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Sezione V; decisione 27 maggio 1961, n. 219; Pres. Gallo P., Est. Bruno; De Donato (Avv. Porto)c. Comune di Terlizzi e Consiglio nazionale dei geometri (Avv. Carrara)Source: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 9 (1961), pp. 179/180-181/182Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23175031 .
Accessed: 28/06/2014 09:02
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179 PARTE TERZA 180
Ya dichiarata, pertanto, l'inammissibilità del gravame. Data, però, la manifesta scusabilità dell'errore in cui è
incorsa la ricorrente, ritiene il Collegio di doverle concedere
un termine per la (eventuale) rinnovazione del ricorso nei
confronti delle due autorità che hanno emesso i provve dimenti impugnati : Prefetto e Capo compartimento regio nale dell'A.n.a.s. : i quali non sono stati citati, nè risultano
comunque presenti in giudizio, essendosi l'avvocatura co
stituita esclusivamente per le Amministrazioni centrali
intimate (Ministeri dei 11. pp. e dell'interno), che non sono
legittimate a resistere alla presente impugnativa, e per
eccepire, in limine litis, la mancata instaurazione di un
regolare contraddittorio.
Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione IV; decisione 5 luglio 1961, n. 394; Pres. D'Avino P., Est. Cuccia ; Scialabba (avv. Ferriolo) c. Finanze
(Avv. dello Stato Peronaci).
Guardisi, di finanza — Sottufficiali — Indennità spe ciale prevista dall'art. 84 legge 31 lugli» 1954 n. 599 — Corresponsione — Presupposto (L. 31 luglio 1954
n. 599, stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina
e dell'aeronautica, art. 32, 84 ; 1. 17 aprile 1957 n. 260, stato dei sottufficiali della guardia di finanza, art. 9).
Dell'indennità speciale, prevista dal combinato disposto de
gli art. 84 legge 31 luglio 1954 n. 599 e 9 legge 17 aprile 1957 n. 260, non possono beneficiare i sottufficiali della
(iuardia di finanza che abbiano chiesto di essere collocati
in pensione dopo aver raggiunto il limite minimo di anni
di servizio e non quello massimo. (1)
La Sezione, ecc. -— Si può prescindere dalla pregiudi ziale sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato circa
l'irricevibilità o la inammissibilità del ricorso, essendo
questo manifestamente infondato nel merito.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consi
glio, il cui fondamento è stato ribadito e ampiamente lu
meggiato con la recente decisione di questa Sezione 25
novembre 1960, n. 991 (Foro it., Rep. 1960, voce Militare, n. 344), l'art. 84 legge 31 luglio 1954 n. 599, clie, per i sot
tufficiali della Guardia di finanza trova riscontro nell'art.
9 legge 17 aprile 1957 n. 260, è una norma transitoria, con la quale, per evidenti ragioni di equità, si è voluto esten
dere il beneficio della corresponsione della indennità spe ciale di cui al precedente art. 32 anche ai sottufficiali ces sati dal servizio prima dell'entrata in vigore della legge suddetta, per raggiunti limiti di età o di servizio, o per in
fermità per causa di servizio, in base alle disposizioni delle
leggi anteriori allo stato dei sottufficiali stessi. Da ciò si evince che possono fruire della agevolazione
assentita dall'art. 84 esclusivamente i sottufficiali a suo
tempo collocati a riposo di autorità, essendo venuto a sca dere ope legis il termine massimo di permanenza in servi zio ; e che, quindi, dell'agevolazione stessa non possono beneficiare quei sottufficiali che abbiano volontariamente chiesto di essere collocati in pensione dopo aver raggiunto il limite minimo di anni di servizio. A comprova di ciò basta richiamare la norma di cui all'art. 34 della citata
legge n. 599 del 1954, la quale stabilisce che il sottuffi
ciale che ha compiuto 20 anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio permanente per anzianità
(1) Vedi in senso conforme, Cons. Stato, Sez. IV, 14 luglio 1959, n. 700, Foro it., Rep. 19ó9, voce Guardia di finanza, n. 4.
