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sezione V; decisione 23 luglio 1994, n. 793; Pres. Catallozzi, Est. Volpe; Comune di Sovere (Avv....

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Page 1: sezione V; decisione 23 luglio 1994, n. 793; Pres. Catallozzi, Est. Volpe; Comune di Sovere (Avv. Simoncini) c. Lumina (Avv. Fustinoni). Annulla Tar Lombardia, sez. Brescia, 20 novembre

sezione V; decisione 23 luglio 1994, n. 793; Pres. Catallozzi, Est. Volpe; Comune di Sovere (Avv.Simoncini) c. Lumina (Avv. Fustinoni). Annulla Tar Lombardia, sez. Brescia, 20 novembre 1981,n. 412Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 3 (MARZO 1995), pp. 143/144-145/146Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23189160 .

Accessed: 28/06/2014 17:59

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PARTE TERZA

dimenti emanati dalla pubblica amministrazione, rientra a buon

titolo in tale secondo ambito.

Ritenuto, pertanto, che essendo il ricorso inammissibile in

quanto proposto da soggetto privo di ius postulandi, deve rite

nersi consequenzialmente inammissibile pure la proposta istan

za cautelare.

Rilevato, da ultimo, che la parte ricorrente non ha assolto

alcun onere tributario in sede di presentazione dell'impugnati

va, e che, pertanto, gli atti del fascicolo debbono essere tra

smessi all'ufficio del registro di Brescia, ai sensi degli art. 19 e 31 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, ai fini della regolarizzazione coattiva delle corrispondenti imposte di bollo, ivi pure compre sa quella contemplata dall'art. 9, 3° comma, d.l. 11 luglio 1992

n. 333, convertito in 1. 8 agosto 1992 n. 359.

Visto l'art. 21, ultimo comma, 1. 6 dicembre 1971 n. 1034.

Per questi motivi, dichiara inammissibile la suindicata domanda incidentale di sospensione.

CONSIGLIO DI STATO; sezione V; decisione 23 luglio 1994, n. 793; Pres. Catallozzi, Est. Volpe; Comune di Sovere (Aw.

Simoncini) c. Lumina (Aw. Fustinoni). Annulla Tar Lom

bardia, sez. Brescia, 20 novembre 1981, n. 412.

Edilizia e urbanistica — Concessione edilizia — Carenza di opere di urbanizzazione — Annullamento d'ufficio — Ponderazio

ne degli interessi — Fattispecie (L. 7 agosto 1942 n. 1150,

legge urbanistica, art. 31).

È legittimo il parziale annullamento di licenza edilizia, per la costruzione di due edifici, per carenza di opere di urbanizza

zione primaria, ove l'interesse pubblico a non pregiudicare un successivo più corretto assetto della zona interessata tra

mite strumenti di programmazione esecutiva, sia stato con

temperato con l'interesse privato, salvando quello dei due fab bricati assentiti che era già stato ultimato, a discapito di quel lo in fase iniziale di realizzazione. (1)

(1) I. - Sulla necessità di opere di urbanizzazione primaria, ai fini del rilascio di concessione (per aree non comprese in p.p.a.), v. Cons.

Stato, sez. IV, 9 aprile 1994, n. 265, Foro it., 1995, ID, 8, con nota di richiami; con specifico riferimento all'art. 31 legge urbanistica, cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 1981, n. 262, id., Rep. 1982, voce Edili zia e urbanistica, n. 503, e 16 marzo 1979, n. 143, id., Rep. 1979, voce cit., n. 494, quest'ultima con specificazione dell'irrilevanza della successiva realizzazione da parte del privato interessato, non potendo la licenza essere legittimata a posteriori', nonché, con riguardo alla co struzione di insediamento produttivo in zona isolata, Cons. Stato, sez.

