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Sezione V; decisione 27 maggio 1961, n. 219; Pres. Gallo P., Est. Bruno; De Donato (Avv. Porto) c....

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Page 1: Sezione V; decisione 27 maggio 1961, n. 219; Pres. Gallo P., Est. Bruno; De Donato (Avv. Porto) c. Comune di Terlizzi e Consiglio nazionale dei geometri (Avv. Carrara)

Sezione V; decisione 27 maggio 1961, n. 219; Pres. Gallo P., Est. Bruno; De Donato (Avv. Porto)c. Comune di Terlizzi e Consiglio nazionale dei geometri (Avv. Carrara)Source: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 9 (1961), pp. 179/180-181/182Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23175031 .

Accessed: 28/06/2014 09:02

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179 PARTE TERZA 180

Ya dichiarata, pertanto, l'inammissibilità del gravame. Data, però, la manifesta scusabilità dell'errore in cui è

incorsa la ricorrente, ritiene il Collegio di doverle concedere

un termine per la (eventuale) rinnovazione del ricorso nei

confronti delle due autorità che hanno emesso i provve dimenti impugnati : Prefetto e Capo compartimento regio nale dell'A.n.a.s. : i quali non sono stati citati, nè risultano

comunque presenti in giudizio, essendosi l'avvocatura co

stituita esclusivamente per le Amministrazioni centrali

intimate (Ministeri dei 11. pp. e dell'interno), che non sono

legittimate a resistere alla presente impugnativa, e per

eccepire, in limine litis, la mancata instaurazione di un

regolare contraddittorio.

Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV; decisione 5 luglio 1961, n. 394; Pres. D'Avino P., Est. Cuccia ; Scialabba (avv. Ferriolo) c. Finanze

(Avv. dello Stato Peronaci).

Guardisi, di finanza — Sottufficiali — Indennità spe ciale prevista dall'art. 84 legge 31 lugli» 1954 n. 599 — Corresponsione — Presupposto (L. 31 luglio 1954

n. 599, stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina

e dell'aeronautica, art. 32, 84 ; 1. 17 aprile 1957 n. 260, stato dei sottufficiali della guardia di finanza, art. 9).

Dell'indennità speciale, prevista dal combinato disposto de

gli art. 84 legge 31 luglio 1954 n. 599 e 9 legge 17 aprile 1957 n. 260, non possono beneficiare i sottufficiali della

(iuardia di finanza che abbiano chiesto di essere collocati

in pensione dopo aver raggiunto il limite minimo di anni

di servizio e non quello massimo. (1)

La Sezione, ecc. -— Si può prescindere dalla pregiudi ziale sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato circa

l'irricevibilità o la inammissibilità del ricorso, essendo

questo manifestamente infondato nel merito.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consi

glio, il cui fondamento è stato ribadito e ampiamente lu

meggiato con la recente decisione di questa Sezione 25

novembre 1960, n. 991 (Foro it., Rep. 1960, voce Militare, n. 344), l'art. 84 legge 31 luglio 1954 n. 599, clie, per i sot

tufficiali della Guardia di finanza trova riscontro nell'art.

9 legge 17 aprile 1957 n. 260, è una norma transitoria, con la quale, per evidenti ragioni di equità, si è voluto esten

dere il beneficio della corresponsione della indennità spe ciale di cui al precedente art. 32 anche ai sottufficiali ces sati dal servizio prima dell'entrata in vigore della legge suddetta, per raggiunti limiti di età o di servizio, o per in

fermità per causa di servizio, in base alle disposizioni delle

leggi anteriori allo stato dei sottufficiali stessi. Da ciò si evince che possono fruire della agevolazione

assentita dall'art. 84 esclusivamente i sottufficiali a suo

tempo collocati a riposo di autorità, essendo venuto a sca dere ope legis il termine massimo di permanenza in servi zio ; e che, quindi, dell'agevolazione stessa non possono beneficiare quei sottufficiali che abbiano volontariamente chiesto di essere collocati in pensione dopo aver raggiunto il limite minimo di anni di servizio. A comprova di ciò basta richiamare la norma di cui all'art. 34 della citata

legge n. 599 del 1954, la quale stabilisce che il sottuffi

ciale che ha compiuto 20 anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio permanente per anzianità

(1) Vedi in senso conforme, Cons. Stato, Sez. IV, 14 luglio 1959, n. 700, Foro it., Rep. 19ó9, voce Guardia di finanza, n. 4.

