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Sezione V; decisione 23 ottobre 1965, n. 1035; Pres. Chiofalo P., Est. Laschena; Cespi e Smio(Avv. Dallari, Marchesini) c. Comune di Bologna (Avv. Gherardi, Turazza, Guidobon)Source: Il Foro Italiano, Vol. 89, No. 4 (APRILE 1966), pp. 235/236-237/238Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23155656 .
Accessed: 28/06/2014 10:32
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PARTE TERZA
matico già esposte va rilevato olle, ove alla suddetta tesi
non si accedesse, si verrebbe ad attribuire ai candidati
del concorso di merito distinto cbe abbiano ottenuto la
votazione utile per divenire « vincitori », senza essere pro mossi per momentanea indisponibilità di posti, una posi zione senza dubbio deteriore rispetto a quella degli « idonei ».
Mentre questi ultimi, infatti, per espressa disposizione
(7° comma dell'art. 165), sono collocati, come si è detto, nella « graduatoria unica » degli idonei e con titolo di pre ferenza a parità di punteggio, ai « vincitori » del merito
distinto non resterebbe cbe ripetere il concorso di merito
distinto, o partecipare, dopo aver maturato la necessaria
maggiore anzianità, a futuri esami di idoneità.
Il cbe, oltre che illogico e irrazionale, contrasta eviden
temente con la ratio della legge e del sistema di promozioni mediante esami.
Dopo quanto si è fin qui esposto, chiaramente infondate
o inconferenti risultano le generiche affermazioni di prin
cipio fatte dai ricorrenti. Così quella relativa all'autono
mia dei concorsi e degli esami e delle relative graduatorie. Tale richiamo che i ricorrenti fanno per sostenere che i
vincitori e gli idonei di un attuale concorso o esame non
possono essere pregiudicati dalle conseguenze di concorsi
0 esami precedenti (esaurimento graduale e completo delle graduatorie), varrebbe, infatti, anche per i vincitori
e per gli idonei di tali concorsi ed esami (precedenti), i
quali in virtù dello stesso principio non possono (avendo
acquisito, mediante il risultato degli esami, il diritto o
una legittima aspettativa alla promozione) subire pre
giudizio da parte di coloro che a tali concorsi o esami non
hanno ancora partecipato per propria volontà o per dispo sizione di legge (per non aver maturato ancora la prescritta anzianità o per non essere stati riconosciuti in possesso delle attitudini e dei meriti di servizio).
Allo stesso modo e per le stesse ragioni si può ritorcere
contro i ricorrenti l'altra loro affermazione che l'interesse
dell'amministrazione e la finalità dei concorsi e degli esami di promozione, tendente a scegliere i migliori impie
gati, comporterebbero la cessazione immediata degli effetti della graduatoria di ciascun concorso o esame. Si
è già ribadito, infatti, a tal riguardo, che coloro nei con
fronti dei quali (attraverso le votazioni assegnate nel
concorso e negli esami) è stato già effettuato l'accerta
mento delle capacità e della preparazione che li qualifica 1 migliori tra gli impiegati sottopostisi all'accertamento
stesso, assicurano l'interesse della amministrazione di
selezionare di mano in mano gli elementi più meritevoli della promozione.
Nè è a dirsi che il criterio dell'esaurimento delle gra duatorie seguito dall'amministrazione e condiviso da
questo consiglio e dalla Corte dei conti implichi, come
asseriscono i ricorrenti, il riconoscimento, per coloro che sono inclusi nelle dette graduatorie in numero eccedente
rispetto al posti in atto disponibili di un diritto che non trova esplicito riscontro in una norma o in un principio generale.
Nessun diritto nuovo viene, in realtà, attribuito ai
soggetti summenzionati, in deroga a norme vigenti. Gli è che attraverso una logica e razionale interpretazione del sistema normativo vigente risulta evidente che il si stema stesso comporta la promovibilità dell'impiegato vincitore o idoneo (man mano che si rendano disponibili i posti nell'aliquota riservata alla graduatoria cui appar tiene) una volta che egli abbia ottemperato all'unica, ma
imprescindibile condizione di aver vinto il concorso di merito distinto o superato l'esame di idoneità.
