Sezione V; decisione 25 settembre 1963, n. 799; Pres. Chiofalo P., Est. Laschena; Borile (Avv.Ravagni, Rossi) c. Comune di Trento (Avv. Cavasola, Del Riccio)Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 5 (1964), pp. 185/186-187/188Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23155112 .
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185 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 186
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione V ; decisione 25 settembre 1963, n. 799 ; Pres.
Chiofalo P., Est. L as ohe n a ; Borile (Avv. Ravagni,
Rossi) c. Comune di Trento (Avv. Cavasola, Del
Riccio).
Tassa sul consumo — Dipendenti — Estensione del
regolamento del personale comunale — Delibera
comunale -—• Mancala impugnazione — Irriccvi
liilità e inammissibilità del ricorso giurisdizionale contro successivi atti applicativi — Fattispecie.
La deliberazione del consiglio comunale con cui viene esteso
al personale delle imposte di consumo il regolamento ge nerale organico del personale comunale, contenente una
norma in applicazione della quale, ai fini dell'inquadra mento in ruolo, ad un dipendente sarebbe stato computato
per la metà della sua durata il servizio prestato eon qualifica
inferiore a quella in atto rivestita, è immediatamente le
siva dell'interesse di quel dipendente. (1) È pertanto irricevibile il ricorso alla giunta prov. amm. avverso
la deliberazione proposta oltre il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione dopo
l'approvazione tutoria. (2)
(1-2) La giurisprudenza ha costantemente affermato la
impugnabilità immediata delle disposizioni regolamentari che ledono direttamente interessi individuali (come nel caso di norma che modifichi il regolamento di un rapporto d'impiego in atto) :
Cons. Stato, Sez. V, 9 febbraio 1963, n. 44, Foro it., Rep. 1963, voce Giustizia arnm., n. 198 ; 8 luglio 1963, n. 541, ibid., voce Tassa sul consumo, n. 66 ; 10 novembre 1962, n. 848, id., Rep. 1962, voce Giustizia amm., n. 281 ; Ad. gen. 31 gennaio 1962, n. 1, ibid.,n. 286 ; Sez. VI 19 ottobre 1960, n. 831, id., Rep. 1960, voce cit., n. 61 ; Sez. V 11 giugno 1960, n. 406, ibid., n. 264 ; 22 ottobre 1960, n. 743, ibid., n. 267 : 28 settembre 1957, n. 797, id., 1958, III, 6, con ulteriori richiami in nota.
Circa il termine per l'impugnazione deUe deliberazioni degli enti locali soggette a speciale approvazione, che ricevano ese
cuzione prima che questa sia intervenuta, Sez. V 8 novembre
1963, n. 908, id., Rep. 1963, voce Comune, n. 91. Il termine decorre dalla data in cui quell'approvazione è
venuta a conoscenza dell'interessato in seguito a comunicazione
fattagli dal comune o dalla giunta di loro iniziative o su richi?sta dell'interessato medesimo (Ad. plen. 13 novembre 1963, n. 26, ibid., n. 93). Mentre decorre dalla data dell'intervenuta appro vazione nei confronti dei soggetti non direttamente contemplati nella deliberazione (Sez. V 26 febbraio 1960, n. 110, id., Rep. I960, voce Giustizia amm., nn. 129, 130 ; 7 maggio 1960, n. 336,
ibid., nn. 131, 132 ; 23 gennaio 1959, n. 7, id., 1959, III, 36, con ampia nota di richiami).
Il termine per l'impugnazione delle deliberazioni non sog
gette a speciale approvazione decorre, nei confronti dei soggetti direttamente contemplati nell'atto, non dalla data di pubblica zione nell'albo pretorio, ma da quella della notificazione o co
municazione o piena conoscenza (Sez. V 16 giugno 1962, n.