V, 4 gennaio 1993, n. 26, id., 1993, III, 573, con nota di richiami; si è ritenuto altresì' che la necessità di opere di urbanizzazione riguarda anche le successive modifiche dei manufatti (Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 1973, n. 446, id., 1973, III, 292). Quanto all'impegno dei privati di

procedere all'attuazione delle opere di urbanizzazione contemporanea mente alla costruzione dei manufatti oggetto della concessione, si è rite nuta l'insufficienza di una mera dichiarazione preventiva e astratta di realizzazione di quanto si renda necessario (Cons. Stato, sez. IV, 26

maggio 1983, n. 358, id., Rep. 1984, voce cit., n. 470); l'impegno del

privato non può peraltro surrogare la mancanza di piano di lottizzazio

ne, giacché la convenzione di lottizzazione prevede come contenuto mi nimo necessario l'accollo anche di una parte delle opere di urbanizza zione secondaria (Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 1985, n. 308, id., Rep. 1985, voce cit., n. 594).

II. - È conforme ai principi in materia di autotutela che il dovere dell'autorità comunale di assicurare la conformità dell'edificazione alle

prescrizioni urbanistiche non esclude gli aspetti di discrezionalità nella

ponderazione dell'intensità che in concreto assume l'interesse pubblico

Il Foro Italiano — 1995.

Diritto. — L'appello è fondato.

Con la sentenza appellata il primo giudice ha annullato il

provvedimento del sindaco di Sovere di annullamento parziale di una precedente licenza edilizia, accogliendo entrambe le cen

sure mosse allo stesso dall'odierno appellato. Il tribunale ammi

nistrativo, in particolare, ha ritenuto che:

a) l'autorizzazione di un intervento edificatorio plurimo (nel la specie, con un'unica licenza edilizia era stata autorizzata la

costruzione di due distinti fabbricati) non necessitava del previo

approntamento di uno strumento urbanistico esecutivo, quale un piano di lottizzazione, considerato che si tratterebbe di una

zona (di completamento), in parte urbanizzata, fornita di infra

strutture necessarie e servizi;

b) insufficienza della motivazione sulle ragioni di pubblico interesse che giustificavano l'adozione di un siffatto provvedi mento repressivo, al punto da richiedere il sacrificio dell'inte

resse privato di fronte a quello pubblico. Il collegio è dell'avviso che le tesi ritenute fondate dal primo

giudice siano, invece, prive di pregio e che il provvedimento di ritiro, impugnato in primo grado, sia esente dalle censure

dedotte in quella sede.

Dall'istruttoria svolta in appello è emerso che la zona di cui

trattasi, all'epoca del rilascio della licenza edilizia, non era com

pletamente urbanizzata (si veda la pagina 44 della relazione del

dirigente del servizio urbanistica della regione Lombardia, arch.

Iannilli Valerio, depositata a seguito della seconda decisione in

terlocutoria della sezione). In particolare, risulta accertato che:

a) le uniche infrastrutture primarie presenti nella zona erano:

strade residenziali, rete idrica, illuminazione e fognatura;

b) le dette strutture erano collocate lungo la via f.lli Calvi

(area in cui è stato realizzato il fabbricato assentito) e, quindi, lambivano il lotto inedificato dell'appellato;

c) l'accesso alla proprietà avveniva, a valle, dalla via f.lli Calvi, avente calibro di m 5, e a monte, attraversando via Guadagnini e via Fantoni, aventi calibro tra m 3 e m 4;

d) la zona in questione era all'epoca dei fatti completamente

sprovvista di ogni infrastruttura secondaria.

Risultano, pertanto, mancanti le ulteriori opere di urbanizza

zione primaria costituite dagli spazi di sosta o di parcheggio, dalla rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas nonché

dagli spazi di verde attrezzato (si veda l'art. 4, 1° comma, 1.

29 settembre 1964 n. 847). Le strade residenziali, poi, erano

di estensione alquanto limitata in considerazione alla dimensio

specifico alla rimozione dell'atto abilitativo alla costruzione, per far

posto ad una diversa strutturazione urbanistica (Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 1974, n. 191, id., Rep. 1974, voce cit., n. 225; 16 maggio 1975, n. 676, id., Rep. 1975, voce Giustizia amministrativa, n. 2058), a meno che l'esistenza della discrezionalità sia esclusa o dalla carenza di un piano di lottizzazione, che, condizionando in modo necessario il rilascio della licenza edilizia, impone l'annullamento di ufficio per inosservanza di tale obbligo (Cons. Stato, sez. V, 30 novembre 1973, n. 958, id., Rep. 1973, voce Edilizia e urbanistica, nn. 538, 539), o dalla decadenza per mancato inizio dei lavori (Cons. Stato, sez. V, 7 dicembre 1973, n. 1021, ibid., n. 499).

La discrezionalità nell'esercizio del potere di annullamento di ufficio

(e di revoca) della licenza edilizia, connota la posizione soggettiva del titolare come interesse legittimo, sottraendo al controllo del giudice or dinario il riscontro di legittimità dell'atto di autotutela (Cass. 2 feb braio 1977, n. 455, id., 1977, I, 1944, con nota di richiami).

In via generale, la valutazione degli interessi contrastanti con il sem

plice e generico interesse al ripristino della legalità, consiste nella consi derazione e tutela delle posizioni giuridiche nel frattempo acquistate dai terzi sulla base dell'atto viziato (Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre

1993, n. 982, Cons. Stato, 1993, I, 1658; in caso di concessione tacita mente assentita: Tar Puglia, sez. Lecce, 12 maggio 1992, n. 199, Foro

it., Rep. 1992, voce cit., n. 517), il sacrificio delle quali richiede co

munque adeguata motivazione (Cons. Stato, sez. II, 5 maggio 1993, n. 1485, inedita), a meno che l'autotutela segua all'atto annullato di un lasso di tempo talmente breve da non consentire il consolidamento di una posizione giuridica soggettiva (Cons. Stato, sez. VI, 9 ottobre

1989, n. 1312, id., Rep. 1990, voce Atto amministrativo, n. 142; 25 febbraio 1989, n. 173, id., 1990, III, 304, in motivazione).

In dottrina, sull'annullamento di ufficio dell'atto amministrativo ille

gittimo, Cappello, Annullamento di ufficio degli atti amministrativi, in Nuova rass., 1983, 1168; Angelelli, L'autotutela della p.a. e le sue

principali manifestazioni, in Ammin. it., 1981, 44; in materia edilizia:

Annunziata, Poteri di autotutela dell'autorità amministrativa e poteri del giudice in materia edilizia, in Riv. giur. edilizia, 1978, I, 459.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

ne dell'intervento edilizio autorizzato e non vi era alcuna opera di urbanizzazione secondaria.

Ne consegue che la licenza edilizia di cui trattasi non era con

forme al disposto contenuto nell'art. 31 1. 17 agosto 1942 n.

1150, secondo cui «la concessione della licenza è comunque e in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizza zione primaria o alla previsione da parte dei comuni dell'attua zione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei pri vati di procedere all'attuazione delle medesime contemporanea mente alle costruzioni oggetto della licenza».

Quanto poi alla seconda affermazione del primo giudice il

collegio ritiene che i principi generali in tema di annullamento dell'atto amministrativo e di contemperamento dell'interesse pub blico con l'interesse privato consolidato hanno rettamente in

dotto l'amministrazione comunale ad annullare solo parzialmente la licenza edilizia di cui trattasi, considerando che il primo fab bricato era già in fase di avanzata realizzazione e che il secon

do, invece, era solo in fase iniziale.

Nella specie, quindi, sono state esternate le ragioni di interes

se pubblico specifico, concreto ed attuale, essendo a tale scopo sufficiente quanto espresso nell'atto di ritiro impugnato in pri mo grado in ordine alla necessità di non «pregiudicare un suc

cessivo più corretto assetto della zona interessata, tramite stru

menti di programmazione esecutiva». Ed è stata anche effettua ta la necessaria ponderazione degli interessi pubblici e privati

presenti nella singola fattispecie allorquando si è ritenuto, da

parte del sindaco, di «salvare» la licenza edilizia, pur sempre

illegittima, con riguardo a quello dei due fabbricati che era sta

to già ultimato a discapito dell'altro che si trovava appena nella

fase iniziale di realizzazione. L'appello, pertanto, deve essere accolto e, conseguentemente,

la sentenza impugnata va annullata.

CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 4 luglio 1994, n. 1129; Pres. Salvatore, Est. Della Valle Pauoullo; Penzo

(Aw. Mesiano, Stivanello Gussoni) c. Min. pubblica istru

zione. Conferma Tar Veneto, sez. I, 2 marzo 1992, n. 50.

Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Dispensa dal ser

vizio per motivi di salute — Giudizio degli organi medici col legiali — Perizia di parte — Prevalenza — Esclusione (D.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, statuto degli impiegati civili dello Sta

to, art. 129, 130).

Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Dispensa dal ser

vizio per motivi di salute — Giudizio degli organi medici col

legiali — Contestazione — Esclusione — Fattispecie (D.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, art. 71, 129).

Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Dispensa dal ser

vizio per motivi di salute — Proposta (D.p.r. 10 gennaio 1957

n. 3, art. 129).

Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Dispensa dal ser

vizio per motivi di salute — Comunicazione del procedimen to — Necessità — Esclusione (D.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, art. 129, 130).

Nel procedimento di dispensa dal servizio per inidoneità soprav venuta dovuta ad infermità, i giudizi medici tecnico discrezionali degli appositi organi collegiali sullo stato di sa lute del pubblico dipendente sono prevalenti sulle perizie me

diche di parte che non sono nello stesso modo in grado di

valutare l'inidoneità fisica del dipendente in relazione alle im prescindibili e particolari esigenze dell'amministrazione inte ressata; peraltro, il sopravvenuto miglioramento o ristabili

mento dello stato di salute, al fine della ripresa del rapporto

Il Foro Italiano — 1995.

d'impiego, consente al dipendente di chiedere la riammissione

in servizio, a seguito di Corte cost. 26 gennaio 1994, n. 3. (1) Il giudizio tecnico-discrezionale espresso dalla commissione me

dica in ordine alla sopravvenuta inidoneità del pubblico di pendente al servizio per motivi di salute non è contestabile in sede di impugnativa del provvedimento di dispensa, nep pure sotto il profilo del difetto di motivazione (in motivazio ne si precisa che l'accertamento che ne è alla base può esser

contestato soltanto dal medico di fiducia dal quale l'interes

sato si sia fatto assistere durante la visita medico-collegiale). (2) La proposta di dispensa dal servizio per inidoneità del pubblico

dipendente non deve essere reiterata dopo la visita medico

collegiale qualora sia contenuta nella richiesta di sottoposi zione a visita e neppure deve essere comunicato all'interessa

to l'esito della detta visita. (3) L'avviso all'interessato dell'inizio del procedimento di dispensa

dal servizio del pubblico dipendente per motivi di salute esi

me l'amministrazione dall'assegnazione di un termine per la

presentazione di osservazioni che il dipendente può sempre

presentare; parimenti, nessun obbligo ha l'amministrazione di dare avviso all'interessato della facoltà di essere sentito

personalmente dal consiglio di amministrazione, facoltà che

il dipendente è libero di esercitare. (4)

(1) In termini, sulla prevalenza del giudizio dell'organo medico

collegiale rispetto alle perizie di parte, Cons. Stato, sez. IV, 30 agosto 1977, n. 752, Foro it., Rep. 1977, voce Impiegato dello Stato, nn. 1399, 1402, citata in motivazione.

Corte cost. 3/94 è riprodotta in questo fascicolo, I, 780, con nota di richiami.

(2-4) Dalla natura tecnica dell'attività del consiglio medico, che agi sce quale organo dell'amministrazione e non in posizione di terzietà e rispetto al cui giudizio la stessa amministrazione non ha alcuna discre

zionalità, discende — da un lato — l'insindacabilità del giudizio in sede di legittimità (in termini con la decisione in epigrafe, Tar Toscana 10

luglio 1975, n. 258, Foro it., Rep. 1976, voce Impiegato dello Stato, nn. 1615, 1616) e — dall'altro lato — l'essenzialità del contraddittorio nel corso dell'accertamento, «in quanto attraverso il proprio medico l'interessato può estrinsecare. . . eventuali elementi di contrasto alle conclusioni del collegio e può svolgere un ruolo determinante alla for mulazione delle stesse» (cosi, sostanzialmente in termini con la decisio ne in epigrafe, Cons, giust. amm. sic. 2 febbraio 1987, n. 23, id., Rep. 1987, voce cit., nn. 1058, 1059; sminuiscono, invece, l'importanza del contraddittorio in questa fase tecnica, Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 1981, n. 302, id., Rep. 1981, voce cit., n. 1057 e sez. V 28 dicembre

1983, n. 808, id., Rep. 1984, voce cit., n. 964, secondo cui «l'assistenza del medico di fiducia dell'interessato non è indispensabile, poiché in

quella sede non si fa luogo a contraddittorio fra le parti e il detto pro cedimento non assurge a dignità di contenzioso»); il contraddittorio de ve essere assicurato — e su questo punto la decisione in epigrafe si discosta in parte dall'orientamento dominante — con il puntuale rispet to delle forme garantiste disposte dall'ordinamento a tutela del dipen dente, sia nella prefissazione di un termine per presentare le proprie deduzioni ed «apprestare un'adeguata difesa di ordine tecnico» (Cons. Stato, sez. I, 4 giugno 1973, n. 731, id., Rep. 1975, voce cit., n. 1161; sez. VI 9 aprile 1976, n. 167, id., Rep. 1976, voce cit., n. 1592; Tar Sicilia 22 gennaio 1976, n. 21, ibid., n. 1595; Tar Sardegna 15 ottobre

1975, n. 133, ibid., n. 1610; Cons, giust. amm. sic. 18 settembre 1986, n. 153, id., Rep. 1986, voce cit., nn. 955, 956; Tar Lazio, sez. II, 3

giugno 1988, n. 761, id., 1989, III, 294; 2 dicembre 1991, n. 1842, id., Rep. 1992, voce cit., n. 1132; Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre

1991, n. 1004, ibid., n. 1131; contra, per l'esclusione dell'obbligo di fissazione di un termine per le controdeduzioni, Tar Lombardia, sez.

Brescia, 23 aprile 1982, n. 82, id., Rep. 1982, voce cit., n. 1143) sia nella necessità di audizione dell'interessato (senza le limitazioni di cui all'ultima parte della motivazione della decisione in epigrafe, ove l'au

dizione viene ipotizzata come non rilevante qualora non vi sia possibili tà di adibizione del dipendente ad altri compiti; tuttavia, secondo Tar Toscana 10 luglio 1975, n. 258, id., Rep. 1976, voce cit., n. 1594, l'au

dizione dinanzi al consiglio di amministrazione «non è affatto prevista nell'iter procedimentale della dispensa dal servizio per motivi di salu

te») e nell'impossibilità di utilizzare a tal fine «altri mezzi» o accerta

menti predisposti per scopi diversi (Tar Lazio 761/88, cit.; Cons. Stato, sez. VI, 6 marzo 1973, n. 76, id., Rep. 1973, voce cit., nn. 641, 642; 14 luglio 1978, n. 971, id., Rep. 1978, voce cit., n. 1336; Tar Molise 25 giugno 1985, n. 130, id., Rep. 1986, voce cit., n. 639; Cons. Stato, sez. VI, 2 aprile 1982, n. 166, id., Rep. 1982, voce cit., n. 1142; 13

ottobre 1986, n. 794, id., Rep. 1986, voce cit., n. 947; 21 ottobre 1985, n. 538, id., Rep. 1985, voce cit., n. 888 e voce Atto amministrativo, n. 34, ove si evidenzia che «il rispetto delle norme del procedimento amministrativo stabilite dalla legge a tutela delle posizioni individuali

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