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Sezione V; decisione 23 ottobre 1965, n. 1035; Pres. Chiofalo P., Est. Laschena; Cespi e Smio (Avv....

Date post: 30-Jan-2017
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Sezione V; decisione 23 ottobre 1965, n. 1035; Pres. Chiofalo P., Est. Laschena; Cespi e Smio (Avv. Dallari, Marchesini) c. Comune di Bologna (Avv. Gherardi, Turazza, Guidobon) Source: Il Foro Italiano, Vol. 89, No. 4 (APRILE 1966), pp. 235/236-237/238 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23155656 . Accessed: 28/06/2014 10:32 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.150 on Sat, 28 Jun 2014 10:32:54 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione V; decisione 23 ottobre 1965, n. 1035; Pres. Chiofalo P., Est. Laschena; Cespi e Smio(Avv. Dallari, Marchesini) c. Comune di Bologna (Avv. Gherardi, Turazza, Guidobon)Source: Il Foro Italiano, Vol. 89, No. 4 (APRILE 1966), pp. 235/236-237/238Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23155656 .

Accessed: 28/06/2014 10:32

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PARTE TERZA

matico già esposte va rilevato olle, ove alla suddetta tesi

non si accedesse, si verrebbe ad attribuire ai candidati

del concorso di merito distinto cbe abbiano ottenuto la

votazione utile per divenire « vincitori », senza essere pro mossi per momentanea indisponibilità di posti, una posi zione senza dubbio deteriore rispetto a quella degli « idonei ».

Mentre questi ultimi, infatti, per espressa disposizione

(7° comma dell'art. 165), sono collocati, come si è detto, nella « graduatoria unica » degli idonei e con titolo di pre ferenza a parità di punteggio, ai « vincitori » del merito

distinto non resterebbe cbe ripetere il concorso di merito

distinto, o partecipare, dopo aver maturato la necessaria

maggiore anzianità, a futuri esami di idoneità.

Il cbe, oltre che illogico e irrazionale, contrasta eviden

temente con la ratio della legge e del sistema di promozioni mediante esami.

Dopo quanto si è fin qui esposto, chiaramente infondate

o inconferenti risultano le generiche affermazioni di prin

cipio fatte dai ricorrenti. Così quella relativa all'autono

mia dei concorsi e degli esami e delle relative graduatorie. Tale richiamo che i ricorrenti fanno per sostenere che i

vincitori e gli idonei di un attuale concorso o esame non

possono essere pregiudicati dalle conseguenze di concorsi

0 esami precedenti (esaurimento graduale e completo delle graduatorie), varrebbe, infatti, anche per i vincitori

e per gli idonei di tali concorsi ed esami (precedenti), i

quali in virtù dello stesso principio non possono (avendo

acquisito, mediante il risultato degli esami, il diritto o

una legittima aspettativa alla promozione) subire pre

giudizio da parte di coloro che a tali concorsi o esami non

hanno ancora partecipato per propria volontà o per dispo sizione di legge (per non aver maturato ancora la prescritta anzianità o per non essere stati riconosciuti in possesso delle attitudini e dei meriti di servizio).

Allo stesso modo e per le stesse ragioni si può ritorcere

contro i ricorrenti l'altra loro affermazione che l'interesse

dell'amministrazione e la finalità dei concorsi e degli esami di promozione, tendente a scegliere i migliori impie

gati, comporterebbero la cessazione immediata degli effetti della graduatoria di ciascun concorso o esame. Si

è già ribadito, infatti, a tal riguardo, che coloro nei con

fronti dei quali (attraverso le votazioni assegnate nel

concorso e negli esami) è stato già effettuato l'accerta

mento delle capacità e della preparazione che li qualifica 1 migliori tra gli impiegati sottopostisi all'accertamento

stesso, assicurano l'interesse della amministrazione di

selezionare di mano in mano gli elementi più meritevoli della promozione.

Nè è a dirsi che il criterio dell'esaurimento delle gra duatorie seguito dall'amministrazione e condiviso da

questo consiglio e dalla Corte dei conti implichi, come

asseriscono i ricorrenti, il riconoscimento, per coloro che sono inclusi nelle dette graduatorie in numero eccedente

rispetto al posti in atto disponibili di un diritto che non trova esplicito riscontro in una norma o in un principio generale.