521, id., Rep. 1962, voce Comune, n. 107 ; Sez. VI 28 novembre
1962, n. 798, ibid., nn. 108, 109 ; Sez. V 18 marzo 1961, n. 109, id., Rep. 1961, voce cit., n. 119 bis ; 17 ottobre 1958, n. 757,
id., Rep. 1958, voce cit., n. 88) ; mentre, per i soggetti non diret
tamente contemplati, o quando la delibera non concerne per sone determinate (come nel caso di cui alla decisione che si
annota) decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione nell'albo
pretorio : Sez. VI 28 febbraio 1962, n. 212, id., Rep. 1962, voce
cit., n. 105 ; Sez. V 30 dicembre 1960, n. 1065, id., Rep. 1960, voce cit., n. 127 ; Ad gen. 10 ottobre 1957, n. 429, Sez. V
27 settembre 1958, n. 725, e 29 marzo 1958, n. 145, id., Rep.
1959, voce cit., nn. 83-87 ; 22 ottobre 1955, n. 1277, id., Rep.
1955, voce cit., n. 68 ; 9 ottobre 1953, n. 595, id., Rep. 1953, voce Giustizia amm., n. 235 ; 1° marzo 1952, n. 339, id., Rep.
1952, voce Comune, n. 38). Altre decisioni affermano che il ter
mine decorre dalla data di pubblicazione, Sez. V 29 ottobre
1955, n. 1337, id., Rep. 1955, voce cit., n. 67 ; 9 febbraio
1955, n. 112, ibid., n. 69 ; 25 giugno 1955, n. 900, ibid., n. 73 ; 26 febbraio 1954, n. 180, id., Rep. 1954, voce cit., n. 54 ; 13 giugno 1953, n. 335, id., Rep. 1953, voce cit., n. 133 ; 9 ot
tobre 1953, n. 622, ibid., n. 134 ; 4 aprile 1952, n. 573, id.,
Rep. 1952, voce cit., n. 39, annotata in Foro amm., 1952, I,
2, 134, da Del Pozzo ; e in Giur. Cass, civ., 1952, II, 1632, da
Db Gennaro, Termine per ricorrere contro le deliberazioni eomu
È altresì inammissibile il ricorso giurisdizionale contro la
deliberazione della giunta municipale diretta ad applicare le disposizioni di cui alla delibera consiliare, e pertanto me
ramente esecutiva di questa, ove nel ricorso stesso non si
facciano valere vizi specifici, propri dell'atto della giunta, ma si chieda l'annullamento di questo soltanto a titolo di
illegittimità derivata. (3)
La Sezione, eco. — Con la deliberazione 3 aprile 1956, n. 37, il Consiglio comunale di Trento estese al personale delle imposte di consumo, di nomina comunale, le disposi zioni del regolamento generale organico del personale. L'art. 187, compreso tra le norme transitorie stabiliva che, ai fini della ricostruzione della carriera dei dipendenti, « sarà computato per la metà della sua durata il servizio
prestato in posti che il presente regolamento classifichi
di gruppo inferiore a quello, cui il dipendente attualmente
appartenga a seguito dell'ultimo provvedimento di nomina
o di precedente inquadramento ».
Secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di
Stato (Sez. V 1° marzo 1952, n. 340, Foro it., 1952, III, 105), le norme regolamentari, quando ledono immediatamente un
interesse soggettivo, debbono essere impugnate nel termine
di rito, che decorre dalla data di scadenza dei quindici giorni
prescritti per la loro pubblicazione nell'albo pretorio dopo intervenuta la richiesta approvazione tutoria (art. 62, 3°
comma, del t. u. 3 marzo 1934 n. 383). La deliberazione consiliare, che applicava alla predetta
categoria di dipendenti le disposizioni del regolamento or
ganico generale dei dipendenti comunali, era appunto im
mediatamente lesiva all'interesse del Borile, in quanto, ai
fini dell'inquadramento nel ruolo, il servizio da lui prestato con qualifica inferiore (commesso) a quella in atto rivestita
(ricevitore) gli sarebbe stato computato per la metà, in
virtù del citato art. 187 delle richiamate norme regolamen tari. La deliberazione stessa doveva, quindi, essere impu
gnata davanti alla Giunta prov. amm. di Trento in sede
giurisdizionale nel termine di trenta giorni (art. 7 t. u. 26
giugno 1924 n. 1058), decorrente dalla data (27 maggio
1956) di scadenza del periodo di pubblicazione dopo l'appro vazione tutoria. Il Borile non ha proposto il ricorso nel ter
mine prescritto, onde esattamente i primi giudici lo hanno
dichiarato irricevibile.
