa, per modo che il procedimento deduttivo, che Guicciardi, con assai maggior intensità del l'Adunanza plenaria, la quale ne ricava sol una ragione di dubbio, utilizza, non ha i necessari requisiti d'univocità. Sia pur vero che 10 Stato non si giovi, nei giudizi avanti la Corte dei conti, del

patrocinio dell'Avvocatura erariale, ma ciò non vale a creare tra questa affermazione e l'art. 1 un'antinomia tale che giu stifichi la disapplicazione di detta norma alla procedura avanti la Corte dei conti.

Il fatto è che, pur se il procedimento deduttivo fosse munito di quella univocità che non ha, non giustificherebbe la schio datura del catenaccio, perchè prova troppo.

Bene : se davvero la qualità di domiciliatario fosse de iure indissociabile dall'rltra di difensore rappresentante, ne discen derebbe l'inapplicabilità dell'art. 1 alla procedura avanti la Corte dei conti, non già ai giudizi avanti il Consiglio di Stato, nei quali l'Avvocatura dello Stato assiste la pubblica Ammi nistrazione convenuta. A questo punto l'Adunanza plenaria, seguendo le orme della IV Sezione, invoca la possibilità, allo Stato riconosciuta dall'art. 41 t. u. delle leggi sul Cons, di Stato, di farsi rappresentare dall'Avvocatura eri riale o da un com missario scelto tra i direttori od ispettori generali dei Ministeri o tra i primi referendari o referendari del Consiglio di Stato, che non siano addetti alla Sezione, par inferirne che anche avanti 11 Consiglio di Stato l'Amministrazione può non essere rappresen tata dalla fida sua Avvocatura.

Chi scrive non frequenta molto le aule di Palazzo Spada, e, pertanto, ha chiesto notizie a colleghi, che assai più spesso vi esercitano il patrocinio : costoro han risposto ad una voce che direttori o ispettori generali sono stati talvolta visti tra il

pubblico, non al banco riservato alla difesa dello Stato. Peraltro, pur se i direttori generali, ecc., oltre a presiedere alle fortune dell'Amministrazione attiva, adempissero, ad un dipresso, al

compito, che i giovani praticanti, freschi di laurea in giurispru denza, esplicano nelle aule delle preture penali, allorquando sono chiamati a sostenere le ragioni della pubblica accusa, il risul tato non muterebbe, perchè è sin troppo chiaro che l'art. 41 è ad un tempo una derivazione e un temperamento dell'art. 5 r. decreto 30 ottobre 1933 n. 1611, a tenor del quale «nessuna Amministrazione dello Stato può richiedere l'assistenza di avvo cati del libero foro se non per ragioni assolutamente eccezionali ». Si può allora seriamente sostenere che, sol in previsione di tale eventualità, la quale per i giudizi avanti il Consiglio di Stato si profila men remota, l'art. 1 sia inapplicabile a tutti i giudizi, nei quali è parte la pubblica Amministrazione ?

Duole davvero che a questo solo argomento finisca con l'es sere affidata la prima operazione di effrazione del catenaccio.

2. — Più serio è l'altro argomento, che l'Adunanza plenaria e, sulle sue orme, Guicciardi, ricavano dall'art. 36 t. u. delle

leggi sul Cons, di Stato, che individua il legittimo contraddittore nella autorità che ha emanato l'atto o il provvedimento impu gnato, per dedurne che l'art. 1, il quale impone che tutte le cita zioni, i ricorsi, ecc., debbono essere notificati alle Amministra zioni dello Stato nella persona del Ministro competente, non sarebbe applicabile ai giudizi avanti il Consiglio di Stato.

L'argomento va definito più serio, non in sede d'interpre tazione dell'art. 1, ma sul piano della critica dei principi diret tivi, che hanno indotto il legislatore a sostituire al piano cri terio d'identificazione, adottato nell'art. 36, l'altro, ben più indaginoso, del Ministro competente, contro il quale, proprio de lege ferenda, si era esercitata la mia critica.

This content downloaded from 62.122.79.90 on Tue, 24 Jun 2014 20:24:07 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended