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sezione V; decisione 23 gennaio 2004, n. 202; Pres. Quaranta, Est. Fera; Soc. Tessitura Guglielmo...

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sezione V; decisione 23 gennaio 2004, n. 202; Pres. Quaranta, Est. Fera; Soc. Tessitura Guglielmo Quadrelli (Avv. Ugoccioni, G.F.G. Romanelli) c. Soc. Metropolitana acque Torino - Smat (Avv. Santilli, Menghini, E. Romanelli) e altra. Conferma Tar Piemonte 3 giugno 2003, n. 820 Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 3 (MARZO 2004), pp. 129/130-131/132 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199514 . Accessed: 28/06/2014 11:41 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.155 on Sat, 28 Jun 2014 11:41:27 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione V; decisione 23 gennaio 2004, n. 202; Pres. Quaranta, Est. Fera; Soc. Tessitura GuglielmoQuadrelli (Avv. Ugoccioni, G.F.G. Romanelli) c. Soc. Metropolitana acque Torino - Smat (Avv.Santilli, Menghini, E. Romanelli) e altra. Conferma Tar Piemonte 3 giugno 2003, n. 820Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 3 (MARZO 2004), pp. 129/130-131/132Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199514 .

Accessed: 28/06/2014 11:41

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO; sezione V; decisione 23 gennaio 2004, n. 202; Pres. Quaranta, Est. Fera; Soc. Tessitura Gu

glielmo Quadrelli (Avv. Ugoccioni, G.F.G. Romanelli) c. Soc. Metropolitana acque Torino - Smat (Avv. Santilli,

Menghini, E. Romanelli) e altra. Conferma Tar Piemonte 3

giugno 2003, n. 820.

CONSIGLIO DI STATO;

Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione —

Bando di gara — Forniture — Marchio richiesto —

Speci ficazione — Legittimità — Condizioni (D.leg. 24 luglio 1992 n. 358, t.u. delle disposizioni in materia di appalti pub blici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/Cee, 80/767/Cee e 88/295/Cee, art. 8).

E legittima la prescrizione di un bando di gara per forniture che contenga l'esatta specificazione del modello e del mar chio del bene richiesto, se tanto è reso necessario dalle pecu liarità del bene in questione, di cui non esistono sul mercato

idonei equivalenti, e sempre che l'indicazione non produca

l'effetto di favorire o escludere determinati fornitori o pro dotti. (1)

Diritto. — 1. - Gli appelli di cui in epigrafe vanno riuniti, ai

fini della trattazione in unica sentenza, in quanto oggettiva mente e soggettivamente connessi.

2. - Secondo l'ordine logico, va anteposto l'esame dell'ap

pello n. 7281 del 2003 diretto contro la sentenza Tar Piemonte 3

giugno 2003, n. 820, che ha respinto il ricorso proposto dalla

Tessitura Guglielmo Quadrelli per l'annullamento della deter

minazione assunta dalla stazione appaltante di escludere l'of

ferta presentata dalla gara per l'aggiudicazione di un contratto

di fornitura avente ad oggetto tele di filtro per filtropresse, in

quanto il prodotto offerto da quest'ultima (tessuto di poliammi de speciale) non corrispondeva a quello richiesto dal capitolato (denominato Rilsan) e non possedeva le caratteristiche qualita tive necessarie a soddisfare le esigenze dall'amministrazione.

Infatti, ove la decisione assunta dal primo giudice dovesse esse

re confermata, l'appellante perderebbe ogni interesse ad una de

cisione sull'appello n. 1886, non ricavando alcuna utilità dal

l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla partecipa zione alla gara per motivi di ordine formale.

3. - L'appello n. 7281 è infondato.

Le censure su cui è articolato l'appello, nella sostanza, ripro

pongono i due motivi prospettati nel giudizio di primo grado contro l'esclusione dell'offerta e contestano la decisione del Tar

(I) La decisione del Consiglio di Stato non si discosta da quanto espresso dalla (rara) giurisprudenza che ha avuto modo di occuparsi della prescrizione dell'art. 8, 6° comma, d.leg. 358/92, nel testo modi ficato dal d.leg. 402/98.

Cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2002, n. 1945, Foro it., Rep. 2002, voce Contratti della p.a., n. 181, secondo cui il generale divieto di inse rire nei bandi di gara per forniture clausole che contengano l'esatta

specificazione del modello e del marchio del bene richiesto o comun

que atte ad orientare l'acquisto verso un predeterminato fornitore e

prodotto, previsto dall'art. 8, 6° comma, d.leg. 24 luglio 1992 n. 358

(poi sostituito dall'art. 7 d.leg. 20 ottobre 1998 n. 402), può essere de

rogato sia nel caso di forniture necessitate (come i prodotti di alta tec

nologia protetti da marchi o brevetti, nonché i pezzi di ricambio pro dotti da un solo produttore), sia in quello in cui le dette clausole siano

giustificate dall'oggetto dell'appalto e si tratti di forniture di particolare delicatezza (nella specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima, in sede di appalto della fornitura di generi alimentari per la refezione scolastica materna ed elementare, la previsione del bando con la quale l'amministrazione richiedeva prodotti di notoria ed incontestabile qua lità).

Già Tar Sicilia 13 dicembre 1997, n. 2108, id., Rep. 1998, voce cit., n. 184, aveva affermato che le prescrizioni dei bandi di gara in parola sono illegittime sempre che «contengano clausole atte ad orientare

l'acquisto verso un predeterminato fornitore e prodotto». Ciò in appli cazione del più generale principio della par condicio tra i partecipanti alla gara; di contro è legittima l'eventuale indicazione in bando di mar chi o prodotti collegata a diciture o clausole «. . . o equivalente» e «ti

po . ..», significative della volontà dell'amministrazione di utilizzare il marchio o la denominazione del prodotto a solo titolo esemplificativo, per meglio individuare le caratteristiche del bene richiesto.

In termini, v. anche Tar Sicilia, sede Catania, sez. I, 28 febbraio

1991, n. 107, id., Rep. 1991, voce Sicilia, n. 143, che — con riferi mento alla normativa previgente — fa salve le clausole che indicano il modello o il marchio di impresa quando ciò «sia giustificato dal parti colare oggetto dell'appalto».

Il Foro Italiano — 2004 — Parte III-5.

di ritenere inammissibili le ulteriori censure avverso le opera zioni di gara.

Con il primo motivo, la Tessitura Guglielmo Quadrelli aveva dedotto la violazione delle normative interne e comunitarie ine renti gli appalti di forniture, nonché l'eccesso di potere per tra visamento dei presupposti di fatto e di diritto ed il difetto di

istruttoria con riferimento alla lex specialis di gara, nella parte in cui, nel definire l'oggetto della fornitura, ha richiesto uno

specifico prodotto di un determinato marchio (tessuto Rilsan). L'art. 8, 6° comma, d.leg. 24 luglio 1992 n. 358, come sosti

tuito dall'art. 7 d.leg. 20 ottobre 1998 n. 402, stabilisce che

«salvo che non sia giustificata dall'oggetto dell'appalto, è vie

tata l'introduzione nelle clausole contrattuali di specifiche tec

niche che menzionano prodotti di una determinata fabbricazione

o provenienza o ottenuti con un particolare procedimento e che

hanno l'effetto di favorire o escludere determinati fornitori o

prodotti. È vietata, in particolare, l'indicazione di marchi, bre

vetti o tipi o l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata; tale indicazione, purché accompagnata dalla men

zione 'o equivalente', è, tuttavia, ammessa se le amministrazio ni aggiudicatrici non possano fornire una descrizione dell'og getto del contratto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati».

La lettera della norma evidenzia, per un verso, come non si

tratti di un divieto assoluto ma relativo, in quanto la prescrizio ne va coordinata con altri valori giuridici altrettanto meritevoli

di tutela, quale indubbiamente è quello dell'efficacia dell'azio

ne amministrativa che impone di configurare l'oggetto della

fornitura in modo tale da soddisfare con la massima intensità

possibile l'interesse pubblico cui questa è preordinata, per altro

verso, che l'interesse pubblico che sta dietro al divieto è quelli1 di favorire una reale concorrenza fra i partecipanti alla gara. Per

cui, ove l'indicazione di un determinato prodotto abbia una

adeguata giustificazione nella particolarità delle esigenze che la

fornitura debba soddisfare e non produca l'effetto «di favorire o

escludere determinati fornitori o prodotti», non vi è ragione per limitare il potere tecnico discrezionale dell'amministrazione ap

paltante nel definire l'oggetto della fornitura.