Nessun diritto nuovo viene, in realtà, attribuito ai

soggetti summenzionati, in deroga a norme vigenti. Gli è che attraverso una logica e razionale interpretazione del sistema normativo vigente risulta evidente che il si stema stesso comporta la promovibilità dell'impiegato vincitore o idoneo (man mano che si rendano disponibili i posti nell'aliquota riservata alla graduatoria cui appar tiene) una volta che egli abbia ottemperato all'unica, ma

imprescindibile condizione di aver vinto il concorso di merito distinto o superato l'esame di idoneità.

Per tutte le suesposte considerazioni il ricorso è infon dato e va rigettato.

Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione v ; decisione 23 ottobre 1965, n. 1035 ; Pres. Chio

falo P., Est. lascheka ; Cespi e Smio (Avv. Dal

lari, Marchesini) c. Comune di Bologna (Avv. G-he

rardi, turazza, cuidobon).

Piano regolatore, di ricostruzione e disciplina delle

eostruzioni —- Piano regolatore generale di Bo

logna — Vincolo a zona militare — Efficacia

immediata.

Piano regolatore, di ricostruzione e disciplina delle

costruzioni — Licenza edilizia — Centro abitato — Estremi.

La destinazione a « zona militare di progetto » contenuta

nel piano regolatore generale di Bologna è immediata

mente operativa e vincolante anche se, aata la peculiarità della prescrizione, relativamente ad essa non sono pre viste le caratteristiche delle costruzioni (c. d. zonizzazione

architettonica) ma è solo determinata la destinazione

delle singole parti del territorio (c. d. zonizzazione fun

zionale). (1) Al fine della necessità della licenza comunale edilizia,

deve considerarsi centro abitato qualsiasi raggruppa mento edilizio anche se non raggiunga la consistenza

di una borgata o di una frazione. (2)

La Sezione, ecc. — Il primo motivo propone all'esame

del collegio la questione centrale del ricorso.

Sostengono le ricorrenti che la destinazione del ter

reno a « zona militare di progetto », disposta dal piano

regolatore generale di Bologna, non costituirebbe un vin

colo immediatamente operativo. Le norme del piano,

infatti, non concreterebbero in alcuna prescrizione di zona

« la generica colorazione, che figura nella planimetria del

piano ».

Secondo la ormai costante giurisprudenza di questo

consiglio, il piano regolatore generale non contiene sol

tanto previsioni di carattere programmatico, cbe vengono

poi sviluppate mediante i piani particolareggiati, ma

reca anche alcune prescrizioni precise, relative al futuro

assetto urbanistico, immediatamente operative ed obbli

gatorie, quali quelle concernenti i vincoli posti alla siste

mazione delle zone, nelle quali è diviso il territorio comu

nale. Le prescrizioni di zona, come è stato ribadito anche

di recente (Sez. V 5 febbraio 1965, n. 99, Foro it., Eep.

1965, voce Piano regolatore, n. 389), per essere immedia

tamente vincolanti, debbono concretarsi, peraltro, in

regole dettagliate e precise. Occorre, quindi, esaminare se il vincolo di « zona mi

litare di progetto » di cui trattasi costituisca una semplice

previsione del piano regolatore generale di Bologna o

concreti una vera e propria prescrizione nel senso suindicato.

Nella planimetria del detto piano, il terreno è grafica mente indicato con la colorazione di zona militare. Nella

relazione dello stesso piano, nel capitolo relativo alle « zone

militari », si legge testualmente che « alcuni impianti mi

litari si trovano inseriti nell'attuale nucleo cittadino e

portano pregiudizio allo sviluppo di una ordinata espan sione e organizzazione della città ».

(1) Nei precisi termini della massima non si rinvengono specifici precedenti, ma essa ribadisce il principio della imme diata vincolatività delle prescrizioni contenute nel piano re

golatore generale, prima dell'adozione del piano particolareggiato, per cui vedi, nello stesso senso, Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 1965, n. 533, Foro it., 1965, III, 312, con nota di richiami.