Per i sottufficiali, nei cui confronti trova applicazione il citato art. 84 legge n. 599 del 1954, v., nello stesso senso, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 25 novembre 1960, n. 991 e 13 maggio 1960, n. 450, id., Rep. 1960, voce Militare, il. 344, 345, nonché 8 febbraio 1961, n. 86, Il Consiglio di Stato, 1961, I, 248.

di servizio, ma con diritto soltanto al trattamento normale

di quiescenza. Ora, se si volesse accogliere la tesi sostenuta

dal ricorrente, ne deriverebbe che i sottufficiali per i quali trova applicazione la disposizione transitoria dell'art. 84, verrebbero a godere di un trattamento più favorevole

di quello che la legge vigente riserva a pari grado che, cessano dal servizio in tempo successivo, in condizioni ana

loghe. Tutto ciò premesso, e considerato che per i sottuffi

ciali della Guardia di finanza il collocamento a riposo di

autorità, giusta il decreto legisl. 2 aprile 1948 n. 307, modi

ficato con legge di ratifica 15 luglio 1950 n. 594, viene di

sposto in funzione dei raggiunti limiti di età (per i mare

scialli capi 52 anni), il Collegio rileva che il ricorrente cessò

dal servizio a domanda, quando contava solo 46 anni di

età, essendo egli nato il 12 novembre 1904, e quindi sol

tanto dopo aver raggiunto il limite minimo di servizio ri

chiesto per far valere il diritto a pensione. Pertanto lo Scialabba non si trova nelle condizioni

volute per fruire dell'indennità speciale, ai sensi dell'art.

9 della cit. legge n. 260 del 1957. Il ricorso va quindi re

spinto. Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione V ; decisione 27 maggio 1961, n. 219 ; Pres. Gallo

P., Est. Bruno ; De Donato (Avv. Poeto) c. Comune di Terlizzi e Consiglio nazionale dei geometri (Avv.

Carrara). ,

Giustizia amministrativa Licenza edilizia — Iti

corso avverso il rifiuto per incompetenza del pro gettista geometra Intervento in causa del Con

siglio nazionale dei geometri — Ammissibilità.

Il Consiglio nazionale dei geometri è legittimato ad interve

nire nel giudizio in cui, a seguito del rifiuto di rilascio di una licenza edilizia per l'incompetenza professionale del geometra che aveva redatto il progetto, formino oggetto di contestazione i limiti dell'attività professionale degli

appartenenti alla categorìa. (1)

La Sezione, ecc. — (Omissis). Va subito rilevato elle

l'impugnazione è circoscritta all'unica causale, enunciata dal Sindaco all'interessata, dell'impedimento clie l'Ammi nistrazione aveva ritenuto preclusivo dell'esame del pro getto : l'incompetenza professionale dei geometri alla re dazione d'un progetto, quale quello della costruzione edi lizia per la quale ella aveva chiesto la licenza. È pertanto del tutto estranea alla controversia posta col ricorso la con siderazione relativa all'esistenza del progetto Gadaleta, ap provato dalla Commissione edilizia poco meno di un tren tennio prima, e all'obbligo, clie ne sarebbe derivato alla

proprietaria del suolo, di uniformarvisi.- L'adduzione di tale considerazione, nella lettera del Sindaco al progettista De Donato, nulla aggiunge al contenuto del provvedimento, che, formatosi con la deliberazione 26 giugno 1954 della Commissione edilizia, fatta propria dall'Amministrazione con la comunicazione datane con la lettera 1° luglio 1954 alla proprietaria interessata, si concreta nel rifiuto di pren dere in esame il progetto, perchè redatto e firmato da un

geometra.

(1) La decisione 27 febbraio 1954, n. 194 della V Sezione del Consiglio di Stato (Foro it., Rep. 1954, voce Professioni intellettuali, n. 21), ha ritenuto la legittimazione del Consiglio dell'ordine degli architetti a proporre ricorso contro la conces sione di una licenza di costruzione, il cui progetto era stato firmato, anziché da un architetto, da persona non munita di tale titolo in violazione della legge 26 luglio 1923 n. 1395.

Sui limiti di progettazione di opere da parte dei geometri ai sensi dell'art. 2 r. decreto 16 novembre 1939 n. 2229, v. Cass. 5 giugno 1959, n. 1686, id., 1959, I, 921, con nota di richiami.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 182

Da quanto innanzi rilevato, conseguo l'ammissibilità

dell'intervento in giudizio del Consiglio nazionale dei geo metri. Trattasi di intervento ad adiuvandum, al quale l'in

terventore, ad avviso del Collegio, appare legittimato, sia

per la sussistenza di un interesse della categoria professio nale dei geometri, ben distinto e diverso, in quanto gene rico e minore, da quello personale e diretto del ricorrente, alla soluzione della questione, attinente ai limiti dell'attività

professionale degli appartenenti alla categoria, nel senso

proposto dal ricorrente stesso, sia in relazione al disposto del decreto legisl. luog. 23 novembre 1944 n. 382, in riferi

mento all'art. 1 r. decreto legge 24 gennaio 1924 n. 103.

Valgono, quanto alla legittimazione degli Ordini professio nali (e, correlativamente, per le categorie professionali dei

diplomati, dei Collegi nazionali) a stare in giudizio per

questioni del genere, i principi affermati nella decisione

27 febbraio 1954, n. 194, di questa Sezione (Foro it., Rep. 1954, voce Professioni intellettuali, n. 21). (Omissis)

Per questi motivi, accoglie, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione V ; decisione 20 maggio 1961, n. 217 ; Pres. Gallo

P., Est. De Maeco ; Associazione commercianti della

Provincia di Bologna (Avv. Dallari) c. Ministero per l'industria e il commercio e Prefetto di Bologna.

Fiera e mercati — Commissione «lei mercato orto

frutticolo Decreto prefettizio di costituzione —

Definitività implicita — Errore — Seusabilità (L. 25 marzo 1959 n. 125, norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti

ittici, art. 7).

Il decreto con cui il prefetto costituisce, ai sensi dell'art. 7

della legge 25 marzo 1959 ». 125, la commissione del

mercato ortofrutticolo ha carattere di provvedimento impli citamente definitivo ; l'errore in proposito è scusabile, e

va quindi concessa la rimessione in termini. (1)

La Sezione, ecc. - Il Ministro per l'industria e il com

mercio, con decreto del 2 febbraio 1960, ha dichiarato

inammissibile il ricorso gerarchico proposto dagli attuali

ricorrenti e da altri avverso il decreto in data 24 giugno 1959, col quale il Prefetto di Bologna aveva costituito, ai

sensi dell'art. 7 legge 25 marzo 1959 n. 125, la Commis

sione del locale mercato ortofrutticolo, chiamando a far

parte della Commissione stessa, in rappresentanza dei com

missionari, Alfredo Mazzini, designato dal « Gruppo indi

pendente grossisti ortofrutticoli » di Bologna. Ora con il ricorso proposto in questa sede si chiede

l'annullamento sia del menzionato decreto ministeriale sia

del provvedimento prefettizio, già impugnato in via gerar

chica, nella parte relativa alla nomina del Mazzini.

Senonchè, per quanto concerne il primo provvedimento, il ricorso si appalesa infondato.

E, invero, il Ministro per l'industria ed il commercio

giustifica la sua decisione considerando che il decreto col

quale venne costituita la Commissione suindicata ha il

carattere di un provvedimento definitivo, non impugnabile in via. gerarchica, per essere stato emanato dal Prefetto

nell'esercizio di uno speciale potere attribuito alla sua

esclusiva competenza in una materia particolare. A questa considerazione i ricorrenti oppongono :

che. in mancanza di una esplicita disposizione di

(1) Non vi sono precedenti. Sulla nozione di definitività implicita, vedi Cons. Stato,

Sez. Y, 17 ottobre 1958, n. 772, Foro it., Rep. 1958, voce Atto

amministrativo, nn. 25, 26. Circa l'errore scusabile sulla definitività del provvedimento

impugnato, vedi Cons. Stato, Sez. IV, 29 gennaio 1958, n. 88,

id., Rep. 1958, voce Giustizia amministrativa, n. 96 ; 15 marzo

1957, n. 327, id., Rep. 1957, voce cit., n. 59 ; Sez. V 4 marzo

1955, n. 318, id., 1955, III, 117, con nota di richiami.

legge, al decreto prefettizio in questione non può attribuirsi

il carattere della definitività ;

che, infatti, manca nella specie il fondamentale ele

mento elaborato dalla giurisprudenza amministrativa per il riconoscimento della definitività implicita, cioè l'intera

attribuzione di ima determinata materia all'autorità lo

cale con corrispondente esclusione di ogni ingerenza da parte dell'autorità centrale, giacché nella materia di cui trattasi

l'ingerenza prevalente è attribuita, invece, al Ministero per l'industria e il commercio.