Per tutte le suesposte considerazioni il ricorso è infon dato e va rigettato.
Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione v ; decisione 23 ottobre 1965, n. 1035 ; Pres. Chio
falo P., Est. lascheka ; Cespi e Smio (Avv. Dal
lari, Marchesini) c. Comune di Bologna (Avv. G-he
rardi, turazza, cuidobon).
Piano regolatore, di ricostruzione e disciplina delle
eostruzioni —- Piano regolatore generale di Bo
logna — Vincolo a zona militare — Efficacia
immediata.
Piano regolatore, di ricostruzione e disciplina delle
costruzioni — Licenza edilizia — Centro abitato — Estremi.
La destinazione a « zona militare di progetto » contenuta
nel piano regolatore generale di Bologna è immediata
mente operativa e vincolante anche se, aata la peculiarità della prescrizione, relativamente ad essa non sono pre viste le caratteristiche delle costruzioni (c. d. zonizzazione
architettonica) ma è solo determinata la destinazione
delle singole parti del territorio (c. d. zonizzazione fun
zionale). (1) Al fine della necessità della licenza comunale edilizia,
deve considerarsi centro abitato qualsiasi raggruppa mento edilizio anche se non raggiunga la consistenza
di una borgata o di una frazione. (2)
La Sezione, ecc. — Il primo motivo propone all'esame
del collegio la questione centrale del ricorso.
Sostengono le ricorrenti che la destinazione del ter
reno a « zona militare di progetto », disposta dal piano
regolatore generale di Bologna, non costituirebbe un vin
colo immediatamente operativo. Le norme del piano,
infatti, non concreterebbero in alcuna prescrizione di zona
« la generica colorazione, che figura nella planimetria del
piano ».
Secondo la ormai costante giurisprudenza di questo
consiglio, il piano regolatore generale non contiene sol
tanto previsioni di carattere programmatico, cbe vengono
poi sviluppate mediante i piani particolareggiati, ma
reca anche alcune prescrizioni precise, relative al futuro
assetto urbanistico, immediatamente operative ed obbli
gatorie, quali quelle concernenti i vincoli posti alla siste
mazione delle zone, nelle quali è diviso il territorio comu
nale. Le prescrizioni di zona, come è stato ribadito anche
di recente (Sez. V 5 febbraio 1965, n. 99, Foro it., Eep.
1965, voce Piano regolatore, n. 389), per essere immedia
tamente vincolanti, debbono concretarsi, peraltro, in
regole dettagliate e precise. Occorre, quindi, esaminare se il vincolo di « zona mi
litare di progetto » di cui trattasi costituisca una semplice
previsione del piano regolatore generale di Bologna o
concreti una vera e propria prescrizione nel senso suindicato.
Nella planimetria del detto piano, il terreno è grafica mente indicato con la colorazione di zona militare. Nella
relazione dello stesso piano, nel capitolo relativo alle « zone
militari », si legge testualmente che « alcuni impianti mi
litari si trovano inseriti nell'attuale nucleo cittadino e
portano pregiudizio allo sviluppo di una ordinata espan sione e organizzazione della città ».
(1) Nei precisi termini della massima non si rinvengono specifici precedenti, ma essa ribadisce il principio della imme diata vincolatività delle prescrizioni contenute nel piano re
golatore generale, prima dell'adozione del piano particolareggiato, per cui vedi, nello stesso senso, Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 1965, n. 533, Foro it., 1965, III, 312, con nota di richiami.
Per una recente critica all'indirizzo della giurisprudenza circa l'immediata operatività delle indicazioni contenute nei
piani regolatori generali vedi : Sandtjlli, Perdita di vigore dei vincoli urbanistici in conseguenza di costruzioni autorizzate in violazione di essi ì, nota a Cons. Stato, Ad. plen., 8 gennaio 1966, n. 1, retro, 76.