I medesimi giudici hanno poi dichiarato inammissibile
il gravame proposto avverso la deliberazione 26 aprile 1956, n. 358, della giunta municipale, sul rilievo che non è
ammissibile l'impugnativa di atti amministrativi, che costi
tuiscono mera esecuzione di precedenti atti, non tempesti vamente impugnati.
La statuizione merita conferma. Infatti gli atti ammini
strativi, esecutivi di un precedente provvedimento, non
sono impugnabili autonomamente per vizi attinenti al prov
nali e provinciali ; Vitta, Il termine per il ricorso giurisdizio nale contro deliberazioni di enti locali, in Foro amm., 1955, IV,
35, spec. 38. Per riferimenti, sempre in tema di decorrenza del termine
d'impugnazione di atti soggetti a controllo, vedi pure Sez. V 24 ottobre 1952, n. 1214, e 17 ottobre 1953, n. 633, Foro it., 1953, III, 134 e 281, con note di richiami.
(3) L'inammissibilità de] ricorso proposto contro atto mera mente applicativo di un provvedimento normativo per vizi afferenti a quest'ultimo è affermata dalla costante giurispru denza : Sez. V 25 settembre 1963, n. 804, Foro it., Hop. 1963, voce Giustizia amm., n. 327 ; 26 gennaio 1903, n. 25, ibid., voce
Comune, n. 126 ; e, più in generale, circa la non impugnabilità degli atti meramente conseguenziali o esecutivi di provvedi menti non impugnati tempestivamente, per vizi di questi ultimi, Sez. VI 29 dicembre 1962, n. 1034, e Sez. IV 25 ottobre 1961, n. 461, id., Rep. 1962, voce Giustizia amm., nn. 190, 191 ; Sez.
V 7 maggio 1960, n. 320, id.,' Rep. 1960, voce cit., n. 159 ; Ad.
gen. 7 aprile 1960, n. 171, ibid., n. 160 ; Sez. VI 28 settembre
1960, n. 660, ibid., n. 162 ; Sez. IV 23 ottobre 1959, n. 1039, Sez. VI 10 dicembre 1958, n. 909, e 9 luglio 1958, n. 587, id.,
Rep. 1959, voce cit., nn. 123-125 ; Sez. IV 9 luglio 1958, n.
587, Sez. VI 10 dicembre 1958, n. 909, e Sez. IV 16 settembre
1958, n. 659, id., Rep. 1958, voce cit., nn. 122, 123, 125 ; Cass.
19 gennaio 1957, n. 126, id., Rep. 1957, voce cit., n. 123.
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187 PARTE TERZA 188
vedimento al quale conseguono, perchè a questo soltanto
vanno riferiti gli effetti giuridici alla cui attuazione essi
sono diretti.
Nella specie, è indubbio che la deliberazione della giunta
municipale rivestisse tale carattere esecutivo, essendo di
retta ad applicare le disposizioni in precedenza adottate dal
consiglio comunale. Nè il ricorrente ha fatto valere in prime cure vizi specifici, propri dell'atto della giunta, avendo, in
sostanza, chiesto l'annullamento soltanto a titolo di ille
gittimità derivata, in base alle censure dedotte nei confronti
del primo. Il presente ricorso deve essere, pertanto, respinto, re
stando così confermata la impugnata decisione 8 giugno 23 luglio 1959 della Giunta prov. amm. di Trento in sede
giurisdizionale. Le spese, tuttavia, possono essere compensate. Per questi motivi, ecc.
CORTE DEI CONTI.
Sezione III ; decisione 1° luglio 1963, n. 18570 ; Pres.