In proposito, però, è agevole innanzi tutto obiettare

che nulla vieta, in linea di massima, che una legge, nel rego lare una determinata materia, affidi alcune attribuzioni

all'autorità centrale ed altre di minore importanza alla

competenza esclusiva delle autorità locali.

In merito poi al particolare caso in esame si osserva

quanto segue. La legge n. 125 del 1959, nel ripartire le attribuzioni

nella materia da essa disciplinata fra il Ministro per l'indu

stria e il commercio e i prefetti, all'art. 7, espressamente

dispone che presso ogni mercato è istituita una commis

sione di mercato « presieduta dal presidente, o suo delegato, della camera di commercio, industria e agricoltura » e

composta di vari altri membri nominati dal prefetto. Ora da questa disposizione chiaramente si desume che

spetta soltanto al prefetto di nominare gli altri membri

anzidetti e di provvedere, in definitiva, alla costituzione

della commissione di mercato, non essendo prevista al

riguardo alcuna ingerenza da parte dell'autorità centrale.

Non può, quindi, dubitarsi che si tratti di un potere affidato alla esclusiva competenza del prefetto e che, per

tanto, gli atti emanati nell'esercizio di tale potere abbiano

il carattere della definitività implicita. Ciò posto è evidente che la decisione adottata dal Mi

nistro per l'industria e il commercio è esatta e che, in con

seguenza, il ricorso contro di essa proposto dev'essere

respinto. Per quanto concerne invece la richiesta di annullamento

del decreto emanato dal Prefetto di Bologna, la Sezione

riconosce che l'errore, in cui sono incorsi i ricorrenti nel

ritenere tale provvedimento non definitivo e, quindi, impu

gnabile solo in via gerarchica, ha i caratteri della scusa

bilità. Difatti, a norma dell'art. 5 t. u. 3 marzo 1934 n. 383,

la volontà legislativa di attribuire carattere definitivo a

provvedimenti delle autorità governative inferiori deve

risultare da una esplicita disposizione di legge. Di conse

guenza, dopo l'entrata in vigore del predetto testo unico, l'esistenza di provvedimenti definitivi impliciti dovrebbe

considerarsi esclusa nel nostro ordinamento giuridico. Tuttavia, secondo un indirizzo giurisprudenziale oramai

consolidato, anche in mancanza di una espressa norma di

legge, debbono ritenersi implicitamente definitivi quegli

atti, per i quali l'autorità di grado inferiore, che li ha ema

nati, abbia una competenza esclusiva. Ed appunto in appli cazione di questo principio nel caso concreto si è ritenuto

definitivo il decreto, con il quale il Prefetto di Bologna costituì la locale Commissione di mercato.

Siccome, però, di fronte alla norma di carattere generale contenuta nel già richiamato art. 5 t. u. della legge com.

e prov. del 1934, l'impugnabilità di tutti gli atti ammini

strativi emanati dalle autorità governative inferiori costi

tuisce la regola, non può negarsi che sia giustificata l'incer

tezza del cittadino circa la definitività implicita di una

determinata categoria di tali atti, ove la questione non sia

mai stata esaminata e decisa in sede giurisdizionale. E

siffatta ipotesi ricorre appunto nella specie, giacché la

questione della definitività o meno dei provvedimenti adot

tati dal prefetto nella materia di cui trattasi viene per la

prima volta sollevata in questa sede.

Dal riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui

sono incorsi i ricorrenti consegue, poi, che può ad essi

concedersi il beneficio della rimessione in termine, in con

formità della richiesta formulata dal loro difensore nella

udienza odierna. (Omissis) Per questi motivi, accoglie, ecc.

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