Per una recente critica all'indirizzo della giurisprudenza circa l'immediata operatività delle indicazioni contenute nei

piani regolatori generali vedi : Sandtjlli, Perdita di vigore dei vincoli urbanistici in conseguenza di costruzioni autorizzate in violazione di essi ì, nota a Cons. Stato, Ad. plen., 8 gennaio 1966, n. 1, retro, 76.

(2) Conforme sulla definizione di centro abitato vedasi, in motivazione, Cons. Stato, Sez. IV, 28 febbraio 1964, n. 310, Foro it., 1964, III, 389 con nota di richiami.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Segue la elencazione degli impianti, dei quali il piano

regolatore generale « prevede il trasferimento » ; si precisa

poi che « tale decentramento è stato concordato di mas

sima con l'autorità militare, con la quale è stata altresì

prescelta la vasta area periferica lungo la via S. Vitale, in

località Roveri, ... in cui saranno gradualmente tra

sferiti parte dei suddetti impianti ». Infine il decreto pres. 18 aprile 1958, con il quale è stato approvato il piano

regolatore generale di Bologna, nella parte concernente

il decentramento degli impianti militari, reca (sub h) che

« le previsioni riguardanti i sottoelencati impianti sono

meritevoli di approvazione e, d'altro canto, l'autorità

militare ha già espressamente consentito alla dismissione

degli impianti stessi ed alla loro utilizzazione nei modi

previsti dal piano regolatore ».

Il vincolo, imposto sull'area sopra indicata, non può ritenersi, come, invece, assumono le ricorrenti, assolu

tamente generico, tale, cioè, che non sia precisabile il suo

contenuto. Nella « zona militare di progetto, possono sor

gere soltanto impianti militari, anzi quegli impianti, già determinati, dei quali è stato previsto il trasferimento ».

E la difesa del comune ha rilevato che le norme tecniche

di attuazione del piano regolatore generale non dovevano

stabilire i tipi edilizi, l'altezza, le distanze, ecc. ; in quanto si tratta di particolari complessi, sulla cui conformazione

volumetrica e su tutte le altre caratteristiche costruttive

dovranno pronunciarsi altre autorità. Anzi, il comune

assume addirittura che esso non può interferire in materia

e che « nella edificazione si dovranno solamente rispettare le norme del codice civile a tutela della proprietà ».

Le prescrizioni di zona, che, per il combinato disposto

degli art. 7, n. 2, e 11 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, sono immediatamente operative, non sono

soltanto quelle recanti la indicazione delle caratteristiche

che in ciascuna parte del territorio comunale debbono avere

le costruzioni (c. d. zonizzazione architettonica), ma anche

quelle, che, in modo completo e preciso, e non generica

mente, determinano la destinazione delle singole parti del territorio medesimo (c. d. zonizzazione funzionale). Nel caso in esame, ricorre appunto tale seconda ipotesi :

la destinazione, ad esclusivo uso militare, e per impianti

già determinati, di un'area, precisamente individuata,

si concreta in una prescrizione di zona immediatamente

operante. Le società ricorrenti obiettano che la stessa autorità

militare avrebbe ritenuto insussistente il vincolo sull'area

in questione. Al riguardo è sufficiente osservare che anche

una formale dichiarazione della detta autorità in tal senso

non sarebbe idonea a modificare la destinazione ricevuta

dal terreno nel piano regolatore generale. Il vincolo potrebbe essere, cioè, rimosso soltanto attra

verso l'apposita procedura di variante al piano.

Neppure è rilevante l'ulteriore argomento che le costru

zioni eseguite sul terreno non contrasterebbero con la

destinazione militare « dato che esse servono per deposito di materiali e di automezzi ». La costruzione degli impianti

va, infatti, realizzata dall'autorità militare.

Con il secondo motivo si sostiene che il comune avrebbe

erroneamente ritenuto necessaria, per le costruzioni in

questione, la licenza edilizia, prevista dall'art. 3 del rego lamento comunale del 1910. Ciò, in quanto le costruzioni

stesse non sorgerebbero in un centro abitato nè in una

zona di espansione prevista dal piano regolatore. Sul primo punto osserva il collegio che la sezione urba

nistica compartimentale di Bologna, nella relazione rasse

gnata all'esito degli accertamenti disposti con ordinanza

presidenziale n. 33 del 1964, ha segnalato che, in prossi

mità dei terreni in questione, a circa mi. 250 di distanza,

sorge, in località Roveri, un agglomerato edilizio, composto

di n. 12 edifici di abitazione, n. 3 complessi industriali,

n. 1 complesso militare e n. 4 case coloniche. La stessa

sezione ha però ritenuto di non poter qualificare il detto

agglomerato quale « centro urbano », agli effetti dell'art.

31 della legge urbanistica, che appunto pone l'obbligo

della licenza edilizia per le costruzioni da eseguirsi nei

centri suddetti (o nelle zone di espansione previste dai

piani regolatori). Senonchè la qualificazione, operata dall'organo tecnico,

non è vincolante per il collegio, al quale soltanto spetta di esprimere il giudizio al riguardo, sulla base degli elementi di fatto, forniti dall'organo medesimo.

Ora, secondo costante giurisprudenza, per centro abitato ai sensi della norma suindicata si deve intendere qual siasi raggruppamento edilizio, ancbe se non raggiunga la consistenza di una frazione o di una borgata. A tal fine non sono richiesti particolari requisiti, nè, in ispecie, l'esi stenza di determinate attrezzature pubbliche e di « segna letica stradale con nomenclatura dell'abitato e con limi

tazioni di velocità », come ha ritenuto la sezione urbani

stica. L'area, sulla quale sorgono i capannoni delle società

ricorrenti, è, cioè, compresa in un centro abitato.

In conseguenza la censura non può essere attesa. Il ricorso va, pertanto, respinto. Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO

I

Sezione Y ; decisione 23 ottobre 1965, n. 1029 ; Pres. Gallo

P., Est. Cesareo ; Gratti (Avv. Fragola) c. Provincia

Salerno e Rizzo.

Piano regolatore, di ricostruzione e disciplina delle

costruzioni —- Ordinanza sindacale di demolizione — Reiezione del ricorso di legittimità — Suc

cessivo ricorso ex art. 27, n. 4 — Inammissibilità

(R. d. 26 giugno 1924, n. 1054 t. u. sul Consiglio di Stato, art. 27, n. 4 ; legge 17 agosto 1942 n. 1150, legge urba

nistica, art. 32).

È inammissibile il ricorso, ex art. 27, n. 4, t. u. sul Consiglio di Stato, diretto a far dichiarare l'obbligo del sindaco ad

ottemperare alla decisione giurisdizionale reiettiva del

ricorso avverso l'ordinanza sindacale di demolizione di un

edificio (nella specie, il ricorso ex art. 27, n. 4, è stato

proposto dall'interveniente ad opponendum al ricorso di

legittimità). (1)

II

Adunanza plenaria ; decisione 28 luglio 1965, n. 19 ; Pres.

C. Bozzi P., Est. Di Pace ; Pavani (Avv. Lucifredi,

Stoppani) c. Comune di Sarzana (Avv. Rossi).

Piano regolatore, di ricostruzione e disciplina delle

costruzioni — Licenza edilizia — Annullamento — Obbligo del sindaco di ordinare la demoli

zione — Insussistenza (Legge 17 agosto 1942 n. 1150, art. 32).

Annullata una licenza edilizia in sede giurisdizionale, il

sindaco non è obbligato ad ordinare la demolizione del

l'edificio costruito, ma deve indagare se sussistano gravi motivi che possano consigliare l'adozione di diversi prov vedimenti. (3)

(1-3) In una con la motivazione della successiva decisione n. 1029 della V Sezione, ripubblichiamo la massima della de

cisione n. 19 dell'Adunanza plenaria (retro, 121) per ospitare la nota di Mario Nigro.

* * *

In tema di repressione di abusi edilizi t discreziona

lità e problemi eccentrici di tutela giurisdizionale.

1. — Queste due decisioni si iscrivono nei lunghissimo elenco delle pronunce dedicate ai problemi della repressione

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