Per i sottufficiali, nei cui confronti trova applicazione il citato art. 84 legge n. 599 del 1954, v., nello stesso senso, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 25 novembre 1960, n. 991 e 13 maggio 1960, n. 450, id., Rep. 1960, voce Militare, il. 344, 345, nonché 8 febbraio 1961, n. 86, Il Consiglio di Stato, 1961, I, 248.
di servizio, ma con diritto soltanto al trattamento normale
di quiescenza. Ora, se si volesse accogliere la tesi sostenuta
dal ricorrente, ne deriverebbe che i sottufficiali per i quali trova applicazione la disposizione transitoria dell'art. 84, verrebbero a godere di un trattamento più favorevole
di quello che la legge vigente riserva a pari grado che, cessano dal servizio in tempo successivo, in condizioni ana
loghe. Tutto ciò premesso, e considerato che per i sottuffi
ciali della Guardia di finanza il collocamento a riposo di
autorità, giusta il decreto legisl. 2 aprile 1948 n. 307, modi
ficato con legge di ratifica 15 luglio 1950 n. 594, viene di
sposto in funzione dei raggiunti limiti di età (per i mare
scialli capi 52 anni), il Collegio rileva che il ricorrente cessò
dal servizio a domanda, quando contava solo 46 anni di
età, essendo egli nato il 12 novembre 1904, e quindi sol
tanto dopo aver raggiunto il limite minimo di servizio ri
chiesto per far valere il diritto a pensione. Pertanto lo Scialabba non si trova nelle condizioni
volute per fruire dell'indennità speciale, ai sensi dell'art.
9 della cit. legge n. 260 del 1957. Il ricorso va quindi re
spinto. Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione V ; decisione 27 maggio 1961, n. 219 ; Pres. Gallo
P., Est. Bruno ; De Donato (Avv. Poeto) c. Comune di Terlizzi e Consiglio nazionale dei geometri (Avv.
Carrara). ,
Giustizia amministrativa Licenza edilizia — Iti
corso avverso il rifiuto per incompetenza del pro gettista geometra Intervento in causa del Con
siglio nazionale dei geometri — Ammissibilità.
Il Consiglio nazionale dei geometri è legittimato ad interve
nire nel giudizio in cui, a seguito del rifiuto di rilascio di una licenza edilizia per l'incompetenza professionale del geometra che aveva redatto il progetto, formino oggetto di contestazione i limiti dell'attività professionale degli
appartenenti alla categorìa. (1)
La Sezione, ecc. — (Omissis). Va subito rilevato elle
l'impugnazione è circoscritta all'unica causale, enunciata dal Sindaco all'interessata, dell'impedimento clie l'Ammi nistrazione aveva ritenuto preclusivo dell'esame del pro getto : l'incompetenza professionale dei geometri alla re dazione d'un progetto, quale quello della costruzione edi lizia per la quale ella aveva chiesto la licenza. È pertanto del tutto estranea alla controversia posta col ricorso la con siderazione relativa all'esistenza del progetto Gadaleta, ap provato dalla Commissione edilizia poco meno di un tren tennio prima, e all'obbligo, clie ne sarebbe derivato alla
proprietaria del suolo, di uniformarvisi.- L'adduzione di tale considerazione, nella lettera del Sindaco al progettista De Donato, nulla aggiunge al contenuto del provvedimento, che, formatosi con la deliberazione 26 giugno 1954 della Commissione edilizia, fatta propria dall'Amministrazione con la comunicazione datane con la lettera 1° luglio 1954 alla proprietaria interessata, si concreta nel rifiuto di pren dere in esame il progetto, perchè redatto e firmato da un
geometra.
(1) La decisione 27 febbraio 1954, n. 194 della V Sezione del Consiglio di Stato (Foro it., Rep. 1954, voce Professioni intellettuali, n. 21), ha ritenuto la legittimazione del Consiglio dell'ordine degli architetti a proporre ricorso contro la conces sione di una licenza di costruzione, il cui progetto era stato firmato, anziché da un architetto, da persona non munita di tale titolo in violazione della legge 26 luglio 1923 n. 1395.
Sui limiti di progettazione di opere da parte dei geometri ai sensi dell'art. 2 r. decreto 16 novembre 1939 n. 2229, v. Cass. 5 giugno 1959, n. 1686, id., 1959, I, 921, con nota di richiami.
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 182
Da quanto innanzi rilevato, conseguo l'ammissibilità
dell'intervento in giudizio del Consiglio nazionale dei geo metri. Trattasi di intervento ad adiuvandum, al quale l'in
terventore, ad avviso del Collegio, appare legittimato, sia
per la sussistenza di un interesse della categoria professio nale dei geometri, ben distinto e diverso, in quanto gene rico e minore, da quello personale e diretto del ricorrente, alla soluzione della questione, attinente ai limiti dell'attività
professionale degli appartenenti alla categoria, nel senso
proposto dal ricorrente stesso, sia in relazione al disposto del decreto legisl. luog. 23 novembre 1944 n. 382, in riferi
mento all'art. 1 r. decreto legge 24 gennaio 1924 n. 103.
Valgono, quanto alla legittimazione degli Ordini professio nali (e, correlativamente, per le categorie professionali dei
diplomati, dei Collegi nazionali) a stare in giudizio per
questioni del genere, i principi affermati nella decisione
27 febbraio 1954, n. 194, di questa Sezione (Foro it., Rep. 1954, voce Professioni intellettuali, n. 21). (Omissis)
Per questi motivi, accoglie, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione V ; decisione 20 maggio 1961, n. 217 ; Pres. Gallo
P., Est. De Maeco ; Associazione commercianti della
Provincia di Bologna (Avv. Dallari) c. Ministero per l'industria e il commercio e Prefetto di Bologna.
Fiera e mercati — Commissione «lei mercato orto
frutticolo Decreto prefettizio di costituzione —
Definitività implicita — Errore — Seusabilità (L. 25 marzo 1959 n. 125, norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti
ittici, art. 7).
Il decreto con cui il prefetto costituisce, ai sensi dell'art. 7
della legge 25 marzo 1959 ». 125, la commissione del
mercato ortofrutticolo ha carattere di provvedimento impli citamente definitivo ; l'errore in proposito è scusabile, e
va quindi concessa la rimessione in termini. (1)
La Sezione, ecc. - Il Ministro per l'industria e il com
mercio, con decreto del 2 febbraio 1960, ha dichiarato
inammissibile il ricorso gerarchico proposto dagli attuali
ricorrenti e da altri avverso il decreto in data 24 giugno 1959, col quale il Prefetto di Bologna aveva costituito, ai
sensi dell'art. 7 legge 25 marzo 1959 n. 125, la Commis
sione del locale mercato ortofrutticolo, chiamando a far
parte della Commissione stessa, in rappresentanza dei com
missionari, Alfredo Mazzini, designato dal « Gruppo indi
pendente grossisti ortofrutticoli » di Bologna. Ora con il ricorso proposto in questa sede si chiede
l'annullamento sia del menzionato decreto ministeriale sia
del provvedimento prefettizio, già impugnato in via gerar
chica, nella parte relativa alla nomina del Mazzini.
Senonchè, per quanto concerne il primo provvedimento, il ricorso si appalesa infondato.
E, invero, il Ministro per l'industria ed il commercio
giustifica la sua decisione considerando che il decreto col
quale venne costituita la Commissione suindicata ha il
carattere di un provvedimento definitivo, non impugnabile in via. gerarchica, per essere stato emanato dal Prefetto
nell'esercizio di uno speciale potere attribuito alla sua
esclusiva competenza in una materia particolare. A questa considerazione i ricorrenti oppongono :
che. in mancanza di una esplicita disposizione di
(1) Non vi sono precedenti. Sulla nozione di definitività implicita, vedi Cons. Stato,
Sez. Y, 17 ottobre 1958, n. 772, Foro it., Rep. 1958, voce Atto
amministrativo, nn. 25, 26. Circa l'errore scusabile sulla definitività del provvedimento
impugnato, vedi Cons. Stato, Sez. IV, 29 gennaio 1958, n. 88,
id., Rep. 1958, voce Giustizia amministrativa, n. 96 ; 15 marzo
1957, n. 327, id., Rep. 1957, voce cit., n. 59 ; Sez. V 4 marzo
1955, n. 318, id., 1955, III, 117, con nota di richiami.
legge, al decreto prefettizio in questione non può attribuirsi
il carattere della definitività ;
che, infatti, manca nella specie il fondamentale ele
mento elaborato dalla giurisprudenza amministrativa per il riconoscimento della definitività implicita, cioè l'intera
attribuzione di ima determinata materia all'autorità lo
cale con corrispondente esclusione di ogni ingerenza da parte dell'autorità centrale, giacché nella materia di cui trattasi
l'ingerenza prevalente è attribuita, invece, al Ministero per l'industria e il commercio.