Nel caso di specie, risulta dagli atti come l'amministrazione

aveva la necessità di acquistare un prodotto non esistente sul

mercato nella forma rispondente alle proprie esigenze, e si è

quindi rivolta ad imprese di tessitura, che avrebbero dovuto con

fezionare il prodotto stesso nelle misure e dietro indicazioni del

committente che imponeva di utilizzare in parte il filato Rilsan.

L'oggetto della fornitura è strettamente correlato con il servizio

svolto dalla Smat, consistente nella depurazione delle acque re

flue civili e industriali dei comuni dell'area torinese, nel senso

che tali prodotti avrebbero dovuto essere impiegati nelle filtro

presse installate sull'impianto di depurazione dell'azienda.

Ora, va detto non solo che la scelta del filato Rilsan era giu stificata dalla specificità del prodotto richiesto, ma anche che, in

realtà, trattandosi di una gara aperta ad imprese di tessitura la

prescrizione dell'impiego di un determinato filato, che tutte le

imprese avrebbero potuto acquistare liberamente sul mercato

alle medesime condizioni, non era tale da produrre l'effetto «di favorire o escludere (nell'ambito della procedura concorsuale

qui in esame) determinati fornitori o prodotti». Né giova sostenere che la stazione appaltante avrebbe errato

nel non considerare l'equivalenza tra il filato richiesto dal ca

pitolato e quello offerto dalla Tessitura Quadrelli, poiché la

commissione di gara ha espressamente esaminato la questione, a

seguito dei chiarimenti forniti dall'impresa, ed ha escluso tale

equivalenza, adducendo ragioni di ordine tecnico del cui merito

non è dato dubitare, quanto meno sotto il profilo della logicità,

posto che esse si sono basate non solo sulle caratteristiche in

trinseche dei due prodotti ma anche su precedenti esperienze di

impiego presso la Smat.

Con il secondo mezzo di gravame, l'appellante aveva lamen

tato la violazione dell'art. 8 d.leg. 24 luglio 1992 n. 358 e delle

norme disciplinanti il procedimento di gara, oltre che lo svia

mento della causa tipica e l'eccesso di potere per contradditto

rietà. Vizi tutti nei quali sarebbe incorsa la commissione di gara, atteso che, dopo l'apertura della busta contenente l'offerta eco

nomica e, quindi, dopo aver ritenuto ammissibile sotto ogni pro filo l'aspetto tecnico dell'offerta, nessun rilievo avrebbe potuto essere mosso a tale riguardo in una fase del procedimento di ga ra riservata esclusivamente al riscontro di un elemento — il

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PARTE TERZA

prezzo della fornitura — insuscettibile di apprezzamenti discre

zionali.

L'assunto, tuttavia, si basa su una imprecisa ricostruzione dei

fatti, in quanto non considera che la Tessitura Quadrelli ha par

tecipato alla gara solo a seguito della riapertura di questa per ef

fetto dell'ordinanza di sospensiva adottata da questo Consiglio di Stato, per cui, nell'ambito della procedura così caratterizzata,

solo a seguito dell'apertura dell'offerta economica la commis

sione di gara ha potuto avere conoscenza della circostanza che

l'impresa offriva un tessuto diverso da quello indicato nel ca

pitolato tecnico. In tale occasione ha chiesto all'offerente giusti

ficazioni, al fine di valutare se i due tessuti fossero equivalenti, e quindi eventualmente ammettere sotto il profilo tecnico l'of

ferta medesima. Non vi è quindi quella contraddizione, e tanto

meno alterazione del percorso procedurale, sulla quale si fonda

la censura dell'appellante.

Sgombrato il campo dalle censure dirette contro l'esclusione,

per motivi relativi alla carenza sostanziale dell'offerta, va con

divisa l'affermazione fatta dal primo giudice, secondo il quale

l'impresa non aveva più interesse all'esame delle ulteriori cen

sure dirette contro il proseguimento della gara. 4. - Il rigetto dell'appello n. 7281 determina, per le ragioni

sopra esposte, il sopravvenuto difetto di interesse alla coltiva

zione dell'appello n. 1886, che pertanto, deve essere dichiarato

improcedibile.

CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 23 dicembre 2003, n. 8499; Pres. Giovannino Est. Millemaggi Cogliani;

Benzi e altri (Avv. Carrozzo) c. Allegra e altri (Avv. Saler

no Deliberato, Tuttolomondo), Amato (Avv. Merlino,

Rossi), Amati e altri (Avv. Vaccari), Anief - Associazione

nazionale insegnanti ed educatori in formazione (Avv. Pas

setti), Iannucci e altro (Avv. Selvaggi), Min. istruzione

(Avv. dello Stato Vessichelli) e altri. Conferma Tar Lazio,

sez. Ili bis, 17 luglio 2003, n. 6339.

Istruzione pubblica — Docenti abilitati non presso le scuole

di specializzazione per l'insegnamento secondario —

Formazione delle graduatorie uniche permanenti — De

creto ministeriale — Assegnazione di punteggio aggiuntivo — Illegittimità.

Istruzione pubblica — Docenti abilitati presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario — For

mazione delle graduatorie uniche permanenti — Decreto

ministeriale — Assegnazione di punteggio aggiuntivo in

alternativa al «bonus» — Illegittimità.

È illegittimo il d.m. 16 aprile 2003 n. 40, nella parte in cui pre vede l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo rispetto a

quello spettante per il conseguimento dell'idoneità all'inse

gnamento ai docenti in possesso di abilitazione diversa da

quella conseguita presso le scuole di specializzazione per

l'insegnamento secondario. (1) E illegittimo il d.m. 16 aprile 2003 n. 40, nella parte in cui con

sente ai docenti diplomati presso le scuole di specializzazione

per l'insegnamento secondano di avvalersi di un punteggio

aggiuntivo in alternativa a quello previsto e di sommarlo alla

valutazione del servizio prestato durante il periodo di durata

convenzionale dei corsi di specializzazione. (2)

(1-2) Con la decisione in epigrafe il Consiglio di Stato affronta nuo vamente la questione relativa alla materia delle graduatorie permanenti del personale docente della scuola ed in particolare il problema della

determinazione dei punteggi dei diversi titoli conseguiti, ai fini del

collocamento nelle suddette graduatorie. La decisione in epigrafe segue all'appello promosso avverso Tar La

zio, sez. Ili bis, 17 luglio 2003, n. 6339, che, con una serie di pronunce di pari data, aveva accolto i ricorsi proposti dai docenti in possesso di

Il Foro Italiano — 2004.

Fatto e diritto. — 1.1.- Con la sentenza appellata il Tar Lazio

ha accolto il ricorso proposto da un gruppo di diplomati delle

scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis) — inseriti nelle graduatorie permanenti dall'anno scolastico

2000/2001 ed ivi collocati con il punteggio previsto dalla tabella

di valutazione al tempo vigente (trenta punti, oltre al punteggio di abilitazione: art. 8 d.m. 4 giugno 2001 n. 268, nonché tabella

di valutazione di cui all'ali. A al d.m. 11/02) — per l'annulla

abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione per l'inse

gnamento secondario (Ssis) annullando parzialmente il d.m. 16 aprile 2003 n. 40 e la tabella di valutazione allo stesso allegata (tabella Al 1), nella parte in cui dispone l'attribuzione di diciotto punti aggiuntivi, ol

tre a quelli già assegnati per il punteggio dell'abilitazione ai docenti

della terza fascia delle graduatorie permanenti in possesso di abilitazio

ne diversa dalla specializzazione Ssis. Nella decisione appellata il Tar Lazio aveva inoltre proceduto ad an

nullare il medesimo decreto ministeriale anche con riferimento ad uno

specifico profilo concernente la posizione degli stessi specializzati

presso le Ssis. A questi ultimi, secondo la decisione in epigrafe, non era

più consentito utilizzare, ove più favorevole, il punteggio aggiuntivo di

diciotto punti da sommare a quelli maturati autonomamente per il ser

vizio svolto in coincidenza della durata legale biennale dei corsi Ssis, in alternativa al bonus di trenta punti già assegnato dalla normativa vi

gente. Il Consiglio di Stato, respingendo l'appello proposto, ha confermato

tutte le motivazioni avanzate dal giudice di primo grado. Inoltre, per ciò che concerne la delimitazione dell'ambito entro cui il ministero

della pubblica istruzione può incidere sulla valutazione dei punteggi attribuibili alle differenti categorie di docenti possessori di titoli, il giu dice amministrativo ha chiarito che tale potere incontra un limite ben

preciso rappresentato dalla necessità di non vanificare il vantaggio ac

cordato ai diplomati Ssis, con l'attribuzione di un corrispondente e per certi versi più consistente beneficio ai precari in possesso di differenti

titoli dì accesso all'insegnamento. In precedenza, in merito alla medesima questione, era intervenuto

Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2002, n. 8252, Foro it., 2003, III,

139, con nota di richiami e osservazioni di Campanelli, stabilendo che i

docenti che conseguono l'abilitazione presso le Ssis non hanno titolo

ad aver accreditato alcuno dei ventiquattro punti attribuiti nel massimo

per i due anni di insegnamento, coincidenti con la durata legale bien

nale dei corsi Ssis sulla base del fatto che il servizio eventualmente

prestato deve essere considerato come insegnamento sostitutivo o inte

grativo del tirocinio obbligatorio e comunque improduttivo di punteg

gio utile. Nello stesso senso, v. Cons. Stato, sez. VI, 31 gennaio 2003, n. 495, Cons. Stato, 2003,1, 142.

D'altra parte, sempre Cons. Stato, sez. VI, 27 marzo 2003, n. 1603,

ibid., 728, confermando Tar Lazio, sez. Ili, 1° luglio 2002, n. 6058,

inedita, ha però affermato che non è irragionevole il diverso punteggio, riconosciuto dal d.m. 4 giugno 2001 n. 268 al diploma di specializza zione dei corsisti Ssis, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie perma nenti per l'insegnamento e della partecipazione ai concorsi a cattedre

per titoli ed esami. Il giudice amministrativo ha altresì stabilito che è

legittimo, in quanto rispettoso dei principi di ragionevolezza e di pro porzionalità, il medesimo decreto nella parte in cui fissa in trenta punti la misura del punteggio aggiuntivo spettante agli specializzati presso le Ssis.

Sulla base di tali pronunce, al fine di definire meglio la collocazione delle diverse categorie del personale docente all'interno delle graduato rie permanenti, è intervenuta poi la 1. 28 marzo 2003 n. 53, recante de

lega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d'istruzione e forma zione professionale (Le leggi, 2003, I, 1141). Alla luce di tale normati va ed anche in considerazione di un ordine del giorno (n. 9/3387/8) ac colto dal governo è stato successivamente emanato il d.m. 16 aprile 2003 n. 40.

Per mezzo di quest'ultimo, previo parere conforme del consiglio na zionale della pubblica istruzione, con l'obiettivo di riequilibrare i pun

teggi aggiuntivi attribuiti alle diverse categorie di docenti in possesso di abilitazione e al fine dell'inserimento di questi ultimi nelle graduato rie permanenti, è stata approvata la nuova tabella di valutazione dei ti

toli. Tale necessità si è posta perché i docenti precari, a seguito della mo

difica del d.m. 123/00 operata dalla 1. 20 agosto 2001 n. 333, sono stati

posti in concorrenza, nella terza fascia, ovvero nel medesimo scaglione con gli specializzati presso le Ssis, a cui viene assegnato il punteggio aggiuntivo.

In merito a tale ultima normativa. Cons. Stato, sez. VI, 25 febbraio

2002, n. 1101, Foro it., Rep. 2002, voce Istruzione pubblica, n. 75, ha

dichiarato manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costitu zionale dell'art. 1 d.l. 3 luglio 2001 n. 255, convertito nella 1. 20 agosto 2001 n. 333, che per il personale docente della scuola ha sostituito al sistema del concorso per titoli quello della graduatoria permanente.

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