(2) Conforme sulla definizione di centro abitato vedasi, in motivazione, Cons. Stato, Sez. IV, 28 febbraio 1964, n. 310, Foro it., 1964, III, 389 con nota di richiami.
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Segue la elencazione degli impianti, dei quali il piano
regolatore generale « prevede il trasferimento » ; si precisa
poi che « tale decentramento è stato concordato di mas
sima con l'autorità militare, con la quale è stata altresì
prescelta la vasta area periferica lungo la via S. Vitale, in
località Roveri, ... in cui saranno gradualmente tra
sferiti parte dei suddetti impianti ». Infine il decreto pres. 18 aprile 1958, con il quale è stato approvato il piano
regolatore generale di Bologna, nella parte concernente
il decentramento degli impianti militari, reca (sub h) che
« le previsioni riguardanti i sottoelencati impianti sono
meritevoli di approvazione e, d'altro canto, l'autorità
militare ha già espressamente consentito alla dismissione
degli impianti stessi ed alla loro utilizzazione nei modi
previsti dal piano regolatore ».
Il vincolo, imposto sull'area sopra indicata, non può ritenersi, come, invece, assumono le ricorrenti, assolu
tamente generico, tale, cioè, che non sia precisabile il suo
contenuto. Nella « zona militare di progetto, possono sor
gere soltanto impianti militari, anzi quegli impianti, già determinati, dei quali è stato previsto il trasferimento ».
E la difesa del comune ha rilevato che le norme tecniche
di attuazione del piano regolatore generale non dovevano
stabilire i tipi edilizi, l'altezza, le distanze, ecc. ; in quanto si tratta di particolari complessi, sulla cui conformazione
volumetrica e su tutte le altre caratteristiche costruttive
dovranno pronunciarsi altre autorità. Anzi, il comune
assume addirittura che esso non può interferire in materia
e che « nella edificazione si dovranno solamente rispettare le norme del codice civile a tutela della proprietà ».
Le prescrizioni di zona, che, per il combinato disposto
degli art. 7, n. 2, e 11 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, sono immediatamente operative, non sono
soltanto quelle recanti la indicazione delle caratteristiche
che in ciascuna parte del territorio comunale debbono avere
le costruzioni (c. d. zonizzazione architettonica), ma anche
quelle, che, in modo completo e preciso, e non generica
mente, determinano la destinazione delle singole parti del territorio medesimo (c. d. zonizzazione funzionale). Nel caso in esame, ricorre appunto tale seconda ipotesi :
la destinazione, ad esclusivo uso militare, e per impianti
già determinati, di un'area, precisamente individuata,
si concreta in una prescrizione di zona immediatamente
operante. Le società ricorrenti obiettano che la stessa autorità
militare avrebbe ritenuto insussistente il vincolo sull'area
in questione. Al riguardo è sufficiente osservare che anche
una formale dichiarazione della detta autorità in tal senso
non sarebbe idonea a modificare la destinazione ricevuta
dal terreno nel piano regolatore generale. Il vincolo potrebbe essere, cioè, rimosso soltanto attra
verso l'apposita procedura di variante al piano.
Neppure è rilevante l'ulteriore argomento che le costru
zioni eseguite sul terreno non contrasterebbero con la
destinazione militare « dato che esse servono per deposito di materiali e di automezzi ». La costruzione degli impianti
va, infatti, realizzata dall'autorità militare.
Con il secondo motivo si sostiene che il comune avrebbe
erroneamente ritenuto necessaria, per le costruzioni in
questione, la licenza edilizia, prevista dall'art. 3 del rego lamento comunale del 1910. Ciò, in quanto le costruzioni
stesse non sorgerebbero in un centro abitato nè in una
zona di espansione prevista dal piano regolatore. Sul primo punto osserva il collegio che la sezione urba
nistica compartimentale di Bologna, nella relazione rasse
gnata all'esito degli accertamenti disposti con ordinanza
presidenziale n. 33 del 1964, ha segnalato che, in prossi
mità dei terreni in questione, a circa mi. 250 di distanza,
sorge, in località Roveri, un agglomerato edilizio, composto
di n. 12 edifici di abitazione, n. 3 complessi industriali,
n. 1 complesso militare e n. 4 case coloniche. La stessa
sezione ha però ritenuto di non poter qualificare il detto
agglomerato quale « centro urbano », agli effetti dell'art.
31 della legge urbanistica, che appunto pone l'obbligo
della licenza edilizia per le costruzioni da eseguirsi nei
centri suddetti (o nelle zone di espansione previste dai
piani regolatori). Senonchè la qualificazione, operata dall'organo tecnico,
non è vincolante per il collegio, al quale soltanto spetta di esprimere il giudizio al riguardo, sulla base degli elementi di fatto, forniti dall'organo medesimo.
Ora, secondo costante giurisprudenza, per centro abitato ai sensi della norma suindicata si deve intendere qual siasi raggruppamento edilizio, ancbe se non raggiunga la consistenza di una frazione o di una borgata. A tal fine non sono richiesti particolari requisiti, nè, in ispecie, l'esi stenza di determinate attrezzature pubbliche e di « segna letica stradale con nomenclatura dell'abitato e con limi
tazioni di velocità », come ha ritenuto la sezione urbani
stica. L'area, sulla quale sorgono i capannoni delle società
ricorrenti, è, cioè, compresa in un centro abitato.
In conseguenza la censura non può essere attesa. Il ricorso va, pertanto, respinto. Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO
I
Sezione Y ; decisione 23 ottobre 1965, n. 1029 ; Pres. Gallo
P., Est. Cesareo ; Gratti (Avv. Fragola) c. Provincia
Salerno e Rizzo.
Piano regolatore, di ricostruzione e disciplina delle
costruzioni —- Ordinanza sindacale di demolizione — Reiezione del ricorso di legittimità — Suc
cessivo ricorso ex art. 27, n. 4 — Inammissibilità
(R. d. 26 giugno 1924, n. 1054 t. u. sul Consiglio di Stato, art. 27, n. 4 ; legge 17 agosto 1942 n. 1150, legge urba
nistica, art. 32).
È inammissibile il ricorso, ex art. 27, n. 4, t. u. sul Consiglio di Stato, diretto a far dichiarare l'obbligo del sindaco ad
ottemperare alla decisione giurisdizionale reiettiva del
ricorso avverso l'ordinanza sindacale di demolizione di un
edificio (nella specie, il ricorso ex art. 27, n. 4, è stato
proposto dall'interveniente ad opponendum al ricorso di
legittimità). (1)
II
Adunanza plenaria ; decisione 28 luglio 1965, n. 19 ; Pres.
C. Bozzi P., Est. Di Pace ; Pavani (Avv. Lucifredi,
Stoppani) c. Comune di Sarzana (Avv. Rossi).
Piano regolatore, di ricostruzione e disciplina delle
costruzioni — Licenza edilizia — Annullamento — Obbligo del sindaco di ordinare la demoli
zione — Insussistenza (Legge 17 agosto 1942 n. 1150, art. 32).
Annullata una licenza edilizia in sede giurisdizionale, il
sindaco non è obbligato ad ordinare la demolizione del
l'edificio costruito, ma deve indagare se sussistano gravi motivi che possano consigliare l'adozione di diversi prov vedimenti. (3)
(1-3) In una con la motivazione della successiva decisione n. 1029 della V Sezione, ripubblichiamo la massima della de
cisione n. 19 dell'Adunanza plenaria (retro, 121) per ospitare la nota di Mario Nigro.
* * *
In tema di repressione di abusi edilizi t discreziona
lità e problemi eccentrici di tutela giurisdizionale.
1. — Queste due decisioni si iscrivono nei lunghissimo elenco delle pronunce dedicate ai problemi della repressione
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