Amici P., Est. Izzi, Proo. gen. De Gennaro (conci
conf.) ; Costantino (avv. Petkolillo) c. Banco di Napoli
(Avv. Cipollone).
l'elisione —- Dipendenti del Banco di Napoli —• Con
troversie —• Giurisdizione della Corte dei conti
(Legge 8 agosto 1895 n. 486, legge sui provvedimenti di
finanza e tesoro, all. T, disposizioni riguardanti i
Banchi di Napoli e di Sicilia, art. 11 ; r. d. 12 luglio 1934 n. 1214, t. u. delle leggi sulla Corte dei conti, art. 62).
Pensione — Dipendente del Banco di Napoli — Prov
vedimento di revoca — Vizi del procedimento —
Effetti (R. d. 27 giugno 1933 n. 703, norme per la
liquidazione delle pensioni presso l'amministrazione dello
Stato e per il relativo controllo della Corte dei conti, art. 10).
Pensione — Dipendenti del Banco di Napoli — Bevoca — Organo competente.
Pensione — Provvedimenti di revoca — Modalità
di comunicazione agli interessati (R. d. 12 luglio 1934 n. 1214, art. 63 ; r. d. 13 agosto 1933 n. 1038,
approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, art. 72).
Pensione — Provvedimento di concessione — Bevo
cabilità — Condizioni (R. d. 27 giugno 1933 n. 703, art. 8, 9).
Pensione— Dipendente del Banco di Napoli— Bevoca — Inosservanza delle norme del r. d. n. 703 del 1933 -—• Illegittimità — Fattispecie (E. d. 27 giu gno 1933 n. 703, art. 10).
Le controversie tra il Banco di Napoli e i propri dipendenti in ordine alla liquidazione delle pensioni sono devolute
alla giurisdizione della Corte dei conti. (1) £'inosservanza del procedimento previsto dall'art. 10 r.
decreto 27 giugno 1933 n. 703 è motivo di illegittimità e non di nullità del provvedimento di revoca della pensione adottato dal comitato direttivo del Banco di Napoli nei
confronti di un dipendente. (2)
(1) In senso conforme alla massima, che, come si ricorda in motivazione, trova puntuale riscontro nell'art. 11, 6° comma, dilla, legge 8 agosto 1895 n. 486, all. T, vedi : Cons. Stato, Sez.
VI, 3 marzo 1953, n. 96, Foro it., Rep. 1953, voce Pensione. il. 273 ; C. conti 23 giugno 1934, id., Rep. 1935, voce cit., n. 369.
(2) Nei precisi termini della massima non si rinvengono pre cedenti. Conformemente a quanto ribadito dall'annotata deci sione, la giurisprudenza ritiene nullo l'atto amministrativo solo
quando sia mancante di un elemento essenziale, cicè del soggetto, del contenuto o della prescritta forma, soggiungendo che, al di fuori di tali ipotesi, l'atto può essere semplicemente viziato di
illegittimità con la conseguenza che gli eventuali vizi debbono
Competente a disporre la revoca della pensione ai dipendenti del Banco di Napoli è il comitato direttivo cui spetta di provvedere alla relativa concessione. (3)
Ai fini della decorrenza del termine per proporre ricorso
giurisdizionale alla Corte dei conti i provvedimenti di
revoca della pensione devono essere portati a conoscenza
degli interessati mediante notificazione ovvero comuni
cazione diretta. (4) Il provvedimento di concessione della pensione non può
essere annullato di ufficio ma solo revocato nei casi tassa
tivamente indicati dagli art. 8 e 9 r. decreto 27 giugno
1933 n. 703. (5)
essere fatti valere nei rigorosi termini di decadenza (Cons. Stato, Sez. V, 22 aprile 1961, n. 161, id., Rep. 1961, voce Atto amm., n. 137; Sez. V 27 settembre 1954, n. 937, id., Rep. 1954, voce
cit., n. 77 ; Trib. sup. acque 3 dicembre 1953, ibid., n. 79 ; cui
adde, con particolare riferimento all'ipotesi di nullità dell'atto
amministrativo per incompetenza assoluta dell'autorità ema
nante, Cons. Stato, Sez. V, 23 settembre 1961, n. 478, id., 1962,
III, 20, con nota di richiami). Sull'inesistenza dell'atto amministrativo, su cui pure si
sofferma la riportata decisione, cons, da ultimo in dottrira Fra gola U., Gli atti amministrativi, 1964, pag. 20 e segg.
(3) Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere
competente a disporre la revoca dell'atto la stessa autorità che
10 abbia posto in essere (Sandulli, Man. dir. amm., 1957, pag. 307 ; Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio 1955, n. 208, Foro it., Rep. 1955, voce Comune, n. 88).
(4) Il principio riassunto nella massima è desumibile chia
ramente dagli art. 63 del t. u. delle leggi sulla Corte dei conti e 72 del regolamento.
Con riferimento alle modalità di comunicazicne dei provve dimenti di pensione relativi ai dipendenti del Banco di Napoli, cons. C. conti 28 maggio 1962, Foro it., Rep. 1962, voce Pen
sione, n. 320, richiamata in motivazione. In tema di decorrenza del termine per proporre ricorso giu
risdizionale in materia di pensione, la giurisprudenza della Corte dei conti ha precisato : a) la data da valere come dies a
quo è quella che si desume dalla prima parte del modulo mediante 11 quale avviene la notificazione del decreto tramite il sindaco del comune di residenza dell'interessato (dee. 8 luglio 1959, id., Rep. 1961, voce cit., n. 538 ; 1° dicembre 1954, id., Rep. 1955, voce cit., n. 174) ; b) il termine decorre dal momento in cui il destinatario dichiara di aver ricevuto copia del decreto e non dalla data in cui il sindaco abbia accertato l'identità per sonale e l'autenticità della fiima del ricevente (dee. 16 gen naio 1961, id., Rep. 1961, voce cit., n. 539) ; c) è ammissibile il ricorso contro il decreto negativo di pensione di guerra, pro dotto oltre i novanta giorni dalla data di notificazione, qualora nella relata di notifica manchi l'indicazione della persona cui la
copia del decreto è stata consegnata (dee. 18 giugno 1951, id., 1951, III, 236, con nota di richiami).
(5) Conformi : C. conti 4 maggio 1957, Foro it., Rep. 1958, voce Pensione, n. 47 (in motivazione in Foro amm., 1958, III, 2, 163) ; 27 aprile 1955, Foro it., Rep. 1955, voce cit.,n. 169 ; 23 ottobre 1953, id., Rep. 1954, voce cit., n. 62 ; cui adde 7 mag gio 1954, ibid., n. 64, secondo la quale la revoca dei provvedi menti concessivi di pensione, nonché identificarsi con l'isti tuto dell'annullamento degli atti amministrativi mutua principi e norme del giudizio di revocazione con opportuni adattamenti alla materia delle pensioni.
Nel senso che l'annullamento di un decreto di pensione non è soggetto al procedimento dettato dagli art. 10 e segg. r. de creto n. 703 del 1933, cons. C. conti 21 luglio 1954, id., Rep. 1955, voce cit., n. 168, richiamata in motivazione.
Secondo C. conti 13 giugno 1952, id., Rep. 1952, voce cit., n. 345, la revoca del decreto di pensione ha effetti ex tunc e per tanto la pensione eventualmente rettificata ha la stessa decor renza di quella del provvedimento revocato, anche in mancanza di domanda dell'interessato.
Per qualche riferimento, nel senso che le norme che disci
plinano il particolare istituto della revoca esigono che i presup posti di fatto e di diritto che sono a base dei provvedimenti di riconoscimento del diritto a pensione non solo devono sussistere al momento in cui i provvedimenti stessi sono emanati, ma de vono perdurare nella loro originaria e necessaria intierezza, cons. C. conti 12 maggio 1955, id., Rep. 1956, voce cit., n. 68.
C. conti 22 dicembre 1961, pure citata nella motivazione della
presente decisione, è riassunta nel Rep. 1962, voce Atto amm., nn. 205, 206.
In dottrina, sui concetti di annullamento, revocazione e di
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