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sezione V; decisione 23 luglio 1994, n. 793; Pres. Catallozzi, Est. Volpe; Comune di Sovere (Avv.Simoncini) c. Lumina (Avv. Fustinoni). Annulla Tar Lombardia, sez. Brescia, 20 novembre 1981,n. 412Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 3 (MARZO 1995), pp. 143/144-145/146Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23189160 .
Accessed: 28/06/2014 17:59
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PARTE TERZA
dimenti emanati dalla pubblica amministrazione, rientra a buon
titolo in tale secondo ambito.
Ritenuto, pertanto, che essendo il ricorso inammissibile in
quanto proposto da soggetto privo di ius postulandi, deve rite
nersi consequenzialmente inammissibile pure la proposta istan
za cautelare.
Rilevato, da ultimo, che la parte ricorrente non ha assolto
alcun onere tributario in sede di presentazione dell'impugnati
va, e che, pertanto, gli atti del fascicolo debbono essere tra
smessi all'ufficio del registro di Brescia, ai sensi degli art. 19 e 31 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, ai fini della regolarizzazione coattiva delle corrispondenti imposte di bollo, ivi pure compre sa quella contemplata dall'art. 9, 3° comma, d.l. 11 luglio 1992
n. 333, convertito in 1. 8 agosto 1992 n. 359.
Visto l'art. 21, ultimo comma, 1. 6 dicembre 1971 n. 1034.
Per questi motivi, dichiara inammissibile la suindicata domanda incidentale di sospensione.
CONSIGLIO DI STATO; sezione V; decisione 23 luglio 1994, n. 793; Pres. Catallozzi, Est. Volpe; Comune di Sovere (Aw.
Simoncini) c. Lumina (Aw. Fustinoni). Annulla Tar Lom
bardia, sez. Brescia, 20 novembre 1981, n. 412.
Edilizia e urbanistica — Concessione edilizia — Carenza di opere di urbanizzazione — Annullamento d'ufficio — Ponderazio
ne degli interessi — Fattispecie (L. 7 agosto 1942 n. 1150,
legge urbanistica, art. 31).
È legittimo il parziale annullamento di licenza edilizia, per la costruzione di due edifici, per carenza di opere di urbanizza
zione primaria, ove l'interesse pubblico a non pregiudicare un successivo più corretto assetto della zona interessata tra
mite strumenti di programmazione esecutiva, sia stato con
temperato con l'interesse privato, salvando quello dei due fab bricati assentiti che era già stato ultimato, a discapito di quel lo in fase iniziale di realizzazione. (1)
(1) I. - Sulla necessità di opere di urbanizzazione primaria, ai fini del rilascio di concessione (per aree non comprese in p.p.a.), v. Cons.
Stato, sez. IV, 9 aprile 1994, n. 265, Foro it., 1995, ID, 8, con nota di richiami; con specifico riferimento all'art. 31 legge urbanistica, cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 1981, n. 262, id., Rep. 1982, voce Edili zia e urbanistica, n. 503, e 16 marzo 1979, n. 143, id., Rep. 1979, voce cit., n. 494, quest'ultima con specificazione dell'irrilevanza della successiva realizzazione da parte del privato interessato, non potendo la licenza essere legittimata a posteriori', nonché, con riguardo alla co struzione di insediamento produttivo in zona isolata, Cons. Stato, sez.
V, 4 gennaio 1993, n. 26, id., 1993, III, 573, con nota di richiami; si è ritenuto altresì' che la necessità di opere di urbanizzazione riguarda anche le successive modifiche dei manufatti (Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 1973, n. 446, id., 1973, III, 292). Quanto all'impegno dei privati di
procedere all'attuazione delle opere di urbanizzazione contemporanea mente alla costruzione dei manufatti oggetto della concessione, si è rite nuta l'insufficienza di una mera dichiarazione preventiva e astratta di realizzazione di quanto si renda necessario (Cons. Stato, sez. IV, 26
maggio 1983, n. 358, id., Rep. 1984, voce cit., n. 470); l'impegno del
privato non può peraltro surrogare la mancanza di piano di lottizzazio
ne, giacché la convenzione di lottizzazione prevede come contenuto mi nimo necessario l'accollo anche di una parte delle opere di urbanizza zione secondaria (Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 1985, n. 308, id., Rep. 1985, voce cit., n. 594).
II. - È conforme ai principi in materia di autotutela che il dovere dell'autorità comunale di assicurare la conformità dell'edificazione alle
prescrizioni urbanistiche non esclude gli aspetti di discrezionalità nella
ponderazione dell'intensità che in concreto assume l'interesse pubblico
Il Foro Italiano — 1995.
Diritto. — L'appello è fondato.
Con la sentenza appellata il primo giudice ha annullato il
provvedimento del sindaco di Sovere di annullamento parziale di una precedente licenza edilizia, accogliendo entrambe le cen
sure mosse allo stesso dall'odierno appellato. Il tribunale ammi
nistrativo, in particolare, ha ritenuto che:
a) l'autorizzazione di un intervento edificatorio plurimo (nel la specie, con un'unica licenza edilizia era stata autorizzata la
costruzione di due distinti fabbricati) non necessitava del previo
approntamento di uno strumento urbanistico esecutivo, quale un piano di lottizzazione, considerato che si tratterebbe di una
zona (di completamento), in parte urbanizzata, fornita di infra
strutture necessarie e servizi;
b) insufficienza della motivazione sulle ragioni di pubblico interesse che giustificavano l'adozione di un siffatto provvedi mento repressivo, al punto da richiedere il sacrificio dell'inte
resse privato di fronte a quello pubblico. Il collegio è dell'avviso che le tesi ritenute fondate dal primo
giudice siano, invece, prive di pregio e che il provvedimento di ritiro, impugnato in primo grado, sia esente dalle censure
dedotte in quella sede.
Dall'istruttoria svolta in appello è emerso che la zona di cui
trattasi, all'epoca del rilascio della licenza edilizia, non era com
pletamente urbanizzata (si veda la pagina 44 della relazione del
dirigente del servizio urbanistica della regione Lombardia, arch.
Iannilli Valerio, depositata a seguito della seconda decisione in
terlocutoria della sezione). In particolare, risulta accertato che:
a) le uniche infrastrutture primarie presenti nella zona erano:
strade residenziali, rete idrica, illuminazione e fognatura;
b) le dette strutture erano collocate lungo la via f.lli Calvi
(area in cui è stato realizzato il fabbricato assentito) e, quindi, lambivano il lotto inedificato dell'appellato;
c) l'accesso alla proprietà avveniva, a valle, dalla via f.lli Calvi, avente calibro di m 5, e a monte, attraversando via Guadagnini e via Fantoni, aventi calibro tra m 3 e m 4;
d) la zona in questione era all'epoca dei fatti completamente
sprovvista di ogni infrastruttura secondaria.
Risultano, pertanto, mancanti le ulteriori opere di urbanizza
zione primaria costituite dagli spazi di sosta o di parcheggio, dalla rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas nonché
dagli spazi di verde attrezzato (si veda l'art. 4, 1° comma, 1.
29 settembre 1964 n. 847). Le strade residenziali, poi, erano
di estensione alquanto limitata in considerazione alla dimensio
specifico alla rimozione dell'atto abilitativo alla costruzione, per far
posto ad una diversa strutturazione urbanistica (Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 1974, n. 191, id., Rep. 1974, voce cit., n. 225; 16 maggio 1975, n. 676, id., Rep. 1975, voce Giustizia amministrativa, n. 2058), a meno che l'esistenza della discrezionalità sia esclusa o dalla carenza di un piano di lottizzazione, che, condizionando in modo necessario il rilascio della licenza edilizia, impone l'annullamento di ufficio per inosservanza di tale obbligo (Cons. Stato, sez. V, 30 novembre 1973, n. 958, id., Rep. 1973, voce Edilizia e urbanistica, nn. 538, 539), o dalla decadenza per mancato inizio dei lavori (Cons. Stato, sez. V, 7 dicembre 1973, n. 1021, ibid., n. 499).
La discrezionalità nell'esercizio del potere di annullamento di ufficio
(e di revoca) della licenza edilizia, connota la posizione soggettiva del titolare come interesse legittimo, sottraendo al controllo del giudice or dinario il riscontro di legittimità dell'atto di autotutela (Cass. 2 feb braio 1977, n. 455, id., 1977, I, 1944, con nota di richiami).
In via generale, la valutazione degli interessi contrastanti con il sem
plice e generico interesse al ripristino della legalità, consiste nella consi derazione e tutela delle posizioni giuridiche nel frattempo acquistate dai terzi sulla base dell'atto viziato (Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre
1993, n. 982, Cons. Stato, 1993, I, 1658; in caso di concessione tacita mente assentita: Tar Puglia, sez. Lecce, 12 maggio 1992, n. 199, Foro
it., Rep. 1992, voce cit., n. 517), il sacrificio delle quali richiede co
munque adeguata motivazione (Cons. Stato, sez. II, 5 maggio 1993, n. 1485, inedita), a meno che l'autotutela segua all'atto annullato di un lasso di tempo talmente breve da non consentire il consolidamento di una posizione giuridica soggettiva (Cons. Stato, sez. VI, 9 ottobre
1989, n. 1312, id., Rep. 1990, voce Atto amministrativo, n. 142; 25 febbraio 1989, n. 173, id., 1990, III, 304, in motivazione).
In dottrina, sull'annullamento di ufficio dell'atto amministrativo ille
gittimo, Cappello, Annullamento di ufficio degli atti amministrativi, in Nuova rass., 1983, 1168; Angelelli, L'autotutela della p.a. e le sue
principali manifestazioni, in Ammin. it., 1981, 44; in materia edilizia:
Annunziata, Poteri di autotutela dell'autorità amministrativa e poteri del giudice in materia edilizia, in Riv. giur. edilizia, 1978, I, 459.
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
ne dell'intervento edilizio autorizzato e non vi era alcuna opera di urbanizzazione secondaria.
Ne consegue che la licenza edilizia di cui trattasi non era con
forme al disposto contenuto nell'art. 31 1. 17 agosto 1942 n.
1150, secondo cui «la concessione della licenza è comunque e in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizza zione primaria o alla previsione da parte dei comuni dell'attua zione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei pri vati di procedere all'attuazione delle medesime contemporanea mente alle costruzioni oggetto della licenza».
Quanto poi alla seconda affermazione del primo giudice il
collegio ritiene che i principi generali in tema di annullamento dell'atto amministrativo e di contemperamento dell'interesse pub blico con l'interesse privato consolidato hanno rettamente in
dotto l'amministrazione comunale ad annullare solo parzialmente la licenza edilizia di cui trattasi, considerando che il primo fab bricato era già in fase di avanzata realizzazione e che il secon
do, invece, era solo in fase iniziale.
Nella specie, quindi, sono state esternate le ragioni di interes
se pubblico specifico, concreto ed attuale, essendo a tale scopo sufficiente quanto espresso nell'atto di ritiro impugnato in pri mo grado in ordine alla necessità di non «pregiudicare un suc
cessivo più corretto assetto della zona interessata, tramite stru
menti di programmazione esecutiva». Ed è stata anche effettua ta la necessaria ponderazione degli interessi pubblici e privati
presenti nella singola fattispecie allorquando si è ritenuto, da
parte del sindaco, di «salvare» la licenza edilizia, pur sempre
illegittima, con riguardo a quello dei due fabbricati che era sta
to già ultimato a discapito dell'altro che si trovava appena nella
fase iniziale di realizzazione. L'appello, pertanto, deve essere accolto e, conseguentemente,
la sentenza impugnata va annullata.
CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 4 luglio 1994, n. 1129; Pres. Salvatore, Est. Della Valle Pauoullo; Penzo
(Aw. Mesiano, Stivanello Gussoni) c. Min. pubblica istru
zione. Conferma Tar Veneto, sez. I, 2 marzo 1992, n. 50.
Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Dispensa dal ser
vizio per motivi di salute — Giudizio degli organi medici col legiali — Perizia di parte — Prevalenza — Esclusione (D.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, statuto degli impiegati civili dello Sta
to, art. 129, 130).
Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Dispensa dal ser
vizio per motivi di salute — Giudizio degli organi medici col
legiali — Contestazione — Esclusione — Fattispecie (D.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, art. 71, 129).
Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Dispensa dal ser
vizio per motivi di salute — Proposta (D.p.r. 10 gennaio 1957
n. 3, art. 129).
Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Dispensa dal ser
vizio per motivi di salute — Comunicazione del procedimen to — Necessità — Esclusione (D.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, art. 129, 130).
Nel procedimento di dispensa dal servizio per inidoneità soprav venuta dovuta ad infermità, i giudizi medici tecnico discrezionali degli appositi organi collegiali sullo stato di sa lute del pubblico dipendente sono prevalenti sulle perizie me
diche di parte che non sono nello stesso modo in grado di
valutare l'inidoneità fisica del dipendente in relazione alle im prescindibili e particolari esigenze dell'amministrazione inte ressata; peraltro, il sopravvenuto miglioramento o ristabili
mento dello stato di salute, al fine della ripresa del rapporto
Il Foro Italiano — 1995.
d'impiego, consente al dipendente di chiedere la riammissione
in servizio, a seguito di Corte cost. 26 gennaio 1994, n. 3. (1) Il giudizio tecnico-discrezionale espresso dalla commissione me
dica in ordine alla sopravvenuta inidoneità del pubblico di pendente al servizio per motivi di salute non è contestabile in sede di impugnativa del provvedimento di dispensa, nep pure sotto il profilo del difetto di motivazione (in motivazio ne si precisa che l'accertamento che ne è alla base può esser
contestato soltanto dal medico di fiducia dal quale l'interes
sato si sia fatto assistere durante la visita medico-collegiale). (2) La proposta di dispensa dal servizio per inidoneità del pubblico
dipendente non deve essere reiterata dopo la visita medico
collegiale qualora sia contenuta nella richiesta di sottoposi zione a visita e neppure deve essere comunicato all'interessa
to l'esito della detta visita. (3) L'avviso all'interessato dell'inizio del procedimento di dispensa
dal servizio del pubblico dipendente per motivi di salute esi
me l'amministrazione dall'assegnazione di un termine per la
presentazione di osservazioni che il dipendente può sempre
presentare; parimenti, nessun obbligo ha l'amministrazione di dare avviso all'interessato della facoltà di essere sentito
personalmente dal consiglio di amministrazione, facoltà che
il dipendente è libero di esercitare. (4)
(1) In termini, sulla prevalenza del giudizio dell'organo medico
collegiale rispetto alle perizie di parte, Cons. Stato, sez. IV, 30 agosto 1977, n. 752, Foro it., Rep. 1977, voce Impiegato dello Stato, nn. 1399, 1402, citata in motivazione.
Corte cost. 3/94 è riprodotta in questo fascicolo, I, 780, con nota di richiami.
(2-4) Dalla natura tecnica dell'attività del consiglio medico, che agi sce quale organo dell'amministrazione e non in posizione di terzietà e rispetto al cui giudizio la stessa amministrazione non ha alcuna discre
zionalità, discende — da un lato — l'insindacabilità del giudizio in sede di legittimità (in termini con la decisione in epigrafe, Tar Toscana 10
luglio 1975, n. 258, Foro it., Rep. 1976, voce Impiegato dello Stato, nn. 1615, 1616) e — dall'altro lato — l'essenzialità del contraddittorio nel corso dell'accertamento, «in quanto attraverso il proprio medico l'interessato può estrinsecare. . . eventuali elementi di contrasto alle conclusioni del collegio e può svolgere un ruolo determinante alla for mulazione delle stesse» (cosi, sostanzialmente in termini con la decisio ne in epigrafe, Cons, giust. amm. sic. 2 febbraio 1987, n. 23, id., Rep. 1987, voce cit., nn. 1058, 1059; sminuiscono, invece, l'importanza del contraddittorio in questa fase tecnica, Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 1981, n. 302, id., Rep. 1981, voce cit., n. 1057 e sez. V 28 dicembre
1983, n. 808, id., Rep. 1984, voce cit., n. 964, secondo cui «l'assistenza del medico di fiducia dell'interessato non è indispensabile, poiché in
quella sede non si fa luogo a contraddittorio fra le parti e il detto pro cedimento non assurge a dignità di contenzioso»); il contraddittorio de ve essere assicurato — e su questo punto la decisione in epigrafe si discosta in parte dall'orientamento dominante — con il puntuale rispet to delle forme garantiste disposte dall'ordinamento a tutela del dipen dente, sia nella prefissazione di un termine per presentare le proprie deduzioni ed «apprestare un'adeguata difesa di ordine tecnico» (Cons. Stato, sez. I, 4 giugno 1973, n. 731, id., Rep. 1975, voce cit., n. 1161; sez. VI 9 aprile 1976, n. 167, id., Rep. 1976, voce cit., n. 1592; Tar Sicilia 22 gennaio 1976, n. 21, ibid., n. 1595; Tar Sardegna 15 ottobre
1975, n. 133, ibid., n. 1610; Cons, giust. amm. sic. 18 settembre 1986, n. 153, id., Rep. 1986, voce cit., nn. 955, 956; Tar Lazio, sez. II, 3
giugno 1988, n. 761, id., 1989, III, 294; 2 dicembre 1991, n. 1842, id., Rep. 1992, voce cit., n. 1132; Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre
1991, n. 1004, ibid., n. 1131; contra, per l'esclusione dell'obbligo di fissazione di un termine per le controdeduzioni, Tar Lombardia, sez.
Brescia, 23 aprile 1982, n. 82, id., Rep. 1982, voce cit., n. 1143) sia nella necessità di audizione dell'interessato (senza le limitazioni di cui all'ultima parte della motivazione della decisione in epigrafe, ove l'au
dizione viene ipotizzata come non rilevante qualora non vi sia possibili tà di adibizione del dipendente ad altri compiti; tuttavia, secondo Tar Toscana 10 luglio 1975, n. 258, id., Rep. 1976, voce cit., n. 1594, l'au
dizione dinanzi al consiglio di amministrazione «non è affatto prevista nell'iter procedimentale della dispensa dal servizio per motivi di salu
te») e nell'impossibilità di utilizzare a tal fine «altri mezzi» o accerta
menti predisposti per scopi diversi (Tar Lazio 761/88, cit.; Cons. Stato, sez. VI, 6 marzo 1973, n. 76, id., Rep. 1973, voce cit., nn. 641, 642; 14 luglio 1978, n. 971, id., Rep. 1978, voce cit., n. 1336; Tar Molise 25 giugno 1985, n. 130, id., Rep. 1986, voce cit., n. 639; Cons. Stato, sez. VI, 2 aprile 1982, n. 166, id., Rep. 1982, voce cit., n. 1142; 13
ottobre 1986, n. 794, id., Rep. 1986, voce cit., n. 947; 21 ottobre 1985, n. 538, id., Rep. 1985, voce cit., n. 888 e voce Atto amministrativo, n. 34, ove si evidenzia che «il rispetto delle norme del procedimento amministrativo stabilite dalla legge a tutela delle posizioni individuali
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