+ All Categories
Home > Documents > Sezione V; decisione 25 settembre 1963, n. 799; Pres. Chiofalo P., Est. Laschena; Borile (Avv....

Sezione V; decisione 25 settembre 1963, n. 799; Pres. Chiofalo P., Est. Laschena; Borile (Avv....

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: lethuy
View: 214 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
3
Sezione V; decisione 25 settembre 1963, n. 799; Pres. Chiofalo P., Est. Laschena; Borile (Avv. Ravagni, Rossi) c. Comune di Trento (Avv. Cavasola, Del Riccio) Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 5 (1964), pp. 185/186-187/188 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23155112 . Accessed: 25/06/2014 07:24 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.177 on Wed, 25 Jun 2014 07:24:22 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: Sezione V; decisione 25 settembre 1963, n. 799; Pres. Chiofalo P., Est. Laschena; Borile (Avv. Ravagni, Rossi) c. Comune di Trento (Avv. Cavasola, Del Riccio)

Sezione V; decisione 25 settembre 1963, n. 799; Pres. Chiofalo P., Est. Laschena; Borile (Avv.Ravagni, Rossi) c. Comune di Trento (Avv. Cavasola, Del Riccio)Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 5 (1964), pp. 185/186-187/188Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23155112 .

Accessed: 25/06/2014 07:24

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.229.229.177 on Wed, 25 Jun 2014 07:24:22 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: Sezione V; decisione 25 settembre 1963, n. 799; Pres. Chiofalo P., Est. Laschena; Borile (Avv. Ravagni, Rossi) c. Comune di Trento (Avv. Cavasola, Del Riccio)

185 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 186

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione V ; decisione 25 settembre 1963, n. 799 ; Pres.

Chiofalo P., Est. L as ohe n a ; Borile (Avv. Ravagni,

Rossi) c. Comune di Trento (Avv. Cavasola, Del

Riccio).

Tassa sul consumo — Dipendenti — Estensione del

regolamento del personale comunale — Delibera

comunale -—• Mancala impugnazione — Irriccvi

liilità e inammissibilità del ricorso giurisdizionale contro successivi atti applicativi — Fattispecie.

La deliberazione del consiglio comunale con cui viene esteso

al personale delle imposte di consumo il regolamento ge nerale organico del personale comunale, contenente una

norma in applicazione della quale, ai fini dell'inquadra mento in ruolo, ad un dipendente sarebbe stato computato

per la metà della sua durata il servizio prestato eon qualifica

inferiore a quella in atto rivestita, è immediatamente le

siva dell'interesse di quel dipendente. (1) È pertanto irricevibile il ricorso alla giunta prov. amm. avverso

la deliberazione proposta oltre il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione dopo

l'approvazione tutoria. (2)

(1-2) La giurisprudenza ha costantemente affermato la

impugnabilità immediata delle disposizioni regolamentari che ledono direttamente interessi individuali (come nel caso di norma che modifichi il regolamento di un rapporto d'impiego in atto) :

Cons. Stato, Sez. V, 9 febbraio 1963, n. 44, Foro it., Rep. 1963, voce Giustizia arnm., n. 198 ; 8 luglio 1963, n. 541, ibid., voce Tassa sul consumo, n. 66 ; 10 novembre 1962, n. 848, id., Rep. 1962, voce Giustizia amm., n. 281 ; Ad. gen. 31 gennaio 1962, n. 1, ibid.,n. 286 ; Sez. VI 19 ottobre 1960, n. 831, id., Rep. 1960, voce cit., n. 61 ; Sez. V 11 giugno 1960, n. 406, ibid., n. 264 ; 22 ottobre 1960, n. 743, ibid., n. 267 : 28 settembre 1957, n. 797, id., 1958, III, 6, con ulteriori richiami in nota.

Circa il termine per l'impugnazione deUe deliberazioni degli enti locali soggette a speciale approvazione, che ricevano ese

cuzione prima che questa sia intervenuta, Sez. V 8 novembre

1963, n. 908, id., Rep. 1963, voce Comune, n. 91. Il termine decorre dalla data in cui quell'approvazione è

venuta a conoscenza dell'interessato in seguito a comunicazione

fattagli dal comune o dalla giunta di loro iniziative o su richi?sta dell'interessato medesimo (Ad. plen. 13 novembre 1963, n. 26, ibid., n. 93). Mentre decorre dalla data dell'intervenuta appro vazione nei confronti dei soggetti non direttamente contemplati nella deliberazione (Sez. V 26 febbraio 1960, n. 110, id., Rep. I960, voce Giustizia amm., nn. 129, 130 ; 7 maggio 1960, n. 336,

ibid., nn. 131, 132 ; 23 gennaio 1959, n. 7, id., 1959, III, 36, con ampia nota di richiami).

Il termine per l'impugnazione delle deliberazioni non sog

gette a speciale approvazione decorre, nei confronti dei soggetti direttamente contemplati nell'atto, non dalla data di pubblica zione nell'albo pretorio, ma da quella della notificazione o co

municazione o piena conoscenza (Sez. V 16 giugno 1962, n.

521, id., Rep. 1962, voce Comune, n. 107 ; Sez. VI 28 novembre

1962, n. 798, ibid., nn. 108, 109 ; Sez. V 18 marzo 1961, n. 109, id., Rep. 1961, voce cit., n. 119 bis ; 17 ottobre 1958, n. 757,

id., Rep. 1958, voce cit., n. 88) ; mentre, per i soggetti non diret

tamente contemplati, o quando la delibera non concerne per sone determinate (come nel caso di cui alla decisione che si

annota) decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione nell'albo

pretorio : Sez. VI 28 febbraio 1962, n. 212, id., Rep. 1962, voce

cit., n. 105 ; Sez. V 30 dicembre 1960, n. 1065, id., Rep. 1960, voce cit., n. 127 ; Ad gen. 10 ottobre 1957, n. 429, Sez. V

27 settembre 1958, n. 725, e 29 marzo 1958, n. 145, id., Rep.

1959, voce cit., nn. 83-87 ; 22 ottobre 1955, n. 1277, id., Rep.

1955, voce cit., n. 68 ; 9 ottobre 1953, n. 595, id., Rep. 1953, voce Giustizia amm., n. 235 ; 1° marzo 1952, n. 339, id., Rep.

1952, voce Comune, n. 38). Altre decisioni affermano che il ter

mine decorre dalla data di pubblicazione, Sez. V 29 ottobre

1955, n. 1337, id., Rep. 1955, voce cit., n. 67 ; 9 febbraio

1955, n. 112, ibid., n. 69 ; 25 giugno 1955, n. 900, ibid., n. 73 ; 26 febbraio 1954, n. 180, id., Rep. 1954, voce cit., n. 54 ; 13 giugno 1953, n. 335, id., Rep. 1953, voce cit., n. 133 ; 9 ot

tobre 1953, n. 622, ibid., n. 134 ; 4 aprile 1952, n. 573, id.,

Rep. 1952, voce cit., n. 39, annotata in Foro amm., 1952, I,

2, 134, da Del Pozzo ; e in Giur. Cass, civ., 1952, II, 1632, da

Db Gennaro, Termine per ricorrere contro le deliberazioni eomu

È altresì inammissibile il ricorso giurisdizionale contro la

deliberazione della giunta municipale diretta ad applicare le disposizioni di cui alla delibera consiliare, e pertanto me

ramente esecutiva di questa, ove nel ricorso stesso non si

facciano valere vizi specifici, propri dell'atto della giunta, ma si chieda l'annullamento di questo soltanto a titolo di

illegittimità derivata. (3)

La Sezione, eco. — Con la deliberazione 3 aprile 1956, n. 37, il Consiglio comunale di Trento estese al personale delle imposte di consumo, di nomina comunale, le disposi zioni del regolamento generale organico del personale. L'art. 187, compreso tra le norme transitorie stabiliva che, ai fini della ricostruzione della carriera dei dipendenti, « sarà computato per la metà della sua durata il servizio

prestato in posti che il presente regolamento classifichi

di gruppo inferiore a quello, cui il dipendente attualmente

appartenga a seguito dell'ultimo provvedimento di nomina

o di precedente inquadramento ».

Secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di

Stato (Sez. V 1° marzo 1952, n. 340, Foro it., 1952, III, 105), le norme regolamentari, quando ledono immediatamente un

interesse soggettivo, debbono essere impugnate nel termine

di rito, che decorre dalla data di scadenza dei quindici giorni

prescritti per la loro pubblicazione nell'albo pretorio dopo intervenuta la richiesta approvazione tutoria (art. 62, 3°

comma, del t. u. 3 marzo 1934 n. 383). La deliberazione consiliare, che applicava alla predetta

categoria di dipendenti le disposizioni del regolamento or

ganico generale dei dipendenti comunali, era appunto im

mediatamente lesiva all'interesse del Borile, in quanto, ai

fini dell'inquadramento nel ruolo, il servizio da lui prestato con qualifica inferiore (commesso) a quella in atto rivestita

(ricevitore) gli sarebbe stato computato per la metà, in

virtù del citato art. 187 delle richiamate norme regolamen tari. La deliberazione stessa doveva, quindi, essere impu

gnata davanti alla Giunta prov. amm. di Trento in sede

giurisdizionale nel termine di trenta giorni (art. 7 t. u. 26

giugno 1924 n. 1058), decorrente dalla data (27 maggio

1956) di scadenza del periodo di pubblicazione dopo l'appro vazione tutoria. Il Borile non ha proposto il ricorso nel ter

mine prescritto, onde esattamente i primi giudici lo hanno

dichiarato irricevibile.

I medesimi giudici hanno poi dichiarato inammissibile

il gravame proposto avverso la deliberazione 26 aprile 1956, n. 358, della giunta municipale, sul rilievo che non è

ammissibile l'impugnativa di atti amministrativi, che costi

tuiscono mera esecuzione di precedenti atti, non tempesti vamente impugnati.

La statuizione merita conferma. Infatti gli atti ammini

strativi, esecutivi di un precedente provvedimento, non

sono impugnabili autonomamente per vizi attinenti al prov

nali e provinciali ; Vitta, Il termine per il ricorso giurisdizio nale contro deliberazioni di enti locali, in Foro amm., 1955, IV,

35, spec. 38. Per riferimenti, sempre in tema di decorrenza del termine

d'impugnazione di atti soggetti a controllo, vedi pure Sez. V 24 ottobre 1952, n. 1214, e 17 ottobre 1953, n. 633, Foro it., 1953, III, 134 e 281, con note di richiami.

(3) L'inammissibilità de] ricorso proposto contro atto mera mente applicativo di un provvedimento normativo per vizi afferenti a quest'ultimo è affermata dalla costante giurispru denza : Sez. V 25 settembre 1963, n. 804, Foro it., Hop. 1963, voce Giustizia amm., n. 327 ; 26 gennaio 1903, n. 25, ibid., voce

Comune, n. 126 ; e, più in generale, circa la non impugnabilità degli atti meramente conseguenziali o esecutivi di provvedi menti non impugnati tempestivamente, per vizi di questi ultimi, Sez. VI 29 dicembre 1962, n. 1034, e Sez. IV 25 ottobre 1961, n. 461, id., Rep. 1962, voce Giustizia amm., nn. 190, 191 ; Sez.

V 7 maggio 1960, n. 320, id.,' Rep. 1960, voce cit., n. 159 ; Ad.

gen. 7 aprile 1960, n. 171, ibid., n. 160 ; Sez. VI 28 settembre

1960, n. 660, ibid., n. 162 ; Sez. IV 23 ottobre 1959, n. 1039, Sez. VI 10 dicembre 1958, n. 909, e 9 luglio 1958, n. 587, id.,

Rep. 1959, voce cit., nn. 123-125 ; Sez. IV 9 luglio 1958, n.

587, Sez. VI 10 dicembre 1958, n. 909, e Sez. IV 16 settembre

1958, n. 659, id., Rep. 1958, voce cit., nn. 122, 123, 125 ; Cass.

19 gennaio 1957, n. 126, id., Rep. 1957, voce cit., n. 123.

This content downloaded from 91.229.229.177 on Wed, 25 Jun 2014 07:24:22 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: Sezione V; decisione 25 settembre 1963, n. 799; Pres. Chiofalo P., Est. Laschena; Borile (Avv. Ravagni, Rossi) c. Comune di Trento (Avv. Cavasola, Del Riccio)

187 PARTE TERZA 188

vedimento al quale conseguono, perchè a questo soltanto

vanno riferiti gli effetti giuridici alla cui attuazione essi

sono diretti.

Nella specie, è indubbio che la deliberazione della giunta

municipale rivestisse tale carattere esecutivo, essendo di

retta ad applicare le disposizioni in precedenza adottate dal

consiglio comunale. Nè il ricorrente ha fatto valere in prime cure vizi specifici, propri dell'atto della giunta, avendo, in

sostanza, chiesto l'annullamento soltanto a titolo di ille

gittimità derivata, in base alle censure dedotte nei confronti

del primo. Il presente ricorso deve essere, pertanto, respinto, re

stando così confermata la impugnata decisione 8 giugno 23 luglio 1959 della Giunta prov. amm. di Trento in sede

giurisdizionale. Le spese, tuttavia, possono essere compensate. Per questi motivi, ecc.

CORTE DEI CONTI.

Sezione III ; decisione 1° luglio 1963, n. 18570 ; Pres.

Amici P., Est. Izzi, Proo. gen. De Gennaro (conci

conf.) ; Costantino (avv. Petkolillo) c. Banco di Napoli

(Avv. Cipollone).

l'elisione —- Dipendenti del Banco di Napoli —• Con

troversie —• Giurisdizione della Corte dei conti

(Legge 8 agosto 1895 n. 486, legge sui provvedimenti di

finanza e tesoro, all. T, disposizioni riguardanti i

Banchi di Napoli e di Sicilia, art. 11 ; r. d. 12 luglio 1934 n. 1214, t. u. delle leggi sulla Corte dei conti, art. 62).

Pensione — Dipendente del Banco di Napoli — Prov

vedimento di revoca — Vizi del procedimento —

Effetti (R. d. 27 giugno 1933 n. 703, norme per la

liquidazione delle pensioni presso l'amministrazione dello

Stato e per il relativo controllo della Corte dei conti, art. 10).

Pensione — Dipendenti del Banco di Napoli — Bevoca — Organo competente.

Pensione — Provvedimenti di revoca — Modalità

di comunicazione agli interessati (R. d. 12 luglio 1934 n. 1214, art. 63 ; r. d. 13 agosto 1933 n. 1038,

approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, art. 72).

Pensione — Provvedimento di concessione — Bevo

cabilità — Condizioni (R. d. 27 giugno 1933 n. 703, art. 8, 9).

Pensione— Dipendente del Banco di Napoli— Bevoca — Inosservanza delle norme del r. d. n. 703 del 1933 -—• Illegittimità — Fattispecie (E. d. 27 giu gno 1933 n. 703, art. 10).

Le controversie tra il Banco di Napoli e i propri dipendenti in ordine alla liquidazione delle pensioni sono devolute

alla giurisdizione della Corte dei conti. (1) £'inosservanza del procedimento previsto dall'art. 10 r.

decreto 27 giugno 1933 n. 703 è motivo di illegittimità e non di nullità del provvedimento di revoca della pensione adottato dal comitato direttivo del Banco di Napoli nei

confronti di un dipendente. (2)

(1) In senso conforme alla massima, che, come si ricorda in motivazione, trova puntuale riscontro nell'art. 11, 6° comma, dilla, legge 8 agosto 1895 n. 486, all. T, vedi : Cons. Stato, Sez.

VI, 3 marzo 1953, n. 96, Foro it., Rep. 1953, voce Pensione. il. 273 ; C. conti 23 giugno 1934, id., Rep. 1935, voce cit., n. 369.

(2) Nei precisi termini della massima non si rinvengono pre cedenti. Conformemente a quanto ribadito dall'annotata deci sione, la giurisprudenza ritiene nullo l'atto amministrativo solo

quando sia mancante di un elemento essenziale, cicè del soggetto, del contenuto o della prescritta forma, soggiungendo che, al di fuori di tali ipotesi, l'atto può essere semplicemente viziato di

illegittimità con la conseguenza che gli eventuali vizi debbono

Competente a disporre la revoca della pensione ai dipendenti del Banco di Napoli è il comitato direttivo cui spetta di provvedere alla relativa concessione. (3)

Ai fini della decorrenza del termine per proporre ricorso

giurisdizionale alla Corte dei conti i provvedimenti di

revoca della pensione devono essere portati a conoscenza

degli interessati mediante notificazione ovvero comuni

cazione diretta. (4) Il provvedimento di concessione della pensione non può

essere annullato di ufficio ma solo revocato nei casi tassa

tivamente indicati dagli art. 8 e 9 r. decreto 27 giugno

1933 n. 703. (5)

essere fatti valere nei rigorosi termini di decadenza (Cons. Stato, Sez. V, 22 aprile 1961, n. 161, id., Rep. 1961, voce Atto amm., n. 137; Sez. V 27 settembre 1954, n. 937, id., Rep. 1954, voce

cit., n. 77 ; Trib. sup. acque 3 dicembre 1953, ibid., n. 79 ; cui

adde, con particolare riferimento all'ipotesi di nullità dell'atto

amministrativo per incompetenza assoluta dell'autorità ema

nante, Cons. Stato, Sez. V, 23 settembre 1961, n. 478, id., 1962,

III, 20, con nota di richiami). Sull'inesistenza dell'atto amministrativo, su cui pure si

sofferma la riportata decisione, cons, da ultimo in dottrira Fra gola U., Gli atti amministrativi, 1964, pag. 20 e segg.