In proposito, però, è agevole innanzi tutto obiettare
che nulla vieta, in linea di massima, che una legge, nel rego lare una determinata materia, affidi alcune attribuzioni
all'autorità centrale ed altre di minore importanza alla
competenza esclusiva delle autorità locali.
In merito poi al particolare caso in esame si osserva
quanto segue. La legge n. 125 del 1959, nel ripartire le attribuzioni
nella materia da essa disciplinata fra il Ministro per l'indu
stria e il commercio e i prefetti, all'art. 7, espressamente
dispone che presso ogni mercato è istituita una commis
sione di mercato « presieduta dal presidente, o suo delegato, della camera di commercio, industria e agricoltura » e
composta di vari altri membri nominati dal prefetto. Ora da questa disposizione chiaramente si desume che
spetta soltanto al prefetto di nominare gli altri membri
anzidetti e di provvedere, in definitiva, alla costituzione
della commissione di mercato, non essendo prevista al
riguardo alcuna ingerenza da parte dell'autorità centrale.
Non può, quindi, dubitarsi che si tratti di un potere affidato alla esclusiva competenza del prefetto e che, per
tanto, gli atti emanati nell'esercizio di tale potere abbiano
il carattere della definitività implicita. Ciò posto è evidente che la decisione adottata dal Mi
nistro per l'industria e il commercio è esatta e che, in con
seguenza, il ricorso contro di essa proposto dev'essere
respinto. Per quanto concerne invece la richiesta di annullamento
del decreto emanato dal Prefetto di Bologna, la Sezione
riconosce che l'errore, in cui sono incorsi i ricorrenti nel
ritenere tale provvedimento non definitivo e, quindi, impu
gnabile solo in via gerarchica, ha i caratteri della scusa
bilità. Difatti, a norma dell'art. 5 t. u. 3 marzo 1934 n. 383,
la volontà legislativa di attribuire carattere definitivo a
provvedimenti delle autorità governative inferiori deve
risultare da una esplicita disposizione di legge. Di conse
guenza, dopo l'entrata in vigore del predetto testo unico, l'esistenza di provvedimenti definitivi impliciti dovrebbe
considerarsi esclusa nel nostro ordinamento giuridico. Tuttavia, secondo un indirizzo giurisprudenziale oramai
consolidato, anche in mancanza di una espressa norma di
legge, debbono ritenersi implicitamente definitivi quegli
atti, per i quali l'autorità di grado inferiore, che li ha ema
nati, abbia una competenza esclusiva. Ed appunto in appli cazione di questo principio nel caso concreto si è ritenuto
definitivo il decreto, con il quale il Prefetto di Bologna costituì la locale Commissione di mercato.
Siccome, però, di fronte alla norma di carattere generale contenuta nel già richiamato art. 5 t. u. della legge com.
e prov. del 1934, l'impugnabilità di tutti gli atti ammini
strativi emanati dalle autorità governative inferiori costi
tuisce la regola, non può negarsi che sia giustificata l'incer
tezza del cittadino circa la definitività implicita di una
determinata categoria di tali atti, ove la questione non sia
mai stata esaminata e decisa in sede giurisdizionale. E
siffatta ipotesi ricorre appunto nella specie, giacché la
questione della definitività o meno dei provvedimenti adot
tati dal prefetto nella materia di cui trattasi viene per la
prima volta sollevata in questa sede.
Dal riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui
sono incorsi i ricorrenti consegue, poi, che può ad essi
concedersi il beneficio della rimessione in termine, in con
formità della richiesta formulata dal loro difensore nella
udienza odierna. (Omissis) Per questi motivi, accoglie, ecc.
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