(3) Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere

competente a disporre la revoca dell'atto la stessa autorità che

10 abbia posto in essere (Sandulli, Man. dir. amm., 1957, pag. 307 ; Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio 1955, n. 208, Foro it., Rep. 1955, voce Comune, n. 88).

(4) Il principio riassunto nella massima è desumibile chia

ramente dagli art. 63 del t. u. delle leggi sulla Corte dei conti e 72 del regolamento.

Con riferimento alle modalità di comunicazicne dei provve dimenti di pensione relativi ai dipendenti del Banco di Napoli, cons. C. conti 28 maggio 1962, Foro it., Rep. 1962, voce Pen

sione, n. 320, richiamata in motivazione. In tema di decorrenza del termine per proporre ricorso giu

risdizionale in materia di pensione, la giurisprudenza della Corte dei conti ha precisato : a) la data da valere come dies a

quo è quella che si desume dalla prima parte del modulo mediante 11 quale avviene la notificazione del decreto tramite il sindaco del comune di residenza dell'interessato (dee. 8 luglio 1959, id., Rep. 1961, voce cit., n. 538 ; 1° dicembre 1954, id., Rep. 1955, voce cit., n. 174) ; b) il termine decorre dal momento in cui il destinatario dichiara di aver ricevuto copia del decreto e non dalla data in cui il sindaco abbia accertato l'identità per sonale e l'autenticità della fiima del ricevente (dee. 16 gen naio 1961, id., Rep. 1961, voce cit., n. 539) ; c) è ammissibile il ricorso contro il decreto negativo di pensione di guerra, pro dotto oltre i novanta giorni dalla data di notificazione, qualora nella relata di notifica manchi l'indicazione della persona cui la

copia del decreto è stata consegnata (dee. 18 giugno 1951, id., 1951, III, 236, con nota di richiami).

(5) Conformi : C. conti 4 maggio 1957, Foro it., Rep. 1958, voce Pensione, n. 47 (in motivazione in Foro amm., 1958, III, 2, 163) ; 27 aprile 1955, Foro it., Rep. 1955, voce cit.,n. 169 ; 23 ottobre 1953, id., Rep. 1954, voce cit., n. 62 ; cui adde 7 mag gio 1954, ibid., n. 64, secondo la quale la revoca dei provvedi menti concessivi di pensione, nonché identificarsi con l'isti tuto dell'annullamento degli atti amministrativi mutua principi e norme del giudizio di revocazione con opportuni adattamenti alla materia delle pensioni.

Nel senso che l'annullamento di un decreto di pensione non è soggetto al procedimento dettato dagli art. 10 e segg. r. de creto n. 703 del 1933, cons. C. conti 21 luglio 1954, id., Rep. 1955, voce cit., n. 168, richiamata in motivazione.

Secondo C. conti 13 giugno 1952, id., Rep. 1952, voce cit., n. 345, la revoca del decreto di pensione ha effetti ex tunc e per tanto la pensione eventualmente rettificata ha la stessa decor renza di quella del provvedimento revocato, anche in mancanza di domanda dell'interessato.

Per qualche riferimento, nel senso che le norme che disci

plinano il particolare istituto della revoca esigono che i presup posti di fatto e di diritto che sono a base dei provvedimenti di riconoscimento del diritto a pensione non solo devono sussistere al momento in cui i provvedimenti stessi sono emanati, ma de vono perdurare nella loro originaria e necessaria intierezza, cons. C. conti 12 maggio 1955, id., Rep. 1956, voce cit., n. 68.

C. conti 22 dicembre 1961, pure citata nella motivazione della

presente decisione, è riassunta nel Rep. 1962, voce Atto amm., nn. 205, 206.

In dottrina, sui concetti di annullamento, revocazione e di

This content downloaded from 91.229.229.177 on Wed, 25 Jun 2014 07:24:22 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended